L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale

Libri – Antoine Garapon, Crimini che non si possono né punire né perdonare, Il Mulino, pp. 296, euro 15
Il giurista francese Antoine Garapon analizza criticamente il processo di giudiziarizzazione che ha investito il mondo e la nascita dei tribunali penali

Paolo Persichetti
Liberazione
25 ottobre 2005

«Dalla tragedia greca alla filosofia moderna è una intera dottrina della facoltà di giudicare che si elabora e si sviluppa» nel tempo, scriveva Gilles Deleuze in Critica e Clinica, all’interno di un capitolo intitolato per l’appunto pour en finir avec le jugement. Ma, contrariamente a questo auspicio, l’idea che il ricorso al giudizio penale possa rappresentare la soluzione ai problemi della società si è affermata al punto da consentire la nascita di tribunali internazionali e 09829 l’elaborazione di dottrine giuridiche che rivendicano competenze universali. Episodi come l’arresto a Londra, nel marzo 1999, del famigerato generale Augusto Pinochet, su richiesta del giudice madrileno Baltasar Garzon nonostante la presenza dell’immunità diplomatica; la cattura di un capo di Stato in esercizio, come Slobodan Milosevic, e la sua consegna al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia; la nascita della Corte penale internazionale, hanno fornito la facile illusione che una nuova era dei diritti umani e della giustizia fosse alle porte. Ma questo nuovo modello di giustizia penale planetaria, che ridefinisce pesantemente la stessa nozione di sovranità, non si riduce forse ad una nuova utopia moralizzatrice dietro la quale si cela unicamente la volontà dei vincitori? Le sentenze della magistratura contribuiscono alla ricostruzione della pace ed alla corretta scrittura della storia? Cosa ha trasformato la domanda di giustizia in una triste voglia di tribunali? Antoine Garapon, magistrato che dirige a Parigi l’Istituto di alti studi sulla Giustizia, membro della rivista Esprit, ed esponente di quell’area riformista conosciuta sulle rive della Senna sotto il nome di deuxième gauche, si mostra piuttosto perplesso nei confronti del processo di giudiziarizzazione che ha investito le relazioni internazionali. In passato, egli è più volte intervenuto con accenti critici nei confronti del militantismo giudiziario. In questo ultimo libro, Crimini che non si possono né punire né perdonare (Il Mulino, pp. 296), però la sua riflessione è forse ancora più interessante, poiché nasce dal bilancio critico di uno dei fondatori di quel Comité Kosovo, che fu tra i più accesi sostenitori dell’interventismo penale internazionale. Filosofi, sociologi, storici, riconoscono oramai come siano drasticamente mutati i repertori della legittimità che giustificano l’azione collettiva. L’idea di giustizia per lungo tempo è stata sospinta da ragioni che disprezzavano gli strumenti della penalità e del carcere, mentre facevano riferimento alla ricerca del bene comune. Si trattava di raggiungere obiettivi universali in grado di ripercuotersi in un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno. Oggi, invece, il motore dell’indignazione e della mobilitazione viene troppo spesso incarnato dalle immagini prosaiche della sofferenza e del dolore. Questo nuovo senso comune è imbevuto di una rozza rappresentazione manichea, dove o si è interamente vittime o totalmente colpevoli. Tutto ciò è forse una diretta conseguenza della crisi di quelle grandi narrazioni della storia che descrivevano cammini di liberazione. Il sogno del miglioramento delle sorti collettive è ormai sopravanzato dall’incubo della punizione. Una tale visione penitenziale del mondo – si chiede Garapon – non nasconde forse una grande ricerca d’innocenza? L’azione penale, concepita come un paradiso incontaminato, viene contrapposta alla realtà impura dell’attività politica. Prende forma una nuova versione della filosofia della fine della storia, dove il compimento non è solo temporale ma anche spaziale. Extraterritorialità e