Tortura investigativa, tortura giudiziaria e tortura punitiva

Nelle sue conclusioni sull’affaire Cestaro contro Italia (richiesta n°6884/11), la quarta sezione della corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ha ritenuto provata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, dovuta secondo i giudici che hanno pronunciato la sentenza, ai «maltrattamenti subiti dal ricorrente che devono essere qualificati come “tortura”, ai sensi della disposizione di cui sopra».
Cosa recita l’articolo 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata a Roma nel 1950, quella per intenderci sulla base della quale opera la corte di Strasburgo?
Articolo  3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti.
(Fonte: Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU. Roma 4 novembre 1950).
Sulla stessa linea si adagia la norma contenuta nell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, un trattato delle Nazioni unite adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo
Articolo  7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
(Fonte: Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 16 dicembre 1966,
entrata in vigore il 23 marzo 1976.
Queste due definizioni riprendono in modo secco la formulazione presente all’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948:
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Tuttavia negli ultimi anni si è cercato sempre più di estendere e dettagliare la definizione di tortura e di trattamenti inumani e degradanti allargando il campo anche alle sofferenze mentali e morali esercitate da un pubblico ufficiale o da altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione; da notare tuttavia come tale definizione non venga roconosciuta a sofferenze generate da sanzioni considerate legittime.
La
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, stabilisce:
Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

In linea generale la violenza esercitata dalle istituzioni può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.
Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.
I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.
Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistemica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.
Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.
Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.
In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.
Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».
In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.
Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Prima in alcune interviste, poi in un libro apparso nel 2011, Colpo al cuore. Dai pentiti ai metodi speciali: come lo Stato uccise le Br. La storia mai raccontata, Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso di aver condotto sotto tortura numerosi interrogatori di persone arrestate nel corso di indagini sulla lotta armata. Era alla guida di una squadra speciale del ministero dell’Interno esperta nella pratica del waterboarding. La corte d’appello di Perugia nell’ottobre 2013 ha riconosciuto che queste torture ci furono accettando la richiesta di revisione della condanna per calunnia comminata a Enrico Triaca, dopo che il tipografo delle Brigate rosse aveva denunciato le torture subite nel maggio del 1978. Il seviziatore di Triaca era Nicola Ciocia e quelle torture furono un semplice assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo.

Per saperne di più
Le torture della repubblica
Nicola Ciocia, alias De Tormentis è il vero rimosso del caso Moro
Perché la nuova commissione Moro non si occupa delle torture impiegate durante le indagini sul sequestro e l’uccisione del presidente Dc ?

Il prof. De Tormentis e la pratica della tortura in Italia

Diritto penale contLa rivista Diritto penale contemporaneo dedica un’articolo di commento alla sentenza della corte d’appello di Perugia che il 15 ottobre scorso ha riconosciuto, durante il giudizio di revisione della condanna per calunnia inflitta a Enrico Triaca per aver denunciato le torture subite dopo l’arresto nel maggio 1978, l’esistenza sul finire degli anni 70 e i primissimi anni 80 di un apparato statale della tortura messo in piedi per combattere le formazioni politiche rivoluzionarie che praticavano la lotta armata.
«Più che alla ricerca di verità giudiziarie – si spiega nel testo – questa sentenza deve piuttosto condurre ad essere meno perentori nel sostenere la tesi, così diffusa nel dibattito pubblico e storiografico, secondo cui il nostro ordinamento, a differenza di altri, ha sconfitto il terrorismo con le armi della democrazia e del diritto, senza rinunciare al rispetto dei diritti fondamentali degli imputati e dei detenuti. In larga misura ciò è vero, ma è anche vero – e questa sentenza ce lo ricorda quasi brutalmente – che anche nel nostro Paese si è fatto non sporadicamente ricorso a strumenti indegni di un sistema democratico: è bene ricordarlo, per evitare giudizi troppo facilmente compiaciuti su un periodo così drammatico della nostra storia recente, e sentenze come quella di Perugia ci aiutano a non perdere la memoria».

