Il diritto del detenuto non deve essere “a discrezione”

Dal blog di Davide Steccanella
5 dicembre 2012

Una recente vicenda accaduta presso il carcere di Rebibbia ad un detenuto in semi-libertà ha evidenziato in modo preclaro quella estrema “discrezionalità” che talvolta affligge la applicazione di alcuni dei principali istituti introdotti nel 1975 dalla Legge Gozzini.

Legge che, nelle intenzioni del legislatore di allora, era appositamente finalizzata alla concreta realizzazione di quegli obiettivi di successivo reinserimento sociale del condannato, secondo quanto espressamente previsto dalla nostra Costituzione.

In tal guisa, ed anche per garantire il controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione della pena, il nostro Ordinamento penitenziario riservava alla esclusiva competenza del Giudice (Magistrato o Tribunale di Sorveglianza) la decisione sulle diverse istanze provenienti dai detenuti (dalla semplice licenza premio alle misure alternative alle detenzione fino alla liberazione condizionale).

Nella “pratica” tuttavia questa decisione finisce il più delle volte con l’essere assunta sulla sola base delle valutazioni di altri e diversi soggetti (note, rapporti etc.), il che significa che, di fatto e molto spesso, risulta decisivo all’accoglimento o meno di un diritto previsto dalla legge, il rapporto personale ed individuale che si crea all’interno del carcere tra il singolo detenuto e chi lo dirige.

Nel caso segnalato risulta abbastanza evidente l’esistenza di una situazione di attrito personale nei confronti del detenuto da parte della direttrice del reparto e risalente, si legge, ad una mancata consegna, da parte del detenuto, che durante il lavoro esterno esercita la professione di giornalista, di alcuni suoi articoli oggetto di una querela per diffamazione, e che si trovavano pubblicati anche on line.

L’ultimo episodio ha riguardato invece la sua mancata accettazione supina di una contestazione in merito alle modalità del lavoro esterno che, nonostante quanto da tempo allegato, gli veniva impropriamente attribuito come mero lavoro trimestrale invece che retribuito trimestralmente.

Tutto questo potrebbe anche rientrare nell’ambito di rapporti personali che possono essere più o meno “riusciti” (come è anche naturale che accada) tra chi sta scontando una pena detentiva e chi è chiamato a vigilare sul funzionamento di un carcere, se poi non determinasse “a cascata” tutta una serie di conseguenze giudiziarie sui diritti del detenuto.

A seguito di quell’episodio infatti, la direttrice avrebbe immediatamente trasmesso al Magistrato di Sorveglianza una sorta di nota disciplinare (“anomala”, giacchè al di fuori dai casi previsti dall’art. 38 della Legge Gozzini) sulla base della quale il Magistrato ha rigettato una richiesta di licenza premio di 1 giorno per ragioni familiari.

Nel provvedimento di rigetto si fa anche riferimento ad un “precedente” costituito da un ammonimento datato 28.01.2012 che tuttavia era stato immediatamente sospeso dal Direttore del carcere già a fare tempo dal 31.01.2012.

Il detenuto ha dovuto quindi successivamente allegare al Magistrato di sorveglianza sia la propria relazione sul fatto accaduto (e che era stata prontamente inviata anche al direttore del Carcere), sia il provvedimento di sospensione di quel citato ammonimento, al fine di reiterare la richiesta di licenza, e per la quale è ancora in attesa.

Già in precedenza, peraltro, in occasione della richiesta di accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 47 O.P, il medesimo direttore di reparto aveva inviato al Tribunale di Sorveglianza chiamato a decidere una relazione di sintesi dove si leggeva testualmente che “la forma mentis del (omissis) lo conduce ad avere talora un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di questa Amministrazione verso la quale egli deve comunque rispondere del proprio comportamento e non, piuttosto, trattare da pari a pari” .

La richiesta di affidamento è stata dunque respinta dal Tribunale.

Il risultato finale di tutto ciò è che un soggetto, detenuto da 14 anni (e da 4 in semi-libertà, e ormai arrivato a 2 anni dal fine-pena), e che fino a tutto il 2011 non aveva mai dato corso ad alcun rilievo disciplinare, dopo l’arrivo di una nuova direttrice di reparto si vede oggi: 1) respingere la domanda di affidamento in prova, 2) negare una licenza premio di 1 giorno e 3) ancora in attesa di vedersi riconosciuti due semestri di liberazione anticipata già maturati dal giugno 2012.

Di tutto ciò è stato informato il Direttore del Carcere di Rebibbia ed è stata presentata una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia firmata dall’Onorevole Rita Bernardini e da altri deputati del PD.

Auspicando che chi di competenza possa attivarsi al più presto, rimane il fatto che, fermo restando il doveroso controllo da parte della Amministrazione penitenziaria sull’effettivo rispetto, da parte dei detenuti, delle regole di disciplina interna agli Istituti di pena, non appare certo conforme alla legge affidare in toto la applicazione dei diritti di un detenuto alla mera discrezionalità personale di chi volta a volta si trova a dirigere il reparto di detenzione.

“Il livello di civiltà di un paese lo si misura dal livello di civiltà delle sue carceri” diceva tanti anni fa l’Onorevole Adelaide Aglietta del Partito radicale, purtroppo occorre ancora una volta constatare come in questo senso non si siano fatti molti passi avanti se ancora oggi si leggono episodi che ci ricordano tanto quel collegio del giovane Giannino Stoppani nella fortunata serie televisiva di Gianburrasca.

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Carcere e sanzioni disciplinari, un aggiornamento e poi basta

Carcere e sanzioni disciplinari, un aggiornamento e poi basta

Da alcuni giorni arrivano da più parti preoccupate richieste di notizie sulla mia situazione dopo il post del 5 novembre (vedi qui) nel quale raccontavo dei possibili rischi di sanzioni disciplinari per quanto era accaduto il sabato precedente, 3 novembre, durante un surreale incontro con la Direttrice del reparto semiliberi di Rebibbia reclusione.
L’assenza di informazioni aggiornate sulla vicenda e il prolungato silenzio del blog, dovuto a diverse ragioni (sovraccarico di impegni e semi-vita familiare che ho dedicato più del solito a mio figlio), hanno creato un po’ di allarme.
Mi scuso innanzitutto con i compagni, gli amici e i lettori che ringrazio per l’attenzione e la premura dimostratami.
Corro subito ai ripari cercando di spiegare per sommi capi cosa è successo nel frattempo.

La contestazione disciplinare
Col senno del poi posso dire che la decisione di raccontare subito quanto accaduto il mattino di quel sabato è stata una scelta lungimirante. Il lunedì successivo (5 novembre), infatti, al rientro serale in carcere l’ispettore di turno mi ha informato della presenza di una contestazione disciplinare mossa a mio carico dalla Direttrice di reparto protagonista dell’episodio.
Il testo, molto lungo e scritto a mano sul registro delle udienze, era di difficile lettura. Al suo interno si forniva un resoconto incompleto e non corrispondente allo svolgimento dei fatti avvenuti, soprattutto si delineava un profilo disciplinare della mia condotta verbale etichettata come «irrispettosa e offensiva».
Nel testo, che sembrava uscito da una pièce di Ionesco, la responsabile di reparto mi attribuiva frasi prive di senso, frutto di palesi equivoci tipici di chi non ha la capacità di ascoltare, come il fatto che io avessi sostenuto di possedere un “contratto di lavoro trimestrale” mentre avevo inutilmente tentato di spiegare che la mia retribuzione era «a cadenza trimestrale».
Nemmeno uno come Totò nei suoi mirabolanti “quiproquo” con Peppino de Filippo era mai arrivato a tanto.
Il testo della contestazione seppure carico di stizza furiosa aveva comunque del sublime, era qualcosa che toccava i vertici del teatro dell’assurdo. Ma purtroppo per me, come per tutti quelli che vivono questi episodi nel quotidiano del carcere, quella non era una messa in scena ma il realismo carnevalesco della punizione.

