Non può esserci abolizione dell’ergastolo senza una dissoluzione delle filosofie premiali della pena

L’ergastolo è una pena multipla: 41 bis, ostatività e isolamento diurno sono le sanzioni aggiuntive che corredano il fine pena mai. Se ne può venir fuori solo attraverso la collaborazione e l’abiura

di Ugo Giannangeli (avvocato)
Liberazione 28 novembre 2008

336-280Nel 1944 la pena di morte è stata sostituita dall’ergastolo, ma la sostituzione non ha fatto venire meno quell’idea di definitività che la pena di morte porta ontologicamente con sé.
La pena di morte elimina fisicamente il “reo”; l’ergastolo lo elimina socialmente (donde la definizione di “morte civile” benché di civile l’ergastolo nulla abbia). In un certo sentire comune diffuso nella componente “forcaiola” (altro termine in uso evocativo di morte) della società ma esteso a molti magistrati chiamati ad occuparsi a vario titolo degli ergastolani, permane un senso di fastidio rispetto alla sopravvivenza di questi rei che, scampati alla “forca”, residuano come zavorra sociale.
Il fatto che gli sia consentito di vivere, anche se inteso solo come sopravvivere, dovrebbe, secondo costoro, comportare un eterno debito di gratitudine verso la società a carico dei “graziati”. Quando è stato fatto notare che l’art. 27 della Costituzione afferma che la pena tende alla rieducazione del condannato e che, quindi, una pena infinita non aveva senso ed era in contrasto con il dettato costituzionale, rappresentando un esplicito fallimento e una vanificazione della dichiarata finalità rieducativa, è stato ribattuto che l’ergastolo, perpetuo sulla carta, tale non è nella realtà perché anche l’ergastolano può beneficiare della liberazione condizionale e quindi può vedere estinta la pena dopo un periodo di libertà vigilata (il tutto dopo il periodo non trascurabile di 26 anni di galera).
Al danno della pena perpetua si è così aggiunta la beffa: l’ergastolo è legittimo costituzionalmente perché esiste ed è applicabile l’istituto della liberazione condizionale; se poi la liberazione condizionale, di fatto, non viene applicata, questo non incide sulla costituzionalità (astratta) della pena perpetua.
Perché la liberazione condizionale non viene applicata se non in rarissimi casi (i rarissimi casi servono sempre per salvare le apparenze ed evitare che la beffa diventi irridente)?
A monte vi è innanzitutto l’atteggiamento psicologico di cui si è detto, riassumibile rozzamente nell’indicibile “è già tanto se ti lasciamo ancora in vita”. Questo atteggiamento, talora, emerge in modo esplicito in alcuni provvedimenti, ispirati da mero sadismo.
Recentemente un Procuratore Generale di Cagliari, dovendo semplicemente aggiornare il fine pena di una ergastolana a seguito della concessione di 45 giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per ogni semestre di “buona condotta”), così si è espresso:

“ORDINE DI SCARCERAZIONE […]
si comunica che la data di fine pena, già fissata al MAI è anticipata al MAI, data in cui dovrà essere scarcerata se non detenuta per altra causa”.

È sublime, si rasenta la filosofia e la metafisica (l’eternità anticipata nell’eternità). O, meglio, si sfocia nel sadismo: non si nega il diritto alla scarcerazione (questo termine ricorre più volte); il problema è la data perché “MAI” non compare sul calendario.
Quasi che la carcerazione perpetua sia colpa di eventi naturali.
Lo strumento per realizzare lo scopo voluto (disapplicazione della liberazione condizionale) è fornito da una parola inserita nell’art. 176 c.p.: ravvedimento. È una condizione essenziale per il beneficio e deve essere sicuro.
Al giudice sembrerebbe richiesta una indagine introspettiva dell’animo del reo.
Di solito a questa indagine sono preposti i religiosi (e non è mancato qualche caso di testimonianze – allegate agli atti – di preti e suore sul profondo pentimento del reo, raccolto in confessionale o in colloqui privatissimi).
Il giudice dovrebbe valutare invece dati oggettivi: il comportamento nel corso della esecuzione della pena, l’ottenimento di benefici penitenziari (permessi, lavoro esterno, semilibertà), l’impegno sociale e lavorativo. Questi elementi di valutazione, però, sono stati ritenuti non bastanti. Poiché l’ergastolano è tale per avere commesso almeno un omicidio (così, almeno, è stato ritenuto in sentenza) l’attenzione è stata rivolta alle vittime e ai loro parenti.
La norma sulla liberazione condizionale contiene già un riferimento alle vittime, laddove impone il risarcimento del danno come ulteriore condizione. Poiché, però, non è esigibile il risarcimento da chi non è in condizioni di risarcire (traduci: è facile “farla franca” grazie alla propria indigenza, situazione frequente tra gli ergastolani), si è ritenuto opportuno confondere il risarcimento con il ravvedimento: due condizioni ben separate (anche nel dato testuale e nella struttura dell’art. 176) sono state fuse e confuse in modo del tutto arbitrario.
Rispetto ai detenuti politici (cioè i partecipi al fenomeno di lotta armata degli anni Settanta e Ottanta) il problema si complica ulteriormente perché costoro hanno avuto a disposizione una legislazione (c.d. “premiale”) che favoriva comportamenti di delazione e di dissociazione.
Oggi è ancora in carcere chi non ha ritenuto di percorrere quelle strade. L’ostilità verso la concessione del beneficio, allora, esplode virulenta: costoro sono “irriducibili” (termine incomprensibile, usato non solo dalla stampa ma anche in provvedimenti giudiziari, con o senza virgolette), cos’altro cercano? E si torna al “è già tanto se sono scampati alla forca”.
Qualche magistrato ritiene di chiudere così il discorso, con questa esclusiva motivazione, ignorando bellamente che la norma impone di valutare tutto il percorso detentivo dall’inizio della esecuzione della pena in poi.
Altri chiedono prove esteriori di ravvedimento che devono transitare attraverso un rapporto con i familiari delle vittime. La casistica è fantasiosa: emolumento mensile alle varie Associazioni di familiari di vittime di terrorismo; lettera o comunque contatto
personale con i familiari dell’ucciso; risarcimento del danno anche simbolico, ecc. ecc.
Quando è stato obiettato che appariva evidente l’ipocrisia e la strumentalità della condotta richiesta, intanto perché richiesta e poi perché finalizzata all’ottenimento del beneficio, è intervenuta una risposta agghiacciante e cinica: intanto si tenga questo comportamento, poi valuteremo.
In alcuni casi hanno dimostrato, a proprie spese, più sensibilità verso i familiari delle vittime i detenuti che non i magistrati, rifiutando i primi di porre in essere una condotta così platealmente strumentale.
Che dire ancora?
Che esiste l’ergastolo aggravato dall’isolamento diurno, così incidendo la pena non solo sulla quantità di carcere ma anche sulla sua qualità (chi ricorda, oggi, quel Pretore di Genova che negli anni Settanta dopo avere visitato il locale carcere, ha cambiato dra-
sticamente la propria giurisprudenza, infliggendo pene minori di molto?).
Che l’isolamento diurno è spesso stato applicato vent’anni dopo la sentenza che aveva comminato la pena, con buona pace della funzione “rieducativa” del carcere.
Che esiste l’ergastolo aggravato dalle condizioni di segregazione previste dall’art. 41 bis che, col pretesto della sicurezza, mira al crollo psicologico della persona e alla sua collaborazione processuale (carcere come strumento di tortura).
Che, in questo contesto, la pena appare avere esclusivamente la funzione di pubblica vendetta, con buona pace delle scolastiche funzioni retributiva, preventiva ed emenda.
Ma, soprattutto, viene da chiedersi: che senso ha il gran ciarlare di partecipazione all’opera di rieducazione e di reinserimento sociale?
La stragrande maggioranza delle carceri o delle sezioni in cui si sconta l’ergastolo non prevede alcun tipo di attività rieducativa o risocializzante ma, soprattutto, quali sono i valori ispiratori della società in cui deve essere reinserito il reo?
Oggi dominano guerra, violenza, sopraffazione, corsa al riarmo, distruzione dell’ecosistema, corruzione, libero mercato inteso come concorrenza devastante, ambizione, potere, violazione impunita e continuata della legalità internazionale.
Questi sono i principî dominanti. La richiesta di comportamenti ipocriti e strumentali ai detenuti è, forse, allora, una verifica della loro
idoneità all’ingresso in questo tipo di società?
Chi non accetterà l’offerta sarà libero solo di scegliere dove morire: in carcere se di notte, sul lavoro se di giorno, altrove solo se avrà la fortuna di morire in uno dei 45 giorni annui di permesso.