Ipse dixit

Sandro Pertini, presidente della Repubblica ex partigiano (ma proprio ex) non eravamo il Cile di Pinochet:
«In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi»

Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei carabinieri, al Clarin, giornale argentino:
«
L’Italia è un Paese democratico che poteva permettersi il lusso di perdere Moro non di introdurre la tortura»

Domenico Sica, magistrato pm, in una intervista apparsa su Repubblica del 15 marzo 1982:
«Le denunce contro le violenze subite dagli arrestati fanno parte di una campagna orchestrata dai terroristi per denigrare le forze dell’ordine dopo i recenti clamorosi successi ottenuti»

Armando Spataro, magistrato pm, su Paese sera del 19 marzo 1982 in polemica con il capitano di Ps Ambrosini e l’appuntato Trifirò che avevano denunciato le torture praticate nella caserma di Padova:
«Un conto è la concitazione di un arresto, un conto è la tortura. In una operazione di polizia non si possono usare metodi da salotto. La tortura invece è un’altra»

Giancarlo Caselli e Armando Spataro, magistrati e pm, nel libro degli anni di piombo, Rizzoli 2010:
«Nel pieno rispetto delle regole, i magistrati italiani fronteggiarono la criminalità terroristica, ricercando elevata specializzazione professionale e ideando il lavoro di gruppo tra gli uffici (il coordinamento dei 36) […] La polizia doveva, anche allora, mettere a disposizione della magistratura gli arrestati nella flagranza del reato o i fermati entro 48 ore e non poteva interrogarli a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti….»

 

www.penalecontemporaneo.it 4 Aprile 2014
Corte d’appello di Perugia, 15 ottobre 2013, Pres. Est. Ricciarelli [Luca Masera]

1.In un recente articolo di Andrea Pugiotto dedicato al tema della mancanza nel nostro ordinamento del reato di tortura (Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è, in questa Rivista, 27 febbraio 2014), l’autore prende in esame gli argomenti utilizzati più di frequente da chi intenda negare rilevanza al problema, e nel paragrafo dedicato all’argomento per cui la questione “non ci riguarda”, elenca una serie di casi di tortura accertati in sede giudiziaria. La sentenza della Corte d’appello di Perugia qui disponibile in allegato aggiunge a questo terribile elenco un nuovo episodio, riconducibile peraltro al medesimo pubblico ufficiale già autore di un fatto di tortura citato nel lavoro di Pugiotto.2. In sintesi la vicenda oggetto della decisione.Nel maggio 1978 Enrico Triaca viene arrestato nell’ambito delle indagini per il sequestro e l’uccisione dell’on Moro, in quanto sospettato di essere un fiancheggiatore delle Brigate Rosse. Nel corso di un interrogatorio di polizia svoltosi il 17 maggio, il Triaca riferisce di aver aiutato un membro dell’organizzazione a trovare la sede per una tipografia clandestina, e di avere ricevuto dalla medesima persona la pistola, che era stata rinvenuta in sede di perquisizione; il giorno successivo, sempre interrogato dalla polizia, indica altresì il nominativo di alcuni appartenenti all’organizzazione. Le dichiarazioni rese all’autorità di polizia vengono poi confermate al Giudice istruttore durante un interrogatorio svoltosi alla presenza del difensore. Il 19 giugno, nel corso di un nuovo interrogatorio, il Triaca ritratta quanto affermato in precedenza, affermando “di essere stato torturato e precisando che verso le 23.30 del 17 maggio era stato fatto salire su un furgone in cui si trovavano due uomini con casco e giubbotto, era stato bendato e fatto scendere dopo avere percorso sul furgone un certo tratto, infine era stato denudato e legato su un tavolo: a questo punto mentre qualcuno gli tappava il naso qualcun altro gli aveva versato in bocca acqua in cui era stata gettata una polverina dal sapore indecifrabile; contestualmente era stato incitato a parlare”. In seguito a queste dichiarazioni, il Triaca viene rinviato a giudizio per il delitto di calunnia presso il Tribunale di Roma, che perviene alla condanna senza dare seguito ad alcuno degli approfondimenti istruttori indicati dalla difesa; la sentenza viene poi confermata in sede di appello e di legittimità.La Corte d’appello di Perugia viene investita della vicenda in seguito all’istanza di revisione depositata dal Triaca nel dicembre 2012. La Corte afferma in primo luogo che “il giudizio di colpevolezza si fondò su argomenti logici, in assenza di qualsivoglia preciso elemento probatorio tale da far apparire impossibile che l’episodio si fosse realmente verificato. Tale premessa è necessaria per comprendere il significato del presente giudizio di revisione, volto ad introdurre per contro testimonianze, aventi la funzione di accreditare specificamente l’episodio della sottoposizione del Triaca allo speciale trattamento denominato waterboarding”. Nel giudizio di revisione vengono dunque assunte le testimonianze di un ex Commissario di Polizia (Salvatore Genova) e di due giornalisti (Matteo Indice e Nicola Rao) che avevano svolto inchieste su alcuni episodi di violenze su detenuti avvenute dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Ottanta (la vicenda più nota è quella relativa alle violenze commesse nell’ambito dell’indagine sul sequestro del generale Dozier nel gennaio 1982: è l’episodio cui viene fatto cenno nel lavoro del prof. Pugiotto, citato sopra) ad opera di un gruppo di poliziotti noto tra le forze dell’ordine come “i cinque dell’Ave Maria”, agli ordini del dirigente dell’Ucigos Nicola Ciocia, soprannominato “prof. De Tormentis”. Il Genova (che aveva personalmente assistito agli episodi relativi al caso Dozier) aveva organizzato, in due distinte occasioni, un incontro tra i suddetti giornalisti ed il Ciocia, il quale ad entrambi aveva riferito delle violenze commesse dal gruppo da lui diretto sul Triaca, che era stato il primo indagato per reati di terrorismo ad essere sottoposto alla pratica del waterboarding, in precedenza “sperimentata” su criminali comuni. Sulla base di queste convergenti testimonianze, e ritenendo che “la mancata escussione della fonte diretta non comporta inutilizzabilità di quella indiretta, peraltro costituente fonte diretta del fatto di per sé rilevante della personale rilevazione da parte del Ciocia”, la Corte conclude che “la pluralità delle fonti consente di ritenere provato che un soggetto, rispondente al nome di Nicola Ciocia, confermò di avere, quale funzionario dell’Ucigos al tempo del terrorismo, utilizzato più volte la pratica del waterboarding (…) la stessa pluralità delle fonti, sia pur – sotto tale profilo – indirette, consente inoltre di ritenere suffragato l’assunto fondamentale che a tale pratica fu sottoposto anche Enrico Triaca”. La sentenza di condanna per calunnia a carico del Triaca viene quindi revocata, e viene disposta la trasmissione degli atti alla Procura di Roma per quanto di eventuale competenza a carico del Ciocia (la Corte ovviamente è consapevole del lunghissimo tempo trascorso dei fatti, ma reputa che “la prescrizione va comunque dichiarata e ad essa il Ciocia potrebbe anche rinunciare”).

