Rivoluzionario divenuto torquemada, poi dissociato e infine dietrologo. Vita e metamorfosi di Alberto Franceschini

Lo scorso 11 aprile, all’età di 78 anni, è morto Alberto Franceschini tra i fondatori delle Brigate rosse. La notizia tenuta riservata secondo le sue ultime volontà è trapelata soltanto il 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Bergoglio.

Il Mega
In carcere Franceschini veniva chiamato con deferenza dai suoi fedelissimi: il «Mega». Una prova di immodestia che per quelle singolari coincidenze della storia non lo ha abbandonato neanche al momento della dipartita. Il soprannome gli era stato attribuito da alcuni detenuti politicizzatisi in carcere, appartenenti ai «proletari prigionieri» che dall’interno dei gironi infernali delle prigioni speciali avevano aderito alle «Brigate di campo», l’organizzazione carceraria messa in piedi dalle Brigate rosse nelle prigioni di massima sicurezza.
Le Brigate di campo, almeno nell’idea originaria, dovevano essere degli embrioni di democrazia del popolo detenuto: furono protagoniste nel loro momento migliore delle lotte all’interno delle carceri speciali per migliorare le condizioni di vita, gli spazi di agibilità e socialità, la libertà di discussione e studio, di rivolte come l’Asinara e Trani, di innumerevoli tentativi di evasione. Un formidabile strumento di contropotere e di democrazia dal basso. Purtroppo finirono col tempo per divenire in alcune situazioni degenerate delle leve di potere e terrore in mano a pochi individui, identificati come «capi» per il loro carisma, che decidevano della vita e della morte degli altri prigionieri, tacciando immediatamente di «resa» al nemico, «tradimento» e «infamità» chiunque non fosse allineato. Franceschini fu uno di questi, anzi fu l’indiscusso leader supremo di questo dispotismo carcerario che aprì la «caccia ai traditori» e provocò la morte di alcuni militanti a cui le forze di polizia avevano estorto informazioni sotto tortura mentre altri furono salvati in extremis in situazioni dove i suoi adepti non avevano la forza per imporsi.

Il naufragio politico e umano
Fino a quando non aveva consolidato un ferreo potere carcerario, per tutti Franceschini era solo «Franz». Questo slittamento semantico, questa trasformazione del nome è stata la prima metamorfosi del personaggio, seguita da altre. Occorre partire da qui, e in particolare dal tragico fallimento del Partito guerriglia, la fazione brigatista di breve durata nata nella primavera del 1981 da una scissione che dal carcere aveva lungamente ispirato, insieme a Curcio, per comprenderne le diverse vite e il suo definitivo naufragio politico e umano. Nel 1982, dopo otto anni di carcere si dissocia dalla lotta armata, esce dalle carceri speciali ed entra nel circuito delle «aree omogenee», istituti di pena premiali pensati per chi aveva preso le distanze da conflitto armato, dove la pressione carceraria era attenuata e le condizioni di vita agevolate. Nel 1987, grazie all’ultima legge sulla dissociazione ottiene cospicui sconti di pena iniziando il percorso di uscita dalla prigione. Ma più che ripudiare il proprio passato, o come direbbero i professionisti della correzione carceraria, «rivisitarlo criticamente», Franceschini elabora da quel momento una riscrittura della propria storia politica finalizzata a cancellare ogni traccia di quei momenti indicibili che avrebbero compromesso il suo percorso postcarcerario. La figura del rinnegato è un classico dell’antropologia umana, la differenza che lo distingue da colui che ripensa in modo critico la propria esperienza sta nella attribuzione delle responsabilità, nella collocazione del proprio io all’interno del bilancio esistenziale. Il rinnegato fa l’autocritica degli altri, esime se stesso da ogni colpa e trova nell’altrui comportamento tutte le responsabilità.

