Violante al congresso di Md, «basta con il garantismo»

Archivi – L’ex pm Luciano Violante da poco eletto parlamentare nelle liste del Pci chiede a Magistratura democratica di mettere da parte il garantismo. «Non preoccupa – sosteneva – l’uso strumentale delle garanzie processuali, ma il richiamo al garantismo come formadi rafforzamento delle organizzazioni terroristiche». Intervento apparso sull’Unità del 27 settembre 1979

Mentre volgeva al termine l’intensa stagione di conflittualità che aveva favorito importanti conquiste sociali, miglioramenti economici, nuove tutele, spazi di democrazia reale nei luoghi di lavoro, migliori condizioni di vita per le classi lavoratrici, allargando la platea dei diritti e dei bisogni rivendicati e fatto emergere nuovi soggetti sociali e nuovi movimenti, si apriva ad Urbino, alle fine del settembre 1979 il quarto congresso di Magistratura democratica, i giudici di sinistra per intenderci. Suddivisi in diverse correnti animate da un dibattito che aveva traversato le passioni dei due precedenti decenni, i magistrati erano davanti ad un bivio: la penetrazione del diritto nei processi sociali ed economici, il ruolo di supplenza affidato loro dalla politica per reprimere la stagione della sovversione sociale e della lotta armata, avevano attribuito alla magistratura una funzione sempre più centrale. Cosa dovevano farsene? Quale erano i nuovi campiti per la nuova stagione che la retata del 7 aprile di pochi mesi prima aveva annunciato con forza?
Luciano Violante, ex pm alla procura di Torino poi agli uffici legislativi del ministero della giustizia, dove si era occupato delle attività di contrasto giuridico al terrorismo, divenuto parlamentare del Pci da pochi messi, spiegava sulle pagine dell’Unità, senza tanti giri di parole, che il garantismo aveva fatto ormai il suo tempo. Era alle porte la stagione della «repressione disciplinare», come la definirà Giovanni Palombarini, ma soprattutto il Pci, convinto dell’attualità della propria candidatura alla guida del Paese, riteneva ormai d’intralcio il garantismo e l’uso alternativo del diritto. Il mutamento di rotta era drastico e il dibattito sul significato del garantismo che aveva visto confrontarsi in passato tre linee, cambiava di segno. Alla precedente scuola della “creazione giuridica”, che attraverso un uso dell’interpretazione e delle fonti mirava al reintegro del dettato costituzionale di fronte all’inerzia o al sabotaggio legislativo della politica conservatrice e restauratrice, attività che trasformava la magistratura da vecchio organo burocratico asservito alle gerarchie dello Stato-apparato a «soggetto istituzionale indipendente, operante come momento di raccordo fra lo Stato e la società civile», si opponeva un ritorno alla certezza del diritto, inteso come ruolo conservativo della funzione giurisdizionale di fronte alle modificazioni della società o all’emergere di equilibri più avanzati o nuove domande e bisogni sociali. Le altre due linee, quella che riteneva il garantismo uno baluardo per difendersi dallo Stato, e la terza, minoritaria, che vi vedeva uno strumento per l’organizzazione della lotta di classe, soccombevano davanti ad una rivalutazione della funzione coercitiva dello Stato, posizione che apprezzava la nuova legislazione d’emergenza purché ricondotta «nell’alveo della solidarietà e della mobilitazione democratica». Si stavano lentamente creando i presupposti che, confermando l’iperattivismo giudiziario, vedranno alla fine del decennio ottanta il passaggio dalla figura del giudice «guardiano della costituzione» al «giudice sceriffo», investito di un ruolo di supplenza «del potere giudiziario, in caso di assenza o di carenze del legislativo», che rivendicherà per sé un ruolo politico decisivo e una competenza illimitata che minerà i parametri classici della tripartizione dei poteri.
Si chiudeva così la parabola avviata decenni prima. Di fronte al richiamo della statualità l’originario impianto della teoria dell’interferenza escogitato con iniziali intenti progressisti si risolveva nel suo contrario: un efficiente apparato concettuale impiegato per definire modelli di regolazione disciplinare della società.

La giustizia è in crisi che fanno i giudici?

Luciano Violante
L’Unità, 27 settembre 1979

Il quarto congresso di Magistratura Democratica che inizia domani ad Urbino. può costituire un’occasione di particolare importanza per avviare in termini nuovi una riflessione sullo stato della giustizia, sui compiti e sulle responsabilità dei giudici.
[…]
La difficoltà di costruire una nuova egemonia ha frenato la cultura delle riforme istituzionali proprio quando si trattava di tradurre la progettualità teorica della prima metà degli anni settanta in quei meccanismi di spostamento di potere che sono tipici di un effettivo processo riformatore; l’impasse ha favorito la produzione di leggine settoriali ed ha prodotto nelle leggi più organiche elementi di ambiguità o addirittura silenzi su questioni di particolare rilievo: ciò è avvenuto ad esempio, per la legge sull’equo canone e per quella sull’aborto. Contemporaneamente l’attuazione di alcuni fondamentali principi della Costituzione, la novità dei processi sociali, l’emergere di nuovi soggetti politici hanno prodotto radicali mutamenti nella struttura stessa del partito. Appaiono sempre più superate le tradizionali distinzioni tra diritto pubblico e diritto privato. L’attuazione della riforma regionale e lo svilupparsi delle autonomie locali hanno dato vita ad un diritto amministrativo assai diverso da quello precedente, non più rotante attorno ad un rapporto di particolare prevalenza dello Stato nei confronti del cittadino, ma ancora privo di stabili coordinate. Gli studiosi del diritto privato hanno constatato lo sgretolamento dell’impianto concettuale del codice civile a causa del moltiplicarsi delle sedi di produzione legislativa (da quella comunitaria a quelle regionali) e perché la tutela degli interessi privati richiede sempre più spesso, oltre all’azione dei soggetti privati, l’intervento di organi pubblici: è un sistema di reciproci impegni tra interi pubblici e soggetti privati assai diverso dai vecchi capisaldi dell’autorizzazione e della concessione amministrativa, ma con linee di evoluzione ambigue, come dimostra la storia dell’intervento pubblico nell’economia.
[…]
Il diritto è uno strumento di tutela, di partecipazione e di governo ed incide profondamente nella vita sociale e nel costume politico; la crisi del diritto può aprire la strada ad importanti trasformazioni sociali se si ha la forza e la volontà di dirigerla. Ma spesso in questi momenti, attorno alla vecchia scienza giuridica si accorpano interessi potenti, che puntano alla riscoperta delle tranquillizzanti mitologie della neutralità del diritto e del giurista per servirsene come mezzo per la ricomposizione delle proprie contraddizioni e di superamento della propria crisi. Non è impossibile che forze conservatrici si muovano in questa direzione per ricondurre la crisi del vecchio sistema alla non-controllabilità dei giudici, denunciando la loro indipendenza e proponendone limitazioni. Gli approcci, per ora indiretti, alla questione della responsabilità politica, della responsabilità cioè delle scelte discrezionali del giudice, indicano questo come il terreno sul quale potranno avvenire i primi a fondo. Magistratura Democratica è consapevole di questi problemi? Ha colto che è in atto una durissima lotta tra vecchio e nuovo Stato, e che la giustizia può essere uno dei terreni privilegiati per questo scontro? Con quali idee e con quali analisi va al suo congresso? I punti fermi della relazione del segretario Salvatore Senese restano la giurisprudenza alternativa e il garantismo. D’accordo: ma bisogna entrare più nel merito delle questioni perché si tratta di politiche istituzionali alle quali occorre dare un obiettivo per non farne pure e semplici etichette. La giurisprudenza alternativa, non come giurisprudenza di colore, ma come interpretazione del diritto alla luce dei fondamentali diritti costituzionali, poteva avere di per sé un significato di rottura dieci anni fa, quando dall’altra parte c’era il monolitismo della Cassazione, l’ideologia della neutralità del diritto e del giudice; ma oggi? Anche quei magistrati che andando ben oltre le proprie prerogative, hanno sindacato atti di pura discrezionalità politica, potrebbero rivendicare l’alternatività della loro giurisprudenza e forse con qualche ardimento linguistico riuscirebbero a trovare nella costituzione perfino un puntello formale. Il garantismo è insieme una filosofia dei rapporti tra i cittadini e tra cittadini e stato, una politica istituzionale e una tecnica interpretativa delle leggi: ma in un sistema a maglie così larghe come il nostro può essere usato per le finalità più diverse. Non preoccupa certo l’uso strumentale delle garanzie processuali che fanno alcuni imputati, è un loro diritto. Preoccupa invece il richiamo al garantismo come forma di rafforzamento delle organizzazioni terroristiche cui fanno riferimento alcuni documenti dell’Autonomia organizzata (vedi «Lotta Continua» del 25 luglio). […]

