Il mito consolatorio del doppio Stato

Il ruolo della dietrologia nella narrazione storiografica della sinistra italiana

Paolo Persichetti
Liberazione 21 maggio 2009

Il doppio Stato: a sinistra il primo, alla sua destra il secondo

Dal dopoguerra alla caduta del muro di Berlino l’Italia è stata una repubblica a “sovranità limitata”. Poi le cose non sono andate meglio. La mutata situazione geopolitica ha solo proiettato verso l’esterno la “soggezione atlantica” dei vertici istituzionali, in precedenza volta soprattutto a puntellare con ogni mezzo la fedeltà occidentale interna. Ai protocolli ancora oggi segreti, corollari del Patto atlantico del 1949 che sottopongono l’Italia a strettissimi vincoli geopolitici, con relativa superfetazione d’apparati, reti d’influenza, cessione di sovranità territoriale alle basi Usa e Nato, se ne sono aggiunti dei nuovi, in particolare dopo l’avvento della «guerra asimmetrica». La vicenda delle extraordinary rendition (consegne 35 Arte predire passatostraordinarie), il rapimento dell’imam milanese Abu Omar, realizzato dalla Cia con il coinvolgimento diretto del Sismi e l’inchiesta della procura milanese che ne è seguita, hanno portato alla luce l’esistenza di nuovi accordi segreti su cui i governi Berlusconi e Prodi hanno posto con perfetta continuità e spirito bipartizan il segreto di Stato. È da questa constatazione storica, difficilmente contestabile, che deve partire una riflessione sul modo in cui è stata raccontata a sinistra la sudditanza atlantica dell’Italia.

L’inesistente doppio Stato
La costituzione di Weimar, come lo statuto albertino, non furono mai aboliti dal nazismo e dal fascismo. Vennero disattivati grazie al potere di sospensione proprio dello stato d’eccezione e affiancati da una seconda struttura, che nel caso dell’esperienza nazista il costituzionalista Ernst Fraenkel definì, in un libro del 1942, «Stato duale». Nasce da qui, in modo azzardato, la formula del «doppio Stato», ripresa in un saggio del 1989 da Franco De Felice.
Questa categoria, che ha fornito una parvenza concettuale alla retorica del complotto, insieme ai continui riferimenti all’azione di «poteri invisibili» e «occulti» (Bobbio) o di uno «Stato parallelo» (Giannuli), e poco importa se la data d’origine debba risalire allo sbarco degli americani in Sicilia, al Gobbo del Quarticciolo, a Portella delle ginestre, al rumor di sciabole e alle Intentone degli anni 60 (la letteratura dietrologica propone infinite varianti), hanno davvero aiutato a comprendere la storia del dopoguerra e del decennio 70 in particolare?
La rappresentazione del sessantennio repubblicano come un coerente continuum criminale traversato da trame e segreti, tentativi eversivi e assalti rivoluzionari eterodiretti, P2 e mafia, servizi traviati, tutti perfettamente intrecciati e sorretti da un’unica regia e un medesimo disegno: «impedire il compimento della democrazia», ovvero quell’alternativa o alternanza di governo (qui il lessico muta con le svolte politiche), risponde a verità?
Come spiegare allora il fatto che un giovane sostituto procuratore di nome Luciano Violante, destinato ad una carriera d’esponente storico del primo Stato (quello che la vulgata dietrologica ritiene buono), interviene su informativa del ministro degli interni democristiano Paolo Emilio Taviani, medaglia d’oro della Resistenza bianca, fondatore di Gladio insieme ad Aldo Moro, dunque entrambi esponenti del secondo Stato (quello deviato), per indagare contro Edgardo Sogno, membro a questo punto di un terzo Stato (stavolta traviato), che tramava un golpe gollista di ristrutturazione autoritaria della repubblica, nel mentre operava attraverso i carabinieri della divisione Pastrengo un quarto Stato (deviatissimo e traviatissimo) in combutta col Mar del neofascista Carlo Fumagalli, le bombe stragiste, le cellule nere del Triveneto, il tutto in presenza del «super Sid», scoperto dal giudice Guido Salvini, che forse era dunque un quinto Stato (ancora più che deviato o traviato, uno Stato invertito)?
Poi c’erano gli Stati negli Stati come la mafia, cioè lo Stato doppione e, infine, gli antistati, come le Br, che però certuni vorrebbero una diramazione di uno dei precedenti cinque Stati. Che vuol dire tutto questo? Che forse l’Italia era un paese eccessivamente statalista?

I dietrologi nella stanza dei bottoni
Dopo le due alternanze del 1996 e del 2006, che hanno visto post-comunisti e comunisti al governo, hanno ancora diritto di cittadinanza leggende del genere? Come mai trame e segreti non sono stati dissolti? Non era una promessa delle sinistre? Perché permane il segreto di Stato su molte vicende? Perché gli apparati più discussi sono stati irrobustiti proprio negli anni dell’Ulivo? I carabinieri trasformati in quarta forza armata?
La retorica del complotto non assomiglia forse ad una narrazione consolatoria, un alibi capace di scaricare altrove ogni tipo di difficoltà, errore, sconfitta e avversità sopravvenuta? Non è stata, quella del doppio Stato, una pessima ideologia che oltre ad aver allontanato dalla verità ha sedimentato un vittimismo recriminatorio che continua a fare velo? L’abitudine alla dietrologia non ha forse portato l’esercizio della critica a disfarsi di ogni capacità critica? Siamo passati dalla radicalità di un pensiero che andava alla ricerca della radice delle cose ad una concezione indiziaria, una visione poliziesca che ha fatto del “sospetto” la chiave di lettura della realtà. È disarmante l’idea che il lavoro di ricostruzione storica debba ridursi a una sorta di risalita gerarchica verso un vertice, una struttura a base piramidale che nasconde l’ordito del complotto. Variante volgare, nel migliore dei casi, delle ben più solide teorie elitiste.