La Direzione archivia tutto
Preso atto delle contestazioni ho redatto delle note difensive inviate alla Direzione. A quel punto, secondo quanto previsto dalle norme dell’ordinamento e del regolamento penitenziario che regolano i procedimenti disciplinari, entro 10 giorni dalla contestazione avrebbe dovuto svolgersi un’azione disciplinare nel corso della quale si sarebbero dovuti valutare fondatezza ed eventuale portata dei fatti contestati, per poi decidere se erogare, o meno, una sanzione.
In quei giorni di attesa una domanda dominava su tutte le altre: chi sarebbe venuto a presiedere l’azione disciplinare?
La stessa responsabile di reparto, nella tripla veste di accusa, giudice e presunta parte lesa – eventualità ammessa dall’ordinamento penitenziario – oppure, molto più opportunamente, un altro dirigente d’Istituto?
Il dilemma è rimasto tale perché allo scadere dei 10 giorni non è accaduto nulla.
Con molta saggezza chi è gerarchicamente al di sopra della funzionaria che dirige il reparto Semiliberi ha deciso altrimenti, ritenendo evidentemente infondati i rilievi mossi.

La storia poteva dirsi conclusa qui. E invece no, il veleno è sempre nella coda, ci insegna madre natura.

La nota al magistrato in cui si segnalano «atteggiamenti di arroganza, offesa e di insofferenza nei confronti della Istituzione»
Il 23 novembre mi viene notificato il rigetto di una licenza, di una sola giornata, che avevo chiesto nel fratempo per stare insieme a mia madre il giorno del suo settantasettesimo compleanno.
Leggendolo con attenzione ho scoperto che il rifiuto aveva valore di sanzione per l’episodio del 3 novembre.
Il provvedimento negativo era desunto da una nota proveniente dal carcere (la fonte non è indicata) allegata alla domanda di licenza, protocollata n° 17159/12, inviata il 7 novembre 2012, dunque due giorni dopo la contestazione disciplinare senza esito, nella quale si riferisce dell’arrivo di una «comunicazione circa comportamenti posti in essere dal Persichetti in data 5/11/12 [c’è un errore di data, Ndr] nei confronti della dottoressa Trapazzo, consistiti in atteggiamenti di arroganza, offesa e di insofferenza nei confronti della Istituzione e della singola persona».
Si riportano anche due frasi virgolettate che dovrebbero rappresenare la prova della condotta verbale incriminata. Frasi che però risultano indecifrabili.
Questo provvedimento di rigetto è ancora oggetto di ricorso presso l’ufficio del magistrato, dunque evito di entrare troppo nei dettagli. Il problema evidentemente non è il giorno di licenza rifiutato ma il merito di una sanzione erogata in assenza, non solo di infrazione disciplinare, ma addirittura della procedura prevista per valutarne il fondamento, dunque per un fatto nullo e non avvenuto. “Il fatto non sussiste” è la formula di rito in uso in questo caso.

Rigetto licenza copia

Così vanno le cose. L’espediente, il ricorso ad una “comunicazione” inviata al magistrato aggirando addirittura le stesse procedure disciplinari, per altro già poco garantiste nei confronti dei detenuti, è l’artificio che può permettere di erogare sanzioni senza alcuna verifica sui fatti, sulla loro sussistenza reale, senza accertamento delle prove, sulla pura base del principio di autorità: in questo caso la parola di una Direttrice di reparto; come a dire che i fatti non esistono ma solo le parole di chi ha l’autorità di pronunciarle.

Quando la stessa Direttrice voleva sindacare il contenuto degli articoli scritti per Liberazione
Ad onor del vero non è la prima volta che mi trovo di fronte ad una cosa del genere. Già nel febbraio del 2011 la stessa dirigente, che da poco aveva assunto le nuove funzioni di responsabile della semilibertà, aveva fatto ricorso al medesimo espediente.
All’epoca il contenzioso riguardava la richiesta di copia degli articoli indicati nella denuncia-querela avanzata contro di me da Roberto Saviano (vedi qui).
Articoli ritenuti – a detta della nuova responsabile di reparto – fondamentali per una compiuta valutazione dell’osservazione trattamentale. E perché non valutare anche le lezioni che tenevo all’università di Paris 8?
Lasciamo correre il manifesto profilo di incostituzionalità di una pretesa del genere. Un fatto di una abnormità gigantesca passato sotto silenzio.
Qualcosa di analogo mi era già accaduto al Mammagialla di Viterbo alcuni anni prima, quando il  magistrato di sorveglianza del posto si oppose ai permessi di uscita per un mio libro, Esilio e castigo, (vedi qui). All’epoca la vicenda finì sui giornali (vedi qui).
Tuttavia nel febbraio 2011 l’oggetto del contendere non poteva nemmeno essere una discussione del genere. In quel momento, infatti, non ero nemmeno a conoscenza del contenuto della querela e quindi degli articoli denunciati (in procura nonostante le ripetute richieste hanno sempre opposto il segreto istruttorio), poiché mi era stato notificato un semplice verbale di elezione di domicilio – di cui avevo fornito copia alla Direzione – nel quale si indicava unicamente il numero di protocollo del procedimento senza altre informazioni.
Per giunta la richiesta della responsabile di reparto (se è vero che gli articoli dovevano essere analizzati per redigere l’osservazione scientifica della personalità) aveva una tale portata formale che non era possibile indicare dei testi prima di averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte della procura.
A ben vedere, dunque, è alla procura che la Direttrice avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta, non certo a me.
Di fronte ad una tale oggettiva impossibilità, trattandosi in ogni caso di articoli diffusi nello spazio pubblico, consigliai la Direttrice – al fine di consentirle di soddisfare la sua curiosità – di recarsi sul sito web di Liberazione, dove allora lavoravo, e cliccare il mio nome per avere completa visione di tutti i miei testi.

Sapete quale fu il risultato?
Il suggerimento venne recepito come un rifiuto di «rapportarsi correttamente con l’Amministrazione».
L’episodio, oltre ad essere prontamente segnalato all’ufficio di sorveglianza con la solita comunicazione semiclandestina,

«Il 02.03.2011 il Persichetti, durante un colloquio col Direttore di Reparto riguardante proprio tale vicenda [querela da parte di Roberto Saviano Ndr], è stato invitato a produrre gli articoli relativi alla querelle, al fine di avere un quadro della situazione; ha percepito come atteggiamento “censorio” la richiesta formulatagli dal dirigente e per tutta risposta gli ha detto chiaramente che gli scritti sono liberamente accessibili su internet e che non vedeva la necessità di doverli produrre lui. Si è pertanto ritenuto di dover informare dell’accaduto e dell’atteggiamento tenuto dal semilibero il Sig. Magistrato di Sorveglianza».

venne poi abbondantemente sviluppato nella relazione di sintesi con la quale si dissuase il magistrato dal concedermi l’affidamento in prova ai servizi sociali, avendo io l’abitudine (cito questo passo da antologia):

«La forma mentis del Persichetti lo conduce ad avere talora, un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di un’Amministrazione verso la quale, comunque, egli deve rispondere del proprio comportamento e non trattare da pari: il tutto, ovviamente, nel rispetto del diritti della persona.Talora però nel soggetto pare vi sia una difficoltà a rendersi conto che, a differenza di quanto accade in un rapporto tra persone fisiche, rapportarsi con l’Amministrazione richiede una diversa “dialettica”, fatta – anche obtorto collo – di una puntuale esecuzione delle direttive o anche, delle sole indicazioni fornite dalla stessa e dai suoi operatori».

