Da dove ripartire… c’è bisogno di un movimento antipenale

La Costituzione italiana è stata scritta da fior fior di pregiudicati,
ex galeotti, ex latitanti ed ex sorvegliati speciali con tanto di confino.
Tra questi pregiudicati si contano ben due presidenti della Repubblica

 

L’estenuante richiamo al principio di legalità presente nel dibattito pubblico impone un bilancio ed una decostruzione del concetto. Da tangentopoli in poi, oltre a non aver impedito ma in qualche modo favorito l’ascesa del berlusconismo, la legalità è servita da legittimazione al passaggio brutale dallo stato sociale a quello penale. I suoi effetti nel campo politico-giudiziario sono stati gli stessi dell’ultraliberismo in materia economico-sociale: un contesto dove i forti sono diventati ancora più forti e i deboli più fragili. Cominciamo col dire che la violazione della legalità in determinati contesti storico-politici oltre ad essere un dovere, rappresenta un valore, una prassi da apprendere. Le lotte sociali e politiche, per esempio, hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. La legalità è la risultante degli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Non a caso quando ancora i regimi politici attuali non si percepivano come la «fine della storia», ed il conflitto era percepito come un fattore fisiologico con cui governi e le società in qualche modo dovevano misurarsi, le amnistie erano ritenute strumenti della politica penale necessari ad aggiornare i livelli di giuridicità: quella normale discordanza di tempi presente in ogni mutamento effettivo o tentato. Ragion per cui, sul versante opposto, le organizzazioni del movimento operaio, i movimenti sociali e i gruppi rivoluzionari hanno sempre fatto ricorso alla rivendicazione di amnistie per tutelare le proprie lotte, salvaguardare i propri militanti e le proprie componenti sociali salvaguardando la loro capacità di riprodurle in futuro.
Questa concezione storicamente relativa della legalità è andata persa negli ultimi decenni a vantaggio di una sua sacralizzazione che l’ha eletta a feticcio di una modello di giustizia e statualità profondamente ipocrita, ingiusto e spietato con gli ultimi.
Se vogliamo cominciare a capovolgere questa situazione è arrivato il momento di mettere in campo un movimento antipenale.

Il carattere esemplare dell’abolizione del 41 bis
Partiamo da un punto che recentemente è stato oggetto di accese discussioni: l’abolizione del 41 bis, ferro di lancia del pacchetto giustizia presente nel programma elettorale di una formazione politica, “Potere al popolo”, insieme all’abolizione dell’ergastolo, all’amnistia e indulto per i reati sociali e il sovraffollamento delle carceri, la radicale riforma del codice Rocco, l’abolizione della legislazione speciale e dei Daspo urbani (per una visone completa leggi il punto 15 del programma).
Formula, la cui nitidezza – va ricordato per completezza d’informazione – è stata attenuata nel corso della campagna elettorale con una postilla che prevede «al suo posto misure di controllo, per i reati di stampo mafioso, allo stesso tempo efficaci ed umane, che non permettano la continuità di rapporto con l’esterno». Una rettifica che spiega le molte difficoltà, reticenze e resistenze presenti nella cultura politica diffusa tra dirigenti, militanti, simpatizzanti e potenziali elettori della sinistra, per altro spesso ignari del fatto che il sistema carcerario prevede già, in automatico, regimi differenziali ristrettivi di Alta sicurezza per i reati di criminalità organizzata.
Il 41 bis, l’ergastolo, le norme ostative contenute nell’ordinamento penitenziario, che vanno ad aggiungersi alla vecchia legislazione speciale varata alla fine degli anni 70 e prima metà degli 80, sono un combinato disposto che serve a tenere in piedi un modello giudiziario e carcerario d’emergenza. O si ha il coraggio di prendere di petto questo dispositivo multiplo, senza se e senza ma, per farlo saltare e riaprire una nuova stagione, con tutte le implicazioni che ciò comporta a livello di cultura politica, di critica dell’ideologia malsana della legalità, del populismo penale, dell’emergenza giudiziaria, penitenziaria e poliziesca, oppure la partita nemmeno inizia. Questo deve essere chiaro. Non ci sono mezze misure.
Bisogna spiegare con chiarezza alcune verità: il 41 bis non serve a interrompere la comunicazione con l’esterno delle élites mafiose. I suoi compiti principali sono altri: legittimare la funzione del carcere come strumento per estorcere informazioni o indurre a comportamenti di abiura. La formulazione finale adottata nel 2003 stabilisce questo: se ne esce solo se si da prova di una totale acquiescenza con i voleri delle autorità, non certo se si dimostra che non sussistono più rischi di legami con l’esterno. Circostanza, quest’ultima, che ormai non è più demandata all’autorità giudiziaria proponente la misura restrittiva ma, con un paradossale capovolgimento dell’onere della prova, al detenuto ricorrente. Inevitabilmente questa filosofia ricade sull’intero sistema penitenziario, ispirando inevitabilmente tutti gli altri regimi detentivi, come la presenza dell’ergastolo serve da parametro per l’erogazione delle altre pene.
Altra funzione secondaria è quella di pena di morte differita, utilizzata come vendetta privata voluta dalla corporazione giudiziaria contro gli autori non collaboranti degli omicidi di Falcone e Borsellino.

