Per farla finita con l’ideologia giustizialista e legalitaria 1/continua

di Paolo Persichetti

La crisi in cui versano le società occidentali non nasce da un deficit di legalità ma da una vertiginosa caduta della loro legittimità. La convinzione diffusa che la retorica della legalità possa invertire questa crisi e salvare la società è quindi un diversivo, una vecchia illusione che si protrae da almeno 20 anni, quando iniziò “Mani pulite”.
La retorica della legalità, forgiata inizialmente dal Pci, travasata poi nelle varie sigle successive, Pds-Ds e Pd, rimessa in discussione in modo assolutamente confuso e timido solo negli ultimi tempi, che ha visto nascere nel frattempo una solida corrente populista di tipo giustizialista dalle caratteristiche ampiamente trasversali (presente a destra come a sinistra) ed oggi, dopo la crisi dell’Idv di Di Pietro, ereditata dai grillini del M5 stelle e da Rivoluzione civile, la lista dei cocci capeggiata dal pubblico ministero Ingroia, è soltanto parte del problema non certo la sua soluzione.

In un breve articolo apparso su Repubblica del 16 febbraio scorso (pagina 29), Giorgio Agamben prendendo spunto dalla vicenda delle dimissioni di papa Ratzinger dal seggio di Pietro ha sottolineato l’indebita confusione che viene ormai operata tra legalità e legittimità, «due principi essenziali che la nostra tradizione etico-politica ha sempre distinto nettamente», ma di cui oggi le nostre società – spiega ancora il filosofo – sembrano aver perso ogni consapevolezza della loro differenza.

«Se la crisi che la nostra società sta attraversando è così profonda e grave, è perché essa non mette in questione soltanto la legalità delle istituzioni, ma anche la loro legittimità; non soltanto, come si ripete troppo spesso, le regole e le modalità dell’esercizio del potere, ma il principio stesso che lo fonda e legittima.

I poteri e le istituzioni non sono oggi delegittimati, perché sono caduti nell’illegalità: è vero piuttosto il contrario, e cioè che l’illegalità è così diffusa e generalizzata, perché i poteri hanno smarrito ogni coscienza della loro legittimità. Per questo è vano credere di potere affrontare la crisi delle nostre società attraverso l’azione – certamente necessaria – del potere giudiziario: una crisi che investe la legittimità, non può essere risolta soltanto sul piano del diritto.

L’ipertrofia del diritto, che pretende di legiferare su tutto, tradisce anzi, attraverso un eccesso di legalità formale, la perdita di ogni legittimità sostanziale. Il tentativo della modernità di far coincidere legalità e legittimità, cercando di assicurare attraverso il diritto positivo la legittimità di un potere, è, come risulta dall’inarrestabile processo di decadenza in cui sono entrate le nostre istituzioni democratiche, del tutto insufficiente. Le istituzioni di una società restano vive solo se entrambi i principi (che, nella nostra tradizione, hanno anche ricevuto il nome di diritto naturale e diritto positivo, di potere spirituale e potere temporale) restano presenti e agiscono in essa senza mai pretendere di coincidere».

Qualcosa di analogo era stata accennata all’inizio dell’estate passata un altro filosofo, Roberto Esposito (Repubblica del 4 giugno), in una recenzione che sviluppando una critica serrata dell’attuale tendenza della filosofia a concentrarsi sul tema dei valori metteva l’accento sulla genealogia del normativismo legalitario, La prevalenza dell’etica. Perché i filosofi non possono fare solo la morale.

Esposito notava come «dopo una fase in cui il compito del pensiero è apparso quello di decostruire i valori consolidati, ponendo un interrogativo critico sulla loro vigenza, oggi la filosofia torna a riproporli in prima persona, parlando direttamente il linguaggio della morale». Accade così che il dover essere del pensiero normativo ha scalzato ogni approccio critico ed analitico della realtà e della storia. Ovviamente ciò non vale solo per la filosofia che essendo un riflesso di quanto accade nella società non può non tradurre in teoria, in vera e propria ideologia, in questo caso in forma di filosofie normative, le trasformazioni che hanno investito il modo di agire umano, le sue pratiche sociali e politiche.

L’attenuarsi della capacità riflessiva, al di là delle genuine intenzioni mosse dalla voglia di riscatto, che hanno trovato espressione nella “ideologia dell’indignazione” verso i diffusi comportamenti «nutriti da un cinismo diffuso, da un minimalismo etico», ha fatto del pensiero una sorta di filo spinato che circonda la realtà spingendo, realtà e pensiero, verso il baratro del conformismo e della omologazione. Se il pensiero è normativo, la politica diventa inevitabilmente disciplinare, un approdo che conduce alla tirannia dei valori, a forme di Stato etico, ad un legalitarismo claustrofobico.