A questo punto credo di avervi detto più o meno tutto. No, dimenticavo. Il racconto di quanto accaduto il 3 novembre fatto su questo blog è poi finito sulla pagina online de Gli Altri, settimanale dove lavoro. Da qui è rimbalzato sulla rassegna giornaliera di Ristretti orizzonti e così non è sfuggito alla attenzione di Rita Bernardini, parlamentare radicale attentissima alle questioni carcerarie e che esercita con grande energia e cura il potere di sindacato ispettivo nelle carceri che la funzione di deputato gli consente. La Bernardini ne ha così fatto l’oggetto di una interrogazione scritta (qui), anche se nel testo depositato mancano i riferimenti agli ultimi fatti.

Adesso vi ho detto veramente tutto. Consentitemi di non ritornarci più sopra, accada quel che accada, di tanta meschinità ne ho la palle piene.
In tutti questi anni di carcere mi è capitato di redigere centinaia e centinaia di note difensive e ricorsi per i miei malcapitati compagni di detenzione che dovevano misurarsi con episodi simili. Di queste storie oggi ho la nausea.
La vita è altrove. La mia poi è semi, metà, mezza… Se ci saranno altre puntate, e per esperienza vi posso dire che ve ne saranno delle altre perché questa storia non finisce certo qui, spero che verrano altri a scriverne. Io passo volentieri il testimone.

Ciao a tutti.

Paolo Persichetti

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Le bugie del Governo: le “torture legittime” del Sottosegretario all’Interno, prefetto Carlo De Stefano

Nella risposta che il governo, per bocca del sottosegretario all’Interno prefetto Carlo De Stefano (nella foto qui accanto), ha fornito lo scorso giovedì 22 marzo all’interrogazione, presentata dalla deputata radicale Rita Bernardini, sulle torture che nel 1982 furono utilizzate per contrastare il fenomeno della lotta armata, si lasciava intendere che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia fossero presenti «limitazioni» di «non di poco conto» al divieto di fare ricorso all’uso della tortura.
Secondo questa singolare interpretazione nelle convenzioni internazionali si sarebbe vietato l’uso della tortura essenzialmente contro il nemico esterno, in caso di guerre tra Stati, tacendo sul ricorso a torture contro il nemico interno (i cosiddetti “terroristi”), a meno che non si trattasse di Paesi sotto regimi dittatoriali. Una logica che se condotta fino alle sue estreme conseguenze avrebbe sancito il divieto di torturare solo per le dittature, ritenute una forma di governo illegittimo, mentre paradossalmente avrebbe lasciato alle democrazie ampi margini di possibilità di farlo tranquillamente.

Questo il passo in questione:

Fonte: Estratto dal testo letto in commissione Giustizia dal sottosegretario Carlo De Stefano

Sul piano sostanziale sappiamo che non esistono grosse diferenze nell’impiego della tortura tra Paesi con sistemi politici cosiddetti “democratici” e regimi con forme di governo dittatoriale o autoritario. Non stiamo qui a dilungarci troppo sugli esempi storici: dalla Francia, durante la guerra d’Algeria, alle imprese coloniali e imperialiste delle democrazie occidentali fino alla recente Guantanamo dell’amministrazione Bush.
Diverso è il piano formale, l’adesione alle convenzioni internazionali, i trattati Onu, il cosiddetto sistema dello Stato di diritto vieta il ricorso a determinati eccessi o abusi nell’uso della violenza legittima dello Stato, non in Italia tuttavia dove il ricorso alla tortura non è ancora oggi un reato previsto dal codice penale nonostante gli impegni presi in tal senso negli accordi internazionali e in sede europea.

La fretta e il poco tempo a disposizione mi avevano impedito sul momento di fare le dovute verifiche così ho dato per vero quanto asserito nelle affermazioni di De Stefano, rilasciate pur sempre da un membro del governo in una sede ufficiale come la commissione Giustizia dove non ci si aspetta che si raccontino frottole o addirittura si riscriva pro domo un testo come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Avrei dovuto fidarmi dell’istinto, che poi in questo caso altro non è che la stratificazione pregressa di letture e studi passati. Quei testi, soprattutto la Dichiarazione universale come la Convenzione di Roma (Cedu) li avevo letti, studiati per alcuni esami universitari o per preparare ricorsi in carcere a detenuti che mi chiedevano un aiuto.
Molte volte li ho ritrovati, citati e commentati, nei libri e mai ricordo di aver incontrato da qualche parte quelle «limitazioni» al divieto della tortura, per giunta così nette, evocate dal sottosegretario all’Interno.

Così appena ho potuto sono andato a verificare. Quei dubbi iniziali erano più che fondati. Vi chiedo scusa dunque per aver accreditato, seppur involontariamente, delle fandonie così grossolane. Nel testo dei trattati quei vincoli non esistono. Le parole di De Stefano sono frottole, roba da bocciatura secca ad un esame di primo anno di Giurisprudenza. L’interpretazione similgiuridica suggerita sulla base della scheda fornitagli dai tecnici del ministero della Giustizia (supponiamo si tratti di insigni magistrati dell’ufficio studi) rivela solo il penoso tentativo di costruire a posteriori una copertura giuridica delle ragioni dello Stato per giustificare il ricorso alle torture nei primi anni 80.

Nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata a Roma nel 1950, quella per intenderci sulla base della quale opera la corte di Strasburgo, come nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, un trattato delle Nazioni unite adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, non c’è menzione alcuna delle «limitazioni» di «non di poco conto» di cui parla l’esponente del governo.

Questi due testi riprendono in modo secco la formulazione presente all’articolo 5 della Dichiarazione dei diritti universali:

Articolo  3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti.

(Fonte: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU.
Roma 4 novembre 1950)

ARTICOLO  7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

(Fonte: Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966,
entrata in vigore il 23 marzo 1976)


La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 all’articolo 5 recita:


Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.

(Fonte: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948)

Il divieto è categorico, non lascia spazio a distinguo o limitazioni «non di poco conto (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», come sostenuto da De Stefano. Semmai la formulazione è carente lì dove non fornisce una dettagliata descrizione di cosa sia la tortura.
Ed è proprio in questa eccessiva sinteticità che si sono insinuate nel tempo le strategie volte ad aggirare il divieto.
Per questo motivo la successiva formulazione varata con la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, introduce una definizione molto più ampia e articolata:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.


La tesi truffaldina del ministero dell’Interno

Da dove sono sbucate allora quelle «limitazioni» di «non di poco conto (morale, ordine pubblico, benessere generale di una società democratica)», citate dal sottesegretario all’Interno?

E’ successo un pò come nel gioco delle tre carte: al ministero della Giustizia e dell’Interno pensano che siamo degli allocchi e ce la beviamo. Come avrebbe fatto l’Azzeccarbugli di manzoniana memoria hanno combinato due codicilli (combinato disposto lo chiamano nell’orribile gergo giuridico), l’articolo 5 sopracitato e il secondo comma dell’articolo 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che potete leggere qui sotto:

Articolo 29
1) L’individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità;

2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica;

3) Tali diritti e libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

(Fonte: Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, 1948)

Come è facile verificare, il testo del comma 2 riguarda unicamente l’esercizio dei diritti e delle libertà dell’individuo, sottoposti alle norme previste dalle singole leggi interne degli Stati che a loro volta non potrebbero essere in contrasto con i fini e principi della Dichiarazione generale sui diritti dell’Uomo.

In nessun momento si accenna alle torture o si fa riferimento ad una tutela del diritto soggettivo dello Stato che garantisca la possibilità di sottrarsi o attenuare il divieto di riccorrere alla tortura indicato nell’articolo 5. A questo punto c’è poco da aggiungere, quanto affermato da De Stefano è falso. Siamo alla truffa bella e buona. Nessuna legislazione internazionale ha mai ammesso la possibilità di ricorrere a torture per tutelare la morale, l’ordine pubblico o il benessere generale di una società democratica. Ciò è ammesso solo nella testa del Prefetto De Stefano e degli estensori della nota giuridica da lui letta e messa agli atti della Commissione Giustizia.