Gallinari è morto in esecuzione pena, dopo 33 anni non aveva ancora ottenuto la libertà condizionale

1990 - Presidio davanti alla Cassazione per chiedere la scarcerazione di Prospero Gallinari

1990 – Presidio davanti alla Cassazione per chiedere la scarcerazione di Prospero Gallinari

L’attenzione pubblica destata dalla morte di Prospero Gallinari, l’ex militante delle Brigate rosse appartenente al cosiddetto “nucleo storico”, coinvolto nel sequestro Moro e che nel corso della sua vita ha incarnato l’intera parabola della storia brigatista, non sembra tuttavia prestare la giusta attenzione ad un aspetto fondamentale della vicenda: al momento della morte, per un malore dovuto alle sue pessime condizioni cardiache effetto dei postumi provocati dalle gravi ferite riportate al momento della cattura nel 1979, Gallinari non era un uomo libero.
Scarcerato nel 1996 con la formula della sospensione pena per i gravi motivi di salute che ne mettevano a rischio la sopravvivenza in carcere, a Gallinari era stata successivamente applicata la misura degli arresti domiciliari con possibilità di lavoro.
Colpito al cervello durante una sparatoria Gallinari era sopravvissuto (leggi qui). Al cranio gli era stata applicata una placca di metallo. Dopo anni di detenzione nelle carceri speciali il cuore cedette, per questo venne sottoposto a ripetuti interventi cardiaci e lunghe degenze nei centri clinici penitenziari. Il potere politico in quel periodo non sarebbe stato in grado di reggere il peso di una morte del genere all’interno del carcere. La liberazione avvenne in una fase politica particolare nella quale sembrava dovessero giungere a termine, con un provvedimento di indulto, i lunghi irrisolti penali della stagione della lotta armata.

Raggiunti i 30 anni di detenzione aveva deciso di chiedere la liberazione condizionale (vedi qui). La magistratura di sorveglianza chiese allora il parere dei familiari delle vittime suscitando, in particolare, la reazione di Sabina Rossa che rinviò al mittente ogni decisione (leggi qui).
Quando si tenne l’udienza, il collegio si riservò, rinviando ogni decisione. In sostanza il tribunale decise di non decidere. Nessuna nuova udienza fu più convocata.
Nel testo che segue Sandro Padula, anche lui ex brigatista, ancora in semilibertà dopo 30 anni di carcere compiuti e la liberazione condizionale rifiutata, brutali torture subite al momento dell’arresto (leggi qui), nel ricordare la storia di Prospero Gallinari pone giustamente l’accento su questo aspetto

di Sandro Padula

Quattordici gennaio 2013. Cielo grigio e piovoso.
“Stamattina è morto Prospero”, leggo in una mail.
“La brutta notizia, – precisa qualche minuto dopo un amico al telefono – è confermata da Sante che vive a Bologna”.
Sante Notarnicola, l’autore del libro “L’evasione impossibile”, conosceva bene Prospero Gallinari, colui che si definì “un contadino nella metropoli” nell’omonimo testo di memorie.
Ex brigatista rosso, 62 anni, in sospensione della pena carceraria per motivi di salute dal 1996, Prospero abitava a Reggio Emilia e, pur essendo stato arrestato l’ultima volta nel 1979, non aveva nemmeno ottenuto la libertà condizionale, la cui istanza fu da lui indirizzata qualche anno fa al tribunale di sorveglianza di Bologna e mai discussa. Sì, mai discussa.
Della libertà condizionale, il beneficio che funge da ultimo tunnel penale prima della libertà, non ha visto nemmeno l’ombra.
La sospensione della sua pena carceraria in senso stretto corrispondeva ad una misura ibrida fra gli arresti domiciliari e la semilibertà: Prospero poteva uscire di casa, in alcuni orari prestabiliti della giornata lavorativa, ma non di notte.
Agli amanti dei misteri non fa scandalo la realtà italiana per cui dopo 3 decenni ci sono ancora dei detenuti politici. Fa scandalo se da ragazzino Prospero era un marxista-leninista ortodosso o se, nei primissimi anni ’70 e per breve tempo, ebbe dei rapporti con Corrado Simioni, il teorico della “superclandestinità” abbandonato al suo destino da tutti i militanti delle Br – nessuno escluso – perché ritenuto megalomane, maldestro e inconcludente.
Prospero ha maturato le proprie idee a Reggio Emilia in un determinato periodo storico e le ha sviluppate nelle metropoli operaie del Nord Italia, nell’esperienza carceraria fra il 1974 e il 1976 e poi, dopo un’evasione, a Roma.
Fu sempre fedele alle persone amiche, condividendo con loro la propria vita e dimostrandosi particolarmente sensibile anche nei momenti più difficili, ad esempio dopo la seconda carcerazione quando, assieme a Linda Santilli, scrisse il primo libro italiano sull’effetto estensivo della pena detentiva ai parenti dei detenuti: “Dall’altra parte: l’odissea quotidiana delle donne dei detenuti politici” (Feltrinelli, 1995).
Prospero sapeva che in una organizzazione politica come le Br le responsabilità erano collettive e rimase coerente rispetto a tale consapevolezza fino all’ultimo giorno della sua vita.
Nel 2009 ha elaborato la postfazione di “Andate e ritorni. Conversazioni tra passato presente e futuro” (Colibrì editore), un libro dell’ex br Loris Tonino Paroli a cura di Giovanna Panigadi e Romano Giuffrida e con prefazione di Renato Curcio.
Nel 2011 ha partecipato a “Ils étaient les Brigades rouges“, un documentario trasmesso a puntate in una televisione francese (vedasi l’estratto: http://www.dailymotion.com/video/xkua7m_extrait-du-film-ils-etaient-les-brigades-rouges_shortfilms#.UPVDHfI5gcY ).
Prospero resta quindi una figura limpida, una specie di libro multimediale aperto, per tutte le persone che, all’interno e all’esterno delle carceri, ne hanno conosciuto il coraggio, l’umiltà e l’altruismo.

