Il diritto del detenuto non deve essere “a discrezione”

Dal blog di Davide Steccanella
5 dicembre 2012

Una recente vicenda accaduta presso il carcere di Rebibbia ad un detenuto in semi-libertà ha evidenziato in modo preclaro quella estrema “discrezionalità” che talvolta affligge la applicazione di alcuni dei principali istituti introdotti nel 1975 dalla Legge Gozzini.

Legge che, nelle intenzioni del legislatore di allora, era appositamente finalizzata alla concreta realizzazione di quegli obiettivi di successivo reinserimento sociale del condannato, secondo quanto espressamente previsto dalla nostra Costituzione.

In tal guisa, ed anche per garantire il controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione della pena, il nostro Ordinamento penitenziario riservava alla esclusiva competenza del Giudice (Magistrato o Tribunale di Sorveglianza) la decisione sulle diverse istanze provenienti dai detenuti (dalla semplice licenza premio alle misure alternative alle detenzione fino alla liberazione condizionale).

Nella “pratica” tuttavia questa decisione finisce il più delle volte con l’essere assunta sulla sola base delle valutazioni di altri e diversi soggetti (note, rapporti etc.), il che significa che, di fatto e molto spesso, risulta decisivo all’accoglimento o meno di un diritto previsto dalla legge, il rapporto personale ed individuale che si crea all’interno del carcere tra il singolo detenuto e chi lo dirige.

Nel caso segnalato risulta abbastanza evidente l’esistenza di una situazione di attrito personale nei confronti del detenuto da parte della direttrice del reparto e risalente, si legge, ad una mancata consegna, da parte del detenuto, che durante il lavoro esterno esercita la professione di giornalista, di alcuni suoi articoli oggetto di una querela per diffamazione, e che si trovavano pubblicati anche on line.

L’ultimo episodio ha riguardato invece la sua mancata accettazione supina di una contestazione in merito alle modalità del lavoro esterno che, nonostante quanto da tempo allegato, gli veniva impropriamente attribuito come mero lavoro trimestrale invece che retribuito trimestralmente.

Tutto questo potrebbe anche rientrare nell’ambito di rapporti personali che possono essere più o meno “riusciti” (come è anche naturale che accada) tra chi sta scontando una pena detentiva e chi è chiamato a vigilare sul funzionamento di un carcere, se poi non determinasse “a cascata” tutta una serie di conseguenze giudiziarie sui diritti del detenuto.

A seguito di quell’episodio infatti, la direttrice avrebbe immediatamente trasmesso al Magistrato di Sorveglianza una sorta di nota disciplinare (“anomala”, giacchè al di fuori dai casi previsti dall’art. 38 della Legge Gozzini) sulla base della quale il Magistrato ha rigettato una richiesta di licenza premio di 1 giorno per ragioni familiari.

Nel provvedimento di rigetto si fa anche riferimento ad un “precedente” costituito da un ammonimento datato 28.01.2012 che tuttavia era stato immediatamente sospeso dal Direttore del carcere già a fare tempo dal 31.01.2012.

Il detenuto ha dovuto quindi successivamente allegare al Magistrato di sorveglianza sia la propria relazione sul fatto accaduto (e che era stata prontamente inviata anche al direttore del Carcere), sia il provvedimento di sospensione di quel citato ammonimento, al fine di reiterare la richiesta di licenza, e per la quale è ancora in attesa.

Già in precedenza, peraltro, in occasione della richiesta di accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 47 O.P, il medesimo direttore di reparto aveva inviato al Tribunale di Sorveglianza chiamato a decidere una relazione di sintesi dove si leggeva testualmente che “la forma mentis del (omissis) lo conduce ad avere talora un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di questa Amministrazione verso la quale egli deve comunque rispondere del proprio comportamento e non, piuttosto, trattare da pari a pari” .

La richiesta di affidamento è stata dunque respinta dal Tribunale.

Il risultato finale di tutto ciò è che un soggetto, detenuto da 14 anni (e da 4 in semi-libertà, e ormai arrivato a 2 anni dal fine-pena), e che fino a tutto il 2011 non aveva mai dato corso ad alcun rilievo disciplinare, dopo l’arrivo di una nuova direttrice di reparto si vede oggi: 1) respingere la domanda di affidamento in prova, 2) negare una licenza premio di 1 giorno e 3) ancora in attesa di vedersi riconosciuti due semestri di liberazione anticipata già maturati dal giugno 2012.

