Se nello Stato di diritto si annida l’eccezione

Dall’eccezione giudiziaria italiana degli anni 70-80, al patriot act varato dall’amministrazione statunitense dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, fino al recente progetto di costituzionalizzazione dello stato di eccezione in Francia, i sistemi politici occidentali che un tempo vantavano di essere le culle dello stato di dritto fanno sempre più ricorso a forme di stato di eccezione. Siamo difronte ad una deriva oppure ad una evoluzione di questi modelli politici? Lo stato di diritto resta l’ostacolo migliore alle pratiche di eccezione oppure ne è diventato il ricettacolo più efficace?

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Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario

Paolo Persichetti
18 settembre 2006

È strano, ma quando si parla di democrazie liberali si omette sempre di ricordare che questi sistemi prevedono, in caso di grave minaccia, specifiche clausole di autosospensione del proprio ordinamento costituzionale.
Per funzionare il sistema giuridico ha bisogno di normalità, perché ciò avvenga esso si avvale di momenti di interruzione che vengono chiamati «stato di eccezione». È questo un punto cruciale, poiché chi introduce una tale misura è in buona sostanza l’ultimo a decidere, non a caso chi ha questo potere è stato indicato come il sovrano reale (Carl Schmitt). Non lo stato di diritto, dunque, ma chi può decidere sulla sua sospensione rappresenta il vero arcana imperii della sovranità.
A ricordarcelo è stato il professor Panebianco che sul Corriere della Sera per ben tre volte (il 13 e 15 agosto 2016 e poi ancora il 3 settembre successivo) si è soffermato sull’argomento invocando l’introduzione dello stato di eccezione. Ma c’è un problema: se, a quanto pare, le democrazie non possono sfuggire a quel destino crudele che ne prevede l’autosospensione, non c’è invece unanimità sui modi in cui questa interruzione debba avvenire. Infatti, esistono almeno tre modelli contrapposti:

1. Quello tradizionale di ispirazione giacobina, codificato nelle costituzioni liberali dell’800 e del 900, che attribuisce pieni poteri all’esecutivo e sospende le garanzie giuridiche per un periodo limitato nel tempo e nello spazio. Un modello che sarebbe ormai divenuto superfluo di fronte alla natura asimmetrica dei nuovi conflitti.

2. Per questo l’amministrazione Bush ha varato un nuovo modello di applicazione della eccezione caratterizzato da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante. In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Uno stato di eccezione postfordista insomma: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti, organizzando una sorta di stato di eccezione extraterritoriale che conserva per i poteri statali e nella madrepatria unicamente la direzione strategica delle operazioni.

3. Esiste, infine, un terzo modello, lo stato di eccezione giudiziario inventato in Italia alla fine degli anni 70. Quest’ultimo, però, non piace affatto a Panebianco perché «l’eccezione può essere riconosciuta solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura. Il che riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica». Tuttavia ciò non ha impedito, ricorda sempre l’editorialista del Corriere, che «una qualche forma di stato di eccezione sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc)».

Chissà cosa avranno pensato, leggendo queste parole, Bruti Liberati,  Armando Spataro e l’associazione nazionale magistrati che durante la vicenda Battisti si sono prodigati per raccontare ai francesi la favola di una Italia giardino incantato dello stato di diritto?
Singolare vicenda quella italiana: i costituenti, infatti, per marcare una netta differenza con i tribunali speciali del fascismo, esclusero dalla Costituzione qualsiasi richiamo alla stato di eccezione. Successivamente, però, questo ostacolo venne aggirato riservando alla magistratura, piuttosto che all’esecutivo, il ruolo di dominus dello stato di eccezione. Circostanza che oltre a costituire una novità assoluta non ha fornito alcuna particolare garanzia in più, ma ha solamente rafforzato una sfera giudiziaria depositaria di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. In questo modo la pratica della eccezione ha assunto una forma ancora più subdola e insidiosa poiché ha potuto legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali.
Al punto che non è stato più possibile ripristinare la normalità giuridica poiché non vi era mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino ad determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita.
In questo modo ha preso forma un simulacro di stato di diritto a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza. Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le obiezioni legate alla natura extragiuridica della eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che ha fatto del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina della emergenza. L’introduzione di misure straordinarie e speciali, la cui giustificazione legale ha imposto una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla.
È dunque giusto parlare di stato di eccezione giudiziario non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide.
Scriveva in proposito Montesquieu: «Non può esserci libertà, se la potenza di giudicare non resta separata dalla potenza legislativa e da quella esecutiva. Se questa si salda alla potenza legislativa, il potere esercitato sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario poiché il magistrato diverrebbe legislatore. Se venisse unita alla potenza esecutiva, il magistrato potrebbe avere la forza di un oppressore».

