Incarcerazioni facili, un problema italiano

Dal ’45 a oggi 4 milioni e mezzo di errori giudiziari. Meno della metà dei detenuti è in carcere per una condanna definitiva. Un terzo è in attesa del processo di primo grado

Paolo Persichetti
Liberazione 14 agosto 2009

carcere
Dal dopoguerra ad oggi sono circa quattro milioni e mezzo le persone vittime di “errori di giustizia”. All’interno di questa categoria piuttosto ampia rientrano gli errori giudiziari classici, quelli cioè che dopo una procedura di revisione del processo  danno luogo al riconoscimento dell’errore e dell’ingiusta condanna. Questo caso di figura rappresenta però la parcentuale più bassa; i casi di ingiusta detenzione cautelare; vengono poi le prescrizioni ma soprattutto i proscioglimenti.
Il numero delle persone coinvolte in queste defaillances della giustizia è pari alla popolazione di un’intera regione. Solo dal 1980 al 1994 quasi un imputato su due è stato prosciolto, oltre un milione e mezzo di cittadini sui tre e mezzo passati davanti ad un giudice. E tra questi ben 313 mila sono finiti prosciolti con formula piena.
Si tratta di una cifra immensa che mostra quale sia nella realtà il vero “allarme sicurezza”: il cattivo funzionamento della Giustizia, dell’inchiesta e del processo penale.
Questi dati dimostrano come una delle maggiori fonti di rischio per la libertà viene proprio da quella magistratura che secondo la Costituzione dovrebbe invece tutelare e garantire la persona.
La casistica degli errori è immmensa: include casi di omonimia, distrazioni, perizie errate, errori di calcolo. Ma sarebbe fuorviante restare a quelli che appaiono solo motivi di superficie. Le cause hanno ragioni sistemiche ben più profonde, legate alla funzione svolta dal corpo giudiziario in Italia, al peso delle ripetute emergenze, alla supplenza sistematica assunta dal corpo giudiziario. Modificazioni di natura politica e sistemica a cui si aggiungono anche le tradizionali discriminazioni di natura classista.
In una intervista rilasciata alcuni anni fa, l’allora magistrato istruttore Ferdinando Imposimato puntava l’indice contro il carattere pressoché indiziario che caratterizza gran parte dei procedimenti penali. Avendo lui stesso praticato per decenni questo metodo d’indagine, l’ex giudice riusciva a descriverne molto bene la logica perversa: «troppo spesso –  spiegava – le inchieste sono basate su fatti desunti dall’esistenza di altri fatti. In pratica il risultato di una deduzione logica. Terreno ideale per l’errore. Troppo spesso – aggiungeva – l’indizio altro non è che un sospetto tramutatosi troppo velocemente, e che a sua volta finisce ancora più rapidamente per trasformarsi in prova».
Eppure il senso comune, quello che i media raccontano orientando l’opinione pubblica, dicono l’esatto contrario. L’insicurezza, intesa come mera percezione, sensazione sociale, stato d’animo, è in costante aumento; come la convinzione, rilanciata dalla cronaca, che vi sia in giro troppo lassismo della legge, un dilagare d’impunità garantita e scarcerazioni facili.
Una dettagliata indagine dell’Eurispes, resa nota all’inizio dell’anno, racconta tuttavia una realtà ben diversa: al 30 giugno 2008, dei 55.057 mila detenuti presenti nelle carceri italiane soltanto 23.243 stavano scontando una sentenza definitiva. Poco più di un terzo. Tutti gli altri, ovvero la maggioranza, erano in attesa di giudizio. Tra questi la quota più alta riguarda chi è ancora in attesa del processo di primo grado, ben 15.961. Il numero di quelli che hanno interposto appello sono, invece, 9.115. I ricorrenti in cassazione 3.451.
Da allora la situazione non è mutata. Secondo gli ultimi rilievi del ministero della Giustizia, ad un anno di distanza, con una popolazione reclusa che è salita a 63.460 (20 mila olre la soglia di capienza), i candannati in via definitiva sono 30.186, meno della metà. A questo dato va aggiunto un elemento ulteriore che mette in rilievo la condizione di discriminazione sociale vissuta dai detenuti stranieri, ormai 23.530.
Il 58,75% di questi è in custodia cautelare, mentre gli italiani in carcerazione preventiva sono il 43,77% del totale dei connazionali detenuti, ossia circa il 15% in meno degli stranieri.
Un altro aspetto da sottolineare è che statisticamente quasi la metà dei detenuti in attesa di primo grado finiranno prosciolti o in prescrizione. Ciò vuol dire che per un’altissima porzione di popolazione penitenziaria la custodia cautelare è un passaggio inutile, oltre che dannoso.
Quest’ultimo dato ribalta completamente l’opinione diffusa di una giustizia dalle “scarcerazioni facili”. Siamo, in realtà, un paese dove si incarcera troppo e senza grossi problemi a causa di un sistema penale che nonostante la riforma del codice di procedura del 1989 vede tuttora presente un forte squilibrio in favore della pubblica accusa. Non è un caso se le regioni dove più alta è la percentuale di errore, e maggiore è l’impiego della custodia cautelare, siano quelle meridionali. La legislazione penale speciale facendo leva sul reato associativo applicato contro le forme di criminalità organizzata amplifica il carattere pregiudiziale delle inchieste. Ne consegue che la definizione della responsabilità personale diventa più incerta, mentre il livello di tutela delle garanzie giuridiche si abbassa paurosamente.
Una legge del 1988, contrastata duramente dalla magistratura, ha disciplinato la responsabilità civile dei giudici. Da allora è possibile avviare delle procedure di risarcimento per «ingiusta detenzione». Il legislatore ha affrontato, in modo tuttavia ancora molto insoddisfacente (il testo al momento esclude i ricorsi retroattivi), solo un aspetto del problema. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste una norma che indennizza “l’ingiusta imputazione”. Incorerre in un procedimento penale, anche quando non si somma all’ingiusta detenzione, risulta in ogni caso estremamente pregiudizievole e oneroso per la persona messa sotto accusa. Oltre al costo umano (morale, esistenziale e economico), gli errori giudiziari hanno un prezzo sociale e erariale importante per la stessa conunità.
Nel corso degli ultimi 5 anni lo Stato ha pagato circa 213 milioni di euro di risarcimento, la quasi totalità per ingiusta detenzione cautelare, molto meno per gli errori giudiziari. I giudici no, non pagano mai. Nel proteggere la loro autonomia, l’ordinamento arriva a tutelare anche le responsabilità più gravi, fino a farne la categoria più impunità in assoluto. Quella che si erge a giudizio degli altri, forte del fatto che non sarà mai giudicata. La commissione disciplinare del Csm è composta solo da magistrati. Prevale uno spirito corporativo e di autotutela. La madre di tutte le caste protegge bene se stessa. A fronte di un numero travolgente di errori, custodie cautelari ingiuste e immotivate, procedimenti penali finiti nel ridicolo di proscioglimenti pieni, sono rarissimi i casi di azioni disciplinari terminate con sanzioni punitive.
In genere la sanzione avviene attraverso una promozione di carriera con uno spostamento in altra sede. Le sanzioni sugli stipendi o i blocchi di carriera sono pressoché inesistenti.

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Carceri facili: dopo le proteste torna in carcere. Aggirate le garanzie processuali

Omicidio di Barbara Belloroforte, dopo la lettera del padre pubblicata dal Corriere della Sera, il responsabile torna in cella. La procura di Catanzaro per correggere i propri disfunzionamenti calpesta le garanzie processuali e s’inventa il pericolo di fuga dell’imputato, scarcerato un anno fa per scadenza dei termini di custodia cautelare

Paolo Persichetti
Liberazione 12 agosto 2009

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Luigi Campise, l’omicida di Barbara Bellorofonte, uccisa per gelosia il 27 febbraio 2007, è tornato in carcere 24 ore dopo la pubblicazione della lettera del padre della ragazza che protestava per la sua scarcerazione. Contrariamente a quanto detto dai media, Campise era stato scarcerato alla fine di luglio per una vicenda diversa dall’omicidio. Un reato precedente di cui aveva finito di scontare la pena.
Per l’uccisione della sua fidanzata la rimessa in libertà di Campise era intervenuta, in realtà, circa un anno fa, causa l’eccessiva lentezza delle indagini preliminari dovuta a ritardi nella consegna di alcune perizie richieste dal pm. In quella circostanza il gip ritenne di non dover concedere la proroga prevista dalla legge, né tantomeno considerò plausibile un rischio di fuga dell’imputato. La notizia del nuovo arresto è stata diffusa ieri dalla Procura della repubblica di Catanzaro. Nel testo si rivela un fatto fino ad oggi sconosciuto, ovvero che «Il ripristino della custodia cautelare in carcere era stato chiesto dal magistrato competente in concomitanza con la scarcerazione di Campise disposta nell’ambito di altro procedimento», per il quale nel 2008 il giovane era stato arrestato. Tuttavia ciò non spiega perché da allora siano passate tante settimane senza che vi sia stata una decisione. L’argomento, insomma, appare alquanto posticcio. Una toppa messa lì, tanto per trovare una giustificazione da presentare all’opinione pubblica alla faccia delle regole.
Il fatto che Campise sia ritornato in cella in questo modo non ci convince per niente. Intanto per come i media hanno trattato la vicenda. Nel Paese del carcere facile, è stata montata l’ennesima polemica sulle presunte scarcerazioni rapide. Sulla linea di mira sono finite ancora una volta le garanzie processuali poste a tutela dei cittadini, dimenticando che i limiti frapposti alla durata massima della custodia cautelare sono una garanzia costituzionale che tutela ogni persona dal rischio di finire sequestrato in carcere senza un processo. Sono i termini posti alla durata della custodia cautelare che impongono tempi ragionevoli alla durata del processo penale. La Giustizia non può trattenere una persona in cella oltre un determinato tempo se non è in grado di processarla.
In secondo luogo, questo polverone ha distolto l’attenzione dalla vera natura del problema, ovvero il disfunzionamento dell’indagine preliminare. Pur avendo a disposizione un tempo sufficientemente lungo, con un solo imputato e un fatto-reato semplice nella sua drammaticità, il pm non ha concluso per tempo l’indagine. Circostanza che chiama in causa l’esercizio dell’azione penale, di fatto esercitata in modo discrezionale contro quanto recita la stessa costituzione.
Ciò può accadere anche perché in determinate procure la magistratura preferisce imbastire inchieste e processi che offrono visibilità mediatica e politica a scapito di altri reati. Incardinare maxi processi sulla criminalità organizzata, o sui rapporti tra economia e politica, costruire teoremi per colpire le aree politiche radicali, gli studenti e i movimenti, è più pagante in termini di carriera dell’anonimo fatto di cronaca.
Infine, per riarrestare Campise la procura ha evocato il “pericolo di fuga”. L’unica ragione ammessa in questo caso dalla legge. Il rischio di fuga, però, deve essere comprovato e non sembra il caso. L’imputato nonostante fosse libero da settimane non era fuggito. La stessa cosa era accaduta al momento della sua prima scarcerazione. Anche qui, la ragione indicata dalla procura appare fragile, inventata di sana pianta per placare i clamori mediatici. Insomma siamo di fronte al classico trionfo dell’ipocrisia, alla farsa giudiziaria che vede un errore iniziale corretto con un errore ancora più grande. Un grave vulnus alle garanzie processuali. Un pericoloso precedente quello di un apparato giudiziario che si lascia guidare dalla vox populi. Uno dei tanti va detto, il segno evidente del fallimento storico della logica penale.

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Nel Paese del carcere facile, il “Corriere della sera” s’inventa l’ennesima polemica sulle scarcerazioni rapide

Mentre le carceri traboccano di detenuti (ormai oltre 60 mila di cui un terzo in attesa di giudizio, cioè presunti innocenti) e il governo vara leggi liberticide che permettono di rastrellare stranieri per le strade e incarcerarli per il solo fatto di non avere un permesso di soggiorno, il Corriere della sera monta a tavolino una cortina fumogena per denunciare presunte scarcerazioni facili. Sulla linea di mira ancora una volta le garanzie processuali poste a tutela dei cittadini-imputati, mentre si omettono le responsabilità di una macchina giudiziaria pervenuta al suo fallimento storico e si dimentica che nell’esercitare, di fatto, in modo discrezionale l’azione penale, la magistratura preferisce imbastire inchieste e processi che offrono visibilità mediatica e politica a scapito di altri reati

Paolo Persichetti
Liberazione 11 agosto 2009

Uccise la fidanzata, è libero. Garanzie giuste, magistratura lenta

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Ieri il Corriere della sera ha pensato bene di rilanciare l’ennesima polemica sulle presunte, sottolineo presunte, scarcerazioni facili. Forse qualcuno aveva bisogno di una cortina fumogena per distogliere l’attenzione dai rastrellamenti di stranieri senza permesso di soggiorno che il nuovo pacchetto sicurezza, appena entrato in vigore, autorizza. In prima pagina è apparsa la lettera del padre di Barbara Bellorofonte, una ragazza di 18 anni uccisa con un colpo di pistola il 27 febbraio 2007 dal fidanzato, un maschio iperpossessivo.
Luigi Campise, l’omicida, fuggito in un primo momento si era poi consegnato ai carabinieri. Reo confesso è stato condannato a 30 anni di reclusione in primo grado. Ora però è stato scarcerato e il padre, comprensibilmente indignato, ha preso carta e penna per denunciare il fatto.
L’eco suscitato dalla sua protesta ha subito provocato la reazione del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che ha incaricato gli ispettori del suo ministero d’avviare accertamenti preliminari per acquisire informazioni sull’episodio.
Poco tempo fa una ricerca sulla relazione tra organi d’informazione e allarmi sociali spiegava come la paura nasce in prevalenza sui media. In altre parole, quella che gli esperti definiscono “percezione dell’insicurezza” è il frutto di un rapporto distorsivo tra media, politica e realtà. L’amplificazione della cronaca nera e degli affari giudiziari suscita un clima ansiogeno nella società che la politica prende a pretesto per giustificare scelte largamente precostituite. Come se nulla fosse il Corriere ha riproposto il medesimo dispositivo, un mix che mette insieme la reazione emotiva dei familiari della vittima con un resoconto approssimativo, per non dire inesatto, dei fatti. Il risultato è micidiale al punto da diffondere l’idea, come scrive con sincera esecrazione il papà della ragazza uccisa, che in Italia «tutto è permesso, tutto è possibile, compreso un omicidio, tanto poi si riesce sempre a trovare il modo di essere liberati».
Eppure il nostro codice non è tenero con gli imputati. Per reati gravi come l’omicidio volontario prevede una custodia cautelare massima di sei anni. Non è raro vedere persone innocentate dopo aver trascorso lunghi anni della propria vita in detenzione. Sei anni sono lunghi, quanto basta per vedere la propria esistenza stravolta, per non ritrovare più la vita passata. I limiti frapposti alla custodia cautelare sono una garanzia fondamentale che tutela il cittadino dal rischio di rimanere sequestrato in carcere dalla magistratura senza processo. Sono i limiti di durata della custodia cautelare che impongono alla macchina giudiziaria tempi certi e non eccessivamente lunghi sulla durata di inchiesta e processo penale. Negli Usa con una cauzione l’accusato viene scarcerato immediatamente in attesa che una sentenza definitiva decida della sua colpevolezza o innocenza.
Cosa è realmente successo allora? Campise era già tornato libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare il 25 aprile 2008. Allora il difensore di parte civile scelto da papà Bellorofonte, l’avvocato Enzo De Caro, aveva così spiegato i fatti senza gridare allo scandalo: «questa scarcerazione è dovuta alla lentezza della giustizia. In questi procedimenti sono necessarie consulenze tecniche per le quali c’è bisogno di tempi biblici». Intanto Campise era stato riarrestato per altri reati precedenti all’omicidio e per questi condannato a 4 anni. Circostanza che probabilmente aveva tranquilizzato la famiglia della vittima, anche perché al processo Campise era comparso in stato detentivo, ma solo perché detenuto per altri fatti. Un effetto ottico, insomma. Anche le azioni delittuose che l’avevano riportato in carcere erano precedenti al 2006. Circostanza che gli ha consentito di usufruire dell’indulto ed uscire nuovamente. Dettagli tecnici forse, ma qui la forma è sostanza.
Campise non è stato rimesso in libertà nonostante i 30 anni di reclusione ricevuti. Era già scarcerato per i fatti incriminati quando è giunta la condanna. Poi, essendo intercorso appello, la sentenza non è diventata definitiva. E finché non c’è una sentenza passata in giudicato prevale la “presunzione d’innocenza”, come recita la costituzione. Nella fattispecie, poi, il pm che in aula aveva chiesto l’ergastolo non ha ritenuto di dover sollecitare un nuovo arresto contestualmente alla sentenza, come avrebbe potuto secondo il codice. D’altronde una semplice condanna provvisoria non sarebbe stata sufficiente in mancanza di un “comprovato rischio di fuga”. Non siamo dunque di fronte ad un problema di certezza della pena, come la vicenda così presentata sembra suggerire, ma ad una disfunzione dell’inchiesta preliminare, ad una eccessiva lentezza delle indagini di fronte ad un caso che, tutto lascia supporre (il condizionale è d’obbligo non essendo a nostra disposizione il fascicolo), non avrebbe dovuto richiedere lunghe investigazioni, vista la semplicità dei fatti, la confessione e i riscontri. Le perizie (come suggerito dalla parte civile), molto probabilmente quelle sulla personalità dell’imputato, hanno allungato a dismisura i tempi. Il problema è dunque la macchina giudiziaria, il mercato delle consulenze (i compensi sono legati alla durata), ma anche il fatto che certe procure privilegiano inchieste che offrono maggiore visibilità politica. A pagarne il prezzo alla fine resta una giovane donna e i principi del garantismo.