3. La sentenza in allegato rappresenta solo l’ultima conferma di quanto la tortura sia stata una pratica tutt’altro che sconosciuta alle nostre forze di polizia durante il periodo del terrorismo. La squadra di agenti comandata dal Ciocia ed “esperta” in waterboarding non agiva nell’ombra o all’insaputa dei superiori: a quanto riferito dal Genova, della cui attendibilità la Corte non mostra di aver motivo di dubitare, i metodi dei “cinque dell’Ave Maria” erano ben noti a quanti, nelle forze dell’ordine, si occupavano di terrorismo, ed addirittura la sentenza riferisce come, in un’intervista rilasciata dallo stesso Ciocia, egli riferisca che l’epiteto di “prof. De Tormentis” gli fosse stato attribuito dal vice Questore dell’epoca, Umberto Improta. Quando poi una delle vittime, come il Triaca, trovava il coraggio per denunciare quanto subito, le conseguenze sono quelle riportate nella sentenza allegata: condanna per calunnia, senza che Il Tribunale svolga alcuna indagine per accertare la falsità di quanto riferito.

Il quadro che emerge dalla sentenza è insomma a tinte assai fosche. Negli anni Settanta-Ottanta, operava in Italia un gruppo di funzionari di polizia dedito a pratiche di tortura; e l’esistenza di questo gruppo era ben nota e tollerata all’interno delle forze dell’ordine, anche ai livelli più alti. La magistratura in alcuni casi ha saputo reagire a queste intollerabili forme di illegalità (esemplare è il processo, anch’esso citato nel lavoro di Pugiotto, celebrato presso il Tribunale di Padova nel 1983 in relazione proprio ai fatti relativi al caso Dozier), in altre occasioni, come quella oggetto della sentenza qui in esame, ha preferito voltarsi dall’altra parte, colpevolizzando le vittime della violenza per il fatto di avere voluto chiedere giustizia .

