Oreste Scalzone, «Cara Rossanda sbagli, serve una radicale critica neogarantista»

All’intervento di Rossana Rossana, «Perché non sono più garantista» del 17 luglio 1979, che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi (leggi qui), replicò l’8 e 9 agosto successivo Oreste Scalzone, rinchiuso da quattro mesi a seguito della retata del 7 aprile 1979 nel carcere romano di Rebibbia

 

«Cara Rossanda, a proposito del tuo corsivo Perché non sono più garantista, alcune obiezioni.
La tua conoscenza del movimento comunista ‘storico’ è troppo qualificata perché possa sfuggirti il fatto che – soprattutto in quella tradizione – la “veridicità” del merito degli argomenti viene il più delle volte sopraffatta dalla logica dello schieramento. Ora sottrarsi a questa ‘legge’ ogniqualvolta sia possibile è senz’altro doveroso anzi, è il fondamento della possibilità stessa di quella cultura “eretica” che è una delle radici della critica radicale […]
A me pare che nel tuo corsivo si perda la distinzione – anzi, la contrapposizione – fra critica (di parte comunista) del diritto e soppressione del diritto stesso. La critica del ‘diritto uguale’ mette capo infatti a un discorso sulla estinzione del diritto entro la fine delle forme economiche e statuali, dentro la fine di ogni forzosa omologazione dei soggetti diversi in
una astratta eguaglianza definita dal tempo di lavoro, dal valore, dal denaro, dal suffragio, dalla rappresentanza.
Dal punto di vista della trasformazione sociale, una critica del diritto che non sia articolazione della critica della forma “Stato” (e, per meglio dire, del rapporto di capitale, della sintesi sociale, realizzata dal mercato, delle forme statuali), non ha senso né fondamento. Così come una critica delle ‘garanzie’ separata da una critica del potere può mettere capo solo a delle conseguenze regressive, reazionarie: può solo trasformarsi in un’ideologia e/o tecnologia del dominio.
Dal punto di vista della liberazione, una critica del carattere formale, non neutro delle libertà (come parzialissimi e ambigui vincoli, limiti, correttivi del potere) non ha seno se separata da una critica radicale dei poteri.
Mi pare che, nel tuo pezzo non si faccia la distinzione fra ineguaglianza e differenze. Ci si limita a riproporre la critica ‘classica’ – perfettamente valida, ma inefficiente – per cui il “diritto uguale” (formale) si fonda sulla ineguaglianza (reale) dei soggetti. Ma questo è solo il punto di partenza, e solo tale può essere. Andando oltre, oggi possiamo ben dire che – al livello della maturità del comunismo – il problema della rivoluzione non è certo quello di stabilire una sorta di “diritto ineguale” (formale) che rovesci ‘per decreto’ questo stato di cose. In questo senso, il cammino possibile della liberazione, della rivoluzione, è ormai irrevocabilmente oltre l’orizzonte della dittatura del proletariato come perfetta democrazia […]
In questo senso, nessun passo in avanti del discorso è possibile, senza una critica radicale – fondata peraltro su una serie di categorie di matrice marxiana – della democrazia e del socialismo. Si tratta di una critica specificatamente rivolta alla “democrazia socialista”, a quel nesso democrazia/socialismo che, coniugando l’eguaglianza dei soggetti sotto l’indifferenziato dominio della legge del valore con la rappresentanza della “volontà generale” dei cittadini-lavoratori, inevitabilmente abolisce una serie di ‘libertà’, senza perÚ che esse trascorrano nella libertà comunista […]
Dentro questa tematica che si autodefinisce “neogarantista” c’è qualcosa di più di una possibile tattica difensiva; ed è qualcosa che merita di essere approfondito e – se del caso – assunto. E dico questo non solo tenendo conto delle lucide precisazioni di Ferrajoli (la radicale differenza tra questo ‘neogarantismo’ e il vetero-garantismo classico; il suo porsi come necessariamente e dichiaratamente complementare a un’effettiva costituzione di processo di contropotere che continuamente determinino una dinamica squilibrante, una rimessa in discussione permanente della “costituzione materiale”); dico questo soprattutto perché ritengo che questa tematica possa essere assunta come elemento significativo di un rapporto tra costituzione del soggetto comunista di massa e forme dell’antagonismo […]
Si tratta di considerare i dal punto di vista di questo potente, ampio, ricco processo di costituzione del soggetto, del soggetto sociale, di massa, della trasformazione comunista […] Si tratta, per esempio, intanto, di affrontare il tema – appena abbozzato – dell’autodifesa delle comunità (che elettivamente su questo terreno di socializzazione indipendente – strategicamente offensiva nel suo stesso emergere e volgersi – si vengono costituendo) dal potere, dalle materiali operazioni di contenimento, di interdizione, di coazione che esso esercita. In questo senso, in ordine a questa prospettiva, il “neogarantismo” – come coerente e intransigente critica del potere, come sistematica proiezione del conflitto sui livelli e sugli equilibri della “costituzione materiale” – può diventare teoria specifica […] di una potente dinamica conflittuale tra contropotere o componenti critiche e ‘conflittuali’ che si muovono e agiscono nel limite della legalità.
Mi interessa in particolare l’articolazione giuridico-processuale di una linea di intransigente radicalità “neo-garantista”.
Consentimi di fare l’esempio del “processo 7 aprile”, che è stato peraltro il “caus belli” di questo dibattito. Ecco, io credo che tutti dovrebbero fare la fatica di leggersi le 174 pagine del documento-monstre firmato dal consigliere istruttore Gallucci. Di questo documento, davvero si può dire che il mandato di cattura è niente, l’ordinanza è tutto. In essa si tenta una formidabile innovazione del diritto, consistente nella sua pratica dissoluzione e soppressione a favore dell’assunzione, da parte dello Stato, di una logica di guerra. Inversione dell'”onere della prova” […] legittimazione del sospetto, della “verosimiglianza” di un’ipotesi accusatoria agli occhi del potere, come sufficiente motivo per tenerti in galera: questi sono i capisaldi della “filosofia repressiva” di Gallucci. Col 7 aprile si apre in forma stabile – sufficientemente esplicita e clamorosa da poter costituire un corposo precedente -, la lista dei “prigionieri di guerra” in questo paese […]
Ecco: io credo che contro questa “filosofia” della soppressione del diritto da parte dello Stato, la prima trincea, la più radicale e avanzata in questo momento – per quanto riguarda la linea di condotta dei compagni prigionieri – sia un intransigente e animoso “neo-garantismo”.
Anche per questo mi ostino (anche in polemica con parecchi compagni) a rifiutare il ricorso a una tematica politica “innocentista”. Non foss’altro per il fatto che una impostazione innocentista finisce implicitamente per accettare o perlomeno subire l'”inversione dell’onere della prova”. In altre parole: se io accetto di fornire di me un ritratto, un identikit in positivo, vuol dire che abbandono il campo di una pregiudiziale e intransigente battaglia “garantista”.
Sono convinto che una posizione intransigentemente garantista dovrebbe rifiutarsi di accettare la farsa di interrogatori che non hanno più neanche le caratteristiche previste nello stesso codice di procedura e porterebbe a rifiutare il confronto con giudici che sono per loro stessa esplicita teorizzazione veri e propri componenti di un “braccio secolare” e che, come cinghia di trasmissione della ragion di Stato, si consentono ogni arbitrio. CosÏì stando le cose, ho deciso di rifiutarmi di “rispondere” non solo perché questo processo é già pubblico, ma perché credo di far funzionare i verbali di interrogatorio come strumenti di agitazione, di denuncia, di controinformazione. Ritengo comunque che, nella prossima fase, noi non abbiamo da “difenderci”, ma da mettere sotto accusa i nostri inquisitori.
E qui si tratta cara Rossanda, non già di rilevare l’astratto formalismo di questo metodo garantista. Si tratta semmai di lottare perché le “libertà” funzionino come libertà della lotta, come spazi di espressione utilizzati da quei nuovi soggetti – multiformi e concreti – che compongono il movimento della trasformazione sociale.
E’ per questo che l'”innocentismo” non mi convince. Perché mi sembra che equivalga a una mezza sconfitta. Insomma: se uno pretende di tenerti in galera perché, a dire della ragion di Stato, è “verosimile” che tu sia “terrorista”, nel momento in cui ti metti a proclamarti innocente hai già perso a metà. Perché hai avallato la loro decisione di legittimare il sospetto come elemento di accusa. Garantismo intransigente, radicale sul terreno processuale vuol dire invece che – quand’anche uno fosse un “combattente comunista” (o che so, il rapinatore del secolo o il mostro di Londra), non può essere tenuto in galera senza prove specifiche contro di lui. Sarà formalistico, sarà un criterio che può essere utilizzato anche dai Rauti e dai Sindona, come dici tu, ma – fintantoché viviamo sotto il dominio del capitale, fintantoché ci sarà uno Stato, un potere – questo è senz’altro il criterio pi “progressivo”. Anche perché – per un Rauti o un Sindona che, nel regime sociale vigente, fossero eventualmente condannati sulla base di una lacerazione di questo criterio -, senz’altro ci sarebbe un numero cento, mille volte superiore di proletari, di compagni, che finirebbero sotto la stessa mannaia. Converrai infatti, cara Rossanda, che la corporazione della magistratura è ancora meno “neutrale” delle “garanzie”, e che non ci sono dubbi su come userebbe – e già usa – ogni margine di discrezionalità concessole. Sappiamo bene quanto bisogna diffidare dei “tribunali del popolo” e della “giustizia rivoluzionaria” (cioè degli effetti di una critica pratica della “giustizia borghese” che si arresta a metà, che non va “fino al fondo delle cose”, che non è radicale); figurarsi se si può pensare di far funzionare i “tribunali borghesi” in modo (non formale e non neutrale) coevo agli interessi proletari, ai processi di trasformazione sociale. Non v’è dubbio alcuno che – se la verosimiglianza del sospetto agli occhi del potere diviene sufficiente a “legittimare” carcerazioni e condanne – la macchina penale si fa strumento ancor pi organico non solo al “sistema sociale”, ma anche al “regime politico” (e, più in particolare, alle direttive dell’Esecutivo in carica).
Anche per questo – e non certo per astratto moralismo – ritengo che vada respinta ogni sollecitazione ad “abiure” e “patteggiamenti” anche parziali. Ogniqualvolta sia necessario entrare nel merito dei fatti e delle questioni contestate si deve insistere sulla “rivendicazione” di una identità e di una storia di militanti comunisti che hanno operato all’interno della sovversione sociale. E questo non per motivi “di bandiera”, per moralistico ideologismo, per amor di “coerenza”; ma per il fatto che sono oggi in gioco elementi che vanno a configurare un corposo precedente […]
Last, but not least, io ritengo che sia necessario a tutti i costi di evitare di frammischiare elementi di un discorso e di una battaglia politica come la critica delle teorie del partito – guerriglia o delle ideologie militariste” – critica che ha una sua autonoma e antecedente ragion d’essere – con lo sviluppo di una “linea di difesa”. Si tratta infatti di cose ben distinte, che Ë opportuno e utile (oltreché corretto) tenere distinte […]
Insomma, per dirla in altre parole, se un giorno le teorie di Lucio Magri venissero messe sotto processo, l’adesione al Pdup venisse dichiarata reato, e qualcuno venisse ad arrestarmi per via del convegno sotto il tendone del circo Medini di 10 anni prima, non credo proprio che sfodererei il repertorio delle radicali divergenze che mi dividono dal pensiero e dalla prassi di Magri, né il mio primo pensiero sarebbe presentare ai giudici il “dossier” con tutti gli articoli che ho scritto contro di lui.
Anche per queste ragioni non ho condiviso “in radice” la presa di posizione che la più parte dei gruppi dell’Autonomia operaia organizzata ha effettuato, rispetto al discorso sull’amnistia.
Ritengo infatti che – dietro le giaculatorie di rito (formalmente “di sinistra”) tipo “niente trattativa”, “la lotta di classe non può conoscere tregua” et similia – si elude, anzi si rimuove, il problema reale. Affannarsi a dichiarare – in quelle prese di posizione – infondato ogni discorso sulla “trattativa”, dal momento che non esiste una “guerra”, vuol dire chiamarsi elegantemente fuori dagli enormi problemi sollevati, qui e ora, da un nodo – quello dei prigionieri “politici” e “sociali” – che c’é e che incomberà inevitabilmente sulla teoria di questo paese nei prossimi anni. Non foss’altro perché riguarda ormai – direttamente o indirettamente – migliaia e migliaia di persone […]
D’altra parte, c’è da chiedersi davvero – non per far retorica, demagogia e proclami – con quale improntitudine tanta gente possa pubblicamente dichiarare “sopportabile” dalla comunità sociale il quotidiano tributo di morti pagato alla “civiltà del lavoro”, e poi affermare che – se nel magma dei processi di trasformazione sociale ci sono anche “voci” che si esprimono con le armi -, questo deve necessariamente metter capo alla necessità di schierarsi con la “violenza legittima”, e con la scelta da parte dello Stato della “guerra totale” e della “soluzione finale”.
Che il potere faccia mostra di pensarla così, è normale: e il diffondere questa idea, la falsa coscienza di questa “necessità”, nel “senso comune sociale” fa parte delle “tecnologie del potere”. Ma lavorare a una sana critica “disfattista” di questo Stato che scopre il “valore della vita” solo davanti ai feretri dei suoi funzionari è compito di ogni componente “progressiva”.»

