Processo alle torture, il “professor De Tormentis” chiamato a testimoniare. Il prossimo 18 giugno la decisione della magistratura

La richiesta di revisione della condanna per calunnia pronunciata contro Enrico Triaca dopo la denuncia delle torture subite nel 1978 è giunta ad un punto di svolta. Il prossimo martedì 18 giugno si terrà una prima udienza davanti alla corte d’appello di Perugia chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle nuove prove presentate. Se la corte dovesse accogliere l’istanza della difesa di Triaca si riaprirà il dibattimento. Forse vedremo per la prima volta il volto di Nicola Ciocia, alias professor De Tormentis, sapremo allora se l’ex funzionario dell’Ucigos avrà il coraggio di reggere lo sguardo dell’uomo che torturò con l’acqua e sale nel 1978.
Sarà chiamato a testimoniare anche Salvatore Genova, collega e compartecipe di Ciocia le cui rivelazioni hanno squarciato il muro di omertà durato decenni, insieme ad altri testi che hanno raccolto in questi anni rivelazioni e ammissioni

Libri – Dagli anni 70 a Bolzaneto, la continuità trentennale d’apparati, metodi e in certi casi anche di uomini nel ricorso alla tortura

th_1dd1d6fe940b0becc9a0299f6069644e_tortura_cop-1«Ciò che qualifica la tortura – scrive Patrizio Gonnella in, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, DeriveApprodi – non è la crudeltà oggettiva del torturatore, ma lo scopo della violenza». Una violenza che può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.
Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.
I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.
Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistematica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.
Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.
Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.
In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.
Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».
In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.
Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Il prossimo 18 giugno la corte d’appello di Perugia si riunirà per decidere se riaprire uno dei pochi processi in cui l’imputato denunciò di avere subito torture. Il seviziatore di Enrico Triaca, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso in un libro di avergli praticato il waterboarding nel maggio del 1978, in quello che fu un assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo. Il suo nome è Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos. Cosa farà la magistratura?
Vorrà ribadire ancora una volta che l’Italia ha sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi?

Per saperne di più
Le torture della Repubblica

La giudiziarizzazione della eccezione

La giudiziarizzazione della eccezione (1)

Paolo Persichetti
da Carmilla on line
Pubblicato Dicembre 21, 2006 06:15 PM

Un dilemma ossessiona il pensiero giuridico ogni qualvolta il potere costituente assume la forma di un potere costituito: quale posto attribuire allo stato di eccezione? Iscriverlo all’interno di uno statuto giuridico, anche se singolare, come ha proposto Carl Schmitt? Oppure rifiutarne ogni collocazione, come suggerisce la tradizione del formalismo kelseniano, relegandolo ad daumier32una manifestazione pregiuridica propria dello stato di natura, ad una regressione antigiuridica che riafferma, sotto le spoglie di un decisionismo politico rivestito di diritto, il potere nella sua forma più brutale e pura? All’incertezza giuridica si aggiunge anche la confusione terminologica: mentre la dottrina tedesca non esita a impiegare espressioni quali «stato di eccezione» e «stato di necessità», l’italiana e la francese preferiscono ricorrere a «decreti d’urgenza» e «stato di assedio» (politico o fittizio), allorché nella tradizione anglosassone prevalgono termini come «legge marziale» o «poteri d’emergenza». Lo stesso diritto canonico fornisce la formula «pieni poteri».[1]

Un fatto è certo: la presenza della eccezione è una condizione che investe la vita degli ordinamenti statuali fin dalle loro origini. Ma come si concilia e si manifesta questo singolare paradosso, questa forma di autonegazione che vede emergere situazioni di rottura e sospensione della norma dall’interno dell’ordinamento stesso? Nell’accezione classica lo stato di eccezione designa «l’insieme dei mezzi previsti per fare fronte ad una situazione d’estremo pericolo. Questi mezzi tesi a favorire il rafforzamento del potere e la concentrazione del suo esercizio sono di due tipi: restrizione o sospensione delle libertà pubbliche e di alcune garanzie costituzionali; oppure violazione più o meno estesa del principio di separazione dei poteri a vantaggio dell’esecutivo, fino alla possibilità di trasferire i poteri ordinari di polizia e alcune competenze giurisdizionali all’autorità militare».[2]

Per pericolo estremo in generale viene intesa una situazione in cui lo Stato subisce gravi disordini o minacce tali che l’ordine interno è messo gravemente a rischio da uno o più fattori la cui eliminazione richiede il ricorso a mezzi straordinari o d’emergenza: invasione del territorio nazionale da parte di Paesi terzi, moti sovversivi o insurrezioni, oppure calamità naturali. In queste situazioni, dove vi è in genere esautorazione o ridimensionamento del potere legislativo – osserva Giorgio Agamben, riprendendo una tesi di Derrida[3] vengono ad assumere valenza specifica una serie di atti e decisioni emanati da chi gestisce l’esecutivo.

Provvedimenti che pur non avendo efficacia di legge, ne conservano la stessa forza applicativa. L’apertura di questo spazio, la divaricazione sempre più estesa che viene a crearsi tra la norma che vige, ma non si applica, non avendo più «forza», e gli atti che non hanno valore di legge ma ne acquistano la «forza», è la caratteristica tipica di quel vuoto giuridico pieno di forza in cui agisce lo stato di eccezione classico. Come comprendere un tale elemento mistico – si domanda sempre Agamben – che consente alla legge di sopravvivere alla sua cancellazione agendo come forza pura nello stato di eccezione?