Il valore non è mai oggettivo, bensì solo soggettivamente riferito alla realtà, spiegava Carl Schmitt (La tirannia dei valori, presentato in Italia da Adelphi con una prefazione di Franco Volpi, 2008). «Il valore non è, ma vale» e ciò che vale «aspira apertamente a essere posto in atto». I valori assumono per definizione una natura “agonistica”, ma la loro logica polemica protende ad un assoluto che non può riassumersi nel conflitto ma nella crociata, la vocazione dei valori è imperialistica e sopraffattrice: «Ogni riguardo nei confronti del nemico viene a cadere, anzi diventa un non-valore non appena la battaglia contro il nemico diventa una battaglia per i valori supremi. Il non-valore non gode di alcun diritto di fronte al valore, e quando si tratta di imporre il valore supremo nessun prezzo è troppo alto. Sulla scena perciò restano solo l’annientatore e l’annientato».

La filosofia contemporanea – obiettava con passione Esposito – non può sottostare passivamente a questa tirannia e rinunciare alla propria anima analitica e critica. Obiezione che vale a maggior ragione per le pratiche politiche e sociali, tanto più se intenzionate a lavorare per la trasformazione dell’esistente. «I valori – suggerisce ancora Esposito – vanno messi in rapporto con i tre ambiti della storia, della vita e del conflitto».[…]
«è necessario portare a coscienza il fatto che essi [i valori ndr] non soltanto non sono eterni, ma si intrecciano inestricabilmente con le pratiche umane in una forma che non consente di assolutizzarli. Come è noto, molte delle peggiori nefandezze politiche, vicine e lontane, sono state consumate in nome del bene, della verità, del coraggio.
Il problema è di sapere cosa, quale groviglio di egoismi e di risentimenti, si nascondeva dietro queste gloriose parole. Il significato della genealogia – come quella attivata da Nietzsche e, dopo di lui, da Foucault, sta nella consapevolezze che ciò che si presenta come primo, o come ultimo, ha dentro di sé i segni del tempo, le cicatrici delle lotte, le intermittenze della memoria. Nulla è più opaco, impuro, bastardo delle origini da cui proveniamo. Il genealogista buca la crosta dell’evidenza, scopre tracce nascoste, solleva i ponti gettati dagli uomini per coprire i buchi della falsa coscienza. Come ben argomenta Massimo Donà in Filosofia degli errori. Le forme dell’inciampo (Bompiani 2012), senza una pratica consapevole degli errori, una analitica degli ostacoli, non vi sarebbe filosofia.
[…]
Se la filosofia perde il nesso con la contraddizione che è parte di noi, smarrisce il senso più intenso dell’esperienza».

Che cosa vogliono dirci questi due importanti autori? Che se vogliamo veramente cambiare le cose dobbiamo sbarazzarci una volta per tutte dei continui richiami alla legalità, rimandare a casa i magistrati che si candidano in politica, disattivare le teorie dell’azione penale che propugnano l’interferenza, ovvero l’uso politico dell’attività giudiziaria, la supplenza giudiziaria della politica, per tornare a interrogare i fondamenti della società attuale, ovvero la legittimità del sistema politico, economico e sociale, perché non tutto ciò che è legale è giusto e non tutto ciò che è giusto è legale.

E’ rimettendo in discussione la legittimità del sistema che si può ripartire. L’ideologia della legalità, come si è ben visto in tutti questi anni, ha avuto soltanto una funzione conservativa. Abbiamo bisogno di interrogativi radicali, di una critica senza remore che rimetta al centro l’autodeterminazione e l’autogoverno, oltre al diritto di resistenza nei conflitti sociali e la legittimità di pratiche che prefigurano livelli più avanzati di democrazia. C’è bisogno di una nuova legittimità che fondi una società nuova non di una legalità che preservi ciò che è vecchio.

Per approfondire
Basta con la tirannia dei valori che ispira l’ideologia legalitaria bisogna tornare all’esercizio radicale della critica
Arriva il partito della legalità
Oggi l’ideologia della società civile è il nuovo embrione dello Stato etico
Feticci della legalità e natura del populismo giustizialista
Il populismo penale

Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra
La sinistra giudiziaria

Cosa resterà del berlusconismo?
La farsa della giustizia di classe
Processo breve: amnistia per soli ricchi
Aggressione a Berlusconi, è guerra civile borghese non c’entrano nulla gli anni 70

Dipietrismo: malattia senile del comunismo?
Retroscena di una stagione: Di Pietro e il suo cenacolo
Di Pietro: “Noi siamo la diarrea montante”
Congresso Idv: i populisti lanciano un’opa su ciò che resta della sinistra

Di Pietro e l’Idv da dieci anni sono le stampelle di Berlusconi
Martedi 14 c’erano degli infiltrati ma sedevano sui banchi del parlamento

Non può esserci abolizione dell’ergastolo senza una dissoluzione delle filosofie premiali della pena

L’ergastolo è una pena multipla: 41 bis, ostatività e isolamento diurno sono le sanzioni aggiuntive che corredano il fine pena mai. Se ne può venir fuori solo attraverso la collaborazione e l’abiura

di Ugo Giannangeli (avvocato)
Liberazione 28 novembre 2008

336-280Nel 1944 la pena di morte è stata sostituita dall’ergastolo, ma la sostituzione non ha fatto venire meno quell’idea di definitività che la pena di morte porta ontologicamente con sé.
La pena di morte elimina fisicamente il “reo”; l’ergastolo lo elimina socialmente (donde la definizione di “morte civile” benché di civile l’ergastolo nulla abbia). In un certo sentire comune diffuso nella componente “forcaiola” (altro termine in uso evocativo di morte) della società ma esteso a molti magistrati chiamati ad occuparsi a vario titolo degli ergastolani, permane un senso di fastidio rispetto alla sopravvivenza di questi rei che, scampati alla “forca”, residuano come zavorra sociale.
Il fatto che gli sia consentito di vivere, anche se inteso solo come sopravvivere, dovrebbe, secondo costoro, comportare un eterno debito di gratitudine verso la società a carico dei “graziati”. Quando è stato fatto notare che l’art. 27 della Costituzione afferma che la pena tende alla rieducazione del condannato e che, quindi, una pena infinita non aveva senso ed era in contrasto con il dettato costituzionale, rappresentando un esplicito fallimento e una vanificazione della dichiarata finalità rieducativa, è stato ribattuto che l’ergastolo, perpetuo sulla carta, tale non è nella realtà perché anche l’ergastolano può beneficiare della liberazione condizionale e quindi può vedere estinta la pena dopo un periodo di libertà vigilata (il tutto dopo il periodo non trascurabile di 26 anni di galera).
Al danno della pena perpetua si è così aggiunta la beffa: l’ergastolo è legittimo costituzionalmente perché esiste ed è applicabile l’istituto della liberazione condizionale; se poi la liberazione condizionale, di fatto, non viene applicata, questo non incide sulla costituzionalità (astratta) della pena perpetua.
Perché la liberazione condizionale non viene applicata se non in rarissimi casi (i rarissimi casi servono sempre per salvare le apparenze ed evitare che la beffa diventi irridente)?
A monte vi è innanzitutto l’atteggiamento psicologico di cui si è detto, riassumibile rozzamente nell’indicibile “è già tanto se ti lasciamo ancora in vita”. Questo atteggiamento, talora, emerge in modo esplicito in alcuni provvedimenti, ispirati da mero sadismo.
Recentemente un Procuratore Generale di Cagliari, dovendo semplicemente aggiornare il fine pena di una ergastolana a seguito della concessione di 45 giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per ogni semestre di “buona condotta”), così si è espresso:

“ORDINE DI SCARCERAZIONE […]
si comunica che la data di fine pena, già fissata al MAI è anticipata al MAI, data in cui dovrà essere scarcerata se non detenuta per altra causa”.