Fonte, Il nemico inconfessabile. Sovversione sociale, lotta armata e stato di emergenza in Italia dagli anni Settanta a oggi, Odradek 1999, ristampa 2007, pp. 123-136 Appendice 1

Rossana Rossanda, «Perché non sono più garantista»

Rossana Rossanda se n’è andata dal secolo che non le apparteneva. Ragazza del Novecento, come lei stessa si era definita. Lo ha fatto in punta di piedi, senza disturbare ma anche senza voler esser disturbata dal brusio inutile che il nuovo millennio diffonde. E’ stata ricordata in una piazza di Roma da anziani esponenti del partito che l’aveva cacciata. Immagine orwelliana di nuovo millennio dove la reinvenzione del passato è divenuto il miglior modo per ipotecare il futuro. Ricordi anestetizzati hanno cercato di addolcire le parti più aspre e oggi indicibili del suo pensiero, di quel che scrisse e volle capire. Il percorso di conoscenza su quel che accadde in Italia negli anni 70, per esempio, e che fu per lei  lungo e accidentato. Mosso da un iniziale pregiudizio, anche arcigno, costellato da errori ma sempre animato da una sincera spinta a comprendere e non aver paura della realtà. Di lei conservo un ricordo personale. Nel settembre del 1991 mi ricevette nel suo ufficio al manifesto. Conoscevo da un po’ di tempo quella redazione che avevo cominciato a frequentare all’uscita dal carcere, nel dicembre del 1989. Rossana sapeva già di cosa dovevamo parlare: mi ricevette con fare circospetto, fece uscire tutti dall’ufficio, staccò il telefono e chiuse a chiave la porta, poi si avvicinò con la sedia. L’estate delle picconate cossighiane si era conclusa, la proposta di grazia per Renato Curcio con il corollario di una soluzione di tipo amnistiale per i reati politici degli anni 70 era sfumata. A settembre, il governo Andreotti col sostegno del Pci aveva messo definitivamente la pietra tombale su ogni apertura. Non c’erano più margini politici per restare in Italia, salvo accettare lunghi anni di galera. Ero lì per discuterne con Rossanda. Lei mi appoggiava, anzi sollecitava da «vecchia comunista» la mia partenza. «Mettiti in salvo, poi si vedrà!». Rimanemmo d’accordo che se qualcosa fosse andata male sarebbe intervenuta sulle pagine del suo giornale per difendere la mia scelta e mettere a tacere qualsiasi strumentalizzazione della magistratura. Tutto filò liscio. Arrivai a Parigi dove iniziai la mia nuova vita di rifugiato. Tre anni dopo, quando ero nella prigione parigina della Santé sotto procedura estradizionale e il mio futuro sembrava segnato, ricevetti una sua lettera: mi chiedeva scusa. Aveva provato a sollecitare ambienti della sinistra francese, senza esito. In Italia aveva vinto Berlusconi e vedeva tutto nero

