Il diritto del detenuto non deve essere “a discrezione”

Dal blog di Davide Steccanella
5 dicembre 2012

Una recente vicenda accaduta presso il carcere di Rebibbia ad un detenuto in semi-libertà ha evidenziato in modo preclaro quella estrema “discrezionalità” che talvolta affligge la applicazione di alcuni dei principali istituti introdotti nel 1975 dalla Legge Gozzini.

Legge che, nelle intenzioni del legislatore di allora, era appositamente finalizzata alla concreta realizzazione di quegli obiettivi di successivo reinserimento sociale del condannato, secondo quanto espressamente previsto dalla nostra Costituzione.

In tal guisa, ed anche per garantire il controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione della pena, il nostro Ordinamento penitenziario riservava alla esclusiva competenza del Giudice (Magistrato o Tribunale di Sorveglianza) la decisione sulle diverse istanze provenienti dai detenuti (dalla semplice licenza premio alle misure alternative alle detenzione fino alla liberazione condizionale).

Nella “pratica” tuttavia questa decisione finisce il più delle volte con l’essere assunta sulla sola base delle valutazioni di altri e diversi soggetti (note, rapporti etc.), il che significa che, di fatto e molto spesso, risulta decisivo all’accoglimento o meno di un diritto previsto dalla legge, il rapporto personale ed individuale che si crea all’interno del carcere tra il singolo detenuto e chi lo dirige.

Nel caso segnalato risulta abbastanza evidente l’esistenza di una situazione di attrito personale nei confronti del detenuto da parte della direttrice del reparto e risalente, si legge, ad una mancata consegna, da parte del detenuto, che durante il lavoro esterno esercita la professione di giornalista, di alcuni suoi articoli oggetto di una querela per diffamazione, e che si trovavano pubblicati anche on line.

L’ultimo episodio ha riguardato invece la sua mancata accettazione supina di una contestazione in merito alle modalità del lavoro esterno che, nonostante quanto da tempo allegato, gli veniva impropriamente attribuito come mero lavoro trimestrale invece che retribuito trimestralmente.

Tutto questo potrebbe anche rientrare nell’ambito di rapporti personali che possono essere più o meno “riusciti” (come è anche naturale che accada) tra chi sta scontando una pena detentiva e chi è chiamato a vigilare sul funzionamento di un carcere, se poi non determinasse “a cascata” tutta una serie di conseguenze giudiziarie sui diritti del detenuto.

A seguito di quell’episodio infatti, la direttrice avrebbe immediatamente trasmesso al Magistrato di Sorveglianza una sorta di nota disciplinare (“anomala”, giacchè al di fuori dai casi previsti dall’art. 38 della Legge Gozzini) sulla base della quale il Magistrato ha rigettato una richiesta di licenza premio di 1 giorno per ragioni familiari.

Nel provvedimento di rigetto si fa anche riferimento ad un “precedente” costituito da un ammonimento datato 28.01.2012 che tuttavia era stato immediatamente sospeso dal Direttore del carcere già a fare tempo dal 31.01.2012.

Il detenuto ha dovuto quindi successivamente allegare al Magistrato di sorveglianza sia la propria relazione sul fatto accaduto (e che era stata prontamente inviata anche al direttore del Carcere), sia il provvedimento di sospensione di quel citato ammonimento, al fine di reiterare la richiesta di licenza, e per la quale è ancora in attesa.

Già in precedenza, peraltro, in occasione della richiesta di accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 47 O.P, il medesimo direttore di reparto aveva inviato al Tribunale di Sorveglianza chiamato a decidere una relazione di sintesi dove si leggeva testualmente che “la forma mentis del (omissis) lo conduce ad avere talora un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di questa Amministrazione verso la quale egli deve comunque rispondere del proprio comportamento e non, piuttosto, trattare da pari a pari” .

La richiesta di affidamento è stata dunque respinta dal Tribunale.

Il risultato finale di tutto ciò è che un soggetto, detenuto da 14 anni (e da 4 in semi-libertà, e ormai arrivato a 2 anni dal fine-pena), e che fino a tutto il 2011 non aveva mai dato corso ad alcun rilievo disciplinare, dopo l’arrivo di una nuova direttrice di reparto si vede oggi: 1) respingere la domanda di affidamento in prova, 2) negare una licenza premio di 1 giorno e 3) ancora in attesa di vedersi riconosciuti due semestri di liberazione anticipata già maturati dal giugno 2012.

Di tutto ciò è stato informato il Direttore del Carcere di Rebibbia ed è stata presentata una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia firmata dall’Onorevole Rita Bernardini e da altri deputati del PD.

Auspicando che chi di competenza possa attivarsi al più presto, rimane il fatto che, fermo restando il doveroso controllo da parte della Amministrazione penitenziaria sull’effettivo rispetto, da parte dei detenuti, delle regole di disciplina interna agli Istituti di pena, non appare certo conforme alla legge affidare in toto la applicazione dei diritti di un detenuto alla mera discrezionalità personale di chi volta a volta si trova a dirigere il reparto di detenzione.

“Il livello di civiltà di un paese lo si misura dal livello di civiltà delle sue carceri” diceva tanti anni fa l’Onorevole Adelaide Aglietta del Partito radicale, purtroppo occorre ancora una volta constatare come in questo senso non si siano fatti molti passi avanti se ancora oggi si leggono episodi che ci ricordano tanto quel collegio del giovane Giannino Stoppani nella fortunata serie televisiva di Gianburrasca.

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Carcere e sanzioni disciplinari, un aggiornamento e poi basta

Carcere e sanzioni disciplinari, un aggiornamento e poi basta

Da alcuni giorni arrivano da più parti preoccupate richieste di notizie sulla mia situazione dopo il post del 5 novembre (vedi qui) nel quale raccontavo dei possibili rischi di sanzioni disciplinari per quanto era accaduto il sabato precedente, 3 novembre, durante un surreale incontro con la Direttrice del reparto semiliberi di Rebibbia reclusione.
L’assenza di informazioni aggiornate sulla vicenda e il prolungato silenzio del blog, dovuto a diverse ragioni (sovraccarico di impegni e semi-vita familiare che ho dedicato più del solito a mio figlio), hanno creato un po’ di allarme.
Mi scuso innanzitutto con i compagni, gli amici e i lettori che ringrazio per l’attenzione e la premura dimostratami.
Corro subito ai ripari cercando di spiegare per sommi capi cosa è successo nel frattempo.

La contestazione disciplinare
Col senno del poi posso dire che la decisione di raccontare subito quanto accaduto il mattino di quel sabato è stata una scelta lungimirante. Il lunedì successivo (5 novembre), infatti, al rientro serale in carcere l’ispettore di turno mi ha informato della presenza di una contestazione disciplinare mossa a mio carico dalla Direttrice di reparto protagonista dell’episodio.
Il testo, molto lungo e scritto a mano sul registro delle udienze, era di difficile lettura. Al suo interno si forniva un resoconto incompleto e non corrispondente allo svolgimento dei fatti avvenuti, soprattutto si delineava un profilo disciplinare della mia condotta verbale etichettata come «irrispettosa e offensiva».
Nel testo, che sembrava uscito da una pièce di Ionesco, la responsabile di reparto mi attribuiva frasi prive di senso, frutto di palesi equivoci tipici di chi non ha la capacità di ascoltare, come il fatto che io avessi sostenuto di possedere un “contratto di lavoro trimestrale” mentre avevo inutilmente tentato di spiegare che la mia retribuzione era «a cadenza trimestrale».
Nemmeno uno come Totò nei suoi mirabolanti “quiproquo” con Peppino de Filippo era mai arrivato a tanto.
Il testo della contestazione seppure carico di stizza furiosa aveva comunque del sublime, era qualcosa che toccava i vertici del teatro dell’assurdo. Ma purtroppo per me, come per tutti quelli che vivono questi episodi nel quotidiano del carcere, quella non era una messa in scena ma il realismo carnevalesco della punizione.

La Direzione archivia tutto
Preso atto delle contestazioni ho redatto delle note difensive inviate alla Direzione. A quel punto, secondo quanto previsto dalle norme dell’ordinamento e del regolamento penitenziario che regolano i procedimenti disciplinari, entro 10 giorni dalla contestazione avrebbe dovuto svolgersi un’azione disciplinare nel corso della quale si sarebbero dovuti valutare fondatezza ed eventuale portata dei fatti contestati, per poi decidere se erogare, o meno, una sanzione.
In quei giorni di attesa una domanda dominava su tutte le altre: chi sarebbe venuto a presiedere l’azione disciplinare?
La stessa responsabile di reparto, nella tripla veste di accusa, giudice e presunta parte lesa – eventualità ammessa dall’ordinamento penitenziario – oppure, molto più opportunamente, un altro dirigente d’Istituto?
Il dilemma è rimasto tale perché allo scadere dei 10 giorni non è accaduto nulla.
Con molta saggezza chi è gerarchicamente al di sopra della funzionaria che dirige il reparto Semiliberi ha deciso altrimenti, ritenendo evidentemente infondati i rilievi mossi.

La storia poteva dirsi conclusa qui. E invece no, il veleno è sempre nella coda, ci insegna madre natura.