Link
Prospero Gallinari quando la brigata ospedalieri lo accudì al san Giovanni
“Eravamo le Brigate rosse”, l’ultima intervista di Prospero Gallinari
A Prospero Gallinari volato via troppo presto
Ciao Prospero
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

Per saperne qualcosa di più
La biblioteca del brigatista
Il nemico inconfessabile
La biblioteca del brigatista
Mario Moretti, Brigate rosse une histoire italienne
La révolution et l’Etat
La vera storia del processo di Torino al “nucleo-storico” delle Brigate rosse: il Pci intervenne sui giurati popolari
Caso Moro, l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico
Il caso Moro
Doppio Stato e dietrologia nella narrazione storiografica della sinistra italiana – Paolo Persichetti
Spazzatura, Sol dell’avvenir, il film sulle Brigate rosse e i complotti di Giovanni Fasanella

La liberazione condizionale e la “lettera scarlatta”

Fonte: davidesteccanella.postilla.it
12 luglio 2011

Qualche volta capita che sia il legislatore a scrivere male la legge ma qualche altra volta capita invece che sia il suo interprete designato a male applicare una legge scritta bene, è il caso, lo diciamo subito, della più recente tendenza giurisprudenziale in materia di liberazione condizionale, ovvero di quella speciale causa di estinzione della pena prevista all’art. 176 del capo II del titolo VI del Codice Penale.
La indicazione della “collocazione” sistematica di tale norma è fondamentale per comprendere preliminarmente che se è vero che la competenza a decidere in subiecta materia spetta, ai sensi dell’art. 682 Cpp, al Tribunale di Sorveglianza, ciò non significa affatto che la liberazione condizionale (introdotta, seppure in seguito modificata, ancora nel 1930) possa in alcun modo essere inquadrata tra tutte quelle norme extra codice (vd. legge Gozzini) di più recente introduzione che prevedono il ricorso a forme alternative alla detenzione per la esecuzione della pena inflitta, e che, come noto, costituiscono l’abituale alveo decisionale del Tribunale citato.

In altri termini e per meglio chiarire quello di cui si sta parlando, non si tratta di un “beneficio” o di una diversa modalità carceraria, bensì di un vero e proprio diritto stabilito dal Codice Penale. Il che comporta la necessità di affrontare l’art. 176 Cp seguendo due fondamentali e peculiari principi di base che regolano l’intero sistema generale del nostro Ordinamento penale. Il primo è che trattandosi di causa di estinzione di pena, e come tale collocata insieme alle altre cause estintive di reato o di pena nel citato titolo VI (sospensione condizionale, prescrizione, indulto, grazia, morte del reo, remissione querela, riabilitazione etc.) e non già di sua modalità esecutiva alternativa, la funzione del Giudice che la deve applicare si presenta più di natura accertativo-dichiarativa che valutativa o premiale.

Il secondo è che trattandosi di norma penale sostanziale occorre necessariamente rifarsi ai noti principi di certezza e tassatività (con conseguente divieto di analogia) nonché di irretroattività eccezion fatta per l’applicazione del principio del favor rei, il che sostanzialmente significa il dovere da parte del Giudice di applicare nulla di più e nulla di meno di quanto era scritto al momento in cui ha avuto inizio la commissione del reato.
A seguito dell’ultima modifica del 1986, l’attuale art. 176 Cp stabilisce che “il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli qualora il rimanente pena non superi i 5 anni” e con specifico riferimento ai condannati all’ergastolo al terzo comma che “il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena”.

La norma pertanto, anche per il condannato all’ergastolo, è molto chiara, per accedere alla causa estintiva di cui all’art. 176 Cp occorre che si siano verificate due precise e tassative condizioni di cui una sola delle due risulta affidata alla valutazione del Giudice, essendo l’altra meramente temporale, e pertanto del tutto oggettiva (almeno 26 anni di pena scontata).
Quindi una volta ritenuta, a seguito di rapido conteggio matematico della pena già eseguita, per così dire “ammissibile” la richiesta in oggetto, il Tribunale adito dovrà solo valutare la sussistenza o meno dell’ulteriore requisito, ovvero che il comportamento del condannato durante la esecuzione possa fare ritenere sicuro il suo “ravvedimento”.

Fermo restando che il concetto di “ravvedimento” non può certo richiamare concetti meta-giuridici è necessario capire, attraverso una lettura sistematica del Codice Penale, cosa il legislatore del 1930 avesse inteso allorché ebbe ad inserire, quale condizione necessaria a questa ipotesi di estinzione di pena, l’accertamento del sicuro ravvedimento del condannato.
Posto che da nessuna altra parte del codice è dato di ravvisare siffatto termine, cominciamo da un semplice ragionamento ad excludendum per ricavare che non ci si può richiamare nè a quella previsione di “recesso attivo” di cui all’ultimo comma dell’art. 56 Cp o di cui all’art. 605 Cp et similia, né al diverso concetto di “risarcimento” della vittima di cui alla speciale attenuante ex art. 62 n. 6 Cp che oltretutto richiede, come peraltro nel caso di recesso, che la condizione si verifichi prima del Giudizio di cognizione.

Tornando quindi alla norma in oggetto risulta di immediata evidenza l’inserimento di un duplice e fondamentale richiamo di natura temporale sia con riferimento al momento in cui il comportamento previsto viene richiesto, sia con riferimento al momento in cui detto comportamento deve essere valutato quale ravvedimento ai fini imposti dall’art. 176 Cp, momenti che, come è evidente, non coincidono affatto. Il comportamento del detenuto infatti viene valutato in un momento di molto successivo al suo effettivo verificarsi, giacchè, nel caso dell’ergastolano, il Giudice è chiamato a valutare come prova di odierno “ravvedimento” un comportamento progressivo ed assai lungo tenuto dal condannato nel corso dei suoi precedenti 26 anni di detenzione.
Potremmo dire che si tratti di una sorta di “coda” e di molto successiva a quella precedente valutazione fatta dal Giudice di cognizione al momento di quantificare la giusta pena secondo il disposto di cui all’art. 133 Cp che richiede, come noto, alla lett c) di valutare anche la condotta susseguente al reato, giacchè al Giudice della esecuzione viene in questo caso richiesto di valutare molti anni dopo la condotta susseguente all’inizio della detenzione.
In pratica il Tribunale di sorveglianza deve ricostruire il solo precorso carcerario del condannato e solo sulla base di quello decidere poi se ricorra o meno il requisito dell’intervenuto ravvedimento, nulla di più e nulla di meno.

