Serve un’amnistia sociale per difendere i movimenti e sconfiggere i giustizialismi

La lunga stagione berlusconiana, una guerra dei vent’anni che ha visto affiorare giustizialismi di opposte fazioni, berlusconiani e antiberlusconiani, è stata condotta a senso unico: dall’alto verso il basso, contro i movimenti sociali di opposizione, i migranti e i ceti sociali più deboli che affollano le carceri. Per questo è fondamentale porre oggi all’ordine del giorno quella che è stata chiamata “amnistia sociale”, per distinguere la sua politicità non istituzionale dalla sfera del ceto politico che alberga nelle istituzioni, distinzione necessaria in un’epoca di populismi e legalitarismi che hanno inquinato il linguaggio politico della sinistra. Solo un’amnistia politica generale può ristabilire il principio di uguaglianza:  pari trattamento per tutti e per ciascuno. Nessuno escluso

Francesco Romeo*
il manifesto 6 settembre 2013

In quest’ultimo scorcio d’estate i palazzi della politica istituzionale sono attraversati da un lavorìo incessante, un fervore votato al tentativo di salvare Silvio Berlusconi dalla decadenza del proprio mandato parlamentare dopo la condanna passata in giudicato.
L’intero discorso pubblico ruota attorno alla contesa tra chi vorrebbe salvarlo a qualunque costo e chi è disposto a tutto pur di vederlo rotolare nella polvere. In mezzo stanno quelli in cerca di un cavillo che possa salvare capra (governo) e cavoli (Silvio).
Sulle pagine del manifesto si è sviluppata una discussione sull’amnistia che, salvo un paio di eccezioni, non è sfuggita – come ha rilevato Marco Bascetta – a questa dannazione berlusconicentrica. Eppure, dal giugno scorso, è in campo una campagna per l’amnistia sociale (il cui “manifesto” è stato pubblicato su queste pagine). Iniziativa nata fuori dal circuito della politica istituzionale e che ha raccolto una larga adesione nei movimenti sociali. Sorprende che questa proposta sia rimasta fuori da un dibattito che non ha ritenuto di estendere l’amnistia anche agli effetti repressivi che si abbattono sulle lotte politiche e sociali, in un momento storico che vede l’emergenza giudiziaria colpire anche il semplice dissenso ricorrendo a teoremi e arsenali penali concepiti in altre epoche per rispondere a ben altro tipo di sfide. Sorprende, ma non stupisce, vista l’impostazione meramente politicista della discussione.
La rimozione è tale che persino Manconi ed Anastasia hanno commesso l’errore di affermare che in Italia vi è stata una sola amnistia politica, quella firmata da Togliatti nel lontano 1946. Bene ha fatto Livio Pepino a ricordare i provvedimenti di clemenza del 1968 e del 1970: amnistie “politiche” di particolare ampiezza estese anche ai reati di devastazione, blocco stradale o ferroviario e alla detenzione di armi da guerra etc. Amnistie votate mentre il ’68 e l’autunno caldo erano ancora in corso. Provvedimenti forti che grazie al loro nucleo politico specifico consentirono l’adozione di una clemenza più generale rivolta ad una vasta gamma di reati comuni che favorì lo sfollamento delle carceri. E se ancora non bastasse, durante gli anni 60 furono approvate altre tre amnistie-indulto per chiudere gli strascichi penali dell’epoca bellica e riequilibrare la repressione contro i moti cittadini e le lotte agrarie.
E’ sotto gli occhi di tutti che in questi anni i movimenti sociali, spesso da soli, hanno fatto opposizione nelle piazze d’Italia, pagando un prezzo molto alto in termini di violenza subita, di denunce per gli attivisti (in numero superiore alle 15.000) e di condanne riportate. Senza contare che denunce e condanne rappresentano un ostacolo non facilmente superabile per l’ingresso nel mondo del lavoro e costituiscono il presupposto per l’applicazione di misure odiose come l’avviso orale, il foglio di via, la sorveglianza speciale.
La lunga stagione berlusconiana, una guerra dei vent’anni che ha visto affiorare giustizialismi di opposte fazioni, berlusconiani e antiberlusconiani, è stata condotta a senso unico: dall’alto verso il basso, contro i movimenti sociali di opposizione, i migranti e i ceti sociali più deboli che affollano le carceri.
Per questo è fondamentale porre oggi all’ordine del giorno quella che è stata chiamata “amnistia sociale”, per distinguere la sua politicità non istituzionale dalla sfera del ceto politico che alberga nelle istituzioni, distinzione necessaria in un’epoca di populismi e legalitarismi che hanno inquinato il linguaggio politico della sinistra.
Occorre ripristinare un principio di giustizia di fronte ad condanne come quelle per i fatti di Genova del 2001, che hanno visto applicare ai manifestanti pene fino a 15 anni di reclusione per devastazione, mentre oltre 300 appartenenti alla polizia di Stato che hanno partecipato al massacro della Diaz sono rimasti ignoti per gli ostacoli frapposti alle indagini e i procedimenti per 222 episodi di violenza in strada, compiuti da appartenenti alle forze dell’ordine, sono stati archiviati per l’impossibilità d’identificare i colpevoli.
Bisogna metter fine all’ipertrofia emergenziale di magistrati e apparati che hanno in odio il dissenso, che adorano le democrazie senza popolo e le società silenziate. L’amnistia sociale è il primo passo per smantellare quell’arsenale giuridico speciale che ha permesso alla procura di Torino di ricorrere ad accuse abnormi, come il reato di attentato per finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, anche contro chi non si propone rivolgimenti politici ma lotta per la difesa dei propri territori, come il movimento NoTav, ed al governo di arricchirlo con nuove disposizioni come quelle contenute nel cosiddetto decreto sul “femminicidio”. Norme che estendono l’impiego di contingenti dell’esercito, a disposizione dei prefetti, sul territorio nazionale non più solo a servizi di perlustrazione e pattuglia ma “anche”, ad esempio, ad un possibile uso come forza di ordine pubblico contro i manifestanti. Una dichiarazione di guerra dello Stato verso un nemico interno individuato nei movimenti sociali di protesta.
Oltre a tentare di arginare tutto ciò, la campagna per l’amnistia sociale può servire a ridare forza ad alcuni principi sanciti nella costituzione: se l’occupazione di case abbandonate è reato per il codice penale; il diritto all’abitazione è un diritto costituzionale; ancora, la Costituzione stabilisce che la proprietà privata non può contrastare l’utilità sociale o la dignità umana e può essere indirizzata a fini sociali.
La forte spinta verso la giustizia e l’eguaglianza contenuta nello spirito di questa campagna permette anche di contestare alla radice quel “principio di ostatività” contenuto nelle norme carcerarie (4bis e 41bis), che è alla base dei criteri di differenziazione dei trattamenti e della premialità recepiti ormai in tutte le misure di clemenza (indulto del 2006 e indultini vari) e pseudosfollamento carcerario varati negli ultimi anni e, acriticamente assorbiti negli stessi progetti di amnistia-indulto (Manconi) depositati in parlamento. Solo un’amnistia politica generale può ristabilire il principio di uguaglianza:  pari trattamento per tutti e per ciascuno. Nessuno escluso.

* Avvocato

Per saperne di più sull’amnistia sociale
– Amnistia-sociale
– L’amnistia per le lotte sociali, il manifesto dei movimenti e le adesioni aggiornate
– Livio Pepino, “serve un’amnistia anche per i reati politici che vada oltre i delitti bagatellari
– Un appello di resistenza alla repressione del conflitto sociale
– Vincenzo Guagliardo, “Siamo di fronte alla pervasivita di un sistema penale eretto contro ogni manifestazione del conflitto sociale”
– No Tav, No Muos, sindacati di base e centri sociali lanciano la campagna per l’amnistia sociale
Marco Bascetta, Chi ha paura dell’amnistia? L’antiberlusconismo che sacrifica tutto sull’altare del nemico

Chi ha paura dell’amnistia? L’antiberlusconismo che sacrifica tutto sull’altare del nemico