L’eccezione: una forma della sovranità costituente?
Per Emmanuel-Joseph Sieyès, teorico della sovranità costituente nella sua forma insorgente, è chiaro che la Nazione, fonte della sovranità, e per questo detentrice del potere costituente, «rimane sempre allo stato di natura» e non può essere imbrigliata poiché la sovranità non può avere un quadro fisso e soprattutto risiede all’esterno del sistema. Antesignano della rivoluzione permanente, egli ritiene che la sovranità quando si esprime vada oltre ogni barriera e assetto legale costituito poiché detiene la legittimità originaria e assoluta da cui trae fondamento successivo la legalità. In questo senso la rottura della tradizione, cioè della norma precedente, assume la veste di una situazione eccezionale che si propone come momento costituente di un nuovo ordine. Successivamente però s’impone la necessità di legalizzare l’eccezione, ristabilendo il quadro di una ritrovata, se pur diversa, normalità. Non a caso la definizione giuridica della eccezione moderna è stata elaborata dalla tradizione giacobino -democratica e messa in forma contemporaneamente alla costruzione dello Stato costituzionale liberale, nel corso degli eventi rivoluzionari del 1848. Abbozzata nella Costituzione dell’anno ottavo (art. 92: «La legge può sospendere l’autorità della Costituzione nel luogo e nel tempo che essa decide di determinare»); presente in un decreto di Napoleone del 24 dicembre 1811, nel quale si introduce lo stato di assedio «fittizio o politico» opposto al tradizionale stato di assedio militare, «essa trova la sua formulazione classica nelle leggi sullo stato d’assedio promulgate in Francia (nel 1849) e in Prussia (nel 1851)».[4]

Una volta applicata alle situazioni di disordine interno, l’eccezione viene finalmente recuperata e monopolizzata dall’ordine politico costituito e diventa un passaggio cruciale, un punto limite e un momento rivelatore. Dichiarata per affrontare situazioni estreme, essa rivela il suo significato ontologico, portando alla luce il luogo «dove si situa il centro dello Stato», obbligando a definire e nominare il soggetto della sovranità. Anche la dittatura del proletariato ha rappresentato una figura dello stato di eccezione costituente, che dalla originaria matrice giacobino-liberale è transitata nella tradizione socialista.

Elaborata in origine come una fase provvisoria, necessaria alla conquista ed al controllo totale della macchina statale, momento ritenuto determinante per il successo e la difesa della rivoluzione proletaria, essa sarebbe stata successivamente sostituita dalla formazione del nuovo Stato socialista, in vista di quel superamento (estinzione) dell’orizzonte statuale rappresentato dalla società comunista. Ma alla prova dell’esperienza storica, la trappola dell’eccezione si è dimostrata ancora più insidiosa dei limiti politici imputati alla sua assenza durante la Comune di Parigi, condizionando il progetto comunista ad una tecnica di presa del potere. Questo processo ha condotto il movimento operaio all’abbraccio dello Stato e all’ingessamento organizzativo nella forma del partito weberiano, partito dei professionisti della politica, o, nel caso della variante antigradualista dei bolscevichi, dei professionisti della rivoluzione. All’autoemancipazione, all’autorganizzazione, fondata su una visione sociocentrica dello sviluppo storico e del superamento del capitalismo, è subentrato il modello statocentrico e la funzione guida di un apparato unico, nel quale non era tanto il partito a farsi Stato, ma lo Stato che si faceva partito. L’annoso contrasto creatosi tra riforme e rivoluzione verteva sui tempi e i modi del mutamento: per un verso l’accumulo di forza, la progressione lenta e graduale, l’anticipazione di elementi della società futura, la conquista dall’interno della fortezza nemica; per l’altro la necessità di una prodigiosa accelerazione, il bisogno ineluttabile di una fase d’eccezione indispensabile per sbaragliare la resistenza dell’avversario.

Da una parte, l’illusione di utilizzare la macchina statale per cambiare le cose, correggere le storture e gli eccessi del capitalismo, senza pensare di finire a propria volta cambiati e metabolizzati; dall’altra, la costruzione speculare di un apparato che agisce come uno Stato in potenza, uno Stato clonato che si sostituisce all’altro dopo la presa del potere. Il dilemma – ricorda Agamben – era stato affrontato anche da Walter Benjamin, il quale si era interrogato sulla maniera di spezzare la dialettica tra violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva (ma il termine Gewalt, impiegato dal filosofo tedesco, precisa sempre Agamben, può indicare sia la violenza sia un potere assolutamente al di fuori e al di là del diritto), per arrivare ad una terza ipotesi che lo depone.

L’eccezione: un potere della sovranità costituita?
È questo il parere di Carl Schmitt, che vede nella eccezione il fulcro di una sorta di teoria della sovranità. Per il giurista del Terzo Reich, lo stato di eccezione non è assimilabile allo stato di natura hobbesiano. Esso non esprime quella situazione di caos che precede la costituzione dell’ordine giuridico, tantomeno raffigura condizioni che oltrepassano semplicemente lo stato di normalità. Ciò spiega anche perché altre situazioni che eccedono la norma, come le guerre civili, le insurrezioni, il diritto di resistenza, non possono essere accomunate allo stato di eccezione. La similitudine è solo apparente – spiega Agamben – poiché storicamente l’eccezione appare come una risposta del potere statuale ai conflitti interni più estremi. L’eccezione schmittiana è per cosi dire la normalità costituita che si difende, distinguendosi profondamente dalla teoria del potere costituente proposta da Sieyès, che invece mira a sovvertire il vecchio ordinamento non più legittimo ed istituirne uno nuovo.

Ma che le cose siano ancora più complicate lo dimostra la paradossale situazione intercorsa nel XX secolo, quando fu lo stesso Stato nazista a dichiarare una guerra civile condotta dall’alto verso il basso, situazione riassunta da René Schnur nella formula «guerra civile legale». Anche il tentativo di spiegare l’eccezione attraverso l’attribuzione di una capacità creatrice allo stato di necessità, come ha sostenuto il giurista Santi Romano di fronte al terremoto di Messina del 1908 («la necessità crea la legittimità»), non risolve il dilemma. Se la necessità è fonte del diritto, sia nella versione del diritto di resistenza, del diritto naturale favorevole all’individuo, oppure soggettivo dello Stato, cioè unicamente rivolto alla propria autoconservazione, perché quella che di per sé dovrebbe essere già una norma giuridica, e non un semplice fatto, ha comunque bisogno di una ratifica della legge positiva? L’eccezione è dunque altra cosa da una semplice spugna che consente all’ordinamento di assorbire eventi nuovi, situazioni impreviste, oppure colmare lacune.

Secondo Schmitt, essa vive in stretta e paradossale relazione con la ricerca di un ordine, anche se non si tratta di un ordine giuridico, che al contrario ha l’ambizione di sospendere. Non è quindi il precipizio verso l’anarchia pregiuridica, ma ciò che si erge a fondamento dell’ordine giuridico stesso e lo preserva. Per funzionare, l’architettura giuridica ha bisogno di una situazione di normalità che soltanto l’intervento della eccezione può creare, mettendo fine al caos. Per questo l’ordine giuridico può sussistere solo in quanto mantiene una relazione costante con l’eccezione. Senza di essa, la norma non avrebbe potuto e nemmeno continuato ad esistere. La sua essenza si raccoglie, dunque, nella capacità di autosospensione e di ripristino dell’ordinamento vigente. L’esserne fuori e tuttavia appartenervi, che consente alla norma di «essere sospesa, senza cessare con ciò di rimanere in vigore». Non lo Stato di diritto, ma la decisione sulla sua sospensione, cioè sulla proclamazione dello stato di eccezione, rivela – secondo Schmitt – il vero arcano della sovranità. Tesi assolutamente non gradita ai teorici dello Stato di diritto, i quali al contrario vedono nell’affermazione di un regime fondato sul rule of law l’emancipazione dallo stato di eccezione, la sua esatta negazione. Obiezione che però non smentisce la presenza della figura giuridica dello stato di eccezione in numerosi ordinamenti costituzionali liberali: la Costituzione americana, infatti, conferisce al presidente un ampio potere nella proclamazione e nell’esercizio dello stato di eccezione (il patriot act ne è solo l’esempio più recente). D’altronde nel 1948 uno studioso statunitense, Clinton Lawrence Rossiter, aveva individuato l’esistenza di una «dittatura costituzionale» attivabile in condizioni di emergenza.[5]

Anche la Costituzione francese della Quinta Repubblica, all’articolo 16 prevede l’attribuzione di poteri speciali al capo dello Stato in caso di circostanze eccezionali. Nel corso della rivolta delle banlieues del novembre 2005, il governo di Parigi ha potuto avvalersi anche di una vecchia legge del 1955, varata ai tempi della guerra d’Algeria, per proclamare uno stato di eccezione attenuato nelle periferie urbane.[6]

Le consuetudini giuridiche in vigore nella Gran Bretagna consentono all’esecutivo di esercitare poteri d’emergenza: opportunità ampiamente sfruttata nel corso della guerra nell’Irlanda del Nord. Proclamato nel corso dei due conflitti mondiali da tutti i paesi belligeranti, e non solo, dal secondo dopoguerra in poi il ricorso allo stato di emergenza si è esteso sempre più, fino a divenire un paradigma di governo degli attuali regimi democratico-costituzionali. Non è quindi affatto dimostrata l’incompatibilità teorica e normativa tra Stato di diritto e stato di eccezione, anzi molti sostenitori attuali dei regimi democratico-liberali appoggiano con sempre maggiore vigore la necessità di un impiego su larga scala dello stato di eccezione per fare fronte alla nuova forma di guerra asimmetrica, inaugurata dagli attentati dell’11 settembre 2001.[7]

Dittatura e stato di eccezione

Agamben conduce un’incursione nel diritto romano che consente di comprendere la vera essenza concettuale dello stato di eccezione. Nella Costituzione romana erano presenti due istituti giuridici speciali: la dittatura e lo iustitium. La prima era una magistratura specifica che assumeva i pieni poteri per un tempo determinato non superiore a sei mesi, grazie ad una legge votata dal popolo. Lo iustitium, al contrario, al pari della eccezione moderna, non implicava l’elezione o l’introduzione di una nuova magistratura dai poteri speciali, ma una sorta di deposizione dell’intero ordinamento giuridico, una disattivazione di tutte le istanze normative, una sospensione dell’ordine giuridico in quanto tale. Il senato romano, prendendo atto della presenza di un tumultus, poteva proclamarlo, chiedendo ai consoli di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello Stato: «Il magistrato che agisce durante lo iustitium, al pari dell’ufficiale nello stato di eccezione, non applica la legge, non la trasgredisce e tantomeno ne crea una nuova. Si potrebbe dire, ricorrendo ad una espressione paradossale, ch’egli non la esegue».[8]

Sono raffigurate qui le due concezioni, contradditorie tra loro, con le quali si è tentato di rappresentare nel pensiero giuridico lo stato di eccezione: per un verso, la pienezza stessa del diritto che viene a coincidere con la totalità del reale, sorta di summum jus che – come già recitava l’antica massima latina – viene a corrispondere alla summa injuria; nell’altro, la vacanza giuridica, la situazione di completa anomia nella quale ogni potere e struttura giuridica vengono aboliti. Una singolare dualità che porta Agamben a criticare l’errore di chiamare dittature, anziché stato di eccezione, alcuni regimi totalitari. La distinzione appare impercettibile eppure il ricorso all’eccezione non è il ripristino di un potere assoluto che stravolge la dottrina della separazione dei poteri.

Fascismo e nazismo vi giunsero legalmente senza ricorrere a rotture costituzionali, esercitando invece quel potere di sospensione, proprio dell’eccezione, che consentì loro di mantenere formalmente in vigore i precedenti ordinamenti. Né lo Statuto albertino, né la Costituzione di Weimar vennero mai aboliti, furono affiancati invece da una seconda struttura che nel caso dell’esperienza nazista lo storico Ernst Fraenkel definì, in un suo libro del 1942, «Stato duale».[9] Formula che ha conosciuto in Italia, nel corso degli anni Ottanta, un successo molto particolare, dovuto al suo impiego del tutto improprio da parte dello storico Franco De Felice. Stravolgendone il significato originario, in un saggio intitolato Doppia lealtà e doppio Stato,[10] questi ne aveva fatto un confuso quanto fragile paradigma a sostegno delle teorie del complotto, impiegate all’epoca per spiegare l’azione armata dei gruppi della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta.

La confusione di prospettiva tra dittatura e stato di eccezione è la ragione che più d’ogni altra ha impedito di interrogarsi sul fatto che l’eccezione non è solo prerogativa degli Stati totalitari, ma è una figura propria della tradizione democratica moderna. Benjamin e lo stato di eccezione permanente Nella teoria di Schmitt, lo stato di eccezione ha per funzione di sospendere temporaneamente l’esercizio della norma al fine di proteggerne l’esistenza e consentirne il successivo ripristino. Questo dispositivo, però, viene meno nel momento in cui l’eccezione divenendo permanente si trasforma essa stessa in regola. Si tratta della constatazione contenuta nella ottava tesi sul concetto di storia redatta da Walter Benjamin. Il filosofo tedesco assisteva alla drammatica realtà che stava travolgendo la repubblica di Weimar: il regime nazista, applicando l’art. 48 della Costituzione che ne prevedeva l’autosospensione, aveva potuto dispiegarsi legalmente sotto forma di uno stato di eccezione permanente.

Benjamin osservava l’avvenuto passaggio dallo stato di eccezione fittizio (che Schmitt identificava nell’esempio fornito dalla dottrina giuridica francese dello stato di assedio regolato per legge, proprio della tradizione liberale dello Stato di diritto) allo stato di eccezione effettivo. Una distinzione raramente percepita ma essenziale, sottolinea Agamben, poiché permette di cogliere il momento in cui l’eccezione non si distingue più dalla regola, al punto che «ogni finzione sul legame tra violenza e diritto scompare e resta soltanto una zona d’anomia nella quale prevale la violenza pura priva di qualsiasi copertura giuridica».[11]

Il carattere permanente sarebbe dunque la peculiarità dello stato di eccezione contemporaneo, sia perché ad esso sembrano rifarsi sempre più alcune modalità di governo, sia per la novità introdotta dalla globalizzazione, ovvero quella tendenza che vede dispiegarsi uno stato di eccezione non più localizzato e stabile nei confini prefissati di un territorio nazionale, ma ormai esteso e mobile in vaste aree del pianeta secondo le necessità della congiuntura. Non a caso, conclude Agamben, dopo la seconda guerra mondiale nessun nuovo conflitto armato viene più dichiarato, non c’è più uno stato di guerra proclamato secondo i canoni del diritto internazionale, che consente di stabilire il momento in cui una guerra comincia e finisce. Ormai è sempre meno possibile distinguere militari e civili. Siamo in una guerra civile globale non solo perché delle entità non statali attaccano degli Stati, ma anche perché tra Stati e Stati e popolazioni belligeranti si agisce in questo modo:[12] «Il fatto più enigmatico è che il terrore possa coniugarsi con la forma vuota della regola, che nel nome della sicurezza si possa ricostituire l´insicurezza e nel nome della regola l’arbitrario. Questa forma vuota della regola, che copre di nuovo il dispotismo, è quella stessa che si ripete instancabilmente nel vuoto tautologico di slogan e parole d’ordine del tipo: bisogna mantenere l’ordine, difendere la civiltà, preservare i valori; perché l’ordine è l’ordine, la civiltà è la civiltà, i valori sono i valori».[13]

[continua]

[1] Cfr. Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003. Ma anche Id., L’état d’exception, in Le Monde, 12 dicembre 2002.

[2] Jean-François Kervégan, «État d’exception», in Dictionnaire de philosophie politique, a cura di Philippe Reyanoud e Stéphan Rials, PUF, Paris 1996, pp. 231-234.

[3] Cfr. Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris 1994 (tr. it. Forza di legge, Bollati Boringhieri, Torino 2003).

[4] Kervégan, op. cit., p. 231.

[5] Clinton Lawrence Rossiter, Constitutional Dictatorship. Crisis Governement in the Modern Democracies, Harcourt Brace, New York 1948.

[6] «La loi permet “d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté”», in Le Monde.fr, 8 novembre 2005.

[7] Si veda in proposito l’articolo di Angelo Panebianco, La nuova guerra (negata), in Corriere della Sera, 3 settembre 2006.

[8] Agamben, L’état d’exception, cit.

[9] Ernst Fraenkel, Il doppio Stato. Contributi alla teoria della dittatura, Einaudi, Torino 1983.

[10] Franco De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato, in Studi storici, 3, 1989, pp. 493-563.

[11] Agamben, L’état d’exception, cit.

[12] Id., in Conversazione con Giorgio Agamben, in Alias, supplemento a il manifesto, 35, 9 settembre 2006. In effetti viene qui ricalcata l’analisi che Carl Schmitt aveva già proposto in Teoria del partigiano (Berlino 1963 1975), il Saggiatore, Milano 1981.

[13] Yves Michaud, Violence et politique, Gallimard, Paris 1978, p. 172.

Link
L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

Quando la memoria uccide la ricerca storica

Libri – Enzo Traverso, Il passato: modi d’impiego. Storia, memoria, politica, Ombrecorte, Verona 2006

Paolo Persichetti
Liberazione 17 luglio 2008

Se la storia comincia la dove finisce la memoria, come sosteneva Maurice Halbwachs, uno dei massimi studiosi della memoria sociale; se ciò che distingue la storia dalla memoria è proprio quel processo che consente il passaggio dalla storia in me alla storia in sé, il recente riemergere impetuoso di memorie passate con il loro seguito di rugosi risentimenti e la ricerca di “connessione sentimentale” con l’opinione pubblica non giova granché alla ricerca storica. I momenti più controversi di questa guerra della memoria restano la guerra civile del 1943-45 (ne parla Filippo Focardi in, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Laterza 2005) e quella di minore intensità ma prolungata per oltre un decennio che ha solcato gli anni 70.
Quando la memoria non riesce più a fare posto alla storia sopraggiunge un “tempo compresso” che rifiuta di farsi tempo passato. E la presentificazione del passato facilita l’azione delle memorie artefatte che diventano in questo modo prismi di lettura deformanti. Così vicissitudini parziali rocambolescamente conservate nel presente, ricostruzioni ex-post modellate col senno del poi o la menzogna del dopo, dirigono lo sguardo che portiamo su ciò che ci precede. Prestando attenzione allo sguardo che il vicino porta sul lontano, Marc Bloch invitava a capovolgere l’idea di un presente in lotta perenne per divincolarsi dalle eredità dei tempi andati. È il passato ad essere il più delle volte ostaggio di ciò che viene dopo. Se c’è oggi un’epoca prigioniera del presente, questa riguarda in particolare gli anni 70.
Fabbricato ormai dai poteri pubblici e amplificato dai media, il ricordo spettrale di quel decennio prende forma attraverso solenni rituali commemorativi che cadenzano il cerimoniale istituzionale. Una memoria in bianco e nero che evoca immagini sbiadite di violenza politica e cancella i colori vivi della storia. Ma se all’oblio dei fatti sociali si sovrappone la memoria penale, il risultato non può che essere il ritratto di una memoria avvinta dall’emozione e assorbita dalla sofferenza, eco di un dolore a senso unico che confonde surrettiziamente episodi storici contrapposti. Una ossessione memoriale finalizzata alla creazione di una nuova topolatria: il culto di luoghi e momenti sapientemente selezionati per rappresentare il sacrificio versato ai valori legittimi. La memoria assume così le sembianze del morto che agguanta il vivo, del vampiro che succhia la vita futura. Emanate le sentenze, sepolti nelle galere o ripresi dall’esilio gli insorti, deplorati i morti di una parte e decorati quelli dell’altra, elevate le lapidi e innalzati i monumenti, ribattezzate le vie, ai soggetti vivi della storia si sostituiscono i testimoni risentiti della memoria. Eppure, scriveva Ernest Renan, «una nazione non è fatta solamente di memoria ma anche d’oblio», quell’oblio che aiuta poi a riscoprire e ricostruire, soprattutto ad andare avanti. Utile in proposito la riflessione di Gabriele Ranzato, Il passato di bronzo. L’eredità della guerra civile nella Spagna democratica (Laterza 2006) nella quale si sostiene che lunghi momenti di oblio e una conoscenza degli eventi passati meno carica di sentimenti di rivalsa e di ogni altra passione distruttiva possono aiutare il superamento di conflitti fratricidi.
In realtà l’apparizione della memoria nel dibattito storiografico è piuttosto recente. È quanto ha spiegato Enzo Traverso nel suo, Il passato: modi d’impiego. Storia, memoria, politica (tradotto da G. Morosato per Ombrecorte, Verona 2006 e pubblicato a Parigi nel 2005). La memoria, dunque, non solo ha poca storia ma è soprattutto una cattiva storia dove il ricordo è l’imballaggio e l’oblio il contenuto. Nonostante ciò, ha più successo perché appare meno arida e più umana, testimonianza diretta, integrale e genuina. Non c’è competizione tra ciò che si presenta come il realmente vissuto rispetto al pensato del discorso storico.
Eppure nessun passato si trasforma immediatamente in memoria. Permane sempre il filtro del tempo che trasceglie. La memoria è più che mai una delle forme in cui si declina l’uso pubblico della storia attraverso pratiche ritualizzate che mirano a rinforzare la coesione sociale, a dare legittimazione alle istituzioni e inculcare quei valori che ad esse sono più graditi. In altre parole la memoria tende a divenire un vettore di religione civile. E lo dimostra il fatto che la visibilità e il riconoscimento di una memoria dipende più che mai dalla forza di coloro che la portano. Ci sono “memorie forti” che si contrappongono a “memorie deboli”, stigmatizzate dal discorso dominante.
Walter Benjamin spiegava questa ossessione memoriale con la sopraggiunta incapacità della società novecentesca a trasmettere l’esperienza. Uno dei tratti tipici della modernità sarebbe stato proprio l’affermazione dell’esperienza vissuta a svantaggio di quella tramandata. Caratteristica che ha aperto la strada all’epoca del testimone, attore centrale della memoria, nuovo protagonista del racconto storico. Non a caso nasce la storia orale e una diversa attenzione è riposta alla dimensione del mentale, agli aspetti culturali e immateriali, prima trascurati al punto da non lasciare spazio alla soggettività di chi fa la storia. Gli uomini e le donne erano e restavano masse anonime. Semplice numero, statistica che non permetteva ai subalterni di emergere come soggetti narranti. Le classi laboriose rimanevano alla fine dei popoli senza storia perché senza parola. Lavori come La formazione della classe operaia inglese di Edward P. Thompson, La storia della follia nell’età classica di Michel Foucault, La notte dei proletari di Jacques Rancière, Il Formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg, ridanno finalmente voce ai subalterni, ne ricostruiscono l’universo, offrono loro il proscenio rubato della Storia.
Eppure questo passo in avanti si trasforma, paradossalmente, nella premessa di un brusco salto indietro quando capostipite emblematico del testimone diventa il reduce dei campi nazisti col peso del suo ricordo sconvolgente, espressione di un vissuto eticamente insostenibile e che fa di Auschwitz lo zoccolo della memoria collettiva dell’Occidente.
A questo punto l’identificazione del testimone con la vittima totale è pressoché inevitabile. Tutti gli altri perdono gradualmente legittimità narrante. Da allora è testimone solo chi ritiene d’aver subito, o vede riconosciuta, una violazione dei diritti umani, categoria che alla fine spoliticizza la natura di molti conflitti trasformandoli unicamente in uno scontro tra bene e male. La prima conseguenza è la scomparsa dei Resistenti, cioè proprio di chi ha combattuto il fascismo e lottato contro gli aguzzini dei campi di sterminio (il fatto che fossero soltanto dei giovani ebrei romani a protestare sotto l’abitazione di Priebke, uno dei nazisti responsabili del massacro delle Fosse Ardeatine che in maggioranza ha visto uccisi comunisti e antifascisti, dovrebbe far riflettere). Ma poi quest’amnesia tocca anche tutte le successive figure partigiane, guerrigliere, militanti, rivoluzionarie.
Sprovvisti dello statuto di vittime, vinti e subalterni spariscono nuovamente dalla storia, eclissati e inghiottiti dall’oblio. Sembra, infatti, che per poter lasciare traccia resti solo la triste via della competizione vittimaria, il festival del risentimento che offre in palio la palma della vittima dominante a discapito di quella soccombente, quasi a voler sancire che se non c’è vittima non c’è storia. Che al posto della storia ci sono soltanto crimini.

Sullo stesso tema
Il paradigma vittimario

L’exception permanente

Livres: Giorgio Agamben, Etat d’exception. Homo Sacer, Paris, Editions du Seuil, 2003, 152 p.

Paolo Persichetti
Drôle d’époque n° 13, 10 janvier 2004 – http://droledepoque.lesdebats.fr/articles/n13/persichetti.htm

Qu’est-ce que l’état d’exception? Un espace vide de droit, une zone où toute détermination juridique est nulle. Pour l’affirmer et dissiper ainsi les apories dont la théorie moderne de l’état d’exception reste prisonnière, Giorgio Agamben dans un livre bref mais dense, L’Etat d’exception a recours à un archétype excavé des fondements du droit romain : le iustitium. 9782020611145fs
Le terme, construit comme solstitium, signifie à la lettre “arrêt, suspension du droit”. Proclamée par le Sénat romain en cas de tumultes, cette mesure instaurait un fondement juridique paradoxal qui avait pour unique fonction de produire un vide juridique. Le paradoxe d’une situation qui affirme des mesures juridiques qui ne peuvent pas être entendues au niveau du droit semble constituer l’objet hybride de l’état d’exception. Une réalité qui “a continué à fonctionner presque sans interruption depuis la Première Guerre mondiale, à travers le fascisme et le national-socialisme jusqu’à nos jours”, soutient Agamben après avoir passé en revue les innombrables difficultés rencontrées par la tradition juridique dans la tentative d’en fournir une exacte définition conceptuelle.
L’état d’exception n’est pas un retour au pouvoir absolu, ni même au modèle dictatorial, il n’est pas une situation de plénitude, mais de vide, de vide de droit, comme le montre l’exemple de l’institutium. L’état d’exception – continue l’auteur – “a au contraire aujourd’hui atteint son déploiement planétaire maximal. L’aspect normatif du droit peut ainsi être impunément oblitéré et contredit par une violence gouvernementale qui, en ignorant à l’extérieur le droit international et en produisant à l’intérieur un état d’exception permanent,
prétend toutefois être en train d’appliquer encore le droit”. La conclusion est sans appel: “de l’état d’exception existant dans lequel nous vivons, il n’est pas possible de retourner à l’état de droit puisqu’à présent ce sont les concepts mêmes d’Etat et de droit qui sont en question”. Après avoir lu ces mots on ne peut s’empêcher de penser à la série de mesures adoptées par l’administration américaine après le 11 septembre 2001 qui ont conduit au désert juridique de Guantanamo, le plus visible des lieux invisibles. L’enfermement d’individus qui ne sont ni prisonniers ni accusés nous ramène au symbole tragique du camp, zone où “la vie nue atteint son
indétermination maximale”. Les nouvelles doctrines stratégiques, résumées dans des formules telles que “justice infinie” et “guerre préventive”, semblent vouloir faire de l’état d’exception le paradigme de gouvernement qui domine de tous les côtés dans la “guerre civile mondiale”. Il s’agit là d’un concept pas tout à fait nouveau et qui est déjà paru en 1961 dans deux essais : Sur la révolution de Hannah Arendt et La théorie du partisan de Carl Schmitt; il fut par la suite réélaboré par un chercheur allemand, René Schnur, sous la formule de “guerre civile légale”.
L’état d’exception est présenté par Agamben comme un seuil au-delà duquel s’estompent les différences traditionnelles entre démocratie, absolutisme, et dictature. Depuis le début du siècle, “la création volontaire d’un état d’exception permanent est devenue une des pratiques essentielles des Etats contemporains, de ceux qui sont soi-disant démocratiques”. Au cours d’une brève mais efficace synthèse historique présente dans l’ouvrage, il apparaît évident que l’état d’exception moderne est une création de la tradition
démocratico-révolutionnaire. Ici on retrouve la thèse avancée en 1940 par le philosophe Walter Benjamin, qui écrivaitpeu avant son suicide : “la tradition des opprimés nous apprend que l’état d’urgence dans lequel nous vivons est la règle.” Cela signifie que la thèse de Schmitt, qui a inspiré les théories qui fondaient l’exception sur l’état de nécessité, est à son tour invalidée. Selon le juriste allemand, en effet, l’ordre juridique repose en dernière instance sur un dispositif, l’état d’exception, qui a pour but de rendre applicable la norme tout en suspendant momentanément l’exercice de celle-ci (état d’exception fictif).
A partir d’un langage et de présupposés différents, la définition du concept d’état d’exception amène Agamben aux mêmes conclusions que celles auxquelles parviennent d’autres auteurs qui en étudiant les modifications du politique et des systèmes étatiques, observent un évidement substantiel de la participation politique (modification des règles et des formes de la représentation) à l’avantage de la verticalité de la décision politique. Le recours systématique à la mesure d’urgence et au dispositif des délégations
législatives octroyées au pouvoir exécutif – trait spécifique de l’état d’exception comme technique de gouvernement – a accompagné l’émergence progressive de la notion de “gouvernabilité” (décision) au
détriment de la “participation” (délibération), par ailleurs déjà dépassée par le nouveau modèle de “gouvernance”. En d’autres termes, le système de gouvernement global émergeant de lieux décisionnels supranationaux destitue la vieille gouvernabilité, décision autrefois exprimée par les Etats-nations singuliers.
C’est un travail important, attendu et fécond, que celui d’Agamben, mais il laisse des problèmes irrésolus. Il aurait été intéressant, par exemple, de comparer les dispositifs mis en place par l’administration américaine après les attaques du 11 septembre et d’autres mesures introduites en Europe. Lorsque les premiers semblent se distinguer par la production d’un vide juridique, où toute la fiction censée réguler le droit et la violence disparaît, l’Europe, au contraire, semble briller par une surproduction de juridicité,
différenciée et spéciale. Au cours de son exposé, Agamben montre de manière efficace comment les théories qui cherchent à incorporer l’état d’exception au droit tombent dans des impasses. Mais le problème qui se pose n’est pas tant celui de la cohérence logique des théories qui prétendent rendre légale et légitime l’exception, que celui des formes que l’exception peut prendre. L’exemple récent du régime carcéral différencié est paradigmatique. Après une décennie de renouvellements annuels continus, le traitement carcéral a fini par devenir une mesure stable de l’ordre pénitentiaire. L’inflation judiciaire a aussi introduit de profonds déséquilibres sur le versant du droit constitutionnel et public. Le “big judiciary” avec sa politique sécuritaire comme technique de gouvernement qui a pour but d’inclure dans le champ de la sanction pénale des espaces de plus en plus étendus, précédemment réglés au moyen de formes de médiation et de confrontation sociale et politique, la transformation progressive des différends et des conflits en infractions, et même la judiciarisation des différends historiques et culturels, nous semblent suggérer une autre image de l’exception qui, à côté de l’espace vide de droit, laisse voir émerger de plus en plus une zone envahie et poreuse, pleine de juridique et judiciaire.
(Traduit de l’italien par Fulvia Carnevale et Tanguy Wuillème)

Link
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 1
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro


Lo stato d’eccezione

Libri: Giorgio Agamben, Lo stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003

