Partire dall’abolizione dell’ergastolo per fermare l’escalation della società penale

Oggi è ancora difficile far capire che se si rischia da 1 a… 20 anni per una quantità “non giusta” di possesso di cannabis, è perché c’è ancora l’ergastolo. Insomma l’ergastolo suscita una sorta di effetto traino che giustifica e sospinge verso l’alto il resto delle pene comminate. Adotta il logo della campagna Liberi dallergastolo

di Vincenzo Guagliardo

336-280L’abolizione dell’ergastolo venne evocata alcuni anni fa dal post-fascista Gianfranco Fini. L’uscita inconsueta dell’allora leader di An non ebbe però una grande eco e nel frattempo lui stesso l’ha dimenticata, essendo poi diventato democratico tout court.
Ciò tuttavia dimostra in qualche modo che una tale richiesta può giungere da orizzonti politico-culturali diversi: per esempio può affacciarsi come il risultato di una domanda di maggiore efficienza della giustizia penale o, al contrario, come necessità di una sua radicale rimessa in discussione, oppure può semplicemente scaturire da ragioni umanitarie.
In realtà l’ergastolo si è affermato come un sostituto della pena di morte. Non nasce da ragioni umanitarie ma, come per tutte le altre pene detentive, venne introdotto per ragioni di efficienza. Nel Settecento le torture e le esecuzioni, troppe volte promesse, improvvisamente cessarono: ormai erano… troppa carne al fuoco. Perciò non facevano più paura, diceva Beccaria. La detenzione invece avrebbe garantito una pena certa poiché finalmente realizzabile, quindi avrebbe svolto una funzione deterrente; e l’ergastolo avrebbe fatto più paura di una incerta promessa di morte. Avrebbe assegnato al condannato una sorte peggiore della morte. L’ergastolo è nato dunque come nuova “pena capitale”.
E siccome anche nel regno delle pene, come in quello delle nazioni, se non cambiano le cose nella “capitale”, cioè al centro, è poi difficile cambiarle nelle sue province, ecco che questo ignorato centro determina complessi meccanismi che diventano resistenze e boomerang quando si vuole ritoccare il sistema a partire da qualche punto periferico. L’Europa se n’è accorta e in gran parte ne ha preso atto, non attuando più di fatto o abrogando il “fine pena mai” (o meglio “fine pena: 99-99-9999”, come è scritto nei sistemi informatici dell’amministrazione penitenziaria).

L’Italia ancora no. Con i suoi 1415 condannati, l’ergastolo consente di non mettere in discussione aspetti scomodi del passato e di coprire gli interessi presenti che vi si sono costruiti sopra. La presenza di queste persone offre la possibilità di mostrare la faccia severa dello Stato per meglio nasconderne un’altra. Gli ergastolani sono i capri espiatori di un sistema che premia e garantisce una relativa impunità (spesso scandalosa) a un numero sempre maggiore di collaboratori di giustizia, i cosiddetti “pentiti”, e/o ai “colletti bianchi” che, per fare il loro consueto lavoro, né possono, né sanno più, né vogliono distinguere il lecito dall’illegale. D’altra parte gli stessi premi dati prima ai pentiti e le facilitazioni concesse poi ai colletti bianchi, sono venute a far parte di un più vasto sistema di trattamento di natura premiale riservato dalla legge penitenziaria a tutti i detenuti.
Quella premiale è una macchina che trae storicamente origine dalla volontà di non discutere in sede culturale e politica degli aspri conflitti politico-sociali degli anni Settanta, e che i “vincitori” affidarono a 25 mila casi giudiziari di cui rimangono “testimoni” ancora oggi poco più di una cinquantina di ergastolani. Questo sistema divenne legge penitenziaria nel 1986 col nome del senatore Gozzini che ne fu il relatore. Alcuni, in modo troppo affrettato, vi hanno subito visto un primo passo “oltre la pena”. Ma dopo vent’anni questo grande progresso che allora si annunciava come l’alternativa alla pena tradizionale si è mostrato solo un modo per affiancarla. In realtà il sistema penale ha esteso le sue propaggini fuori dal carcere. È aumentato in modo esponenziale il numero di coloro che dipendono da esso anche in stato non detentivo ed è raddoppiato il numero dei reclusi non solo prima ma anche dopo che intervenisse l’indulto.

La pena cosiddetta alternativa, in realtà premiale, ha soltanto aumentato la pervasività del potere giudiziario all’interno della società, incrementando l’area penale esterna al carcere. Si è creato così un “eccesso di presenza penale” che molti cominciano a lamentare. Nel frattempo i fautori della tolleranza zero ne hanno ridotto la portata applicativa con una legge che esclude i recidivi (la ex Cirielli), ossia almeno il 70% dei rei… Invece di rivedere i tetti massimali di pena si è preferito aumentarle. Si sono moltiplicati i fatti che costituiscono reato allargando le competenze del diritto penale, salvo diluire le punizioni caso per caso in modo discrezionale.
Si è così venuta a creare una situazione analoga a quella analizzata da Beccaria nel Settecento. Da un lato si difendeva all’epoca la ferocia delle pene (tortura, morte) e si puniva sempre di più su tutto; dall’altro, non potendo più attuarle, si ricorreva a quelle che erano le misure “sostitutive” dell’epoca: deportazioni, esilii…
Il rimedio altro non fu che un’estremizzazione del male finché non s’inceppò a causa della sopravvenuta impossibilità di deportare e realizzare pubbliche esecuzioni, diventate motivo d’indignazione popolare invece che di spettacolo gratuito per folle forcaiole. È così che si fece strada allora l’idea del penitenziario, della reclusione come pena principale e dell’ergastolo come nuova forma di pena capitale.

Oggi è ancora difficile far capire che se si rischia da 1 a… 20 anni per una quantità “non giusta” di possesso di cannabis, è perché c’è ancora l’ergastolo. Insomma l’ergastolo suscita una sorta di effetto traino che giustifica e sospinge verso l’alto il resto delle pene comminate. Il rischio dunque è quello di una esplosione ingovernabile dell’intero sistema penitenziario. Ormai è popolare volere più ergastoli per un alto numero di persone e per una grande varietà di reati, in una spirale che, per le sue motivazioni di fondo, potrebbe trovare pieno sfogo solo nel ritorno della pena di morte.
E di “ritorno” bisogna infatti parlare, cioè di tensione al ritorno verso un’arcaica barbarie precedente alla stessa funzione dello Stato moderno e a ciò che, pur con tutti i suoi limiti, nell’ultimo quarto di millennio è stato definito comunemente “civiltà”.
Quale che sia la prospettiva da cui si guarda al pianeta carcere, quella dei difensori-riformatori del sistema penale o quella abolizionista, la sparizione dell’ergastolo dovrebbe esser vista come un possibile e necessario punto di convergenza. Altrimenti sarà la forza dei fatti a porre tragicamente la questione.

