Miseria della storia: quel cialtrone di Aldo Giannuli 1/continua

di Paolo Persichetti

Prima di ottenere una cattedra di storia del mondo contemporaneo presso la facoltà di scienze politiche dell’università statale di Milano, Aldo Giannuli è stato per lunghi anni consulente, anzi il consulente, di numerose procure. Come questo ricercatore dell’università di Bari, ancora senza grandi titoli, sia arrivato a lavorare almeno per due decenni, inizialmente per la procura di Bari, poi per quella di Milano nell’ambito delle indagini sulla strage di piazza Fontana, quindi a Pavia e Brescia (strage di piazza della Loggia), per approdare al famoso “porto delle nebbie”, come era chiamata la procura di Roma, infine a Palermo dove si è occupato addirittura di mafia senza ovviamente lasciarsi sfuggire le consulenze per diverse legislature (dal 1994 al 2001) nelle commissioni parlamentari sul terrorismo e le stragi, nonché alla Mitrokhin, è una domanda che incuriosisce molto.

Nato nel 1952, la sua biografia accenna a giovanili collaborazioni con il Quotidiano dei lavoratori, organo di Avanguardia operaia, ad un libro sulle origini del movimento trotzkijsta, pubblicato nel 1983, quando aveva 31 anni, da Adriatica editrice; doppiato cinque anni più tardi con un volume sul Sessantotto e la stagione dei movimenti (1960-1979), uscito per le Edizioni associate. Opere del tutto anonime che non hanno impresso alcun segno, suscitato polemica, aperto nuovi orizzonti interpretativi. Nonostante ciò Giannuli diventa il cocco delle procure, riceve incarichi importanti come quello di fare ricerche negli archivi di Stato, della Presidenza del consiglio, del ministero dell’Interno, della Guardia di finanza, del Sismi, del Sisde, dell’ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito, dei tribunali e delle questure di Roma e Milano. In totale arriverà a redigere una cinquantina di relazioni. Quali meriti scientifici o titoli di altra natura gli abbiano garantito una così ampia fiducia e una così lunga cooptazione negli ambienti giudiziari e nelle commissioni parlamentari non è di dominio pubblico. Tuttavia queste attività gli hanno consentito di accreditarsi come un profondissimo conoscitore della storia delle trame eversive e dei Servizi e di produrre una discreta mole di pubblicazioni e libri di stampo dietrologico-complottistico sulla materia, il più famoso dei quali resta Lo Stato parallelo. L’Italia «oscura» nei documenti e nelle relazioni della Commissione stragi, del 1997 uscito da Gamberetti editore, scritto insieme a Paolo Cucchiarelli.

Erano gli anni in cui andava molto di moda la teoria del «doppio Stato», coniata in un saggio del 1989 da Franco De Felice (“Doppia lealtà e doppio Stato”, Studi storici 3/1989). Una formula molto azzardata ripresa fuor di contesto dai lavori del costituzionalista Ernst Fraenkel che in un libro del 1942 aveva definito «Stato duale» la particolare situazione in cui vennero a trovarsi la costituzione di Weimar e lo statuto albertino. Ordinamenti mai aboliti dal nazismo e dal fascismo, una volta saliti al potere, ma disattivati grazie al potere di sospensione proprio dello stato d’eccezione e affiancati da una seconda struttura statuale, parallela alla prima. Da bravo parassita concettuale, Giannuli si accodò a questa moda intellettuale senza grande successo perché l’aporia di quella formula non resse al tempo, svanendo come tutte le altre fantasmagorie dietrologiche.

Nel corso delle sue ricerche d’archivio Giannuli incappò in una scoperta dovuta, come lui stesso racconta, ad un suo collaboratore: un poliziotto abituato ad orientarsi senza difficoltà tra le scartoffie impolverite del ministero dell’Interno. Questo investigatore-archivista nel novembre 1996 trovò, abbandonati all’interno di alcuni scatoloni lasciati in un archivio distaccato del ministero dell’Interno situato sulla circonvallazione Appia, una gran quantità di documenti non catalogati dell’Ufficio Affari riservati. Dall’analisi di quelle carte venne fuori un nota riservata redatta da un certo Alberto Grisolia, un confidente del nucleo milanese dell’Ufficio affari riservati, che faceva riferimento all’esistenza di un «noto servizio». Da questa scoperta scaturirà un nuovo tormentone destinato a mettere in soffitta la narrazione complottistica costruita attorno alla vicenda Gladio per sostituirla con l’esistenza di un super Sid, una struttura informale, senza nome, definita appunto «noto servizio» oppure denominata «anello».

Struttura parallela o semplice corrente tra le tante presenti nei Servizi? Conventicola traghettata in origine da alcune sezioni del Sim di epoca fascista di Mario Roatta, che passando per l’intelligence confindustriale approda alla neonata Repubblica per poi legarsi ad una delle tanti correnti democristiane di quegli anni? O «“funzione esterna” del servizio militare» come ipotizza lo stesso Giannuli?

Col passar dei decenni questa struttura sarebbe diventata, a detta di Giannuli, uno strumento della politica occulta di Giulio Andreotti ed avrebbe agito, nell’unico caso veramente accertato, per far fuggire dall’ospedale militare del Celio ed esfiltrare dall’Italia il criminale nazista Kappler, in cambio del sostegno tedesco alla disastrata situazione di crisi economica dell’Italia in pieno 1977, si badi bene – afferma Giannuli – operazione realizzata grazie al clima di solidarietà nazionale del periodo.

Il suo apparato, stando ancora alla descrizione che ne offre Giannuli, vantava figure sempre in bilico tra mitomania, millanteria, raggiri, truffaldineria altamente professionale e servigi sporchi, dove non c’è mai un confine chiaro tra tornaconto personale, affarismo privato e fedeltà alla ragion di Stato… Insomma un universo infido, scivoloso, che impone infinite precauzioni d’uso, dove la scoperta di un documento di per sè non prova nulla o forse il suo esatto contrario, in un mondo che per definizione si regge sulla falsificazione e la contraffazione-intossicazione.

