Dopo le pesanti condanne per devastazione e saccheggio confermate dalla Cassazione torniamo a parlare di amnistia

Le lotte sociali hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. Per questa ragione le organizzazioni del movimento operaio, i movimenti sociali e i gruppi rivoluzionari hanno storicamente fatto ricorso alla rivendicazione di amnistie per tutelare le proprie battaglie, salvaguardare i propri militanti, le proprie componenti sociali. Garantire una lotta vuole dire serbare intatta la forza e la capacità di riprodurla in futuro.
Le amnistie politiche sono sempre state degli strumenti di governo del conflitto, un mezzo per sanare gli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Le amnistie sanano la discordanza di tempi tra conservazione e cambiamento. Esse rappresentano dei passaggi decisivi nel processo d’aggiornamento della giuridicità


Un Libro per riflettere – Amedeo Santosuosso e Floriana Colao, Politici e Amnistia, Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità ad oggi, Bertani editore, Verona 1986

di Paolo Persichetti

 

Negli ultimi anni ripetuti cicli di lotte hanno ridato smalto all’azione collettiva. Questo nuovo clima d’effervescenza sociale non ha coinvolto soltanto tradizionali settori dell’attivismo politico più radicale, ma parti intere di popolo, pezzi di società. Le vaste dimensioni della rappresaglia giudiziaria stanno lì a dimostrarlo. Si è parlato di circa novemila persone sottoposte a procedimenti penali.
Scomponendo il dato ci accorgiamo che le figure sociali coinvolte riguardano lavoratori e sindacalisti degli stabilimenti Fiat di Melfi, Termini Imerese, Cassino, personale degli aeroporti, dipendenti del trasporto urbano, precari. Ci sono militanti antiguerra coinvolti nei blocchi ferroviari, le popolazioni meridionali di Scanzano e Acerra. I senzatetto, gli attivisti antiCpt e dei Centri sociali che hanno partecipato ad azioni contro l’esclusione, il carovita, il lavoro interinale, per il diritto alla casa. Militanti noglobal che hanno preso parte alle mobilitazioni di Napoli e Genova, gli attivisti No Tav, i manifestanti denuciati e condannati per le manifestazioni del 14 dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011 a Roma.
Le lotte sociali hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. Per questa ragione le organizzazioni del movimento operaio hanno storicamente fatto ricorso alle amnistie per tutelare le proprie battaglie, salvaguardare i propri militanti, le proprie componenti sociali. Garantire una lotta vuole dire serbare intatta la forza e la capacità di riprodurla in futuro.
Le amnistie politiche sono sempre state degli strumenti di governo del conflitto, un mezzo per sanare gli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Le amnistie sanano la discordanza di tempi tra conservazione e cambiamento. Esse rappresentano dei passaggi decisivi nel processo d’aggiornamento della giuridicità.
È stato così per oltre un secolo, ma in Italia non accade da più d’un trentennio. Le ultime amnistie politiche risalgono al 1968 e al 1970, dopo più nulla perché alla fine degli anni 70 hanno prevalso scelte favorevoli all’autonomia del politico contro le insorgenze sociali, col risultato di dare vita ad un divorzio drammatico tra sinistra storica e movimenti, per questo sarebbe ora di chiudere quella disastrosa parentesi. Si tratta di salvaguardare il dissenso di massa che si è espresso in questi ultimi tempi e chiudere gli strascichi penali di stagioni ormai concluse che con il loro protrarsi ipotecano pesantemente il futuro.