Marco Bascetta
il manifesto, 29 agosto 2013

Il più cospicuo risultato politico conseguito dal ventennio berlusconiano è il suo apparente antagonista: l’«antiberlusconismo». In nome del quale il merito di ogni questione può essere sacrificato, o meglio misurato sul danno o l’utilità di questa o quella scelta per il cavaliere. Che si tratti delle politiche di austerità o di una progressiva sostituzione della logica tecnocratica a quella democratica, non importa come e quanto colpiranno le condizioni di vita e i diritti dei cittadini, ma solo fino a che punto favorirebbero o meno l’uscita di scena del cavaliere.
Un punto di vista alquanto paradossale quando a sostenerlo sono i fautori di quel governo di larghe intese che sul partito di Berlusconi poggia e che fatica dunque a neutralizzare la sua influenza. Governo che sancisce definitivamente la conclamata incapacità, quasi ventennale, di battere politicamente il berlusconismo nell’unica forma in cui si è dato e si darà e che è quella che vediamo (con buona pace di chi vagheggia anche in Italia una destra ponderata ed europea). Se si fosse davvero voluto abbattere il potere di Berlusconi, dopo averlo salvaguardato in numerose occasioni, bisognava evitare di mandare i suoi uomini al governo. Se doveva esserci un «punto fermo» non poteva essere che questo. E non è stato.
La questione dell’amnistia (che non si farà, perché la legge che ne regola la promulgazione la rende dal ’92, con la complicità di tutti, quasi impossibile) ricade in maniera esemplare entro questo ordine del discorso.
Senza entrare nelle contorsioni tecnico-giuridiche e nelle astuzie politiche che infestano l’argomento, mi limiterò a una domanda e a una ipotesi «per assurdo». La domanda è: cosa è un principio? L’ipotesi, certamente estrema, è invece la seguente: supponiamo che in uno stato in cui vige la pena di morte dieci persone vi vengano condannate, più una, detestabile e responsabile di gran parte dei mali che affliggono quello stesso stato, ma che ancora dispone di una rete di potere in grado di fare abolire la pena capitale per sé e, in conseguenza, anche per gli altri dieci. Come dovrebbe orientarsi in questo frangente un convinto avversario della pena di morte? Per costui quale sarebbe il principio più importante da difendere? L’intangibilità della vita o l’applicazione della legge, poiché essa esiste e tutti i condannati, quelli senza nome come quello «eccellente», la hanno infranta? E dunque scegliere di sacrificarne dieci per colpirne uno.
Le condizioni in cui versano le carceri italiane non sono ancora la pena di morte, ma per molti, quelli che si suicidano, lo sono diventate e, per altri ancora, le si avvicinano sempre di più. È un discorso che, nella contingenza, favorisce il cavaliere? Non v’è dubbio, ma pazienza: ubi maior minor cessat. Certo, uno storico sostenitore dell’autonomia del politico dirà che si tratta di una questione morale che dalla politica deve essere tenuta ben alla larga. Tuttavia, sulla base di questa separazione buona parte dell’ideologia antiberlusconiana franerebbe miserevolmente o si rivelerebbe per quello che è sempre stata, il tentativo di contrattare con il cavaliere, o di sottrargli, il favore dei poteri forti, le leve del controllo sociale e delle «compatibilità» economiche. Sulla cui natura, spesso iniqua e oppressiva, l’antiberlusconismo vieta di pronunciarsi. Non sia mai che la critica e il conflitto possano giovare a Silvio Berlusconi e rivelare che la «legalità» vigente non risolve tutti i problemi e spesso li aggrava.

Amnistia sociale, Livio Pepino: «Serve un’amnistia anche per i reati politici che vada oltre i delitti bagatellari»

Non una generica amnistia ma un’amnistia politica a tutti gli effetti che copra anche quei reati «commessi con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale e in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali», come fu per l’amnistia del 1970.
Livio Pepino interviene con forza nel dibattito apertosi sulle pagine del manifesto per sostenere che «i cosiddetti provvedimenti di clemenza non devono riguardare solo i fatti di minima entità. Anche storicamente non è stato sempre così». L’ex magistrato, oggi in pensione, fondatore di Magistratura democratica, pensa «all’amnistia politica concessa con l’articolo 1 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, per chiudere i seguiti penali della stagione del ’68-’69 nella quale, con riferimento al solo ultimo quadrimestre del 1969, erano state denunciate – secondo i dati, come sempre errati per difetto, del ministero dell’interno – 8.396 persone per 14.036 reati, tra i quali 235 per lesioni personali, 19 per devastazione e saccheggio, 4 per sequestro di persona, 124 per violenza privata, 1.610 per blocchi stradali e ferroviari, 29 per attentati alla sicurezza dei trasporti, 3.325 per invasione di aziende, terreni ed edifici e 1.376 per interruzione di pubblici servizi. Orbene l’amnistia si estese, allora, a tutti i reati «commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale e in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali» punibili con una pena non superiore nel massimo a cinque anni e, sempre alle stesse condizioni, per la violenza o minaccia a corpo politico o amministrativo, la devastazione, gli attentati alla sicurezza di impianti, il porto illegale di armi o parte di esse e l’istigazione a commettere taluno dei reati anzidetti. Furono, dunque, amnistiati – se commessi in occasione di manifestazioni politiche – anche delitti puniti con sanzioni assai elevate, come la devastazione, per cui l’articolo 419 del codice penale prevede addirittura una pena da otto a quindici anni di reclusione.

Un’amnistia che guardi al futuro

Livio Pepino, il manifesto 29 Agosto 2013

Hanno ragione Manconi e Anastasia a sostenere, sul manifesto di ieri, che le contingenze politiche e gli interessi personali del cavaliere di Arcore non devono mettere il silenziatore al dibattito su amnistia e indulto, aperto da tempo (seppur sotto traccia) e che ha subìto un’impennata (in qualche modo un abbraccio mortale) con l’improvvida forzatura operata da amici e commensali di Silvio Berlusconi nella spasmodica ricerca di assicurargli salvacondotti o impunità. E hanno ragione anche nel sottolineare che ci si deve guardare dai ricatti al contrario, cioè da quella posizione che, per evitare di assicurare un privilegio a chi non lo può avere, finisce per escludere l’applicazione di un trattamento equo a chi ne avrebbe diritto. Ma c’è, nell’articolo, un punto da approfondire se si vuole indirizzare il dibattito in una prospettiva realistica (seppur non per i tempi brevi), almeno tra chi, già nel 2006, segnalava l’irrazionalità di un indulto non affiancato da amnistia.
Non è vero che i cosiddetti provvedimenti di clemenza devono riguardare solo i fatti di minima entità. Anche storicamente non è stato sempre così. Penso all’amnistia politica concessa con l’articolo 1 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, per chiudere i seguiti penali della stagione del ’68-’69 nella quale, con riferimento al solo ultimo quadrimestre del 1969, erano state denunciate – secondo i dati, come sempre errati per difetto, del ministero dell’interno – 8.396 persone per 14.036 reati, tra i quali 235 per lesioni personali, 19 per devastazione e saccheggio, 4 per sequestro di persona, 124 per violenza privata, 1.610 per blocchi stradali e ferroviari, 29 per attentati alla sicurezza dei trasporti, 3.325 per invasione di aziende, terreni ed edifici e 1.376 per interruzione di pubblici servizi. Orbene l’amnistia si estese, allora, a tutti i reati «commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale e in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali» punibili con una pena non superiore nel massimo a cinque anni e, sempre alle stesse condizioni, per la violenza o minaccia a corpo politico o amministrativo, la devastazione, gli attentati alla sicurezza di impianti, il porto illegale di armi o parte di esse e l’istigazione a commettere taluno dei reati anzidetti. Furono, dunque, amnistiati – se commessi in occasione di manifestazioni politiche – anche delitti puniti con sanzioni assai elevate, come la devastazione, per cui l’articolo 419 del codice penale prevede addirittura una pena da otto a quindici anni di reclusione. La ragione la chiarì, nel dibattito alla camera, il relatore della legge di autorizzazione dell’amnistia affermando che occorreva dare risposta al «disagio diffuso nella pubblica opinione che, pur deprecando taluni episodi di autentica delittuosità e pericolosità sociale, ritiene in gran parte sproporzionata e sostanzialmente ingiusta la rubricazione di quelle vicende sotto titoli di reato che erano stati dettati in un’epoca in cui era sconosciuta la realtà storica dei conflitti che caratterizzano tutti gli stati moderni».
Il punto è proprio qui, in positivo e in negativo, per ciò che si può e per ciò che non si può fare, per ciò che può stare insieme e ciò che non tollera compromessi. Un’amnistia razionale e, per questo, utile anche oltre la contingenza deve fare delle scelte e non mettere dei tratti di penna più o meno a caso. Deve, in particolare, cancellare oggi i reati anacronistici o meno gravi commessi in passato nell’attesa (operosa) che, in futuro, gli stessi siano abrogati o riscritti. Solo così l’amnistia può essere, insieme, un provvedimento socialmente accettato e l’anticipazione di un sistema penale diverso (e non una semplice, ancorché preziosa, aspirina per diminuire temporaneamente la sofferenza di un carcere che scoppia). Se si segue quest’ottica, le conseguenze sono evidenti: non si può concedere amnistia per quei reati, anche se in ipotesi puniti con pene miti, che creano un grande allarme sociale e sul cui contrasto l’intera società civile e politica è, almeno a parole, duramente impegnata. È il caso, per esempio, della corruzione e dell’evasione fiscale, universalmente indicate come responsabili dell’impoverimento del paese. Al contrario, l’amnistia ha un senso – almeno per chi coltiva l’idea di una società giusta e fatta di uguali – per tutti i reati bagatellari (per i quali la sanzione penale è in ogni caso inadeguata e sproporzionata) e, a prescindere dalla pena, per quei delitti che stigmatizzano le persone (ovviamente quelle sgradevoli o sgradite) più che i fatti e di cui si trovano molteplici esempi nella legge sugli stupefacenti, in quella sull’immigrazione e nella parte del codice penale dedicata all’ordine pubblico.
So bene che, oggi, proporre un’amnistia e un indulto siffatti significa andare incontro a scomuniche e veti bipartisan. Ma parlarne significa aprire, finalmente, un dibattito sul diritto penale che vogliamo, sulle regole della nostra convivenza, sulle modalità di gestione del conflitto sociale. Temi che, prima o poi, dovranno entrare anche nelle competizioni elettorali.