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Carceri affollate: Giudici californiani, «Svuotate le celle»

In California dopo il successo di una Class action promossa da un’associazione di detenuti, la Corte federale ordina la scarcerazione di 43 mila detenuti  entro due anni. Intanto l’Italia subisce la prima condanna per il sovraffollamento delle sue prigioni

Paolo Persichetti

Liberazione 6 agosto 2009

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La corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato nelle scorse settimane l’Italia a risarcire la cifra simbolica di mille euro per “danni morali” a un ex detenuto, Izet Sulejmanovic, perché vivere in 2,7 metri quadrati di spazio, cifra inferiore al limite di vivibilità di 7 metri quadri a persona stabilito dal comitato europeo per la prevenzione della tortura, è «inumano e degradante». Il trentaseienne bosniaco, condannato nel 2002 a due anni di reclusione per furto aggravato, era finito nel carcere romano di Rebibbia dove era rimasto rinchiuso per alcuni mesi in una cella che ospitava altre 5 persone. 16 metri e 20 centimetri da dividere in sei. Più o meno la realtà quotidiana di tutte le carceri italiane, anzi nemmeno la peggiore. Basti ricordare che tempo fa, nella casa circondariale di Trieste, si era sperimentata la turnazione, regolata con un registro, dei materassi sul pavimento. La cosiddetta “quinta branda”, cioè il posto in più ricavato con mezzi di fortuna nelle celle collettive, in genere da quattro, è stata sorpassata da tempo. Ormai si ricorre ai letti a castello. Le sezioni monocellulari ospitano due, se non tre detenuti per “cubicolo”, mentre nei “cameroncini” si può arrivare a sette-otto ospiti. Poi ci sono i “transiti”, le sezioni di prima accoglienza dove non esistono limiti. Pollai umani. Calca di corpi. La sanzione stabilita dai giudici europei è dunque importante perché riconosce l’illegalità permanente della condizione carceraria. Probabilmente questa è solo la prima di una lunga serie di condanne che investiranno il sistema carcerario italiano, e non si capisce bene con quale faccia i dirigenti del Dap e del ministero della Giustizia potranno affacciarsi in Europa. Il problema tuttavia non è solo italiano, anzi più esattamente l’Italia l’ha importato dagli Stati uniti, soggiogata dalle politiche sicuritarie della tolleranza zero. Ora però arriva il conto e sarà salato in termini economici e sociali. Il livello di tensione e conflitto sta salendo, l’ingestibilità dell’universo carcere diventa ogni giorno di più difficile. L’ossessione della sicurezza «ha generato solo insicurezza», come ricordava tempo fa Michele Ainis su La Stampa. Basta ascoltare gli allarmi lanciati dai sindacati penitenziari. Un coro unanime denuncia l’invivibilità e la pericolosità raggiunta dal sistema.
Negli Stati uniti, ha raccontato l’altro ieri il New York Times, un comitato di giudici federali della California ha ordinato al governatore Arnold Schwarzenegger di ridurre il numero dei reclusi di almeno 40 mila unità entro i prossimi due anni, cioè circa il 27% della popolazione totale.

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Il giudizio emesso dalla corte è molto netto, definisce senza mezzi termini il circuito penitenziario, così come oggi è concepito, un sistema «criminogeno». Dopo aver indagato per alcuni anni il trattamento riservato ai reclusi, a seguito di una class action promossa da un’associazione di carcerati, e dopo lo stato di emergenza proclamato dallo stesso governatore nel 2006,  i tre giudici federali hanno stilato un rapporto di 184 pagine nel quale concedono 45 giorni di tempo ai membri dell’assemblea statale e al governatore per presentare un piano che riduca la popolazione dalle attuali 150 mila unità a 110 mila. Nel rapporto i giudici denunciano violazioni patenti dei diritti individuali sanciti dalla costituzione. «La salute fisica e mentale degli istituti californiani è umanamente e costituzionalmente inadeguata da oltre 10 anni». Per lungo tempo sono state negate, in situazioni dove l’affollamento può raggiungere livelli spettrali anche del 300%, «le cure fisiche e mentali essenziali con conseguenze talvolta fatali».

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Il rapporto descrive un flusso d’ingresso negli istituti che stravolge tutte le misure di verifica e gestione, con l’effetto di rendere poco accurate le fasi d’identificazione e di certificazione dello stato di salute degli incarcerati, suscitando situazioni di pericolo per la custodia e i reclusi stessi. Emerge un sistema caotico con tripli letti a castello, brande accatastate in palestre e corridoi. In sostanza l’inchiesta delinea lucidamente il tracollo del complesso carcerario-industriale e della politica della tolleranza zero risoltasi nel suo esatto contrario, ovvero una industria dell’insicurezza. Schwarzenegger aveva già proposto una riduzione di 27 mila unità, ma i giudici ora portano la barra a 43 mila. Nessuno pensa alla costruzione di nuove carceri come in Italia. Una vacanza in California potrebbe suggerire qualche buona idea al ministro Alfano e al capo del Dap, Ionta. Buon viaggio.

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Detenuto morto nel carcere di Mammagialla, è il sesto in un anno

Mammagialla morning
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in gabbia
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I dati che smentiscono la campagna terroristica contro l’Indulto

Post da completare…. la mole dei dati è enorme. Un po’ di pazienza!

Indulto. La verità, tutta la verità, nient’altro che la verità

di Giovanni Torrente [1]

Come noto, con la legge 31 luglio 2006 è stato concesso provvedimento di indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006 puniti entro i tre anni di pena detentiva e con pene pecuniarie non superiori a 10.000 euro, sole o congiunte a pene detentive. Il provvedimento prevede anche uno sconto di tre anni per coloro che sono stati condannati a una pena detentiva di maggiore durata e abbiano commesso il fatto precedentemente alla data sopraindicata. Sono esclusi dalla concessione dell’atto di clemenza i colpevoli di alcuni reati previsti dal codice penale. L’indulto, infatti, non si applica ai colpevoli di diversi delitti, tra i principali quelli concernenti: associazione sovversiva, reati di terrorismo, strage, sequestro di persona, banda armata, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, associazione di tipo mafioso, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, usura, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Il provvedimento nasce con l’obbiettivo esplicito di rimediare ad una situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari che, a partire dagli anni ’90, ha visto aumentare progressivamente il numero di presenze all’interno delle carceri italiane, arrivando a toccare tassi di detenzione mai raggiunti durante l’epoca repubblicana[2]. Tale grave indice di sovraffollamento ha storicamente contribuito a porre dei seri interrogativi sulla legalità stessa del complesso del sistema dell’esecuzione penale del nostro paese, così come più volte testimoniato dagli osservatori delle associazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti fondamentali nel sistema penale e dagli organismi internazionali che vigilano nella prevenzione della tortura all’interno dell’Unione Europea[3]. Il provvedimento ha quindi svolto la funzione di riportare il sistema penitenziario italiano all’interno dei parametri della legalità e di permettere condizioni di esecuzione della pena compatibili con i principi posti a tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.
Pur in presenza di tali ragioni, la legge è stata oggetto di pesanti critiche. Tali critiche paiono essersi sviluppate, in primo luogo, sul piano mediatico, il quale ha visto schierata contro il provvedimento la quasi unanimità degli organi di informazione di massa, coinvolgendo, in una seconda fase, la generalità degli attori politici, compresi coloro che a suo tempo avevano votato a favore della legge[4]. Il progressivo incremento delle critiche pare aver nel tempo generato una sorta di senso comune secondo il quale l’indulto avrebbe provocato un aumento dell’insicurezza causato dai dei reati commessi dalle persone liberate grazie alla legge. Tale progressiva convinzione degli effetti negativi dell’indulto non pare tuttavia essere stata accompagnata da dati oggettivi che corroborassero tale rappresentazione. Da tale constatazione nasce quindi l’idea di un monitoraggio sul comportamento recidivante degli indultati che affianchi i dati impressionistici su cui si fonda il dibattito pubblico con il quadro del fenomeno che emerge dalla ricerca empirica.
La ricerca di cui si ha l’occasione di presentare i risultati costituisce l’ideale proseguimento del monitoraggio sulla recidiva degli “indultati” che, sino a questo momento, ha conosciuto due precedenti momenti di verifica. Il primo, dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge[5]; il secondo, dopo diciassette mesi di applicazione del provvedimento[6]. In entrambe le occasioni i dati sul comportamento recidivante dei soggetti beneficiari della legge hanno suggerito un giudizio positivo sugli effetti prodotti dal provvedimento. In entrambi i casi, infatti, si è rilevato come la recidiva delle persone liberate fosse significativamente più bassa rispetto a quella “ordinaria” individuata dalle ricerche che si sono occupate del tema nel nostro paese. In quelle occasioni, tuttavia, le valutazioni sono state guidate da un criterio di prudenza in quanto l’arco temporale di riferimento, inferiore rispetto alle precedenti ricerche italiane sul tema, impediva una completa valutazione dei dati raccolti. I dati presentati costituiscono un aggiornamento di tale monitoraggio attraverso l’analisi dei reingressi in carcere di beneficiari del provvedimento di indulto aggiornati al  15 ottobre 2008. I risultati a cui si è giunti, occorre da subito ribadirlo, sono il risultato dell’incontro fra le ambizioni della ricerca e le prassi organizzative adottate dal Ministero della Giustizia nella raccolta dei dati statistici che hanno fortemente condizionato le scelte di metodo adottate. Occorre quindi, prima di soffermarsi sulla lettura dei dati, concentrarsi sulle implicazioni metodologiche che debbono guidare la lettura dei risultati della ricerca.

