Un’amnistia per i reati sociali

manifesto 20130721nazionale-1Biblioteca dell’amnistia
Amedeo Santosuosso e Floriana Colao, Politici e Amnistia, Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità ad oggi, Bertani editore, Verona 1986, pp. 278
Stéphan Gacon, L’Amnistie, Seuil, Paris 2002, pp. 424
L’Amnistia Togliatti, Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2006, pp. 392
Une histoire politique de l’amnistie, a cura di Sophie Wahnich Puf, Parigi, aprile 2007, pp. 263

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Per l’amnistia e contro la tortura!

In occasione della riapertura delle udienze, domani 31 gennaio 2013, per i processi che si stanno tenendo contro alcuni manifestanti arrestati a ridosso degli scontri di piazza del 14 dicembre 2010, con una spettacolare iniziativa sui ponti della Capitale diverse strutture politiche e centri sociali romani provano a riaprire la battaglia contro la tortura di ieri e di oggi e contro le estradizioni politiche, per una amnistia generale che includa anche i reati politici, come devastazione saccheggio. I ponti sul Tevere sono stati colorati da striscioni contro la tortura e il carcere, i reati di piazza, l’arsenale giuridico impiegato contro le manifestazioni antigovernative, in solidarietà con Lander Fernadez, militante basco sottoposto a procedura di estradizione su richiesta della Spagna, ed in favore dell’amnistia. Qui sotto il comunicato diffuso sull’iniziativa

Tutte liberi! Vento in poppa ai fuggiaschi

ba412bb8-2d40-43dd-a738-eaa7ccfc5286Domani si celebra il processo per i fatti del 14 dicembre del 2010, una giornata bella ed intensa, un corteo enorme che reagì determinato e rabbioso alla compravendita dei voti in aula per garantire la fiducia al governo Berlusconi, una risposta larga e condivisa che fu capace di rompere il silenzio accumulato in quella stagione. Quel giorno sembra lontano, la dittatura della finanza ha stravolto ancora una volta il quadro politico internazionale, eppure ci sono ancora compagn* che rischiano la propria libertà per quella giornata.
A partire dalla solidarietà nei confronti degli imputati, questa iniziativa vuole alimentare una discussione urgente sul tema giustizia (e non sulla legalità, quello ha già troppi relatori) che sembra sia iniziato nel nostro paese.
Che la repressione sia un strumento del potere per negare il dissenso si sa. Che i diktat finanziari, impongono strette sul controllo è noto, ed è evidente ancor di più nei paesi in cui la condizione sociale è maggiormente aggravata dalla crisi. Ma se la Corte Europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo condanna l’Italia per “violazione dei diritti umani, tortura e trattamento inumano e degradante”, e se Amnesty International dichiara che in italia “essere donne, partecipare a una manifestazione, essere migranti, rom, gay, detenuti, significa correre un serio rischio per i propri diritti umani”, il tema trasborda evidentemente la sensibilità del movimento solamente.
Le gravissime condanne per Genova e per il 15 ottobre, l’utilizzo continuo del reato di devastazione e saccheggio (reato introdotto dal Codice Rocco), la leggerezza con cui si richiedono dure e assurde misure cautelari, le condizioni nelle carceri e l’impunibilità delle forze dell’ordine, la volontà ultima di celebrare il processo contro i notav nell’aula bunker del carcere delle vallette, fanno riferimento tutte ad una sospensione “tecnica” della democrazia in corso, che pone al centro del suo mandato il Codice Rocco, già fondamento teorico del fascismo.

TUTTE LIBERI
VENTO IN POPPA AI\ALLE FUGGIASCHI

c.s.o.a. Corto Circuito, csoa Astra 19, c.s.o.a. Spartaco, Esc Atelier, c.s.o.a. La Strada, c.s.o.a. Sans Papiers, Esc – AtelierAutogestito, Lab! Puzzle, Militant, Strike Spa


Approfondimenti utili

Dopo le pesanti condanne per devastazione e saccheggio confermate dalla cassazione torniamo a parlare di amnistia (un libro per riflettere: politici e amnistia, tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità d’Italia ad oggi)
Stéphan Gacon, L’Amnistie, Seuil, Paris 2002, pp. 424
L’Amnistia Togliatti, Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2006, pp. 392
Une histoire politique de l’amnistie, a cura di Sophie Wahnich Puf, Parigi, aprile 2007, pp. 263

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Il processo contro Sud Ribelle: la filosofia di una inchiesta degna dell’inquisizione

