Tortura investigativa, tortura giudiziaria e tortura punitiva

Nelle sue conclusioni sull’affaire Cestaro contro Italia (richiesta n°6884/11), la quarta sezione della corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ha ritenuto provata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, dovuta secondo i giudici che hanno pronunciato la sentenza, ai «maltrattamenti subiti dal ricorrente che devono essere qualificati come “tortura”, ai sensi della disposizione di cui sopra».
Cosa recita l’articolo 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata a Roma nel 1950, quella per intenderci sulla base della quale opera la corte di Strasburgo?
Articolo  3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti.
(Fonte: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU. Roma 4 novembre 1950).
Sulla stessa linea si adagia la norma contenuta nell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, un trattato delle Nazioni unite adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo
Articolo  7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
(Fonte: Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966,
entrata in vigore il 23 marzo 1976.
Queste due definizioni riprendono in modo secco la formulazione presente all’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948:
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Tuttavia negli ultimi anni si è cercato sempre più di estendere e dettagliare la definizione di tortura e di trattamenti inumani e degradanti allargando il campo anche alle sofferenze mentali e morali esercitate da un pubblico ufficiale o da altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione; da notare tuttavia come tale definizione non venga roconosciuta a sofferenze generate da sanzioni considerate legittime.
La
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, stabilisce:
Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

In linea generale la violenza esercitata dalle istituzioni può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.
Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.
I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.
Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistemica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.
Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.
Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.
In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.
Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».
In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.
Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Prima in alcune interviste, poi in un libro apparso nel 2011, Colpo al cuore. Dai pentiti ai metodi speciali: come lo Stato uccise le Br. La storia mai raccontata, Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso di aver condotto sotto tortura numerosi interrogatori di persone arrestate nel corso di indagini sulla lotta armata. Era alla guida di una squadra speciale del ministero dell’Interno esperta nella pratica del waterboarding. La corte d’appello di Perugia nell’ottobre 2013 ha riconosciuto che queste torture ci furono accettando la richiesta di revisione della condanna per calunnia comminata a Enrico Triaca, dopo che il tipografo delle Brigate rosse aveva denunciato le torture subite nel maggio del 1978. Il seviziatore di Triaca era Nicola Ciocia e quelle torture furono un semplice assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo.

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Perché la commissione Moro non si occupa delle torture impiegate durante le indagini sul sequestro e l’uccisione del presidente Dc ?

Anche le democrazie torturano. Nel maggio 1978 la nazionale di calcio italiana era in Argentina dove stava completando la preparazione in vista del campionato del mondo che sarebbe cominciato il mese successivo, vinto alla fine dai padroni di casa. Due anni prima, nel marzo 1976, un golpe fascista aveva portato al potere una giunta militare ma nonostante ciò i mondiali di calcio si tennero lo stesso. Furono una bella vetrina per i golpisti mentre i militanti di sinistra sparivano, desaparecidos; prima torturati nelle caserme o nelle scuole militari, poi gettati dagli aerei nell’Oceano durante i viaggi della morte, attaccati a delle travi di ferro che li trascinavano giù negli abissi. Intanto i neonati delle militanti uccise erano rapiti e adottati dalle famiglie degli ufficiali del regime dittatoriale.
Nel resto dell’America Latina imperversava il piano Condor orchestrato dalla Cia per dare sostegno alle dittature militari che spuntavano un po’ ovunque nel cortile di casa di Washington. Cinque anni prima, l’11 settembre del 1973, era stata la volta del golpe fascio-liberale in Cile, dove gli stadi si erano trasformati in lager.
In Italia l’opposizione sfilava solo nelle strade. In parlamento da un paio di anni si era ridotta a frazioni centesimali di punto a causa di un fenomeno politico che gli studiosi hanno ribattezzato col termine di “consociativismo”’: ovvero la propensione a costruire larghe alleanze consensualistiche, trasversali e trasformiste, che annullano gli opposti e mettono in soffitta alternanze e alternative. Il 90% delle leggi erano approvate con voto unanime nelle commissioni senza passare per le aule parlamentari. Il consociativismo di quel periodo aveva un nome ben preciso: “compromesso storico”. Necessità ineludibile, secondo il segretario del Pci dell’epoca Enrico Berlinguer, per scongiurare il rischio di derive golpiste anche in Italia.
Dopo un primo “governo della non sfiducia”, in carica tra il 1976-77, mentre la Cgil imprimeva con il congresso dell’Eur una svolta fortemente moderata favorevole politica dei sacrifici e il Pci, sempre con Berlinguer, assumeva l’austerità come nuovo orizzonte politico, improntata ad una visione monacale e moralista dell’impegno politico e del ruolo che le classi lavoratrici dovevano svolgere nella società per dare prova della loro vocazione alla guida del Paese, nel marzo 1978, il giorno stesso del rapimento Moro, nasceva il “governo di solidarietà nazionale”, col voto favorevole di maggioranza e opposizione.
Oltre al calcio e alla folta schiera di oriundi cosa poteva mai avvicinare una strana democrazia senza alternanza, come quella italiana, ad una dittatura latinoamericana come quella argentina?
La risposta sta in una parola sola: le torture. La repubblica italiana torturava gli oppositori, definiti e trattati come terroristi

 