La sentenza non riferisce fatti nuovi: le fonti su cui si basa la decisione sono le testimonianze di due giornalisti, che avevano pubblicato in libri ed articoli le vicende e le confessioni poste a fondamento della revisione. Fa comunque impressione vedere scritto in un provvedimento giudiziario, e non in un reportage giornalistico, che nelle nostre Questure si praticava la tortura; e fa ancora più impressione se si pensa che la metodica utilizzata, il famigerato waterboarding, è la medesima che in anni più recenti è stata utilizzata dai servizi segreti americani per “interrogare” i sospetti terroristi di matrice islamista: passano gli anni, ma la tortura e le sue tecniche non passano di moda.

Ormai sono trascorsi decenni dalle condotte del prof. De Tormentis e della sua squadra, ed al di là del dato formale – posto in luce dalla Corte perugina – che la prescrizione è rinunciabile, davvero non ci pare abbia molto senso immaginare la riapertura di inchieste penali volte a concludersi invariabilmente con una dichiarazione di estinzione del reato, per prescrizione o per morte del reo, considerato il lunghissimo tempo trascorso dai fatti. Più che alla ricerca di verità giudiziarie, la sentenza qui allegata deve piuttosto condurre ad essere meno perentori nel sostenere la tesi, così diffusa nel dibattito pubblico e storiografico, secondo cui il nostro ordinamento, a differenza di altri, ha sconfitto il terrorismo con le armi della democrazia e del diritto, senza rinunciare al rispetto dei diritti fondamentali degli imputati e dei detenuti. In larga misura ciò è vero, ma è anche vero – e questa sentenza ce lo ricorda quasi brutalmente – che anche nel nostro Paese si è fatto non sporadicamente ricorso a strumenti indegni di un sistema democratico: è bene ricordarlo, per evitare giudizi troppo facilmente compiaciuti su un periodo così drammatico della nostra storia recente, e sentenze come quella di Perugia ci aiutano a non perdere la memoria.

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Le torture contro i militanti della lotta armata
Gli anni spezzati dalla tortura di Stato

Processo alle torture, il “professor De Tormentis” chiamato a testimoniare. Il prossimo 18 giugno la decisione della magistratura

La richiesta di revisione della condanna per calunnia pronunciata contro Enrico Triaca dopo la denuncia delle torture subite nel 1978 è giunta ad un punto di svolta. Il prossimo martedì 18 giugno si terrà una prima udienza davanti alla corte d’appello di Perugia chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle nuove prove presentate. Se la corte dovesse accogliere l’istanza della difesa di Triaca si riaprirà il dibattimento. Forse vedremo per la prima volta il volto di Nicola Ciocia, alias professor De Tormentis, sapremo allora se l’ex funzionario dell’Ucigos avrà il coraggio di reggere lo sguardo dell’uomo che torturò con l’acqua e sale nel 1978.
Sarà chiamato a testimoniare anche Salvatore Genova, collega e compartecipe di Ciocia le cui rivelazioni hanno squarciato il muro di omertà durato decenni, insieme ad altri testi che hanno raccolto in questi anni rivelazioni e ammissioni

Libri – Dagli anni 70 a Bolzaneto, la continuità trentennale d’apparati, metodi e in certi casi anche di uomini nel ricorso alla tortura

th_1dd1d6fe940b0becc9a0299f6069644e_tortura_cop-1«Ciò che qualifica la tortura – scrive Patrizio Gonnella in, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, DeriveApprodi – non è la crudeltà oggettiva del torturatore, ma lo scopo della violenza». Una violenza che può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.
Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.
I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.
Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistematica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.
Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.
Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.
In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.
Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».
In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.
Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Il prossimo 18 giugno la corte d’appello di Perugia si riunirà per decidere se riaprire uno dei pochi processi in cui l’imputato denunciò di avere subito torture. Il seviziatore di Enrico Triaca, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso in un libro di avergli praticato il waterboarding nel maggio del 1978, in quello che fu un assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo. Il suo nome è Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos. Cosa farà la magistratura?
Vorrà ribadire ancora una volta che l’Italia ha sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi?