La nota al magistrato in cui si segnalano «atteggiamenti di arroganza, offesa e di insofferenza nei confronti della Istituzione»
Il 23 novembre mi viene notificato il rigetto di una licenza, di una sola giornata, che avevo chiesto nel fratempo per stare insieme a mia madre il giorno del suo settantasettesimo compleanno.
Leggendolo con attenzione ho scoperto che il rifiuto aveva valore di sanzione per l’episodio del 3 novembre.
Il provvedimento negativo era desunto da una nota proveniente dal carcere (la fonte non è indicata) allegata alla domanda di licenza, protocollata n° 17159/12, inviata il 7 novembre 2012, dunque due giorni dopo la contestazione disciplinare senza esito, nella quale si riferisce dell’arrivo di una «comunicazione circa comportamenti posti in essere dal Persichetti in data 5/11/12 [c’è un errore di data, Ndr] nei confronti della dottoressa Trapazzo, consistiti in atteggiamenti di arroganza, offesa e di insofferenza nei confronti della Istituzione e della singola persona».
Si riportano anche due frasi virgolettate che dovrebbero rappresenare la prova della condotta verbale incriminata. Frasi che però risultano indecifrabili.
Questo provvedimento di rigetto è ancora oggetto di ricorso presso l’ufficio del magistrato, dunque evito di entrare troppo nei dettagli. Il problema evidentemente non è il giorno di licenza rifiutato ma il merito di una sanzione erogata in assenza, non solo di infrazione disciplinare, ma addirittura della procedura prevista per valutarne il fondamento, dunque per un fatto nullo e non avvenuto. “Il fatto non sussiste” è la formula di rito in uso in questo caso.

Rigetto licenza copia

Così vanno le cose. L’espediente, il ricorso ad una “comunicazione” inviata al magistrato aggirando addirittura le stesse procedure disciplinari, per altro già poco garantiste nei confronti dei detenuti, è l’artificio che può permettere di erogare sanzioni senza alcuna verifica sui fatti, sulla loro sussistenza reale, senza accertamento delle prove, sulla pura base del principio di autorità: in questo caso la parola di una Direttrice di reparto; come a dire che i fatti non esistono ma solo le parole di chi ha l’autorità di pronunciarle.

Quando la stessa Direttrice voleva sindacare il contenuto degli articoli scritti per Liberazione
Ad onor del vero non è la prima volta che mi trovo di fronte ad una cosa del genere. Già nel febbraio del 2011 la stessa dirigente, che da poco aveva assunto le nuove funzioni di responsabile della semilibertà, aveva fatto ricorso al medesimo espediente.
All’epoca il contenzioso riguardava la richiesta di copia degli articoli indicati nella denuncia-querela avanzata contro di me da Roberto Saviano (vedi qui).
Articoli ritenuti – a detta della nuova responsabile di reparto – fondamentali per una compiuta valutazione dell’osservazione trattamentale. E perché non valutare anche le lezioni che tenevo all’università di Paris 8?
Lasciamo correre il manifesto profilo di incostituzionalità di una pretesa del genere. Un fatto di una abnormità gigantesca passato sotto silenzio.
Qualcosa di analogo mi era già accaduto al Mammagialla di Viterbo alcuni anni prima, quando il  magistrato di sorveglianza del posto si oppose ai permessi di uscita per un mio libro, Esilio e castigo, (vedi qui). All’epoca la vicenda finì sui giornali (vedi qui).
Tuttavia nel febbraio 2011 l’oggetto del contendere non poteva nemmeno essere una discussione del genere. In quel momento, infatti, non ero nemmeno a conoscenza del contenuto della querela e quindi degli articoli denunciati (in procura nonostante le ripetute richieste hanno sempre opposto il segreto istruttorio), poiché mi era stato notificato un semplice verbale di elezione di domicilio – di cui avevo fornito copia alla Direzione – nel quale si indicava unicamente il numero di protocollo del procedimento senza altre informazioni.
Per giunta la richiesta della responsabile di reparto (se è vero che gli articoli dovevano essere analizzati per redigere l’osservazione scientifica della personalità) aveva una tale portata formale che non era possibile indicare dei testi prima di averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte della procura.
A ben vedere, dunque, è alla procura che la Direttrice avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta, non certo a me.
Di fronte ad una tale oggettiva impossibilità, trattandosi in ogni caso di articoli diffusi nello spazio pubblico, consigliai la Direttrice – al fine di consentirle di soddisfare la sua curiosità – di recarsi sul sito web di Liberazione, dove allora lavoravo, e cliccare il mio nome per avere completa visione di tutti i miei testi.

Sapete quale fu il risultato?
Il suggerimento venne recepito come un rifiuto di «rapportarsi correttamente con l’Amministrazione».
L’episodio, oltre ad essere prontamente segnalato all’ufficio di sorveglianza con la solita comunicazione semiclandestina,

«Il 02.03.2011 il Persichetti, durante un colloquio col Direttore di Reparto riguardante proprio tale vicenda [querela da parte di Roberto Saviano Ndr], è stato invitato a produrre gli articoli relativi alla querelle, al fine di avere un quadro della situazione; ha percepito come atteggiamento “censorio” la richiesta formulatagli dal dirigente e per tutta risposta gli ha detto chiaramente che gli scritti sono liberamente accessibili su internet e che non vedeva la necessità di doverli produrre lui. Si è pertanto ritenuto di dover informare dell’accaduto e dell’atteggiamento tenuto dal semilibero il Sig. Magistrato di Sorveglianza».

venne poi abbondantemente sviluppato nella relazione di sintesi con la quale si dissuase il magistrato dal concedermi l’affidamento in prova ai servizi sociali, avendo io l’abitudine (cito questo passo da antologia):

«La forma mentis del Persichetti lo conduce ad avere talora, un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di un’Amministrazione verso la quale, comunque, egli deve rispondere del proprio comportamento e non trattare da pari: il tutto, ovviamente, nel rispetto del diritti della persona.Talora però nel soggetto pare vi sia una difficoltà a rendersi conto che, a differenza di quanto accade in un rapporto tra persone fisiche, rapportarsi con l’Amministrazione richiede una diversa “dialettica”, fatta – anche obtorto collo – di una puntuale esecuzione delle direttive o anche, delle sole indicazioni fornite dalla stessa e dai suoi operatori».

A questo punto credo di avervi detto più o meno tutto. No, dimenticavo. Il racconto di quanto accaduto il 3 novembre fatto su questo blog è poi finito sulla pagina online de Gli Altri, settimanale dove lavoro. Da qui è rimbalzato sulla rassegna giornaliera di Ristretti orizzonti e così non è sfuggito alla attenzione di Rita Bernardini, parlamentare radicale attentissima alle questioni carcerarie e che esercita con grande energia e cura il potere di sindacato ispettivo nelle carceri che la funzione di deputato gli consente. La Bernardini ne ha così fatto l’oggetto di una interrogazione scritta (qui), anche se nel testo depositato mancano i riferimenti agli ultimi fatti.

Adesso vi ho detto veramente tutto. Consentitemi di non ritornarci più sopra, accada quel che accada, di tanta meschinità ne ho la palle piene.
In tutti questi anni di carcere mi è capitato di redigere centinaia e centinaia di note difensive e ricorsi per i miei malcapitati compagni di detenzione che dovevano misurarsi con episodi simili. Di queste storie oggi ho la nausea.
La vita è altrove. La mia poi è semi, metà, mezza… Se ci saranno altre puntate, e per esperienza vi posso dire che ve ne saranno delle altre perché questa storia non finisce certo qui, spero che verrano altri a scriverne. Io passo volentieri il testimone.

Ciao a tutti.

Paolo Persichetti

Link utili per approfondire
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Una tranquilla giornata di semilibertà

Sabato 3 novembre, oggi non si esce alle 7.00. C’è una lista di 15 persone convocate dalla direttrice di reparto. Poco dopo le  8.00 cominciano le udienze. Si sentono delle grida femminili uscire dall’ufficio. Uno alla volta escono i detenuti, i volti sono scuri, alcuni allucinati.
–  Ma chi è questa? Ma chi ce l’ha mannata?
Poco dopo le 10.00 tocca a me. Entro e vengo invitato a sedere. Esito prima di farlo. La direttrice è furibonda, si vede da lontano. Tuttavia all’inizio prova ad usare un tono tranquillo.
–  Risulta un ritardo nei pagamenti dei suoi stipendi, l’ultima mensilità è di agosto.
Me l’aspettavo una domanda del genere perché aveva fatto la stessa osservazione ad altri. Vuoi vedere che non sa nemmeno che i miei pagamenti sono trimestrali? Mi ero detto. Glielo spiego e tutto si risolverà facilmente. Povero illuso!
–  Dottoressa, il calendario delle mie retribuzioni è in perfetta regola. Come prevede il contratto, i compensi corrisposti dal mio datore di lavoro hanno cadenza trimestrale. A settembre è stato pagato il trimestre estivo. Il prossimo saldo è previsto a dicembre.

