Dopo le pesanti condanne per devastazione e saccheggio confermate dalla Cassazione torniamo a parlare di amnistia

Le lotte sociali hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. Per questa ragione le organizzazioni del movimento operaio, i movimenti sociali e i gruppi rivoluzionari hanno storicamente fatto ricorso alla rivendicazione di amnistie per tutelare le proprie battaglie, salvaguardare i propri militanti, le proprie componenti sociali. Garantire una lotta vuole dire serbare intatta la forza e la capacità di riprodurla in futuro.
Le amnistie politiche sono sempre state degli strumenti di governo del conflitto, un mezzo per sanare gli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Le amnistie sanano la discordanza di tempi tra conservazione e cambiamento. Esse rappresentano dei passaggi decisivi nel processo d’aggiornamento della giuridicità


Un Libro per riflettere – Amedeo Santosuosso e Floriana Colao, Politici e Amnistia, Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità ad oggi, Bertani editore, Verona 1986

di Paolo Persichetti

 

Negli ultimi anni ripetuti cicli di lotte hanno ridato smalto all’azione collettiva. Questo nuovo clima d’effervescenza sociale non ha coinvolto soltanto tradizionali settori dell’attivismo politico più radicale, ma parti intere di popolo, pezzi di società. Le vaste dimensioni della rappresaglia giudiziaria stanno lì a dimostrarlo. Si è parlato di circa novemila persone sottoposte a procedimenti penali.
Scomponendo il dato ci accorgiamo che le figure sociali coinvolte riguardano lavoratori e sindacalisti degli stabilimenti Fiat di Melfi, Termini Imerese, Cassino, personale degli aeroporti, dipendenti del trasporto urbano, precari. Ci sono militanti antiguerra coinvolti nei blocchi ferroviari, le popolazioni meridionali di Scanzano e Acerra. I senzatetto, gli attivisti antiCpt e dei Centri sociali che hanno partecipato ad azioni contro l’esclusione, il carovita, il lavoro interinale, per il diritto alla casa. Militanti noglobal che hanno preso parte alle mobilitazioni di Napoli e Genova, gli attivisti No Tav, i manifestanti denuciati e condannati per le manifestazioni del 14 dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011 a Roma.
Le lotte sociali hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. Per questa ragione le organizzazioni del movimento operaio hanno storicamente fatto ricorso alle amnistie per tutelare le proprie battaglie, salvaguardare i propri militanti, le proprie componenti sociali. Garantire una lotta vuole dire serbare intatta la forza e la capacità di riprodurla in futuro.
Le amnistie politiche sono sempre state degli strumenti di governo del conflitto, un mezzo per sanare gli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Le amnistie sanano la discordanza di tempi tra conservazione e cambiamento. Esse rappresentano dei passaggi decisivi nel processo d’aggiornamento della giuridicità.
È stato così per oltre un secolo, ma in Italia non accade da più d’un trentennio. Le ultime amnistie politiche risalgono al 1968 e al 1970, dopo più nulla perché alla fine degli anni 70 hanno prevalso scelte favorevoli all’autonomia del politico contro le insorgenze sociali, col risultato di dare vita ad un divorzio drammatico tra sinistra storica e movimenti, per questo sarebbe ora di chiudere quella disastrosa parentesi. Si tratta di salvaguardare il dissenso di massa che si è espresso in questi ultimi tempi e chiudere gli strascichi penali di stagioni ormai concluse che con il loro protrarsi ipotecano pesantemente il futuro.

