Caso Battisti, parla Tarso Genro: «Anni 70 in Italia, giustizia d’eccezione non fascismo»

Esclusiva

Intervistato per la prima volta da un quotidiano italiano, il ministro della Giustizia brasiliana, Tarso Genro, spiega a Liberazione perché ha concesso l’asilo politico a Cesare Battisti: «Non ho mai definito l’Italia degli anni 70 un regime dittatoriale. Ma è impossibile negare che la legittima reazione dello Stato venne messa in atto anche ricorrendo ad un regime di eccezione»

Paolo Persichetti
Liberazione
11 ottobre 2009

Genro foto

Quando nel gennaio scorso il ministro della Giustizia brasiliana, Tarso Genro, concesse l’asilo politico a Cesare Battisti, una reazione carica di astio coprì la sua decisione. Dai vertici istituzionali, sui media, dalla magistratura, senza mai veramente contro-argomentare vennero risposte spesso fuori dalle righe. Addirittura nel corso di una cerimonia, il ministro della Difesa Ignazio La Russa, rivolto ai carabinieri, disse: «se ci potesse essere un gruppetto che vuole andare in Brasile…». Oggi, per la prima volta, il guardasigilli brasiliano si spiega su un quotidiano italiano. Lo fa estesamente e con molta pacatezza. Evita le riposte polemiche. Tempo fa, Armando Spataro, il pm milanese che condusse l’inchiesta contro i Pac, noto per essere uno dei cuori di pietra dell’emergenza, domandò ai giudici brasiliani di «decidere col cuore». In Brasile, a leggere questa intervista, pare che continuino a preferire il Diritto, la Filosofia, la Storia.

Quali sono le fonti giuridiche della sua decisione di concedere l’asilo a Cesare Battisti?
Il Brasile ha sottoscritto la convenzione sullo Statuto dei rifugiati del 1951 e il Protocollo del 1967, che amplia la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato anche per fatti diversi da quelli accaduti fino al 1951, e legati alla seconda guerra mondiale.
Nella legislazione brasiliana, la mia decisione trova sostegno nella Legge 9.474 del 1997, che disciplina il riconoscimento della condizione di rifugiato. Questa legge riconosce l’asilo ad ogni persona che, a causa di fondati timori di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale od opinioni politiche, si trovi fuori dal suo paese di origine e non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese. Sempre secondo questa legge, il ministro della Giustizia è l’istanza di ricorso nella concessioni dell’asilo e la sua decisione è inappellabile.
Inoltre, considerando che la carta delle Nazioni unite e la Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo affermano il principio secondo il quale gli esseri umani senza distinzione alcuna debbano godere dei diritti e delle libertà fondamentali, e che gli stessi principi sono riconosciuti dalla Costituzione brasiliana, ritengo che la mia decisione sia ampiamente fondata.

Nel testo in cui lei concede l’asilo politico cita importanti autori nel campo della filosofia politica e del diritto costituzionale, come Norberto Bobbio, Carl Schmitt, Jurgen Habermas, il sociologo Laurent Mucchielli. Si dilunga con un’analisi molto dettagliata sulla particolare natura dello stato d’eccezione che è venuto a crearsi. Una disamina che assomiglia, per taluni aspetti, alle analisi condotte dall’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 1991, quando avviò la procedura di grazia (poi bloccata) a Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate rosse. Gran parte delle obiezioni che si sono levate contro le sue argomentazioni riguardano i passaggi sui «poteri occulti», citazione di Norberto Bobbio. I suoi argomenti, tutt’altro che grossolani e affrettati, sono stati stravolti fino ad accusarla di aver definito l’Italia degli anni 70 una dittatura fascista. Può spiegare meglio cosa intendeva?
Non ho mai definito l’Italia degli anni 70 un regime dittatoriale o fascista. I fatti da me richiamati sono pubblici e ampiamente argomentati dagli autori sopracitati. Ho sostenuto invece la legittimità della reazione dello Stato di diritto italiano di fronte ad una situazione storica di rivolta sociale. Quella reazione venneportata avanti applicando le norme giuridiche in vigore all’epoca. Tuttavia è impossibile negare che avvenne anche ricorrendo alla creazione di un regime di eccezioni che ha ridotto le prerogative di difesa degli accusati di sovversione o di azioni violente. L’introduzione del “pentitismo remunerato” è un esempio di queste eccezioni restrittive del diritto di difesa, e, nel caso in questione, fu la base principale della condanna di Cesare Battisti. Inoltre è notorio che i meccanismi di funzionamento dell’eccezione operarono, a quell’epoca, anche fuori dalle regole della stessa eccezionalità prevista dalla legge. Circostanza che suscitò ripercussioni in diversi paesi, anche fuori dall’Europa, che per questo concessero asilo politico ad attivisti italiani, e che spinse organismi internazionali che si occupano dei diritti umani, come Amnesty International e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, a elaborare dei rapporti su quanto accadeva.

