Violante al congresso di Md, «basta con il garantismo»

Archivi – L’ex pm Luciano Violante da poco eletto parlamentare nelle liste del Pci chiede a Magistratura democratica di mettere da parte il garantismo. «Non preoccupa – sosteneva – l’uso strumentale delle garanzie processuali, ma il richiamo al garantismo come formadi rafforzamento delle organizzazioni terroristiche». Intervento apparso sull’Unità del 27 settembre 1979

Mentre volgeva al termine l’intensa stagione di conflittualità che aveva favorito importanti conquiste sociali, miglioramenti economici, nuove tutele, spazi di democrazia reale nei luoghi di lavoro, migliori condizioni di vita per le classi lavoratrici, allargando la platea dei diritti e dei bisogni rivendicati e fatto emergere nuovi soggetti sociali e nuovi movimenti, si apriva ad Urbino, alle fine del settembre 1979 il quarto congresso di Magistratura democratica, i giudici di sinistra per intenderci. Suddivisi in diverse correnti animate da un dibattito che aveva traversato le passioni dei due precedenti decenni, i magistrati erano davanti ad un bivio: la penetrazione del diritto nei processi sociali ed economici, il ruolo di supplenza affidato loro dalla politica per reprimere la stagione della sovversione sociale e della lotta armata, avevano attribuito alla magistratura una funzione sempre più centrale. Cosa dovevano farsene? Quale erano i nuovi campiti per la nuova stagione che la retata del 7 aprile di pochi mesi prima aveva annunciato con forza?
Luciano Violante, ex pm alla procura di Torino poi agli uffici legislativi del ministero della giustizia, dove si era occupato delle attività di contrasto giuridico al terrorismo, divenuto parlamentare del Pci da pochi messi, spiegava sulle pagine dell’Unità, senza tanti giri di parole, che il garantismo aveva fatto ormai il suo tempo. Era alle porte la stagione della «repressione disciplinare», come la definirà Giovanni Palombarini, ma soprattutto il Pci, convinto dell’attualità della propria candidatura alla guida del Paese, riteneva ormai d’intralcio il garantismo e l’uso alternativo del diritto. Il mutamento di rotta era drastico e il dibattito sul significato del garantismo che aveva visto confrontarsi in passato tre linee, cambiava di segno. Alla precedente scuola della “creazione giuridica”, che attraverso un uso dell’interpretazione e delle fonti mirava al reintegro del dettato costituzionale di fronte all’inerzia o al sabotaggio legislativo della politica conservatrice e restauratrice, attività che trasformava la magistratura da vecchio organo burocratico asservito alle gerarchie dello Stato-apparato a «soggetto istituzionale indipendente, operante come momento di raccordo fra lo Stato e la società civile», si opponeva un ritorno alla certezza del diritto, inteso come ruolo conservativo della funzione giurisdizionale di fronte alle modificazioni della società o all’emergere di equilibri più avanzati o nuove domande e bisogni sociali. Le altre due linee, quella che riteneva il garantismo uno baluardo per difendersi dallo Stato, e la terza, minoritaria, che vi vedeva uno strumento per l’organizzazione della lotta di classe, soccombevano davanti ad una rivalutazione della funzione coercitiva dello Stato, posizione che apprezzava la nuova legislazione d’emergenza purché ricondotta «nell’alveo della solidarietà e della mobilitazione democratica». Si stavano lentamente creando i presupposti che, confermando l’iperattivismo giudiziario, vedranno alla fine del decennio ottanta il passaggio dalla figura del giudice «guardiano della costituzione» al «giudice sceriffo», investito di un ruolo di supplenza «del potere giudiziario, in caso di assenza o di carenze del legislativo», che rivendicherà per sé un ruolo politico decisivo e una competenza illimitata che minerà i parametri classici della tripartizione dei poteri.
Si chiudeva così la parabola avviata decenni prima. Di fronte al richiamo della statualità l’originario impianto della teoria dell’interferenza escogitato con iniziali intenti progressisti si risolveva nel suo contrario: un efficiente apparato concettuale impiegato per definire modelli di regolazione disciplinare della società.