Paolo Persichetti

«Perché non sono più garantista» fu il titolo di un clamoroso articolo scritto da Rossana Rossanda nell’estate del 1979. Un acceso dibattito sul garantismo si svolse sulle pagine del manifesto tra il luglio e l’agosto 1979 a seguito della retata del 7 aprile 1979 contro l’Autonomia e più in generale la differenziata area politica proveniente dall’ex Potere Operaio. Una operazione giudiziaria che rappresentava un salto di qualità nella risposta repressiva dello Stato, con l’impiego per la prima volta su larga scala delle nuove norme previste dalla legislazione speciale, il ricorso a prove logiche e teoremi accusatori, e l’irruzione sulla scena di un forte protagonismo giudiziario, apertamente combattente, investito di un dichiarato potere di supplenza politica contro la sovversione. In alcuni ambienti assai ristretti della sinistra non emergenzialista e in alcuni settori “democratici”, piuttosto circoscritti, sensibili al problema delle garanzie e delle tutele previste in uno Stato di diritto, e non ancora assuefatti o velocemente logorati dall’emergenza, vennero sollevate critiche e una prima timida riflessione si aprì sulle forme di risposta da fornire all’offensiva giudiziaria.
Una discussione che partì fin dai suoi inizi col piede sbagliato. Rossana Rossanda fu una delle protagoniste di quel confronto: dopo una tavola rotonda tra diversi magistrati e giuristi (Misiani, Saraceni, Rodotà e Ferrajoli, il manifesto del 15 luglio 1979), scrisse un corsivo intitolato «Perché non sono più garantista» il manifesto 17 luglio 1979, polemizzando contro i termini di un «neogarantismo» che esulava dai confini del garantismo classico. Riproponendo uno degli atteggiamenti tradizionali della cultura sostanzialista più qualificata del movimento operaio, quella che poggiava su un uso strumentale del formalismo giuridico borghese, lì dove preservava alcune garanzie di libertà personale e di tutela nel processo penale, la Rossanda criticava gli eccessi di un radicalismo garantista (da lei definito «garantismo politico») che rischiavano di ricondurre, a suo avviso, unicamente su un terreno – non certo neutro e che occulta le differenze reali – quale quello dell’egualitarismo astratto del formalismo borghese, per finire col confondere la democrazia con lo Stato di diritto.
La diffidenza rispetto a un utilizzo radicalmente estremo della tematica delle garanzie, sospettata di eccessive influenze e ambiguità con la cultura giuridica borghese, venne criticata da Oreste Scalzone con un intervento scritto dal carcere di Rebibbia, dove era rinchiuso, qualche tempo dopo e che potete leggere qui: Cara Rossanda sbagli, serve una radicale critica neogarantista

Dal manifesto del 17 luglio 1979, Rossana Rossanda:
«Credevo di essere una garantista di ferro. La tavola rotonda apparsa domenica sul manifesto mi ha fatto cambiare idea. “Garantismo», mi ero detta, è semplicemente coscienza che allo stato attuale dei rapporti istituzionali e del diritto, siamo costretti – pena abusi maggiori in una democrazia già largamente imperfetta – a valerci di norme classiche del diritto borghese e della sua tendenziale riduzione alla sfera dell’inviolabilità di alcune prerogative dell’individuo. Sapendo, senza illusione alcuna, che di diritto borghese e di difesa del livello individuale si tratta.
Ero garantista lo stesso. Giacché non conosco altro diritto che borghese; il quale peraltro lascia non solo “aperto”, ma irrisolto, anzi tende e rendere irrisolvibile ogni forma di “società regolata” che pretenda ad esempio sconvolgere le basi della proprietà (dalla terra alle case sfitte). Non solo ma, per sua natura, esso frena una vera “critica del diritto”, attraverso la quale non solo magistrati e filosofi ma anche le masse pongano mano all’embrione di nuove fonti, non abusive e di pochi, di legittimità […]
Ero garantista sapendo tutto questo. E altresì che, oltre ad essere borghese, il garantismo è quell’aspetto specifico della norma che difende l’individuo non solo dallo “Stato” ma in qualche misura da “tutta la società”, in quanto il suo movimento leda alcune sue storicamente acquisite – ma non per questo eterne né pregevoli – libertà. Esso protegge infatti i diritti attuali largamente ineguali. E quindi meno l’individuo debole e isolato, che quello forte e organizzato: essi sono in grado assai diverso da coprirsi con quelle prove che il garantismo esige. Questo una volta lo imparavamo tutti con l’abbici del marxismo […] Il prezzo che paghiamo al garantismo è l’inafferrabilità del mafioso, l’impossibilità di inchiodare giuridicamente il mandante di Portella della Ginestra o quella di sciogliere il MSI. E quindi anche di colpire qualche appena strutturata organizzazione terroristica, quando questa sceglie la clandestinità (non tutto il terrorismo la sceglie, come in Italia) […]
Ma non nascondendomi a quale prezzo. Sapendo e dicendo che, più garantisti si è, più si deve avvertire e dichiarare il limite pauroso del diritto borghese come strumento reale d’una democrazia politica, per non parlare d’una società in via di rivoluzionamento. Sapendo, per dirla con Brecht, come la legge sia “ingiusta”, perché applicata a soggetti inuguali; e quindi usandola col senso acuto del suo possibile uso ambiguo […] C’è una responsabilità politica – e non solo ideologica ma fattuale, in quanto l’ideologia modelli dei comportamenti e li induca – che sfugge al diritto; il quale quindi becca, quando becca, il picchiatore fascista di liceo e assolve Pino Rauti, o cattura, se cattura, quella che si chiama la manovalanza delle BR ma non inchioderà mai, salvo delazioni o casi straordinari di “fortuna” inquisitoria, i capi. E naturalmente e giustamente libera di responsabilità qualsiasi idea e scritto, che non si trovi direttamente vincolato al fatto commesso. Chi non vede allora la distanza fra “garantismo” e un’idea della giustizia non derivata dal diritto formale, dunque inuguale? Così, “la democrazia si difende con la democrazia” non è la stessa cosa di “la democrazia si difende con le istituzioni del formalismo borghese”? […]
Io, dunque, garantista sul terreno processuale, non lo sono su quello politico […] del garantismo denuncio il limite formale dunque ingiusto, l’incapacità politica, la povertà. E vedo l’uso che il terrorismo ne fa, o coloro che terroristi non sono, ma considerano il terrorismo un’insorgenza di sinistra, da difendere o da attaccare come pure errore tattico, forma di rivoluzione imperfetta. In verità, la cultura garantista ci copre scarsamente sia dalle deviazioni autoritarie, sia dalle conseguenze del terrorismo. Giacché se questo prevalesse – quello centralizzato, cui, non si capisce in base a quali elementi crede Gallucci(1), o quello decentrato cui, non so in base a quali argomenti, crede Misiani – o anche solo esplodesse in quella forma di guerra civile che Calogero(2), lui solo, già vede in atto, mentre  alcuni leaders o testi dell’autonomia vagheggiano come forma “aurorale” della loro rivoluzione, sarebbe spazzata via ogni garanzia dallo scontro tra apparati prima, o dal gruppo che finirebbe col prevalere poi, il quale sicuramente chiuderebbe ogni forma di mediazione istituzionale. Ne risulterebbe infatti, fosse la destra a vincere o fossero le BR o il “partito armato”, una forma burocratica e coatta di Stato; il solo che possa produrre sia una reazione classica sia una forma militarizzata di “eversione” (questa è la contraddizione di fondo dell’idea di comunismo dell’autonomia) […]
La democrazia, come terreno conflittuale aperto, e il movimento operaio sono dunque messi in pericolo sia da una deviazione autoritaria e illiberale della magistratura, rispetto alla quale il garantismo offre argini modesti, sia dalla teoria e pratica dell’eversione, rispetto alla quale non ne offre alcuno. Quando si fa un discorso politico questo va detto. E non per aggiungere al giuramento per la libertà un giuramento rituale antiterrorista, ma per fare un passo avanti nella definizione delle cause sociali del terrorismo (tutto ha cause sociali, anche il fascismo), e nel giudizio sulla sua valenza politica per il movimento di classe e per la democrazia […]
Allora limitarsi a essere “garantisti puri” significa regredire a prima di Marx, lasciare il campo libero – perché quel diritto non può vederli – ai meccanismi di lotta politica che non garantiscono nessuno, perché prescindono duramente dal diritto, il quale a sua volta se ne lava le mani. Questo “garantismo come teoria” non come tecnica processuale, per formazione culturale e per posizione politica non mi va e non mi basta».

Fonte, Il nemico inconfessabile. Sovversione sociale, lotta armata e stato di emergenza in Italia dagli anni Settanta a oggi, Odradek 1999, ristampa 2007, pp. 123-136 Appendice 1

Note
1
. Achille Gallucci, giudice istruttore del tribunale di Roma, firmò l’ordinanza di rinvio a giudizio nella quale si configurava, tra gli altri, il reato di«insurrezione armata contro i poteri dello Stato» per gli imputati arrestati nel corso dell’operazione 7 aprile 1979.
2. Pietro calogero, magistrato della procura di Padova protagonista dell’inchiesta 7 aprile diretta contro militanti e dirigenti dell’Autonomia.

