Non può esserci abolizione dell’ergastolo senza una dissoluzione delle filosofie premiali della pena

L’ergastolo è una pena multipla: 41 bis, ostatività e isolamento diurno sono le sanzioni aggiuntive che corredano il fine pena mai. Se ne può venir fuori solo attraverso la collaborazione e l’abiura

di Ugo Giannangeli (avvocato)
Liberazione 28 novembre 2008

336-280Nel 1944 la pena di morte è stata sostituita dall’ergastolo, ma la sostituzione non ha fatto venire meno quell’idea di definitività che la pena di morte porta ontologicamente con sé.
La pena di morte elimina fisicamente il “reo”; l’ergastolo lo elimina socialmente (donde la definizione di “morte civile” benché di civile l’ergastolo nulla abbia). In un certo sentire comune diffuso nella componente “forcaiola” (altro termine in uso evocativo di morte) della società ma esteso a molti magistrati chiamati ad occuparsi a vario titolo degli ergastolani, permane un senso di fastidio rispetto alla sopravvivenza di questi rei che, scampati alla “forca”, residuano come zavorra sociale.
Il fatto che gli sia consentito di vivere, anche se inteso solo come sopravvivere, dovrebbe, secondo costoro, comportare un eterno debito di gratitudine verso la società a carico dei “graziati”. Quando è stato fatto notare che l’art. 27 della Costituzione afferma che la pena tende alla rieducazione del condannato e che, quindi, una pena infinita non aveva senso ed era in contrasto con il dettato costituzionale, rappresentando un esplicito fallimento e una vanificazione della dichiarata finalità rieducativa, è stato ribattuto che l’ergastolo, perpetuo sulla carta, tale non è nella realtà perché anche l’ergastolano può beneficiare della liberazione condizionale e quindi può vedere estinta la pena dopo un periodo di libertà vigilata (il tutto dopo il periodo non trascurabile di 26 anni di galera).
Al danno della pena perpetua si è così aggiunta la beffa: l’ergastolo è legittimo costituzionalmente perché esiste ed è applicabile l’istituto della liberazione condizionale; se poi la liberazione condizionale, di fatto, non viene applicata, questo non incide sulla costituzionalità (astratta) della pena perpetua.
Perché la liberazione condizionale non viene applicata se non in rarissimi casi (i rarissimi casi servono sempre per salvare le apparenze ed evitare che la beffa diventi irridente)?
A monte vi è innanzitutto l’atteggiamento psicologico di cui si è detto, riassumibile rozzamente nell’indicibile “è già tanto se ti lasciamo ancora in vita”. Questo atteggiamento, talora, emerge in modo esplicito in alcuni provvedimenti, ispirati da mero sadismo.
Recentemente un Procuratore Generale di Cagliari, dovendo semplicemente aggiornare il fine pena di una ergastolana a seguito della concessione di 45 giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per ogni semestre di “buona condotta”), così si è espresso:

“ORDINE DI SCARCERAZIONE […]
si comunica che la data di fine pena, già fissata al MAI è anticipata al MAI, data in cui dovrà essere scarcerata se non detenuta per altra causa”.

È sublime, si rasenta la filosofia e la metafisica (l’eternità anticipata nell’eternità). O, meglio, si sfocia nel sadismo: non si nega il diritto alla scarcerazione (questo termine ricorre più volte); il problema è la data perché “MAI” non compare sul calendario.
Quasi che la carcerazione perpetua sia colpa di eventi naturali.
Lo strumento per realizzare lo scopo voluto (disapplicazione della liberazione condizionale) è fornito da una parola inserita nell’art. 176 c.p.: ravvedimento. È una condizione essenziale per il beneficio e deve essere sicuro.
Al giudice sembrerebbe richiesta una indagine introspettiva dell’animo del reo.
Di solito a questa indagine sono preposti i religiosi (e non è mancato qualche caso di testimonianze – allegate agli atti – di preti e suore sul profondo pentimento del reo, raccolto in confessionale o in colloqui privatissimi).
Il giudice dovrebbe valutare invece dati oggettivi: il comportamento nel corso della esecuzione della pena, l’ottenimento di benefici penitenziari (permessi, lavoro esterno, semilibertà), l’impegno sociale e lavorativo. Questi elementi di valutazione, però, sono stati ritenuti non bastanti. Poiché l’ergastolano è tale per avere commesso almeno un omicidio (così, almeno, è stato ritenuto in sentenza) l’attenzione è stata rivolta alle vittime e ai loro parenti.
La norma sulla liberazione condizionale contiene già un riferimento alle vittime, laddove impone il risarcimento del danno come ulteriore condizione. Poiché, però, non è esigibile il risarcimento da chi non è in condizioni di risarcire (traduci: è facile “farla franca” grazie alla propria indigenza, situazione frequente tra gli ergastolani), si è ritenuto opportuno confondere il risarcimento con il ravvedimento: due condizioni ben separate (anche nel dato testuale e nella struttura dell’art. 176) sono state fuse e confuse in modo del tutto arbitrario.
Rispetto ai detenuti politici (cioè i partecipi al fenomeno di lotta armata degli anni Settanta e Ottanta) il problema si complica ulteriormente perché costoro hanno avuto a disposizione una legislazione (c.d. “premiale”) che favoriva comportamenti di delazione e di dissociazione.
Oggi è ancora in carcere chi non ha ritenuto di percorrere quelle strade. L’ostilità verso la concessione del beneficio, allora, esplode virulenta: costoro sono “irriducibili” (termine incomprensibile, usato non solo dalla stampa ma anche in provvedimenti giudiziari, con o senza virgolette), cos’altro cercano? E si torna al “è già tanto se sono scampati alla forca”.
Qualche magistrato ritiene di chiudere così il discorso, con questa esclusiva motivazione, ignorando bellamente che la norma impone di valutare tutto il percorso detentivo dall’inizio della esecuzione della pena in poi.
Altri chiedono prove esteriori di ravvedimento che devono transitare attraverso un rapporto con i familiari delle vittime. La casistica è fantasiosa: emolumento mensile alle varie Associazioni di familiari di vittime di terrorismo; lettera o comunque contatto
personale con i familiari dell’ucciso; risarcimento del danno anche simbolico, ecc. ecc.
Quando è stato obiettato che appariva evidente l’ipocrisia e la strumentalità della condotta richiesta, intanto perché richiesta e poi perché finalizzata all’ottenimento del beneficio, è intervenuta una risposta agghiacciante e cinica: intanto si tenga questo comportamento, poi valuteremo.
In alcuni casi hanno dimostrato, a proprie spese, più sensibilità verso i familiari delle vittime i detenuti che non i magistrati, rifiutando i primi di porre in essere una condotta così platealmente strumentale.
Che dire ancora?
Che esiste l’ergastolo aggravato dall’isolamento diurno, così incidendo la pena non solo sulla quantità di carcere ma anche sulla sua qualità (chi ricorda, oggi, quel Pretore di Genova che negli anni Settanta dopo avere visitato il locale carcere, ha cambiato dra-
sticamente la propria giurisprudenza, infliggendo pene minori di molto?).
Che l’isolamento diurno è spesso stato applicato vent’anni dopo la sentenza che aveva comminato la pena, con buona pace della funzione “rieducativa” del carcere.
Che esiste l’ergastolo aggravato dalle condizioni di segregazione previste dall’art. 41 bis che, col pretesto della sicurezza, mira al crollo psicologico della persona e alla sua collaborazione processuale (carcere come strumento di tortura).
Che, in questo contesto, la pena appare avere esclusivamente la funzione di pubblica vendetta, con buona pace delle scolastiche funzioni retributiva, preventiva ed emenda.
Ma, soprattutto, viene da chiedersi: che senso ha il gran ciarlare di partecipazione all’opera di rieducazione e di reinserimento sociale?
La stragrande maggioranza delle carceri o delle sezioni in cui si sconta l’ergastolo non prevede alcun tipo di attività rieducativa o risocializzante ma, soprattutto, quali sono i valori ispiratori della società in cui deve essere reinserito il reo?
Oggi dominano guerra, violenza, sopraffazione, corsa al riarmo, distruzione dell’ecosistema, corruzione, libero mercato inteso come concorrenza devastante, ambizione, potere, violazione impunita e continuata della legalità internazionale.
Questi sono i principî dominanti. La richiesta di comportamenti ipocriti e strumentali ai detenuti è, forse, allora, una verifica della loro
idoneità all’ingresso in questo tipo di società?
Chi non accetterà l’offerta sarà libero solo di scegliere dove morire: in carcere se di notte, sul lavoro se di giorno, altrove solo se avrà la fortuna di morire in uno dei 45 giorni annui di permesso.

Il processo contro Sud Ribelle: la filosofia di una inchiesta degna dell’inquisizione

E’ diventata definitiva l’assoluzione per i 13 militanti di Sud Ribelle accusati nel 2002 di associazione sovversiva e attentato agli organi costituzionali. Ieri sera la quinta sezione penale della corte di cassazione, accogliendo la richiesta del procuratore generale, ha respinto il ricorso della procura generale di Catanzaro contro la sentenza con cui la corte d’assise d’appello della città calabrese aveva confermato le assoluzioni dei 13 imputati nel luglio 2010, già pronunciate in primo grado dalla corte d’assise di Cosenza, nell’aprile 2008. 
L’indagine costruita dal Ros di Ganzer aveva fatto il giro delle procure d’Italia senza trovare credito fino a quando, nel novembre 2002, venne accolta dalla procura di Cosenza che spiccò gli ordini di perquisizione e arresto.
Grazie ad una testimonianza di Eva Catizzone (che cito qui sotto), all’epoca sindaco di Cosenza, ho scoperto solo oggi che tra gli oggetti sequestrati agli imputati c’erano alcuni miei libri. Non so che uso ne abbiano poi fatto i Ros e la procura nel corso dell’inchiesta. Posso immaginare: con la mia consegna straordinaria alle autorità italiane da parte della polizia francese, avvenuta nell’agosto precedente, ero stato trascinato nel cuore dell’inchiesta sulla morte di Marco Biagi, grazie ad una montatura orchestrata dal duo Vittorio Rizzi-Paolo Giovagnoli (il primo alla guida del gruppo di inquirenti che indagava sull’episodio; il secondo titolare dell’inchiesta nonostante l’intima amicizia e il lungo legame di famiglia con la vittima). Quei libri servivano a condire il contesto e suggerire immediate equazioni.
Ripropongo l’articolo che, ignaro di tanto interesse,
scrissi dalla cella d’isolamento del carcere di Marino del Tronto per Liberazione subito dopo gli arresti.  