La disciplina che predice il passato
Dove ha origine questa porosità culturale della sinistra verso le tesi dietrologiche? Forse c’entra l’influenza cattocomunista, quel compromesso storiografico che ha messo insieme la leggenda complottista antilluminista de l’abbé Barruel contro la rivoluzione francese e le purghe stalinane degli anni 30?
La «dietrologia», ovvero questa moderna arte divinatoria protesa a «predire il passato», ha tolto alla sinistra la capacità di capire la storia. Se i fatti sociali si vedono sistematicamente ridotti a eventi delittuosi, se il tentativo d’analisi e spiegazione che ne segue ricalca la trama giudiziaria, il fare storia non ha più nulla a che vedere con le scienze sociali ma diventa solo un capitolo, l’ennesimo, del paradigma penale. È in questo modo che la dietrologia contro le trame di Stato si è fatta dietrologia dello Stato contro la società. Forse si spiega così il fatto che gli scaffali delle librerie trabocchino di volumi che ripetono la medesima litania complottista ispirata o scritta da magistrati (Violante, Caselli, Priore, Imposimato ecc.), da giornalisti della giudiziaria o consulenti delle commissioni parlamentari che sulla dietrologia hanno costruito le loro carriere, mentre i contributi di storici e sociologi si contano sulla punta delle dita. Gli anni 70 sono diventati appannaggio della letteratura noir ma non della storiografia. Su quegli anni si romanza, s’inventa, si fantastica, si fa astrologia e cartomanzia, criminologia, vittimologia, fiction, tutto fuorché scienza sociale.

Antistoria
È noto come il discorso dietrologico segua una logica ermetica, un procedere circolare, un divenire chiuso. Questa sordità cognitiva lo tutela dalle smentite che si accumulano nel tempo rendendo estenuante e del tutto inefficace la verifica della semplice coerenza interna ed esterna delle sue asserzioni. Le teorie complottiste non recepiscono mai la confutazione, che anzi viene letta come una dimostrazione ulteriore della cospirazione contro la verità (dispositivo che ricorda la famosa «prova diabolica» dell’inquisizione). Tallonare i molteplici e mutevoli asserti che alimentano le teorie del complotto, quegli arcana imperii, quei «lati oscuri», quel «sottosuolo inquietante» sempre evocato, non sortisce risultati per la semplice ragione che la dietrologia è un’antistoria.
Quando si scoprì che il terzo uomo presente in via Montalcini, la prigione di Moro, non era la fantomatica «eminenza grigia», il «grande vecchio», «l’entità superiore», sempre evocata, ma un altro militante delle Br (Germano Maccari), Sergio Flamigni, arcigno esegeta del complotto, replicò che allora ve n’era sicuramente un quarto ancora ignoto, ed oggi per uscire dall’angolo si sostiene che la prigione fosse altrove.
Con un immenso lavoro documentale Vladimiro Satta ha pazientemente smontato tutto ciò, chiarito ogni «mistero» sul caso Moro, ma è servito a poco. In queste vicende il vero mistero restano le fonti dei teorici del mistero. La logica e i principi della razionalità illuministica non funzionano di fronte ad una retorica che ricorre a tecniche argomentative come il metodo dell’amalgama, la confusione di tempi e luoghi, ad acquisizioni parziali, ricostruzioni lacunose, errori macroscopici, manipolazioni, invenzioni, sentito dire, correlazioni arbitrarie, affermazioni ipotetiche, false equazioni.
Liberarsi dalle superstizioni e tornare a pensare una realtà traversata da processi, conflitti, contraddizioni; recuperare la categoria di storicità degli eventi, è il solo modo per uscire dalla superstizione del complotto.
Ma è forse già troppo tardi. La sinistra ha perso la voglia di pensare.


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Gianni Ferrara, «La volontà popolare si è espressa nel 2006 e ha detto no al cambiamento della Costituzione”

Costituzione materiale e costituzione formale: i termini di una polemica

Paolo Persichetti
Liberazione 18 agosto 2010

Secondo le destre al governo l’Italia di oggi traverserebbe una fase di transizione delle regole costituzionali nella quale alcune norme della Costituzione non avrebbero più vigenza reale, ma sarebbero solo una mera eredità del passato, della Prima Repubblica, cioè di un sistema politico ancora imperniato sulla centralità dei partiti e del Parlamento. Modello oggi sostituito da un sistema bipolare e da una legge elettorale che indica il premier vincente. Questa guado istituzionale è stato da alcuni riassunto sotto l’espressione di “costituzione materiale” che – a detta degli esponenti della destra – dovrebbe imporsi sulla costituzione formale. Da qui il duro scontro con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha ribadito il suo ruolo di difensore e interprete del dettato formale della Costituzione, nella quale sta ancora scritto che egli resta il detentore del potere di scioglimento delle Camere, una volta verificata l’impossibilità di una nuova maggioranza di governo in sede parlamentare.
Ma cosa è questa costituzione materiale? La costituzione reale iscritta nei rapporti di forza di un Paese, si sarebbe detto in chiave marxista un tempo. La dottrina giuridica forgiò questa nozione per tentare di spiegare quella singolare forma statuale che si impose con l’avvento del fascismo e del nazismo. Regimi che salirono al potere aggirando i sistemi istituzionali in vigore, esautorandoli senza mai abrogarli formalmente. In Germania, Ernest Fraenkel parlò a tale proposito di “Stato duale”. La costituzione di Weimar venne legalmente disattivata grazie ad una clausola che ne prevedeva la sospensione. Da noi, invece, prese piede la nozione di costituzione materiale, che – ci ha spiegato il professor Gianni Ferrara – «servì a descrivere quel che avvenne sul piano istituzionale con l’avvento del fascismo. Opera del professor Costantino Mortati, pubblicata nel 1940, questo concetto ebbe il compito di definire quello che era successo in contrasto con lo Statuto albertino, cioè l’abolizione dei diritti dei cittadini, l’eliminazione della rappresentanza politica, la riduzione del Parlamento ad organo asservito a un dittatore».