imprescrittibilità cancellano le frontiere e menomano le vecchie sovranità, introducendo quel che Deridda chiamava «l’ordine trascendentale dell’incondizionale […], una sorta di anistoricità, di eternità e giudizio finale che oltrepassa la storia e il tempo finito del diritto […], senza più cancellare l’archivio giudiziario». Nasce così una umanità senza tempo e senza altrove. Ingerenza umanitaria, competenza universale e guerra preventiva, incrinano i modelli sovrani e nazionali con i quali un tempo si gestivano alcune incriminazioni. Le guerre civili perdono la possibilità di trovare una soluzione al conflitto. Peggio, guerriglieri che combattono nel loro paese truppe d’occupazione vengono estradati e processati dai tribunali nazionali dei paesi occupanti, quando non finiscono nei buchi neri dell’eccezione come Guantanamo. Cosa avremmo pensato vedendo dei nostri Resistenti processati davanti ad una corte di Berlino? Una nuova utopia democratica ha trasformato il tribunale della storia nella storia di un tribunale. Ma da dove nasce tutto ciò? Ecco scorgere, allora, l’ombra lunga d’Auschwitz che si erge ad attanagliare la coscienza del secolo. Dietro la sua terribile eredità è l’intera concezione della società che si degrada. Male, colpa, vittima, assurgono a nuove categorie assolute che relegano la politica in luoghi reconditi. Una nuova consapevolezza porta a definire per la prima volta la nozione di crimine contro l’umanità. Un evento che è figlio della guerra, ma che paradossalmente è l’esatto opposto del combattimento. Questo, infatti, presuppone due parti legate tra loro da una relazione combattente. Il crimine contro l’umanità è invece l’esatto contrario. L’aggressione totale contro la passività assoluta. Ma al tempo stesso il genocidio, la pulizia etnica, hanno elevato la figura della vittima, trasformandola in una icona ambita poiché fonte immediata di legittimazione politica. L’esaltazione narcisistica della sofferenza, di cui parla Zigmunt Bauman in Modernità e olocausto, diventa una risorsa che le parti in lotta introducono nella dimensione simbolica del conflitto, percependosi ciascuna non più come avversaria e combattente, ma l’una vittima dell’altra. La reciprocità agonistica è sostituita dall’inconciliabilità vittimistica. Una competizione della sofferenza che mina ogni possibile terreno di soluzione e ogni riconciliazione civile. La condizione della vittima investe nei casi estremi una identità negata che chiede di essere ricostruita, un pregiudizio che domanda di essere riconosciuto attraverso – questa è la grande novità – un atto giudiziario che stravolge la natura stessa del processo penale. Quest’ultimo, da luogo di ricerca di prove che definiscano il grado della responsabilità soggettiva o l’eventuale innocenza, si trasforma in una cerimonia catartica, dove l’esito è segnato in anticipo poiché non vi può essere sacrificio riparatore senza capro espiatorio. Ma il processo diventa anche la sede di un’ingiunzione paradossale: offrire riparazione per un crimine rappresentato come irreparabile. Allora la pedagogia dell’appagamento giudiziario della sofferenza mette in luce tutta la sua vacuità. Educata alla religione dell’unicità dell’evento che ha provocato la sua sofferenza, la vittima non può più trovare consolazione nel processo. Allora di fronte alla delusione e al disincanto l’avvitamento vittimistico diventa iperbolico. Come se ne esce? Il processo penale più che offrire una risposta rappresenta il problema. L’universale cui si richiama la giustizia è generale solo nello spazio ma particolare nella sua applicazione, poiché dipende dallo Stato sergente che gli presta la forza. Così «ci si erge a tribunale senza cessare di esser nemici». Ispirandosi al principio della bilancia senza spada, Garapon propone una pista: lavorare per una giustizia ricostruttiva, far recedere la penalità a vantaggio della politica, rinazionalizzare i contenziosi, tornare alle amnistie, preferire la verità alla pena.