L’amnistia del 1968 e del 1970
Le amnistie del 1968 e del 1970, spiegano Amedeo Santosuosso e Floriana Colao in un volume apparso a metà degli anni Ottanta, sanciscono la fine del dopoguerra. Per la prima volta, infatti, scompare ogni riferimento agli strascichi della guerra civile per far fronte unicamente ai problemi posti dal conflitto moderno. Politici e amnistia era il titolo del libro, dove per «politici» non s’intendono certo i condòmini del Palazzo, come la vulgata populista affermatasi più tardi potrebbe indurre a credere, ma quei «militanti di strada», protagonisti delle battaglie sociali più aspre che hanno fatto avanzare il Paese.
Il progressivo mutamento di senso che ha investito questo termine dimostra quanto forte sia stata la volontà di spoliticizzare il sociale. Senza dubbio una delle ragioni che hanno ostacolato la promulgazione di nuove misure amnistiali per fatti politici.
La definizione più ampia di amnistia si trova nel provvedimento del 1970, rivolto a quei delitti «commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale». Le tipologie di reato investite vanno dallo sciopero del pubblico servizio, alla resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di servizio pubblico, istigazione a commettere reati e disobbedire alle leggi, boicottaggio, occupazione d’azienda, sabotaggio, violenza privata e danneggiamento.
Nell’amnistia del 1968 sono inclusi anche il blocco stradale e ferroviario, la devastazione, l’incendio, la detenzione d’armi da guerra. Illuminanti appaiono gli argomenti avanzati per giustificarne la necessità. Nel giugno 1968, il relatore, senatore Codignola, richiamava «il divario crescente fra alcune norme penali e di sicurezza tuttora in vigore, e la diversa coscienza che si è venuta maturando fra i giovani. I procedimenti giudiziari che ne sono seguiti ne costituiscono la logica conseguenza, ma riconfermano la necessità e l’urgenza di una radicale revisione del Codice penale, della legge di Pubblica sicurezza e di altre leggi, la cui ispirazione autoritaria risale al fascismo o comunque ad una concezione repressiva dello Stato».
Da rilevare come quella normativa, allora tanto biasimata, non solo è ancora in vigore, ma è stata ulteriormente irrigidita. Alla Camera, Giuliano Vassalli difendeva l’amnistia del 1970 sostenendo che tali dispositivi «sono adottati quando si tratti di por fine a procedimenti penali propri e caratteristici d’una determinata situazione storicamente superata e della quale non è pensabile una riproduzione a breve scadenza o a procedimenti penali instaurati per reati che sono il frutto particolare di eccezionali rivolgimenti politici, economici e sociali arrivati a positiva conclusione, della quale taluni eccessi sono il prezzo fatale, ed un prezzo del quale pertanto non appare giusto esigere il pagamento fino alle estreme conseguenze del processo e della condanna».

Perché l’amnistia oggi
Nel 2001 con l’introduzione del Mae (il mandato di arresto europeo che ha reso quasi automatiche le estradizioni all’interno dello spazio Shengen, abolendo l’immunità e le garanzie che un tempo tutelavano le infrazioni di natura poltica) e le direttive europee che hanno invitato i paesi membri ad estendere la nozione di terrorismo a condotte politiche e sociali ritenute un tempo normale espressione della conflittualità sociale e sindacale, oltre a designare come un possibile movente «terrorista» il dissenso politico contro i governi, si è sempre più affievolita la distinzione tra reati e atti illeciti tipici delle lotte sociali e dei movimenti di contestazione interni al sistema e reati di natura apertamente sovversiva e insurrezionale. I margini di tolleranza dei governi e gli spazi di agibilità democratica si sono drasticamente ridotti con effetti paradossali, dovuti alla disproporzione tra la forza immensa dei mezzi repressivi impiegati e le forme d’illegalità politica a bassa intensità tipiche del dissenso sociale diffuso, quasi a voler imporre una sorta di domesticazione cimiteriale d’ogni possibilità di critica che ha trovato sostegno in quella cultura della legalità che La Boètie non avrebbe esitato a designare come una una tragica prova di servitù volontaria.
In Italia il codice Rocco, arricchito della legislazione speciale antisovversione varata sul finire degli anni 70, si è rivelato un’eredità molto proficua con la sua dottrina del nemico interno. La presenza di questo potente arsenale giuridico repressivo ha permesso alla magistratura di avvalersi d’un ventaglio d’ipotesi d’accusa estremamente ampio e insidioso, come la molteplice presenza di reati di natura associativa:

– dall’originario 270 cp previsto dal guardasigilli del regime fascista Alfredo Rocco, al successivo 270 bis introdotto con la legislazione d’eccezione antissoversione, ai successivi 270 ter, quater, quinques e sexties, situati nel famigerato capitolo secondo dei delitti contro la personalità interna dello Stato;

– all’impiego del 419 cp (devastazione e saccheggio, con pene che variano da un minimo di 8 ad un massimo di 15 anni, che si è tornati ad impiegare dopo i fatti del G8 genovese per sanzionare tradizionali scontri di piazza, conflitti di strada che rientrano nell’ambito della gestione dell’ordine pubblico e non certo all’interno di condotte con finalità insurrezionali). Un reato recepito dalle corti di giustizia in 51 anni di storia repubblicano-costituzionale (dal 1948 al 1999) solo 10 volte. E ben 13 dal 2000 ad oggi, cioè più di un processo all’anno nonostante sia del tutto evidente che il decennio 2000 non può essere paragonato per intesità di violenza politica e presenza di culture politiche rivoluzionarie al trentennio precedente, o anche solo agli anni 70. A dimostrazione che il rinnovato ricorso a questo tipo di imputazione è frutto di una torzione autoritaria della cultura giuridica della magistratura e più in generale del sistema politico italiano;

– o ancora la riesumazione in alcune inchieste recenti del 304 cp, “Cospirazione politica mediante accordo”, norma travasata dal codice Zanardelli all’interno del codice Rocco, impiegata in origine per colpire il diritto di sciopero, tant’è che la corte costituzionale è dovuta intervenire con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 dichiarando che «compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate artt. 330, 304, 305 cod. pen. in tutti quei casi rispetto ai quali l’accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall’Articolo 40 Cost.».

Evocare il rapporto di forza sfavorevole per liquidare il problema rappresentato dall’amnistia, serve a poco, anzi in genere è la prova della codardia e dell’immensa dose di opportunismo che cova in chi ne fa ricorso. 
«
Spesso – scriveva Seneca a Lucilio – non è perché le cose sono difficili che non si osa, ma è perché non si osa che diventano difficili»
.
Il rapporto di forza sfavorevole è il presupposto di ogni ragionamento sull’amnistia, altrimenti le soluzioni chiamerebbero in causa la scienza ingegneristica delle demolizioni. La vera novità negativa è che se anche oggi ci fosse un rapporto di forza favorevole, l’amnistia non sarebbe percepita come un’ipotesi legittima. Dunque il problema sta nella testa, perché se da un lato il giustizialismo è dilagato dall’altro l’unica alternativa sembra il vittimismo martiriologico.

Ogni movimento futuro avrà davanti questo problema: riassorbire la legislazione d’emergenza nella quale si annidano le tipologie di reato più insidiose, abolire il codice Rocco, la pena dell’ergastolo, la legislazione premiale in ogni suo aspetto, decarcerizzare, sprigionare, aprire una vertenza per l’indulto e l’amnistia in favore dei reati politici, sociali e per sfollare le carceri.

Per approfondire
L’inchiesta di Cosenza contro Sud Ribelle
Tolleranza zero, il nuovo spazio giudiziario europeo
L’amnistia Togliatti
Una storia politica dell’amnistia

La fine dell’asilo politico
Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario
Giorgio Agamben, Europe des libertes ou Europe des polices?

«Le misure alterantive al carcere sono un diritto del detenuto»

L’intervista: parla Alessandro Margara

Paolo Persichetti, Liberazione 4 gennaio 2009

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Tratto da Scarceranda 2009

Ricorre in questi giorni il decennale della morte di Mario Gozzini (2 gennaio 1999). Esponente del cattolicesimo di sinistra, cresciuto accanto a Giorgio La Pira ed Ernesto Balducci, fu senatore della Sinistra indipendente durante la stagione del catto-comunismo e primo firmatario della legge 663, del 1986, che ripristinò, ampliandola, la riforma penitenziaria varata nel 1975 (legge 334), ma la cui applicazione era stata sospesa negli anni dell’emergenza antiterrorismo e che – impropriamente – porta da allora il suo nome.
In realtà alla stesura del testo avevano contribuito in molti: il giurista socialista Giuliano Vassalli, allora presidente della commissione Giustizia (il cui vice era proprio Mario Gozzini), Raimondo Ricci, giurista e avvocato comunista, e Domenico Gallo, professore di diritto penale di area cattolica. Quella “riforma della riforma” varata e poi bloccata 11 anni prima, sotto la spinta e al prezzo di una durissima stagione di lotte carcerarie, non raccoglieva soltanto l’assenso dell’intero «arco costituzionale» (tutte le forze politiche presenti in parlamento, fatta eccezione per i fascisti del Msi), l’impulso dei ministri della Giustizia che si susseguirono durante l’iter parlamentare (i democristiani Martinazzoli e Rognoni) ma anche il contributo di figure riformatrici della magistratura di sorveglianza, come Mario Canepa e Giancarlo Zappa, degli allora dirigenti del dipartimento

La misura alternativa più antica del mondo...

La misura alternativa più antica del mondo…

dell’amministrazione penitenziaria, Nicolò Amato e Luigi Daga, nonché – come ricordò spesso lo stesso Gozzini – dell’area della detenzione politica legata alla dissociazione dalla lotta armata. Approvata nell’ottobre del 1986, e nata inizialmente per abolire le limitazioni imposte dalla legislazione d’emergenza, la nuova legge si trasformò in una vera e propria rivisitazione dell’ordinamento penitenziario introdotto nel 1975, superandone in alcune parti prudenze e timidezze. Restò tuttavia marcata dall’impostazione premialistica, con un forte approccio moralistico a sfondo cattolico che pochi mesi dopo si tradusse nella terza legge sulla «dissociazione dalla lotta armata» del febbraio 1987.
22 anni dopo la sua entrata in vigore, proviamo a tracciare un bilancio sulle luci e le ombre di un dispositivo che ha indubbiamente modificato il carcere, mutato il rapporto con la pena attenuandone (di quanto?) l’impostazione afflittiva, recependo (fino a che punto?) il dettato dell’articolo 27 della costituzione, cambiando la relazione tra la società esterna e il mondo della reclusione. Ne parliamo con Alessandro Margara che è stato magistrato di sorveglianza a Firenze, capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (messo prematuramente alla porta dal controriformatore Oliviero Diliberto, il ministro della Giustizia che reintrodusse i Gom accogliendo le pressioni provenienti dai sindacati della polizia penitenziaria), ed oggi è presidente della fondazione Michelucci di Fiesole.

La legge Gozzini è sotto attacco. In parlamento sono stati calendarizzati diversi disegni di legge (ddl Berselli e altri) che ne prevedono l’abolizione. La destra ne ha fatto un suo cavallo di battaglia mentre la sinistra, travolta dal giustizialismo, non sembra molto interessata a fare resistenza.

Rispetto al testo iniziale, questa legge ha già subito ripetute modifiche. Nel clima d’emergenza antimafia del 90-92 subentrarono delle restrizioni (limiti all’accesso e carcere duro) contro i reati legati alla criminalità organizzata. Nel 1998 ci fu invece una estensione in favore dei reati minori, con pene non superiori ai 3-4 anni (legge Simeone).

E’ vero che i benefici penitenziari contribuiscono ad accrescere il numero dei reati, come sostengono i fautori della certezza della pena?
Questa tesi è smentita da dati ufficiali del Dap. La ricerca più esauriente è del 2006 e dice che nell’arco dei 7 anni precedenti, nel periodo che va dalla fine del 1999 al 2005, la recidiva di chi ha usufruito delle misure alternative o dei benefici penitenziari ha avuto un tracollo, appena lo 0,30%. Nei 5 anni successivi alla fine della pena scende invece al 19% per chi ha ottenuto i benefici, mentre sale al 68,5%, cioè più di tre volte tanto, per chi ne è stato escluso. Ciò dimostra che la pena inflessibile è il vero incentivo a delinquere.

Ma ci sarà pure qualche ombra?
Certo, c’è sempre una parte di rischio dovuta ad errori di valutazione. Ma anche qui i dati ci dicono che le revoche delle misure alternative arrivano appena al 4%. Attenzione, le revoche sono originate da problemi di condotta indisciplinata, di mancato rispetto delle prescrizioni (per esempio ritardi, allontanamenti non autorizzati ecc.). Molti di questi sono tossicodipendenti che trasgrediscono il programma terapeutico stabilito. In realtà soltanto nello 0,14% dei casi, l’1 per mille, sono stati accertati nuovi reati.

Molti studi di settore dimostrano che i tribunali di sorveglianza ricorrono ad una interpretazione impropria della recidiva per i tossicodipendenti. Dove per recidiva non si intende più la realizzazione di un nuovo reato ma la semplice ricaduta nel consumo di droghe.
Per definizione clinica quello della tossicodipendenza è un percorso di recupero segnato da ricadute, tant’è che per il testo della legge la semplice assunzione di stupefacenti non è di per sé una ragione di revoca. L’insuccesso momentaneo del programma non dovrebbe quindi provocare revoche automatiche. Purtroppo qui è intervenuto l’irrigidimento della Fini-Giovanardi.

Nella realtà quotidiana degli uffici di sorveglianza le revoche sono pressoché automatiche, mentre l’ammissione alle misure alternative, anche in presenza dei requisiti previsti e del parere favorevole degli operatori e dei direttori del carcere, resta sottomessa alla valutazione personale del magistrato. L’assenza di automatismi non è forse uno dei limiti strutturali della legge?
Bisogna distinguere tra testo della legge e indirizzo delle magistrature di sorveglianza. Nella “faticosa valutazione” del giudice c’è ovviamente una certa discrezionalità, ma non deve essere una discrezionalità vuota. Permessi, semilibertà, misure alternative sono strumenti di esecuzione ordinaria della pena. È testuale che non si tratta di “benefici” e che esiste dunque un diritto alla concessione. Nella sentenza numero 282, del 1989, la corte costituzionale afferma che le misure alternative non sono una concessione “graziosa” ma un diritto da applicare quando ne ricorrano le condizioni.

Si può dire che da alcuni anni si è affermato nei tribunali di sorveglianza un atteggiamento culturale che tende a sabotare la Gozzini utilizzando le contraddizioni presenti nella legge?
Quando un giudice comincia ad obiettare troppo fuoriesce dalla sua funzione. In questo caso siamo di fronte all’assunzione di un ruolo, quello di difensore della pena, che il magistrato di sorveglianza non ha. La legge gli assegna un altro ruolo, quello di gestore della pena.

Eppure una nuova leva di giudici sembra agire quasi come un quarto grado di giudizio.
Quando accade è un comportamento extra legem. Non compete loro una valutazione del fatto processuale già giudicato dai giudici della sentenza. La pena è già il riassunto di quello che la condanna ha detto.

Il fatto che molti magistrati di sorveglianza vengano dalla procure antimafia è una cosa casuale o dettata da una strategia ben precisa finalizzata a costruire collaboratori di giustizia (pentiti) in ambito carcerario?
Mi sembra un giudizio temerario. Credo che ciò si spieghi soprattutto con l’incombere in un certo periodo della legge Castelli sulle carriere dei magistrati.

L’applicazione flessibile della pena, che ispira la filosofia della Gozzini, ha tra i suoi risvolti anche il fatto che la pena sia divenuta una sorta processo permanente.
Questo è un tema cruciale nelle filosofie del sistema penale. Nel quadro del nostro ordinamento, dove permangono pene lunghe come l’ergastolo, la corte costituzionale ha stabilito, nel 1974, che l’esecuzione deve essere flessibile. C’è un diritto soggettivo della persona detenuta che dopo un certo tempo ha diritto alla verifica del proprio percorso. Ovviamente la flessibilità espone al rischio di arbitrarietà. Ma senza la flessibilità non vi sarebbe sistema e la ricchezza delle valutazioni nel tempo diventa liberatrice. Se il sistema funziona.