Professor Ferrara, oggi è ancora possibile pensare ad una costituzione materiale in grado di sopravanzare la costituzione formale?
La costituzione materiale non è una costituzione. Le costituzioni sono atti normativi. Gli atti normativi sono formati da articoli. Gli articoli contengono disposizioni. Le disposizioni sono regole giuridiche che hanno forza legale. Chi evoca queste cose non sa nemmeno di cosa parla.

Eppure, professore, questa nozione è stata chiamata in causa nel dopoguerra per definire la cosiddetta “costituzione effettivamente vigente”. Cioè l’applicazione o la disapplicazione di parte della carta costituzionale, gli orientamenti interpretativi, le consuetudini, i principi suscettibili di revisione ecc.
Appena 4 anni fa un un comitato di cittadini indusse gli organi dello Stato ad un referendum costituzionale respingendo il tentativo di cambiamento della Costituzione. In quella legge di riforma costituzionale si prevedeva, tra l’altro, che il potere di scioglimento delle Camere fosse assegnato al capo del governo. Il popolo italiano l’ha respinta. Le tesi sostenute in questi giorni dagli esponenti del Pdl avrebbero avuto legittimità se nel 2006 il popolo italiano avesse approvato  quelle proposte. Ma il popolo italiano le ha respinte. Di quale costituzione materiale stanno parlano? Tacciano che è meglio. Siamo in presenza di un ignobile tentativo di condizionare il presidente della Repubblica.

E’ pur vero, professore, che l’attuale Costituzione non gode più di quel consenso ampio che sussisteva negli anni della Prima Repubblica, quando esisteva il cosiddetto “Arco costituzionale”. Oggi sono al governo forze politiche che gli erano estranee.
Questo non è vero perché noi abbiamo per la prima volta nella storia delle costituzioni una carta che dopo 50 anni dalla sua promulgazione è stata riconfermata col voto del popolo. Che ci sia una classe politica che voglia riformare la Costituzione è un qualcosa che depone contro questa classe politica e dimostra quanto questa volontà di stravolgimento del testo costituzionale non sia rappresentativa del popolo italiano, che invece si è espresso direttamente, chiaramente e nettamente.