Ecco quindi che al solo e limitato detto fine possono ben soccorrere, e non già quale similare alveo applicativo bensì quale utile strumento di valutazione, tutte quelle precedentemente citate norme che facoltizzano misure alternative alla detenzione, giacchè, tanto per dire, se il condannato all’ergastolo beneficia proficuamente da anni del regime della semilibertà (ovvero si reca al lavoro durante il giorno e fa ritorno in cella per la notte), la certezza dell’intervenuto ravvedimento è già belle che… raggiunta e comprovata in modo concreto, mentre più approfondita dovrà invece essere la indagine del Tribunale di sorveglianza in caso di reclusione mai interrotta, ma anche a tale fine si ritiene che gli incidentali provvedimenti in materia di liberazione anticipata (beneficio che abbuona ogni 6 mesi 15 giorni di condanna in caso di corretto comportamento carcerario) potrebbero fornire utili elementi di valutazione in tal senso.

Tutto questo appare a chi scrive di preclara chiarezza al punto da non richiedere la stesura della presente nota se non fosse che è risultato che ad alcuni condannati all’ergastolo per i cd. delitti politici degli anni settanta venga da qualche tempo richiesta dai vari Tribunali di sorveglianza italiani una condizione in più per accedere dopo 26 anni di carcere alla prevista estinzione, ossia la prova dell’avvenuto invio da parte del condannato di una lettera di contatto o di scuse alle vittime del delitto per il quale oltre 30 anni fa era intervenuta condanna (???).

In pratica, solo la allegazione di un tale invio, ed a prescindere ovviamente dal suo successivo esito (non trattandosi di domanda di grazia), consentirebbe, secondo le più recenti pronunce, di ritenere sicuro quel ravvedimento richiesto all’art. 176 Cp. Questa è la altrimenti incomprensibile ragione per cui oggi, pur in presenza di identici destini giudiziari, alcuni condannati all’ergastolo hanno ottenuto la liberazione condizionale ed altri no, né risulta, mi si dice, pendente una loro istanza in tal senso.
Ora, fermo restando che anche dal punto di vista “etico” (che peraltro qui di certo non rileva) imporre ad una vittima a distanza di anni la odiosa invasività anche solo della ricezione di uno scritto proveniente da chi anni addietro ha sconvolto la sua esistenza e per di più al dichiarato fine di consentire a quest’ultimo di ottenere la libertà dallo Stato, è fatto invero increscioso e di raro cinismo (e non a caso contro tale assurda giurisprudenza si è mossa da tempo, e con commendevole impegno, la parlamentare Sabina Rossa, figlia di quel Guido Rossa a suo tempo assassinato da un nucleo armato delle BR), occorre osservare che dal punto di vista giuridico tale “prassi” appare del tutto in contrasto sia con lo spirito che con il dettato della norma de quo.
La liberazione condizionale infatti non è un “premio” che lo Stato concede a chi ha chiesto 30 anni dopo scusa alla parte civile o si è dissociato, bensì una precisa e codificata causa di estinzione di una pena che, dopo un determinato (e ragionato e calibrato) lasso di tempo ha, secondo lo Stato (e non altri…) cessato di dispiegare i propri effetti afflittivi e sanzionatori per il reo.

Residuando quindi da valutarsi il secondo aspetto per cui lo Stato ha previsto (e comminato) una pena, ovverosia quello “recuperatorio” al tessuto sociale della collettività, a questo e solo a questo e non ad altro, occorre fare riferimento per l’accertamento della citata estinzione.
Chiedere inopinatamente alle vittime di “togliergli le castagne dal fuoco” appare, da parte dello Stato, non solo fortemente ipocrita e dimostrativo di una inaccettabile perdita di autorità, ma anche e più semplicemente, a mio modesto avviso, palesemente disapplicativo di una precisa disposizione di legge del Codice Penale che peraltro, al momento del fatto per cui è intervenuta condanna, nessuno poteva prevedere avrebbe successivamente sofferto di siffatta inopinata “aggiunta” giurisprudenziale che fino a qualche anno fa non aveva mai fatto la sua comparsa nei tanti provvedimenti in tal senso.

Mi domando sinceramente come sia possibile che sul punto non intervenga una buona volta la Suprema Corte di Cassazione.

www.avvocatosteccanella.it

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Quando ai familiari delle vittime si chiede di divenire gli esecutori delle pene. Postille ad un articolo di Claudio Magris
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show

Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili
Emergenza giudiziaria e logica premiale
Il paradigma vittimario

La Germania chiude definitivamente la stagione della lotta armata. Liberata anche Birgit Hogefeld, l’ultima prigioniera della Raf

In Italia sono ancora una quarantina i militanti della lotta armata detenuti da oltre 20 anni con punte che superano i 30. Intanto la Germania concede la liberazione condizionale a Birgit Hogefeld, ex militante della Raf condannata a diversi ergastoli, in carcere da 18 . La Raf aveva annunciato il proprio autoscioglimento nel 1998. In Italia le Brigate rosse l’aveva fatto dieci anni prima

(ANSA) – BERLINO, 21 GIU – Birgit Hogefeld, ex componente delle Rothe Armee Fraktion (Raf), condannata all’ergastolo nel 1996 per l’uccisione di un soldato americano nel 1985 e la partecipazione a un attentato terroristico contro una base militare Usa in Germania, è libera da ieri. Era l’ultimo membro della Raf, le cosiddette brigate rosse tedesche, ancora in carcere. Hogefeld, 54 anni, che nel maggio 2010 si era vista rifiutare la grazia dal presidente della Repubblica, ha scontato 18 anni di prigione.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15180037,00.html


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Lotta armata

Carceri, giustizia, processi, condanne: il Paese inventato nel salotto di Bruno Vespa e quello reale descritto nel VII rapporto sulle carceri di Antigone

Menzogne, bugie e talk show. Il mondo virtuale che rovescia la realtà mandato in onda da Bruno Vespa a Porta a Porta

