Luigi Ferrajoli, «Incostituzionale l’arbitrato preventivo previsto nella controriforma del diritto del lavoro»

Intervista a Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto

Paolo Persichetti
Liberazione 9 marzo 2010

Uno scudo dei diritti, come quello iscritto nella legge n. 300 del 1970 denominata Statuto dei lavoratori, rappresenta uno strumento di difesa fondamentale nei cicli bassi della lotta di classe, nella fasi di estrema debolezza dei lavoratori. Per questo va difeso con le unghie e con i denti. Sulla spinta degli scioperi e delle occupazioni dell’“autunno caldo”, quel condensato di lotte operaie e cultura giuridica progressista che si erano lentamente fatti strada nel corso degli anni 60 riuscirono ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico sanzioni normative volte ad assistere la figura del lavoratore subordinato emersa negli anni della grande crescita socio-economica della fabbrica fordista. La disciplina giuslavorista tradusse in parte l’alto livello d’autonomia raggiunto dalle lotte operaie, anche se all’epoca non mancarono critiche, soprattutto da parte di quei settori che esprimevano le vette più avanzate del conflitto, verso un intervento giuridico percepito come un “freno”, una sorta di “imbrigliamento” della potenza sociale delle lotte. Il nuovo diritto del lavoro approfondì il proprio intervento bilanciando la debolezza contrattuale del lavoratore subordinato di fronte alla controparte datoriale, attuando così i principi di democrazia economica e sociale sanciti nella Costituzione. Tale processo normativo fu caratterizzato dal riconoscimento per il lavoratore subordinato di diritti fondamentali individuali, da una regolamentazione dei sistemi di autodifesa collettiva e sindacale e nello stesso tempo da una serie di doveri e di limiti posti a freno del potere imprenditoriale nei luoghi di lavoro. Dopo anni d’intollerabile violazione dei principi costituzionali (basti ricordare la terribile vicenda delle schedature di migliaia di dipendenti Fiat fatte dall’azienda, raccontata da Bianca Guidetti Serra in un eccellente libro introdotto Stefano Rodotà, Le schedature Fiat. Cronache di un processo e altre cronache, Rosemberg e Sellier 1984), sprazzi di democrazia traversarono finalmente i cancelli delle fabbriche entrando anche negli altri luoghi di lavoro. Questo “compromesso sociale” è ormai sotto attacco da tre decenni. Colpo dopo colpo, sotto la spinta anche della rivoluzione tecno-produttiva del postfordismo, la civiltà giuridica dei diritti dei lavoratori è stata messa in crisi. La legge approvata al Senato la scorsa settimana mira definitivamente a smantellarla. Ma tra i punti di resistenza opponibili, insieme all’iniziativa politica e sociale che può trovare un primo appuntamento nello sciopero generale del 12 marzo, come proposto da Mario Tronti domenica su queste pagine, c’è la natura manifestamente incostituzionale della legge, come ci spiega il professor Luigi Ferrajoli.

Quali sono i maggiori profili d’incostituzionalità di questa legge?
Ce ne sono almeno due. Il più evidente è la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, che stabilisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Si tratta di un diritto fondamentale, inalienabile e indisponibile. Questa legge prevede invece che al momento dell’assunzione il lavoratore possa rinunciare preventivamente alla garanzia giurisdizionale e accettare di affidare la decisione sui suoi diritti, incluso il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro previsto dall’art.18 in caso di licenziamento illegittimo, alla decisione equitativa di un arbitro privato. Questo è l’ultimo colpo portato non solo all’art.18, ma all’intero diritto del lavoro.

Dunque se l’arbitrato fosse una scelta successiva, intrapresa durante la controversia tra le parti, non sarebbe incostituzionale?
Non c’è mica bisogno di una legge per stabilire una cosa del genere. Ma non è questo che interessa al governo, la cui unica intenzione è colpire i lavoratori. Di solito gli arbitrati si fanno tra grandi imprese, tra poteri forti che possono decidere di non perder tempo con avvocati, udienze, rinvii e impugnazioni e quindi di risolvere in questo modo le loro controversie. La situazione ipotizzata in questa legge è ben diversa. Qui si chiede alla parte debole del rapporto di lavoro una rinuncia preventiva ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, i quali, oltre tutto, consistendo in diritti in materia di lavoro, sono anch’essi in via di principio indisponibili. E’ chiaro che in questo modo viene a mancare proprio il requisito della libera autodeterminazione. Il lavoratore, pur di essere assunto, firmerà qualsiasi cosa. Siamo insomma di fronte alla legalizzazione, ovviamente costituzionalmente illegittima, di una coercizione della volontà, di un vero e proprio ricatto, di un’alienazione giuridicamente inammissibile del diritto fondamentale di usufruire della garanzia giurisdizionale.

Qual è l’altro punto d’incostituzionalità?
Si tratta dell’articolo 32, che vincola il giudice ad un mero controllo formale sul “presupposto di legittimità” delle clausole generali e dei provvedimenti padronali, escludendone il «sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro». Ora è chiaro che le violazioni dei diritti dei lavoratori avvengono, di solito, nel merito delle decisioni, ben più che nella loro forma. Anche questa è perciò una riduzione degli spazi della giurisdizione e quindi del diritto dei lavoratori alla tutela giudiziaria dei loro diritti. Non basta. Non si era mai visto che il giudice venisse vincolato, nella sua attività interpretativa, a “certificazioni” stabilite da speciali commissioni di natura extragiudiziale. E invece è proprio questo che viene stabilito da un altro comma dell’art. 32 di questa legge. E anche questa è una chiara violazione, oltre che dell’art.24, dell’art.101 della Costituzione, secondo cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». Insomma, siamo di fronte a una vera dissoluzione di tutte le garanzie giurisdizionali dei diritti dei lavoratori.

Link
1970, come la Fiat schedava gli operai
Alleva: “Pronto il referendum, questa legge è anticostituzionale”
Mario Tronti: 12 marzo 2010 “sciopero generale contro l’attacco ai diritti del lavoro”
“Cara figlia, con questa legge non saresti mai nata”
Cronache operaie

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