Il terrorista urbano: ecco il nuovo nemico politico. Dopo il 15 ottobre in arrivo una nuova legislazione speciale contro il diritto di manifestare: mano libera ai picchiatori della polizia, come a Genova

Libertà costituzionali sotto attacco: dopo i daspo politici, la creazione di un nuovo reato associativo, l’arresto in flagranza differita e la richiesta di garanzie patrimoniali per poter svolgere le manifestazioni, il ministro dell’Interno Maroni annuncia un decreto legge che garantisce l’impunità ai poliziotti che picchiano nei cortei

Una polizia al di sopra della legge. E’ quanto auspica il ministro dell’Interno Roberto Maroni che ha annunciato di voler presentare al consiglio dei ministri una norma che metta le forze di polizia, coinvolte in eventuali comportamenti illegali durante le attività di ordine pubblico, al riparo da inchieste della magistratura. «È protezione quella che voglio dare alle forze di polizia – ha detto il ministro in un intervento pronunciato venerdì scorso a Salerno – in modo che non ci sia un pm che le mandi in galera. Sono misure che porterò al consiglio dei ministri chiedendo un decreto legge perché quello che è accaduto a Roma non accada più». La decisione arriva dopo le forti sollecitazioni esercitate dei vertici di carabinieri, polizia e finanza e dalle rispettive rappresentanze sindacali in favore di una norma ad cetum, che a differenza degli altri cittadini manifestanti renda la polizia immune di fronte alla legge. La norma farebbe da corollario agli altri dispositivi speciali anticipati nei giorni scorsi: creazione di un nuovo reato associativo, arresto in flagranza differita, limitazioni al diritto personale di manifestare (Daspo politici) e richiesta di garanzie patrimoniali tramite fideiussioni bancarie per ottenerne l’autorizzazione. Tra le “tutele” evocate da Maroni l’ipotesi di filtri amministrativi interni ai corpi di polizia che valutino gli eventuali illeciti, come la costituzione di un ufficio disciplinare, o l’autorizzazione del procuratore generale per l’avvio delle indagini.


Cortei per ricchi e Daspo per tutti. Viminale e sindaco di Roma limitano il diritto di manifestare

Paolo Persichetti
Liberazione 19 ottobre 2011

Quando in Italia si manifesta un’emergenza politico-sociale è subito pronta una legge d’eccezione. Un vizio che mette radici nei lontani anni 70. Anni tabù che si ripresentano continuamente sotto forma di spettro. Chi sabato scorso ha risposto ai pericolosi caroselli della polizia in piazza san Giovanni (tre mila secondo il Viminale) è un «terrorista urbano». Il ministro degli Interni Roberto Maroni, dopo l’invocazione venuta da Antonio Di Pietro in favore di una nuova legge Reale (la famigerata normativa sull’ordine pubblico che dal 1975 al 1990 ha provocato 625 vittime, tra cui ben 254 morti per mano delle forze di polizia), ha subito risposto coniando una nuova tipologia criminale (in incubazione da oltre un decennio) che va ad accrescere la lunga lista dei nemici politici dello Stato.
In parlamento il ministro di polizia ha spiegato che sono in cantiere una serie di misure calco dei dispositivi d’eccezione già applicati per reprimere la delinquenza negli stadi: l’arresto in flagranza differita, i Daspo anche per i cortei (in barba all’articolo 21 della costituzione), l’ennesimo specifico reato associativo per chi «esercita violenza aggravata nelle manifestazioni politiche» (oramai gli associativi sono giunti quasi a quota dieci nel nostro codice penale). L’idea cardine contenuta nel nuovo edificio legislativo d’eccezione è quella di anticipare il più possibile l’avvio del reato, e dunque l’intervento penale, sanzionando non più soltanto il fatto compiuto o il suo tentativo ma gli «atti preparatori». Nozione incerta, volutamente fumosa, assolutamente pericolosa poiché apre all’abisso del processo alle intenzioni. Giuristi come Luigi Ferrajoli dissentono profondamente: «occultare l’incapacità del governo e la cattiva gestione dell’ordine pubblico con nuove misure repressive non serve. E’ assurdo che addirittura un sindaco possa introdurre un limite alle libertà costituzionali come quella di manifestare». Per Gianni Ferrara, «una legislazione repressiva di questo tipo è inammissibile perché in contrasto non solo con un sistema costituzionale e una civiltà risultato di secoli di lotte sociali e politiche, ma è soprattutto inutile e dannosa come lo fu a suo tempo la legge Reale».
Prendendo sempre esempio dal laboratorio del controllo sociale che è diventata la normartiva d’eccezione sul tifo calcistico, il Viminale si è ispirato alla «responsabilità oggettiva», prevista nella giustizia sportiva, per ipotizzare l’introduzione di garanzie patrimoniali per ottenere l’autorizzazione a manifestare.
Almeno formalmente l’autorizzazione a manifestare non esiste,  essendo un diritto cardine del sistema costituzionale non può essere sottoposto a discrimine. Chi vuole dare vita ad una manifestazione pubblica non ha bisogno di autorizzazioni preventive, deve solo darne comunicazione alla questura, che ha il potere di vietarla o limitarla, una volta avutane notizia, per ragioni di ordine pubblico. Distinzione  sottile ma dirimente. La richiesta di un deposito preventivo, tramite fideiussione bancaria, è dunque anticostituzionale. Non solo, ma trasformerebbe l’articolo 21 in un diritto patrimoniale, accessibile unicamente ai possidenti. Sui quotidiani in proposito si sono lette delle vere e proprie castronerie, come la proposta di far pagare il biglietto: un ticket per manifestare, un euro, due euro e così via. Ma se così fosse sarebbe un bell’incentivo alla spettacolarizzazione: se devo pagare per scendere in piazza voglio divertirmi, insomma ho diritto ad una bella rappresentazione scenografica… e vai con i botti!
Gli esperti di ordine pubblico già sanno che sarebbe solo un incentivo alle manifestazioni non autorizzate, punto. Tutte queste bizzarrerie coniate dal ceto politico e dai media danno solo la prova di come non esista più una concezione dello spazio pubblico attivo e autonomo. Esiste un’idea proprietaria dello spazio sociale o al massimo un’idea dello spazio collettivo come platea per un pubblico che acquisita un biglietto, paga un tiket.
Invece di discutere di questo si lanciano anatemi contro i cattivi di turno, gli incappucciati di sabato 15 ottobre (che poi tanto travisati non erano se la loro identificazione risulta così facile). Non deve stupire dunque se stavolta questa nuova emergenza giudiziaria non è calata dall’alto dei Palazzi arroccati della politica. L’invocazione di legge ed ordine è venuta dall’interno stesso della manifestazione di sabato 15 ottobre. La reazione scomposta di pezzi ampi di ceto politico, le grida avventate di personaggi e strutture navigate, che hanno recepito le violenze e gli scontri come uno spodestamento del proprio ruolo, insieme all’ambiguo protagonismo di settori crescenti di società civile legati alla multiforme galassia giustizialista, vero must culturale egemone che tiene insieme i vari pezzi di ciò che resta della sinistra, subito pronti a lanciarsi nella rincorsa alla delazione, le dichiarazioni dei vertici del Pd, la campagna di Repubblica (che aveva tentato di mettere il cappello alla corteo amplificando la grottesca dichiarazione dell’estensore della lettera della Bce, Mario Draghi), hanno aperto la strada alla discesa in campo di Di Pietro e alla sortita di Maroni.
Un boomerang clamoroso che ha portato addirittura all’ukaze di Alemanno, il sindaco che ha sospeso per un mese l’applicazione della costituzione a Roma, vietando tutte le manifestazioni. La politica e morta e chi, come Valentino Parlato memore di altre epoche sul manifesto di domenica ha provato a ricordare che «nell’attuale contesto, con gli indici di disoccupazione giovanile ai vertici storici era inevitabile che ci fossero scontri con la polizia e manifestazioni di violenza […]segni dell’urgenza di uscire da un presente che è la continuazione di un passato non ripetibile», è rimasto solo.

