Processo alle torture, il “professor De Tormentis” chiamato a testimoniare. Il prossimo 18 giugno la decisione della magistratura

La richiesta di revisione della condanna per calunnia pronunciata contro Enrico Triaca dopo la denuncia delle torture subite nel 1978 è giunta ad un punto di svolta. Il prossimo martedì 18 giugno si terrà una prima udienza davanti alla corte d’appello di Perugia chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle nuove prove presentate. Se la corte dovesse accogliere l’istanza della difesa di Triaca si riaprirà il dibattimento. Forse vedremo per la prima volta il volto di Nicola Ciocia, alias professor De Tormentis, sapremo allora se l’ex funzionario dell’Ucigos avrà il coraggio di reggere lo sguardo dell’uomo che torturò con l’acqua e sale nel 1978.
Sarà chiamato a testimoniare anche Salvatore Genova, collega e compartecipe di Ciocia le cui rivelazioni hanno squarciato il muro di omertà durato decenni, insieme ad altri testi che hanno raccolto in questi anni rivelazioni e ammissioni

Libri – Dagli anni 70 a Bolzaneto, la continuità trentennale d’apparati, metodi e in certi casi anche di uomini nel ricorso alla tortura

th_1dd1d6fe940b0becc9a0299f6069644e_tortura_cop-1«Ciò che qualifica la tortura – scrive Patrizio Gonnella in, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, DeriveApprodi – non è la crudeltà oggettiva del torturatore, ma lo scopo della violenza». Una violenza che può avere due obiettivi: uno giudiziario ed uno politico-simbolico. Nel primo caso si tratta di estorcere informazioni da utilizzare per lo sviluppo successivo delle indagini o da impiegare in sede processuale come dichiarazioni accusatorie; nel secondo il fine è quello di esaltare il potere punitivo dello Stato. I due scopi spesso si sovrappongono: la tortura giudiziaria contiene sempre quella punitiva, mentre la tortura punitiva non sempre contiene la ricerca d’informazioni.
Le torture praticate contro i militanti rivoluzionari accusati di appartenere a gruppi armati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 erano un classico modello di tortura investigativa. Operate dalle forze di polizia, contenevano entrambi gli obiettivi: estorcere informazioni e disintegrare l’identità politico-personale del militante. La deprivazione sensoriale assoluta, introdotta negli anni 90 attraverso l’isolamento detentivo previsto con il regime carcerario del 41 bis, è invece la forma più avanzata di tortura giudiziaria. Congeniata per sostituire la tortura investigativa, ha rappresentato una ulteriore tappa del processo di maturazione dell’emergenza italiana che ha visto la progressiva giudiziarizzazione delle forme di stato di eccezione, non più controllate dall’esecutivo ma dalla magistratura.
I pestaggi che avvengono nelle carceri o nelle camere di sicurezza delle forze di polizia appartengono invece al genere della tortura punitiva, ispirata dal sopravanzare di visioni etico-morali dello Stato: correggere comportamenti ritenuti fuori norma riaffermando la gerarchia del comando. Così è avvenuto nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005, dove una sentenza della magistratura ha registrato le violenze imposte ai detenuti per ribadire e legittimare i rapporti di potere all’interno dell’istituto di pena.
Una situazione analoga si è verificata nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, anche se in questo caso sussistono fondati sospetti che la violenza punitiva ricevuta nelle camere di sicurezza del tribunale, gestite dalla polizia penitenziaria, sia stata preceduta da violenze subite nella fase investigativa prima dell’ingresso in carcere.
In linea generale le violenze poliziesche hanno un carattere «informe», non a caso Walter Benjamin ne coglieva l’aspetto «spettrale, inafferrabile e diffuso in ogni dove nella vita degli Stati civilizzati», al punto da costituire una delle tipicità proprie dell’antropologia statuale. Queste violenze variano d’intensità, d’episodicità ed estensione con il mutare dei rapporti sociali e il modificarsi della costituzione materiale di un Paese. Ci sono poi momenti storici in cui questa violenza si condensa, assumendo una forma sistematica che si avvale dell’azione d’apparati specializzati. Quella che è una caratteristica permanente degli Stati dittatoriali denota anche il funzionamento delle cosiddette democrazie quando entrano in situazioni d’eccezione. Nell’Italia repubblicana è avvenuto almeno due volte: nel 1982, quando il governo presieduto dal repubblicano Spadolini diede il via libera all’impiego della tortura per contrastare l’azione delle formazioni della sinistra armata e nel 2001, durante le giornate del G8 genovese.