Doppio Stato? Una teoria in cattivo stato

Note a margine di un dibattito infinito

di Vladimiro Satta*

L’Altro, 17 giugno 2009

Un passaggio del discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica lo scorso 9 maggio, in occasione della Giornata della Memoria, ha suscitato una pubblica discussione storiografica tuttora in corso. Napolitano ha definito «fantomatico» il “doppio Stato”, locuzione che fu introdotta nel copj13-1.asppanorama italiano degli studi venti anni fa da Franco De Felice a proposito dei fenomeni eversivi degli anni di piombo e, in seguito, fu replicata con modifiche nelle varianti chiamate “Stato parallelo”, “Stato duale” e simili. In molti casi, il “doppio Stato” e i suoi derivati sono stati raffigurati quali protagonisti di una storia dell’Italia repubblicana vista in termini di sequela di complotti orditi in seno alle istituzioni.
Tra i primi commenti al cenno presidenziale sul «fantomatico doppio Stato» si registra (11 maggio) il plauso di Pierluigi Battista, vicedirettore del Corriere della Sera, il quale lo ha salutato come una solenne bocciatura delle connesse teorie cospirative. Battista, nel suo pezzo, ha tratteggiato origini e lineamenti di quella che ha chiamato «misteriologia doppiostatista», ha elencato coloro che a suo avviso ne sono stati i maggiori esponenti e ha prospettato la possibilità che essa vada «in soffitta, almeno come storia ufficiale», se non anche come «fiction». Più sinteticamente e meno trionfalisticamente pure lo storico Giovanni Sabbatucci (Messaggero, 10 maggio) ha ripercorso il cammino della teoria del “doppio Stato” e se ne è augurato il definitivo tramonto. Su Liberazione (30 maggio) un altro storico, Marco Clementi, ha osservato che «uno studioso non può certo accontentarsi di una teoria senza riscontri (…) e i riscontri, per il doppio Stato, mancano», dopo che un redattore del quotidiano, Paolo Persichetti, aveva parlato d’inclinazione delle teorie complottistiche a disinteressarsi delle prove e, anzi, a spacciare le smentite per indizi di ulteriori cospirazioni contro la verità (21 maggio).
Alcuni fautori della tesi “doppiostatista” sono rimasti silenti, mentre altri hanno ribadito pienamente le loro convinzioni (senza pretese di completezza, segnalo: il 12 maggio L. Orlando, intervistato dal Corriere della Sera; il 13 maggio, G. De Lutiis su Liberazione, B. Gravagnuolo e M. Travaglio su Unità, F. Orlando su Europa; il 15 maggio, L. Grimaldi su Liberazione; poi di nuovo Travaglio, dapprima oralmente alla Fiera del Libro a Torino, il 16 maggio, e successivamente in forma scritta su Internet). Altri ancora, infine, hanno preso le distanze in vario modo rispetto alla teoria del “doppio Stato” e all’elenco redatto da Battista (G. Fasanella, lettera al Corriere della Sera, 12 maggio; G. Pellegrino, intervistato pure lui dal Corriere della Sera, 13 maggio; A. Giannuli, Liberazione, 4 giugno). Giannuli, in particolare, ha demolito «il mito» che le sconfitte della sinistra siano imputabili al “doppio Stato”; d’altro lato, asserendo che il “doppio Stato” non è un soggetto bensì «un processo», non è una doppia rete istituzionale mezza legale e mezza no, non è una sorta di cupola politico-criminale, non è la P2 né un servizio segreto misterioso e rinunciando ad attribuirgli il fine di «destabilizzare per stabilizzare» (conclusione che ancora compariva in un suo saggio del 2007), egli in pratica lo ha ridotto ad una mera astrazione priva di ragion d’essere, dai connotati a dir poco evanescenti, la cui identità poggia su un nome che non si addice ad «uno stato di fatto» né ad un «modo duplice di funzionare». Giannuli non ha intenzione di abbandonare del tutto il concetto di “doppio Stato”, ma arrivati a questo punto sarebbe più consequenziale farlo e guardare avanti.
Qualcuno ha protestato contro Battista interpretando la sua soddisfazione alla stregua di un anatema contro i teorici del complottismo “doppiostatista” e leggendo le sue indicazioni nominative alla stregua di liste di proscrizione, perciò è bene puntualizzare che la libertà di continuare a pensarla diversamente dal Capo dello Stato, dal vicedirettore del Corriere della Sera o da chiunque altro non è minimamente in questione. E guai se lo fosse. Le critiche altrui possono dispiacere ed alle volte essere sommarie o ingiuste, ma non vanno dipinte come intimidatorie quando non lo sono, anche perché così facendo si renderebbe impossibile il sano confronto tra opinioni diverse. Fare nomi, di per sé, non equivale a stilare liste di proscrizione e anzi ha due pregi: offre ai lettori riferimenti utili per approfondire (se lo desiderano) e consente di  dare a ciascuno il suo. A condizione, beninteso, di non commettere errori nell’attribuzione delle rispettive posizioni.
copj13.aspL’articolo di Battista tanto deprecato dai teorici della cospirazione contiene qualche inesattezza e tende ad appiattire le differenze tra i personaggi che cita: per fare un paio di esempi, Fasanella non fu consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta su terrorismo e stragi, e la linea di Giannuli diverge sensibilmente dallo schema iniziale di De Felice. Inoltre, l’articolo ha il difetto di non spiegare perché il giornalista concordi con Napolitano e dissenta dai teorici del “doppio Stato”.
Dal canto mio, avendo in passato criticato estesamente le teorie del “doppio Stato” e simili, mi rallegro della dichiarazione del Quirinale. Trovo altresì opportuno che il Presidente abbia soggiunto: «per quante ombre abbiano potuto pesare sulla ricerca condotta in sede giudiziaria e per quante riserve si possano nutrire sulle conclusioni da tempo raggiunte, non si possono gettare indiscriminati e ingiusti sospetti sull’operato di quanti indagarono e in particolare sull’operato della magistratura, esplicatosi in molteplici istanze e gradi di giudizio». Non si dimentichino i successi, dunque, non si dia per scontato che tutti gli sbagli fossero dolosi, e si consideri che un conto è avere decenni per riflettere giovandosi del lavoro pregresso compiuto da inquirenti, tribunali, commissioni di inchiesta, studiosi e via dicendo, mentre altro conto è agire sul momento, magari con urgenza.
E’ dolorosamente vero che le conoscenze sullo stragismo sono tuttora alquanto lacunose e che il disastro aereo di Ustica nel quale perirono 81 persone è addirittura un mistero, essendo certo solo che non si trattò di guasto ai motori né di cedimento strutturale. Ma le istanze di più verità e più giustizia non si appagano con le fantasie. Il discorso complessivo sulla condotta dello Stato di fronte agli attacchi piovuti da destra e da sinistra dalla fine degli anni Sessanta agli Ottanta, la quale presenta luci ed ombre, va impostato partendo da un quadro della situazione che esamini contestualmente le forze attaccanti e gli strumenti di contrasto disponibili.
In Italia le offensive eversive furono, per ampiezza e articolazione, superiori agli analoghi fenomeni occorsi in altri Paesi democratici. Lo stragismo neo-nazifascista, il terrorismo rosso e lo spontaneismo armato nero furono prodotti genuini degli ambienti più estremisti della società italiana di allora. Sebbene parzialmente concomitanti, essi non formarono un blocco unico né si allearono fra loro. Sul versante statale, i primi tempi furono caratterizzati da impreparazione degli apparati –che erano strutturati prevalentemente in funzione di controllo dell’ordine pubblico, un altro fronte caldo- e arretratezza della normativa, che per inerzia del legislatore si protrassero fino alla metà del 1974; seguì una seconda fase, da metà del 1974 ai primi del 1978, segnata da interventi rilevanti ma ondivaghi, per certi aspetti persino contraddittori e, comunque, non sempre positivi nel breve termine, che interessarono sia l’assetto degli apparati repressivi, sia la normativa su ordine pubblico, libertà dei cittadini e relative garanzie; una terza ed ultima fase si aprì dopo la pesante sconfitta militare patita in occasione della vicenda Moro, allorché lo Stato seppe risalire la china e maturò la sua vittoria definitiva grazie al concorso di molteplici fattori, fra i quali la ricostituzione in versione rafforzata dei nuclei antiterrorismo dei Carabinieri al comando di Carlo Alberto dalla Chiesa e la legislazione che incoraggiò il cosiddetto pentitismo. L’emergenza eversiva legittimò norme e trattamenti giuridici di eccezione a difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza che, tuttavia, non compromisero la libertà di espressione, il pluralismo politico e lo svolgimento di libere elezioni, una triade che rappresenta l’essenza delle democrazie. Anzi, i metodi con i quali l’Italia riuscì a debellare gli eversori furono più morbidi che in altri Paesi.
Passando ad analisi differenziate dei risultati conseguiti contro i nemici di turno, si nota che furono diseguali: maggiori contro il terrorismo rosso e contro lo spontaneismo armato nero, minori contro lo stragismo, un po’ perché quest’ultimo era più sfuggente, e un po’ perché esso talvolta usufruì di protezioni, attestate da episodi di slealtà degli apparati nei confronti della magistratura inquirente. Si trattò di favoreggiamenti a posteriori che, quantunque intrinsecamente gravi, non equivalgono a responsabilità dirette né a complicità nell’ideazione, preparazione o esecuzione degli attentati. Il Sid, quando nel 1973 negò alla magistratura le informazioni sul Giannettini da essa richieste, travalicò le comprensibili esigenze di copertura del suo collaboratore, i cui legami con il Servizio furono poi rivelati dal Ministro della Difesa Andreotti nel 1974. De Lutiis, nel 1997, scrisse che l’iniziale copertura del Giannettini, a suo avviso avallata dai politici, dipese dal fatto che «nell’attuazione dell’eccidio [di Piazza Fontana] era in qualche modo coinvolto un settore istituzionale dello Stato e dunque un possibile esecutore o intermediario non poteva essere abbandonato, rischiandosi in tal caso il disvelamento dell’intera catena di comando della strage». Se fosse stato così, però, non si capirebbe perché nel 1974 Andreotti abbia rovesciato la decisione di un anno prima. E’ più ragionevole supporre che, seppure tardivamente, l’opportunità di collaborare alle indagini su un crimine quale la bomba di Piazza Fontana abbia finalmente prevalso sulla tutela di una fonte del Servizio. In questo e negli altri casi del genere non ravviso le catene di comando dirette dalla Nato evocate da De Lutiis su Liberazione, e non le ravvisò neppure la magistratura che respinse le corrispondenti ipotesi in sede giudiziaria.
Comunque, lo stragismo cessò più per il fallimento dei propri obiettivi politici e per lo scioglimento del Movimento Politico Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale che per l’azione di contrasto svolta da forze di polizia e servizi segreti.
Concludo associandomi a Fassino e a Tranfaglia (cfr. Ansa e varie) nel dire che la gestione del Ministero dell’Interno negli anni Novanta da parte di Napolitano non merita il biasimo di Travaglio. L’attuale Presidente, all’epoca, diede piena collaborazione alla magistratura e alla Commissione Stragi, adoperandosi per recuperare e fornire tutta la documentazione possibile. Per quanto riguarda la Stragi valgano gli apprezzamenti tributati a Napolitano di cui è rimasta traccia nei resoconti e nelle relazioni periodiche sull’attività della Commissione.

