Tratto da Esilio e Castigo. Retroscena di una estradizione, La citta del sole, 2005
Capitolo II
Il Patto dei Bravi
È in quel torbido contesto di grave crisi politica e di forte pregiudizio istituzionale che prese forma l’idea di un coup de théatre risolutore. Un gioco di prestigio, un effetto illusionistico, un trompe l’oeil che potesse risollevare le sorti delle istituzioni (e di alcune poltrone), saldando dietro una ritrovata unità emergenziale maggioranza e opposizione, ridando nel contempo lustro e smalto agli investigatori e alla magistratura. Occorreva insomma, subito un colpevole. Un responsabile di sostituzione cui far indossare gli abiti del reo. Un vero capro espiatorio attorno al quale celebrare la catarsi della ritrovata unità nazionale e del trionfo delle istituzioni, il festino di una baldanzosa e tronfia maggioranza che potesse finalmente levare i calici al cielo. Come poi avvenne in una delle dimore estive del premier in Costa Smeralda tra una barzelletta del Cavaliere e una sonata d’Apicella. L’episodio viene così raccontato in una cronaca apparsa sulla Repubblica del 26 agosto 2002:
«La notizia arriva sabato sera a cena, nella villa del premier, e c’è tanta soddisfazione che parte anche un accenno di applauso al tavolo in cui accanto a Berlusconi siedono il ministro Pisanu, il ministro Stanca, con relative consorti, fra il portavoce Bonaiuti, la moglie e la mamma del Cavaliere. Il capo della polizia telefona al titolare del Viminale, e Pisanu dà in diretta l’annuncio: arrestato il brigatista Persichetti, latitante per l’omicidio Giorgieri. La cena a Villa Certosa, che poi si trasformerà in un vertice sulla sicurezza quando Pisanu e Berlusconi si appartano, diventa così un’occasione per festeggiare il successo delle forze di polizia. Soddisfazione che si allarga poi alla pattuglia di una decina di fedelissimi che, attorno alle 23, si presentano a Punta Lada per unirsi alla compagnia: il capo dei deputati europei di Forza Italia Tajani, il vicecapogruppo alla Camera Cicchitto, il responsabile giustizia Gargani, il sottosegretario Viceconte. Per chiudere in bellezza spunta anche la chitarra di Mariano Apicella, musica e canzoni fino a mezzanotte e mezza. Ministro degli Interni escluso: “sono stonato e non ho mai cantato nella mia vita, salvo quando il parroco del mio paese mi scelse per il coro ma solo perché ero arrivato primo al corso di catechismo”».
Il tornaconto sarebbe stato cospicuo per molti: il governo che, vantando uno strepitoso successo, poteva far dimenticare le parole “dal senno uscite” di un suo ministro; i vertici del Viminale che avrebbero potuto così scaricare la loro inettitudine professionale (la burocratica banalità del male?) su un colpevole prefabbricato; la magistratura che sarebbe finalmente tornata all’onore delle cronache potendo imbastire i suoi consueti e deliranti teoremi inquisitori (la «centrale francese»); l’opposizione che avrebbe liberato da una posizione compromettente uno dei suoi uomini più in vista e più ambiziosi.
Una vera soluzione bipartisan, o forse sarebbe più opportuno dire ecumenica, essendo la liturgia rispettata alla lettera grazie alla presenza dell’agnello sacrificale. Fu così che nella fresca alba alpina del 25 agosto 2002 Paolo Persichetti venne scambiato nel tunnel del Monte Bianco. Metafora di un accordo sotterraneo, siglato al di fuori d’ogni trasparenza, nelle stanze buie del potere e per questo concluso nel ventre della terra, lontano dalla luce del sole, distante dal chiarore del giorno, dopo una folle corsa nella notte. Bisognava fare presto, il più presto possibile, prima che la Francia potesse svegliarsi. Mandanti ed esecutori di quel ratto avevano troppe cose da farsi perdonare. Agire in modo furtivo, creare una situazione immodificabile, mettere tutti di fronte al fatto compiuto, erigere un muro che impedisse ogni marcia indietro, era il requisito indispensabile per condurre a termine quell’azione fraudolenta. Un patto tra bravi veniva presentato come un accordo di giustizia, l’anticipazione sinistra di quel che sarà la quotidiana routine dello spazio giudiziario europeo: un mare aperto alle incursioni corsare di pirati e filibustieri di Stato. Per giorni interi le redazioni dei media colmarono l’annoiato vuoto agostano di notizie, trasformando l’episodio in un evento mediatico sottoposto a un proluvio di titoli d’apertura e di commenti. Tromboni e trombette declamarono affrettati giudizi e incaute sentenze, confortati da veline e indiscrezioni diramate con un’accorta regìa. Nulla si è mai sostanziato delle mille chiacchiere, invenzioni, illazioni, brusii e rumori che il cicaleccio inquisitorio aveva sapientemente diffuso per giustificare le sue mosse.