Il manifesto per l’amnistia sociale
– L’amnistia per le lotte sociali, il manifesto dei movimenti e le adesioni aggiornate

Approfondimenti
– L’amnistia sociale

Amnistia sociale, «siamo di fronte alla pervasività di un sistema penale eretto contro ogni manifestazione del conflitto sociale»

L’intervento – «questa campagna segna l’esigenza sentita da più parti, anche molto diverse tra loro, di resistere a qualcosa di nuovo: la pervasività del sistema penale eretta contro ogni manifestazione del conflitto sociale. L’ondata repressiva al livello sociale non avviene come repressione “a valle” di episodi signicativi di lotta violenta, ma “a monte”, quale modello di controrivoluzione preventiva offerto come politica principale – per non dire unica – nei confronti del variegato e frammentatissimo proletariato attuale.
Diritto di manifestare, fine dell’ergastolo e no alla tortura saranno necessariamente la nuova cornice, accanto alle lotte sul lavoro e per il reddito. Sarà l’inizio di un lungo, nuovo e difficile processo storico e non il sereno suggello di un passato. Sarà il mezzo con cui costruire una grande unità oggi ancora lontana

di Vincenzo Guagliardo
il manifesto 6 agosto 2013

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Foto Baruda

E’ evidente che, già di per sé, “oggettivamente”, la proposta di indulto-amnistia “sociale” né potrebbe né – credo – voglia sancire la fine di un’epoca o l’oltrepassamento di un cosiddetto ciclo di lotte. E’ vero semmai l’esatto contrario: segna l’esigenza sentita da più parti, anche molto diverse tra loro, di resistere a qualcosa di nuovo: la pervasività del sistema penale eretta contro ogni manifestazione del conflitto sociale. Questa tendenza arriva ormai a delle esagerazioni caricaturali (ma pure inquietanti, e gravi per chi le deve subire), come quella savoiarda di voler accusare addirittura di terrorismo il movimento No Tav in Val di Susa.
Decenni fa il movimento operaio lottava per pane, lavoro e minor fatica. Alla lotta poteva seguire o meno la repressione secondo i rapporti di forza esistenti. Oggi invece ogni lotta trova a priori un ostacolo di possibile rilievo penale (e di tipo inquisitoriale). Deve fare i conti con una nuova realtà sapientemente (o ciecamente?) costruita negli ultimi tre decenni passo dopo passo, di emergenza in emergenza, da quella contro il “terrorista” a quella contro il lavavetri dichiarata da qualche sindaco-sceriffo.
Le democrazie occidentali rivelano una tendenza “totalitaria” che non può più essere ignorata: da un lato c’è gente in galera da oltre trent’anni e dall’altro c’è gente che è “illegale” per il fatto stesso di esistere grazie a leggi che la privano del permesso di soggiorno. In mezzo a questi due poli, e fra mille gradazioni diverse, può ormai ritrovarsi ognuno.
E ora vediamo in quale cornice stanno questi due poli estremi: nella sua specificità, il caso italiano suscita attenzione persino a livello europeo. Segnali simbolicamente forti sono arrivati dal Vaticano che ha abolito l’ergastolo e riconosciuto la tortura come reato, e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo.
E’ importante sottolineare di nuovo che l’ondata repressiva al livello sociale non avviene come repressione “a valle” di episodi signicativi di lotta violenta, ma “a monte”, quale modello di controrivoluzione preventiva offerto come politica principale – per non dire unica – nei confronti del variegato e frammentatissimo proletariato attuale. (Il “resto” è espropriazione di reddito dei poveri a favore dei ricchissimi). Perciò se prima eravamo nell’epoca del “pane e lavoro”, ora siamo in quella di “pane, lavoro e libertà”, da subito, e non “dopo”.
Diritto di manifestare, fine dell’ergastolo e no alla tortura saranno necessariamente la nuova cornice, accanto alle lotte sul lavoro e per il reddito, entro cui dovrà resistere il proletariato attuale contro la propria frammentazione e le drammatiche corporativizzazioni che possono derivarne. Sarà l’inizio di un lungo, nuovo e difficile processo storico e non il sereno suggello di un passato. Sarà il mezzo con cui costruire una grande unità oggi ancora lontana.
E non potrà essere solo una piattaforma rivendicativa: richiede ovviamente un impegno personale che vada al di là del manifestare per chiedere il diritto di manifestare.
La tendenza “totalitaria” infatti è tale perché cancella la differenza tra diritto privato e diritto pubblico. Vuole attentare alla stessa volontà dell’individuo, la vuole sostituire con la norma dell’autorità in ogni piega. Il premio ha sostituito il diritto. L’individuo non è più un “cittadino” ma un suddito o, meglio, un malato da curare da se stesso. E’ così che le aule di giustizia sono diventate un mercato (delle coscienze) attraverso nuovi riti come il “patteggiamento” e il “rito abbreviato” dove alcuni avvocati si prestano ormai a rinunciare al loro ruolo classico di difensori dell’imputato per ridursi a portaborse del pm Difficilmente la resistenza qui indicata andrà avanti se non saprà sottrarsi a questi riti e difendere invece le proprie ragioni dalla logica di mercato applicata alle idee.

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manifesto 20130721nazionale-1Biblioteca dell’amnistia
Amedeo Santosuosso e Floriana Colao, Politici e Amnistia, Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità ad oggi, Bertani editore, Verona 1986, pp. 278
Stéphan Gacon, L’Amnistie, Seuil, Paris 2002, pp. 424
L’Amnistia Togliatti, Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2006, pp. 392
Une histoire politique de l’amnistie, a cura di Sophie Wahnich Puf, Parigi, aprile 2007, pp. 263