La giustizia è in crisi che fanno i giudici?

Luciano Violante
L’Unità, 27 settembre 1979

Il quarto congresso di Magistratura Democratica che inizia domani ad Urbino. può costituire un’occasione di particolare importanza per avviare in termini nuovi una riflessione sullo stato della giustizia, sui compiti e sulle responsabilità dei giudici.
[…]
La difficoltà di costruire una nuova egemonia ha frenato la cultura delle riforme istituzionali proprio quando si trattava di tradurre la progettualità teorica della prima metà degli anni settanta in quei meccanismi di spostamento di potere che sono tipici di un effettivo processo riformatore; l’impasse ha favorito la produzione di leggine settoriali ed ha prodotto nelle leggi più organiche elementi di ambiguità o addirittura silenzi su questioni di particolare rilievo: ciò è avvenuto ad esempio, per la legge sull’equo canone e per quella sull’aborto. Contemporaneamente l’attuazione di alcuni fondamentali principi della Costituzione, la novità dei processi sociali, l’emergere di nuovi soggetti politici hanno prodotto radicali mutamenti nella struttura stessa del partito. Appaiono sempre più superate le tradizionali distinzioni tra diritto pubblico e diritto privato. L’attuazione della riforma regionale e lo svilupparsi delle autonomie locali hanno dato vita ad un diritto amministrativo assai diverso da quello precedente, non più rotante attorno ad un rapporto di particolare prevalenza dello Stato nei confronti del cittadino, ma ancora privo di stabili coordinate. Gli studiosi del diritto privato hanno constatato lo sgretolamento dell’impianto concettuale del codice civile a causa del moltiplicarsi delle sedi di produzione legislativa (da quella comunitaria a quelle regionali) e perché la tutela degli interessi privati richiede sempre più spesso, oltre all’azione dei soggetti privati, l’intervento di organi pubblici: è un sistema di reciproci impegni tra interi pubblici e soggetti privati assai diverso dai vecchi capisaldi dell’autorizzazione e della concessione amministrativa, ma con linee di evoluzione ambigue, come dimostra la storia dell’intervento pubblico nell’economia.
[…]
Il diritto è uno strumento di tutela, di partecipazione e di governo ed incide profondamente nella vita sociale e nel costume politico; la crisi del diritto può aprire la strada ad importanti trasformazioni sociali se si ha la forza e la volontà di dirigerla. Ma spesso in questi momenti, attorno alla vecchia scienza giuridica si accorpano interessi potenti, che puntano alla riscoperta delle tranquillizzanti mitologie della neutralità del diritto e del giurista per servirsene come mezzo per la ricomposizione delle proprie contraddizioni e di superamento della propria crisi. Non è impossibile che forze conservatrici si muovano in questa direzione per ricondurre la crisi del vecchio sistema alla non-controllabilità dei giudici, denunciando la loro indipendenza e proponendone limitazioni. Gli approcci, per ora indiretti, alla questione della responsabilità politica, della responsabilità cioè delle scelte discrezionali del giudice, indicano questo come il terreno sul quale potranno avvenire i primi a fondo. Magistratura Democratica è consapevole di questi problemi? Ha colto che è in atto una durissima lotta tra vecchio e nuovo Stato, e che la giustizia può essere uno dei terreni privilegiati per questo scontro? Con quali idee e con quali analisi va al suo congresso? I punti fermi della relazione del segretario Salvatore Senese restano la giurisprudenza alternativa e il garantismo. D’accordo: ma bisogna entrare più nel merito delle questioni perché si tratta di politiche istituzionali alle quali occorre dare un obiettivo per non farne pure e semplici etichette. La giurisprudenza alternativa, non come giurisprudenza di colore, ma come interpretazione del diritto alla luce dei fondamentali diritti costituzionali, poteva avere di per sé un significato di rottura dieci anni fa, quando dall’altra parte c’era il monolitismo della Cassazione, l’ideologia della neutralità del diritto e del giudice; ma oggi? Anche quei magistrati che andando ben oltre le proprie prerogative, hanno sindacato atti di pura discrezionalità politica, potrebbero rivendicare l’alternatività della loro giurisprudenza e forse con qualche ardimento linguistico riuscirebbero a trovare nella costituzione perfino un puntello formale. Il garantismo è insieme una filosofia dei rapporti tra i cittadini e tra cittadini e stato, una politica istituzionale e una tecnica interpretativa delle leggi: ma in un sistema a maglie così larghe come il nostro può essere usato per le finalità più diverse. Non preoccupa certo l’uso strumentale delle garanzie processuali che fanno alcuni imputati, è un loro diritto. Preoccupa invece il richiamo al garantismo come forma di rafforzamento delle organizzazioni terroristiche cui fanno riferimento alcuni documenti dell’Autonomia organizzata (vedi «Lotta Continua» del 25 luglio). […]