Che errore madornale! Senza saperlo ho pronunciato la parola indicibile: “contratto”. Cosa sarà mai un contratto? Questo oscuro oggetto dalla natura ormai sempre più evanescente.
La responsabile di reparto assume subito un’aria infastidita.
–  Ma non è regolare, non è indicato nel programma di trattamento.
–  Non so che dirle dottoressa, ma il contenuto del programma viene redatto dalla Direzione in coordinamento con il magistrato di sorveglianza. La cadenza dei pagamenti non è mai stata specificata in un nessuno dei miei programmi di trattamento, si tratta di un’informazione che è contenuta nel contratto a cui il programma rinvia.

A questo punto la direttrice obietta seccata di non aver trovato traccia del mio contratto da nessuna parte, lasciando intendere che è colpa mia perché non lo avrei mai depositato. Abbastanza sconcertato da questa replica, ma tuttavia sempre con un tono garbato, le faccio presente che nel mese di maggio ho presentato un nuovo contratto di lavoro, stipulato con una nuova testata dopo la definitiva chiusura della precedente, accompagnandolo con una richiesta di variazione del programma, il tutto in doppia copia come da prassi, con relativo modello 393 (la domandina) allegato e che tutto ciò ha dato luogo alle verifiche del caso, per giunta con un grosso ritardo e l’intervento risolutore dell’avvocato. La notifica del nuovo programma richiesto a fine maggio è pervenuta solo ad inizio luglio. Verifiche – aggiungo – che hanno coinvolto l’assistente sociale dell’Uepe, venuta sul nuovo posto di lavoro, e  la successiva valutazione della Direzione e del magistrato di sorveglianza.
Davanti alla mia replica, la direttrice si mostra sorpresa. La sua reazione mi fa capire che non è al corrente del cambiamento di datore di lavoro, dell’esistenza del nuovo programma e persino del contenuto dei miei precedenti contratti, nonostante diriga il reparto ormai da più di due anni, tant’è che mi chiede:
–  Perché ha un contratto a tempo determinato?
– Ho sempre e solo avuto contratti del genere, scritture private rinnovate annualmente e che ho sempre consegnato in copia a questa Direzione. I pagamenti previsti erano sempre trimestrali. Salvo ritardi.
–  Allora si sarebbero dovuti rinnovare anche i programmi di trattamento ad ogni scadenza di contratto!

Posto che probabilmente ciò accade solo se vi è un cambiamento di datore di lavoro o di mansioni, o di altre variazioni qualsiasi; ma se il rinnovo consiste in un prolungamento del precedente rapporto lavorativo, senza cambiamenti, vi è da supporre che il programma resti invariato. In ogni caso una tale questione non riguarda il detenuto ma le scelte della Direzione, che se non lo ha fatto avrà avuto le sue buone ragioni. Infatti rispondo:
–  Sarà pure così dottoressa, ma cosa c’entriamo noi detenuti? A me competeva soltanto depositare i rinnovi contrattuali e l’ho fatto.
–  Mi dimostri che lo ha fatto allora!
–  Come sarebbe a dire, “mi dimostri che lo ha fatto”? Vuole forse insinuare che mi è stata concessa la semilibertà senza contratto di lavoro, che da oltre 4 anni sono in situazione irregolare, a questo punto con l’avallo di ben due magistrati di sorveglianza che si sono succeduti nel frattempo e della Direzione che l’ha preceduta?
–  No, è lei che insinua che l’Amministrazione ha perso i suoi contratti.

La direttrice prende in mano un vecchio programma di trattamento, forse il penultimo, e inizia a leggere il dispositivo iniziale:
–  «Per svolgere attività lavorativa… offerta le cui modalità sono riportate nel corpo dell’ordinanza di concessione della misura». Ah, ah, vede, qui si parla di una “offerta”. I detenuti ottengono la semilibertà sulla base di una offerta di lavoro che è altra cosa da un contratto vero e proprio, che poi non portano mai.
–  Continua ad insinuare che non ho un contratto, dottoressa? Ma lo sa che concessa la misura della semilibertà, nel maggio 2008, arrivato in questo carcere sono rimasto chiuso una settimana in attesa che fosse materialmente consegnato alla Direzione il contratto (che per quel che mi riguarda era già in corso dal gennaio 2008, quando ero ancora chiuso al Nuovo complesso)? Se i miei contratti non li trovate è un problema vostro, mica mio!

L’atmosfera è ormai irrimediabilmente compromessa. La direttrice urla, sovrappone nevroticamente le domande, non ascolta le risposte, sbraita frasi scomposte. Testimone della scena è un Ispettore che nel frattempo ha aperto un cassetto e da un fascicolo tira fuori il nuovo programma. Mostra di essere perfettamente al corrente di tutto, perché ricorda il passaggio dalla vecchia redazione, che ha chiuso, alla nuova. E’ imbarazzato per la situazione, con gli occhi mi suggerisce, quasi mi prega, di non reagire. Sussurra di non rispondere. Ma la direttrice insiste, usa un’aria di sfida. Non è la prima volta. Quando è in difficoltà provoca.
–  Che fa si scalda? Come mai è così nervoso? C’è qualcosa che non va? Non è in grado di dimostrare che ha i contratti? Ce li porti, se li ha!
–  A casa ho la collezione, dottoressa. Sono sommerso da carte burocratiche, copie di fax, mobilità, licenze. Posso dimostrare quello che voglio, ma siete voi che dovete ritrovare quelle carte, altrimenti devo cominciare a preoccuparmi se qui dentro spariscono documenti ufficiali.
–  Sta forse accusando l’Amministrazione?
–  Veramente, dottoressa, è lei che accusa me di essere un truffatore, e questa è una cosa irricevibile. Lei non può farlo.

E sì, ho commesso l’irreparabile senza nemmeno accorgermene. Quello che ai suoi occhi appare il crimine peggiore, la lesa maestà. Una volta l’ha pure scritto: «La sua forma mentis lo conduce ad avere talora, un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di un’Amministrazione verso la quale, comunque, egli deve rispondere del proprio comportamento e non trattare da pari: il tutto, ovviamente, nel rispetto del diritti della persona. Talora però nel soggetto pare vi sia una difficoltà a rendersi conto che, a differenza di quanto accade in un rapporto tra persone fisiche, rapportarsi con l’Amministrazione richiede una diversa “dialettica”, fatta – anche obtorto collo – di una puntuale esecuzione delle direttive o anche, delle sole indicazioni fornite dalla stessa e dai suoi operatori».

Insomma dovevo fare pippa, abbassare lo sguardo, mettere giù le orecchie, prenderla per il culo come fanno gli altri, riconoscere di essere in torto, ammettere di avere truffato l’Amministrazione, due magistrati di sorveglianza, l’assistente sociale dell’Uepe, la Direzione del carcere, l’area trattamentale, la custodia, la polizia. Tutti presi per i fondelli. Tutti a credere da più di quattro anni che avevo un contratto di lavoro. E pure l’ufficio delle imposte. Fregati tutti. E a quel punto con la coda fra le gambe invocare perdono, intrecciare le dita come Fantozzi davanti al direttore megagalattico seduto su una poltrona di pelle umana nel suo ufficio all’ultimo piano.
Ammetto la mia ingenuità. Ci sono cascato! Ho continuato a pensare che non si potesse negare l’evidenza che esiste un principio di realtà. Ma l’evidenza non conta di fronte all’autorità che si ritiene infallibile. Così la direttrice è sbottata.
–  Come si permette, non può rivolgersi a me in questo modo. Vada fuori di qui!

Beh, se nei prossimi giorni questo blog diventerà muto, ora sapete perché.

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Chi sono? Ma chi ho da esse? un servaggio!

Paolo Granzotto e il funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia

Uno dei passaggi della relazione di sintesi postata nei giorni scorsi (Vedi qui), nella quale il Gruppo d’osservazione e trattamento della Casa di reclusione di Rebibbia ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Roma di non concedermi l’affidamento in prova al servizio sociale (articolo 47 dell’ordinamento penitenziario), obiezione accolta dal collegio giudicante che nella camera di consiglio del 3 maggio scorso ha ritenuto: «la misura dell’affidamento non idonea allo stato della rieducazione del condannato e ad assicurare esigenze di prevenzione, apparendo necessaria un consolidamento del processo avviato ed una verifica dello stesso», merita un’attenzione tutta particolare.

Il funzionario giuridico-pedagogico (comunemente definito “educatore”), estensore del testo, scrive a proposito del mio lavoro di giornalista presso la redazione del quotidiano Liberazione che «Tale condizione gli ha consentito e gli consentirà di effettuare legittimamente esternazioni che a taluno (vedasi su internet) sono parse, come detto, ideologiche ed immorali: ci si riferisce, nello specifico, alla difesa del Persichetti della decisione presa alcuni mesi fa dall’allora Presidente del Brasile, Ignazio “Lula” Da Silva, di non estradare in Italia il terrorista Cesare Battisti».