Link
Quando la memoria vittimaria uccide la ricerca storica

Lo stato d’eccezione

Libri: Giorgio Agamben, Lo stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003

Paolo Persichetti
Liberazione
, domenica 20 luglio 2003

Che cosa è lo stato d’eccezione? Uno spazio vuoto di diritto, una zona in cui9788833914596g tutte le determinazioni giuridiche sono destituite. Per affermarlo e sciogliere così le aporie da cui la teoria moderna dello stato di eccezione non riesce a venir fuori, Giorgio Agamben ricorre ad un archetipo scovato tra gli istituti del diritto romano: il iustitium.
Il termine costruito come solstitium, significa letteralmente «arresto, sospensione del diritto». Proclamato dal Senato in caso di tumulto, questo provvedimento instaurava un paradossale istituto giuridico che aveva come funzione la produzione di vuoto giuridico. Il paradosso di una situazione che promuove provvedimenti giuridici che non possono essere compresi sul piano del diritto sembra costituire l’oggetto ibrido dello stato d’eccezione. Una realtà che «ha continuato a funzionare quasi senza interruzione a partire dalla prima guerra mondiale, attraverso fascismo e nazionalsocialismo, fino ai giorni nostri», sostiene Agamben dopo aver passato in rassegna le innumerevoli difficoltà incontrate dalla tradizione giuridica di fronte al tentativo di fornire una definizione concettuale e terminologica certa. Lo stato di eccezione non è un ritorno al potere assoluto, né tantomeno un modello dittatoriale, non è pienezza bensì vuoto, vuoto del diritto come l’esempio del iustitium insegna. «Lo stato di eccezione ha anzi assunto oggi il suo massimo dispiegamento planetario. L’aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che, ignorando all’esterno il diritto internazionale e producendo all’interno uno stato di eccezione permanente, pretende tuttavia di stare ancora applicando il diritto». La conclusione è senza appello, «dallo stato di eccezione effettivo in cui viviamo non è possibile il ritorno allo stato di diritto, poiché in questione ora sono i concetti stessi di Stato e di diritto».
Dopo aver letto queste parole è inevitabile che il pensiero corra a quella serie di provvedimenti adottati dall’amministrazione Usa dopo l’11 settembre e che hanno condotto al deserto giuridico di Guantanamo, il più visibile dei luoghi invisibili. L’internamento di individui né prigionieri né accusati, privati cioè rilancia l’emblema tragico del campo, zona in cui «la nuda vita raggiunge la sua massima indeterminazione». Le nuove dottrine strategiche, riassunte dietro formule come «giustizia infinita» e «guerra preventiva», sembrano voler fare dello stato di eccezione il paradigma di governo che domina quella che da più parti è stata definita «guerra civile mondiale». Un concetto per nulla nuovo e già apparso, fin dal 1961, in due libri, Sulla rivoluzione di Hannah Arendt e Teorie del partigiano di Carl Schmitt, e rielaborato nel 1983 da uno studioso tedesco, René Schnur, attraverso la formula «guerra civile legale».
