Carcere: arriva la legge che cancella la Gozzini

Presentato alla commissione giustizia del senato
il ddl sull’abolizione dei benefici penitenziari

Paolo Persichetti
Liberazione
domenica 15 giugno 2008

«Vogliamo la certezza della pena. Aboliremo la Gozzini». Prima di salire sullo scranno più alto della camera Gianfranco Fini l’aveva ribadito più  25-gozzini-addio-jpg volte. Ora che la destra ha in mano le briglie del governo e in parlamento è scomparsa ogni opposizione, il disegno restauratore sembra inarrestabile e si avvia a dare sostanza alla nuova costituzione materiale del Paese prima di portare l’attacco a quella legale. Dopo le leggi speciali per la Campania, li pacchetto sicurezza che prevede la moltiplicazione e la trasformazione dei cpt in carceri-lager, l’aggravante penale per gli immigrati irregolari, gli sgomberi, le schedature, le retate contro i nomadi e l’esercito nelle strade, il giro di vite sicuritario colpisce anche le carceri. In Senato è stato depositato il disegno di legge 623, riguardante le “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione”. Primo firmatario Filippo Berselli, presidente della commissione giustizia del senato con un profilo sicuritario di prim’ordine: già deputato missino poi senatore di An e oggi esponente del Pdl. La proposta di legge prevede la soppressione della liberazione anticipata, cioè lo sconto di pena di 45 giorni per ogni semestre concesso in caso di buona condotta e partecipazione positiva del detenuto al percorso rieducativo. la-legge-e-uguale-per-tuttiIntenzione che difficilmente troverà l’avallo della stessa polizia penitenziaria. Chi lavora quotidianamente nei penitenziari sa bene che questo è uno degli istituti che ha maggiormente contribuito a “pacificare” le prigioni, disinnescando rivolte, proteste e confronti violenti. Tra l’altro la riduzione della pena per buona condotta vede l’Italia in posizione di fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei dove questa misura può arrivare, con modalità diverse, fino alla metà della pena e non ad appena un quarto, come previsto dal testo di legge attualmente in vigore, approvato dal parlamento nel 1986. Le misure messe in cantiere colpiscono duramente gli ergastolani che vedono raddoppiati i tempi per ottenere i permessi: dagli attuali dieci anni di pena espiata ad un minimo di venti, «sul presupposto che dopo venti anni i rischi per la collettività siano ridotti a zero o quasi». Per loro viene anche completamente abolita la possibilità di accedere alla semilibertà, oggi prevista dopo venti anni di reclusione. Per i detenuti con pene temporanee, invece, l’entrata in semilibertà (lavoro esterno diurno e pernottamento in cella) passa dall’attuale metà a due terzi della pena per i reati meno gravi e dai due terzi ai tre quarti per le categorie ritenute più pericolose. L’affidamento in prova ai servizi sociali non coprirà più gli ultimi tre anni di condanna ma soltanto l’ultimo, e chi è in libertà dovrà obbligatoriamente essere reincarcerato se vorrà ottenere il beneficio. Il che vuol dire che ne resterà automaticamente escluso visti i tempi di lavoro prolungati che contraddistinguono i tribunali di sorveglianza. È poi prevista una riduzione della metà della detenzione domiciliare speciale che passerà dagli attuali quattro anni a due, mentre, «in considerazione del lieto allungarsi della vita umana» questo beneficio non potrà più essere concesso agli ultra-settantenni ma sarà riservato unicamente agli ultra-settantacinquenni se riusciranno a sopravvivere cella. Dopo aver messo fuori Cesare Previti i suoi amici sono tornati a considerare il carcere per le persone anziane un fatto umanamente ammissibile. Le modifiche del codice di procedura che riguardano invece l’impossibilità di concordare la pena (art. 444) senza un previo accordo e adeguato risarcimento con la parte offesa. Mentre l’istituto della sospensione della pena (art. 666) viene ridotto da tre ad un anno, per renderlo compatibile con la contemporanea modifica dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Questa è la sostanza delle modifiche previste. Le intenzioni dei promotori sono evidenti: vanificare il contenuto dell’articolo 27 della costituzione che stabilisce il carattere rieducativo della pena. Non si tratta di una riforma mirante a restringere il ricorso ai benefici ma di una brutale abolizione di un istituto legislativo, va detto, già largamente disatteso. Dalla sua prima stesura, infatti, la legge Gozzini (non esente da rilievi per il suo impianto premiale e la sua ipocrita “etica redentrice”) ha subito nel tempo continue e ripetute limitazioni. In particolare con l’introduzione di norme (come l’art. 4 bis) che ne hanno drasticamente ridotto o vietato l’applicazione a fasce sempre più estese di reati. orologio-torre-ca_73068336