Pinerolo
Punti chiave nella vita di Franceschini sono il momento della sua cattura e le ripetute fallite evasioni. Viene arrestato per caso nel settembre del 1974. Non doveva essere insieme a Curcio in quel di Pinerolo dove il generale Dalla Chiesa aveva teso una trappola utilizzando Silvano Girotto come esca. I suoi compagni lo pensavano a Roma, rientrato nella base dove in quel periodo era sceso con Prospero Gallinari e Fabrizio Pelli per organizzare il sequestro di un politico democristiano e affondare così il colpo al «cuore dello Stato». Eppure anni dopo attribuì la responsabilità dell’accaduto a Mario Moretti, colpevole di non esser riuscito a rintracciare Curcio in tempo, dopo una rocambolesca ricerca notturna e il tortuoso percorso di un messaggio che avvertiva del pericolo.
Va detto che un ruolo centrale nella costruzione della leggenda contro Moretti l’ebbe Giorgio Semeria, un altro brigatista molto vicino a Franceschini. Anche qui decisiva fu la cattura e l’incapacità di accettare i propri errori. Arrestato una prima volta nel maggio del 72, seguendo Semeria la polizia realizzò una retata contro l’intera colonna milanese. Scarcerato per scadenza termini, venne riarrestato e quasi ucciso nel marzo del 1976 da un carabiniere alla stazione centrale di Milano grazie all’attività di un confidente, Leonio Bozzato, operaio dell’Assemblea autonoma di Porto Marghera che operava come informatore per conto del Sid nella colonna veneta diretta proprio da Semeria. Una volta in carcere, Semeria si convinse che dietro al suo arresto e quelli precedenti di Franceschini e Curcio ci fosse Moretti (del ruolo di Bozzato saprà solo anni dopo). Una ossessione sposata da Franceschini nonostante le smentite dei componenti dell’Esecutivo. Serve poco la politica ma tanta psicanalisi per leggere questi comportamenti che nei decenni successivi alimenteranno una dietrologia infinita. La storia ci dice ben altro: Franceschini e Semeria, una volta dissociati, usciranno dal carcere ottenendo come premio cospicui sconti di pena, mentre Moretti dopo 44 anni è ancora in esecuzione pena con sei ergastoli sulle spalle.

Il ritorno nel Pci e la dietrologia
Una volta fuori Franceschini ritrova l’abbraccio del vecchio Pci emiliano da cui proveniva. Il suo ex segretario ai tempi della militanza nella Fgci di Regio Emilia l’accoglie e gli offre un posto di lavoro all’Arci, in cambio farà da sponda alle ricostruzioni dietrologiche della storia brigatista avviando una stretta collaborazione con il senatore Sergio Flamigni, membro di diverse commissioni parlamentari d’inchiesta sul sequestro Moro. Il Pci aveva bisogno di Franceschini per dare forza all’alibi che doveva fornire una giustificazione al fallimento delle proprie strategie politiche: dal compromesso storico alla linea della fermezza durante il rapimento Moro. A tavolino costruisce la leggenda delle prime Brigate rosse «buone», contrapposte alle «bierre» militariste, sanguinarie ed eterodirette di Moretti. Eppure era tra i militanti che scelsero il passaggio alla clandestinità, presente nell’estate del 1974 quando si avviarono le fondamenta della nuova struttura organizzativa che poi segnerà il funzionamento delle Br negli anni successivi. Fu lui a gestire in prima persona il sequestro Sossi che segnava il cambio di strategia e l’attacco al cuore dello Stato. Sempre lui era sceso a Roma per compiere inizialmente quel sequestro di un esponente Dc che poi verrà portato a termine nel marzo 1978. Inventò di sana pianta l’esistenza del legame di Moretti col Superclan per celare la propria appartenenza al servizio d’ordine diretto da Simioni e il fatto che Moretti fu il primo a rompere ogni rapporto con quel gruppo. Una storia rovesciata che lo vedeva sempre nel ruolo immacolato di puro e ragionevole. Alcuni collaboratori racconteranno dei rimproveri da lui lanciati contro i compagni esterni perché la morte di Margherita Cagol tardava ad essere vendicata. Dal carcere si distinguerà per i continui inviti a elevare il livello di scontro all’esterno e organizzare evasioni. Richieste che distoglieranno le colonne esterne dal lavoro politico nei posti di lavoro e nei territori. E quando i tentativi di evasione falliranno, come quello messo in piedi dalla colonna romana dall’isola dell’Asinara, dopo averci lavorato una intera estate, imputerà il fallimento a una mancata volontà politica radicalizzando sempre più le sue posizioni fino a formulare, dopo un durissimo pestaggio subito nel carcere di Nuoro, richieste di rappresaglia che mettevano in luce i segni preoccupanti di squilibrio, come affondare uno dei traghetti che collegavano la Sardegna al continente.
Scriveva Bertolt Brecht che non c’è peggior nemico per gli elefanti liberi dell’elefante addomesticato.

