Prefazione di PierPaolo D’Andria, all’epoca direttore della Casa Circondariale di Viterbo-Mammagialla al libro di padre Alfredo Cento
I Cappellani del carcere di Viterbo (1885-2005) a cura del GAVAC 2006
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Non v’è dubbio che, nella società italiana, grazie al maggiore grado di istruzione dei cittadini ed alle spinte normative degli ultimi decenni, i destinatari delle norme di diritto sostanziale e processuale [tradotto vuole dire: quelli che incorrono in sanzioni penali o, più in generale, hanno a che fare con l’amministrazione giudiziaria, definiti anche “utenti” nei documenti interni prodotti dai professionisti della correzione] siano più consapevoli degli strumenti che la legge mette a loro disposizione per far valere la tutela dei propri interessi individuali e collettivi[1].
Anche l’ambiente interno al carcere, quale microcosmo in grado di rispecchiare i mutamenti della società, vede oggi un diverso atteggiamento del detenuto rispetto all’Amministrazione penitenziaria. I ristretti [tradotto: i carcerati] hanno piena certezza che lo stato di detenzione, in via cautelare o penale, non comporta affatto una capitis deminutio. Essi [i fedigrafi] sono ben consapevoli, non solo dei diritti che l’Ordinamento penitenziario ed il suo Regolamento di esecuzione prevedono in capo all’utenza, ma anche degli strumenti che le medesime fonti attribuiscono al detenuto per far valere le proprie posizioni giuridiche soggettive davanti alla competente autorità giudiziaria[2].
Tale evoluzione va considerata più obbiettiva e imparziale dell’esecuzione penitenziaria. Tuttavia, in un Paese che si contraddistingue per la storica vocazione ad oscillare fra l’estremo dell’attribuzione allo Stato di “poteri forti” (si pensi alle periodiche “legislazioni dell’emergenza”) e l’estremo opposto del così detto “iper-garantismo”, non va sottovalutato il rischio di “cortocircuiti” causati dalla straripante attenzione ad ogni in-put proveniente dai soggetti ristretti in carcere. È innegabile, infatti, che, accanto alle “giuste rivendicazioni”, possano proliferare atteggiamenti vittimistici e vendicativi di soggetti in mala fede che, mal tollerando la dura esperienza della carcerazione preventiva o espiativa, non abbiano alcuna remora a sfogare la proprie frustrazioni attraverso l’inoltro di lettere-denuncia, di querele o di reclami alle autorità competenti.
Poiché dette autorità sono obbligate ad esercitare l’azione penale o ad attivare il proprio potere di controllo sul sistema carcerario, v’è il serio rischio che le risorse umane degli istituti siano chiamate a svolgere una sorta di “superlavoro indotto” (consistente, dal punto di vista tecnico, nell’effettuazione di verifiche mirate, nella redazione di verbali, nella trasmissione di lettere di chiarimenti, nella comunicazione di dati, ecc.).
Vero è che, alla prova della mala fede degli autori di false accuse o di doglianze prive di reale fondamento, il sistema penitenziario potrebbe agire, a sua volta, con gli strumenti repressivi previsti dalla normativa (dall’elevazione di rapporto disciplinare alla querela per diffamazione o alla denuncia per calunnia). Ma è altrettanto vero che tali reazioni, spesso destinate a scontrarsi con il menefreghismo di chi non ha nulla da perdere (si pensi ad un ergastolano sottoposto al 41-bis o alla stragrande maggioranza degli extracomunitari che sperimentano la frustrazione del carcere senza speranza, cioè senza accesso ai benefici esterni), non possono in alcun modo compensare la perdita di tempo e il dispendio di energie correlati a tali fenomeni degenerativi.
Le odierne difficoltà del pianeta carcere, sempre più oberato dalla complessità dei problemi delle categorie di detenuti da gestire e sempre più penalizzato dai tagli annui delle risorse finanziarie, impongono che il tempo e le energie degli operatori, a tutti i livelli, siano diretti verso la soluzione delle molteplici criticità per migliorare le condizioni di vita intra moenia e l’efficacia dei percorsi individualizzati di trattamento. Il sistema penitenziario, nell’attuale momento storico, non può permettersi il “cortocircuito” appena descritto. Nessuno nega la ingiustizia di una amministrazione penitenziaria insensibile o disattenta alla tutela dei diritti dell’utenza. Ben vengano gli interventi normativi e sociali a garanzia di tali diritti. Ma è altrettanto intollerabile la ingiustizia di un “iper-garantismo” che costringa le strutture periferiche ad essere sempre più assorbite ad un contenzioso senza fine, motivato dalla insoddisfazione a dell’acredine di determinate frange di detenuti piuttosto che da una reale esigenza di tutela di interessi violati.
Più che mai nella gestione dei quotidiani problemi che affliggono gli istituti di prevenzione e di pena, vale il monito di Seneca: “nessuno, che abbia cagionato perdita di tempo agli altri, pensa di essere debitore di qualcosa, mentre è questo l’unico bene che l’uomo non può restituire, neppure con tutta la sua buona volontà”.
[1] Basti pensare al grande movimento di riforma della Pubblica Amministrazione. L’attuazione del principio di “trasparenza dell’azione amministrativa” (attraverso l’obbligo di motivazione degli atti da parte della P.A. o del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di attivazione del responsabile dell’iter burocratico ad opera dell’avente interesse), l’affermazione del principio del “giusto procedimento” (che consente al cittadino di poter far valere le proprie ragioni, in contraddittorio con la P.A., durante la fase precedente l’emanazione del provvedimento finale), a tacere di varie altre innovazioni, ribaltano il tradizionale rapporto fra cittadino e potere esecutivo basato sulla passiva soggezione del primo nei riguardi del secondo. Anche la riforma del processo penale, attraverso il passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio, tende a pareggiare, nell’ambito delle indagini preliminari e della dialettica dibattimentale, le posizioni dell’imputato e del pubblico ministero (basti pensare, in chiave di maggiore garanzia di tale equilibrio, alle profonde innovazioni in materia di indagini difensive).
[2] A parte lo strumento della querela o della denuncia alla Procura della Repubblica a tutela da eventuali abusi del personale e di altri compagni di detenzione, pensiamo al reclamo contro il provvedimento di sorveglianza particolare (art. 14-ter della Legge n. 354/75), al reclamo al magistrato di sorveglianza ex art. 35 o ex art. 69 della Legge ult. cit., al reclamo al tribunale di sorveglianza contro il decreto applicativo del regime speciale ex art. 41-bis, co. 2, Legge ult. cit. Per quanto osservabile nella quotidiana gestione del carcere, è improprio ritenere che i detenuti siano alla totale mercé di un “potere leviatanico” libero di amministrare a proprio piacimento l’esecuzione della carcerazione preventiva o della pena. Non è trascurabile che, accanto alla magistratura di sorveglianza quale tradizionale organo di vigilanza dell’esecuzione penitenziaria, si collochino enti specificatamente preposti a tutelare le posizioni giuridiche dell’utenza (basti citare, da qualche anno a questa parte, il “Garante regionale per i diritti dei detenuti”).