In Inghilterra, nell’Ottocento, l’eccessivo sovraffollamento provocò malattie mortali e contagiose che dal carcere si trasmisero fuori, passando ai giudici per il tramite di un’aula giudiziaria dove gli imputati dovevano essere processati, e da lì alla città…
Non possiamo sapere cosa succederà questa volta…

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336-280

Annino Mele, MAI, l’ergastolo nella vita quotidiana, Sensibili alle foglie, ottobre 2005, pp. 111, 12 €

Paolo Persichetti
Liberazione
16 aprile 2006

Vincent_van_Gogh_La_ronda_dei_carcerati_grandemFine pena: 99/99/999. La dannazione del nove è l’incubo numerico che dopo l’informatizzazione dei certificati di detenzione ha sostituito il vecchio fine pena mai. Mentre atroci fatti di cronaca ci ricordano quanto possa essere abietta la natura umana, provocando gli inevitabili latrati di chi non ha perso l’occasione per tornare a carezzare la pena di morte o non ha esitato a richiamare la necessità del fine pena mai, il libro di Annino Mele, Mai, l’ergastolo nella vita quotidiana (Sensibili alle foglie, ottobre 2005, pp. 111, 12 €) viene a ricordarci come sia una legenda la diffusa convinzione che la pena a vita di fatto non esista più. L’ergastolo c’è eccome, e il prigioniero a vita Annino Mele lo racconta in tutta la sua angosciante e insensata quotidianità con uno stile minimalista, intercalato di piccoli episodi che narrano i mille soprusi, l’ottusità, le sopraffazioni gratuite che soffocano la vita del recluso insieme a quella giornaliera sfida al tempo senza tempo. Ne viene fuori il percorso di un detenuto altruista, solidale, pronto a sostenere i compagni, vigile affinché siano rispettati i diritti di ognuno e impegnato a migliorare le condizioni della vita carceraria, tentando di dare un senso più costruttivo all’internamento e per questo realisticamente disposto ad accettare anche le nuove regole del gioco introdotte dalla Gozzini. Ben presto però scoprirà il tranello, la subdola ipocrisia che la retorica riabilitativa contiene. «Una volta, dopo che mi era stato comunicato l’ennesimo “buon esito” dell’osservazione, chiesi a bruciapelo: “E ora cos’altro posso sperare di buono?” Vidi l’operatrice abbassare lo sguardo e la sentii mormorare, senza che avesse la forza di guardarmi negli occhi: “Io, il mio lavoro l’ho svolto e dispiace anche a me che sia stato del tutto inutile”».
Il recluso che dimostra eccessiva intelligenza, troppo senso critico, capacità d’organizzazione e relazione sociale è malvisto e temuto perché percepito come un soggetto fuori controllo, non domabile. L’autonomia culturale, la maturità e il senso di responsabilità, sono doti poco apprezzate nella realtà carceraria e sempre più numerosi sono i magistrati di sorveglianza che sovvertendo il loro ruolo interpretano oramai la loro funzione come quella di un quarto grado di giudizio, una sorta di fiera delle indulgenze, diramazione distaccata dell’ufficio del pubblico ministero che in cambio dei benefici pretende confessioni, delazioni, dissociazioni, abiure extraprocessuali. Le teorie riabilitative non hanno affatto cambiato la natura profonda del potere penitenziario e il detenuto che si sottrae alle infime logiche di scambio che la cultura custodiale propone, o al suo corrispettivo speculare che pervade la sottocultura “coatta”, il recluso che non è sedotto dalle pratiche paternaliste o non si abbandona alla questua della medicalizzazione, alle benzodiazepine o ai tavernelli quotidiani, è un carcerato che avrà vita dura.
La storia delle società, scriveva Cechov, è la storia di come si viene incarcerati. La prigione di oggi è la spettrale raffigurazione di un girone dantesco brulicante di umanità dolente, gabbia dei corpi e tomba del pensiero, società della delazione, esperienza di vita che non ingenera virtuosi proponimenti. Una siderale mutazione antropologica che, sempre volendo restare alla letteratura carceraria, ci separa da quella realtà ribollente che era il carcere della politica e delle lotte negli anni 70, raccontata da Sante Notarnicola nel suo, L’evasione impossibile, riedito tempo fa con una introduzione di Erri De Luca (Odradek). Da quel tentativo di costruire una società senza galere, il 1975 è stato l’anno che nell’intera storia repubblicana ha visto il minor numero di persone incarcerate, poco più di trentamila, la metà di quelle attuali, si è arrivati oggi ad una situazione che ricorda il paradosso di Foucault: «ci dicono che le prigioni sono sovrappopolate. Ma se fosse il popolo ad essere superimprigionato?». La dominazione non solo si è estesa ma interiorizzata come nell’efficace metafora di Kafka descritta nella colonia penale, dove «il condannato sembrava così bestialmente rassegnato che poteva essere lasciato libero di correre sulle colline, e un semplice fischio sarebbe stato sufficiente a farlo tornare in tempo per l’esecuzione».
Alla fine del 2004 vi erano nelle carceri italiane 1.161 ergastolani con pena definitiva. Per fingere di andare avanti siamo dovuti tornare indietro, spiega Nicola Valentino (anche lui ergastolano di lungo corso) nell’introduzione che accompagna il libro. «Per poter costituzionalizzare l’ergastolo, dalle pene fisse ideate dall’illuminismo siamo tornati alle idee arbitrarie dell’inquisizione[…] oggi, la libertà di un ergastolano dipende dal giudice di sorveglianza». Anche l’introduzione del processo con rito abbreviato, che avrebbe dovuto facilitare l’abbattimento della pena capitale, viene sistematicamente eluso grazie all’aggiunta di una pena accessoria, come l’isolamento diurno eredità marcia del codice penale mussoliniano, che nel calcolo delle sottrazioni impedisce di erogare pene temporali. L’ergastolo estende il processo sull’intera vita del recluso, trasformando la prigione in una corte d’assise permanente che gestisce il suo fascicolo in base a procedure imprevedibili, la cui durata dipende dall’abiura dell’inquisito e dall’arbitrio dell’inquisitore. Se la pena di morte, o meglio «l’omicidio giudiziario», come preferiva definirla Cesare Beccaria, sopprimeva la vita «con volgare mancanza d’irascibilità», come avrebbe sottolineato Nietzsche, l’ergastolo se la prende per intero, la divora, come dimostra il carcere di Porto Azzurro, dove la cinta muraria racchiude anche il cimitero di chi nemmeno da morto ha più varcato le mura della prigione.
I fautori della cosiddetta «certezza della pena» rivendicano dunque qualcosa che c’è già. La loro è una sottolineatura del tutto inutile se non fosse che l’obiettivo, in realtà, è un altro: ripristinare anche formalmente il carattere meramente afflittivo, purgativo, incomprimibile della condanna e la natura apertamente eliminativa dell’ergastolo. Come ha spiegato Gianfranco Fini in una intervista apparsa sul Corriere della Sera dopo l’uccisione del bambino di Casalbaroncolo: «occorre impedire che venga abolito il fine pena mai e limitare i benefici della cosiddetta Gozzini». I toni compassati della destra in doppio petto servono solo a far passare meglio l’imbarbarimento reazionario della società. I «mostri» sono il concime dove fermenta l’ideologia forcaiola. Hanno sempre fatto comodo ai cultori del sospettare e punire, fossero di destra come di sinistra, fino al punto che quando mancano c’è sempre qualcuno pronto a crearne uno. Dietro chi soffia sull’isteria emotiva c’è sempre il cinismo di chi vuole strumentalizzare le ondate di indignazione popolare per fomentare svolte repressive e autoritarie, assolutamente ineffettuali quanto a capacità di deterrenza nei confronti della mostruosità umana. In realtà, vi è un uso politico della figura del mostro e della conseguente necessità della pena capitale, finalizzato a rinsaldare la comunità, consentendo di legittimare categorie all’interno delle quali includere nuovi mostri, questa volta invisi ai potenti. Dopo l’orco e il serial killer che albergano nell’immaginario popolare, vengono i dissidenti, gli oppositori, i terroristi, poi i diversi, gli inadatti, gli asociali, gli outsider.
Chi predica la certezza della pena intende ovviamente le pene altrui, convinto della sacrosanta certezza della propria impunità, come recita la sfacciata legalità classista dei berluscones, quella di chi non ha vergogna a propugnare una società castale, dove i figli degli operai non hanno gli stessi diritti dei figli della classe media. Nei mesi scorsi, la destra ha varato una legge, la cosidetta Cirielli, che introduce uno spudorato regime dei due pesi e delle due misure: alcune norme, quelle che intervengono sulla prescrizione dei reati, introducono principi garantisti a salvaguardia unicamente delle infrazioni che appartengono al repertorio dei comportamenti illeciti dei ceti agiati. I famosi delitti dei colletti bianchi. Il giusto diritto ad un processo rapido, oltre il quale non ha più senso l’intervento della sanzione, vale unicamente per le classi imprenditoriali, gli affaristi, i professionisti. Al contrario, per i delitti dei gruppi sociali svantaggiati, designati da sempre come «classi pericolose», i tempi processuali sono rimasti inalterati o addirittura allungati. Per nascondere questa clemenza di censo è stato dato il colpo di grazia ai benefici penitenziari.
Mettere fine ad una sanzione che va oltre la pena, perché riduce l’essere umano allo stato di schiavo, «bene animato» non più soggetto di diritto, spoliato della potestà familiare, civile, politica, condannato ad esistere per interposto tutore, è un segnale simbolico di cui c’è urgente bisogno. Una riforma che non costa nulla ma che equivarrebbe a compiere un modestissimo passo verso la decenza.