E’ diventata definitiva l’assoluzione per i 13 militanti di Sud Ribelle accusati nel 2002 di associazione sovversiva e attentato agli organi costituzionali. Ieri sera la quinta sezione penale della corte di cassazione, accogliendo la richiesta del procuratore generale, ha respinto il ricorso della procura generale di Catanzaro contro la sentenza con cui la corte d’assise d’appello della città calabrese aveva confermato le assoluzioni dei 13 imputati nel luglio 2010, già pronunciate in primo grado dalla corte d’assise di Cosenza, nell’aprile 2008. 
L’indagine costruita dal Ros di Ganzer aveva fatto il giro delle procure d’Italia senza trovare credito fino a quando, nel novembre 2002, venne accolta dalla procura di Cosenza che spiccò gli ordini di perquisizione e arresto.
Grazie ad una testimonianza di Eva Catizzone (che cito qui sotto), all’epoca sindaco di Cosenza, ho scoperto solo oggi che tra gli oggetti sequestrati agli imputati c’erano alcuni miei libri. Non so che uso ne abbiano poi fatto i Ros e la procura nel corso dell’inchiesta. Posso immaginare: con la mia consegna straordinaria alle autorità italiane da parte della polizia francese, avvenuta nell’agosto precedente, ero stato trascinato nel cuore dell’inchiesta sulla morte di Marco Biagi, grazie ad una montatura orchestrata dal duo Vittorio Rizzi-Paolo Giovagnoli (il primo alla guida del gruppo di inquirenti che indagava sull’episodio; il secondo titolare dell’inchiesta nonostante l’intima amicizia e il lungo legame di famiglia con la vittima). Quei libri servivano a condire il contesto e suggerire immediate equazioni.
Ripropongo l’articolo che, ignaro di tanto interesse,
scrissi dalla cella d’isolamento del carcere di Marino del Tronto per Liberazione subito dopo gli arresti.  

La testimonianza di Eva Catizzone: «Mi svegliai, quella mattina, con la telefonata del Dottore (Francesco Francesco Febbraio) e col rumore degli elicotteri sulla testa della città. Ero Sindaco. Quando lessi l’ordinanza ne colsi subito il tentativo maldestro. Entrarono, di notte, gli uomini di Ganzer, col passamontagna nero calato sul volto, nelle case dei cosentini e delle cosentine. Sequestrarono i libri di Paolo Persichetti e i ragazzi furono portati a Trani, nel supercarcere. Poi venne quella straordinaria giornata di partecipazione, di libertà, di civiltà, vissuta insieme a Franco Piperno, Luca Casarini, Nichi Vendola e 100 mila altri. Era un sud diverso, libertario e ribelle, che resisteva all’omologazione del pensiero. Oggi viene resa giustizia. E’ finito un incubo, per molti personale (penso alle famiglie), per tanti collettivo. Mi resta ancora impresso nella memoria l’odore dei fiori lanciati, dall’alto dei balconi, al nostro passaggio».

Venerdì 15 novembre 2002, esattamente una settimana dopo il Forum sociale di Firenze e la manifestazione nazionale contro la guerra che vide scendere in strada quasi un milione di persone, venti militanti della rete Sud Ribelle vengono arrestati. Si trattava di una operazione preparata da tempo e mediaticamente congeniata, intervenuta alcune ore prima dell’incontro previsto davanti ai cancelli tra gli operai siciliani della Fiat di Termini Imerese, collocati dall’azienda in cassa integrazione. Il provvedimento di detenzione cautelare emesso dal Gip di Cosenza, ispirato da un famoso rapporto del Ros dei Carabinieri, precedentemente rifiutato dai magistrati di Genova e Napoli, affermava di perseguire atti di «sovversione contro l’ordinamento economico dello Stato». Le accuse specifiche richiamavano gli avvenimenti del marzo 2001, a Napoli, e del luglio 2001, a Genova.