La decisione del presidente Lula di nominare il giurista José Antonio Dias Toffoli nuovo giudice del Supremo tribunal federal al posto di Carlos Alberto Menezes Direito, deceduto il primo settembre, ha suscitato polemiche perché considerato vicino al Pt (partito del presidente ndr). Secondo i critici, questa nomina modificherebbe gli equilibri interni al tribunale a ridosso di un voto controverso, come quello sul caso Battisti. E’ vero?
L’indicazione di un nome per ricoprire l’incarico nel Stf suscita sempre polemiche. E’ impossibile che un nome sia gradito a tutti i settori politici. E’ però una prerogativa attribuita dalla Costituzione al Presidente della Repubblica. Lo stesso presidente del Stf, Gilmar Mendes, ha dichiarato che Toffoli è una persona “qualificata” per divenire componente della Corte, e che ha “un buon dialogo all’interno del tribunale”. L’indicazione attuale non provocherà cambiamenti significativi nell’equilibrio interno della corte. Il Presidente Lula ha già designato in passato 8 ministri del Tribunale, il che non significa che ciò gli permetta una qualsiasi ingerenza nel lavoro del Stf. Perché mai la designazione di Toffoli dovrebbe avere conseguenze diverse dalle precedenti? Anche Menezes Direito era stato designato dal Presidente Lula, eppure allora nessuno sollevava critiche.

La stampa di destra, riprendendo un’opinione del presidente del Tribunale Gilmar Mendes, ha sostenuto che Toffoli difficilmente potrà votare sul caso Battisti perché non ha assistito fin dall’inizio alla discussione. Cosa dice la legge in proposito?
Fino alla nomina al Stf Toffoli ha esercitato il ruolo di avvocato generale dell’Unione. Vi potrà essere un impedimento a votare solo sull’eccezione di incostituzionalità, poiché l’Avvocatura generale si è espressa in proposito. Ma nel processo di estradizione non esiste nessun ostacolo alla sua partecipazione.

In caso di parità tra i voti dei Ministri all’interno del Tsf, cosa succede?
Sarà il presidente della corte ad esprimere il voto decisivo.

Secondo il presidente del Tsf, Gilmar Mendes, è il Tribunale e non l’Esecutivo che deve dire l’ultima parola sulla procedura di estradizione. A suo avviso è corretta questa interpretazione? E’ in corso un conflitto istituzionale?
In concreto, l’estradizione rappresenta la proiezione del diritto di punire di uno Stato sul territorio di un altro Stato. Proprio per questo suo costituire un atto di disposizione sulla propria sovranità, si tratta di un fatto politico, e dunque di competenza del capo del potere esecutivo, che è il legittimo rappresentante del paese negli affari internazionali. Ciò non è una novità nel Diritto: né di quello brasiliano, né di quello straniero. Anche l’Italia possiede un sistema simile. Il procedimento esaminato dal Tsf è diviso in due fasi distinte. Una giudiziaria, dove il Tribunale funziona come garante dei diritti individuali della persona richiesta per l’estradizione, e verifica la possibilità giuridica di mandare avanti la procedura di estradizione. E’ una fase di autorizzazione, in cui la decisione è senza dubbio di competenza del tribunale. La decisione finale, invece, è di competenza dell’autorità amministrativa. Conseguenza del potere politico conferito dal voto al suo rappresentante, eletto anche per rappresentare il paese nelle sue relazioni esterne.

Il procuratore generale Antonio Fernando De Souza, che pure nell’aprile 2008 si era detto favorevole all’estradizione di Battisti, a patto che l’Italia commutasse la pena dell’ergastolo a 30 anni, aveva riconosciuto che la concessione dell’asilo estingueva la procedura d’estradizione. Il presidente del Tsf, Gilmar Mendes, ha ritenuto il contrario. Esiste una diversità di vedute anche all’interno del mondo giudiziario?
Nel mondo giuridico ci saranno sempre divergenze interpretative. Tuttavia la posizione del Procuratore generale non è una interpretazione isolata. Corrisponde al giudizio dei più capaci giuristi del nostro paese e fa parte della tradizione giuridica del nostro paese. Ciò che sorprende, in questo caso, è l’incompatibilità tra questa decisione e la giurisprudenza precedente del Stf. Ad esempio, nel caso Medina (esponente delle Farc), dove la richiesta di estradizione da parte del governo colombiano venne estinta dalla concessione dell’asilo.

Se, come ha detto il relatore Cesar Peluso nella sua requisitoria, la legge del 1997, che attribuisce al potere politico il compito di concedere l’asilo politico, è corretta, perché la corte pretende di sindacare nel merito della singola concessione?
La verifica di merito da parte di un altro potere costituisce senz’altro un danno al regime costituzionale della separazione dei poteri.

In Brasile, la vicenda Battisti non corre il rischio di favorire un’offensiva del potere giudiziario contro quello politico-elettivo? In Italia, la supplenza giudiziaria concessa dal potere politico alla magistratura sul finire degli anni 70, per combattere la sovversione politica della sinistra armata, si è poi trasformata in una “interferenza” teorizzata dagli stessi giudici, autoinvestitisi “nuovo soggetto” politico negli anni 90, fino a paventare scenari di «democrazia giudiziaria», di «repubblica penale», per dirla con Antoine Garapon. C’è il rischio che in Brasile si arrivi ad uno scenario simile?
La Costituzione del 1988 garantisce un ampio ricorso al potere giudiziario. La giudiziarizzazione è un fenomeno interessante perché promuove un ampio dibattito pubblico su temi importanti. Ovviamente c’è sempre il rischio di cadere in una giudiziarizzazione della politica, cosa che non sarebbe salutare. Però non credo che questo processo sia in corso. Il Brasile è una democrazia recente, e ancora in fase di maturazione, ma avanziamo rapidamente nel consolidamento delle nostre istituzioni.


Link
Battisti, la decisione finale resta nelle mani di Lula. Fallisce il golpe giudiziario tentato dal capo del tribunale supremo, Gilmar Mendes
Tarso Genro, “inaccettabili ingerenze da parte dell’Italia”
Caso Battisti, voto fermo al 4 a 4. Prossima udienza il 18 novembre

Dall’esilio con furore, cronache dalla latitanza e altre storie di esuli e ribelli

Tarso-genro, “anni 70 in italia, giustizia d’eccezione non fascismo”
Francesco Cossiga: “Eravate dei nemici politici non dei criminali”
Caro Lula, in Italia di ergastolo si muore


Le consegne straordinarie degli esuli della lotta armata
Caso Battisti fabula do ergastolo

Governo italiano so obtem-extradicoes
Ora l’Italia s’inventa l’ergastolo virtuale pur di riavere Battisti

Brasile: niente asilo politico per Cesare Battisti
Il Brasile respinge la richiesta d’estradizione di Battisti, l’anomalia è tutta italiana
Scontro tra Italia e Brasile per l’asilo politico concesso a Battisti

Tarso Gendro: “L’Italia è chiusa ancora negli anni di piombo”
Crisi diplomatica tra Italia e Brasile per il caso Battisti richiamato l’ambasciatore Valensise
Stralci della decisione del ministro brasiliano della giustizia Tarso Genro
Testo integrale della lettera di Lula a Napolitano
Caso Battisti: una guerra di pollaio
Dove vuole arrivare la coppia Battisti-Vargas?
Risposta a Fred Vargas
Corriere della Sera: la coppia Battisti Vargas e la guerra di pollaio

Storia della dottrina Mitterrand

Crisi diplomatica tra Italia e Brasile per il caso Battisti. Richiamato l’ambasciatore Valensise

Dopo la richiesta di archiviazione fatta dalla procura generale brasiliana, a seguito della concessione dello status di rifiugiato politico, l’Italia richiama l’ambasciatore Valensise a Brasilia per consultazioni

Paolo Persichetti

Liberazione 28 gennaio 2009

Cesare Battisti non verrà estradato, per questo l’Italia ha deciso di richiamare il proprio ambasciatore in Brasile Michele Valensise. La rappresaglia diplomatica (che nel linguaggio paludato della diplomazia è il segnale di un grave stato di crisi prossimo alla rottura delle relazioni ufficiali) è stata presa dal ministro degli Esteri Franco Frattini dopo la diffusione, nella serata di lunedì, del nuovo parere sulla estradizione – questa volta negativo –  espresso dalla procura generale brasiliana. Antonio Fernando De Souza, nell’aprile del 2008, si era detto favorevole; ora però, a seguito della sopravvenuta concessione dell’asilo politico, da parte del ministro della Giustizia Tarso Gendro, non ha potuto fare altro che inchinarsi e domandare l’archiviazione dell’intera procedura.