«Le misure alterantive al carcere sono un diritto del detenuto»

L’intervista: parla Alessandro Margara

Paolo Persichetti, Liberazione 4 gennaio 2009

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Tratto da Scarceranda 2009

Ricorre in questi giorni il decennale della morte di Mario Gozzini (2 gennaio 1999). Esponente del cattolicesimo di sinistra, cresciuto accanto a Giorgio La Pira ed Ernesto Balducci, fu senatore della Sinistra indipendente durante la stagione del catto-comunismo e primo firmatario della legge 663, del 1986, che ripristinò, ampliandola, la riforma penitenziaria varata nel 1975 (legge 334), ma la cui applicazione era stata sospesa negli anni dell’emergenza antiterrorismo e che – impropriamente – porta da allora il suo nome.
In realtà alla stesura del testo avevano contribuito in molti: il giurista socialista Giuliano Vassalli, allora presidente della commissione Giustizia (il cui vice era proprio Mario Gozzini), Raimondo Ricci, giurista e avvocato comunista, e Domenico Gallo, professore di diritto penale di area cattolica. Quella “riforma della riforma” varata e poi bloccata 11 anni prima, sotto la spinta e al prezzo di una durissima stagione di lotte carcerarie, non raccoglieva soltanto l’assenso dell’intero «arco costituzionale» (tutte le forze politiche presenti in parlamento, fatta eccezione per i fascisti del Msi), l’impulso dei ministri della Giustizia che si susseguirono durante l’iter parlamentare (i democristiani Martinazzoli e Rognoni) ma anche il contributo di figure riformatrici della magistratura di sorveglianza, come Mario Canepa e Giancarlo Zappa, degli allora dirigenti del dipartimento

La misura alternativa più antica del mondo...

La misura alternativa più antica del mondo…

dell’amministrazione penitenziaria, Nicolò Amato e Luigi Daga, nonché – come ricordò spesso lo stesso Gozzini – dell’area della detenzione politica legata alla dissociazione dalla lotta armata. Approvata nell’ottobre del 1986, e nata inizialmente per abolire le limitazioni imposte dalla legislazione d’emergenza, la nuova legge si trasformò in una vera e propria rivisitazione dell’ordinamento penitenziario introdotto nel 1975, superandone in alcune parti prudenze e timidezze. Restò tuttavia marcata dall’impostazione premialistica, con un forte approccio moralistico a sfondo cattolico che pochi mesi dopo si tradusse nella terza legge sulla «dissociazione dalla lotta armata» del febbraio 1987.
22 anni dopo la sua entrata in vigore, proviamo a tracciare un bilancio sulle luci e le ombre di un dispositivo che ha indubbiamente modificato il carcere, mutato il rapporto con la pena attenuandone (di quanto?) l’impostazione afflittiva, recependo (fino a che punto?) il dettato dell’articolo 27 della costituzione, cambiando la relazione tra la società esterna e il mondo della reclusione. Ne parliamo con Alessandro Margara che è stato magistrato di sorveglianza a Firenze, capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (messo prematuramente alla porta dal controriformatore Oliviero Diliberto, il ministro della Giustizia che reintrodusse i Gom accogliendo le pressioni provenienti dai sindacati della polizia penitenziaria), ed oggi è presidente della fondazione Michelucci di Fiesole.