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Macchina del fango sul movimento: gli infiltrati di vauro Senesi e la stupidità sulla punta della sua matita
Governo e parlamento come la fortezza Bastiani. Per Roberto Maroni “centri sociali dietro gli scontri”
Martedi 14 c’erano degli infiltrati ma sedevano sui banchi del parlamento
Di Pietro e l’Idv da dieci anni sono le stampelle di Berlusconi
I comapagni di Manuel de Santis incontrano gli studenti del Mamiani e chiedono scusa al giovane colpito con un casco durante il corteo del 14 dicembre
Tolleranza zero: il nuovo spazio giudiziario europeo

Battisti, condiserazioni di carattere umanitario dietro il rifiuto della estradizione

Il rapporto dell’avvocatura generale: la pena dell’ergastolo, l’impossibilità di rifare il processo e il clima politico ostile rendono rischiosa la sua estradizione

Paolo Persichetti
Liberazione
4 gennaio 2010

Il comportamento tenuto dalle autorità italiane nella complessa vicenda estradizionale di Cesare Battisti assomiglia molto a quel particolare stadio della crescita infantile che gli esperti definiscono “egocentrismo radicale”, lì dove il bambino non percepisce alcuna distanza tra il mondo esterno e il proprio corpo. Fase evolutiva primordiale che approda più avanti ad una forma di egocentrismo più sofisticato, di tipo “intellettuale”, una sorta di dittatura infantile dove il punto di vista delle altre persone non è differenziato dal proprio. Insomma la classica situazione dove i propri desideri vengono presi per realtà inoppugnabile. Siccome il ceto politico pensava che l’estradizione di Battisti fosse dovuta senz’ombra di dubbio, il rigetto finale pronunciato da Ignacio Lula da Silva nell’ultimo giorno del suo mandato presidenziale ha suscitato strepiti indispettiti, urla viziate, lagne tiranniche. Pare proprio che i vari Frattini, La Russa, Gasparri, e ancora più giù i politicanti mozza-orecchie dell’Idv e gli ipocriti piddini senz’anima e cervello, pensino al Brasile come ad una repubblica delle banane col bollino blu o al paese dei viados che bazzicano la Tomba di Nerone. Solo un Paese caduto ormai in una sorta di medioevo postmoderno può guardare con tanta cecità ad una potenza subcontinentale in espansione, come il Brasile appunto, dando prova del classico sprezzo degli idioti come quel cronista del Giornale che ha invocato le Cannoniere. Di fronte alle scomposte reazioni provenienti dalla Penisola, prim’ancora dell’annuncio ufficiale della sua decisione, il presidente Lula ha abbandonato ogni cortesia diplomatica rinunciando ad informare preventivamente i vertici istituzionali italiani. Un segnale molto netto raddoppiato dal sostegno arrivato dal nuovo ministro della Giustizia José Cardoso, che a nome del nuovo governo (e della stessa neopresidente Dilma Roussef) ha difeso la scelta di non estradare Battisti. Col passare delle ore hanno perso consistenza giuridica anche i bellicosi annunci di ricorso lanciati da Frattini. Come ha spiegato Sabino Cassese su Repubblica, impugnare la decisione di Lula di fronte al Stf avrebbe poche possibilità di successo, molto probabilmente l’iniziativa verrebbe considerata irricevibile. Anche l’eventuale ricorso all’Aja non avrebbe maggiori chances. Si tratta, infatti, di una commissione arbitrale che dovrebbe presupporre la disponibilità del Brasile a rendere negoziabile un aspetto della sua sovranità. Cassese avanza l’ipotesi di un compromesso sulla pena di Battisti, come la commutazione dell’ergastolo ad una condanna inferiore. Perché mai il Brasile dovrebbe negoziare ora qualcosa che l’Italia si è sempre rifiutata di fare durante l’intera procedura d’estradizione? La formula giuridica prescelta da Lula per il rifiuto, ovvero il rischio di un aggravamento della posizione personale di Battisti che la consegna all’Italia potrebbe provocare, richiamato alla lettera f, del primo comma dell’articolo 3 del trattato bilaterale, fa riferimento proprio a questo atteggiamento di chiusura totale pervenuto dall’Italia. Una volta che il Stf ha annullato la concessione dell’asilo politico, Lula per poter esprimere la propria decisione finale, prevista dalla costituzione, doveva attenersi strettamente ai requisiti indicati dal trattato bilaterale. Stabilito ciò, nel parere presentato dall’avvocatura dello Stato si esaminano attentamente tutti i fondamenti giuridici che attribuiscono al presidente della repubblica brasiliana il potere di rifiutare l’estradizione anche in difformità con il parere fornito dal Stf, e in particolare per «considerazioni di carattere umanitario». Eventualità prevista in numerosi trattati bilaterali stipulati con paesi europei. Il testo richiama come filosofia giuridica guida per la scelta finale il diritto penale minimo, definito «pensiero criminologico umanitario», esposto da Luigi Ferrajoli nel suo testo canonico, Diritto e ragione. Teoria delle garanzie penali. Il parere prosegue elencando le diverse situazioni di criticità del dossier Battisti: la presenza di una condanna all’ergastolo (pena capitale abolita in Brasile) aggravata da una pena accessoria pari a tre anni di isolamento diurno; pena che anche nel caso assai improbabile venisse scontata solo in parte terrebbe Battisti, che ha 56 anni, in carcere praticamente fino alla morte, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni dai fatti imputati, venendo meno al principio di risocializzazione; l’impossibilità di ottenere un nuovo processo nonostante la condanna in contumacia; infine il clima acceso che circonda la vicenda documentato con una ricca rassegna di bellicose e ingiuriose dichiarazioni di esponenti politici e istituzionali italiani. «Uno stato d’animo che giustifica preoccupazioni a causa del peggioramento che ne deriverebbe sulla sua situazione personale», quando – suggerisce sempre l’avvocatura – «servirebbe serenità». Non mancano precise critiche alla deriva vittimaria presente in Italia dove il diritto penale è inteso come diritto delle vittime anche se «il diritto processuale contemporaneo respinge questo concetto».

Link
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Il populismo penale accomuna destra e sinistra: è la forma della politica attuale

Risentimento e vittimismo al posto della giustizia sociale: il “populismo penale” si nutre di paura, insicurezza e dell’utopia reazionaria della “tolleranza zero”

Paolo Persichetti
Liberazione 21 novembre 2010


A metà strada tra il descrittivo e il normativo, il populismo – sostengono molti autori – è una categoria politica di difficile definizione che non designa un fenomeno circoscrivibile ma soltanto una logica sociale i cui effetti producono esperienze politiche molto diverse. In realtà più una sindrome sociale che una dottrina politica, afferma Peter Wiles. Non a caso il populismo viene evocato per dare nome a situazioni che si manifestano in periodi di crisi. Nel contesto europeo la fine del fordismo, la rottura del rapporto identitario legato all’appartenenza sociale, in Italia il crollo del sistema dei partiti, più in generale l’emergere di sistemi politici neo-oligarchici. Il populismo altro non è che «un modo di costruzione del politico», sostiene Ernesto Laclau, La ragione populista (Laterza, 2008) che mette al centro della legittimità politica, manipolandola e passivizzandola, una vaga astrazione denominata “popolo”. Fenomeno che nello specifico laboratorio politico italiano si è diversificato sommando ai tradizionali temi patriottici e nazional-popolari, interpretati in questo caso dai postfascisti, nuove rivendicazioni pseudoetniche o regionalistiche intrecciate a sentimenti di rivolta fiscale contro lo Stato nazione ed a pulsioni xenofobe e razziste incarnate dalla Lega Nord. Forme di ripiego identitario capaci al tempo stesso di coabitare con un “cesarismo mediatico”, espresso dal modello berlusconiano, poco interessato ai localismi valligiani e totalmente proiettato verso una dimensione hertziana e ipnotica della comunicazione politica, fautore di una società lasciata in balia degli appetiti più sfrenati e prédatori del mercato, a tutto vantaggio di un nuovo ordine censitario e di un aggressivo orgoglio proprietario che darwinianamente ha rilegittimato il diritto di sopraffazione sui meno abbienti, sdoganando «la ricchezza come misura del proprio valore e il trionfo degli istinti animali del capitalismo come pubbliche virtù».