L’amnistia del 1968 e del 1970
Le amnistie del 1968 e del 1970, spiegano Amedeo Santosuosso e Floriana Colao in un volume apparso a metà degli anni Ottanta, sanciscono la fine del dopoguerra. Per la prima volta, infatti, scompare ogni riferimento agli strascichi della guerra civile per far fronte unicamente ai problemi posti dal conflitto moderno. Politici e amnistia era il titolo del libro, dove per «politici» non s’intendono certo i condòmini del Palazzo, come la vulgata populista affermatasi più tardi potrebbe indurre a credere, ma quei «militanti di strada», protagonisti delle battaglie sociali più aspre che hanno fatto avanzare il Paese.
Il progressivo mutamento di senso che ha investito questo termine dimostra quanto forte sia stata la volontà di spoliticizzare il sociale. Senza dubbio una delle ragioni che hanno ostacolato la promulgazione di nuove misure amnistiali per fatti politici.
La definizione più ampia di amnistia si trova nel provvedimento del 1970, rivolto a quei delitti «commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale». Le tipologie di reato investite vanno dallo sciopero del pubblico servizio, alla resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di servizio pubblico, istigazione a commettere reati e disobbedire alle leggi, boicottaggio, occupazione d’azienda, sabotaggio, violenza privata e danneggiamento.
Nell’amnistia del 1968 sono inclusi anche il blocco stradale e ferroviario, la devastazione, l’incendio, la detenzione d’armi da guerra. Illuminanti appaiono gli argomenti avanzati per giustificarne la necessità. Nel giugno 1968, il relatore, senatore Codignola, richiamava «il divario crescente fra alcune norme penali e di sicurezza tuttora in vigore, e la diversa coscienza che si è venuta maturando fra i giovani. I procedimenti giudiziari che ne sono seguiti ne costituiscono la logica conseguenza, ma riconfermano la necessità e l’urgenza di una radicale revisione del Codice penale, della legge di Pubblica sicurezza e di altre leggi, la cui ispirazione autoritaria risale al fascismo o comunque ad una concezione repressiva dello Stato».
Da rilevare come quella normativa, allora tanto biasimata, non solo è ancora in vigore, ma è stata ulteriormente irrigidita. Alla Camera, Giuliano Vassalli difendeva l’amnistia del 1970 sostenendo che tali dispositivi «sono adottati quando si tratti di por fine a procedimenti penali propri e caratteristici d’una determinata situazione storicamente superata e della quale non è pensabile una riproduzione a breve scadenza o a procedimenti penali instaurati per reati che sono il frutto particolare di eccezionali rivolgimenti politici, economici e sociali arrivati a positiva conclusione, della quale taluni eccessi sono il prezzo fatale, ed un prezzo del quale pertanto non appare giusto esigere il pagamento fino alle estreme conseguenze del processo e della condanna».

Perché l’amnistia oggi
Nel 2001 con l’introduzione del Mae (il mandato di arresto europeo che ha reso quasi automatiche le estradizioni all’interno dello spazio Shengen, abolendo l’immunità e le garanzie che un tempo tutelavano le infrazioni di natura poltica) e le direttive europee che hanno invitato i paesi membri ad estendere la nozione di terrorismo a condotte politiche e sociali ritenute un tempo normale espressione della conflittualità sociale e sindacale, oltre a designare come un possibile movente «terrorista» il dissenso politico contro i governi, si è sempre più affievolita la distinzione tra reati e atti illeciti tipici delle lotte sociali e dei movimenti di contestazione interni al sistema e reati di natura apertamente sovversiva e insurrezionale. I margini di tolleranza dei governi e gli spazi di agibilità democratica si sono drasticamente ridotti con effetti paradossali, dovuti alla disproporzione tra la forza immensa dei mezzi repressivi impiegati e le forme d’illegalità politica a bassa intensità tipiche del dissenso sociale diffuso, quasi a voler imporre una sorta di domesticazione cimiteriale d’ogni possibilità di critica che ha trovato sostegno in quella cultura della legalità che La Boètie non avrebbe esitato a designare come una una tragica prova di servitù volontaria.
In Italia il codice Rocco, arricchito della legislazione speciale antisovversione varata sul finire degli anni 70, si è rivelato un’eredità molto proficua con la sua dottrina del nemico interno. La presenza di questo potente arsenale giuridico repressivo ha permesso alla magistratura di avvalersi d’un ventaglio d’ipotesi d’accusa estremamente ampio e insidioso, come la molteplice presenza di reati di natura associativa:

– dall’originario 270 cp previsto dal guardasigilli del regime fascista Alfredo Rocco, al successivo 270 bis introdotto con la legislazione d’eccezione antissoversione, ai successivi 270 ter, quater, quinques e sexties, situati nel famigerato capitolo secondo dei delitti contro la personalità interna dello Stato;

– all’impiego del 419 cp (devastazione e saccheggio, con pene che variano da un minimo di 8 ad un massimo di 15 anni, che si è tornati ad impiegare dopo i fatti del G8 genovese per sanzionare tradizionali scontri di piazza, conflitti di strada che rientrano nell’ambito della gestione dell’ordine pubblico e non certo all’interno di condotte con finalità insurrezionali). Un reato recepito dalle corti di giustizia in 51 anni di storia repubblicano-costituzionale (dal 1948 al 1999) solo 10 volte. E ben 13 dal 2000 ad oggi, cioè più di un processo all’anno nonostante sia del tutto evidente che il decennio 2000 non può essere paragonato per intesità di violenza politica e presenza di culture politiche rivoluzionarie al trentennio precedente, o anche solo agli anni 70. A dimostrazione che il rinnovato ricorso a questo tipo di imputazione è frutto di una torzione autoritaria della cultura giuridica della magistratura e più in generale del sistema politico italiano;