Da questa scoperta Giannuli trae il suo ultimo libro, Il noto servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro, Tropea editore 2011, che secondo la tesi dell’autore riscrive la recente storia d’Italia; l’ennesima riscrittura dietrologica, aggiungiamo noi. Nel volume Giannuli annuncia anche di prendere definitivamente congedo dalla storia delle trame eversive degli anni 70. Notizia che non renderà certo orfani gli studiosi di quel decennio.

Il libro non è all’altezza delle promesse per ragioni di metodo, presenta infatti un apparato concettuale avvizzito dal paradigma complottista che restringe sistematicamente ogni possibile sviluppo interpretativo dei fatti. Inevitabilmente alla fine il volume non approda, come spesso accade nella letturatura dietrologica, ad una definizione assertiva del fatto storico. L’autore non ne è in grado e supplisce questa sua debolezza dilungandosi in un mare di illazioni che moltiplicano confusamente e contraddittoriamente scenari, suggestioni, ipotesi, allusioni, sospetti, veleni…

Forse in un modo eccessivamente sarcastico, ma non lontano dal vero, in passato avevo così descritto (qui) questo proliferare concorrenziale di narrazioni dietrologiche sulla presenza in Italia di molteplici “doppi Stati”:

«Come spiegare allora il fatto che un giovane sostituto procuratore di nome Luciano Violante, destinato ad una carriera d’esponente storico del primo Stato (quello che la vulgata dietrologica ritiene buono), interviene su informativa del ministro degli interni democristiano Paolo Emilio Taviani, medaglia d’oro della Resistenza bianca, fondatore di Gladio insieme ad Aldo Moro, dunque entrambi esponenti del secondo Stato (quello deviato), per indagare contro Edgardo Sogno, membro a questo punto di un terzo Stato (deviato e traviato), che tramava un golpe gollista di ristrutturazione autoritaria della Repubblica, nel mentre operava attraverso i carabinieri della divisione Pastrengo un quarto Stato (deviatissimo) in combutta col Mar del neofascista Carlo Fumagalli, le bombe stragiste, le cellule nere del Triveneto, il tutto in presenza del «noto servizo» o «super Sid», scoperto da Aldo Giannuli per conto del giudice Guido Salvini, che forse era dunque un quinto Stato (ancora più che deviato, invertito)?
Poi c’erano gli Stati negli Stati come la mafia, cioè lo Stato doppione e, infine, gli antistati, come le Br, che però certuni vorrebbero una diramazione di uno dei precedenti cinque Stati. Che vuol dire tutto questo? Che forse l’Italia era un paese eccessivamente statalista?».

Il lavoro di Giannuli è un raffazzonato assemblaggio delle relazioni che l’autore ha nel tempo consegnato ai suoi mandatari. E questo è uno degli altri aspetti decisivi che ci hanno fatto sempre diffidare da opere del genere, che sono il risultato di ricerche commissionate dalla politica, oppure dalla magistratura, con un preciso mandato, dei quesiti formulati dalle commissioni d’inchiesta che incardinano prim’ancora di cominciare il risultato della ricerca. Parliamo di lavori che nascono dunque dalla fucina dello Stato, del suo apparato ideologico che produce consenso. Si tratta di una storiografia di regime che rifiutiamo alla radice e non consideriamo nemmeno storia ma miseria della storia.

Allora perché occuparsene?

Unicamente per il fatto che, come annunciato nel titolo, il libro affronta anche il rapimento Moro. Ovviamente senza essere in grado di provare alcunché degli sproloqui che sostiene. Soprattutto il volume si conclude, alle pagine 403-404, con 18 domande a Mario Moretti e agli altri ex dirigenti delle Brigate rosse (Giannuli ancora una volta è poco originale ma siccome non ha il dono della sintesi le domande da 10, come ci aveva abituato Repubblica, diventano 18).

Ovviamente si tratta di un artificio retorico. Giannuli non ha mai avuto l’intenzione di porre seriamente questi quesiti ai brigatisti, altrimenti l’avrebbe fatto di persona, li sarebbe andati a cercare o gli avrebbe scritto in carcere. Non lo ha fatto perché non è questo il suo interesse e forse perché voleva evitare imbarazzanti smentite.

Lo storico Marco Clementi, autore tra l’altro di tre importanti volumi sulla storia delle Brigate rosse: La pazzia di Aldo Moro, Rizzoli, Storia delle Brigate rosse, Odradek, Brigate rosse, dalle fabbriche alla campagna di primavera, Deriveapprodi (con Santalena e Persichetti), si è preso la briga di stare al gioco ed ha risposto a Giannuli (qui).

Qui potete leggere il post con le domande di Giannuli e le risposte di Clementi.

Qui sotto le immagini delle due pagine che raffigurano le 18 domande di Aldo Giannuli

 

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Le 18 risposte ad Aldo Giannuli 2/continua
Lotta armata e teorie del complotto: l’antistoria

Il mito consolatorio del doppio Stato

Il ruolo della dietrologia nella narrazione storiografica della sinistra italiana

Paolo Persichetti
Liberazione 21 maggio 2009

Il doppio Stato: a sinistra il primo, alla sua destra il secondo

Dal dopoguerra alla caduta del muro di Berlino l’Italia è stata una repubblica a “sovranità limitata”. Poi le cose non sono andate meglio. La mutata situazione geopolitica ha solo proiettato verso l’esterno la “soggezione atlantica” dei vertici istituzionali, in precedenza volta soprattutto a puntellare con ogni mezzo la fedeltà occidentale interna. Ai protocolli ancora oggi segreti, corollari del Patto atlantico del 1949 che sottopongono l’Italia a strettissimi vincoli geopolitici, con relativa superfetazione d’apparati, reti d’influenza, cessione di sovranità territoriale alle basi Usa e Nato, se ne sono aggiunti dei nuovi, in particolare dopo l’avvento della «guerra asimmetrica». La vicenda delle extraordinary rendition (consegne 35 Arte predire passatostraordinarie), il rapimento dell’imam milanese Abu Omar, realizzato dalla Cia con il coinvolgimento diretto del Sismi e l’inchiesta della procura milanese che ne è seguita, hanno portato alla luce l’esistenza di nuovi accordi segreti su cui i governi Berlusconi e Prodi hanno posto con perfetta continuità e spirito bipartizan il segreto di Stato. È da questa constatazione storica, difficilmente contestabile, che deve partire una riflessione sul modo in cui è stata raccontata a sinistra la sudditanza atlantica dell’Italia.