Lo stato di eccezione è rappresentato da Agamben come una soglia oltre la quale vengono meno le tradizionali differenze fra democrazia, assolutismo e dittatura. Dall’inizio del secolo «la creazione volontaria di uno stato di eccezione permanente è divenuta una delle pratiche essenziali degli stati contemporanei, anche di quelli cosiddetti democratici». Lo stato di eccezione moderno è, in effetti, una creazione della tradizione democratico-rivoluzionaria. Viene riproposta qui la tesi avanzata già nel 1941 dal filosofo tedesco morto suicida Walter Benjamin, il quale scriveva: «la tradizione degli oppressi ci insegna che lo “stato di emergenza” in cui viviamo è la regola». Ciò vuol dire che la tesi di Schmitt, che fece premio sulle teorie che fondavano l’eccezione sullo stato di necessità, è a sua volta invalidata. Secondo il giurista tedesco, infatti, l’ordinamento giuridico riposa in ultima istanza su un dispositivo, lo stato di eccezione appunto, che ha come fine di rendere applicabile la norma sospendendone in modo temporaneo l’esercizio (da lui definito stato di eccezione fittizio).
Con un linguaggio diverso e partendo da presupposti differenti, il percorso di definizione del concetto di stato di eccezione conduce Agamben alle stesse conclusioni cui pervengono autori di altre discipline che, studiando le modificazioni del politico e dei sistemi statuali, osservano un sostanziale svuotamento della partecipazione politica (modificazione delle regole e delle forme della rappresentanza) a vantaggio della verticalizzazione della decisione politica. Il ricorso sistematico alla decretazione d’urgenza e al dispositivo delle deleghe legislative concesse all’esecutivo, tratto peculiare dello stato di eccezione come tecnica di governo, ha accompagnato il progressivo emergere della nozione di «governabilità» (decisione), a scapito della «partecipazione» (deliberazione), peraltro già sorpassata dal nuovo modello di «governance», ovvero il governo globale prodotto dai luoghi sovranazionali della decisione, che esautora la vecchia governabilità frutto della decisione espressa dai singoli Stati nazione.
Un lavoro importante, atteso e fecondo quello di Agamben, che però lascia irrisolti alcuni problemi. Interessante sarebbe stato, ad esempio, il raffronto tra i dispositivi intrapresi dall’amministrazione Usa dopo gli attacchi dell’11 settembre e le misure introdotte in Europa. Mentre i primi sembrano caratterizzarsi per quella produzione di vuoto giuridico in cui ogni finzione che regola violenza e diritto scompare, l’Europa, al contrario, sembra eccellere per una sovrapproduzione di giuridicità differenziata e speciale.
Nel corso della sua esposizione, Agamben mostra efficacemente come tutte le teorie che cercano di annettere lo stato di eccezione al diritto incorrano in insolubili aporie. Ma il problema che qui si pone non è quello della coerenza logica delle teorie che pretendono di rendere legale e legittima l’eccezione, quanto quello delle forme che l’eccezione può assumere. L’esempio recente del regime carcerario differenziato è paradigmatico. Dopo un decennio di continui rinnovi annuali il trattamento carcerario differenziato è divenuto una misura stabile dell’ordinamento penitenziario italiano. Anche l’inflazione giudiziaria ha introdotto profondi disequilibri sul versante del diritto costituzionale e del diritto pubblico.
Il «big judiciary – con le sue politiche della sicurezza come tecnica di governo che mirano a comprendere nel campo della sanzione penale spazi sempre più estesi, in precedenza regolati attraverso forme di mediazione e confronto sociale e politico –, la trasformazione progressiva dei contenziosi e dei conflitti in infrazioni, addirittura la giudiziarizzazione delle controversie storiche e culturali, non suggeriscono anche un’altra immagine della eccezione che, accanto allo spazio vuoto di diritto, vede emergere sempre più una zona piena, pervasa e porosa di giuridico e giudiziario.

