Tortura investigativa, tortura giudiziaria e tortura punitiva

Nelle sue conclusioni sull’affaire Cestaro contro Italia (richiesta n°6884/11), la quarta sezione della corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ha ritenuto provata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, dovuta secondo i giudici che hanno pronunciato la sentenza, ai «maltrattamenti subiti dal ricorrente che devono essere qualificati come “tortura”, ai sensi della disposizione di cui sopra».
Cosa recita l’articolo 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata a Roma nel 1950, quella per intenderci sulla base della quale opera la corte di Strasburgo?
Articolo  3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti.
(Fonte: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU. Roma 4 novembre 1950).
Sulla stessa linea si adagia la norma contenuta nell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, un trattato delle Nazioni unite adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo
Articolo  7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
(Fonte: Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966,
entrata in vigore il 23 marzo 1976.
Queste due definizioni riprendono in modo secco la formulazione presente all’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948:
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Tuttavia negli ultimi anni si è cercato sempre più di estendere e dettagliare la definizione di tortura e di trattamenti inumani e degradanti allargando il campo anche alle sofferenze mentali e morali esercitate da un pubblico ufficiale o da altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione; da notare tuttavia come tale definizione non venga roconosciuta a sofferenze generate da sanzioni considerate legittime.
La
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, stabilisce:
Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

In linea generale la violenza esercitata dalle istituzioni può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.
Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.
I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.
Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistemica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.
Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.
Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.
In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.
Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».
In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.
Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Prima in alcune interviste, poi in un libro apparso nel 2011, Colpo al cuore. Dai pentiti ai metodi speciali: come lo Stato uccise le Br. La storia mai raccontata, Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso di aver condotto sotto tortura numerosi interrogatori di persone arrestate nel corso di indagini sulla lotta armata. Era alla guida di una squadra speciale del ministero dell’Interno esperta nella pratica del waterboarding. La corte d’appello di Perugia nell’ottobre 2013 ha riconosciuto che queste torture ci furono accettando la richiesta di revisione della condanna per calunnia comminata a Enrico Triaca, dopo che il tipografo delle Brigate rosse aveva denunciato le torture subite nel maggio del 1978. Il seviziatore di Triaca era Nicola Ciocia e quelle torture furono un semplice assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo.

Per saperne di più
Le torture della repubblica
Nicola Ciocia, alias De Tormentis è il vero rimosso del caso Moro
Perché la nuova commissione Moro non si occupa delle torture impiegate durante le indagini sul sequestro e l’uccisione del presidente Dc ?

G8 Genova, Marina, Alberto e Gimmy siamo noi

Campagna per l’amnistia sociale

Luciano Muhlbauer
il manifesto, 20 giugno 2013
 
devastazione e saccheggio-1Con la sentenza definitiva su Bolzaneto si è concluso anche l’ultimo dei grandi processi simbolo sul G8 del 2001. Sarebbe dunque tempo di bilanci e di qualche ragionamento, ma in giro sembra esserci poca voglia di farlo. Anzi, paragonato al clamore mediatico che un anno fa aveva accompagnato la sentenza Diaz, quella su Bolzaneto è passata praticamente inosservata.
Nulla di sorprendente, in fondo, perché tutti sapevamo che quella sentenza non avrebbe aggiunto nulla di nuovo. E poi, sono passati parecchi anni, quel movimento non c’è più e i tempi sono cambiati. Tutto comprensibile, per carità, eppure c’è qualcosa che non quadra, che stona terribilmente.
Già, perché alla fine della fiera, dopo tante sentenze e l’accertamento di un numero impressionante di gravi reati contro la persona, gli unici che stanno in galera, peraltro con pene allucinanti fino a 14 anni, sono alcuni manifestanti di allora, presi a casaccio e colpevoli esclusivamente di aver danneggiato delle cose. Si chiamano Marina, Alberto e Gimmy.
Peraltro, il numero degli ex manifestanti carcerati potrebbe pure crescere, visto che i condannati in via definitiva per “devastazione e saccheggio” sono dieci. Degli altri, uno è ancora irreperibile, Ines è agli arresti domiciliari e per cinque è necessario un nuovo passaggio in appello, ma limitatamente a un singolo attenuante.
Penso che abbandonare quelle persone al loro destino sia inammissibile. Umanamente, moralmente e politicamente. L’esito complessivo dei processi genovesi, con la sua manifesta disparità di trattamento, è infatti destinato a fare da precedente, a rafforzare la sensazione di impunità tra il personale degli apparati di sicurezza e a legittimare l’uso di pene sproporzionate ed esemplari contro manifestanti.
Il reato di “devastazione e saccheggio”, risalente al periodo fascista, non è certo l’unico strumento giuridico a disposizione per fini repressivi, ma è senz’altro quello più estremo e discrezionale, poiché non ti punisce per quello che hai fatto, ma per averlo fatto in determinate circostanze. Ed è così che una bagatella, come una vetrina rotta, può trasformarsi in un reato paragonabile all’omicidio. Ebbene sì, perché la pena prevista per devastazione e saccheggio è tra 8 e 15 anni, mentre quella per omicidio preterintenzionale è tra 10 e 18 anni e quella per omicidio colposo non supera i 5 anni.
Quando giustamente ci indigniamo per la brutalità della repressione in Turchia, dovremmo ricordarci anche di questo, specie ora, visto che quel tipo di accusa viene utilizzato in maniera sempre più disinvolta, come sembrano indicare i processi per i fatti di Roma del 15 ottobre 2011.
L’altra faccia della medaglia, altrettanto grave, è l’impunità degli apparati repressivi. Nessuno pagherà per le violenze della Diaz e di Bolzaneto, mentre per l’omicidio di Carlo Giuliani non c’è stato nemmeno il processo. Beninteso, la questione non è invocare la galera per i poliziotti, ma comprendere che l’impunità genera mostri. Siamo sicuri che i casi Aldrovandi, Cucchi, Uva, Ferrulli eccetera non c’entrino con tutto questo? O che non c’entri il fatto che i reparti antisommossa italiani riescano a resistere al numero identificativo sul casco, quando persino i loro colleghi turchi ce l’hanno?
Insomma, qui non si tratta di dibattere sul passato, bensì di costruire ora e qui una battaglia politica per l’abrogazione del reato di “devastazione e saccheggio”, per l’introduzione di norme cogenti che pongano fine all’impunità, a partire da una legge sulla tortura, e per un’amnistia per i reati sociali, che possa restituire la libertà anche a Marina, Alberto e Gimmy.
Articoli correlati