Ma facciamo un passo indietro. Le carte giudiziarie fino ad ora rese note dicono che l’interesse degli inquirenti nei confronti di Persichetti si concentra nel luglio 2002. Il suo rientro in Italia è solo pretestuosamente legato all’esecuzione del decreto d’estradizione riattivato dopo otto anni. All’indomani della sua consegna alle autorità italiane, il ministro degli Interni francese, Nicolas Sarkozy, dichiara (Le Monde del 28 agosto) che «dopo l’assassinio di Marco Biagi il governo italiano ha chiesto ai paesi europei di essere particolarmente vigilanti nei confronti dei vecchi membri delle Brigate rosse». Le autorità francesi hanno acconsentito alla consegna di Persichetti credendo di agevolare le indagini sull’attentato Biagi che secondo la procura di Bologna convergevano sulla sua persona. Prova ne è la richiesta di intercettazione telefonica e di individuazione del 25 luglio, nella quale si afferma che esistono «sufficienti elementi indiziari per ipotizzare che Persichetti Paolo e Oreste Scalzone siano attualmente inseriti nel sodalizio eversivo che ha rivendicato l’omicidio del prof. Biagi»[1], e la successiva richiesta di rogatoria del 23 agosto, precedente di un giorno all’arresto. Altra circostanza determinante è la presenza al momento del fermo di una funzionaria della digos aggregata al “gruppo di lavoro su Marco Biagi”[2]. Paradossalmente, non essendo stata constata alcuna irregolarità al momento della cattura ed essendo solare la sua vita francese, l’unica possibilità che restava per proseguire l’indagine era il ripescaggio del vecchio decreto d’estradizione firmato da Edouard Balladur nel settembre 1994[3].
Un provvedimento fino allora mai eseguito anche per l’intervento diretto del presidente della Repubblica francese François Mitterand, che nel gennaio 1995 richiamò l’attenzione del guardasigilli Pierre Méhaignerie sull’inusuale durata della detenzione di Persichetti in una procedura d’estradizione (14 mesi passati nella maison d’arrêt della Santé)[4], ribadendo indirettamente quanto affermato in un discorso tenuto di fronte alla Lega dei Diritti dell’Uomo, il 20 aprile 1985: «Ho detto al governo italiano che[…] questi italiani erano al riparo da ogni sanzione per via d’estradizione»[5]. Ed è qui che emerge la prima clamorosa irregolarità di tutta la vicenda: la violazione dell’articolo 14 della convenzione europea sulle estradizioni, meglio conosciuto come “principio di specialità”. Secondo questa norma, «la persona estradata non può essere perseguita, giudicata, arrestata per un qualsiasi fatto anteriore alla sua consegna, diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione»[6]. Per poter sottoporre Persichetti ad una indagine sull’attentato Biagi e dunque fargli subire quell’infinita serie di atti procedurali invasivi della sfera personale, come i ripetuti sequestri, i relativi accertamenti, gli interrogatori, l’iscrizione nel registro degli indagati con l’inevitabile corollario di inasprimenti penitenziari, l’autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto emettere contro di lui un nuovo mandato d’arresto internazionale, sostanziandolo con cospicui elementi di prova, e sulla base del quale poter chiedere un’estensione dell’estradizione. La Francia a questo punto, però, avrebbe dovuto valutarne il fondamento. Tutto ciò, ovviamente, non è mai avvenuto anche perché le norme internazionali sono diventate carta straccia; perché la magistratura italiana non ha mai avuto in mano il benché minimo indizio da presentare ad una giurisdizione straniera.
La Francia conosceva le reali intenzioni degli italiani ma sarebbe stato imbarazzante esigere una nuova richiesta di estradizione di fronte a un dossier vuoto. Una volta investita, la magistratura d’oltralpe avrebbe potuto esprimere parere negativo, mettendo in difficoltà il governo di destra appena installato. E così l’estradizione per un residuo pena vecchio di quindici anni è servita da copertura ad un tacito accordo tra Stati che ricorda molto da vicino l’omertà dei patti mafiosi.