Il mito dell’azione penale e la deriva giustizialista
La crisi terminale della sinistra italiana nasce, tra l’altro, dalla incapacità di ripensare il decennio 90 del secolo scorso (che a sua volta mette radici in quel che accadde negli anni 70, e nel modo in cui si conclusero). Eppure l’intera fisionomia di quel poco che resta della sinistra di oggi nasce da lì, da come il Pci reagì alla caduta del muro cambiando nome e dal quel che accadde subito dopo.
Merita di esser indagata meglio questa significativa rimozione perché gli anni 90 hanno forgiato in buona misura l’identità della sinistra attuale, nelle sue differenti versioni: riformista, radicale, antagonista, di classe, per usare definizioni e autodefinizioni.
L’illusione giustizialista ha cullato la sinistra nell’idea che il fenomeno berlusconiano fosse sorto dal mancato compimento della missione purificatrice di Tangentopoli e non sia stato invece una sua diretta conseguenza. Lo tsunami giudiziario, che ha investito il sistema politico-istituzionale nel corso della prima metà degli anni novanta non ha lavato la politica e ancora meno moralizzato la cosa pubblica. In realtà, travolgendo le figure tradizionali (i «corpi intermedi» come si usa dire) della mediazione, istituzionale e politica, fuoriusciti dal dopoguerra, ha semplificato le linee di comando, ridotto le zone intermedie, portando a compimento l’instaurazione del meccanismo maggioritario, marginalizzando i gruppi sociali più deboli e favorendo l’accesso diretto alla politica dei nuovi quadri direttamente espressi dal mercato, dalla società commerciale, dalle aziende, dai meetup.
La  rivoluzione conservatrice avviata negli anni 80 ha raggiunto tutti i suoi obiettivi e il partito impresa ha trovato la strada spianata verso la sua ascesa al governo. A questo risultato hanno contribuito l’ideologia della repressione emancipatrice, il mito dell’azione penale, la «teoria dell’interferenza», divenuta patrimonio di larghi settori della magistratura. Come era prevedibile fin dall’inizio «Mani pulite» non ha eliminato i meccanismi della corruzione, ha semplicemente liquidato per via giudiziaria una parte del vecchio ceto politico della Prima repubblica la cui attività regolatrice costituiva oramai un intralcio troppo costoso rispetto ai nuovi parametri della competitività internazionale. La sua funzione è stata eminentemente politica, un vero capolavoro: realizzare un Termidoro evitando la presa della Bastiglia. Reazione preventiva ad una rivoluzione mai avvenuta.
Così il giudiziario, da strumento di tutela reciproca tra classi dominanti, si è trasformato per un certo periodo in luogo di conflitto anche tra élites, ricorrendo a pratiche tradizionalmente riservate alle sole classi pericolose o ai nemici interni.

«Siamo tutti sbirri»
Lentamente l’oppio giudiziario ha contaminato buona parte delle culture presenti nella sinistra, mutandone profondamente l’universo simbolico, insieme a quello dei movimenti, ed ai vari repertori che giustificavano l’azione collettiva.
L’ambizioso progetto che un tempo animava i propositi di cambiare il mondo è reclinato verso la modesta pretesa di giudicarlo. Alla costruzione d’ideali carichi di prospettive e speranze si è opposto il culto della vendetta, del risentimento e del vittimismo, la furiosa libidine dell’azione penale. L’ideologia giudiziaria è apparsa come una risposta al disincanto di un mondo ormai percepito come decaduto e corrotto.
La politica ha mutato attori, tecniche e contenuto. Cacciata dai posti di lavoro, emarginata dalle piazze, sottratta agli stessi emicicli, è passata prima nelle corbeilles e poi nelle procure, infine nei meetup. Chi un tempo occupava le strade ha cominciato a sedersi sui banchi della parte civile e chi ha continuato a farlo ha finito per vestire i panni della nuova icona del male, il black bloc, il terrorista urbano.