Se nel primo caso si è fatto ampio ricorso alla tortura investigativa e ad un inasprimento del regime carcerario speciale, già in corso da tempo, con una estensione dell’articolo 90 e la sperimentazione di quel che sarà poi il regime del 41 bis, con i pestaggi dei manifestanti, il massacro all’interno della scuola Diaz e le sevizie praticate nella caserma di Bolzaneto durante il G8 genovese si è dato vita ad una gigantesca operazione di tortura punitiva e intimidatoria nei confronti di una intera generazione.
In entrambe le circostanze vi è stato un input centrale dell’esecutivo, la presenza di una decisione politica, la creazione di un apparato preposto alle torture e l’individuazione di luoghi appositi, di fatto extra jure, oltre all’atteggiamento connivente delle procure. Se nel 1982 – fatta eccezione per un solo caso – queste insabbiarono tutte le denunce, nel 2001 hanno facilitato la riuscita del dispositivo Bolzaneto, come dimostra il provvedimento fotocopia predisposto prima dei fermi in vista delle retate di massa. Adottato per ciascuna delle persone arrestate, prevedeva in palese contrasto con la legge il divieto di incontrare gli avvocati. Un modo per garantire l’impenetrabilità dei luoghi dove avvenivano le sevizie che restarono così protetti da occhi e orecchie indiscrete per diversi giorni.
Nonostante tanta familiarità con la storia del nostro Paese, la tortura non è un reato previsto dal codice penale e ciò in aperta violazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, l’ultimo nel 1984. Se la giuridicità ha un senso, il suo divieto andrebbe integrato nella costituzione al pari del rifiuto della pena di morte. La sua condanna, infatti, attiene alla sfera delle norme fondatrici, alla concezione dei rapporti sociali, ai limiti da imporre alla sfera statale. Non è una semplice questione di legalità, la cui asticella può essere innalzata o abbassata a seconda delle circostanze storiche.
In ogni caso introdurre questo capo d’imputazione ha senso solo se prefigurato come “reato proprio”. «La tortura – spiega Eligio Resta – è crimine di Stato, perpetrato odiosamente da funzionari pubblici: vive all’ombra dello Stato», come ha sancito la Convenzione Onu del 1984. Nella scorsa legislatura, invece, il Parlamento italiano aveva elaborato una bozza che qualificava la tortura come reato semplice, un espediente che lungi dal limitare l’uso abusivo della forza statale ne potenziava ulteriormente l’arsenale repressivo alimentando il senso d’impunità profondo dei suoi funzionari.
Ancora nel marzo del 2012, l’allora sottosegretario agli Interni, prefetto Carlo De Stefano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare della deputata radicale Rita Bernardini era riuscito ad affermare che almeno fino al 1984 in alcuni trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia erano presenti «limitazioni» di «non di poco conto, (morale e in caso di ordine pubblico e di tutela del benessere generale di una società democratica)», al divieto di fare ricorso all’uso della tortura. Un modo per mettere le mani avanti e richiamare una inesistente protezione giuridica alle torture praticate in Italia fino a quel momento.
D’altronde fu lo stesso Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982, per rimarcare la distanza che avrebbe separato l’Italia dalla feroce repressione che i generali golpisti stavano praticando in Argentina, affermò: «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi». Di lui, ebbe a dire una volta lo storico dirigente della sinistra socialista Riccardo Lombardi, «ha un coraggio da leone e un cervello da gallina».
In Italia le torture c’erano, anche se in quei primi mesi del 1982 non vennero inferte negli spogliatoi degli stadi ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda, di proprietà del parente di un poliziotto (lo ha rivelato al quotidiano L’Arena l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo ha confermato anche Salvatore Genova, allora commissario Digos). Si torturava anche all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta dall’allora capo dell’Ucigos Gaspare De Francisci su mandato del capo della Polizia Giovanni Coronas che rispondeva al ministro dell’Interno Virginio Rognoni.
Sulle gesta realizzate da questo apparato parallelo sono emersi negli ultimi tempi fatti nuovi, circostanze, testimonianze, ammissioni. Il prossimo 18 giugno la corte d’appello di Perugia si riunirà per decidere se riaprire uno dei pochi processi in cui l’imputato denunciò di avere subito torture. Il seviziatore di Enrico Triaca, conosciuto con lo pseudonimo di professor De Tormentis, ha ammesso in un libro di avergli praticato il waterboarding nel maggio del 1978, in quello che fu un assaggio di quanto avvenne quattro anni dopo. Il suo nome è Nicola Ciocia, oggi ex questore in pensione, ieri funzionario dell’Ucigos. Cosa farà la magistratura?
Vorrà ribadire ancora una volta che l’Italia ha sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi?