L’inesistente doppio Stato
La costituzione di Weimar, come lo statuto albertino, non furono mai aboliti dal nazismo e dal fascismo. Vennero disattivati grazie al potere di sospensione proprio dello stato d’eccezione e affiancati da una seconda struttura, che nel caso dell’esperienza nazista il costituzionalista Ernst Fraenkel definì, in un libro del 1942, «Stato duale». Nasce da qui, in modo azzardato, la formula del «doppio Stato», ripresa in un saggio del 1989 da Franco De Felice.
Questa categoria, che ha fornito una parvenza concettuale alla retorica del complotto, insieme ai continui riferimenti all’azione di «poteri invisibili» e «occulti» (Bobbio) o di uno «Stato parallelo» (Giannuli), e poco importa se la data d’origine debba risalire allo sbarco degli americani in Sicilia, al Gobbo del Quarticciolo, a Portella delle ginestre, al rumor di sciabole e alle Intentone degli anni 60 (la letteratura dietrologica propone infinite varianti), hanno davvero aiutato a comprendere la storia del dopoguerra e del decennio 70 in particolare?
La rappresentazione del sessantennio repubblicano come un coerente continuum criminale traversato da trame e segreti, tentativi eversivi e assalti rivoluzionari eterodiretti, P2 e mafia, servizi traviati, tutti perfettamente intrecciati e sorretti da un’unica regia e un medesimo disegno: «impedire il compimento della democrazia», ovvero quell’alternativa o alternanza di governo (qui il lessico muta con le svolte politiche), risponde a verità?
Come spiegare allora il fatto che un giovane sostituto procuratore di nome Luciano Violante, destinato ad una carriera d’esponente storico del primo Stato (quello che la vulgata dietrologica ritiene buono), interviene su informativa del ministro degli interni democristiano Paolo Emilio Taviani, medaglia d’oro della Resistenza bianca, fondatore di Gladio insieme ad Aldo Moro, dunque entrambi esponenti del secondo Stato (quello deviato), per indagare contro Edgardo Sogno, membro a questo punto di un terzo Stato (stavolta traviato), che tramava un golpe gollista di ristrutturazione autoritaria della repubblica, nel mentre operava attraverso i carabinieri della divisione Pastrengo un quarto Stato (deviatissimo e traviatissimo) in combutta col Mar del neofascista Carlo Fumagalli, le bombe stragiste, le cellule nere del Triveneto, il tutto in presenza del «super Sid», scoperto dal giudice Guido Salvini, che forse era dunque un quinto Stato (ancora più che deviato o traviato, uno Stato invertito)?
Poi c’erano gli Stati negli Stati come la mafia, cioè lo Stato doppione e, infine, gli antistati, come le Br, che però certuni vorrebbero una diramazione di uno dei precedenti cinque Stati. Che vuol dire tutto questo? Che forse l’Italia era un paese eccessivamente statalista?

I dietrologi nella stanza dei bottoni
Dopo le due alternanze del 1996 e del 2006, che hanno visto post-comunisti e comunisti al governo, hanno ancora diritto di cittadinanza leggende del genere? Come mai trame e segreti non sono stati dissolti? Non era una promessa delle sinistre? Perché permane il segreto di Stato su molte vicende? Perché gli apparati più discussi sono stati irrobustiti proprio negli anni dell’Ulivo? I carabinieri trasformati in quarta forza armata?
La retorica del complotto non assomiglia forse ad una narrazione consolatoria, un alibi capace di scaricare altrove ogni tipo di difficoltà, errore, sconfitta e avversità sopravvenuta? Non è stata, quella del doppio Stato, una pessima ideologia che oltre ad aver allontanato dalla verità ha sedimentato un vittimismo recriminatorio che continua a fare velo? L’abitudine alla dietrologia non ha forse portato l’esercizio della critica a disfarsi di ogni capacità critica? Siamo passati dalla radicalità di un pensiero che andava alla ricerca della radice delle cose ad una concezione indiziaria, una visione poliziesca che ha fatto del “sospetto” la chiave di lettura della realtà. È disarmante l’idea che il lavoro di ricostruzione storica debba ridursi a una sorta di risalita gerarchica verso un vertice, una struttura a base piramidale che nasconde l’ordito del complotto. Variante volgare, nel migliore dei casi, delle ben più solide teorie elitiste.

La disciplina che predice il passato
Dove ha origine questa porosità culturale della sinistra verso le tesi dietrologiche? Forse c’entra l’influenza cattocomunista, quel compromesso storiografico che ha messo insieme la leggenda complottista antilluminista de l’abbé Barruel contro la rivoluzione francese e le purghe stalinane degli anni 30?
La «dietrologia», ovvero questa moderna arte divinatoria protesa a «predire il passato», ha tolto alla sinistra la capacità di capire la storia. Se i fatti sociali si vedono sistematicamente ridotti a eventi delittuosi, se il tentativo d’analisi e spiegazione che ne segue ricalca la trama giudiziaria, il fare storia non ha più nulla a che vedere con le scienze sociali ma diventa solo un capitolo, l’ennesimo, del paradigma penale. È in questo modo che la dietrologia contro le trame di Stato si è fatta dietrologia dello Stato contro la società. Forse si spiega così il fatto che gli scaffali delle librerie trabocchino di volumi che ripetono la medesima litania complottista ispirata o scritta da magistrati (Violante, Caselli, Priore, Imposimato ecc.), da giornalisti della giudiziaria o consulenti delle commissioni parlamentari che sulla dietrologia hanno costruito le loro carriere, mentre i contributi di storici e sociologi si contano sulla punta delle dita. Gli anni 70 sono diventati appannaggio della letteratura noir ma non della storiografia. Su quegli anni si romanza, s’inventa, si fantastica, si fa astrologia e cartomanzia, criminologia, vittimologia, fiction, tutto fuorché scienza sociale.