1. Nota metodologica
Come sottolineato nella prima parte di questo lavoro, prima di addentrasi nelle discussioni relative ai tassi di recidiva, occorre stabilire che cosa si intenda per recidiva. In questa occasione non ci si è voluti riferire al significato tecnico-giuridico della declaratoria di recidiva ex art. 99 c.p. Nell’ottica degli obiettivi che si è posto un monitoraggio in “tempo reale” sul comportamento dei beneficiari della legge, si è preferito adottare un criterio di interpretazione del fenomeno che facesse riferimento al semplice reingresso in carcere di soggetti beneficiari della provvedimento. In questo senso, l’arresto della persona già liberata a seguito dell’indulto è stato considerato come un criterio sufficiente a considerare il soggetto come recidivo. È evidente come alcuni degli arrestati potranno successivamente essere stati dichiarati innocenti al momento della celebrazione del processo penale; è altresì possibile che nell’eventuale sentenza di condanna non venga contestata la recidiva. In questo senso, è corretto affermare che il criterio utilizzato tende leggermente a sovrastimare il fenomeno rispetto al dato giuridico. Tuttavia, tale sovradimensionamento è l’implicazione di una scelta metodologica che si è inteso adottare al fine di presentare dati utilizzabili nell’immediato come strumenti di valutazione dell’impatto prodotto da un provvedimento  controverso come l’indulto. Appare altresì evidente come future osservazioni, più lontane nel tempo, non ponendosi l’obiettivo di entrare nell’immediato all’interno del dibattito sull’impatto della legge, potranno utilizzare un criterio di interpretazione della recidiva maggiormente conforme al dettato normativo.
Ulteriori precisazioni debbono inoltre riguardare l’arco temporale di riferimento ed il campione oggetto di osservazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, come si è detto, i dati sono aggiornati al 15 ottobre 2008, e si riferiscono quindi ad un arco temporale di 26 mesi e 15 giorni. Per quanto riguarda il campione di riferimento, riguarda la totalità dei soggetti scarcerati grazie alla legge ed un campione di 1.414 persone liberate dalla misura alternativa. L’arco temporale e la scelta del campione hanno tuttavia subito pesanti condizionamenti nel momento in cui le scelte di metodo si sono confrontate con l’organizzazione del ministero della Giustizia nella raccolta dei dati statistici. È su questo aspetto che occorre quindi soffermarsi brevemente.
Le cifre presentate sono il frutto di una rielaborazione su dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Come noto, l’esecuzione penale nel nostro paese è suddivisa fra l’area penale interna, competente sull’esecuzione delle pene all’interno degli stabilimenti penitenziari, e l’area penale esterna, competente sull’esecuzione delle misure alternative al carcere. A tale divisione corrisponde una parallela struttura organizzativa degli uffici che coinvolge anche l’ambito statistico. All’interno di tale strutturazione organizzativa, i dati statistici relativi all’esecuzione penale interna sono raccolti dall’Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato, mentre i dati relativi all’area penale esterna sono raccolti dall’Osservatorio delle misure alternative presso la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna. Tale modalità organizzativa pone dei seri problemi al ricercatore interessato all’analisi delle statistiche sull’universo dell’esecuzione penale in quanto impone di presentare le medesime richieste a due differenti uffici, non coordinati fra loro, strutturati in maniera differente e con sistemi di raccolta dati differenti. Tali difficoltà, inoltre, si rivelano maggiori nel momento in cui emerge che i due uffici trattano, in parte, gli stessi temi, ma con prassi organizzative, nella raccolta ed elaborazione dei dati statistici, sostanzialmente differenti. In materia di indulto, ad esempio, si è fatto prevalentemente riferimento a dati forniti dall’Ufficio per lo Sviluppo e per la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato del DAP, il quale ha svolto un monitoraggio sulle liberazioni e sui reingressi in carcere, sia dei soggetti provenienti dal carcere, sia di parte dei soggetti liberati dalla misura alternativa. Tale monitoraggio, tuttavia, non considera il numero reale di persone rientrate in carcere, quanto piuttosto il numero di “eventi di ingresso”; tale criterio, specie sul lungo periodo, tende evidentemente a sovradimensionare la reale entità del fenomeno. Ai fini di una corretta rappresentazione si è quindi dovuto richiedere agli uffici del DAP uno sforzo organizzativo volto alla distinzione fra numero di eventi di ingresso e numero reale di soggetti recidivi. Tale computo ha causato diverse difficoltà, sia agli uffici del ministero, sia ai ricercatori impegnati nel monitoraggio che hanno determinato un aggravio dei compiti e l’allungamento dei tempi della ricerca. Tuttavia, i dati in questa sede presentati si riferiscono al numero reale di soggetti rientrati in carcere.
Per quanto riguarda il campione di soggetti liberati dalla misura alternativa, occorre rilevare come esso corrisponda al totale delle persone che hanno usufruito della misura dopo un periodo di carcerazione, non comprendendo quindi tutti i soggetti dimessi dalla misura alternativa che non hanno mai fatto ingresso in carcere in quanto giunti alla misura alternativa dalla libertà. Per ottenere il numero totale di beneficiari dell’indulto, comprendente sia i soggetti scarcerati, sia i soggetti liberati dalla misura alternativa, ci si è quindi dovuti rivolgere alla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, la quale, nel computo dei soggetti liberati dalla misura alternativa, considera sia i soggetti che hanno usufruito della misura alternativa dopo un periodo di detenzione, sia i soggetti che hanno ottenuto l’applicazione della misura alternativa a seguito della sentenza di condanna, senza patire un periodo di detenzione. Tale ufficio, peraltro, non ha svolto alcun monitoraggio sul comportamento recidivante dei soggetti liberati dalla misura alternativa e quindi, per la rilevazione dei reingressi in carcere di tali soggetti, ci si è dovuti affidare al monitoraggio svolto dagli uffici statistici dell’area penale interna, limitatamente al campione da loro analizzato. Per quanto riguarda, invece, il comportamento recidivante dei soggetti liberati dalla misura alternativa che non hanno patito un periodo di detenzione, non esistono al momento dati disponibili ed un eventuale monitoraggio è affidato a future ricerche a campione all’interno di tale universo.
Accanto a tali difficoltà “strutturali”, un ulteriore problema ha riguardato nello specifico questa terza fase di monitoraggio del provvedimento. Nell’ultimo anno, infatti, il sistema di monitoraggio dati dal DAP ha conosciuto dei cambiamenti che hanno riguardato prevalentemente il sistema centrale di raccolta dati. Tali cambiamenti hanno determinato la cancellazione di diverse query e l’impossibilità di recuperare alcuni lavori non di routine. Per quanto riguarda i dati sulla recidiva degli indultati, tali mutamenti hanno comportato delle difficoltà nel ricostruire i tassi di recidiva distinguendo fra il campione di soggetti provenienti dalla misura alternativa e gli scarcerati. È accaduto così che, se relativamente al dato generale sulla recidiva, si è riusciti a mantenere la distinzione fra provenienti dal carcere e provenienti dalla misura alternativa, per quanto riguarda la lettura del dato in relazione alle specifiche variabili socio-anagrafiche e giudiziarie, tale divisione non è più stata possibile ed i dati presentati si riferiscono alla generalità dei soggetti beneficiari dell’indulto monitorati dal DAP. Inoltre, l’ufficio statistiche, in questa fase del monitoraggio, non è stato più in grado di soddisfare la nostra richiesta relativamente al dato aggiornato sui tassi di recidiva rispetto al numero di precedenti carcerazioni. Ne deriva che il dato presentato è aggiornato al 31 dicembre 2007.

2. I beneficiari del provvedimento
Il numero di soggetti che sono tornati in libertà dopo aver usufruito del provvedimento di clemenza è pari a 44.994. Tale cifra si ottiene sommando i 27.607 scarcerati con i 17.387 dimessi dalla misura alternativa (tabella n.1). Occorre tuttavia rilevare che il dato dei dimessi dalla misura alternativa non è aggiornato al 31/12/2007, ma bensì al 31/12/2006 in quanto, a seguito di quella data, gli uffici preposti alla raccolta di dati statistici relativi all’area penale esterna non hanno proseguito il monitoraggio sul numero di dimessi per via dell’indulto. Tale scelta si giustifica con il fatto che la quasi totalità dei soggetti in misura alternativa beneficiari del provvedimento è stata dimessa nei mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore della legge.

Tabella n. 1. Beneficiari del provvedimento di indulto

Numero dei beneficiari
Liberati dalla detenzione:                                    27.607
Liberati dalla misura alternativa:                      17.387
Totale:                                                                     44.994

Se si procede con l’analizzare la composizione della popolazione liberata in relazione alla posizione giuridica, è possibile rilevare (tabella 2) come fra i provenienti dal carcere vi è una netta prevalenza di soggetti in detenzione con una condanna definitiva, cui segue una percentuale di circa il 20% di persone con una posizione giuridica “mista”, caratterizzata da una o più condanne definitive e da ulteriori procedimenti penali a carico. Residuale è il numero di soggetti appellanti, ricorrenti ed in attesa di primo giudizio.
Fra i soggetti in misura alternativa liberati (tabella 3), prevalgono gli affidati in prova al servizio sociale, i quali costituiscono oltre il 60% dei liberati, mentre gli affidati in prova in casi particolari[7] ed i soggetti in detenzione domiciliare si dividono il rimanente 40% dell’universo dei liberati dalla misura alternativa.

Tabella n. 2. Posizione giuridica dei detenuti scarcerati

Posizione giuridica Numero di scarcerati
Definitivi puri:                                                                   19.071 (69,1%)
Misti con più procedimenti a carico:                              5.635 (20,4%)
Appellanti:                                                                           1.603 (5,8%)
Ricorrenti:                                                                              802 (2,9%)
In attesa di primo giudizio:                                                 496 (1,8%)
Totale:                                                                                 27.607

Tabella n. 3. Dimessi dalla misura alternativa rispetto al tipo di misura

Tipo di misura alternativa Numero di dimessi
Affidamento in prova al servizio sociale:                          10.697 (61,5%)
Affidamento in prova in casi particolari:                            3.410 (19,6%)
Detenzione domiciliare:                                                         3.280 (18,9%)
Totale:                                                                                       17.387

3. La recidiva dei beneficiari della legge
Come detto, il calcolo della recidiva dei beneficiari dell’indulto (tabella 4) è stato effettuato sulla totalità dei detenuti beneficiari della legge liberati e su un campione di 7.615 soggetti dimessi dalla misura alternativa, corrispondente a coloro che hanno usufruito della misura dopo un periodo di detenzione[8]. I dati aggiornati al 15 ottobre 2008 mostrano un tasso di rientri in carcere del 26,97% fra gli ex detenuti e del  18,57% fra coloro che erano in misura alternativa al momento dell’entrata in vigore della legge.

Tabella 4. Tassi di recidiva

Numero di liberati Numero di rientrati Tasso di recidiva

Liberati dalla detenzione: 27.607                                                    7.445                                                           26,97%

Campione di liberati dalla misura alternativa: 7.615                   1.414                                                            18,57%

I dati aggiornati a 26 mesi e 15 giorni dall’entrata in vigore della legge offrono importanti prospettive di analisi. Per quanto riguarda la recidiva degli ex detenuti, l’aggiornamento dei dati suggerisce di abbandonare, in parte, la prudenza adottata nelle precedenti occasioni a favore di una maggiore convinzione nel giudicare positivamente l’impatto della legge in termini di recidiva dei beneficiari. Come detto in precedenza, il monitoraggio più significativo con cui comparare i dati in nostro possesso si riferisce alla rilevazione effettuata dall’Ufficio Statistico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, citata dallo studio di Fabrizio Leonardi (2007), che ha mostrato come il 68,45% dei soggetti scarcerati nel 1998 abbia, nei successivi 7 anni, fatto reingresso in carcere una o più volte. Il dato presentato in quella occasione, purtroppo, non conteneva informazioni sulla scansione temporale dei reingressi in carcere. Non è dato sapere, in altre parole, se i reingressi fossero avvenuti prevalentemente nei primi anni, così come dimostrato per i soggetti provenienti dalle misure alternative, o se invece la tempistica fosse differente. Ora, il dato sui reingressi in carcere dei soggetti scarcerati a seguito del provvedimento di indulto mostra una percentuale di recidivi sensibilmente inferiore rispetto al dato del 68,45% rilevato nell’arco temporale dei sette anni. A ciò occorre aggiungere la lettura dei dati sull’andamento mensile dei reingressi rappresentato nel grafico n. 1. Tale grafico mostra come  il numero mensile di reingressi tenda, nel medio periodo, a diminuire. Pur mostrando diverse oscillazioni, è possibile infatti osservare come, dopo il sensibile aumento dei primi tre mesi, vi è una progressiva tendenza alla diminuzione degli ingressi mensili che raggiunge le cifre più basse a partire dal maggio 2008. Tale dato è confortato dalla lettura del calcolo dell’aumento mensile medio della recidiva (tabella 5) che mostra come, nelle 3 rilevazioni effettuate, l’aumento medio mensile del tasso di recidiva sia progressivamente diminuito. I dati paiono quindi confermare quanto affermato dalla ricerca italiana ed internazionale sul tema, dimostrando come i recidivanti tendano a ricommettere reati soprattutto nei primi mesi dalla liberazione. La progressiva diminuzione nell’incidenza del fenomeno porta ad ipotizzare, nel lungo periodo, un comportamento recidivante fra le persone scarcerate grazie all’indulto  inferiore rispetto all’ordinario. Le variabili che possono aver contribuito a determinare il fenomeno appaiono molteplici e non si ha la pretesa di ricostruirle in questa sede. Ciò che preme sottolineare è come tale tasso di recidiva offra indicazioni sull’impatto del provvedimento che si discostano sostanzialmente rispetto a quella che è la rappresentazione dominante. In particolare, il dato sulla recidiva offre ipotesi di ricerca che si muovono in direzione opposta rispetto alla vulgata dominante che associa il provvedimento di clemenza ad un aumento della criminalità. La chiave di lettura offerta dai dati attualmente disponibili suggerisce piuttosto che la possibilità offerta attraverso la scarcerazione anticipata, abbinata alla minaccia di scontare la pena comminata con la sentenza di condanna maggiorata del residuo pena precedentemente abbuonato in caso di commissione di un nuovo reato, producano un effetto deterrente nei confronti di una parte dei beneficiari, rendendo di fatto inferiore il rischio di commissione di nuovi reati da parte dei beneficiari.
Considerazioni in larga parte uguali possono ricavarsi dalla lettura dei tassi di recidiva dei soggetti dimessi dalla misura alternativa. In questo caso, la presenza di recenti ricerche che hanno trattato in maniera approfondita l’argomento consente di proporre qualche valutazione ulteriore rispetto a quanto proposto per gli ex detenuti. Confrontando delle cifre, è possibile osservare come Santoro e Tucci (2006) abbiano rilevato, all’interno di un arco temporale di cinque anni, un tasso di recidiva del 28,38% su un campione di soggetti tossicodipendenti ed alcool-dipendenti in affidamento terapeutico ed un tasso di recidiva del 18,84% su un campione di soggetti in affidamento in prova ai servizi sociali “ordinario”. Parallelamente, Fabrizio Leonardi (2007) ha rilevato un tasso di recidiva, sull’arco di sette anni, del 42% su un campione di affidati al trattamento terapeutico provenienti dal carcere, del 30% fra gli affidati al trattamento terapeutico provenienti dalla libertà, del 21% tra gli affidati in prova provenienti dal carcere e del 16% tra gli affidati in prova provenienti dalla libertà. Ora, il dato a nostra disposizione contiene sia soggetti in affidamento in prova ai servizi sociali, sia soggetti sottoposti ad altre forme di esecuzione penale alternativa al carcere. A rendere ancor più problematico il confronto, occorre considerare che il nostro campione è composto sia da soggetti non tossicodipendenti, in regime di affidamento “ordinario”, sia da soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti, prevalentemente assegnati al regime di affidamento in prova terapeutico. Tuttavia, se consideriamo il dato generale sui soggetti dimessi in misure alternativa (tabella 3), possiamo osservare come vi sia una prevalenza di soggetti in affidamento ordinario, sui quali le ricerche concordano nel rilevare tassi di recidiva inferiori rispetto alle persone in affidamento terapeutico, che comunque costituiscono un quinto dell’universo di riferimento, mentre nulla è dato conoscere della recidiva delle persone sottoposte alla detenzione domiciliare[9]. Infine, occorre rilevare come il nostro arco temporale di riferimento, 26 mesi e 15 giorni, sia inferiore a quello utilizzato dagli studi citati, corrispondente nel primo caso a 60 mesi e nel secondo a 84 mesi. Alcune considerazioni possono, tuttavia essere avanzate partendo dal dato sull’attuale  tasso di recidiva e considerando che esso si riferisce ad universo composto da soggetti approdati alla misura alternativa dopo un periodo di carcerazione. Tali soggetti, nella ricerca di Fabrizio Leonardi, mostrano tassi di recidiva superiori rispetto a coloro che sono approdati alla misura alternativa dalla libertà[10]. In questo senso, il tasso di recidiva del 18,57% deve opportunamente essere confrontato con il dato del 42% per i soggetti in affidamento terapeutico e con il 21% rilevato sui soggetti in affidamento “ordinario”. Occorre quindi domandarsi se il più basso tasso di recidiva debba essere attribuito esclusivamente al minor tempo trascorso. La risposta a tale interrogativo può essere in parte ricavata facendo riferimento a quanto rilevato da Fabrizio Leonardi nella ricerca appena richiamata. Egli, infatti, rileva come il 90% dei recidivi sia rientrato in carcere entro i primi 54 mesi. Confrontando inoltre l’andamento temporale dei primi 24 mesi, Leonardi mostra come la metà dei recidivi abbia commesso un reato entro i primi 21 mesi; per quanto riguarda l’andamento temporale dei rientri, la ricerca di Leonardi mostra infine come, nei primi 24 mesi, il numero di ingressi sia sostanzialmente uguale nei primi due anni, con un lieve incremento nel secondo rispetto al primo. Nel nostro caso, anche relativamente alla misura alternativa, i dati a nostra disposizione mostrano una progressiva diminuzione del tasso di incremento mensile medio con il susseguirsi delle rilevazioni (tabella 5). In questo senso, rispetto a quanto rilevato dalla ricerca di Leonardi, l’andamento dei reingressi in carcere pare aver seguito un rallentamento in tempi più brevi. È quindi possibile ipotizzare, anche se con maggiore prudenza rispetto a quanto affermato relativamente agli ex detenuti, che anche il tasso di recidiva fra i provenienti dalla misura alternativa tenda ad attestarsi su livelli inferiori rispetto all’ordinario, soprattutto considerando che il nostro campione di riferimento è costituito anche da soggetti alcool-dipendenti e tossicodipendenti. Il dato appare significativo in quanto, a prescindere dalla più o meno netta differenza rispetto al tasso di recidiva ordinario, dimostra come l’interruzione di programmi di esecuzione della pena di carattere extra carcerario, caratterizzata da una marcata attenzione all’elemento trattamentale, non abbia provocato un aumento dei tassi di recidiva fra i soggetti coinvolti.