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genova02_tuttiliberiNegli ultimi mesi, fra alcune realtà sociali, politiche e di movimento, ma anche singoli attivisti e avvocati, è nato un dibattito sulla necessità di lanciare una campagna politica sull’amnistia sociale e per l’abrogazione di quell’insieme di norme che connotano l’intero ordinamento giuridico italiano e costituiscono un vero e proprio arsenale repressivo e autoritario dispiegato contro i movimenti più avanzati della società. Da tempo l’Osservatorio sulla repressione ha iniziato a effettuare un censimento sulle denunce penali contro militanti politici e attivisti di lotte sociali. Ora abbiamo la necessità, per costruire la campagna, di un quadro quanto più possibile completo, che porterà alla creazione di un database consultabile on-line. Ad oggi sono state censite 17 mila denunce.
Il nuovo clima di effervescenza sociale degli ultimi anni, che non ha coinvolto solo i tradizionali settori dell’attivismo politico più radicale ma anche ampie realtà popolari, ha portato a una pesante rappresaglia repressiva, come già era accaduto nei precedenti cicli di lotte. Migliaia di persone che si trovavano a combattere con la mancanza di case, la disoccupazione, l’assenza di adeguate strutture sanitarie, la decadenza della scuola, il peggioramento delle condizioni di lavoro, il saccheggio e la devastazione di interi territori in nome del profitto, sono state sottoposte a procedimenti penali o colpite da misure di polizia. Così come sono stati condannati e denunciati militanti politici che hanno partecipato alle mobilitazioni di Napoli e Genova 2001 e alle manifestazioni del 14 dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011 a Roma.
Il conflitto sociale viene ridotto a mera questione di ordine pubblico. Cittadini e militanti che lottano contro le discariche, le basi militari, le grandi opere di ferro e di cemento, come terremotati, pastori, disoccupati, studenti, lavoratori, sindacalisti, occupanti di case, si trovano a fare i conti con pestaggi, denunce e schedature di massa. Un “dispositivo” di governo che è stato portato all’estremo con l’occupazione militare della Val di Susa. Una delle conseguenze di questa gestione dell’ordine pubblico, applicato non solo alle lotte sociali ma anche ai comportamenti devianti, è il sovraffollamento delle carceri, additate anche dalla comunità internazionale come luoghi di afflizione dove i detenuti vivono privi delle più elementari garanzie civili e umane. Ad esse si affiancano i CIE, dove sono recluse persone private della libertà e di ogni diritto solo perché senza lavoro o permesso di permanenza in quanto migranti, e gli OPG, gli ospedali di reclusione psichiatrica più volte destinati alla chiusura, che rimangono a baluardo della volontà istituzionale di esclusione totale e emarginazione dei soggetti sociali più deboli.
Sempre più spesso dunque i magistrati dalle aule dei tribunali italiani motivano le loro accuse sulla base della pericolosità sociale dell’individuo che protesta: un diverso, un disadattato, un ribelle, a cui di volta in volta si applicano misure giuridiche straordinarie. Accentuando la funzione repressivo-preventiva (fogli di via, domicilio coatto, DASPO), oppure sospendendo alcuni principi di garanzia (leggi di emergenza), fino a prevederne l’annichilimento attraverso la negazione di diritti inderogabili. È ciò che alcuni giuristi denunciano come spostamento, sul piano del diritto penale, da un sistema giuridico basato sui diritti della persona a un sistema fondato prevalentemente sulla ragion di Stato. Una situazione che nella attuale crisi di legittimazione del sistema politico e di logoramento degli istituti di democrazia rappresentativa rischia di aggravarsi drasticamente.
Non è quindi un caso che dal 2001 a oggi, con l’avanzare della crisi economica e l’aumento delle lotte, si contano 11 sentenze definitive per i reati di devastazione e saccheggio, compresa quella per i fatti di Genova 2001, a cui vanno aggiunte 7 persone condannate in primo grado a 6 anni di reclusione per i fatti accaduti il 15 ottobre 2011 a Roma, mentre per la stessa manifestazione altre 18 sono ora imputate ed è in corso il processo.
Le lotte sociali hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future urtando quelle presenti. Le organizzazioni della classe operaia, i movimenti sociali e i gruppi rivoluzionari hanno storicamente fatto ricorso alle campagne per l’amnistia per tutelare le proprie battaglie, salvaguardare i propri militanti, le proprie componenti sociali. Oggi sollevare il problema politico della legittimità delle lotte, anche nelle loro forme di resistenza, condurre una battaglia per la difesa e l’allargamento degli spazi di agibilità politica, può contribuire a sviluppare la solidarietà fra le varie lotte, a costruire la garanzia che possano riprodursi in futuro. Le amnistie sono un corollario del diritto di resistenza. Lanciare una campagna per l’amnistia sociale vuole dire salvaguardare l’azione collettiva e rilanciare una teoria della trasformazione, dove il conflitto, l’azione dal basso, anche nelle sue forme di rottura, di opposizione più dura, riveste una valenza positiva quale forza motrice del cambiamento.
Nel pensiero giuridico le amnistie hanno rappresentato un mezzo per affrontare gli attriti e sanare le fratture tra costituzione legale e costituzione materiale, tra la fissità e il ritardo della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Sono servite a ridurre la discordanza di tempi tra conservazione istituzionale e inevitabile trasformazione della società incidendo sulle politiche penali e rappresentando momenti decisivi nel processo d’aggiornamento del diritto. È stato così per oltre un secolo, ma in Italia le ultime amnistie politiche risalgono al 1968 e al 1970.
Aprire un percorso di lotta e una vertenza per l’amnistia sociale – che copra reati, denunce e condanne utilizzati per reprimere lotte sociali, manifestazioni, battaglie sui territori, scontri di piazza – e per un indulto che incida anche su altre tipologie di reato, associativi per esempio, può contribuire a mettere in discussione la legittimità dell’arsenale emergenziale e fungere da vettore per un percorso verso una amnistia generale slegata da quegli atteggiamenti compassionevoli e paternalisti che muovono le campagne delegate agli specialisti dell’assistenzialismo carcerario, all’associazionismo di settore, agli imprenditori della politica. Riportando l’attenzione dei movimenti verso l’esercizio di una critica radicale della società penale che preveda anche l’abolizione dell’ergastolo e della tortura dell’art. 41 bis.
Chiediamo a tutti e tutte i singoli, le realtà sociali e politiche l’adesione a questo manifesto, per iniziare un percorso comune per l’avvio della campagna per l’amnistia sociale.

A coloro che hanno a disposizione dati per il censimento chiediamo di compilare
la scheda che può anche essere scaricata dal sito www.osservatoriorepressione.org
Schede e adesioni vanno inviate a: osservatorio.repressione@hotmail.it oppure amnistiasociale@gmail.com

Giugno 2013

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Qui sotto le condivisioni pervenute fino al 25 settembre 2013
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Adesioni collettive
ACAD, Associazione contro abusi in divisa onlus, Acoustic Impact, gruppo musicale, Action Diritti in Movimento, Assalti Frontali, gruppo musicale, Assemblea Aversana per l’Autonomia, Associazione Senzaconfine, Roma, Associazione Solidarietà Proletaria (ASP), Astroestella Senza Fini e… Confini, ATTAC Italia, Azione antifascista Teramo, Banda Bassotti, gruppo musicale, Banda Jorona, gruppo musicale Baracca Sound, Blocchi Precari Metropolitani Roma, Centro Donato Renna – Liguria, Centro sociale 28 maggio, Rovato (BS), Circolo Che Guevara PRC Roma, COBAS PT – CUB, Collettivo Militant Roma, Comitato 3e32 L’Aquila, Comitato Amici e Familiari Davide Rosci, Comitato Antirazzista, COBAS – Palermo, Comitato di Quartiere Torbellamonaca Roma, Comitato Pace di Robassomero (TO), Comitato Piazza Carlo Giuliani Genova, Communia, Spazio di mutuo soccorso Roma, Confederazione dei Comitati di Base (COBAS), Confederazione COBAS Perugia, Confederazione COBAS Pisa, Confederazione COBAS Terni, Confederazione Unitaria di Base (CUB) Piemonte, Consiglio Metropolitano di Roma, Coordinamento regionale dei Comitati NoMuos, Coordinamento Regionale USB Umbria, Contropiano.org giornale comunista online, CPOA Rialzo Cosenza, CSA Depistaggio Benevento, CSA Germinal Cimarelli, Terni, CSA Jan Assen (ex Asilo politico) Salerno, CSOA Angelina Cartella Reggio Calabria, CSOA Corto Circuito Roma, CSOA La Strada Roma, CSOA Spartaco Roma, CUB Scuola Università Ricerca, Ex Colorificio Liberato/Progetto Rebeldia Pisa, Fuori binario-giornale di Strada dei Senza Dimora di Firenze, Ginko (Villa Ada Posse) & Shanty Band gruppo musicale, ISM – Italia, Ital Noiz Dub System, gruppo musicale, L@p Asilo 31- Laboratorio per l’Autorganizzazione Popolare Asilo 31 Benevento, Lavoratori Autorganizzati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Legal Team Italia, Liberi dall’ergastolo, LOA Acrobax, Roma, Madri per Roma città aperta, Movimento Disoccupati Autorganizzati, CSOA Ex Macello Acerra (NA), Movimento No Tav, Movimento No Tem, Occupazioni Precari Studenti OPS area Castelli romani, Officina Rebelde Castell’Umberto (ME), Oltremedia news, Osservatorio sulla repressione, P-Carc, PMLI, Radici nel cemento, gruppo musicale, Radio Maroon, gruppo musicale, RAT-Rete Antifascista Ternana, Redazione di Zeroviolenzadonne.it, Redgoldgreen, gruppo musicale, Rete Antirazzista Catanese, Rete Bresciana Antifascista, Rete 28 aprile Fiom-opposizione Cgil, Rete per la difesa salute ambientale Sardigna, Riscossa proletaria per il comunismo Torino, Romattiva.org, Senza calma di vento Perugia, Sindacato Lavoratori in Lotta (SLL), Spazio Popolare Occupato S. Ermete Pisa, Terradunione, gruppo musicale,Tribù Acustica, gruppo musicale, Unione Sindacale di Base (USB), USB Bergamo, Usb Sulcis, Wu Ming – scrittori, 99 Posse gruppo musicale