Antistoria
È noto come il discorso dietrologico segua una logica ermetica, un procedere circolare, un divenire chiuso. Questa sordità cognitiva lo tutela dalle smentite che si accumulano nel tempo rendendo estenuante e del tutto inefficace la verifica della semplice coerenza interna ed esterna delle sue asserzioni. Le teorie complottiste non recepiscono mai la confutazione, che anzi viene letta come una dimostrazione ulteriore della cospirazione contro la verità (dispositivo che ricorda la famosa «prova diabolica» dell’inquisizione). Tallonare i molteplici e mutevoli asserti che alimentano le teorie del complotto, quegli arcana imperii, quei «lati oscuri», quel «sottosuolo inquietante» sempre evocato, non sortisce risultati per la semplice ragione che la dietrologia è un’antistoria.
Quando si scoprì che il terzo uomo presente in via Montalcini, la prigione di Moro, non era la fantomatica «eminenza grigia», il «grande vecchio», «l’entità superiore», sempre evocata, ma un altro militante delle Br (Germano Maccari), Sergio Flamigni, arcigno esegeta del complotto, replicò che allora ve n’era sicuramente un quarto ancora ignoto, ed oggi per uscire dall’angolo si sostiene che la prigione fosse altrove.
Con un immenso lavoro documentale Vladimiro Satta ha pazientemente smontato tutto ciò, chiarito ogni «mistero» sul caso Moro, ma è servito a poco. In queste vicende il vero mistero restano le fonti dei teorici del mistero. La logica e i principi della razionalità illuministica non funzionano di fronte ad una retorica che ricorre a tecniche argomentative come il metodo dell’amalgama, la confusione di tempi e luoghi, ad acquisizioni parziali, ricostruzioni lacunose, errori macroscopici, manipolazioni, invenzioni, sentito dire, correlazioni arbitrarie, affermazioni ipotetiche, false equazioni.
Liberarsi dalle superstizioni e tornare a pensare una realtà traversata da processi, conflitti, contraddizioni; recuperare la categoria di storicità degli eventi, è il solo modo per uscire dalla superstizione del complotto.
Ma è forse già troppo tardi. La sinistra ha perso la voglia di pensare.


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E il Quirinale affondò l’ideologia del “doppio Stato”

Pierluigi  Battista
Corriere Sera 11 maggio 2009

Storici, politologi, politici, giornalisti, memorialisti, avevano trovato in una formula enigmatica come il «Doppio Stato» (uno ufficiale e democratico, l’altro, occulto e «criminale») la chiave per svelare ogni segreto. Il Presidente della Repubblica ha richiamato al dovere di sciogliere i misteri, liberandosi però della misteriologia superstiziosa, del racconto cospirazionista della storia italiana; di rischiarare tutte le oscurità sulle stragi, senza mettere sotto accusa come «falsa» l’intera democrazia italiana. «Fantomatico», dice perentorio il capo dello Stato. Fantomatico il «Doppio Stato», fantomatici i ghirigori storiografici sul Doppio Stato, fantomatico il «doppiostatismo» inteso come ideologia, racconto cospirazionista della storia italiana, la dietrologia come chiave onnicomprensiva delle vicende d’ Italia. Il presidente della Repubblica ha richiamato al dovere di sciogliere i misteri, liberandosi però della misteriologia superstiziosa. Di rischiarare senza tutte le oscurità sulle stragi che hanno insanguinato l’Italia, a cominciare da quella di Piazza Fontana del 12 dicembre del 1969, ma non di mettere sotto accusa come «falsa» l’intera democrazia italiana. E lo ha detto avendo accanto Gemma Calabresi e Licia Pinelli. Per chiudere un capitolo di lutti e tragedie. E con esso anche la sua posticcia sovrastruttura retorica: il «doppiostatismo», appunto. Storici, politologi, politici, giornalisti, memorialisti avevano trovato in quella formula all’ apparenza così enigmatica – il «Doppio Stato» – la chiave universale per svelare ogni segreto. Dicevano che la storia italiana repubblicana, tutt’ intera la storia italiana repubblicana, era fatta di due piani. Uno ufficiale e formale, vestito con i panni della democrazia. L’altro, occulto, inconfessabile e «criminale» nella sua essenza. Uno popolato di burattini che mimavano i riti della democrazia: le elezioni, il discorso pubblico, i partiti, la lotta politica. L’altro manovrato dai burattinai che faceva la vera politica con le armi sporche delle stragi, del terrorismo, della corruzione sistematica, della criminalità organizzata. Uno apparentemente autoctono e nazionale. L’altro di matrice internazionale. E quando si diceva internazionale, si diceva l’ America, la Cia. Da sempre e per sempre, con o senza guerra fredda.
La nozione di «Doppio Stato» ha una storia nobile. Risale alla descrizione che Ernst Fraenkel, interpretato in Italia da Norberto Bobbio, aveva fatto della dittatura nazionalsocialista costruita da Hitler. Sul piano accademico, si era avvalsa verso la fine degli anni Ottanta di una rimodulazione erudita per opera di Franco De Felice, uno degli intellettuali più brillanti e versatili che gravitavano attorno all’Istituto Gramsci, la prestigiosa fondazione culturale destinata a una funzione tutt’altro che secondaria soprattutto ai tempi del Pci, ma anche dopo lo scioglimento del partito-madre. Ma sul piano emotivo la narrazione doppiopesista prende forma e coraggio con la celeberrima formula della «strage di Stato», con l’ opuscolo che all’ indomani dell’ eccidio di Piazza Fontana indica al «movimento» la controstoria, non solo la controinchiesta, di quelle bombe che inaugurarono la stagione cruenta della «strategia della tensione»: la certezza che la strage non solo non fosse opera degli anarchici di Valpreda, ma che fosse maturata nel sottoscala torbido dei servizi di sicurezza dello Stato sleali, dei vertici militari in combutta con parti del potere politico, manovrati dal partito «amerikano» e coadiuvati per l’ esecuzione materiale del loro disegno criminoso dalla manovalanza dell’ estremismo fascista e neofascista, adibita alla messa in atto della strategia stragista e adusa all’ infiltrazione della parte più vulnerabile dell’ estremismo di sinistra. Lo spaventoso tributo di sangue pagato dall’ Italia colpita dalle stragi che seguirono quella di Piazza Fontana e soprattutto la palude giudiziaria in cui, tra omertà, reticenze, depistaggi, si impantanarono i processi chiamati a identificare i responsabili di quei massacri, resero la rappresentazione del «doppio Stato» una figura sempre più malleabile e multiuso. Dal terrorismo delle Brigate Rosse («sedicenti» si diceva, proprio perché manovrate dalla parte occulta e «deviata» dello Stato) alla P2, dagli scandali economici (il petrolio) e bancari fino alla grande fioritura della stagione antimafia, tutto divenne materia dei sacerdoti della nuova dottrina del «doppiostatismo». Politicamente se ne fece interprete soprattutto Luciano Violante, l’ ex magistrato e poi presidente della Commissione parlamentare antimafia ai tempi dell’ incriminazione di Andreotti che in anni recenti deplorò la visione «distorta», esageratamente dietrologica di chi riduceva l’ intera storia politica italiana a un romanzo criminale. La Rete di Leoluca Orlando fece del «doppiostatismo» addirittura il credo ufficiale. Tra gli storici più impegnati in una rilettura doppiostatista si segnalarono Nicola Tranfaglia e Paul Ginsborg. Ex politici e studiosi di diritto come Sergio Flamini e Giuseppe De Lutiis diedero vita a una copiosa produzione di libri a sostegno della battaglia contro il tentacolare «doppio Stato». Eredi e continuatori della nobile schiatta di giornalisti detti «pistaroli» per il loro diuturno esercizio di smascheramento delle «piste» segrete che a loro dire avrebbero condotto all’ individuazione dei mandanti e degli esecutori delle stragi e del terrore, si infoltirono le schiere di pubblicisti e ricercatori che prestavano la loro opera di consulenza per le commissioni parlamentari sui «misteri d’ Italia», da Aldo Giannuli ai fratelli Cipriani, da Giovanni Fasanella a Sandro Provvisionato ai tanti altri impegnati a sinistra, da Dimitri Buffa e Nicola Rao, meglio collocati a destra. Fino a lambire la letteratura noir e la fiction politica, come nel caso dello scrittore Carlo Lucarelli. Il «doppiostatismo» si trasformò in una ricostruzione narrativamente avvincente della «vera storia d’ Italia». Immancabilmente partiva, come origine di ogni nefandezza occulta, dal patto («fantomatico», secondo la definizione del capo dello Stato) tra americani e mafia ai tempi dello sbarco alleato in Sicilia. Si snodava attraverso l’ eccidio di Portella della Ginestra. Si sovrapponeva a ogni passaggio oscuro della storia nazionale, dalla morte di Mattei al tentato golpe di Junio Valerio Borghese, al Piano di Rinascita nazionale di Licio Gelli. Si adornava di un lessico formalizzato («terzo livello», «mandanti a volto coperto», «spezzoni deviati» della magistratura, della massoneria, della politica eccetera). La misteriologia doppiostatista ora rischia di andare in soffitta, almeno come storia ufficiale. Come fiction, è un po’ meno sicuro. La scheda L’origine del termine La nozione di «Doppio Stato» risale alla descrizione che il politologo tedesco Ernst Fraenkel aveva fatto della dittatura nazionalsocialista costruita da Adolf Hitler (sopra nella foto). Tale nozione, in Italia è stata interpretata da Norberto Bobbio, e, sul piano accademico, è stata rimodulata per opera di Franco De Felice dell’ Istituto Gramsci Le parole di Napolitano Il presidente Giorgio Napolitano, in occasione del Giorno della memoria, a proposito delle verità mancanti sulle stragi ha osservato: «Il nostro Stato democratico, proprio perché è sempre rimasto uno Stato democratico, e in esso abbiamo sempre vissuto, non in un fantomatico “doppio Stato”, porta su di sé questo peso».