Oreste Scalzone, «Cara Rossanda sbagli, serve una radicale critica neogarantista»

All’intervento di Rossana Rossana, «Perché non sono più garantista» del 17 luglio 1979, che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi (leggi qui), replicò l’8 e 9 agosto successivo Oreste Scalzone, rinchiuso da quattro mesi a seguito della retata del 7 aprile 1979 nel carcere romano di Rebibbia

 

«Cara Rossanda, a proposito del tuo corsivo Perché non sono più garantista, alcune obiezioni.
La tua conoscenza del movimento comunista ‘storico’ è troppo qualificata perché possa sfuggirti il fatto che – soprattutto in quella tradizione – la “veridicità” del merito degli argomenti viene il più delle volte sopraffatta dalla logica dello schieramento. Ora sottrarsi a questa ‘legge’ ogniqualvolta sia possibile è senz’altro doveroso anzi, è il fondamento della possibilità stessa di quella cultura “eretica” che è una delle radici della critica radicale […]
A me pare che nel tuo corsivo si perda la distinzione – anzi, la contrapposizione – fra critica (di parte comunista) del diritto e soppressione del diritto stesso. La critica del ‘diritto uguale’ mette capo infatti a un discorso sulla estinzione del diritto entro la fine delle forme economiche e statuali, dentro la fine di ogni forzosa omologazione dei soggetti diversi in
una astratta eguaglianza definita dal tempo di lavoro, dal valore, dal denaro, dal suffragio, dalla rappresentanza.
Dal punto di vista della trasformazione sociale, una critica del diritto che non sia articolazione della critica della forma “Stato” (e, per meglio dire, del rapporto di capitale, della sintesi sociale, realizzata dal mercato, delle forme statuali), non ha senso né fondamento. Così come una critica delle ‘garanzie’ separata da una critica del potere può mettere capo solo a delle conseguenze regressive, reazionarie: può solo trasformarsi in un’ideologia e/o tecnologia del dominio.
Dal punto di vista della liberazione, una critica del carattere formale, non neutro delle libertà (come parzialissimi e ambigui vincoli, limiti, correttivi del potere) non ha seno se separata da una critica radicale dei poteri.
Mi pare che, nel tuo pezzo non si faccia la distinzione fra ineguaglianza e differenze. Ci si limita a riproporre la critica ‘classica’ – perfettamente valida, ma inefficiente – per cui il “diritto uguale” (formale) si fonda sulla ineguaglianza (reale) dei soggetti. Ma questo è solo il punto di partenza, e solo tale può essere. Andando oltre, oggi possiamo ben dire che – al livello della maturità del comunismo – il problema della rivoluzione non è certo quello di stabilire una sorta di “diritto ineguale” (formale) che rovesci ‘per decreto’ questo stato di cose. In questo senso, il cammino possibile della liberazione, della rivoluzione, è ormai irrevocabilmente oltre l’orizzonte della dittatura del proletariato come perfetta democrazia […]
In questo senso, nessun passo in avanti del discorso è possibile, senza una critica radicale – fondata peraltro su una serie di categorie di matrice marxiana – della democrazia e del socialismo. Si tratta di una critica specificatamente rivolta alla “democrazia socialista”, a quel nesso democrazia/socialismo che, coniugando l’eguaglianza dei soggetti sotto l’indifferenziato dominio della legge del valore con la rappresentanza della “volontà generale” dei cittadini-lavoratori, inevitabilmente abolisce una serie di ‘libertà’, senza perÚ che esse trascorrano nella libertà comunista […]
Dentro questa tematica che si autodefinisce “neogarantista” c’è qualcosa di più di una possibile tattica difensiva; ed è qualcosa che merita di essere approfondito e – se del caso – assunto. E dico questo non solo tenendo conto delle lucide precisazioni di Ferrajoli (la radicale differenza tra questo ‘neogarantismo’ e il vetero-garantismo classico; il suo porsi come necessariamente e dichiaratamente complementare a un’effettiva costituzione di processo di contropotere che continuamente determinino una dinamica squilibrante, una rimessa in discussione permanente della “costituzione materiale”); dico questo soprattutto perché ritengo che questa tematica possa essere assunta come elemento significativo di un rapporto tra costituzione del soggetto comunista di massa e forme dell’antagonismo […]
Si tratta di considerare i dal punto di vista di questo potente, ampio, ricco processo di costituzione del soggetto, del soggetto sociale, di massa, della trasformazione comunista […] Si tratta, per esempio, intanto, di affrontare il tema – appena abbozzato – dell’autodifesa delle comunità (che elettivamente su questo terreno di socializzazione indipendente – strategicamente offensiva nel suo stesso emergere e volgersi – si vengono costituendo) dal potere, dalle materiali operazioni di contenimento, di interdizione, di coazione che esso esercita. In questo senso, in ordine a questa prospettiva, il “neogarantismo” – come coerente e intransigente critica del potere, come sistematica proiezione del conflitto sui livelli e sugli equilibri della “costituzione materiale” – può diventare teoria specifica […] di una potente dinamica conflittuale tra contropotere o componenti critiche e ‘conflittuali’ che si muovono e agiscono nel limite della legalità.
Mi interessa in particolare l’articolazione giuridico-processuale di una linea di intransigente radicalità “neo-garantista”.
Consentimi di fare l’esempio del “processo 7 aprile”, che è stato peraltro il “caus belli” di questo dibattito. Ecco, io credo che tutti dovrebbero fare la fatica di leggersi le 174 pagine del documento-monstre firmato dal consigliere istruttore Gallucci. Di questo documento, davvero si può dire che il mandato di cattura è niente, l’ordinanza è tutto. In essa si tenta una formidabile innovazione del diritto, consistente nella sua pratica dissoluzione e soppressione a favore dell’assunzione, da parte dello Stato, di una logica di guerra. Inversione dell'”onere della prova” […] legittimazione del sospetto, della “verosimiglianza” di un’ipotesi accusatoria agli occhi del potere, come sufficiente motivo per tenerti in galera: questi sono i capisaldi della “filosofia repressiva” di Gallucci. Col 7 aprile si apre in forma stabile – sufficientemente esplicita e clamorosa da poter costituire un corposo precedente -, la lista dei “prigionieri di guerra” in questo paese […]
Ecco: io credo che contro questa “filosofia” della soppressione del diritto da parte dello Stato, la prima trincea, la più radicale e avanzata in questo momento – per quanto riguarda la linea di condotta dei compagni prigionieri – sia un intransigente e animoso “neo-garantismo”.
Anche per questo mi ostino (anche in polemica con parecchi compagni) a rifiutare il ricorso a una tematica politica “innocentista”. Non foss’altro per il fatto che una impostazione innocentista finisce implicitamente per accettare o perlomeno subire l'”inversione dell’onere della prova”. In altre parole: se io accetto di fornire di me un ritratto, un identikit in positivo, vuol dire che abbandono il campo di una pregiudiziale e intransigente battaglia “garantista”.