Non c’è tema di classe che possa decollare senza critica del penale
L’abbassamento generale del livello di garanzie giuridiche ha portato unicamente pregiudizio alle classi più deboli che da sempre hanno minori mezzi e strumenti di difesa, riempiendo le carceri e contribuendo ad edificare una legislazione sempre più minacciosa.
La fonte della legittimità proviene dalla legalità o dal suffragio, arrivarono a chiedersi alcuni pasdaran della soluzione penale (Flores D’arcais su MicroMega).
Senza un radicale mutamento di paradigma politico che si liberi una volta per tutte dell’ideologia giudiziaria e penale non si riuscirà a ricostruire nulla, anche la ripresa di eventuali temi di classe avrebbe le ali piombate.

 

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7 aprile 1979, quando lo Stato si scatenò contro i movimenti

Dopo gli scontri del 14 dicembre a Roma, Maurizio Gasparri aveva chiesto di scatenare contro il movimento «arresti preventivi», definendo i manifestanti degli «assassini potenziali». Il «sette aprile» non fu uno strumento di repressione partorito dal ventennio mussoliniano, ma un dispositivo di repressione giudiziario-poliziesco e politico-culturale, messo a punto dal partito comunista italiano alla fine degli anni 70, sostenuto con feroce coerenza dal giornale fondato e diretto da Eugenio Scalfari. Il fatto che oggi sia un ex-post, sempre fascista, a reclamarlo chiama in causa gli eredi del Pci sparpagliati un po’ ovunque: nel Pd, nella Federazione della sinistra, in Sel o nell’Idv, alcuni persino nel Pdl. Se oggi chi milita in queste formazioni pensa che evocare il 7 aprile sia prova di fascismo, deve spiegarci perché allora venne congeniato quel modello di repressione dei movimenti e perché fino ad oggi non ne ha mai preso le distanze

Paolo Persichetti
Liberazione 22 dicembre 2010


Chi ha definito un rigurgito fascista la richiesta di un «nuovo 7 aprile» fatta da Maurizio Gasparri, cioè di «una vasta e decisa azione preventiva» da scatenare  contro i centri sociali ritenuti, a suo dire, i responsabili degli scontri avvenuti il 14 dicembre scorso a Roma, non ha detto una cosa giusta. Pietro Calogero, il pm di Padova che congeniò il teorema accusatorio firmando i primi 22 ordini di cattura che diedero via al blitz contro il gruppo dirigente dell’area dell’Autonomia operaia, tra cui Toni Negri, Franco Piperno e Oreste Scalzone, non era fascista. L’intera inchiesta, in relatà, fu preparata e supportata dal sostegno politico diretto del partito comunista, dall’azione di un suo dirigente locale, Severino Galante, dal lavoro riservato della sezione “Affari dello Stato” diretto da Ugo Pecchioli, dalla funzione di raccordo tra magistratura e sistema politico svolta da Luciano Violante. Membri del Pci erano alcuni dei testimoni chiave che consentirono di formulare la prima salva di accuse. In quegli anni il Pci dispiegò tutta la sua macchina organizzativa senza badare a sfumature per monitorare nei quartieri e nei posti di lavoro gli “estremisti” e i “sovversivi”, i cui nomi venivano poi affidati ai nuclei speciali del generale Dalla Chiesa. Addirittura intervenne sui giurati del processo di Torino contro il nucleo storico delle Br. Democristiano era invece Achille Gallucci, il giudice istruttore romano che lo stesso giorno spiccò altri mandati di cattura per «insurrezione armata contro i poteri dello Stato», avviando così il secondo troncone dell’inchiesta. Quell’episodio che molti giuristi, come Stefano Rodotà e Luigi Ferrajoli, continuano a ritenere una delle pietre miliari dell’emergenza giudiziaria che ha scardinato il sistema delle garanzie giuridiche avviando anche quella cultura della supplenza giudiziaria, senza la quale non avrebbe mai visto la luce “Mani pulite”, che aprì la strada al berlusconismo, nacque nel cuore della stagione del compromesso storico, della linea della fermezza, del consociativismo che annullava ogni differenza tra maggioranza e opposizione. Il Movimento sociale, partito nel quale militava all’epoca l’attuale presidente dei senatori del Pdl, era fuori dell’arco costituzionale. La legislazione speciale, l’introduzione delle carceri speciali, gli spregiudicati metodi d’indagine che permisero l’arresto dei militanti dell’Autonomia, votati anche con l’assenso dell’opposizione parlamentare, resero di gran lunga più repressivo il capitolo dei delitti politici presente nel codice penale elaborato per punire gli antifascisti da Alfredo Rocco, guardasigilli del regime mussoliniano. Il modello 7 aprile introdusse il ricorso al «rastrellamento giudiziario», cioè la contestazione di reati associativi di vecchio e nuovo conio senza l’individuazione di fatti circostanziati, la cui prova veniva rinviata nel tempo grazie ad una custodia preventiva allungata a dismisura. Di fatto l’arresto si trasformava in un vera e propria pena anticipata, scontata prima della sentenza. In questo modo le accuse si fondavano sul principio della “tipologia d’autore”, ad essere contestata era l’identità e la storia politica dell’imputato. Scelta motivata all’epoca con la necessità “prosciugare l’acqua dove nuota il pesce” per difendere lo Stato dall’attacco dei gruppi armati: l’anno prima era stato rapito e ucciso dalle Br il presidente della Dc Aldo Moro, attorno al movimento del ’77 si era diffusa un’area insurrezionale, un’arborescenza di sigle che alimentava azioni armate ovunque mentre il conflitto sociale era giunto all’apice. Pochi mesi prima era stato ucciso Guido Rossa. Tuttavia l’introduzione di quello che fu un vero “stato di eccezione giudiziario” venne sempre negata dalle forze politiche, ciò spiega il rimosso e il tabù attuale. La sinistra non ha mai fatto i conti con quella scelta, anzi col passar delle svolte e delle sigle l’ha iscritta a pieno nel proprio patrimonio culturale ritrovandosi nella paradossale situazione che vede oggi un fascista di allora rivendicarne con estrema naturalezza l’impiego. E’ stata la sinistra, spalleggiata dal partito-giornale di Repubblica, a mettere in piedi il micidiale modello repressivo e l’arsenale giuridico rivendicati oggi contro i movimenti da un personaggio come Gasparri. Quanto basta per avviare una riflessione critica mai veramente affrontata.

