Caso Battisti: risposta a Fred Vargas

Il Corriere della sera di oggi 31 dicembre 2010 in un articolo di Giovani Bianconi, che prende avvio in prima pagina e poi gira in terza, cita alcuni passaggi di questo testo scritto nell’ottobre 2004, ripreso e sviluppato in uno dei capitoli (le pagine finali del capitolo otto) del libro Esilio e Castigo. Retroscena di una estradizione, La città del sole edizioni. Per completezza d’informazione lo riproponiamo
integralmente in apertura del blog

A scanso d’equivoci
Paolo Persichetti
Carcere di Mammagialla, Viterbo ottobre 2004

Alcune precisazioni sui presupposti politici che hanno contraddistinto le linee difensive condotte dai fuoriusciti italiani davanti alle Chambres d’accusations nel corso degli ultimi vent’anni

Con un lungo articolo apparso su Le Monde del 15 novembre 2004, l’archeologa e scrittrice di romanzi gialli di successo, Fred Vergas, ha esposto tutti i dubbi e le inconsistenze probatorie che hanno caratterizzato le sentenze di condanna da parte della giustizia d’emergenza italiana nei confronti di Cesare Battisti. Verdetti largamente fondati sulle tardive dichiarazioni del superpentito Pietro Mutti (realizzate quando Battisti era già evaso e in fuga in Messico). È a tutti apparso evidente che un così dettagliato ed efficace intervento sarebbe stato molto opportuno nella scorsa primavera, quando di fronte alla Chambre veniva giocata la partita decisiva. Allora nessuno impedì a Battisti di scendere nel merito dei fatti che gli venivano imputati per difendersi anche tecnicamente dalle accuse più gravi. La scelta di non comunicare con la stampa italiana e di farlo in modo alquanto inappropriato con quella francese, è unicamente farina del suo sacco. Al «diritto di… spiegarsi», come affermato nella sua ultima intervista rilasciata alle Iene su Italia uno, ha abbondantemente rinunciato lui stesso in un momento in cui era rincorso da tutti i media, contribuendo non poco alla propria demonizzazione. Una discutibile ma in ogni caso legittima e libera scelta. Proprio per questo sorprende l’attuale atteggiamento del suo entourage ed in modo particolare la parte finale dell’arringa di madame Vergas del 15 novembre, nella quale si lascia intendere che la difesa di merito non sarebbe stata intrapresa prima perché avrebbe potuto «nuocere alla protezione collettiva accordata senza distinzione degli atti commessi», alla «piccola comunità dei rifugiati italiani, protetta da oltre vent’anni dalla parola della Francia», oltre alle ulteriori dichiarazioni riportate su Le Monde del 23 novembre 2004. Piuttosto che adoperarsi per riparare la situazione, sembra che alcuni dei maggiori sostenitori di Battisti cerchino un capro espiatorio su cui scaricare l’errore di linea difensiva. Viene così attribuita alla comunità dei fuoriusciti una oggettiva funzione di condizionamento, un ruolo quasi censorio, che avrebbe vincolato la strategia difensiva al rispetto di una fantomatica «responsabilità collettiva», all’obbligo della difesa politica di principio previa scomunica. persichetti017a0dinu

Quanto è stato più volte riportato da autorevoli quotidiani, che hanno fatto anche menzione di supposti «malumori» di fronte al «nuovo corso» della difesa Battisti, notizie successivamente riprese dalla stessa stampa italiana, impone un necessario chiarimento pubblico riguardo alla politica difensiva adottata nel corso di oltre venti anni dai fuoriusciti di fronte alle chambres d’accusations, al fine di sgombrare il campo da malintesi, equivoci, inesattezze e caricature grottesche.