Link
Agamben, L’exception permanente
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 1
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

24 agosto 2002, retroscena di una estradizione

Stralci da Esilio e Castigo. Retroscena di una estradizione, La città del sole, 2005


Così nel mio parlar voglio esser aspro

Dante, Rime

I passati rivoluzionari faticano a diventare storia.
Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che rimangono ostaggio dell’uso politico della memoria.
Non un passato che torna ma un futuro che manca

Pinocchio_e_i_carabinieriEra una calda sera d’estate quella del 24 agosto 2002 e l’Italia aveva urgente bisogno di recuperare uno di quei giovani maledetti degli anni ribelli per offrirlo in pasto all’opinione pubblica. Una grossolana impostura, escogitata con l’intento di fornire l’immagine truccata di un brillante successo operativo dopo l’attentato mortale contro un collaboratore del governo. Marco Biagi era stato ucciso pochi mesi prima da un piccolo gruppo che aveva riesumato dal museo della storia una delle ultime sigle della lotta armata. Un paese distratto e annoiato, persino futile, conquistato dall’avidità dell’oblio, impaurito dalla possibilità di sapere, era stato scosso dal frastuono di quegli spari improvvisi. Irritato dal brusco risveglio, aveva rovistato furiosamente in un passato ormai sconosciuto. Cercava in spazi e tempi lontani i responsabili di quei colpi senza radici. Attribuiva al passato quella che era una surreale imitazione figlia del presente. Cercava nelle figure di ieri dei colpevoli per l’oggi.

Capitolo I
Il Macabro teatrino

 

Processo verbale n° 228/02

L’anno duemiladue
Ventiquattro agosto
Ore diciotto e trenta

Noi : Bernard DURIEUX
Capitano di polizia in funzione presso la
Divisione nazionale antiterrorismo della
Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria
Nel corso delle investigazioni, relative all’esecuzione di un decreto di estradizione emesso il 7 settembre 1994 dal Ministro Guardasigilli, Ministro della Giustizia, nei confronti di Paolo PERSICHETTI;
In compagnia del commissario Philippe FRIZON, delcomandante di polizia Pascal BIZE e degli ispettori di polizia Pierrick GUILLAUME e Christophe JACQUEMIN dello stesso servizio;
Disponiamo, nell’orario indicato all’inizio del presente verbale, un dispositivo di sorveglianza nelle vicinanze dell’immobile situato al 9, place de la Coupole, a Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), con l’obiettivo di fermare il sopracitato Paolo PERSICHETTI;
Constatiamo alle venti e venticinque l’arrivo sopra una bicicletta di un uomo di razza bianca, piuttosto alto, capelli scuri, munito di un piccolo zainetto, vestito con un pantalone verde e una maglietta nera [1], individuo che identifichiamo successivamente nel noto Paolo PERSICHETTI […]
Quando l’uomo scende e comincia a penetrare nella hall d’entrata dell’immobile, procediamo al fermo, alle ore VENTI E VENTICINQUE, operazione che si svolge senza incidenti.
La successiva palpazione di sicurezza effettuata sulla persona del signor Paolo PERSICHETTI non conduce alla scoperta in suo possesso di nessun oggetto pericoloso per se stesso o per gli altri.
A nostra richiesta, il signor Paolo PERSICHETTI presenta una carta d’identità italiana rilasciata il 16 maggio 1987 a Roma, intestata a suo nome e munita della foto dell’interessato.

[…]

Si fa menzione che, conformemente alle istruzioni ricevute, il trasporto del signor Paolo PERSICHETTI sarà effettuato per via stradale dal capitano di polizia Bernard DURIEUX e dall’ispettore di polizia Pierrick GUILLAUME, e che egli sarà consegnato alle autorità giudiziarie italiane presso il posto di frontiera « Chamonix-Mont Blanc » a CHAMONIX (Haute-Savoie), e che la procura della Repubblica competente per territorio verrà avvisata.

*   *   *   *

L’estradizione di un fuoriuscito, da undici anni residente in Francia, dopo essere stato rocambolescamente condannato in uno degli ultimi processi politici degli anni 80, aveva tutta l’aria di voler depistare l’attenzione generale dal desolante vuoto investigativo nel quale versavano le indagini. Un escamotage doppiamente redditizio poiché avrebbe offerto un momentaneo ripiego anche alle forze politiche di governo e d’opposizione, attanagliate entrambe dal fortissimo imbarazzo suscitato dalla pubblicazione di alcune lettere e-mail di Marco Biagi. In quei messaggi premonitori, il consulente del governo denunciava la sospensione delle misure di vigilanza e tutela della sua persona e indicava con nome e cognome colui che riteneva il maggiore responsabile del clima di minaccia nei suoi confronti. Parole che, nel giugno 2002, fecero deflagrare il milieu politico, gettando scompiglio nell’intero establishment istituzionale. Ferocissime furono le polemiche accompagnate da reciproche e sanguinose accuse.