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Lo stato d’eccezione

Libri: Giorgio Agamben, Lo stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003

Paolo Persichetti
Liberazione
, domenica 20 luglio 2003

Che cosa è lo stato d’eccezione? Uno spazio vuoto di diritto, una zona in cui9788833914596g tutte le determinazioni giuridiche sono destituite. Per affermarlo e sciogliere così le aporie da cui la teoria moderna dello stato di eccezione non riesce a venir fuori, Giorgio Agamben ricorre ad un archetipo scovato tra gli istituti del diritto romano: il iustitium.
Il termine costruito come solstitium, significa letteralmente «arresto, sospensione del diritto». Proclamato dal Senato in caso di tumulto, questo provvedimento instaurava un paradossale istituto giuridico che aveva come funzione la produzione di vuoto giuridico. Il paradosso di una situazione che promuove provvedimenti giuridici che non possono essere compresi sul piano del diritto sembra costituire l’oggetto ibrido dello stato d’eccezione. Una realtà che «ha continuato a funzionare quasi senza interruzione a partire dalla prima guerra mondiale, attraverso fascismo e nazionalsocialismo, fino ai giorni nostri», sostiene Agamben dopo aver passato in rassegna le innumerevoli difficoltà incontrate dalla tradizione giuridica di fronte al tentativo di fornire una definizione concettuale e terminologica certa. Lo stato di eccezione non è un ritorno al potere assoluto, né tantomeno un modello dittatoriale, non è pienezza bensì vuoto, vuoto del diritto come l’esempio del iustitium insegna. «Lo stato di eccezione ha anzi assunto oggi il suo massimo dispiegamento planetario. L’aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che, ignorando all’esterno il diritto internazionale e producendo all’interno uno stato di eccezione permanente, pretende tuttavia di stare ancora applicando il diritto». La conclusione è senza appello, «dallo stato di eccezione effettivo in cui viviamo non è possibile il ritorno allo stato di diritto, poiché in questione ora sono i concetti stessi di Stato e di diritto».
Dopo aver letto queste parole è inevitabile che il pensiero corra a quella serie di provvedimenti adottati dall’amministrazione Usa dopo l’11 settembre e che hanno condotto al deserto giuridico di Guantanamo, il più visibile dei luoghi invisibili. L’internamento di individui né prigionieri né accusati, privati cioè rilancia l’emblema tragico del campo, zona in cui «la nuda vita raggiunge la sua massima indeterminazione». Le nuove dottrine strategiche, riassunte dietro formule come «giustizia infinita» e «guerra preventiva», sembrano voler fare dello stato di eccezione il paradigma di governo che domina quella che da più parti è stata definita «guerra civile mondiale». Un concetto per nulla nuovo e già apparso, fin dal 1961, in due libri, Sulla rivoluzione di Hannah Arendt e Teorie del partigiano di Carl Schmitt, e rielaborato nel 1983 da uno studioso tedesco, René Schnur, attraverso la formula «guerra civile legale».
Lo stato di eccezione è rappresentato da Agamben come una soglia oltre la quale vengono meno le tradizionali differenze fra democrazia, assolutismo e dittatura. Dall’inizio del secolo «la creazione volontaria di uno stato di eccezione permanente è divenuta una delle pratiche essenziali degli stati contemporanei, anche di quelli cosiddetti democratici». Lo stato di eccezione moderno è, in effetti, una creazione della tradizione democratico-rivoluzionaria. Viene riproposta qui la tesi avanzata già nel 1941 dal filosofo tedesco morto suicida Walter Benjamin, il quale scriveva: «la tradizione degli oppressi ci insegna che lo “stato di emergenza” in cui viviamo è la regola». Ciò vuol dire che la tesi di Schmitt, che fece premio sulle teorie che fondavano l’eccezione sullo stato di necessità, è a sua volta invalidata. Secondo il giurista tedesco, infatti, l’ordinamento giuridico riposa in ultima istanza su un dispositivo, lo stato di eccezione appunto, che ha come fine di rendere applicabile la norma sospendendone in modo temporaneo l’esercizio (da lui definito stato di eccezione fittizio).