Sono convinto che una posizione intransigentemente garantista dovrebbe rifiutarsi di accettare la farsa di interrogatori che non hanno più neanche le caratteristiche previste nello stesso codice di procedura e porterebbe a rifiutare il confronto con giudici che sono per loro stessa esplicita teorizzazione veri e propri componenti di un “braccio secolare” e che, come cinghia di trasmissione della ragion di Stato, si consentono ogni arbitrio. CosÏì stando le cose, ho deciso di rifiutarmi di “rispondere” non solo perché questo processo é già pubblico, ma perché credo di far funzionare i verbali di interrogatorio come strumenti di agitazione, di denuncia, di controinformazione. Ritengo comunque che, nella prossima fase, noi non abbiamo da “difenderci”, ma da mettere sotto accusa i nostri inquisitori.
E qui si tratta cara Rossanda, non già di rilevare l’astratto formalismo di questo metodo garantista. Si tratta semmai di lottare perché le “libertà” funzionino come libertà della lotta, come spazi di espressione utilizzati da quei nuovi soggetti – multiformi e concreti – che compongono il movimento della trasformazione sociale.
E’ per questo che l'”innocentismo” non mi convince. Perché mi sembra che equivalga a una mezza sconfitta. Insomma: se uno pretende di tenerti in galera perché, a dire della ragion di Stato, è “verosimile” che tu sia “terrorista”, nel momento in cui ti metti a proclamarti innocente hai già perso a metà. Perché hai avallato la loro decisione di legittimare il sospetto come elemento di accusa. Garantismo intransigente, radicale sul terreno processuale vuol dire invece che – quand’anche uno fosse un “combattente comunista” (o che so, il rapinatore del secolo o il mostro di Londra), non può essere tenuto in galera senza prove specifiche contro di lui. Sarà formalistico, sarà un criterio che può essere utilizzato anche dai Rauti e dai Sindona, come dici tu, ma – fintantoché viviamo sotto il dominio del capitale, fintantoché ci sarà uno Stato, un potere – questo è senz’altro il criterio pi “progressivo”. Anche perché – per un Rauti o un Sindona che, nel regime sociale vigente, fossero eventualmente condannati sulla base di una lacerazione di questo criterio -, senz’altro ci sarebbe un numero cento, mille volte superiore di proletari, di compagni, che finirebbero sotto la stessa mannaia. Converrai infatti, cara Rossanda, che la corporazione della magistratura è ancora meno “neutrale” delle “garanzie”, e che non ci sono dubbi su come userebbe – e già usa – ogni margine di discrezionalità concessole. Sappiamo bene quanto bisogna diffidare dei “tribunali del popolo” e della “giustizia rivoluzionaria” (cioè degli effetti di una critica pratica della “giustizia borghese” che si arresta a metà, che non va “fino al fondo delle cose”, che non è radicale); figurarsi se si può pensare di far funzionare i “tribunali borghesi” in modo (non formale e non neutrale) coevo agli interessi proletari, ai processi di trasformazione sociale. Non v’è dubbio alcuno che – se la verosimiglianza del sospetto agli occhi del potere diviene sufficiente a “legittimare” carcerazioni e condanne – la macchina penale si fa strumento ancor pi organico non solo al “sistema sociale”, ma anche al “regime politico” (e, più in particolare, alle direttive dell’Esecutivo in carica).
Anche per questo – e non certo per astratto moralismo – ritengo che vada respinta ogni sollecitazione ad “abiure” e “patteggiamenti” anche parziali. Ogniqualvolta sia necessario entrare nel merito dei fatti e delle questioni contestate si deve insistere sulla “rivendicazione” di una identità e di una storia di militanti comunisti che hanno operato all’interno della sovversione sociale. E questo non per motivi “di bandiera”, per moralistico ideologismo, per amor di “coerenza”; ma per il fatto che sono oggi in gioco elementi che vanno a configurare un corposo precedente […]
Last, but not least, io ritengo che sia necessario a tutti i costi di evitare di frammischiare elementi di un discorso e di una battaglia politica come la critica delle teorie del partito – guerriglia o delle ideologie militariste” – critica che ha una sua autonoma e antecedente ragion d’essere – con lo sviluppo di una “linea di difesa”. Si tratta infatti di cose ben distinte, che Ë opportuno e utile (oltreché corretto) tenere distinte […]
Insomma, per dirla in altre parole, se un giorno le teorie di Lucio Magri venissero messe sotto processo, l’adesione al Pdup venisse dichiarata reato, e qualcuno venisse ad arrestarmi per via del convegno sotto il tendone del circo Medini di 10 anni prima, non credo proprio che sfodererei il repertorio delle radicali divergenze che mi dividono dal pensiero e dalla prassi di Magri, né il mio primo pensiero sarebbe presentare ai giudici il “dossier” con tutti gli articoli che ho scritto contro di lui.
Anche per queste ragioni non ho condiviso “in radice” la presa di posizione che la più parte dei gruppi dell’Autonomia operaia organizzata ha effettuato, rispetto al discorso sull’amnistia.
Ritengo infatti che – dietro le giaculatorie di rito (formalmente “di sinistra”) tipo “niente trattativa”, “la lotta di classe non può conoscere tregua” et similia – si elude, anzi si rimuove, il problema reale. Affannarsi a dichiarare – in quelle prese di posizione – infondato ogni discorso sulla “trattativa”, dal momento che non esiste una “guerra”, vuol dire chiamarsi elegantemente fuori dagli enormi problemi sollevati, qui e ora, da un nodo – quello dei prigionieri “politici” e “sociali” – che c’é e che incomberà inevitabilmente sulla teoria di questo paese nei prossimi anni. Non foss’altro perché riguarda ormai – direttamente o indirettamente – migliaia e migliaia di persone […]
D’altra parte, c’è da chiedersi davvero – non per far retorica, demagogia e proclami – con quale improntitudine tanta gente possa pubblicamente dichiarare “sopportabile” dalla comunità sociale il quotidiano tributo di morti pagato alla “civiltà del lavoro”, e poi affermare che – se nel magma dei processi di trasformazione sociale ci sono anche “voci” che si esprimono con le armi -, questo deve necessariamente metter capo alla necessità di schierarsi con la “violenza legittima”, e con la scelta da parte dello Stato della “guerra totale” e della “soluzione finale”.
Che il potere faccia mostra di pensarla così, è normale: e il diffondere questa idea, la falsa coscienza di questa “necessità”, nel “senso comune sociale” fa parte delle “tecnologie del potere”. Ma lavorare a una sana critica “disfattista” di questo Stato che scopre il “valore della vita” solo davanti ai feretri dei suoi funzionari è compito di ogni componente “progressiva”.»