La filosofia di una inchiesta degna dell’inquisizione

Paolo Persichetti
Liberazione
, mercoledì 27 novembre 2002

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Le motivazioni impiegate dal Gip del tribunale di Cosenza nel concedere la liberazione di alcuni militanti No Global arrestati nei giorni scorsi confermano come l’inchiesta condotta da quella procura sia solo una torva avventura inquisitoria. I provvedimenti di rimessa in libertà si giustificherebbero – secondo il magistrato – «per il venir meno della pericolosità sociale desunta dalla sopravvenuto» – o almeno supposto tale – «ripudio della violenza pronunciato nel corso degli interrogatori». sud-ribelle1 Ora, ci sembra che se in questo episodio esiste una vera confessione spontanea e totale, essa viene da quanto scrive il magistrato. Parole che confermano come la detenzione cautelare venga usata come una forma di sanzione delle opinioni dell’indagato e l’abiura (do you remember dissociation?) il requisito essenziale per ottenere la libertà.
Di questa vicenda, come di altre, non interessano le eventuali risposte strappate a chi, sottoposto a pressione coercitiva, è stato messo in condizione d’inferiorità. Cos’altro è il carcere preventivo, appesantito dalla situazione d’isolamento giudiziario disposto in un istituto di massima sicurezza, se non un tentativo d’intimidazione psicologica, di minorizzazione dell’indagato?
Ci interessano invece le domande dell’inquisitore, di colui che si trova in posizione di vantaggio, privo di condizionamenti se non quelli della propria coscienza (se mai ne ha una), fresco e riposato, sostenuto dall’ausilio della forza coercitiva di cui dispone, dalle informazioni raccolte durante mesi di violazione della sfera privata del suo ostaggio, e di cui ha disposto il saccheggio della vita e dei beni, la perquisizione della casa, infrangendone l’intimità, invadendo e appropriandosi d’oggetti a lui cari, di strumenti di lavoro, dei segreti e dei ricordi, appunti e sogni, ed a cui vorrebbe – dopo tutto ciò – curare l’anima, rieducare la coscienza, misurare i valori etici, raddrizzare la morale, arrogarsi il diritto di giudicare il percorso personale svolto nel fetore di una putrida cella di sicurezza.
Non vorremmo esser tornati ai tempi delle edificanti parabole nelle quali l’inquisitore indulgeva nel ruolo di confessore, raccogliendo i peccati, assolvendo le anime e confiscando i corpi. La proliferazione dei reati associativi, ben sette quelli presenti nel nostro codice penale, la solida permanenza dei reati d’opinione, altrimenti detti «politici», reati di fine e di pericolo, facilita la concezione inquisitoria del ruolo della magistratura. Interpretazione che ha incentivato brillanti carriere politiche e istituzionali. Scompaiono in questo modo le domande sui fatti specifici e circostanziati, sui comportamenti concreti e si moltiplicano le richieste sulle proprie idee, opinioni, posture dell’anima e intenti del pensiero. S’intavolano processi alle intenzioni, vere, presunte, supposte, attribuite, persino inconsce.
Ma le motivazioni addotte dalla dottoressa Plastina nella sua ordinanza di rimessa in libertà sollevano numerose altre riflessioni sulla cultura politica e civile ormai imperante non solo nel nostro paese. Esse ci interpellano su quella sorta di richiamo all’ordine che viene rivolto non solo ai nuovi movimenti, ma alle possibilità che ciascuno di noi ha, in pubblico come in privato, di pensare, avere dubbi, esercitare critica senza costrizioni, intimidazioni, ipoteche e minacce.
Argomentando in questo modo le scarcerazioni, il magistrato di Cosenza ha dato prova di una notevole quanto abile dose di malizia. Affermando che l’adesione esplicita ai principi della nonviolenza priverebbe l’indagato di un qualsiasi profilo di pericolosità sociale, la dottoressa Plastina ha introdotto una micidiale quanto perfida equazione tra nonviolenza e legalità. toto-peppino-e-fiordalisi1Mettiamo ora da parte la domanda legittima che questa circostanza induce: ovvero se la funzione di magistrato attribuisca un magistero sulla verifica delle dottrine morali e filosofiche seguite dagli individui. A che titolo un operatore della giustizia, che si avvale quotidianamente di quella dose di forza coercitiva normata (diritto), ritenuta necessaria alla regolazione sociale, può sindacare moralmente sul grado di violenza altrui? Domandiamoci, invece, se è possibile, in punto di dottrina ed esperienza storica, accettare una simile confusione tra nonviolenza e legalità?
Per quanto ci risulta, Thoreau, Gandhi e Luther King, concepivano e praticavano la nonviolenza come disobbedienza alle regole, dunque alla legge, per lottare contro situazioni di ingiustizia. La dottoressa Plastina fa molto bene il suo lavoro riassumendo la nonviolenza all’interno del paradigma della legalità. Conduce in questo modo, all’insegna di quella che fu la magistratura combattente durante l’emergenza degli anni Settanta, una battaglia su due fronti: quello giudiziario e quello del senso, ovvero sulla visione legittima delle cose da imporre. Stupisce, invece, che i nonviolenti non abbiano avuto in proposito nulla da obiettare. Sorprende tanta timidezza e tanto silenzio. Dobbiamo pensare che dietro vi sia soltanto il segno di una superficiale distrazione oppure che il magistrato di Cosenza tutto sommato abbia ragione?

Link
Sud Ribelle, una lettera di Claudio Dionesalvi
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Carlo Giuliani, quel passo in più mentre tutti gli altri andavano indietro
Aporie della nonviolenza-1/continua
Esilio e castigo, retroscena di una estradizione

Cesare Battisti: la decisione finale nelle mani di Lula. Fallisce il golpe giudiziario tentato dal capo del Tribunale supremo, Gilmar Mendes

Dopo la notte di odio, gli invasati della vendetta e le tricoteuses che siedono sugli scranni del Parlamento e nelle redazioni dei giornali e delle televisioni costretti a guardare la realtà.
La decisione sull’estradizione di Battisti resta nelle mani del presidente della Repubblica Lula. Fallisce il golpe giudiziario tentato dal capo del Tribunale supremo, Gilmar Mendes