La testimonianza di Eva Catizzone: «Mi svegliai, quella mattina, con la telefonata del Dottore (Francesco Francesco Febbraio) e col rumore degli elicotteri sulla testa della città. Ero Sindaco. Quando lessi l’ordinanza ne colsi subito il tentativo maldestro. Entrarono, di notte, gli uomini di Ganzer, col passamontagna nero calato sul volto, nelle case dei cosentini e delle cosentine. Sequestrarono i libri di Paolo Persichetti e i ragazzi furono portati a Trani, nel supercarcere. Poi venne quella straordinaria giornata di partecipazione, di libertà, di civiltà, vissuta insieme a Franco Piperno, Luca Casarini, Nichi Vendola e 100 mila altri. Era un sud diverso, libertario e ribelle, che resisteva all’omologazione del pensiero. Oggi viene resa giustizia. E’ finito un incubo, per molti personale (penso alle famiglie), per tanti collettivo. Mi resta ancora impresso nella memoria l’odore dei fiori lanciati, dall’alto dei balconi, al nostro passaggio».

Venerdì 15 novembre 2002, esattamente una settimana dopo il Forum sociale di Firenze e la manifestazione nazionale contro la guerra che vide scendere in strada quasi un milione di persone, venti militanti della rete Sud Ribelle vengono arrestati. Si trattava di una operazione preparata da tempo e mediaticamente congeniata, intervenuta alcune ore prima dell’incontro previsto davanti ai cancelli tra gli operai siciliani della Fiat di Termini Imerese, collocati dall’azienda in cassa integrazione. Il provvedimento di detenzione cautelare emesso dal Gip di Cosenza, ispirato da un famoso rapporto del Ros dei Carabinieri, precedentemente rifiutato dai magistrati di Genova e Napoli, affermava di perseguire atti di «sovversione contro l’ordinamento economico dello Stato». Le accuse specifiche richiamavano gli avvenimenti del marzo 2001, a Napoli, e del luglio 2001, a Genova.

La filosofia di una inchiesta degna dell’inquisizione

Paolo Persichetti
Liberazione
, mercoledì 27 novembre 2002

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Le motivazioni impiegate dal Gip del tribunale di Cosenza nel concedere la liberazione di alcuni militanti No Global arrestati nei giorni scorsi confermano come l’inchiesta condotta da quella procura sia solo una torva avventura inquisitoria. I provvedimenti di rimessa in libertà si giustificherebbero – secondo il magistrato – «per il venir meno della pericolosità sociale desunta dalla sopravvenuto» – o almeno supposto tale – «ripudio della violenza pronunciato nel corso degli interrogatori». sud-ribelle1 Ora, ci sembra che se in questo episodio esiste una vera confessione spontanea e totale, essa viene da quanto scrive il magistrato. Parole che confermano come la detenzione cautelare venga usata come una forma di sanzione delle opinioni dell’indagato e l’abiura (do you remember dissociation?) il requisito essenziale per ottenere la libertà.
Di questa vicenda, come di altre, non interessano le eventuali risposte strappate a chi, sottoposto a pressione coercitiva, è stato messo in condizione d’inferiorità. Cos’altro è il carcere preventivo, appesantito dalla situazione d’isolamento giudiziario disposto in un istituto di massima sicurezza, se non un tentativo d’intimidazione psicologica, di minorizzazione dell’indagato?
Ci interessano invece le domande dell’inquisitore, di colui che si trova in posizione di vantaggio, privo di condizionamenti se non quelli della propria coscienza (se mai ne ha una), fresco e riposato, sostenuto dall’ausilio della forza coercitiva di cui dispone, dalle informazioni raccolte durante mesi di violazione della sfera privata del suo ostaggio, e di cui ha disposto il saccheggio della vita e dei beni, la perquisizione della casa, infrangendone l’intimità, invadendo e appropriandosi d’oggetti a lui cari, di strumenti di lavoro, dei segreti e dei ricordi, appunti e sogni, ed a cui vorrebbe – dopo tutto ciò – curare l’anima, rieducare la coscienza, misurare i valori etici, raddrizzare la morale, arrogarsi il diritto di giudicare il percorso personale svolto nel fetore di una putrida cella di sicurezza.
Non vorremmo esser tornati ai tempi delle edificanti parabole nelle quali l’inquisitore indulgeva nel ruolo di confessore, raccogliendo i peccati, assolvendo le anime e confiscando i corpi. La proliferazione dei reati associativi, ben sette quelli presenti nel nostro codice penale, la solida permanenza dei reati d’opinione, altrimenti detti «politici», reati di fine e di pericolo, facilita la concezione inquisitoria del ruolo della magistratura. Interpretazione che ha incentivato brillanti carriere politiche e istituzionali. Scompaiono in questo modo le domande sui fatti specifici e circostanziati, sui comportamenti concreti e si moltiplicano le richieste sulle proprie idee, opinioni, posture dell’anima e intenti del pensiero. S’intavolano processi alle intenzioni, vere, presunte, supposte, attribuite, persino inconsce.
Ma le motivazioni addotte dalla dottoressa Plastina nella sua ordinanza di rimessa in libertà sollevano numerose altre riflessioni sulla cultura politica e civile ormai imperante non solo nel nostro paese. Esse ci interpellano su quella sorta di richiamo all’ordine che viene rivolto non solo ai nuovi movimenti, ma alle possibilità che ciascuno di noi ha, in pubblico come in privato, di pensare, avere dubbi, esercitare critica senza costrizioni, intimidazioni, ipoteche e minacce.
Argomentando in questo modo le scarcerazioni, il magistrato di Cosenza ha dato prova di una notevole quanto abile dose di malizia. Affermando che l’adesione esplicita ai principi della nonviolenza priverebbe l’indagato di un qualsiasi profilo di pericolosità sociale, la dottoressa Plastina ha introdotto una micidiale quanto perfida equazione tra nonviolenza e legalità. toto-peppino-e-fiordalisi1Mettiamo ora da parte la domanda legittima che questa circostanza induce: ovvero se la funzione di magistrato attribuisca un magistero sulla verifica delle dottrine morali e filosofiche seguite dagli individui. A che titolo un operatore della giustizia, che si avvale quotidianamente di quella dose di forza coercitiva normata (diritto), ritenuta necessaria alla regolazione sociale, può sindacare moralmente sul grado di violenza altrui? Domandiamoci, invece, se è possibile, in punto di dottrina ed esperienza storica, accettare una simile confusione tra nonviolenza e legalità?
Per quanto ci risulta, Thoreau, Gandhi e Luther King, concepivano e praticavano la nonviolenza come disobbedienza alle regole, dunque alla legge, per lottare contro situazioni di ingiustizia. La dottoressa Plastina fa molto bene il suo lavoro riassumendo la nonviolenza all’interno del paradigma della legalità. Conduce in questo modo, all’insegna di quella che fu la magistratura combattente durante l’emergenza degli anni Settanta, una battaglia su due fronti: quello giudiziario e quello del senso, ovvero sulla visione legittima delle cose da imporre. Stupisce, invece, che i nonviolenti non abbiano avuto in proposito nulla da obiettare. Sorprende tanta timidezza e tanto silenzio. Dobbiamo pensare che dietro vi sia soltanto il segno di una superficiale distrazione oppure che il magistrato di Cosenza tutto sommato abbia ragione?

Link
Sud Ribelle, una lettera di Claudio Dionesalvi
Genova G8, violenze, torture e omertà: la cultura opaca dei corpi di polizia
Carlo Giuliani, quel passo in più mentre tutti gli altri andavano indietro
Aporie della nonviolenza-1/continua
Esilio e castigo, retroscena di una estradizione

Quando ai familiari delle vittime si chiede di divenire gli esecutori delle pene. Postille ad un articolo di Claudio Magris

«Basta con la parodia del perdono», è il titolo di un intervento di Claudio Magris apparso sul Corriere della sera del 9 settembre 2011. «Si tratta di una scelta della coscienza – spiega l’illustre germanista – che per definizione non può essere pubblica, messa in mostra davanti alle televisioni come accade sempre più di questi tempi».
L’altro importante assunto contenuto nell’articolo afferma che il funzionamento della macchina giudiziaria non può ruotare attorno alla presenza del perdono, esercitando clemenza se questo viene concesso oppure severità se viene a mancare. «E’ inutile coinvolgere i familiari delle vittime – conclude Magris – non spetta a loro fare giustizia».

Non possiamo che salutare positivamente questa presa di posizione da parte di una delle firme più prestigiose del maggiore quotidiano italiano. Tuttavia c’è qualcosa nell’argomentare del professore dell’università di Trieste che lascia trapelare una sottile perfidia.

L’intero ragionamento di Magris è sbilanciato sulla questione del perdono, lasciando in ombra il problema della vendetta. D’altronde il tema del perdonismo sembra essere una delle sue ossessioni: nell’arco degli ultimi 9 anni Magris ha scritto ben tre articoli sul Corriere della sera praticamente identici: il primo del 31 luglio 2002, «Il perdono così facile e vuoto», in risposta ad un intervento di Marrina Corradi sull’Avvenire; il secondo dal titolo «L’arte difficile di chiedere scusa», del 16 dicembre 2007, dove si fustigavano lo «spirito del tempo, il tic mediatico: tutti i risvolti di un atteggiamento mentale sempre più diffuso», legati appunto alla moda della perdonanza che va di pari passo con la repentence esibita in forma quasi narcisistica.
Questa asimmetria tra perdono e vendetta sembra voler suggerire che ci sia in giro una dilagare della clemenza, un eccesso di perdonanza che sta soffocando la giustizia. Ora il paradosso sta proprio nell’esatto contrario.
E’ vero che si parla fin troppo di perdono ovunque, come giustamente documenta Magris, ma lo si fa solo per negarlo. Il vero tema di oggi è infatti il vendettismo.

Quando si chiama in causa con tanta fretta, sciatteria e superficialità un sentimento religioso tanto delicato, profondo e complesso, qual’è il perdono, con tutte le implicazioni che esso racchiude anche nella sua economia narcisistica («Chi perdona si pone al di sopra del perdonato. Assurge ad una posizione etica che lo sormonta facendo mostra di una superiore gerarchia morale. L’odio e la vendetta al contrario pongono allo stesso livello del colpevole», ricorda lo stesso Magris in uno dei suoi articoli linkati), lo si fa per istigare sentimenti esattamente opposti.