Fonte, Il nemico inconfessabile. Sovversione sociale, lotta armata e stato di emergenza in Italia dagli anni Settanta a oggi, Odradek 1999, ristampa 2007, pp. 123-136 Appendice 1

Rossana Rossanda, «Perché non sono più garantista»

Rossana Rossanda se n’è andata dal secolo che non le apparteneva. Ragazza del Novecento, come lei stessa si era definita. Lo ha fatto in punta di piedi, senza disturbare ma anche senza voler esser disturbata dal brusio inutile che il nuovo millennio diffonde. E’ stata ricordata in una piazza di Roma da anziani esponenti del partito che l’aveva cacciata. Immagine orwelliana di nuovo millennio dove la reinvenzione del passato è divenuto il miglior modo per ipotecare il futuro. Ricordi anestetizzati hanno cercato di addolcire le parti più aspre e oggi indicibili del suo pensiero, di quel che scrisse e volle capire. Il percorso di conoscenza su quel che accadde in Italia negli anni 70, per esempio, e che fu per lei  lungo e accidentato. Mosso da un iniziale pregiudizio, anche arcigno, costellato da errori ma sempre animato da una sincera spinta a comprendere e non aver paura della realtà. Di lei conservo un ricordo personale. Nel settembre del 1991 mi ricevette nel suo ufficio al manifesto. Conoscevo da un po’ di tempo quella redazione che avevo cominciato a frequentare all’uscita dal carcere, nel dicembre del 1989. Rossana sapeva già di cosa dovevamo parlare: mi ricevette con fare circospetto, fece uscire tutti dall’ufficio, staccò il telefono e chiuse a chiave la porta, poi si avvicinò con la sedia. L’estate delle picconate cossighiane si era conclusa, la proposta di grazia per Renato Curcio con il corollario di una soluzione di tipo amnistiale per i reati politici degli anni 70 era sfumata. A settembre, il governo Andreotti col sostegno del Pci aveva messo definitivamente la pietra tombale su ogni apertura. Non c’erano più margini politici per restare in Italia, salvo accettare lunghi anni di galera. Ero lì per discuterne con Rossanda. Lei mi appoggiava, anzi sollecitava da «vecchia comunista» la mia partenza. «Mettiti in salvo, poi si vedrà!». Rimanemmo d’accordo che se qualcosa fosse andata male sarebbe intervenuta sulle pagine del suo giornale per difendere la mia scelta e mettere a tacere qualsiasi strumentalizzazione della magistratura. Tutto filò liscio. Arrivai a Parigi dove iniziai la mia nuova vita di rifugiato. Tre anni dopo, quando ero nella prigione parigina della Santé sotto procedura estradizionale e il mio futuro sembrava segnato, ricevetti una sua lettera: mi chiedeva scusa. Aveva provato a sollecitare ambienti della sinistra francese, senza esito. In Italia aveva vinto Berlusconi e vedeva tutto nero