* Documentarista della ex-Commissione Stragi

 

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Dietrologia e doppio Stato nella narrazione storiografica della sinistra italiana-PaoloPersichetti

La teoria del doppio Stato e i suoi sostenitori – Pierluigi Battista
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I marziani a Reggio Emilia – Paolo Nori
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Lotta armata e teorie del complotto
Caso Moro, l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico
Il caso Moro
Storia della dottrina Mitterrand

 

 

 

La giudiziarizzazione della eccezione

La giudiziarizzazione della eccezione (1)

Paolo Persichetti
da Carmilla on line
Pubblicato Dicembre 21, 2006 06:15 PM

Un dilemma ossessiona il pensiero giuridico ogni qualvolta il potere costituente assume la forma di un potere costituito: quale posto attribuire allo stato di eccezione? Iscriverlo all’interno di uno statuto giuridico, anche se singolare, come ha proposto Carl Schmitt? Oppure rifiutarne ogni collocazione, come suggerisce la tradizione del formalismo kelseniano, relegandolo ad daumier32una manifestazione pregiuridica propria dello stato di natura, ad una regressione antigiuridica che riafferma, sotto le spoglie di un decisionismo politico rivestito di diritto, il potere nella sua forma più brutale e pura? All’incertezza giuridica si aggiunge anche la confusione terminologica: mentre la dottrina tedesca non esita a impiegare espressioni quali «stato di eccezione» e «stato di necessità», l’italiana e la francese preferiscono ricorrere a «decreti d’urgenza» e «stato di assedio» (politico o fittizio), allorché nella tradizione anglosassone prevalgono termini come «legge marziale» o «poteri d’emergenza». Lo stesso diritto canonico fornisce la formula «pieni poteri».[1]

Un fatto è certo: la presenza della eccezione è una condizione che investe la vita degli ordinamenti statuali fin dalle loro origini. Ma come si concilia e si manifesta questo singolare paradosso, questa forma di autonegazione che vede emergere situazioni di rottura e sospensione della norma dall’interno dell’ordinamento stesso? Nell’accezione classica lo stato di eccezione designa «l’insieme dei mezzi previsti per fare fronte ad una situazione d’estremo pericolo. Questi mezzi tesi a favorire il rafforzamento del potere e la concentrazione del suo esercizio sono di due tipi: restrizione o sospensione delle libertà pubbliche e di alcune garanzie costituzionali; oppure violazione più o meno estesa del principio di separazione dei poteri a vantaggio dell’esecutivo, fino alla possibilità di trasferire i poteri ordinari di polizia e alcune competenze giurisdizionali all’autorità militare».[2]

Per pericolo estremo in generale viene intesa una situazione in cui lo Stato subisce gravi disordini o minacce tali che l’ordine interno è messo gravemente a rischio da uno o più fattori la cui eliminazione richiede il ricorso a mezzi straordinari o d’emergenza: invasione del territorio nazionale da parte di Paesi terzi, moti sovversivi o insurrezioni, oppure calamità naturali. In queste situazioni, dove vi è in genere esautorazione o ridimensionamento del potere legislativo – osserva Giorgio Agamben, riprendendo una tesi di Derrida[3] vengono ad assumere valenza specifica una serie di atti e decisioni emanati da chi gestisce l’esecutivo.

Provvedimenti che pur non avendo efficacia di legge, ne conservano la stessa forza applicativa. L’apertura di questo spazio, la divaricazione sempre più estesa che viene a crearsi tra la norma che vige, ma non si applica, non avendo più «forza», e gli atti che non hanno valore di legge ma ne acquistano la «forza», è la caratteristica tipica di quel vuoto giuridico pieno di forza in cui agisce lo stato di eccezione classico. Come comprendere un tale elemento mistico – si domanda sempre Agamben – che consente alla legge di sopravvivere alla sua cancellazione agendo come forza pura nello stato di eccezione?