Queste nuova dimensione antropologica ha favorito la penetrazione trasversale di altre forme di populismo tra le cui pieghe si è sedimentata un’ossessiva rappresentazione fobica e igienista della società. Un’isteria sociale che ha nutrito la crescita dirompente del fenomeno giustizialista, il cui successo si è riversato sul funzionamento del sistema giudiziario trasformato in una nuova arena da combattimento tra attori e gruppi sociali dominanti. Il ricorso a nuovi repertori moralistici, improntati sul tema della virtù, è così servito a giustificare l’uso strategico dello strumento giudiziario, impiegato in un primo momento, gli anni 90, dalle singole fazioni dominanti nella rincorsa ad etichettarsi reciprocamente come criminali. Paura e insicurezza sono diventate le parole chiave di questo dispositivo che infrange le tradizionali barriere tra destra e sinistra e al cui interno coesistono grammatiche politiche eterogenee: una nevrotica e l’altra psicotica. Questa trasversalità della paura è frutto dell’attuale società dell’incertenza, un derivato di rapporti sociali e di lavoro improntati sulla flessibilità e il precariato. La modificazione del paradigma produttivo, il declino di modelli politici edificati sulla base del compromesso rappresentato dello Stato sociale, il trionfo dei modelli neoliberali, hanno mutato ciò che un tempo si intendeva per sicurezza, ovvero una idea progettuale di esistenza fondata su diritti sociali e politici garantiti: dal lavoro, al reddito, alla scuola, all’assistenza sanitaria, alla pensione, all’azione sindacale. Diritti che a loro volta dispiegavano nuove richieste e bisogni inclusivi. Tutto ciò si è rovesciato trasformandosi in una visione arroccata dell’esistenza, costruita attorno all’utopia reazionaria della “tolleranza zero”. Alla sicurezza si chiede la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, reali o immaginari, che sia il capitale o una casa popolare non fa differenza, anziché la difesa da un’economia che li minaccia.

Il populismo ha assunto dunque una connotazione «penale» declinata come risposta alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo va riferito quindi al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Un risentimento che si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono avvertita. Ecco che a differenza dei populismi passati, il populismo penale attenua la tradizionale carica antielitaria per rivolgere la propria stigmatizzazione verso capri espiatori individuati nelle posizioni più basse della scala sociale: dagli immigrati, ai nomadi, ai giovani delle periferie, agli emarginati, più in generale a quelle figure che riempiono le fila dell’esercito salariale di riserva. La sua caratteristica è quelle di muovere una guerra sociale verso il basso. Guerre dei possidenti contro i nulla tenenti e guerra tra poveri. Secondo il sociologo Vincenzo Ruggiero, una spiegazione provvisoria potrebbe essere la seguente: nelle società neoliberiste il successo individuale viene premiato tanto quanto l’insuccesso viene punito. «Chi nel mercato mostra segni di fallimento va espulso, castigato; si rischia altrimenti di lanciare un messaggio insidioso, vale a dire che la responsabilità per il fallimento non è da attribuire all’individuo, ma al mercato medesimo». Si afferma così – ha denunciato il giurista Luigi Ferrajoli – una «duplicazione del diritto penale» che designa il passaggio dalla fase giustizialista al populismo penale vero e proprio. Un diritto mite per i ricchi e i potenti e un diritto massimo per i poveri e gli emarginati. «E’ la prova che oggi la giustizia – sostiene sempre Ferrajoli – è sostanzialmente impotente nei confronti della delinquenza dei colletti bianchi, mentre è severissima nei confronti della delinquenza di strada. Si pensi agli aumenti massicci di pena per i recidivi previsti dalla legge Cirielli, sull’esempio degli Stati Uniti, simultaneamente alla riduzione dei termini di prescrizione per i delitti societari. E si pensi, invece, alle pene durissime introdotte dal decreto sulla sicurezza: espulsione dello straniero condannato a più di due anni, reclusione da 1 a 5 anni per avere dichiarato false generalità, aumento della pena fino a un terzo nel caso in cui lo straniero sia clandestino».

Emerso negli Stati Uniti durante gli anni 80 come discorso politico, proprio della destra neoconservatrice, specializzato nelle promesse punitive capaci di sedurre l’elettorato, il populismo penale ha rotto gli argini nei decenni successivi per divenire l’oggetto irrinunciabile della contesa tra i partiti politici di ogni schieramento. Il populismo penale non è più di destra o di sinistra: è la forma della politica attuale interpretata con minori o maggiori sfumature. Quest’ideologia presenta tuttavia sfaccettaure diverse tra la realtà nordamericana e quella europea. Differenze legate alla presenza di modelli sociali, istituzionali e giudiziari dissimili.
Il tema della complicità dello Stato con il crimine, tacciato per questo d’elitismo e corruzione, appartiene al repertorio classico della critica neoconservatice e dei libertarians americani (i fautori dello Stato minimo) nei confronti di quello che viene ritenuto un eccessivo presenzialismo statale. Al contrario, da noi, i “professionisti dell’antimafia” denunciano il lassismo del governo nella lotta alla criminalità auspicando un sempre maggiore coinvolgimento dello Stato. Il sistema giudiziario di tipo accusatorio fa si che nel modello nordamericano si configura una contrapposizione politico-ideologica tra gli incarichi elettivi e quelli indipendenti che reggono il sistema della giustizia penale. Lo sceriffo della contea insieme a l’attorney (il procuratore) sono ritenuti gli eroi della guerra senza quartiere al crimine. Mentre il giudice terzo, in quanto garante delle forme della legge, è percepito come un ostacolo se non addirittura una figura connivente con la delinquenza. La tradizione inquisitoria che pervade ancora il sistema giudiziario italiano, via di mezzo tra rito istruttorio e “semiaccusatorio”, consente invece alla nostra magistratura di essere individuata come il perno centrale della lotta non solo alla criminalità ma più in generale all’ingiustizia. Gli strumenti giudiziari d’eccezione e la cultura inquirente congeniata per contrastare la sovversione sociale degli anni 70, la lunga stagione delle leggi penali speciali e dei maxiprocessi che hanno traversato il decennio 80, e lo tsunami giudiziario che ha preso il nome di “Tangentopoli” nella prima metà degli anni 90, hanno conferito alla nostra magistratura il ruolo di vero e proprio soggetto politico portatore di un disegno generale della società.

Il modello del capro espiatorio ha svolto un ruolo centrale nella vicenda passata alle cronache come la rivoluzione di “Mani pulite”. Le conseguenze, per nulla percepite dagli attori dell’epoca, che spesso pensavano di interpretare una stagione di rinnovamento del Paese, sono state enormi. E’ da lì che hanno preso forma e si sono strutturate le ideologie del rancore e del vittimismo che fomentano trasversalmente le attuali correnti populiste, stravolgendo quell’idea di giustizia che per lungo tempo era stata sospinta da ragioni che disprezzavano gli strumenti della penalità e del carcere in favore della ricerca del bene comune. Se prima si trattava di raggiungere obiettivi universali in grado di ripercuotersi in un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno, ora il traguardo più ambito è l’aula processuale, conquistare un posto in prima fila nei tribunali, sedere sui banchi della pubblica accusa o delle parti civili. Si pensa e si parla solo attraverso le lenti dell’ideologia penale. Una sovrabbondanza che alla fine, è superfluo ricordarlo, non ha creato più giustizia. Come dicevano già i romani: summum ius, summa iniuria. Il mito della giustizia penale ha alla fine trasformato la politica nel cimitero della giustizia sociale. L’esaltazione delle qualità salvifiche del potere giudiziario ha fatto tabula rasa di ogni critica dei poteri.

Luigi Ferrajoli, «Incostituzionale l’arbitrato preventivo previsto nella controriforma del diritto del lavoro»

Intervista a Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto

Paolo Persichetti
Liberazione 9 marzo 2010

Uno scudo dei diritti, come quello iscritto nella legge n. 300 del 1970 denominata Statuto dei lavoratori, rappresenta uno strumento di difesa fondamentale nei cicli bassi della lotta di classe, nella fasi di estrema debolezza dei lavoratori. Per questo va difeso con le unghie e con i denti. Sulla spinta degli scioperi e delle occupazioni dell’“autunno caldo”, quel condensato di lotte operaie e cultura giuridica progressista che si erano lentamente fatti strada nel corso degli anni 60 riuscirono ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico sanzioni normative volte ad assistere la figura del lavoratore subordinato emersa negli anni della grande crescita socio-economica della fabbrica fordista. La disciplina giuslavorista tradusse in parte l’alto livello d’autonomia raggiunto dalle lotte operaie, anche se all’epoca non mancarono critiche, soprattutto da parte di quei settori che esprimevano le vette più avanzate del conflitto, verso un intervento giuridico percepito come un “freno”, una sorta di “imbrigliamento” della potenza sociale delle lotte. Il nuovo diritto del lavoro approfondì il proprio intervento bilanciando la debolezza contrattuale del lavoratore subordinato di fronte alla controparte datoriale, attuando così i principi di democrazia economica e sociale sanciti nella Costituzione. Tale processo normativo fu caratterizzato dal riconoscimento per il lavoratore subordinato di diritti fondamentali individuali, da una regolamentazione dei sistemi di autodifesa collettiva e sindacale e nello stesso tempo da una serie di doveri e di limiti posti a freno del potere imprenditoriale nei luoghi di lavoro. Dopo anni d’intollerabile violazione dei principi costituzionali (basti ricordare la terribile vicenda delle schedature di migliaia di dipendenti Fiat fatte dall’azienda, raccontata da Bianca Guidetti Serra in un eccellente libro introdotto Stefano Rodotà, Le schedature Fiat. Cronache di un processo e altre cronache, Rosemberg e Sellier 1984), sprazzi di democrazia traversarono finalmente i cancelli delle fabbriche entrando anche negli altri luoghi di lavoro. Questo “compromesso sociale” è ormai sotto attacco da tre decenni. Colpo dopo colpo, sotto la spinta anche della rivoluzione tecno-produttiva del postfordismo, la civiltà giuridica dei diritti dei lavoratori è stata messa in crisi. La legge approvata al Senato la scorsa settimana mira definitivamente a smantellarla. Ma tra i punti di resistenza opponibili, insieme all’iniziativa politica e sociale che può trovare un primo appuntamento nello sciopero generale del 12 marzo, come proposto da Mario Tronti domenica su queste pagine, c’è la natura manifestamente incostituzionale della legge, come ci spiega il professor Luigi Ferrajoli.