Paolo Persichetti

«Perché non sono più garantista» fu il titolo di un clamoroso articolo scritto da Rossana Rossanda nell’estate del 1979. Un acceso dibattito sul garantismo si svolse sulle pagine del manifesto tra il luglio e l’agosto 1979 a seguito della retata del 7 aprile 1979 contro l’Autonomia e più in generale la differenziata area politica proveniente dall’ex Potere Operaio. Una operazione giudiziaria che rappresentava un salto di qualità nella risposta repressiva dello Stato, con l’impiego per la prima volta su larga scala delle nuove norme previste dalla legislazione speciale, il ricorso a prove logiche e teoremi accusatori, e l’irruzione sulla scena di un forte protagonismo giudiziario, apertamente combattente, investito di un dichiarato potere di supplenza politica contro la sovversione. In alcuni ambienti assai ristretti della sinistra non emergenzialista e in alcuni settori “democratici”, piuttosto circoscritti, sensibili al problema delle garanzie e delle tutele previste in uno Stato di diritto, e non ancora assuefatti o velocemente logorati dall’emergenza, vennero sollevate critiche e una prima timida riflessione si aprì sulle forme di risposta da fornire all’offensiva giudiziaria.
Una discussione che partì fin dai suoi inizi col piede sbagliato. Rossana Rossanda fu una delle protagoniste di quel confronto: dopo una tavola rotonda tra diversi magistrati e giuristi (Misiani, Saraceni, Rodotà e Ferrajoli, il manifesto del 15 luglio 1979), scrisse un corsivo intitolato «Perché non sono più garantista» il manifesto 17 luglio 1979, polemizzando contro i termini di un «neogarantismo» che esulava dai confini del garantismo classico. Riproponendo uno degli atteggiamenti tradizionali della cultura sostanzialista più qualificata del movimento operaio, quella che poggiava su un uso strumentale del formalismo giuridico borghese, lì dove preservava alcune garanzie di libertà personale e di tutela nel processo penale, la Rossanda criticava gli eccessi di un radicalismo garantista (da lei definito «garantismo politico») che rischiavano di ricondurre, a suo avviso, unicamente su un terreno – non certo neutro e che occulta le differenze reali – quale quello dell’egualitarismo astratto del formalismo borghese, per finire col confondere la democrazia con lo Stato di diritto.
La diffidenza rispetto a un utilizzo radicalmente estremo della tematica delle garanzie, sospettata di eccessive influenze e ambiguità con la cultura giuridica borghese, venne criticata da Oreste Scalzone con un intervento scritto dal carcere di Rebibbia, dove era rinchiuso, qualche tempo dopo e che potete leggere qui: Cara Rossanda sbagli, serve una radicale critica neogarantista

Dal manifesto del 17 luglio 1979, Rossana Rossanda:
«Credevo di essere una garantista di ferro. La tavola rotonda apparsa domenica sul manifesto mi ha fatto cambiare idea. “Garantismo», mi ero detta, è semplicemente coscienza che allo stato attuale dei rapporti istituzionali e del diritto, siamo costretti – pena abusi maggiori in una democrazia già largamente imperfetta – a valerci di norme classiche del diritto borghese e della sua tendenziale riduzione alla sfera dell’inviolabilità di alcune prerogative dell’individuo. Sapendo, senza illusione alcuna, che di diritto borghese e di difesa del livello individuale si tratta.
Ero garantista lo stesso. Giacché non conosco altro diritto che borghese; il quale peraltro lascia non solo “aperto”, ma irrisolto, anzi tende e rendere irrisolvibile ogni forma di “società regolata” che pretenda ad esempio sconvolgere le basi della proprietà (dalla terra alle case sfitte). Non solo ma, per sua natura, esso frena una vera “critica del diritto”, attraverso la quale non solo magistrati e filosofi ma anche le masse pongano mano all’embrione di nuove fonti, non abusive e di pochi, di legittimità […]
Ero garantista sapendo tutto questo. E altresì che, oltre ad essere borghese, il garantismo è quell’aspetto specifico della norma che difende l’individuo non solo dallo “Stato” ma in qualche misura da “tutta la società”, in quanto il suo movimento leda alcune sue storicamente acquisite – ma non per questo eterne né pregevoli – libertà. Esso protegge infatti i diritti attuali largamente ineguali. E quindi meno l’individuo debole e isolato, che quello forte e organizzato: essi sono in grado assai diverso da coprirsi con quelle prove che il garantismo esige. Questo una volta lo imparavamo tutti con l’abbici del marxismo […] Il prezzo che paghiamo al garantismo è l’inafferrabilità del mafioso, l’impossibilità di inchiodare giuridicamente il mandante di Portella della Ginestra o quella di sciogliere il MSI. E quindi anche di colpire qualche appena strutturata organizzazione terroristica, quando questa sceglie la clandestinità (non tutto il terrorismo la sceglie, come in Italia) […]
Ma non nascondendomi a quale prezzo. Sapendo e dicendo che, più garantisti si è, più si deve avvertire e dichiarare il limite pauroso del diritto borghese come strumento reale d’una democrazia politica, per non parlare d’una società in via di rivoluzionamento. Sapendo, per dirla con Brecht, come la legge sia “ingiusta”, perché applicata a soggetti inuguali; e quindi usandola col senso acuto del suo possibile uso ambiguo […] C’è una responsabilità politica – e non solo ideologica ma fattuale, in quanto l’ideologia modelli dei comportamenti e li induca – che sfugge al diritto; il quale quindi becca, quando becca, il picchiatore fascista di liceo e assolve Pino Rauti, o cattura, se cattura, quella che si chiama la manovalanza delle BR ma non inchioderà mai, salvo delazioni o casi straordinari di “fortuna” inquisitoria, i capi. E naturalmente e giustamente libera di responsabilità qualsiasi idea e scritto, che non si trovi direttamente vincolato al fatto commesso. Chi non vede allora la distanza fra “garantismo” e un’idea della giustizia non derivata dal diritto formale, dunque inuguale? Così, “la democrazia si difende con la democrazia” non è la stessa cosa di “la democrazia si difende con le istituzioni del formalismo borghese”? […]
Io, dunque, garantista sul terreno processuale, non lo sono su quello politico […] del garantismo denuncio il limite formale dunque ingiusto, l’incapacità politica, la povertà. E vedo l’uso che il terrorismo ne fa, o coloro che terroristi non sono, ma considerano il terrorismo un’insorgenza di sinistra, da difendere o da attaccare come pure errore tattico, forma di rivoluzione imperfetta. In verità, la cultura garantista ci copre scarsamente sia dalle deviazioni autoritarie, sia dalle conseguenze del terrorismo. Giacché se questo prevalesse – quello centralizzato, cui, non si capisce in base a quali elementi crede Gallucci(1), o quello decentrato cui, non so in base a quali argomenti, crede Misiani – o anche solo esplodesse in quella forma di guerra civile che Calogero(2), lui solo, già vede in atto, mentre  alcuni leaders o testi dell’autonomia vagheggiano come forma “aurorale” della loro rivoluzione, sarebbe spazzata via ogni garanzia dallo scontro tra apparati prima, o dal gruppo che finirebbe col prevalere poi, il quale sicuramente chiuderebbe ogni forma di mediazione istituzionale. Ne risulterebbe infatti, fosse la destra a vincere o fossero le BR o il “partito armato”, una forma burocratica e coatta di Stato; il solo che possa produrre sia una reazione classica sia una forma militarizzata di “eversione” (questa è la contraddizione di fondo dell’idea di comunismo dell’autonomia) […]
La democrazia, come terreno conflittuale aperto, e il movimento operaio sono dunque messi in pericolo sia da una deviazione autoritaria e illiberale della magistratura, rispetto alla quale il garantismo offre argini modesti, sia dalla teoria e pratica dell’eversione, rispetto alla quale non ne offre alcuno. Quando si fa un discorso politico questo va detto. E non per aggiungere al giuramento per la libertà un giuramento rituale antiterrorista, ma per fare un passo avanti nella definizione delle cause sociali del terrorismo (tutto ha cause sociali, anche il fascismo), e nel giudizio sulla sua valenza politica per il movimento di classe e per la democrazia […]
Allora limitarsi a essere “garantisti puri” significa regredire a prima di Marx, lasciare il campo libero – perché quel diritto non può vederli – ai meccanismi di lotta politica che non garantiscono nessuno, perché prescindono duramente dal diritto, il quale a sua volta se ne lava le mani. Questo “garantismo come teoria” non come tecnica processuale, per formazione culturale e per posizione politica non mi va e non mi basta».