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Storia della dottrina Mitterrand

La giudiziarizzazione della eccezione

La giudiziarizzazione della eccezione (1)

Paolo Persichetti
da Carmilla on line
Pubblicato Dicembre 21, 2006 06:15 PM

Un dilemma ossessiona il pensiero giuridico ogni qualvolta il potere costituente assume la forma di un potere costituito: quale posto attribuire allo stato di eccezione? Iscriverlo all’interno di uno statuto giuridico, anche se singolare, come ha proposto Carl Schmitt? Oppure rifiutarne ogni collocazione, come suggerisce la tradizione del formalismo kelseniano, relegandolo ad daumier32una manifestazione pregiuridica propria dello stato di natura, ad una regressione antigiuridica che riafferma, sotto le spoglie di un decisionismo politico rivestito di diritto, il potere nella sua forma più brutale e pura? All’incertezza giuridica si aggiunge anche la confusione terminologica: mentre la dottrina tedesca non esita a impiegare espressioni quali «stato di eccezione» e «stato di necessità», l’italiana e la francese preferiscono ricorrere a «decreti d’urgenza» e «stato di assedio» (politico o fittizio), allorché nella tradizione anglosassone prevalgono termini come «legge marziale» o «poteri d’emergenza». Lo stesso diritto canonico fornisce la formula «pieni poteri».[1]

Un fatto è certo: la presenza della eccezione è una condizione che investe la vita degli ordinamenti statuali fin dalle loro origini. Ma come si concilia e si manifesta questo singolare paradosso, questa forma di autonegazione che vede emergere situazioni di rottura e sospensione della norma dall’interno dell’ordinamento stesso? Nell’accezione classica lo stato di eccezione designa «l’insieme dei mezzi previsti per fare fronte ad una situazione d’estremo pericolo. Questi mezzi tesi a favorire il rafforzamento del potere e la concentrazione del suo esercizio sono di due tipi: restrizione o sospensione delle libertà pubbliche e di alcune garanzie costituzionali; oppure violazione più o meno estesa del principio di separazione dei poteri a vantaggio dell’esecutivo, fino alla possibilità di trasferire i poteri ordinari di polizia e alcune competenze giurisdizionali all’autorità militare».[2]

Per pericolo estremo in generale viene intesa una situazione in cui lo Stato subisce gravi disordini o minacce tali che l’ordine interno è messo gravemente a rischio da uno o più fattori la cui eliminazione richiede il ricorso a mezzi straordinari o d’emergenza: invasione del territorio nazionale da parte di Paesi terzi, moti sovversivi o insurrezioni, oppure calamità naturali. In queste situazioni, dove vi è in genere esautorazione o ridimensionamento del potere legislativo – osserva Giorgio Agamben, riprendendo una tesi di Derrida[3] vengono ad assumere valenza specifica una serie di atti e decisioni emanati da chi gestisce l’esecutivo.