[1] La richiesta d’intercettazione e analisi del traffico telefonico pregresso viene giustificata nei termini seguenti, in un rapporto della DIGOS di Bologna, Cat.A4/02/DIGOS/3^sez., del martedì 23 luglio 2002: «Nell’ambito delle indagini di cui all’oggetto, questo ufficio ha focalizzato l’attenzione investigativa sui brigatisti latitanti che hanno trovato rifugio in Francia. Gli approfondimenti investigativi esperiti hanno consentito di individuare, oltre ai noti DI MARZIO Maurizio e SCALZONE Oreste, per i quali è già stata richiesta l’autorizzazione all’intercettazione del traffico telefonico diretto dall’Italia alle rispettive utenze francesi, anche il brigatista PERSICHETTI Paolo, in oggetto generalizzato, attualmente latitante[…]. Il PERSICHETTI, appartenente alle BR-UdCC, condannato per l’omicidio GIORGIERI, è soggetto storicamente legato a SCALZONE grazie al quale è riuscito a rifugiarsi in Francia. Come già segnalato nelle precedenti note, dai servizi tecnici attualmente in atto è emerso che il sopramenzionato Oreste SCALZONE è risultato essere in contatto con l’utenza intestata a un noto pregiudicato bolognese [trattasi di un suo vecchio amico, ex militante di Potere operaio, finito in carcere negli anni 70. N.d.A.].
La circostanza segnalata sembra rivestire particolare interesse investigativo, considerato che sembra ragionevole ipotizzare che l’evento criminoso oggetto di indagine possa essere stato consumato solo con l’ausilio di persone gravitanti nell’ambiente eversivo bolognese, che verosimilmente devono aver fornito l’appoggio al gruppo di fuoco[…].
Nell’ambito di tale attività investigativa si è appreso che PERSICHETTI Paolo ha la disponibilità di un’utenza cellulare francese[…], tramite la quale probabilmente mantiene i contatti con le persone a lui collegate e residenti in Italia. Premesso quanto sopra:
– ritenuto che vi siano sufficienti elementi indiziari per ipotizzare che PERSICHETTI Paolo e SCALZONE Oreste siano attualmente inseriti nel sodalizio eversivo che ha rivendicato l’omicidio del prof. BIAGI;
– Atteso che con il traffico pregresso dell’utenza cellulare in uso al PERSICHETTI si potrà verificare se lo stesso abbia mai fatto ritorno in Italia e quali contatti abbia comunque avuto in occasione dell’omicidio del Prof. Marco BIAGI[…]».
L’autorità giudiziaria dispone il decreto d’intercettazione il successivo giovedì 25 luglio 2002. L’intercettazione prende avvio venerdì 26 luglio.
Il 24 luglio una seconda nota Digos precisa meglio i termini della questione: «Di seguito alla richiesta d’intercettazione di cui all’oggetto, si comunica che l’ufficiale di collegamento della DCPP (Direzione centrale della polizia di prevenzione) a Parigi ha segnalato che il governo francese ha mutato l’orientamento riguardo alla posizione del brigatista latitante PERSICHETTI Paolo, colpito da ordine d’esecuzione pena[…]. Provvedimento per cui era già stata concessa l’estradizione, tuttavia mai eseguita a causa di direttive del Ministero di Grazia e Giustizia che di fatto ne impedivano la materiale esecuzione. Alcuni giorni orsono, tuttavia, lo stesso ministero francese ha ufficialmente fatto conoscere che non si opporrà all’esecuzione del provvedimento restrittivo, e alla successiva consegna all’Autorità Giudiziaria italiana, del predetto PERSICHETTI, qualora questi venga localizzato e catturato in territorio francese».
In un rapporto del 9 gennaio 2003, a firma del commissario capo della Divisione nazionale antiterrorismo della polizia francese, Fréderic Veaux, indirizzato al giudice istruttore Jean-Louis Bruguiere, subdelegato per la rogatoria internazionale del 23 agosto e 26 settembre 2002, inviata dalla procura di Bologna, viene ulteriormente chiarita quest’ultima circostanza. Si spiega, infatti, che il decreto d’estradizione emesso dalle autorità francesi il 7 settembre 1994 è stato: «reso applicabile dalla decisione del ministro della Giustizia, guardasigilli, il 18 luglio 2002». Dunque, cinque giorni prima del decreto d’intercettazione disposto dalla procura di Bologna. Ora un tale provvedimento, di natura complessa, non può che aver richiesto un intenso lavorio di preparazione e contatti ad alto livello, tra le due autorità e i rispettivi uffici tecnici di collegamento. Un’attività che deve aver preso del tempo, forse delle settimane. Insomma Persichetti era sulla linea di mira degli inquirenti da molto prima, a dimostrazione del fatto che il suo coinvolgimento nelle indagini non è stato la conseguenza di risultanze investigative ma di un manifesto pregiudizio accusatorio.