La legge Gozzini è sotto attacco. In parlamento sono stati calendarizzati diversi disegni di legge (ddl Berselli e altri) che ne prevedono l’abolizione. La destra ne ha fatto un suo cavallo di battaglia mentre la sinistra, travolta dal giustizialismo, non sembra molto interessata a fare resistenza.

Rispetto al testo iniziale, questa legge ha già subito ripetute modifiche. Nel clima d’emergenza antimafia del 90-92 subentrarono delle restrizioni (limiti all’accesso e carcere duro) contro i reati legati alla criminalità organizzata. Nel 1998 ci fu invece una estensione in favore dei reati minori, con pene non superiori ai 3-4 anni (legge Simeone).

E’ vero che i benefici penitenziari contribuiscono ad accrescere il numero dei reati, come sostengono i fautori della certezza della pena?
Questa tesi è smentita da dati ufficiali del Dap. La ricerca più esauriente è del 2006 e dice che nell’arco dei 7 anni precedenti, nel periodo che va dalla fine del 1999 al 2005, la recidiva di chi ha usufruito delle misure alternative o dei benefici penitenziari ha avuto un tracollo, appena lo 0,30%. Nei 5 anni successivi alla fine della pena scende invece al 19% per chi ha ottenuto i benefici, mentre sale al 68,5%, cioè più di tre volte tanto, per chi ne è stato escluso. Ciò dimostra che la pena inflessibile è il vero incentivo a delinquere.

Ma ci sarà pure qualche ombra?
Certo, c’è sempre una parte di rischio dovuta ad errori di valutazione. Ma anche qui i dati ci dicono che le revoche delle misure alternative arrivano appena al 4%. Attenzione, le revoche sono originate da problemi di condotta indisciplinata, di mancato rispetto delle prescrizioni (per esempio ritardi, allontanamenti non autorizzati ecc.). Molti di questi sono tossicodipendenti che trasgrediscono il programma terapeutico stabilito. In realtà soltanto nello 0,14% dei casi, l’1 per mille, sono stati accertati nuovi reati.

Molti studi di settore dimostrano che i tribunali di sorveglianza ricorrono ad una interpretazione impropria della recidiva per i tossicodipendenti. Dove per recidiva non si intende più la realizzazione di un nuovo reato ma la semplice ricaduta nel consumo di droghe.
Per definizione clinica quello della tossicodipendenza è un percorso di recupero segnato da ricadute, tant’è che per il testo della legge la semplice assunzione di stupefacenti non è di per sé una ragione di revoca. L’insuccesso momentaneo del programma non dovrebbe quindi provocare revoche automatiche. Purtroppo qui è intervenuto l’irrigidimento della Fini-Giovanardi.

Nella realtà quotidiana degli uffici di sorveglianza le revoche sono pressoché automatiche, mentre l’ammissione alle misure alternative, anche in presenza dei requisiti previsti e del parere favorevole degli operatori e dei direttori del carcere, resta sottomessa alla valutazione personale del magistrato. L’assenza di automatismi non è forse uno dei limiti strutturali della legge?
Bisogna distinguere tra testo della legge e indirizzo delle magistrature di sorveglianza. Nella “faticosa valutazione” del giudice c’è ovviamente una certa discrezionalità, ma non deve essere una discrezionalità vuota. Permessi, semilibertà, misure alternative sono strumenti di esecuzione ordinaria della pena. È testuale che non si tratta di “benefici” e che esiste dunque un diritto alla concessione. Nella sentenza numero 282, del 1989, la corte costituzionale afferma che le misure alternative non sono una concessione “graziosa” ma un diritto da applicare quando ne ricorrano le condizioni.

