La storia della nascita del giustizialismo, da mani pulite ai populisti passando per i girotondi

Breve storia del giustizialismo

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Paolo Persichetti, Il Riformista 12 febbraio 2020

È con il referendum del 1987 sulla responsabilità civile dei magistrati che l’azione della magistratura si impone come uno dei temi centrali della lotta politica. Dopo un decennio di consenso pressoché unanime attorno alla gestione della “emergenza giudiziaria” contro i movimenti sociali e i gruppi della sinistra rivoluzionaria armata, il protagonismo raggiunto dal sistema giudiziario comincia a essere messo in discussione. Il “caso Tortora” incrina l’unanimità del sistema politico di fronte a un’azione penale che era andata oltre la delega ricevuta oltrepassando i binari della sola repressione dei gruppi antisistema. Tuttavia questi tentativi di contrasto non indeboliscono la magistratura che, trovando una solida sponda in una parte del sistema politico (il Pci), può accrescere il proprio bagaglio di legittimità sociale erigendosi a unica istituzione integra del Paese, dopo il rovinoso effetto domino provocato dalla caduta del muro di Berlino sulle fondamenta della Prima Repubblica. Non a caso la centralità dell’azione penale si afferma definitivamente nel decennio successivo con l’avvio del ciclo d’inchieste denominate “Mani pulite”, per restare nel ventennio che segue il perno attorno al quale ruota l’agenda politico-istituzionale e si mobilitano i repertori ideologici delle nuove formazioni politiche populiste che si succedono nel frattempo: Lega, Girotondi, Idv, Popolo Viola, Rivoluzione civile, Fratelli d’Italia, M5s.

Giudiziarizzazione della società
Per descrivere questa nuova realtà fu coniato un neologismo, giudiziarizzazione, un fenomeno descritto da autori come Neal Tate e Torbjorn Vallinder in un volume del 1995 che ha fatto scuola, The Global Expansion of Judicial Power, poi divulgato in Europa dai lavori di Antoine Garapon e Denis Salas. Le radici italiane della giudiziarizzazione risalgono agli anni 60, quando le porte della magistratura si aprono a ceti sociali prima esclusi favorendo lo svecchiamento della cultura giuridica. Fu allora che si mise in discussione la mancata applicazione di buona parte del dettato costituzionale, congelato da una sentenza della Corte di Cassazione negli anni in cui questa svolgeva il ruolo di supplenza della Consulta non ancora istituita. La Suprema Corte aveva suddiviso la costituzione in norme immediatamente attuabili e norme programmatiche che il legislatore avrebbe dovuto completare successivamente. Tra queste ultime si trovavano le parti a più alto contenuto innovativo in materia economico-sociale e dei diritti.

Per modificare questa situazione la corrente di sinistra della magistratura cominciò a elaborare la cosiddetta “teoria dell’interferenza”, attraverso la quale – racconta Giovanni Palombarini nel suo Giudici a sinistra, 2000 – si cerca di ripristinare la completezza del dettato costituzionale attraverso un uso dell’interpretazione e delle fonti che riconosce un carattere immediatamente normativo a tutta la Costituzione. Il reintegro del dettato costituzionale con gli strumenti della “creazione giuridica”, di fronte all’inerzia o al sabotaggio legislativo della politica, fa emergere una innovativa concezione del ruolo del magistrato come “guardiano della Costituzione”: non più mero organo burocratico asservito alle gerarchie dello Stato-apparato ma «soggetto istituzionale indipendente, operante come momento di raccordo fra lo Stato e la società civile». Questa nuova funzione interventista, contrapposta alla vecchia immagine conservatrice della casta preposta a funzioni di tutela degli interessi più forti e di salvaguardia dell’ideologia dominante, raggiunge la sua maturità intorno alla metà degli anni Settanta.

La repressione emancipatrice
È questo il decennio in cui si afferma il singolare ossimoro ideologico della repressione emancipatrice, il magistrato si autopromuove avanguardia politica che interpreta i bisogni della società civile, demistifica valori e privilegi delle classi dominanti, tutela dagli abusi i ceti meno abbienti e lavora alla realizzazione di una via giudiziaria per la costruzione di una società più giusta. Il vecchio rivoluzionario di professione passa alla professione di magistrato, una contraddizione in termini che ripristina forme di Stato etico e di moralismo giudiziario, per giunta portando a invertire il rapporto tra costituzione materiale e costituzione legale, tale da indurre a credere – per esempio – che lo Statuto dei lavoratori fosse il risultato dell’azione dei «pretori d’assalto» e non delle lotte operaie.

Nella seconda parte degli anni Settanta, di fronte alla contraddizione introdotta dalla spinta sociale dei movimenti rivoluzionari, si esaurisce la battaglia protesa ad abolire la sopravvivenza di leggi e codici arcaici ereditati dal vecchio Statuto albertino o fascista per sostituirli con le norme inattuate della Costituzione. Si sgretola il terreno della difesa dei diritti, delle garanzie e degli obiettivi di innovazione sociale a tutto vantaggio di una rivalorizzazione e di un ulteriore inasprimento della normativa fascista, che sanziona i reati politici e sottopone a uno Stato di polizia le libertà pubbliche.  Per l’originaria concezione critica e garantista della funzione giurisprudenziale suona il de profundis, come aveva spiegato Luciano Violante, magistrato passato alla politica, sull’Unità del 27 settembre 1979: «La giurisprudenza alternativa poteva di per sé avere un significato di rottura dieci anni fa; ma oggi?».

Il giudice sceriffo
La delega totale che il mondo politico aveva concesso alla magistratura per liquidare militarmente la dissidenza dei movimenti più radicali, porta all’affermazione del “giudice sceriffo”. Negli anni Novanta il processo di legittimazione sociale che investe una magistratura sempre più combattente, uscita dai tribunali e scesa – come i generali golpisti – nelle piazze, nei posti di lavoro, nelle scuole, fa affiorare la percezione degli enormi spazi che l’azione penale può aprire davanti a sé. Prende forma la teoria della supplenza «del potere giudiziario, in caso di assenza o di carenze del legislativo», che rivendica per sé un ruolo politico decisivo e una competenza illimitata che mina i parametri classici della tripartizione dei poteri. Si chiude così la parabola avviata decenni prima. Di fronte al richiamo della statualità l’originario impianto della teoria dell’interferenza escogitato con iniziali intenti progressisti si risolve nel suo contrario: un efficiente apparato concettuale impiegato per definire modelli di regolazione disciplinare della società.

