Paolo Granzotto e il funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia

Uno dei passaggi della relazione di sintesi postata nei giorni scorsi (Vedi qui), nella quale il Gruppo d’osservazione e trattamento della Casa di reclusione di Rebibbia ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Roma di non concedermi l’affidamento in prova al servizio sociale (articolo 47 dell’ordinamento penitenziario), obiezione accolta dal collegio giudicante che nella camera di consiglio del 3 maggio scorso ha ritenuto: «la misura dell’affidamento non idonea allo stato della rieducazione del condannato e ad assicurare esigenze di prevenzione, apparendo necessaria un consolidamento del processo avviato ed una verifica dello stesso», merita un’attenzione tutta particolare.

Il funzionario giuridico-pedagogico (comunemente definito “educatore”), estensore del testo, scrive a proposito del mio lavoro di giornalista presso la redazione del quotidiano Liberazione che «Tale condizione gli ha consentito e gli consentirà di effettuare legittimamente esternazioni che a taluno (vedasi su internet) sono parse, come detto, ideologiche ed immorali: ci si riferisce, nello specifico, alla difesa del Persichetti della decisione presa alcuni mesi fa dall’allora Presidente del Brasile, Ignazio “Lula” Da Silva, di non estradare in Italia il terrorista Cesare Battisti».

1) Notate il singolare impiego del termine “esternazione”, entrato nel linguaggio comune nei primissimi anni 90 a seguito dei numerosi, e all’epoca inusuali, interventi pubblici in sede non istituzionale del presidente della Repubblica Francesco Cossiga (in realtà aveva cominciato Sandro Pertini nel settennato precedente). Da allora il “Potere di esternare” è diventato uno degli attributi politici più importanti del capo dello Stato, come oggi sottolineano molti costituzionalisti che attribuiscono un significato positivo a questa consuetudine, ritenuta uno strumento di «garanzia ed equilibro» delle istituzioni. Giudizio esattamente opposto a quello espresso ai tempi di Cossiga, quando invece le esternazioni venivano stigmatizzate come un’azione destabilizzatrice. Per questa abitudine l’allora capo dello Stato venne definito «picconatore», al punto che Eugenio Scalfari al comando del partito di Repubblica promosse, seguito a ruota dal Pci-Pds, un tentativo di impeachment contro il Quirinale sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 90 della costituzione.
Il potere di esternazione è dunque una innovazione “presidenzialista” della funzione di capo dello Stato che nella originaria interpretazione a centralità parlamentare della carta costituzionale era invece legata ad un maggiore dovere di riserbo: il presidente della Repubblica parlava solo in circostanze solenni o inviando lettere alla camere. Il ricordo di duci, monarchi e imperatori aveva spinto i costituenti ad attribuire alla figura del presidente della Repubblica un ruolo di mera rappresentanza simbolica, diffidando della eccessiva personalizzazione e della concentrazione dei poteri nelle mani di un singolo.
Definire esternazioni gli articoli o le interviste di un detenuto che fa il  giornalista, insinua dunque l’idea di una appropriazione eccezionale e privilegiata della possibilità di parola che altrimenti – si lascia intendere – dovrebbe essere relegata al più stretto riserbo. Come a voler dire che i detenuti non sono cittadini come gli altri, non hanno diritto di libera espressione.

2) Nello stesso passaggio, le cosiddette “esternazioni” vengono sottoposte all’insigne parere di un certo professor «Taluno», che il funzionario giuridico-pedagogico scrive di aver pescato in internet. A detta di questa autorevole fonte i miei articoli e le mie interviste avrebbero caratteristiche «ideologiche ed immorali». Poco prima, il funzionario aveva citato un’altra eminente opinione: quella del signor «Qualcuno», per il quale le mie posizioni non «riflettono un’idea» ma «piuttosto un’ideologia» (segnalata in corsivo nel testo).
Quali fossero le ragioni di questa dotta distinzione (platonico-marxista) tra il mondo sano delle idee e la gramigna dell’ideologia, sia il signor «qualcuno» che il funzionario giuridico-pedagogico non lo dicono.

Andiamo oltre. Incuriosito da tali eminenti pareri dopo aver letto la relazione del Got ho chiesto al funzionario giuridico-pedacogico dove avesse rintracciato i giudizi del signor «Qualcuno» e del professor «Taluno», perché su internet avevo trovato solo l’opinione di un certo «Talaltro», che stranamente prendeva le mie parti. Nel corso della lunga chiacchierata telefonica che fece seguito alla mia chiamata, il funzionario mi ha confessato che il professor «Taluno» altri non era che Paolo Granzotto del Giornale.