1. Già nella scorsa primavera, alcuni scrittori sia pur nelle loro generose intenzioni hanno dato vita ad una disastrosa campagna stampa infarcita d’errori, pressapochismi storico-politici e argomenti dilettanteschi sugli anni Settanta e sull’Italia recente, compromettendo notevolmente gli esiti della vicenda Battisti e più in generale fragilizzando lo stesso sostegno di cui hanno sempre usufruito i fuoriusciti italiani. Molti di questi interventi hanno infatti offerto pretesti insperati ai sostenitori delle ragioni dello Stato e della magistratura italiana che, per la prima volta da venti anni a questa parte, sono riusciti a guadagnare terreno benché avessero dalla loro solo argomenti mistificatori della realtà storica e delle vicissitudini giudiziarie di quegli anni. Un contesto sfuggito di mano alla tradizionale linea politica tenuta dai fuoriusciti e improntata ad una rigorosa critica della giustizia d’emergenza ed ai suoi metodi che hanno stravolto il processo penale, capovolto l’onere della prova, eretto la parola remunerata dei pentiti a fondamento delle accuse.

2. Per oltre venti anni, i fuoriusciti hanno sempre rivendicato il principio del rispetto della dottrina Mitterand «per tutti e per ciascuno», senza esclusioni o differenziazioni legate al tipo di reato o d’appartenenza organizzativa contestata. In questo modo si è inteso difendere l’unico criterio oggettivo eguale per tutti. Un minimo comun denominatore politico capace di tradurre su un terreno giuridico la comune appartenenza ad una medesima vicenda storica, al di là delle singole passate differenze di militanza, di cultura politica e d’ideologia. Una posizione che nulla ha a che vedere con formule confuse sul piano politico e assolutamente inconsistenti su quello giuridico, come la cosiddetta «responsabilità collettiva». Principio che per altro Battisti stesso è sempre stato il primo a non rispettare. Innumerevoli sono state, infatti, le occasioni nelle quali egli ha espresso giudizi denigratori – come ribadito anche nella sua ultima intervista dell’estate scorsa – nei confronti di formazioni politiche armate degli anni Settanta diverse dal suo vecchio gruppo d’appartenenza.

3. La nozione di «responsabilità collettiva» può avere pertinenza all’interno di una riflessione etico-politica che investa la ricostruzione storica generale dei movimenti sociali e dei gruppi rivoluzionari che hanno agito negli anni Settanta e Ottanta, oppure per definire la natura etica del legame associativo che ha operato all’interno di ogni singola formazione. Difficilmente una tale nozione può avere valore operativo sul terreno dello scontro giudiziario. La posta in gioco del processo penale è dimostrare la responsabilità personale. Responsabilità di cui la giustizia d’emergenza italiana è addirittura arrivata a fornire interpretazioni largamente estensive, attraverso forme ellittiche di complicità come il concorso morale o psicologico. Appare chiaro, allora, come di fronte ad un’esigenza d’efficacia sia vitale saper tradurre sul piano strettamente giuridico, lì dove se ne presenti la necessità o la possibilità, anche una difesa del corpo singolo, in carne ed ossa, della persona indicata con nome e cognome nella domanda d’estradizione, altrimenti la confusione tra campi che seppur legati restano distinti da codici propri, come la battaglia storico-politica e quella tecnico-giuridica, conduce ad inevitabili catastrofi difensive.

4. Nelle oltre ottanta procedure di estradizione affrontate di fronte alla Chambres, i fuoriusciti ed i loro legali non hanno mai rinunciato, quando se ne presentavano le condizioni, ad introdurre anche la difesa di merito, ritenuta un valore aggiunto nelle argomentazioni difensive. Numerosi – ed anche clamorosi in taluni casi – sono stati gli episodi in tal senso. A nessuno sfugge, infatti, l’enorme valenza politica generale e le numerose ricadute positive sul piano collettivo che possono suscitare la possibilità di smascherare i pentiti, svelare i metodi della giustizia d’emergenza, smontare i teoremi dell’accusa, fornendo l’immagine cruda e reale della giustizia italiana. Indurre a credere, come purtroppo è stato scritto recentemente, che tutto ciò sarebbe stato interpretato dalla comunità dei fuoriusciti come una maniera di «liquidare a poco prezzo il proprio passato» è un atteggiamento irresponsabile, che ha come unico effetto quello di minare l’unità di un gruppo sottoposto ad un durissimo attacco, creando artificiali malintesi e ingiustificate tensioni, oltre a designare i fuoriusciti di fronte all’opinione pubblica come una combriccola di cinici inquisitori.