Di tutto ciò è stato informato il Direttore del Carcere di Rebibbia ed è stata presentata una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia firmata dall’Onorevole Rita Bernardini e da altri deputati del PD.

Auspicando che chi di competenza possa attivarsi al più presto, rimane il fatto che, fermo restando il doveroso controllo da parte della Amministrazione penitenziaria sull’effettivo rispetto, da parte dei detenuti, delle regole di disciplina interna agli Istituti di pena, non appare certo conforme alla legge affidare in toto la applicazione dei diritti di un detenuto alla mera discrezionalità personale di chi volta a volta si trova a dirigere il reparto di detenzione.

“Il livello di civiltà di un paese lo si misura dal livello di civiltà delle sue carceri” diceva tanti anni fa l’Onorevole Adelaide Aglietta del Partito radicale, purtroppo occorre ancora una volta constatare come in questo senso non si siano fatti molti passi avanti se ancora oggi si leggono episodi che ci ricordano tanto quel collegio del giovane Giannino Stoppani nella fortunata serie televisiva di Gianburrasca.

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Paolo Granzotto e il funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia
Se nei prossimi giorni questo blog diventerà muto ora sapete perché
Carcere e sanzioni disciplinari, un aggiornamento e poi basta

Paolo Granzotto e il funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia

Uno dei passaggi della relazione di sintesi postata nei giorni scorsi (Vedi qui), nella quale il Gruppo d’osservazione e trattamento della Casa di reclusione di Rebibbia ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Roma di non concedermi l’affidamento in prova al servizio sociale (articolo 47 dell’ordinamento penitenziario), obiezione accolta dal collegio giudicante che nella camera di consiglio del 3 maggio scorso ha ritenuto: «la misura dell’affidamento non idonea allo stato della rieducazione del condannato e ad assicurare esigenze di prevenzione, apparendo necessaria un consolidamento del processo avviato ed una verifica dello stesso», merita un’attenzione tutta particolare.

Il funzionario giuridico-pedagogico (comunemente definito “educatore”), estensore del testo, scrive a proposito del mio lavoro di giornalista presso la redazione del quotidiano Liberazione che «Tale condizione gli ha consentito e gli consentirà di effettuare legittimamente esternazioni che a taluno (vedasi su internet) sono parse, come detto, ideologiche ed immorali: ci si riferisce, nello specifico, alla difesa del Persichetti della decisione presa alcuni mesi fa dall’allora Presidente del Brasile, Ignazio “Lula” Da Silva, di non estradare in Italia il terrorista Cesare Battisti».

1) Notate il singolare impiego del termine “esternazione”, entrato nel linguaggio comune nei primissimi anni 90 a seguito dei numerosi, e all’epoca inusuali, interventi pubblici in sede non istituzionale del presidente della Repubblica Francesco Cossiga (in realtà aveva cominciato Sandro Pertini nel settennato precedente). Da allora il “Potere di esternare” è diventato uno degli attributi politici più importanti del capo dello Stato, come oggi sottolineano molti costituzionalisti che attribuiscono un significato positivo a questa consuetudine, ritenuta uno strumento di «garanzia ed equilibro» delle istituzioni. Giudizio esattamente opposto a quello espresso ai tempi di Cossiga, quando invece le esternazioni venivano stigmatizzate come un’azione destabilizzatrice. Per questa abitudine l’allora capo dello Stato venne definito «picconatore», al punto che Eugenio Scalfari al comando del partito di Repubblica promosse, seguito a ruota dal Pci-Pds, un tentativo di impeachment contro il Quirinale sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 90 della costituzione.
Il potere di esternazione è dunque una innovazione “presidenzialista” della funzione di capo dello Stato che nella originaria interpretazione a centralità parlamentare della carta costituzionale era invece legata ad un maggiore dovere di riserbo: il presidente della Repubblica parlava solo in circostanze solenni o inviando lettere alla camere. Il ricordo di duci, monarchi e imperatori aveva spinto i costituenti ad attribuire alla figura del presidente della Repubblica un ruolo di mera rappresentanza simbolica, diffidando della eccessiva personalizzazione e della concentrazione dei poteri nelle mani di un singolo.
Definire esternazioni gli articoli o le interviste di un detenuto che fa il  giornalista, insinua dunque l’idea di una appropriazione eccezionale e privilegiata della possibilità di parola che altrimenti – si lascia intendere – dovrebbe essere relegata al più stretto riserbo. Come a voler dire che i detenuti non sono cittadini come gli altri, non hanno diritto di libera espressione.

2) Nello stesso passaggio, le cosiddette “esternazioni” vengono sottoposte all’insigne parere di un certo professor «Taluno», che il funzionario giuridico-pedagogico scrive di aver pescato in internet. A detta di questa autorevole fonte i miei articoli e le mie interviste avrebbero caratteristiche «ideologiche ed immorali». Poco prima, il funzionario aveva citato un’altra eminente opinione: quella del signor «Qualcuno», per il quale le mie posizioni non «riflettono un’idea» ma «piuttosto un’ideologia» (segnalata in corsivo nel testo).
Quali fossero le ragioni di questa dotta distinzione (platonico-marxista) tra il mondo sano delle idee e la gramigna dell’ideologia, sia il signor «qualcuno» che il funzionario giuridico-pedagogico non lo dicono.

Andiamo oltre. Incuriosito da tali eminenti pareri dopo aver letto la relazione del Got ho chiesto al funzionario giuridico-pedacogico dove avesse rintracciato i giudizi del signor «Qualcuno» e del professor «Taluno», perché su internet avevo trovato solo l’opinione di un certo «Talaltro», che stranamente prendeva le mie parti. Nel corso della lunga chiacchierata telefonica che fece seguito alla mia chiamata, il funzionario mi ha confessato che il professor «Taluno» altri non era che Paolo Granzotto del Giornale.

L’educatore sosteneva di essersi ispirato per quel giudizio ad un articolo di Granzotto, un giornalista le cui posizioni – come è noto – non riflettono un’ideologia ma un’idea, che poi questa sia di estrema destra, o peggio razzista, non importa.

Ma chi è Paolo Granzotto (leggete qui)? Biografo di Indro Montanelli, con il quale ha lavorato al Giornale dove è rimasto dopo l’arrivo di Berlusconi, Granzotto è stato sanzionato dall’Ordine dei giornalisti per aver scritto in un articolo del 2009, pubblicato su Il Giornale, che bisognava rispedire al mittente «la feccia rumena» (vedi qui). Per queste espressioni xenofobe ha ricevuto la sanzione della censura che viene inflitta nei casi di «abusi o mancanze di grave entità» e «consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata». La fonte battesimale ideale per esprimere giudizi di moralità e liceità sul pensiero altrui. Davvero un’ottima scelta quella del funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia penale.

Ma non è ancora finita. Ho cercato l’articolo di Granzotto (che potete leggere qui), e cosa ho scoperto?
Granzotto non scrive mai la parola immorale. Non pronuncia mai quella frase. Quanto sostiene il funzionario giuridico-pedagogico non c’è. Nel pezzo del 3 gennaio 2011 Granzotto, come suo solito, scrive un sacco di fesserie. In poche righe riesce a piazzare due grossolane falsità: pur di spingere sul tasto dell’impunità dimezza gli anni di carcere da me scontati all’epoca, 6 anziché 12, e mi attribuisce una frase mai detta in una intervista che avevo rilasciato il 2 gennaio 2011 a Repubblica. Nell’articolo non c’è altro.

L’educatore di Rebibbia mente quando dice di aver trovato su internet giudizi che stigmatizzavano i miei articoli. Privo del coraggio delle proprie opinioni, ha cercato malamente di attribuirle ad altri tentando goffamente di fornire loro un manto d’autorità. E quale autorità: il signor «Taluno», alias Paolo Granzotto… che poi non è.

Nell’Ordinamento penitenziario questo lavoro viene pomposamente definito: «osservazione scientifica della personalità».

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La liberazione condizionale e la “lettera scarlatta”

Fonte: davidesteccanella.postilla.it
12 luglio 2011

Qualche volta capita che sia il legislatore a scrivere male la legge ma qualche altra volta capita invece che sia il suo interprete designato a male applicare una legge scritta bene, è il caso, lo diciamo subito, della più recente tendenza giurisprudenziale in materia di liberazione condizionale, ovvero di quella speciale causa di estinzione della pena prevista all’art. 176 del capo II del titolo VI del Codice Penale.
La indicazione della “collocazione” sistematica di tale norma è fondamentale per comprendere preliminarmente che se è vero che la competenza a decidere in subiecta materia spetta, ai sensi dell’art. 682 Cpp, al Tribunale di Sorveglianza, ciò non significa affatto che la liberazione condizionale (introdotta, seppure in seguito modificata, ancora nel 1930) possa in alcun modo essere inquadrata tra tutte quelle norme extra codice (vd. legge Gozzini) di più recente introduzione che prevedono il ricorso a forme alternative alla detenzione per la esecuzione della pena inflitta, e che, come noto, costituiscono l’abituale alveo decisionale del Tribunale citato.

In altri termini e per meglio chiarire quello di cui si sta parlando, non si tratta di un “beneficio” o di una diversa modalità carceraria, bensì di un vero e proprio diritto stabilito dal Codice Penale. Il che comporta la necessità di affrontare l’art. 176 Cp seguendo due fondamentali e peculiari principi di base che regolano l’intero sistema generale del nostro Ordinamento penale. Il primo è che trattandosi di causa di estinzione di pena, e come tale collocata insieme alle altre cause estintive di reato o di pena nel citato titolo VI (sospensione condizionale, prescrizione, indulto, grazia, morte del reo, remissione querela, riabilitazione etc.) e non già di sua modalità esecutiva alternativa, la funzione del Giudice che la deve applicare si presenta più di natura accertativo-dichiarativa che valutativa o premiale.

Il secondo è che trattandosi di norma penale sostanziale occorre necessariamente rifarsi ai noti principi di certezza e tassatività (con conseguente divieto di analogia) nonché di irretroattività eccezion fatta per l’applicazione del principio del favor rei, il che sostanzialmente significa il dovere da parte del Giudice di applicare nulla di più e nulla di meno di quanto era scritto al momento in cui ha avuto inizio la commissione del reato.
A seguito dell’ultima modifica del 1986, l’attuale art. 176 Cp stabilisce che “il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli qualora il rimanente pena non superi i 5 anni” e con specifico riferimento ai condannati all’ergastolo al terzo comma che “il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena”.

La norma pertanto, anche per il condannato all’ergastolo, è molto chiara, per accedere alla causa estintiva di cui all’art. 176 Cp occorre che si siano verificate due precise e tassative condizioni di cui una sola delle due risulta affidata alla valutazione del Giudice, essendo l’altra meramente temporale, e pertanto del tutto oggettiva (almeno 26 anni di pena scontata).
Quindi una volta ritenuta, a seguito di rapido conteggio matematico della pena già eseguita, per così dire “ammissibile” la richiesta in oggetto, il Tribunale adito dovrà solo valutare la sussistenza o meno dell’ulteriore requisito, ovvero che il comportamento del condannato durante la esecuzione possa fare ritenere sicuro il suo “ravvedimento”.

Fermo restando che il concetto di “ravvedimento” non può certo richiamare concetti meta-giuridici è necessario capire, attraverso una lettura sistematica del Codice Penale, cosa il legislatore del 1930 avesse inteso allorché ebbe ad inserire, quale condizione necessaria a questa ipotesi di estinzione di pena, l’accertamento del sicuro ravvedimento del condannato.
Posto che da nessuna altra parte del codice è dato di ravvisare siffatto termine, cominciamo da un semplice ragionamento ad excludendum per ricavare che non ci si può richiamare nè a quella previsione di “recesso attivo” di cui all’ultimo comma dell’art. 56 Cp o di cui all’art. 605 Cp et similia, né al diverso concetto di “risarcimento” della vittima di cui alla speciale attenuante ex art. 62 n. 6 Cp che oltretutto richiede, come peraltro nel caso di recesso, che la condizione si verifichi prima del Giudizio di cognizione.

Tornando quindi alla norma in oggetto risulta di immediata evidenza l’inserimento di un duplice e fondamentale richiamo di natura temporale sia con riferimento al momento in cui il comportamento previsto viene richiesto, sia con riferimento al momento in cui detto comportamento deve essere valutato quale ravvedimento ai fini imposti dall’art. 176 Cp, momenti che, come è evidente, non coincidono affatto. Il comportamento del detenuto infatti viene valutato in un momento di molto successivo al suo effettivo verificarsi, giacchè, nel caso dell’ergastolano, il Giudice è chiamato a valutare come prova di odierno “ravvedimento” un comportamento progressivo ed assai lungo tenuto dal condannato nel corso dei suoi precedenti 26 anni di detenzione.
Potremmo dire che si tratti di una sorta di “coda” e di molto successiva a quella precedente valutazione fatta dal Giudice di cognizione al momento di quantificare la giusta pena secondo il disposto di cui all’art. 133 Cp che richiede, come noto, alla lett c) di valutare anche la condotta susseguente al reato, giacchè al Giudice della esecuzione viene in questo caso richiesto di valutare molti anni dopo la condotta susseguente all’inizio della detenzione.
In pratica il Tribunale di sorveglianza deve ricostruire il solo precorso carcerario del condannato e solo sulla base di quello decidere poi se ricorra o meno il requisito dell’intervenuto ravvedimento, nulla di più e nulla di meno.

Ecco quindi che al solo e limitato detto fine possono ben soccorrere, e non già quale similare alveo applicativo bensì quale utile strumento di valutazione, tutte quelle precedentemente citate norme che facoltizzano misure alternative alla detenzione, giacchè, tanto per dire, se il condannato all’ergastolo beneficia proficuamente da anni del regime della semilibertà (ovvero si reca al lavoro durante il giorno e fa ritorno in cella per la notte), la certezza dell’intervenuto ravvedimento è già belle che… raggiunta e comprovata in modo concreto, mentre più approfondita dovrà invece essere la indagine del Tribunale di sorveglianza in caso di reclusione mai interrotta, ma anche a tale fine si ritiene che gli incidentali provvedimenti in materia di liberazione anticipata (beneficio che abbuona ogni 6 mesi 15 giorni di condanna in caso di corretto comportamento carcerario) potrebbero fornire utili elementi di valutazione in tal senso.

Tutto questo appare a chi scrive di preclara chiarezza al punto da non richiedere la stesura della presente nota se non fosse che è risultato che ad alcuni condannati all’ergastolo per i cd. delitti politici degli anni settanta venga da qualche tempo richiesta dai vari Tribunali di sorveglianza italiani una condizione in più per accedere dopo 26 anni di carcere alla prevista estinzione, ossia la prova dell’avvenuto invio da parte del condannato di una lettera di contatto o di scuse alle vittime del delitto per il quale oltre 30 anni fa era intervenuta condanna (???).

In pratica, solo la allegazione di un tale invio, ed a prescindere ovviamente dal suo successivo esito (non trattandosi di domanda di grazia), consentirebbe, secondo le più recenti pronunce, di ritenere sicuro quel ravvedimento richiesto all’art. 176 Cp. Questa è la altrimenti incomprensibile ragione per cui oggi, pur in presenza di identici destini giudiziari, alcuni condannati all’ergastolo hanno ottenuto la liberazione condizionale ed altri no, né risulta, mi si dice, pendente una loro istanza in tal senso.
Ora, fermo restando che anche dal punto di vista “etico” (che peraltro qui di certo non rileva) imporre ad una vittima a distanza di anni la odiosa invasività anche solo della ricezione di uno scritto proveniente da chi anni addietro ha sconvolto la sua esistenza e per di più al dichiarato fine di consentire a quest’ultimo di ottenere la libertà dallo Stato, è fatto invero increscioso e di raro cinismo (e non a caso contro tale assurda giurisprudenza si è mossa da tempo, e con commendevole impegno, la parlamentare Sabina Rossa, figlia di quel Guido Rossa a suo tempo assassinato da un nucleo armato delle BR), occorre osservare che dal punto di vista giuridico tale “prassi” appare del tutto in contrasto sia con lo spirito che con il dettato della norma de quo.
La liberazione condizionale infatti non è un “premio” che lo Stato concede a chi ha chiesto 30 anni dopo scusa alla parte civile o si è dissociato, bensì una precisa e codificata causa di estinzione di una pena che, dopo un determinato (e ragionato e calibrato) lasso di tempo ha, secondo lo Stato (e non altri…) cessato di dispiegare i propri effetti afflittivi e sanzionatori per il reo.

Residuando quindi da valutarsi il secondo aspetto per cui lo Stato ha previsto (e comminato) una pena, ovverosia quello “recuperatorio” al tessuto sociale della collettività, a questo e solo a questo e non ad altro, occorre fare riferimento per l’accertamento della citata estinzione.
Chiedere inopinatamente alle vittime di “togliergli le castagne dal fuoco” appare, da parte dello Stato, non solo fortemente ipocrita e dimostrativo di una inaccettabile perdita di autorità, ma anche e più semplicemente, a mio modesto avviso, palesemente disapplicativo di una precisa disposizione di legge del Codice Penale che peraltro, al momento del fatto per cui è intervenuta condanna, nessuno poteva prevedere avrebbe successivamente sofferto di siffatta inopinata “aggiunta” giurisprudenziale che fino a qualche anno fa non aveva mai fatto la sua comparsa nei tanti provvedimenti in tal senso.

Mi domando sinceramente come sia possibile che sul punto non intervenga una buona volta la Suprema Corte di Cassazione.

www.avvocatosteccanella.it

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