Altri interventi
Lo stato di eccezione giudiziario

Giustizia: sotto la benda… (dall’antologia di Spoon River)

Vidi una donna bellissima con gli occhi bendati eretta sui gradini di un006345-giustizia32 tempio di marmo. Grandi moltitudini passavano davanti a lei, sollevando la faccia per implorarla. Nella mano sinistra teneva una spada. Brandiva quella spada colpendo a volte un bimbo, a volte un operaio, ora una donna che tentava di sottrarsi, ora un folle. Nella destra teneva una bilancia; nella bilancia venivano gettati pezzi d’oro da quelli che schivavano i colpi della spada. Un uomo con la toga nera lesse da un manoscritto: “Ella non rispetta gli uomini”. Poi un giovanotto col berretto rosso balzò al suo fianco e le strappò la benda. Ed ecco, le ciglia erano corrose dalle palpebre imputridite; le pupille bruciate da un muco latteo; la follia di un’anima morente le era scritta sul volto – ma la moltitudine vide perché portava la benda.

[Dall’Antologia di Spoon River]

Lo stato d’eccezione

Libri: Giorgio Agamben, Lo stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003

Paolo Persichetti
Liberazione
, domenica 20 luglio 2003

Che cosa è lo stato d’eccezione? Uno spazio vuoto di diritto, una zona in cui9788833914596g tutte le determinazioni giuridiche sono destituite. Per affermarlo e sciogliere così le aporie da cui la teoria moderna dello stato di eccezione non riesce a venir fuori, Giorgio Agamben ricorre ad un archetipo scovato tra gli istituti del diritto romano: il iustitium.
Il termine costruito come solstitium, significa letteralmente «arresto, sospensione del diritto». Proclamato dal Senato in caso di tumulto, questo provvedimento instaurava un paradossale istituto giuridico che aveva come funzione la produzione di vuoto giuridico. Il paradosso di una situazione che promuove provvedimenti giuridici che non possono essere compresi sul piano del diritto sembra costituire l’oggetto ibrido dello stato d’eccezione. Una realtà che «ha continuato a funzionare quasi senza interruzione a partire dalla prima guerra mondiale, attraverso fascismo e nazionalsocialismo, fino ai giorni nostri», sostiene Agamben dopo aver passato in rassegna le innumerevoli difficoltà incontrate dalla tradizione giuridica di fronte al tentativo di fornire una definizione concettuale e terminologica certa. Lo stato di eccezione non è un ritorno al potere assoluto, né tantomeno un modello dittatoriale, non è pienezza bensì vuoto, vuoto del diritto come l’esempio del iustitium insegna. «Lo stato di eccezione ha anzi assunto oggi il suo massimo dispiegamento planetario. L’aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che, ignorando all’esterno il diritto internazionale e producendo all’interno uno stato di eccezione permanente, pretende tuttavia di stare ancora applicando il diritto». La conclusione è senza appello, «dallo stato di eccezione effettivo in cui viviamo non è possibile il ritorno allo stato di diritto, poiché in questione ora sono i concetti stessi di Stato e di diritto».
Dopo aver letto queste parole è inevitabile che il pensiero corra a quella serie di provvedimenti adottati dall’amministrazione Usa dopo l’11 settembre e che hanno condotto al deserto giuridico di Guantanamo, il più visibile dei luoghi invisibili. L’internamento di individui né prigionieri né accusati, privati cioè rilancia l’emblema tragico del campo, zona in cui «la nuda vita raggiunge la sua massima indeterminazione». Le nuove dottrine strategiche, riassunte dietro formule come «giustizia infinita» e «guerra preventiva», sembrano voler fare dello stato di eccezione il paradigma di governo che domina quella che da più parti è stata definita «guerra civile mondiale». Un concetto per nulla nuovo e già apparso, fin dal 1961, in due libri, Sulla rivoluzione di Hannah Arendt e Teorie del partigiano di Carl Schmitt, e rielaborato nel 1983 da uno studioso tedesco, René Schnur, attraverso la formula «guerra civile legale».
