L’«amnistia sociale» per tutti quelli (tanti) che criticano il potere

Ci battiamo da anni contro un sistema carcerario fuorilegge, per l’amnistia, l’indulto, insieme a decine di associazioni

Giovanni Russo Spena, il manifesto 12 Settembre 2013

Oggi ci è inibito da larga parte delle sinistre.È inutile precisare,con argomenti e scienza giuridica che Berlusconi non potrebbe fruire delle nostre proposte di amnistia. Ha ragione Bascetta: nel nome del cosiddetto «antiberlusconismo» il merito di ogni questione, ogni principio può essere sacrificato,lasciando campo libero al giustizialismo populista e all’ipertrofia punitiva in un carcere diventato sempre più una struttura classista.
Sento, allora, il dovere di aggiungere la mia modesta testimonianza alle argomentazioni di Pepino, Gianni, Corleone, Gonnella, Romeo. Forse possiamo cogliere l’occasione per squarciare ipocrisie,per aprire, dopo anni di rimozione istituzionale, finalmente, un «dibattito sul diritto penale che vogliamo e sulle modalità di gestione del conflitto sociale». Terreni su cui le sinistre hanno fatto bancarotta e che ritengo, invece, fondativi per la costruzione di una sinistra alternativa. Non sono temi collaterali, da specialisti marginali, così come, ad esempio, non lo è l’organizzazione dei migranti. Ritengo, anzi, che il contesto, con la connessione tra crisi del liberismo, recessione, postdemocrazia (il capitale pretende, e ottiene dalle maggiori forze politiche, una ex democrazia costituzionale) ci induca ad assumere la centralità della campagna per l’«amnistia sociale» (bene illustrata da Romeo sul manifesto qualche giorno fa. Parlo della guerra che il potere ha aperto contro migranti, movimenti, settori sindacali, militanti politici, grumi di resistenza sociale. Vengono applicati spesso, contro ragazze e ragazzi, figure di reato (devastazione,saccheggio) inusuali, che Mussolini pretese per gli oppositori del regime. Correttamente Pepino scrive di un’amnistia che guarda al futuro «perché sia l’anticipazione di un sistema penale diverso che includa i reati che stigmatizzano le persone ma escludendo quelli che destano allarme sociale. Come i reati fiscali». Va combattuto il paradigma impostosi negli anni del «diritto del nemico» (il «nemico migrante clandestino» ne è metafora, per le legislazioni emergenzialiste, ma anche per le ordinanze di tanti sindaci, anche del Pd). Ho vissuto di persona l’amnistia (che Pepino descrive) del’70. Essa da un lato proiettò la sua forza politica sul miglioramento della generale condizione carceraria (è sempre cosi: i provvedimenti di clemenza preparano ed agevolano riforme strutturali), dall’altro lato ricostruì un equilibrio sociale che era stato rotto dalla repressione di stato contro conflitto operaio, agrario, studentesco. Proprio qui siamo ora. Denunce di attivisti sociali, condanne, penalizzazione e carcerizzazione di circa ventimila persone (in quotidiana crescita), colpevoli di lotta di classe, a cui viene impedito il già aspro percorso lavorativo, con applicazione di misure dettate da una logica strisciante, anche negli apparati statali, di «stato di eccezione», di «stato penale» (fogli di via, sorveglianze speciali, ecc.). La Val Susa e tutte le zone di insediamento di discariche, inceneritori, grandi abnormi impianti sono diventate «zone rosse» (a controllo e disciplina militare); e il diritto di resistenza,anche il più aspro, contro la militarizzazione è dentro i principi della legalità internazionale. Le fabbriche in lotta (da Pomigliano alla Irisbus) sono militarmente presidiate. Le lotte per il diritto all’abitare diventano associazioni sovversive. E così via. La guerra giudiziaria contro la critica del potere agita concretamente i mille rivoli carsici nei territori. Con la proposta di «amnistia sociale» ci richiamiamo a diritti costituzionali vissuti, non solo proclamati. Posso permettermi di proporre che anche questo tema sia assunto all’interno dell’importante «via maestra» del 12 ottobre?