Paolo Persichetti
Liberazione 20 novembre 2009

Montecitorio, l'aula delle tricoteuses

Cesare Battisti è ancora in Brasile e l’intricata vicenda della sua estradizione è ben lontana dall’essere conclusa. Cessata la danza macabra dei festeggiamenti seguiti all’annuncio del via libera all’estradizione concesso mercoledì sera, anche se di stretta misura (5 contro 4), dal Supremo tribunale federale brasiliano, diradati i fumi dell’odio, seccata la schiuma del rancore, il risveglio per le tante tricoteuses che siedono sugli scranni del Parlamento o nelle redazioni dei giornali e delle televisioni è stato mesto e sbiascicato. Dopo la sbornia il ritorno alla realtà ha infranto il miserabaile sogno della vendetta. Il sabba della sera prima è apparso in tutta la sua fallace illusione, effetto sugestivo, stato di trans della coscienza provocato dall’acido lisergico del livore. L’applauso che ha interrotto i lavori parlamentari all’annuncio del voto favorevole all’estradizione, le centinaia di lanci d’agenzia che riportavano slavine di dichiarazioni avventate e invasate manifestazioni di vittoria, tutto è finito in fumo, svanito come una nube tossica di menzogne, ricordo confuso di una serata di follia. Tanto rumore per nulla. Il golpe giudiziario tentato dal presidente del tribunale supremo federale del Brasile, Gilmar Mendes, non è riuscito. Dopo aver fatto pesare con il proprio voto, ampiamente scontato da mesi, la bilancia contro la concessione dell’asilo politico a Battisti, Mendes aveva puntato tutto sul furto della decisione finale dalle mani del presidente della Repubblica Lula, in barba a tutta la tradizione giuridica internazionale. Tentativo eversivo di modificare unilateralmente l’equilibrio dei poteri previsto nella costituzione. Ma la bilancia del voto si è ribaltata grazie al cambio di fronte del giudice Ayres Britto, che ha permesso alla corte (con un 5 a 4 capovolto) di rispettare il dettato costituzionale. Il capo dello Stato non è un notaio, un passacarte che sigla col suo nome sentenze altrui. Il potere di firma indica una capacità di valutazione qualificata e autonoma. Ora l’argomento della “politicità” dei reati ascritti a Battisti non potrà più essere utilizzato per giustificare il rifiuto della sua estradizione, perché censurato dalla corte, anche se nella dichiarazione di voto Mendes ha ammesso, contraddicendosi, la natura politica di buona parte delle incriminazioni. Lula dovrà fondare l’eventuale rifiuto di consegnarlo all’Italia con altre giustificazioni giuridiche, che tuttavia non mancano nella lunga lista di violazioni, abusi, norme in deroga presenti nel dossier. Non ultimo il fatto che Battisti non avrà diritto ad un nuovo processo, come invece era stato promesso alla Francia pur di estradarlo. Mendes ha sostenuto che la responsabilità diretta o morale negli omicidi contestati a Battisti è priva di politicità perché questi sono stati commessi in azioni individuali, estranei a contesti di piazza, a manifestazioni pubbliche. Ma seguendo questo ragionamento estemporaneo, solo i linciaggi sarebbero politici mentre tutti i tirannicidi della storia rimarrebbero volgari omicidi a carattere privato. E’ con questi fragili argomenti che il Stf ha negato la natura politica dei reati attribuita nelle sentenze dalla stessa magistratura italiana. Come riportava ieri il quotidiano brasiliano O Globo, l’esecutivo sta valutando la possibilità di mantenere Battisti in Brasile utilizzando altre formule legali. «Nessuno, nel governo, crede che Battisti debba tornare in Italia», sostiene una fonte vicina al presidente. Per farlo, Lula ha dalla sua le clausole d’eccezione presenti nel trattato bilaterale, che gli consentono di bloccare anche un processo di estradizione avallato dal massimo potere giudiziario. Ma forse non avrà nemmeno bisogno di farlo, se l’Italia non si dimostrerà in grado di adempiere alla condizione posta dal Stf per concedere l’estradizione: commutare l’ergastolo ad una pena non superiore ai 30 anni.

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Camicie verdi di ieri, Ronde di oggi

Arriva al successo la vecchia strategia leghista di dare vita ad un monopolio padano della violenza sul territorio del Nord Italia

Paolo Persichetti
Liberazione 13 maggio 2009

All’inizio si chiamavano «Camicie verdi». La legalizzazione delle ronde civiche prevista nel pacchetto sicurezza, che arriva al voto oggi nell’aula della Camera blindato dal voto di fiducia, ha una genealogia ben precisa. Nel fascicolo del processo in corso a Verona, che vede sul banco degli imputati l’intero vertice della Lega nord, emergono dei documenti che dimostrano come già nel 1996 questo movimento politico avesse messo in piedi una struttura dalle «caratteristiche paramilitari», che dal nucleo iniziale di Camicie verdi era passata alla creazione di una Guardia nazionale padana evolutasi poi in una Federazione delle compagnie della guardia nazionale padana.