Un’affermazione del genere per l’incompetenza che dimostra e la pericolosità della tesi che afferma darebbe adito ad una immediata richiesta di dimissioni.

De Stefano se ne dovrebbe andare insieme agli autori materiali di quel testo. Sarebbe il minimo. Ma in Italia il minimo non c’è perché manca il fondo.

Concludo ricordando che la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984 richiede, tra l’altro, agli Stati parte di incorporare il crimine di tortura all’interno della propria legislazione nazionale e di punire gli atti di tortura con pene adeguate; di intraprendere una rapida e imparziale inchiesta su ogni presunto atto di tortura; di assicurare che le dichiarazioni rese sotto tortura non vengano utilizzate come prove durante processi (eccetto che contro una persona accusata di tortura, come prova che tale dichiarazione sia stata resa); e di riconoscere e far applicare il diritto delle vittime di tortura e dei loro parenti più stretti (dependants) a ricevere un equo e adeguato risarcimento e recupero (psico-fisico e sociale).

Nessuna circostanza eccezionale – come uno stato o una minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsiasi altra pubblica emergenza – può essere invocata (addotta) come giustificazione di atti di tortura. La stessa disposizione vale per quell’individuo che abbia compiuto tali atti in seguito ad un ordine di un superiore o di autorità pubblica. Agli Stati parte è proibito rinviare una persona in uno Stato nel quale egli/ella potrebbe essere a rischio di subire tortura (principio di non-refoulement).

Allo stesso tempo gli Stati dovranno assicurare che i presunti responsabili di atti di tortura presenti sul territorio di propria giurisdizione vengano sottoposti a processi o estradati in un altro Stato per essere sottoposti a processo.

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Torture, la risposta evasiva del ministero dell’Interno all’interrogazione presentata dalla deputata radicale Rita Bernardini

di Paolo Persichetti

Il governo, per voce del sottosegretario agli Interni prefetto Carlo De Stefano, ex direttore centrale della Polizia di prevenzione (l’ex Ucigos, quella del “professor De Tormentis” per intenderci) dal 2001 al 2009 e dove ha anche presieduto il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, ha liquidato giovedì 22 marzo l’interrogazione parlamentare sulle torture presentata lo scorso dicembre dalla deputata del partito radicale Rita Bernardini, sostenendo che dei fatti in questione se ne è già discusso ampiamente durante l’ottava legislatura con «ampi e circostanziati dibattiti parlamentari nonché inchieste giudiziarie».
Inutile tornarci sopra, dunque. «Su tali fatti, pertanto, – ha affermato De Stefano – non è necessario che io indugi anche se una serie di inchieste giornalistiche e iniziative culturali ne stanno riproponendo l’attualità. Un’attualità che mantiene il collegamento con i fatti di allora, in relazione all’operato delle Forze dell’ordine, ora oggetto di uno specifico quesito degli On. interroganti».
Peccato che dall’ottava legislatura ad oggi siano emerse molte circostanze nuove grazie ad una inchiesta giornalistica condotta nel 2007 da Matteo Indice sul Secolo XIX, poi rilanciate da un recente libro di Nicola Rao, riprese in una inchiesta apparsa su Liberazione del 13 dicembre 2011 nella quale si tracciava dettagliatamente il profilo professionale e culturale del professor De Tormentis, lasciando chiaramente intendere chi fosse il personaggio che si nasconde sotto quello pseudonimo e che al momento delle torture era un funzionario di grado elevato dell’Ucigos. Un dirigente delle Forse di polizia perfettamente conosciuto dai vertici politici dell’epoca, come riconobbe Francesco Cossiga (una foto lo ritrae alle spalle del ministro dell’Interno in via Caetani, davanti alla Renault 4 nella quale le Brigate rosse fecero ritrovare il corpo di Aldo Moro). Novità riproposte in una puntata della trasmissione di Rai tre, Chi l’ha visto, dell’8 febbraio scorso che hanno spinto il Corriere della sera e poi il Corriere del Mezzogiorno ad intervistare nuovamente il “professor De Tormentis” nella sua casa sulle colline del Vomero a Napoli, senza ometterne questa volta il nome che ormai circolava da tempo sul web: Nicola Ciocia.

Il prefetto De Stefano ha pensato di cavarsela a poco prezzo rivendendo merce scaduta
Il primo dei quesiti posti da Rita Bernardini ai rispettivi ministeri di competenza, Interno e Giustizia, chiedeva di «verificare l’identità e il ruolo svolto all’epoca dei fatti dal funzionario dell’Ucigos conosciuto come “professor De Tormentis”» ed ancora se non si ritenesse opportuno «promuovere, anche mediante la costituzione di una specifica commissione d’inchiesta», ogni utile approfondimento «sull’esistenza, i componenti e l’operato dei due gruppi addetti alla sevizie, ai quali fanno riferimento gli ex funzionari della polizia di Stato citati nelle interviste».
Il sottosegretario De Stefano non solo ha completamente evaso ogni risposta ma ha addirittura preso in giro la parlamentare radicale, e con essa quei milioni di cittadini che si recano regolarmente alle urne confermando la propria fiducia nell’istituzione parlamentare, spacciando per un gesto di cortesia istituzionale la consegna agli atti della Commissione di una scheda riepilogativa, elaborata «in base alle risultanze istruttorie nella disponibilità del Dipartimento della pubblica sicurezza», nella quale si ripropone una sintesi succinta dell’arci-nota inchiesta avviata nel 1982 dal pm di Padova Vittorio Borraccetti e conclusa con il rinvio a giudizio firmato dal giudice istruttore Giovanni Palombarini dell’allora commissario Salvatore Rino Genova, di tre agenti dei Nocs e di un ufficiale del reparto Celere, tutti condannati a brevi pene per le torture inflitte a Cesare Di Lenardo.

Nel 2004 l’ex commissario Salvatore Genova aveva scritto al capo della polizia chiedendo l’apertura di una commissione d’inchiesta sulle torture
E’ davvero singolare che negli armadi del Dipartimento della pubblica sicurezza il prefetto De Stefano non abbia trovato traccia delle denunce presentate dall’ex commissario della Digos, Salvatore Genova, divenuto nel frattempo primo dirigente. In una intervista al Secolo XIX del 17 giugno 2007, Genova denunciava che «nonostante ripetute sollecitazioni a fare chiarezza, lettere protocollate e incontri riservatissimi, ci si è ben guardati  dall’avviare i doverosi accertamenti». Sul tavolo della sua scrivania – annotava l’intervistatore – «ci sono i carteggi degli ultimi quindici  anni con l’ex capo della polizia, Fernando Masone, e con l’attuale numero uno, Gianni De Gennaro. Informative “personali”, “strettamente riservate” nelle quali Salvatore Genova chiede l’istituzione di Commissioni, l’acquisizione di documenti e l’interrogazione di testimoni. Vuole che venga fatta luce su una delle pagine più oscure nella storia della lotta all’eversione».
Di tutto questo nella risposta del sottosegretario non c’è traccia!
Singolare omissione, come singolare appare il fatto che l’unico nome citato sia quello di Salvatore Genova, che guarda caso è l’unico funzionario che in questi anni ha vuotato il sacco raccontando per filo e per segno i retroscena delle torture, mentre si mantiene il massimo riserbo sugli altri e non si risponde sulla identità di “De Tormentis”. Circostanza che assomiglia tanto ad un dispetto, per non dire una rappresaglia.