Paolo Persichetti
Liberazione 23 ottobre 2010


Nei giorni scorsi il Corriere della sera ha dato rilievo alla denuncia pubblica lanciata da Sabina Rossa, figlia del sindacalista rimasto ucciso nel gennaio 1979 in un attentato delle Brigate rosse. La donna, oggi parlamentare del Pd, raccontava di essere stata convocata per posta dal tribunale di sorveglianza di Bologna. Un funzionario di polizia l’attendeva per raccogliere su un verbale di “sommarie informazioni” il suo parere riguardo alla domanda di liberazione condizionale presentata da Prospero Gallinari, esponente storico delle Br, ormai al suo trentesimo anno di pena scontata, tra carcere e arresti domiciliari ottenuti a causa delle sue condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario. Da una decina di anni i giudici di sorveglianza hanno istituito una prassi non contemplata dalla norma di legge, l’articolo 176 cp. Ritengono essenziale per la concessione della liberazione condizionale la presenza del perdono dei familiari delle vittime, equiparandola di fatto alla concessione della grazia. Misura di clemenza profondamente diversa che estingue, per intero o in parte, la pena. La liberazione condizionale introduce invece un regime di “libertà vigilata” la cui durata non può oltrepassare i 5 anni. Sabina Rossa ha contestato sia il merito della richiesta che la procedura intrapresa. Altri tribunali di sorveglianza pretendono dal detenuto che voglia farne domanda l’invio di lettere con richiesta di perdono ai familiari delle vittime. Prassi che riapre ferite laceranti e carica sulle spalle dei familiari scelte politiche e giudiziarie che appartengono allo Stato. E’ quanto sostenuto dalla senatrice Rossa che sottolinea come «il perdono della persona offesa non sia richiesto dalla legge». Per questo ha anche presentato una proposta di legge, che ha raccolto l’assenso di altri familiari e parlamentari, con l’obiettivo di ripristinare una separazione tra diritto e morale introducendo criteri di giudizio oggettivi, come il comportamento.
Giovedì sera Bruno Vespa ha colto al volo l’occasione per invitare a Porta a porta la senatrice e dedicare una intera puntata alla «giustizia che non fa giustizia», al «carcere che scarcera». Un minestrone di disinformazione, di errori grossolani e propaganda forcaiola che metteva insieme situazioni diverse: esecuzione di pene ultradecennali, casi di cronaca nera ancora alle prime indagini come quello di Sarah Scazzi, delitti a sfondo razzista come quello di Alessio Burtone, vicende passate in giudicato come i nuovi omicidi commessi dal collaboratore di giustizia Angelo Izzo, o i delitti nazisti firmati Ludvig di Abel uscito per fine pena, per dire in sostanza che c’è troppa clemenza in giro nonostante le carceri esplodano, che un condannato arriva a scontare appena un terzo della pena inflitta (panzana grottesca). Un frullato incommestibile di chiacchiere da bar, fandonie e bugie incapace persino di percepire il ridicolo quando, dopo aver denunciato la solita incertezza della pena, nel chiedere alla senatrice Rossa che fine avessero fatto le persone condannate per la morte di suo padre, ha ricevuto come risposta: «uno è stato ucciso nel marzo 1980 in un blitz dei carabinieri del generale Dalla Chiesa in via Fracchia, l’altro è in carcere da più di 30 anni».
Accade così che vi sia una realtà virtuale tutta in bianco e nero, quella raccontata da Vespa, che narra un paese rovesciato dove il crimine se la passa liscia e le vittime non trovano giustizia. E poi il mondo reale come quello descritto nel VII rapporto sulle carceri italiane presentato ieri mattina a Roma dall’associazione Antigone. I detenuti sono 68.527 per soli 44.612 posti letto. Praticamente non ci sono più nemmeno i posti in piedi. Niente a che vedere con le cifre ascoltate nel salotto di Vespa. I semiliberi sono appena 877. Alla faccia del carcere che mette fuori facilmente. L’area penale esterna, cioè quelli che scontano misure alternative per condanne, inferiori o residuali, sotto i due-tre anni, sono 12.492. Tra questi quelli che hanno commesso reati sono appena lo 0,23%. Nel paese dove si racconta che l’ergastolo non esiste più, i “fine pena mai” sono 1491. I detenuti con meno di 25 anni sono invece 7.311, i bambini sotto i tre anni 57. Quelli che hanno commesso violazioni della legge Fini-Giovanardi sulle droghe 28.154, il doppio della media europea. 113 i morti in carcere, di cui 72 suicidi e 18 ancora da accertare. Nei primi 9 mesi del 2010 i suicidi sono già a quota 55. Ad avere solo un anno da scontare sono 11.601, a riprova del fatto che in carcere è più facile entrare che uscire. 43,7% i reclusi (record europeo) ancora giudicabili, tra questi 15.233 in attesa del primo giudizio. Siamo il paese del carcere preventivo, della pena anticipata, della sanzione senza processo dove finiscono solo poveri, immigrati, tossicodipendenti, infermi di mente. Quelli che da Vespa non vedremo mai.

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Cronache carcerarie
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

Singolare interpretazione dell’articolo 176 del codice penale. La liberazione condizionale viene ormai interpretata dai tribunali di sorveglianza alla stregua di una domanda di grazia. Misura di clemenza vincolata al parere della parti civili e non già ultimo stadio del percorso trattamentale

Tiziano Soresini
Gazzetta di Reggio, 15 ottobre 2010

Prospero Gallinari, l’ex brigatista carceriere di Aldo Moro, ha chiesto la liberazione condizionale. Ha sulle spalle diversi ergastoli, ma ha già scontato i 26 anni di reclusione necessari per l’istanza. La legge richiede il «sicuro ravvedimento», ma il Tribunale di sorveglianza di Bologna avrebbe chiesto ai familiari delle vittime delle Br se sono disposti a perdonare. Partiamo dalla clausola di legge…

«Il mio ravvedimento? Sono 22 anni – spiega con calma Gallinari – che la storia delle Br è chiusa, cioè quando in otto brigatisti firmammo il documento in cui si sottolineava che la lotta armata contro lo Stato era finita. Le cose fatte per esprimere un processo rivoluzionario si erano concluse. Mi sono assunto la totale responsabilità di quegli eventi e all’interno di questa assunzione di responsabilità è iniziato il mio nuovo cammino».

Di cos’è composto il suo percorso rieducativo?
«Vivo con la mia compagna, ho una famiglia, lavoro da 13 anni in una tipografia in cui ho tanti amici e sono rispettato da tutti, mi sono reinserito socialmente».

Ma lei la scriverebbe una lettera ai familiari delle sue vittime chiedendo loro perdono?
«Sono sincero, la riterrei un’offesa per i familiari stessi andare a porre questo problema umano. La sofferenza dei familiari non nasce con la mia dissociazione, ma quando le cose sono avvenute. Una lettera di quel tipo la riterrei una grande ipocrisia. Che cosa dovrei scrivere? Che soffro per quelle cose? E’ un problema intimo. Sul piano etico il nodo lo sciolsi nel momento in cui decisi di lottare anche con le armi per la rivoluzione. Se fai queste scelte, la politica sta al centro di tutto. L’aspetto politico e quello umano vanno separati».

Ma altri suoi ex compagni di lotta armata hanno compiuto questo passo…
«E’ vero, hanno fatto questa mossa per uscire da determinate situazioni processuali, ma non è il mio modo di muovermi. Lo riterrei offensivo verso le famiglie, una cosa falsa, una recita». Si è mai trovato a tu per tu con chi ha tanto sofferto per la scia di sangue lasciata dalle Br? «Solo una volta, alla presentazione del mio primo libro. Contestò il mio ruolo, una discussione in chiave politica, dai toni normali».

La figlia di Rossa e la moglie di D’Antona hanno detto chiaramente che i magistrati devono assumersi le proprie responsabilità, perché non è compito dei familiari delle vittime decidere sulla liberazione dei brigatisti…
«Sono al corrente, ho apprezzato quelle parole». Perché si è deciso a chiedere la liberazione condizionale? «E’ un mio diritto. Così potrei muovermi con più libertà e non solo nelle tre ore pomeridiane previste dall’attuale detenzione domiciliare. Sarebbe importante per i miei problemi di salute (conseguenza di crisi cardiache, ndr) potermi allontanare da Reggio e svernare per un periodo in un luogo più adatto».

S’aspettava tanto clamore, le polemiche che tornano a fioccare sugli ex brigatisti?
«Sapevo che la notizia della mia richiesta di liberazione condizionale sarebbe prima o poi uscita. Ammetto lo stress che sto patendo per le polemiche innescatesi».

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Giovanni Bianconi
Corriere della sera 14 ottobre 2010

ROMA – La convocazione è stata recapitata agli interessati a mezzo posta, come fosse l’ invito a ritirare una multa o qualche altro atto giudiziario. Ma non c’ erano infrazioni da contestare, né i destinatari avevano cause pendenti. Solo il destino di aver avuto un parente ammazzato, trent’ anni fa o giù di lì. E adesso lo Stato bussa a casa loro per chiedere se hanno intenzione di perdonare uno degli assassini del proprio congiunto. Come fosse una banale adempienza burocratica, mogli, figli e figlie di vittime delle Brigate rosse vengono chiamati in comissariato per rispondere a un quesito talmente intimo e complesso da suonare stonato. Tanto più se a porlo è un imbarazzato ispettore di polizia, su ordine di un magistrato. Il quale a sua volta dovrà decidere – anche in base alle risposte, evidentemente – se liberare o meno l’ assassino. È successo nei giorni scorsi, in diverse città d’ Italia visto che le Br uccidevano un po’ ovunque. Il motivo è la richiesta di liberazione condizionale da parte di un ex dirigente di quella banda armata, Prospero Gallinari, uno dei carcerieri di Aldo Moro. Arrestato nel 1979, è stato condannato a diversi ergastoli, da alcuni anni è in detenzione domiciliare nella sua casa di Reggio Emilia, poiché il suo stato di salute è incompatibile con il carcere. Ha il permesso di andare a lavorare per qualche ora al giorno. Ora ha maturato i termini per chiedere la liberazione condizionale, prevista anche per i condannati a vita dopo 26 anni di reclusione. Gallinari ne ha scontati più di trenta e ha presentato al tribunale di sorveglianza di Bologna la domanda di tornare libero, come hanno già chiesto e ottenuto molti suoi compagni d’ armi degli anni Settanta. Prima di decidere il magistrato ha voluto interpellare i familiari delle vittime, per sapere se vogliono perdonare l’ ex terrorista. Si tratta di decine di persone, giacché il carceriere di Moro è stato condannato non solo per gli omicidi materialmente commessi, ma anche per tutti quelli firmati dalle Br mentre lui faceva parte del comitato esecutivo o di altri organismi decisionali del gruppo, fra il 1977 e il 1979. A Genova, ad esempio, l’ hanno giudicato colpevole delle uccisioni e dei ferimenti avvenuti in quel periodo. Compresa la morte dell’ operaio e sindacalista comunista Guido Rossa, assassinato il 24 gennaio 1979 dopo aver denunciato un impiegato dell’ Italsider sospettato di aver diffuso volantini brigatisti. Per questo alla vedova ultraottantenne di Rossa, la signora Maria Silvia, è arrivata la convocazione in questura, per essere ascoltata in qualità di «parte lesa». Al suo posto è andata sua figlia Sabina, da due legislature parlamentare del Partito democratico. E ha riempito il «verbale di sommarie informazioni in relazione alla circostanza se intenda concedere il perdono a Gallinari Prospero». Un atto di poche righe, nel quale Sabina Rossa ha dettato: «Non intendo fornire dichiarazioni in merito, in quanto la richiesta in oggetto non è riferibile ad un preciso articolo del codice di procedura penale. Inoltre contesto nel metodo e nel merito la richiesta contenuta negli atti». È un modo per respingere una procedura che al tribunale di Bologna definiscono «prassi» pur in assenza di specifici appigli nel codice. Dove, all’ articolo 176, è prescritto solo che «il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento». A parte il coinvolgimento dei parenti delle vittime in una decisione che spetta al giudice, caricando su di loro l’ onere di determinare il destino di chi trent’ anni prima ha sparato a un familiare o ha contribuito a deciderne la morte, resta da capire che cosa farà il magistrato delle risposte. Sceglierà a seconda della prevalenza dei «sì» o dei più probabili «no»? «Il perdono della persona offesa non è richiesto dalla legge – dice Sabina Rossa -. Credo che i magistrati debbano assumersi le loro responsabilità fino in fondo, senza tenere conto di elementi non previsti dal codice, come l’ eventuale sfavorevole impressione dei loro provvedimenti sull’ opinione pubblica. Trovo insopportabile e profondamente ingiusto essere convocati a mezzo di avviso postale per essere sottoposti, senza alcuna informazione, a una generica e distratta domanda se si intenda perdonare questo o quel condannato». La figlia dell’ operaio assassinato dalle Br difende la liberazione condizionale per gli ergastolani, perché «ha reso meno crudele l’ esecuzione di una pena perpetua, e soprattutto non in contrasto con il principio rieducativo contenuto nella Costituzione», ma considera una distorsione ancorarla al giudizio dei parenti delle vittime. Due anni fa ha presentato un disegno di legge per vincolarla non più al difficilmente valutabile «ravvedimento» (per questo ci si rivolge ai familiari delle persone colpite, o si richiede ai condannati di stabilire un contatto con loro, anche solo epistolare) bensì a «un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all’ articolo 27 comma della Costituzione».

Tranquilli! Vincenzo Guagliardo dopo 33 anni resta in carcere

L’ultimo ricatto congeniato dai tribunali di sorveglianza contro i progionieri politici

di Mario Dellacqua
L’Altro, 24 luglio 2009

Questa storia non mi da pace, non interessa quasi nessuno e non ci posso fare niente. Quando Vincenzo Guagliardo è sparito nella lotta armata, non me ne sono accorto. Ero distratto. Quando ne è uscito passando attraverso il carcere -ora sono una vita di 33 anni –  ero ancora più distratto e le sue foto sul giornale dietro le sbarre smuovevano al massimo la mia curiosità, ma finiva lì. Poi vennero i suoi libri. Li ho letti e ne ho parlato su queste ospitali colonne. Venne anche la dimessa lotta solitaria, sua e di sua moglie Nadia Ponti, per ottenere il diritto all’affettività in carcere, U2030250condotta con implacabile serenità, anche a costo di rinunciare ai benefici di una legislazione che premiava i detenuti a condizione che esprimessero atti di contrizione, esibizioni pubbliche di pentimento, richieste spettacolari di perdono. La giustizia italiana non concesse i benefici e neppure l´affettività, perché l´umanità del trattamento carcerario prescritta dalla Costituzione si accontenta di considerare i detenuti ancor meno di animali rinchiusi in uno zoo. Vincenzo e Nadia continuarono a rivendicare la loro dignità di persone senza pretese e rifiutarono persino di tentare la via della spettacolarizzazione massmediatica del loro caso. Scelsero la via del silenzio che reputarono la forma di mediazione più consona alla tragedia della quale erano stati corresponsabili.
Perciò i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma respinsero nel settembre scorso la prima istanza di liberazione condizionale: Guagliardo era colpevole della “scelta consapevole di non prendere contatti con i familiari delle vittime”.
Ma un incontro era avvenuto nel 2005, come Sabina Rossa ha testimoniato in un libro uscito ben prima che la figlia dell’operaio comunista ucciso a Genova nel 1979 diventasse parlamentare del Pd. Semplicemente avvenne senza chiamare Bruno Vespa (senza la benedizione televisiva del quale anche i fatti accaduti sono revocati), perché Vincenzo e Nadia non volevano che un così drammatico faccia a faccia apparisse “merce strumentale a interessi individuali, simulazione e perciò ulteriore offesa.” L’onorevole Rossa, anzi, si rivolse spontaneamente al magistrato di sorveglianza, riferì dell´avvenuto colloquio, chiese la liberazione dei due detenuti e presentò addirittura una proposta di legge che non subordinava la concessione della condizionale alla imponderabile verifica pubblica della sfera interiore del detenuto come prova dell’autenticità del ravvedimento. Ma i giudici non si sono accontentati e ad aprile hanno respinto per la seconda volta la richiesta di Guagliardo. Non bastano più i contatti con le persone offese: ora si decide che essi assumono “valenza determinante” solo se “accompagnati dall´esternazione sincera e disinteressata”. Poco importa se Sabina Rossa, la figlia della vittima, ha chiesto la liberazione del condannato all’ergastolo dopo 33 anni di carcere: la sua è una “manifestazione isolata non rappresentativa delle persone offese”. guagliardo_di_sconfitta
Anche noi anarchici siamo tenuti a rispettare la giustizia e le sentenze di uno Stato che non amiamo, ma nessuno ci toglierà dalla testa che “il tema del perdono -come scrive il giornale comunista Liberazione del 15 aprile scorso – o meglio la mediazione riparatrice o riconciliatrice, attiene alla sfera privata, non a quella dello Stato. ” Lo Stato democratico, se non vuole diventare Stato etico, non dovrebbe spoliticizzare il pubblico e politicizzare il privato: piuttosto dovrebbe, come stabilisce la Costituzione, misurare se le pene inflitte – che non devono essere contrarie al senso di umanità – hanno raggiunto l’obiettivo della rieducazione del condannato al quale devono sempre tendere (art. 27). La lotta di Nadia e Vincenzo continua con esemplare e magistrale serenità: essa non cancella l’inamovibile tormento, ma lo scioglie e lo distribuisce sotto forma di una domanda e di un’offerta di umanità che colpisce e turba anche i distratti come me, sempre impegnati in cose più importanti, che non so quanto siano effettivamente più importanti.

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Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo
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Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo

Il tribunale di sorveglianza di Roma respinge la nuova richiesta di liberazione condizionale. «Una decisione che sembra scritta in altri secoli, da un giudice dell’Inquisizione», afferma l’avvocato Francesco Romeo

Pubblichiamo qui il testo ripristinato nella sua stesura integrale dell’articolo apparso in versione censurata sulle pagine di Liberazione del 15 aprile. Per questa ragione l’autore dell’articolo ha ritirato la firma. I passagi tagliati sono quelli segnalati in grassetto

Liberazione, 15 aprile 2009

I giudici del tribunale di sorveglianza di Roma hanno nuovamente respinto la concessione della liberazione condizionale a Vincenzo Guagliardo, 33 anni di carcere oggi e prima una vita da operaio, anzi da migrante di ritorno. Nato in Tunisia nel 1948 da padre italiano, entra a lavorare in Fiat poco prima che esploda il “biennio rosso” del 1968-69 ma è subito licenziato per il suo attivismo sindacale. Approda quindi alla Magneti Marelli dove sarà uno dei quadri operai di fabbrica protagonisti di una delle più importanti stagioni di lotta. Esponente del nucleo storico delle Brigate rosse partecipa nel gennaio 1979 all’azione contro Guido Rossa, il militante del Pci ucciso perché aveva denunciato un altro operaio dell’Italsider di Cornigliano che distribuiva opuscoli delle Br. Per questo e altri episodi sconta l’ergastolo.
Eppure questa volta, anche se in modo sofferto, il pubblico ministero non si era opposto alla richiesta. Nel settembre scorso, i magistrati pur riconoscendo la positività del «percorso trattamentale» compiuto avevano contestato a Guagliardo «la scelta consapevole di non prendere contatti con i familiari delle vittime reputando il silenzio la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato». Decisione che suscitò la viva reazione di Sabina Rossa, figlia del sindacalista ucciso e oggi parlamentare del Pd, che in un libro aveva narrato proprio l’incontro avuto nel 2005 con Guagliardo e sua moglie, Nadia Ponti, anche lei con alcuni ergastoli sulle spalle per la passata militanza nelle Br. La Rossa chiese pubblicamente la loro liberazione. Contrariamente a quanto sostenuto dai magistrati nella loro ordinanza, infatti, i due non si erano per nulla sottratti alla sua richiesta d’incontro, ma non avevano mai ufficializzato l’episodio nel fascicolo del tribunale. Un atteggiamento dettato dal rifiuto di qualsiasi ricompensa e perché il faccia a faccia non apparisse «merce strumentale a interessi individuali, simulazione e perciò ulteriore offesa».
Tuttavia la vicenda era nota. Il libro era stato recensito ovunque e la parlamentare del Pd aveva raccontato l’episodio in diverse trasmissioni televisive di grande ascolto. Solo il collegio del tribunale ne era rimasto all’oscuro. Circostanza che solleva non pochi interrogativi sulla preparazione di molti magistrati, sul loro essere presenti al mondo che li circonda. Sembra quasi che alcuni di loro interpretino la professione sulla base della dottrina tolemaica delle sfere celesti. Autoinvestitisi centro dell’universo e dello scibile, la realtà pare esistere solo se passa sulle loro scrivanie, la vita che scorre altrove non esiste.
Per evitare ulteriori equivoci, Sabina Rossa si recò di persona dal magistrato di sorveglianza per dare la propria testimonianza. Da alcuni anni i tribunali ritengono la ricerca di contatto tra condannati e parti lese la prova dell’avvenuto ravvedimento richiesto dalla legge. Un’interpretazione giurisprudenziale rimessa in discussione anche da recenti pronunciamenti della cassazione e contestata da molti familiari delle vittime. Mario Calabresi ne ha scritto nel suo libro, Spingendo la notte più in là, «Abbiamo sempre provato fastidio quando ci veniva chiesto di dare o meno il via libera a una scarcerazione o una grazia, perché rifiutiamo questa idea medievale che i parenti di una vittima decidano della sorte di chi è ritenuto colpevole». Per evitare l’uso insincero e «strumentale da parte dei condannati», nonché «una pesante incombenza della quale le vittime non hanno certamente bisogno e che spesso va a riaprire ferite non rimarginate», la stessa Sabina Rossa ha presentato una proposta di legge che adegua al dettato dell’articolo 27 della costituzione i criteri di accesso alla condizionale, abolendo ogni riferimento all’imponderabile verifica della sfera interiore del detenuto contenuta nella richiesta di ravvedimento.
La vicenda di Vincenzo Gagliardo ha assunto così il carattere paradigmatico dello stallo in cui versa il doppio nodo irrisolto della liberazione degli ultratrentennali prigionieri politici e dell’eliminazione dell’ergastolo.
Questa volta i giudici non potendo più richiamare «l’assenza di reale attenzione verso le vittime», obiettata in precedenza, hanno ulteriormente innalzato l’asticella dei criteri di verifica di quella che definiscono «concreta resipiscenza». I «contatti con le persone offese», scrivono, «assumono valenza determinante» solo se «accompagnati dall’esternazione sincera e disinteressata». Per tale ragione «non costituisce di certo elemento di novità l’espressione di massima apertura», mostrato dalla Sabina Rossa, «trattandosi di manifestazione isolata non rappresentativa delle persone offese».
In fondo questa sentenza ha il pregio di parlare chiaro, squarciando il velo d’ipocrisia costruito sul dolore delle vittime. Ai giudici interessa soltanto l’uso politico che se ne può ricavare. Con infinita immodestia si ergono a terapeuti del dolore altrui senza mancare di sprezzare chi si è mosso per ridurre il loro potere arbitrario, come Sabina Rossa. Il tema del perdono, o meglio della mediazione riparatrice o riconciliatrice, attiene alla sfera privata non a quella dello Stato. Al contrario i giudici seguono un asse filosofico del tutto opposto che è quello dello Stato etico: spoliticizzare il pubblico e politicizzare il privato. La sinistra con chi sta?

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Nuovo no alla scarcerazione dell’ ex br Guagliardo per l’ omicidio dell’ operaio del Pci. La figlia deputato del Pd: è un’ ingiustizia

Giovanni Bianconi
Corriere della sera, 12 aprile 2009

ROMA – Aveva chiesto di poter uscire definitivamente dal carcere, dopo oltre trent’ anni di detenzione, come è stato concesso a quasi tutti gli altri ex terroristi condannati all’ ergastolo per le decine di omicidi commessi durante la stagione «di piombo». Lui, Vincenzo Guagliardo, sparò a Guido Rossa, l’ operaio iscritto al Pci e alla Cgil assassinato dalle Brigate rosse nel gennaio 1979. Il pubblico ministero era d’ accordo: per la legge l’ ex brigatista, già in regime di semilibertà, ha diritto a non rientrare in cella la sera. Ma il tribunale di sorveglianza ha detto no, come nello scorso settembre. E la vittima diretta di Guagliardo – Sabina Rossa, oggi deputato del Partito democratico – commenta: «E’ una vergogna, una vera ingiustizia. Lo dico con tutto il rispetto per i giudici, ma mi sembra che quest’ uomo sia ormai diventato il capro espiatorio del residuato insoluto delle leggi speciali». E’ una storia molto particolare, quella dell’ assassino di Guido Rossa, fra le tante di ex terroristi ergastolani ai quali, secondo una recente giurisprudenza, viene concessa la liberazione per i crimini di trent’ anni fa dopo qualche forma di contatto tra loro e i parenti delle persone uccise, come segno tangibile di contrizione e di «consapevole revisione critica delle pregresse scelte devianti»; anche solo attraverso delle lettere a cui spesso non arrivano nemmeno risposte, ma è quello che i giudici chiedono per misurare il «sicuro ravvedimento» richiesto dal codice per rimettere fuori i condannati a vita. Guagliardo, che da molti lustri ha abbandonato la lotta armata, non ha mai voluto scrivere niente perché riteneva di non avere il diritto di rivolgersi alle vittime per ottenere un beneficio in cambio; considerando, al contrario, il silenzio «la forma di mediazione più consona alla tragicità di cui mi sono macchiato». Ma quando Sabina Rossa, nel 2005, andò a cercarlo per chiedere spiegazioni e ragioni dell’ omicidio di suo padre, lui accettò l’ incontro e ci parlò a lungo, come la donna ha raccontato in un libro. L’ ex br non lo disse però ai giudici, affinché quel faccia a faccia non apparisse «merce strumentale ad interessi individuali, simulazione, e perciò ulteriore offesa» alle persone già colpite. Così arrivò il primo no alla liberazione, dopo il quale Sabina Rossa ha voluto rivolgersi direttamente al presidente del tribunale di sorveglianza per testimoniare «il ravvedimento dell’ uomo che ha sparato a mio padre; metterlo fuori, oggi, sarebbe un gesto di civiltà». Dopo questa uscita pubblica Guagliardo ha riproposto la sua istanza, chiarendo ai giudici di essere disponibile a incontrare qualunque altro familiare di persone uccise: «Solo se lo desiderano, se non è un nostro imporci a loro. Trovo infatti legittimo che una vittima non voglia né perdonare né dialogare con chi le ha procurato un dolore dalle conseguenze irreversibili». Nell’ udienza della scorsa settimana il pubblico ministero s’ è dichiarato favorevole alla liberazione condizionale dell’ ex brigatista, ma i giudici hanno ugualmente rigettato la richiesta. Perché, hanno scritto nell’ ordinanza, chiedere che siano le vittime a sollecitare un eventuale contatto significa dare loro «carichi interiori assolutamente incomprensibili o intollerabili»; e l’ atteggiamento di Sabina Rossa è «una manifestazione isolata e certamente non rappresentativa delle posizioni delle altre e numerose persone offese». La reazione della figlia del sindacalista ammazzato dalle Br – che da deputato ha presentato un disegno di legge per modificare la norma sulla condizionale, in modo da svincolarla dal rapporto tra assassini e persone colpite – è tanto dura quanto inusuale: «Sono indignata come cittadina e come vittima. Ci sono brigatisti con molti più delitti a carico liberi da anni, senza che nessuno gli abbia chiesto nulla. C’ è troppa discrezionalità. Io credo nella giustizia, ma anche nel cambiamento degli uomini. Spero che la mia proposta di legge sia esaminata al più presto». L’ avvocato Francesco Romeo, difensore di Guagliardo insieme alla collega Caterina Calia, parla di «decisione che sembra scritta in altri secoli, da un giudice dell’ Inquisizione» e sta già preparando il ricorso alla Corte di cassazione.

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