Adesioni individuali
Agrippino Gervasio (archeologo Napoli), Alessandra Magrini (AttriceContro Roma), Alessandra Schia (studentessa Napoli), Alessandro Dal Lago (Università di Genova), Alessia Montuori (Roma), Alfredo Tradardi (coordinatore ISM-Italia), Alfonso Di Stefano Comitato di base NoMuos/NoSigonella (Ct), Alfonso Perrotta (Roma), Amedeo Ciaccheri (Consigliere Municipio VIII Roma), Andrea Bianco (impiegato Napoli), Andrea Bitonto, Andrea Di Frenna (Napoli), Andrea Fioretti (coordinamento nazionale Comunisti Uniti, Roma), Angela Scicchitano Villa San Giovanni (RC), Anna Balderi Ladispoli (RM), Anna Giannattasio (insegnante, Napoli), Anna Maria Bruni (giornalista, Roma), Anna Maria Liggeri (educatrice, Milano), Antimo Padula Casandrino (NA), Antonino Campenni (ricercatore Università della Calabria), Antonello Repetto (Comitato “No radar” Capo sandalo, Carloforte), Antonello Tiddia, operaio Carbosulcis (Carbonia), Antonio De Lellis (Termoli CB), Antonio Esposito (Napoli), Antonio Gentile Torre del Greco (NA), Antonio Molino (Napoli), Antonio Musella (giornalista Napoli), Assia Petricelli, Barbara Breyhan (danzatrice Sesto Fiorentino (FI), Barbara Chiocca (ambulante Napoli), Beppe Corioni, Bianca Bracci Torsi (partigiana Roma), Bianca «la Jorona» Giovannini (musicista), Carlo Bachschmidt (consulente tecnico processi G8), Brega Trashmilano
Solid Crew (Milano), Carlo Curti (Lugano Svizzera), Carlo Giampetraglia (Napoli), Carlo Pellegrino (medico chirurgo Roma), Carlo Tompetrini, Carlotta Pappalardo studentessa Castellammare di Stabia (NA), Carmelo Eramo (insegnante), Carmine Lettieri Acerra (NA), Caterina Calia (avvocato Roma), Caterina Elendu (Napoli), Cesare Antetomaso (Giuristi Democratici), Checchino Antonini (giornalista di Liberazione), Chiara Morello (educatore professionale), Cinzia Ponticiello insegnante S. Antimo (NA), Ciro Polverino (operaio Napoli), Claudia Soprano (studentessa Napoli), Claudia Urzi (insegnante), Claudio Dionesalvi (insegnante), Claudio Guidotti (Roma), Claudio Infantino (insegnante), Cosimo Maio (Benevento), Cristiano Armati (scrittore), Cristiano Carloni (studente Università di Urbino), Cristiano Petricciolo (studente Napoli), Cristina Povoledo (Roma), Daniela Frascati (scrittrice), Daniela Pantaloni Comitato pace Robassomero (TO), Daniele Catalano, Daniele Sepe (musicista), Danilo Barreca (lavoratore precario, attivista per i diritti dei migranti, Reggio Calabria), Danilo Bianconi (Roma), Dario Rossi (avvocato Genova), David Augscheller (insegnante Merano), Davide Gennaro, Davide Rosci (detenuto per i fatti del 15 ottobre 2011), Davide Steccanella (avvocato Milano), Demetrio Conte (Counselor ed educatore Milano), Diana Lepre (disoccupata Napoli), Don Vitaliano Della Sala (parroco), Donatella Quattrone (blogger), Egle Piccinini (Asti), Elena Giuliani (sorella di Carlo Giuliani), Emanuela Donat Cattin (Milano), Emanuela Sangermano (studentessa Caserta), Emanuele Di Giulio Cesare (operaio Napoli), Emanuele Fiore (studente Napoli), Emidia Papi (USB), Enrico Contenti (ISM-Italia), Enrico Di Cola, Enrico Triaca, Roma (torturato dallo Stato nel 1978 e condannato per calunnia alle “forze dell’ordine”), Ermanno Gallo, scrittore, cittadino, Erri De Luca (scrittore), Eugenio Losco (avvocato penalista Milano), Fabio Giovannini (scrittore e autore televisivo), Fausto Piras (operaio Carbisulcis), Federica Limpani Frattamaggiore (NA), Federico Mariani (Roma), Federico Micali, Francesca Panarese (Benevento), Francesco Barilli (coordinatore reti-invisibili.net), Francesco Caruso (ricercatore Università della Calabria), Francesco De Angelis (artigiano Napoli), Francesco De Lellis, Francesco De Vita (Roma), Francesco Giordano (Milano), Francesco Piras (operaio Carbosulcis), Francesco Romeo (avvocato Roma), Francesco Verrengia (studente Napoli), Franca Gareffa (Dipartimento sociologia Università della Calabria), Franco Coppoli (COBAS Terni), Franco Iachetta (anarchico), Franco Piperno (docente di Fisica Università della Calabria), Fulvia Alberti (regista), Gabriella Grasso (Milano), Gabriele Usai (operaio Carbosulcis), Gennaro Massimino (infermiere COBAS Sanità Università e Ricerca), Gabriella Mattiello (presidio No Dal Molin, Vicenza), Gianni Piazza (ricercatore universitario), Gianpiero Bonvicino (Coordinatore PRC valli Brembana e Imagna), Gigi Malabarba, Gilberto Pagani (avvocato presidente Legal Team Italia), Giorgia Listì (Palermo), Giovanni Chirichella (Napoli), Giovanni Croce (studente, Napoli), Giovanni Russo Spena (responsabile giustizia PRC), Giulia Inverardi (scrittrice), Giulio Bass (musicista), Giulio Laurenti (scrittore), Giulio Mojo (studente Portici (NA), Giuseppe Rinforzi (operaio, Quarto (NA), Giuseppina Massaiu (avvocato Roma), Gualtiero Alunni (portavoce Comitato No Corridoio Roma-Latina), Guido Lutrario (USB Roma), Haidi Gaggio Giuliani (Comitato Piazza Carlo Giuliani), Igor Papaleo (Partito dei Carc, Napoli), laria Montecchiani (studentessa, Urbino), Italo Di Sabato (Osservatorio sulla repressione), Jacopo Ricciardi (Segreteria Provinciale PRC, La Spezia), Jenni Caselli (disoccupata, Napoli), Laura Donati, Laura Rasero, Lello Voce (poeta), Letizia Romeo (Lucca), Livia Fenaroli, Lorenzo Guadagnucci (giornalista Comitato Verità e Giustizia per Genova), Lorenzo Santinelli (impiegato, Genova), Luca Fontana (segretario circolo PRC Che Guevara), Luca Merlino (Torre Del Greco (NA), Luciana De Pascale (Napoli), Luciano Matta (operaio Carbosulcis), Luciano  Muhlbauer, Ludovica Formoso (praticante avvocato, Roma), Luigi Brambillaschi (Melzo (MI), Luigi Fucchi (coordinamento regionale USB Umbria), Luigi Lubrano (studente, Napoli), Luigi Oliva (Torre del Greco (NA), Luigia Pasi (Milano), Luisella Consumi (RSU Università degli studi di Firenze) Manlio Calafrocampano (musicista), Manuela Masi (studentessa, Napoli), Mara Nerbano (docente ABA, Carrara), Marco Arturi (Rete 28 Aprile, Torino), Marco Bersani (Attac Italia), Marco Calabria (giornalista), Marco Chianese (disoccupato, Napoli), Marco Clementi (storico), Marco Di Renzo (Roma), Marco Grimaldi (studente, Napoli), Marco Pittalis (Buenos Aires), Marco Rovelli (scrittore e musicista), Marco Spezia (Tecnico della sicurezza su lavoro, Sarzana (SP), Maria Luisa Loche, insegnante (Oristano), Mario Battisti (Roma), Mario Pompeo, Mario Pontillo (responsabile carceri PRC), Marina Farina (docente, Napoli), Martina Grifoni (Narni), Massimo Cappitti (insegnante), Massimo Carlotto (scrittore), Massimo Lombardi (Avvocato Penalista, La Spezia), Massimo Lo Sciuto, operaio informatico, Matteo Squadrani (studente, Università di Urbino), Mattia Pellegrini (artista), Mattia Serafino (disoccupato Brescia), Mauro Gentile (detenuto politico per gli scontri del 15 ottobre 2011, Mauro Manola (Napoli), Mc Shark (Terradunione musicista), Michele Baronio (attore), Michele Capuano (regista-scrittore), Michele Clemente (referente nodo ALBA (Alleanza Lavoro Benicomuni Ambiente), Asti, Michele Vollaro (storico e giornalista), Mingo Fante, brigante (Torricella Peligna (CH), Mino Massimei (Presidente Circolo ARCI Montefortino 93 Artena (RM), Miriam Lombardo (studentessa, Napoli), Miriam Marino (scrittrice Rete ECO, AMLRP), Nando Grassi (insegnante Palermo), Niccolò Benvenuti (disoccupato Grosseto), Nicola D’Agosto (Napoli), Nicoletta Bernardi (Passignano sul Trasimeno), Nicoletta Crocella (responsabile edizioni Stelle Cadenti), Nunzio D’Erme (Roma), Paola Staccioli (Osservatorio sulla repressione Roma), Paolo Caputo (ricercatore Università della Calabria), Paolo Di Vetta (Blocchi Precari Metropolitani), Paolo Persichetti (insorgenze.wordpress.com), Paolo “Pesce” Nanna (comico periferico), Pasquale Vilardo (avvocato Roma), Pierpaolo Surbera (Napoli), Pietro Saitta (ricercatore in Sociologia Università di Messina), Pino Cacucci (scrittore), Rasta Blanco (musicista), Renato Rizzo (segreteria romana Unione Inquilini), Riccardo De Angelis (rsu CUB telecom Italia – Roma), Riccardo Infantino (insegnante),Roberta Fusco (Napoli), Roberta Rivieccio (Torre del Greco (NA), Roberto Colarullo (Comitato pace Robassomero (TO), Roberto Ferrucci (scrittore), Roberto Giardelli, Roberto Niro, Roberto Vassallo (Direttivo CGIL Milano RSU FIOM Almaviva Milano), Rodolfo Graziani (Terni), Rosandra Papaleo, Ruggero D’Alessandro (Lugano Breganzona, Svizzera), Salvatore Chiosi (Napoli), Salvatore Palidda (Università di Genova), Serge Gaggiotti (Rossomalpelo), cantautore, Sergio Bellavita (portavoce nazionale Rete 28 aprile Fiom), Sergio Bianchi (casa editrice DeriveApprodi), Sergio Riccardi (Roma), Silvia Baraldini (Roma), Silvio Arcolesse (Campobasso), Simona Musolino (scrittrice), Simonetta Crisci (avvocato Roma), Sonia Verzegnassi (Roma), Stefania Di Liddo (operatrice sociale Bisceglie (BA), Stefano Ciccantelli (coordinatore circolo SEL Pineto (TE), Stefano Guazzo (disoccupato Napoli), Stefano Poloni (Milano), Stefano Ulliana (insegnante scuola pubblica Codroipo (UD), Tamara Bartolini (attrice), Tatiana Montella (avvocato), Tiziano Loreti (Bologna), Ugo Giannangeli (avvocato penalista Milano), Valentina Bucci, libraia (Ancona), Valentina Perniciaro (blogger baruda.net), Valentino Bombardieri (Brescia), Valeria Nocera (Napoli), Valerio Evangelisti (scrittore Bologna), Valerio Mastandrea (attore), Valerio Monteventi, Bologna, Vincenzo Brandi (ingegnere ISM-Italia), Vincenzo Miliucci (COBAS Roma), Vittorio Agnoletto, Wsw Wufer (musicista)