Si può dire che da alcuni anni si è affermato nei tribunali di sorveglianza un atteggiamento culturale che tende a sabotare la Gozzini utilizzando le contraddizioni presenti nella legge?
Quando un giudice comincia ad obiettare troppo fuoriesce dalla sua funzione. In questo caso siamo di fronte all’assunzione di un ruolo, quello di difensore della pena, che il magistrato di sorveglianza non ha. La legge gli assegna un altro ruolo, quello di gestore della pena.

Eppure una nuova leva di giudici sembra agire quasi come un quarto grado di giudizio.
Quando accade è un comportamento extra legem. Non compete loro una valutazione del fatto processuale già giudicato dai giudici della sentenza. La pena è già il riassunto di quello che la condanna ha detto.

Il fatto che molti magistrati di sorveglianza vengano dalla procure antimafia è una cosa casuale o dettata da una strategia ben precisa finalizzata a costruire collaboratori di giustizia (pentiti) in ambito carcerario?
Mi sembra un giudizio temerario. Credo che ciò si spieghi soprattutto con l’incombere in un certo periodo della legge Castelli sulle carriere dei magistrati.

L’applicazione flessibile della pena, che ispira la filosofia della Gozzini, ha tra i suoi risvolti anche il fatto che la pena sia divenuta una sorta processo permanente.
Questo è un tema cruciale nelle filosofie del sistema penale. Nel quadro del nostro ordinamento, dove permangono pene lunghe come l’ergastolo, la corte costituzionale ha stabilito, nel 1974, che l’esecuzione deve essere flessibile. C’è un diritto soggettivo della persona detenuta che dopo un certo tempo ha diritto alla verifica del proprio percorso. Ovviamente la flessibilità espone al rischio di arbitrarietà. Ma senza la flessibilità non vi sarebbe sistema e la ricchezza delle valutazioni nel tempo diventa liberatrice. Se il sistema funziona.

La dissociazione politica dal terrorismo

Scheda giuridica sui dispositivi legislativi che configuramo le modaliità della dissociazione politica dal terrorismo e la collaborazione giudiziaria

Tre successivi interventi legislativi, concepiti all’interno delle misure speciali varate da governo e parlamento tra la fine degli anni 70 e la prima parte degli anni 80, definiscono progressivamente due particolari figure giuridiche, alle quali vengono riconosciute rilevanti sconti di pena, ipotesi di non punibilità, accesso facilitato alle misure alternative alla detenzione, liberazione n1035440415_221871_65533 condizionale e altri benefici, oltre che un regime penitenziario privilegiato: il collaboratore di giustizia, comunemente definito “pentito”, e il dissociato.

1) Col decreto legge n° 625 del 15 dicembre 1979 (Gazzetta ufficiale n° 342 del 17 dicembre 1979), convertito in legge nel febbraio 1980 (Gazzetta ufficiale n° 37 del 7 febbraio 1980) si introduce la prima formulazione della nozione di “dissociazione”, intesa a definire colui che «dissociandosi dagli altri, si adopera a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove per l’individuazione o la cattura dei complici».

2) Nel maggio 1982, un secondo dispositivo legislativo molto più articolato (Gazzetta ufficiale n° 149 del 2 giugno 1982) introduce una distinzione tra la dissociazione (art. 2) e la collaborazione (art. 3). Può così avvalersi degli sconti di pena per la dissociazione colui che «renda piena confessione di tutti i reati commessi e si adoperi durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi». Viene invece considerato un collaboratore di giustizia colui che discioglie o recede dal gruppo, si consegna fornendo ogni informazione sulla struttura e sull’organizzazione dell’associazione o della banda, «rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l’esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori dello stesso».

3) Il 18 febbraio 1987, viene varata invece un’ultima legge, Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (Gazzetta ufficiale n° 43 del 21 febbraio 1987) nella quale si definisce, art. 1, «condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l’organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica».