Quando il rapimento Sossi non veniva giudicato un atto di terrorismo

L’aggravante di eversione dell’ordinamento costituzionale fu introdotta solo nel 1979

Paolo Persichetti
Liberazione 2 ottobre 2008

Una legislazione antiterrorista e un diritto penale politico speciale in senso proprio nascono soltanto alla fine del 1979. Spiega Luigi Ferrajoli, nel suo ormai classico Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, che nel 1979 si opera un rovesciamento della strategia antiterrorista condotta dallo Stato. È la magistratura, non più la polizia, che ne assume per intero la supplenza. Vengono così rivitalizzati gli ampi strumenti normativi già presenti nel codice Rocco e introdotti nuovi dispositivi che daranno il via alla stagione dell’emergenza. Con il decreto-legge del 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge n. 15 del 6 febbraio 1980, viene introdotta la circostanza aggravante della «finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (successivamente corretta con la dizione “ordinamento costituzionale”). La nuova aggravante comporta un aumento di pena pari alla metà della pena edittale del reato base e l’esclusione delle attenuanti, oltre a modificare i criteri di cumulo di più circostanze aggravanti nel senso di un sostanziale aumento della quantità di pena irrogabile. Lo stesso decreto introduce nuove fattispecie criminose come «l’attentato per finalità terroristiche o di eversione» (nuovo testo dell’articolo 280 del codice penale) e «l’associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico» (articolo 270-bis del codice penale).
Tutti i reati con movente politico commessi prima dell’entrata in vigore della nuova aggravante antiterrorista vennero giudicati in base alla normativa preesistente, sulla scorta del principio di irretroattività della legge penale. Considerati episodi di natura eversiva solo dal punto di vista socio-storico ma non giuridico. Così avvenne per il sequestro Sossi (1974) che diede luogo a un’accesa disputa giurisprudenziale. Da una parte chi riteneva andasse inquadrato nella fattispecie del «sequestro semplice» e chi invece configurava nelle richieste politiche delle Br delle finalità di natura estorsiva. Analogo trattamento ebbero i reati politici commessi fino al 1979 (ivi compreso l’attentato a Coco) fatta eccezione per quelli ritenuti di «natura permanente» e protrattisi oltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

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Giustizialismo e lotta armata