5. Inoltre, va ricordato che la procedura d’estradizione non è un’anticipazione o un ulteriore grado del processo, legittimato a valutare il merito delle prove a carico o a discarico della persona richiesta dall’autorità statale straniera. Le Chambres d’accusations sono abilitate unicamente a pronunciarsi sulla ricevibilità giuridica delle richieste, analizzandole sotto il profilo della conformità con le norme internazionali e nazionali: convenzione sui diritti umani, convenzione sulle estradizioni, diritto penale e di procedura interno. Per questa ragione le difese hanno sempre dovuto agire dispiegando una strategia fatta di stadi successivi: in primis rispetto dei diritti umani; ostatività dell’estradizione di fronte ad infrazioni di natura politica; assenza di contrasto con i principi di specialità e doppia incriminazione; assenza di contumacia; prescrizione dell’infrazione ecc. In secondo luogo, e sempre se la corte lo consente, la difesa solleva in aula, altrimenti fuori dall’aula, le questioni di merito, come la non colpevolezza. In ultima istanza subentrava la tutela politica prevista dalla dottrina Mitterand.

6. È fuori discussione che la soluzione generale e definitiva al problema dei prigionieri e dei rifugiati possa venire solo dal varo di un’amnistia. Misura che lo Stato italiano ha sempre rifiutato poiché ha trovato nei fuoriusciti un serbatoio di comodi capri espiatori e responsabili di sostituzione. È altrettanto evidente che sollevare di fronte alle Chambres questo argomento ha ben poca efficacia e pertinenza.

7. Benché l’uso del termine «innocenza» risulti improprio per definire la tradizionale difesa tecnica volta a contestare gli addebiti specifici, è evidente che il ricorso ad una tale terminologia da parte dell’attuale difesa di Battisti è più che altro dovuto ad una concessione all’enfasi retorica ed alla semplificazione mediatica. Espedienti che sicuramente non riescono a compensare le innumerevoli falsità e mistificazioni diffuse nei mesi scorsi dai media fautori della sua estradizione. Ciò che invece desta seri dubbi è il tono scelto per giustificare pubblicamente la decisione di passare alla difesa di merito. Quasi che con questa scelta si volesse marcare una differenza individuale con le tradizionali condotte difensive dei fuoriusciti. Un atteggiamento, tanto più sorprendente quanto, in realtà, questa discontinuità non è con la comunità ma con le precedenti convinzioni di Battisti stesso. Stupisce dunque il bisogno di sottolineare una distanza col resto della comunità, come se la diversità fosse d’improvviso divenuta un valore aggiunto. Le cronache degli ultimi anni ci hanno lungamente documentato sulla sorte avuta da strategie difensive costruite sulla enucleazione esasperata del caso individuale rispetto a quello che è stato il sistema dell’emergenza, la catena di montaggio dell’eccezione che ha investito tutti i rifugiati e i prigionieri.

In conclusione, è auspicabile che tutti coloro che hanno una parte in questa vicenda mantengano un atteggiamento più attento e responsabile, improntato all’onesta intellettuale ed al rispetto di chi da decenni si batte contro le estradizioni. Occorre prestare maggiore cura alle affermazioni che vengono immesse nello spazio pubblico, con particolare riguardo all’interesse generale, al destino comune che lega tutti i fuoriusciti.

Carceri facili: dopo le proteste torna in carcere. Aggirate le garanzie processuali

Omicidio di Barbara Belloroforte, dopo la lettera del padre pubblicata dal Corriere della Sera, il responsabile torna in cella. La procura di Catanzaro per correggere i propri disfunzionamenti calpesta le garanzie processuali e s’inventa il pericolo di fuga dell’imputato, scarcerato un anno fa per scadenza dei termini di custodia cautelare