Provvedimenti che pur non avendo efficacia di legge, ne conservano la stessa forza applicativa. L’apertura di questo spazio, la divaricazione sempre più estesa che viene a crearsi tra la norma che vige, ma non si applica, non avendo più «forza», e gli atti che non hanno valore di legge ma ne acquistano la «forza», è la caratteristica tipica di quel vuoto giuridico pieno di forza in cui agisce lo stato di eccezione classico. Come comprendere un tale elemento mistico – si domanda sempre Agamben – che consente alla legge di sopravvivere alla sua cancellazione agendo come forza pura nello stato di eccezione?

L’eccezione: una forma della sovranità costituente?
Per Emmanuel-Joseph Sieyès, teorico della sovranità costituente nella sua forma insorgente, è chiaro che la Nazione, fonte della sovranità, e per questo detentrice del potere costituente, «rimane sempre allo stato di natura» e non può essere imbrigliata poiché la sovranità non può avere un quadro fisso e soprattutto risiede all’esterno del sistema. Antesignano della rivoluzione permanente, egli ritiene che la sovranità quando si esprime vada oltre ogni barriera e assetto legale costituito poiché detiene la legittimità originaria e assoluta da cui trae fondamento successivo la legalità. In questo senso la rottura della tradizione, cioè della norma precedente, assume la veste di una situazione eccezionale che si propone come momento costituente di un nuovo ordine. Successivamente però s’impone la necessità di legalizzare l’eccezione, ristabilendo il quadro di una ritrovata, se pur diversa, normalità. Non a caso la definizione giuridica della eccezione moderna è stata elaborata dalla tradizione giacobino -democratica e messa in forma contemporaneamente alla costruzione dello Stato costituzionale liberale, nel corso degli eventi rivoluzionari del 1848. Abbozzata nella Costituzione dell’anno ottavo (art. 92: «La legge può sospendere l’autorità della Costituzione nel luogo e nel tempo che essa decide di determinare»); presente in un decreto di Napoleone del 24 dicembre 1811, nel quale si introduce lo stato di assedio «fittizio o politico» opposto al tradizionale stato di assedio militare, «essa trova la sua formulazione classica nelle leggi sullo stato d’assedio promulgate in Francia (nel 1849) e in Prussia (nel 1851)».[4]

Una volta applicata alle situazioni di disordine interno, l’eccezione viene finalmente recuperata e monopolizzata dall’ordine politico costituito e diventa un passaggio cruciale, un punto limite e un momento rivelatore. Dichiarata per affrontare situazioni estreme, essa rivela il suo significato ontologico, portando alla luce il luogo «dove si situa il centro dello Stato», obbligando a definire e nominare il soggetto della sovranità. Anche la dittatura del proletariato ha rappresentato una figura dello stato di eccezione costituente, che dalla originaria matrice giacobino-liberale è transitata nella tradizione socialista.

Elaborata in origine come una fase provvisoria, necessaria alla conquista ed al controllo totale della macchina statale, momento ritenuto determinante per il successo e la difesa della rivoluzione proletaria, essa sarebbe stata successivamente sostituita dalla formazione del nuovo Stato socialista, in vista di quel superamento (estinzione) dell’orizzonte statuale rappresentato dalla società comunista. Ma alla prova dell’esperienza storica, la trappola dell’eccezione si è dimostrata ancora più insidiosa dei limiti politici imputati alla sua assenza durante la Comune di Parigi, condizionando il progetto comunista ad una tecnica di presa del potere. Questo processo ha condotto il movimento operaio all’abbraccio dello Stato e all’ingessamento organizzativo nella forma del partito weberiano, partito dei professionisti della politica, o, nel caso della variante antigradualista dei bolscevichi, dei professionisti della rivoluzione. All’autoemancipazione, all’autorganizzazione, fondata su una visione sociocentrica dello sviluppo storico e del superamento del capitalismo, è subentrato il modello statocentrico e la funzione guida di un apparato unico, nel quale non era tanto il partito a farsi Stato, ma lo Stato che si faceva partito. L’annoso contrasto creatosi tra riforme e rivoluzione verteva sui tempi e i modi del mutamento: per un verso l’accumulo di forza, la progressione lenta e graduale, l’anticipazione di elementi della società futura, la conquista dall’interno della fortezza nemica; per l’altro la necessità di una prodigiosa accelerazione, il bisogno ineluttabile di una fase d’eccezione indispensabile per sbaragliare la resistenza dell’avversario.

Da una parte, l’illusione di utilizzare la macchina statale per cambiare le cose, correggere le storture e gli eccessi del capitalismo, senza pensare di finire a propria volta cambiati e metabolizzati; dall’altra, la costruzione speculare di un apparato che agisce come uno Stato in potenza, uno Stato clonato che si sostituisce all’altro dopo la presa del potere. Il dilemma – ricorda Agamben – era stato affrontato anche da Walter Benjamin, il quale si era interrogato sulla maniera di spezzare la dialettica tra violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva (ma il termine Gewalt, impiegato dal filosofo tedesco, precisa sempre Agamben, può indicare sia la violenza sia un potere assolutamente al di fuori e al di là del diritto), per arrivare ad una terza ipotesi che lo depone.

L’eccezione: un potere della sovranità costituita?
È questo il parere di Carl Schmitt, che vede nella eccezione il fulcro di una sorta di teoria della sovranità. Per il giurista del Terzo Reich, lo stato di eccezione non è assimilabile allo stato di natura hobbesiano. Esso non esprime quella situazione di caos che precede la costituzione dell’ordine giuridico, tantomeno raffigura condizioni che oltrepassano semplicemente lo stato di normalità. Ciò spiega anche perché altre situazioni che eccedono la norma, come le guerre civili, le insurrezioni, il diritto di resistenza, non possono essere accomunate allo stato di eccezione. La similitudine è solo apparente – spiega Agamben – poiché storicamente l’eccezione appare come una risposta del potere statuale ai conflitti interni più estremi. L’eccezione schmittiana è per cosi dire la normalità costituita che si difende, distinguendosi profondamente dalla teoria del potere costituente proposta da Sieyès, che invece mira a sovvertire il vecchio ordinamento non più legittimo ed istituirne uno nuovo.