– o ancora la riesumazione in alcune inchieste recenti del 304 cp, “Cospirazione politica mediante accordo”, norma travasata dal codice Zanardelli all’interno del codice Rocco, impiegata in origine per colpire il diritto di sciopero, tant’è che la corte costituzionale è dovuta intervenire con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 dichiarando che «compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate artt. 330, 304, 305 cod. pen. in tutti quei casi rispetto ai quali l’accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall’Articolo 40 Cost.».

Evocare il rapporto di forza sfavorevole per liquidare il problema rappresentato dall’amnistia, serve a poco, anzi in genere è la prova della codardia e dell’immensa dose di opportunismo che cova in chi ne fa ricorso. 
«
Spesso – scriveva Seneca a Lucilio – non è perché le cose sono difficili che non si osa, ma è perché non si osa che diventano difficili»
.
Il rapporto di forza sfavorevole è il presupposto di ogni ragionamento sull’amnistia, altrimenti le soluzioni chiamerebbero in causa la scienza ingegneristica delle demolizioni. La vera novità negativa è che se anche oggi ci fosse un rapporto di forza favorevole, l’amnistia non sarebbe percepita come un’ipotesi legittima. Dunque il problema sta nella testa, perché se da un lato il giustizialismo è dilagato dall’altro l’unica alternativa sembra il vittimismo martiriologico.

Ogni movimento futuro avrà davanti questo problema: riassorbire la legislazione d’emergenza nella quale si annidano le tipologie di reato più insidiose, abolire il codice Rocco, la pena dell’ergastolo, la legislazione premiale in ogni suo aspetto, decarcerizzare, sprigionare, aprire una vertenza per l’indulto e l’amnistia in favore dei reati politici, sociali e per sfollare le carceri.

Per approfondire
L’inchiesta di Cosenza contro Sud Ribelle
Tolleranza zero, il nuovo spazio giudiziario europeo
L’amnistia Togliatti
Una storia politica dell’amnistia

La fine dell’asilo politico
Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario
Giorgio Agamben, Europe des libertes ou Europe des polices?

L’amnistia Togliatti

Libri – L’Amnistia Togliatti, Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2006, pp. 392, € 19

Paolo Persichetti
Liberazione
Giovedì 27 aprile 2006

L’ultimo lavoro di Mimmo Franzinelli, L’Amnistia Togliatti, un saggio che ricostruisce la storia del decreto presidenziale di clemenza predisposto dal guardasigilli Palmiro Togliatti, sembra dover riaccendere a distanza di sessant’anni le stesse 8804553340 polemiche che l’accolsero all’indomani della sua emanazione, in occasione della proclamazione della Repubblica, il 22 giugno 1946. In questa direzione, infatti, è rivolta la recensione che lo storico Sergio Luzzato ha scritto sul Corriere della Sera del 19 aprile scorso. Una vera requisitoria contro l’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde, accusato di aver spalancato le porte delle carceri a fascisti e saloini imprigionati subito dopo la Liberazione. Colpevole ancora una volta della sua «proverbiale doppiezza» per aver disconosciuto la responsabilità di quella misura – come lui stesso scrisse – «giusta nelle intenzioni ma sbagliata nell’applicazione», a causa dell’uso politico che ne fece la Dc e dell’interpretazione distorta fornita dalla magistratura.
Non è così! Risponde Luzzato, «l’amnistia Togliatti fu una vergogna nazionale» perché nacque dal duplice intento di reclutare nuovi militanti tra le fila dei vinti e risparmiare conseguenze giudiziarie alle azioni delle forze partigiane. Non fu sempre Togliatti a definire «eccesso di nervosismo» la rabbia dei parenti delle vittime? Per questo, conclude: «il libro di Franzinelli va consigliato come la più istruttiva delle letture possibili per chi voglia sottrarsi a un discorso sull’amnistia che strizza l’occhio all’amnesia». Già, perché a ben vedere il vero obiettivo polemico non è tanto la clemenza del 1946, ma quella in discussione da un quindicennio sugli anni 70. Un provvedimento che se approvato, sostiene Luzzato, si trasformerebbe in una «pietra tombale sugli orrori condivisi della nostra guerra civile». L’intonazione polemica del recensore del Corriere, che da qualche tempo è esulcerato dalle incursioni storiche di alcuni giornalisti sugli anni della guerra civile e i primordi della Repubblica (si veda in proposito La crisi dell’antifascismo, Einaudi 2004), è tale che sembra non voler risparmiare nemmeno l’istituto stesso dell’amnistia, rappresentata come un evento immorale, un diniego di giustizia, una fuga dalle responsabilità, un misconoscimento della verità.