Tabella n. 5. Tasso di recidiva rilevato nei diversi monitoraggi [11]

Periodo di rilevazione Recidiva ex detenuti Recidiva dimessi dalla misura alternativa

Dopo 6 mesi                                                                         11,11%    (+ 1,85% al mese)                           6%      (+ 1% al mese)

Dopo 17 mesi                                                                       20,64%  (+ 1,21% al mese)                           13,35% (+ 0,79% al mese)

Dopo 26 mesi e 15 giorni                                                  26,97%     (+ 1,03% al mese)                         18,57%     (+ 0,70% al mese)

Ulteriori considerazioni debbono infine riguardare il confronto fra il tasso di recidiva delle persone scarcerate e quello di coloro che provengono dalla misura alternativa. Anche in questo caso, così come dimostrato da praticamente tutte le ricerche che si sono occupate del tema, emerge come i soggetti provenienti da un percorso di esecuzione della pena di carattere non detentivo presentino percentuali di recidivi inferiori rispetto a quelli rilevati fra coloro che hanno scontato la pena totalmente in carcere. Di fronte a tale dato di evidenza, sono prevalentemente adottate due forme di interpretazione: la prima, fa leva sul fatto che il campione delle persone in misura alternativa è composto da soggetti in qualche modo “selezionati” rispetto all’universo carcerario; la seconda, concentra l’attenzione sull’intrinseca efficacia risocializzatrice delle misure alternative. In questa sede è possibile offrire un contributo al dibattito muovendo dall’analisi della composizione dei rispettivi campioni rispetto alle due principali variabili che la ricerca impegnata sul tema ha individuato come di maggiore incidenza nella produzione delle statistiche sui tassi di recidiva: l’età ed il numero di precedenti carcerazioni.
Partendo dalla prima variabile, è possibile osservare (tabella 6) come il 67,61% delle persone scarcerate abbiano un’età inferiore ai quarant’anni. Tale età, occorre ricordarlo, è considerata quella maggiormente a rischio per la reiterazione dei reati[12]. Fra coloro che sono stati dimessi dalla misura alternativa la percentuale degli infra-quarantenni scende al 59,72%, quindi di quasi 8 punti percentuali rispetto agli ex detenuti. Inoltre, all’interno del campione di persone dimesse dalla misura alternativa vi è una percentuale (17,79%) di soggetti ultracinquentenni – solitamente caratterizzati da tassi di recidiva più bassi – di sette punti più alta rispetto a quella presente fra le persone scarcerate (10,82%). In questo senso, è possibile ipotizzare che la presenza di un numero superiore di persone meno giovane all’interno del campione di persone dimesse dalla misura alternativa possa aver contribuito ad aumentare il divario con il tasso di recidiva degli ex detenuti[13].

Tabella 6. Composizione dei campioni di riferimento relativamente all’età

Età                               Soggetti scarcerati                        Soggetti dimessi dalla misura alternativa

18-20                                     603 (2,18%)                                                             107 (1,41%)

21-24                                    2.422 (8,77%)                                                           546 (7,17%)

25-29                                     4.766 (17,26%)                                                      1.163 (15,27%)

30-34                                      5.642 (20,44%)                                                    1.406 (18,46%)

35-39                                        5.235 (18,96%)                                                     1.326 (17,41%)

40-44                                       3.624 (13,13%)                                                      1.006 (13,21%)

45-49                                        2.326 (8,43%)                                                           705 (9,26%)

50-59                                       2.282 (8,27%)                                                           874 (11,48%)

60-69                                           628 (2,27%)                                                               372 (4,89%)

70-Oltre                                          77 (0,28%)                                                              108 (1,42%)

Non rilevata                                     2 (0,01%)                                                               2 (0,03%)

Totale                                           27.607                                                                         7.615

La tesi sulla selezione del campione degli affidati rispetto a quello degli ex detenuti pare essere solo in parte avvalorata dai dati sulla composizione del campione in relazione al numero di precedenti carcerazioni. Purtroppo, come si è detto nella nota metodologica, non si dispone, relativamente a tali dati, dell’aggiornamento al 15 ottobre 2008. E’ quindi necessario riferirsi all’ultimo aggiornamento disponibile relativo al 31 dicembre 2007. I dati di allora (tabella 7) mostravano come fra i soggetti dimessi dalla misura alternativa vi fosse una percentuale leggermente maggiore di persone incensurate o con solo una precedente carcerazione alle spalle. Diminuiva fra le persone in misura alternativa, anch’essa in maniera non eclatante, la percentuale di soggetti con più di sei esperienze detentive alle spalle. Anche in questo caso appare quindi come il minor numero di soggetti con numerose precedenti carcerazioni alle spalle possa aver contribuito a generare il dato, anche se in questo caso l’incidenza appare quantitativamente meno significativa rispetto al dato sull’età.

Tabella 7. Composizione del campione rispetto al numero di precedenti carcerazioni[14]

Numero di precedenti carcerazioni                       Soggetti scarcerati                           Soggetti dimessi dalla misura alternativa

Nessuna

10.714 (39,67%)

3.024 (42,03%)

Una

5.088 (18,84%)

1.529 (21,25%)

Due

3.200 (11,85%)

902 (12,54%)

Tre

2.240 (8,29%)

562 (7,81%)

Quattro

1.734 (6,42%)

384 (5,34%)

Cinque

1.196 (4,43%)

289 (4,02%)

Da sei a dieci

2.489 (9,22%)

441 (6,13%)

Undici e oltre

349 (1,29%)

64 (0,89%)

Totale

27.010

7.195

Se tali aspetti legati alla composizione del campione paiono in parte avvalorare la tesi che giustifica la differenza nei tassi di recidiva fra ex detenuti e soggetti provenienti dalla misura alternativa con il fatto che questi ultimi costituiscono un campione selezionato rispetto ai primi, allo stesso tempo i dati sulla composizione del campione non paiono giustificare totalmente una così significativa differenza fra i due gruppi. Inoltre, un altro aspetto relativo ai tassi di recidiva in relazione al numero di precedenti carcerazioni pare fornire argomenti a favore della tesi opposta che attribuisce una maggiore efficacia intrinseca alla misura alternativa. Occorre infatti rilevare come, fra i soggetti provenienti dalla carcerazione, i dati aggiornati al 31 dicembre 2007 confermino quanto già appariva evidente un anno prima, vale a dire una stretta correlazione fra l’aumento del numero di precedenti carcerazioni ed il tasso di recidiva rilevato (tabella 8). Appare quindi significativo il fatto che solo il 12,85% dei 10.714 soggetti scarcerati che erano alla prima esperienza detentiva abbiano fatto reingresso in carcere nei successivi 17 mesi. Per tali soggetti è possibile ipotizzare che la scarcerazione anticipata abbia prodotto effetti positivi in quanto ha interrotto quel processo di introiezione della cultura e dell’identità deviante che, come dimostrato dagli oramai classici studi sul tema (Sykes, 1997), raggiunge il massimo dell’efficacia a seguito di lunghi periodi di detenzione ed in conseguenza di diverse esperienze detentive, provocando una sempre maggiore estraniazione del soggetto rispetto alle dinamiche relazionali extra-carcerarie. La mancata acquisizione dell’identità deviante, e la presenza di legami esterni non totalmente scalfiti dall’esperienza detentiva, paiono aver costituito l’occasione, per circa 9.300 scarcerati alla prima esperienza detentiva, per riprendere un processo di socializzazione solo parzialmente interrotto dall’esperienza detentiva. La medesima lettura, purtroppo, non può essere offerta per coloro che avevano alle spalle un elevato numero di esperienze carcerarie. Uno sue tre fra i soggetti scarcerati con alle spalle cinque esperienze detentive ha fatto reingresso in carcere almeno una volta nei primi 17 mesi dall’entrata in vigore della legge, mentre addirittura più di uno su due fra i soggetti con alle spalle più di undici esperienze detentive ha fatto in pochi mesi reingresso in carcere. Si tratta di percorsi esistenziali consolidati che il carcere non riesce ad interrompere, ma piuttosto consolida attraverso l’insieme di pratiche relazionali efficacemente descritte attraverso la metafora del processo di prigionizzazione (Clemmer, 1997). In questo senso, per tali soggetti appare evidente come il carcere acquisisca la forma di una struttura a “porte girevoli” (Robert, 1995) che in breve tempo tornerà ad ospitare nuovamente persone coinvolte in una pluralità di esperienze devianti. In presenza di tali situazioni, l’indulto appare poco più che una delle tante tappe di un processo di criminalizzazione (Hester, Eglin, 1999) che non è interrotto da un gesto episodico di clemenza, ma che richiederebbe un processo di revisione esistenziale, adeguatamente supportato, non percorribile attraverso la semplice scarcerazione. In parte, le misure alternative appaiono in grado di supportare tali percorsi di mutamento. I dati sulla recidiva del campione di soggetti in misura alternativa (tabella 9) mostrano come anche per tali soggetti vi sia una progressiva tendenza all’aumento dei tassi di recidiva rispetto al numero di precedenti carcerazioni. È interessante  osservare (grafico n. 2) come tale incremento proceda con una tendenza pressoché parallela rispetto a quello che si verifica per i soggetti provenienti dalla detenzione. Tuttavia, pur aumentando progressivamente, i tassi di recidiva dei soggetti con numerose esperienze detentive alle spalle rimangono sempre su livelli inferiori rispetto a quelli riscontrati fra le persone provenienti dal carcere. Nel caso del campione di liberati dalla misura alternativa, ad esempio, poco più di uno su cinque fra i soggetti con alle spalle cinque esperienze detentive ha fatto nuovamente reingresso in carcere nei 17 mesi che hanno seguito l’indulto, mentre circa il 60% dei soggetti con alle spalle undici detenzioni ed oltre non ha nuovamente commesso reati nel periodo in considerazione. Tale dato pare fornire argomenti a favore dell’intrinseca maggiore efficacia delle misure alternative nel supporto del percorso di reinserimento sociale non deviante, anche nei confronti di quei (pochi) soggetti con numerose esperienze penitenziarie che riescono ad ottenere l’applicazione di una forma di esecuzione della pena di carattere extra-carcerario. In questo senso, la maggiore efficacia delle misure esecutive della pena di natura extra-carceraria pare manifestarsi anche a prescindere del processo selettivo  che i dati sulla composizione del campione in base all’età ed al numero di precedenti esperienze detentive suggeriscono. D’altro canto, non occorre trascurare il fatto che le modalità e la natura di tale efficacia debbono essere necessariamente verificate in maniera maggiormente compiuta e che il processo di selezione del campione di condannati che giungono alla misura alternativa opera attraverso procedure che vanno oltre il dato statisticamente rilevabile attraverso la lettura dei dati oggettivi sull’età ed il numero di precedenti esperienze detentive[15]. Tuttavia, i riscontri offerti dai dati in possesso, e la presenza di precedenti ricerche che offrono una medesima chiave di lettura del fenomeno (Santoro, Tucci, 2006), inducono a prospettare tale ipotesi come punto di partenza di un percorso di ricerca volto ad indagare i possibili effetti positivi, in termini di prevenzione speciale, di un allargamento nell’utilizzo delle misure alternative come forma di esecuzione della pena nei confronti di un più elevato numero di persone sottoposte ad esecuzione penale.

Tabella n 8.. Tasso di recidiva rispetto al numero di precedenti carcerazioni[16]

Numero di carcerazioni

Numero di scarcerati

Numero di reingressi

Tasso di recidiva

Nessuna

10.714

1.377

12,85%

Una

5.088

917

18,02%

Due

3.200

697

21,78%

Tre

2.240

547

24,42%

Quattro

1.734

504

29,06%

Cinque

1.196

396

33,11%

Da sei a dieci

2.489

953

38,29%

Undici e oltre

349

185

53,01%

Totale

27.010

5.576

20,64%


Tabella n. 9. Tasso di recidiva rispetto al numero di precedenti carcerazioni dei soggetti provenienti dalla misura alternativa[17]

Numero di carcerazioni Numero di liberati    Numero di reingressi        Tasso di recidiva

Nessuna

3.024

268

8,86%

Una

1.529

181

11,84%

Due

902

128

14,19%

Tre

562

100

17,79%

Quattro

384

80

20,83%

Cinque

289

61

21,11%

Da sei a dieci

441

122

27,66%

Undici ed oltre

64

25

39,06%

Totale

7.195

965

13,41%

4. Informazioni sulle caratteristiche personali degli indultati
Un discorso maggiormente compiuto sulle condizioni che hanno favorito la produzione dei tassi di recidiva rilevati in questo studio richiederebbe un’approfondita analisi delle caratteristiche individuali dei beneficiari del provvedimento di clemenza e di quelle di coloro che hanno fatto reingresso in carcere. Purtroppo tale analisi è notevolmente limitata dal fatto che molti di tali dati non sono disponibili o, quando sono presenti, non sono utilizzabili.
Procedendo con ordine, occorre rilevare come i dati relativi all’età dei beneficiari del provvedimento di clemenza e dei rientrati confermino quanto detto relativamente alla maggiore tendenza dei giovani alla ricaduta nel crimine.  I dati relativi ai reingressi in carcere di soggetti beneficiari dell’indulto[18] (tabella 10), mostrano una progressiva diminuzione del tasso di recidiva con l’aumentare dell’età. Se si considera il tasso di recidiva totale medio del 25,15%, è possibile rilevare come i soggetti fra i 25 ed i 39 anni presentino costantemente una percentuale di reingressi in carcere superiore rispetto alle altre fasce di età. Tale dato è coerente con quanto rilevato dalla ricerca empirica italiana ed internazionale che si è occupata del tema e con quanto rilevato dallo studio del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale su provvedimenti di clemenza e recidiva. Contrasta in parte con il fenomeno il dato relativo ai giovanissimi fra i 18 ed i 25 anni i quali presentano tassi di recidiva sostanzialmente in linea con la media generale. Occorre tuttavia rilevare come probabilmente di tali giovani hanno beneficiato dell’indulto quando stavano scontando una delle prime carcerazioni alle quali, come visto, corrispondono tassi di recidiva meno elevati. Superati i 45 anni il tasso di recidiva diminuisce progressivamente sino ad arrivare ai livelli molto bassi degli ultrasessantenni. In questa sede preme tuttavia soffermarsi sulla prevedibilità del dato. Come dimostrato nella prima parte di questo saggio, la connessione fra l’età e la ricaduta nel reato è fenomeno da tempo dimostrato dalle ricerche che si sono occupate dell’argomento. Un utilizzo, anche superficiale, dei riscontri emersi dalla ricerca sul campo avrebbe condotto alla facile previsione che la liberazione di un elevato numero di persone, di cui la maggioranza in giovane età, sarebbe dovuta essere supportata in maniera adeguata al fine di favorire il reingresso in società delle persone più giovani. Se inoltre si riflette sul fatto che per alcuni di essi l’entrata in vigore dell’indulto ha coinciso con la cessazione di programmi di esecuzione della pena di carattere extra-carcerario finalizzati alla cura di tossicodipendenze ed alcool-dipendenze, è evidente come tali forme di supporto si rivelassero indispensabili. Purtroppo, l’indulto, almeno nella prima fase, non è stato accompagnato da alcuna forma di accoglienza, né generalizzata, né specifica per i più giovani. Nei primi giorni di agosto di entrata in vigore della legge l’accoglienza è stata affidata esclusivamente alle scarse risorse, specie in periodo di vacanze, del volontariato e degli enti locali. I successivi progetti presentati anche grazie ai finanziamenti dei Ministeri della Giustizia e della Solidarietà Sociale sono diventati operativi con grave ritardo rispetto alle necessità immediate degli scarcerati. In questo senso, un razionale approccio al problema avrebbe mostrato come con frequenza sono i giovani dimessi dagli istituti di pena a commettere reati e come tali reati vengano commessi nelle settimane – quando non giorni – immediatamente successivi alla scarcerazione. Il caso dell’indulto ha prontamente confermato tale dato largamente prevedibile ed ha gettato un’ombra di rammarico su un fenomeno che poteva forse essere limitato.