1) Notate il singolare impiego del termine “esternazione”, entrato nel linguaggio comune nei primissimi anni 90 a seguito dei numerosi, e all’epoca inusuali, interventi pubblici in sede non istituzionale del presidente della Repubblica Francesco Cossiga (in realtà aveva cominciato Sandro Pertini nel settennato precedente). Da allora il “Potere di esternare” è diventato uno degli attributi politici più importanti del capo dello Stato, come oggi sottolineano molti costituzionalisti che attribuiscono un significato positivo a questa consuetudine, ritenuta uno strumento di «garanzia ed equilibro» delle istituzioni. Giudizio esattamente opposto a quello espresso ai tempi di Cossiga, quando invece le esternazioni venivano stigmatizzate come un’azione destabilizzatrice. Per questa abitudine l’allora capo dello Stato venne definito «picconatore», al punto che Eugenio Scalfari al comando del partito di Repubblica promosse, seguito a ruota dal Pci-Pds, un tentativo di impeachment contro il Quirinale sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 90 della costituzione.
Il potere di esternazione è dunque una innovazione “presidenzialista” della funzione di capo dello Stato che nella originaria interpretazione a centralità parlamentare della carta costituzionale era invece legata ad un maggiore dovere di riserbo: il presidente della Repubblica parlava solo in circostanze solenni o inviando lettere alla camere. Il ricordo di duci, monarchi e imperatori aveva spinto i costituenti ad attribuire alla figura del presidente della Repubblica un ruolo di mera rappresentanza simbolica, diffidando della eccessiva personalizzazione e della concentrazione dei poteri nelle mani di un singolo.
Definire esternazioni gli articoli o le interviste di un detenuto che fa il  giornalista, insinua dunque l’idea di una appropriazione eccezionale e privilegiata della possibilità di parola che altrimenti – si lascia intendere – dovrebbe essere relegata al più stretto riserbo. Come a voler dire che i detenuti non sono cittadini come gli altri, non hanno diritto di libera espressione.

2) Nello stesso passaggio, le cosiddette “esternazioni” vengono sottoposte all’insigne parere di un certo professor «Taluno», che il funzionario giuridico-pedagogico scrive di aver pescato in internet. A detta di questa autorevole fonte i miei articoli e le mie interviste avrebbero caratteristiche «ideologiche ed immorali». Poco prima, il funzionario aveva citato un’altra eminente opinione: quella del signor «Qualcuno», per il quale le mie posizioni non «riflettono un’idea» ma «piuttosto un’ideologia» (segnalata in corsivo nel testo).
Quali fossero le ragioni di questa dotta distinzione (platonico-marxista) tra il mondo sano delle idee e la gramigna dell’ideologia, sia il signor «qualcuno» che il funzionario giuridico-pedagogico non lo dicono.

Andiamo oltre. Incuriosito da tali eminenti pareri dopo aver letto la relazione del Got ho chiesto al funzionario giuridico-pedacogico dove avesse rintracciato i giudizi del signor «Qualcuno» e del professor «Taluno», perché su internet avevo trovato solo l’opinione di un certo «Talaltro», che stranamente prendeva le mie parti. Nel corso della lunga chiacchierata telefonica che fece seguito alla mia chiamata, il funzionario mi ha confessato che il professor «Taluno» altri non era che Paolo Granzotto del Giornale.

L’educatore sosteneva di essersi ispirato per quel giudizio ad un articolo di Granzotto, un giornalista le cui posizioni – come è noto – non riflettono un’ideologia ma un’idea, che poi questa sia di estrema destra, o peggio razzista, non importa.

Ma chi è Paolo Granzotto (leggete qui)? Biografo di Indro Montanelli, con il quale ha lavorato al Giornale dove è rimasto dopo l’arrivo di Berlusconi, Granzotto è stato sanzionato dall’Ordine dei giornalisti per aver scritto in un articolo del 2009, pubblicato su Il Giornale, che bisognava rispedire al mittente «la feccia rumena» (vedi qui). Per queste espressioni xenofobe ha ricevuto la sanzione della censura che viene inflitta nei casi di «abusi o mancanze di grave entità» e «consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata». La fonte battesimale ideale per esprimere giudizi di moralità e liceità sul pensiero altrui. Davvero un’ottima scelta quella del funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia penale.

Ma non è ancora finita. Ho cercato l’articolo di Granzotto (che potete leggere qui), e cosa ho scoperto?
Granzotto non scrive mai la parola immorale. Non pronuncia mai quella frase. Quanto sostiene il funzionario giuridico-pedagogico non c’è. Nel pezzo del 3 gennaio 2011 Granzotto, come suo solito, scrive un sacco di fesserie. In poche righe riesce a piazzare due grossolane falsità: pur di spingere sul tasto dell’impunità dimezza gli anni di carcere da me scontati all’epoca, 6 anziché 12, e mi attribuisce una frase mai detta in una intervista che avevo rilasciato il 2 gennaio 2011 a Repubblica. Nell’articolo non c’è altro.

L’educatore di Rebibbia mente quando dice di aver trovato su internet giudizi che stigmatizzavano i miei articoli. Privo del coraggio delle proprie opinioni, ha cercato malamente di attribuirle ad altri tentando goffamente di fornire loro un manto d’autorità. E quale autorità: il signor «Taluno», alias Paolo Granzotto… che poi non è.

Nell’Ordinamento penitenziario questo lavoro viene pomposamente definito: «osservazione scientifica della personalità».

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Paolo Granzotto sanzionato per razzismo. Aveva scritto: “Rispedire al mittente la feccia rumena”
Granzotto il reggibraghe degli imprenditori
Kafka e il magistrato di sorveglianza di Viterbo
Negato un permesso all’ex-br Paolo Persichetti per il libro che ha scritto
Permessi all’ex br: No se non abiura

Vedrete questo logo per molto tempo ancora

cella

DIREZIONE “CASA DI RECLUSIONE REBIBBIA – ROMA”

Vis Bartolo Longo, 72 – 00156 Roma. Tel. 06415201, fax 064103680

RELAZIONE DI SINTESI

In data odierna si è riunito il Gruppo di Osservazione e Trattamento, nella seguente composizione:

Direttore di Reparto Dott.ssa A. T.                                                                       Presidente
Funzionario giuridico-pedagogico A3F1, F. P.                                                   Segretario tecnico
Vice Responsabile di P.P. di Reparto, Isp. G. B.                                                Componente
Asistente sociale L. R.                                                                                              Componente

(si allega copia di relazione del 09.02.2012 dell’UEPE di Roma, uale parte integrante della presente)

La riunione si è tenuta al fine di redigere relazione di sintesi sul detenuto semilibero PERSICHETTI Paolo, nato il 06 Maggio 1962 a Roma, per l’Udienza di discussione dell’Affidamento in prova ai Servizi Sociali, prevista per il 05.05.2012 dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma

Il Persichetti, ammesso a fruire della Semilibertà il 23.05.2008 dal Tribunale dì Sorveglianza di Roma, è giunto in questa sede il 24.05.2008.

II 26.05.2008 è stato redatto il primo Programma di Trattamento, ed 31.05.2008 il detenuto ha iniziato a lavorare come giornalista presso la redazione del quotidiano politico “Liberazione“, sita in Roma – zona Castro Pretorio: occupazione tuttora svolta.

Va subito detto, circa il lavoro e le sue logiche implicazioni, che ovviamente il soggetto gode di una legittima possibilità di esternare e dibattere, la quale gli consente di prendere e manifestare posizioni che riflettono un’idea (qualcuno ha detto, piuttosto, un’ideologia).

Tale condizione gli ha consentito e gli consentirà di effettuare legittimamente esternazioni che a taluno (vedasi su internet) sono parse, come detto, ideologiche ed immorali: ci si riferisce, nello specifico, alla difesa del Persichetti della decisione presa alcuni mesi fa dall’allora Presidente del Brasile, Ignazio “Lula” Da Silva, di non estradare in Italia il terrorista Cesare Battisti.
Prendendo lo spunto dalla vicenda in questione, sui media nacque un dibattito sugli “anni di piombo” sulla posizione assunta allora ed ora dalle Istituzioni e sulle vicende personali di alcuni terroristi.
Nell’ambito di tale dibattito, tra l’altro, dal soggetto furono poste su internet – e sono tuttora acquisibili – riflessioni condotte dal Persichetti anche in ordine alla propria vicenda, per certi aspetti simile a quella di Battisti, fuggito anch’egli in Francia. Si tratta di alcuni articoli e di almeno un’intervista radiofonica.

Si premette ciò in quanto i contenuti e le valutazioni di cui si è detto, le quali ovviamente riflettono un’idea e quindi anche una certa “difesa” del passato, da parte del soggetto, da un lato possono indicare in lui la presenza o meno di una revisione critica ma, dall’altro, rappresentano la concreta attuazione del Programma di Trattamento, caratterizzato proprio dalla previsione poter svolgere da parte del soggetto l’attività giornalistica, caratterizzata proprio dal diritto di espressione e limitata unicamente dalla commissione di illeciti civili e/o penali (si dirà più avanti della querelle tra il Persichetti e lo scrittore Roberto Saviano).

[…]

Il 18.07.2009 il detenuto, al mattino, è uscito in ritardo dall’Istituto; L’A.D., udite le giustificazioni addotte, ha ritenuto di non dover procedere disciplinarmente.

[…]

Si è accennato alla diatriba con lo scrittore Roberto Saviano.

All’inizio del 2011, come riportato sulla stampa e in internet (che ospita vari articoli al riguardo), si è verificata una schermaglia tra il Persichetti ed il suo editore da una parte, ed il Saviano dall’altra: schermaglia originata da affermazioni di quest’ultimo sul caso dell’omicidio di Giuseppe Impastato, affermazioni ritenute dalla controparte false o, quanto meno, superficiali.