Se il lupo dice di non aver mai visto l’agnello
A questo punto non si può non ricordare come Carlo De Stefano non sia affatto una figura neutra o di secondo piano. Si tratta di un funzionario che ha realizzato per intero la sua carriera nell’antiterrorismo. Nel 1978, quando era alla digos, fu lui ad arrestare Enrico Triaca, torturato da Nicola Ciocia che lo racconta nel libro di Nicola Rao, e perquisire la tipografia delle Br di via Pio Foa’ a Roma. Si tratta dunque di un personaggio che inevitabilmente è stato a conoscenza di molti dei segreti conservati nelle stanze del Viminale, in quegli uffici che si sono occupati delle inchieste contro la lotta armata. Non foss’altro perché è stato fianco a fianco di tutti i funzionari coinvolti nelle torture.
Vederlo rispondere all’interrogazione depositata dalla deputata Rita Bernardini è stato come sentire il lupo dare spiegazioni sulla scomparsa dell’agnello….


Fino al 1984 le convenzioni internazionali non ponevano limiti al ricorso alla tortura morale, in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica

Nonostante l’atteggiamento evasivo e omertoso, nella risposta del sottosegretario De Stefano agli altri quesiti posti nell’interrogazione parlamentare sono emersi alcuni dettagli interessanti. Alla domanda se il governo non intendesse «adottare con urgenza misure volte all’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di tortura e di specifiche sanzioni al riguardo, in attuazione di quanto ratificato in sede Onu» e se non vi fosse l’intenzione di «assumere iniziative, anche normative, in favore di risarcimenti per le vittime di atti di tortura o violenza da parte di funzionari dello Stato, e per i loro familiari», l’esponente del governo ha ricordato i diversi disegni di legge pendenti in Parlamento e aventi per oggetto l’introduzione nel codice penale civile e militare del reato specifico di tortura. Nulla sulla creazione di una commissione d’inchiesta.
Rivelatore è stato invece l’excursus storico fornito dagli uffici del ministero della Giustizia nel quale si afferma una cosa palesemente falsa, ovvero che fino al 1984 a livello internazionale sia la Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sia la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, ponevano divieti all’uso della tortura «pur con delle limitazioni non di poco conto (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)». Secondo l’interpretazione fornita da De Stefano queste convenzioni internazionali avrebbero vietato l’uso della tortura essenzialmente contro il nemico esterno, in caso di guerre tra Stati, tacendo sul ricorso a torture contro il nemico interno (i cosiddetti “terroristi”), a meno che non si trattasse di Paesi sotto regimi dittatoriali. Una logica che se condotta fino alle sue estreme conseguenze avrebbe sancito il divieto di torturare solo per le dittature, ritenute una forma di governo illegittimo, mentre paradosalmente avrebbe lasciato alle democrazie ampi margini di possibilità di farlo tranquillamente.


Citando questo passaggio il ministero della Giustizia ha voluto forse farci intendere che nel 1982, quando Nicola Ciocia, alias De Tormentis, insieme alla sua squadra di “acquaiuoli” (così erano definiti negli ambienti della polizia per la loro specializzazione nel waterboarding, la tortura dell’acqua e sale), supportata dagli altri dirigenti dell’Ucigos, Gaspare De Francisci, Umberto Improta & c., sotto l’ordine e la tutela del ministro dell’Interno Virginio Rognoni, torturava durante gli interrogatori le persone sospettate di appartenere a gruppi armati, lo faceva senza violare la normativa internazionale.
E’ questo il messaggio indicibile che tra le righe il sottosegretario De Stefano ha voluto inviare agli interroganti e a chi da mesi sta portando avanti una campagna su questi fatti.
Tuttavia dal 1984, prima l’assemblea generale delle Nazioni unite, poi dal 1987 anche il Consiglio d’Europa, hanno adottato una Convenzione per la prevenzione specifica della tortura e dei trattamenti degradanti, in vigore in Italia dall’11 febbraio 1989. In tale ambito, «la tortura al pari del genocidio – ricorda sempre la nota del ministero della Giustizia – è considerata un crimine contro l’umanità dal diritto internazionale», dunque imprescrittibile.
Anche se la nozione di imprescrittibilità non ci ha mai convinto per la sua facilità a prestarsi a regolamenti di conti che fanno del ricorso alla giustizia penale internazionale una forma di prolungamento della guerra e/o della lotta politica con altri mezzi, ci domandiamo come mai i solerti magistrati italiani teorici dell’interventismo più sfrenato, della supplenza e dell’interferenza senza limiti, siano stati fino ad ora così restii e disattenti.
Ma della complicità della magistratura che con la sua sistematica azione di copertura, che trovò un’unica eccezione nella citata inchiesta di Padova, svolse un decisivo ruolo di ausilio alle torture parleremo in un prossimo articolo.

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Le torture contro i militanti della lotta armata
Le torture ai militanti Br arrivano in parlamento

Per alleggerire le carceri si riempiono i commissariati, la grande idea della guardasigilli (anzi guardia-sigilli) Severino

Basta cambiare una parola: dalle celle alle “sale di custodia”. Il nuovo guardasigilli, che da ora in poi chiameremo guardia-sigilli (ci sia consentito anche a noi di giocare con le parole), pensa di risolvere l’affollamento nelle carceri con gli eufemismi. A dire il vero, a norma di ordinamento penitenziario già ora le celle non si chiamano affatto “celle” ma “camere di pernottamento”, anche se nella realtà dentro quelle stanze sbarrate si resta chiusi in media dalle 20 alle 22 ore al giorno. Ora il nuovo ministro della Giustizia Severino ha pensato che per alleggerire le carceri si dovrà ricorrere alle camere di sicurezza dei commissariati di polizia, delle caserme e stazioni dei carabinieri

Sediou Gadiaga, 37enne senegalese, deceduto il 12 dicembre 2010 nelle camere di sicuerzza della caserma Masotti dei carabinieri di Brescia

Estesa la norma sui domiciliari fino agli ultimi a 18 mesi. Fuori dalle celle forse… in 3 mila, ma solo nel corso dei prossimi 12 mesi (è solo una ottimista stima per eccesso) ma intanto il fermo di polizia viene riportato a 48 ore nei casi in cui non vi è ancora stata la convalida dell’arresto

Paolo Persichetti

Ci volevano loro, i tecnici, gli ottimati, i «dotti medici e sapienti», come recita la canzone di Edoardo Bennato, per fare una pensata del genere. Il meglio del meglio delle università padronali (Bocconi e Luiis) e confessionali (Cattolica), gli iniziati dei circoli finanziari e di potere più influenti del pianeta (Trilateral, Bilderberg) e delle agenzie di rating più tiranniche e truffaldine (Goldman Sachs) hanno ritenuto che se nelle carceri ci sono solo posti in piedi allora la soluzione la si può trovare nelle «camere di sicurezza» dei commissariati, che però essendo circondati da lugubre fama (come ancestrali luoghi di pestaggi, sevizie, maltrattamenti, dove il fermato è in balia di qualsiasi sventura e privo del men che minimo diritto che, al contrario, in carcere almeno sulla carta può avere) andavano rinominati. Dopo averci pensato un po’ l’avvocato Severino ha scovato la nuova definizione: sale di custodia. Un tocco di cosmesi carceraria, una imbellettata di fondo tinta spesso e le rughe callose di quelle fogne, dove negli ultimi tempi si sono verificate più di una tragedia, da Stefano Cucchi, Giuseppe Uva o Sediou Gadiaga, per citarne alcuni, potevano scomparire.