Quali sono i maggiori profili d’incostituzionalità di questa legge?
Ce ne sono almeno due. Il più evidente è la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, che stabilisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Si tratta di un diritto fondamentale, inalienabile e indisponibile. Questa legge prevede invece che al momento dell’assunzione il lavoratore possa rinunciare preventivamente alla garanzia giurisdizionale e accettare di affidare la decisione sui suoi diritti, incluso il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro previsto dall’art.18 in caso di licenziamento illegittimo, alla decisione equitativa di un arbitro privato. Questo è l’ultimo colpo portato non solo all’art.18, ma all’intero diritto del lavoro.

Dunque se l’arbitrato fosse una scelta successiva, intrapresa durante la controversia tra le parti, non sarebbe incostituzionale?
Non c’è mica bisogno di una legge per stabilire una cosa del genere. Ma non è questo che interessa al governo, la cui unica intenzione è colpire i lavoratori. Di solito gli arbitrati si fanno tra grandi imprese, tra poteri forti che possono decidere di non perder tempo con avvocati, udienze, rinvii e impugnazioni e quindi di risolvere in questo modo le loro controversie. La situazione ipotizzata in questa legge è ben diversa. Qui si chiede alla parte debole del rapporto di lavoro una rinuncia preventiva ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, i quali, oltre tutto, consistendo in diritti in materia di lavoro, sono anch’essi in via di principio indisponibili. E’ chiaro che in questo modo viene a mancare proprio il requisito della libera autodeterminazione. Il lavoratore, pur di essere assunto, firmerà qualsiasi cosa. Siamo insomma di fronte alla legalizzazione, ovviamente costituzionalmente illegittima, di una coercizione della volontà, di un vero e proprio ricatto, di un’alienazione giuridicamente inammissibile del diritto fondamentale di usufruire della garanzia giurisdizionale.

Qual è l’altro punto d’incostituzionalità?
Si tratta dell’articolo 32, che vincola il giudice ad un mero controllo formale sul “presupposto di legittimità” delle clausole generali e dei provvedimenti padronali, escludendone il «sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro». Ora è chiaro che le violazioni dei diritti dei lavoratori avvengono, di solito, nel merito delle decisioni, ben più che nella loro forma. Anche questa è perciò una riduzione degli spazi della giurisdizione e quindi del diritto dei lavoratori alla tutela giudiziaria dei loro diritti. Non basta. Non si era mai visto che il giudice venisse vincolato, nella sua attività interpretativa, a “certificazioni” stabilite da speciali commissioni di natura extragiudiziale. E invece è proprio questo che viene stabilito da un altro comma dell’art. 32 di questa legge. E anche questa è una chiara violazione, oltre che dell’art.24, dell’art.101 della Costituzione, secondo cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». Insomma, siamo di fronte a una vera dissoluzione di tutte le garanzie giurisdizionali dei diritti dei lavoratori.

Link
1970, come la Fiat schedava gli operai
Alleva: “Pronto il referendum, questa legge è anticostituzionale”
Mario Tronti: 12 marzo 2010 “sciopero generale contro l’attacco ai diritti del lavoro”
“Cara figlia, con questa legge non saresti mai nata”
Cronache operaie

Luigi Ferrajoli: “Populismo penale”… ovvero la strategia della paura

L’intervista – «Il populismo penale è la una carcerazione di massa della povertà, generata da una degenerazione classista della giustizia penale, totalmente scollegata dai mutamenti della fenomenologia criminale, alimentata da un’ideologia dell’esclusione che criminalizza i poveri, gli emarginati, i diversi come lo straniero, l’islamico, il clandestino, all’insegna di un’antropologia razzista della disuguaglianza»

Roberto Ciccarelli
Il manifesto
, 28 ottobre 2008


Il populismo penale che presiede le politiche della tolleranza zero in nome della sicurezza offusca la costruzione in atto di un sistema giuridico che risponde a una visione classista della giustizia. Anche se diminuiscono i crimini commessi, l’ostilità verso i migranti e la piccola criminalità viene alimentata dai media e dai partiti conservatori per costruire il consenso alle norme securitarie. Un populismo penale che promuove il diritto minimo per i ricchi e i potenti, e un diritto repressivo per i poveri, i marginali e i “devianti”, con l’aggravante delle leggi razziste che colpiscono migranti irregolari e rom. È severo e indignato il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli quando commenta le decisioni prese dal governo Berlusconi sulla sicurezza ispirati alla “tolleranza zero”. «Per la prima volta nella storia della Repubblica – afferma – la stigmatizzazione penale non colpisce solo singoli individui sulla base dei reati da essi compiuti, ma intere classi di persone sulla base della loro identità etnica».
Un giudizio che non sorprende, quello del massimo teorico del garantismo penale, che ha sempre legato agli studi di diritto, di logica e di metodologia della scienza giuridica, una tensione etica verso l’effettività del diritto sul piano storico e su quello politico. Già magistrato dal 1967 al 1975, anni in cui partecipò alla fondazione di “Magistratura Democratica”, Ferrajoli che oggi insegna Filosofia del Diritto alla Terza Università di Roma, ha intrapreso un’opera che ha conosciuto capolavori come Diritto e Ragione del 1989, per giungere al libro della vita, i tre volumi di Principia Iuris, pubblicati quest’anno.

L’omicidio di Giovanna Reggiani avvenuto un anno fa a Roma sembra avere impresso una “svolta punitiva” alla politica italiana. Prima il “pacchetto sicurezza” del Governo Prodi, poi le misure che sanzionano pesantemente la criminalità di strada, l’immigrazione irregolare e i rom del Governo Berlusconi, ricorrendo anche all’esercito. Il tutto in nome dell’insicurezza crescente. Ma quanto è reale questa paura?
Si tratta di una paura in gran parte costruita dal sistema politica e dai media. Secondo le analisi del Centro d’ascolto del Partito radicale, lo spazio dedicato dai telegiornali alle notizie di cronaca nera è passato dal 10,4% nel 2003 al 23,7% nel 2007, con un incremento del 233,4% nel biennio 2006-2007. Questi dati sono cresciuti in corrispondenza della campagna elettorale. La destra ha cavalcato senza ritegno la politica della paura che ritengo non abbia alcuna giustificazione. Se guardiamo le statistiche storiche, vediamo che in Italia il numero degli omicidi è sceso l’anno scorso a 601, rispetto ai 5 mila nella seconda metà dell’Ottocento. Le lesioni volontarie, le violenze sessuali, sono diminuite di circa due terzi. Lo stesso per i furti e le rapine.

Lei ha definito questo uso demagogico della paura nei termini di “populismo penale”. In cosa consiste?
Con questa espressione il giurista francese Denis Salas e quello domenicano Eduardo Jorge Prats definivano una strategia diretta ad ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata nella popolazione dalla criminalità di strada. Si afferma così un uso congiunturale del diritto penale in senso repressivo ed antigarantista che è totalmente inefficace rispetto alle intenzioni di prevenire i crimini.

Per quale ragione?
Prenda, ad esempio, la proposta di introdurre il reato di immigrazione clandestina. Questo nuovo reato assegnerà a chiunque entra nel territorio nazionale, o vi si intrattiene illegalmente, la condizione di delinquente. Questo significa che in un colpo solo 700 mila immigrati clandestini residenti dovranno essere incarcerati. Senza contare che è impossibile incarcerare centinaia di migliaia di persone. Oppure il reato di prostituzione e adescamento in strada, come proposto dal ministro Mara Carfagna: decine di migliaia di prostitute dovrebbero essere arrestate e processate insieme ai loro clienti. Ovviamente è impensabile che queste norme possano essere seriamente applicate. Ma proprio questo ne conferma il carattere demagogico. Quello che è importante è la valenza simbolica di questi annunci, non la loro applicabilità.