Tabella 10. Tasso di recidiva dei soggetti beneficiari dell’indulto in relazione all’età

Età    Numero di dimessi     Numero di rientrati              Tasso di recidiva

18-20
20-24

710
2.968

182
723

25,63%
24,36%

25-29

5.929

1.606

27,09%

30-34

7.084

1.960

27,67%

35-39

6.561

1.795

27,36%

40-44

4.630

1.188

25,66%

45-49

3.031

668

22,04%

50-59

3.156

588

18,63%

60-69

1.000

131

13,1%

70-Oltre

185

16

8,65%

Non rilevata

4

2

Totale

35.222

8.859

25,15%

Altre variabili potenzialmente assai preziose nell’analisi dei comportamenti recidivanti sono quelle relative ai livelli di istruzione ed alla condizione lavorativa dei beneficiari del provvedimento. Allo stato attuale, tuttavia, l’utilizzo di tali variabili risulta scarsamente praticabile. I dati raccolti dall’Amministrazione Penitenziaria, presentati nelle tabelle 11 e 12, appaiono infatti di assai problematica lettura. Entrambe le tabelle presentano infatti un’elevata percentuale di dati non rilevati che rende pressoché impossibile un efficace utilizzo delle variabili nell’ottica dell’interpretazione del fenomeno della recidiva. Accade così che i tassi di recidiva in relazione al livello di istruzione appaiano più elevati fra i possessori del titolo di maturità (36,78%) o del diploma universitario (31,67%) rispetto a coloro che si dichiarano analfabeti (18,15%) o privi di titoli di studio (18,25%). Il dato in realtà è fortemente condizionato dal fatto che su ben 10.680 dei 35.222 soggetti dimessi (il 30,32% ) non è stato rilevato il dato sul titolo di studio in possesso; fra i rientrati in carcere, la percentuale di non rilevati sale ulteriormente giungendo addirittura a 3.441 su 8.859 rientrati (pari al 38,84%). Appare evidente come, in presenza di una così alta percentuale di soggetti cui non è stato rilevato il dato relativo al livello di istruzione, non sia possibile presentare alcuna credibile lettura del fenomeno. Inoltre, è possibile supporre che con maggiore frequenza le rilevazioni non siano avvenute fra quei soggetti per i quali si sia rivelato impossibile ricostruire il percorso scolastico o per i quali le informazioni disponibili non hanno permesso di collocare la persona all’interno di una delle categorie statistiche di riferimento. Tali soggetti, con ogni probabilità, appartengono con maggiore frequenza alle categorie in possesso dei titoli di studio di livello più basso ed avrebbero contribuito ad incrementare il tasso di recidiva dei soggetti privi di titoli di studio di livello superiore, probabilmente ribaltando l’immagine che una lettura frettolosa del dato disponibile avrebbe potuto suggerire. Al riguardo, appare significativo che le categorie “Altro” e “Non rilevato” mostrino rispettivamente tassi di recidiva del 35,19% e del 32,22%, più alti rispetto a quelle rilevate fra i possessori di titoli di studio correttamente rilevati.
Le medesime considerazioni possono essere mosse nell’analisi della variabile relativa alla condizione lavorativa. Tali dati mostrano una netta maggiore tendenza alla recidiva da parte di coloro che si dichiarano in cerca di prima occupazione (44%) – probabilmente tale categoria corrispondente in larga parte con i soggetti più giovani – seguiti da coloro che si dichiarano occupati saltuariamente (37,20%), pensionati (35,75%) e disoccupati (25,33%). Presentano invece tassi di recidiva inferiori alla media coloro che si dichiarano studenti (1,36%) ed occupati stabilmente (10,87%). I dati sembrerebbero quindi suggerire una stretta correlazione fra la condizione lavorativa precaria e la maggiore tendenza alla recidiva. Tuttavia, anche in questo caso, l’incertezza sulla rilevazione dei dati impedisce di proporre delle considerazioni attendibili. In questo caso il campione di soggetti per i quali è risultato impossibile rilevare il dato è ancora maggiore rispetto a quello registrato in relazione al livello di istruzione. Ben 17.715 su 35.222 soggetti dimessi (il 50,30%) non hanno fornito dati attendibili sulla situazione lavorativa pregressa alla carcerazione e tale percentuale sale in misura sproporzionata fra i soggetti rientrati in carcere, essendo ben 5.752, su 8.859 rientrati (64,93%!). Anche in questo caso si rileva come i soggetti fra i quali non sono state rilevate informazioni relative allo stato lavorativo presentano un tasso di recidiva fra i più elevati (32,47%), di  circa sette punti percentuali superiore alla media. Occorre inoltre considerare come, oltre all’assenza del dato, emerga il problema della veridicità dello stesso essendo, da un lato, notoria la tendenza dei detenuti a dichiarare capacità lavorative non corrispondenti alla realtà in vista di un più facile accesso alle misure alternative o alle possibilità lavorative offerte dal carcere e, dall’altro lato, non essendo attuata dagli istituti penitenziari alcuna forma di indagine sulle reali posizioni lavorative dei soggetti carcerati.
Tali condizioni strutturali impongono quindi di abbandonare, allo stato attuale, ulteriori descrizioni sulla tendenza recidivante dei soggetti in relazione al proprio status culturale o lavorativo a favore di indagini aventi come oggetto le modalità organizzative nella raccolta di tali dati da parte degli uffici statistici del DAP ed all’interno dei singoli istituti penitenziari, volte a spiegare le ragioni organizzative che impediscono una corretta produzione di tali statistiche.

Tabella n. 11. Tasso di recidiva dei soggetti scarcerati in relazione al livello di istruzione

Livello di istruzione                                                                                                Numero di scarcerati                                   Numero di rientrati                           Tasso di recidiva

Analfabeta                                                                                                                           606                                                                         110                                                 18,15%
Privo di titolo di studio, sa leggere e scrivere                          1.260 230 18,25%
Licenza di scuola elementare              7.164 1.400 19,54%
Licenza di scuola media inferiore 12.840 3.202 24,94%
Diploma di scuola professionale 605 22 3,64%
Diploma di scuola media superiore 1.131   175 15,47%
Maturità 348  128 36,78%
Diploma universitario  60 19 31,67%
Laurea breve  43  13  30,23%
Laurea e post lauream 197   18 9,14%
Altro  287 101  35,19%
Non rilevato 10.680 3.441  32,22%
Totale          35.222  8.859   25,15%

Tabella 12. Tasso di recidiva degli scarcerati in relazione alla condizione lavorativa dichiarata

Situazione lavorativa                       Numero di scarcerati                   Numero di rientrati                     Tasso di recidiva

Disoccupato                                                6.793                                                 1.721                                            25,33%
Occupato stabilmente     5.502     598  10,87%
Occupato saltuariamente      1.164    433      37,20%
In cerca di occupazioe          659         94      14,26%
Casalinga         327         42       12,84%
Pensionato    179   64 35,75%
Studente               147      2 1,36%
In cerca di prima occupazione     50  22  44%
Ritirato dal lavoro     60      –          –
Inabile al lavoro    32         8    25%
Altra condizione  488          122   25%
Non rilevato     17.715          5.752           32,47%
Totale  35.222       8.859            25,15%

5 Luoghi di arresto e nazionalità dei recidivi
Se i dati relativi alle caratteristiche personali dei beneficiari dell’indulto non paiono soddisfare una maggiore conoscenza del fenomeno, interessanti spunti di osservazione possono essere tratti dai dati relativi alle regioni di liberazione ed arresto dei beneficiari e da quelli che si riferiscono alla nazionalità degli indultati.
Partendo dal dato relativo alla distribuzione territoriale delle dimissioni e degli arresti è possibile osservare come il dato regionale offra un quadro assai variegato (tabella 13). Alcune differenze  sono naturalmente riconducibili alla dimensione delle regioni ed alla collocazione dei grandi centri urbani che hanno attirato i movimenti migratori delle persone scarcerate. Appare quindi comprensibile il fatto che regioni più piccole, prive di grandi centri urbani, presentino percentuali di reingressi assai più basse rispetto alla media nazionale e che fra molte delle regioni più grandi vi siano percentuali di rientri superiori alla media nazionale. Tuttavia, all’interno di tale quadro generale, vi sono notevoli differenze, fra regioni anche molto vicine fra di loro, che non possono essere attribuite esclusivamente alla presenza o meno di grandi centri urbani o spiegate sulla base delle migrazioni dei soggetti scarcerati verso le grandi città. Se in alcuni casi, come ad esempio la Campania, l’elevato tasso di recidiva era, per diverse ragioni, prevedibile[19], non è possibile affermare la stessa cosa per regioni, quali la Toscana, la Puglia e la Liguria che presentano anch’esse una percentuale di recidivi superiore rispetto alla media nazionale. Parallelamente, alcune regioni territorialmente vicine a quelle con i più elevati tassi di recidiva, e con grandi centri urbani al loro interno, come la Lombardia, il Lazio, il Piemonte e la Sicilia mostrano tassi di reingressi inferiori alla media nazionale. Appare quindi evidente come tali sensibili differenze nelle percentuali di reingressi in carcere nascondano specificità proprie delle singole regioni che necessitano di essere indagate attraverso specifici studi di caso. In particolare, attualmente non si dispone di dati certi relativi all’accoglienza delle persone ex detenute. Come si è detto, la mancanza di un reale coordinamento centrale al momento dell’emanazione del provvedimento ha determinato una situazione a macchia di leopardo nella quale, probabilmente, le regioni con maggiori risorse, in termini di enti locali impegnati nell’accoglienza dei soggetti in difficoltà, oltre che di organizzazione del volontariato, hanno potuto offrire maggiori risorse nell’accoglienza degli indultati. Allo stesso tempo, i dati relativi all’accoglienza dei liberati non sono da soli sufficienti a spiegare le differenze fra una regione ed un’altra, altrimenti non si spiegherebbe perché una regione tradizionalmente impegnata nell’accoglienza dei soggetti in difficoltà come la Toscana presenti tassi di recidiva nettamente più elevati rispetto ad altre regioni meno attive in tal senso. Si ritiene quindi che una prospettiva di indagine completa sulle procedure che hanno determinato tali differenze nei dati debba necessariamente andare ad indagare anche le prassi operative delle agenzie del controllo sociale all’interno delle singole regioni e le scelte organizzative adottate da tali agenzie nel controllo dei soggetti liberati.

Tabella n. 13 Tassi di recidiva suddivisi per regione di scarcerazione e di rientro

Regione                           Numero di scarcerati                         Numero di rientrati                          Tasso di recidiva

Abruzzo 961                                                          217                                                       22,58%
Basilicata 339                                                           77                                                        22,71%
Calabria 1.123                                                         232                                                       20,66%
Campania 4.262                                                     1.402                                                        32,90%
Emilia Romagna 2.408                                                        563                                                        23,38%
Friuli Venezia Giulia 574                                                        124                                                        21,60%
Lazio 3.668                                                         903                                                       24,62%
Liguria 1.141                                                          311                                                        27,26%
Lombardia 5.170                                                     1.224                                                       23,68%
Marche 469                                                         119                                                        25,37%
Molise 240                                                          33                                                        13,75%
Piemonte 2.857                                                        631                                                         22,09%
Puglia 2.360                                                         657                                                        27,84%
Sardegna 1.250                                                         338                                                        27,04%
Sicilia 3.763                                                          881                                                       23,41%
Toscana 1.831                                                         551                                                       30,09%
Trentino Alto Adige 364                                                           95                                                       26,10%
Umbria 553                                                           96                                                      17,36%
Valle d’Aosta 190                                                           35                                                      18,42%
Veneto 1.697                                                         370                                                      21,80%
Non rilevato 2                                                             –                                                                –
Totale 35.222                                                      8.859                                                        25,15%

Per molti versi ancor più interessante appare il dato relativo alla nazionalità dei beneficiari del provvedimento e di coloro che in questi mesi hanno nuovamente fatto ingresso in carcere. È noto infatti come le carceri italiane abbiano visto negli ultimi anni progressivamente aumentare il numero di soggetti stranieri reclusi. Tale incremento percentuale della popolazione detenuta straniera è generalmente interpretato come una maggiore tendenza a delinquere degli immigrati rispetto agli italiani[20]. È altresì noto come alcuni studi abbiano proposto un’interpretazione alternativa fondata sul fatto che i soggetti stranieri sono generalmente sottoposti ad un più incisivo controllo sociale, godono di minori garanzie nel momento in cui si confrontano con il sistema della giustizia penale ed accedono con maggiore difficoltà, a causa del proprio status sociale, alle forme alternative di esecuzione della pena previste dall’Ordinamento Penitenziario[21]. I dati disponibili sulla recidiva degli stranieri beneficiari del provvedimento di indulto sono in grado di offrire un contributo al dibatti sul tema che in parte smentisce la tesi dominante secondo la quale gli stranieri sarebbero maggiormente inclini alla reiterazione del reato. I dati presentati nella tabella 14 confermano innanzitutto le difficoltà con cui gli stranieri accedono alla misura alternativa. Se, infatti, il rapporto fra scarcerati italiani e stranieri (61,63% italiani; 38,37% stranieri) riflette sostanzialmente il rapporto fra la popolazione detenuta italiana e straniera nel nostro paese nei mesi precedenti all’approvazione dell’indulto[22], il rapporto fra il numero di liberati dalla misura alternativa vede una netta prevalenza di soggetti italiani (85,17%) rispetto agli stranieri (14,83%). Tale dato conferma quindi la maggiore facilità con cui i cittadini italiani accedono alle misure alternative al carcere, in ragione di criteri che ne garantirebbero una maggiore affidabilità in termini di mancata reiterazione del reato. Tale affidabilità, tuttavia, appare smentita dai dati sulla recidiva dei due gruppi (tabella 15) i quali mostrano una netta maggiore tendenza al rientro in carcere fra gli italiani: la percentuale di reingressi fra gli stranieri è del 19,80%, mentre fra gli italiani risulta essere il 27,81%. Ora, a mitigare la sorpresa per tale dato possono influire diversi fattori. In primo luogo, non occorre trascurare il fatto che alle scarcerazioni di soggetti stranieri sono con frequenza seguiti provvedimenti di espulsione che potrebbero aver diminuito la capacità recidivante dei soggetti stranieri scarcerati. Tuttavia, in assenza di dati certi sul numero di espulsioni di soggetti beneficiari del provvedimento di clemenza realmente eseguite, non è possibile quantificare con esattezza il fenomeno; inoltre, l’esperienza insegna che, a fronte di un elevato numero di provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, e di conseguenti ingressi nei Centri di Permanenza Temporanea, i rimpatri materialmente eseguiti sono in realtà un numero assai ridotto. In secondo luogo, non occorre trascurare il fatto che lo stato di clandestinità permette, per alcuni soggetti, di vivere in una condizione di “ombra”, fatta fra l’altro di dati anagrafici inesatti o difficilmente riconducibili alla reale identità dell’individuo. Tale condizione permette ad alcuni, una volta fermati, di sfuggire all’identificazione e quindi di non risalire ai reali precedenti penali. In questo senso, i dati statistici sui reingressi dei soggetti stranieri debbono necessariamente essere valutati con una certa prudenza.

Tabella 14. Composizione del campione in relazione alla nazionalità

Numero di dimessi dal carcere                            Numero di dimessi dalla misura alternativa                                Totale

Italiani                                                          17.015 (61,63%)                                                                       6.486 (85,17%)                                                 23.501 (66,72%)

Stranieri                                                       10.592 (38,37%)                                                                       1.129 (14,83%)                                                   11.721 (33,28%)

Totale                                                            27.607                                                                                         7.615                                                                    35.222

Tabella 15. Tassi di recidiva in rapporto alla nazionalità

Numero di scarcerati                                    Numero di rientrati                                    Tasso di recidiva

Italiani                                                23.501                                                                 6.536                                                          27,81%

Stranieri                                              11.721                                                                   2.321                                                          19,80%

Totale                                                 35.222                                                                  8.859                                                           25,15%

In questa sede è stato possibile approfondire l’analisi indagando la composizione del campione degli stranieri in relazione alla provenienza comunitaria o non comunitaria. I dati sugli stranieri liberati dal carcere (tabella 16) mostrano una netta prevalenza fra la popolazione straniera in carcere di persone non cittadine dell’Unione Europea. Tale differenza appare ancora più netta se si osserva il dato relativo alla composizione della popolazione straniera dimessa dalla misura alternativa che vede una percentuale del 92,21% di soggetti extracomunitari[23]. Occorre quindi domandarsi quali differenze vi siano fra i due gruppi in relazione ai tassi di rientri in carcere. I dati evidenziati dalla tabella 17 mostrano come la differenza sia sensibile in quanto gli stranieri comunitari hanno un tasso di recidiva di oltre 6 punti inferiore rispetto agli stranieri non comunitari e di ben 11 punti inferiore agli italiani. Allo stesso tempo, il dato mostra come il numero di stranieri comunitari presente nel campione non influisca in maniera sensibile nel raffronto con il dato relativo alla recidiva degli italiani in quanto gli stranieri extracomunitari presentano comunque una percentuale di rientri in carcere di quasi cinque punti inferiore agli italiani.

Tabella 16. Composizione del campione degli stranieri relativamente alla cittadinanza comunitaria

Numero di dimessi dal carcere                            Numero di dimessi dalla misura alternativa                                     Totale

Stranieri comunitari                                              1.312 (12,39%)                                                                        88 (7,79%)                                                                1.400 (11,94%)

Stranieri non comunitari                                     9.280 (87,61%)                                                                  1.041 (92,21%)                                                              10.321 (88,06%)

Totale                                                                       10.592                                                                                    1.129                                                                              11.721

Tabella 17. Tasso di recidiva degli stranieri in relazione alla cittadinanza comunitaria o non comunitaria

Numero di dimessi                                        Numero di rientrati                                                       Tasso di recidiva

Stranieri comunitari                           1.400                                                                      200                                                                                14,29%

Stranieri non comunitari                  10.321                                                                     2.121                                                                               20,55%

Totale                                                      11.721                                                                    2.321                                                                                19,80%

Un ultimo dato relativo ai tassi di recidiva degli stranieri su cui occorre riflettere riguarda i reingressi su base regionale. Come mostrato nella tabella n. 18, relativa ai tassi di recidiva dei soggetti stranieri scarcerati suddivisi su base regionale, i reingressi in carcere di soggetti stranieri beneficiari del provvedimento di indulto presentano macroscopiche differenze fra una regione ed un’altra. Così come per il dato generale sui reingressi su base regionale, anche in questo caso il dato può essere in parte spiegato con i movimenti migratori che hanno mosso le persone straniere verso le regioni con i grandi centri urbani. Appare quindi comprensibile il fatto che le regioni con il più alto numero di abitanti stranieri, e di soggetti stranieri scarcerati, contribuiscano in maniera numericamente più rilevante al raggiungimento del totale di stranieri recidivi. Si può infatti notare come, sommando il numero di stranieri rientrati in carcere in Lombardia, Toscana, Lazio,Emilia Romagna e Piemonte, si ottenga il totale di 1.457 rientri, pari a circa i due terzi del totale degli stranieri scarcerati recidivi. Al tempo stesso, i tassi di recidiva su base regionale suggeriscono un’interpretazione del fenomeno più complessa. All’interno delle regioni di dimensioni medio-grandi, emergono sensibili differenze nei tassi di recidiva rispetto al numero di scarcerati le cui cause non possono trovare un’immediata comprensione. Emerge come regioni quali la Toscana (31,23%), il Trentino Alto Adige (31,98%) e la Liguria (25,47%) presentino tassi di recidiva degli stranieri sensibilmente superiori rispetto alla media nazionale; altre regioni con grandi centri urbani, aventi un elevato numero di stranieri recidivanti, come il Piemonte (19,08%), il Veneto (21,36%) ed il Lazio (20,30%), presentano invece percentuali di reingressi in carcere in linea o di poco superiori alla media nazionale. Tali differenze a livello regionale, a nostro parere, non possono essere interpretate esclusivamente come il frutto dei movimenti migratori dei cittadini stranieri beneficiari dell’indulto, ma richiedono necessariamente ulteriori analisi che indaghino sulle politiche di controllo sociale dell’immigrazione adottate a livello regionale. In particolare, occorre rilevare come le tre regioni con il più elevato tasso di rientro in carcere degli stranieri corrispondano a quelle regioni con i più elevati tassi di reingressi in generale, Campania esclusa. Appare quindi come, in queste regioni, all’innalzamento dei tassi di recidiva abbiano contribuito in maniera sensibile i rientri degli stranieri. Al riguardo, basti rilevare che la Toscana, a livello generale, presenta un tasso di recidiva di circa 5 punti superiore alla media nazionale mentre, per quanto riguarda gli stranieri, ha un tasso di rientro di ben 12 punti superiore alla media nazionale; il Trentino Alto Adige ha una media generale di rientri in carcere di solo un punto superiore alla media nazionale, mentre ha un tasso di recidiva degli stranieri di più di 12 punti superiore alla media nazionale. Appare quindi con evidenza la necessità di indagini specifiche che vadano ad indagare le politiche di controllo degli immigrati beneficiari dell’indulto adottate in queste regioni. L’ipotesi che in questa sede è possibile muovere, e che necessita di conferma attraverso opportuni studi di caso, è che in tali regioni si è proceduto con un controllo dell’immigrazione di stampo prevalentemente repressivo e che tali forme di controllo abbiano in questi mesi determinato il reingresso in carcere di percentuali così elevate di persone immigrate.

Tabella n. 18 Tasso di recidiva degli stranieri su base regionale

Regione               Numero di stranieri scarcerati            Numero di stranieri rientrati               Tasso di recidiva

Abruzzo 299                                                                                  26                                                                 8,70%

Basilicata 124                                                                                   18                                                                 14,52%

Calabria 250                                                                                  28                                                                11,20%

Campania 459                                                                                   76                                                                 16,56%

Emilia Romagna 1.210                                                                                233                                                               19,26%

Friuli Venezia Giulia
288                                                                                   53                                                                 18,40%

Lazio 1.197                                                                                243                                                                 20,30%

Liguria 534                                                                                 136                                                                 25,47%

Lombardia 2.055                                                                                 470                                                                 22,87%

Marche 179                                                                                   36                                                                  20,11%

Molise 59                                                                                       1                                                                     1,69%

Piemonte 1.326                                                                                   253                                                                   19,08%

Puglia 251                                                                                     33                                                                    13,15%

Sardegna 429                                                                                     66                                                                     15,38%

Sicilia 864                                                                                     106                                                                   12,27%

Toscana 826                                                                                     258                                                                   31,23%

Trentino Alto Adige 172                                                                                       55                                                                    31,98%

Umbria 257                                                                                       39                                                                    15,18%

Valle d’Aosta 103                                                                                       12                                                                     11,65%

Veneto 838                                                                                     179                                                                    21,36%

Totale 11.721                                                                                2.321                                                                     19,80%

Più in generale, ciò che, a nostro parere, pare emergere dai dati a nostra disposizione è l’affermarsi di un progressivo differente utilizzo del carcere rispettivamente nei confronti dei cittadini italiani e di quelli stranieri. Se, da un lato, il carcere per gli italiani pare avere col tempo, soprattutto a seguito dell’introduzione delle normative che offrono la possibilità di accedere a misure alternative di esecuzione della pena, assunto una “quasi reale” dimensione di extrema ratio riservata a soggetti con percorsi esistenziali problematici; dall’altro lato, la progressiva carcerizzazione delle persone straniere pare col tempo assunto dimensioni strutturali. In altre parole, l’impatto con il sistema della giustizia penale, e con il carcere, pare assumere le vesti di un tappa obbligata dei percorsi di immigrazione che non trova giustificazione in una presunta maggiore tendenza delinquenziale del soggetto straniero quanto piuttosto in cause strutturali sulla base delle quali l’immigrazione è posta in condizioni di marginalità sociale che hanno come diretta conseguenza una maggiore tendenza all’utilizzo di strumenti repressivi nei confronti della popolazione immigrata[24]. Come mostrano i tassi di recidiva a livello regionale, le modalità nell’utilizzo di tali strumenti assumono forme diverse in luoghi differenti e necessitano di essere adeguatamente analizzate. Allo stesso tempo, i recenti dati sulla composizione della popolazione penitenziaria dopo l’indulto, che ha visto progressivamente aumentare la percentuale di soggetti stranieri reclusi rispetto agli italiani[25] pur in presenza di tassi di recidiva inferiori, pare avvalorare la tesi di un progressivo incremento del controllo sociale di stampo repressivo nei confronti delle popolazioni migranti che non trova giustificazione in una reale maggiore pericolosità di tali persone.

Conclusioni
“Indulto, uno su due è tornato in carcere”[26]; “Indulto, il 36 per cento è tornato in Galera”[27]; “Effetto indulto, un detenuto su 4 è rientrato in cella. Incremento del sette per cento nell’ultimo mese”[28]; “Alfano condanna l’indulto: fallito, carceri piene di recidivi”[29]. Questi sono solo alcuni dei titoli dei principali quotidiani nazionali che in questi mesi hanno sancito il fallimento dell’indulto sotto l’aspetto della recidiva. Il processo sociale attraverso il quale l’indulto è divenuto nel sentire comune un fallimento, la causa principale del (presunto) aumento della criminalità, meriterebbe uno studio specifico. In questa sede, nell’ottica dell’economia di questo saggio, è opportuno tuttavia chiedersi quale sia la fonte delle cifre attraverso le quali i mass media ed il campo politico hanno ribadito il fallimento del provvedimento. Da un primo punto di vista, possono essere interpretate come il risultato di una strategia che ha teso, sin dall’approvazione della legge, alla delegittimazione della stessa attraverso il risalto offerto ai risultati negativi che essa avrebbe prodotto. Pur convinti della validità di tale tesi, confermata tra l’altro dall’esistenza di un vero e proprio senso comune che associa l’indulto ad un aumento della criminalità, si intende tuttavia in questa sede soffermare l’attenzione su un secondo punto di vista. A nostro parere, è infatti possibile avanzare la tesi secondo la quale tale profusione di cifre radicalmente lontane dalla realtà dei fatti non sarebbe stata possibile all’interno di un sistema dotato di una cultura attenta alla verifica delle procedure adottate. In altre parole, si ritiene che in presenza di un approccio culturale propenso al monitoraggio del reale impatto dei provvedimenti di legge, l’utilizzo parziale ed inesatto dei dati numerici sarebbe più facilmente contrastabile attraverso rilevazioni maggiormente puntuali. In assenza di tale cultura, tutto diventa possibile. Accade quindi che il dato numerico venga utilizzato come strumento di rappresentazione della realtà senza che vi sia la reale possibilità di contestare il dato in quanto non si dispone degli strumenti necessari. È possibile inoltre che vengano fornite cifre totalmente inesatte che sono facilmente manipolabili in relazione agli obiettivi che si pone colui che le utilizza. All’interno di tale sistema si possono altresì verificare errori interpretativi che non sono adeguatamente sottolineati. È il caso, ad esempio, del dato fornito dal ministro Alfano alla fine dell’agosto  2008 nel quale afferma che il 36% dei beneficiari dell’indulto è tornato in carcere. La fonte del dato è la medesima utilizzata in questo studio, occorre quindi domandarsi come sia possibile che il dato non coincida con quello a nostra disposizione. La risposta, a nostro parere, è rinvenibile nelle modalità attraverso le quali il DAP ha effettuato il monitoraggio sui reingressi in carcere degli indultati che, come detto, non si riferisce al numero reale di recidivi, ma agli eventi di reingresso. In quel caso, evidentemente, il dato citato dal ministro non riguardava la recidiva “reale”, ma un dato sugli “eventi di reingresso” che tende a sovradimensionare il fenomeno. Quello citato è solo un esempio del prodotto di un sistema organizzativo non finalizzato alla produzione di dati utilizzabili come strumento di analisi delle politiche criminali. Appare quindi evidente come occorra un processo di revisione culturale, che coinvolga sia il sistema organizzativo del Ministero della Giustizia, sia più in generale la cultura giuridica interna del nostro paese, volto ad un maggiore e più consapevole utilizzo dello strumento del dato numerico al fine della valutazione dell’impatto delle procedure adottate.
Il ruolo di questa ricerca, in questo senso, è stato quello di cercare di fornire un contributo di razionalità all’interno di un dibattito dominato dagli istinti emozionali e dagli interessi di parte. Attraverso i dati sulla recidiva delle persone beneficiarie della legge si è potuto, da un lato, contribuire a sfatare alcuni “miti” che da tempo accompagnano il dibattito in tema di politiche criminali; dall’altro lato, si è cercato di offrire indicazioni utili ai fini della programmazione delle politiche di sostegno ai cittadini provenienti da un periodo di limitazione della libertà personale. Sotto il primo aspetto, occorre rilevare come il caso dell’indulto fornisca argomentazioni di carattere opposto rispetto a quelle avanzate da coloro che auspicano una maggiore coincidenza fra pena comminata e pena realmente scontata nel momento in cui l’esperienza del provvedimento clemenziale mostra tassi di reiterazione del reato fra i beneficiari della legge inferiori a quelli ordinari. In questo senso, è possibile ipotizzare che l’adozione di provvedimenti di clemenza, accompagnati dai relativi benefici e dalla minaccia di scontare una pena maggiorata in caso di reiterazione del reato, possa costituire uno strumento efficace nella limitazione del recidivismo. Ovviamente il discorso non può essere semplificato e l’efficacia di tali provvedimenti deve necessariamente essere verificata nel tempo ed all’interno di diversi periodi storici[30]; tuttavia, il presente studio di caso offre una prospettiva di analisi sull’impatto dei provvedimenti clemenziali totalmente trascurata all’interno del dibattito politico, ma anche giuridico, impegnato a reclamare il ruolo della certezza della pena come strumento deterrente  per la reiterazione del crimine. Inoltre, ancor più seccamente è smentito il ruolo della pena carceraria, certa e definita, come efficace strumento di limitazione della recidiva. Come noto, purtroppo, le attuali tendenze di politica penale paiono rivolgersi verso una limitazione dei benefici previsti dalla legge n. 663/86 a favore di un maggiore impiego del carcere come luogo di esecuzione della sentenza di condanna[31]. L’inefficacia di tali politiche nella repressione dei fenomeni criminali pare emergere in maniera evidente dalla lettura dei tassi di recidiva “ordinari” dei soggetti provenienti dal carcere, specialmente se confrontati con quelli di coloro che hanno scontato la pena in misura alternativa alla detenzione. In questa sede occorre sottolineare come un ulteriore irrigidimento del sistema attraverso il quale è possibile usufruire delle misure alternative al carcere ricondurrebbe all’interno del circuito penitenziario soggetti che fino ad ora hanno potuto accedere a sistemi di esecuzione della pena di carattere extra-carcerario, con ottimi risultati in termini di limitazione della recidiva. Inoltre, l’efficacia dimostrata dalla misura alternativa nella limitazione degli episodi criminali anche da parte di coloro che provenivano da numerose esperienze carcerarie dovrebbe stimolare un utilizzo maggiore di tali misure, anche nei confronti di soggetti cui fino ad ora sono state negate, piuttosto che una loro riduzione. Il tutto senza considerare che una chiusura nella concessione delle misure alternative, magari accompagnata dall’entrata in vigore di provvedimenti che puniscono ulteriormente l’immigrazione clandestina, provocherebbe il definitivo collasso del sistema carcerario che per alcuni mesi è rientrato all’interno dei margini della legalità grazie all’indulto. Fra i miti che sono in parte sfatati da questo lavoro, vi è quello dello straniero recidivo. In questi mesi si sono ripetuti sui giornali titoli come “Indulto, ora l’allarme viene dai clandestini. Dei detenuti in libertà la metà sono extracomunitari”[32], volti ad individuare nello straniero extracomunitario il pericolo “numero uno” fra le diverse figure di liberati grazie alla legge. Come detto, il dato sulla recidiva in base alla nazionalità deve essere interpretato con prudenza, tuttavia, esso mostra come la focalizzazione sulla figura dello straniero come il probabile autore di nuovi reati non sia giustificata.
Sotto l’aspetto delle politiche a sostegno dei cittadini dimittendi, occorre ribadire come i dati della ricerca confermino quanto dimostrato dai precedenti studi condotti in ambito italiano ed internazionale nel momento in cui individuano nella giovane età e nei numerosi precedenti penali due fra i principali fattori di rischio in termini di probabilità di reiterazione dei reati. Rifiutando in questa sede di aderire a quelle correnti di pensiero che associano all’individuazione di tali criteri di predittività un maggiore controllo di stampo repressivo nei confronti di coloro che possiedono tali caratteristiche, si ritiene piuttosto che l’individuazione di categorie particolarmente a rischio possa essere di aiuto nell’ottica dell’organizzazione di forme di accoglienza post-detentiva di carattere non repressivo. Il caso dell’indulto, a nostro parere, mostra come vi siano spazi per un utilizzo più limitato dello strumento carcerario. Tali spazi possono essere coperti da forme di supporto che purtroppo nel caso dell’indulto non sono state attivate in maniera puntuale. È in quella direzione, si ritiene, che debbano orientarsi le politiche penali in materia di esecuzione della pena all’interno di un sistema, come quello del nostro paese, che con grande velocità pare avvicinarsi ad una nuova fase di profonda crisi.

