Il rapporto dell’avvocatura generale: la pena dell’ergastolo, l’impossibilità di rifare il processo e il clima politico ostile rendono rischiosa la sua estradizione
Paolo Persichetti
Liberazione 4 gennaio 2010
Il comportamento tenuto dalle autorità italiane nella complessa vicenda estradizionale di Cesare Battisti assomiglia molto a quel particolare stadio della crescita infantile che gli esperti definiscono “egocentrismo radicale”, lì dove il bambino non percepisce alcuna distanza tra il mondo esterno e il proprio corpo. Fase evolutiva primordiale che approda più avanti ad una forma di egocentrismo più sofisticato, di tipo “intellettuale”, una sorta di dittatura infantile dove il punto di vista delle altre persone non è differenziato dal proprio. Insomma la classica situazione dove i propri desideri vengono presi per realtà inoppugnabile. Siccome il ceto politico pensava che l’estradizione di Battisti fosse dovuta senz’ombra di dubbio, il rigetto finale pronunciato da Ignacio Lula da Silva nell’ultimo giorno del suo mandato presidenziale ha suscitato strepiti indispettiti, urla viziate, lagne tiranniche. Pare proprio che i vari Frattini, La Russa, Gasparri, e ancora più giù i politicanti mozza-orecchie dell’Idv e gli ipocriti piddini senz’anima e cervello, pensino al Brasile come ad una repubblica delle banane col bollino blu o al paese dei viados che bazzicano la Tomba di Nerone. Solo un Paese caduto ormai in una sorta di medioevo postmoderno può guardare con tanta cecità ad una potenza subcontinentale in espansione, come il Brasile appunto, dando prova del classico sprezzo degli idioti come quel cronista del Giornale che ha invocato le Cannoniere. Di fronte alle scomposte reazioni provenienti dalla Penisola, prim’ancora dell’annuncio ufficiale della sua decisione, il presidente Lula ha abbandonato ogni cortesia diplomatica rinunciando ad informare preventivamente i vertici istituzionali italiani. Un segnale molto netto raddoppiato dal sostegno arrivato dal nuovo ministro della Giustizia José Cardoso, che a nome del nuovo governo (e della stessa neopresidente Dilma Roussef) ha difeso la scelta di non estradare Battisti. Col passare delle ore hanno perso consistenza giuridica anche i bellicosi annunci di ricorso lanciati da Frattini. Come ha spiegato Sabino Cassese su Repubblica, impugnare la decisione di Lula di fronte al Stf avrebbe poche possibilità di successo, molto probabilmente l’iniziativa verrebbe considerata irricevibile. Anche l’eventuale ricorso all’Aja non avrebbe maggiori chances. Si tratta, infatti, di una commissione arbitrale che dovrebbe presupporre la disponibilità del Brasile a rendere negoziabile un aspetto della sua sovranità. Cassese avanza l’ipotesi di un compromesso sulla pena di Battisti, come la commutazione dell’ergastolo ad una condanna inferiore. Perché mai il Brasile dovrebbe negoziare ora qualcosa che l’Italia si è sempre rifiutata di fare durante l’intera procedura d’estradizione? La formula giuridica prescelta da Lula per il rifiuto, ovvero il rischio di un aggravamento della posizione personale di Battisti che la consegna all’Italia potrebbe provocare, richiamato alla lettera f, del primo comma dell’articolo 3 del trattato bilaterale, fa riferimento proprio a questo atteggiamento di chiusura totale pervenuto dall’Italia. Una volta che il Stf ha annullato la concessione dell’asilo politico, Lula per poter esprimere la propria decisione finale, prevista dalla costituzione, doveva attenersi strettamente ai requisiti indicati dal trattato bilaterale. Stabilito ciò, nel parere presentato dall’avvocatura dello Stato si esaminano attentamente tutti i fondamenti giuridici che attribuiscono al presidente della repubblica brasiliana il potere di rifiutare l’estradizione anche in difformità con il parere fornito dal Stf, e in particolare per «considerazioni di carattere umanitario». Eventualità prevista in numerosi trattati bilaterali stipulati con paesi europei. Il testo richiama come filosofia giuridica guida per la scelta finale il diritto penale minimo, definito «pensiero criminologico umanitario», esposto da Luigi Ferrajoli nel suo testo canonico, Diritto e ragione. Teoria delle garanzie penali. Il parere prosegue elencando le diverse situazioni di criticità del dossier Battisti: la presenza di una condanna all’ergastolo (pena capitale abolita in Brasile) aggravata da una pena accessoria pari a tre anni di isolamento diurno; pena che anche nel caso assai improbabile venisse scontata solo in parte terrebbe Battisti, che ha 56 anni, in carcere praticamente fino alla morte, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni dai fatti imputati, venendo meno al principio di risocializzazione; l’impossibilità di ottenere un nuovo processo nonostante la condanna in contumacia; infine il clima acceso che circonda la vicenda documentato con una ricca rassegna di bellicose e ingiuriose dichiarazioni di esponenti politici e istituzionali italiani. «Uno stato d’animo che giustifica preoccupazioni a causa del peggioramento che ne deriverebbe sulla sua situazione personale», quando – suggerisce sempre l’avvocatura – «servirebbe serenità». Non mancano precise critiche alla deriva vittimaria presente in Italia dove il diritto penale è inteso come diritto delle vittime anche se «il diritto processuale contemporaneo respinge questo concetto».
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