L’ideologia della repressione emancipatrice

Riflessioni – Il grande equivoco della penalità: quando la stagione dei diritti si rovescia nel suo contrario affermando la centralità dell’azione penale.
“Nella seconda parte degli anni Settanta, di fronte alla contraddizione introdotta dalla spinta sociale dei movimenti rivoluzionari, si esaurisce la battaglia protesa ad abolire la sopravvivenza di leggi e codici arcaici ereditati dal vecchio Statuto albertino o fascista per sostituirli con le norme inattuate della Costituzione. Si sgretola il terreno della difesa dei diritti, delle garanzie e degli obiettivi di innovazione sociale a tutto vantaggio di una rivalorizzazione e di un ulteriore inasprimento della normativa fascista, che sanziona i reati politici e sottopone ad uno Stato di polizia le libertà pubbliche”

 

Paolo Persichetti
Gli Altri, 14 giugno 2013

p_non-fateci-sognare_2-altan-30ago2007E’ con il referendum del 1987 sulla responsabilità civile dei magistrati che l’azione della magistratura si impone come uno dei temi centrali della lotta politica. Dopo un decennio di consenso pressoché unanime attorno alla gestione della “emergenza giudiziaria” contro i movimenti sociali e i gruppi della sinistra rivoluzionaria armata, il protagonismo raggiunto dal sistema giudiziario comincia ad essere messo in discussione. Il “caso Tortora” incrina l’unanimità del sistema politico di fronte ad un’azione penale che era andata oltre la delega ricevuta oltrepassando i binari della sola repressione dei gruppi antisistema. Tuttavia questi tentativi di contrasto non indeboliscono la magistratura che, trovando una solida sponda in una parte del sistema politico (il Pci), può accrescere il proprio bagaglio di legittimità sociale erigendosi ad unica istituzione integra del Paese, dopo il rovinoso effetto domino provocato dalla caduta del muro di Berlino sulle fondamenta della Prima repubblica. Non a caso la centralità dell’azione penale si afferma definitivamente nel decennio successivo con l’avvio del ciclo d’inchieste denominate “Mani pulite”, per restare nel ventennio che segue il perno attorno al quale ruota l’agenda politico-istituzionale e si mobilitano i repertori ideologici delle nuove formazioni politiche populiste che si succedono nel frattempo: Lega nord, Girotondi, Idv, popolo Viola, Rivoluzione civile, M5s.

Giudiziarizzazione della società
Per descrivere questa nuova realtà fu coniato un neologismo, giudiziarizzazione, un fenomeno descritto da autori come Neal Tate e Torbjorn Vallinder in un volume del 1995 che ha fatto scuola, The Global Expansion of Judicial Power, poi divulgato in Europa dai lavori di Antoine Garapon e Denis Salas.
Le radici italiane della giudiziarizzazione risalgono agli anni 60, quando le porte della magistratura si aprono a ceti sociali prima esclusi favorendo lo svecchiamento della cultura giuridica. Fu allora che si mise in discussione la mancata applicazione di buona parte del dettato costituzionale, congelato da una sentenza della Corte di cassazione negli anni in cui questa svolgeva il ruolo di supplenza della Consulta non ancora istituita. La suprema corte aveva suddiviso la costituzione in norme immediatamente attuabili e norme programmatiche che il legislatore avrebbe dovuto completare succesivamente. Tra queste ultime si trovavano le parti a più alto contenuto innovativo in materia economico-sociale e dei diritti.
Per modificare questa situazione la corrente di sinistra della magistratura cominciò ad elaborare la cosiddetta “teoria dell’interferenza”, attraverso la quale – racconta Giovanni Palombarini nel suo Giudici a sinistra, 2000 – si cerca di ripristinare la completezza del dettato costituzionale attraverso un uso dell’interpretazione e delle fonti che riconosce un carattere immediatamente normativo a tutta la Costituzione.
Il reintegro del dettato costituzionale con gli strumenti della “creazione giuridica”, difronte all’inerzia o al sabotaggio legislativo della politica, fa emergere una innovativa concezione del ruolo del magistrato come “guardiano della costituzione”: non più mero organo burocratico asservito alle gerarchie dello Stato-apparato ma «soggetto istituzionale indipendente, operante come momento di raccordo fra lo Stato e la società civile».
Questa nuova funzione interventista, contrapposta alla vecchia immagine conservatrice della casta preposta a funzioni di tutela degli interessi più forti e di salvaguardia dell’ideologia dominante, raggiunge la sua maturità intorno alla metà degli anni Settanta.

La repressione emancipatrice
E’ questo il decennio in cui si afferma il singolare ossimoro ideologico della repressione emancipatrice, il magistrato si autopromuove avanguardia politica che interpreta i bisogni della società civile, demistifica valori e privilegi delle classi dominanti, tutela dagli abusi i ceti meno abbienti e lavora alla realizzazione di una via giudiziaria per la costruzione di una società più giusta. Il vecchio rivoluzionario di professione passa alla professione di magistrato, una contraddizione in termini che ripristina forme di Stato etico e di moralismo giudiziario, per giunta portando ad invertire il rapporto tra costituzione materiale e costituzione legale, tale da indurre a credere – per esempio – che lo Statuto dei lavoratori fosse il risultato dell’azione dei «pretori d’assalto» e non delle lotte operaie.
Nella seconda parte degli anni Settanta, di fronte alla contraddizione introdotta dalla spinta sociale dei movimenti rivoluzionari, si esaurisce la battaglia protesa ad abolire la sopravvivenza di leggi e codici arcaici ereditati dal vecchio Statuto albertino o fascista per sostituirli con le norme inattuate della Costituzione. Si sgretola il terreno della difesa dei diritti, delle garanzie e degli obiettivi di innovazione sociale a tutto vantaggio di una rivalorizzazione e di un ulteriore inasprimento della normativa fascista, che sanziona i reati politici e sottopone ad uno Stato di polizia le libertà pubbliche.
Per l’originaria concezione critica e garantista della funzione giurisprudenziale suona il de profundis, come aveva spiegato Luciano Violante, magistrato passato alla politica, sull’Unità del 27 settembre 1979: «La giurisprudenza alternativa poteva di per sé avere un significato di rottura dieci anni fa; ma oggi?».
La delega totale che il mondo politico aveva concesso alla magistratura per liquidare militarmente la dissidenza dei movimenti più radicali, porta all’affermazione del “giudice sceriffo”. Negli anni Novanta il processo di legittimazione sociale che investe una magistratura sempre più combattente, uscita dai tribunali e scesa – come i generali golpisti – nelle piazze, nei posti di lavoro, nelle scuole, fa affiorare la percezione degli enormi spazi che l’azione penale può aprire davanti a sé. Prende forma la teoria della supplenza «del potere giudiziario, in caso di assenza o di carenze del legislativo», che rivendica per sé un ruolo politico decisivo ed una competenza illimitata che mina i parametri classici della tripartizione dei poteri. Si chiude così la parabola avviata decenni prima. Di fronte al richiamo della statualità l’originario impianto della teoria dell’interferenza escogitato con iniziali intenti progressisti si risolve nel suo contrario: un efficiente apparato concettuale impiegato per definire modelli di regolazione disciplinare della società.