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Ergastolo per dire basta parte lo sciopero della fame

Per l’amnistia e contro la tortura!

In occasione della riapertura delle udienze, domani 31 gennaio 2013, per i processi che si stanno tenendo contro alcuni manifestanti arrestati a ridosso degli scontri di piazza del 14 dicembre 2010, con una spettacolare iniziativa sui ponti della Capitale diverse strutture politiche e centri sociali romani provano a riaprire la battaglia contro la tortura di ieri e di oggi e contro le estradizioni politiche, per una amnistia generale che includa anche i reati politici, come devastazione saccheggio. I ponti sul Tevere sono stati colorati da striscioni contro la tortura e il carcere, i reati di piazza, l’arsenale giuridico impiegato contro le manifestazioni antigovernative, in solidarietà con Lander Fernadez, militante basco sottoposto a procedura di estradizione su richiesta della Spagna, ed in favore dell’amnistia. Qui sotto il comunicato diffuso sull’iniziativa

Tutte liberi! Vento in poppa ai fuggiaschi

ba412bb8-2d40-43dd-a738-eaa7ccfc5286Domani si celebra il processo per i fatti del 14 dicembre del 2010, una giornata bella ed intensa, un corteo enorme che reagì determinato e rabbioso alla compravendita dei voti in aula per garantire la fiducia al governo Berlusconi, una risposta larga e condivisa che fu capace di rompere il silenzio accumulato in quella stagione. Quel giorno sembra lontano, la dittatura della finanza ha stravolto ancora una volta il quadro politico internazionale, eppure ci sono ancora compagn* che rischiano la propria libertà per quella giornata.
A partire dalla solidarietà nei confronti degli imputati, questa iniziativa vuole alimentare una discussione urgente sul tema giustizia (e non sulla legalità, quello ha già troppi relatori) che sembra sia iniziato nel nostro paese.
Che la repressione sia un strumento del potere per negare il dissenso si sa. Che i diktat finanziari, impongono strette sul controllo è noto, ed è evidente ancor di più nei paesi in cui la condizione sociale è maggiormente aggravata dalla crisi. Ma se la Corte Europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo condanna l’Italia per “violazione dei diritti umani, tortura e trattamento inumano e degradante”, e se Amnesty International dichiara che in italia “essere donne, partecipare a una manifestazione, essere migranti, rom, gay, detenuti, significa correre un serio rischio per i propri diritti umani”, il tema trasborda evidentemente la sensibilità del movimento solamente.
Le gravissime condanne per Genova e per il 15 ottobre, l’utilizzo continuo del reato di devastazione e saccheggio (reato introdotto dal Codice Rocco), la leggerezza con cui si richiedono dure e assurde misure cautelari, le condizioni nelle carceri e l’impunibilità delle forze dell’ordine, la volontà ultima di celebrare il processo contro i notav nell’aula bunker del carcere delle vallette, fanno riferimento tutte ad una sospensione “tecnica” della democrazia in corso, che pone al centro del suo mandato il Codice Rocco, già fondamento teorico del fascismo.

TUTTE LIBERI
VENTO IN POPPA AI\ALLE FUGGIASCHI

c.s.o.a. Corto Circuito, csoa Astra 19, c.s.o.a. Spartaco, Esc Atelier, c.s.o.a. La Strada, c.s.o.a. Sans Papiers, Esc – AtelierAutogestito, Lab! Puzzle, Militant, Strike Spa


Approfondimenti utili

Dopo le pesanti condanne per devastazione e saccheggio confermate dalla cassazione torniamo a parlare di amnistia (un libro per riflettere: politici e amnistia, tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità d’Italia ad oggi)
Stéphan Gacon, L’Amnistie, Seuil, Paris 2002, pp. 424
L’Amnistia Togliatti, Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2006, pp. 392
Une histoire politique de l’amnistie, a cura di Sophie Wahnich Puf, Parigi, aprile 2007, pp. 263

Altri link
Agamben, Europe des libertés ou europe des polices
Agamben, Lo stato d’eccezione
Il caso italiano, lo stato di eccezione giudiziario
La fine dell’asilo politico
La giudiziarizzazione dell’eccezione/2
La giudiziarizzazione dell’eccezione/1
Garapon, l’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Arriva il partito della legalità
La logica premiale e logica vittimaria ispirano la nuova filosofia penale
Giustizia o giustizialismo? Dilemma nella sinistra
Processo breve, amnistia per soli ricchi
Recidiva: l’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza
Niente amnistia perché ci vogliono i 2/3 del parlamento? Allora abolite le ostative del 4-bis e allungate la liberazione anticipata: basta la maggioranza semplice

Il diritto del detenuto non deve essere “a discrezione”

Dal blog di Davide Steccanella
5 dicembre 2012

Una recente vicenda accaduta presso il carcere di Rebibbia ad un detenuto in semi-libertà ha evidenziato in modo preclaro quella estrema “discrezionalità” che talvolta affligge la applicazione di alcuni dei principali istituti introdotti nel 1975 dalla Legge Gozzini.

Legge che, nelle intenzioni del legislatore di allora, era appositamente finalizzata alla concreta realizzazione di quegli obiettivi di successivo reinserimento sociale del condannato, secondo quanto espressamente previsto dalla nostra Costituzione.

In tal guisa, ed anche per garantire il controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione della pena, il nostro Ordinamento penitenziario riservava alla esclusiva competenza del Giudice (Magistrato o Tribunale di Sorveglianza) la decisione sulle diverse istanze provenienti dai detenuti (dalla semplice licenza premio alle misure alternative alle detenzione fino alla liberazione condizionale).

Nella “pratica” tuttavia questa decisione finisce il più delle volte con l’essere assunta sulla sola base delle valutazioni di altri e diversi soggetti (note, rapporti etc.), il che significa che, di fatto e molto spesso, risulta decisivo all’accoglimento o meno di un diritto previsto dalla legge, il rapporto personale ed individuale che si crea all’interno del carcere tra il singolo detenuto e chi lo dirige.

Nel caso segnalato risulta abbastanza evidente l’esistenza di una situazione di attrito personale nei confronti del detenuto da parte della direttrice del reparto e risalente, si legge, ad una mancata consegna, da parte del detenuto, che durante il lavoro esterno esercita la professione di giornalista, di alcuni suoi articoli oggetto di una querela per diffamazione, e che si trovavano pubblicati anche on line.

L’ultimo episodio ha riguardato invece la sua mancata accettazione supina di una contestazione in merito alle modalità del lavoro esterno che, nonostante quanto da tempo allegato, gli veniva impropriamente attribuito come mero lavoro trimestrale invece che retribuito trimestralmente.

Tutto questo potrebbe anche rientrare nell’ambito di rapporti personali che possono essere più o meno “riusciti” (come è anche naturale che accada) tra chi sta scontando una pena detentiva e chi è chiamato a vigilare sul funzionamento di un carcere, se poi non determinasse “a cascata” tutta una serie di conseguenze giudiziarie sui diritti del detenuto.

A seguito di quell’episodio infatti, la direttrice avrebbe immediatamente trasmesso al Magistrato di Sorveglianza una sorta di nota disciplinare (“anomala”, giacchè al di fuori dai casi previsti dall’art. 38 della Legge Gozzini) sulla base della quale il Magistrato ha rigettato una richiesta di licenza premio di 1 giorno per ragioni familiari.

Nel provvedimento di rigetto si fa anche riferimento ad un “precedente” costituito da un ammonimento datato 28.01.2012 che tuttavia era stato immediatamente sospeso dal Direttore del carcere già a fare tempo dal 31.01.2012.