Paolo Persichetti
Liberazione 12 agosto 2009

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Luigi Campise, l’omicida di Barbara Bellorofonte, uccisa per gelosia il 27 febbraio 2007, è tornato in carcere 24 ore dopo la pubblicazione della lettera del padre della ragazza che protestava per la sua scarcerazione. Contrariamente a quanto detto dai media, Campise era stato scarcerato alla fine di luglio per una vicenda diversa dall’omicidio. Un reato precedente di cui aveva finito di scontare la pena.
Per l’uccisione della sua fidanzata la rimessa in libertà di Campise era intervenuta, in realtà, circa un anno fa, causa l’eccessiva lentezza delle indagini preliminari dovuta a ritardi nella consegna di alcune perizie richieste dal pm. In quella circostanza il gip ritenne di non dover concedere la proroga prevista dalla legge, né tantomeno considerò plausibile un rischio di fuga dell’imputato. La notizia del nuovo arresto è stata diffusa ieri dalla Procura della repubblica di Catanzaro. Nel testo si rivela un fatto fino ad oggi sconosciuto, ovvero che «Il ripristino della custodia cautelare in carcere era stato chiesto dal magistrato competente in concomitanza con la scarcerazione di Campise disposta nell’ambito di altro procedimento», per il quale nel 2008 il giovane era stato arrestato. Tuttavia ciò non spiega perché da allora siano passate tante settimane senza che vi sia stata una decisione. L’argomento, insomma, appare alquanto posticcio. Una toppa messa lì, tanto per trovare una giustificazione da presentare all’opinione pubblica alla faccia delle regole.
Il fatto che Campise sia ritornato in cella in questo modo non ci convince per niente. Intanto per come i media hanno trattato la vicenda. Nel Paese del carcere facile, è stata montata l’ennesima polemica sulle presunte scarcerazioni rapide. Sulla linea di mira sono finite ancora una volta le garanzie processuali poste a tutela dei cittadini, dimenticando che i limiti frapposti alla durata massima della custodia cautelare sono una garanzia costituzionale che tutela ogni persona dal rischio di finire sequestrato in carcere senza un processo. Sono i termini posti alla durata della custodia cautelare che impongono tempi ragionevoli alla durata del processo penale. La Giustizia non può trattenere una persona in cella oltre un determinato tempo se non è in grado di processarla.
In secondo luogo, questo polverone ha distolto l’attenzione dalla vera natura del problema, ovvero il disfunzionamento dell’indagine preliminare. Pur avendo a disposizione un tempo sufficientemente lungo, con un solo imputato e un fatto-reato semplice nella sua drammaticità, il pm non ha concluso per tempo l’indagine. Circostanza che chiama in causa l’esercizio dell’azione penale, di fatto esercitata in modo discrezionale contro quanto recita la stessa costituzione.
Ciò può accadere anche perché in determinate procure la magistratura preferisce imbastire inchieste e processi che offrono visibilità mediatica e politica a scapito di altri reati. Incardinare maxi processi sulla criminalità organizzata, o sui rapporti tra economia e politica, costruire teoremi per colpire le aree politiche radicali, gli studenti e i movimenti, è più pagante in termini di carriera dell’anonimo fatto di cronaca.
Infine, per riarrestare Campise la procura ha evocato il “pericolo di fuga”. L’unica ragione ammessa in questo caso dalla legge. Il rischio di fuga, però, deve essere comprovato e non sembra il caso. L’imputato nonostante fosse libero da settimane non era fuggito. La stessa cosa era accaduta al momento della sua prima scarcerazione. Anche qui, la ragione indicata dalla procura appare fragile, inventata di sana pianta per placare i clamori mediatici. Insomma siamo di fronte al classico trionfo dell’ipocrisia, alla farsa giudiziaria che vede un errore iniziale corretto con un errore ancora più grande. Un grave vulnus alle garanzie processuali. Un pericoloso precedente quello di un apparato giudiziario che si lascia guidare dalla vox populi. Uno dei tanti va detto, il segno evidente del fallimento storico della logica penale.