De Tormentis, il fantasma del Viminale

Torture, la risposta evasiva del ministero dell’Interno all’interrogazione presentata dalla deputata radicale Rita Bernardini

di Paolo Persichetti

Il governo, per voce del sottosegretario agli Interni prefetto Carlo De Stefano, ex direttore centrale della Polizia di prevenzione (l’ex Ucigos, quella del “professor De Tormentis” per intenderci) dal 2001 al 2009 e dove ha anche presieduto il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, ha liquidato giovedì 22 marzo l’interrogazione parlamentare sulle torture presentata lo scorso dicembre dalla deputata del partito radicale Rita Bernardini, sostenendo che dei fatti in questione se ne è già discusso ampiamente durante l’ottava legislatura con «ampi e circostanziati dibattiti parlamentari nonché inchieste giudiziarie».
Inutile tornarci sopra, dunque. «Su tali fatti, pertanto, – ha affermato De Stefano – non è necessario che io indugi anche se una serie di inchieste giornalistiche e iniziative culturali ne stanno riproponendo l’attualità. Un’attualità che mantiene il collegamento con i fatti di allora, in relazione all’operato delle Forze dell’ordine, ora oggetto di uno specifico quesito degli On. interroganti».
Peccato che dall’ottava legislatura ad oggi siano emerse molte circostanze nuove grazie ad una inchiesta giornalistica condotta nel 2007 da Matteo Indice sul Secolo XIX, poi rilanciate da un recente libro di Nicola Rao, riprese in una inchiesta apparsa su Liberazione del 13 dicembre 2011 nella quale si tracciava dettagliatamente il profilo professionale e culturale del professor De Tormentis, lasciando chiaramente intendere chi fosse il personaggio che si nasconde sotto quello pseudonimo e che al momento delle torture era un funzionario di grado elevato dell’Ucigos. Un dirigente delle Forse di polizia perfettamente conosciuto dai vertici politici dell’epoca, come riconobbe Francesco Cossiga (una foto lo ritrae alle spalle del ministro dell’Interno in via Caetani, davanti alla Renault 4 nella quale le Brigate rosse fecero ritrovare il corpo di Aldo Moro). Novità riproposte in una puntata della trasmissione di Rai tre, Chi l’ha visto, dell’8 febbraio scorso che hanno spinto il Corriere della sera e poi il Corriere del Mezzogiorno ad intervistare nuovamente il “professor De Tormentis” nella sua casa sulle colline del Vomero a Napoli, senza ometterne questa volta il nome che ormai circolava da tempo sul web: Nicola Ciocia.