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Luciano Muhlbauer, G8 Genova, Marina, Alberto e Gymmi siamo noi

Serve un’amnistia sociale per difendere i movimenti e sconfiggere i giustizialismi

La lunga stagione berlusconiana, una guerra dei vent’anni che ha visto affiorare giustizialismi di opposte fazioni, berlusconiani e antiberlusconiani, è stata condotta a senso unico: dall’alto verso il basso, contro i movimenti sociali di opposizione, i migranti e i ceti sociali più deboli che affollano le carceri. Per questo è fondamentale porre oggi all’ordine del giorno quella che è stata chiamata “amnistia sociale”, per distinguere la sua politicità non istituzionale dalla sfera del ceto politico che alberga nelle istituzioni, distinzione necessaria in un’epoca di populismi e legalitarismi che hanno inquinato il linguaggio politico della sinistra. Solo un’amnistia politica generale può ristabilire il principio di uguaglianza:  pari trattamento per tutti e per ciascuno. Nessuno escluso

Francesco Romeo*
il manifesto 6 settembre 2013

In quest’ultimo scorcio d’estate i palazzi della politica istituzionale sono attraversati da un lavorìo incessante, un fervore votato al tentativo di salvare Silvio Berlusconi dalla decadenza del proprio mandato parlamentare dopo la condanna passata in giudicato.
L’intero discorso pubblico ruota attorno alla contesa tra chi vorrebbe salvarlo a qualunque costo e chi è disposto a tutto pur di vederlo rotolare nella polvere. In mezzo stanno quelli in cerca di un cavillo che possa salvare capra (governo) e cavoli (Silvio).
Sulle pagine del manifesto si è sviluppata una discussione sull’amnistia che, salvo un paio di eccezioni, non è sfuggita – come ha rilevato Marco Bascetta – a questa dannazione berlusconicentrica. Eppure, dal giugno scorso, è in campo una campagna per l’amnistia sociale (il cui “manifesto” è stato pubblicato su queste pagine). Iniziativa nata fuori dal circuito della politica istituzionale e che ha raccolto una larga adesione nei movimenti sociali. Sorprende che questa proposta sia rimasta fuori da un dibattito che non ha ritenuto di estendere l’amnistia anche agli effetti repressivi che si abbattono sulle lotte politiche e sociali, in un momento storico che vede l’emergenza giudiziaria colpire anche il semplice dissenso ricorrendo a teoremi e arsenali penali concepiti in altre epoche per rispondere a ben altro tipo di sfide. Sorprende, ma non stupisce, vista l’impostazione meramente politicista della discussione.
La rimozione è tale che persino Manconi ed Anastasia hanno commesso l’errore di affermare che in Italia vi è stata una sola amnistia politica, quella firmata da Togliatti nel lontano 1946. Bene ha fatto Livio Pepino a ricordare i provvedimenti di clemenza del 1968 e del 1970: amnistie “politiche” di particolare ampiezza estese anche ai reati di devastazione, blocco stradale o ferroviario e alla detenzione di armi da guerra etc. Amnistie votate mentre il ’68 e l’autunno caldo erano ancora in corso. Provvedimenti forti che grazie al loro nucleo politico specifico consentirono l’adozione di una clemenza più generale rivolta ad una vasta gamma di reati comuni che favorì lo sfollamento delle carceri. E se ancora non bastasse, durante gli anni 60 furono approvate altre tre amnistie-indulto per chiudere gli strascichi penali dell’epoca bellica e riequilibrare la repressione contro i moti cittadini e le lotte agrarie.