La vicenda è sfociata nella presentazione di una querela per diffamazione da parte del Saviano nei confronti del Persichetti e del suo editore. La Direzione dell’Istituto ne è stata informata formalmente dalla Polizia di Stato con nota del 17.02.2011.

Il 02.03.2011 il Persichetti, durante un colloquio col Direttore di Reparto sulla vicenda, è stato da questi invitato a produrre gli articoli relativi alla querelle, al fine di fornirgli un quadro della situazione.

La richiesta è stata percepita come atteggiamento “censorio” che per tutta risposta ha detto chiaramente che gli scritti sono liberamente accessibili su internet e che non vedeva la necessità di doverli produrre lui.

Si è pertanto ritenuto di dover informare dell’accaduto e dell’atteggiamento tenuto dal semilibero il Sig. Magistrato di Sorveglianza.

La sera dello stesso giorno il semilibero è rientrato con dieci minuti di ritardo, alle ore 22,40; avendo preavvisato telefonicamente questa Direzione del ritardo e delle circostanze, non si è proceduto disciplinarmente ma, comunque, l’interessato è stato invitato a porre maggior attenzione sulle gestione dei tempi.

Identico ritardo è stato portato in occasione del rientro serale del 18.5.2011 (due mesi e mezzo dopo) ed identico è stato l’atteggiamento assunto dall’A.D. ma, come risulta agli atti, in tale frangente si è comunque invitato, quasi spronato, il soggetto a riporre maggiore fiducia nelle Istituzioni e – concretamente – nei suoi operatori.

[…]

A questo punto è doveroso rappresentare quanto segue.

La forma mentis del Persichetti lo conduce ad avere talora, un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di un’Amministrazione verso la quale, comunque, egli deve rispondere del proprio comportamento e non trattare da pari: il tutto, ovviamente, nel rispetto del diritti della persona.

Talora però nel soggetto pare vi sia una difficoltà a rendersi conto che, a differenza di quanto accade in un rapporto tra persone fisiche, rapportarsi con l’Amministrazione richiede una diversa “dialettica”, fatta – anche obtorto collo – di una puntuale esecuzione delle direttive o anche, delle sole indicazioni fornite dalla stessa e dai suoi operatori.

[…]

Il GOT pur prendendo atto senz’altro atto di una buona evoluzione dell’andamento della misura, ritiene proficua l’effettuazione di un ulteriore periodo –anche breve – di osservazione, al fine di consentire al soggetto di consolidare un percosro le cui premesse sembrano positivamente avviate.

Roma,  lì 16 aprile 2012

L’estensore

Funzionario giuridico-pedagogico A3 F1
F. P.

Per il Gruppo di Osservazione e Trattamento
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott.ssa A. T.

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Paolo Granzotto e il funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia
Roberto Saviano
Kafka e il magistrato di sorveglianza di Viterbo
Negato un permesso all’ex-br Paolo Persichetti per il libro che ha scritto
Permessi all’ex br: No se non abiura

Cattivi maestri e bravi bidelli: le carte truccate di Paolo Granzotto

Biografo di Indro Montanelli, con il quale ha lavorato al Giornale dove è rimasto dopo l’arrivo di Berlusconi, Paolo Granzotto scrive articoli che sembrano manifesti per bourgeois epatés. In realtà, il più delle volte, il suo stile da madama la marchesa finisce solo per essere grottesco. Impreciso, disinformato e disinformatore, i suoi pezzi sono infarciti di menzogne e bugie, senza disdegnare nemmeno sparate razziste come quando scrisse in un articolo del 2009 che bisognava rispedire al mittente «la feccia rumena».
Granzotto è un mio lettore affezionato e questo gli procura ogni tanto qualche gastrite (leggi qui).
Nell’articolo che segue, Granzotto se la prende con una mia intervista apparsa su la Repubblica del 2 gennaio 2011. In difetto d’argomenti da opporre si attacca alla retorica dei cattivi maestri che tanto piace ai bravi bidelli.
Nelle righe del pezzo dedicate a me, 8 su complessive 22, riesce a piazzare due grossolane falsità: la prima è che sarei stato premiato della semilibertà dopo appena sei anni di carcere, argomento che gli serve per spingere sul tasto dell’impunità; nella seconda mi attribuisce una frase mai detta nell’intervista che gli è andata di traverso: «Battisti non commette reati da trent’anni», circostanza per altro vera se togliamo i documenti falsi impiegati per entrare in Brasile. Che bisogno aveva Granzotto di attribuirmi argomenti da me mai impiegati invece di controbattere a quelli da me veramente utilizzati?
Evidentemente questi ultimi lo mettevano in difficoltà ed allora ha preferito crearsene altri.
Per quanto riguarda, invece, la storia dell’impunità bastava informarsi un po’: fino al momento dell’intervista a Repubblica del gennaio 2011 avevo trascorso (tra prigioni italiane e francesi) più di 12 anni della mia vita in carcere. Dodici anni di pena effettiva che per effetto del calcolo della “liberazione anticipata” (per i profani del sistema carcerario vuole dire una sorta di sconto per buona condotta) corrispondono a 15 anni di pena maturata sui 19 complessivi da scontare.

Dal giugno 2008 esco ogni mattino dal carcere per andare a lavorare e vi rientro la sera. Questo regime detentivo prende il nome di semilibertà, o se volete anche “semicarcerazione” (come la storia del bicchiere mezzopieno e mezzovuoto). Questa mezza libertà che inizia con le luci del giorno non è una libertà vera, ovviamente. Il semilibero si porta il carcere addosso lungo tutta la giornata. Non può andare dove vuole ma solo dove i giudici hanno stabilito. Ha degli orari ben precisi che deve rispettare, è consegnato sul posto di lavoro, a meno che l’attività lavorativa svolta non imponga degli spostamenti, tutti preventivamente segnalati e monitoriati dalle autorità di polizia. Terminato il lavoro deve rispettare una fascia di reperibilità che non gli consente alcun altro spostamento. Gli unici spostamenti ammessi sono dal carcere al lavoro, dal lavoro a casa, da casa al ritorno in carcere. Ogni altro eventuale spostamento al di fuori degli orari preventivamente ammessi non è autorizzato.
Al momento della mia estradizione dalla Francia tre delle quattro condanne che mi erano state inflitte erano prescritte. In sostanza il decreto di estradizione firmato dal primo ministro francese nel 1995 non era più valido (il testo riportava in calce come condizione che le pene indicate non fossero prescritte). Di norma una nuova procedura avrebbe dovuto essere riaperta per aggiornare la validità della estradizione. In realtà venni consegnato alle autorità italiane perché la procura di Bologna cercava in tutti i modi di spostare le indagini sull’attentato Biagi verso la pista del “santuario francese”, rivelatasi poi un vero e proprio depistaggio. Una richiesta di “individuazione” e una rogatoria internazionale erano state avviate contro di me. Anche qui il trattato che disciplina le estradizioni tra Paesi europei prevedeva l’attivazione di una nuova procedura di estradizione per i nuovi fatti che mi venivano addebitati. Tutto ciò non avvenne mai. Fui ceduto all’alba del 25 agosto 2002 sotto il tunnel del Monte Bianco senza nuova estradizione, senza possibilità di difendermi, anzi senza nemmeno sapere dell’accusa che m’attendeva in Italia. Per oltre due anni e mezzo sono rimasto indagato nell’inchiesta Biagi, all’inizio in modo occulto, poi formalizzato, per essere alla fine prosciolto. Nei 3 anni successivi mi vennero sistematicamente negati i permessi a causa degli articoli e di un libro che avevo scritto nel frattempo.
Non è affatto vero, come invece ha scritto Giuseppe Cruciani in una specie di lista di proscrizione dal titolo “Gli amici del terrorista. Chi protegge Cesare Battisti”, Sperling & Kupfer 2010, che i detenuti condannati per reati politici possono usufruire dell’indulto di 3 anni concesso dal parlamento nel 2006. I reati aggravati dall’articolo 1 delle legge Cossiga, che sanziona le “finalità di terrorismo e sovversione dell’ordinamento costituzionale”, nonché alcuni dei reati canonici previsti nel capitolo dei delitti contro la personalità interna dello Stato del codice Rocco (banda armata, associazione sovversiva, attentato contro lo Stato) sono stati esclusi dall’applicazione di questo indulto

Ma chi ha ammazzato scenda dalla cattedra

di Paolo Granzotto
Il Giornale 3 gennaio 2011

Possono ben avvolgersi nel sudario dell’ipocrisia i politici, gli intellettuali e i giornalisti che negli anni dell’eversione fecero da sponda (quando non vi militarono) alla lotta armata. Gli stessi che volendosi fare l’appello firmarono in massa (…)
(…) il manifesto-sentenza contro il commissario Calabresi «torturatore»: Eugenio Scalfari, Giorgio Bocca, Furio Colombo, Margherita Hack, Umberto Eco… i soliti noti. Possono far finta di mostrarsi indignati per il no di Lula all’estradizione di Cesare Battisti. Ma ci hanno pensato due reduci della lotta armata dai quali non hanno mai preso le distanze, e anzi, a rivelare quel che rode loro dentro. Si chiamano Sergio D’Elia e Paolo Persichetti, il primo intervistato dal Riformista, il secondo da Repubblica. Appartenente alla banda armata di Prima linea, D’Elia ha scontato quindici anni di carcere per poi essere eletto deputato nelle liste radicali (Marco Pannella ha, sulla coscienza, altri di questi ingiuriosi sberleffi alle istituzioni: Toni Negri, Cicciolina…). Attualmente è a capo di Nessuno tocchi Caino. Naturalmente è ritenuto, dai progressisti più avvertiti, un guru, un maestro di pensiero. Paolo Persichetti, brigatista rosso, area Unione dei comunisti combattenti. Condannato a ventidue anni e sei mesi di reclusione per banda armata, riesce a rifugiarsi in Francia senza però potervi restare a lungo. Ma se è per questo, nemmeno in carcere: estradato, scontati nelle patrie galere sei dei ventidue anni e passa, gode della semilibertà. Giornalista, scrive per Liberazione, organo del Partito della Rifondazione comunista.
«Onore a Lula» gioisce D’Elia, per il quale essendo le nostre carceri «strumento di tortura» e lo Stato «macchiatosi di molte stragi», «l’Italia non ha l’autorità politica nazionale e internazionale per protestare con chicchessia». E dunque, meglio «Battisti libero in Brasile», anche se pluriomicida, perché, spiega D’Elia inoltrandosi in un ragionamento senza né capo né coda, «a me non interessa nulla di Battisti. A me interessa la difesa del detenuto ignoto, non di quello noto». Non poteva mancare, nella rivendicazione dei diritti del serial killer, un riferimento al totem della Costituzione secondo la quale «il carcere serve per rieducare». Non è vero, naturalmente (il carcere è il luogo – e dunque serve a ciò – dove si scontano le pene le quali «devono tendere – dicesi tendere – alla rieducazione del condannato», articolo 27). Ma anche se fosse come dice D’Elia, restano demenzialmente sconclusionate le conclusioni: non essendo «il Battisti di 35 anni fa lo stesso Battisti di oggi» ne consegue che «il Battisti del delitto non è lo stesso della pena. Per cui, Costituzione alla mano, non deve andare in galera». In quanto ai sentimenti dei familiari dei caduti sotto il piombo del terrorista e non certo entusiasti nell’apprendere che Battisti si è sottratto, grazie a Lula, alla giustizia, D’Elia taglia corto: «I parenti delle vittime sono stati traditi non da Battisti, ma dallo Stato».
Ovviamente anche per Paolo Persichetti la decisione presa da Lula è ineccepibile: non solo «Battisti non commette reati da trent’anni» e questo già dovrebbe bastare a farne un uomo libero. Ma perché quella dell’ex presidente brasiliano è, a conti fatti, una salutare lezione: «Questo Paese – lamenta sconsolato Persichetti – non sa rielaborare il proprio passato» insistendo nell’errore di «voler regolare dei conti (così li chiama, i quattro omicidi) in termini giudiziari». Casi come quello di Cesare Battisti devono infatti essere guardati, come li ha guardati Lula, «con gli occhi della storia» affrontando «gli anni di piombo con un atto di chiusura politica».

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Alcune precisazioni su questa intervista apparsa su “la Repubblica”. Purtroppo le poche righe messe a disposizione hanno dato origine ad alcune inesattezze e qualche ambiguità. Fino ad oggi ho passato (tra prigioni italiane e francesi) più di 12 anni della mia vita in carcere, non 6 come alcuni quotidiani di destra hanno immediatamente scritto (in particolare Paolo Granzotto sul “Giornale” del 3 gennaio). 12 anni di pena effettiva corrispondono, per effetto del calcolo della “liberazione anticipata” (per i profani del sistema carcerario vuole dire una sorta di sconto per buona condotta) a 15 anni di pena maturata.
Da 2 anni e mezzo esco ogni mattino dal carcere per andare a lavorare e vi rientro la sera. Questo regime detentivo prende il nome di semilibertà, o se volete anche “semicarcerazione” (come la storia del bicchiere mezzopieno e mezzovuoto). Questa mezza libertà che inizia con le luci del giorno non è una libertà vera ovviamente. Il semilibero si porta il carcere addosso lungo tutta la giornata. Non può andare dove vuole ma solo dove i giudici hanno stabilito. Ha degli orari ben precisi che deve rispettare, è consegnato sul posto di lavoro come in una sorta di arresti lavorativi, a meno che l’attività lavorativa svolta non imponga degli spostamenti, tutti preventivamente segnalati e monitoriati. Terminato il lavoro deve rispettare una fascia di reperibilità che non gli consente alcun altro spostamento. Gli unici spostamenti ammessi sono dal carcere al lavoro, dal lavoro a casa, da casa al ritorno in carcere. Ogni altro eventuale spostamento al di fuori degli orari preventivamente ammessi non è consentito.
Al momento della mia estradizione dalla Francia 3 delle 4 condanne che mi erano state inflitte erano prescritte. In sostanza il decreto di estradizione firmato dal primo ministro francese nel 1995 non era più valido (il testo riportava in calce come condizione che le pene indicate non fossero prescritte). Di norma una nuova procedura avrebbe dovuto essere riaperta per aggiornare la validità della estradizione. In realtà sono stato consegnato alle autorità italiane perché la procura di Bologna cercava in tutti i modi di spostare le indagini sull’attentato Biagi verso quello che chiamava il “santuario francese”, rivelatasi poi un vero e proprio depistaggio. Una richiesta di “individuazione” e una rogatoria internazionale erano state avviate contro di me. Anche qui il trattato che disciplina le estradizioni tra Paesi europei prevedeva l’attivazione di una nuova procedura di estradizione per i nuovi fatti che mi venivano addebitati. Tutto ciò non avvenne mai. Fui consegnato all’alba del 25 agosto 2002 sotto il tunnel del Monte Bianco senza nuova estradizione, senza possibilità di difendermi, anzi senza nemmeno sapere dell’accusa che m’attendeva in Italia. Per oltre due anni e mezzo sono rimasto indagato nell’inchiesta Biagi, all’inizio in modo occulto, poi formalizzato, per essere alla fine prosciolto. Nei 3 anni successivi mi sonso stati sistematicamente negati i permessi a causa degli articoli e di un libro che avevo scritto nel frattempo. Non è affatto vero, come invece ha scritto Giuseppe Cruciani in una specie di lista di proscrizione dal titolo “Gli amici del terrorista. Chi protegge Cesare Battisti”, Sperling & Kupfer 2010, che i detenuti condannati per reati politici possono usufruire dell’indulto di 3 anni concesso dal parlamento nel 2006. I reati aggravati dall’articolo 1 delle legge Cossiga, che sanziona le “finalità di terrorismo e sovversione dell’ordinamento costituzionale”, nonché alcuni dei reati canonici previsti nel capitolo dei delitti contro la personalità interna dello Stato del codice Rocco (banda armata, associazione sovversiva, attentato contro lo Stato) sono stati esclusi dall’applicazione di questo indulto.


Concetto Cecchio
Repubblica
2 gennaio 2011

PERSICHETTI, come valuta la mancata estradizione di Cesare Battisti?
«Mancata estradizione? Giusto rifiuto. Me ne rallegro. Il Brasile si aggiunge alla lunga lista di Paesi che non hanno accolto le richieste dell’Italia: Grecia, Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Canada, Argentina, Nicaragua, e non cito il Giappone perché mi ripugna, visto che ha dato la cittadinanza al neofascista Delfo Zorzi».
L’irriducibile Paolo Persichetti, romano, 48 anni, condannato a 19 anni di carcere per la sua partecipazione alle Brigate Rosse della seconda metà degli anni Ottanta- le Br Udcc – è l’unico terrorista che è stato estradato dalla Francia nel 2002. Aveva trascorso undici anni a Parigi, gli ultimi come ricercatore all’Università. Era sospettato, senza saperlo, dell’omicidio Biagi, accusa che poi cadde. Ma qua è rimasto: detenuto per sei anni. Da due anni è semilibero, a Rebibbia. Collabora con il quotidiano Liberazione.

La motivazione di Lula è che tornando in Italia l’incolumità di Battisti sarebbe a rischio. Lei conosce bene le nostre carceri. Non è una motivazione ridicola?
«Guardi che nelle motivazioni si fa soprattutto riferimento all’aggravamento della posizione di Battisti, che finirebbe in un carcere duro nonostante non commetta reati da 30 anni. Nel giudizio dei brasiliani incide poi anche il fatto che nel loro ordinamento non è prevista la pena dell’ergastolo. Soprattutto guardano a quelle vicende con gli occhi della storia, come da tempo dovrebbe fare anche l’Italia. In questo Paese al contrario si vogliono regolare ancora dei conti in termini giudiziari invece che affrontare gli anni di piombo con un atto di chiusura politica».

Ma Battisti non ha scontato un solo giorno di carcere per i quattro omicidi. Le sembra eticamente sostenibile in uno Stato di diritto?
«Ma tra Italia, Francia e Brasile, ha scontato cinque, forse sei anni. Certo, è una piccola parte rispetto all’ergastolo ma di poco inferiore a quella subita dal suo maggiore accusatore, reo confesso di diversi omicidi e premiato con i lauti sconti di pena previsti dalla legislazione speciale antiterrorismo».

C’è di più: Battisti si è sottratto ai processi, fuggendo prima in Messico e poi in Francia.
«Era un suo diritto. Il diritto ammette la possibilità di sottrarsi altrimenti non esisterebbero i trattati internazionali e bilaterali che regolano la disciplina delle estradizioni tra Stati, prevedendo anche la possibilità di offrire protezione. E poi l’Italia ha un presidente del consiglio che si sottrae da anni ai processi partecipando ai summit internazionali senza che ciò crei scandalo. Perché dovrebbe crearlo Battisti».

Le pare che questa è giustizia?
«Cosa vuol dire giustizia? Battisti è sfuggito alle leggi emergenziali di quel decennio. Le faccio notare che quando, nel 2004, le autorità francesi decisero di estradarlo in Italia lo fecero perché il governo italiano promise loro che gli avrebbe rifatto i processi, visto che le condanne erano state comminate in contumacia. Era chiaramente una promessa di marinaio…»

Infatti Battisti preferì scappare di nuovo, in Brasile. E le vittime aspettano da 30 anni: provi a mettersi nei loro panni.
«Lo faccio spesso. Ho incontrato Sabina Rossa per un’intervista ed è stata un incontro doloroso, difficilissimo, avevo paura di sbagliare un solo aggettivo. Dopodiché non credo che la presenza in carcere di Battisti risarcisca i parenti dal loro dolore. Insisto: questo Paese non sa rielaborare il proprio passato, lo strumentalizza continuamente. Risultato: la piaga rimane sempre aperta».

Che ricordo ha di Battisti?
«L’ho incrociato spesso in Francia, anche se avevamo giri diversi. Un personaggio simpatico, guascone, che viene da una famiglia proletaria. Ho conosciuto anche i suoi famigliari, persone oneste che si sono sempre ammazzate di fatica. Cesare era un ragazzo ribelle, che poi ha politicizzato la sua ribellione, come tanti di quella generazione. In ogni caso una estradizione non si decide sulla base della simpatia o antipatia (reale o costruita dai media). Per questo l’Italia perde sempre».

Link
“Ridacci Battisti e riprenditi i trans”, finisce così il sit-in contro Lula
Battisti: condiserazioni di carattere umanitario dietro il rifiuto della estradizione
Caro Lula, in Italia di ergastolo si muore

Le consegne straordinarie degli esuli della lotta armata

Esilio e castigo, retroscena di una estradizione-1
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Paolo Giovagnoli, quando il pm faceva le autoriduzioni
Paolo Giovagnoli, lo smemorato di Bologna
Negato il permesso all’ex Br Paolo Persichetti per il libro che ha scritto
La polizia del pensiero – Alain Brossat
Kafka e il magistrato di sorveglianza di viterbo
Vedi Paolo…
Erri De Luca, la fiamma fredda del rancore
Il Patto dei bravi


«Le misure alterantive al carcere sono un diritto del detenuto»

L’intervista: parla Alessandro Margara

Paolo Persichetti, Liberazione 4 gennaio 2009

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Tratto da Scarceranda 2009

Ricorre in questi giorni il decennale della morte di Mario Gozzini (2 gennaio 1999). Esponente del cattolicesimo di sinistra, cresciuto accanto a Giorgio La Pira ed Ernesto Balducci, fu senatore della Sinistra indipendente durante la stagione del catto-comunismo e primo firmatario della legge 663, del 1986, che ripristinò, ampliandola, la riforma penitenziaria varata nel 1975 (legge 334), ma la cui applicazione era stata sospesa negli anni dell’emergenza antiterrorismo e che – impropriamente – porta da allora il suo nome.
In realtà alla stesura del testo avevano contribuito in molti: il giurista socialista Giuliano Vassalli, allora presidente della commissione Giustizia (il cui vice era proprio Mario Gozzini), Raimondo Ricci, giurista e avvocato comunista, e Domenico Gallo, professore di diritto penale di area cattolica. Quella “riforma della riforma” varata e poi bloccata 11 anni prima, sotto la spinta e al prezzo di una durissima stagione di lotte carcerarie, non raccoglieva soltanto l’assenso dell’intero «arco costituzionale» (tutte le forze politiche presenti in parlamento, fatta eccezione per i fascisti del Msi), l’impulso dei ministri della Giustizia che si susseguirono durante l’iter parlamentare (i democristiani Martinazzoli e Rognoni) ma anche il contributo di figure riformatrici della magistratura di sorveglianza, come Mario Canepa e Giancarlo Zappa, degli allora dirigenti del dipartimento

La misura alternativa più antica del mondo...

La misura alternativa più antica del mondo…

dell’amministrazione penitenziaria, Nicolò Amato e Luigi Daga, nonché – come ricordò spesso lo stesso Gozzini – dell’area della detenzione politica legata alla dissociazione dalla lotta armata. Approvata nell’ottobre del 1986, e nata inizialmente per abolire le limitazioni imposte dalla legislazione d’emergenza, la nuova legge si trasformò in una vera e propria rivisitazione dell’ordinamento penitenziario introdotto nel 1975, superandone in alcune parti prudenze e timidezze. Restò tuttavia marcata dall’impostazione premialistica, con un forte approccio moralistico a sfondo cattolico che pochi mesi dopo si tradusse nella terza legge sulla «dissociazione dalla lotta armata» del febbraio 1987.
22 anni dopo la sua entrata in vigore, proviamo a tracciare un bilancio sulle luci e le ombre di un dispositivo che ha indubbiamente modificato il carcere, mutato il rapporto con la pena attenuandone (di quanto?) l’impostazione afflittiva, recependo (fino a che punto?) il dettato dell’articolo 27 della costituzione, cambiando la relazione tra la società esterna e il mondo della reclusione. Ne parliamo con Alessandro Margara che è stato magistrato di sorveglianza a Firenze, capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (messo prematuramente alla porta dal controriformatore Oliviero Diliberto, il ministro della Giustizia che reintrodusse i Gom accogliendo le pressioni provenienti dai sindacati della polizia penitenziaria), ed oggi è presidente della fondazione Michelucci di Fiesole.

La legge Gozzini è sotto attacco. In parlamento sono stati calendarizzati diversi disegni di legge (ddl Berselli e altri) che ne prevedono l’abolizione. La destra ne ha fatto un suo cavallo di battaglia mentre la sinistra, travolta dal giustizialismo, non sembra molto interessata a fare resistenza.

Rispetto al testo iniziale, questa legge ha già subito ripetute modifiche. Nel clima d’emergenza antimafia del 90-92 subentrarono delle restrizioni (limiti all’accesso e carcere duro) contro i reati legati alla criminalità organizzata. Nel 1998 ci fu invece una estensione in favore dei reati minori, con pene non superiori ai 3-4 anni (legge Simeone).

E’ vero che i benefici penitenziari contribuiscono ad accrescere il numero dei reati, come sostengono i fautori della certezza della pena?
Questa tesi è smentita da dati ufficiali del Dap. La ricerca più esauriente è del 2006 e dice che nell’arco dei 7 anni precedenti, nel periodo che va dalla fine del 1999 al 2005, la recidiva di chi ha usufruito delle misure alternative o dei benefici penitenziari ha avuto un tracollo, appena lo 0,30%. Nei 5 anni successivi alla fine della pena scende invece al 19% per chi ha ottenuto i benefici, mentre sale al 68,5%, cioè più di tre volte tanto, per chi ne è stato escluso. Ciò dimostra che la pena inflessibile è il vero incentivo a delinquere.

Ma ci sarà pure qualche ombra?
Certo, c’è sempre una parte di rischio dovuta ad errori di valutazione. Ma anche qui i dati ci dicono che le revoche delle misure alternative arrivano appena al 4%. Attenzione, le revoche sono originate da problemi di condotta indisciplinata, di mancato rispetto delle prescrizioni (per esempio ritardi, allontanamenti non autorizzati ecc.). Molti di questi sono tossicodipendenti che trasgrediscono il programma terapeutico stabilito. In realtà soltanto nello 0,14% dei casi, l’1 per mille, sono stati accertati nuovi reati.

Molti studi di settore dimostrano che i tribunali di sorveglianza ricorrono ad una interpretazione impropria della recidiva per i tossicodipendenti. Dove per recidiva non si intende più la realizzazione di un nuovo reato ma la semplice ricaduta nel consumo di droghe.
Per definizione clinica quello della tossicodipendenza è un percorso di recupero segnato da ricadute, tant’è che per il testo della legge la semplice assunzione di stupefacenti non è di per sé una ragione di revoca. L’insuccesso momentaneo del programma non dovrebbe quindi provocare revoche automatiche. Purtroppo qui è intervenuto l’irrigidimento della Fini-Giovanardi.

Nella realtà quotidiana degli uffici di sorveglianza le revoche sono pressoché automatiche, mentre l’ammissione alle misure alternative, anche in presenza dei requisiti previsti e del parere favorevole degli operatori e dei direttori del carcere, resta sottomessa alla valutazione personale del magistrato. L’assenza di automatismi non è forse uno dei limiti strutturali della legge?
Bisogna distinguere tra testo della legge e indirizzo delle magistrature di sorveglianza. Nella “faticosa valutazione” del giudice c’è ovviamente una certa discrezionalità, ma non deve essere una discrezionalità vuota. Permessi, semilibertà, misure alternative sono strumenti di esecuzione ordinaria della pena. È testuale che non si tratta di “benefici” e che esiste dunque un diritto alla concessione. Nella sentenza numero 282, del 1989, la corte costituzionale afferma che le misure alternative non sono una concessione “graziosa” ma un diritto da applicare quando ne ricorrano le condizioni.

Si può dire che da alcuni anni si è affermato nei tribunali di sorveglianza un atteggiamento culturale che tende a sabotare la Gozzini utilizzando le contraddizioni presenti nella legge?
Quando un giudice comincia ad obiettare troppo fuoriesce dalla sua funzione. In questo caso siamo di fronte all’assunzione di un ruolo, quello di difensore della pena, che il magistrato di sorveglianza non ha. La legge gli assegna un altro ruolo, quello di gestore della pena.

Eppure una nuova leva di giudici sembra agire quasi come un quarto grado di giudizio.
Quando accade è un comportamento extra legem. Non compete loro una valutazione del fatto processuale già giudicato dai giudici della sentenza. La pena è già il riassunto di quello che la condanna ha detto.

Il fatto che molti magistrati di sorveglianza vengano dalla procure antimafia è una cosa casuale o dettata da una strategia ben precisa finalizzata a costruire collaboratori di giustizia (pentiti) in ambito carcerario?
Mi sembra un giudizio temerario. Credo che ciò si spieghi soprattutto con l’incombere in un certo periodo della legge Castelli sulle carriere dei magistrati.

L’applicazione flessibile della pena, che ispira la filosofia della Gozzini, ha tra i suoi risvolti anche il fatto che la pena sia divenuta una sorta processo permanente.
Questo è un tema cruciale nelle filosofie del sistema penale. Nel quadro del nostro ordinamento, dove permangono pene lunghe come l’ergastolo, la corte costituzionale ha stabilito, nel 1974, che l’esecuzione deve essere flessibile. C’è un diritto soggettivo della persona detenuta che dopo un certo tempo ha diritto alla verifica del proprio percorso. Ovviamente la flessibilità espone al rischio di arbitrarietà. Ma senza la flessibilità non vi sarebbe sistema e la ricchezza delle valutazioni nel tempo diventa liberatrice. Se il sistema funziona.

Sabina Rossa: «Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre»

In un libro Sabina Rossa rivelava l’incontro con uno dei militanti delle Br che avevano sparato a suo padre. Oggi afferma: «Ha scontato la sua pena, deve essere scarcerato»

Giorgio Ferri
Liberazione
, giovedì 16 ottobre 2008

Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa, l’operaio dell’Italsider di Cornigliano, sindacalista della Cgil e militante del Pci ucciso nel corso di un’azione realizzata dalla colonna genovese delle Brigate rosse, ha chiesto alla magistratura di sorveglianza di riconsiderare la decisione che ha portato al rifiuto di concedere la libertà condizionale a Vincenzo Guagliardo, 31 anni di carcere sulle spalle, anche lui ex operaio della Fiat, poi della Magneti Marelli, e membro del gruppo di fuoco che la mattina del 24 mini_sabina_rossagennaio 1979 colpì suo padre. «Ho incontrato Vincenzo Guagliardo quando era in regime di semilibertà e credo di poter testimoniare a favore del suo ravvedimento», ha dichiarato la senatrice del Pd, aggiungendo di voler «parlare con il giudice perché possa riconsiderare la sua decisione». Guido Rossa venne colpito dopo aver denunciato e fatto arrestare dai carabinieri un altro operaio, Francesco Berardi, suo compagno di lavoro, sospettato di diffondere volantini delle Br in fabbrica e poi morto suicida nel carcere speciale di Cuneo. L’episodio fu uno dei momenti più drammatici e laceranti della storia di quegli anni. Mise a nudo la profondità di un conflitto che arrivava fin nel cuore più rosso e combattivo della classe operaia e segnò uno dei punti di crisi maggiore nella strategia brigatista.
La scelta di colpire Rossa fu molto dibattuta all’interno delle Br, consapevoli dei rischi politici che quell’azione comportava per la loro organizzazione. Dopo aver scartato per ragioni operative l’ipotesi del rapimento incruento, i brigatisti optarono per il ferimento ma qualcosa andò male quella mattina. L’inchiesta giudiziaria accertò che Guagliardo aprì il fuoco solo per ferire il sindacalista. Dietro di lui Riccardo Dura intervenne nuovamente colpendo Rossa, questa volta mortalmente forse perché questi nel tentativo di sottrarsi aveva spostato il baricentro del suo corpo. In un comunicato dell’esecutivo i brigatisti parlarono di errore. La morte di Rossa suscitò viva emozione nel Paese e i funerali furono l’occasione per un grande cordoglio di massa. La colonna genovese non si riprese più dopo quell’episodio.
Sabina Rossa era adolescente quando morì suo padre e in un libro pubblicato nel 2006, Guido Rossa, mio padre (Rizzoli Bur), rievoca il doloroso percorso della memoria, la riscoperta del padre attraverso chi l’aveva conosciuto e con lui aveva vissuto la fabbrica, la lotta politica, il clima di «guerra civile contro il terrorismo», la grande passione per l’alpinismo. Un libro molto sincero, che non nasconde nulla e svela anche aspetti rimasti sconosciuti. Un percorso del lutto che la porta a voler incontrare anche le persone condannate dalla giustizia per la morte del padre. Una passaggio difficile ma a cui Sabina Rossa, mostrando grande forza e coraggio, non si sottrae.
Il libro si apre con la telefonata a Vincenzo Guagliardo, che interpella subito con un «tu», quasi fosse una figura familiare. Finalmente dava una voce, una consistenza materiale a una figura che per decenni aveva accompagnato i suoi pensieri, le sue angosce, la sua rabbia, i suoi incubi, la voglia di sapere.
Il libro riporta i passaggi registrati della telefonata, l’imbarazzo ma anche la cordialità umana del detenuto. «Tu hai un debito con me, non puoi rifiutarti di incontrarmi» dice Sabina, e Guagliardo accetta. Sabina Rossa racconta per un intero capitolo quel viaggio nell’hinterland sperduto della metropoli milanese, dove Vincenzo Guargliardo, insieme alla moglie Nadia Ponti, anche lei pluridecennale prigioniera politica delle Br e in attesa in questi giorni di una risposta della magistratura sulla richiesta di libertà condizionale, si recava ogni mattina per lavorare in una cooperativa che trasferisce le pagine dei libri in linguaggio braille per i ciechi.
Nell’ordinanza che il 23 settembre scorso il tribunale di sorveglianza di Roma ha emesso per motivare il rigetto della domanda di liberazione condizionale non c’è però alcuna traccia di questo episodio. A Guagliardo, sia pur riconoscendo la positività del «percorso trattamentale» realizzato, si contesta paradossalmente «la scelta consapevole di non prendere contatti con i familiari delle vittime allo scopo di “ricevere il perdono o una ricompensa”, reputando il silenzio “la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato”».
Qui emerge l’assurdità dell’intera vicenda, talmente assurda da essere paradigmatica dello stallo che ormai blocca la concessione delle libertà condizionali nei confronti degli ultimi prigionieri politici ultraventennali, se non trentennali, rimasti. Il detenuto Guagliardo non si è sottratto alla richiesta di Sabina Rossa, l’ha incontrata ma non ne ha fatto sfoggio o mercimonio. Non l’ha raccontato, né ufficializzato con delle lettere da depositare nel fascicolo di una «osservazione scientifica della personalità» che più cieca di così non può essere, che non è nemmeno al corrente dei libri distribuiti in tutte le più grandi librerie d’Italia, recensiti nei grandi quotidiani nazionali e dibattuti in numerose trasmissioni televisive. Gli operatori carcerari e i magistrati non sanno, non leggono, non vedono, non sentono o forse fanno finta, ma denunciano «l’assenza di reale attenzione verso le vittime».
Qui si tocca un nodo di fondo, lo stesso affrontato in una lettera scritta nel luglio scorso da Marina Petrella, ma resa nota solo ieri e pubblicata da Le Monde, «il dolore delle vittime mi ha sempre accompagnato. Il pudore nel manifestarlo e il rifiuto di ricavarne un qualunque guadagno personale sono state sempre le uniche ragioni che hanno fatto ostacolo alla sua espressione».
Il tema del perdono, o comunque della mediazione riparatrice o riconciliatrice attiene alla sfera privata, non a quella dello Stato. La giustizia moderna si è costruita regolamentando innazitutto “il fai date”, la vendetta privata, con il Si membrum rupsit… presente nelle XII tavole romane, per arrivare ad un giudizio che si fonda sulla terzietà tra le parti. Oggi assistiamo ad una sorta di deregulation della giustizia penale: la parte pubblica si annulla e demanda la soluzione giudiziaria alla parte lesa gravandola di un peso immane.

Link
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo

La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre
Sabina Rossa: “Gli ex terroristi siano liberi senza il sì di noi vittime
Sabina Rossa: “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”