Salvini, il leghista che ha proposto l'apartheid nella  metropolitana milanese

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L’inchiesta in questione è quella condotta dal pubblico ministero Guido Papalia contro i progetti di secessione portati avanti dalla Lega nord con modalità ritenute dalla magistratura illegali. Insieme al reato fine, il progetto secessionista, considerato di per sé un attentato all’articolo primo del dettato costituzionale, la magistratura ha contestato allo stato maggiore leghista anche dei reati mezzo, tra questi la messa in opera di gruppi paramilitari. Appunto la creazione di «corpi e reparti organizzati in guisa militare e dotati di “gradi e uniformi”». Caratteristica che ad avviso della magistratura «al di là dell’aspetto “ideale” di usurpazione del monopolio statuale della forza, andava materialmente a turbare la tranquillità dei cittadini».
Erano gli anni in cui la Lega perseguiva una strategia che rasentava l’insurrezionalismo costituente, attraverso una serie preliminare di passaggi che dovevano preparare l’evento accumulando forza sociale, consenso, organizzazione, controllo politico, culturale e “militare” del territorio. È in quel clima politico-culturale che nel 1997 un piccolo gruppo di padani combattenti, i Serenissimi, sbarcò armato in piazza san Marco a Venezia per impadronirsi del campanile. Una banda armata leghista per la Giustizia, «terroristi padani» se volessimo definirli mutuando il linguaggio comunemente usato dai leghisti contro l’estrema sinistra.
Sempre dalle carte rinvenute nell’inchiesta emerge che l’organizzatore di questa struttura paramilitare altri non era che Roberto Maroni, l’attuale ministro degli Interni che aveva ricoperto questa carica già nel primo governo Berlusconi, acquisendo una professionalità e una rete di contatti e conoscenze d’apparato poi trasferiti nel fantomatico governo della repubblica federale padana in pectore.
Insomma nel 1996 Maroni, che nel suo cursus honorum annovera anche la funzione di portavoce del comitato di liberazione della Padania, reclutava guardie padane e organizzava ronde. Un vecchio pallino che ora si trasforma in una realtà su scala nazionale con tutti i crismi della legalità.
In una lettera del 7 ottobre 1996 l’allora portavoce del governo padano diramava le direttive per il reclutamento degli aderenti alla Federazione delle guardie nazionali padane «rette da un identico statuto». «Il governo – scriveva Maroni – ha potuto procedere in pochi giorni alla costituzione di 19 Compagnie provinciali. L’obiettivo è di arrivare alla costituzione di tutte le Compagnie provinciali (oltre 50) entro la fine di ottobre». Le nuove milizie che verranno disciplinate col voto di oggi avranno una rete ancora più capillare, su base comunale. Sempre dalle carte processuali emerge che inizialmente le milizie padane avevano ricevuto espresse indicazioni sul «possesso di porto d’armi», solo in seguito mitigato dallo statuto citato nella lettera del ministro. Un vero manifesto della contraddizione. La guardia padana «costituita in associazione pacifica e nonviolenta», ispirata al «rifiuto di ogni attività che implichi, anche indirettamente, il ricorso all’uso delle armi o della violenza», per «combattere gandhianamente le ingiustizie sociali» ricorrendo alla «disobbedienza civile e la resistenza passiva», non proponeva – come ci saremmo aspettati – la pratica del digiuno ma (articolo 3, comma g) «l’esercizio del tiro a segno come momento di pacifico riferimento storico, come attività sportiva, di svago e motivo di aggregazione sociale».
La mira più della parola si addice ad un bravo rondista, come predicava Gandhi, no?

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Caso Battisti, scontro tra Italia e Brasile per la concessione dell’asilo politico

Anni 70: «furono reati politici». Il ministro della Giustizia brasiliano Tarso Genro concede l’asilo politico a Cesare Battisti

Paolo Persichetti

Liberazione 16 gennaio 2009

Cesare Battisti, l’ex esponente dei Pac condannato all’ergastolo dalla giustizia dell’emergenza italiana e riparato in amnistiaj3pocvBrasile dopo l’estradizione concessa dalla Francia, non verrà estradato. Il ministro della Giustizia Tarso Genro, anch’egli con un passato di esiliato politico durante gli anni della dittatura e per questo rifugiatosi in Uruguay, gli ha concesso l’asilo politico (sarà libero entro 4 giorni). Decisione che ha capovolto il parere fornito a stretta maggioranza (tre contro due) dal Conare (l’organismo abilitato a fornire un avviso tecnico) il 28 novembre scorso. Arrestato a Copacabana il 18 marzo 2007, Battisti non era riuscito inizialmente a far valere le sue ragioni. Le prime tappe della procedura aveva preso una brutta piega. Insomma l’esito positivo della vicenda non sembrava affatto scontato. Il 2 aprile 2008, il procuratore generale, raccogliendo le pressioni diplomatiche e soprattutto degli ambienti giudiziari italiani, aveva espresso parere favorevole all’estradizione. Per questo la difesa aveva rinunciato a proseguire la sua battaglia sulla via strettamente giudiziaria, che prevedeva il ricorso al tribunale supremo federale (l’equivalente della nostra corte costituzionale), per interpellare direttamente il potere politico. Così in ragione dello “statuto dei rifugiati del 1951” e di una legge del 1997, il ministro della Giustizia ha ritenuto che esistessero tutti i requisiti richiesti per la concessione dell’asilo politico. Tra questi il fatto che gli episodi contestati a Battisti poggiassero tutti sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Pietro Mutti, lautamente remunerato con l’impunità, senza altri fondati elementi di prova; la presenza di una legislazione penale speciale, cioè di una giustizia d’eccezione che sovrasanziona i delitti politici e riduce le garanzie processuali e la sussistenza di un contesto storico caratterizzato da un conflitto sociale acceso. Il mantenimento, a distanza di tanti decenni, di un intento ultrapersecutorio che ha reso tabù qualsiasi chiusura politica delle eredità penali degli anni 70, avrebbe così suscitato quel rischio di «persecuzione politica», evocato per giustificare l’asilo, che tanto scandalo ha suscitato nel ceto politico-giudiziario italiano. A confortare la decisione è intervenuto anche il parere di Francesco Cossiga, già ministro degli Interni e presidente del consiglio negli anni più duri dello scontro tra istituzioni e sovversione di sinistra (nonché promulgatore della legislazione speciale). Alcuni decisivi passaggi della lettera dell’ex presidente della Repubblica sono stati ripresi nello stesso provvedimento emesso dal ministro Genro. Vi si può leggere infatti che «i sovversivi di sinistra venivano considerati nell’Italia degli “anni di piombo”, come semplici terroristi e talvolta criminali comuni. L’autore della lettera – conclude il provvedimento – sostiene, tuttavia, l’impropietà di questa classificazione attribuita al ricorrente». La decisione del Brasile, che si aggiunge a quella della Francia sul caso Petrella, rappresenta un smentita cocente delle arroganti pretese della magistratura e del ceto politico italiano. La dottrina Mitterrand ha trovato in questo modo una rinnovata legittimazione internazionale. L’italia con la sua eccezione giudiziaria resta sempre più sola.