Ma che le cose siano ancora più complicate lo dimostra la paradossale situazione intercorsa nel XX secolo, quando fu lo stesso Stato nazista a dichiarare una guerra civile condotta dall’alto verso il basso, situazione riassunta da René Schnur nella formula «guerra civile legale». Anche il tentativo di spiegare l’eccezione attraverso l’attribuzione di una capacità creatrice allo stato di necessità, come ha sostenuto il giurista Santi Romano di fronte al terremoto di Messina del 1908 («la necessità crea la legittimità»), non risolve il dilemma. Se la necessità è fonte del diritto, sia nella versione del diritto di resistenza, del diritto naturale favorevole all’individuo, oppure soggettivo dello Stato, cioè unicamente rivolto alla propria autoconservazione, perché quella che di per sé dovrebbe essere già una norma giuridica, e non un semplice fatto, ha comunque bisogno di una ratifica della legge positiva? L’eccezione è dunque altra cosa da una semplice spugna che consente all’ordinamento di assorbire eventi nuovi, situazioni impreviste, oppure colmare lacune.

Secondo Schmitt, essa vive in stretta e paradossale relazione con la ricerca di un ordine, anche se non si tratta di un ordine giuridico, che al contrario ha l’ambizione di sospendere. Non è quindi il precipizio verso l’anarchia pregiuridica, ma ciò che si erge a fondamento dell’ordine giuridico stesso e lo preserva. Per funzionare, l’architettura giuridica ha bisogno di una situazione di normalità che soltanto l’intervento della eccezione può creare, mettendo fine al caos. Per questo l’ordine giuridico può sussistere solo in quanto mantiene una relazione costante con l’eccezione. Senza di essa, la norma non avrebbe potuto e nemmeno continuato ad esistere. La sua essenza si raccoglie, dunque, nella capacità di autosospensione e di ripristino dell’ordinamento vigente. L’esserne fuori e tuttavia appartenervi, che consente alla norma di «essere sospesa, senza cessare con ciò di rimanere in vigore». Non lo Stato di diritto, ma la decisione sulla sua sospensione, cioè sulla proclamazione dello stato di eccezione, rivela – secondo Schmitt – il vero arcano della sovranità. Tesi assolutamente non gradita ai teorici dello Stato di diritto, i quali al contrario vedono nell’affermazione di un regime fondato sul rule of law l’emancipazione dallo stato di eccezione, la sua esatta negazione. Obiezione che però non smentisce la presenza della figura giuridica dello stato di eccezione in numerosi ordinamenti costituzionali liberali: la Costituzione americana, infatti, conferisce al presidente un ampio potere nella proclamazione e nell’esercizio dello stato di eccezione (il patriot act ne è solo l’esempio più recente). D’altronde nel 1948 uno studioso statunitense, Clinton Lawrence Rossiter, aveva individuato l’esistenza di una «dittatura costituzionale» attivabile in condizioni di emergenza.[5]

Anche la Costituzione francese della Quinta Repubblica, all’articolo 16 prevede l’attribuzione di poteri speciali al capo dello Stato in caso di circostanze eccezionali. Nel corso della rivolta delle banlieues del novembre 2005, il governo di Parigi ha potuto avvalersi anche di una vecchia legge del 1955, varata ai tempi della guerra d’Algeria, per proclamare uno stato di eccezione attenuato nelle periferie urbane.[6]

Le consuetudini giuridiche in vigore nella Gran Bretagna consentono all’esecutivo di esercitare poteri d’emergenza: opportunità ampiamente sfruttata nel corso della guerra nell’Irlanda del Nord. Proclamato nel corso dei due conflitti mondiali da tutti i paesi belligeranti, e non solo, dal secondo dopoguerra in poi il ricorso allo stato di emergenza si è esteso sempre più, fino a divenire un paradigma di governo degli attuali regimi democratico-costituzionali. Non è quindi affatto dimostrata l’incompatibilità teorica e normativa tra Stato di diritto e stato di eccezione, anzi molti sostenitori attuali dei regimi democratico-liberali appoggiano con sempre maggiore vigore la necessità di un impiego su larga scala dello stato di eccezione per fare fronte alla nuova forma di guerra asimmetrica, inaugurata dagli attentati dell’11 settembre 2001.[7]

Dittatura e stato di eccezione

Agamben conduce un’incursione nel diritto romano che consente di comprendere la vera essenza concettuale dello stato di eccezione. Nella Costituzione romana erano presenti due istituti giuridici speciali: la dittatura e lo iustitium. La prima era una magistratura specifica che assumeva i pieni poteri per un tempo determinato non superiore a sei mesi, grazie ad una legge votata dal popolo. Lo iustitium, al contrario, al pari della eccezione moderna, non implicava l’elezione o l’introduzione di una nuova magistratura dai poteri speciali, ma una sorta di deposizione dell’intero ordinamento giuridico, una disattivazione di tutte le istanze normative, una sospensione dell’ordine giuridico in quanto tale. Il senato romano, prendendo atto della presenza di un tumultus, poteva proclamarlo, chiedendo ai consoli di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello Stato: «Il magistrato che agisce durante lo iustitium, al pari dell’ufficiale nello stato di eccezione, non applica la legge, non la trasgredisce e tantomeno ne crea una nuova. Si potrebbe dire, ricorrendo ad una espressione paradossale, ch’egli non la esegue».[8]

Sono raffigurate qui le due concezioni, contradditorie tra loro, con le quali si è tentato di rappresentare nel pensiero giuridico lo stato di eccezione: per un verso, la pienezza stessa del diritto che viene a coincidere con la totalità del reale, sorta di summum jus che – come già recitava l’antica massima latina – viene a corrispondere alla summa injuria; nell’altro, la vacanza giuridica, la situazione di completa anomia nella quale ogni potere e struttura giuridica vengono aboliti. Una singolare dualità che porta Agamben a criticare l’errore di chiamare dittature, anziché stato di eccezione, alcuni regimi totalitari. La distinzione appare impercettibile eppure il ricorso all’eccezione non è il ripristino di un potere assoluto che stravolge la dottrina della separazione dei poteri.