Due secoli di amnistie
Senza voler chiamare in causa l’antichità classica, ci basta sapere che l’Ottocento e il Novecento sono stati secoli di amnistie che hanno seguito, in modo spesso contraddittorio e parziale, rivolgimenti e traumatismi civili e politici. L’Italia post-unitaria è stata marcata dall’adozione ripetuta di misure di clemenza collettiva. Almeno 230 sono state quelle censite tra il 1861 e il 1943. Ben altre 6 amnistie politiche sono state varate fino al 1970. Da allora più nulla.
C’è chi ha proposto, come Stéphane Gacon (L’Amnistie, Seuil 2002), una classificazione dei suoi diversi modelli. Uno di questi sarebbe l’amnistia-perdono, caratteristica dei regimi autoritari, che spesso si presenta come un ambiguo atto di generosità, un gesto di forza vischiosa e paternalista, il più delle volte accompagnato dalla «umiliazione di una richiesta», lì dove il perdono ricambia la sottomissione. Provvedimenti che in genere presuppongono valutazioni soggettive del beneficiario e dispositivi premiali in cambio di una richiesta d’acquiescenza al potere. Si tratta di un perdono inquisitorio, una logica che ricorda molto da vicino i dispositivi premiali intrapresi in Italia, tra il 1979 e il 1987, come le ampie riduzioni di pena previste per i dissociati della lotta armata.
L’amnistia-rifondazione, invece, non chiede nulla in cambio ma interviene per riunificare un paese diviso, ricompattandone il corpo politico, come accadde, con le leggi aministiali del 1872 e del 1898, alla fine della guerra civile americana, o con l’amnistia della Comune di Parigi che gettò le basi della terza Repubblica francese.
C’è poi l’amnistia-riconciliazione, un modello che segue la fine dei periodi dittatoriali. Sembra essere il caso dell’Italia dell’immediato dopo guerra, della Francia dopo la fine della Repubblica collaborazionista di Vichy o della Spagna post-franchista. Questi provvedimenti, nella gran parte dei casi, sono ispirati da valutazioni d’opportunità, ragioni di forza maggiore motivate dal fatto che i regimi caduti hanno potuto contare su un vasto consenso sociale costruito negli anni del loro dominio. Circostanza che rende problematica un’epurazione politica troppo estesa.