Segue/1

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Su amnistia e dottrina Mitterrand vedi anche i seguenti link

Storia-della-dottrina-mitterrand
Una-storia-politica-dell’amnistia
un-kidnapping-sarkozien
retroscena-di-una-estradizione
exil-et-chatiment
esilio-e-castigo

Sulla vicenda di Marina Petrella vedi anche i seguenti link

La Francia rinuncia all’estradizione di Marina Petrella
La figlia di Marina Petrella: “sono nata in un carcere speciale agli inizi degli anni 80, adesso voglio capire”
La Francia ha deciso di scarcerare Marina Petrella
Oreste Scalzone, quando si parla di confini dell’umanita vuol dire che se ne sta escludendo una parte
Marina Petrella ricoverata in ospedale ma sempre agli arresti
Peggiorano le condizioni di salute di Petrella
Lettera da Parigi della figlia di Marina Petrella
Marina Petrella sarà estradata, addio alla dottrina Mitterrand

Tolleranza zero, il nuovo spazio giudiziario europeo

Il mandato d’arresto europeo e la riformulazione estensiva dell’infrazione di terrorismo

Paolo Persichetti
L’Humanité 10 ottobre 2001

«Uno spazio giudiziario europeo»! Ecco la soluzione per ogni problema, il rimedio contro i mali del XXI° secolo: «terrorismo planetario», insicurezza bandiera_europa001_2 crescente, invasione delle popolazioni senza risorse. Lotta senza quartiere contro il crimine, tolleranza zero, giudiziarizzazione sempre più estesa della vita sociale e politica, ma legge ed ordine possono arrivare a dominare queste nuove contraddizioni e sfide? O al contrario siamo di fronte ad una cinica panoplia di argomenti che fanno della paura, dell’angoscia e dell’ansia, dei nuovi ingredienti del mercato politico? Dispositivi ansiongeni, deliri sicuritari, demagogia giudiziaria, non rischiano forse di rivolgersi contro i loro promotori al pari di una medicina che uccide il malato?
Una nuova tappa è stata raggiunta con la proposta del mandato d’arresto europeo, accompagnato da un progetto di riformulazione estensiva dell’infrazione di terrorismo. Un colpo di acceleratore è venuto nel momento in cui l’enorme breccia aperta nelle mura del Pentagono e le rovine fumanti delle Twin Towers ricordano bruscamente che la storia non è affatto finita sotto le rovine del muro di Berlino. Una congiuntura che i sostenitori dello spazio giudiziario europeo cercano di volgere a loro vantaggio profittando della drammatizzazione. In realtà, il mandato d’arresto europeo è la conclusione di un processo avviato da diverso tempo. Non sorge certo dalle necessità del momento. Lungamente riflettuto, questo progetto si è sempre confrontato all’assenza di un fondamento giuridico-costituzionale e a delle forti perplessità politiche. arresto-manette-001
Innanzitutto, che cosa è mai lo «spazio giudiziario europeo»? Uno spazio costituzionale unificato, dotato di pesi e contrappesi omogenei, di un sistema giuridico coerente, di una polizia unica, di criteri di formazione della prova identici? No! L’Europa, non ha nemmeno ancora assunto lo statuto di persona giuridica. L’Unione europea, non può firmare in quanto tale le convenzioni e i trattati internazionali. Sono i quindici che firmano, uno per uno. Di cosa parliamo dunque?
Vista da un altro continente, l’Europa appare uno spazio economico, finanziario e monetario, che cerca di accordarsi sul piano legislativo attraverso il principio di sussidiarità. L’Europa politica è un nano, l’Europa militare balbetta, quanto all’Europa sociale essa è uno spettro (che s’aggira per i suoi Palazzi). L’Europa è un fantasma costituzionale e lo spazio giudiziario un inganno, il luogo dell’arbitrario puro.
La nozione di «mutuo riconoscimento» degli atti di giustizia, sentenze e mandati di arresto, è il fragile rimedio trovato per aggirare la sovranità degli Stati ancora in vigore. Gli Stati nazionali sono ancora là: non sono stati aboliti, né abbattuti né sorpassati. La tecnostruttura di Bruxelles ha escogitato una scorciatoia che nasconde in realtà una cultura profondamente antigiuridica e anticostituzionale. Non si tratta di una «rivoluzione copernicana», come è stato scritto, al contrario siamo di fronte al compimento di una vera controriforma.
Il mutuo riconoscimento, infatti, non tiene conto delle asimmetrie giudiziarie presenti negli Stati membri: differenze tra rito accusatorio, semi-accusatorio e istruttorio; diversità di procedura; qualificazione a geometria variabile delle infrazioni e della entità delle pene incorse; presenza o assenza dell’obbligo dell’azione penale; diversa valutazione del valore della parola dei pentiti, ecc.