Il detenuto ha dovuto quindi successivamente allegare al Magistrato di sorveglianza sia la propria relazione sul fatto accaduto (e che era stata prontamente inviata anche al direttore del Carcere), sia il provvedimento di sospensione di quel citato ammonimento, al fine di reiterare la richiesta di licenza, e per la quale è ancora in attesa.

Già in precedenza, peraltro, in occasione della richiesta di accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 47 O.P, il medesimo direttore di reparto aveva inviato al Tribunale di Sorveglianza chiamato a decidere una relazione di sintesi dove si leggeva testualmente che “la forma mentis del (omissis) lo conduce ad avere talora un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di questa Amministrazione verso la quale egli deve comunque rispondere del proprio comportamento e non, piuttosto, trattare da pari a pari” .

La richiesta di affidamento è stata dunque respinta dal Tribunale.

Il risultato finale di tutto ciò è che un soggetto, detenuto da 14 anni (e da 4 in semi-libertà, e ormai arrivato a 2 anni dal fine-pena), e che fino a tutto il 2011 non aveva mai dato corso ad alcun rilievo disciplinare, dopo l’arrivo di una nuova direttrice di reparto si vede oggi: 1) respingere la domanda di affidamento in prova, 2) negare una licenza premio di 1 giorno e 3) ancora in attesa di vedersi riconosciuti due semestri di liberazione anticipata già maturati dal giugno 2012.

Di tutto ciò è stato informato il Direttore del Carcere di Rebibbia ed è stata presentata una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia firmata dall’Onorevole Rita Bernardini e da altri deputati del PD.

Auspicando che chi di competenza possa attivarsi al più presto, rimane il fatto che, fermo restando il doveroso controllo da parte della Amministrazione penitenziaria sull’effettivo rispetto, da parte dei detenuti, delle regole di disciplina interna agli Istituti di pena, non appare certo conforme alla legge affidare in toto la applicazione dei diritti di un detenuto alla mera discrezionalità personale di chi volta a volta si trova a dirigere il reparto di detenzione.

“Il livello di civiltà di un paese lo si misura dal livello di civiltà delle sue carceri” diceva tanti anni fa l’Onorevole Adelaide Aglietta del Partito radicale, purtroppo occorre ancora una volta constatare come in questo senso non si siano fatti molti passi avanti se ancora oggi si leggono episodi che ci ricordano tanto quel collegio del giovane Giannino Stoppani nella fortunata serie televisiva di Gianburrasca.

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Paolo Granzotto e il funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia
Se nei prossimi giorni questo blog diventerà muto ora sapete perché
Carcere e sanzioni disciplinari, un aggiornamento e poi basta

Carcere e sanzioni disciplinari, un aggiornamento e poi basta

Da alcuni giorni arrivano da più parti preoccupate richieste di notizie sulla mia situazione dopo il post del 5 novembre (vedi qui) nel quale raccontavo dei possibili rischi di sanzioni disciplinari per quanto era accaduto il sabato precedente, 3 novembre, durante un surreale incontro con la Direttrice del reparto semiliberi di Rebibbia reclusione.
L’assenza di informazioni aggiornate sulla vicenda e il prolungato silenzio del blog, dovuto a diverse ragioni (sovraccarico di impegni e semi-vita familiare che ho dedicato più del solito a mio figlio), hanno creato un po’ di allarme.
Mi scuso innanzitutto con i compagni, gli amici e i lettori che ringrazio per l’attenzione e la premura dimostratami.
Corro subito ai ripari cercando di spiegare per sommi capi cosa è successo nel frattempo.

La contestazione disciplinare
Col senno del poi posso dire che la decisione di raccontare subito quanto accaduto il mattino di quel sabato è stata una scelta lungimirante. Il lunedì successivo (5 novembre), infatti, al rientro serale in carcere l’ispettore di turno mi ha informato della presenza di una contestazione disciplinare mossa a mio carico dalla Direttrice di reparto protagonista dell’episodio.
Il testo, molto lungo e scritto a mano sul registro delle udienze, era di difficile lettura. Al suo interno si forniva un resoconto incompleto e non corrispondente allo svolgimento dei fatti avvenuti, soprattutto si delineava un profilo disciplinare della mia condotta verbale etichettata come «irrispettosa e offensiva».
Nel testo, che sembrava uscito da una pièce di Ionesco, la responsabile di reparto mi attribuiva frasi prive di senso, frutto di palesi equivoci tipici di chi non ha la capacità di ascoltare, come il fatto che io avessi sostenuto di possedere un “contratto di lavoro trimestrale” mentre avevo inutilmente tentato di spiegare che la mia retribuzione era «a cadenza trimestrale».
Nemmeno uno come Totò nei suoi mirabolanti “quiproquo” con Peppino de Filippo era mai arrivato a tanto.
Il testo della contestazione seppure carico di stizza furiosa aveva comunque del sublime, era qualcosa che toccava i vertici del teatro dell’assurdo. Ma purtroppo per me, come per tutti quelli che vivono questi episodi nel quotidiano del carcere, quella non era una messa in scena ma il realismo carnevalesco della punizione.

La Direzione archivia tutto
Preso atto delle contestazioni ho redatto delle note difensive inviate alla Direzione. A quel punto, secondo quanto previsto dalle norme dell’ordinamento e del regolamento penitenziario che regolano i procedimenti disciplinari, entro 10 giorni dalla contestazione avrebbe dovuto svolgersi un’azione disciplinare nel corso della quale si sarebbero dovuti valutare fondatezza ed eventuale portata dei fatti contestati, per poi decidere se erogare, o meno, una sanzione.
In quei giorni di attesa una domanda dominava su tutte le altre: chi sarebbe venuto a presiedere l’azione disciplinare?
La stessa responsabile di reparto, nella tripla veste di accusa, giudice e presunta parte lesa – eventualità ammessa dall’ordinamento penitenziario – oppure, molto più opportunamente, un altro dirigente d’Istituto?
Il dilemma è rimasto tale perché allo scadere dei 10 giorni non è accaduto nulla.
Con molta saggezza chi è gerarchicamente al di sopra della funzionaria che dirige il reparto Semiliberi ha deciso altrimenti, ritenendo evidentemente infondati i rilievi mossi.

La storia poteva dirsi conclusa qui. E invece no, il veleno è sempre nella coda, ci insegna madre natura.

La nota al magistrato in cui si segnalano «atteggiamenti di arroganza, offesa e di insofferenza nei confronti della Istituzione»
Il 23 novembre mi viene notificato il rigetto di una licenza, di una sola giornata, che avevo chiesto nel fratempo per stare insieme a mia madre il giorno del suo settantasettesimo compleanno.
Leggendolo con attenzione ho scoperto che il rifiuto aveva valore di sanzione per l’episodio del 3 novembre.
Il provvedimento negativo era desunto da una nota proveniente dal carcere (la fonte non è indicata) allegata alla domanda di licenza, protocollata n° 17159/12, inviata il 7 novembre 2012, dunque due giorni dopo la contestazione disciplinare senza esito, nella quale si riferisce dell’arrivo di una «comunicazione circa comportamenti posti in essere dal Persichetti in data 5/11/12 [c’è un errore di data, Ndr] nei confronti della dottoressa Trapazzo, consistiti in atteggiamenti di arroganza, offesa e di insofferenza nei confronti della Istituzione e della singola persona».
Si riportano anche due frasi virgolettate che dovrebbero rappresenare la prova della condotta verbale incriminata. Frasi che però risultano indecifrabili.
Questo provvedimento di rigetto è ancora oggetto di ricorso presso l’ufficio del magistrato, dunque evito di entrare troppo nei dettagli. Il problema evidentemente non è il giorno di licenza rifiutato ma il merito di una sanzione erogata in assenza, non solo di infrazione disciplinare, ma addirittura della procedura prevista per valutarne il fondamento, dunque per un fatto nullo e non avvenuto. “Il fatto non sussiste” è la formula di rito in uso in questo caso.