La scelta scellerata del governo nasce da una constatazione: nell’ultimo anno (cifre ufficiali fornite dal Dap) sono entrati nelle carceri 68.411 persone. Nello stesso periodo ne sono uscite 45mila. Ma quel che più colpisce è che la metà è uscita entro 3 giorni dall’arresto e 10 mila dopo un mese. Il carcere funziona come una sorta di porta girevole della società. Un terzo di questi è finito dentro per stupefacenti, solo 1.655 per omicidio, ben 3.463 per resistenza a pubblico ufficiale. Un dato, quest’ultimo, abnorme e allarmante poiché mette in mostra come l’autorità di polizia stessa susciti con il suo intervento il reato. Qualcosa evidentemente non funziona. Per fare fronte a questo turnover impazzito, il governo ha pensato ad un disegno di legge che trasformi la detenzione domiciliare in pena principale per i reati fino a 4 anni.
Nel frattempo si è deciso l’obbligo per le forze di polizia di trattenere gli arrestati nelle camere di sicurezza, «dove per giunta non previsto alcun sindacato ispettivo», sottolinea una contrarissima Rita Bernardini, deputata radicale e membro della commissione giustizia. Ed in effetti l’elevato numero di condanne per resistenza a pubblico ufficiale, oltre ai numerosi casi di violenze all’interno di stazioni e caserme, dovrebbero consigliare maggiore cautela. La permanenza oltremisura in mano alle forze dell’ordine oltre ad accrescere i rischi di violenze, incide negativamente sulla formulazione delle prove. Non fa bene alle indagini e al processo. Oltre all’affollamento ed alle morti, le carceri recentemente assistono ad una preoccupante recrudescenza delle “squadrette punitive”, come i casi di Regina coeli e il processo che si è aperto contro i pestaggi a Sollicciano dimostrano.

Invece di affronatare con una sacrosanta amnistia-indulto i nodi strutturali dell’affollamento carcerario smantellando le leggi liberticide che producono il sovraffollamento (tra queste la Cirielli, la Fini-Giovanardi sulle droghe e le norme che criminalizzano l’immigrazione) il governo, nel corso del consiglio dei ministri che si è tenuto venerdì scorso, ha varato una norma che amplia di 6 mesi la precedente legge Alfano sulla detenzione domiciliare, che ora passa da 12 a 18 mesi. La misura sarà adottata con un decreto, quindi avrà effetto immediato, e riguarderà una fascia molto ristretta di detenuti. Secondo le stime del ministero dovrebbero avvantaggiarsene appena 3300 sui 68 mila reclusi. Il precedente decreto aveva consentito l’uscita di 4000 persone soltanto (delle 11 mila stimate e 6-7 mila preventivate), più o meno «come svuotare con un cucchiaio il mare dell’illegalità presente nelle carceri italiane», ha commentato Rita Bernardini che ha anche annunciato la presentazione di un ordine del giorno nel quale si chiede l’impegno del governo a «prevedere scadenze certe entro le quali dimezzare i procedimenti penali esistenti» e «varare un ampio provvedimento di amnistia e indulto».
Questo allargamento di pochi mesi della detenzione domiciliare dovrebbe permettere un risparmio giornaliero stimato attorno ai 380 mila euro. Si tratta di una norma “a termine” giustificata dalle condizioni eccezionali, che però alcuni vorrebbero far entrare a regime. In effetti l’unico elemento positivo contenuto in questo provvedimento è l’applicazione estesa anche ai recidivi, nonostante abbia perso l’automatismo previsto in prima stesura che lo ha ricondotto nell’alveo delle competenze della magistratura di sorveglianza, perdendo così d’efficacia e intasando gli uffici.
Questo governo, come il precedente, si è reso conto che la legge Cirielli è diventata un tappo che, oltre ad aver aumentato in maniera geometrica le pene, esclude o ritarda l’applicazione della Gozzini ad una moltitudine di detenuti. L’assurdità è che si debba ricorrere ad una norma del genere quando senza la Cirielli l’applicazione piena delle misure alternative avrebbe consentito l’uscita dal carcere di un numero molto più alto di detenuti.

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Cronache carcerarie
Sovraffolamento e degrado: unica soluzione l’amnistia
L’insostenibilità economica del sistema penitenziario: ridurre carceri e detenuti
Niente amnistia perché ci vogliono i 2/3 del parlamento? Allora abolite le ostative del 4bis e allungate la liberazione anticipata. Basta la maggioranza semplice
Nuovo censimento del Dap sulle carceri: meno misure alternative e più affollamento

Le torture sui militanti Br arrivano in Parlamento

Una interrogazione al ministro dell’Interno e della Giustizia è stata presentata dalla deputata radicale Rita Bernardini


Paolo Persichetti
Liberazione 17 dicembre 2011

De Tormentis è in questa foto

Approdano in parlamento le torture impiegate da alcune squadre speciali del ministero dell’Interno, tra la fine fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, per fronteggiare i gruppi che praticavano la lotta armata. Su iniziativa della deputata radicale Rita Bernardini è stata depositata una interrogazione parlamentare rivolta al ministero dell’Interno e della Giustizia. Il testo prende spunto dalle rivelazioni contenute nel libro di Nicola Rao, Colpo al cuore. Dai pentiti ai metodi speciali: come lo Stato uccise le Br. La storia mai raccontata, nel quale si riportano le ammissioni del funzionario dell’Ucigos (l’attuale polizia di prevenzione), conosciuto con l’eteronimo di “professor De Tormentis”, che guidava una squadra di poliziotti provenienti dalla mobile napoletana addestrati a varie tecniche di tortura e violenze psico-fisiche, tra le quali il waterboarding, l’annegamento con acqua e sale.
In alcune interviste rilasciate al Secolo XIX nel 2007 e nel libro di Rao, l’ex commissario della Digos Salvatore Genova (oggi questore), uno degli autori delle indagini contro le Brigate rosse nei primi anni ’80, rivela l’esistenza di due gruppi – indicati col nome di alcuni cult movie (“I cinque dell’ave maria” e “I vendicatori della notte”) – che intervenivano dopo i fermi di persone sospette di appatenenza alle Br per estorcere informazioni ricorrendo a violenze e sevizie che seguivano una procedura messa a punto dal “professor De Tormentis”. Genova racconta in questo modo il trattamento riservato a Nazareno Mantovani, uno dei primi fermati durante le indagini per il rapimento del generale Nato Dozier: «Fu spogliato, disteso supino su un tavolo di legno e legato alle quattro estremità, con la testa e la parte superiore del tronco che uscivano fuori. Le persone che lo circondavano erano tutte incappucciate. Urlavano, minacciavano, annunciavano cose terribili […] uno teneva la bocca del prigioniero aperta e gli chiudeva il naso, un altro gli teneva la testa, mentre un terzo cominciò a versare in maniera sistematica, ritmica e controllata acqua e sale, attraverso una cannula inserita in gola in maniera sapiente. Mezzo litro, si fermava qualche decina di secondi per dar modo a Mantovani di non soffocare e poi ricominciava […] Mantovani non parlò. Dopo un’ora e mezzo di trattamento il professore decise di sospenderlo. Il sospetto brigatista era già svenuto due volte e c’era il rischio che ci rimettesse la pelle». Alla fine dello spettacolo – riporta Rao – un paio di uomini di Genova dissero al loro capo che se ne tornavano a casa. Non se la sentivano di assistere ad una cosa del genere.

Un articolo scritto dal “Professor De Tormentis” per una rivista massonica

L’interrogazione della parlamentare del partito radicale si avvale anche dell’inchiesta pubblicata da Liberazione l’11 dicembre scorso riportandone ampi stralci, in particolare la testimonianza e soprattutto la dettagliata descrizione del curriculum professionale, culturale e politico del personaggio, di facile identificazione, che si cela dietro il lugubre soprannome ripreso dal celebre Tractatus De Tormentis, scritto da un anonimo criminalista di scuola bolognese sul finire del 1200 (la datazione tuttavia resta incerta secondo altri studiosi), ultracitato dal Manzoni nella sua Storia della colonna infame, e nel quale si inquadra la tortura all’interno di un sistema di minuziose regole procedurali funzionali a dare corpo alla «regina delle prove»: la confessione del reo.
Nel testo si chiede se il ministro di competenza «non intenda verificare l’identità e il ruolo svolto all’epoca dei fatti dal funzionario dell’Ucigos conosciuto come “professor De Tormentis”» ed ancora se non si ritenga opportuno «promuovere, anche mediante la costituzione di una specifica commissione d’inchiesta», ogni utile approfondimento «sull’esistenza, i componenti e l’operato dei due gruppi addetti alla sevizie, ai quali fanno riferimento gli ex funzionari della polizia di Stato citati nelle interviste».
Rita Bernardini vuole anche sapere dal governo se intenda «adottare con urgenza misure volte all’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di tortura e di specifiche sanzioni al riguardo, in attuazione di quanto ratificato in sede Onu» e se non vi sia l’intenzione di «assumere iniziative, anche normative, in favore di risarcimenti per le vittime di atti di tortura o violenza da parte di funzionari dello Stato, e per i loro familiari».
L’obiettivo è quello di arrivare all’adozione urgente di provvedimenti che contrastino ogni manifestazione di violenza non giustificabile sui cittadini da parte di funzionari delle Forze di polizia nell’esercizio delle loro funzioni. Un fenomeno in netta recrudescenza come dimostrano i molti casi di cronaca recenti.