L’analisi di Magris perde la sua consuetà sottigliezza e non s’accorge che la tematica del perdono è emersa pubblicamente come risvolto del pentimento, termine improprio, imbastardito, perché utilizzato per definire la condotta dei «collaboratori di giustizia».
Un cinico scambio realizzato in nome della ragion di Stato sul mercato della giustizia penale tra chi vende chiamate di correo, accuse contro terzi, de relato ed altre dichiarazioni utili a costruire ipotesi d’accusa e teoremi di colpevolezza e chi, in cambio, offre indulgenza penale e carceraria. Un comportamento che sul terreno strettamente morale in altre epoche veniva qualificato come delatorio ed ora è diventato invece prova di ravvedimento.

Le procedure istituzionali introdotte dalla legislazione premiale dell’emergenza che hanno codificato, in varie forme e gradi, la collaborazione e il ravvedimento (per intenderci l’ampio ventaglio che va dalla collaborazione piena e totale alla dissociazione), prevedevano per l’appunto “atti pubblici di repentance”: dai documenti alle interviste nelle quali si dovevano declamare il riconoscimento dei propri errori, la natura paradigmatica del male compiuto, agli incontri sollecitati e organizzati dentro le carceri, e via via in modo sempre più pubblico all’esterno, con quei familiari di persone colpite che si rendevano disponibili (perché mossi e in qualche modo strumentalizzati) dalla loro matrice cristiana.

Perdonismo e pentimento figli della ragion di Stato
Il nodo dunque non sta, come suggerisce semplicisticamente Magris, in una sorta di diabolica furberia degli individui sottoposti a condanna ma nel sistema penale speciale instaurato a partire dalla fine degli anni 70 e nella cultura giudiziaria che da allora ha formato migliaia di magistrati.

Il processo di privatizzazione della giustizia, la critica al sistema eccessivamente «reocentrico» del processo penale e dell’escuzione penale, sono i fenomeni che hanno rimesso al centro la vittima, o i suoi familiari, facendone i nuovi arbitri del sistema penale.
In realtà il processo a cui abbiamo assitito a partire dagli anni 90 del secolo scorso è ancora più perfido: il sistema giudiziario usa il paradigma vittimario per legittimarsi. Sulle spalle delle vittime, o dei loro familiari (e qui le parole di Magris, lì dove spiega che un familiare colpito non può essere considerato una proprietà come una macchina, sono esemplari) grava la ragione morale che giustifica l’inasprimento delle pene, la vessazione sui corpi dei rei.
Una delega dietro la quale si cela una comoda deresponsabilizzazione della magistratura. La controprova viene quando i familiari hanno chiesto di sottrarsi a questa trappola, (vedi l’atteggiamento di Sabina Rossa) chiedendo ai magistrati, alle leggi e alla Stato di fare integralmente la propria parte.
E’ lì che un sistema perfettamente congeniato salta.

Quando i familiari si sottraggono, non al perdonismo ma al vendettismo, d’improvviso perdono centralità. La magistratura non li ascolta più. Il re è nudo.

Recentemente una detenuta politica condannata all’ergastolo, e che nel frattempo aveva scontato tre decenni di carcere, ha ottenuto la liberazione condizionale dopo reiterati rifiuti da parte della magistratura di sorveglianza. La condizione posta perché l’accesso a questa misura fosse possibile non era una valutazione del percorso trentennale della detenuta, l’assenza di pericolosità sociale, le mutate condizioni storico-politiche, ma l’incontro con una vittima, una persona ferita nel corso di una delle azioni realizzate dall’organizzazione in cui aveva militato tra gli anni 70-80.
L’episodio è avvenuto in presenza di una “commissione conciliatrice” composta da funzionari ed esperti del ministero della Giustizia che operano nel campo della cosiddetta mediazione penale.
La scena descritta nella stessa ordinanza redatta dai giudici ha assunto toni da melodramma: i due che si parlano e si abbracciano davanti al giury che osserva soddisfatto. Ci mancava l’applauso e il brindisi riconciliatorio.
La teatralizzazione del perdono e delle scuse (o delle spiegazioni), la messa in scena di un qualcosa che, semmai ha un senso, non può che averlo in una sfera non pubblica, meno che mai sotto lo sguardo censorio dei professionisti della correzione.
Insomma una pantomima che si prende gioco dei sentimenti delle persone colpite e dei prigionieri sottoposti ad umilianti cerimonie di degradazione simbolica.

Questa, caro Magris, è la parodia del perdono ed è tutta opera dello Stato.

Basta con la parodia del perdono
Claudio Magris
Corriere della sera 9 settembre 2011

Si racconta che, durante una guerra civile in Messico, alcuni rivoltosi volessero fucilare un sacerdote, pretendendo però che questi, prima dell’esecuzione, li assolvesse dal peccato che stavano per commettere. Vero o falso, l’aneddoto indica quanto siano radicati nell’animo umano sia la, violenza sia il bisogno di sentirsi perdonati, innocenti, lavati dalla colpa – magari per accingersi poco dopo, col cuore tranquillo, a un’altra azione malvagia.
Anche le cose e i valori più sacri, come il perdono, possono diventare un’empia parodia, quando vengono ostentati con superficiale e oltraggiosa vacuità. Già anni fa alcuni giornalisti avevano sferzato una mania che dilagava negli organi di informazione: appena un tabaccaio, un benzinaio, un gioielliere o chi altro ancora veniva assassinato da un rapinatore, ci si precipitava a chiedere ai genitori o ai figli della vittima se perdonavano l’uccisore del loro caro, magari non ancora catturato o identificato.
La forza di perdonare, di non lasciarsi imprigionare e oscurare dall’odio e dalla vendetta, è un valore altissimo, rivela ima libertà pure dalle più sacrosante pulsioni emotive, che dà senso e dignità alla persona. Tuttavia il perdono è un fatto esistenziale e morale che riguarda soltanto la coscienza di un individuo e il rapporto fra una vittima e il suo persecutore. Non interessa l’opinione pubblica, non è e non dovrebbe essere una notizia e soprattutto non riguarda la legge né i rapporti fra il colpevole e la società.
Dinanzi a un omicidio, la legge non ha né da perdonare né da far vendette; il suo compito consiste nel ricostruire il fatto, qualificarlo giuridicamente, valutarne le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e comminare la pena. La giustizia non ha certo da considerare un assassino con maggior benevolenza perché è stato perdonato dai congiunti della sua vittima né con maggior severità perché questi ultimi chiedono vendetta. Far assistere ad esempio i parenti di un assassinato all’esecuzione dell’assassinò, come accade in alcuni degli Stati Uniti, declassa la giustizia a vendetta.
Ma c’è un’altra ragione che rende ambigua e regressiva questa smania – che ora sembra riprendere vigore, specie alla televisione – di chiedere alla gente, se perdona l’uccisore di un figlio, di un genitore, di un fratello. Si può perdonare solo in nome proprio, per torti fatti a noi, non ad altri, neppure se ci sono cari come la vita. Non siamo i proprietari dei nostri cari, non possiamo decidere per loro. Siamo padroni della nostra automobile: se qualcuno ce la sfascia possiamo – se lo crediamo – perdonarlo e rinunciare a chiedergli un risarcimento. Ma un figlio, una madre, una sorella, un amico non ci appartengono come una macchina; se qualcuno arreca loro violenza, li fa soffrire, li tortura o li uccide, possiamo – e dobbiamo – rinunciare a vendicarci direttamente e personalmente, ma non possiamo certo «perdonare» (che in qualche modo vuol dire assolvere) chi ha ucciso non noi, ma lui o lei.
Soltanto la vittima ha il diritto di perdonare, anche se talora non può più farlo perché la sua vita è stata spenta.
Il perdono di un omicidio che ha colpito la propria famiglia caratterizza le arcaiche società tribali e sopravvive nella società mafiosa, perché in quelle culture è la «famiglia» – in senso stretto o traslato – che conta, non il singolo individuo, il quale le appartiene ed è appunto considerato una sua proprietà. L’omicidio diviene allora un danno, ancorché ingente, subito dalla «famiglia» e, come tale, può essere perdonato mercé un adeguato risarcimento.
La civiltà – almeno la nostra – si fonda invece sul valore insopprimibile, irripetibile e insostituibile del singolo individuo, di ogni individuo; sul suo inalienabile diritto alla dignità e alla vita, la cui infrazione non può essere «perdonata» da nessun altro.
Chiedere, pubblicamente, a chi soffre la morte di una persona amata se perdona o no chi l’ha uccisa è una pacchiana sfacciataggine, che viola il senso della legge e offende l’autentica, non sbandierabile pietà del perdonare.

Link sul paradigma vittimario
De Luna: Andare oltre il paradigma vittimario

Paradigma vittimario e giustizia internazionale
Quando la memoria uccide la ricerca storica
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
Una storia politica dell’amnistia
Storia e giornate della memoria
Il nuovo pantheon del martirologio tricolore

Uso penale del paradigma vittimario
La liberazione condizionale e la lettera scarlatta
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show

Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

La liberazione condizionale e la “lettera scarlatta”

Fonte: davidesteccanella.postilla.it
12 luglio 2011

Qualche volta capita che sia il legislatore a scrivere male la legge ma qualche altra volta capita invece che sia il suo interprete designato a male applicare una legge scritta bene, è il caso, lo diciamo subito, della più recente tendenza giurisprudenziale in materia di liberazione condizionale, ovvero di quella speciale causa di estinzione della pena prevista all’art. 176 del capo II del titolo VI del Codice Penale.
La indicazione della “collocazione” sistematica di tale norma è fondamentale per comprendere preliminarmente che se è vero che la competenza a decidere in subiecta materia spetta, ai sensi dell’art. 682 Cpp, al Tribunale di Sorveglianza, ciò non significa affatto che la liberazione condizionale (introdotta, seppure in seguito modificata, ancora nel 1930) possa in alcun modo essere inquadrata tra tutte quelle norme extra codice (vd. legge Gozzini) di più recente introduzione che prevedono il ricorso a forme alternative alla detenzione per la esecuzione della pena inflitta, e che, come noto, costituiscono l’abituale alveo decisionale del Tribunale citato.

In altri termini e per meglio chiarire quello di cui si sta parlando, non si tratta di un “beneficio” o di una diversa modalità carceraria, bensì di un vero e proprio diritto stabilito dal Codice Penale. Il che comporta la necessità di affrontare l’art. 176 Cp seguendo due fondamentali e peculiari principi di base che regolano l’intero sistema generale del nostro Ordinamento penale. Il primo è che trattandosi di causa di estinzione di pena, e come tale collocata insieme alle altre cause estintive di reato o di pena nel citato titolo VI (sospensione condizionale, prescrizione, indulto, grazia, morte del reo, remissione querela, riabilitazione etc.) e non già di sua modalità esecutiva alternativa, la funzione del Giudice che la deve applicare si presenta più di natura accertativo-dichiarativa che valutativa o premiale.