E’ sotto gli occhi di tutti che in questi anni i movimenti sociali, spesso da soli, hanno fatto opposizione nelle piazze d’Italia, pagando un prezzo molto alto in termini di violenza subita, di denunce per gli attivisti (in numero superiore alle 15.000) e di condanne riportate. Senza contare che denunce e condanne rappresentano un ostacolo non facilmente superabile per l’ingresso nel mondo del lavoro e costituiscono il presupposto per l’applicazione di misure odiose come l’avviso orale, il foglio di via, la sorveglianza speciale.
La lunga stagione berlusconiana, una guerra dei vent’anni che ha visto affiorare giustizialismi di opposte fazioni, berlusconiani e antiberlusconiani, è stata condotta a senso unico: dall’alto verso il basso, contro i movimenti sociali di opposizione, i migranti e i ceti sociali più deboli che affollano le carceri.
Per questo è fondamentale porre oggi all’ordine del giorno quella che è stata chiamata “amnistia sociale”, per distinguere la sua politicità non istituzionale dalla sfera del ceto politico che alberga nelle istituzioni, distinzione necessaria in un’epoca di populismi e legalitarismi che hanno inquinato il linguaggio politico della sinistra.
Occorre ripristinare un principio di giustizia di fronte ad condanne come quelle per i fatti di Genova del 2001, che hanno visto applicare ai manifestanti pene fino a 15 anni di reclusione per devastazione, mentre oltre 300 appartenenti alla polizia di Stato che hanno partecipato al massacro della Diaz sono rimasti ignoti per gli ostacoli frapposti alle indagini e i procedimenti per 222 episodi di violenza in strada, compiuti da appartenenti alle forze dell’ordine, sono stati archiviati per l’impossibilità d’identificare i colpevoli.
Bisogna metter fine all’ipertrofia emergenziale di magistrati e apparati che hanno in odio il dissenso, che adorano le democrazie senza popolo e le società silenziate. L’amnistia sociale è il primo passo per smantellare quell’arsenale giuridico speciale che ha permesso alla procura di Torino di ricorrere ad accuse abnormi, come il reato di attentato per finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, anche contro chi non si propone rivolgimenti politici ma lotta per la difesa dei propri territori, come il movimento NoTav, ed al governo di arricchirlo con nuove disposizioni come quelle contenute nel cosiddetto decreto sul “femminicidio”. Norme che estendono l’impiego di contingenti dell’esercito, a disposizione dei prefetti, sul territorio nazionale non più solo a servizi di perlustrazione e pattuglia ma “anche”, ad esempio, ad un possibile uso come forza di ordine pubblico contro i manifestanti. Una dichiarazione di guerra dello Stato verso un nemico interno individuato nei movimenti sociali di protesta.
Oltre a tentare di arginare tutto ciò, la campagna per l’amnistia sociale può servire a ridare forza ad alcuni principi sanciti nella costituzione: se l’occupazione di case abbandonate è reato per il codice penale; il diritto all’abitazione è un diritto costituzionale; ancora, la Costituzione stabilisce che la proprietà privata non può contrastare l’utilità sociale o la dignità umana e può essere indirizzata a fini sociali.
La forte spinta verso la giustizia e l’eguaglianza contenuta nello spirito di questa campagna permette anche di contestare alla radice quel “principio di ostatività” contenuto nelle norme carcerarie (4bis e 41bis), che è alla base dei criteri di differenziazione dei trattamenti e della premialità recepiti ormai in tutte le misure di clemenza (indulto del 2006 e indultini vari) e pseudosfollamento carcerario varati negli ultimi anni e, acriticamente assorbiti negli stessi progetti di amnistia-indulto (Manconi) depositati in parlamento. Solo un’amnistia politica generale può ristabilire il principio di uguaglianza:  pari trattamento per tutti e per ciascuno. Nessuno escluso.