È sublime, si rasenta la filosofia e la metafisica (l’eternità anticipata nell’eternità). O, meglio, si sfocia nel sadismo: non si nega il diritto alla scarcerazione (questo termine ricorre più volte); il problema è la data perché “MAI” non compare sul calendario.
Quasi che la carcerazione perpetua sia colpa di eventi naturali.
Lo strumento per realizzare lo scopo voluto (disapplicazione della liberazione condizionale) è fornito da una parola inserita nell’art. 176 c.p.: ravvedimento. È una condizione essenziale per il beneficio e deve essere sicuro.
Al giudice sembrerebbe richiesta una indagine introspettiva dell’animo del reo.
Di solito a questa indagine sono preposti i religiosi (e non è mancato qualche caso di testimonianze – allegate agli atti – di preti e suore sul profondo pentimento del reo, raccolto in confessionale o in colloqui privatissimi).
Il giudice dovrebbe valutare invece dati oggettivi: il comportamento nel corso della esecuzione della pena, l’ottenimento di benefici penitenziari (permessi, lavoro esterno, semilibertà), l’impegno sociale e lavorativo. Questi elementi di valutazione, però, sono stati ritenuti non bastanti. Poiché l’ergastolano è tale per avere commesso almeno un omicidio (così, almeno, è stato ritenuto in sentenza) l’attenzione è stata rivolta alle vittime e ai loro parenti.
La norma sulla liberazione condizionale contiene già un riferimento alle vittime, laddove impone il risarcimento del danno come ulteriore condizione. Poiché, però, non è esigibile il risarcimento da chi non è in condizioni di risarcire (traduci: è facile “farla franca” grazie alla propria indigenza, situazione frequente tra gli ergastolani), si è ritenuto opportuno confondere il risarcimento con il ravvedimento: due condizioni ben separate (anche nel dato testuale e nella struttura dell’art. 176) sono state fuse e confuse in modo del tutto arbitrario.
Rispetto ai detenuti politici (cioè i partecipi al fenomeno di lotta armata degli anni Settanta e Ottanta) il problema si complica ulteriormente perché costoro hanno avuto a disposizione una legislazione (c.d. “premiale”) che favoriva comportamenti di delazione e di dissociazione.
Oggi è ancora in carcere chi non ha ritenuto di percorrere quelle strade. L’ostilità verso la concessione del beneficio, allora, esplode virulenta: costoro sono “irriducibili” (termine incomprensibile, usato non solo dalla stampa ma anche in provvedimenti giudiziari, con o senza virgolette), cos’altro cercano? E si torna al “è già tanto se sono scampati alla forca”.
Qualche magistrato ritiene di chiudere così il discorso, con questa esclusiva motivazione, ignorando bellamente che la norma impone di valutare tutto il percorso detentivo dall’inizio della esecuzione della pena in poi.
Altri chiedono prove esteriori di ravvedimento che devono transitare attraverso un rapporto con i familiari delle vittime. La casistica è fantasiosa: emolumento mensile alle varie Associazioni di familiari di vittime di terrorismo; lettera o comunque contatto
personale con i familiari dell’ucciso; risarcimento del danno anche simbolico, ecc. ecc.
Quando è stato obiettato che appariva evidente l’ipocrisia e la strumentalità della condotta richiesta, intanto perché richiesta e poi perché finalizzata all’ottenimento del beneficio, è intervenuta una risposta agghiacciante e cinica: intanto si tenga questo comportamento, poi valuteremo.
In alcuni casi hanno dimostrato, a proprie spese, più sensibilità verso i familiari delle vittime i detenuti che non i magistrati, rifiutando i primi di porre in essere una condotta così platealmente strumentale.
Che dire ancora?
Che esiste l’ergastolo aggravato dall’isolamento diurno, così incidendo la pena non solo sulla quantità di carcere ma anche sulla sua qualità (chi ricorda, oggi, quel Pretore di Genova che negli anni Settanta dopo avere visitato il locale carcere, ha cambiato dra-
sticamente la propria giurisprudenza, infliggendo pene minori di molto?).
Che l’isolamento diurno è spesso stato applicato vent’anni dopo la sentenza che aveva comminato la pena, con buona pace della funzione “rieducativa” del carcere.
Che esiste l’ergastolo aggravato dalle condizioni di segregazione previste dall’art. 41 bis che, col pretesto della sicurezza, mira al crollo psicologico della persona e alla sua collaborazione processuale (carcere come strumento di tortura).
Che, in questo contesto, la pena appare avere esclusivamente la funzione di pubblica vendetta, con buona pace delle scolastiche funzioni retributiva, preventiva ed emenda.
Ma, soprattutto, viene da chiedersi: che senso ha il gran ciarlare di partecipazione all’opera di rieducazione e di reinserimento sociale?
La stragrande maggioranza delle carceri o delle sezioni in cui si sconta l’ergastolo non prevede alcun tipo di attività rieducativa o risocializzante ma, soprattutto, quali sono i valori ispiratori della società in cui deve essere reinserito il reo?
Oggi dominano guerra, violenza, sopraffazione, corsa al riarmo, distruzione dell’ecosistema, corruzione, libero mercato inteso come concorrenza devastante, ambizione, potere, violazione impunita e continuata della legalità internazionale.
Questi sono i principî dominanti. La richiesta di comportamenti ipocriti e strumentali ai detenuti è, forse, allora, una verifica della loro
idoneità all’ingresso in questo tipo di società?
Chi non accetterà l’offerta sarà libero solo di scegliere dove morire: in carcere se di notte, sul lavoro se di giorno, altrove solo se avrà la fortuna di morire in uno dei 45 giorni annui di permesso.