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Le torture contro i militanti della lotta armata
“De Tormentis” è venuto il momento di farsi avanti
Torture: Ennio Di Rocco, processo verbale 11 gennaio 1982. Interrogatorio davanti al pm Domenico Sica
Le torture della Repubblica /2,  2 gennaio 1982: il metodo de tormentis atto secondo
Le torture della Repubblica 1/, maggio 1978: il metodo de tormentis atto primo

Torture contro le Brigate rosse: il metodo “de tormentis”
Torture contro le Brigate rosse: chi è De Tormentis? Chi diede il via libera alle torture?
Parla il capo dei cinque dell’ave maria: “Torture contro i Br per il bene dell’Italia”
Quella squadra speciale contro i brigatisti: waterboarding all’italiana
Miguel Gotor diventa negazionista sulle torture e lo stato di eccezione giudiziario praticato dallo stato per fronteggiare la lotta armata
Il penalista Lovatini: “Anche le donne delle Br sottoposte ad abusi e violenze”
Le rivelazioni dell’ex capo dei Nocs, Salvatore Genova: “squadre di torturatori contro i terroristi rossi”
Tortura: quell’orrore quotidiano che l’Italia non riconosce come reato
Salvatore Genova, che liberò Dozier, racconta le torture ai brigatisti
1982, dopo l’arresto i militanti della lotta armata vengono torturati

Caso Papini, una vicenda esemplare di giustizia dell’emergenza

Conferenza stampa a Montecitorio. I legali denunciano: «Quello di Papini è stato un processo ai sentimenti. Quando venne arrestato, la digos di Bologna sapeva già da un anno, grazie alle intercettazioni telefoniche, che andava in carcere a trovare la Blefari con l’accordo della direzione dell’istituto di pena per tentare di impedire i suoi propositi suicidari dichiarati in una lettera. L’inchiesta è stata una montatura». Dopo l’assoluzione crolla il teorema accusatorio messo in piedi dai pm bolognesi che hanno pilotato da lontano anche l’inchiesta romana e il processo. I magistrati dovrebbero archiviare la sua posizione nell’inchiesta sull’attentato a Marco Biagi, ma sotto le due torri esiste una delle peggiori procure d’Italia

Paolo Persichetti
Liberazione 6 aprile 2011

Chissà cosa avrebbe pensato il marziano di Flaiano se fosse atterrato ieri mattina davanti a Montecitorio? Mentre i post-girotondini del popolo viola presidiavano la piazza per protestare contro il modo in cui il governo e la sua maggioranza parlamentare affrontano i temi della giustizia, srotolando un tricolore lungo circa 60 metri per dare inizio alla giornata della democrazia accanto a molte bandiere dell’Italia dei valori, FdS e Sel, dentro la Camera si teneva una conferenza stampa quasi deserta sul caso di Massimo Papini: uno degli esempi drammaticamente più concreti di come si esercita la giustizia in Italia. 17 mesi e 23 giorni di carcere duro in custodia preventiva, quando andava bene in regime di alta sicurezza nel braccio speciale di Siano, in Calabria, dove sono rinchiusi una parte dei detenuti politici di sinistra; altrimenti in regime di totale isolamento, peggio del 41 bis, quando durante i lunghi mesi del processo era appoggiato al piano terra del reparto G12 di Rebibbia. Sempre solo in un cubicolo, senza diritto alla socialità con altri detenuti, e con le ore d’aria (per così dire) da passare in un rettangolo di cemento di pochi metri quadrati circondato da alte mura e con il cielo coperto da una grossa griglia metallica. Tutto questo per un’accusa senza fondamento: aver fatto parte delle cosiddette “nuove brigate rosse”, solo perché non aveva rinunciato ad assistere la sua ex fidanzata, Diana Blefari Melazzi, precipitata dopo l’arresto nel labirinto della sofferenza psichiatrica. Strada senza ritorno sfociata nel suicidio, poche settimane dopo l’arresto di Massimo, il 31 ottobre 2009. Una morte quasi indotta da una persecutoria volontà di sfruttare la sua malattia come una opportunità per le indagini. «Assolto per non aver commesso il fatto» hanno stabilito lo scorso 23 marzo i giudici della prima corte d’assise di Roma, ribadendo che la solidarietà, anche per chi è stato dichiarato colpevole, non è reato. Un caso «paradigmatico» hanno spiegato i suo legali, Caterina Calia e Francesco Romeo presenti alla conferenza stampa insieme a Gianluca Peciola, consigliere provinciale Sel e alla deputata radicale (lista Pd) Rita Bernardini, che ha seguito il caso, incontrato più volte Papini in carcere e portato radio radicale a registrare le udienze del processo. Attenzione mediatica che ha infastidito molto la pubblica accusa. Tra i banchi solo qualche sparuto giornalista e gli amici di Massimo, animatori del comitato che l’ha sostenuto nei suoi 17 mesi di detenzione.
La piazza era piena ma la sala era vuota. Eppure si parla tanto di giustizia al punto che – direbbero i sociologi – questo tema è divenuto il maggiore repertorio di mobilitazione dell’azione politica. Fa scorrere fiumi d’inchiostro, riempie tg e salotti televisivi, ma quando ci si trova di fronte a casi concreti l’interesse svanisce. Davvero una strana idea di giustizia: la destra che grida alle toghe rosse e vede complotti delle procure ovunque si allinea subito dietro l’azione repressiva della magistratura, quando questa si riversa contro soggetti estranei al mondo imprenditoriale, alle classi possidenti; la sinistra, che inneggia alla costituzione e si erge a paladina delle legalità, perde vista, udito e parola di fronte agli abusi, per non parlare del carattere sistemico delle pratiche inquisitorie condotte dalla magistratura inquirente, grazie anche ad una legislazione speciale che gli offre mano libera. Insomma ci si agita molto per non fare nulla. L’arena giudiziaria appare solo il luogo dove si è trasferito lo scontro politico. Alla fine, della giustizia, della giustizia giusta, delle garanzie, non interessa a nessuno. Vince solo la demagogia penale: in galera tutti meno quelli che ci mandano gli altri. E così vicende come quelle di Papini restano sullo sfondo, ignorate. Nessuno chiederà conto alla procura di Bologna che – è già accaduto in altri casi – ha pilotato da lontano l’arresto di Papini e il processo, occultando prove a discarico dell’imputato, come ha denunciato l’avvocato Romeo. Nessuno vorrà sapere perché i testi citati dalla difesa sono stati inchiestati durante il processo, al punto da dover temere che l’azione difensiva fosse diventata un delitto. Il marziano di Flaiano non ha esitato, ha ripreso il volo disgustato.