* Avvocato

Per saperne di più sull’amnistia sociale
– Amnistia-sociale
– L’amnistia per le lotte sociali, il manifesto dei movimenti e le adesioni aggiornate
– Livio Pepino, “serve un’amnistia anche per i reati politici che vada oltre i delitti bagatellari
– Un appello di resistenza alla repressione del conflitto sociale
– Vincenzo Guagliardo, “Siamo di fronte alla pervasivita di un sistema penale eretto contro ogni manifestazione del conflitto sociale”
– No Tav, No Muos, sindacati di base e centri sociali lanciano la campagna per l’amnistia sociale
Marco Bascetta, Chi ha paura dell’amnistia? L’antiberlusconismo che sacrifica tutto sull’altare del nemico

Amnistia sociale, Livio Pepino: «Serve un’amnistia anche per i reati politici che vada oltre i delitti bagatellari»

Non una generica amnistia ma un’amnistia politica a tutti gli effetti che copra anche quei reati «commessi con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale e in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali», come fu per l’amnistia del 1970.
Livio Pepino interviene con forza nel dibattito apertosi sulle pagine del manifesto per sostenere che «i cosiddetti provvedimenti di clemenza non devono riguardare solo i fatti di minima entità. Anche storicamente non è stato sempre così». L’ex magistrato, oggi in pensione, fondatore di Magistratura democratica, pensa «all’amnistia politica concessa con l’articolo 1 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, per chiudere i seguiti penali della stagione del ’68-’69 nella quale, con riferimento al solo ultimo quadrimestre del 1969, erano state denunciate – secondo i dati, come sempre errati per difetto, del ministero dell’interno – 8.396 persone per 14.036 reati, tra i quali 235 per lesioni personali, 19 per devastazione e saccheggio, 4 per sequestro di persona, 124 per violenza privata, 1.610 per blocchi stradali e ferroviari, 29 per attentati alla sicurezza dei trasporti, 3.325 per invasione di aziende, terreni ed edifici e 1.376 per interruzione di pubblici servizi. Orbene l’amnistia si estese, allora, a tutti i reati «commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale e in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali» punibili con una pena non superiore nel massimo a cinque anni e, sempre alle stesse condizioni, per la violenza o minaccia a corpo politico o amministrativo, la devastazione, gli attentati alla sicurezza di impianti, il porto illegale di armi o parte di esse e l’istigazione a commettere taluno dei reati anzidetti. Furono, dunque, amnistiati – se commessi in occasione di manifestazioni politiche – anche delitti puniti con sanzioni assai elevate, come la devastazione, per cui l’articolo 419 del codice penale prevede addirittura una pena da otto a quindici anni di reclusione.