Sinistra e centro-sinistra, riesumando immancabilmente le vecchie teorie del complotto, non esitarono ad indicare nel governo il mandante occulto della morte del proprio collaboratore. Come al solito, una sinistra vuota di concetti e prospettive mal soppesava le parole, travolta da una strumentalità polemica di corto respiro. Si aprì persino un’oscena competizione tra chi avrebbe avuto i diritti, titoli e meriti, per rivendicare l’icona del “martirio” di Marco Biagi. Il mercato della politica si arruffò senza ritegno per spartirsi le spoglie di quel cadavere ancora caldo. La Margherita ne espose l’immagine durante una sua manifestazione politica rendendo furiosi quelli che sul versante politico opposto rivendicavano l’uso del marchio “riformista”.

La destra, a sua volta, ispirata dalle stesse parole del professore ucciso, non mancò di ritenere la cgil corresponsabile dell’attentato, a causa della linea conflittuale avallata dal suo Segretario. Sergio Cofferati aveva definito «limaccioso» il libro bianco sulla riforma del mercato del lavoro realizzato dal giuslavorista, accusandolo di «collateralismo confindustriale». Una situazione corrosiva e devastante per un esponente politico che in quel particolare frangente veniva ad assumere un ruolo di primo piano: candidarsi come l’uomo nuovo e vincente dell’Ulivo, il federatore di un vasto fronte ultrapopulista che avrebbe dovuto saldare sinistra ds, Girotondi, giustizialisti vari, non global, «ceti medi riflessivi» e autodecretatisi «rappresentanti della società civile».

In quel clima rovente, da ultima spiaggia, dove erano ammessi colpi bassi d’ogni tipo, si verificò l’incredibile gaffe che travolse il ministro degli interni Scajola. Questi, in un colloquio informale con alcuni giornalisti durante un viaggio ufficiale a Cipro (29 giugno 2002), aveva definito Biagi un «rompicoglioni». La frase, divulgata dalla stampa, obbligò il ministro a rassegnare le dimissioni, mentre l’apertura di un’inchiesta giudiziaria sulla mancata scorta di polizia, metteva sotto schiaffo i vertici della polizia di prevenzione (ex ucigos) e della questura bolognese. Il discredito e lo smacco regnavano nelle stanze del Viminale già tramortito dalle vicende genovesi del G8.


[1] In realtà la maglietta era blu, come è facile constatare dalle stesse immagini televisive e fotografiche mostrate dopo la sua cattura. Un dettaglio tanto insignificante quanto premonitore, infatti le confusioni cromatiche avranno un peso decisivo nel proseguio della vicenda.

Link
Vedi Paolo…
Erri De Luca, la fiamma fredda del rancore
Il Patto dei bravi
Bologna, l’indagine occulta su Persichetti e il caso Biagi
La polizia del pensiero
Kafka e il magistrato di sorveglianza di viterbo
Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu
La fine dell’asilo politico
Vendetta giudiziaria o soluzione politica?
Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario
Giorgio Agamben, Europe des libertes ou Europe des polices?
Francesco Cossiga, “Eravate dei nemici politici, non dei criminali”
Francesco Cossiga, “Vous étiez des ennemis politiques pas des criminels”
Tolleranza zero, il nuovo spazio giudiziario europeo
Il Nemico inconfessabile, sovversione e lotta armata nell’Italia degli anni 70
Il nemico inconfessabile, anni 70
Un kidnapping sarkozien
Paolo Giovagnoli, quando il pm faceva le autoriduzioni
Paolo Giovagnoli, lo smemorato di Bologna
Negato il permesso all’ex Br Paolo Persichetti per il libro che ha scritto