«La malafede di quei detenuti che abusano dei loro diritti», i pensierini del direttore di un carcere italiano

Prefazione di PierPaolo D’Andria, all’epoca direttore della Casa Circondariale di Viterbo-Mammagialla al libro di padre Alfredo Cento

I Cappellani del carcere di Viterbo (1885-2005)  a cura del GAVAC 2006

[…]

Non v’è dubbio che, nella società italiana, grazie al maggiore grado di istruzione dei cittadini ed alle spinte normative degli ultimi decenni, i destinatari delle norme di diritto sostanziale e processuale [tradotto vuole dire: quelli che incorrono in sanzioni penali o, più in generale, hanno a che fare con l’amministrazione giudiziaria, definiti anche “utenti” nei documenti interni prodotti dai professionisti della correzione] siano più consapevoli degli strumenti che la legge mette a loro disposizione per far valere la tutela dei propri interessi individuali e collettivi[1].

Anche l’ambiente interno al carcere, quale microcosmo in grado di rispecchiare i mutamenti della società, vede oggi un diverso atteggiamento del detenuto rispetto all’Amministrazione penitenziaria. I ristretti [tradotto: i carcerati] hanno piena certezza che lo stato di detenzione, in via cautelare o penale, non comporta affatto una capitis deminutio. Essi [i fedigrafi] sono ben consapevoli, non solo dei diritti che l’Ordinamento penitenziario ed il suo Regolamento di esecuzione prevedono in capo all’utenza, ma anche degli strumenti che le medesime fonti attribuiscono al detenuto per far valere le proprie posizioni giuridiche soggettive davanti alla competente autorità giudiziaria[2].

Tale evoluzione va considerata più obbiettiva e imparziale dell’esecuzione penitenziaria. Tuttavia, in un Paese che  si contraddistingue per la storica vocazione ad oscillare fra l’estremo dell’attribuzione allo Stato di “poteri forti” (si pensi alle periodiche “legislazioni dell’emergenza”) e l’estremo opposto del così detto “iper-garantismo”, non va sottovalutato il rischio di “cortocircuiti” causati dalla straripante attenzione ad ogni in-put proveniente dai soggetti ristretti in carcere. È innegabile, infatti, che, accanto alle “giuste rivendicazioni”, possano proliferare atteggiamenti vittimistici e vendicativi di soggetti in mala fede che, mal tollerando la dura esperienza della carcerazione preventiva o espiativa, non abbiano alcuna remora a sfogare la proprie frustrazioni attraverso l’inoltro di lettere-denuncia, di querele o di reclami alle autorità competenti.

Poiché dette autorità sono obbligate ad esercitare l’azione penale o ad attivare il proprio potere di controllo sul sistema carcerario, v’è il serio rischio che le risorse umane degli istituti siano chiamate a svolgere una sorta di “superlavoro indotto” (consistente, dal punto di vista tecnico, nell’effettuazione di verifiche mirate, nella redazione di verbali, nella trasmissione di lettere di chiarimenti, nella comunicazione di dati, ecc.).

Vero è che, alla prova della mala fede degli autori di false accuse o di doglianze prive di reale fondamento, il sistema penitenziario potrebbe agire, a sua volta, con gli strumenti repressivi previsti dalla normativa (dall’elevazione di rapporto disciplinare alla querela per diffamazione o alla denuncia per calunnia). Ma è altrettanto vero che tali reazioni, spesso destinate a scontrarsi con il menefreghismo di chi non ha nulla da perdere (si pensi ad un ergastolano sottoposto al 41-bis o alla stragrande maggioranza degli extracomunitari che sperimentano la frustrazione del carcere senza speranza, cioè senza accesso ai benefici esterni), non possono in alcun modo compensare la perdita di tempo e il dispendio di energie correlati a tali fenomeni degenerativi.

Le odierne difficoltà del pianeta carcere, sempre più oberato dalla complessità dei problemi delle categorie di detenuti da gestire e sempre più penalizzato dai tagli annui delle risorse finanziarie, impongono che il tempo e le energie degli operatori, a tutti i livelli, siano diretti verso la soluzione delle molteplici criticità per migliorare le condizioni di vita intra moenia e l’efficacia dei percorsi individualizzati di trattamento. Il sistema penitenziario, nell’attuale momento storico, non può permettersi il “cortocircuito” appena descritto. Nessuno nega la ingiustizia di una amministrazione penitenziaria insensibile o disattenta alla tutela dei diritti dell’utenza. Ben vengano gli interventi normativi e sociali a garanzia di tali diritti. Ma è altrettanto intollerabile la ingiustizia di un “iper-garantismo” che costringa le strutture periferiche ad essere sempre più assorbite ad un contenzioso senza fine, motivato dalla insoddisfazione a dell’acredine di determinate frange di detenuti piuttosto che da una reale esigenza di tutela di interessi violati.

Più che mai nella gestione dei quotidiani problemi che affliggono gli istituti di prevenzione e di pena, vale il monito di Seneca: “nessuno, che abbia cagionato perdita di tempo agli altri, pensa di essere debitore di qualcosa, mentre è questo l’unico bene che l’uomo non può restituire, neppure con tutta la sua buona volontà”.


[1] Basti pensare al grande movimento di riforma della Pubblica Amministrazione. L’attuazione del principio di “trasparenza dell’azione amministrativa” (attraverso l’obbligo di motivazione degli atti da parte della P.A. o del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di attivazione del responsabile dell’iter burocratico ad opera dell’avente interesse), l’affermazione del principio del “giusto procedimento” (che consente al cittadino di poter far valere le proprie ragioni, in contraddittorio con la P.A., durante la fase precedente l’emanazione del provvedimento finale), a tacere di varie altre innovazioni, ribaltano il tradizionale rapporto fra cittadino e potere esecutivo basato sulla passiva soggezione del primo nei riguardi del secondo. Anche la riforma del processo penale, attraverso il passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio, tende a pareggiare, nell’ambito delle indagini preliminari e della dialettica dibattimentale, le posizioni dell’imputato e del pubblico ministero (basti pensare, in chiave di maggiore garanzia  di tale equilibrio, alle profonde innovazioni in materia di indagini difensive).