Il prefetto De Stefano ha pensato di cavarsela a poco prezzo rivendendo merce scaduta
Il primo dei quesiti posti da Rita Bernardini ai rispettivi ministeri di competenza, Interno e Giustizia, chiedeva di «verificare l’identità e il ruolo svolto all’epoca dei fatti dal funzionario dell’Ucigos conosciuto come “professor De Tormentis”» ed ancora se non si ritenesse opportuno «promuovere, anche mediante la costituzione di una specifica commissione d’inchiesta», ogni utile approfondimento «sull’esistenza, i componenti e l’operato dei due gruppi addetti alla sevizie, ai quali fanno riferimento gli ex funzionari della polizia di Stato citati nelle interviste».
Il sottosegretario De Stefano non solo ha completamente evaso ogni risposta ma ha addirittura preso in giro la parlamentare radicale, e con essa quei milioni di cittadini che si recano regolarmente alle urne confermando la propria fiducia nell’istituzione parlamentare, spacciando per un gesto di cortesia istituzionale la consegna agli atti della Commissione di una scheda riepilogativa, elaborata «in base alle risultanze istruttorie nella disponibilità del Dipartimento della pubblica sicurezza», nella quale si ripropone una sintesi succinta dell’arci-nota inchiesta avviata nel 1982 dal pm di Padova Vittorio Borraccetti e conclusa con il rinvio a giudizio firmato dal giudice istruttore Giovanni Palombarini dell’allora commissario Salvatore Rino Genova, di tre agenti dei Nocs e di un ufficiale del reparto Celere, tutti condannati a brevi pene per le torture inflitte a Cesare Di Lenardo.

Nel 2004 l’ex commissario Salvatore Genova aveva scritto al capo della polizia chiedendo l’apertura di una commissione d’inchiesta sulle torture
E’ davvero singolare che negli armadi del Dipartimento della pubblica sicurezza il prefetto De Stefano non abbia trovato traccia delle denunce presentate dall’ex commissario della Digos, Salvatore Genova, divenuto nel frattempo primo dirigente. In una intervista al Secolo XIX del 17 giugno 2007, Genova denunciava che «nonostante ripetute sollecitazioni a fare chiarezza, lettere protocollate e incontri riservatissimi, ci si è ben guardati  dall’avviare i doverosi accertamenti». Sul tavolo della sua scrivania – annotava l’intervistatore – «ci sono i carteggi degli ultimi quindici  anni con l’ex capo della polizia, Fernando Masone, e con l’attuale numero uno, Gianni De Gennaro. Informative “personali”, “strettamente riservate” nelle quali Salvatore Genova chiede l’istituzione di Commissioni, l’acquisizione di documenti e l’interrogazione di testimoni. Vuole che venga fatta luce su una delle pagine più oscure nella storia della lotta all’eversione».
Di tutto questo nella risposta del sottosegretario non c’è traccia!
Singolare omissione, come singolare appare il fatto che l’unico nome citato sia quello di Salvatore Genova, che guarda caso è l’unico funzionario che in questi anni ha vuotato il sacco raccontando per filo e per segno i retroscena delle torture, mentre si mantiene il massimo riserbo sugli altri e non si risponde sulla identità di “De Tormentis”. Circostanza che assomiglia tanto ad un dispetto, per non dire una rappresaglia.

Se il lupo dice di non aver mai visto l’agnello
A questo punto non si può non ricordare come Carlo De Stefano non sia affatto una figura neutra o di secondo piano. Si tratta di un funzionario che ha realizzato per intero la sua carriera nell’antiterrorismo. Nel 1978, quando era alla digos, fu lui ad arrestare Enrico Triaca, torturato da Nicola Ciocia che lo racconta nel libro di Nicola Rao, e perquisire la tipografia delle Br di via Pio Foa’ a Roma. Si tratta dunque di un personaggio che inevitabilmente è stato a conoscenza di molti dei segreti conservati nelle stanze del Viminale, in quegli uffici che si sono occupati delle inchieste contro la lotta armata. Non foss’altro perché è stato fianco a fianco di tutti i funzionari coinvolti nelle torture.
Vederlo rispondere all’interrogazione depositata dalla deputata Rita Bernardini è stato come sentire il lupo dare spiegazioni sulla scomparsa dell’agnello….


