Le bugie del Governo: le “torture legittime” del Sottosegretario all’Interno, prefetto Carlo De Stefano

Nella risposta che il governo, per bocca del sottosegretario all’Interno prefetto Carlo De Stefano (nella foto qui accanto), ha fornito lo scorso giovedì 22 marzo all’interrogazione, presentata dalla deputata radicale Rita Bernardini, sulle torture che nel 1982 furono utilizzate per contrastare il fenomeno della lotta armata, si lasciava intendere che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia fossero presenti «limitazioni» di «non di poco conto» al divieto di fare ricorso all’uso della tortura.
Secondo questa singolare interpretazione nelle convenzioni internazionali si sarebbe vietato l’uso della tortura essenzialmente contro il nemico esterno, in caso di guerre tra Stati, tacendo sul ricorso a torture contro il nemico interno (i cosiddetti “terroristi”), a meno che non si trattasse di Paesi sotto regimi dittatoriali. Una logica che se condotta fino alle sue estreme conseguenze avrebbe sancito il divieto di torturare solo per le dittature, ritenute una forma di governo illegittimo, mentre paradossalmente avrebbe lasciato alle democrazie ampi margini di possibilità di farlo tranquillamente.

Questo il passo in questione:

Fonte: Estratto dal testo letto in commissione Giustizia dal sottosegretario Carlo De Stefano

Sul piano sostanziale sappiamo che non esistono grosse diferenze nell’impiego della tortura tra Paesi con sistemi politici cosiddetti “democratici” e regimi con forme di governo dittatoriale o autoritario. Non stiamo qui a dilungarci troppo sugli esempi storici: dalla Francia, durante la guerra d’Algeria, alle imprese coloniali e imperialiste delle democrazie occidentali fino alla recente Guantanamo dell’amministrazione Bush.
Diverso è il piano formale, l’adesione alle convenzioni internazionali, i trattati Onu, il cosiddetto sistema dello Stato di diritto vieta il ricorso a determinati eccessi o abusi nell’uso della violenza legittima dello Stato, non in Italia tuttavia dove il ricorso alla tortura non è ancora oggi un reato previsto dal codice penale nonostante gli impegni presi in tal senso negli accordi internazionali e in sede europea.

La fretta e il poco tempo a disposizione mi avevano impedito sul momento di fare le dovute verifiche così ho dato per vero quanto asserito nelle affermazioni di De Stefano, rilasciate pur sempre da un membro del governo in una sede ufficiale come la commissione Giustizia dove non ci si aspetta che si raccontino frottole o addirittura si riscriva pro domo un testo come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Avrei dovuto fidarmi dell’istinto, che poi in questo caso altro non è che la stratificazione pregressa di letture e studi passati. Quei testi, soprattutto la Dichiarazione universale come la Convenzione di Roma (Cedu) li avevo letti, studiati per alcuni esami universitari o per preparare ricorsi in carcere a detenuti che mi chiedevano un aiuto.
Molte volte li ho ritrovati, citati e commentati, nei libri e mai ricordo di aver incontrato da qualche parte quelle «limitazioni» al divieto della tortura, per giunta così nette, evocate dal sottosegretario all’Interno.

Così appena ho potuto sono andato a verificare. Quei dubbi iniziali erano più che fondati. Vi chiedo scusa dunque per aver accreditato, seppur involontariamente, delle fandonie così grossolane. Nel testo dei trattati quei vincoli non esistono. Le parole di De Stefano sono frottole, roba da bocciatura secca ad un esame di primo anno di Giurisprudenza. L’interpretazione similgiuridica suggerita sulla base della scheda fornitagli dai tecnici del ministero della Giustizia (supponiamo si tratti di insigni magistrati dell’ufficio studi) rivela solo il penoso tentativo di costruire a posteriori una copertura giuridica delle ragioni dello Stato per giustificare il ricorso alle torture nei primi anni 80.

Nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata a Roma nel 1950, quella per intenderci sulla base della quale opera la corte di Strasburgo, come nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, un trattato delle Nazioni unite adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, non c’è menzione alcuna delle «limitazioni» di «non di poco conto» di cui parla l’esponente del governo.

Questi due testi riprendono in modo secco la formulazione presente all’articolo 5 della Dichiarazione dei diritti universali:

Articolo  3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti.