Genro Tarso

Genro Tarso

Tra Italia e Brasile non vi è alcun accordo sul riconoscimento reciproco delle sentenze di giustizia e la dottrina giuridica estradizionale è materia che attiene ancora alle decisioni sovrane della politica. Il parere era stato richiesto dal presidente del Supremo tribunale federale (Stf) Gilmar Mendes, dopo le forti reazioni italiane e le pesanti pressioni diplomatiche. Prima il presidente della repubblica Napolitano, poi il presidente della Camera Fini, avevano scritto a Lula per rappresentare lo «stupore e il rammarico» delle autorità italiane. Lo stesso ambasciatore Valensise, accompagnato da un legale brasiliano incaricato dal nostro governo, era stato ricevuto dal presidente del Supremo tribunale federale. Circostanza che ha rasentato l’ingerenza negli affari interni brasiliani. Come avrebbe reagito l’Italia se un ambasciatore estero avesse incontrato il presidente della corte di Cassazione per fare pressione nell’ambito di una procedura in corso?
Lula aveva risposto con una breve ma ferma lettera nella quale ribadiva che la decisione era un atto sovrano del Brasile fondato su indiscutibili basi giuridiche interne e internazionali (art. 4 della costituzione brasiliana, legge post-dittatura del 1997 sul diritto d’asilo e convenzione Onu del 1951, riconosciuta anche dall’Italia). A questo punto la parola torna al Tribunale supremo che si riunirà il prossimo 2 febbraio per pronunciarsi sulla scarcerazione. Per altro l’estradizione di Battisti, se fosse avvenuta, avrebbe sollevato non pochi problemi all’Italia. Infatti la condizione posta dalla procura generale era la commutazione dell’ergastolo comminatogli (abolito dal codice penale brasiliano) a 30 anni di reclusione. Ove mai l’Italia avesse accolto la richiesta (non avrebbe potuto fare altrimenti), si sarebbe posto un problema di uguaglianza di trattamento di fronte a tutti gli altri ergastolani. In questa vicenda l’Italia ha sommato una lunga serie di gaffes e comportamenti arroganti, mostrando di considerare il Brasile una repubblica delle banane che avrebbe dovuto piegarsi supinamente all’attività lobbistica della nostra magistratura, spesso convinta d’essere la fonte battesimale della giustizia mondiale pronta a dare lezioni di legalità al mondo intero. Nonostante il pluridecennale contenzioso aperto con le autorità parigine, quasi 90 procedure di estradizione (accolte solo in due casi), l’Italia non ha mai pensato di mettere in discussione in modo così palese la sovranità interna della Francia. Forse non a caso Gianni Agnelli definiva lo Stivale una «repubblica di fichi d’india».
Questa disfatta diplomatico-giudiziario riapre con forza la questione della mancata chiusura politica degli anni 70. All’estero nessuno riesce a capire come dopo 30 anni permanga ancora una tale volontà di disconoscere la natura sociale del conflitto

Rita Algranati allarrivo in Italia

La "consegna straordinaria" di Rita Algranati

armato che traversò quel decennio e che, una volta concluso, andava affrontato e chiuso. L’Italia continua a negare l’emergenza giudiziaria, i numerosi casi di tortura denunciati nei primi anni 80 (anche da Amnesty). Fino ad ora ben 7 paesi hanno detto no alle richieste d’estradizione italiane: la Francia, la Gran Bretagna, la Grecia. Poi il Canada, il Nicaragua, l’Argentina e il Brasile. Solo grazie a degli atti di pirateria internazionale, favoriti dal clima post Torri gemelle, l’Italia è riuscita a riavere alcuni rifugiati. Clamoroso fu il caso di Rita Algranati nel 2004, scambiata con i servizi Algerini, complice l’Egitto. Insomma la vera anomalia internazionale continua ad essere quella italiana. Per quanto ancora?