Per saperne di più
Le torture della Repubblica

Le parole di un torturato bussano alle porte del Quirinale, Enrico Triaca scrive a Giorgio Napolitano

«In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi», disse una volta Sandro Pertini, Presidente della Repubblica. Il vecchio Pertini, ormai un po’ troppo in avanti con gli anni (in un discorso di fine anno confuse la dittatura militare guatemalteca con il Nicaragua insorto; il giorno dopo la retata del 7 aprile 1979 inviò un telegramma al pm Calogero – alla faccia della separazione dei poteri – per complimentarsi della sua inchiesta-teorema su una fantomatica cupola insurrezionale e degli arresti del giorno prima, più o meno lo stesso stile del suo acerrimo nemico di un tempo, il Duce Benito Mussolini), era in buona fede quando pronunciò queste incaute parole. Non mentiva con se stesso, semplicemente non vedeva, non voleva vedere, non poteva più vedere, troppo lontana nel tempo era la sua cella sull’isola-carcere di santo Stefano e la condanna inferta dal Tribunale speciale.
La lotta armata e la sovversione sociale in Italia vennero sconfitti dai mutamenti produttivi, dalla rivoluzione neoconservatrice che lentamente prosciugarono le basi sociali della rivolta, ma è vero che nel corso di quella guerra civile vennero inferti duri colpi non «negli spogliatoi degli stadi», aveva ragione Pertini, ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda di proprietà di un parente di un poliziotto (lo racconta l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo conferma anche Salvatore Genova, commissario Digos), oppure all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta da Gaspare De Francisci, a cui partecipavano Salvatore Genova, Oscar Fioriolli, De Gregorio e Nicola Ciocia, o ancora in altre caserme d’Italia, quella della Celere di Padova (Cesare Di Lenardo parla di un locale dove c’erano delle docce). Anche Enrico Triaca, prelevato dalla caserma di Castro pretorio, accanto alla stazione Termini di Roma, arriva bendato in un posto dove c’era sicuramente un cancello metallico con apertura automatica. Probabilmente anche questa una caserma, situata forse in cima ad una salita, ancora in città o nelle immediate vicinanze.
Non erano stadi ma erano caserme, come la famigerata Esma argentina, la scuola meccanica della marina dove vennero torturati ed uccisi centinania di militanti di sinistra e oppositori della giunta militare.

Enrico Triaca ha deciso di bussare alle porte del Quirinale, inviando una lettera aperta al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano «perché convinto che questa storia non è, e non può essere, solo, storia giudiziaria, se è vero, quel che ci dicono gli ex funzionari, questa volta non si può licenziare la cosa con frasi tipo: parti deviate dello Stato, mele marce o schegge impazzite. Questa volta è lo Stato tutto ad essere coinvolto, la Politica che ordinò le torture, i “bravi” tutori dell’ordine che le eseguirono, la magistratura che li assolse, i media che li coprirono».
Da oltre un anno sono emersi sui media e in un libro fatti nuovi, circostanze, testimonianze, amissioni, rivelazioni. Che farà Napolitano? Vorrà ribadire ancora una volta che «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi»?


Lettera aperta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
di Enrico Triaca