L’educatore sosteneva di essersi ispirato per quel giudizio ad un articolo di Granzotto, un giornalista le cui posizioni – come è noto – non riflettono un’ideologia ma un’idea, che poi questa sia di estrema destra, o peggio razzista, non importa.

Ma chi è Paolo Granzotto (leggete qui)? Biografo di Indro Montanelli, con il quale ha lavorato al Giornale dove è rimasto dopo l’arrivo di Berlusconi, Granzotto è stato sanzionato dall’Ordine dei giornalisti per aver scritto in un articolo del 2009, pubblicato su Il Giornale, che bisognava rispedire al mittente «la feccia rumena» (vedi qui). Per queste espressioni xenofobe ha ricevuto la sanzione della censura che viene inflitta nei casi di «abusi o mancanze di grave entità» e «consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata». La fonte battesimale ideale per esprimere giudizi di moralità e liceità sul pensiero altrui. Davvero un’ottima scelta quella del funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia penale.

Ma non è ancora finita. Ho cercato l’articolo di Granzotto (che potete leggere qui), e cosa ho scoperto?
Granzotto non scrive mai la parola immorale. Non pronuncia mai quella frase. Quanto sostiene il funzionario giuridico-pedagogico non c’è. Nel pezzo del 3 gennaio 2011 Granzotto, come suo solito, scrive un sacco di fesserie. In poche righe riesce a piazzare due grossolane falsità: pur di spingere sul tasto dell’impunità dimezza gli anni di carcere da me scontati all’epoca, 6 anziché 12, e mi attribuisce una frase mai detta in una intervista che avevo rilasciato il 2 gennaio 2011 a Repubblica. Nell’articolo non c’è altro.

L’educatore di Rebibbia mente quando dice di aver trovato su internet giudizi che stigmatizzavano i miei articoli. Privo del coraggio delle proprie opinioni, ha cercato malamente di attribuirle ad altri tentando goffamente di fornire loro un manto d’autorità. E quale autorità: il signor «Taluno», alias Paolo Granzotto… che poi non è.

Nell’Ordinamento penitenziario questo lavoro viene pomposamente definito: «osservazione scientifica della personalità».

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DIREZIONE “CASA DI RECLUSIONE REBIBBIA – ROMA”

Vis Bartolo Longo, 72 – 00156 Roma. Tel. 06415201, fax 064103680

RELAZIONE DI SINTESI

In data odierna si è riunito il Gruppo di Osservazione e Trattamento, nella seguente composizione:

Direttore di Reparto Dott.ssa A. T.                                                                       Presidente
Funzionario giuridico-pedagogico A3F1, F. P.                                                   Segretario tecnico
Vice Responsabile di P.P. di Reparto, Isp. G. B.                                                Componente
Asistente sociale L. R.                                                                                              Componente

(si allega copia di relazione del 09.02.2012 dell’UEPE di Roma, uale parte integrante della presente)

La riunione si è tenuta al fine di redigere relazione di sintesi sul detenuto semilibero PERSICHETTI Paolo, nato il 06 Maggio 1962 a Roma, per l’Udienza di discussione dell’Affidamento in prova ai Servizi Sociali, prevista per il 05.05.2012 dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma

Il Persichetti, ammesso a fruire della Semilibertà il 23.05.2008 dal Tribunale dì Sorveglianza di Roma, è giunto in questa sede il 24.05.2008.

II 26.05.2008 è stato redatto il primo Programma di Trattamento, ed 31.05.2008 il detenuto ha iniziato a lavorare come giornalista presso la redazione del quotidiano politico “Liberazione“, sita in Roma – zona Castro Pretorio: occupazione tuttora svolta.

Va subito detto, circa il lavoro e le sue logiche implicazioni, che ovviamente il soggetto gode di una legittima possibilità di esternare e dibattere, la quale gli consente di prendere e manifestare posizioni che riflettono un’idea (qualcuno ha detto, piuttosto, un’ideologia).

Tale condizione gli ha consentito e gli consentirà di effettuare legittimamente esternazioni che a taluno (vedasi su internet) sono parse, come detto, ideologiche ed immorali: ci si riferisce, nello specifico, alla difesa del Persichetti della decisione presa alcuni mesi fa dall’allora Presidente del Brasile, Ignazio “Lula” Da Silva, di non estradare in Italia il terrorista Cesare Battisti.
Prendendo lo spunto dalla vicenda in questione, sui media nacque un dibattito sugli “anni di piombo” sulla posizione assunta allora ed ora dalle Istituzioni e sulle vicende personali di alcuni terroristi.
Nell’ambito di tale dibattito, tra l’altro, dal soggetto furono poste su internet – e sono tuttora acquisibili – riflessioni condotte dal Persichetti anche in ordine alla propria vicenda, per certi aspetti simile a quella di Battisti, fuggito anch’egli in Francia. Si tratta di alcuni articoli e di almeno un’intervista radiofonica.

Si premette ciò in quanto i contenuti e le valutazioni di cui si è detto, le quali ovviamente riflettono un’idea e quindi anche una certa “difesa” del passato, da parte del soggetto, da un lato possono indicare in lui la presenza o meno di una revisione critica ma, dall’altro, rappresentano la concreta attuazione del Programma di Trattamento, caratterizzato proprio dalla previsione poter svolgere da parte del soggetto l’attività giornalistica, caratterizzata proprio dal diritto di espressione e limitata unicamente dalla commissione di illeciti civili e/o penali (si dirà più avanti della querelle tra il Persichetti e lo scrittore Roberto Saviano).

[…]

Il 18.07.2009 il detenuto, al mattino, è uscito in ritardo dall’Istituto; L’A.D., udite le giustificazioni addotte, ha ritenuto di non dover procedere disciplinarmente.

[…]

Si è accennato alla diatriba con lo scrittore Roberto Saviano.

All’inizio del 2011, come riportato sulla stampa e in internet (che ospita vari articoli al riguardo), si è verificata una schermaglia tra il Persichetti ed il suo editore da una parte, ed il Saviano dall’altra: schermaglia originata da affermazioni di quest’ultimo sul caso dell’omicidio di Giuseppe Impastato, affermazioni ritenute dalla controparte false o, quanto meno, superficiali.

La vicenda è sfociata nella presentazione di una querela per diffamazione da parte del Saviano nei confronti del Persichetti e del suo editore. La Direzione dell’Istituto ne è stata informata formalmente dalla Polizia di Stato con nota del 17.02.2011.

Il 02.03.2011 il Persichetti, durante un colloquio col Direttore di Reparto sulla vicenda, è stato da questi invitato a produrre gli articoli relativi alla querelle, al fine di fornirgli un quadro della situazione.

La richiesta è stata percepita come atteggiamento “censorio” che per tutta risposta ha detto chiaramente che gli scritti sono liberamente accessibili su internet e che non vedeva la necessità di doverli produrre lui.

Si è pertanto ritenuto di dover informare dell’accaduto e dell’atteggiamento tenuto dal semilibero il Sig. Magistrato di Sorveglianza.

La sera dello stesso giorno il semilibero è rientrato con dieci minuti di ritardo, alle ore 22,40; avendo preavvisato telefonicamente questa Direzione del ritardo e delle circostanze, non si è proceduto disciplinarmente ma, comunque, l’interessato è stato invitato a porre maggior attenzione sulle gestione dei tempi.

Identico ritardo è stato portato in occasione del rientro serale del 18.5.2011 (due mesi e mezzo dopo) ed identico è stato l’atteggiamento assunto dall’A.D. ma, come risulta agli atti, in tale frangente si è comunque invitato, quasi spronato, il soggetto a riporre maggiore fiducia nelle Istituzioni e – concretamente – nei suoi operatori.

[…]

A questo punto è doveroso rappresentare quanto segue.

La forma mentis del Persichetti lo conduce ad avere talora, un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di un’Amministrazione verso la quale, comunque, egli deve rispondere del proprio comportamento e non trattare da pari: il tutto, ovviamente, nel rispetto del diritti della persona.

Talora però nel soggetto pare vi sia una difficoltà a rendersi conto che, a differenza di quanto accade in un rapporto tra persone fisiche, rapportarsi con l’Amministrazione richiede una diversa “dialettica”, fatta – anche obtorto collo – di una puntuale esecuzione delle direttive o anche, delle sole indicazioni fornite dalla stessa e dai suoi operatori.

[…]

Il GOT pur prendendo atto senz’altro atto di una buona evoluzione dell’andamento della misura, ritiene proficua l’effettuazione di un ulteriore periodo –anche breve – di osservazione, al fine di consentire al soggetto di consolidare un percosro le cui premesse sembrano positivamente avviate.

Roma,  lì 16 aprile 2012

L’estensore

Funzionario giuridico-pedagogico A3 F1
F. P.

Per il Gruppo di Osservazione e Trattamento
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott.ssa A. T.

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Paolo Granzotto e il funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia
Roberto Saviano
Kafka e il magistrato di sorveglianza di Viterbo
Negato un permesso all’ex-br Paolo Persichetti per il libro che ha scritto
Permessi all’ex br: No se non abiura