Rigetto licenza copia

Così vanno le cose. L’espediente, il ricorso ad una “comunicazione” inviata al magistrato aggirando addirittura le stesse procedure disciplinari, per altro già poco garantiste nei confronti dei detenuti, è l’artificio che può permettere di erogare sanzioni senza alcuna verifica sui fatti, sulla loro sussistenza reale, senza accertamento delle prove, sulla pura base del principio di autorità: in questo caso la parola di una Direttrice di reparto; come a dire che i fatti non esistono ma solo le parole di chi ha l’autorità di pronunciarle.

Quando la stessa Direttrice voleva sindacare il contenuto degli articoli scritti per Liberazione
Ad onor del vero non è la prima volta che mi trovo di fronte ad una cosa del genere. Già nel febbraio del 2011 la stessa dirigente, che da poco aveva assunto le nuove funzioni di responsabile della semilibertà, aveva fatto ricorso al medesimo espediente.
All’epoca il contenzioso riguardava la richiesta di copia degli articoli indicati nella denuncia-querela avanzata contro di me da Roberto Saviano (vedi qui).
Articoli ritenuti – a detta della nuova responsabile di reparto – fondamentali per una compiuta valutazione dell’osservazione trattamentale. E perché non valutare anche le lezioni che tenevo all’università di Paris 8?
Lasciamo correre il manifesto profilo di incostituzionalità di una pretesa del genere. Un fatto di una abnormità gigantesca passato sotto silenzio.
Qualcosa di analogo mi era già accaduto al Mammagialla di Viterbo alcuni anni prima, quando il  magistrato di sorveglianza del posto si oppose ai permessi di uscita per un mio libro, Esilio e castigo, (vedi qui). All’epoca la vicenda finì sui giornali (vedi qui).
Tuttavia nel febbraio 2011 l’oggetto del contendere non poteva nemmeno essere una discussione del genere. In quel momento, infatti, non ero nemmeno a conoscenza del contenuto della querela e quindi degli articoli denunciati (in procura nonostante le ripetute richieste hanno sempre opposto il segreto istruttorio), poiché mi era stato notificato un semplice verbale di elezione di domicilio – di cui avevo fornito copia alla Direzione – nel quale si indicava unicamente il numero di protocollo del procedimento senza altre informazioni.
Per giunta la richiesta della responsabile di reparto (se è vero che gli articoli dovevano essere analizzati per redigere l’osservazione scientifica della personalità) aveva una tale portata formale che non era possibile indicare dei testi prima di averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte della procura.
A ben vedere, dunque, è alla procura che la Direttrice avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta, non certo a me.
Di fronte ad una tale oggettiva impossibilità, trattandosi in ogni caso di articoli diffusi nello spazio pubblico, consigliai la Direttrice – al fine di consentirle di soddisfare la sua curiosità – di recarsi sul sito web di Liberazione, dove allora lavoravo, e cliccare il mio nome per avere completa visione di tutti i miei testi.

Sapete quale fu il risultato?
Il suggerimento venne recepito come un rifiuto di «rapportarsi correttamente con l’Amministrazione».
L’episodio, oltre ad essere prontamente segnalato all’ufficio di sorveglianza con la solita comunicazione semiclandestina,

«Il 02.03.2011 il Persichetti, durante un colloquio col Direttore di Reparto riguardante proprio tale vicenda [querela da parte di Roberto Saviano Ndr], è stato invitato a produrre gli articoli relativi alla querelle, al fine di avere un quadro della situazione; ha percepito come atteggiamento “censorio” la richiesta formulatagli dal dirigente e per tutta risposta gli ha detto chiaramente che gli scritti sono liberamente accessibili su internet e che non vedeva la necessità di doverli produrre lui. Si è pertanto ritenuto di dover informare dell’accaduto e dell’atteggiamento tenuto dal semilibero il Sig. Magistrato di Sorveglianza».

venne poi abbondantemente sviluppato nella relazione di sintesi con la quale si dissuase il magistrato dal concedermi l’affidamento in prova ai servizi sociali, avendo io l’abitudine (cito questo passo da antologia):

«La forma mentis del Persichetti lo conduce ad avere talora, un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di un’Amministrazione verso la quale, comunque, egli deve rispondere del proprio comportamento e non trattare da pari: il tutto, ovviamente, nel rispetto del diritti della persona.Talora però nel soggetto pare vi sia una difficoltà a rendersi conto che, a differenza di quanto accade in un rapporto tra persone fisiche, rapportarsi con l’Amministrazione richiede una diversa “dialettica”, fatta – anche obtorto collo – di una puntuale esecuzione delle direttive o anche, delle sole indicazioni fornite dalla stessa e dai suoi operatori».

A questo punto credo di avervi detto più o meno tutto. No, dimenticavo. Il racconto di quanto accaduto il 3 novembre fatto su questo blog è poi finito sulla pagina online de Gli Altri, settimanale dove lavoro. Da qui è rimbalzato sulla rassegna giornaliera di Ristretti orizzonti e così non è sfuggito alla attenzione di Rita Bernardini, parlamentare radicale attentissima alle questioni carcerarie e che esercita con grande energia e cura il potere di sindacato ispettivo nelle carceri che la funzione di deputato gli consente. La Bernardini ne ha così fatto l’oggetto di una interrogazione scritta (qui), anche se nel testo depositato mancano i riferimenti agli ultimi fatti.

Adesso vi ho detto veramente tutto. Consentitemi di non ritornarci più sopra, accada quel che accada, di tanta meschinità ne ho la palle piene.
In tutti questi anni di carcere mi è capitato di redigere centinaia e centinaia di note difensive e ricorsi per i miei malcapitati compagni di detenzione che dovevano misurarsi con episodi simili. Di queste storie oggi ho la nausea.
La vita è altrove. La mia poi è semi, metà, mezza… Se ci saranno altre puntate, e per esperienza vi posso dire che ve ne saranno delle altre perché questa storia non finisce certo qui, spero che verrano altri a scriverne. Io passo volentieri il testimone.

Ciao a tutti.

Paolo Persichetti

Link utili per approfondire
Davide Steccanella: il diritto del detenuto non deve essere a discrezione
Se nei prossimi giorni questo blog diventerà muto ora sapete perché
Vedrete questo logo per molto tempo ancora

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La polizia del pensiero – Alain Brossat
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Se nei prossimi giorni questo blog diventerà muto, ora sapete perché!

Una tranquilla giornata di semilibertà

Sabato 3 novembre, oggi non si esce alle 7.00. C’è una lista di 15 persone convocate dalla direttrice di reparto. Poco dopo le  8.00 cominciano le udienze. Si sentono delle grida femminili uscire dall’ufficio. Uno alla volta escono i detenuti, i volti sono scuri, alcuni allucinati.
–  Ma chi è questa? Ma chi ce l’ha mannata?
Poco dopo le 10.00 tocca a me. Entro e vengo invitato a sedere. Esito prima di farlo. La direttrice è furibonda, si vede da lontano. Tuttavia all’inizio prova ad usare un tono tranquillo.
–  Risulta un ritardo nei pagamenti dei suoi stipendi, l’ultima mensilità è di agosto.
Me l’aspettavo una domanda del genere perché aveva fatto la stessa osservazione ad altri. Vuoi vedere che non sa nemmeno che i miei pagamenti sono trimestrali? Mi ero detto. Glielo spiego e tutto si risolverà facilmente. Povero illuso!
–  Dottoressa, il calendario delle mie retribuzioni è in perfetta regola. Come prevede il contratto, i compensi corrisposti dal mio datore di lavoro hanno cadenza trimestrale. A settembre è stato pagato il trimestre estivo. Il prossimo saldo è previsto a dicembre.

