La dissociazione politica dal terrorismo

Scheda giuridica sui dispositivi legislativi che configuramo le modaliità della dissociazione politica dal terrorismo e la collaborazione giudiziaria

Tre successivi interventi legislativi, concepiti all’interno delle misure speciali varate da governo e parlamento tra la fine degli anni 70 e la prima parte degli anni 80, definiscono progressivamente due particolari figure giuridiche, alle quali vengono riconosciute rilevanti sconti di pena, ipotesi di non punibilità, accesso facilitato alle misure alternative alla detenzione, liberazione n1035440415_221871_65533 condizionale e altri benefici, oltre che un regime penitenziario privilegiato: il collaboratore di giustizia, comunemente definito “pentito”, e il dissociato.

1) Col decreto legge n° 625 del 15 dicembre 1979 (Gazzetta ufficiale n° 342 del 17 dicembre 1979), convertito in legge nel febbraio 1980 (Gazzetta ufficiale n° 37 del 7 febbraio 1980) si introduce la prima formulazione della nozione di “dissociazione”, intesa a definire colui che «dissociandosi dagli altri, si adopera a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove per l’individuazione o la cattura dei complici».

2) Nel maggio 1982, un secondo dispositivo legislativo molto più articolato (Gazzetta ufficiale n° 149 del 2 giugno 1982) introduce una distinzione tra la dissociazione (art. 2) e la collaborazione (art. 3). Può così avvalersi degli sconti di pena per la dissociazione colui che «renda piena confessione di tutti i reati commessi e si adoperi durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi». Viene invece considerato un collaboratore di giustizia colui che discioglie o recede dal gruppo, si consegna fornendo ogni informazione sulla struttura e sull’organizzazione dell’associazione o della banda, «rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l’esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori dello stesso».

3) Il 18 febbraio 1987, viene varata invece un’ultima legge, Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (Gazzetta ufficiale n° 43 del 21 febbraio 1987) nella quale si definisce, art. 1, «condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l’organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica».

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