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Violante contro Trasibulo e la democrazia ateniese: «L’amnistia è più fascista che democratica»

Escogitata dal democratico Trasibulo nel lontano 403 avanti cristo, a conclusione della guerra civile vinta contro gli oligarchi, l’amnistia per Luciano Violante è  – al contrario – un istituto giuridico tipico dei regimi autoritari, come quello fascista, o ancora non pienamente democratici, come l’Italia post-unitaria.
Tesi che non trova fondamento storico: dopo i massacri e la repressione seguita ai moti del 1848 in Europa, ed ancora di più sulle ceneri della Comune parigina, radicali, socialisti e blanquisti, cioè l’ala più progressista della borghesia e le prime organizzazioni politiche del movimento operaio, si riorganizzarono attorno alla parola d’ordine dell’amnistia, sulla quale fondarono o rifondarono la propria esistenza fino a farne una leva di liberazione più generale negli anni della Terza Repubblica francese. La sinistra politica e sociale ricostruì la propria legittimità grazie alla battaglia per l’amnistia che diverrà per buona parte del Novecento uno dei repertori più utilizzati, un vero e proprio segno identitario anteposto alle politiche repressive dello Stato, all’azione dei suoi bracci secolari: magistratura e forze di polizia. Gli Stati uniti d’America, fedeli allo loro costituzione, misero fine alla guerra civile tra unionisti del Nord e confederali del Sud con un’amnistia. Più recentemente, in Gran Bretagna, il moderatissimo Tony Blair nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati


di Paolo Persichetti

«Come molte categorie e istituzioni delle democrazie moderne, anche l’amnistia risale alla democrazia ateniese. Nel 403 avanti Cristo, dopo aver abbattuto la sanguinosa oligarchia dei Trenta, il partito democratico vincitore prestò un giuramento in cui si impegnava a «deporre il risentimento» (me mnesikakein, letteralmente «non ricordare i mali, non avere cattivi ricordi») nei confronti dei suoi avversari. Malgrado l’opposizione dei più faziosi, che, come Lisia, esigevano la punizione dei Trenta, il giuramento fu efficace e gli ateniesi non dimenticarono l’accaduto, ma sospesero i loro “cattivi ricordi”, lasciarono cadere il risentimento. Non si trattava tanto, a ben guardare, di memoria e di dimenticanza, quanto di saper distinguere i momenti del loro esercizio».

Giorgio Agamben, il manifesto 23 dicembre 1997

«Il maggior numero di amnistie si è registrato durante il regime fascista: in 22 anni di dittatura ce ne sono state 51». Per Luciano Violante l’amnistia sarebbe dunque un’istituzione giuridica predemocratica. Lo ha detto con una bella faccia tosta durante il meeting di Comunione e Liberazione tenutosi a Rimini come ogni anno in pieno agosto. Erano i giorni in cui imperversava la polemica tra Scalfari e Zagrebelsky, innescata dallo scontro tra Quirinale e procura di Palermo attorno alla vicenda della trattativa tra Stato e Mafia e alle intercettazioni telefoniche nelle quali sono finite le voci del capo dello Stato e di un suo importante collaboratore.

Si rompe il fronte giustizialista
Sceso in difesa di Napolitano, Violante ha denunciato la pericolosità di un blocco politico-editoriale che farebbe capo «al Fatto quotidiano, Grillo e Di Pietro», e che starebbe «reindirizzando il populismo italiano verso un populismo giuridico», intenzionato – sempre secondo le sue parole – a «sostituire la democrazia con il processo penale per questo incita le procure a farsi levatrici di un nuovo ordine».
Populismo giuridico è un termine impreciso e fuorviante rispetto alle definizioni impiegate sull’argomento dalla letteratura scientifica negli ultimi venti anni, dalla pubblicazione nel 1997 del testo di Torbjorn Vallinder e Neal Tate, The Global Expansion of Judicial Power, nel quale si adoperava il termine “giudizializzazione”, ai testi francesi di Antoine Garapon e Dénis Salas che parlavano di “giudiziarizzazione”, paventando un governo dei giudici e una Repubblica penale; lavori ripresi in Italia da Carlo Guarneri sulla democrazia giudiziaria.
Al di là del neologismo imperfetto, la denuncia di Violante è apparsa molto forte e soprattutto sorprendente nella bocca di un esponente politico da sempre ritenuto il maggiore rappresentante del partito dei giudici, l’anello di congiunzione con le procure d’assalto insieme al blocco editorial-finanziario capeggiato da Carlo De Benedetti, il teorico di un sostanzialismo giuridico che vede nell’azione penale, nel protagonismo giudiziario, lo strumento principe dell’azione politica.
La rottura è forte anche perché ha messo fine a sodalizi antichi come il legame storico intrecciato con Giancarlo Caselli (oggi firma di punta del Fatto quotidiano) negli anni della guerra giudiziaria alla sovversione sociale e alla lotta armata per il comunismo nelle fabbriche, rinsaldata negli anni dell’antimafia quando Violante divenne presidente della commissione parlamentare (1992-1994) e Caselli procuratore della repubblica di Palermo (1993-1999) ed insieme condussero una manovra a tenaglia contro Andreotti e i suoi legami mafiosi, sponsorizzando la “banda del bacio” con i fedeli fgliocci Ingroia e Scarpinato a tentare in tutti i modi di provare la veridicità delle parole del pentito Di Maggio sul bacio d’iniziazione mafiosa che Riina avrebbe dato ad Andreotti. Anche questa finita in un plateale fallimento.
A questo punto è normale chiedersi se questa sortita sia la prova che qualcosa è veramente cambiato nella cultura politico-giuridica di Violante, ora che anche egli grida alle malefatte del giustizialismo. La risposta fornita contro l’amnistia, e soprattutto l’argomento prescelto, sembrano dirci di no anche se è vero che da circa un decennio il vecchio responsabile della sezione problemi dello Stato del Pci ha gradualmente elaborato una presa di distanze dalla stagione dell’interventismo giudiziario più sfrenato, priva tuttavia di qualsiasi accenno autocritico.

Il Frankenstein giustizialista non da più retta al suo inventore
Più che una rottura con la filosofia giustizial-emergenzialista, costruita attorno al mito della forza emancipatrice dell’intervento penale, quella di Violante appare solo un’azione di contrasto, un’opposizione tattica verso un fenomeno, il populismo giustizialista – di cui lui e il suo partito hanno perso da diverso tempo il controllo, dopo averlo lungamente accarezzato e sospinto negli anni in cui serviva a fare campagna contro Berlusconi.
Violante è consapevole che la dinamica politica avviata da Tangentopoli si è rivelata nel tempo un disastro per le sorti del suo schieramento politico, non solo perché ha favorito il fronte avverso consentendo il lungo regno berlusconiano ma soprattutto perché ha traghettato la società verso i lidi di un qualunquismo forcaiolo che come una valanga si abbatte ormai senza più alcuna distinzione sul ceto politico, fino a travolgere il deus ex machina del governo Monti.

Le amnistie del perido post-unitario e del Fascismo
Che il periodo repubblicano abbia dato luogo, come dice Violante, ad un minor numero di atti di clemenza è vero solo in parte. Una più durevole stabilità politica interna e internazionale (non ci sono state guerre, solo guerriglie, in Europa) e l’introduzione del voto parlamentare (per giunta divenuto ancora più restrittivo negli ultimi 20 anni, grazie proprio ad una sua iniziativa parlamentare), al posto della semplice volontà del monarca o del governo, hanno reso più laborioso il varo delle clemenze. Almeno 230 sono state quelle censite tra il 1861 e il 1943. Varate per fare fronte ad una lunga fase storica caratterizzata da periodi controversi: prima le violente repressioni post-unitarie, il brigantaggio, le rivolte agrarie, i moti popolari, le persecuzioni di anarchici e socialisti in un Paese dove la rappresentanza parlamentare restava censitaria. Successivamente due conflitti mondiali, il ciclo rivoluzionario degli anni 20 e l’avvento violento del Fascismo, che una volta stabilizzato ha fatto ricorso a numerose amnistie autolegittimanti contro gli oppositori politici, mantenendoli tuttavia sotto un rigido controllo poliziesco in luoghi di confino, spesso isole lontane.

Le amnistie nei due momenti della fase repubblicana
Dopo il 1944 i provvedimenti di clemenza sono stati in tutto 34: solo due negli ultimi 22 anni, ben 32 nel primo quarantennio della Repubblica. 18, tra il 1944 e il 1953, hanno sanato i postumi penali del conflitto bellico e della guerra civile; 3 amnistie-indulto sono intervenute negli anni 60 per chiudere l’epoca bellica e riequilibrare la repressione contro moti cittadini e lotte agrarie. Ancora 3 amnistie hanno affrontato il Sessanttotto e il successivo “Autunno caldo”. Altre 5 piccole amnistie, di cui 2 per reati tributari, sono state varate tra il ‘78 e l’86, poi c’è stato il provvedimento del 1990 concepito per compensare le disparità di trattamento tra vecchio e nuovo regime processuale provocate dal nuovo codice di procedura penale. Infine più nulla fino all’indultino del 2003 e all’indulto del 2006, varati per affrontare il sovraffollamento carcerario.
Non è vero dunque che il periodo repubblicano abbia fatto a meno della clemenza che la dottrina giuridica concepisce come uno strumento della politica penale in grado di calmierare gli eccessi repressivi o il perdurare oltre ogni ragione della punizione.

I provvedimenti di amnistia e indulto concessi dopo il 1943

Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96. Amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari
Decreto Luogotenente 26 ottobre 1944, n. 17. Concessione di amnistia e indulto per reati in materia finanziaria
Decreto Lgt. 8 giugno 1945. Applicazione degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944
Decreto Lgt. 17 novembre 1945, n. 719. Amnistia per reati politici antifascisti.
Decreto Lgt. 29 marzo 1946, n. 132. Amnistia e condono per reati militari
Decreto Lgt. 29 marzo 1946, n. 133. Indulto per alcuni reati di mancato conferimento degli ammassi
Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari
Decreto Presidenziale 27 giugno 1946, n. 25. Amnistia per reati finanziari
Decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 244. Estensione dell’amnistia, dell’indulto e della grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all’Amministrazione italiana
Decreto C.P.S. 1 marzo 1947, n. 92. Amnistia e indulto per reati militari in occasione del giuramento alla Repubblica delle Forze Armate
Decreto C.P.S. 8 maggio 1947, n. 460. Amnistia e indulto per reati riguardo ai quali vi è stata una sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra
Decreto C.P.S. 25 giugno 1947, n. 513. Amnistia e indulto per reati commessi in relazione con vertenze agrarie
Decreto Presidente della Repubblica 9 febbraio 1948, n. 138. Amnistia per reati finanziari
D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 138. Amnistia per reati finanziari
D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464. Concessione di amnistia e indulto in materia di detenzione abusiva di armi
D.P.R. 26 agosto 1949, n. 602. Concessione di amnistia e indulto per reati elettorali
D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 929. Concessione di amnistia e condono in materia annonaria
D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 930. Concessione di indulto
D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834. Concessione di amnistia in materia di reati finanziari
D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525. Concessione di amnistia per reati tributari
D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43. Concessione di amnistia per reati tributari
D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. Concessione di amnistia
D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394. Concessione di indulto
Legge n. 207, 3 agosto 2003. Concessione del cosiddetto “indultino”
Legge n. 241, 31 luglio 2006. Concessione di indulto.


Un’invenzione della democrazia ateniese

D’altronde la prima amnistia di cui si ha notizia è concessa dal democratico ateniese Trasibulo nel 403 avanti cristo. Dopo aver abbattuto la sanguinosa oligarchia dei Trenta, il partito democratico vincitore prestò un giuramento in cui si impegnava a «deporre il risentimento» (me mnesikakein, letteralmente «non ricordare i mali, non avere cattivi ricordi») nei confronti dei suoi avversari.
«Secondo me, amnistia è la parola più bella del linguaggio umano», faceva dire Victor Hugo a Gauvin, il personaggio che in Quattre-vingt-treize si oppone al giacobino Cimourdain e al vandeano Lantenac.
Solo pochi decenni fa l’amnistia era considerata una parola di sinistra. Nata con la democrazia ateniese era parte del repertorio delle forze che si dicevano democratiche. Fin dalle origini aveva animato le battaglie di libertà del movimento operaio. Convogliava un’idea di società tollerante e progressiva, conteneva una domanda di giustizia moderatrice consapevole dell’importanza che il ricorso a strumenti di correzione politica della fermezza penale, ispirati a quella mitezza tratta dalle vecchie massime latine che richiamano prudenza ed equità nell’applicazione della legge, svolgeva una funzione riparatrice delle ingiustizie.

Cosa è accaduto nel frattempo?
La finzione che presuppone il gioco democratico moderno, ovvero quel volersi proporre come il compimento stesso della politica, il grado più elevato della sua capacità inclusiva, si è trasformato in una gabbia totalitaria incapace di concepire l’altro da sè. Evocare l’amnistia equivarrebbe a voler riconoscere la persistenza di conflitti di fondo, la presenza di una disarmonia politica, ma la democrazia concepita come stadio finale della storia non lo accetta e così depolicizza il conflitto e criminalizza il nemico interno.
La soluzione starebbe nell’abbandono di quest’ipocrisia accettando l’idea del conflitto, unica residua possibilità di calare di nuovo l’idea di democrazia tra le rughe della storia, consentendo di recuperare quei necessari strumenti di ripoliticizzazione delle controversie, dopo aver affrontato fasi traumatiche di scontro. Una bestemmia per gli attuali regimi che si vogliono democratici inchiodati ad un insanabile paradosso: ribadire la figura del nemico irriconciliabile nel momento in cui vorrebbero affermarsi come un modello di superamento dell’inimicizia politica.

Bibliografia utile
Amedeo Santosuosso e Floriana Colao, Politici e Amnistia, Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità ad oggi, Bertani editore, Verona 1986, pp. 278
Stéphan Gacon, L’Amnistie, Seuil, Paris 2002, pp. 424
L’Amnistia Togliatti, Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2006, pp. 392
Une histoire politique de l’amnistie, a cura di Sophie Wahnich Puf, Parigi, aprile 2007, pp. 263

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Giovanni De Luna, «Serve un nuovo patto memoriale che vado oltre il punto di vista vittimario»

L’intervista – Giovanni De Luna, Storico, autore di La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Feltrinelli

«Lo spazio pubblico – spiega Giovanni De Luna – è colonizzato dal lutto e dal dolore. La centralità delle vittime alimenta una fortissima carica rivendicativa, un’inesausta richiesta di risarcimento e di riparazione. E poi ancora la soffocante presenza delle emozioni: odio, vendetta, perdono, pietà, compassione». Dopo l’analisi proposta alcuni anni fa da Enzo Traverso in Passato, modi d’impiego, sul peso che la nuova centralità vittimaria ha assunto nel discorso storiografico, Giovanni De Luna approfondisce lo sguardo critico sul fenomeno adeguandolo al contesto italiano.

Per una genealogia italiana del paradigma vittimario

Il paradigma vittimario tracima ampiamente la questione storiografica, la sua diromppenza ha stravolto l’intero modo di funzionamento dell’impianto giudiziario ed è divenuta centrale anche nei nuovi modelli di affermazione politica come il populismo penale. Per restare, però, ad una genealogia italiana della “centralità delle vittime” nel discorso pubblico, a nostro avviso occorre fare un passo indietro. Prima che si affermasse oltre Oceano come aspetto decisivo del populismo penale, e che arrivasse in Europa sull’onda del neoliberismo, della destrutturazione dello Stato Keynesiano, della privatizzazione sempre più estesa dello spazio sociale, in Italia era stato il partito comunista a salire sul cavallo di battaglia del vittimismo in funzione “antiterrorista”. Il patrocinio legale offerto dai legali ufficiali del pci alle parti civili nei maxi-processi contro la lotta armata, la retorica costruita sulla stampa e gli organi di comunicazione influenzati dal partito di Berlinguer, hanno gettato le prime basi ideologiche del discorso vittimario.

Il secondo passaggio, tra la fine degli anni 80 e buona parte dei 90, fu gestito invece dal partito editorial-finanziario di Repubblica. Fu Eugenio Scalfari a promuovere le “vittime del terrorismo” a nuovi arbitri della politica in funzione antiamnistia. Vennero gettate allora le basi del successivo processo di “privatizzazione della giustizia”, negli ultimi tempi rifiutato nettamente da una minoranza di familiari delle vittime (vedi la battaglia condotta da Sabina Rossa). Un processo che condusse la magistratura, dopo la funzione di supplenza antiterrorista svolta per conto del sistema politico, ad adossare ai familiari l’ultima supplenza, questa svolta in materia di conclusione dell’esecuzione penale con l’introduzione del rito della richiesta di perdono come requisito necessario alla concessione delle liberazioni condizionali per i prigionieri politici.

Paolo Persichetti
Liberazione 8 maggio 2011


Un profluvio di leggi memoriali ha accompagnato l’avvio del nuovo secolo. Ne parliamo con Giovanni De Luna, autore di un volume fresco di stampa, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Feltrinelli. Dal luglio 2000 al novembre 2009 il parlamento italiano ha istituito tra i nuovi riti pubblici della nazione un gran numero di “giornate della memoria”. Si è partiti nel 2000 con la giornata dedicata al ricordo dei deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti. La data prescelta è caduta sul 27 gennaio, giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz da parte dell’armata rossa, anziché sul 16 ottobre, quando i nazisti rastrellarono il ghetto di Roma. Ricordare è selezionare, spiegano gli storici che hanno lavorato sulle memorie pubbliche. Non a caso Marc Bloch invitava a diffidare del presente quando si proietta sul passato. Declinare la data del 16 ottobre, sottolinea Giovanni De Luna, «voleva dire assumersi la responsabilità italiana della Shoa, perché senza la repubblica di Salò, la complicità delle Ferrovie italiane, dell’infrastruttura italiana, quei mille ebrei romani non sarebbero finiti ad Auschwitz». E così ogni 27 gennaio va in scena il rito dell’autoassoluzione, la stigmatizzazione di un male tanto assoluto quanto poco circostanziato, per nulla storicizzato. Le scolaresche d’Italia ricordano per meglio dimenticare. «La Francia dopo un acceso dibattito, ha scelto il luglio del 1944, quando vi fu la deportazione del “Vel d’hiv”, proprio perché con quella data intendeva assumere la sua parte di responsabilità nella Shoa». Un ragionamento analogo potrebbe essere svolto per ogni altra giornata prescelta, come quella del 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe, o del 9 novembre che ricorda la caduta del muro di Berlino, fino alla scelta del 9 maggio, giorno in cui venne ucciso Aldo Moro, come giornata dedicata al ricordo delle vittime del terrorismo, al posto del 12 dicembre, data della prima grande strage di Stato avvenuta 9 anni prima. In questo caso ricordare diventa rovesciare. La memoria vittimaria si è dunque imposta come il paradigma centrale delle narrazioni pubbliche e dei riti ufficiali.

Professore, quali sono state le tappe di questa trasformazione?
«Quando 20 anni fa è crollata la prima Repubblica i partiti che hanno ereditato il potere politico sono stati chiamati a rifondare non solo il sistema politico ma anche quella che possiamo definire la “religione civile”. Questo tentativo è fallito. All’inizio si provò ad affiancare la memoria di Salò alla memoria della Resistenza con il famoso discorso d’insediamento alla presidenza della Camera pronunciato da Luciano Violante nel 1996. Si cercò di allargare lo spazio pubblico in cui chiamare i cittadini a riconoscersi all’interno di una cittadinanza condivisa attraverso l’inclusione della memoria di Salò.

Perché questo progetto fallisce?
Perché si rivela sterile, impossibile da portare avanti. A quel punto lì si sceglie di riorganizzare le fila di un discorso sulla religione civile a partire dalla memoria delle vittime. Questa dimensione diventa straripante: c’è la Shoa, le vittime delle foibe, le vittime del terrorismo, le vittime della mafia… Ma anche questa soluzione si rivela molto fragile perché la memoria delle vittime è una memoria carica di sentimenti, è una memoria risarcitoria, rivendicativa, una memoria non pacificata soprattutto in un Paese come il nostro in cui molte delle vittime aspettano ancora giustizia e verità per l’assenza di istituzioni virtuose in grado di rasserenare e raccogliere questa memoria. L’idea di aver puntato prima sulla memoria condivisa e poi sulla memoria vittimaria, è una idea che si è rivelata fragile. La memoria vittimaria è una memoria insufficiente, non può servire a recintare uno spazio pubblico.

Questa tendenza spesso viene descritta come un processo generale.
Certo, si tratta di una tempesta memoriale che l’Italia condivide con l’Europa occidentale, con gli Stati uniti. Siamo di fronte ad uno scenario complessivo che rinvia al modo con cui lo Stato nazione è stato svuotato dall’alto dai flussi della globalizzazione e dal basso dai particolarismi, dai localismi che si sono affermati. In Italia questa crisi dello Stato potente ha coinciso anche con la crisi del sistema politico, in più la nostra religione civile è stata sempre molto fragile, priva di tradizione accettata e conclamata. Nella religione civile dello Stato liberale non si riconoscevano i socialisti, i comunisti ma neanche i cattolici. Tuttavia la classe dirigente liberale si era assunta la responsabilità di indicare nel culto della dinastia dei Savoia, nei padri della patria del Risorgimento, dei paletti che potessero delimitare spazio pubblico. Il fascismo, a sua volta, si è assunto fin troppo la funzione di indicare una religione civile legata al culto del Duce, alla militarizzazione del Paese, certo escludendo gli antifascisti, escludendo gli ebrei. La stessa Italia della prima Repubblica, almeno a partire dagli anni 70 in poi, intorno all’antifascismo, al patto costituzionale, indicava dei nuovi paletti che delimitavano lo spazio pubblico della condivisione, seppure contestati dall’estrema sinistra e dai fascisti di Salò. La  classe politica della seconda Repubblica questa responsabilità non se l’è assunta perché non ha nessun rapporto con il passato, con la memoria. La Lega ha inventato un passato fantasmatico di ritualità celtico-pagana che non ha nessuna radice reale. Forza italia e Pdl non hanno un passato, sono culture usa e getta senza storia. Gli ex del Pci o del Msi hanno un passato ingombrante che preferiscono dimenticare. Nel sistema politico attuale l’interesse verso il passato, verso la memoria, verso una ritualità celebrativa si è totalmente disciplinata a vantaggio del mercato. L’unico agente che oggi perimetra appartenenze e ritualità. Esemplare è stata la discussione sulla data del 17 marzo o sul primo maggio. L’unica cosa che interessava era sapere se i negozi dovessero restare aperti o chiusi, quanta percentuale di pil si rischiava di perdere introducendo un nuovo festivo. insomma una dimensione puramente mercantile che poi è la religione civile oggi egemone.

Professore però qui sembra di finire come nella canzone “Contessa”. Ma il nostro compito non era stato sempre quello di decostruire qualsiasi religione, comprese quelle civili? In fondo altro non è che un uso pubblico della storia?
C’è un dibattito fortissimo attorno a questo termine, me ne rendo conto. Quando uso questo concetto mi riferisco ad una cosa storicamente definita: ovvero tutto quello che riguarda ritualità, simboli, cerimonie che in qualche modo rendono uno Stato nazionale non soltanto un apparato burocratico-amministrativo ma qualcosa che abbia anche dei valori da trasmettere. Uno Stato capace di perimetrale i luoghi della memoria e in qualche modo di legittimare i programmi scolastici, di legittimare i musei, di legittimare tutta la dimensione della ritualità pubblica in cui la politica moderna si è riconosciuta quando ha dovuto prendere le distanze dall’ancien régime, da una visione confessionale della religione civile. Questo spazio è tutto quello che disintegra i vecchi caratteri del “tengo famiglia, mi faccio i fatti miei”, un qualcosa che sia spirito civico, spirito comunitario, spirito di appartenenza.

Nel suo libro valorizza molto il ruolo di supplenza della presidenza della Repubblica. Non le sembra però che questa autorità, ed in particolare l’interpretazione che ne da Napolitano, sia totalmente interna al paradigma vittimario come dimostra il particolare impegno profuso nella giornata del 9 maggio?
Il paradigma vittimario è egemone in tutto il mondo, difficile che possa sottrarsene il Quirinale. Anche gli ambienti più sensibili ai temi della lotta sociale ormai sono totalmente assorbiti da questo paradigma. Si pensi alla battaglia che fanno i ragazzi di “Libera”, l’associazione di don Ciotti. La giornata del 21 marzo, quella che loro propongono per le vittime della mafia, perché non è semplicemente la giornata della lotta contro la mafia? Non serve la testimonianza delle vittime per rendere credibile la lotta alla mafia. Eppure è così. Questo fatto mostra una subalternità culturale alla centralità delle vittime. Nel caso della presidenza della repubblica mi sembra che questa subalternità sia temperata. Si tratta dell’unica istituzione che pur restando all’interno di questa deriva culturale si preoccupa di recintare un territorio di valori, sferzando la classe politica a creare un nuovo pantheon in cui riconoscersi senza appiattirsi sulla dimensione vittimaria. Merito sia di  Ciampi che di Napolitano.

Non le sembra che la centralità del discorso vittimario sia in Italia anche una conseguenza del ruolo preponderante assunto dalla magistratura nella scena politica e sociale? Una conseguenza di quella che gli specialisti hanno definito “giudiziarizzazione”?
Per me è l’era del testimone quella all’interno del quale il paradigma vittimario diventa l’approdo. Certo il testimone comincia in un’aula giudiziaria, quella del processo ad Adolf Eichmann all’inizio degli anni 60, però coinvolge tutti. Anche noi storici, non soli i giudici, siamo dentro questa sorta di grande giudiziarizzazione della storia. Si tratta di una temperie culturale dell’Occidente. Tra l’altro anche questa dimensione va storicizzata: agli inizi l’era del testimone è dinamica, irrompe nella storia e ne rivivifica anche i metodi, i percorsi di ricerca, perché ridà voce ai protagonisti, agli emarginati. La storia orale nasce lì. E’ una storia che non guarda più al potere ma alle classi subalterne. La stessa memoria familiare delle vittime negli anni 80, almeno in Italia era totalmente declinata verso l’interesse pubblico. La verità e la giustizia, per cui lottavano negli anni 80 i familiari delle vittime di Ustica, non sono dei patrimoni privati ma delle virtù pubbliche propedeutiche alla democrazia. Il paradigma vittimario va storicizzato individuandone le varie fasi. Oggi è certamente egemone un altro aspetto meno legato alle virtù pubbliche e che ha assunto delle caratteristiche puramente recriminatorie, ma nella sua evoluzione non è sempre stato così.

Link sul paradigma vittimario
Paradigma vittimario e giustizia internazionale
Quando la memoria uccide la ricerca storica
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
Una storia politica dell’amnistia
Storia e giornate della memoria
Per amore della storia lasciate parlare gli ex brigatisti
Il nuovo pantheon del martirologio tricolore

Uso penale del paradigma vittimario
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show

Tranquilli Vincenzo Guagliardo dopo 33 anni resta in carcere
Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo
Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Sabina Rossa,“Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre”
La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

Interviste a Giovanni De Luna
Giovanni de Luna, “Golpismo e stragismo non sono proponibili come un paradigma esaustivo della storia degli anni 70”
Strage di Brescia: “Senza verità giudiziaria il passato non passa”

Il monito di Montesquieu contro lo strapotere giudiziario

Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore

Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI

 

Il n’y a point de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur

Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI

Luigi Ferrajoli: “Populismo penale”… ovvero la strategia della paura

L’intervista – «Il populismo penale è la una carcerazione di massa della povertà, generata da una degenerazione classista della giustizia penale, totalmente scollegata dai mutamenti della fenomenologia criminale, alimentata da un’ideologia dell’esclusione che criminalizza i poveri, gli emarginati, i diversi come lo straniero, l’islamico, il clandestino, all’insegna di un’antropologia razzista della disuguaglianza»

Roberto Ciccarelli
Il manifesto
, 28 ottobre 2008


Il populismo penale che presiede le politiche della tolleranza zero in nome della sicurezza offusca la costruzione in atto di un sistema giuridico che risponde a una visione classista della giustizia. Anche se diminuiscono i crimini commessi, l’ostilità verso i migranti e la piccola criminalità viene alimentata dai media e dai partiti conservatori per costruire il consenso alle norme securitarie. Un populismo penale che promuove il diritto minimo per i ricchi e i potenti, e un diritto repressivo per i poveri, i marginali e i “devianti”, con l’aggravante delle leggi razziste che colpiscono migranti irregolari e rom. È severo e indignato il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli quando commenta le decisioni prese dal governo Berlusconi sulla sicurezza ispirati alla “tolleranza zero”. «Per la prima volta nella storia della Repubblica – afferma – la stigmatizzazione penale non colpisce solo singoli individui sulla base dei reati da essi compiuti, ma intere classi di persone sulla base della loro identità etnica».
Un giudizio che non sorprende, quello del massimo teorico del garantismo penale, che ha sempre legato agli studi di diritto, di logica e di metodologia della scienza giuridica, una tensione etica verso l’effettività del diritto sul piano storico e su quello politico. Già magistrato dal 1967 al 1975, anni in cui partecipò alla fondazione di “Magistratura Democratica”, Ferrajoli che oggi insegna Filosofia del Diritto alla Terza Università di Roma, ha intrapreso un’opera che ha conosciuto capolavori come Diritto e Ragione del 1989, per giungere al libro della vita, i tre volumi di Principia Iuris, pubblicati quest’anno.

L’omicidio di Giovanna Reggiani avvenuto un anno fa a Roma sembra avere impresso una “svolta punitiva” alla politica italiana. Prima il “pacchetto sicurezza” del Governo Prodi, poi le misure che sanzionano pesantemente la criminalità di strada, l’immigrazione irregolare e i rom del Governo Berlusconi, ricorrendo anche all’esercito. Il tutto in nome dell’insicurezza crescente. Ma quanto è reale questa paura?
Si tratta di una paura in gran parte costruita dal sistema politica e dai media. Secondo le analisi del Centro d’ascolto del Partito radicale, lo spazio dedicato dai telegiornali alle notizie di cronaca nera è passato dal 10,4% nel 2003 al 23,7% nel 2007, con un incremento del 233,4% nel biennio 2006-2007. Questi dati sono cresciuti in corrispondenza della campagna elettorale. La destra ha cavalcato senza ritegno la politica della paura che ritengo non abbia alcuna giustificazione. Se guardiamo le statistiche storiche, vediamo che in Italia il numero degli omicidi è sceso l’anno scorso a 601, rispetto ai 5 mila nella seconda metà dell’Ottocento. Le lesioni volontarie, le violenze sessuali, sono diminuite di circa due terzi. Lo stesso per i furti e le rapine.

Lei ha definito questo uso demagogico della paura nei termini di “populismo penale”. In cosa consiste?
Con questa espressione il giurista francese Denis Salas e quello domenicano Eduardo Jorge Prats definivano una strategia diretta ad ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata nella popolazione dalla criminalità di strada. Si afferma così un uso congiunturale del diritto penale in senso repressivo ed antigarantista che è totalmente inefficace rispetto alle intenzioni di prevenire i crimini.

Per quale ragione?
Prenda, ad esempio, la proposta di introdurre il reato di immigrazione clandestina. Questo nuovo reato assegnerà a chiunque entra nel territorio nazionale, o vi si intrattiene illegalmente, la condizione di delinquente. Questo significa che in un colpo solo 700 mila immigrati clandestini residenti dovranno essere incarcerati. Senza contare che è impossibile incarcerare centinaia di migliaia di persone. Oppure il reato di prostituzione e adescamento in strada, come proposto dal ministro Mara Carfagna: decine di migliaia di prostitute dovrebbero essere arrestate e processate insieme ai loro clienti. Ovviamente è impensabile che queste norme possano essere seriamente applicate. Ma proprio questo ne conferma il carattere demagogico. Quello che è importante è la valenza simbolica di questi annunci, non la loro applicabilità.

Queste misure sono state giustificate in nome della “tolleranza zero”…
“Tolleranza zero” è un’espressione assurda che esprime un’utopia reazionaria. L’eliminazione dei delitti, cioè la loro riduzione a zero, è impossibile senza un’involuzione totalitaria del sistema politico. La “tolleranza zero” potrebbe essere forse raggiunta solo in una società panottica di tipo poliziesco, che sopprimesse preventivamente le libertà di tutti, mettendo un poliziotto alle spalle di ogni cittadino e i carri armati nelle strade. Il costo sarebbe insomma la trasformazione delle nostre società in regimi disciplinari e illiberali sottoposti alla vigilanza capillare e pervasiva della polizia.

Ma è sulla base di questa parola d’ordine che è avvenuta negli ultimi vent’anni la crescita, non solo in Italia, della carcerazione penale. Se è dunque così inefficace, perché la “tolleranza zero” continua ad essere applicata?
Il fenomeno a cui lei accenna è di dimensioni gigantesche, in tutti i paesi occidentali si è prodotta una vera esplosione delle carceri. In Italia, la popolazione carceraria è raddoppiata, arrivando a 50 mila persone detenute; negli Stati Uniti è addirittura decuplicata, 2 milioni di persone, senza contare i 4 milioni sottoposti alle misure della probation o della parole. Bisogna anche ricordare che in questo paese il numero degli omicidi ha raggiunto quota 30 mila all’anno, dieci volte in più dell’Italia, nonostante le mafie e le camorre. Si tratta di una carcerazione di massa della povertà, generata da una degenerazione classista della giustizia penale, totalmente scollegata dai mutamenti della fenomenologia criminale, alimentata da un’ideologia dell’esclusione che criminalizza i poveri, gli emarginati, i diversi come lo straniero, l’islamico, il clandestino, all’insegna di un’antropologia razzista della disuguaglianza.

Esiste un rapporto tra questo uso della giustizia penale e il cosiddetto Lodo Alfano che tutela le alte cariche dello Stato?
È la duplicazione del diritto penale: un diritto mite per i ricchi e i potenti e un diritto massimo per i poveri e gli emarginati. In questa duplicazione, le misure draconiane contro la delinquenza di strada convivono con l’edificazione di un intero corpus iuris ad personam finalizzato a paralizzare i vari processi contro il presidente del Consiglio, con l’annessa campagna di denigrazione dei giudici accusati di fare politica, anche se interpretano il principio dell’uguaglianza davanti alla legge. È la prova che oggi la giustizia è sostanzialmente impotente nei confronti della delinquenza dei colletti bianchi, mentre è severissima nei confronti della delinquenza di strada. Si pensi agli aumenti massicci di pena per i recidivi previsti dalla legge Cirielli, sull’esempio degli Stati Uniti, simultaneamente alla riduzione dei termini di prescrizione per i delitti societari, destinati così alla prescrizione. E si pensi, invece, alle pene durissime introdotte dal decreto sulla sicurezza: espulsione dello straniero condannato a più di due anni, reclusione da 1 a 5 anni per avere dichiarato false generalità, aumento della pena fino a un terzo nel caso in cui lo straniero sia clandestino.

Sta dicendo che il diritto penale viene ormai usato come strumento di discriminazione?
Tutte queste misure violano una serie di principi di civiltà giuridica, ma soprattutto la sostanza del principio di legalità, cioè il divieto in materia penale di associare una pena ad una condizione, o ad un’identità personale, tanto più se è etnica. È il meccanismo della demagogia populista: si costruisce un potenziale nemico, l’immigrato, e lo si addita come possibile delinquente, o soggetto pericoloso, esponendolo alla violenza omicida come abbiamo visto nelle ultime settimane con l’assassinio di Abdoul Guiebré a Milano, con la strage dei sei lavoratori africani a Castel Volturno, con gli incendi dei campi Rom a Napoli e molti altri episodi purtroppo giornalieri. Ma l’aspetto più grave di queste leggi, più ancora della violazione dei principi garantisti, è il veleno razzista che iniettano nel senso comune. Queste leggi non si limitano ad assecondare il razzismo diffuso nella società, ma esse stesse sono leggi razziste, a distanza di settant’anni di quelle di Mussolini, delle quali i nostri governanti dovrebbero vergognarsi.

In che cosa consisterebbe, invece, l’uso garantista del diritto penale?
In una politica razionale, e non demagogica, che abbia a cuore la prevenzione dei delitti, insieme alla garanzia dei diritti fondamentali di tutti, e che consideri la giustizia penale come un’extrema ratio. La vera prevenzione della delinquenza è una prevenzione pre-penale, prima ancora che penale.

Non si può dire che la sinistra non abbia ceduto alle tentazioni dell’ideologia sicuritaria negli ultimi anni, penso alle misure contro i lavavetri e l’accattonaggio adottate da alcuni suoi sindaci. In che modo è possibile impostare una diversa politica della prevenzione?
Con lo sviluppo dell’istruzione di base, con la soddisfazione dei minimi vitali, in altre parole con la costruzione dell’intero sistema di garanzie dal quale dipende l’effettività della democrazia. Ma la prevenzione passa soprattutto dallo sviluppo del senso civico, della solidarietà sociale, della tolleranza per i diversi, insomma dalle virtù civili e politiche che sono esattamente opposte alla paura e al sospetto di tutti verso tutti, alimentati dalla legislazione emergenziale sulla sicurezza.

Sta dicendo che le politiche sociali dovrebbero limitare al massimo il ricorso alle politiche penali?
È proprio sul terreno delle politiche sociali che matura la convergenza tra garantismo liberale e garantismo sociale, tra garanzie penali e processuali e garanzie dei diritti sociali, tra sicurezza penale e sicurezza sociale. È l’assenza di garanzie per l’occupazione e per la sussistenza a creare ciò che chiamo “delinquenza di sussistenza”. Queste politiche sociali richiedono lo sviluppo effettivo di garanzie del lavoro, dell’istruzione, della previdenza, in generale politiche che assicurino a ciascuno, come ha detto Marx, lo spazio sociale per l’estrinsecazione della propria vita.

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