Queste misure sono state giustificate in nome della “tolleranza zero”…
“Tolleranza zero” è un’espressione assurda che esprime un’utopia reazionaria. L’eliminazione dei delitti, cioè la loro riduzione a zero, è impossibile senza un’involuzione totalitaria del sistema politico. La “tolleranza zero” potrebbe essere forse raggiunta solo in una società panottica di tipo poliziesco, che sopprimesse preventivamente le libertà di tutti, mettendo un poliziotto alle spalle di ogni cittadino e i carri armati nelle strade. Il costo sarebbe insomma la trasformazione delle nostre società in regimi disciplinari e illiberali sottoposti alla vigilanza capillare e pervasiva della polizia.

Ma è sulla base di questa parola d’ordine che è avvenuta negli ultimi vent’anni la crescita, non solo in Italia, della carcerazione penale. Se è dunque così inefficace, perché la “tolleranza zero” continua ad essere applicata?
Il fenomeno a cui lei accenna è di dimensioni gigantesche, in tutti i paesi occidentali si è prodotta una vera esplosione delle carceri. In Italia, la popolazione carceraria è raddoppiata, arrivando a 50 mila persone detenute; negli Stati Uniti è addirittura decuplicata, 2 milioni di persone, senza contare i 4 milioni sottoposti alle misure della probation o della parole. Bisogna anche ricordare che in questo paese il numero degli omicidi ha raggiunto quota 30 mila all’anno, dieci volte in più dell’Italia, nonostante le mafie e le camorre. Si tratta di una carcerazione di massa della povertà, generata da una degenerazione classista della giustizia penale, totalmente scollegata dai mutamenti della fenomenologia criminale, alimentata da un’ideologia dell’esclusione che criminalizza i poveri, gli emarginati, i diversi come lo straniero, l’islamico, il clandestino, all’insegna di un’antropologia razzista della disuguaglianza.

Esiste un rapporto tra questo uso della giustizia penale e il cosiddetto Lodo Alfano che tutela le alte cariche dello Stato?
È la duplicazione del diritto penale: un diritto mite per i ricchi e i potenti e un diritto massimo per i poveri e gli emarginati. In questa duplicazione, le misure draconiane contro la delinquenza di strada convivono con l’edificazione di un intero corpus iuris ad personam finalizzato a paralizzare i vari processi contro il presidente del Consiglio, con l’annessa campagna di denigrazione dei giudici accusati di fare politica, anche se interpretano il principio dell’uguaglianza davanti alla legge. È la prova che oggi la giustizia è sostanzialmente impotente nei confronti della delinquenza dei colletti bianchi, mentre è severissima nei confronti della delinquenza di strada. Si pensi agli aumenti massicci di pena per i recidivi previsti dalla legge Cirielli, sull’esempio degli Stati Uniti, simultaneamente alla riduzione dei termini di prescrizione per i delitti societari, destinati così alla prescrizione. E si pensi, invece, alle pene durissime introdotte dal decreto sulla sicurezza: espulsione dello straniero condannato a più di due anni, reclusione da 1 a 5 anni per avere dichiarato false generalità, aumento della pena fino a un terzo nel caso in cui lo straniero sia clandestino.

Sta dicendo che il diritto penale viene ormai usato come strumento di discriminazione?
Tutte queste misure violano una serie di principi di civiltà giuridica, ma soprattutto la sostanza del principio di legalità, cioè il divieto in materia penale di associare una pena ad una condizione, o ad un’identità personale, tanto più se è etnica. È il meccanismo della demagogia populista: si costruisce un potenziale nemico, l’immigrato, e lo si addita come possibile delinquente, o soggetto pericoloso, esponendolo alla violenza omicida come abbiamo visto nelle ultime settimane con l’assassinio di Abdoul Guiebré a Milano, con la strage dei sei lavoratori africani a Castel Volturno, con gli incendi dei campi Rom a Napoli e molti altri episodi purtroppo giornalieri. Ma l’aspetto più grave di queste leggi, più ancora della violazione dei principi garantisti, è il veleno razzista che iniettano nel senso comune. Queste leggi non si limitano ad assecondare il razzismo diffuso nella società, ma esse stesse sono leggi razziste, a distanza di settant’anni di quelle di Mussolini, delle quali i nostri governanti dovrebbero vergognarsi.

In che cosa consisterebbe, invece, l’uso garantista del diritto penale?
In una politica razionale, e non demagogica, che abbia a cuore la prevenzione dei delitti, insieme alla garanzia dei diritti fondamentali di tutti, e che consideri la giustizia penale come un’extrema ratio. La vera prevenzione della delinquenza è una prevenzione pre-penale, prima ancora che penale.

Non si può dire che la sinistra non abbia ceduto alle tentazioni dell’ideologia sicuritaria negli ultimi anni, penso alle misure contro i lavavetri e l’accattonaggio adottate da alcuni suoi sindaci. In che modo è possibile impostare una diversa politica della prevenzione?
Con lo sviluppo dell’istruzione di base, con la soddisfazione dei minimi vitali, in altre parole con la costruzione dell’intero sistema di garanzie dal quale dipende l’effettività della democrazia. Ma la prevenzione passa soprattutto dallo sviluppo del senso civico, della solidarietà sociale, della tolleranza per i diversi, insomma dalle virtù civili e politiche che sono esattamente opposte alla paura e al sospetto di tutti verso tutti, alimentati dalla legislazione emergenziale sulla sicurezza.

Sta dicendo che le politiche sociali dovrebbero limitare al massimo il ricorso alle politiche penali?
È proprio sul terreno delle politiche sociali che matura la convergenza tra garantismo liberale e garantismo sociale, tra garanzie penali e processuali e garanzie dei diritti sociali, tra sicurezza penale e sicurezza sociale. È l’assenza di garanzie per l’occupazione e per la sussistenza a creare ciò che chiamo “delinquenza di sussistenza”. Queste politiche sociali richiedono lo sviluppo effettivo di garanzie del lavoro, dell’istruzione, della previdenza, in generale politiche che assicurino a ciascuno, come ha detto Marx, lo spazio sociale per l’estrinsecazione della propria vita.

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Quando il rapimento Sossi non veniva giudicato un atto di terrorismo

L’aggravante di eversione dell’ordinamento costituzionale fu introdotta solo nel 1979

Paolo Persichetti
Liberazione 2 ottobre 2008

Una legislazione antiterrorista e un diritto penale politico speciale in senso proprio nascono soltanto alla fine del 1979. Spiega Luigi Ferrajoli, nel suo ormai classico Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, che nel 1979 si opera un rovesciamento della strategia antiterrorista condotta dallo Stato. È la magistratura, non più la polizia, che ne assume per intero la supplenza. Vengono così rivitalizzati gli ampi strumenti normativi già presenti nel codice Rocco e introdotti nuovi dispositivi che daranno il via alla stagione dell’emergenza. Con il decreto-legge del 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge n. 15 del 6 febbraio 1980, viene introdotta la circostanza aggravante della «finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (successivamente corretta con la dizione “ordinamento costituzionale”). La nuova aggravante comporta un aumento di pena pari alla metà della pena edittale del reato base e l’esclusione delle attenuanti, oltre a modificare i criteri di cumulo di più circostanze aggravanti nel senso di un sostanziale aumento della quantità di pena irrogabile. Lo stesso decreto introduce nuove fattispecie criminose come «l’attentato per finalità terroristiche o di eversione» (nuovo testo dell’articolo 280 del codice penale) e «l’associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico» (articolo 270-bis del codice penale).
Tutti i reati con movente politico commessi prima dell’entrata in vigore della nuova aggravante antiterrorista vennero giudicati in base alla normativa preesistente, sulla scorta del principio di irretroattività della legge penale. Considerati episodi di natura eversiva solo dal punto di vista socio-storico ma non giuridico. Così avvenne per il sequestro Sossi (1974) che diede luogo a un’accesa disputa giurisprudenziale. Da una parte chi riteneva andasse inquadrato nella fattispecie del «sequestro semplice» e chi invece configurava nelle richieste politiche delle Br delle finalità di natura estorsiva. Analogo trattamento ebbero i reati politici commessi fino al 1979 (ivi compreso l’attentato a Coco) fatta eccezione per quelli ritenuti di «natura permanente» e protrattisi oltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

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