Il secondo è che trattandosi di norma penale sostanziale occorre necessariamente rifarsi ai noti principi di certezza e tassatività (con conseguente divieto di analogia) nonché di irretroattività eccezion fatta per l’applicazione del principio del favor rei, il che sostanzialmente significa il dovere da parte del Giudice di applicare nulla di più e nulla di meno di quanto era scritto al momento in cui ha avuto inizio la commissione del reato.
A seguito dell’ultima modifica del 1986, l’attuale art. 176 Cp stabilisce che “il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli qualora il rimanente pena non superi i 5 anni” e con specifico riferimento ai condannati all’ergastolo al terzo comma che “il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena”.

La norma pertanto, anche per il condannato all’ergastolo, è molto chiara, per accedere alla causa estintiva di cui all’art. 176 Cp occorre che si siano verificate due precise e tassative condizioni di cui una sola delle due risulta affidata alla valutazione del Giudice, essendo l’altra meramente temporale, e pertanto del tutto oggettiva (almeno 26 anni di pena scontata).
Quindi una volta ritenuta, a seguito di rapido conteggio matematico della pena già eseguita, per così dire “ammissibile” la richiesta in oggetto, il Tribunale adito dovrà solo valutare la sussistenza o meno dell’ulteriore requisito, ovvero che il comportamento del condannato durante la esecuzione possa fare ritenere sicuro il suo “ravvedimento”.

Fermo restando che il concetto di “ravvedimento” non può certo richiamare concetti meta-giuridici è necessario capire, attraverso una lettura sistematica del Codice Penale, cosa il legislatore del 1930 avesse inteso allorché ebbe ad inserire, quale condizione necessaria a questa ipotesi di estinzione di pena, l’accertamento del sicuro ravvedimento del condannato.
Posto che da nessuna altra parte del codice è dato di ravvisare siffatto termine, cominciamo da un semplice ragionamento ad excludendum per ricavare che non ci si può richiamare nè a quella previsione di “recesso attivo” di cui all’ultimo comma dell’art. 56 Cp o di cui all’art. 605 Cp et similia, né al diverso concetto di “risarcimento” della vittima di cui alla speciale attenuante ex art. 62 n. 6 Cp che oltretutto richiede, come peraltro nel caso di recesso, che la condizione si verifichi prima del Giudizio di cognizione.

Tornando quindi alla norma in oggetto risulta di immediata evidenza l’inserimento di un duplice e fondamentale richiamo di natura temporale sia con riferimento al momento in cui il comportamento previsto viene richiesto, sia con riferimento al momento in cui detto comportamento deve essere valutato quale ravvedimento ai fini imposti dall’art. 176 Cp, momenti che, come è evidente, non coincidono affatto. Il comportamento del detenuto infatti viene valutato in un momento di molto successivo al suo effettivo verificarsi, giacchè, nel caso dell’ergastolano, il Giudice è chiamato a valutare come prova di odierno “ravvedimento” un comportamento progressivo ed assai lungo tenuto dal condannato nel corso dei suoi precedenti 26 anni di detenzione.
Potremmo dire che si tratti di una sorta di “coda” e di molto successiva a quella precedente valutazione fatta dal Giudice di cognizione al momento di quantificare la giusta pena secondo il disposto di cui all’art. 133 Cp che richiede, come noto, alla lett c) di valutare anche la condotta susseguente al reato, giacchè al Giudice della esecuzione viene in questo caso richiesto di valutare molti anni dopo la condotta susseguente all’inizio della detenzione.
In pratica il Tribunale di sorveglianza deve ricostruire il solo precorso carcerario del condannato e solo sulla base di quello decidere poi se ricorra o meno il requisito dell’intervenuto ravvedimento, nulla di più e nulla di meno.

Ecco quindi che al solo e limitato detto fine possono ben soccorrere, e non già quale similare alveo applicativo bensì quale utile strumento di valutazione, tutte quelle precedentemente citate norme che facoltizzano misure alternative alla detenzione, giacchè, tanto per dire, se il condannato all’ergastolo beneficia proficuamente da anni del regime della semilibertà (ovvero si reca al lavoro durante il giorno e fa ritorno in cella per la notte), la certezza dell’intervenuto ravvedimento è già belle che… raggiunta e comprovata in modo concreto, mentre più approfondita dovrà invece essere la indagine del Tribunale di sorveglianza in caso di reclusione mai interrotta, ma anche a tale fine si ritiene che gli incidentali provvedimenti in materia di liberazione anticipata (beneficio che abbuona ogni 6 mesi 15 giorni di condanna in caso di corretto comportamento carcerario) potrebbero fornire utili elementi di valutazione in tal senso.

Tutto questo appare a chi scrive di preclara chiarezza al punto da non richiedere la stesura della presente nota se non fosse che è risultato che ad alcuni condannati all’ergastolo per i cd. delitti politici degli anni settanta venga da qualche tempo richiesta dai vari Tribunali di sorveglianza italiani una condizione in più per accedere dopo 26 anni di carcere alla prevista estinzione, ossia la prova dell’avvenuto invio da parte del condannato di una lettera di contatto o di scuse alle vittime del delitto per il quale oltre 30 anni fa era intervenuta condanna (???).

In pratica, solo la allegazione di un tale invio, ed a prescindere ovviamente dal suo successivo esito (non trattandosi di domanda di grazia), consentirebbe, secondo le più recenti pronunce, di ritenere sicuro quel ravvedimento richiesto all’art. 176 Cp. Questa è la altrimenti incomprensibile ragione per cui oggi, pur in presenza di identici destini giudiziari, alcuni condannati all’ergastolo hanno ottenuto la liberazione condizionale ed altri no, né risulta, mi si dice, pendente una loro istanza in tal senso.
Ora, fermo restando che anche dal punto di vista “etico” (che peraltro qui di certo non rileva) imporre ad una vittima a distanza di anni la odiosa invasività anche solo della ricezione di uno scritto proveniente da chi anni addietro ha sconvolto la sua esistenza e per di più al dichiarato fine di consentire a quest’ultimo di ottenere la libertà dallo Stato, è fatto invero increscioso e di raro cinismo (e non a caso contro tale assurda giurisprudenza si è mossa da tempo, e con commendevole impegno, la parlamentare Sabina Rossa, figlia di quel Guido Rossa a suo tempo assassinato da un nucleo armato delle BR), occorre osservare che dal punto di vista giuridico tale “prassi” appare del tutto in contrasto sia con lo spirito che con il dettato della norma de quo.
La liberazione condizionale infatti non è un “premio” che lo Stato concede a chi ha chiesto 30 anni dopo scusa alla parte civile o si è dissociato, bensì una precisa e codificata causa di estinzione di una pena che, dopo un determinato (e ragionato e calibrato) lasso di tempo ha, secondo lo Stato (e non altri…) cessato di dispiegare i propri effetti afflittivi e sanzionatori per il reo.

Residuando quindi da valutarsi il secondo aspetto per cui lo Stato ha previsto (e comminato) una pena, ovverosia quello “recuperatorio” al tessuto sociale della collettività, a questo e solo a questo e non ad altro, occorre fare riferimento per l’accertamento della citata estinzione.
Chiedere inopinatamente alle vittime di “togliergli le castagne dal fuoco” appare, da parte dello Stato, non solo fortemente ipocrita e dimostrativo di una inaccettabile perdita di autorità, ma anche e più semplicemente, a mio modesto avviso, palesemente disapplicativo di una precisa disposizione di legge del Codice Penale che peraltro, al momento del fatto per cui è intervenuta condanna, nessuno poteva prevedere avrebbe successivamente sofferto di siffatta inopinata “aggiunta” giurisprudenziale che fino a qualche anno fa non aveva mai fatto la sua comparsa nei tanti provvedimenti in tal senso.

Mi domando sinceramente come sia possibile che sul punto non intervenga una buona volta la Suprema Corte di Cassazione.

www.avvocatosteccanella.it

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Quando ai familiari delle vittime si chiede di divenire gli esecutori delle pene. Postille ad un articolo di Claudio Magris
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show

Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili
Emergenza giudiziaria e logica premiale
Il paradigma vittimario

Franz Kafka e i professionisti della correzione

Michael Löwy, Franz Kafka. Rêveurs insoumis, Paris 2004

Riflessioni quanto mai attuali sull’uso della pena. Un’anticipazione dei moderni strumenti d’interiorizzazione della colpa introdotti nell’ordinamento penitenziario con i dispositivi premiali previsti dalla legislazione in favore dei dissociati e successivamente dalla Gozzini. Oggi ulteriormente sviluppati dopo che la figura della vittima è divenuta il perno del sistema penale. Il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il proprio ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo resta l’unica soluzione accettabile, perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbero la guarigione mentale della vittima.
L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che ha premiato pentiti e dissociati


In un brano, conosciuto sotto il nome di frammento del sostituto, e ritrovato nei suoi quaderni postumi, Franz Kafka si diverte a mettere in scena il ragionamento servile e ottuso di un sostituto procuratore incaricato di sostenere l’accusa nei confronti di un uomo incolpato di lesa maestà.
Secondo il magistrato le cose del mondo dovevano attenersi ad una curiosa geometria dell’autorità che vede la vita assumere sempre una linea ricurva, nella quale la postura dell’essere ha senso unicamente se rivolta in posizione arcuata, prona, reclina, flessa, prostrata, accucciata, soprattutto mai dritta: «Egli credeva che se tutti avessero collaborato con il Re e il Governo nella calma e nella fiducia, si potevano superare tutte le difficoltà[…] più grande era la fiducia, e ancora di più si doveva curvare la schiena, ma in virtù di principi naturali, senza bassezza. Ciò che impediva uno stato di cose così auspicabile, erano personaggi della risma dell’accusato che, usciti da non si sa quali bassi fondi, venivano a disperdere con le loro grida la massa compatta delle brave genti». L’obiettivo della macchina giudiziaria non era più quello d’applicare un semplice castigo ma di spingere a collaborare attivamente alla propria punizione affinché la condanna assumesse il senso di una vera correzione, o piuttosto l’ossimoro della correzione, cioè il raddrizzamento, la messa in riga attraverso la curvatura dell’individuo. L’essenziale della pena diventa il processo d’interiorizzazione del sentimento di colpa. Senza una vera adesione alla propria penitenza, non c’era alcuna salvezza possibile. L’infrazione penale prendeva allora le sembianze di una colpa teologica, nella quale crimine e peccato appaiono indissolubilmente intrecciati.

Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo

Il tribunale di sorveglianza di Roma respinge la nuova richiesta di liberazione condizionale. «Una decisione che sembra scritta in altri secoli, da un giudice dell’Inquisizione», afferma l’avvocato Francesco Romeo

Pubblichiamo qui il testo ripristinato nella sua stesura integrale dell’articolo apparso in versione censurata sulle pagine di Liberazione del 15 aprile. Per questa ragione l’autore dell’articolo ha ritirato la firma. I passagi tagliati sono quelli segnalati in grassetto

Liberazione, 15 aprile 2009

I giudici del tribunale di sorveglianza di Roma hanno nuovamente respinto la concessione della liberazione condizionale a Vincenzo Guagliardo, 33 anni di carcere oggi e prima una vita da operaio, anzi da migrante di ritorno. Nato in Tunisia nel 1948 da padre italiano, entra a lavorare in Fiat poco prima che esploda il “biennio rosso” del 1968-69 ma è subito licenziato per il suo attivismo sindacale. Approda quindi alla Magneti Marelli dove sarà uno dei quadri operai di fabbrica protagonisti di una delle più importanti stagioni di lotta. Esponente del nucleo storico delle Brigate rosse partecipa nel gennaio 1979 all’azione contro Guido Rossa, il militante del Pci ucciso perché aveva denunciato un altro operaio dell’Italsider di Cornigliano che distribuiva opuscoli delle Br. Per questo e altri episodi sconta l’ergastolo.
Eppure questa volta, anche se in modo sofferto, il pubblico ministero non si era opposto alla richiesta. Nel settembre scorso, i magistrati pur riconoscendo la positività del «percorso trattamentale» compiuto avevano contestato a Guagliardo «la scelta consapevole di non prendere contatti con i familiari delle vittime reputando il silenzio la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato». Decisione che suscitò la viva reazione di Sabina Rossa, figlia del sindacalista ucciso e oggi parlamentare del Pd, che in un libro aveva narrato proprio l’incontro avuto nel 2005 con Guagliardo e sua moglie, Nadia Ponti, anche lei con alcuni ergastoli sulle spalle per la passata militanza nelle Br. La Rossa chiese pubblicamente la loro liberazione. Contrariamente a quanto sostenuto dai magistrati nella loro ordinanza, infatti, i due non si erano per nulla sottratti alla sua richiesta d’incontro, ma non avevano mai ufficializzato l’episodio nel fascicolo del tribunale. Un atteggiamento dettato dal rifiuto di qualsiasi ricompensa e perché il faccia a faccia non apparisse «merce strumentale a interessi individuali, simulazione e perciò ulteriore offesa».
Tuttavia la vicenda era nota. Il libro era stato recensito ovunque e la parlamentare del Pd aveva raccontato l’episodio in diverse trasmissioni televisive di grande ascolto. Solo il collegio del tribunale ne era rimasto all’oscuro. Circostanza che solleva non pochi interrogativi sulla preparazione di molti magistrati, sul loro essere presenti al mondo che li circonda. Sembra quasi che alcuni di loro interpretino la professione sulla base della dottrina tolemaica delle sfere celesti. Autoinvestitisi centro dell’universo e dello scibile, la realtà pare esistere solo se passa sulle loro scrivanie, la vita che scorre altrove non esiste.
Per evitare ulteriori equivoci, Sabina Rossa si recò di persona dal magistrato di sorveglianza per dare la propria testimonianza. Da alcuni anni i tribunali ritengono la ricerca di contatto tra condannati e parti lese la prova dell’avvenuto ravvedimento richiesto dalla legge. Un’interpretazione giurisprudenziale rimessa in discussione anche da recenti pronunciamenti della cassazione e contestata da molti familiari delle vittime. Mario Calabresi ne ha scritto nel suo libro, Spingendo la notte più in là, «Abbiamo sempre provato fastidio quando ci veniva chiesto di dare o meno il via libera a una scarcerazione o una grazia, perché rifiutiamo questa idea medievale che i parenti di una vittima decidano della sorte di chi è ritenuto colpevole». Per evitare l’uso insincero e «strumentale da parte dei condannati», nonché «una pesante incombenza della quale le vittime non hanno certamente bisogno e che spesso va a riaprire ferite non rimarginate», la stessa Sabina Rossa ha presentato una proposta di legge che adegua al dettato dell’articolo 27 della costituzione i criteri di accesso alla condizionale, abolendo ogni riferimento all’imponderabile verifica della sfera interiore del detenuto contenuta nella richiesta di ravvedimento.
La vicenda di Vincenzo Gagliardo ha assunto così il carattere paradigmatico dello stallo in cui versa il doppio nodo irrisolto della liberazione degli ultratrentennali prigionieri politici e dell’eliminazione dell’ergastolo.
Questa volta i giudici non potendo più richiamare «l’assenza di reale attenzione verso le vittime», obiettata in precedenza, hanno ulteriormente innalzato l’asticella dei criteri di verifica di quella che definiscono «concreta resipiscenza». I «contatti con le persone offese», scrivono, «assumono valenza determinante» solo se «accompagnati dall’esternazione sincera e disinteressata». Per tale ragione «non costituisce di certo elemento di novità l’espressione di massima apertura», mostrato dalla Sabina Rossa, «trattandosi di manifestazione isolata non rappresentativa delle persone offese».
In fondo questa sentenza ha il pregio di parlare chiaro, squarciando il velo d’ipocrisia costruito sul dolore delle vittime. Ai giudici interessa soltanto l’uso politico che se ne può ricavare. Con infinita immodestia si ergono a terapeuti del dolore altrui senza mancare di sprezzare chi si è mosso per ridurre il loro potere arbitrario, come Sabina Rossa. Il tema del perdono, o meglio della mediazione riparatrice o riconciliatrice, attiene alla sfera privata non a quella dello Stato. Al contrario i giudici seguono un asse filosofico del tutto opposto che è quello dello Stato etico: spoliticizzare il pubblico e politicizzare il privato. La sinistra con chi sta?

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La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre (Corriere della sera)

Sabina rossa e gli ex-terroristi siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera
Sabina Rossa, “Cari-brigatisti confrontiamoci alla pari”
Sabinarossa,”Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre”

La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre

Nuovo no alla scarcerazione dell’ ex br Guagliardo per l’ omicidio dell’ operaio del Pci. La figlia deputato del Pd: è un’ ingiustizia

Giovanni Bianconi
Corriere della sera, 12 aprile 2009

ROMA – Aveva chiesto di poter uscire definitivamente dal carcere, dopo oltre trent’ anni di detenzione, come è stato concesso a quasi tutti gli altri ex terroristi condannati all’ ergastolo per le decine di omicidi commessi durante la stagione «di piombo». Lui, Vincenzo Guagliardo, sparò a Guido Rossa, l’ operaio iscritto al Pci e alla Cgil assassinato dalle Brigate rosse nel gennaio 1979. Il pubblico ministero era d’ accordo: per la legge l’ ex brigatista, già in regime di semilibertà, ha diritto a non rientrare in cella la sera. Ma il tribunale di sorveglianza ha detto no, come nello scorso settembre. E la vittima diretta di Guagliardo – Sabina Rossa, oggi deputato del Partito democratico – commenta: «E’ una vergogna, una vera ingiustizia. Lo dico con tutto il rispetto per i giudici, ma mi sembra che quest’ uomo sia ormai diventato il capro espiatorio del residuato insoluto delle leggi speciali». E’ una storia molto particolare, quella dell’ assassino di Guido Rossa, fra le tante di ex terroristi ergastolani ai quali, secondo una recente giurisprudenza, viene concessa la liberazione per i crimini di trent’ anni fa dopo qualche forma di contatto tra loro e i parenti delle persone uccise, come segno tangibile di contrizione e di «consapevole revisione critica delle pregresse scelte devianti»; anche solo attraverso delle lettere a cui spesso non arrivano nemmeno risposte, ma è quello che i giudici chiedono per misurare il «sicuro ravvedimento» richiesto dal codice per rimettere fuori i condannati a vita. Guagliardo, che da molti lustri ha abbandonato la lotta armata, non ha mai voluto scrivere niente perché riteneva di non avere il diritto di rivolgersi alle vittime per ottenere un beneficio in cambio; considerando, al contrario, il silenzio «la forma di mediazione più consona alla tragicità di cui mi sono macchiato». Ma quando Sabina Rossa, nel 2005, andò a cercarlo per chiedere spiegazioni e ragioni dell’ omicidio di suo padre, lui accettò l’ incontro e ci parlò a lungo, come la donna ha raccontato in un libro. L’ ex br non lo disse però ai giudici, affinché quel faccia a faccia non apparisse «merce strumentale ad interessi individuali, simulazione, e perciò ulteriore offesa» alle persone già colpite. Così arrivò il primo no alla liberazione, dopo il quale Sabina Rossa ha voluto rivolgersi direttamente al presidente del tribunale di sorveglianza per testimoniare «il ravvedimento dell’ uomo che ha sparato a mio padre; metterlo fuori, oggi, sarebbe un gesto di civiltà». Dopo questa uscita pubblica Guagliardo ha riproposto la sua istanza, chiarendo ai giudici di essere disponibile a incontrare qualunque altro familiare di persone uccise: «Solo se lo desiderano, se non è un nostro imporci a loro. Trovo infatti legittimo che una vittima non voglia né perdonare né dialogare con chi le ha procurato un dolore dalle conseguenze irreversibili». Nell’ udienza della scorsa settimana il pubblico ministero s’ è dichiarato favorevole alla liberazione condizionale dell’ ex brigatista, ma i giudici hanno ugualmente rigettato la richiesta. Perché, hanno scritto nell’ ordinanza, chiedere che siano le vittime a sollecitare un eventuale contatto significa dare loro «carichi interiori assolutamente incomprensibili o intollerabili»; e l’ atteggiamento di Sabina Rossa è «una manifestazione isolata e certamente non rappresentativa delle posizioni delle altre e numerose persone offese». La reazione della figlia del sindacalista ammazzato dalle Br – che da deputato ha presentato un disegno di legge per modificare la norma sulla condizionale, in modo da svincolarla dal rapporto tra assassini e persone colpite – è tanto dura quanto inusuale: «Sono indignata come cittadina e come vittima. Ci sono brigatisti con molti più delitti a carico liberi da anni, senza che nessuno gli abbia chiesto nulla. C’ è troppa discrezionalità. Io credo nella giustizia, ma anche nel cambiamento degli uomini. Spero che la mia proposta di legge sia esaminata al più presto». L’ avvocato Francesco Romeo, difensore di Guagliardo insieme alla collega Caterina Calia, parla di «decisione che sembra scritta in altri secoli, da un giudice dell’ Inquisizione» e sta già preparando il ricorso alla Corte di cassazione.