Link
Nel paese del carcere facile, il Corriere della Sera s’inventa l’ennesima polemica sulle scarcerazioni rapide
Ho paura dunque esisto

Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra
Il populismo penale una malattia democratica
Il governo della paura
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
Populismo penale, una declinazione del neoliberismo
L’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza
Come si vive e si muore nelle carceri italiane
Prigioni i nuovi piani di privatizzazione del sistema carcerario
Carceri private il modello a stelle e strisce privatizzazioni e sfruttamento
Le misure alterantive al carcere sono un diritto del detenuto
Sprigionare la società
Desincarcerer la société
Carcere, gli spettri del 41 bis

Nel Paese del carcere facile, il “Corriere della sera” s’inventa l’ennesima polemica sulle scarcerazioni rapide

Mentre le carceri traboccano di detenuti (ormai oltre 60 mila di cui un terzo in attesa di giudizio, cioè presunti innocenti) e il governo vara leggi liberticide che permettono di rastrellare stranieri per le strade e incarcerarli per il solo fatto di non avere un permesso di soggiorno, il Corriere della sera monta a tavolino una cortina fumogena per denunciare presunte scarcerazioni facili. Sulla linea di mira ancora una volta le garanzie processuali poste a tutela dei cittadini-imputati, mentre si omettono le responsabilità di una macchina giudiziaria pervenuta al suo fallimento storico e si dimentica che nell’esercitare, di fatto, in modo discrezionale l’azione penale, la magistratura preferisce imbastire inchieste e processi che offrono visibilità mediatica e politica a scapito di altri reati