L’eccezione: una forma della sovranità costituente?
Per Emmanuel-Joseph Sieyès, teorico della sovranità costituente nella sua forma insorgente, è chiaro che la Nazione, fonte della sovranità, e per questo detentrice del potere costituente, «rimane sempre allo stato di natura» e non può essere imbrigliata poiché la sovranità non può avere un quadro fisso e soprattutto risiede all’esterno del sistema. Antesignano della rivoluzione permanente, egli ritiene che la sovranità quando si esprime vada oltre ogni barriera e assetto legale costituito poiché detiene la legittimità originaria e assoluta da cui trae fondamento successivo la legalità. In questo senso la rottura della tradizione, cioè della norma precedente, assume la veste di una situazione eccezionale che si propone come momento costituente di un nuovo ordine. Successivamente però s’impone la necessità di legalizzare l’eccezione, ristabilendo il quadro di una ritrovata, se pur diversa, normalità. Non a caso la definizione giuridica della eccezione moderna è stata elaborata dalla tradizione giacobino -democratica e messa in forma contemporaneamente alla costruzione dello Stato costituzionale liberale, nel corso degli eventi rivoluzionari del 1848. Abbozzata nella Costituzione dell’anno ottavo (art. 92: «La legge può sospendere l’autorità della Costituzione nel luogo e nel tempo che essa decide di determinare»); presente in un decreto di Napoleone del 24 dicembre 1811, nel quale si introduce lo stato di assedio «fittizio o politico» opposto al tradizionale stato di assedio militare, «essa trova la sua formulazione classica nelle leggi sullo stato d’assedio promulgate in Francia (nel 1849) e in Prussia (nel 1851)».[4]

Una volta applicata alle situazioni di disordine interno, l’eccezione viene finalmente recuperata e monopolizzata dall’ordine politico costituito e diventa un passaggio cruciale, un punto limite e un momento rivelatore. Dichiarata per affrontare situazioni estreme, essa rivela il suo significato ontologico, portando alla luce il luogo «dove si situa il centro dello Stato», obbligando a definire e nominare il soggetto della sovranità. Anche la dittatura del proletariato ha rappresentato una figura dello stato di eccezione costituente, che dalla originaria matrice giacobino-liberale è transitata nella tradizione socialista.

Elaborata in origine come una fase provvisoria, necessaria alla conquista ed al controllo totale della macchina statale, momento ritenuto determinante per il successo e la difesa della rivoluzione proletaria, essa sarebbe stata successivamente sostituita dalla formazione del nuovo Stato socialista, in vista di quel superamento (estinzione) dell’orizzonte statuale rappresentato dalla società comunista. Ma alla prova dell’esperienza storica, la trappola dell’eccezione si è dimostrata ancora più insidiosa dei limiti politici imputati alla sua assenza durante la Comune di Parigi, condizionando il progetto comunista ad una tecnica di presa del potere. Questo processo ha condotto il movimento operaio all’abbraccio dello Stato e all’ingessamento organizzativo nella forma del partito weberiano, partito dei professionisti della politica, o, nel caso della variante antigradualista dei bolscevichi, dei professionisti della rivoluzione. All’autoemancipazione, all’autorganizzazione, fondata su una visione sociocentrica dello sviluppo storico e del superamento del capitalismo, è subentrato il modello statocentrico e la funzione guida di un apparato unico, nel quale non era tanto il partito a farsi Stato, ma lo Stato che si faceva partito. L’annoso contrasto creatosi tra riforme e rivoluzione verteva sui tempi e i modi del mutamento: per un verso l’accumulo di forza, la progressione lenta e graduale, l’anticipazione di elementi della società futura, la conquista dall’interno della fortezza nemica; per l’altro la necessità di una prodigiosa accelerazione, il bisogno ineluttabile di una fase d’eccezione indispensabile per sbaragliare la resistenza dell’avversario.

Da una parte, l’illusione di utilizzare la macchina statale per cambiare le cose, correggere le storture e gli eccessi del capitalismo, senza pensare di finire a propria volta cambiati e metabolizzati; dall’altra, la costruzione speculare di un apparato che agisce come uno Stato in potenza, uno Stato clonato che si sostituisce all’altro dopo la presa del potere. Il dilemma – ricorda Agamben – era stato affrontato anche da Walter Benjamin, il quale si era interrogato sulla maniera di spezzare la dialettica tra violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva (ma il termine Gewalt, impiegato dal filosofo tedesco, precisa sempre Agamben, può indicare sia la violenza sia un potere assolutamente al di fuori e al di là del diritto), per arrivare ad una terza ipotesi che lo depone.

L’eccezione: un potere della sovranità costituita?
È questo il parere di Carl Schmitt, che vede nella eccezione il fulcro di una sorta di teoria della sovranità. Per il giurista del Terzo Reich, lo stato di eccezione non è assimilabile allo stato di natura hobbesiano. Esso non esprime quella situazione di caos che precede la costituzione dell’ordine giuridico, tantomeno raffigura condizioni che oltrepassano semplicemente lo stato di normalità. Ciò spiega anche perché altre situazioni che eccedono la norma, come le guerre civili, le insurrezioni, il diritto di resistenza, non possono essere accomunate allo stato di eccezione. La similitudine è solo apparente – spiega Agamben – poiché storicamente l’eccezione appare come una risposta del potere statuale ai conflitti interni più estremi. L’eccezione schmittiana è per cosi dire la normalità costituita che si difende, distinguendosi profondamente dalla teoria del potere costituente proposta da Sieyès, che invece mira a sovvertire il vecchio ordinamento non più legittimo ed istituirne uno nuovo.