(Fonte: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU.
Roma 4 novembre 1950)

ARTICOLO  7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

(Fonte: Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966,
entrata in vigore il 23 marzo 1976)


La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 all’articolo 5 recita:


Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.

(Fonte: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948)

Il divieto è categorico, non lascia spazio a distinguo o limitazioni «non di poco conto (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», come sostenuto da De Stefano. Semmai la formulazione è carente lì dove non fornisce una dettagliata descrizione di cosa sia la tortura.
Ed è proprio in questa eccessiva sinteticità che si sono insinuate nel tempo le strategie volte ad aggirare il divieto.
Per questo motivo la successiva formulazione varata con la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, introduce una definizione molto più ampia e articolata:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.


La tesi truffaldina del ministero dell’Interno

Da dove sono sbucate allora quelle «limitazioni» di «non di poco conto (morale, ordine pubblico, benessere generale di una società democratica)», citate dal sottesegretario all’Interno?

E’ successo un pò come nel gioco delle tre carte: al ministero della Giustizia e dell’Interno pensano che siamo degli allocchi e ce la beviamo. Come avrebbe fatto l’Azzeccarbugli di manzoniana memoria hanno combinato due codicilli (combinato disposto lo chiamano nell’orribile gergo giuridico), l’articolo 5 sopracitato e il secondo comma dell’articolo 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che potete leggere qui sotto:

Articolo 29
1) L’individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità;

2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica;

3) Tali diritti e libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

(Fonte: Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, 1948)

Come è facile verificare, il testo del comma 2 riguarda unicamente l’esercizio dei diritti e delle libertà dell’individuo, sottoposti alle norme previste dalle singole leggi interne degli Stati che a loro volta non potrebbero essere in contrasto con i fini e principi della Dichiarazione generale sui diritti dell’Uomo.

In nessun momento si accenna alle torture o si fa riferimento ad una tutela del diritto soggettivo dello Stato che garantisca la possibilità di sottrarsi o attenuare il divieto di riccorrere alla tortura indicato nell’articolo 5. A questo punto c’è poco da aggiungere, quanto affermato da De Stefano è falso. Siamo alla truffa bella e buona. Nessuna legislazione internazionale ha mai ammesso la possibilità di ricorrere a torture per tutelare la morale, l’ordine pubblico o il benessere generale di una società democratica. Ciò è ammesso solo nella testa del Prefetto De Stefano e degli estensori della nota giuridica da lui letta e messa agli atti della Commissione Giustizia.

Un’affermazione del genere per l’incompetenza che dimostra e la pericolosità della tesi che afferma darebbe adito ad una immediata richiesta di dimissioni.

De Stefano se ne dovrebbe andare insieme agli autori materiali di quel testo. Sarebbe il minimo. Ma in Italia il minimo non c’è perché manca il fondo.

Concludo ricordando che la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984 richiede, tra l’altro, agli Stati parte di incorporare il crimine di tortura all’interno della propria legislazione nazionale e di punire gli atti di tortura con pene adeguate; di intraprendere una rapida e imparziale inchiesta su ogni presunto atto di tortura; di assicurare che le dichiarazioni rese sotto tortura non vengano utilizzate come prove durante processi (eccetto che contro una persona accusata di tortura, come prova che tale dichiarazione sia stata resa); e di riconoscere e far applicare il diritto delle vittime di tortura e dei loro parenti più stretti (dependants) a ricevere un equo e adeguato risarcimento e recupero (psico-fisico e sociale).

Nessuna circostanza eccezionale – come uno stato o una minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsiasi altra pubblica emergenza – può essere invocata (addotta) come giustificazione di atti di tortura. La stessa disposizione vale per quell’individuo che abbia compiuto tali atti in seguito ad un ordine di un superiore o di autorità pubblica. Agli Stati parte è proibito rinviare una persona in uno Stato nel quale egli/ella potrebbe essere a rischio di subire tortura (principio di non-refoulement).

Allo stesso tempo gli Stati dovranno assicurare che i presunti responsabili di atti di tortura presenti sul territorio di propria giurisdizione vengano sottoposti a processi o estradati in un altro Stato per essere sottoposti a processo.

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