[2] A parte lo strumento della querela o della denuncia alla Procura della  Repubblica a tutela da eventuali abusi del personale e di altri compagni di detenzione, pensiamo al reclamo contro il provvedimento di sorveglianza particolare (art. 14-ter della Legge n. 354/75), al  reclamo al magistrato di sorveglianza ex art. 35 o ex art. 69 della Legge ult. cit., al reclamo al tribunale di sorveglianza contro il decreto applicativo del regime speciale ex art. 41-bis, co. 2, Legge ult. cit. Per quanto osservabile nella quotidiana gestione del carcere, è improprio ritenere che i detenuti siano alla totale mercé di un “potere leviatanico” libero di amministrare a proprio piacimento l’esecuzione della carcerazione preventiva o della  pena. Non è trascurabile che, accanto alla magistratura di sorveglianza quale tradizionale organo di vigilanza dell’esecuzione penitenziaria, si collochino enti specificatamente preposti a tutelare le posizioni giuridiche dell’utenza (basti citare, da qualche anno a questa parte, il “Garante regionale per i diritti dei detenuti”).

Non può esserci abolizione dell’ergastolo senza una dissoluzione delle filosofie premiali della pena

L’ergastolo è una pena multipla: 41 bis, ostatività e isolamento diurno sono le sanzioni aggiuntive che corredano il fine pena mai. Se ne può venir fuori solo attraverso la collaborazione e l’abiura

di Ugo Giannangeli (avvocato)
Liberazione 28 novembre 2008

336-280Nel 1944 la pena di morte è stata sostituita dall’ergastolo, ma la sostituzione non ha fatto venire meno quell’idea di definitività che la pena di morte porta ontologicamente con sé.
La pena di morte elimina fisicamente il “reo”; l’ergastolo lo elimina socialmente (donde la definizione di “morte civile” benché di civile l’ergastolo nulla abbia). In un certo sentire comune diffuso nella componente “forcaiola” (altro termine in uso evocativo di morte) della società ma esteso a molti magistrati chiamati ad occuparsi a vario titolo degli ergastolani, permane un senso di fastidio rispetto alla sopravvivenza di questi rei che, scampati alla “forca”, residuano come zavorra sociale.
Il fatto che gli sia consentito di vivere, anche se inteso solo come sopravvivere, dovrebbe, secondo costoro, comportare un eterno debito di gratitudine verso la società a carico dei “graziati”. Quando è stato fatto notare che l’art. 27 della Costituzione afferma che la pena tende alla rieducazione del condannato e che, quindi, una pena infinita non aveva senso ed era in contrasto con il dettato costituzionale, rappresentando un esplicito fallimento e una vanificazione della dichiarata finalità rieducativa, è stato ribattuto che l’ergastolo, perpetuo sulla carta, tale non è nella realtà perché anche l’ergastolano può beneficiare della liberazione condizionale e quindi può vedere estinta la pena dopo un periodo di libertà vigilata (il tutto dopo il periodo non trascurabile di 26 anni di galera).
Al danno della pena perpetua si è così aggiunta la beffa: l’ergastolo è legittimo costituzionalmente perché esiste ed è applicabile l’istituto della liberazione condizionale; se poi la liberazione condizionale, di fatto, non viene applicata, questo non incide sulla costituzionalità (astratta) della pena perpetua.
Perché la liberazione condizionale non viene applicata se non in rarissimi casi (i rarissimi casi servono sempre per salvare le apparenze ed evitare che la beffa diventi irridente)?
A monte vi è innanzitutto l’atteggiamento psicologico di cui si è detto, riassumibile rozzamente nell’indicibile “è già tanto se ti lasciamo ancora in vita”. Questo atteggiamento, talora, emerge in modo esplicito in alcuni provvedimenti, ispirati da mero sadismo.
Recentemente un Procuratore Generale di Cagliari, dovendo semplicemente aggiornare il fine pena di una ergastolana a seguito della concessione di 45 giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per ogni semestre di “buona condotta”), così si è espresso:

“ORDINE DI SCARCERAZIONE […]
si comunica che la data di fine pena, già fissata al MAI è anticipata al MAI, data in cui dovrà essere scarcerata se non detenuta per altra causa”.

È sublime, si rasenta la filosofia e la metafisica (l’eternità anticipata nell’eternità). O, meglio, si sfocia nel sadismo: non si nega il diritto alla scarcerazione (questo termine ricorre più volte); il problema è la data perché “MAI” non compare sul calendario.
Quasi che la carcerazione perpetua sia colpa di eventi naturali.
Lo strumento per realizzare lo scopo voluto (disapplicazione della liberazione condizionale) è fornito da una parola inserita nell’art. 176 c.p.: ravvedimento. È una condizione essenziale per il beneficio e deve essere sicuro.
Al giudice sembrerebbe richiesta una indagine introspettiva dell’animo del reo.
Di solito a questa indagine sono preposti i religiosi (e non è mancato qualche caso di testimonianze – allegate agli atti – di preti e suore sul profondo pentimento del reo, raccolto in confessionale o in colloqui privatissimi).
Il giudice dovrebbe valutare invece dati oggettivi: il comportamento nel corso della esecuzione della pena, l’ottenimento di benefici penitenziari (permessi, lavoro esterno, semilibertà), l’impegno sociale e lavorativo. Questi elementi di valutazione, però, sono stati ritenuti non bastanti. Poiché l’ergastolano è tale per avere commesso almeno un omicidio (così, almeno, è stato ritenuto in sentenza) l’attenzione è stata rivolta alle vittime e ai loro parenti.
La norma sulla liberazione condizionale contiene già un riferimento alle vittime, laddove impone il risarcimento del danno come ulteriore condizione. Poiché, però, non è esigibile il risarcimento da chi non è in condizioni di risarcire (traduci: è facile “farla franca” grazie alla propria indigenza, situazione frequente tra gli ergastolani), si è ritenuto opportuno confondere il risarcimento con il ravvedimento: due condizioni ben separate (anche nel dato testuale e nella struttura dell’art. 176) sono state fuse e confuse in modo del tutto arbitrario.
Rispetto ai detenuti politici (cioè i partecipi al fenomeno di lotta armata degli anni Settanta e Ottanta) il problema si complica ulteriormente perché costoro hanno avuto a disposizione una legislazione (c.d. “premiale”) che favoriva comportamenti di delazione e di dissociazione.
Oggi è ancora in carcere chi non ha ritenuto di percorrere quelle strade. L’ostilità verso la concessione del beneficio, allora, esplode virulenta: costoro sono “irriducibili” (termine incomprensibile, usato non solo dalla stampa ma anche in provvedimenti giudiziari, con o senza virgolette), cos’altro cercano? E si torna al “è già tanto se sono scampati alla forca”.
Qualche magistrato ritiene di chiudere così il discorso, con questa esclusiva motivazione, ignorando bellamente che la norma impone di valutare tutto il percorso detentivo dall’inizio della esecuzione della pena in poi.
Altri chiedono prove esteriori di ravvedimento che devono transitare attraverso un rapporto con i familiari delle vittime. La casistica è fantasiosa: emolumento mensile alle varie Associazioni di familiari di vittime di terrorismo; lettera o comunque contatto
personale con i familiari dell’ucciso; risarcimento del danno anche simbolico, ecc. ecc.
Quando è stato obiettato che appariva evidente l’ipocrisia e la strumentalità della condotta richiesta, intanto perché richiesta e poi perché finalizzata all’ottenimento del beneficio, è intervenuta una risposta agghiacciante e cinica: intanto si tenga questo comportamento, poi valuteremo.
In alcuni casi hanno dimostrato, a proprie spese, più sensibilità verso i familiari delle vittime i detenuti che non i magistrati, rifiutando i primi di porre in essere una condotta così platealmente strumentale.
Che dire ancora?
Che esiste l’ergastolo aggravato dall’isolamento diurno, così incidendo la pena non solo sulla quantità di carcere ma anche sulla sua qualità (chi ricorda, oggi, quel Pretore di Genova che negli anni Settanta dopo avere visitato il locale carcere, ha cambiato dra-
sticamente la propria giurisprudenza, infliggendo pene minori di molto?).
Che l’isolamento diurno è spesso stato applicato vent’anni dopo la sentenza che aveva comminato la pena, con buona pace della funzione “rieducativa” del carcere.
Che esiste l’ergastolo aggravato dalle condizioni di segregazione previste dall’art. 41 bis che, col pretesto della sicurezza, mira al crollo psicologico della persona e alla sua collaborazione processuale (carcere come strumento di tortura).
Che, in questo contesto, la pena appare avere esclusivamente la funzione di pubblica vendetta, con buona pace delle scolastiche funzioni retributiva, preventiva ed emenda.
Ma, soprattutto, viene da chiedersi: che senso ha il gran ciarlare di partecipazione all’opera di rieducazione e di reinserimento sociale?
La stragrande maggioranza delle carceri o delle sezioni in cui si sconta l’ergastolo non prevede alcun tipo di attività rieducativa o risocializzante ma, soprattutto, quali sono i valori ispiratori della società in cui deve essere reinserito il reo?
Oggi dominano guerra, violenza, sopraffazione, corsa al riarmo, distruzione dell’ecosistema, corruzione, libero mercato inteso come concorrenza devastante, ambizione, potere, violazione impunita e continuata della legalità internazionale.
Questi sono i principî dominanti. La richiesta di comportamenti ipocriti e strumentali ai detenuti è, forse, allora, una verifica della loro
idoneità all’ingresso in questo tipo di società?
Chi non accetterà l’offerta sarà libero solo di scegliere dove morire: in carcere se di notte, sul lavoro se di giorno, altrove solo se avrà la fortuna di morire in uno dei 45 giorni annui di permesso.