Processo alle torture, il “professor De Tormentis” chiamato a testimoniare. Il prossimo 18 giugno la decisione della magistratura

La richiesta di revisione della condanna per calunnia pronunciata contro Enrico Triaca dopo la denuncia delle torture subite nel 1978 è giunta ad un punto di svolta. Il prossimo martedì 18 giugno si terrà una prima udienza davanti alla corte d’appello di Perugia chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle nuove prove presentate. Se la corte dovesse accogliere l’istanza della difesa di Triaca si riaprirà il dibattimento. Forse vedremo per la prima volta il volto di Nicola Ciocia, alias professor De Tormentis, sapremo allora se l’ex funzionario dell’Ucigos avrà il coraggio di reggere lo sguardo dell’uomo che torturò con l’acqua e sale nel 1978.
Sarà chiamato a testimoniare anche Salvatore Genova, collega e compartecipe di Ciocia le cui rivelazioni hanno squarciato il muro di omertà durato decenni, insieme ad altri testi che hanno raccolto in questi anni rivelazioni e ammissioni

Libri – Dagli anni 70 a Bolzaneto, la continuità trentennale d’apparati, metodi e in certi casi anche di uomini nel ricorso alla tortura

th_1dd1d6fe940b0becc9a0299f6069644e_tortura_cop-1«Ciò che qualifica la tortura – scrive Patrizio Gonnella in, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, DeriveApprodi – non è la crudeltà oggettiva del torturatore, ma lo scopo della violenza». Una violenza che può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.
Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.
I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.
Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistematica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.
Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.
Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.
In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.
Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».
In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.
Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Il prossimo 18 giugno la corte d’appello di Perugia si riunirà per decidere se riaprire uno dei pochi processi in cui l’imputato denunciò di avere subito torture. Il seviziatore di Enrico Triaca, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso in un libro di avergli praticato il waterboarding nel maggio del 1978, in quello che fu un assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo. Il suo nome è Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos. Cosa farà la magistratura?
Vorrà ribadire ancora una volta che l’Italia ha sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi?

Per saperne di più
Le torture della Repubblica

Il 13 luglio la cassazione dovrà dirci se le merci contano più delle persone

Se la gestione dell’ordine pubblico condotta durante il G8 del luglio 2001 è quella riconosciuta appena una settimana fa dalla quinta sezione penale della corte di cassazione, allora vuol dire che esiste un nesso molto forte con il verdetto che un’altra sezione della cassazione dovrà pronunciare il prossimo 13 luglio.
I giudici sono chiamati a decidere sulla pertinenza del reato di “devastazione e saccheggio” contestato nei confronti di dieci manifestanti condannati a pene molto pesanti per un totale di quasi 100 anni di reclusione.
Dagli atti processuali emerge come la contestazione di questo reato sia stata il  frutto di una scelta politica fatta a tavolino dai vertici dell’ordine pubblico. Quegli stessi vertici condannati e rimossi pochi giorni fa dagli incarichi di direzione investigativa più importati del Viminale per il ruolo svolto nella catena di comando che portò all’assalto e al massacro dentro la Diaz e alla successiva attività di falsificazione delle prove nel tentativo di depistare e coprire le brutali violenze commesse.
All’indomani dei fatti di Genova il capo della Polizia diede incarico a tre prefetti di condurre un’inchiesta amministrativa sul comportamento delle forze di polizia. Da questa ricostruzione si venne a sapere che Francesco Gratteri, allora capo dello Sco, su incarico diretto dello stesso De Gennaro dalla mattina del 21 luglio smise di occuparsi della sicurezza dentro la zona rossa per seguire in prima persona ciò che accadeva all’esterno. Le nuove direttive erano molto chiare: «bisognava fare più arresti, si chiedeva un cambio di passo, una maggiore incisività nella gestione della piazza». In fondo il giorno prima c’era stato solo un morto. Evidentemente non bastava, dalla politica giungevano altre pressioni.
Ricevuto il nuovo mandato, Gratteri mette subito in campo una strategia molto più aggressiva: fin dal mattino dirige personalmente la perquisizione nella scuola Paul Klee, dove vengono effettuati 23 arresti. «Si tratta di un episodio fondamentale per comprendere l’esito successivo degli eventi», spiega l’avvocato Francesco Romeo. E’ la prova generale del dispositivo che verrà impiegato in serata con la famigerata irruzione nelle scuole Diaz e Pascoli. «Le persone fermate alla Paul Klee vengono arrestate utilizzando lo stesso schema di accusa che sarà poi impiegato per la Diaz: ovvero associazione a delinquere finalizzata alla devastazione saccheggio». A dimostrazione che fin dal mattino era stato congeniato un modello operativo che prevedeva la contestazione di un capo d’imputazione confezionato ancora prima che alcuni degli episodi contestati dovessero accadere. Altre contestazioni – come fu per le molotov e le armi improprie rinvenute alla Diaz – vennero inventate di sana pianta.