Già oggi, contrariamente a quanto viene detto dai promotori della sua abolizione, l’accesso ai benefici avviene con notevole difficoltà ed è pressoché irraggiungibile per i reati più gravi. Alcuni di questi, come le infrazioni di natura mafiosa, di terrorismo o rapimento a scopo d’estorsione, possono beneficiare di permessi e semilibertà soltanto in caso di collaborazione con la giustizia, altrimenti restano esclusi. Per l’omicidio o il traffico internazionale di stupefacenti, già dagli anni 90 l’accesso ai permessi è possibile solo dopo aver scontato metà della pena e due-terzi per la semilibertà. Inoltre, una volta raggiunti i termini minimi di legge per depositare la domanda, non vi è alcun automatismo, ma inizia un lungo e complicato percorso di osservazione penitenziaria, contrassegnato da sistematici rinvii e rigetti che rendono l’approdo ai benefici un vero percorso da “combattente”. I criteri richiesti per l’accesso sono poi estremamente selettivi e richiedono oltre ai requisiti di tipo soggettivo, documentati dall’osservazione penitenziaria interna al carcere, anche requisiti oggettivi come un lavoro, una residenza. Elementi che escludono di fatto gli stranieri che rappresentano ormai oltre un terzo dei reclusi. Insomma, mai l’ossessione sicuritaria che denuncia a tamburo battente il permissivismo carcerario, grazie al sostegno del suo potente apparato mediatico, non dice la verità. Fomenta piuttosto una ideologia di bassa lega che solletica gli istinti più torbidi dell’animo umano.
Alla fine del 2007 il numero dei permessi concessi (dati del Dap) ammontava appena a 7.749, con una percentuale di non rientri o infrazioni largamente inferiore all’1%. Non essendo disaggregato il dato indicato non ci consente di conoscere il numero reale dei detenuti “permessanti”. Ma si può facilmente convenire che poiché ogni permesso
deve distanziarsi di almeno quarantacinque giorni dal precedente, i magistrati di sorveglianza possono erogare per ogni detenuto non più di 8 permessi l’anno. In questo modo il numero di quanti ottengono il beneficio si aggira approssimativamente attorno ai mille l’anno, su una popolazione carceraria con titolo di pena definitivo di circa 20 mila persone sulle 51 mila incarcerate al febbraio 2008 (dati Antigone). Il totale nazionale dei semiliberi è ancora più derisorio: solo 7 727 alla fine del 2007.
Non sorprende allora se alcuni mesi fa lo stesso direttore del Dap, Ettore Ferrara, sulla base di una relazione che attirava l’attenzione sul bilancio positivo ricavato dai risultati offerti dall’applicazione dei benefici carcerari, soprattutto in termini di riduzione della propensione alla recidiva, sottolineava il comportamento eccessivamente restrittivo dei tribunali di sorveglianza invitandoli ad avere un atteggiamento più coraggioso nella concessione delle misure alternative. La necessità di recuperare «certezza ed effettività della pena», l’esigenza di arrestare il «ridimensionamento del carattere custodiale del carcere» è dunque un mito nefasto agitato sconsiderevolmente dai fautori della società disciplinare.
Quando la cultura illuminista introdusse tra le sue rivendicazioni la “pena certa”, l’obbiettivo era quello di stabilire regole che definissero con esattezza le sue modalità, in un’epoca in cui la pena era semplicemente un tempo d’attesa senza misura che precedeva il supplizio. Il concetto di certezza non era disgiunto da quello di mitezza e proporzionalità. Con l’abolizione dei benefici penitenziari, la pena torna ad essere quel supplizio purgativo con cui la società si illude di espellere il male da se stessa.