Partire dall’abolizione dell’ergastolo per fermare l’escalation della società penale

Oggi è ancora difficile far capire che se si rischia da 1 a… 20 anni per una quantità “non giusta” di possesso di cannabis, è perché c’è ancora l’ergastolo. Insomma l’ergastolo suscita una sorta di effetto traino che giustifica e sospinge verso l’alto il resto delle pene comminate. Adotta il logo della campagna Liberi dallergastolo

di Vincenzo Guagliardo

336-280L’abolizione dell’ergastolo venne evocata alcuni anni fa dal post-fascista Gianfranco Fini. L’uscita inconsueta dell’allora leader di An non ebbe però una grande eco e nel frattempo lui stesso l’ha dimenticata, essendo poi diventato democratico tout court.
Ciò tuttavia dimostra in qualche modo che una tale richiesta può giungere da orizzonti politico-culturali diversi: per esempio può affacciarsi come il risultato di una domanda di maggiore efficienza della giustizia penale o, al contrario, come necessità di una sua radicale rimessa in discussione, oppure può semplicemente scaturire da ragioni umanitarie.
In realtà l’ergastolo si è affermato come un sostituto della pena di morte. Non nasce da ragioni umanitarie ma, come per tutte le altre pene detentive, venne introdotto per ragioni di efficienza. Nel Settecento le torture e le esecuzioni, troppe volte promesse, improvvisamente cessarono: ormai erano… troppa carne al fuoco. Perciò non facevano più paura, diceva Beccaria. La detenzione invece avrebbe garantito una pena certa poiché finalmente realizzabile, quindi avrebbe svolto una funzione deterrente; e l’ergastolo avrebbe fatto più paura di una incerta promessa di morte. Avrebbe assegnato al condannato una sorte peggiore della morte. L’ergastolo è nato dunque come nuova “pena capitale”.
E siccome anche nel regno delle pene, come in quello delle nazioni, se non cambiano le cose nella “capitale”, cioè al centro, è poi difficile cambiarle nelle sue province, ecco che questo ignorato centro determina complessi meccanismi che diventano resistenze e boomerang quando si vuole ritoccare il sistema a partire da qualche punto periferico. L’Europa se n’è accorta e in gran parte ne ha preso atto, non attuando più di fatto o abrogando il “fine pena mai” (o meglio “fine pena: 99-99-9999”, come è scritto nei sistemi informatici dell’amministrazione penitenziaria).

L’Italia ancora no. Con i suoi 1415 condannati, l’ergastolo consente di non mettere in discussione aspetti scomodi del passato e di coprire gli interessi presenti che vi si sono costruiti sopra. La presenza di queste persone offre la possibilità di mostrare la faccia severa dello Stato per meglio nasconderne un’altra. Gli ergastolani sono i capri espiatori di un sistema che premia e garantisce una relativa impunità (spesso scandalosa) a un numero sempre maggiore di collaboratori di giustizia, i cosiddetti “pentiti”, e/o ai “colletti bianchi” che, per fare il loro consueto lavoro, né possono, né sanno più, né vogliono distinguere il lecito dall’illegale. D’altra parte gli stessi premi dati prima ai pentiti e le facilitazioni concesse poi ai colletti bianchi, sono venute a far parte di un più vasto sistema di trattamento di natura premiale riservato dalla legge penitenziaria a tutti i detenuti.
Quella premiale è una macchina che trae storicamente origine dalla volontà di non discutere in sede culturale e politica degli aspri conflitti politico-sociali degli anni Settanta, e che i “vincitori” affidarono a 25 mila casi giudiziari di cui rimangono “testimoni” ancora oggi poco più di una cinquantina di ergastolani. Questo sistema divenne legge penitenziaria nel 1986 col nome del senatore Gozzini che ne fu il relatore. Alcuni, in modo troppo affrettato, vi hanno subito visto un primo passo “oltre la pena”. Ma dopo vent’anni questo grande progresso che allora si annunciava come l’alternativa alla pena tradizionale si è mostrato solo un modo per affiancarla. In realtà il sistema penale ha esteso le sue propaggini fuori dal carcere. È aumentato in modo esponenziale il numero di coloro che dipendono da esso anche in stato non detentivo ed è raddoppiato il numero dei reclusi non solo prima ma anche dopo che intervenisse l’indulto.

La pena cosiddetta alternativa, in realtà premiale, ha soltanto aumentato la pervasività del potere giudiziario all’interno della società, incrementando l’area penale esterna al carcere. Si è creato così un “eccesso di presenza penale” che molti cominciano a lamentare. Nel frattempo i fautori della tolleranza zero ne hanno ridotto la portata applicativa con una legge che esclude i recidivi (la ex Cirielli), ossia almeno il 70% dei rei… Invece di rivedere i tetti massimali di pena si è preferito aumentarle. Si sono moltiplicati i fatti che costituiscono reato allargando le competenze del diritto penale, salvo diluire le punizioni caso per caso in modo discrezionale.
Si è così venuta a creare una situazione analoga a quella analizzata da Beccaria nel Settecento. Da un lato si difendeva all’epoca la ferocia delle pene (tortura, morte) e si puniva sempre di più su tutto; dall’altro, non potendo più attuarle, si ricorreva a quelle che erano le misure “sostitutive” dell’epoca: deportazioni, esilii…
Il rimedio altro non fu che un’estremizzazione del male finché non s’inceppò a causa della sopravvenuta impossibilità di deportare e realizzare pubbliche esecuzioni, diventate motivo d’indignazione popolare invece che di spettacolo gratuito per folle forcaiole. È così che si fece strada allora l’idea del penitenziario, della reclusione come pena principale e dell’ergastolo come nuova forma di pena capitale.

Oggi è ancora difficile far capire che se si rischia da 1 a… 20 anni per una quantità “non giusta” di possesso di cannabis, è perché c’è ancora l’ergastolo. Insomma l’ergastolo suscita una sorta di effetto traino che giustifica e sospinge verso l’alto il resto delle pene comminate. Il rischio dunque è quello di una esplosione ingovernabile dell’intero sistema penitenziario. Ormai è popolare volere più ergastoli per un alto numero di persone e per una grande varietà di reati, in una spirale che, per le sue motivazioni di fondo, potrebbe trovare pieno sfogo solo nel ritorno della pena di morte.
E di “ritorno” bisogna infatti parlare, cioè di tensione al ritorno verso un’arcaica barbarie precedente alla stessa funzione dello Stato moderno e a ciò che, pur con tutti i suoi limiti, nell’ultimo quarto di millennio è stato definito comunemente “civiltà”.
Quale che sia la prospettiva da cui si guarda al pianeta carcere, quella dei difensori-riformatori del sistema penale o quella abolizionista, la sparizione dell’ergastolo dovrebbe esser vista come un possibile e necessario punto di convergenza. Altrimenti sarà la forza dei fatti a porre tragicamente la questione.

In Inghilterra, nell’Ottocento, l’eccessivo sovraffollamento provocò malattie mortali e contagiose che dal carcere si trasmisero fuori, passando ai giudici per il tramite di un’aula giudiziaria dove gli imputati dovevano essere processati, e da lì alla città…
Non possiamo sapere cosa succederà questa volta…

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