In nessun momento queste diversità sono state prese in conto come invece ancora accade nelle attuali procedure di estradizione. Non solo ma il muto riconoscimento, nella forma in cui esso è stato presentato nella «proposta di decisone quadro», infrange la regola della non retroattività delle norme (nullum crimen sine lege). Non è un problema di fiducia o sfiducia reciproca tra paesi membri. Il diritto racchiude dei rapporti sociali, è dunque una questione di regole, di diritti acquisiti, di garanzie che esprimono il livello di civiltà e di mediazione che esiste all’interno di ogni singolo paese. La lista d’eccezione (art. 27) è un palliativo che ha l’obiettivo di sostituire la regola della «doppia incriminazione». Non è sufficiente che una infrazione sia punita in entrambi i paesi perché vi sia il riconoscimento della richiesta di estradizione. Occorre anche che ci sia conformità nella qualificazione del reato, poiché in alcuni paesi europei (e in Italia in modo particolare) esistono delle legislazioni penali speciali che raddoppiano, se non addirittura moltiplicano, le qualificazioni, col fine dichiarato di perseguire le finalità politiche delle condotte ritenute illegali.
La sovrapposizione tra mandato d’arresto europeo ed estensione della infrazione di terrorismo ha come obiettivo di seppellire definitivamente anche il black-bloc riconoscimento residuale della natura politica di alcune infrazioni. Due di queste nuove qualificazioni (esse sono state riassunte in tredici punti) attirano in modo particolare l’attenzione: «la cattura illecita d’istallazioni statali o governative, di mezzi di trasporto pubblico, d’infrastrutture, di luoghi pubblici e di beni o il danneggiamento che possono loro essere causati», punto (f); e «la realizzazione d’attentati che perturbino un sistema d’informazione», punto (j).
L’espressione «cattura illecita», che nella formulazione in lingua francese del testo della commissione intrattiene ancora qualche ambiguità, in realtà è da intendersi chiaramente nel senso di «occupazione», come recita senza mezzi termini la versione italiana. Essa, dunque, non offre alcun dubbio su quali siano i reali comportamenti illegali presi di mira. Il legislatore non pensa qui di limitare la portata della norma al caso di un attacco manu militari di un commando terrorista contro istallazioni istituzionali, ma vuole estenderla a pratiche sociali e di massa come l’eventuale occupazione nel corso di manifestazioni o scioperi di scuole, stazioni, uffici pubblici. Il riferimento implicito ai movimenti che hanno partecipato alle mobilitazioni di Seattle, Göteborg, Genova, fa chiaramente parte dei retropensieri dei redattori del testo, i quali non si nascondono affatto quando suggeriscono senza particolari pudori che «ciò potrebbe riguardare atti di violenza urbana, per esempio».
Ogni occupazione di immobili appartenenti a società pubbliche, ogni azione di gruppi di disoccupati, precari, immigrati che occupano le prefetture per rivendicare la loro regolarizzazione, i tradizionali «colpi di mano» dei 6_g sindacalisti della Cgt o le azioni di disobbedienza civile della confederazione paesana di José Bové, come la distruzione di coltivazioni di Ogm, i raids dei portuali o delle coordinazioni rurali e dei cacciatori; tutti costoro avrebbero già largamente commesso azioni da considerare, secondo i nuovi criteri, degli «atti terroristici», al pari dei cattivi per antonomasia, i militanti che di volta in volta si raccolgono nel famoso Black bloc.
Falso! Ribattono alcuni che ricordano come la qualificazione di un atto terrorista subentri unicamente quando si è di fronte alla presenza congiunta di un elemento materiale (l’atto illecito) e di un elemento intenzionale (la volontà politica sovversiva). Ma la volontà può essere l’oggetto d’interpretazioni fin troppo libere e soggettive e tutto ciò applicato a delle aree sociali d’opposizione, dissidenti o situate spesso ai confini delle norme costituite, può ingenerare nella magistratura e nelle forze di polizia la tentazione di liquidare fastidiosi fenomeni di contestazione e protesta sociale e politica, causando enormi danni alla tutela dello spazio di espressione democratica.