jpg_2178052Esimio Presidente, scrivo a Lei in quanto Presidente della Repubblica, Capo della Magistratura e uomo politico che ha attraversato l’intera Storia, fino ad oggi, della Repubblica italiana.
E’ certamente per Lei una degna chiusura di carriera la presidenza quirinalizia, come immagino qualsiasi politico agogni per se stesso, anche se, lavoro faticoso, specie in questo inizio di Secolo, in cui decisioni forti sono state prese, come il dover imporre un Professore alla guida del Paese per risolvere i problemi che ci angustiano.
E a ben vedere non è la prima volta che l’Italia si affida a “Professori” per risolvere i propri problemi, già negli anni 70/80 lo Stato fece ricorso ad un “Professore”, in questo caso, al famigerato “Professor de Tormentis” ovvero un ex funzionario di Stato, dell’UCIGOS, così soprannominato dai suoi colleghi e amici. Tale “Professore” ha di recente dichiarato, ma in realtà ci sono anche le testimonianze dell’ex commissario Salvatore Genova, di aver praticato la tortura contro prigionieri politici di quegli anni. Si è vantato (dietro anonimato) di essere lui il torturatore di Stato, il professionista della Tortura, che veniva inviato nelle varie questure italiane quando si ritenevano necessari  i “servigi” suoi, e dei suoi collaboratori.
Da tali confessioni e testimonianze si evince che questo personaggio ha goduto della protezione e copertura della Politica, e non solo.
Tale personaggio, che oggi sappiamo chiamarsi Nicola Ciocia, ha confessato di avermi torturato;  torture che io denunciai di aver subito nel 1978 e per la cui denuncia fui, oltretutto, condannato per calunnia.
Oggi chiedo la revisione di quella condanna, perché la verità venga ristabilita, ma visto il silenzio, POLITICO, che sta accompagnato questa vicenda dopo che stampa e televisione ne hanno denunciato l’avvenimento, non nutro molta speranza nell’esito positivo di questa storia. Pur tuttavia, è una strada che sento di dover percorrere, anche perché ci sono personaggi, coinvolti, o che quanto meno sanno, che ancora oggi ricoprono ruoli Istituzionali, e per contro ci sono ancora prigionieri che sono in carcere dopo 30 anni, dopo aver subito torture dallo Stato che Lei, magnificamente, oggi  rappresenta.
Scrivo a Lei, Presidente, perché convinto che questa storia non è, e non può essere, solo, storia giudiziaria, se è vero, quel che ci dicono gli ex funzionari, questa volta non si può licenziare la cosa con frasi tipo: parti deviate dello Stato, mele marce o schegge impazzite. Questa volta è lo Stato tutto ad essere coinvolto, la politica che ordinò le torture, i “bravi” tutori dell’ordine che le eseguirono, la magistratura che li assolse, i media che li coprirono. E capisco anche le difficoltà alle quali dovete far fronte, per 30 anni avete raccontato al popolo di aver vinto usando, solo, i mezzi e gli strumenti che la legge e la Costituzione vi consentivano, ma è proprio in questi frangenti che si misura la DIGNITA’ e AUTOREVOLEZZA di una persona, di uno STATO.
Lei oltre ad essere l’attuale Presidente della Repubblica è stato, anche, un membro autorevole del Pci, Ministro dell’ Interno e Presidente della Camera, sarebbe quindi logico e coerente un suo intervento; trovo paradossale che in una Società civile, uno Stato di diritto, come si pretende l’Italia, la società civile si interroghi su questi fatti, di cui non serve sottolineare la gravità, mentre la politica e quindi Lei, che ne rappresenta la massima espressione, taccia; la gravità Presidente non risiede solo nel fatto che dei prigionieri 30 anni fa venivano torturati in questo paese, ma nel fatto che tali pratiche si sono succedute nel tempo; ancora oggi  ragazzi vengono massacrati e uccisi nelle caserme, questure, carceri e sui marciapiedi.
Lei poco tempo fa ebbe a dire che “i processi celebrati in quegli anni sono stati processi svolti in uno Stato di Diritto” sottintendendo, così almeno io l’ho letto, processi giusti, equi, ebbene io un dubbio ce lo avrei e credo che anche a Lei dovrebbe venirle leggendo queste righe, ed a maggior ragione, leggendo le confessioni di Nicola Ciocia e Salvatore Genova, ex funzionari di Stato e non “terroristi”.
Signor Presidente, le trascrivo un articolo, sul processo per calunnia ai miei danni, di quello che fu l’organo di informazione del suo partito, il Pci, L’Unità dell’8 novembre 1978: «L’avvocato Alfonso Cascone ha invece avanzato apertamente il sospetto che le accuse di Triaca alla polizia fossero false e che il suo assistito avesse mentito poiché – pensando di essere considerato dalle BR un delatore – temeva rappresaglie. Il reato di calunnia, ha detto quindi il legale, sarebbe stato compiuto in “stato di necessità”. Nonostante i dubbi suscitati dal comportamento della polizia durante il processo, dunque, uno scorcio di verità è arrivata inaspettatamente proprio da uno dei difensori del tipografo delle BR».
L’avvocato Alfonso Cascone presentò una denuncia contro il giornale che venne, immediatamente, archiviata.
Anche l’attuale Esecutivo è stato investito della questione con una interpellanza parlamentare, ma la risposta è stata elusiva e fuorviante, oltretutto affidata ad un personaggio, ironia della sorte,  il cui nome era già, comunque, apparso nella vicenda che mi riguarda.
Ogni volta che una vetrina viene danneggiata in un corteo, politici, magistrati, sindacalisti, opinionisti, intellettuali, si lanciano nella ricerca della frase più di condanna più brillante: fiumi di inchiostro invadono le colonne dei giornali per giorni, per contro solo trafiletti quando ad usare la violenza è un corpo o lo Stato tutto; e la differenza si nota Signor Presidente e rende risibile qualsiasi frase ad effetto pronunciata contro la violenza.
E di frasi “IMPEGNATIVE” ne sono state pronunciate tante, ne riporto solo due:

“Alcuna ragione di Stato può giustificare ritardi nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità, l’unica ragione di Stato è la verità” Mario Monti, Presidente del Consiglio (23 maggio 2012) Parole riprese e confermate da Anna Maria Cancellieri, Ministro degli Interni. Con riferimento all’attentato alla scuola di Brindisi.

“Non ci sono ragioni di dissenso politico e tensione sociale che possano giustificare ribellismi, illegalismi, forme di ricorso alla forza destinate a sfociare in atti di terrorismo”.
Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica (09 maggio 2012). In occasione della giornata della memoria delle vittime del terrorismo.
Restando a sua disposizione per ogni eventuale altro chiarimento le invio i miei più Cordiali Saluti.
Enrico Triaca

Per chi vuole approfondire
Torturartori che siedono ancora sulle poltrone del Viminale
L’ordine dall’alto: 8 gennaio 1982, quando il governo Spadolini autorizzò il ricorso alla tortura
Il brigatista torturato vuole sapere tutto sulla squadra speciale guidata da Nicola Ciocia che praticava il waterboarding
Ciocia-De Tormentis: “Torturavo per il bene dell’Italia”
Chi è “Tormentis”?
Condannato per calunnia dopo-aver-denunciato le torture, Triaca chiede la revisione del-processo
Enrico Triaca denunciò le torture ma fu condannato per calunnia. In un libro il torturatore Nicola Ciocia-alias De Tormentis rivela “Era tutto vero”. Parte la richiesta di revisione
Triaca: “De Tormentis mi ha torturato così
Triaca: dopo la tortura l’inferno del carcere/ seconda parte
Che delusione professore! Una lettera di Enrico Triaca a Nicola Ciocia-professor De Tormentis
Processo verso la revisione per il tipografo Br torturato

Pianosa, l’isola-carcere dei pestaggi, luogo di sadismo contro i detenuti

Prima di brigatisti e mafiosi, ospitò l’anarchico Passannante e il socialista Sandro Pertini. In settimana si decide se ridestinarla nuovamente a prigione