Per saperne di più
Le torture della Repubblica

L’ideologia della repressione emancipatrice

Riflessioni – Il grande equivoco della penalità: quando la stagione dei diritti si rovescia nel suo contrario affermando la centralità dell’azione penale.
“Nella seconda parte degli anni Settanta, di fronte alla contraddizione introdotta dalla spinta sociale dei movimenti rivoluzionari, si esaurisce la battaglia protesa ad abolire la sopravvivenza di leggi e codici arcaici ereditati dal vecchio Statuto albertino o fascista per sostituirli con le norme inattuate della Costituzione. Si sgretola il terreno della difesa dei diritti, delle garanzie e degli obiettivi di innovazione sociale a tutto vantaggio di una rivalorizzazione e di un ulteriore inasprimento della normativa fascista, che sanziona i reati politici e sottopone ad uno Stato di polizia le libertà pubbliche”

 

Paolo Persichetti
Gli Altri, 14 giugno 2013

p_non-fateci-sognare_2-altan-30ago2007E’ con il referendum del 1987 sulla responsabilità civile dei magistrati che l’azione della magistratura si impone come uno dei temi centrali della lotta politica. Dopo un decennio di consenso pressoché unanime attorno alla gestione della “emergenza giudiziaria” contro i movimenti sociali e i gruppi della sinistra rivoluzionaria armata, il protagonismo raggiunto dal sistema giudiziario comincia ad essere messo in discussione. Il “caso Tortora” incrina l’unanimità del sistema politico di fronte ad un’azione penale che era andata oltre la delega ricevuta oltrepassando i binari della sola repressione dei gruppi antisistema. Tuttavia questi tentativi di contrasto non indeboliscono la magistratura che, trovando una solida sponda in una parte del sistema politico (il Pci), può accrescere il proprio bagaglio di legittimità sociale erigendosi ad unica istituzione integra del Paese, dopo il rovinoso effetto domino provocato dalla caduta del muro di Berlino sulle fondamenta della Prima repubblica. Non a caso la centralità dell’azione penale si afferma definitivamente nel decennio successivo con l’avvio del ciclo d’inchieste denominate “Mani pulite”, per restare nel ventennio che segue il perno attorno al quale ruota l’agenda politico-istituzionale e si mobilitano i repertori ideologici delle nuove formazioni politiche populiste che si succedono nel frattempo: Lega nord, Girotondi, Idv, popolo Viola, Rivoluzione civile, M5s.