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WACQUANT L. (2006), Punire i poveri. Il nuovo governo dell’insicurezza sociale, Derive Approdi, Roma.

Note
[1] L’autore intende ringraziare tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia che in questi mesi ci hanno pazientemente assistito nel percorso di ricerca. Si intende in particolare ringraziare il dott. Fabrizio Leonardi, Direttore dell’Osservatorio delle misure alternative presso la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, il dott. Ferdinando Mulas, direttore dell’Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato, e la dott.ssa Anna Fino  per il suo prezioso contributo nella raccolta di  larga parte dei dati presentati in questo lavoro. Un sentito grazie va al Prof. Luigi Manconi dal quale, nelle vesti di sottosegretario al Ministero della Giustizia del governo Prodi è nato l’impulso e lo stimolo allo svolgimento di un monitoraggio sulla recidiva dei beneficiari della legge di indulto.
[2] Al riguardo, è significativo ricordare come la popolazione detenuta nelle carceri italiane sia passata, in 15 anni, dalle 31053 unità del giugno 1991 alle 61264 unità del giugno 2006 a fronte di una capienza regolamentare di 42952 persone.
[3] Ci si riferisce, in particolare, agli ultimi osservatori dell’associazione Antigone (2004, 2006, 2008) ed al rapporto redatto dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (2006) dopo l’ultima visita in Italia avvenuta nel periodo fra il 21 novembre ed il 3 dicembre 2004.
[4] Per una prima analisi sulla rappresentazione mediatica dell’indulto mi permetto di rimandare a Blengino, Torrente (2006).
[5] Un estratto della ricerca è presentato in Antigone (2007). L’intero rapporto di ricerca è invece consultabile sul sito dell’associazione Antigone http://www.associazioneantigone.it
[6] I risultati della ricerca sono in questo caso presentati nell’ultimo rapporto sulle condizioni detentive dell’associazione Antigone (2008).
[7] Si tratta prevalentemente di soggetti caratterizzati da problemi di tossicodipendenza e/o alcolismo i quali hanno usufruito delle possibilità di accesso alla misura alternativa alla detenzione prevista dalla normativa in materia.
[8] Il campione rappresenta quindi meno della metà del totale dei beneficiari dell’indulto provenienti dalla misura alternativa e mostra come attualmente la percentuale di soggetti che accedono a tali misure senza passare dal carcere sia divenuta maggioritaria.
[9] Occorre tuttavia ricordare come i dati ministeriali relativi al campione all’interno del quale è stata effettuata la rilevazione non considerano il tipo di misura alternativa applicata al soggetto. In questo senso, il dato relativo all’universo dei beneficiari è puramente indicativo in quanto nulla prova che rispecchi la composizione del campione oggetto di rilevazione.
[10] Santoro e Tucci (2006), invece, rilevano un tasso di recidiva superiore fra il campione di soggetti affidati in prova dalla libertà rispetto al campione di affidati in prova dopo un periodo di carcerazione. Tuttavia, l’esiguità del campione ed il materiale empirico raccolto attraverso le interviste fanno propendere gli stessi ricercatori per una problematizzazione del dato, piuttosto che per un’interpretazione che voglia attribuire un maggiore effetto deterrente alla misura alternativa applicata dopo un periodo di carcerazione.
[11] La cifra fra parentesi indica l’incremento medio mensile del periodo.
[12] Come si vedrà fra breve (4) tale dato pare essere confermato anche dal caso dell’indulto.
[13] Purtroppo tale ipotesi non è verificabile attraverso l’incrocio delle variabili in quanto le cifre fornite dal ministero in questa occasione non prevedono la possibilità di disaggregare il dato.
[14] Dati aggiornati al 31 dicembre 2007.
[15] Basti pensare al fatto che il procedimento che porta all’applicazione di una misura alternativa ad una persona in stato di detenzione passa attraverso procedure che prevedono, fra l’altro, l’esame della personalità dell’individuo e l’emissione di una prognosi sul futuro comportamento del soggetto la cui natura ed esiti non sono valutabili attraverso i dati statistici.
[16] Dati aggiornati al 31 dicembre 2007.
[17] Dati aggiornati al 31 dicembre 2007.
[18] Occorre ricordare come in questo caso i dati forniti dal DAP non distinguano la provenienza dal carcere dalla provenienza dalla misura alternativa.
[19] Occorre ricordare come proprio nei mesi successivi all’entrata in vigore della legge scoppiò all’interno del territorio di Napoli una faida fra le organizzazioni camorristiche che spopolano all’interno del territorio campano. Tra l’altro, proprio tale recrudescenza del crimine violento nella città di Napoli è stato uno dei fattori che hanno scatenato le più vivaci critiche nei confronti dell’indulto.
[20] La tesi, tra l’altro, appare riaffermata da alcune ricerche empiriche di M. Barbagli (1998, 2002).
[21] Tali tesi sono contenute nelle ricerche che affrontano il tema dell’amministrazione della giustizia penale da una prospettiva costruttivista. Si rimanda in tal senso a Mosconi, Padovan (2005, 2006), Quassoli (1999, 2002), Cottino e Sarzotti (1995) e Sarzotti (2007).
[22] La percentuale di stranieri in carcere al 31/12/2005 era del 33,32% mentre la percentuale di stranieri scarcerati è del 38,41%. Tale differenza di circa cinque punti percentuali rappresenta il minor coinvolgimento della popolazione penitenziaria straniera nei reati non rientranti nell’ambito di applicazione del provvedimento di clemenza.
[23] Tale dato potrebbe essere interpretato come una maggiore facilità da parte dello straniero extracomunitario nell’accedere alle misure alternative rispetto ad uno comunitario. A nostro parere, al contrario, tale dato rispecchia più chiaramente il fatto che i soggetti stranieri extracomunitari sono coinvolti con minore frequenza in reati per i quali è preclusa l’applicazione di una misura alternativa al carcere.
[24] Tale tendenza, purtroppo, appare confermata dalle frequenti proposte avanzate da esponenti del governo attraverso i vari “pacchetti sicurezza” dove, a turno, è prevista l’introduzione del reato di immigrazione clandestina o, in alternativa, l’aggravante della clandestinità per lo straniero che commette reati. Oltre ad un utilizzo sempre più “disinvolto” dello strumento dei Centri di Permanenza Temporanea.
[25] I dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria mostrano come, dal 2005 al 2007, si sia passati da una percentuale di stranieri sulla popolazione detenuta pari al 33,32% ad una del 37,48%.
[26] La Repubblica, 8 Settembre 2008, p. 3.
[27] La Repubblica, 27 Agosto 2008, p. 14.
[28] La Stampa, 13 Settembre 2007, p. 18.
[29] Corriere della Sera, 27 Agosto 2008, pp. 12-13.
[30] Inoltre, non occorre trascurare il fatto che una costante reiterazione dei provvedimenti clemenziali, così come avvenuto nel nostro paese sino alla fine degli anni ’80, possa in qualche modo far perdere il carattere di eccezionalità al provvedimento rendendolo in qualche modo “prevedibile” fra la popolazione detenuta.
[31] Emblematico in tal senso il Disegno di Legge “Berselli”, secondo il nome del parlamentare primo firmatario, là dove propone una netta limitazione nell’accesso alla misure alternative da parte dei soggetti recidivi e la cancellazione dell’istituto della libertà anticipata.
[32] La Stampa, 3 agosto 2006, p. 12.

L’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza

I dati sulla recidiva per chi ha usufruito dell’indulto resi noti dall’associazione a Buon diritto. Non servono nuove carceri ma ridurre l’incarcerazione. Amnistia, indulto e abolizione delle leggi criminogene come la Bossi-Fini, Fini-Giovannardi, ex Cirielli e pacchetto sicurezza Maroni

Paolo Persichetti

Liberazione
15 luglio 2009

Dopo tre anni i dati sull’indulto parlano chiaro e smentiscono la gigantesca campagna di disinformazione e deformazione della realtà costruita dai media e da buona parte di quel mondo politico (di destra come di sinistra) che votò in parlamento il provvedimento di clemenza per poi subito dopo nascondere la mano, fatta eccezione per le diverse anime di Rifondazione, che pure dovette pagare pegno con molti suoi sostenitori (Liberazione venne sepolta dalle proteste di molti lettori accecati dal giustizialismo dipietrista) e i Radicali. L’associazione A buon diritto, finanziatrice della ricerca, ha diffuso ieri nel corso di una conferenza stampa le ultime cifre aggiornate al 30 giugno 2009.

L'infame campagna goebbelsiana contro l'indulto

L'infame campagna goebbelsiana contro l'indulto

Il dato che emerge è eloquente. Dietro ogni fatto di cronaca nera, d’episodio efferato o allarme sociale, la menzogna dice che c’è un indultato. La realtà, invece, racconta cose molto diverse: per chi ha usufruito dello sconto di pena di tre anni il tasso di recidiva, ovvero la reiterazione del reato, è solo del 28,45%. Tra quelli che invece hanno scontato la pena per intero, il tasso di recidiva s’impenna e raggiunge il 68%. Gli indultati che tornano a delinquere sono meno della metà di quelli che non hanno avuto sconti. Non solo, ma la propensione a delinquere cala ancora di più tra i cittadini stranieri, solo il 21,36% rispetto al 31,9% degli italiani. A confermare questa tendenza c’è un ulteriore dato: la reiterazione del reato precipita (appena il 21,78%) tra chi accede a misure restrittive diverse dalla detenzione, sia che si tratti della fase antecedente al processo che durante l’esecuzione pena. Queste cifre, che andrebbero quotidianamente sbattute in faccia a gente come Di Pietro, Gasparri, La Russa, Cofferati e Calderoli ogni volta che aprono bocca, dicono una cosa molto semplice: il carcere è un fallimento e la certezza della pena equivale a una matematica reiterazione del reato. Altrimenti detto: più carcere e pene severe incrementano la propensione al crimine e rendono la società più insicura. Non si tratta di buonismo spicciolo, ma del fatto che provvedimenti di clemenza come l’indulto, o la tanto demonizzata amnistia, quando vengono varati sono sempre accompagnati da misure dissuasive. Clausole che vincolano il beneficiario al rispetto della legge, per un periodo in genere non minore ai cinque anni, pena la perdita dello sconto ottenuto e l’immediato ritorno in carcere. Questo tipo di dissuasione “non costrittiva” assume una valenza sociale molto più proficua delle mura del carcere, e facilita anche quel legame sociale che la reclusione distrugge, riducendo la carica di frustrazione, risentimento e rivalsa sociale che spesso stanno dietro la recidiva dopo anni di vita carceraria. Senza l’indulto di tre anni fa oggi la situazione sarebbe ancora più catastrofica. Nelle carceri si troverebbero già oltre 70 mila rinchiusi. L’effetto deflattivo della clemenza è stato ridotto dal mancato varo parallelo di un’amnistia che avrebbe anche alleviato il lavoro dei tribunali. Nonostante l’evidenza di queste cifre, il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha ribadito, nel corso di un convegno dal titolo più che significativo, “Più carcere, più sicurezza”, di aver «escluso ulteriori provvedimenti d’indulto e di amnistia» ma di aver scelto al loro posto «di costruire nuove carceri che saranno pronte nel 2012». Una bufala, come ricorda Patrizio Gonnella dell’associazione Antigone, «Avevano promesso 17 mila posti letto in più ma ancora non si è visto nulla. Per costruire un carcere servono in media 8 anni, ma con questa progressione nel 2012 saremo a 100 mila detenuti e le carceri progettate saranno già insufficienti».
Il governo gioca con il fuoco. C’è un solo modo per trovare una soluzione al problema: oltre al varo di un nuovo indulto e di un’amnistia, abolire quelle leggi che producono carcere, come la Bossi-Fini, la Fini-Giovannardi, l’ex-Cirielli e l’ultimo pacchetto sicurezza.