Lo stato di eccezione è rappresentato da Agamben come una soglia oltre la quale vengono meno le tradizionali differenze fra democrazia, assolutismo e dittatura. Dall’inizio del secolo «la creazione volontaria di uno stato di eccezione permanente è divenuta una delle pratiche essenziali degli stati contemporanei, anche di quelli cosiddetti democratici». Lo stato di eccezione moderno è, in effetti, una creazione della tradizione democratico-rivoluzionaria. Viene riproposta qui la tesi avanzata già nel 1941 dal filosofo tedesco morto suicida Walter Benjamin, il quale scriveva: «la tradizione degli oppressi ci insegna che lo “stato di emergenza” in cui viviamo è la regola». Ciò vuol dire che la tesi di Schmitt, che fece premio sulle teorie che fondavano l’eccezione sullo stato di necessità, è a sua volta invalidata. Secondo il giurista tedesco, infatti, l’ordinamento giuridico riposa in ultima istanza su un dispositivo, lo stato di eccezione appunto, che ha come fine di rendere applicabile la norma sospendendone in modo temporaneo l’esercizio (da lui definito stato di eccezione fittizio).
Con un linguaggio diverso e partendo da presupposti differenti, il percorso di definizione del concetto di stato di eccezione conduce Agamben alle stesse conclusioni cui pervengono autori di altre discipline che, studiando le modificazioni del politico e dei sistemi statuali, osservano un sostanziale svuotamento della partecipazione politica (modificazione delle regole e delle forme della rappresentanza) a vantaggio della verticalizzazione della decisione politica. Il ricorso sistematico alla decretazione d’urgenza e al dispositivo delle deleghe legislative concesse all’esecutivo, tratto peculiare dello stato di eccezione come tecnica di governo, ha accompagnato il progressivo emergere della nozione di «governabilità» (decisione), a scapito della «partecipazione» (deliberazione), peraltro già sorpassata dal nuovo modello di «governance», ovvero il governo globale prodotto dai luoghi sovranazionali della decisione, che esautora la vecchia governabilità frutto della decisione espressa dai singoli Stati nazione.
Un lavoro importante, atteso e fecondo quello di Agamben, che però lascia irrisolti alcuni problemi. Interessante sarebbe stato, ad esempio, il raffronto tra i dispositivi intrapresi dall’amministrazione Usa dopo gli attacchi dell’11 settembre e le misure introdotte in Europa. Mentre i primi sembrano caratterizzarsi per quella produzione di vuoto giuridico in cui ogni finzione che regola violenza e diritto scompare, l’Europa, al contrario, sembra eccellere per una sovrapproduzione di giuridicità differenziata e speciale.
Nel corso della sua esposizione, Agamben mostra efficacemente come tutte le teorie che cercano di annettere lo stato di eccezione al diritto incorrano in insolubili aporie. Ma il problema che qui si pone non è quello della coerenza logica delle teorie che pretendono di rendere legale e legittima l’eccezione, quanto quello delle forme che l’eccezione può assumere. L’esempio recente del regime carcerario differenziato è paradigmatico. Dopo un decennio di continui rinnovi annuali il trattamento carcerario differenziato è divenuto una misura stabile dell’ordinamento penitenziario italiano. Anche l’inflazione giudiziaria ha introdotto profondi disequilibri sul versante del diritto costituzionale e del diritto pubblico.
Il «big judiciary – con le sue politiche della sicurezza come tecnica di governo che mirano a comprendere nel campo della sanzione penale spazi sempre più estesi, in precedenza regolati attraverso forme di mediazione e confronto sociale e politico –, la trasformazione progressiva dei contenziosi e dei conflitti in infrazioni, addirittura la giudiziarizzazione delle controversie storiche e culturali, non suggeriscono anche un’altra immagine della eccezione che, accanto allo spazio vuoto di diritto, vede emergere sempre più una zona piena, pervasa e porosa di giuridico e giudiziario.