Questa obiezione tuttavia resta di grande utilità poiché senza grandi infingimenti designa il momento volitivo-intenzionale come il passaggio qualificante dell’atto terroristico. Innovazione per nulla scontata, poiché in passato la nozione di terrorismo non era mai uscita ad emanciparsi dal suo sostanziale carattere aporetico e strumentale. Nei trattati internazionali si erano tentate alcune caute definizioni che fondamentalmente si attenevano alle modalità fenomenologiche delle azioni compiute, caratterizzate per il ricorso ad una sostanziale iperviolenza indirizzata contro civili. I moventi, politici o religiosi, erano rimasti sempre fuori dai tentativi di definizione, al contrario di quanto invece si afferma nei codici penali di alcuni paesi, come l’Italia, dove la qualificazione investe atti e intenti di sovversione dell’ordinamento democratico, successivamente corretto con costituzionale e presente nel 270 bis cp vecchia formula, o nel 280 cp, e attraverso l’introduzione di una aggravante specificata, che si sono aggiunte a definizioni di infrazione politica ereditate dal legislature fascista come la canonica formulazione contenuta all’interno dell’art. 270 del codice penale, dove viene chiamata in causa la sovversione violenta di una classe sociale o degli ordinamenti economico o sociali costituiti nello Stato.
Allo stesso modo nei manuali di alcune strutture operative americane, come l’Fbi, il Pentagono, prendevano apertamente in considerazione le finalità politiche antigovernative, o introducevano distinzioni tra popolazione civile e militare, intendendo per civile anche militari in borghese, o in situazioni non belligeranti. boxshot
L’estensione del significato di atto terrorista proposta nella decisione quadro della commissione europea non deriva più dalla semplice realizzazione degli atti illegali in sé, che trova già un ampio sanzionamento come infrazione di diritto comune in tutti i codici dei paesi membri, ma dalla sua eventuale giustificazione ideologica, addirittura non solo rivendicata ma attribuita o presunta. È dunque in primo luogo questo elemento ideologico, culturale, mentale, politico e non materiale, ad essere specificamente punito. Negate a suo tempo, secondo quell’assurda finzione che vorrebbe le democrazie esenti dalla presenza dell’inimicizia politica, che per questo viene depoliticizzata e relegata a semplice illegalità criminale, le infrazioni politiche vengono ripescate sotto una veste ipercriminalizzata.
Non finisce qui. Il riferimento alla «occupazione di luoghi pubblici e di beni o il danneggiamento che possono loro essere causati», alla stessa maniera delle azioni di pirataggio informatico (poiché a questi comportamenti si rivolge il punto j), lascia cadere definitivamente ogni velo d’ipocrisia morale. Oramai ogni attacco condotto contro la proprietà, i beni, mobili o immobili, materiali o immateriali, rappresenta una infrazione di tipo terrorista. L’argomento etico, che in passato fondava il ricorso allo stigma terrorista per ogni atto che avesse leso la tutela della integrità della vita umana, è rimpiazzato dal riconoscimento dell’unico valore supremo da proteggere: l’etica del capitale.
Non è un sistema giudiziario sopranazionale o extra-nazionale quello che sta nascendo a scala europea, con dei pesi e contrappesi omogenei, ma una semplice estensione della sovranità giudiziaria di ogni Stato membro. Il tutto chiaramente a discapito delle garanzie personali dei cittadini dell’Unione. Un grande pregiudizio investe le libertà individuali e pubbliche che perdono, con il superamento delle procedure di estradizione, un luogo «terzo» che aveva funzione di garantire i diritti della persona domandata dallo Stato richiedente.
In nessun modo dunque è possibile sostenere l’equazione tra il ruolo svolto dalle vecchie chambres d’accusations e le funzioni marginali attribuite al magistrato che deciderà della messa in esecuzione del nuovo mandato. All’avviso di conformità giuridica, pronunciato dopo un’approfondita analisi e dibattito contraddittorio del caso, per lasciare la decisone finale all’autorità politica, il nuovo progetto oppone una semplice verifica dell’identità della persona e della regolarità formale del mandato. I mezzi di ricorso vegono soppressi, riducendo al minimo i margini di valutazione giuridica ed esautorando quelli d’opportunità politica.
Tutto ciò non avviene in presenza di uno Stato unico europeo, il che renderebbe logica una tale innovazione procedurale ma di una coesistenza di Stati sovrani che, contrariamente a quanto afferma la critica sovranista, non subiscono una alienazione di parti della loro sovranità nazionale. In realtà, la creazione di uno spazio giudiziario comune non è altro che la cessione di una parte della sovranità interna a discapito delle garanzie individuali. Questa perdita è compensata dalla estensione della sovranità esterna, consentita dalla esecuzione dei suoi atti di giustizia sull’intero territorio dell’Unione.

Link
Agamben, L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
La giudiziarizzazione dell’eccezione 1
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

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