Che errore madornale! Senza saperlo ho pronunciato la parola indicibile: “contratto”. Cosa sarà mai un contratto? Questo oscuro oggetto dalla natura ormai sempre più evanescente.
La responsabile di reparto assume subito un’aria infastidita.
–  Ma non è regolare, non è indicato nel programma di trattamento.
–  Non so che dirle dottoressa, ma il contenuto del programma viene redatto dalla Direzione in coordinamento con il magistrato di sorveglianza. La cadenza dei pagamenti non è mai stata specificata in un nessuno dei miei programmi di trattamento, si tratta di un’informazione che è contenuta nel contratto a cui il programma rinvia.

A questo punto la direttrice obietta seccata di non aver trovato traccia del mio contratto da nessuna parte, lasciando intendere che è colpa mia perché non lo avrei mai depositato. Abbastanza sconcertato da questa replica, ma tuttavia sempre con un tono garbato, le faccio presente che nel mese di maggio ho presentato un nuovo contratto di lavoro, stipulato con una nuova testata dopo la definitiva chiusura della precedente, accompagnandolo con una richiesta di variazione del programma, il tutto in doppia copia come da prassi, con relativo modello 393 (la domandina) allegato e che tutto ciò ha dato luogo alle verifiche del caso, per giunta con un grosso ritardo e l’intervento risolutore dell’avvocato. La notifica del nuovo programma richiesto a fine maggio è pervenuta solo ad inizio luglio. Verifiche – aggiungo – che hanno coinvolto l’assistente sociale dell’Uepe, venuta sul nuovo posto di lavoro, e  la successiva valutazione della Direzione e del magistrato di sorveglianza.
Davanti alla mia replica, la direttrice si mostra sorpresa. La sua reazione mi fa capire che non è al corrente del cambiamento di datore di lavoro, dell’esistenza del nuovo programma e persino del contenuto dei miei precedenti contratti, nonostante diriga il reparto ormai da più di due anni, tant’è che mi chiede:
–  Perché ha un contratto a tempo determinato?
– Ho sempre e solo avuto contratti del genere, scritture private rinnovate annualmente e che ho sempre consegnato in copia a questa Direzione. I pagamenti previsti erano sempre trimestrali. Salvo ritardi.
–  Allora si sarebbero dovuti rinnovare anche i programmi di trattamento ad ogni scadenza di contratto!

Posto che probabilmente ciò accade solo se vi è un cambiamento di datore di lavoro o di mansioni, o di altre variazioni qualsiasi; ma se il rinnovo consiste in un prolungamento del precedente rapporto lavorativo, senza cambiamenti, vi è da supporre che il programma resti invariato. In ogni caso una tale questione non riguarda il detenuto ma le scelte della Direzione, che se non lo ha fatto avrà avuto le sue buone ragioni. Infatti rispondo:
–  Sarà pure così dottoressa, ma cosa c’entriamo noi detenuti? A me competeva soltanto depositare i rinnovi contrattuali e l’ho fatto.
–  Mi dimostri che lo ha fatto allora!
–  Come sarebbe a dire, “mi dimostri che lo ha fatto”? Vuole forse insinuare che mi è stata concessa la semilibertà senza contratto di lavoro, che da oltre 4 anni sono in situazione irregolare, a questo punto con l’avallo di ben due magistrati di sorveglianza che si sono succeduti nel frattempo e della Direzione che l’ha preceduta?
–  No, è lei che insinua che l’Amministrazione ha perso i suoi contratti.

La direttrice prende in mano un vecchio programma di trattamento, forse il penultimo, e inizia a leggere il dispositivo iniziale:
–  «Per svolgere attività lavorativa… offerta le cui modalità sono riportate nel corpo dell’ordinanza di concessione della misura». Ah, ah, vede, qui si parla di una “offerta”. I detenuti ottengono la semilibertà sulla base di una offerta di lavoro che è altra cosa da un contratto vero e proprio, che poi non portano mai.
–  Continua ad insinuare che non ho un contratto, dottoressa? Ma lo sa che concessa la misura della semilibertà, nel maggio 2008, arrivato in questo carcere sono rimasto chiuso una settimana in attesa che fosse materialmente consegnato alla Direzione il contratto (che per quel che mi riguarda era già in corso dal gennaio 2008, quando ero ancora chiuso al Nuovo complesso)? Se i miei contratti non li trovate è un problema vostro, mica mio!

L’atmosfera è ormai irrimediabilmente compromessa. La direttrice urla, sovrappone nevroticamente le domande, non ascolta le risposte, sbraita frasi scomposte. Testimone della scena è un Ispettore che nel frattempo ha aperto un cassetto e da un fascicolo tira fuori il nuovo programma. Mostra di essere perfettamente al corrente di tutto, perché ricorda il passaggio dalla vecchia redazione, che ha chiuso, alla nuova. E’ imbarazzato per la situazione, con gli occhi mi suggerisce, quasi mi prega, di non reagire. Sussurra di non rispondere. Ma la direttrice insiste, usa un’aria di sfida. Non è la prima volta. Quando è in difficoltà provoca.
–  Che fa si scalda? Come mai è così nervoso? C’è qualcosa che non va? Non è in grado di dimostrare che ha i contratti? Ce li porti, se li ha!
–  A casa ho la collezione, dottoressa. Sono sommerso da carte burocratiche, copie di fax, mobilità, licenze. Posso dimostrare quello che voglio, ma siete voi che dovete ritrovare quelle carte, altrimenti devo cominciare a preoccuparmi se qui dentro spariscono documenti ufficiali.
–  Sta forse accusando l’Amministrazione?
–  Veramente, dottoressa, è lei che accusa me di essere un truffatore, e questa è una cosa irricevibile. Lei non può farlo.

E sì, ho commesso l’irreparabile senza nemmeno accorgermene. Quello che ai suoi occhi appare il crimine peggiore, la lesa maestà. Una volta l’ha pure scritto: «La sua forma mentis lo conduce ad avere talora, un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di un’Amministrazione verso la quale, comunque, egli deve rispondere del proprio comportamento e non trattare da pari: il tutto, ovviamente, nel rispetto del diritti della persona. Talora però nel soggetto pare vi sia una difficoltà a rendersi conto che, a differenza di quanto accade in un rapporto tra persone fisiche, rapportarsi con l’Amministrazione richiede una diversa “dialettica”, fatta – anche obtorto collo – di una puntuale esecuzione delle direttive o anche, delle sole indicazioni fornite dalla stessa e dai suoi operatori».

Insomma dovevo fare pippa, abbassare lo sguardo, mettere giù le orecchie, prenderla per il culo come fanno gli altri, riconoscere di essere in torto, ammettere di avere truffato l’Amministrazione, due magistrati di sorveglianza, l’assistente sociale dell’Uepe, la Direzione del carcere, l’area trattamentale, la custodia, la polizia. Tutti presi per i fondelli. Tutti a credere da più di quattro anni che avevo un contratto di lavoro. E pure l’ufficio delle imposte. Fregati tutti. E a quel punto con la coda fra le gambe invocare perdono, intrecciare le dita come Fantozzi davanti al direttore megagalattico seduto su una poltrona di pelle umana nel suo ufficio all’ultimo piano.
Ammetto la mia ingenuità. Ci sono cascato! Ho continuato a pensare che non si potesse negare l’evidenza che esiste un principio di realtà. Ma l’evidenza non conta di fronte all’autorità che si ritiene infallibile. Così la direttrice è sbottata.
–  Come si permette, non può rivolgersi a me in questo modo. Vada fuori di qui!

Beh, se nei prossimi giorni questo blog diventerà muto, ora sapete perché.

Link
Carcere e sanzioni disciplinari, un aggiornamento e poi basta
Chi sono? Ma chi ho da esse? un servaggio!