Paolo Persichetti
Liberazione
, domenica 20 luglio 2003

Che cosa è lo stato d’eccezione? Uno spazio vuoto di diritto, una zona in cui9788833914596g tutte le determinazioni giuridiche sono destituite. Per affermarlo e sciogliere così le aporie da cui la teoria moderna dello stato di eccezione non riesce a venir fuori, Giorgio Agamben ricorre ad un archetipo scovato tra gli istituti del diritto romano: il iustitium.
Il termine costruito come solstitium, significa letteralmente «arresto, sospensione del diritto». Proclamato dal Senato in caso di tumulto, questo provvedimento instaurava un paradossale istituto giuridico che aveva come funzione la produzione di vuoto giuridico. Il paradosso di una situazione che promuove provvedimenti giuridici che non possono essere compresi sul piano del diritto sembra costituire l’oggetto ibrido dello stato d’eccezione. Una realtà che «ha continuato a funzionare quasi senza interruzione a partire dalla prima guerra mondiale, attraverso fascismo e nazionalsocialismo, fino ai giorni nostri», sostiene Agamben dopo aver passato in rassegna le innumerevoli difficoltà incontrate dalla tradizione giuridica di fronte al tentativo di fornire una definizione concettuale e terminologica certa. Lo stato di eccezione non è un ritorno al potere assoluto, né tantomeno un modello dittatoriale, non è pienezza bensì vuoto, vuoto del diritto come l’esempio del iustitium insegna. «Lo stato di eccezione ha anzi assunto oggi il suo massimo dispiegamento planetario. L’aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che, ignorando all’esterno il diritto internazionale e producendo all’interno uno stato di eccezione permanente, pretende tuttavia di stare ancora applicando il diritto». La conclusione è senza appello, «dallo stato di eccezione effettivo in cui viviamo non è possibile il ritorno allo stato di diritto, poiché in questione ora sono i concetti stessi di Stato e di diritto».
Dopo aver letto queste parole è inevitabile che il pensiero corra a quella serie di provvedimenti adottati dall’amministrazione Usa dopo l’11 settembre e che hanno condotto al deserto giuridico di Guantanamo, il più visibile dei luoghi invisibili. L’internamento di individui né prigionieri né accusati, privati cioè rilancia l’emblema tragico del campo, zona in cui «la nuda vita raggiunge la sua massima indeterminazione». Le nuove dottrine strategiche, riassunte dietro formule come «giustizia infinita» e «guerra preventiva», sembrano voler fare dello stato di eccezione il paradigma di governo che domina quella che da più parti è stata definita «guerra civile mondiale». Un concetto per nulla nuovo e già apparso, fin dal 1961, in due libri, Sulla rivoluzione di Hannah Arendt e Teorie del partigiano di Carl Schmitt, e rielaborato nel 1983 da uno studioso tedesco, René Schnur, attraverso la formula «guerra civile legale».
Lo stato di eccezione è rappresentato da Agamben come una soglia oltre la quale vengono meno le tradizionali differenze fra democrazia, assolutismo e dittatura. Dall’inizio del secolo «la creazione volontaria di uno stato di eccezione permanente è divenuta una delle pratiche essenziali degli stati contemporanei, anche di quelli cosiddetti democratici». Lo stato di eccezione moderno è, in effetti, una creazione della tradizione democratico-rivoluzionaria. Viene riproposta qui la tesi avanzata già nel 1941 dal filosofo tedesco morto suicida Walter Benjamin, il quale scriveva: «la tradizione degli oppressi ci insegna che lo “stato di emergenza” in cui viviamo è la regola». Ciò vuol dire che la tesi di Schmitt, che fece premio sulle teorie che fondavano l’eccezione sullo stato di necessità, è a sua volta invalidata. Secondo il giurista tedesco, infatti, l’ordinamento giuridico riposa in ultima istanza su un dispositivo, lo stato di eccezione appunto, che ha come fine di rendere applicabile la norma sospendendone in modo temporaneo l’esercizio (da lui definito stato di eccezione fittizio).
Con un linguaggio diverso e partendo da presupposti differenti, il percorso di definizione del concetto di stato di eccezione conduce Agamben alle stesse conclusioni cui pervengono autori di altre discipline che, studiando le modificazioni del politico e dei sistemi statuali, osservano un sostanziale svuotamento della partecipazione politica (modificazione delle regole e delle forme della rappresentanza) a vantaggio della verticalizzazione della decisione politica. Il ricorso sistematico alla decretazione d’urgenza e al dispositivo delle deleghe legislative concesse all’esecutivo, tratto peculiare dello stato di eccezione come tecnica di governo, ha accompagnato il progressivo emergere della nozione di «governabilità» (decisione), a scapito della «partecipazione» (deliberazione), peraltro già sorpassata dal nuovo modello di «governance», ovvero il governo globale prodotto dai luoghi sovranazionali della decisione, che esautora la vecchia governabilità frutto della decisione espressa dai singoli Stati nazione.
Un lavoro importante, atteso e fecondo quello di Agamben, che però lascia irrisolti alcuni problemi. Interessante sarebbe stato, ad esempio, il raffronto tra i dispositivi intrapresi dall’amministrazione Usa dopo gli attacchi dell’11 settembre e le misure introdotte in Europa. Mentre i primi sembrano caratterizzarsi per quella produzione di vuoto giuridico in cui ogni finzione che regola violenza e diritto scompare, l’Europa, al contrario, sembra eccellere per una sovrapproduzione di giuridicità differenziata e speciale.
Nel corso della sua esposizione, Agamben mostra efficacemente come tutte le teorie che cercano di annettere lo stato di eccezione al diritto incorrano in insolubili aporie. Ma il problema che qui si pone non è quello della coerenza logica delle teorie che pretendono di rendere legale e legittima l’eccezione, quanto quello delle forme che l’eccezione può assumere. L’esempio recente del regime carcerario differenziato è paradigmatico. Dopo un decennio di continui rinnovi annuali il trattamento carcerario differenziato è divenuto una misura stabile dell’ordinamento penitenziario italiano. Anche l’inflazione giudiziaria ha introdotto profondi disequilibri sul versante del diritto costituzionale e del diritto pubblico.
Il «big judiciary – con le sue politiche della sicurezza come tecnica di governo che mirano a comprendere nel campo della sanzione penale spazi sempre più estesi, in precedenza regolati attraverso forme di mediazione e confronto sociale e politico –, la trasformazione progressiva dei contenziosi e dei conflitti in infrazioni, addirittura la giudiziarizzazione delle controversie storiche e culturali, non suggeriscono anche un’altra immagine della eccezione che, accanto allo spazio vuoto di diritto, vede emergere sempre più una zona piena, pervasa e porosa di giuridico e giudiziario.

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