Ma che le cose siano ancora più complicate lo dimostra la paradossale situazione intercorsa nel XX secolo, quando fu lo stesso Stato nazista a dichiarare una guerra civile condotta dall’alto verso il basso, situazione riassunta da René Schnur nella formula «guerra civile legale». Anche il tentativo di spiegare l’eccezione attraverso l’attribuzione di una capacità creatrice allo stato di necessità, come ha sostenuto il giurista Santi Romano di fronte al terremoto di Messina del 1908 («la necessità crea la legittimità»), non risolve il dilemma. Se la necessità è fonte del diritto, sia nella versione del diritto di resistenza, del diritto naturale favorevole all’individuo, oppure soggettivo dello Stato, cioè unicamente rivolto alla propria autoconservazione, perché quella che di per sé dovrebbe essere già una norma giuridica, e non un semplice fatto, ha comunque bisogno di una ratifica della legge positiva? L’eccezione è dunque altra cosa da una semplice spugna che consente all’ordinamento di assorbire eventi nuovi, situazioni impreviste, oppure colmare lacune.

Secondo Schmitt, essa vive in stretta e paradossale relazione con la ricerca di un ordine, anche se non si tratta di un ordine giuridico, che al contrario ha l’ambizione di sospendere. Non è quindi il precipizio verso l’anarchia pregiuridica, ma ciò che si erge a fondamento dell’ordine giuridico stesso e lo preserva. Per funzionare, l’architettura giuridica ha bisogno di una situazione di normalità che soltanto l’intervento della eccezione può creare, mettendo fine al caos. Per questo l’ordine giuridico può sussistere solo in quanto mantiene una relazione costante con l’eccezione. Senza di essa, la norma non avrebbe potuto e nemmeno continuato ad esistere. La sua essenza si raccoglie, dunque, nella capacità di autosospensione e di ripristino dell’ordinamento vigente. L’esserne fuori e tuttavia appartenervi, che consente alla norma di «essere sospesa, senza cessare con ciò di rimanere in vigore». Non lo Stato di diritto, ma la decisione sulla sua sospensione, cioè sulla proclamazione dello stato di eccezione, rivela – secondo Schmitt – il vero arcano della sovranità. Tesi assolutamente non gradita ai teorici dello Stato di diritto, i quali al contrario vedono nell’affermazione di un regime fondato sul rule of law l’emancipazione dallo stato di eccezione, la sua esatta negazione. Obiezione che però non smentisce la presenza della figura giuridica dello stato di eccezione in numerosi ordinamenti costituzionali liberali: la Costituzione americana, infatti, conferisce al presidente un ampio potere nella proclamazione e nell’esercizio dello stato di eccezione (il patriot act ne è solo l’esempio più recente). D’altronde nel 1948 uno studioso statunitense, Clinton Lawrence Rossiter, aveva individuato l’esistenza di una «dittatura costituzionale» attivabile in condizioni di emergenza.[5]

Anche la Costituzione francese della Quinta Repubblica, all’articolo 16 prevede l’attribuzione di poteri speciali al capo dello Stato in caso di circostanze eccezionali. Nel corso della rivolta delle banlieues del novembre 2005, il governo di Parigi ha potuto avvalersi anche di una vecchia legge del 1955, varata ai tempi della guerra d’Algeria, per proclamare uno stato di eccezione attenuato nelle periferie urbane.[6]

Le consuetudini giuridiche in vigore nella Gran Bretagna consentono all’esecutivo di esercitare poteri d’emergenza: opportunità ampiamente sfruttata nel corso della guerra nell’Irlanda del Nord. Proclamato nel corso dei due conflitti mondiali da tutti i paesi belligeranti, e non solo, dal secondo dopoguerra in poi il ricorso allo stato di emergenza si è esteso sempre più, fino a divenire un paradigma di governo degli attuali regimi democratico-costituzionali. Non è quindi affatto dimostrata l’incompatibilità teorica e normativa tra Stato di diritto e stato di eccezione, anzi molti sostenitori attuali dei regimi democratico-liberali appoggiano con sempre maggiore vigore la necessità di un impiego su larga scala dello stato di eccezione per fare fronte alla nuova forma di guerra asimmetrica, inaugurata dagli attentati dell’11 settembre 2001.[7]

Dittatura e stato di eccezione

Agamben conduce un’incursione nel diritto romano che consente di comprendere la vera essenza concettuale dello stato di eccezione. Nella Costituzione romana erano presenti due istituti giuridici speciali: la dittatura e lo iustitium. La prima era una magistratura specifica che assumeva i pieni poteri per un tempo determinato non superiore a sei mesi, grazie ad una legge votata dal popolo. Lo iustitium, al contrario, al pari della eccezione moderna, non implicava l’elezione o l’introduzione di una nuova magistratura dai poteri speciali, ma una sorta di deposizione dell’intero ordinamento giuridico, una disattivazione di tutte le istanze normative, una sospensione dell’ordine giuridico in quanto tale. Il senato romano, prendendo atto della presenza di un tumultus, poteva proclamarlo, chiedendo ai consoli di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello Stato: «Il magistrato che agisce durante lo iustitium, al pari dell’ufficiale nello stato di eccezione, non applica la legge, non la trasgredisce e tantomeno ne crea una nuova. Si potrebbe dire, ricorrendo ad una espressione paradossale, ch’egli non la esegue».[8]

Sono raffigurate qui le due concezioni, contradditorie tra loro, con le quali si è tentato di rappresentare nel pensiero giuridico lo stato di eccezione: per un verso, la pienezza stessa del diritto che viene a coincidere con la totalità del reale, sorta di summum jus che – come già recitava l’antica massima latina – viene a corrispondere alla summa injuria; nell’altro, la vacanza giuridica, la situazione di completa anomia nella quale ogni potere e struttura giuridica vengono aboliti. Una singolare dualità che porta Agamben a criticare l’errore di chiamare dittature, anziché stato di eccezione, alcuni regimi totalitari. La distinzione appare impercettibile eppure il ricorso all’eccezione non è il ripristino di un potere assoluto che stravolge la dottrina della separazione dei poteri.