Fonte, Il nemico inconfessabile. Sovversione sociale, lotta armata e stato di emergenza in Italia dagli anni Settanta a oggi, Odradek 1999, ristampa 2007, pp. 123-136 Appendice 1

Note
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. Achille Gallucci, giudice istruttore del tribunale di Roma, firmò l’ordinanza di rinvio a giudizio nella quale si configurava, tra gli altri, il reato di«insurrezione armata contro i poteri dello Stato» per gli imputati arrestati nel corso dell’operazione 7 aprile 1979.
2. Pietro calogero, magistrato della procura di Padova protagonista dell’inchiesta 7 aprile diretta contro militanti e dirigenti dell’Autonomia.

Processo breve per soli ricchi

Passa in commissione Giustizia della Camera l’emendamento che riduce soltanto per gli incensurati i termini di prescrizione della durata dei processi

Paolo Persichetti
Liberazione 23 marzo 2011

Siamo alle solite. La destra berlusconiana ripropone l’ennesima versione privata e classista del garantismo. La commissione Giustizia della Camera ha approvato ieri pomeriggio l’emendamento che riduce i termini per la prescrizione nel cosiddetto “processo breve”. Le riduzioni però avranno valore soltanto per gli imputati incensurati. Per i recidivi i termini saranno più lunghi. La norma non si applica ai procedimenti nei quali al momento della entrata in vigore della legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado. «Ho voluto semplicemente introdurre – ha spiegato Maurizio Paniz relatore Pdl del disegno di legge ed autore dell’emendamento – una sacrosanta distinzione di trattamento fra chi è recidivo e chi no, toccando il termine di aumento della prescrizione in caso di sua interruzione (sarà di un sesto per gli incensurati, di un quarto per i recidivi)». Secondo le opposizioni si tratterebbe dell’ennesimo sotterfugio ad personam, architettato per consentire a Silvio Berlusconi di sottrarsi al giudizio finale in alcuni dei processi in corso che lo vedono imputato. In particolare il processo Mills. In realtà la filosofia della norma ha un carattere molto più ampio, apertamente censitario. Introduce cioè un principio di garanzia più che legittimo, impedire in caso di interruzione che il processo si protragga all’infinito, confinandolo però ad un’applicazione che avvantaggerà solo i ceti possidenti, escludendo quei cittadini che per condizioni sociali sfavorevoli si trovano spesso davanti ad un tribunale. Ennesimo scudo di classe insomma. E che si tratti di un garantismo peloso e strumentale lo dimostra il fatto che la riduzione dei termini di prescrizione della durata del processo non è seguita anche da una riduzione dei termini massimi della custodia cautelare. Chi in carcere non entra mai, continuerà a restare fuori. Chi invece ci entra sempre, cioè i poveracci, non ne trarrà alcun vantaggio. Così i giustizialisti di ogni risma avranno raggiunto il loro scopo.




Lo scudo di classe di Berlusconi

Ex Cirielli, lodo Alfano, legittimo impedimento, fanno parte di un’arsenale legislativo eretto come uno scudo di classe dal premier Berlusconi. L’esatto opposto di un garantismo giuridico uguale per tutti e per ciascuno (scudo dei più deboli), sistematicamente smantellato con il consenso della magistratura e dell’opposizione, Pd, Idv e sinistra

Paolo Persichetti
Liberazione 28 febbraio 2010

E’ ripreso ieri a Milano il processo stralcio che vede imputato il Presidente del consiglio Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari dell’avvocato Mills. Una vicenda nella quale il legale britannico è indicato dall’accusa nella veste di corrotto perché avrebbe ricevuto un compenso di 600 mila euro da parte della Fininvest, società facente capo al premier che appare dunque nei panni del corruttore, in cambio di dichiarazioni false o reticenti rilasciate nei processi All Iberian e in quello sulla corruzione di alti ufficiali della Guardia di Finanza nell’interesse dello stesso Berlusconi. Dopo l’introduzione del cosiddetto “lodo Alfano”, che imponeva la sospensione dei giudizi per le più alte cariche dello Stato in attività, la posizione del premier venne separata. Da qui la creazione di due iter giudiziari distinti e con tempi di giudizio diversi. La successiva bocciatura del lodo, inflitta dalla Corte costituzionale, ha riaperto il processo contro il capo del governo. Le udienze hanno però subìto un nuovo arresto in attesa di conoscere l’esito del verdetto delle sezioni unite della Cassazione, convocate giovedì scorso per dirimere una complessa questione inerente alla presunta data d’inizio del reato. Novembre 1999, quando secondo l’accusa Fininvest informò Mills dell’ingente somma messa a sua disposizione in cambio delle false testimonianze da prestare in tribunale; oppure febbraio 2000, quando il compenso fu effettivamente versato? Pochi mesi ma decisivi, poiché dalla loro individuazione dipende la prescrizione o meno del reato. La Cassazione si è finalmente pronunciata in favore della prescrizione del delitto, sostenendo che il reato è stato consumato in una data precedente al febbraio 2009. Ieri, dunque, alla ripresa delle udienze tutta l’attenzione era rivolta alle decisioni che avrebbe preso la presidente della decima sezione penale, Francesca Vitale: proseguire oppure sospendere il processo, e i relativi termini di prescrizione come aveva chiesto l’avvocato Ghedini, legale di Berlusconi, in attesa di conoscere le motivazioni scritte della suprema Corte? Il tribunale ha scelto una via intermedia, sospendendo le udienze fino al prossimo 26 marzo. Un mese intero che avvantaggia il presidente del consiglio poiché nel frattempo i termini di prescrizione continuano a scorrere (scadranno nella primavera del 2011). Ancora una volta la schermaglia processuale ruota attorno alle date della prescrizione, strumento principe prescelto dalla difesa del premier per sottrarsi ai processi quando la magistratura non arriva all’assoluzione, grazie ad un arsenale di leggi e leggine (dall’ex Cirielli al Lodo Alfano, ai legittimi impedimenti per le funzioni pubbliche svolte) che di fatto, fino ad oggi, gli hanno consentito di avvalersi di uno «scudo di classe», che è l’esatto opposto di un garantismo giuridico uguale per tutti e per ciascuno (scudo dei più deboli), sistematicamente smantellato. In aula la difesa del premier aveva chiesto la sospensione delle udienze, sostenendo le necessità di conoscere il contenuto della sentenza della Cassazione, poiché il «dispositivo» reso pubblico risulterebbe «assolutamente neutro», ovvero non accerterebbe l’esistenza del reato e non indicherebbe la data esatta da cui avrebbe preso inizio. Sempre secondo l’avvocato Ghedini, l’avvio del reato potrebbe addirittura essere retrodatato al febbraio 1998, come contestato in un primo momento dalla procura. Data che provocherebbe l’immediata prescrizione del delitto. Per il pm, Fabio De Pasquale, il processo non deve subire arresti, la decisione della Suprema corte non contiene dubbi sull’indicazione della colpevolezza di Mills e la prescrizione è ancora lontana. La presidente ha motivato il rifiuto della sospensione perché «non c’è una data certa per il deposito delle motivazioni della Cassazione». In realtà la decisione presa ieri appare del tutto interlocutoria. Saranno le motivazioni contenute nella sentenza di Cassazione a decidere le sorti del processo: se l’esistenza del reato viene accertata e da che momento prenderebbe avvio. Intanto dal verdetto degli Ermellini emerge una singolare circostanza: il risarcimento di 250 mila euro, in favore della Presidenza del consiglio, inflitto a Mills per danno all’immagine dello Stato, vede Silvio Berlusconi, cioè il supposto corruttore, risarcito dal corrotto. Niente male come ironia della storia.