Paolo Persichetti
Liberazione 8 novembre 2009

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Anche se l’intenzione di riaprire il super carcere di Pianosa sembra per il momento rientrata, di fronte alla ferma opposizione della ministra dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, la proposta avanzata dal guardasigilli Angelino Alfano suona come un sinistro presagio. Il governo ha brutte intenzioni se è vero che con grande disinvoltura tenta di rimettere in funzione una delle più brutali carceri speciali che l’Italia abbia conosciuto. Roba da far impallidire persino Guantanamo e Abu Ghraib. Da circa un decennio, l’isola è diventata un parco ambientale di alto valore naturalistico. Nel 1997 è stato trasferito l’ultimo detenuto rinchiuso nel reparto 41 bis, e dall’anno successivo a presidiare la vecchia struttura sono rimasti solo una sparuta pattuglia di agenti di polizia penitenziaria e alcuni detenuti semiliberi, provenienti dalla vicina casa di reclusione di Porto Azzurro, sull’isola d’Elba, che si occupano dei terreni agricoli. Aperta nel 1858 dal Granducato di Toscana, fu solo nei primi anni del Regno unificato d’Italia che la colonia penale agricola della Pianosa assunse la struttura attuale. Nello stesso periodo vennero create delle succursali nelle isole limitrofe dell’arcipelago toscano, alla Gorgona e sull’isola di Montecristo. Quest’ultimo insediamento fu però abbandonato nel 1880. Negli anni successivi e fino al 1965, l’isola divenne un reclusorio per detenuti ammalati di tubercolosi. Ma la casa penale della Pianosa si è guadagnata anche la fama di carcere per detenuti politici. Nelle sue famigerate celle sono passati l’anarchico Giovanni Passannante, che nel 1878 tentò di accoltellare Umberto I, e durante il fascismo il socialista Sandro Pertini. Ma fu nel maggio 1977 che, insieme alla sezione “Fornelli” dell’Asinara, la diramazione “Agrippa” della Pianosa conquistò un posto centrale nel circuito delle carceri di “massima sicurezza”, ideato dal generale dei carabinieri Carlo Albero Dalla Chiesa. Nel giro di due giorni, grazie anche all’utilizzo di grandi elicotteri bimotori da trasporto truppe Chinook, i reparti dell’Arma trasferirono 600 prigionieri. Un decreto interministeriale, oltre ad attribuire poteri eccezionali a Dalla Chiesa, sospendeva le norme vigenti in materia di appalti e concessioni edilizie (qualcosa di simile è stato chiesto dall’attuale capo del Dap, Franco Ionta). Furono edificate sezioni di massima sicurezza, oltre alle già citate sezioni Fornelli e Agrippa, anche sull’isola di Favignana e nelle carceri di Cuneo, Fossombrone, Trani, Novara, Termini Imerese, Nuoro, Palmi, Messina. Un enorme giro di miliardi da cui scaturirono anni dopo inchieste giudiziarie sulle famose “carceri d’oro”. In un documento fatto pervenire all’esterno, i primi prigionieri politici rinchiusi a Pianosa descrivevano così il luogo: «si tratta di un’isola-carcere, nel senso che la totalità del suo territorio – circa 12 km quadrati – è adibito a istituto di pena. L’isola consta di 4 diramazioni indipendenti. 4 carceri nel carcere. La più grande di esse, chiamata “Agrippa”, dopo aver subito una completa ristrutturazione è divenuta un vero monumento al sadismo repressivo dello Stato borghese». Pianta a forma di quadrilatero, doppio muro di cinta sormontato da filo spinato e un numero sproporzionato di fari. All’interno, celle molto piccole con arredo cementato al pavimento e alle pareti, «mura dipinte con colori speciali che provocano menomazioni visive e disturbi psichici; aria ridotta a mezz’ora la mattina e mezz’ora il pomeriggio, in piccoli cortili. Non più di sei per volta». All’arrivo – scrivono sempre i detenuti – si viene «sottoposti a un brutale pestaggio, dimostrazione del potere assoluto della direzione carceraria». Testimonianze del genere si moltiplicarono negli anni successivi. Il 31 marzo 1981, all’interno della sezione Agrippa avvenne uno delle più brutali violenze della storia carceraria. In una dichiarazione resa pubblica dai familiari, tenuti lontani dall’isola per 15 giorni, si informava che 70 detenuti della sezione speciale erano stati rinchiusi in isolamento dopo essere stati denudati e bastonati e i loro effetti personali distrutti. Ancora nel 1992, quando sull’onda della nuova emergenza antimafia il braccio di massima sicurezza accolse detenuti accusati di appartenere alla criminalità organizzata, i racconti non si discostavano da quanto accaduto negli anni precedenti. «Un litro d’acqua da bere al giorno, 200 grammi di vitto con dentro cicche di sigarette e pezzettini di vetro. La domenica è il giorno più sicuro per consumare la cena, all’apparenza si presenta senza scorie, diversamente dal pranzo dove si trova sia nella pasta che nel secondo un po’ di tutto, tra sputi, cicche, carta, plastica, vetro, preservativi e spaghi» (cf. Il Carcere speciale, sensibili alle foglie 2006). Nel 1993 un rapporto di Amnesty International raccolse le testimonianze denunciando le brutalità subite dai reclusi della sezione Agrippa.

ricorrente

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