L’indeterminatezza e la geometria variabile del capo d’accusa
Il reato di devastazione e saccheggio è una eredità dal codice Zanardelli. Faceva parte delle imputazioni che attentavano alla sicurezza interna dello Stato, tant’è vero che in un unico articolo erano previste insieme «guerra civile, devastazione, saccheggio e strage». Reato politico per definizione, la sua applicazione richiedeva una violenza politica organizzata sotto il profilo associativo. Con il varo del codice Rocco, “devastazione e saccheggio” perde una parte della sua estensione e politicità. Le condotte incriminate vengono suddivise: alla vecchia “devastazione, saccheggio e strage finalizzati alla sovversione dello Stato”, reato punito con l’ergastolo si affianca il semplice danneggiamento. In mezzo c’è il 419 cp, ovvero la sola “devastazione e il saccheggio”, punita con pene che oscillano da 8 a 15 anni. Si tratta di un reato contro l’ordine pubblico, privo però di una precisa definizione per quanto riguarda l’estensione, l’intensità e la gravità dei fatti incriminati.
Indeterminatezza che contrasta con l’esigenza, prevista dalla costituzione, di indicare condotte «determinate e precise» per ogni reato. «Lo strumento era pronto e predisposto dal regime fascista – spiega sempre l’avvocato Romeo – ma chi lo ha raffinato e reso efficiente ai fini della repressione dei movimenti sociali di piazza è stata certamente la magistratura repubblicana che ha ridotto l’ambito di estensione delle condotte di danneggiamento e di furto per poter ritenere compiuto il reato più grave di devastazione, anche di fronte ad episodi circoscritti sia nel tempo che nello spazio». Tutto ciò in totale contrasto con il significato letterale dei due termini: devastazione vuole dire rendere deserto, distruggere totalmente; saccheggio significa depredazione totale. Per cui si è arrivati al punto di qualificare come atti di devastazione e saccheggio anche leggeri danneggiamenti, vetrine rotte o bancomat danneggiati, allineandosi in questo modo alle direttive europee che fin dal 2001 raccomandavano di introdurre i tradizionali scontri di piazza all’interno di una definizione estensiva dellla nozione di terrorismo.
Questa incertezza ha lasciato ampio spazio alle interpretazioni arbitrarie degli investigatori e della magistratura, come è accaduto per Genova. Tant’è che a parità di comportamenti altri manifestanti coinvolti in scontri, anche più duri, avvenuti in altre zone della città hanno visto derubricata la devastazione a semplice danneggiamento. E’ avvenuto per il corteo delle Tute bianche. Tuttavia lo stesso giudizio non è stato applicato per questi dieci manifestanti. Perché? La brutta sensazione è che si sia utilizzato un metro politico: i buoni da una parte e i cattivi, i soliti Black bloc, dall’altra (anche se alcuni di loro nemmeno vi facevano parte).

Le merci valgono più delle persone?
La Cassazione dovrà dirci anche se ritiene ammissibile un diritto processuale asimmetrico e diseguale. Per esempio tra il trattamento riservato al personale di polizia coinvolto nelle brutali violenze di Bolzaneto, e quello toccato agli imputati di devastazione e saccheggio. Perché i manifestanti che si trovavano nelle vicinanze di una vetrina rotta hanno dovuto rispondere di “compartecipazione psichica” con le violenze commesse contro le cose, mentre il personale di polizia che ha assistito alle sevizie contro i fermati dentro la caserma di Bolzaneto non si è visto contestare nessuna compartecipazione, nonostante il loro status di pubblici ufficiali imponesse l’obbligo di intervenire per interrompere la consumazione di qualsiasi reato?
Alla fine le violenze e le sevizie fisiche e morali esercitate contro le persone, con l’aggravante del loro stato di fermo, derubricate in assenza del reato di tortura a semplici lesioni e abuso di autorità sono cadute in prescrizione mentre il danneggiamento di vetrine, bancomat ed autovetture rubricati come atti di devastazione e saccheggio restano tuttora passibili di condanne che oscillano tra gli 8 e i 15 anni. La cassazione dovra dirci anche questo: se l’integrità delle merci conta più di quella delle persone.

Link
2001, Nuovo spazio giudiziario europeo e estensione della nozione di terrosismo
Genova G8, Diaz, Bolzaneto, piazza Alimonda, il silenzio di Gianfranco Fini e la cerimonia delle ipocrisie
Genova G8, violenze, torture e omertà: la cultura opaca dei corpi di polizia
Carlo Giuliani, quel passo in più mentre gli altri andavano indietro
L’inchiesta di Cosenza contro Sud Ribelle

Una banda armata chiamata polizia

Ciò che legittima il preteso monopolio dello Stato nel ricorso a mezzi coercitivi (vedi la nota definizione di Max Weber) e lo distingue da una qualunque banda, cosca, ‘ndrina, clan, branco è il principio di autolimitazione e automoderazione. Più l’uso della forza è normato, più la violenza è regolamentata, ridotta ai minimi termini, ai momenti più estremi, maggiore è il grado di legittimazione che la forza pubblica acquisisce. Ma nel momento in cui la violenza istituzionale abbandona questi requisiti, lo Stato ed i suoi appparati tornano ad essere una banda come le altre, non la banda legittima ma soltanto la banda più forte… finché dura.


Libri – autorecensione. Rabbia, odio, spirito di corpo. Nel libro di Carlo Bonini, Acab, Einaudi, i duri delle forze dell’ordine raccontati a partire dalle loro discussioni segrete sul Web. Quello che i celerini non dicono ma fanno

di Carlo Bonini
Repubblica
16 gennaio 2009

“Le violenze alla Diaz dopo il G8 di Genova? Non mi vergogno di nulla. L’Italia non è uno stivale. È un anfibio di celerino”.
Clic 9788806194697g

“Cari colleghi, riteniamo giusto rammentare, per senso di responsabilità, che DoppiaVela è uno spazio per i poliziotti messo a disposizione dalla polizia di Stato. Le critiche, le lamentele, le segnalazioni di disservizi, anche se esternate in modo aspro ma corretto, fanno parte delle normali dinamiche di dialogo tra l’amministrazione centrale e i singoli dipendenti. Trovano dunque una sede naturale all’interno del portale che non può, però, garantire spazi che la normativa vigente attribuisce ad altri soggettii”.
Clic.

Ogni volta che entrava in quella benedetta chat intranet, Drago ne gustava la dimensione perversa. A cominciare da quel nome un po’ ingessato – DoppiaVela, la sigla della centrale operativa nelle comunicazioni radio – e dal post politicamente corretto che metteva sull’avviso i naviganti. Perché la verità era che lì dentro si poteva finalmente essere un po’ guardoni e un po’ scorpioni. Masturbarsi dietro un avatar, leggendo l’illeggibile o scrivendo l’inconfessabile. Divorarsi a vicenda – sì, proprio come scorpioni in bottiglia – soltanto per scoprirsi più soli nella propria rabbia. Finita sulle prime pagine dei giornali con sei rotondi anni di ritardo, la “macelleria messicana” del dottor Fournier era stato un potente lassativo. Il forum era impazzito. Genova, troppo lontana e spaventosa per sembrare ancora vera, era diventata solo l’occasione per un outing collettivo. La prova, ammesso ce ne fosse bisogno, che il tempo era stato una pessima medicina. Che odio chiama odio.
Clic.

G. DA ROMA Ecco che spunta fuori un nostro bel funzionario, che da buon samaritano riaccende fiamme polemiche e propositi dinamitardi. Che, sicuramente, nelle prossime manifestazioni gli antiglobal metteranno in atto perché più autorizzati che mai. Ma quando la finiremo di fare sempre queste mere figure e inizieremo a tenere la bocca chiusa?
Per Aspera ad astra.
N. DA ANZIO Fournier poteva e doveva risparmiarsi la frase a effetto, “macelleria messicana”. Adesso, per i colleghi ci sarà la solita Santa Inquisizione mediatico-politica.
Unus sed leo.
I. DA GENOVA Ma questo Fournier dov’era durante gli scontri? Ancora non l’ho capito. Era fra i manifestanti? Ha respirato lacrimogeni? O aveva una mascherina? Secondo me si è messo a cantare perché non gli hanno dato nessuna promozione.
P. DA BARI È ancora in polizia o ha chiesto di passare alla politica?
Sono pronto a mostrare il petto e non voglio essere bendato. Ma tu hai il coraggio di guardarmi negli occhi? E che cazzo, mostra ai più di essere uomo. Barcollo ma non mollo.
D. DA LA SPEZIA Colleghi, basta di parlare di questo soggetto. È penoso e noi lo stiamo aiutando nella sua viscida campagna elettorale.
A. DA CAGLIARI Genova, presente con orgoglio e senza nulla da nascondere. Posso testimoniare di Bolzaneto! Non si tratta di essere grandi e non è veramente falsa modestia è solo servizio! Ero al VI reparto mobile di Genova.
L. DA SALUZZO Io c’ero. VI reparto mobile. Tanto orgoglio, tanta rabbia!
Clic.
(…)
C. DA ROMA Non capisco perché non vogliate parlare degli errori commessi. Qui si tratta di dire chiaramente:
I colleghi che gridavano Sieg Heil ci fanno vergognare, o no?
I colleghi che avrebbero minacciato di stupro le signorine antagoniste meritano la nostra esecrazione, o no?
I colleghi che si accanivano con trenta manganellate sul primo che passava senza sapere se era solo un povero illuso pacifista o un violento vero, hanno sbagliato, o no?
La collega che al telefono con il 118 di Genova, riferendosi alla Diaz, parla di “Uno a zero” dimostra di essere intelligente?
Su queste cose non ci può essere ambiguità!!!
L’esistenza è battaglia e sosta in terra straniera.
Clic.
E bravo il nostro C., pensò Drago. Stai a vedere che ora gli vanno addosso i padovani. Se ne stanno zitti da troppo tempo. Ma è più forte di loro. Se c’è da far vedere chi ce l’ha più duro, loro non sanno resistere. Rinfrescò la chat. Solo per vincere una scommessa troppo facile.
Clic.


E. DA PADOVA Caro C., rispondo alle tue domande:
“I colleghi che gridavano Sieg Heil ci fanno vergognare, o no?”
No. Non mi vergogno del fatto che in polizia ci siano dei coglioni. Non più del fatto che ci siano in Italia. Sono fiero di essere celerino e italiano, nonostante loro!
“I colleghi che avrebbero minacciato di stupro le signorine antagoniste meritano la nostra esecrazione, o no?”
No. Per questa domanda, oltre a valere la risposta sopra, concedimi anche il beneficio del dubbio. Chi prenderebbe seriamente un tentativo di violenza a una capra malata? Il popolo antagonista non brilla certo per l’attaccamento all’igiene! Non credo a quello che, sicuramente in malafede, sostengono questi personaggi!
“I colleghi che si accanivano con trenta manganellate sul primo che passava senza sapere se era solo un povero illuso pacifista o un violento vero, hanno sbagliato, o no?”
No. Pur essendo convinto assertore della totale inutilità di infierire su un manifestante inerme (questo è l’unico sbaglio, sprecare le forze su uno solo), sappi che è impossibile farsi rivelare dal manifestante durante la carica, se è un “povero illuso pacifista” o meno. È inoltre abbastanza difficile, dopo ore di sassaiole subite, magari con fratelli feriti anche gravemente, beccare uno dei personaggi che ti stanno avanti e picchiarli solo un pochettino. Quello che dico è che il povero illuso, visti gli stronzi che stavano con lui, poteva tornarsene a casa invece di manifestarci insieme! Se gli è andato bene fare da scudo per questi delinquenti, allora non si può lamentare di subirne le conseguenze! Che poi qualche collega si sia comportato come un qualsiasi essere umano sotto stress non mi sembra né incomprensibile né disdicevole. Sicuramente qualcuno avrà commesso sbagli. Sai quanti poliziotti c’erano a Genova? Di sicuro non mi vergogno per i loro errori!
“La collega che al telefono con il 118 di Genova, riferendosi alla Diaz, parla di “Uno a zero” dimostra di essere intelligente?” No. Ma come si dice a Roma, sti cazzi! Hanno messo a ferro e a fuoco una città, rischiando di farci fare una figura di merda a livello internazionale, provocando danni, feriti, spese enormi e si preoccupano della frase di una telefonista? Non mi vergogno per quello che ha detto. Mi vergogno perché oggi la madre di un teppista imbecille, dimostrando una mancanza di scrupoli e un cinismo degni di una Kapò, è riuscita a farsi eleggere senatrice della Repubblica; perché un partito italiano ha fatto intitolare un’aula all’imbecille!
Non voglio i soldi di questi politici. Non voglio i soldi da questo governo (e da un altro come questo). A difendermi ci penso da me, con l’aiuto di Dio e dei fratelli celerini, che mi stanno accanto e non mi tradiscono nel momento del bisogno.
Once in the Celere, always in the Celere.
C. DA ROMA Quindi, per te, avere al fianco un cretino non è un problema?
Lo dico serenamente: due che tengono e uno che mena non mi sembra da eroi. E poi ti rispondo da romano: “sti cazzi un par di palle”. Tu non lavori nel Cile di Pinochet e non ti pagano con lo stipendio in pesos messicani (forse è di cattivo gusto visto il titolo del thread di discussione, “macelleria messicana”, e me ne scuso con quanti si sentono feriti). Il giuramento che hai prestato parla di far rispettare le leggi, non di fartene di tue. In quanto al rischio della “figura”, mi pare che l’abbiamo fatta e basta. E le responsabilità, lo dico da mesi, non sono di chi stava in strada, ma di chi ha permesso che si arrivasse a questo. Siamo stati mandati lì, sapendo quello che ci avrebbero fatto e sapendo come avremmo reagito. Ti piace questo? Ti piace essere una pedina e poi pagarti l’avvocato? Io questo vorrei evitare. Vorrei capire come si può evitare che un collega mandato a fare il proprio dovere si ritrovi indagato in due processi e, dopo la Maddalena, forse anche nel terzo. Scusate la lunghezza.
L’esistenza è battaglia e sosta in terra straniera.
P. DA BARI Scusate, il Sig. Dott. Funz. Uff. Fournier quando lo faranno santo?
Sono pronto a mostrare il petto e non voglio essere bendato. Ma tu hai il coraggio di guardarmi negli occhi? E che cazzo, mostra ai più di essere uomo. Barcollo ma non mollo.
E. DA FIUMICINO Io penso che questi degni eredi di quei cattivi maestri che dicevano in piazza “Uccidere uno sbirro non è reato” ci considererebbero picchiatori fascisti anche se andassimo in servizio di Op vestiti di rosa e con un mazzo di fiori in mano.
B. DA PADOVA Quando alcune centinaia di ultras o di autonomi sono schierati a cinquanta metri da te con spranghe, catene, bombe carta e coltelli, io ritengo opportuno fargli così tanto schifo e paura che non devono pensare di poterci attaccare senza lasciarci le ossa!
L’Italia non è uno stivale. È un anfibio di celerino.
Clic.

Link
Violenza di Stato non suona nuova
G8 massacro alla Diaz, per i giudici d’appello il blitz fu ordinato da Ge Gennaro

Terremoto, sfollato il carcere di L’Aquila

«In trappola come topi», era fondato l’allarme delle prime ore di agenti e detenuti del carcere di L’Aquila evacuato in piena notte.
Tensione anche a Sulmona: i reclusi dormono fuori dalla celle

Paolo Persichetti
Liberazione 9 aprile 2009

«I reclusi erano in preda a tensioni comprensibili e si sentivano dei topi in trappola», con queste parole il presidente del consiglio Silvio Berlusconi ha spiegato le ragioni che hanno portato all’evacuazione del carcere di L’Aquila.
I toni rassicuranti apparsi nel primo comunicato diffuso dal ministero della Giustizia, dopo la scossa devastante che domenica notte ha squassato l’Aquila e i paesini circostanti, erano soltanto uno schermo. Che fosse un tentativo di prendere tempo per organizzare lo sfollamento del carcere, mantenendo la riservatezza per ovvie ragioni di sicurezza, dopo che il sisma aveva reso inagibile la caserma del corpo di custodia, distrutto le abitazioni di una trentina di agenti della polizia penitenziaria e danneggiato le celle dove erano ubicati i detenuti, anche se non in modo strutturale come più volte ribadito dall’amministrazione, si era capito subito. Diversi agenti erano stati inviati dalle carceri del nord per rimpiazzare i locali. Voci allarmate provenienti dallo stesso personale di custodia descrivevano una realtà molto diversa da quella dipinta nei comunicati ufficiali.
Insomma la gestione del carcere, una struttura ritenuta particolarmente “sensibile” nella mappatura degli istituti di pena italiani per la presenza di un importante reparto di massima sicurezza e di un’area riservata nella quale erano rinchiuse due donne, tra cui Nadia Lioce, era diventata problematica. L’ininterrotto sciame sismico (354 scosse registrate, 182 soltanto nella giornata di martedì, e una sessantina di magnitudo superiore al 3 della scala Richter) ha accresciuto col passar dei giorni le tensioni. Detenuti e personale di custodia non tolleravano più la loro presenza sul posto.
D’altronde se la popolazione della città era stata evacuata dalle zone a rischio, non v’era nessuna altra ragione che giustificasse la permanenza all’interno dell’Istituto penitenziario dei reclusi, obbligando gli stessi agenti di custodia a correre dei rischi notevoli. I sindacati di polizia penitenziaria hanno sicuramente fatto la voce grossa. Così dopo l’ultima violenta scossa di martedì sera è partito nella notte il piano di evacuazione. Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha avviato le procedure subito dopo la mezzanotte. I primi mezzi hanno lasciato il carcere delle Costarelle verso le due.
Ovviamente un piano del genere non s’improvvisa. Dal Dap con una nota ufficiale hanno fatto sapere che si è trattato della «più grande operazione di traduzione di detenuti che si ricordi», dopo quella – aggiungiamo noi – che diede avvio al “circuito dei camosci”, la rete di carceri speciali voluta dal generale Dalla Chiesa.
Nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1977, in grande segretezza e con ampio spiegamento di forze e mezzi dell’Arma dei carabinieri, facendo anche uso di elicotteri birotore Chinook, alcune centinaia di detenuti politici furono trasferiti nelle prime carceri di massima sicurezza appena allestite, tra cui la famigerata sezione Fornelli nell’isola dell’Asinara.
Per il trasferimento dei detenuti ristretti nel carcere aquilano sono stati impiegati, secondo le cifre fornite dal ministero della Giustizia, 200 uomini, molti dei quali appartenenti al Gom (il reparto speciale della polizia penitenziaria impiegato per la custodia dei reparti di massima sicurezza e per le operazioni speciali, noto per il famigerato comportamento tenuto contro i manifestanti nella caserma di Bolzaneto, nel 2001) per un totale di 70 mezzi, di cui 40 furgoni blindati e 40 autovetture della polizia penitenziaria. Le due donne rinchiuse nell’area riservata sono state tradotte nel carcere femminile di Rebibbia a Roma; gli 81 ristretti nella sezione 41 bis sono finiti nel reparto di massima sicurezza della casa di reclusione di Spoleto, mentre i detenuti assegnati al circuito della media sicurezza sono stati inviati nella casa circondariale di Pescara. L’intera operazione, sottolinea ancora il comunicato del ministero, «è avvenuta senza incidenti».esterne071312460704131438_big
Tensione c’è anche nel carcere di Sulmona, dove i 464 detenuti presenti (292 nella reclusione e 172 internati nella casa lavoro) si sono rifiutati di dormire nelle celle e hanno trascorso la notte nei passeggi e nelle sezioni. Anche se l’istituto penitenziario non ha subito danni, tra i detenuti circola un comprensibile stato di ansia. Per questa ragione la direzione ha rafforzato i turni di sorveglianza esterna al carcere e sospeso i riposi degli agenti penitenziari in servizio.
Il terremoto ha fermato anche l’udienza del maxiprocesso alla mafia tirrenica. Un imputato, detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Avezzano, durante il collegamento in videoconferenza ha avuto un attacco di panico a causa delle scosse d’assestamento.

Link
Abruzzo, la terra trema anche per i dimenticati in carcere

La veritable impunité c’est le repentir, c’est à dire l’impunitè d’Etat!

Paolo Persichetti: La justice italienne ne sera pas tendre avec Marina Petrella

par Maguy Day
Mediapart
17 luglio 2008

Premier réfugié italien à être extradé en 2002 après onze ans passés en France en toute légalité, Paolo Persichetti, ancien militant de l’Union des communistes combattants (Udcc), était enseignant en sciences politiques à Paris VIII quand il fut enlevé et extradé en 2002, sur décision du gouvernement Raffarin, au mépris de la parole donnée au nom de la France par François Mitterrand puis par Lionel Jospin depuis le milieu des années 1980.

Que pensez-vous des déclarations de Nicolas Sarkozy selon lequel «dans le droit italien, et le droit ça compte, pour avoir le droit au pardon et à la grâce il faut se repentir, que Mme Petrella réfléchisse à ça» (Propos de Nicolas Sarkozy à Strasbourg le 10 juillet 2008)?
Je m’étonne qu’un pays comme la France si attaché à la laïcité, et qui a légiféré sur les signes religieux ostentatoires dans l’espace scolaire, utilise, par la voix de son président, le terme de pardon, à connotation éthico-religieuse. Une notion qui devrait rester confinée au domaine privé et au for intérieur de chaque individu. Quant aux termes «demande de pardon», «expression de regrets» ou encore «repentir» en Italie, ils ont acquis un sens et une portée particulière qu’il est important d’expliciter. Dans la loi italienne, le «ravvedimento», synonyme de «repenti», est prévu uniquement en cas de liberté conditionnelle. Il n’est pas requis pour les autres mesures d’aménagement des peines telles que les permissions, la semi-liberté ou les remises de peines. De toute façon, et uniquement en cas de libération conditionnelle, les juges cherchent à établir s’il y a eu un parcours de «rééducation du passé déviant» avec absence de dangerosité sociale. Ainsi ce type de «repentir» n’entre même pas en ligne de compte pour la concession d’une grâce. Selon une jurisprudence de la cour de
cassation, le «pardon» ne doit en aucun cas être une posture psychologique ou idéologique du condamné. Il est en revanche lié à son comportement durant l’exécution de sa peine dans la mesure où il fournit la preuve d’une critique de ces choix de vie passés. Le «repentir» et le «pardon» renvoient dans les religions monothéistes à de longs processus de «contrition» personnelle. La transformation de cette pratique en «marché des indulgences» et des «péchés de simonie» fut un des thèmes théologiques qui provoquèrent la réforme de Martin Luther au XVe siècle. Or l’Italie comme la France semblent vouloir suivre cette voie. Pourtant, le droit moderne est issu d’une nette séparation entre responsabilité et culpabilité. Il s’attache à des comportement factuels externes, mesurables et vérifiables par tous, comme celui de Marina Petrella ces 27 dernières années.
Et surtout, désormais en Italie, le terme «repenti» a pris une tout autre signification après l’élaboration des lois spéciales en 1979, usurpant celle jusqu’alors utilisée. En 1979, un mécanisme de réduction de peine expressément lié à une collaboration procédurale est apparu dans le système pénal italien, appelé «collaboration judiciaire» qui est en fait une «acquisition d’impunité». Cet accord permet à un homme de se transformer en délateur rejetant la responsabilité pénale sur d’autres qu’il accuse et qui eux refusent ce marché. Il est arrivé à de multiples reprises que des prisonniers ou des réfugiés italiens expriment leurs condoléances pour la souffrance infligée, sans pour autant accepter un tel marchandage. Leurs postures restent incomprises, alors que se multiplient ces «collaborations» pénales. De plus, au lendemain de la décision de Bolzaneto [suite aux événements du sommet du G8 à Gênes en 2001], qui entérine l’impunité de l’Etat vis-à-vis de la torture, un délit qui n’existe pas en Italie, il devient difficile de discuter de la question de la douleur, si pour un camp elle n’est pas reconnue.

Premier réfugié italien extradé en 2002 par le gouvernement français, vous bénéficiez aujourd’hui d’un régime de semi-liberté. Marina Petrella pourrait-elle en bénéficier si la France persiste dans sa volonté de l’extrader ?
Pas du tout. D’abord parce que Marina qui a déjà passé huit ans derrière les barreaux en Italie et onze mois en France s’est vu
refuser une confusion des peines. Donc, une fois en Italie, elle devra recommencer sa peine depuis le commencement jusqu’à
perpétuité. De zéro à l’infini. Selon les lois en vigueur et puisqu’elle a été condamnée à la perpétuité, elle devra attendre dix
ans avant d’envisager de déposer une demande de permission de 45 jours par an. Habituellement, elles sont accordées quelques années après, soit vers la quinzième année. Le régime de semiliberté ne peut être demandé qu’après la vingtième année. Pour cette femme de 54 ans, mère de deux enfants, c’est pratiquement une condamnation à mort.
Sans compter que le président de la commission justice au sénat, Filippo Berselli, du parti alliance nationale (ex-fascistes) a
déposé un projet de loi, discuté en septembre 2008, qui prévoit la fin des aménagements de peine et en particulier pour les condamnés à perpétuité. Le régime de semi-liberté et celui de la libération conditionnelle, qui peut être demandée après 26 ans derrière les barreaux, risquent d’être supprimés. Marina Petrella ne pourra alors bénéficier des remises de peines qui ont été concédées dans les années 1990 aux autres prisonniers politiques, en lieu et place de l’amnistie.

En quoi consiste votre quotidien depuis votre récente mise en semi-liberté ?
C’est une vie normée par les interdits. Les rencontres, la vie sociale, les trajets sont circonscrits. C’est une vie chronométrée. Je quitte la prison à 7h00 du matin pour y retourner à 22h30. Entre les deux, je dois être à mon domicile pendant certaines tranches horaires. Puis je dois me rendre sur mon lieu de travail et ne pas m’en éloigner. Je me déplace avec mes livres, mes documents qui, d’ailleurs, m’ont été volés hier dans le coffre de mon scooter. Mais au moins je ne suis pas rongé par l’inactivité forcée, l’oisiveté intellectuelle et physique incontournables dans le système carcéral.

Que cachent ces procédures d’extradition relancées entre l’Italie et la France ?
Après l’attentat mortel contre Marco Biagi, conseiller du gouvernement italien tué en mars 2002 par un nouveau groupuscule reprenant le vieux logo des Brigades rouges-Pcc, les autorités italiennes étaient à la recherche d’un coupable. Plus tard, au printemps 2003, les pièces de la commission rogatoire internationale, demandée par la justice italienne et réalisée par la division nationale anti-terroriste (Dnat) sous la direction du juge Bruguière, ont montré qu’à l’été 2002 la magistrature de Bologne et l’antiterrorisme italien ont sollicité les autorités françaises afin qu’elle me repère et m’arrête dans le cadre de l’enquête Biagi et non pas pour le vieux décret d’extradition. Finalement, l’extradition ne portait pas sur les faits de 1987 pour
lesquels j’avais été acquitté une première fois en 1989, et puis condamné en appel à 22 ans et 6 mois. Ces faits-là étaient partiellement prescrits. Et comme le précisait le décret signé par le premier ministre Edouard Balladur en septembre 1994, l’extradition était engagée «pourvu que les condamnations ne soient pas prescrites». Manifestement le décret n’était plus valable. Pour m’extrader il fallait faire une nouvelle demande d’extradition pour la seule peine qui était encore en vigueur… Ils ont préféré régler l’affaire autrement… sous le tunnel du Mont-Blanc où j’ai été livré comme un colis. A en croire les autorités italiennes, les attentats de 1999 et 2002 étaient le résultat de l’action déstabilisatrice des exilés parisiens qui, sous couvert de la doctrine Mitterrand, auraient installé un véritable sanctuaire de la lutte armée dans la capitale française. Le montage était politiquement bien soigné puisque l’attaque portait contre deux personnages connus pour s’engager pour une amnistie des réfugiés italiens : Oreste Scalzone et moi-même. En effet, avec l’exportation de l’enquête Biagi en France, l’Italie pouvait finalement régler ses comptes avec la doctrine Mitterrand et les tenants de l’amnistie. Le paradoxe de toute l’affaire, c’est que ni Scalzone ni moi-même n’avons fait partie des Brigades rouges-Pcc. On nous a collé une identité politique qui ne nous appartenait pas. L’enquête à mon encontre concernant Biagi a été classée en novembre 2004 par un non-lieu prononcé car «l’hypothèse même de l’accusation n’avait pas de fondement». Cela n’a de facto rien changé à mon parcours pénitencier bien compromis par une rentrée en Italie marquée par une accusation très lourde pour les faits des années 80. J’ai obtenu un régime de semi-liberté non pas à la moitié mais presque aux deux tiers de la peine. Ce qui est encore plus grave, ce sont les motivations des rejets qui, pendant quatre ans, ont marqué mes demandes. A plusieurs reprises le juge d’application des peines (Jap) s’en est pris à mon livre Exil et châtiment dans lequel je racontais les dessous de l’extradition et contre mes articles publiés dans la presse, remettant en question mon droit de libre parole et ma liberté de pensée. Les mêmes sujets qui, en France, m’avaient permis d’accéder au doctorat et d’enseigner à l’Université avaient pour le Jap italien un contenu criminel très dangereux. Mes liens avec les professeurs de Paris VIII étaient considérés comme la preuve de «contacts avec des milieux influents» qui auraient pu me soutenir dans la fuite. Seul mon transfert à Rome et le changement de Jap m’a permis en janvier 2008 de sortir une première fois en permission et le 31 mai 2008 d’être remis en semi-liberté.

Qu’est-ce que l’Italie a retenu de ces «années de plomb»?
Je ne voudrais pas donner l’impression de me soustraire à l’attention et au respect que demandent les familles endeuillées à la suite d’actions politiques réalisées par des groupes de la gauche révolutionnaire dans les années 1970. Mais alors que chaque camp pleure ses morts, on assiste aujourd’hui à une victimisation sélective. De 1945 à 1969, près de 200 manifestants, grévistes, occupants de terres ou d’usines, étudiants, ouvriers ou paysans ont été tués par les forces de police dans des opérations de rétablissement de l’ordre public. Ces crimes restent impunis à ce jour. Ce n’est pas pour rien que le parti communiste italien demandait alors le désarmement des forces de police en charge des manifestations publiques. La violence politique a été une pratique de l’Etat italien qui a contribué à structurer le conflit socio-politique. Elle n’a pas été introduite par la gauche. A partir de 1969, et pendant une décennie, les attentats néofascistes sur les places, dans les gares et les trains ont fait des centaines de morts. Il a été démontré que les services secrets italiens et les néofascistes étaient impliqués. Et là encore, ces crimes sont restent en grande majorité impunis. Le premier homicide politique de gauche du commissaire Calabresi a eu lieu en 1972. Et c’est seulement en 1976 que les Brigades rouges ont choisi de passer à ce type de stratégie. Il faut avoir à l’esprit ce climat pour comprendre et expliquer la violence politique de la gauche italienne et des militants qui ont hérité du poids de tous ces morts. Ce contexte est aujourd’hui totalement oublié et on tend à décrier ces années comme une crise de violence folle et aveugle provenant de la seule extrême gauche. De plus, durant cette période, la répression pénale a atteint des records. Entre 1970 et 1989, si l’on additionne les peines de prisons infligées pour des faits liés à la violence politique, on atteint 50.000 années. La génération qui avait 20 ans dans les années 1970-80 est la plus sanctionnée de l’histoire de l’Italie depuis l’unification de l’Etat en 1861. Dans le camp de la gauche, 4.087 militants ont été condamnés pour «des actes liés à des tentatives de subversion de l’ordre constitutionnel», appartenance à des «as- sociations subversives» ou pour «constitution de bandes armées». Sur les 1.337 personnes condamnées appartenant à la «famille» des Brigades rouges, en activité pendant 18 ans, 70% des inculpés étaient des ouvriers, des employés du tertiaire ou des étudiants. Comme le montrent les chiffres, une bonne partie des inculpés sont des militants originaires des villes du Sud qui au lendemain de la guerre sont venus travailler dans les centres industriels du triangle Turin, Milan, Gênes. Cette vague de migration, qui se prolonge jusqu’au début des années 1970, donne naissance à un nouveau type d’ouvriers, très radicalisés (ainsi durant «l’automne chaud» de 1969 et les événements de 1972-1973), et plus tard à une constellation de jeunes «enragés», issus du prolétariat des banlieues, qui accèdent en masse à l’instruction supérieure après 1968.

D’autres pays ont-ils accueilli des réfugiés italiens? Ont-ils pratiqué des extraditions?
En effet, mis à part la France, le Brésil, le Nicaragua, l’Argentine, la Grece et le Canada ont également accueilli des militants d’extrême gauche. Seule l’Algérie a livré à la justice italienne les deux militants de gauche qui se trouvaient sur son territoire. Ceux d’extrême droite ont été accueillis par la Grande-Bretagne, avec une forme équivalente de la doctrine Mitterrand qu’on pourrait appeler la «doctrine Thatcher». Les autorités judiciaires et politiques britanniques ont refusé d’extrader ces militants, appliquant la même politique tenue par la France durant la même période, mais cela n’a pas provoqué de débat ou polémique, que ce soit en Italie ou en Europe. Une fois les condamnations prescrites, ces hommes sont rentrés en Italie. Le Liban, le Japon, l’Espagne de Franco puis l’Espagne démocratique et les dictatures sud-américaines ont également accueilli plusieurs de ces militants. Et le leader d’extrême droite, Roberto Fiore, de Forza nuova, est même député au parlement européen.