Fascismo e nazismo vi giunsero legalmente senza ricorrere a rotture costituzionali, esercitando invece quel potere di sospensione, proprio dell’eccezione, che consentì loro di mantenere formalmente in vigore i precedenti ordinamenti. Né lo Statuto albertino, né la Costituzione di Weimar vennero mai aboliti, furono affiancati invece da una seconda struttura che nel caso dell’esperienza nazista lo storico Ernst Fraenkel definì, in un suo libro del 1942, «Stato duale».[9] Formula che ha conosciuto in Italia, nel corso degli anni Ottanta, un successo molto particolare, dovuto al suo impiego del tutto improprio da parte dello storico Franco De Felice. Stravolgendone il significato originario, in un saggio intitolato Doppia lealtà e doppio Stato,[10] questi ne aveva fatto un confuso quanto fragile paradigma a sostegno delle teorie del complotto, impiegate all’epoca per spiegare l’azione armata dei gruppi della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta.

La confusione di prospettiva tra dittatura e stato di eccezione è la ragione che più d’ogni altra ha impedito di interrogarsi sul fatto che l’eccezione non è solo prerogativa degli Stati totalitari, ma è una figura propria della tradizione democratica moderna. Benjamin e lo stato di eccezione permanente Nella teoria di Schmitt, lo stato di eccezione ha per funzione di sospendere temporaneamente l’esercizio della norma al fine di proteggerne l’esistenza e consentirne il successivo ripristino. Questo dispositivo, però, viene meno nel momento in cui l’eccezione divenendo permanente si trasforma essa stessa in regola. Si tratta della constatazione contenuta nella ottava tesi sul concetto di storia redatta da Walter Benjamin. Il filosofo tedesco assisteva alla drammatica realtà che stava travolgendo la repubblica di Weimar: il regime nazista, applicando l’art. 48 della Costituzione che ne prevedeva l’autosospensione, aveva potuto dispiegarsi legalmente sotto forma di uno stato di eccezione permanente.

Benjamin osservava l’avvenuto passaggio dallo stato di eccezione fittizio (che Schmitt identificava nell’esempio fornito dalla dottrina giuridica francese dello stato di assedio regolato per legge, proprio della tradizione liberale dello Stato di diritto) allo stato di eccezione effettivo. Una distinzione raramente percepita ma essenziale, sottolinea Agamben, poiché permette di cogliere il momento in cui l’eccezione non si distingue più dalla regola, al punto che «ogni finzione sul legame tra violenza e diritto scompare e resta soltanto una zona d’anomia nella quale prevale la violenza pura priva di qualsiasi copertura giuridica».[11]

Il carattere permanente sarebbe dunque la peculiarità dello stato di eccezione contemporaneo, sia perché ad esso sembrano rifarsi sempre più alcune modalità di governo, sia per la novità introdotta dalla globalizzazione, ovvero quella tendenza che vede dispiegarsi uno stato di eccezione non più localizzato e stabile nei confini prefissati di un territorio nazionale, ma ormai esteso e mobile in vaste aree del pianeta secondo le necessità della congiuntura. Non a caso, conclude Agamben, dopo la seconda guerra mondiale nessun nuovo conflitto armato viene più dichiarato, non c’è più uno stato di guerra proclamato secondo i canoni del diritto internazionale, che consente di stabilire il momento in cui una guerra comincia e finisce. Ormai è sempre meno possibile distinguere militari e civili. Siamo in una guerra civile globale non solo perché delle entità non statali attaccano degli Stati, ma anche perché tra Stati e Stati e popolazioni belligeranti si agisce in questo modo:[12] «Il fatto più enigmatico è che il terrore possa coniugarsi con la forma vuota della regola, che nel nome della sicurezza si possa ricostituire l´insicurezza e nel nome della regola l’arbitrario. Questa forma vuota della regola, che copre di nuovo il dispotismo, è quella stessa che si ripete instancabilmente nel vuoto tautologico di slogan e parole d’ordine del tipo: bisogna mantenere l’ordine, difendere la civiltà, preservare i valori; perché l’ordine è l’ordine, la civiltà è la civiltà, i valori sono i valori».[13]

[continua]

[1] Cfr. Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003. Ma anche Id., L’état d’exception, in Le Monde, 12 dicembre 2002.

[2] Jean-François Kervégan, «État d’exception», in Dictionnaire de philosophie politique, a cura di Philippe Reyanoud e Stéphan Rials, PUF, Paris 1996, pp. 231-234.

[3] Cfr. Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris 1994 (tr. it. Forza di legge, Bollati Boringhieri, Torino 2003).

[4] Kervégan, op. cit., p. 231.

[5] Clinton Lawrence Rossiter, Constitutional Dictatorship. Crisis Governement in the Modern Democracies, Harcourt Brace, New York 1948.

[6] «La loi permet “d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté”», in Le Monde.fr, 8 novembre 2005.

[7] Si veda in proposito l’articolo di Angelo Panebianco, La nuova guerra (negata), in Corriere della Sera, 3 settembre 2006.

[8] Agamben, L’état d’exception, cit.

[9] Ernst Fraenkel, Il doppio Stato. Contributi alla teoria della dittatura, Einaudi, Torino 1983.

[10] Franco De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato, in Studi storici, 3, 1989, pp. 493-563.

[11] Agamben, L’état d’exception, cit.

[12] Id., in Conversazione con Giorgio Agamben, in Alias, supplemento a il manifesto, 35, 9 settembre 2006. In effetti viene qui ricalcata l’analisi che Carl Schmitt aveva già proposto in Teoria del partigiano (Berlino 1963 1975), il Saggiatore, Milano 1981.

[13] Yves Michaud, Violence et politique, Gallimard, Paris 1978, p. 172.

Link
L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
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