Con un linguaggio diverso e partendo da presupposti differenti, il percorso di definizione del concetto di stato di eccezione conduce Agamben alle stesse conclusioni cui pervengono autori di altre discipline che, studiando le modificazioni del politico e dei sistemi statuali, osservano un sostanziale svuotamento della partecipazione politica (modificazione delle regole e delle forme della rappresentanza) a vantaggio della verticalizzazione della decisione politica. Il ricorso sistematico alla decretazione d’urgenza e al dispositivo delle deleghe legislative concesse all’esecutivo, tratto peculiare dello stato di eccezione come tecnica di governo, ha accompagnato il progressivo emergere della nozione di «governabilità» (decisione), a scapito della «partecipazione» (deliberazione), peraltro già sorpassata dal nuovo modello di «governance», ovvero il governo globale prodotto dai luoghi sovranazionali della decisione, che esautora la vecchia governabilità frutto della decisione espressa dai singoli Stati nazione.
Un lavoro importante, atteso e fecondo quello di Agamben, che però lascia irrisolti alcuni problemi. Interessante sarebbe stato, ad esempio, il raffronto tra i dispositivi intrapresi dall’amministrazione Usa dopo gli attacchi dell’11 settembre e le misure introdotte in Europa. Mentre i primi sembrano caratterizzarsi per quella produzione di vuoto giuridico in cui ogni finzione che regola violenza e diritto scompare, l’Europa, al contrario, sembra eccellere per una sovrapproduzione di giuridicità differenziata e speciale.
Nel corso della sua esposizione, Agamben mostra efficacemente come tutte le teorie che cercano di annettere lo stato di eccezione al diritto incorrano in insolubili aporie. Ma il problema che qui si pone non è quello della coerenza logica delle teorie che pretendono di rendere legale e legittima l’eccezione, quanto quello delle forme che l’eccezione può assumere. L’esempio recente del regime carcerario differenziato è paradigmatico. Dopo un decennio di continui rinnovi annuali il trattamento carcerario differenziato è divenuto una misura stabile dell’ordinamento penitenziario italiano. Anche l’inflazione giudiziaria ha introdotto profondi disequilibri sul versante del diritto costituzionale e del diritto pubblico.
Il «big judiciary – con le sue politiche della sicurezza come tecnica di governo che mirano a comprendere nel campo della sanzione penale spazi sempre più estesi, in precedenza regolati attraverso forme di mediazione e confronto sociale e politico –, la trasformazione progressiva dei contenziosi e dei conflitti in infrazioni, addirittura la giudiziarizzazione delle controversie storiche e culturali, non suggeriscono anche un’altra immagine della eccezione che, accanto allo spazio vuoto di diritto, vede emergere sempre più una zona piena, pervasa e porosa di giuridico e giudiziario.

Link
Agamben, L’exception permanente
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 1
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

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