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Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo
Sabina rossa e gli ex-terroristi siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Sabina Rossa,“Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre”

Sabina Rossa: «Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre»

In un libro Sabina Rossa rivelava l’incontro con uno dei militanti delle Br che avevano sparato a suo padre. Oggi afferma: «Ha scontato la sua pena, deve essere scarcerato»

Giorgio Ferri
Liberazione
, giovedì 16 ottobre 2008

Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa, l’operaio dell’Italsider di Cornigliano, sindacalista della Cgil e militante del Pci ucciso nel corso di un’azione realizzata dalla colonna genovese delle Brigate rosse, ha chiesto alla magistratura di sorveglianza di riconsiderare la decisione che ha portato al rifiuto di concedere la libertà condizionale a Vincenzo Guagliardo, 31 anni di carcere sulle spalle, anche lui ex operaio della Fiat, poi della Magneti Marelli, e membro del gruppo di fuoco che la mattina del 24 mini_sabina_rossagennaio 1979 colpì suo padre. «Ho incontrato Vincenzo Guagliardo quando era in regime di semilibertà e credo di poter testimoniare a favore del suo ravvedimento», ha dichiarato la senatrice del Pd, aggiungendo di voler «parlare con il giudice perché possa riconsiderare la sua decisione». Guido Rossa venne colpito dopo aver denunciato e fatto arrestare dai carabinieri un altro operaio, Francesco Berardi, suo compagno di lavoro, sospettato di diffondere volantini delle Br in fabbrica e poi morto suicida nel carcere speciale di Cuneo. L’episodio fu uno dei momenti più drammatici e laceranti della storia di quegli anni. Mise a nudo la profondità di un conflitto che arrivava fin nel cuore più rosso e combattivo della classe operaia e segnò uno dei punti di crisi maggiore nella strategia brigatista.
La scelta di colpire Rossa fu molto dibattuta all’interno delle Br, consapevoli dei rischi politici che quell’azione comportava per la loro organizzazione. Dopo aver scartato per ragioni operative l’ipotesi del rapimento incruento, i brigatisti optarono per il ferimento ma qualcosa andò male quella mattina. L’inchiesta giudiziaria accertò che Guagliardo aprì il fuoco solo per ferire il sindacalista. Dietro di lui Riccardo Dura intervenne nuovamente colpendo Rossa, questa volta mortalmente forse perché questi nel tentativo di sottrarsi aveva spostato il baricentro del suo corpo. In un comunicato dell’esecutivo i brigatisti parlarono di errore. La morte di Rossa suscitò viva emozione nel Paese e i funerali furono l’occasione per un grande cordoglio di massa. La colonna genovese non si riprese più dopo quell’episodio.
Sabina Rossa era adolescente quando morì suo padre e in un libro pubblicato nel 2006, Guido Rossa, mio padre (Rizzoli Bur), rievoca il doloroso percorso della memoria, la riscoperta del padre attraverso chi l’aveva conosciuto e con lui aveva vissuto la fabbrica, la lotta politica, il clima di «guerra civile contro il terrorismo», la grande passione per l’alpinismo. Un libro molto sincero, che non nasconde nulla e svela anche aspetti rimasti sconosciuti. Un percorso del lutto che la porta a voler incontrare anche le persone condannate dalla giustizia per la morte del padre. Una passaggio difficile ma a cui Sabina Rossa, mostrando grande forza e coraggio, non si sottrae.
Il libro si apre con la telefonata a Vincenzo Guagliardo, che interpella subito con un «tu», quasi fosse una figura familiare. Finalmente dava una voce, una consistenza materiale a una figura che per decenni aveva accompagnato i suoi pensieri, le sue angosce, la sua rabbia, i suoi incubi, la voglia di sapere.
Il libro riporta i passaggi registrati della telefonata, l’imbarazzo ma anche la cordialità umana del detenuto. «Tu hai un debito con me, non puoi rifiutarti di incontrarmi» dice Sabina, e Guagliardo accetta. Sabina Rossa racconta per un intero capitolo quel viaggio nell’hinterland sperduto della metropoli milanese, dove Vincenzo Guargliardo, insieme alla moglie Nadia Ponti, anche lei pluridecennale prigioniera politica delle Br e in attesa in questi giorni di una risposta della magistratura sulla richiesta di libertà condizionale, si recava ogni mattina per lavorare in una cooperativa che trasferisce le pagine dei libri in linguaggio braille per i ciechi.
Nell’ordinanza che il 23 settembre scorso il tribunale di sorveglianza di Roma ha emesso per motivare il rigetto della domanda di liberazione condizionale non c’è però alcuna traccia di questo episodio. A Guagliardo, sia pur riconoscendo la positività del «percorso trattamentale» realizzato, si contesta paradossalmente «la scelta consapevole di non prendere contatti con i familiari delle vittime allo scopo di “ricevere il perdono o una ricompensa”, reputando il silenzio “la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato”».
Qui emerge l’assurdità dell’intera vicenda, talmente assurda da essere paradigmatica dello stallo che ormai blocca la concessione delle libertà condizionali nei confronti degli ultimi prigionieri politici ultraventennali, se non trentennali, rimasti. Il detenuto Guagliardo non si è sottratto alla richiesta di Sabina Rossa, l’ha incontrata ma non ne ha fatto sfoggio o mercimonio. Non l’ha raccontato, né ufficializzato con delle lettere da depositare nel fascicolo di una «osservazione scientifica della personalità» che più cieca di così non può essere, che non è nemmeno al corrente dei libri distribuiti in tutte le più grandi librerie d’Italia, recensiti nei grandi quotidiani nazionali e dibattuti in numerose trasmissioni televisive. Gli operatori carcerari e i magistrati non sanno, non leggono, non vedono, non sentono o forse fanno finta, ma denunciano «l’assenza di reale attenzione verso le vittime».
Qui si tocca un nodo di fondo, lo stesso affrontato in una lettera scritta nel luglio scorso da Marina Petrella, ma resa nota solo ieri e pubblicata da Le Monde, «il dolore delle vittime mi ha sempre accompagnato. Il pudore nel manifestarlo e il rifiuto di ricavarne un qualunque guadagno personale sono state sempre le uniche ragioni che hanno fatto ostacolo alla sua espressione».
Il tema del perdono, o comunque della mediazione riparatrice o riconciliatrice attiene alla sfera privata, non a quella dello Stato. La giustizia moderna si è costruita regolamentando innazitutto “il fai date”, la vendetta privata, con il Si membrum rupsit… presente nelle XII tavole romane, per arrivare ad un giudizio che si fonda sulla terzietà tra le parti. Oggi assistiamo ad una sorta di deregulation della giustizia penale: la parte pubblica si annulla e demanda la soluzione giudiziaria alla parte lesa gravandola di un peso immane.

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Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo

La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre
Sabina Rossa: “Gli ex terroristi siano liberi senza il sì di noi vittime
Sabina Rossa: “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”

Francia, la magistratura congela la chiusura degli anni di piombo

Per una intervista al settimanale l’Express, sospesa la semilibertà a Jean-Marc Rouillan, cofondatore di Action directe