Un’amnistia che guardi al futuro

Livio Pepino, il manifesto 29 Agosto 2013

Hanno ragione Manconi e Anastasia a sostenere, sul manifesto di ieri, che le contingenze politiche e gli interessi personali del cavaliere di Arcore non devono mettere il silenziatore al dibattito su amnistia e indulto, aperto da tempo (seppur sotto traccia) e che ha subìto un’impennata (in qualche modo un abbraccio mortale) con l’improvvida forzatura operata da amici e commensali di Silvio Berlusconi nella spasmodica ricerca di assicurargli salvacondotti o impunità. E hanno ragione anche nel sottolineare che ci si deve guardare dai ricatti al contrario, cioè da quella posizione che, per evitare di assicurare un privilegio a chi non lo può avere, finisce per escludere l’applicazione di un trattamento equo a chi ne avrebbe diritto. Ma c’è, nell’articolo, un punto da approfondire se si vuole indirizzare il dibattito in una prospettiva realistica (seppur non per i tempi brevi), almeno tra chi, già nel 2006, segnalava l’irrazionalità di un indulto non affiancato da amnistia.
Non è vero che i cosiddetti provvedimenti di clemenza devono riguardare solo i fatti di minima entità. Anche storicamente non è stato sempre così. Penso all’amnistia politica concessa con l’articolo 1 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, per chiudere i seguiti penali della stagione del ’68-’69 nella quale, con riferimento al solo ultimo quadrimestre del 1969, erano state denunciate – secondo i dati, come sempre errati per difetto, del ministero dell’interno – 8.396 persone per 14.036 reati, tra i quali 235 per lesioni personali, 19 per devastazione e saccheggio, 4 per sequestro di persona, 124 per violenza privata, 1.610 per blocchi stradali e ferroviari, 29 per attentati alla sicurezza dei trasporti, 3.325 per invasione di aziende, terreni ed edifici e 1.376 per interruzione di pubblici servizi. Orbene l’amnistia si estese, allora, a tutti i reati «commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale e in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali» punibili con una pena non superiore nel massimo a cinque anni e, sempre alle stesse condizioni, per la violenza o minaccia a corpo politico o amministrativo, la devastazione, gli attentati alla sicurezza di impianti, il porto illegale di armi o parte di esse e l’istigazione a commettere taluno dei reati anzidetti. Furono, dunque, amnistiati – se commessi in occasione di manifestazioni politiche – anche delitti puniti con sanzioni assai elevate, come la devastazione, per cui l’articolo 419 del codice penale prevede addirittura una pena da otto a quindici anni di reclusione. La ragione la chiarì, nel dibattito alla camera, il relatore della legge di autorizzazione dell’amnistia affermando che occorreva dare risposta al «disagio diffuso nella pubblica opinione che, pur deprecando taluni episodi di autentica delittuosità e pericolosità sociale, ritiene in gran parte sproporzionata e sostanzialmente ingiusta la rubricazione di quelle vicende sotto titoli di reato che erano stati dettati in un’epoca in cui era sconosciuta la realtà storica dei conflitti che caratterizzano tutti gli stati moderni».
Il punto è proprio qui, in positivo e in negativo, per ciò che si può e per ciò che non si può fare, per ciò che può stare insieme e ciò che non tollera compromessi. Un’amnistia razionale e, per questo, utile anche oltre la contingenza deve fare delle scelte e non mettere dei tratti di penna più o meno a caso. Deve, in particolare, cancellare oggi i reati anacronistici o meno gravi commessi in passato nell’attesa (operosa) che, in futuro, gli stessi siano abrogati o riscritti. Solo così l’amnistia può essere, insieme, un provvedimento socialmente accettato e l’anticipazione di un sistema penale diverso (e non una semplice, ancorché preziosa, aspirina per diminuire temporaneamente la sofferenza di un carcere che scoppia). Se si segue quest’ottica, le conseguenze sono evidenti: non si può concedere amnistia per quei reati, anche se in ipotesi puniti con pene miti, che creano un grande allarme sociale e sul cui contrasto l’intera società civile e politica è, almeno a parole, duramente impegnata. È il caso, per esempio, della corruzione e dell’evasione fiscale, universalmente indicate come responsabili dell’impoverimento del paese. Al contrario, l’amnistia ha un senso – almeno per chi coltiva l’idea di una società giusta e fatta di uguali – per tutti i reati bagatellari (per i quali la sanzione penale è in ogni caso inadeguata e sproporzionata) e, a prescindere dalla pena, per quei delitti che stigmatizzano le persone (ovviamente quelle sgradevoli o sgradite) più che i fatti e di cui si trovano molteplici esempi nella legge sugli stupefacenti, in quella sull’immigrazione e nella parte del codice penale dedicata all’ordine pubblico.
So bene che, oggi, proporre un’amnistia e un indulto siffatti significa andare incontro a scomuniche e veti bipartisan. Ma parlarne significa aprire, finalmente, un dibattito sul diritto penale che vogliamo, sulle regole della nostra convivenza, sulle modalità di gestione del conflitto sociale. Temi che, prima o poi, dovranno entrare anche nelle competizioni elettorali.

Il manifesto per l’amnistia sociale
– L’amnistia per le lotte sociali, il manifesto dei movimenti e le adesioni aggiornate

Approfondimenti
– L’amnistia sociale