Dopo la vignetta sui detenuti violentatori Vauro si spiega

Ho ricevo da un altro detenuto questa parodia della vignetta di Vauro che pubblico ancor più volentieri perché viene da un’intelligenza rinchiusa da quasi tre decenni

Vauro Senesi, tu pensi che i carcerati sono degli stupratori sei della stessa pasta di Fiorito
Guardare e vedere a volte sono cose diverse. Tutti noi guardiamo ma non sempre vediamo la stessa cosa. Per esempio, questa vignetta di Vauro Senesi che ha inaugurato stamani la sua collaborazione con il Fatto quotidiano, l’organo del partito giustizalista italiano, i manettari per farla breve, dopo aver lasciato di corsa il manifesto come i topi che fuggono dalla nave che affonda.
Vauro ora è nel suo ambiente naturale, come già lo era con Anno zero; da anni le sue vignette grondano questo tipo di risentimento da sotterraneo di questura.
Cosa vedete voi in questa vignetta?
Io intanto non vedo la porta. Sarà che in cella ci rientro ogni sera e dunque ho l’occhio abituato. Mi chiedo perché le celle di Vauro non hanno quasi mai il blindo. L’ho notato spesso nei suoi disegni sul carcere. Chi vi è dentro sembra murato come la monaca di Monza. I suoi interni carcerari sono claustrofobici. Continua a leggere

Link utili
Di Pietro e l’Idv da dieci anni sono le stampelle di Berlusconi
Congresso Idv, i giustizilisti lanciano un’opa su ciò che resta della sinistra radicale
Avviso per il popolo viola: cambiate giornale il Secolo d’Italia fa gli auguri al Fatto quotidiano
Sgom, Diliberto la tua rabbia sarà la nostra gioia
Sgommiamo Oliviero Diliberto dalla scena politica

Vauro Senesi, tu pensi che i carcerati sono degli stupratori sei della stessa pasta di Fiorito

Guardare e vedere a volte sono cose diverse. Tutti noi guardiamo ma non sempre vediamo la stessa cosa. Per esempio, questa vignetta di Vauro Senesi che ha inaugurato stamani la sua collaborazione con il Fatto quotidiano, l’organo del partito giustizalista italiano, i manettari per farla breve, dopo aver lasciato di corsa il manifesto come i topi che fuggono dalla nave che affonda.
Vauro ora è nel suo ambiente naturale, come già lo era con Anno zero; da anni le sue vignette grondano questo tipo di risentimento da sotterraneo di questura.
Cosa vedete voi in questa vignetta?
Io intanto non vedo la porta. Sarà che in cella ci rientro ogni sera e dunque ho l’occhio abituato. Mi chiedo perché le celle di Vauro non hanno quasi mai il blindo. L’ho notato spesso nei suoi disegni sul carcere. Chi vi è dentro sembra murato come la monaca di Monza. I suoi interni carcerari sono claustrofobici.
So che qualcuno, magari venendogli in soccorso, potrebbe obiettare che la porta è dal lato del disegnatore che da lì ci rappresenta quel che accade dentro. Il punto di vista del secondino, insomma. Cosa che non mi sembra molto onorevole per Vauro.
La realtà carceraria è diversa: le finestre sono situate di fronte alla porta blindata per consentire alla custodia di controllare con un semplice sguardo gettato dallo spioncino che le sbarre siano sempre integre. Come vedete nelle celle di Vauro invece c’è il muro. Manca la porta. Direte che ciò riguarda l’inconscio di Vauro. Un inconscio che però si fa pubblico nelle sue vignette e mette a nudo la sua essenza.

Osservate la differenza con la vignetta che ha fatto ieri di Giannelli sul Corriere della sera. La porta c’è, si tratta del cancello che è addirittura socchiuso. Non solo ma il borghese Giannelli è riuscito raccontare in un tratto di matita il dramma del sovraffollamento giocando sull’obesità del “nuovo giunto”. L’ingresso in cella di un volgare ciccione, rapace arraffatore del sottogoverno missino, para-post e sempre fascista, non rallegra nessuno, viene solo a pesare su una situazione già insostenibile. Bisogna farsi tutti più stretti. Eppoi quardate le facce, è un caleidoscopio della situazione carceraria. Ci sono proprio tutti.

Che altro vedete poi? Io vedo due brutti ceffi, la parodia del detenuto, il luogo comune più abietto sulla popolazione carcerata che possa esistere. Mi si dirà: ma come, non vedi Fiorito, quel pappone, quel ciccione di merda, l’emblema della casta famelica? Sapete che c’è, che Fiorito stava in piazza Navona – come lui ha dichiarato – a tirare le monetine a Craxi che usciva dal Raphael. La sua vicenda mi sembra che chiuda il cerchio di quella buffonata che è stata Tangentopoli, la “rivoluzione di velluto”,“ Mani pulite” come l’hanno chiamata.
Non c’è peggior impostore di un moralista, diceva qualcuno. I Fiorito sono gli homines novi della catarsi rigeneratrice dell’etica che agitava il cappio in parlamento. Gli amichetti di Travaglio, insomma. Perché tutto ciò dovrebbe allora scandalizzarmi o stupirmi? Suvvia qualche chiarimento ce lo dovrebbero dare tutti quelli che hanno agitato per più decenni la via giudiziaria e penale come soluzione di tutti i probemi. Ecco il risultato. Se lo meritano.

Wonder Woman

In realtà l’alterego femminile di Batman è Catwoman

Dunque, dicevo che vedo la rappresentazione più abietta del detenuto con quella battuta su Batman-Fiorito a cui viene chiesto di trasformarsi in Wonderwoman (ma che razza di fumetti da ceto medio frustrato leggeva da ragazzino Vauro?) e porgere il posteriore all’inculatore di cella che sta aspettando un paio di chiappe fresche. C’era bisogno di una rappresentazione del genere per esprimere il disprezzo umano, politico e civile nei confronti di uno come Fiorito?
A me sembra che nella vignetta ad essere disprezzato e umiliato è il popolo rinchiuso, rappresentato come una massa di strupratori. Questa è filosofia da teppa, roba da SA, da Sturmabteilung naziste.
Io faccio parte di quel popolo. Vivo nel carcere non mi ricordo pià da quanti anni, 13 o 14 ora non vado a guardare, non ho tempo. Me ne sono fatti 11 di esilio. Ho 50 anni, ne avevo 25 quando tutto è cominciato.
Vauro non è nuovo ad imprese del genere. Due anni fa se ne uscì con una vignetta che descriveva i manifestanti del 14 ottobre come una truppa di infiltrati (vedi qui sotto). La sua parabola ricorda quella di Forattini (senza il suo genio però), il progressivo inacidirsi della vis comica che alla fine diventa rancido risentimento, vomito reazionario.
Non so cosa pensate voi, ma una cosa del genere ad un tipo così non la permetto.
Dico solo una cosa, speriamo di incontrarci in piazza, quando potrò andarci liberamente, o la mattina davanti a Rebibbia…

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Il dogma dell’infallibilità della magistratura: solo un terzo dei risarcimenti per ingiusta detenzione viene accolto

Dalla filosofia del diritto alla teologia giudiziaria. L’istituto del risarcimento per ingiusta detenzione è disatteso nella gran parte dei casi da una magistratura aggrappata al dogma della propria infallibilità