La polizia del pensiero

Semilibertà o semilibertà di pensiero

Alain Brossat*

L’8 novembre prossimo (2006) il tribunale di sorveglianza di Roma dovrà pronunciarsi sulla concessione della semilibertà a Paolo Persichetti. L’esito positivo della decisione non è affatto scontato, soprattutto se continueranno a prevalere gli argomenti fino ad ora impiegati per negargli l’accesso ai permessi. Nel provvedimento del luglio scorso, nel quale si motivava l’ultimo rifiuto, il magistrato di sorveglianza di Viterbo, Albertina Carpitella, vi esponeva un’intera filosofia d’epoca della pena e del castigo che non mancava di suscitare un certo sgomento. Vale la pena di riesaminare quel testo, se vogliamo evitare di tornare a recriminare a cose fatte, di fronte ad un ennesimo rigetto.
Secondo il giudice, Persichetti non può ottenere i benefici di legge perché non ha manifestato segni di pentimento, né si è esplicitamente ed enfaticamente dissociato. Dopo avergli riconosciuto la condotta irreprensibile tenuta nel corso dei suoi otto anni di carcere, il magistrato si lancia in una stupefacente esegesi delle sue pubblicazioni più recenti per dimostrarne la dubbia conversione ai valori democratici, rimproverandogli l’atteggiamento refrattario di fronte ogni forma d’abiura e la tendenza a voler mantenere una propria facoltà critica. Tutto ciò verrebbe a costituire un insieme di sintomi allarmanti, sufficienti a giustificare un giudizio di pericolosità sociale persistente.
Senza mai spiegare quale rischio può rappresentare la pubblicazione di un libro, il magistrato mostra di avversare proprio questo suo atteggiamento d’autonomia morale e intellettuale. Ora, è precisamente l’abbandono di questa clausola di coscienza, di questa facoltà «galileiana», di questo diritto d’obiezione elementare, che si esige da lui.
Assistiamo ad un tentativo di rimettere in circolazione una buia filosofia che ci riporta al tempo delle «pene oscure» denunciate da Beccaria: quando il reo, ancor prima di scontare la punizione, doveva sottomettersi ad una lunga serie di riti d’esorcismo. E nei casi in cui il crimine addebitato era di natura politica, il prezzo dell’esorcismo intrapreso conservava la stessa natura. La «guarigione» del posseduto non poteva limitarsi alla sola rinuncia dei mezzi passati, ma doveva fare mostra d’aver appreso il catechismo dell’autorità.
Ciò che più colpisce, negli argomenti scelti dal magistrato, è la concezione violentemente regressiva della pena. Dietro un tale accanimento si cela uno spirito di vendetta inconfessabile, una sorta di cattiveria ontologica. Ciò che si tenta di ottenere non è più una riparazione, ma qualcosa che assomiglia ad una morte morale e intellettuale. La conversione pretesa altro non è che un lavaggio del cervello. L’«etica», enfaticamente evocata, un ulteriore giro di vite repressivo volto ad aggiungere la «questione morale» alla presa sul corpo.
La nozione di castigo infinito è al centro delle nuove filosofie penali diffuse in Occidente. Essa poggia su una nozione di pericolosità specifica attribuita ad alcune categorie di reato impiegate come apripista, in vista di un ulteriore allargamento delle tipologie destinate a ricevere uno stigma indelebile e giustificare così nuovi trattamenti d’eccezione. Al pari del «diritto delle genti» classico, che stabiliva la messa al bando dell’umanità del pirata e del brigante, oggi sta prendendo forma un modello punitivo del tutto nuovo, quello della messa al bando dalla forma giuridica di una nuova categoria d’individui.
È la nozione di «irrecuperabile» che riappare, non più nella forma forgiata all’epoca dalle «classi pericolose» ma attraverso nuove categorie artificiosamente costruite e destinate a mascherare le falle più evidenti delle democrazie attuali. Si tratta di un ritorno a pratiche che non fondano più la legittimità dell’ordine politico sulla capacità di assorbire gruppi umani diversi tra loro, compresi anche quelli che si allontanano dalla norma, ma che al contrario espongono in forma più o meno drammatica, autoritaria e violenta, l’infinita facoltà di emarginare chi è considerato più pericoloso.
Il desiderio insaziabile della pena infinita, che qui sembra dar voce ad una sorta d’integralismo fondamentalista (che si crede e si dice) democratico, rivela una regressione ai livelli più arcaici delle rappresentazioni teologico-politiche della penalità. Ogni dottrina moderna del crimine suppone quantomeno che questo possa essere oggettivato e valutato in modo proporzionale, attraverso una sanzione adeguata e soprattutto che il delitto compiuto faccia l’oggetto di una presa di distanza relativa dall’autore del reato.
È solo a questa condizione che il reo può essere ritenuto emendabile e non considerato al pari di un criminale da eliminare. Ma se un tale approccio viene meno, crolla l’intera utopia penitenziaria del XIX° secolo (ancora non del tutto spenta) che specula sul fatto che il reo possa, se messo alla prova dell’isolamento, separarsi dal suo crimine ed essere così risocializzato.