Link
La farsa della giustizia di classe
Processo breve: amnistia per soli ricchi

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Sprigionare la società
Desincarcerer la société
Carcere, gli spettri del 41 bis

Dopo la legge Gozzini tocca al 41 bis, giro di vite sui detenuti

Isolamento totale. Lo invoca una circolare inviata dal ministro della Giustizia ai direttori degli Istituti di pena

Paolo Persichetti
Liberazione 20 luglio 2008

Ogni annuncio ha il suo pubblico. In un sistema politico ridotto ormai a teatrino, il ministro della Giustizia Alfano ha scelto la città di Palermo, profittando della platea che gli veniva offerta dall’anniversario dell’attentato mortale contro il giudice Borsellino e la sua scorta, per rendere noto il contenuto di una circolare diramata dai suoi uffici «molto restrittiva sul 41 bis. Una stretta che impedirà qualsiasi comunicazione fra i boss arrestati».

Reuters, Jorge Adorno

Reuters, Jorge Adorno

Nel provvedimento si chiede ai direttori degli istituti di pena di disporre lo spostamento dei reclusi sottoposti al regime del carcere duro in celle distanti tra loro per impedire qualsiasi scambio verbale. Una decisione che creerà non pochi problemi al Dap, visto l’attuale sovraffollamento delle sezioni di massima sicurezza. Sanzioni disciplinari sono poi state previste per i detenuti sorpresi a comunicare tra loro. Il guardasigilli si è voluto probabilmente ispirare alla nota osservanza del silenzio che regolava la vita monacale dei frati cistercensi. A ben vedere, il regime detentivo previsto per il 41 bis ricorda molto da vicino «l’osservanza integrale della Santa Regola, soprattutto dell’astinenza perpetua dalla carne, la fedeltà nelle leggi costituite a proposito del digiuno e del silenzio». Disposizioni più selettive sono state introdotte anche per regolare i “gruppi di socialità”, ovvero il numero e i criteri di composizione dei detenuti che possono accedere nei piccoli cubicoli di cemento che fungono da passeggi per le ore d’aria. Unico spazio d’incontro concesso nell’arco di una giornata altrimenti marcata dalla monotonia dell’isolamento più assoluto.
L’annuncio del ministro ha lasciato però insoddisfatto il capo della Procura della Repubblica di Palermo, Francesco Messineo, a cui l’inasprimento del regime detentivo non basta poiché – ha sottolineato – il «problema è il mantenimento del carcere duro

REUTERS/Damir Sagolj

REUTERS/Damir Sagolj

rispetto a certi soggetti. Serve un impegno diretto e di modifica della norma e una sua più puntuale interpretazione». Il giro di vite interviene dopo le polemiche suscitate dalle revoche decise da più tribunali di sorveglianza, in favore di 37 detenuti condannati per reati di mafia. Il solito coro trasversale dei professionisti dell’antimafia si era subito levato per denunciare le «interpretazioni eccessivamente garantiste» fornite dai magistrati.
Esempio tra i più clamorosi della giustizia d’eccezione, il 41 bis rielabora il vecchio articolo 90, ovvero la norma che sospendeva l’applicazione della riforma carceraria utilizzata nelle carceri speciali durante gli anni della detenzione politica di massa. Introdotto per la prima volta nel 1992, con il decreto Scotti-Martelli, il regime speciale di massima sicurezza è stato sistematicamente rinnovato fino ad essere stabilizzato nel 2002, quando l’eccezione si è tramutata in regola. Una lunga serie di sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale hanno fatto sì che l’assegnazione al regime di carcere duro venisse sottoposta a verifica giurisdizionale, consentendo ai detenuti di presentare ricorso alla magistratura. Oggi il 41 bis è vittima del suo successo. Infatti la revoca può avvenire soltanto una volta verificata l’assenza di legami con la criminalità mafiosa e l’attenuarsi della pericolosità sociale. Molte delle declassificazioni concesse sono intervenute dopo oltre un decennio di isolamento nelle sezioni di massima sicurezza. Segno che la clausura ha spezzato i legami più intensi con i contesti criminali. Chi contesta queste declassificazioni sostiene il contrario entrando così in una insanabile contraddizione: se decenni di un isolamento che s’apparenta alla tortura non servono a rompere i legami criminali, allora il 41 bis a cosa serve?
Già negli anni del governo Prodi si era registrata una crescita delle revoche che aveva spinto il Dap a incrementare la creazione di nuove sezioni a «elevato indice di vigilanza». Una nuova clasificazione che sfugge a qualsiasi controllo giurisdizionale, essendo il mero risultato di due circolari interne dell’amministrazione penitenziaria. Caratterizzate da un regime ristrettivo molto vicino a quello del 41 bis, le nuove sezioni Eiv – che accolgono anche quei detenuti che per legge non possono essere sottoposti a 41 bis, tra cui i detenuti politici degli anni 70-80 – di fatto rappresentano un regime di massima sicurezza camuffato che non può nemmeno avvalersi delle prerogative riconosciute per il 41 bis ufficiale.disegno_liberitutt
Il presidente della prima Commissione Affari Costituzionali del Senato, l’ex Psdi Carlo Vizzini, oggi nel Pdl, ha presentato un ddl che aumenta di un anno la durata de 41 bis, capovolge incostituzionalmente l’onere della prova dell’assenza dei legami con la criminalità, oggi a carico delle procure antimafia e sposta la competenza al solo tribunale di sorveglianza di Roma per tutti i ricorsi contro l’assegnazione al 41 bis.