di Paolo Persichetti

Liberazione 10 ottobre 2008

La sintesi di una intervista anticipata mercoledì 1 ottobre sul sito internet del settimanale L’Express è costata la sospensione della semilibertà a Jean-Marc Rouillan, cofondatore di Action directe, il gruppo armato dell’estrema sinistra francese attivo negli anni 80. La misura sospensiva emessa dal magistrato di sorveglianza è intervenuta su richiesta della procura generale di Parigi, titolare in materia di antiterrorismo, che ha domandato la revoca della misura prim’ancora che il testo integrale dell’intervista apparisse nelle edicole.
Dal 2 ottobre Rouillan è di nuovo rinchiuso nel carcere marsigliese delle Baumettes, da dove usciva ogni mattina per raggiungere il suo posto di lavoro presso la casa editrice Agone, in attesa che il prossimo 16 ottobre il tribunale di sorveglianza si pronunci sulla legittimità della richiesta di revoca. All’ex militante di Action directe, la cui domanda di liberazione condizionale doveva essere esaminata il prossimo dicembre, la procura contesta alcune frasi contenute nell’intervista uscita in contemporanea anche sulle pagine di Libération il 2 ottobre. L’anticipazione dell’Express ha bruciato sui tempi il quotidiano parigino che non ha mancato di sollevare una piccola polemica rilevando il carattere «un po’ delinquenziale» di chi dietro la frenetica caccia allo scoop ha innescato un artificioso caso mediatico sulla pelle di un ergastolano. Ed in effetti l’intera vicenda puzza di strumentalizzazione costruita ad arte.
Secondo la procura, Rouillan avrebbe «infranto l’obbligo di astenersi da qualsiasi tipo d’intervento pubblico relativo alle infrazioni per le quali è stato condannato». Condizione che gli era stata imposta al momento della concessione della semilibertà nel dicembre 2007, dopo aver trascorso 20 anni di reclusione tra isolamento e carceri speciali. Il suo avvocato, Jean-Louis Chalanset, contesta però questa interpretazione che considera «infondata giuridicamente». E non ha tutti i torti perché gran parte delle risposte fornite dall’ex esponente di Ad riguardano, in realtà, la sua adesione al processo costituente del Nuovo partito anticapitalista che sta raccogliendo attorno a se la galassia della sinistra sociale e antagonista francese. Ingresso di cui aveva parlato la stampa la scorsa estate dopo un incontro avuto con Olivier Besancenot, il porta parola della Lcr che da mesi svetta nei sondaggi ed ha promosso questo processo d’unificazione.
«Dopo 22 anni di carcere – dichiara l’ex membro di Ad – ho bisogno di parlare, di apprendere di nuovo dalle persone che hanno continuato a lottare in tutti questi anni (…) la mia adesione è una scelta individuale». Che lo scandalo suscitato dalle sue parole sia il prodotto di una manipolazione emerge chiaramente dal raffronto dei due diversi resoconti realizzati dai giornalisti che l’hanno incontrato, Michel Henry di Libération e Gilles Rof dell’Express. Nel testo apparso su Libération vengono riportate delle affermazioni estremamente posate. Rouillan spiega come s’immagini «semplice militante di base. L’epoca dei capi è finita. Sono entrato nell’Npa per imparare dagli altri. Vorrei che dimenticassero chi sono». Ben 11 delle 20 domande riportate sull’Express insistono sulle ragioni di quest’adesione, dunque sul presente, non sul passato. Rouillan non si sottrae però a domande più difficili e spiega a Libération che seppur «assumo pienamente la responsabilità del mio percorso, non incito però alla violenza (…) se lanciassi un appello alla lotta armata commetterei un grave errore». Quando viene incalzato precisa che «il processo della lotta armata per come si è manifestato dopo il 68, nel corso di un formidabile slancio di emancipazione, non esiste più». E di fronte alle ulteriori, e a questo punto tendenziose insistenze del giornalista dell’Express, puntualizza che «quando ci si dice guevarista [il riferimento è a un’autodefinizione di Besancenot, Ndr] si può rispondere che la lotta armata è necessaria in determinati momenti storici. Si può avere un discorso teorico senza per questo fare della propaganda all’omicidio». Nel resto dell’intervista descrive sommariamente la sua concezione conflittuale della lotta politica e il senso di smarrimento di fronte ai disastrosi mutamenti della società scoperti dopo l’uscita dal carcere. Ricorda infine che degli ultimi 4 prigionieri di Ad, una di loro è morta e due sono gravemente malati, risultato dei durissimi anni di detenzione subiti.
Insomma nonostante lo sforzo di fargli dire dell’altro, Rouillan è chiaro. Tuttavia la procura e subito dietro i commentatori della stampa di destra come di sinistra, la presidente di Sos-attentats, un’associazione di vittime del terrorismo, hanno duramente stigmatizzato le sue parole denunciando l’assenza di rimorsi, la mancanza di una richiesta di perdono, intimando a Besancenot di liberarsi di una presenza ingombrante, equivoca, «ripugnante».
Eppure se ci si sofferma qualche istante sull’intervista, ci si accorge che Rouillan non ha fatto altro che attenersi alle prescrizioni del magistrato: «Non ho il diritto di esprimermi sull’argomento… – dice – ma il fatto che non mi esprima è già una risposta. È evidente che se mi pentissi del passato potrei esprimermi liberamente. Ma attraverso quest’obbligo al silenzio s’impedisce alla nostra esperienza di tirare un vero bilancio critico».
Il direttore della redazione dell’Express, Christophe Barbier, alla notizia dell’intervento della procura ha reagito spiegando che se il bilancio di Action directe è «indifendibile», Rouillan è comunque «un cittadino che continua a pagare il suo debito con la società» e ha «diritto alla libertà di espressione». Gilles Rof, il giornalista freelance che ha ceduto il suo pezzo all’Express, si è detto «scioccato» dalla reazione della magistratura e dal cortocircuito mediatico che ha deformato le affermazioni di Rouillan, rivelando che questi per ben due volte in passato aveva rifiutato l’intervista per alla fine accettare a condizione di rileggerne il testo prima della pubblicazione. «Non ha mai detto che non esprimeva rimorso per l’uccisione di Georges Besse [il presidente-direttore generale della Renault ucciso nel 1986, Ndr]. Anzi ha riscritto con cura la risposta per dire che non aveva il “diritto di esprimersi” non che non poteva esprimersi». Benché non avesse concordato domande sui fatti oggetto della condanna, Rof sostiene che evitare l’argomento avrebbe posto una questione di credibilità all’intervista.
Niente di quanto abbia fatto Rouillan durante la semilibertà, o detto nell’intervista, risulta reprensibile. Tra i requisiti previsti dalla legge francese non vi è alcun obbligo di regret, ovvero d’esprimere ravvedimento. Le condizioni poste riguardano invece la verifica della cessata pericolosità sociale e gli obblighi civili di risarcimento. In realtà Rouillan quando sottolinea che il silenzio imposto sui fatti sanzionati dalla legge impedisce la possibilità di una vera rielaborazione critica e pubblica del proprio percorso, mette il dito nella piaga. Sono gli ostacoli frapposti al lavoro di storicizzazione, che presuppone un dibattito pubblico senza esclusioni e preclusioni, che impediscono il processo di oltrepassamento relegando un periodo storico negli antri angusti dei tabù sacralizzati, dell’indicibile se non nella forma dell’esorcismo che ha solo due forme espressive: l’anatema o il pentimento. Qualcosa di simile sta accadendo anche in Italia, dove il paradigma del complotto che ha imperversato per due decenni è stato soppiantato dalla demonizzazione pura e semplice. Così oggi Rouillan rischia di essere ricacciato negli inferi del fine pena mai sulla base di una mancata abiura. Delitto teologico che già ha fatto parlare alcuni di «reato d’opinione reinventato» (Daniel Schneiderman su Libération del 6 ottobre).
Questo intervento della magistratura sembra dare voce al dissenso di una parte degli apparati, e probabilmente di una parte dello stesso ministero della Giustizia, verso la politica messa in campo nei confronti dei residui penali dei conflitti politico-sociali degli anni 70-80. Infatti, dopo una iniziale politica di segno opposto, Nicolas Sarkozy è sembrato rendersi conto – forse anche sulla scia della vicenda Petrella – dell’utilità che poteva rappresentare la chiusura degli «anni di piombo». Sono altre le emergenze che preoccupano il presidente francese. Le nuove politiche sicuritarie si indirizzano altrove: migranti, banlieues, integralismo islamico. I residui penali del novecento rappresentano una zavorra anche per la visibilità sociale dei vecchi militanti incarcerati, sostenuti da una parte della società civile che ne chiede da tempo la scarcerazione. Così il 17 luglio scorso è stata concessa la liberazione condizionale a Nathalie Ménigon, anche lei membro di Action directe e con diversi ergastoli, in semilibertà da un anno. Prima di lei, Joëlle Aubrun, arrestata nel 1987 con Rouillan, Ménigon e Georges Cipriani, aveva ottenuto negli ultimi mesi di vita la sospensione della pena a causa delle gravi condizioni di salute.
Nel quadro delle prescrizioni indicate dalla nuova legge sulla «retenzione di sicurezza» (vedi Queer del 13 luglio 2008), Georges Ibrahim Abdallah, Régis Schleicher, Georges Cipriani, Max Frérot, Emile Ballandras, tutti prigionieri politici con oltre 20 anni di carcere sulle spalle, sono stati concentrati nell’istituto penitenziario di Fresnes, nella periferia sud di Parigi, dove è presente il centro d’osservazione nazionale incaricato di valutare la pericolosità sociale dei detenuti prima che questi vengano ammessi al regime in prova della semilibertà e successivamente in libertà condizionale.
A questo punto la decisione che dovrà prendere la magistratura di sorveglianza il prossimo 16 ottobre non investe solo la sorte di Rouillan, ma il destino dell’intera “soluzione politica”. Intanto oggi e domani si tiene a Parigi un convegno di studi organizzato da uno degli istituti universitari più prestigiosi, la grande école di science po, sostenuto dall’istituto culturale italiano, il comune di Parigi, dedicato a «L’Italia degli anni di piombo: il terrorismo tra storia e memoria». Che sia utile a far riflettere i giudici?

La veritable impunité c’est le repentir, c’est à dire l’impunitè d’Etat!

Paolo Persichetti: La justice italienne ne sera pas tendre avec Marina Petrella

par Maguy Day
Mediapart
17 luglio 2008

Premier réfugié italien à être extradé en 2002 après onze ans passés en France en toute légalité, Paolo Persichetti, ancien militant de l’Union des communistes combattants (Udcc), était enseignant en sciences politiques à Paris VIII quand il fut enlevé et extradé en 2002, sur décision du gouvernement Raffarin, au mépris de la parole donnée au nom de la France par François Mitterrand puis par Lionel Jospin depuis le milieu des années 1980.

Que pensez-vous des déclarations de Nicolas Sarkozy selon lequel «dans le droit italien, et le droit ça compte, pour avoir le droit au pardon et à la grâce il faut se repentir, que Mme Petrella réfléchisse à ça» (Propos de Nicolas Sarkozy à Strasbourg le 10 juillet 2008)?
Je m’étonne qu’un pays comme la France si attaché à la laïcité, et qui a légiféré sur les signes religieux ostentatoires dans l’espace scolaire, utilise, par la voix de son président, le terme de pardon, à connotation éthico-religieuse. Une notion qui devrait rester confinée au domaine privé et au for intérieur de chaque individu. Quant aux termes «demande de pardon», «expression de regrets» ou encore «repentir» en Italie, ils ont acquis un sens et une portée particulière qu’il est important d’expliciter. Dans la loi italienne, le «ravvedimento», synonyme de «repenti», est prévu uniquement en cas de liberté conditionnelle. Il n’est pas requis pour les autres mesures d’aménagement des peines telles que les permissions, la semi-liberté ou les remises de peines. De toute façon, et uniquement en cas de libération conditionnelle, les juges cherchent à établir s’il y a eu un parcours de «rééducation du passé déviant» avec absence de dangerosité sociale. Ainsi ce type de «repentir» n’entre même pas en ligne de compte pour la concession d’une grâce. Selon une jurisprudence de la cour de
cassation, le «pardon» ne doit en aucun cas être une posture psychologique ou idéologique du condamné. Il est en revanche lié à son comportement durant l’exécution de sa peine dans la mesure où il fournit la preuve d’une critique de ces choix de vie passés. Le «repentir» et le «pardon» renvoient dans les religions monothéistes à de longs processus de «contrition» personnelle. La transformation de cette pratique en «marché des indulgences» et des «péchés de simonie» fut un des thèmes théologiques qui provoquèrent la réforme de Martin Luther au XVe siècle. Or l’Italie comme la France semblent vouloir suivre cette voie. Pourtant, le droit moderne est issu d’une nette séparation entre responsabilité et culpabilité. Il s’attache à des comportement factuels externes, mesurables et vérifiables par tous, comme celui de Marina Petrella ces 27 dernières années.
Et surtout, désormais en Italie, le terme «repenti» a pris une tout autre signification après l’élaboration des lois spéciales en 1979, usurpant celle jusqu’alors utilisée. En 1979, un mécanisme de réduction de peine expressément lié à une collaboration procédurale est apparu dans le système pénal italien, appelé «collaboration judiciaire» qui est en fait une «acquisition d’impunité». Cet accord permet à un homme de se transformer en délateur rejetant la responsabilité pénale sur d’autres qu’il accuse et qui eux refusent ce marché. Il est arrivé à de multiples reprises que des prisonniers ou des réfugiés italiens expriment leurs condoléances pour la souffrance infligée, sans pour autant accepter un tel marchandage. Leurs postures restent incomprises, alors que se multiplient ces «collaborations» pénales. De plus, au lendemain de la décision de Bolzaneto [suite aux événements du sommet du G8 à Gênes en 2001], qui entérine l’impunité de l’Etat vis-à-vis de la torture, un délit qui n’existe pas en Italie, il devient difficile de discuter de la question de la douleur, si pour un camp elle n’est pas reconnue.