Link
Agamben, L’exception permanente
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 1
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

24 agosto 2002, retroscena di una estradizione

Stralci da Esilio e Castigo. Retroscena di una estradizione, La città del sole, 2005


Così nel mio parlar voglio esser aspro

Dante, Rime

I passati rivoluzionari faticano a diventare storia.
Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che rimangono ostaggio dell’uso politico della memoria.
Non un passato che torna ma un futuro che manca

Pinocchio_e_i_carabinieriEra una calda sera d’estate quella del 24 agosto 2002 e l’Italia aveva urgente bisogno di recuperare uno di quei giovani maledetti degli anni ribelli per offrirlo in pasto all’opinione pubblica. Una grossolana impostura, escogitata con l’intento di fornire l’immagine truccata di un brillante successo operativo dopo l’attentato mortale contro un collaboratore del governo. Marco Biagi era stato ucciso pochi mesi prima da un piccolo gruppo che aveva riesumato dal museo della storia una delle ultime sigle della lotta armata. Un paese distratto e annoiato, persino futile, conquistato dall’avidità dell’oblio, impaurito dalla possibilità di sapere, era stato scosso dal frastuono di quegli spari improvvisi. Irritato dal brusco risveglio, aveva rovistato furiosamente in un passato ormai sconosciuto. Cercava in spazi e tempi lontani i responsabili di quei colpi senza radici. Attribuiva al passato quella che era una surreale imitazione figlia del presente. Cercava nelle figure di ieri dei colpevoli per l’oggi.

Capitolo I
Il Macabro teatrino

 

Processo verbale n° 228/02

L’anno duemiladue
Ventiquattro agosto
Ore diciotto e trenta

Noi : Bernard DURIEUX
Capitano di polizia in funzione presso la
Divisione nazionale antiterrorismo della
Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria
Nel corso delle investigazioni, relative all’esecuzione di un decreto di estradizione emesso il 7 settembre 1994 dal Ministro Guardasigilli, Ministro della Giustizia, nei confronti di Paolo PERSICHETTI;
In compagnia del commissario Philippe FRIZON, delcomandante di polizia Pascal BIZE e degli ispettori di polizia Pierrick GUILLAUME e Christophe JACQUEMIN dello stesso servizio;
Disponiamo, nell’orario indicato all’inizio del presente verbale, un dispositivo di sorveglianza nelle vicinanze dell’immobile situato al 9, place de la Coupole, a Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), con l’obiettivo di fermare il sopracitato Paolo PERSICHETTI;
Constatiamo alle venti e venticinque l’arrivo sopra una bicicletta di un uomo di razza bianca, piuttosto alto, capelli scuri, munito di un piccolo zainetto, vestito con un pantalone verde e una maglietta nera [1], individuo che identifichiamo successivamente nel noto Paolo PERSICHETTI […]
Quando l’uomo scende e comincia a penetrare nella hall d’entrata dell’immobile, procediamo al fermo, alle ore VENTI E VENTICINQUE, operazione che si svolge senza incidenti.
La successiva palpazione di sicurezza effettuata sulla persona del signor Paolo PERSICHETTI non conduce alla scoperta in suo possesso di nessun oggetto pericoloso per se stesso o per gli altri.
A nostra richiesta, il signor Paolo PERSICHETTI presenta una carta d’identità italiana rilasciata il 16 maggio 1987 a Roma, intestata a suo nome e munita della foto dell’interessato.