L’amnistia del 1946
Nel caso dell’amnistia italiana del 1946, vi è poi un’ambivalenza tutta particolare: per un verso, essa corrisponde all’avvio della politica d’egemonia condotta dal Pci, che mira così a recuperare larghi settori di quel fascismo antiborghese, frondista e di sinistra, in coerenza con quella che era stata la sua analisi del fascismo, riassunta nella formula del «regime reazionario di massa». Una convinzione che aveva spinto il Partito comunista clandestino al velleitario appello verso i «fratelli in camicia nera» nel tentativo di arrivare ad infiltrare le corporazioni e le organizzazioni di massa della dittatura negli anni della sua massima popolarità. Nella relazione con la quale Togliatti accompagna l’amnistia del 46, si spiega che la nuova Italia repubblicana non può nascere incoraggiando «la tradizione medioevale della messa al bando», per questa ragione era necessario un atto di clemenza che mirasse a recuperare quelli che erano stati «travolti da passione politica, o ingannati da propaganda menzognera… giovani resi incapaci da venti anni di dittatura di distinguere il bene dal male». 97888045663801 Al tempo stesso però, come accade per le amnistie francesi del 1951 e del 1953, anch’esse accolte da furiose polemiche, di cui si ebbe testimonianza nel confronto tra Mauriac e Camus, l’applicazione concreta della clemenza viene influenzata dai nuovi scenari geopolitici scaturiti dalla fine del conflitto. La “guerra fredda” spinge i paesi occidentali a rompere il fronte resistenziale e recuperare buona parte del personale compromesso con i passati regimi, per poter garantire una continuità dell’apparato statale in funzione anticomunista. Dietro la «riconciliazione» non ci sono ireniche spinte morali alla concordia ma un cinico calcolo strategico. In previsione dello scontro, il centro-destra democristiano e la sinistra comunista cercano di rafforzarsi reclutando nel passato. In questo modo l’amnistia da luogo ad un singolare paradosso: essa non è più un’occasione per la ricomposizione del corpo politico ma un espediente che perpetua la divisione, seppur in forma nuova, alimentando quella guerra civile fredda che, dopo la parentesi consociativa degli anni 70, vedrà assumere, alla fine del 1989, i connotati di una «guerra civile legale». In realtà, alcuni regi decreti del 44 e del 45 avevano già introdotto alcune misure amnistiali che non tutelavano affatto le azioni della Resistenza armata. Ed è innanzitutto per sanare queste carenze che Togliatti vara un provvedimento molto più organico ed ampio, che estende il beneficio anche ai nemici sconfitti purché incolpati solo di delitti politici, lasciando al giudice il compito dell’accertamento dell’indole politica del reato. Il tutto in un’ottica, come poi spiegò Mario Bracci, uno dei 18 ministri del dicastero De Gasperi che approvarono il provvedimento, che accertasse «le responsabilità dei singoli», evitando la logica delle responsabilità storiche e collettive, che avrebbe finito per imporre l’emarginazione e la persecuzione indiscriminata e non quel «rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale», auspicate dallo stesso Togliatti. E sarà proprio questo il punto dolente del suo provvedimento. Una sorprendente dimostrazione d’angelismo politico o forse, in realtà, di quella precoce volontà di costruire un rapporto privilegiato con la magistratura, ritenuta un vettore di progresso in ragione del mito riformatore dell’azione giudiziaria. Invece, dando prova di un accurato zelo persecutorio, i magistrati della Cassazione, in gran parte reduci del regime, grazie a capziose interpretazioni giurisprudenziali, rovesciarono completamente le intenzioni del legislatore, applicando una clemenza di massa nei confronti dei fascisti, ben 10.034 di loro vennero amnistiati, ed escludendo sistematicamente i Resistenti che si videro riconoscere il beneficio solo in 153 casi. Lo stesso governo dovette promulgare, tre mesi dopo, un decreto che introduceva il divieto di emettere mandati di cattura o revocava quelli già spiccati contro i partigiani (Santosuosso e Colao, Politici e Amnistia, Bertani 1986).
Il fallimento dell’amnistia Togliatti trova spiegazione, in realtà, nel mancato adeguamento statuale al mutamento di regime politico. Venne meno sul terreno giuridico-formale, come spiegò con esemplare lucidità Calamadrei: «lo stabile riconoscimento della nuova legalità» uscita dalla Resistenza. Quella discontinuità che rende «lecita» l’illegalità perché «vittoriosa» sull’assetto politico preesistente. Richiamandosi a Santi Romano, Calamandrei sosteneva che l’assenza di rottura giuridica impedì di trovare nello Stato nuovo, e non nelle leggi precedenti, la necessaria legittimità. Il risultato fu la sistematica depoliticizzazione delle azioni partigiane (come avvenuto anche nel corso degli anni 70-80), passate al vaglio del codice Rocco, concepito proprio per reprimere quel tipo d’inimicizia politica. Furono necessarie ancora tre amplissime amnistie nel 53, 56 e 66, per chiudere definitivamente il dopoguerra.