Fino al 1984 le convenzioni internazionali non ponevano limiti al ricorso alla tortura morale, in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica

Nonostante l’atteggiamento evasivo e omertoso, nella risposta del sottosegretario De Stefano agli altri quesiti posti nell’interrogazione parlamentare sono emersi alcuni dettagli interessanti. Alla domanda se il governo non intendesse «adottare con urgenza misure volte all’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di tortura e di specifiche sanzioni al riguardo, in attuazione di quanto ratificato in sede Onu» e se non vi fosse l’intenzione di «assumere iniziative, anche normative, in favore di risarcimenti per le vittime di atti di tortura o violenza da parte di funzionari dello Stato, e per i loro familiari», l’esponente del governo ha ricordato i diversi disegni di legge pendenti in Parlamento e aventi per oggetto l’introduzione nel codice penale civile e militare del reato specifico di tortura. Nulla sulla creazione di una commissione d’inchiesta.
Rivelatore è stato invece l’excursus storico fornito dagli uffici del ministero della Giustizia nel quale si afferma una cosa palesemente falsa, ovvero che fino al 1984 a livello internazionale sia la Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sia la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, ponevano divieti all’uso della tortura «pur con delle limitazioni non di poco conto (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)». Secondo l’interpretazione fornita da De Stefano queste convenzioni internazionali avrebbero vietato l’uso della tortura essenzialmente contro il nemico esterno, in caso di guerre tra Stati, tacendo sul ricorso a torture contro il nemico interno (i cosiddetti “terroristi”), a meno che non si trattasse di Paesi sotto regimi dittatoriali. Una logica che se condotta fino alle sue estreme conseguenze avrebbe sancito il divieto di torturare solo per le dittature, ritenute una forma di governo illegittimo, mentre paradosalmente avrebbe lasciato alle democrazie ampi margini di possibilità di farlo tranquillamente.


Citando questo passaggio il ministero della Giustizia ha voluto forse farci intendere che nel 1982, quando Nicola Ciocia, alias De Tormentis, insieme alla sua squadra di “acquaiuoli” (così erano definiti negli ambienti della polizia per la loro specializzazione nel waterboarding, la tortura dell’acqua e sale), supportata dagli altri dirigenti dell’Ucigos, Gaspare De Francisci, Umberto Improta & c., sotto l’ordine e la tutela del ministro dell’Interno Virginio Rognoni, torturava durante gli interrogatori le persone sospettate di appartenere a gruppi armati, lo faceva senza violare la normativa internazionale.
E’ questo il messaggio indicibile che tra le righe il sottosegretario De Stefano ha voluto inviare agli interroganti e a chi da mesi sta portando avanti una campagna su questi fatti.
Tuttavia dal 1984, prima l’assemblea generale delle Nazioni unite, poi dal 1987 anche il Consiglio d’Europa, hanno adottato una Convenzione per la prevenzione specifica della tortura e dei trattamenti degradanti, in vigore in Italia dall’11 febbraio 1989. In tale ambito, «la tortura al pari del genocidio – ricorda sempre la nota del ministero della Giustizia – è considerata un crimine contro l’umanità dal diritto internazionale», dunque imprescrittibile.
Anche se la nozione di imprescrittibilità non ci ha mai convinto per la sua facilità a prestarsi a regolamenti di conti che fanno del ricorso alla giustizia penale internazionale una forma di prolungamento della guerra e/o della lotta politica con altri mezzi, ci domandiamo come mai i solerti magistrati italiani teorici dell’interventismo più sfrenato, della supplenza e dell’interferenza senza limiti, siano stati fino ad ora così restii e disattenti.
Ma della complicità della magistratura che con la sua sistematica azione di copertura, che trovò un’unica eccezione nella citata inchiesta di Padova, svolse un decisivo ruolo di ausilio alle torture parleremo in un prossimo articolo.

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Le torture contro i militanti della lotta armata
Le torture ai militanti Br arrivano in parlamento