Paolo Persichetti
Liberazione 11 agosto 2009

Uccise la fidanzata, è libero. Garanzie giuste, magistratura lenta

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Ieri il Corriere della sera ha pensato bene di rilanciare l’ennesima polemica sulle presunte, sottolineo presunte, scarcerazioni facili. Forse qualcuno aveva bisogno di una cortina fumogena per distogliere l’attenzione dai rastrellamenti di stranieri senza permesso di soggiorno che il nuovo pacchetto sicurezza, appena entrato in vigore, autorizza. In prima pagina è apparsa la lettera del padre di Barbara Bellorofonte, una ragazza di 18 anni uccisa con un colpo di pistola il 27 febbraio 2007 dal fidanzato, un maschio iperpossessivo.
Luigi Campise, l’omicida, fuggito in un primo momento si era poi consegnato ai carabinieri. Reo confesso è stato condannato a 30 anni di reclusione in primo grado. Ora però è stato scarcerato e il padre, comprensibilmente indignato, ha preso carta e penna per denunciare il fatto.
L’eco suscitato dalla sua protesta ha subito provocato la reazione del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che ha incaricato gli ispettori del suo ministero d’avviare accertamenti preliminari per acquisire informazioni sull’episodio.
Poco tempo fa una ricerca sulla relazione tra organi d’informazione e allarmi sociali spiegava come la paura nasce in prevalenza sui media. In altre parole, quella che gli esperti definiscono “percezione dell’insicurezza” è il frutto di un rapporto distorsivo tra media, politica e realtà. L’amplificazione della cronaca nera e degli affari giudiziari suscita un clima ansiogeno nella società che la politica prende a pretesto per giustificare scelte largamente precostituite. Come se nulla fosse il Corriere ha riproposto il medesimo dispositivo, un mix che mette insieme la reazione emotiva dei familiari della vittima con un resoconto approssimativo, per non dire inesatto, dei fatti. Il risultato è micidiale al punto da diffondere l’idea, come scrive con sincera esecrazione il papà della ragazza uccisa, che in Italia «tutto è permesso, tutto è possibile, compreso un omicidio, tanto poi si riesce sempre a trovare il modo di essere liberati».
Eppure il nostro codice non è tenero con gli imputati. Per reati gravi come l’omicidio volontario prevede una custodia cautelare massima di sei anni. Non è raro vedere persone innocentate dopo aver trascorso lunghi anni della propria vita in detenzione. Sei anni sono lunghi, quanto basta per vedere la propria esistenza stravolta, per non ritrovare più la vita passata. I limiti frapposti alla custodia cautelare sono una garanzia fondamentale che tutela il cittadino dal rischio di rimanere sequestrato in carcere dalla magistratura senza processo. Sono i limiti di durata della custodia cautelare che impongono alla macchina giudiziaria tempi certi e non eccessivamente lunghi sulla durata di inchiesta e processo penale. Negli Usa con una cauzione l’accusato viene scarcerato immediatamente in attesa che una sentenza definitiva decida della sua colpevolezza o innocenza.
Cosa è realmente successo allora? Campise era già tornato libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare il 25 aprile 2008. Allora il difensore di parte civile scelto da papà Bellorofonte, l’avvocato Enzo De Caro, aveva così spiegato i fatti senza gridare allo scandalo: «questa scarcerazione è dovuta alla lentezza della giustizia. In questi procedimenti sono necessarie consulenze tecniche per le quali c’è bisogno di tempi biblici». Intanto Campise era stato riarrestato per altri reati precedenti all’omicidio e per questi condannato a 4 anni. Circostanza che probabilmente aveva tranquilizzato la famiglia della vittima, anche perché al processo Campise era comparso in stato detentivo, ma solo perché detenuto per altri fatti. Un effetto ottico, insomma. Anche le azioni delittuose che l’avevano riportato in carcere erano precedenti al 2006. Circostanza che gli ha consentito di usufruire dell’indulto ed uscire nuovamente. Dettagli tecnici forse, ma qui la forma è sostanza.
Campise non è stato rimesso in libertà nonostante i 30 anni di reclusione ricevuti. Era già scarcerato per i fatti incriminati quando è giunta la condanna. Poi, essendo intercorso appello, la sentenza non è diventata definitiva. E finché non c’è una sentenza passata in giudicato prevale la “presunzione d’innocenza”, come recita la costituzione. Nella fattispecie, poi, il pm che in aula aveva chiesto l’ergastolo non ha ritenuto di dover sollecitare un nuovo arresto contestualmente alla sentenza, come avrebbe potuto secondo il codice. D’altronde una semplice condanna provvisoria non sarebbe stata sufficiente in mancanza di un “comprovato rischio di fuga”. Non siamo dunque di fronte ad un problema di certezza della pena, come la vicenda così presentata sembra suggerire, ma ad una disfunzione dell’inchiesta preliminare, ad una eccessiva lentezza delle indagini di fronte ad un caso che, tutto lascia supporre (il condizionale è d’obbligo non essendo a nostra disposizione il fascicolo), non avrebbe dovuto richiedere lunghe investigazioni, vista la semplicità dei fatti, la confessione e i riscontri. Le perizie (come suggerito dalla parte civile), molto probabilmente quelle sulla personalità dell’imputato, hanno allungato a dismisura i tempi. Il problema è dunque la macchina giudiziaria, il mercato delle consulenze (i compensi sono legati alla durata), ma anche il fatto che certe procure privilegiano inchieste che offrono maggiore visibilità politica. A pagarne il prezzo alla fine resta una giovane donna e i principi del garantismo.

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Come si vive e si muore nelle carceri italiane
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Carcere, gli spettri del 41 bis

Corriere della sera: La coppia Battisti-Vargas e la guerra di pollaio

Corriere della sera dell’8 febbraio 2009

di Giovanni Bianconi

“Dove vuole arrivare la coppia Battisti-Vargas?”. La domanda viaggia su Internet, nel Blackblog di Oreste Scalzone e nel sito Insorgenze di Paolo Persichetti. Icona storica dei ‘rifugiati’ italiani in Francia il primo, unico estradato da Parigi il secondo, tuttora detenuto in semilibertà.
Sotto quel titolo, un lungo elenco di dubbi, interrogativi inquieti e critiche sull’ergastolano dei “Proletari Armati per il Comunismo” al quale il Brasile ha concesso asilo politico (ma si trova ancora in prigione); le sue ultime mosse non sono piaciute affatto alla ‘comunità’ degli ex militanti della lotta armata che hanno trovato ospitalità oltralpe, com’è stato per Battisti fino al 2004. Cinque anni fa, quando il governo di Parigi stava per rispedirlo nelle patrie galere, scappò in Sud America, e ora rivela che ad aiutarlo furono i servizi segreti francesi. “L’abbiamo letto con turbamento”, commenta Scalzone che nel 204 brindò alla sua fuga. Oggi non rinnega ma scrive: ” Le nostre reazioni oscillano tra incredulità e qualche domanda: perchè mai lo avrebbero ‘esfiltrato’? In cambio di che? E perchè mai, vero o fiction che sia, viene a dirlo come se fosse la cosa più normale del mondo, offrendo sponda alle calunnie “pistaiole”, in particolare stalino-fasciste, che da sempre ci propinano in materia?”

Subito dopo ce n’è per la scrittrice Fred Vargas, collega ‘giallista’ e amica di Battisti. Che ha confermato l’aiuto di Carla Bruni in Brasile, nonostante la pubblica smentita della signora Sarkozy, e fornito particolari sulla ‘persona servizievole’ che avrebbe fornito il passaporto falso al fuggiasco: “non esattamente un agente dei servizi ma una personalità molto vicina ai governi della presidenza Mitterand”, riassume Scalzone.
Tra gli ‘esiliati’ italiani Cesare Battisti, divenuto scrittore di successo in Francia, non ha mai goduto grandi simpatie. Anche perchè lui per primo assunse atteggiamenti distaccati dal resto della ‘compagneria’. Ma la battaglia per la sua libertà aveva rinsaldato la solidarietà. Scalzone intonava in piazza canti rivoluzionari accompagnati dalla fisarmonica, ma oggi accusa: “Manca solo che Battisti e Vargas lancino un altro strale contro qualche figura che si sia particolarmente impegnata verso la France terre d’asile e nella cosiddetta dottrina Mitterand”.
Poco meno che un traditore, insomma.
Paolo Persichetti, che nel 2002 fu riportato in Italia nel giro di una notte, unico risultato dei “patti” tra i governi di destra di Roma e Parigi, non crede al ruolo dei servizi segreti in favore di Battisti e dice: “Niente torna in questa storia. Il rancore dei suoi ex coimputati che lo stigmatizzano solo perchè a loro non è riuscito di fuggire; il fatto che per discolparsi Battisti stesso faccia il loro nome facendo passare per pentiti dei semplici ‘ammittenti’ che non avevano fatto dichiarazioni su terzi; una guerra di pollaio che vede i politici fare le dichiarazioni più astruse e insensate”.
Che ora l’ergastolano dei Pac abbia diritto di tornare libero in Brasile, per Scalzone, Persichetti e gli altri ‘rifugiati’ è un dato scontato. Ma “lo stillicidio di rivelazioni centellinnate e in crescendo sembrano uscite dalla mentalità contorta di chi, a furia d’inventare intrecci polizieschi, finisce per vedere la vita come un vortice di complotti. Battisti sembra vivere nella trama dei suoi romanzetti.”
E se gli amici dello scrittore, dalla Vargas e Bernard-Henry Levy, vengono bollati come “girotondini di Francia, con la loro vulgata sull’Italia ‘mai uscita dal fascismo’ “, l’ex militante dei Pac, “dev’essere affondato in un misto di ‘legittimismo’ e vittimismo: solo così si spiega l’odio riversato prima contro i ‘brigatisti’, poi ‘gli ex compagni’ fino a una sorta di sordo rancore contro Marina Petrella, come di gelosia perchè la battaglia du si lei ha avuto successo…”
Il finale è riservato al ‘terribile sospetto’ che la coppia Battisti-Vargas arrivi a fare “terra bruciata di quel che resta del mitterrandiano ‘asilo di fatto’ “, come fosse “la contropartita richiesta.”
In ogni caso, “tutto quel che rende ancor più delirante, non meno, la caccia all’uomo e l’immagine che si vuol dare della rivolta con un intero Paese (l’Italia) contro uno (e di che spessore…)”

Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario

A proposito della richiesta di proclamare lo stato di eccezione avanzata dal professor Panebianco sul Corriere delle Sera

Paolo Persichetti
18 settembre 2006

È strano, ma quando si parla di democrazie liberali si omette sempre di ricordare che questi sistemi prevedono, in caso di grave minaccia, specifiche clausole di autosospensione del proprio ordinamento costituzionale.
Per funzionare il sistema giuridico ha bisogno di normalità, perché ciò avvenga esso si avvale di momenti di interruzione che vengono chiamati «stato di eccezione». È questo un punto cruciale, poiché chi introduce una tale misura è in buona sostanza l’ultimo a decidere, non a caso chi ha questo potere è stato indicato come il sovrano reale (Carl Schmitt). Non lo stato di diritto, dunque, ma chi può decidere sulla sua sospensione rappresenta il vero arcana imperii della sovranità.
A ricordarcelo è stato il professor Panebianco che sul Corriere della Sera per ben tre volte (il 13 e 15 agosto 2016 e poi ancora il 3 settembre successivo) si è soffermato sull’argomento invocando l’introduzione dello stato di eccezione. Ma c’è un problema: se, a quanto pare, le democrazie non possono sfuggire a quel destino crudele che ne prevede l’autosospensione, non c’è invece unanimità sui modi in cui questa interruzione debba avvenire. Infatti, esistono almeno tre modelli contrapposti:

1. Quello tradizionale di ispirazione giacobina, codificato nelle costituzioni liberali dell’800 e del 900, che attribuisce pieni poteri all’esecutivo e sospende le garanzie giuridiche per un periodo limitato nel tempo e nello spazio. Un modello che sarebbe ormai divenuto superfluo di fronte alla natura asimmetrica dei nuovi conflitti.

2. Per questo l’amministrazione Bush ha varato un nuovo modello di applicazione della eccezione caratterizzato da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante. In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Uno stato di eccezione postfordista insomma: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti, organizzando una sorta di stato di eccezione extraterritoriale che conserva per i poteri statali e nella madrepatria unicamente la direzione strategica delle operazioni.

3. Esiste, infine, un terzo modello, lo stato di eccezione giudiziario inventato in Italia alla fine degli anni 70. Quest’ultimo, però, non piace affatto a Panebianco perché «l’eccezione può essere riconosciuta solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura. Il che riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica». Tuttavia ciò non ha impedito, ricorda sempre l’editorialista del Corriere, che «una qualche forma di stato di eccezione sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc)».

Chissà cosa avranno pensato, leggendo queste parole, Bruti Liberati,  Armando Spataro e l’associazione nazionale magistrati che durante la vicenda Battisti si sono prodigati per raccontare ai francesi la favola di una Italia giardino incantato dello stato di diritto?
Singolare vicenda quella italiana: i costituenti, infatti, per marcare una netta differenza con i tribunali speciali del fascismo, esclusero dalla Costituzione qualsiasi richiamo alla stato di eccezione. Successivamente, però, questo ostacolo venne aggirato riservando alla magistratura, piuttosto che all’esecutivo, il ruolo di dominus dello stato di eccezione. Circostanza che oltre a costituire una novità assoluta non ha fornito alcuna particolare garanzia in più, ma ha solamente rafforzato una sfera giudiziaria depositaria di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. In questo modo la pratica della eccezione ha assunto una forma ancora più subdola e insidiosa poiché ha potuto legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali.
Al punto che non è stato più possibile ripristinare la normalità giuridica poiché non vi era mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino ad determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita.
In questo modo ha preso forma un simulacro di stato di diritto a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza. Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le obiezioni legate alla natura extragiuridica della eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che ha fatto del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina della emergenza. L’introduzione di misure straordinarie e speciali, la cui giustificazione legale ha imposto una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla.
È dunque giusto parlare di stato di eccezione giudiziario non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide.
Scriveva in proposito Montesquieu: «Non può esserci libertà, se la potenza di giudicare non resta separata dalla potenza legislativa e da quella esecutiva. Se questa si salda alla potenza legislativa, il potere esercitato sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario poiché il magistrato diverrebbe legislatore. Se venisse unita alla potenza esecutiva, il magistrato potrebbe avere la forza di un oppressore».

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