Giudiziarizzazione della società
Per descrivere questa nuova realtà fu coniato un neologismo, giudiziarizzazione, un fenomeno descritto da autori come Neal Tate e Torbjorn Vallinder in un volume del 1995 che ha fatto scuola, The Global Expansion of Judicial Power, poi divulgato in Europa dai lavori di Antoine Garapon e Denis Salas.
Le radici italiane della giudiziarizzazione risalgono agli anni 60, quando le porte della magistratura si aprono a ceti sociali prima esclusi favorendo lo svecchiamento della cultura giuridica. Fu allora che si mise in discussione la mancata applicazione di buona parte del dettato costituzionale, congelato da una sentenza della Corte di cassazione negli anni in cui questa svolgeva il ruolo di supplenza della Consulta non ancora istituita. La suprema corte aveva suddiviso la costituzione in norme immediatamente attuabili e norme programmatiche che il legislatore avrebbe dovuto completare succesivamente. Tra queste ultime si trovavano le parti a più alto contenuto innovativo in materia economico-sociale e dei diritti.
Per modificare questa situazione la corrente di sinistra della magistratura cominciò ad elaborare la cosiddetta “teoria dell’interferenza”, attraverso la quale – racconta Giovanni Palombarini nel suo Giudici a sinistra, 2000 – si cerca di ripristinare la completezza del dettato costituzionale attraverso un uso dell’interpretazione e delle fonti che riconosce un carattere immediatamente normativo a tutta la Costituzione.
Il reintegro del dettato costituzionale con gli strumenti della “creazione giuridica”, difronte all’inerzia o al sabotaggio legislativo della politica, fa emergere una innovativa concezione del ruolo del magistrato come “guardiano della costituzione”: non più mero organo burocratico asservito alle gerarchie dello Stato-apparato ma «soggetto istituzionale indipendente, operante come momento di raccordo fra lo Stato e la società civile».
Questa nuova funzione interventista, contrapposta alla vecchia immagine conservatrice della casta preposta a funzioni di tutela degli interessi più forti e di salvaguardia dell’ideologia dominante, raggiunge la sua maturità intorno alla metà degli anni Settanta.

La repressione emancipatrice
E’ questo il decennio in cui si afferma il singolare ossimoro ideologico della repressione emancipatrice, il magistrato si autopromuove avanguardia politica che interpreta i bisogni della società civile, demistifica valori e privilegi delle classi dominanti, tutela dagli abusi i ceti meno abbienti e lavora alla realizzazione di una via giudiziaria per la costruzione di una società più giusta. Il vecchio rivoluzionario di professione passa alla professione di magistrato, una contraddizione in termini che ripristina forme di Stato etico e di moralismo giudiziario, per giunta portando ad invertire il rapporto tra costituzione materiale e costituzione legale, tale da indurre a credere – per esempio – che lo Statuto dei lavoratori fosse il risultato dell’azione dei «pretori d’assalto» e non delle lotte operaie.
Nella seconda parte degli anni Settanta, di fronte alla contraddizione introdotta dalla spinta sociale dei movimenti rivoluzionari, si esaurisce la battaglia protesa ad abolire la sopravvivenza di leggi e codici arcaici ereditati dal vecchio Statuto albertino o fascista per sostituirli con le norme inattuate della Costituzione. Si sgretola il terreno della difesa dei diritti, delle garanzie e degli obiettivi di innovazione sociale a tutto vantaggio di una rivalorizzazione e di un ulteriore inasprimento della normativa fascista, che sanziona i reati politici e sottopone ad uno Stato di polizia le libertà pubbliche.
Per l’originaria concezione critica e garantista della funzione giurisprudenziale suona il de profundis, come aveva spiegato Luciano Violante, magistrato passato alla politica, sull’Unità del 27 settembre 1979: «La giurisprudenza alternativa poteva di per sé avere un significato di rottura dieci anni fa; ma oggi?».
La delega totale che il mondo politico aveva concesso alla magistratura per liquidare militarmente la dissidenza dei movimenti più radicali, porta all’affermazione del “giudice sceriffo”. Negli anni Novanta il processo di legittimazione sociale che investe una magistratura sempre più combattente, uscita dai tribunali e scesa – come i generali golpisti – nelle piazze, nei posti di lavoro, nelle scuole, fa affiorare la percezione degli enormi spazi che l’azione penale può aprire davanti a sé. Prende forma la teoria della supplenza «del potere giudiziario, in caso di assenza o di carenze del legislativo», che rivendica per sé un ruolo politico decisivo ed una competenza illimitata che mina i parametri classici della tripartizione dei poteri. Si chiude così la parabola avviata decenni prima. Di fronte al richiamo della statualità l’originario impianto della teoria dell’interferenza escogitato con iniziali intenti progressisti si risolve nel suo contrario: un efficiente apparato concettuale impiegato per definire modelli di regolazione disciplinare della società.

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