Fascismo e nazismo vi giunsero legalmente senza ricorrere a rotture costituzionali, esercitando invece quel potere di sospensione, proprio dell’eccezione, che consentì loro di mantenere formalmente in vigore i precedenti ordinamenti. Né lo Statuto albertino, né la Costituzione di Weimar vennero mai aboliti, furono affiancati invece da una seconda struttura che nel caso dell’esperienza nazista lo storico Ernst Fraenkel definì, in un suo libro del 1942, «Stato duale».[9] Formula che ha conosciuto in Italia, nel corso degli anni Ottanta, un successo molto particolare, dovuto al suo impiego del tutto improprio da parte dello storico Franco De Felice. Stravolgendone il significato originario, in un saggio intitolato Doppia lealtà e doppio Stato,[10] questi ne aveva fatto un confuso quanto fragile paradigma a sostegno delle teorie del complotto, impiegate all’epoca per spiegare l’azione armata dei gruppi della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta.

La confusione di prospettiva tra dittatura e stato di eccezione è la ragione che più d’ogni altra ha impedito di interrogarsi sul fatto che l’eccezione non è solo prerogativa degli Stati totalitari, ma è una figura propria della tradizione democratica moderna. Benjamin e lo stato di eccezione permanente Nella teoria di Schmitt, lo stato di eccezione ha per funzione di sospendere temporaneamente l’esercizio della norma al fine di proteggerne l’esistenza e consentirne il successivo ripristino. Questo dispositivo, però, viene meno nel momento in cui l’eccezione divenendo permanente si trasforma essa stessa in regola. Si tratta della constatazione contenuta nella ottava tesi sul concetto di storia redatta da Walter Benjamin. Il filosofo tedesco assisteva alla drammatica realtà che stava travolgendo la repubblica di Weimar: il regime nazista, applicando l’art. 48 della Costituzione che ne prevedeva l’autosospensione, aveva potuto dispiegarsi legalmente sotto forma di uno stato di eccezione permanente.

Benjamin osservava l’avvenuto passaggio dallo stato di eccezione fittizio (che Schmitt identificava nell’esempio fornito dalla dottrina giuridica francese dello stato di assedio regolato per legge, proprio della tradizione liberale dello Stato di diritto) allo stato di eccezione effettivo. Una distinzione raramente percepita ma essenziale, sottolinea Agamben, poiché permette di cogliere il momento in cui l’eccezione non si distingue più dalla regola, al punto che «ogni finzione sul legame tra violenza e diritto scompare e resta soltanto una zona d’anomia nella quale prevale la violenza pura priva di qualsiasi copertura giuridica».[11]

Il carattere permanente sarebbe dunque la peculiarità dello stato di eccezione contemporaneo, sia perché ad esso sembrano rifarsi sempre più alcune modalità di governo, sia per la novità introdotta dalla globalizzazione, ovvero quella tendenza che vede dispiegarsi uno stato di eccezione non più localizzato e stabile nei confini prefissati di un territorio nazionale, ma ormai esteso e mobile in vaste aree del pianeta secondo le necessità della congiuntura. Non a caso, conclude Agamben, dopo la seconda guerra mondiale nessun nuovo conflitto armato viene più dichiarato, non c’è più uno stato di guerra proclamato secondo i canoni del diritto internazionale, che consente di stabilire il momento in cui una guerra comincia e finisce. Ormai è sempre meno possibile distinguere militari e civili. Siamo in una guerra civile globale non solo perché delle entità non statali attaccano degli Stati, ma anche perché tra Stati e Stati e popolazioni belligeranti si agisce in questo modo:[12] «Il fatto più enigmatico è che il terrore possa coniugarsi con la forma vuota della regola, che nel nome della sicurezza si possa ricostituire l´insicurezza e nel nome della regola l’arbitrario. Questa forma vuota della regola, che copre di nuovo il dispotismo, è quella stessa che si ripete instancabilmente nel vuoto tautologico di slogan e parole d’ordine del tipo: bisogna mantenere l’ordine, difendere la civiltà, preservare i valori; perché l’ordine è l’ordine, la civiltà è la civiltà, i valori sono i valori».[13]

[continua]

[1] Cfr. Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003. Ma anche Id., L’état d’exception, in Le Monde, 12 dicembre 2002.

[2] Jean-François Kervégan, «État d’exception», in Dictionnaire de philosophie politique, a cura di Philippe Reyanoud e Stéphan Rials, PUF, Paris 1996, pp. 231-234.

[3] Cfr. Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris 1994 (tr. it. Forza di legge, Bollati Boringhieri, Torino 2003).

[4] Kervégan, op. cit., p. 231.

[5] Clinton Lawrence Rossiter, Constitutional Dictatorship. Crisis Governement in the Modern Democracies, Harcourt Brace, New York 1948.

[6] «La loi permet “d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté”», in Le Monde.fr, 8 novembre 2005.

[7] Si veda in proposito l’articolo di Angelo Panebianco, La nuova guerra (negata), in Corriere della Sera, 3 settembre 2006.

[8] Agamben, L’état d’exception, cit.

[9] Ernst Fraenkel, Il doppio Stato. Contributi alla teoria della dittatura, Einaudi, Torino 1983.

[10] Franco De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato, in Studi storici, 3, 1989, pp. 493-563.

[11] Agamben, L’état d’exception, cit.

[12] Id., in Conversazione con Giorgio Agamben, in Alias, supplemento a il manifesto, 35, 9 settembre 2006. In effetti viene qui ricalcata l’analisi che Carl Schmitt aveva già proposto in Teoria del partigiano (Berlino 1963 1975), il Saggiatore, Milano 1981.

[13] Yves Michaud, Violence et politique, Gallimard, Paris 1978, p. 172.

Link
L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
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