I mal di pancia di Luzzato: miseria della cultura postazionista
La tesi di Luzzato testimonia il singolare atteggiamento della cultura liberale che oscilla continuamente tra la denuncia del carattere «totalitario, terroristico e fazioso», dei comunisti, per cui da una parte sarebbe stato un crimine l’uccisione di Gentile, ma poi si rimprovera loro l’amnistia ai fascisti; per un verso si condannano le vendette del «triangolo rosso», ma poi si critica la politica di recupero dei giovani quadri frondisti del regime, recentemente ricordata dal libro di Mirella Serri (I Redenti. Gli intellettuali che vissero due volte. 1938-1948, Corbaccio, 2005). Di contro, a sinistra, ancora più meschino è il comportamento dei salvati di allora che, forse per far dimenticare di essere cresciuti negli asili dell’infamia, non hanno mai esitato a condannare i sommersi di oggi, opponendosi con ferocia perseveranza all’amnistia per gli anni 70.
L’amnistia Toglliatti appartiene a quel genere di clemenza che, intervenendo politicamente nell’immediatezza dei fatti, scommette sul futuro mettendo fine al rischio di un ciclo interminabile di rese dei conti. Per questo agisce come un «colpo di spugna», una sorta di oblio preventivo sulle colpe. Ma non è responsabilità di quell’amnistia, il clima più generale di rimozione e occultamento che investì, invece, le stragi più efferate dei nazi-fascisti, che di fatto si avvantaggiarono di una illegale amnistia di fatto, voluta dal potere politico in ragione dell’adesione italiana al Patto atlantico, come l’armadio della vergogna scoperto a Palazzo Cesi ha dimostrato. È inaccettabile, dunque, l’attacco all’istituto dell’amnistia e quella sorta di perverso bilanciamento della storia che Luzzato suggerisce: fare degli anni 70 il capro espiatorio del Novecento italiano per risarcire simbolicamente la mancata giustizia del dopoguerra. A differenza della clemenza preventiva del 46, l’amnistia per gli anni 70 interverrebbe in una situazione in cui la verità giudiziaria è stata già scritta e le pene ampiamente consumate, a distanza di oltre 30 anni dall’inizio del fenomeno e ben 18 anni dalla sua fine, quando in carcere vi sono ancora 132 detenuti per reati di sovversione e ben 119 latitanti all’estero (fonte Ministero della Giustizia aggiornata all’ottobre 2004), rinchiusi da un massimo di 28 anni ad un minimo di 18. Quale che sia il giudizio su quell’epoca, un dato ormai è certo: i militanti degli anni 70 hanno largamente scontato le loro pene, compreso il sovrasanzionamento dovuto alle leggi speciali dell’emergenza. Sono stati gli unici a pagare nella storia repubblicana. Si tratta ormai di chiudere simbolicamente un’epoca terminata da lunghi anni, e che alcuni settori della magistratura, degli apparati e del mondo politico, vorrebbero tenere artificiosamente ancora aperta per utilizzarla come una minaccia che ipotechi ogni presente e futuro di critica contro il potere.

Post scriptum
Quel che non è accettabile nella recensione di Luzzato è l’utilizzo della polemica contro l’amnistia Togliatti per attaccare, in realtà, l’ipotesi che un provvedimento del genere possa essere varato per il conflitto degli anni 70. Luzzato sembra quasi voler suggerire una sorta di perverso contrappasso: poiché ci fu clemenza contro i crimini fascisti è bene che ora i militanti della lotta armata degli anni 70 risarciscano simbolicamente anche quella mancata giustizia. Esiste una differenza sostanziale: nel giro di pochissimi anni (il maresciallo Graziani fu scarcerato nel 1953, accolto a braccia aperte da Andreotti), i fascisti furono tutti scarcerati. L’amnistia e l’indulto erano congeniati in modo tale che anche coloro che avevano subito condanne molto alte potessero uscire in libertà condizionale dopo 5 anni. Si trattò sostanzialmente di un’amnistia quasi preventiva. Mentre per i militanti della lotta armata dopo oltre 30 anni non si parla nemmeno più della opportunità di un provvedimento. L’amnistia la sta facendo il tempo.
Negli anni 90, uno degli argomenti in favore dell’indulto era quello di riportare l’entità delle pene ad una misura normale, togliendo il sovrasanzionamento dell’emergenza. Oggi, paradossalmente, non avrebbe più senso poiché la sanzione è stata largamente consumata.
La stessa cosa accadde in Francia. Non è vero in proposito quel che dice Luzzato. Anche se l’amnistia francese arrivò nel 1953, essa non fu esente dalle stesse polemiche che denunciavano una epurazione troppo lieve. Basti pensare alla vicenda Papon e Touvier! Per altro quel po’ di epurazione che avvenne Oltralpe fu essenzialmente un regolamento di conti a destra, tra gaulliani e petenisti.

Link
Politici e amnistia, tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’unità d’Italia ad oggi
Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu
Una storia politica dell’amnistia

Amnistia per i militanti degli anni 70
La fine dell’asilo politico
Vendetta giudiziaria o soluzione politica?
Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario
Giorgio Agamben, Europe des libertes ou Europe des polices?
Francesco Cossiga, “Eravate dei nemici politici, non dei criminali”
Francesco Cossiga, “Vous étiez des ennemis politiques pas des criminels”
Tolleranza zero, il nuovo spazio giudiziario europeo
Il Nemico inconfessabile, sovversione e lotta armata nell’Italia degli anni 70
Il nemico inconfessabile, anni 70
Universita della Sapienza, salta il seminario suggerito dalla digos
Università della Sapienza,il seminario sugli anni 70 della Pantera
Quella ferita aperta degli anni 70