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Carcere, solo posti in piedi

Carcere d’estate, solo posti in piedi. Il Dap, “ghiaccio per tutti”

Paolo Persichetti
Liberazione 9 luglio 2008

«Solo posti in piedi». Questo è il cartello che presto verrà affisso davanti alle entrate degli istituti di pena.
Si è sforata ormai anche la soglia dell’ipocrisia, quella che prevede un «capienza tollerabile» di 63.762 detenuti a fronte di una soglia regolamentare che invece ne accetta “solo” 43.201, cioè 20 mila in meno. Quest’ultima a sua volta gonfiata. Il numero di posti realmente fruibile carceri affollate rid3infatti è ancora più basso, non arriva ai 38 mila. Ieri eravamo a 63.789. Peggio di un carro bestiame. A Trieste la direzione del carcere aveva persino introdotto un registro dei materassi a terra per stabilire chi a turno doveva dormire sul pavimento. Un modo per regolamentare il disagio ed evitare tensioni. Dopo le brande supplementari, dopo i letti a castello che raggiungono il soffitto, dopo l’occupazione delle salette una volta adibite per la socialità, quelle dove in genere c’era il tavolo da ping-pong e alcune sedie e tavolini per giocare a carte oppure a scacchi ed ora vivono in permanenza 20-30 persone, dopo i pavimenti sono rimasti solo i posti in piedi. Restano i corridoi (come in certi ospedali), ma ancora per poco.
Ovviamente c’è fermento nelle carceri per questa situazione che rasenta l’indicibile, soprattutto quando il caldo torrido, come quello di questi giorni, rende impraticabili le più elementari condizioni di vita e d’igiene. Ma non è che in inverno sarà meglio. Ora infatti le direzioni possono ricorrere al prolungamento delle ore d’aria nei cortili, come indicato da una circolare del Dap. Ma quando arriverà il freddo e le ore di cella chiusa si prolungheranno la vita sarà ancora di più un inferno.
Da settimane si registrano proteste collettive dei reclusi. In almeno 30 istituti di pena sono in corso scioperi del vitto e “battiture” ad orari prestabiliti. Andate sotto le mura del carcere della vostra città e sentirete un assordante concerto di pentole e casseruole accompagnato da urla, canti, fischi, stracci alle finestre. Il popolo chiuso si fa sentire, suona la sua sinfonia d’estate. A Lanciano, Secondigliano, Reggio Emilia, Rebibbia reclusione, Marassi, Marino del Tronto, Como, Piacenza, Saluzzo, Catania, Palermo, Pisa, Verona, Venezia, i detenuti hanno inscenato proteste a turno.
Negli uffici del Dap se non è allarme rosso, poco ci manca. Anche se nessuno l’evoca e le preoccupazioni si dirigono soprattutto verso comportamenti individuali, come l’autolesionismo e i suicidi (è stato vietato l’uso di scatolame in metallo), lo spettro della rivolta aleggia nei retropensieri. Basta un niente, una scintilla in situazioni sature di tensione e malumore perché tutto precipiti. Per questo la protesta ha contagiato anche la polizia penitenziaria che deve convivere con il sovraffollamento. Le principali sigle sindacali hanno manifestato ieri a Bologna. Seconda tappa dopo Milano. Il calendario della protesta degli agenti di custodia prevede ulteriori tappe a Bari, Palermo, Cagliari per poi concludersi a Roma in settembre. I sindacati penitenziari denunciano il «disinteresse del Ministro Alfano» e una carenza d’organico cifrata a 5 mila agenti. Ricordano, inoltre, come il “piano carceri”, nel quale si prevedeva la costruzione di 24 nuovi istituti e l’ampliamento di quelli esistenti, non è mai decollato. Affermano anche che «la soluzione di tutti i problemi non può essere quella di affidarsi solo e soltanto all’edilizia penitenziaria». L’idea che la semplice estensione della superficie repressiva, la moltiplicazione senza precedenti dei contenitori penali, l’esplosione della popolazione detenuta fino alle 80-100 mila unità messe in conto dalle proiezioni del piano carceri non sia più la soluzione ma parte del problema, è un’acquisizione nuova in territori come quelli della penitenziaria. Si tratta evidentemente di quel semplice “buon senso” che nasce da chi opera a contatto diretto con la realtà carceraria fuori dalle strumentalizzazioni politiche, dalla demagogia populista e giustizialista. Si tratta di una consapevolezza sistemica che però non ha rappresentanza sociale e mediatica e non trova traduzione in un sistema politico che ormai funziona solo per lobby e gruppi di potere. Le proteste dei detenuti non riescono a farsi sentire, non trovano eco in periodo dove il conflitto è demonizzato, la protesta criminalizzata, soprattutto i movimenti deboli, isolati, confusi.
Pur ammettendo che la situazione è «altamente critica», il Dap può permettersi di rispondere ricorrendo a dei ridicoli palliativi. Il presidente, Franco Ionta, ha istituito un sistema di monitoraggio, un gruppo di lavoro con facoltà di verifica e proposta, costituito col bilancino per dare visibilità ai diversi interessi corporativi che compongono la realtà penitenziaria: due magistrati, un direttore penitenziario, un ufficiale giudiziario e due alti ufficiali della polizia penitenziaria. In una circolare di 16 pagine, inviata a tutti gli istituti di pena, indica l’individuazione di «spazi detentivi a gestione “aperta” – con limitate ricadute sul contingente da impiegare per il controllo e la sicurezza – dove assegnare detenuti di minore pericolosità». Una soluzione arrangiata per tenere i reclusi ammassati nelle celle solo in orari notturni. Ha disposto un incremento delle ore di passeggio e l’acquisto di maggiori quantità di ghiaccio e metadone. Il carcere, come avrebbe detto Gigi Proietti si è liqueso.

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Ronde, piccole bande armate crescono

Il Viminale rende noto il regolamento d’attuazione che disciplina l’iscrizione delle ronde nei registri delle prefetture

Paolo Persichetti
Liberazione 16 giugno 2009

Le ronde dilagano. Ormai sono un fenomeno entrato nel senso comune, se è vero che la nascita delle «ronde nere», con tanto di divise naziste e struttura paramilitare apertamente rivendicata, armi e logistica pesante, hanno provocato solo una pigra reazione delle procure di Milano e Torino con l’apertura di fascicoli d’indagine senza indagati. msi01Intanto piccole bande armate crescono nelle nostre province sotto le mentite spoglie delle ronde. Strutture che, di fatto, mettono in discussione il monopolio della forza legittima detenuto dallo Stato. Per tacitare le polemiche, il Viminale ha reso noto il regolamento d’attuazione che dovrà disciplinare l’iscrizione delle «ronde» nei registri prefettizi, una volta approvato dal Parlamento in via definitiva il disegno di legge sulla sicurezza. «Le associazioni dei volontari non potranno utilizzare simboli e nomi che riportano a partiti politici». Proibito anche l’uso delle armi e di altri strumenti di coercizione come corde o manette, manganelli, spray urticanti e «qualsiasi oggetto atto a offendere». Le persone con precedenti penali non potranno far parte delle squadre di volontari, al contrario sarà favorito il reclutamento di guardie giurate ed ex appartenenti alle forze dell’ordine. Secondo il ministro dell’Interno Maroni, questo regolamento metterà «fuorilegge» tutti quei gruppi, come sono appunto le «ronde nere», che mirano a sostituirsi alle forze dell’ordine. I componenti delle squadre, composte di un minimo di tre a un massimo di cinque persone, «dovranno limitarsi alla segnalazione» delle situazioni di pericolo e dunque saranno dotati di telefonini oppure radiotrasmittenti collegate direttamente con le centrali operative. Insomma niente intervento diretto «sia esso per l’identificazione o il controllo delle persone». Il regolamento, tuttavia, non risolve un problema di fondo: in caso di «flagranza di reato» l’articolo 383 del codice di procedura penale autorizza anche i privati a procedere all’arresto. Forti di questa norma, le ronde potranno comunque intervenire ed è evidente la differenza tra l’eventuale soccorso, del tutto casuale, di un cittadino che viene a trovarsi di fronte ad un evento-reato, e quello di squadre di volontari che girano appositamente per le strade. Per il segretario dell’Associazione nazionale funzionari di polizia Enzo Marco Letizia, è un «azzardo» consentire ai possessori di porto d’arma di partecipare alle ronde. «Secondo indiscrezioni – osserva Letizia – il regolamento attuativo consente l’iscrizione nei registri prefettizi anche a chi detiene o abbia un porto d’arma. Il legislatore azzarda davvero troppo ad avere fiducia nei possessori di un’arma, poiché forte sarà la tentazione, a cui i più deboli non sapranno resistere, di portarsi l’arma nel controllare il territorio». Nelle case degli italiani, ricorda sempre il segretario dell’Anfp, «ci sono circa 10 milioni di armi: siamo molto preoccupati, anche perché le norme sulle verifiche psichiche dei detentori di un’arma da fuoco sono sostanzialmente fumose e inefficaci, come dimostra la storia italiana degli omicidi e delle stragi della follia». Altro aspetto inquietante è quello del finanziamento. Il regolamento vieta elargizioni pubbliche, il che non rassicura affatto perché le ronde potrebbero finire al soldo di consorzi creati da commercianti e imprenditori locali, o di potentati e mafie del posto. Ancora peggio, come hanno ricordato i sindacati di polizia, «il vero rischio è legittimare azioni incontrollabili di associazioni mafiose e camorristiche così come quelle di cittadini esaltati». Alle ronde nere ha già risposto la brigata ebraica, attraverso il responsabile delle politiche giovanili del Pri Vito Kahlun, pronta con le controronde. Creare «strutture unitarie di vigilanza operaia e popolare sui territori» per contrastare i nascenti gruppi paramilitari della destra, è invece la proposta lanciata  da Marco Ferrando del Pcl. Tira un’aria da repubblica di Weimar.

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Sistema carcere, troppi morti

Da gennaio a maggio 2009 sono trentatré le persone che hanno perso la vita. C’è un rapporto diretto tra sovraffollamento e incremento dei suicidi

Paolo Persichetti
Liberazione 6 giugno 2009

Aziz aveva 34 anni. Di lui le cronache non hanno registrato il cognome. Era marocchino, quanto basta. Si è impiccato nel carcere di Spoleto all’inizio dell’anno. Il 26 gennaio, invece, si è tolto la vita allo stesso modo, in una cella del reparto di elevata vigilanza del carcere di Poggioreale, un croato di 37 anni. Di lui non si conosce nemmeno il nome. Leonardo Di Modugno aveva 25 anni, si è appeso con una corda di fortuna l’8 marzo alla Casermette, la casa circondariale di Foggia, dove era seguito da uno psichiatra. Giancarlo Monni, detenuto al Buoncammino di Cagliari, è morto per un attacco di broncopolmonite. Aveva 35 anni ed era sieropositivo. Antonio Saladino è deceduto al Mammagialla di Viterbo. Aveva 57 anni, anche lui con problemi psichici. Per togliersi la vita ha scelto un sistema diverso. Ha infilato la testa dentro una busta di plastica che poi ha riempito con il gas del fornellino da campeggio usato in cella per cucinare. Chissà, forse non voleva morire.  suicidi-confronto-2005-2009
Aspirare il gas è uno dei modi per sballarsi. Lo stordimento è una forma di evasione che aiuta i più fragili a tirare avanti. Ma ogni volta la «pippata»  (come si dice in gergo) si fa sempre più lunga fino a diventare letale. E poi c’è lei, Mabruka Mimuni, 42 anni, trovata esanime con una corda al collo la mattina del 7 maggio nel Cei di Ponte Galeria, a Roma. La sera prima le avevano comunicato l’espulsione. Non voleva tornare in nessun modo in Tunisia. Aveva scontato alcuni anni di carcere, poi era uscita in misura alternativa per lavorare con una cooperativa. Allo scadere della pena è stata rinchiusa nel centro di retenzione. Era finalmente riuscita a rifarsi una vita. L’espulsione spezzava di nuovo la sua vita. Ritornare indietro dopo tanta fatica sarebbe stata la sconfitta più umiliante. Non lo ha permesso.
Dai primi mesi dell’anno sono morti nelle carceri, o nei Cei italiani, 33 persone. Di queste ben 28 per suicidio; il numero più alto registrato nello stesso periodo da quando Ristretti Orizzonti ha dato vita ad un osservatorio specifico sulla questione. Gli altri decessi sono dovuti a cause non accertate oppure a patologie aggravate dalla condizione detentiva. Dei suicidati, 16 erano italiani e 12 stranieri. Si tolgono la vita soprattutto i più giovani, 10 avevano tra i 20 e i 29 anni, 9 tra i 30 e i 39. Nei primi mesi del 2005, i suicidi sono stati 25, 23 nel 2006. Solo 13 nel 2007, grazie all’indulto, già 18 l’hanno dopo. Ma diamo un po’ di luce a questi nomi, almeno quelli noti: Salvatore Mignone, Rocco Lo Presti, Francesco Lo Bianco, M.B., Gaetano Sorice, Vincenzo Sepe, Mohammed,  Giuliano D., senza nome, Jed Zarog, senza nome, Marcello Russo, Francesco Esposito, Carmelo Castro, Gianclaudio Arbola, senza nome, Andrei Zgonnikov, Daniele Topi, Ihssane Fakhreddine, Franco Fuschi, Graziano Iorio, Ion Vassiliu, L.P., senza nome, senza nome, Samir Mesbah, senza nome.
C’è un rapporto diretto tra sovraffollamento e incremento dei suicidi. Le carceri hanno ormai oltrepassato il tetto dei 63 mila detenuti, cioè 20 mila in più della capienza “regolamentare”. In realtà quella realmente fruibile è ancora più bassa, non arriva ai 38 mila posti. 5 mila in meno di quella indicata ufficialmente. Tra la capienza fruibile (quella che corrisponde ai posti letto reali), e la capienza “tollerabile”, criterio amministrativo introdotto dal ministero per estendere virtualmente la capacità di accoglienza delle prigioni, c’è un divario di 30 mila posti. L’affollamento carcerario è già strutturalmente insostenibile. Condizioni di vita bestiali e promiscuità forzata caratterizzano l’attuale «trattamento penitenziario». Le norme previste nell’ordinamento e nel regolamento del 2000 sono lettera morta.
Questa lista di scomparsi ricorda quella dei morti per lavoro. Strage silenziosa. In un’epoca in cui la figura della vittima è stata eletta a modello ideale, queste morti si consumano nell’indifferenza generale. Cosa manca loro per suscitare almeno un po’ d’empatia umana? Forse il fatto che lo statuto privilegiato della «vittima» è caratterizzato da un accesso fortemente limitato e diseguale, riconosciuto sulla base di ben selezionati requisiti di ordine politico, sociale, economico, culturale e etnico. Per i gruppi stigmatizzati in partenza, non vi è alcuna possibilità di accedere alla santità vittimaria. Più della vittima in se è la nozione di “vittima meritevole” che trova affermazione e legittimazione. Si è vittime solo dopo aver ottenuto il sigillo dei forti. Per le altre si preparano carceri galleggianti.

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Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
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Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
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