Paolo Persichetti
Il Garantista 10 dicembre 2014

Nicola Ciocia, alias professor De Tormentis, di spalle dietro Francesco Cossiga

Nicola Ciocia, alias professor De Tormentis, di spalle dietro Francesco Cossiga

Con un’accelerazione sui tempi, prima che la nuova maggioranza repubblicana in senato potesse bloccare tutto, l’amministrazione Obama ha deciso di rendere noto un rapporto, preparato dalla Commissione di controllo dei servizi segreti del senato Usa che descrive l’uso delle torture impiegate durante gli interrogatori dei prigionieri catturati dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 e sospettati di appartenere ad al Quaeda. Pratica a cui mise fine Obama nel 2009. A distanza di nemmeno cinque anni dalla conclusione di quei fatti si possono conoscere le varie tecniche di tortura utilizzate (in buona parte già note), in particolare l’uso del waterboarding (l’annegamento simulato), i luoghi impiegati, le prigioni segrete fuori dal territorio nazionale, gli agenti che le praticarono, l’intero apparato messo in piedi, la filiera di comando.
In Italia, al contrario, dopo oltre 30 anni dalle torture inferte contro persone accusate d’appartenere a gruppi della sinistra armata, domina il buio pesto appena squarciato da una sentenza della corte d’appello di Perugia che un anno fa ha riconosciuto l’esistenza di un apparato parallelo del ministero dell’Interno, attivo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, guidato da un funzionario di nome Nicola Ciocia, alias professor De Tormentis, specializzato nell’estorcere informazioni con la tortura durante gli interrogatori.
Il 2 ottobre scorso hanno preso avvio i lavori della nuova commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione del presidente della Dc Aldo Moro. Da allora sono stati ascoltati una serie di responsabili istituzionali e magistrati (Copasir, Interni, Difesa), l’ex presidente della precedente commissione Giovanni Pellegrino, uno dei suoi membri passati più influenti, Sergio Flamigni. I lavori della commissione sin qui svolti non sembrano di grande interesse storico. Vengono seguite piste già battute in passato, circostanze ultranote, sulla falsa riga di un vetusto teorema dietrologico. I commissari mostrano di essere privi di qualsiasi volontà di rinnovamento, di curiosità, totalmente disattenti alle acquisizioni storiche più recenti.
Non stupisce dunque che non vi sia alcuna volontà di fare chiarezza sulla vicenda delle torture che pure si intreccia strettamente con le indagini condotte durante il caso Moro.
C’è un’immagine che lega la vicenda delle torture, in particolare quelle esercitate contro Enrico Triaca, noto alle cronache come il “tipografo delle Br”, arrestato il 17 magio 1978, con il ritrovamento di Moro e le dimissioni di Cossiga. Nella foto che ritrae Cossiga davanti alla Renault 4 rossa, dove giace il corpo senza vita di Moro, c’è anche Nicola Ciocia (alle spalle del ministro dell’Interno), il funzionario che torturò Triaca pochi giorni dopo, come racconta lui stesso in un libro scritto da Nicola Rao, Colpo al cuore. Dai pentiti ai “metodi speciali”, Sperling & Kupfer 2011. Ed è ancora Ciocia a rivelare di aver scortato Cossiga, subito dopo il ritrovamento del corpo del presidente della Democrazia cristiana, nella chiesa del Gesù.
Enrico Triaca denunciò di essere stato torturato mentre era nelle mani della polizia perché rendesse dichiarazioni accusatorie. Il ministro dell’Interno Cossiga si era dimesso da cinque giorni, l’interim del Viminale rimase nelle mani del presidente del consiglio Andreotti fino al 13 giugno successivo, quando si insediò Virginio Rognoni, che lasciò il posto solo nel 1983 gestendo l’intera stagione delle torture.
Dagli uffici della Digos, dove era stato condotto dopo l’arresto, Triaca fu portato nella caserma di Castro Pretorio. Qui venne a parlargli un funzionario che si presentò come un suo compaesano (Triaca è di origini pugliesi e Ciocia anche), quindi fu prelevato da una squadra di uomini travisati che lo incappucciarono e lo trasportarono in una sede ignota. Nel corso del tragitto iniziarono le minacce mentre i suoi sequestratori scarrellavano le armi. Arrivato a destinazione fu violentemente pestato ed alla fine sottoposto alla tortura dell’acqua e sale che produce una sensazione di annegamento.
Ricondotto in questura, di fronte al magistrato denunciò le torture subite ma per rappresaglia venne a sua volta incriminato per calunnia dall’allora procuratore capo di Roma Achille Gallucci.
Nel corso del processo tenutosi nel novembre successivo Triaca fu condannato ad un anno e quattro mesi di carcere per calunnia. Pena che si aggiunse a quella per appartenenza alle Brigate rosse e in un primo momento anche per il sequestro Moro. Verdetto ribadito in appello e poi in cassazione. Nel corso del processo, oltre all’allora capo della Digos romana, Domenico Spinella, sfilarono poliziotti che successivamente hanno fatto molta carriera, da Carlo De Stefano che condusse l’iniziale perquisizione nella tipografia di via Pio Foà, arrivato a dirigere la Polizia di prevenzione (denominazione assunta dall’Ucigos), poi nominato prefetto e sottosegretario agli Interni durante il governo Monti, a Michele Finocchi, promosso capo di gabinetto del Sisde, praticamente il numero due sotto la gestione di Malpica e coinvolto nello scandalo dei fondi neri per questo latitante in Svizzera dove venne successivamente arrestato dal Ros dei carabinieri. Il ruolo di Finocchi è centrale nella gestione dell’interrogatorio violento di Triaca poiché è lui che raccoglie i due fogli della “deposizione” estorta, di cui uno mai controfirmato.
Non ci sono solo poliziotti ad interrogare Triaca, arrivò anche l’allora giudice istruttore Ferdinando Imposimato, che delle torture non si curò minimamente omettendo di fare luce su tutte le circostanze che seguirono l’arresto.
Chi ordinò a Ciocia di intervenire? E chi disse ancora a Ciocia che era meglio fermarsi, perché un solo caso di tortura poteva restare coperto ma di fronte a più casi non sarebbe stato possibile?
E chi, 4 anni dopo, all’inizio del 1982, durante il governo Spadolini, nel pieno del sequestro del generale americano Dozier, decise invece che torturare in massa era possibile garantendo il massimo di copertura all’apparato speciale che fece il lavoro sporco?
Domande alle quali una commissione di indagine parlamentare – che sostiene di voler cercare la verità – dovrebbe avere il coraggio di fornire delle risposte, ma che a quanto pare non è in grado nemmeno di formulare.
La commissione presieduta da Giuseppe Fioroni, e animata da Gero Grassi, più che porre nuove domande, domande scomode, sembra privilegiare risposte già confezionate, prigioniere dello schema complottista.
E’ proprio questo il punto, lì dove non c’è trasparenza alligna la dietrologia, inevitabilmente si rincorrere il gioco delle ombre, si coltiva il mito dell’occulto fino a scambiare lo scandaglio dei fatti, l’affondo verso la radice delle cose, con la ricerca di un supposto lato nascosto, invisibile.
La coltre fumogena della dietrologia è un ottimo espediente per evitare imbarazzanti domande su quello che è stato l’unico vero grande mistero mai affrontato sugli anni della lotta armata: l’impiego delle torture di Stato.

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Le torture degli altri di Francesco Romeo
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Gli anni spezzati dalla tortura di Stato

Dalle torture a Bilderberg, l’ambigua posizione dell’ex magistrato Ferdinando Imposimato

Si tiene stamani l’udienza presso la corte d’appello del tribunale di Perugia che dovrà decidere se accogliere la richiesta di revisione della condanna per calunnia pronunciata contro Enrico Triaca dopo che questi aveva denunciato le torture subite nelle fasi successive all’arresto avvenuto nel maggio 1978. La corte dovrà decidere se le nuove prove depositate a sostegno della richiesta di revisione, dopo le pubbliche ammissioni fatte recentemente da Nicola Ciocia (l’ex funzionario di polizia originario di Bitonto, soprannominato “professor De Tormentis” per la sua abilità con la tortura dell’acqua e sale), che ha rivelato di aver torturato Triaca, siano tali da consentire la riapertura del dibattimento

jpg_2178052Enrico Triaca, noto alle cronache come il “tipografo delle Br”, arrestato il 17 magio 1978, pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo del presidente della Democrazia cristiana, Aldo Moro, in via Caetani a Roma, denunciò di essere stato torturato mentre era nelle mani della polizia perché rendesse dichiarazioni accusatorie. Dagli uffici della Digos, dove era stato condotto dopo l’arresto, fu portato nella caserma di Castro Pretorio. Qui venne a parlargli un funzionario che si presentò come un suo compaesano (Triaca è di origini pugliesi), quindi fu prelevato da una squadra di uomini travisati che lo incappucciarono e lo trasportarono in una sede ignota. Nel corso del tragitto iniziarono le minacce mentre i suoi sequestratori scarrellavano le armi. Arrivato a destinazione fu violentemente pestato ed alla fine sottoposto al waterboarding, la tortura dell’acqua e sale che produce una sensazione di annegamento (leggi qui il racconto di Triaca).

La ritorsione di Gallucci
showimg2Riportato in questura, di fronte al magistrato fece mettere a verbale le torture subite ma per rappresaglia venne a sua volta denunciato per calunnia dall’allora procuratore capo di Roma Achille Gallucci, che per conto del potere democristiano custodiva il tribunale della capitale, non a caso denominato il “porto delle nebbie”, insabbiando le inchieste non gradite a piazza del Gesù (dove si trovava la sede della Dc) e rivolgendo gli strali della giustizia inquisitoriale contro i nemici politici.

Una folla di nomi famosi
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Nel corso del processo farsa tenutosi nel novembre successivo, Triaca fu condannato ad un anno e quattro mesi di carcere per calunnia. Pena che si aggiunse a quella per appartenenza alle Brigate rosse e in un primo momento anche per il sequestro Moro. Verdetto ribadito in appello e poi in cassazione. Nel corso del processo, oltre all’allora capo della Digos romana, Domenico Spinella, sfilarono poliziotti che successivamente hanno fatto molta carriera, da Carlo De Stefano che condusse l’iniziale perquisizione nella tipografia di via Pio Foa, arrivato a dirigere la Polizia di prevenzione (denominazione assunta dall’Ucigos), poi nominato prefetto e recentemente sottosegretario agli Interni durante il governo Monti (leggi qui), a Michele Finocchi, promosso capo di gabinetto del Sisde, praticamente il numero due sotto la gestione di Malpica e coinvolto nello scandalo dei fondi neri per questo latitante in Svizzera dove venne successivamente arrestato dal Ros dei carabinieri. Il ruolo di Finocchi è centrale nella gestione dell’interrogatorio violento di Triaca poiché è lui che raccoglie i due fogli della “deposizione” estorta, di cui uno mai controfirmato.

Dalle torture a Bilderberg, l’ambigua posizione di Imposimato
Ferdinando-ImposimatoNon ci sono solo poliziotti ad interrogare Triaca, arrivarono anche Luciano Infelisi e poi come giudice istruttore Ferdinando Imposimato, che delle torture non si curò minimamente. Omise, coprì anche lui nonostante l’ibrida funzione di magistrato dell’istruzione gli avrebbe imposto di fare luce su tutte le circostanze dell’arresto.
Ad Imposimato la questione non interessava ed oggi, alla stregua dell’abbé Barruel, utilizza la coltre fumogena della dietrologia evocando il ruolo di alcune lobby nelle vicende della lotta armata per il comunismo, come il gruppo Bilderberg (dietro l’imput del suo ultimo delirante libro, la procura di Roma ha riaperto una quinta inchiesta sul rapimento Moro), per evitare imbarazzanti domande su quello che resta l’unico vero mistero della lotta armata: l’impiego delle torture di Stato.

La tortura dell’acqua e sale (waterboarding), conosciuta nelle questure italiane anche con il nome della “cassetta”
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Le parole di Nicola Ciocia, alias “professor De Tormentis”
162521007-2d0fba44-c393-4578-8c05-7b233e6357f74«Ammesso, e assolutamente non concesso, che ci si debba arrivare, la tortura – se così si può definire – è l’unico modo, soprattutto quando ricevi pressioni per risolvere il caso, costi quel che costi. Se ci sei dentro non ti puoi fermare, come un chirurgo che ha iniziato un’operazione devi andare fino in fondo. Quelli dell’Ave Maria esistevano, erano miei fedelissimi che sapevano usare tecniche “particolari” d’interrogatorio, a dir poco vitali in certi momenti» (a Matteo Indice, Il Secolo XIX 24 giugno 2007).
La struttura – rivela a Nicola Rao, autore di Colpo al cuore. Dai pentiti ai “metodi speciali. Come lo Stato uccise le Br, Sperling&Kupfer 2011) è intervenuta una prima volta nel maggio 1978 contro il tipografo delle Br, Enrico Triaca. Ma dopo la denuncia del “trattamento” da parte di Triaca la squadretta viene messa in sonno perché – gli spiegarono – non si potevano ripetere, a breve distanza, trattamenti su diverse persone: «se c’è solo uno ad accusarci, lascia il tempo che trova, ma se sono diversi, è più complicato negare e difenderci». All’inizio del 1982 il “profesore” viene richiamato in servizio. Più che un racconto quella di “De Tormentis” appare una vera e propria rivendicazione senza rimorsi: «io ero un duro che insegnava ai sottoposti lealtà e inorridiva per la corruzione», afferma presagendo i tempi del populismo giustizialista. «Occorreva ristabilire una forma di “auctoritas”, con ogni metodo. Tornassi indietro, rifarei tutto quello che ho fatto».

Di seguito un estratto della richiesta di revisione preparata dagli avvocati Francesco Romeo e Claudio Giangiacomo
«I difensori contattavano il sig. Matteo Indice nato a Genova il 7/6/1977, giornalista, [leggi qui la sua intervista a Ciocia che parla nascondendosi sotto lo pseudonimo di “professor De Tormentis”] ed in data 30/7/2012 acquisivano le dichiarazioni (anche a mezzo registrazione audio con conseguente trascrizione integrale allegata); Matteo Indice dichiarava: di aver conosciuto Nicola Ciocia nel 2007 per il tramite di Salvatore Genova che lo accompagnò a Napoli per incontrarlo; di averlo incontrato a casa sua, in Campania, ove Ciocia gli raccontò nei dettagli la storia della struttura denominata “i cinque dell’ave Maria” da lui diretta; Ciocia ammise che lui ed i suoi uomini praticavano torture ma, lo facevano per il bene dello Stato; ammise di aver praticato la tecnica dell’acqua e sale (waterboarding) nei confronti di detenuti comuni e politici sia di destra che di sinistra; fece capire anche che il waterboarding era il sistema più leggero e, che usavano anche altro senza specificare oltre; ammise di essere stato soprannominato “Dottor De Tormentis”; Ciocia citò al giornalista anche il caso Triaca da lui definito interrogatorio esemplare, premettendo che lo avevano torchiato; a richiesta del giornalista se fosse stata usata l’acqua e sale Ciocia rispose “certo che lo usammo”; Ciocia spiegò anche che il suo gruppo era clandestino ed era stato creato per volontà dell’Ucigos, i suoi superiori erano i vertici dell’Ucigos da questi veniva incaricato di trattare ed interrogare le persone arrestate; delle azioni del suo gruppo erano informati: il Capo della polizia ed il Ministro dell’Interno dell’epoca (cfr. doc. all.  y, z))».

«De Tormenti sono io»
Bufi

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Processo alle torture, il “professor De Tormentis” chiamato a testimoniare. Il prossimo 18 giugno la decisione della magistratura

La richiesta di revisione della condanna per calunnia pronunciata contro Enrico Triaca dopo la denuncia delle torture subite nel 1978 è giunta ad un punto di svolta. Il prossimo martedì 18 giugno si terrà una prima udienza davanti alla corte d’appello di Perugia chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle nuove prove presentate. Se la corte dovesse accogliere l’istanza della difesa di Triaca si riaprirà il dibattimento. Forse vedremo per la prima volta il volto di Nicola Ciocia, alias professor De Tormentis, sapremo allora se l’ex funzionario dell’Ucigos avrà il coraggio di reggere lo sguardo dell’uomo che torturò con l’acqua e sale nel 1978.
Sarà chiamato a testimoniare anche Salvatore Genova, collega e compartecipe di Ciocia le cui rivelazioni hanno squarciato il muro di omertà durato decenni, insieme ad altri testi che hanno raccolto in questi anni rivelazioni e ammissioni

Libri – Dagli anni 70 a Bolzaneto, la continuità trentennale d’apparati, metodi e in certi casi anche di uomini nel ricorso alla tortura

th_1dd1d6fe940b0becc9a0299f6069644e_tortura_cop-1«Ciò che qualifica la tortura – scrive Patrizio Gonnella in, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, DeriveApprodi – non è la crudeltà oggettiva del torturatore, ma lo scopo della violenza». Una violenza che può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.
Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.
I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.
Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistematica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.
Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.
Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.
In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.
Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».
In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.
Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Il prossimo 18 giugno la corte d’appello di Perugia si riunirà per decidere se riaprire uno dei pochi processi in cui l’imputato denunciò di avere subito torture. Il seviziatore di Enrico Triaca, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso in un libro di avergli praticato il waterboarding nel maggio del 1978, in quello che fu un assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo. Il suo nome è Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos. Cosa farà la magistratura?
Vorrà ribadire ancora una volta che l’Italia ha sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi?

Per saperne di più
Le torture della Repubblica

Le bugie del Governo: le “torture legittime” del Sottosegretario all’Interno, prefetto Carlo De Stefano

Nella risposta che il governo, per bocca del sottosegretario all’Interno prefetto Carlo De Stefano (nella foto qui accanto), ha fornito lo scorso giovedì 22 marzo all’interrogazione, presentata dalla deputata radicale Rita Bernardini, sulle torture che nel 1982 furono utilizzate per contrastare il fenomeno della lotta armata, si lasciava intendere che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia fossero presenti «limitazioni» di «non di poco conto» al divieto di fare ricorso all’uso della tortura.
Secondo questa singolare interpretazione nelle convenzioni internazionali si sarebbe vietato l’uso della tortura essenzialmente contro il nemico esterno, in caso di guerre tra Stati, tacendo sul ricorso a torture contro il nemico interno (i cosiddetti “terroristi”), a meno che non si trattasse di Paesi sotto regimi dittatoriali. Una logica che se condotta fino alle sue estreme conseguenze avrebbe sancito il divieto di torturare solo per le dittature, ritenute una forma di governo illegittimo, mentre paradossalmente avrebbe lasciato alle democrazie ampi margini di possibilità di farlo tranquillamente.

Questo il passo in questione:

Fonte: Estratto dal testo letto in commissione Giustizia dal sottosegretario Carlo De Stefano

Sul piano sostanziale sappiamo che non esistono grosse diferenze nell’impiego della tortura tra Paesi con sistemi politici cosiddetti “democratici” e regimi con forme di governo dittatoriale o autoritario. Non stiamo qui a dilungarci troppo sugli esempi storici: dalla Francia, durante la guerra d’Algeria, alle imprese coloniali e imperialiste delle democrazie occidentali fino alla recente Guantanamo dell’amministrazione Bush.
Diverso è il piano formale, l’adesione alle convenzioni internazionali, i trattati Onu, il cosiddetto sistema dello Stato di diritto vieta il ricorso a determinati eccessi o abusi nell’uso della violenza legittima dello Stato, non in Italia tuttavia dove il ricorso alla tortura non è ancora oggi un reato previsto dal codice penale nonostante gli impegni presi in tal senso negli accordi internazionali e in sede europea.

La fretta e il poco tempo a disposizione mi avevano impedito sul momento di fare le dovute verifiche così ho dato per vero quanto asserito nelle affermazioni di De Stefano, rilasciate pur sempre da un membro del governo in una sede ufficiale come la commissione Giustizia dove non ci si aspetta che si raccontino frottole o addirittura si riscriva pro domo un testo come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Avrei dovuto fidarmi dell’istinto, che poi in questo caso altro non è che la stratificazione pregressa di letture e studi passati. Quei testi, soprattutto la Dichiarazione universale come la Convenzione di Roma (Cedu) li avevo letti, studiati per alcuni esami universitari o per preparare ricorsi in carcere a detenuti che mi chiedevano un aiuto.
Molte volte li ho ritrovati, citati e commentati, nei libri e mai ricordo di aver incontrato da qualche parte quelle «limitazioni» al divieto della tortura, per giunta così nette, evocate dal sottosegretario all’Interno.

Così appena ho potuto sono andato a verificare. Quei dubbi iniziali erano più che fondati. Vi chiedo scusa dunque per aver accreditato, seppur involontariamente, delle fandonie così grossolane. Nel testo dei trattati quei vincoli non esistono. Le parole di De Stefano sono frottole, roba da bocciatura secca ad un esame di primo anno di Giurisprudenza. L’interpretazione similgiuridica suggerita sulla base della scheda fornitagli dai tecnici del ministero della Giustizia (supponiamo si tratti di insigni magistrati dell’ufficio studi) rivela solo il penoso tentativo di costruire a posteriori una copertura giuridica delle ragioni dello Stato per giustificare il ricorso alle torture nei primi anni 80.

Nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata a Roma nel 1950, quella per intenderci sulla base della quale opera la corte di Strasburgo, come nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, un trattato delle Nazioni unite adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, non c’è menzione alcuna delle «limitazioni» di «non di poco conto» di cui parla l’esponente del governo.

Questi due testi riprendono in modo secco la formulazione presente all’articolo 5 della Dichiarazione dei diritti universali:

Articolo  3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti.

(Fonte: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU.
Roma 4 novembre 1950)

ARTICOLO  7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

(Fonte: Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966,
entrata in vigore il 23 marzo 1976)


La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 all’articolo 5 recita:


Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.

(Fonte: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948)

Il divieto è categorico, non lascia spazio a distinguo o limitazioni «non di poco conto (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», come sostenuto da De Stefano. Semmai la formulazione è carente lì dove non fornisce una dettagliata descrizione di cosa sia la tortura.
Ed è proprio in questa eccessiva sinteticità che si sono insinuate nel tempo le strategie volte ad aggirare il divieto.
Per questo motivo la successiva formulazione varata con la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, introduce una definizione molto più ampia e articolata:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.


La tesi truffaldina del ministero dell’Interno

Da dove sono sbucate allora quelle «limitazioni» di «non di poco conto (morale, ordine pubblico, benessere generale di una società democratica)», citate dal sottesegretario all’Interno?

E’ successo un pò come nel gioco delle tre carte: al ministero della Giustizia e dell’Interno pensano che siamo degli allocchi e ce la beviamo. Come avrebbe fatto l’Azzeccarbugli di manzoniana memoria hanno combinato due codicilli (combinato disposto lo chiamano nell’orribile gergo giuridico), l’articolo 5 sopracitato e il secondo comma dell’articolo 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che potete leggere qui sotto:

Articolo 29
1) L’individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità;

2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica;

3) Tali diritti e libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

(Fonte: Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, 1948)

Come è facile verificare, il testo del comma 2 riguarda unicamente l’esercizio dei diritti e delle libertà dell’individuo, sottoposti alle norme previste dalle singole leggi interne degli Stati che a loro volta non potrebbero essere in contrasto con i fini e principi della Dichiarazione generale sui diritti dell’Uomo.

In nessun momento si accenna alle torture o si fa riferimento ad una tutela del diritto soggettivo dello Stato che garantisca la possibilità di sottrarsi o attenuare il divieto di riccorrere alla tortura indicato nell’articolo 5. A questo punto c’è poco da aggiungere, quanto affermato da De Stefano è falso. Siamo alla truffa bella e buona. Nessuna legislazione internazionale ha mai ammesso la possibilità di ricorrere a torture per tutelare la morale, l’ordine pubblico o il benessere generale di una società democratica. Ciò è ammesso solo nella testa del Prefetto De Stefano e degli estensori della nota giuridica da lui letta e messa agli atti della Commissione Giustizia.

Un’affermazione del genere per l’incompetenza che dimostra e la pericolosità della tesi che afferma darebbe adito ad una immediata richiesta di dimissioni.

De Stefano se ne dovrebbe andare insieme agli autori materiali di quel testo. Sarebbe il minimo. Ma in Italia il minimo non c’è perché manca il fondo.

Concludo ricordando che la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984 richiede, tra l’altro, agli Stati parte di incorporare il crimine di tortura all’interno della propria legislazione nazionale e di punire gli atti di tortura con pene adeguate; di intraprendere una rapida e imparziale inchiesta su ogni presunto atto di tortura; di assicurare che le dichiarazioni rese sotto tortura non vengano utilizzate come prove durante processi (eccetto che contro una persona accusata di tortura, come prova che tale dichiarazione sia stata resa); e di riconoscere e far applicare il diritto delle vittime di tortura e dei loro parenti più stretti (dependants) a ricevere un equo e adeguato risarcimento e recupero (psico-fisico e sociale).

Nessuna circostanza eccezionale – come uno stato o una minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsiasi altra pubblica emergenza – può essere invocata (addotta) come giustificazione di atti di tortura. La stessa disposizione vale per quell’individuo che abbia compiuto tali atti in seguito ad un ordine di un superiore o di autorità pubblica. Agli Stati parte è proibito rinviare una persona in uno Stato nel quale egli/ella potrebbe essere a rischio di subire tortura (principio di non-refoulement).

Allo stesso tempo gli Stati dovranno assicurare che i presunti responsabili di atti di tortura presenti sul territorio di propria giurisdizione vengano sottoposti a processi o estradati in un altro Stato per essere sottoposti a processo.

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Enrico Triaca si rivolge al sottosegretario all’Interno Carlo De Stefano: «Lei che mi ha arrestato nel maggio 1978 dovrebbe sapere come sono finito nelle mani di quel “Nicola Ciocia-De Tormentis” che mi ha torturato»

Dott. Carlo De Stefano,

IL prefetto Carlo De Stefano

ho letto la sua risposta all’interrogazione dell’On. Bernardini, che dire?
Una risposta sobria! In linea col nuovo corso, ma un tantino carente, lacunosa. Una risposta che si potrebbe attribuire a chi, in quegli anni, era estraneo al mondo delel Forze di polizia. Ma Lei Dottore non era estraneo, giusto? Lei c’era! Lei molte cose dovrebbe saperle!
Lei mi ha arrestato il 17 maggio 1978 ed oggi il suo collega Nicola Ciocia dice di avermi torturato quella notte, come io denunciai.
Dove stava quella notte Dottore? Questo non lo dice nella sua risposta. Non per accusarla di qualcosa ma forse lei può spiegare come io sia finito dalle sue mani in quelle del “Professor de Tormentis”.
In questo periodo sto imparando quanto sia difficile per voi assumervi le vostre responsabilità quando non potete nascondervi dietro l’anonimato e, del resto, vedo che è stato ben ripagato per i suoi servigi. Ma prima o poi arriva per tutti il giorno in cui non si può più vivere nell’ombra, ed è in questo frangente che un uomo può dimostrare un residuo di dignità di etica.

Lei Dottore con questa risposta ha perso un’occasione. Ora continuerà imperterrito a fare l’uomo di Stato, magari il buon padre di famiglia, tutto Chiesa, Casa e Stato.

Dica Dottore come ci si sente a rivestire questo doppio ruolo? Cosa le suggerisce la sua coscienza? Io da “terrorista” non riesco a immaginarlo.

Sicuramente Lei come il suo collega Nicola Ciocia si sentirà un servitore di Stato, ed io non sono qui a rinfacciarle il suo ruolo di poliziotto, né di avermi arrestato: quello era sicuramente il suo compito ed il suo dovere, quello per cui ha giurato, ma come Lei sa qui si parla di altro, di abusi, di torture, di violenze non ammesse dallo Stato che ritiene di servire. Ma tacere, svicolare, mistificare non si può dire che sia un bel servire.

Non le sembra paradossale che alla fine debbano essere dei “terroristi” a mobilitarsi per far emergere la verità e lo Stato a doversi nascondere?

Enrico Triaca

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Torture, la risposta evasiva del ministero dell’Interno all’interrogazione presentata dalla deputata radicale Rita Bernardini

di Paolo Persichetti

Il governo, per voce del sottosegretario agli Interni prefetto Carlo De Stefano, ex direttore centrale della Polizia di prevenzione (l’ex Ucigos, quella del “professor De Tormentis” per intenderci) dal 2001 al 2009 e dove ha anche presieduto il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, ha liquidato giovedì 22 marzo l’interrogazione parlamentare sulle torture presentata lo scorso dicembre dalla deputata del partito radicale Rita Bernardini, sostenendo che dei fatti in questione se ne è già discusso ampiamente durante l’ottava legislatura con «ampi e circostanziati dibattiti parlamentari nonché inchieste giudiziarie».
Inutile tornarci sopra, dunque. «Su tali fatti, pertanto, – ha affermato De Stefano – non è necessario che io indugi anche se una serie di inchieste giornalistiche e iniziative culturali ne stanno riproponendo l’attualità. Un’attualità che mantiene il collegamento con i fatti di allora, in relazione all’operato delle Forze dell’ordine, ora oggetto di uno specifico quesito degli On. interroganti».
Peccato che dall’ottava legislatura ad oggi siano emerse molte circostanze nuove grazie ad una inchiesta giornalistica condotta nel 2007 da Matteo Indice sul Secolo XIX, poi rilanciate da un recente libro di Nicola Rao, riprese in una inchiesta apparsa su Liberazione del 13 dicembre 2011 nella quale si tracciava dettagliatamente il profilo professionale e culturale del professor De Tormentis, lasciando chiaramente intendere chi fosse il personaggio che si nasconde sotto quello pseudonimo e che al momento delle torture era un funzionario di grado elevato dell’Ucigos. Un dirigente delle Forse di polizia perfettamente conosciuto dai vertici politici dell’epoca, come riconobbe Francesco Cossiga (una foto lo ritrae alle spalle del ministro dell’Interno in via Caetani, davanti alla Renault 4 nella quale le Brigate rosse fecero ritrovare il corpo di Aldo Moro). Novità riproposte in una puntata della trasmissione di Rai tre, Chi l’ha visto, dell’8 febbraio scorso che hanno spinto il Corriere della sera e poi il Corriere del Mezzogiorno ad intervistare nuovamente il “professor De Tormentis” nella sua casa sulle colline del Vomero a Napoli, senza ometterne questa volta il nome che ormai circolava da tempo sul web: Nicola Ciocia.

Il prefetto De Stefano ha pensato di cavarsela a poco prezzo rivendendo merce scaduta
Il primo dei quesiti posti da Rita Bernardini ai rispettivi ministeri di competenza, Interno e Giustizia, chiedeva di «verificare l’identità e il ruolo svolto all’epoca dei fatti dal funzionario dell’Ucigos conosciuto come “professor De Tormentis”» ed ancora se non si ritenesse opportuno «promuovere, anche mediante la costituzione di una specifica commissione d’inchiesta», ogni utile approfondimento «sull’esistenza, i componenti e l’operato dei due gruppi addetti alla sevizie, ai quali fanno riferimento gli ex funzionari della polizia di Stato citati nelle interviste».
Il sottosegretario De Stefano non solo ha completamente evaso ogni risposta ma ha addirittura preso in giro la parlamentare radicale, e con essa quei milioni di cittadini che si recano regolarmente alle urne confermando la propria fiducia nell’istituzione parlamentare, spacciando per un gesto di cortesia istituzionale la consegna agli atti della Commissione di una scheda riepilogativa, elaborata «in base alle risultanze istruttorie nella disponibilità del Dipartimento della pubblica sicurezza», nella quale si ripropone una sintesi succinta dell’arci-nota inchiesta avviata nel 1982 dal pm di Padova Vittorio Borraccetti e conclusa con il rinvio a giudizio firmato dal giudice istruttore Giovanni Palombarini dell’allora commissario Salvatore Rino Genova, di tre agenti dei Nocs e di un ufficiale del reparto Celere, tutti condannati a brevi pene per le torture inflitte a Cesare Di Lenardo.

Nel 2004 l’ex commissario Salvatore Genova aveva scritto al capo della polizia chiedendo l’apertura di una commissione d’inchiesta sulle torture
E’ davvero singolare che negli armadi del Dipartimento della pubblica sicurezza il prefetto De Stefano non abbia trovato traccia delle denunce presentate dall’ex commissario della Digos, Salvatore Genova, divenuto nel frattempo primo dirigente. In una intervista al Secolo XIX del 17 giugno 2007, Genova denunciava che «nonostante ripetute sollecitazioni a fare chiarezza, lettere protocollate e incontri riservatissimi, ci si è ben guardati  dall’avviare i doverosi accertamenti». Sul tavolo della sua scrivania – annotava l’intervistatore – «ci sono i carteggi degli ultimi quindici  anni con l’ex capo della polizia, Fernando Masone, e con l’attuale numero uno, Gianni De Gennaro. Informative “personali”, “strettamente riservate” nelle quali Salvatore Genova chiede l’istituzione di Commissioni, l’acquisizione di documenti e l’interrogazione di testimoni. Vuole che venga fatta luce su una delle pagine più oscure nella storia della lotta all’eversione».
Di tutto questo nella risposta del sottosegretario non c’è traccia!
Singolare omissione, come singolare appare il fatto che l’unico nome citato sia quello di Salvatore Genova, che guarda caso è l’unico funzionario che in questi anni ha vuotato il sacco raccontando per filo e per segno i retroscena delle torture, mentre si mantiene il massimo riserbo sugli altri e non si risponde sulla identità di “De Tormentis”. Circostanza che assomiglia tanto ad un dispetto, per non dire una rappresaglia.