[2] Di fronte ai tre anni d’impasse che avevano caratterizzato l’inchiesta D’Antona, l’uccisione di Biagi spinge i vertici del ministero dell’Interno a mutare strategia. Le indagini non vengono più affidate alla digos competente per territorio, ma viene costituita una speciale squadra investigativa mista, denominata «gruppo di lavoro su Marco Biagi», composta da personale delle digos di Bologna e Milano, a cui vengono aggiunti uomini delle squadre mobili provenienti anche da altre città, sotto la direzione di un funzionario ritenuto un uomo di fiducia del capo della polizia.
[3] Impegno confermato, il 4 marzo 1998, dal primo ministro Lionel Jospin in questi termini: «Il mio governo non ha l’intenzione di modificare l’atteggiamento tenuto dalla Francia fino ad ora. Per questo non ha dato e non darà seguito ad alcuna domanda d’estradizione dei fuoriusciti italiani che sono venuti nel nostro paese[…] a seguito di atti di natura violenta d’ispirazione politica repressi nel loro paese».
[4] In una lettera del 17 gennaio 1995, inviata a l’abbé Pierre che gli aveva segnalato la vicenda, François Mitterand si esprimeva in questo modo: «Lei ha voluto attirare la mia attenzione sulla situazione del Signor Paolo Persichetti. Convengo, con lei, che la durata della sua incarcerazione raggiungerà molto presto un anno e mezzo, allorché essa non può essere assimilata ad una detenzione provvisoria, trattandosi di una procedura d’estradizione in corso d’esame. Ho dunque chiesto al Guardasigilli di seguire con particolare attenzione questa situazione, affinché si dia luogo ad una stretta applicazione delle regole nazionali e internazionali che vigono sulla materia». Nel sistema giudiziario francese le procure della Repubblica dipendono gerarchicamente dal ministero della giustizia. Per questo motivo l’avocat général, ovvero il pubblico ministero d’aula presente nel corso delle numerose udienze della chambre d’accusation che si occupò della procedura d’estradizione, assunse un atteggiamento rigidissimo, sulla base di specifiche indicazioni scritte, inviate dalla Chancellerie del ministero della Giustizia, che traducevano la nuova linea politica del governo Balladur: accettazione completa della richiesta d’estradizione italiana, incluso per la prima volta anche il reato associativo; opposizione sistematica alla rimessa in libertà, nonostante l’imputato soddisfacesse di gran lunga tutte le garanzie richieste, come un lavoro e un’abitazione. In un tale contesto l’intervento di Mitterand fu un elemento di compensazione e d’equilibrio nei confronti delle pressioni politiche sfavorevoli a Persichetti. Lo zelo e l’identificazione con la politica oltranzista dell’esecutivo conservatore era tale che l’avocat général reagì in modo furibondo all’annuncio della missiva del presidente della Repubblica
[5] Impegno confermato, il 4 marzo 1998, dal primo ministro Lionel Jospin in questi termini: «Il mio governo non ha l’intenzione di modificare l’atteggiamento tenuto dalla Francia fino ad ora. Per questo non ha dato e non darà seguito ad alcuna domanda d’estradizione dei fuoriusciti italiani che sono venuti nel nostro paese[…] a seguito di atti di natura violenta d’ispirazione politica repressi nel loro paese».
[6] La norma della convenzione non preclude solo la possibilità di pregiudicare la libertà personale, ma anche ogni altra eventuale intenzione di «perseguire e giudicare», in assenza di una esplicita e specifica estensione dell’estradizione alle nuove imputazioni. L’impossibilità di perseguire e giudicare implica il divieto di adempiere ad atti istruttori, siano essi preliminari o successivi, dunque anche la semplice iscrizione nel registro degli indagati, i relativi decreti di perquisizione e di sequestro, anche se realizzati attraverso l’ausilio di rogatorie internazionali, le ricognizioni, gli interrogatori sotto qualsiasi forma. La norma internazionale prevale su quella nazionale, e ciò a maggior ragione all’interno di quello “spazio giudiziario europeo” che ha come ambizione di giungere ad una omogeneizzazione delle norme e delle prassi giudiziarie. Esigenza che, a quanto pare, vale solo se contra reo. Nel codice di procedura penale italiano, infatti, l’interpretazione del principio di specialità, appare in netto contrasto con quanto prescrive il testo della convenzione europea sulle estradizioni, del 13 dicembre 1957. L’articolo 699 legittima la possibilità di condurre indagini, e dunque di poter realizzare una vasta gamma di atti coercitivi e invasivi sulla persona. Secondo la norma italiana, infatti, ad essere vietata è unicamente «la restrizione della libertà personale o l’assoggettamento ad altre misure restrittive».
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