Tortura investigativa, tortura giudiziaria e tortura punitiva

Nelle sue conclusioni sull’affaire Cestaro contro Italia (richiesta n°6884/11), la quarta sezione della corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ha ritenuto provata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, dovuta secondo i giudici che hanno pronunciato la sentenza, ai «maltrattamenti subiti dal ricorrente che devono essere qualificati come “tortura”, ai sensi della disposizione di cui sopra».
Cosa recita l’articolo 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata a Roma nel 1950, quella per intenderci sulla base della quale opera la corte di Strasburgo?
Articolo  3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti.
(Fonte: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU. Roma 4 novembre 1950).
Sulla stessa linea si adagia la norma contenuta nell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, un trattato delle Nazioni unite adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo
Articolo  7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
(Fonte: Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966,
entrata in vigore il 23 marzo 1976.
Queste due definizioni riprendono in modo secco la formulazione presente all’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948:
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Tuttavia negli ultimi anni si è cercato sempre più di estendere e dettagliare la definizione di tortura e di trattamenti inumani e degradanti allargando il campo anche alle sofferenze mentali e morali esercitate da un pubblico ufficiale o da altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione; da notare tuttavia come tale definizione non venga roconosciuta a sofferenze generate da sanzioni considerate legittime.
La
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, stabilisce:
Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

In linea generale la violenza esercitata dalle istituzioni può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.
Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.
I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.
Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistemica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.
Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.
Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.
In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.
Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».
In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.
Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Prima in alcune interviste, poi in un libro apparso nel 2011, Colpo al cuore. Dai pentiti ai metodi speciali: come lo Stato uccise le Br. La storia mai raccontata, Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso di aver condotto sotto tortura numerosi interrogatori di persone arrestate nel corso di indagini sulla lotta armata. Era alla guida di una squadra speciale del ministero dell’Interno esperta nella pratica del waterboarding. La corte d’appello di Perugia nell’ottobre 2013 ha riconosciuto che queste torture ci furono accettando la richiesta di revisione della condanna per calunnia comminata a Enrico Triaca, dopo che il tipografo delle Brigate rosse aveva denunciato le torture subite nel maggio del 1978. Il seviziatore di Triaca era Nicola Ciocia e quelle torture furono un semplice assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo.

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Le torture della repubblica
Nicola Ciocia, alias De Tormentis è il vero rimosso del caso Moro
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Già più di mille i ricorsi dei detenuti a Strasburgo contro il sovraffollamento

Antigone e altre associazioni raccolgono i reclami dei detenuti

Alfredo Imbellone
Liberazione 3 gennaio 2010 – speciale Carcere e castigo


Nell’estate del 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a risarcire Izet Sulejmanovic per essere stato costretto, durante la sua detenzione nel carcere romano di Rebibbia, a vivere in uno «spazio personale» inferiore ai tre metri quadrati. La condanna ha riguardato solo i cinque mesi di detenzione in cui si sono potute riscontrare tali condizioni di sovraffollamento e il risarcimento è stato quantificato in mille euro.
Per la prima volta in Italia le condizioni di invivibilità delle carceri determinate dal sovraffollamento sono state definite da un organismo giurisdizionale di livello internazionale. È un precedente significativo che, grazie a un intervento europeo, rompe l’immobilismo italiano attorno alla violazione quotidiana del dettato costituzionale contenuto nell’articolo 27 che stabilisce la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva, l’umanità e il fine rieducativo delle pene e l’inammissibilità della condanna a morte.
Grazie a una definizione di standard di vivibilità da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, la Corte ha potuto individuare nelle condizioni di sovraffollamento un «trattamento inumano e degradante» che viola l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. La vivibilità minima si misura in termini di spazi assegnati a ogni detenuto, tempo quotidiano che si può trascorrere fuori dalla cella, accesso alla luce e all’aria, privacy per quando si utilizza il wc.
E’ proprio il carattere “oggettivo e misurabile” della sentenza Sulemamovic che la rende un evento potenzialmente dirompente nei confronti delle disastrose condizioni del sistema penitenziario italiano. Non a caso la sentenza ha visto la strenua opposizione in seno alla Corte del giudice italiano Vladimiro Zagrebelsky, contrario a qualsiasi automatismo nel riconoscimento delle condizioni di sovraffollamento come trattamenti inumani e degradanti. In effetti se i detenuti che vivono in queste condizioni continueranno a seguire l’esempio di Sulemamovic, il governo italiano si potrebbe trovare costretto a risarcire decine di migliaia di detenuti. Gli standard di vivibilità definiti a livello europeo si avvicinano infatti molto alla cosiddetta capienza “regolamentare” delle nostre carceri (circa 43.000 posti), o al limite alla capienza “da metro quadrato” calcolata dalla Direzione generale dei Beni e dei Servizi del ministero (circa 52.000 posti). In ogni caso si è ben al di sotto delle attuali presenze (circa 67.000), superiori persino alla cosiddetta capienza “tollerabile” (circa 64.000 posti) stabilita con decreto ministeriale aumentando – sic et simpliciter – i posti regolamentari del 47%.
La significatività della sentenza Sulemamovic non è sfuggita alle organizzazioni che si muovono in difesa dei diritti delle persone detenute. Ristretti Orizzonti mette a disposizione tramite il sito Internet, www.ristretti.it, materiali utili per una documentazione approfondita sulla vicenda; il Comitato radicale per la giustizia Piero Calamandrei ha predisposto un modello di ricorso che ciascun detenuto può compilare e inviare direttamente alla Corte. L’intervento più significativo, tuttavia, sembra essere quello messo in campo dall’associazione Antigone che da settembre 2009 ha messo a disposizione il proprio Difensore civico in una campagna per sostenere i detenuti che vogliono andare davanti ai giudici europei per denunciare condizioni di invivibilità in cui si trovano costretti.
Parlando con Simona Filippi, avvocato di Antigone, abbiamo appreso che a oggi sono più di mille i detenuti che si sono rivolti all’associazione per chiedere aiuto nella presentazione del ricorso. Per supportare i detenuti Antigone ha costituito una rete nazionale di volontari, prevalentemente avvocati, impegnati nella presentazione dei ricorsi. Sinora si sono rivolti a questa iniziativa singoli detenuti, così come gruppi. Dal carcere di Saluzzo hanno scritto ad Antigone: «Siamo in due in cella da uno. […] un passeggio di 25 persone attualmente ci andiamo in 56 persone, in due salette che sono utilizzate per socializzare ci andiamo più di 40 persone e pensate che sono state create per 25 persone. Alle finestre ci sono delle doppie griglie che ci causano dei problemi di vista perché non possiamo vedere fuori. [….]».
Non ci sono termini di scadenza per la presentazione del ricorso laddove la persona detenuta si trova a vivere in condizioni di sovraffollamento. I termini per presentare il ricorso davanti alla Corte europea, infatti, scadono dopo sei mesi dalla cessazione della causa che determina la violazione del diritto. In questo caso, i sei mesi iniziano a decorrere da quando si viene trasferiti in un altro istituto o da quando si esce dal carcere per fine pena. I riferimenti per chi fosse interessato a presentare il ricorso sono: Difensore civico – Associazione Antigone, Via Principe Eugenio 31, 00185 Roma, difensorecivico@associazioneantigone.it.

Link
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