Premier réfugié italien extradé en 2002 par le gouvernement français, vous bénéficiez aujourd’hui d’un régime de semi-liberté. Marina Petrella pourrait-elle en bénéficier si la France persiste dans sa volonté de l’extrader ?
Pas du tout. D’abord parce que Marina qui a déjà passé huit ans derrière les barreaux en Italie et onze mois en France s’est vu
refuser une confusion des peines. Donc, une fois en Italie, elle devra recommencer sa peine depuis le commencement jusqu’à
perpétuité. De zéro à l’infini. Selon les lois en vigueur et puisqu’elle a été condamnée à la perpétuité, elle devra attendre dix
ans avant d’envisager de déposer une demande de permission de 45 jours par an. Habituellement, elles sont accordées quelques années après, soit vers la quinzième année. Le régime de semiliberté ne peut être demandé qu’après la vingtième année. Pour cette femme de 54 ans, mère de deux enfants, c’est pratiquement une condamnation à mort.
Sans compter que le président de la commission justice au sénat, Filippo Berselli, du parti alliance nationale (ex-fascistes) a
déposé un projet de loi, discuté en septembre 2008, qui prévoit la fin des aménagements de peine et en particulier pour les condamnés à perpétuité. Le régime de semi-liberté et celui de la libération conditionnelle, qui peut être demandée après 26 ans derrière les barreaux, risquent d’être supprimés. Marina Petrella ne pourra alors bénéficier des remises de peines qui ont été concédées dans les années 1990 aux autres prisonniers politiques, en lieu et place de l’amnistie.

En quoi consiste votre quotidien depuis votre récente mise en semi-liberté ?
C’est une vie normée par les interdits. Les rencontres, la vie sociale, les trajets sont circonscrits. C’est une vie chronométrée. Je quitte la prison à 7h00 du matin pour y retourner à 22h30. Entre les deux, je dois être à mon domicile pendant certaines tranches horaires. Puis je dois me rendre sur mon lieu de travail et ne pas m’en éloigner. Je me déplace avec mes livres, mes documents qui, d’ailleurs, m’ont été volés hier dans le coffre de mon scooter. Mais au moins je ne suis pas rongé par l’inactivité forcée, l’oisiveté intellectuelle et physique incontournables dans le système carcéral.

Que cachent ces procédures d’extradition relancées entre l’Italie et la France ?
Après l’attentat mortel contre Marco Biagi, conseiller du gouvernement italien tué en mars 2002 par un nouveau groupuscule reprenant le vieux logo des Brigades rouges-Pcc, les autorités italiennes étaient à la recherche d’un coupable. Plus tard, au printemps 2003, les pièces de la commission rogatoire internationale, demandée par la justice italienne et réalisée par la division nationale anti-terroriste (Dnat) sous la direction du juge Bruguière, ont montré qu’à l’été 2002 la magistrature de Bologne et l’antiterrorisme italien ont sollicité les autorités françaises afin qu’elle me repère et m’arrête dans le cadre de l’enquête Biagi et non pas pour le vieux décret d’extradition. Finalement, l’extradition ne portait pas sur les faits de 1987 pour
lesquels j’avais été acquitté une première fois en 1989, et puis condamné en appel à 22 ans et 6 mois. Ces faits-là étaient partiellement prescrits. Et comme le précisait le décret signé par le premier ministre Edouard Balladur en septembre 1994, l’extradition était engagée «pourvu que les condamnations ne soient pas prescrites». Manifestement le décret n’était plus valable. Pour m’extrader il fallait faire une nouvelle demande d’extradition pour la seule peine qui était encore en vigueur… Ils ont préféré régler l’affaire autrement… sous le tunnel du Mont-Blanc où j’ai été livré comme un colis. A en croire les autorités italiennes, les attentats de 1999 et 2002 étaient le résultat de l’action déstabilisatrice des exilés parisiens qui, sous couvert de la doctrine Mitterrand, auraient installé un véritable sanctuaire de la lutte armée dans la capitale française. Le montage était politiquement bien soigné puisque l’attaque portait contre deux personnages connus pour s’engager pour une amnistie des réfugiés italiens : Oreste Scalzone et moi-même. En effet, avec l’exportation de l’enquête Biagi en France, l’Italie pouvait finalement régler ses comptes avec la doctrine Mitterrand et les tenants de l’amnistie. Le paradoxe de toute l’affaire, c’est que ni Scalzone ni moi-même n’avons fait partie des Brigades rouges-Pcc. On nous a collé une identité politique qui ne nous appartenait pas. L’enquête à mon encontre concernant Biagi a été classée en novembre 2004 par un non-lieu prononcé car «l’hypothèse même de l’accusation n’avait pas de fondement». Cela n’a de facto rien changé à mon parcours pénitencier bien compromis par une rentrée en Italie marquée par une accusation très lourde pour les faits des années 80. J’ai obtenu un régime de semi-liberté non pas à la moitié mais presque aux deux tiers de la peine. Ce qui est encore plus grave, ce sont les motivations des rejets qui, pendant quatre ans, ont marqué mes demandes. A plusieurs reprises le juge d’application des peines (Jap) s’en est pris à mon livre Exil et châtiment dans lequel je racontais les dessous de l’extradition et contre mes articles publiés dans la presse, remettant en question mon droit de libre parole et ma liberté de pensée. Les mêmes sujets qui, en France, m’avaient permis d’accéder au doctorat et d’enseigner à l’Université avaient pour le Jap italien un contenu criminel très dangereux. Mes liens avec les professeurs de Paris VIII étaient considérés comme la preuve de «contacts avec des milieux influents» qui auraient pu me soutenir dans la fuite. Seul mon transfert à Rome et le changement de Jap m’a permis en janvier 2008 de sortir une première fois en permission et le 31 mai 2008 d’être remis en semi-liberté.

Qu’est-ce que l’Italie a retenu de ces «années de plomb»?
Je ne voudrais pas donner l’impression de me soustraire à l’attention et au respect que demandent les familles endeuillées à la suite d’actions politiques réalisées par des groupes de la gauche révolutionnaire dans les années 1970. Mais alors que chaque camp pleure ses morts, on assiste aujourd’hui à une victimisation sélective. De 1945 à 1969, près de 200 manifestants, grévistes, occupants de terres ou d’usines, étudiants, ouvriers ou paysans ont été tués par les forces de police dans des opérations de rétablissement de l’ordre public. Ces crimes restent impunis à ce jour. Ce n’est pas pour rien que le parti communiste italien demandait alors le désarmement des forces de police en charge des manifestations publiques. La violence politique a été une pratique de l’Etat italien qui a contribué à structurer le conflit socio-politique. Elle n’a pas été introduite par la gauche. A partir de 1969, et pendant une décennie, les attentats néofascistes sur les places, dans les gares et les trains ont fait des centaines de morts. Il a été démontré que les services secrets italiens et les néofascistes étaient impliqués. Et là encore, ces crimes sont restent en grande majorité impunis. Le premier homicide politique de gauche du commissaire Calabresi a eu lieu en 1972. Et c’est seulement en 1976 que les Brigades rouges ont choisi de passer à ce type de stratégie. Il faut avoir à l’esprit ce climat pour comprendre et expliquer la violence politique de la gauche italienne et des militants qui ont hérité du poids de tous ces morts. Ce contexte est aujourd’hui totalement oublié et on tend à décrier ces années comme une crise de violence folle et aveugle provenant de la seule extrême gauche. De plus, durant cette période, la répression pénale a atteint des records. Entre 1970 et 1989, si l’on additionne les peines de prisons infligées pour des faits liés à la violence politique, on atteint 50.000 années. La génération qui avait 20 ans dans les années 1970-80 est la plus sanctionnée de l’histoire de l’Italie depuis l’unification de l’Etat en 1861. Dans le camp de la gauche, 4.087 militants ont été condamnés pour «des actes liés à des tentatives de subversion de l’ordre constitutionnel», appartenance à des «as- sociations subversives» ou pour «constitution de bandes armées». Sur les 1.337 personnes condamnées appartenant à la «famille» des Brigades rouges, en activité pendant 18 ans, 70% des inculpés étaient des ouvriers, des employés du tertiaire ou des étudiants. Comme le montrent les chiffres, une bonne partie des inculpés sont des militants originaires des villes du Sud qui au lendemain de la guerre sont venus travailler dans les centres industriels du triangle Turin, Milan, Gênes. Cette vague de migration, qui se prolonge jusqu’au début des années 1970, donne naissance à un nouveau type d’ouvriers, très radicalisés (ainsi durant «l’automne chaud» de 1969 et les événements de 1972-1973), et plus tard à une constellation de jeunes «enragés», issus du prolétariat des banlieues, qui accèdent en masse à l’instruction supérieure après 1968.

D’autres pays ont-ils accueilli des réfugiés italiens? Ont-ils pratiqué des extraditions?
En effet, mis à part la France, le Brésil, le Nicaragua, l’Argentine, la Grece et le Canada ont également accueilli des militants d’extrême gauche. Seule l’Algérie a livré à la justice italienne les deux militants de gauche qui se trouvaient sur son territoire. Ceux d’extrême droite ont été accueillis par la Grande-Bretagne, avec une forme équivalente de la doctrine Mitterrand qu’on pourrait appeler la «doctrine Thatcher». Les autorités judiciaires et politiques britanniques ont refusé d’extrader ces militants, appliquant la même politique tenue par la France durant la même période, mais cela n’a pas provoqué de débat ou polémique, que ce soit en Italie ou en Europe. Une fois les condamnations prescrites, ces hommes sont rentrés en Italie. Le Liban, le Japon, l’Espagne de Franco puis l’Espagne démocratique et les dictatures sud-américaines ont également accueilli plusieurs de ces militants. Et le leader d’extrême droite, Roberto Fiore, de Forza nuova, est même député au parlement européen.