 

ansa0035012bcxw200h270c00Gli spettri del 41 bis
di Paolo Persichetti, Liberazione 30 ottobre 2002

Degli spettri si aggirano per le carceri italiane, sono i detenuti sottoposti al 41 bis. Si tratta di uomini e donne imprigionati due volte. Dei tribunali hanno tolto loro la libertà, una amministrazione ha decretato la loro invisibilità. Si trovano qualche metro più in là, oltre le sbarre e la griglia che ornano la finestra di questa cella. Pochi metri di cortile mi separano dal popolo dei murati vivi, i fantasmi della prigione. Quando qualcuno di questi spettri traversa il carcere le porte blindate vengono chiuse al loro passaggio. Altre barriere si aggiungono a ispessire il loro isolamento e la loro distanza. Il 41 bis è il regno della opaca afflizione, la pena che rende invisibili. Il supplizio moderno ha vergogna di se stesso, fosse trasparente probabilmente perderebbe molta parte della sua legittimazione sociale.
L’intero carcere è colmo di queste «assenze» che si fanno pesanti presenza per tutti. Disciplina e regolamento dell’istituto sono segnati dalla esistenza di questi spettri: non c’è socialità, non ci sono attività rieducative o di formazione, è chiuso persino il campo di pallone. Anche la televisione è imprigionata in una scatola metallica. Tutto è chiuso, metodicamente blindato e imbullonato. «Massima sicurezza» vuole dire deserto disciplinare, spazi angusti e metallici dove i corpi in soprannumero sono stipati e formati in modo rigido e severo mentre le menti si inaridiscono. 20080603_giudiciL’unico svago concesso viene dall’agognato carrello dell’infermeria che scandisce la giornata distribuendo tre volte al giorno stupefacenti ricreazioni chimiche a base di benzodiazepine. Gli «invisibili», come fantasmi, ogni tanto battono un colpo, anzi dei colpi sui cancelli blindati. Quelle periodiche battiture ci ricordano che il loro è un mondo di vivi che non rinuncia a resistere.
Recentemente il senato ha reso definitivo il regime del 41 bis, una norma sospensiva del normale trattamento penitenziario e che in origine doveva essere solo «eccezionale e transitoria». Non soddisfatti, i senatori ne hanno prolungato la durata ed esteso la portata ad altre tipologie di reato. Chi sostiene la validità di questo trattamento differenziato afferma che esso è necessario per condurre a termine la lotta contro il nemico di turno, che si tratti dei mafiosi, dei terroristi, degli scafisti, non conta poi molto. I «nemici», si sa, sono intercambiabili. La battaglie di civiltà e le lotte per l’emancipazione si svolgono il più delle volte sul terreno impervio delle questioni di principio. È sui punti limite che si misurano i passaggi epocali, i momenti di rottura. Troppo comodo e troppo facile, nonché in effettuale, è l’atteggiamento di chi pensa di poter difendere solo i diritti di coloro che sente più prossimi: «poveri ma belli» oppure «ricchi e potenti». In entrambi i casi vi è il segno speculare dell’atteggiamento strumentale di chi pensa di eliminare il proprio nemico abolendo i suoi più elementari diritti, considerandolo sub specie umana. È la peggiore guerra quella mossa in nome del diritto per abolire i diritti.
Sfugge a questa concezione una lucida consapevolezza di ciò che è l’emergenza, dei suoi dispositivi di governo delle relazioni sociali, del suo ricorso sistematico alla eccezione che addirittura non sospende più la regola ordinaria ma si candida a rimpiazzarla stabilmente. Sorprende che proprio chi si vuole radicale, antagonista, comunista, non percepisca come i pesanti cella_largedispositivi giudiziari e penitenziari della emergenza, sempre più limitanti e costrittivi delle libertà individuali e collettive, restino radicati nel tempo, mentre le tipologie di applicazione hanno vocazione a variare. Ieri è toccato ai «terroristi», oggi ai mafiosi, persino ceto politico e imprenditori ne hanno saggiato gli effetti. E domani?
La ruota gira e con i tempi che corrono tra «guerra preventiva», estensione a dismisura della nozione di terrorismo fino a comprendere comportamenti politici e sociali considerati semplicemente «non allineati», a chi giova rafforzare l’arsenale repressivo che un giorno potrebbe essere facilmente rivolto verso tutti quelli che sono semplicemente «contro»?
Quei 61 collegi su 61 vinti in Sicilia dalla Casa delle libertà non avrebbero dovuto istruire sul fallimento delle politiche unicamente repressive condotte dagli imprenditori dell’antimafia? Dieci anni di 41 bis non hanno sconfitto la mafia, al contrario il centrodestra ha fatto man bassa dei voti come mai era riuscito persino alla Dc. Con la sua strategia fatta di carcere duro e pentitismo remunerato, lo Stato con i suoi centri di potere emergenziale è riuscito solo a favorire la selezione di nuove élites mafiose e il ritorno alle strategie morbide e conniventi di una «Cosa nostra» tornata invisibile ma sempre percettibile.
A cosa sono serviti allora questi lunghi anni di 41 bis, se non a perfezionare le tecniche di differenziazione penitenziaria, utilizzabili domani, anzi oggi stesso, contro altri gruppi sociali scomodi trasformati in nuovi nemici?
Abolire le garanzie, restringere le maglie della società,non facilita la lotta contro i potenti che dispongono comunque di altre risorse per tutelarsi, mentre rende vulnerabili, espone al ricatto repressivo coloro che non hanno potere, risorse sociali, economiche e culturali. È ora di abbandonare l’idea che la lotta di classe si possa fare con i tribunali e le prigioni. Ne trarrebbe giovamento la critica e la lotta contro ogni forma di valorizzazione legale e illegale del capitale. La sciamo al diritto la funzione di seguire le evoluzioni della società, di registrare avanzate e sconfitte. Staremo tutti meglio e saremo più liberi di lottare.

Approfondimenti
Cronache carcerarie