[…]

Si fa menzione che, conformemente alle istruzioni ricevute, il trasporto del signor Paolo PERSICHETTI sarà effettuato per via stradale dal capitano di polizia Bernard DURIEUX e dall’ispettore di polizia Pierrick GUILLAUME, e che egli sarà consegnato alle autorità giudiziarie italiane presso il posto di frontiera « Chamonix-Mont Blanc » a CHAMONIX (Haute-Savoie), e che la procura della Repubblica competente per territorio verrà avvisata.

*   *   *   *

L’estradizione di un fuoriuscito, da undici anni residente in Francia, dopo essere stato rocambolescamente condannato in uno degli ultimi processi politici degli anni 80, aveva tutta l’aria di voler depistare l’attenzione generale dal desolante vuoto investigativo nel quale versavano le indagini. Un escamotage doppiamente redditizio poiché avrebbe offerto un momentaneo ripiego anche alle forze politiche di governo e d’opposizione, attanagliate entrambe dal fortissimo imbarazzo suscitato dalla pubblicazione di alcune lettere e-mail di Marco Biagi. In quei messaggi premonitori, il consulente del governo denunciava la sospensione delle misure di vigilanza e tutela della sua persona e indicava con nome e cognome colui che riteneva il maggiore responsabile del clima di minaccia nei suoi confronti. Parole che, nel giugno 2002, fecero deflagrare il milieu politico, gettando scompiglio nell’intero establishment istituzionale. Ferocissime furono le polemiche accompagnate da reciproche e sanguinose accuse.

Sinistra e centro-sinistra, riesumando immancabilmente le vecchie teorie del complotto, non esitarono ad indicare nel governo il mandante occulto della morte del proprio collaboratore. Come al solito, una sinistra vuota di concetti e prospettive mal soppesava le parole, travolta da una strumentalità polemica di corto respiro. Si aprì persino un’oscena competizione tra chi avrebbe avuto i diritti, titoli e meriti, per rivendicare l’icona del “martirio” di Marco Biagi. Il mercato della politica si arruffò senza ritegno per spartirsi le spoglie di quel cadavere ancora caldo. La Margherita ne espose l’immagine durante una sua manifestazione politica rendendo furiosi quelli che sul versante politico opposto rivendicavano l’uso del marchio “riformista”.

La destra, a sua volta, ispirata dalle stesse parole del professore ucciso, non mancò di ritenere la cgil corresponsabile dell’attentato, a causa della linea conflittuale avallata dal suo Segretario. Sergio Cofferati aveva definito «limaccioso» il libro bianco sulla riforma del mercato del lavoro realizzato dal giuslavorista, accusandolo di «collateralismo confindustriale». Una situazione corrosiva e devastante per un esponente politico che in quel particolare frangente veniva ad assumere un ruolo di primo piano: candidarsi come l’uomo nuovo e vincente dell’Ulivo, il federatore di un vasto fronte ultrapopulista che avrebbe dovuto saldare sinistra ds, Girotondi, giustizialisti vari, non global, «ceti medi riflessivi» e autodecretatisi «rappresentanti della società civile».

In quel clima rovente, da ultima spiaggia, dove erano ammessi colpi bassi d’ogni tipo, si verificò l’incredibile gaffe che travolse il ministro degli interni Scajola. Questi, in un colloquio informale con alcuni giornalisti durante un viaggio ufficiale a Cipro (29 giugno 2002), aveva definito Biagi un «rompicoglioni». La frase, divulgata dalla stampa, obbligò il ministro a rassegnare le dimissioni, mentre l’apertura di un’inchiesta giudiziaria sulla mancata scorta di polizia, metteva sotto schiaffo i vertici della polizia di prevenzione (ex ucigos) e della questura bolognese. Il discredito e lo smacco regnavano nelle stanze del Viminale già tramortito dalle vicende genovesi del G8.


[1] In realtà la maglietta era blu, come è facile constatare dalle stesse immagini televisive e fotografiche mostrate dopo la sua cattura. Un dettaglio tanto insignificante quanto premonitore, infatti le confusioni cromatiche avranno un peso decisivo nel proseguio della vicenda.

Link
Vedi Paolo…
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