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Massimo Papini assolto per non aver commesso il fatto
Papini assolto: “Non faceva parte delle nuove Br”
“Scarcerate Papini, accuse senza argomenti
Amicizia e solidarietà sotto processo
Un altro Morlacchi dietro le sbarre
Ignorata la disponibilita offerta da un gruppo di detenute che si offrì di assistere la Blefari. I magistrati puntavano al pentimento
Induzione al pentimento
Suicidio Blefari Melazzi: l’uso della malattia come strumento di indagine

Cassazione: “Non è reato essere amici di inquisiti per banda armata”

«Scarcerate Papini. Accuse senza argomenti»

Conferenza stampa presso il tribunale di Roma. Un appello chiede la liberazione di Masimo Papini. Il prossimo 21 giugno il tribunale della libertà dovrà riesaminare il precedente rifiuto censurato dalla Cassazione

Paolo Persichetti
Liberazione
15 giugno 2010

Massimo Papini non è più solo. A sostenerlo in questi lunghi mesi d’isolamento carcerario non ci sono più soltanto i suoi avvocati e i suoi amici che hanno dato vita ad un combattivo comitato di difesa. Negli ultimi tempi il muro di silenzio che circondava il suo caso giudiziario si è rotto. Una petizione è stata firmata da esponenti del cinema e dello spettacolo, mondo nel quale Papini lavorava. Ieri hanno preso la parola durante una conferenza stampa tenutasi presso il tribunale di Roma la scenografa Paola Comencini, la deputata radicale Rita Bernardini e Gianluca Peciola, consigliere provinciale di SeL. Dopo una visita nel carcere Rebibbia, da parte della battagliera parlamentare radicale che senza tregua conduce nelle prigioni «visite di sindacato ispettivo» – come precisa con puntiglio – Radio radicale ha cominciato a trasmettere le udienze del processo, iniziato lo scorso 22 febbraio, nel quale Papini è accusato di partecipazione a banda armata per aver conservato negli anni un rapporto di amicizia con Diana Blefari Melazzi. La militante delle cosiddette «nuove Br» suicidatasi nel carcere femminile di Rebibbia il 31 ottobre, esattamente un mese dopo l’arresto dello stesso Papini, suo ex compagno, che aveva tentato di scagionare fino all’ultimo. L’attenzione comincia finalmente a focalizzarsi su una vicenda giudiziaria considerata, a torto, “minore”, come se il suo tragico intrecciarsi con la morte di una detenuta in condizioni psicologiche devastate dal 41 bis, messa per questo sotto pressione con l’arresto dell’unico punto di riferimento esistenziale che le era rimasto, non fosse una vicenda su cui vigilare con attenzione. Se la morte della Blefari ha fatto parlare di «uso della malattia come strumento d’indagine», finalizzato a costruire con tutti i mezzi una «collaborazione», quella contro Papini appare una vera e propria persecuzione. Indagato e arrestato all’inizio per fare pressione sulla donna, continua a essere mantenuto in carcere e sovraccaricato di accuse, senza lo straccio di un riscontro, per coprire a posteriori una condotta investigativa che viola le stesse regole in nome del quale pretende di agire.
Nel corso della conferenza stampa, Paola Comencini ha raccontato la sua amicizia lunga 12 anni, spiegando come Papini fosse stimato nel mondo del cinema per il suo lavoro nei set dei più grandi registi italiani. «Un’attività – ha sottolineato – che assorbiva talmente la sua esistenza e lo teneva così lontano da Roma da rendere inverosimili le accuse». Ha rivelato anche come al ritorno dai colloqui con la Blefari fosse molto provato. La donna, afflitta da rovinose crisi d’identità e disturbi percettivi fino ad arrivare ad allucinazioni visive, si fidava solo di Papini e aveva risposto in lui ogni speranza. «Massimo paga l’aver risposto a quel grido d’aiuto». E che il rapporto con Diana Blefari Melazzi fosse alla luce del sole l’ha precisato anche l’attuale fidanzata di Papini, Grazia, che ha sopraffatto la timidezza per spiegare con gli occhi lucidi come Massimo «fin dal primo giorno mi disse che aveva questa amica. Io stessa ho preparato da mangiare per lei e le ho mandato dei vestiti». Rita Bernardini ha denunciato le condizioni di detenzione proibitive in cui versa il detenuto, isolato 24 ore su 24, costretto a pochissima aria in un cubicolo di cemento, senza nemmeno la possibilità d’avere libri a sufficienza per trascorrere utilmente il tempo.
Mentre il processo si trascina senza che l’accusa sia mai riuscita a fornire uno straccio di prova della colpevolezza di Papini, un fatto nuovo potrebbe aprirgli presto le porte della prigione. Il prossimo 21 giugno il Tribunale della libertà dovrà riesaminare nuovamente il precedente rifiuto di scarcerarlo, pronunciato in ottobre ma cassato il 4 marzo dalla Cassazione. Una censura netta quella pronunciata dalla suprema corte che rimprovera il collegio del riesame di non aver spiegato perché Papini sarebbe colpevole. «Siamo di fronte ad un caso giudiziario paradigmatico», spiega l’avvocato Romeo. «A causa del nuovo pacchetto sicurezza del luglio 2009 – aggiunge il legale – Papini si è visto sottrarre importanti tutele processuali. Si è passati direttamente in corte d’assise senza il vaglio dell’udienza preliminare. Fase che non potrà mai più essere recuperata. E’ stato chiesto il giudizio immediato con il fascicolo dell’accusa incompleto. Le carte mancanti sono giunte soltanto a processo avanzato». Papini doveva essere processato a prescindere.

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Io figlio di Br, pago per mio padre e per un libro
Banda armata la Cassazione scarcera Manolo Morlacchi e Costantino Virgilio
Anni Settanta
Amnistia e solidarietà sotto processo Massimo Papini in aula lunedi 22 febbraio 2010
Un altro Morlacchi dietro le sbarre

Ignorata la disponibilita offerta da un gruppo di detenute che si offrì di assistere la Blefari. I magistrati puntavano al pentimento
Induzione al pentimento
Suicidio Blefari Melazzi: l’uso della malattia come strumento di indagine

Allarme terrorismo: quel vizio del “Giornale” d’imbastire false notizie
Nta, la sigla vuota utilizzata per lanciare intimidatori allarmi terrorismo
Roberto Maroni: Nat, analogie con vecchie Br
Improbabili militanti

Detenuto morto a Mammagialla. È il sesto in un anno

Ancora un detenuto morto nel carcere viterbese di Mammagialla. È il sesto decesso nel giro poco più di un anno tra indifferenza, mutismo, opacità della direzione dell’istituto e custodia

Liberazione 22 aprile 2009

Casa circondariale Mammagialla

Casa circondariale Mammagialla

Ancora un decesso nel carcere di Mammagialla. Un detenuto italiano di mezza età è morto lunedì notte. Pare respirando gas da una bomboletta dopo aver infilato la testa in una busta.
L’episodio è stato comunicato dal Garante regionale dei diritti dei detenuti, Angiolo Marroni, che ieri era in visita nell’Istituto viterbese. Come al solito dalla casa circondariale filtrano pochissime informazioni. Una spessa coltre e un mutismo ostinato, una vera e propria omertà istituzionale (coltivata da Direzione e ufficio di sorveglianza) hanno immediatamente avvolto la prigione. Si è saputo solo che l’uomo traversava da qualche tempo grosse difficoltà psicologiche. Mammagialla è nota per essere una delle peggiori carceri del Lazio, afflitta da un sovraffollamento cronico, 433 posti per 614 reclusi, e un clima ambientale in cui regnano indifferenza, cinismo e accidia da parte di chi dirige l’istituto.
Nel 2008 ci sono stati cinque decessi. Tre suicidi ufficialmente accertati, mentre per gli altri due casi sono ancora in corso accertamenti. Il 15 ottobre è stata presentata un’interrogazione parlamentare dalla radicale Rita Bernardini, ancora senza risposta. A febbraio, nel corso di un convegno il direttore D’Andria aveva descritto le condizioni critiche dell’istituto, dove 299 soggetti sono in terapia ordinaria, 178 in terapia psichiatrica e 12 in terapia antiretrovirale. Più malati che criminali.

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