Se il lupo dice di non aver mai visto l’agnello
A questo punto non si può non ricordare come Carlo De Stefano non sia affatto una figura neutra o di secondo piano. Si tratta di un funzionario che ha realizzato per intero la sua carriera nell’antiterrorismo. Nel 1978, quando era alla digos, fu lui ad arrestare Enrico Triaca, torturato da Nicola Ciocia che lo racconta nel libro di Nicola Rao, e perquisire la tipografia delle Br di via Pio Foa’ a Roma. Si tratta dunque di un personaggio che inevitabilmente è stato a conoscenza di molti dei segreti conservati nelle stanze del Viminale, in quegli uffici che si sono occupati delle inchieste contro la lotta armata. Non foss’altro perché è stato fianco a fianco di tutti i funzionari coinvolti nelle torture.
Vederlo rispondere all’interrogazione depositata dalla deputata Rita Bernardini è stato come sentire il lupo dare spiegazioni sulla scomparsa dell’agnello….


Fino al 1984 le convenzioni internazionali non ponevano limiti al ricorso alla tortura morale, in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica

Nonostante l’atteggiamento evasivo e omertoso, nella risposta del sottosegretario De Stefano agli altri quesiti posti nell’interrogazione parlamentare sono emersi alcuni dettagli interessanti. Alla domanda se il governo non intendesse «adottare con urgenza misure volte all’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di tortura e di specifiche sanzioni al riguardo, in attuazione di quanto ratificato in sede Onu» e se non vi fosse l’intenzione di «assumere iniziative, anche normative, in favore di risarcimenti per le vittime di atti di tortura o violenza da parte di funzionari dello Stato, e per i loro familiari», l’esponente del governo ha ricordato i diversi disegni di legge pendenti in Parlamento e aventi per oggetto l’introduzione nel codice penale civile e militare del reato specifico di tortura. Nulla sulla creazione di una commissione d’inchiesta.
Rivelatore è stato invece l’excursus storico fornito dagli uffici del ministero della Giustizia nel quale si afferma una cosa palesemente falsa, ovvero che fino al 1984 a livello internazionale sia la Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sia la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, ponevano divieti all’uso della tortura «pur con delle limitazioni non di poco conto (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)». Secondo l’interpretazione fornita da De Stefano queste convenzioni internazionali avrebbero vietato l’uso della tortura essenzialmente contro il nemico esterno, in caso di guerre tra Stati, tacendo sul ricorso a torture contro il nemico interno (i cosiddetti “terroristi”), a meno che non si trattasse di Paesi sotto regimi dittatoriali. Una logica che se condotta fino alle sue estreme conseguenze avrebbe sancito il divieto di torturare solo per le dittature, ritenute una forma di governo illegittimo, mentre paradosalmente avrebbe lasciato alle democrazie ampi margini di possibilità di farlo tranquillamente.


Citando questo passaggio il ministero della Giustizia ha voluto forse farci intendere che nel 1982, quando Nicola Ciocia, alias De Tormentis, insieme alla sua squadra di “acquaiuoli” (così erano definiti negli ambienti della polizia per la loro specializzazione nel waterboarding, la tortura dell’acqua e sale), supportata dagli altri dirigenti dell’Ucigos, Gaspare De Francisci, Umberto Improta & c., sotto l’ordine e la tutela del ministro dell’Interno Virginio Rognoni, torturava durante gli interrogatori le persone sospettate di appartenere a gruppi armati, lo faceva senza violare la normativa internazionale.
E’ questo il messaggio indicibile che tra le righe il sottosegretario De Stefano ha voluto inviare agli interroganti e a chi da mesi sta portando avanti una campagna su questi fatti.
Tuttavia dal 1984, prima l’assemblea generale delle Nazioni unite, poi dal 1987 anche il Consiglio d’Europa, hanno adottato una Convenzione per la prevenzione specifica della tortura e dei trattamenti degradanti, in vigore in Italia dall’11 febbraio 1989. In tale ambito, «la tortura al pari del genocidio – ricorda sempre la nota del ministero della Giustizia – è considerata un crimine contro l’umanità dal diritto internazionale», dunque imprescrittibile.
Anche se la nozione di imprescrittibilità non ci ha mai convinto per la sua facilità a prestarsi a regolamenti di conti che fanno del ricorso alla giustizia penale internazionale una forma di prolungamento della guerra e/o della lotta politica con altri mezzi, ci domandiamo come mai i solerti magistrati italiani teorici dell’interventismo più sfrenato, della supplenza e dell’interferenza senza limiti, siano stati fino ad ora così restii e disattenti.
Ma della complicità della magistratura che con la sua sistematica azione di copertura, che trovò un’unica eccezione nella citata inchiesta di Padova, svolse un decisivo ruolo di ausilio alle torture parleremo in un prossimo articolo.

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