Ora, non sono certo queste le esigenze avanzate nei confronti di Persichetti. Il giudice, infatti, non pretende delle prove di risocializzazione (chi meglio di lui ha dimostrato una così forte capacità ad integrarsi e vivere secondo le regole nel corso degli undici anni passati a Parigi – salvo voler considerare l’Università dove insegnava una scuola del crimine?), ma una dimostrazione palese di rettificazione politica sotto forma di capitolazione senza condizioni. È questo il punto in cui si opera lo slittamento fatale, tanto è evidente la matrice di un simile atteggiamento che ricorda quello degli inquisitori cattolici e dei procuratori staliniani, e non certo un approccio profano, disincantato (utilitarista o umanista) del problema del delitto e del castigo.
Chi mai ci guarderà dallo zelo di questi nuovi apostoli che si appellano alla polizia del pensiero e vedono nelle opinioni non allineate un pericolo mortale per l’ordine sociale? La democrazia non è una fede e ancora meno una religione. La convinzione democratica fa appello al ragionamento, alla deliberazione, e suppone al tempo stesso la tolleranza e la presenza di una pluralità di posizioni. Ora, è proprio tutto ciò che scompare dietro l’intimazione rivolta a Persichetti. E quando la tolleranza, il pluralismo delle idee e la deliberazione svaniscono, il villaggio democratico non può che ritrovarsi popolato soltanto da talebani democratici. Nuovi teologi che stanno reiventando un’intera logica dell’afflizione: una nuova figura del dispotismo al tempo stesso esorcista, ingegnere dell’anima, critico letterario e giudice.
Quanto può valere una democrazia nella quale un giudice si attribuisce una competenza assoluta su questioni filosofiche, politiche, sociologiche che investono il funzionamento della vita civile, la minaccia terrorista, le convinzioni etiche, la pericolosità sociale? Nemmeno i giudici e i nemici di Auguste Blanqui si mostravano così puntigliosi sull’etichetta sicuritaria, così preoccupati di sondare le anime e i cuori. Infatti è piuttosto l’universo terrificante e grottesco dei romanzi di Sade a renderci familiare la figura dell’inquisitore buffone, del despota grottesco. Un prolungamento inevitabile si ritrova negli scritti di Orwell, e in quei regimi che, non accontentandosi più di disciplinare i corpi, irrigimentano anche le coscienze. Foucault e Deleuze, osservatori attenti e sagaci dell’istituzione giudiziaria, hanno sempre insistito sul tratto fondamentalmente grottesco di tutta la letteratura giudiziaria, psichiatrico-giudiziaria e penitenziaria. Un tale aspetto salta agli occhi anche in questo testo così traboccante di compunzione e dall’accento d’autentica bêtise flaubertiana. Tradizionalmente la satira della Giustizia s’impiega a ridicolizzarne il linguaggio e il gusto per le procedure astruse. Ma all’occorrenza saremmo quasi portati a rimpiangere una semplificazione di tali forme, la cui contropartita sembra essere un’ideologizzazione e politicizzazione sempre più marcata del ragionamento e delle decisioni, tale che ci si può domandare se si ha di fronte un magistrato o un commissario politico.
Solo la presenza di un potere giudiziario certo della sua espansione (a detrimento degli altri poteri), può consentire ad una rotella così periferica del suo meccanismo di esorbitare con tanta sicumera al di fuori del suo abituale ambito di competenza. È noto quanto in Italia, la crisi degli apparati politici tradizionali, la loro corruzione, la deliquescenza delle ideologie, abbiano nutrito la forza di questa casta di giudici raddrizzatori dei torti, plebiscitati da una parte dell’opinione nel ruolo di salvatori delle istituzioni. E di questo smisurato potere di supplenza vediamo ora i risultati: una giustizia «purificatrice» che ricorre a dimostrazioni di rigore «etico» contro quelli che sono stati votati ad incarnare, volontariamente o meno, il ricordo stigmatizzato di una stagione ribattezzata «anni di piombo» per meglio far dimenticare che le armi allora brandite furono solo l’albero che nascondeva la foresta delle occupazioni delle fabbriche, del controllo operaio, dell’allergia di massa al taylorismo, dell’antipsichiatria, della declericalizzazione della vita pubblica, dell’apparizione del movimento femminista…
L’esorcismo democratico, che il magistrato di sorveglianza richiama, ha precisamente questa funzione: respingere nelle tenebre del passato questo spettro immenso.
Il Vae victis! si alimenta alla fonte del più classico dei ragionamenti in forma totalitaria: il condannato non provoca alcun disordine in prigione? Ecco che ciò rinforza il sospetto sui suoi pensieri eretici (la sua calma è fuorviante)!
Egli scrive che le forme politiche della battaglia svoltasi negli anni 70 non sono più d’attualità? Ecco una formula che rivela una riserva mentale delle più ambigue!
Ciò che serve a questo tipo di magistratura sono dei colpevoli che gridano la propria colpevolezza, strappandosi le vesti e coprendosi il capo di cenere. L’amore senza limiti per chi coltiva la «vergogna» infinita verso un passato fatto di lotte e di un pensiero capace di immaginare altri possibili: ecco cosa permette di giudicare un’epoca.

* Docente di filosofia all’università Parigi 8, saint Dénis- Vincennes

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