di Paolo Persichetti

giuliopetrilliprimopiano

La vicenda raccontata nel testo è quella Giulio Petrilli

Soltanto un terzo delle richieste di risarcimento per ingiusta detenzione trovano soddisfazione. E’ quanto emerge dagli ultimi dati forniti dall’Eurispes e dall’Unione delle camere penali italiane. Su una media di 2500 domande annuali (nel 2011 ne sono state presentate 2369) appena 800 vengono accolte. Il motivo è semplice e al tempo stesso sconcertante: l’Italia è l’unico paese in Europa dove l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è regolato da una clausola, inserita nel comma 1 dell’articolo 314 cpp, che esclude il risarcimento nei casi in cui il ricorrente «abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
Secondo la norma per avere diritto al risarcimento non è sufficiente avere dalla propria parte una sentenza d’assoluzione irrevocabile, secondo una delle formule previste dal codice: il fatto non sussiste, oppure non è stato commesso o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come tale. Non basta nemmeno che la giustizia abbia riconosciuto l’illegittimità della misura cautelare.
Chi ha ingiustamente subito il carcere deve dimostrare di non aver tenuto un comportamento tale da aver tratto in inganno i magistrati con atteggiamenti omissivi o perché non si è avvalso delle funzioni difensive, che pure restano un diritto fondamentale della persona sottoposta a indagini o imputata, ma anche sotto il profilo delle proprie frequentazioni.
Ciò vuol dire che le sentenze assolutorie non sono valutate come tali ma sottoposte ad un nuovo processo che conduce ad esaminare e giudicare sotto il profilo morale la personalità di chi è stato assolto, introducendo un criterio discriminatorio che inanella una serie impressionante di violazioni: dal ne bis in idem, all’invenzione di una sorta di quarto grado di giudizio capace di resuscitare la colpa al di là di ogni assoluzione fino all’inversione dell’onere della prova.
Nel giugno scorso, la quinta sezione penale della corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di risarcimento per ingiusta detenzione di una persona assolta in via definitiva dopo aver trascorso 6 anni nelle carceri speciali, sostenendo che «nessun diritto alla riparazione spetta a chi, frequentando terroristi, o comunque soggetti appartenenti all’antagonismo politico illegale, abbia colposamente creato l’apparenza di una situazione che non poteva procurare l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Poco importa, ai fini che qui interessano, l’esito del giudizio penale. Occorre distinguere – prosegue il collegio – l’operazione logica compiuta dal giudice del processo penale da quella, diversa, del giudice della riparazione. La reciproca autonomia dei due giudizi comporta che una medesima condotta possa essere considerata, dal giudice della riparazione come contributo idoneo ad integrare la causa ostativa del riconoscimento del diritto alla riparazione e, dal giudice del processo penale, elemento non sufficiente ad affermare la responsabilità penale».
I magistrati hanno teorizzato un doppio criterio di giudizio: il primo sottoposto alle vigenti leggi processuali; il secondo che riabilita la colpa tipologica è non si cura degli effetti legali dell’assoluzione, che seppure elimina la colpa mantiene il sospetto e soprattutto conserva la responsabilità. Siamo di fronte ad un perenne “diritto del nemico” che trasforma in un accessorio a geometria variabile la presunzione d’innocenza recepita dall’art. 27 della costituzione.
Chi viene assolto per reati avvenuti in luoghi dove è presente la criminalità organizzata, diventa responsabile del fatto di aver frequentato contesti che brulicano di pregiudicati; chi è assolto da reati di eversione, se ha frequentato luoghi di conflitto, recepito culture antagoniste, anticonformiste e irregolari secondo la norma politico-morale dominante, è ritenuto responsabile di una corrività ambientale che ha indotto la coscienza del giudice a sbagliare. E’ una colpa di natura etico-morale quella che qui viene scovata e sanzionata con il mancato risarcimento.
Non sfugge che attraverso questo dogma dell’infallibilità assoluta del giudice, come fu per il concilio Vaticano I° che nel 1870 introdusse l’infallibilità ex cathedra del pontefice, si opera il passaggio dalla filosofia del diritto alla teologia giudiziaria. Un’arrogante pretesa che spiega l’errore ricorrendo all’alibi della “colpa apparente”, giustificata non da una cattiva valutazione degli elementi probabotori a carico o discarico ma dalla doppiezza e dall’ambiguità della persona sottoposta a indagine o giudizio, alla stregua del maligno che con le sue arti malefiche confonde e trae il mondo in inganno.
Sarebbe tempo di riportare la giustizia dalle sfere della santità celeste ad una più terrestre dimensione profana.

Sistema penale, ideologia vittimaria e mediazione penale al centro del nuovo diritto di punire

 

di Paolo Persichetti

 

Scrive il professor Franco Cordero nella sua procedura penale (Giuffrè 1991) che l’inquisito (cioè il presunto innocente fintanto che non subentra la condanna definitiva) rappresenta il cuore dell’inchiesta e del giudizio penale. La sua presenza corporea è l’oggetto fisico del processo. Egli è volentieri ritenuto la fonte stessa della prova, l’animale confessante poiché «essendo rare le effusioni spontanee, bisogna stimolarle: gli inquisitori manipolano anime. L’opera richiede un ambiente: luoghi chiusi e tempo ciclico, soggetto a lunghe stasi; presto appare diverso da com’era fuori, irriconoscibile; gli shock da tortura incidono meno del lavoro profondo. Quando sia infrollito al punto giusto, un niente lo smuove». In tal caso il processo nient’altro è che anticipazione della colpevolezza, anteprima della sanzione realizzata attraverso la custodia cautelare e le molteplici forme d’invasività della sfera personale, come le intercettazioni, i sequestri, le pressioni e le intimidazioni.

La nuova prospettiva vittimocentrica
Questa visione, incarnata dal tradizionale diritto di punire, per la quale il reo è una proprietà esclusiva dello Stato, strappato alla vendetta privata per essere sottoposto alla «sofferenza legale», è messa oggi apertamente in discussione da una nuova prospettiva che sposta l’interesse dal reo alla vittima.
In un volume apparso alcuni anni fa, Marco Bouchard e Giovanni Mierolo, Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione (Bruno Mondadori, 2005), descrivevano l’apparizione di questo nuovo protagonismo vittimario come la rivendicazione di un’autenticità che l’espropriazione originaria della forza privata degli individui avrebbe sottratto al processo penale per conferirla a una burocrazia di ceti tecnici ed esperti statali, secondo quel processo di razionalizzazione burocratica della modernità già delineato da Max Weber, da cui è scaturito il divieto assoluto di farsi giustizia da soli.
Secondo questa interpretazione, l’entrata nell’astrazione della modernità giuridica avrebbe allontanato la procedura penale dall’esperienza della sofferenza, delle emozioni, dei sentimenti, delle affettività, fino a sancire un percorso di neutralizzazione e spersonalizzazione della vittima a vantaggio di un intangibile risarcimento dell’equilibrio sociale infranto dal delitto. L’emergere di questa nuova visione ha rinvigorito le teorie afflittive della pena da scontare nella sofferenza e nel rimorso, legittimando l’antico desiderio di vendetta insoddisfatto dall’intreccio retributivo-premialistico (più che riabilitativo) che caratterizza l’odierno sistema penale, oscurando la posizione di soggetto debole del reo nel sistema penal-penitenziario.
Un tentativo di risposta a questa tendenza è venuto dalle filosofie che ricercando la conciliazione e la riparazione hanno ispirato le diverse e confuse ricette promosse dal nuovo istituto sperimentale della mediazione penale. Una commissione ad hoc, che ha anche diffuso delle linee di indirizzo generali, è stata messa in piedi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Al centro di questa nuova filosofia penale vi è l’idea che occorre reintrodurre un rapporto diretto tra vittima e aggressore, aprendo la strada a nuove forme di riparazione dell’offesa che legano indissolubilmente l’aggressore al risarcimento non solo simbolico della vittima.

Un vittimismo del potere camuffato sotto spoglie private
Tuttavia questa innovazione non riscontra la piena unanimità: c’è chi osserva (Vincenzo Ruggiero, Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista, edizioni GruppoAbele 2011) come il riorientamento della criminologia verso la vittima offre «a una disciplina esausta, la possibilità di rivitalizzarsi e di conseguire legittimità politica». In fondo – osserva sempre Ruggiero – «Le vittime possono anche essere vittimizzate dalla vittimologia ufficiale. In altre parole, possono diventare vittime degli stereotipi che vengono loro imposti. Tra questi la loro presunta incapacità a difendersi, ma anche l’incapacità di definirsi “vittime”, in quanto è comunemente dall’esterno che viene conferito il relativo status». Riserve sono state avanzate anche dalla commissione ministeriale, lì dove si è osservato che l’atto di riparazione richiesto al reo, «imporrebbe alla vittima di essere “oggetto”» di gesti non richiesti o non graditi, per altro al solo vantaggio del reo, a causa degli attuali criteri utilizzati dalle magistrature di sorveglianza che premiano simili condotte, imponendo ai detenuti ipocriti gesti di contrizione esteriore privi di autenticità. «Configurando per la vittima – prosegue la nota della commissione – una ulteriore violenza subita (Giuffrida)», per altro a molti decenni di distanza dai fatti. (Circolare del 14 giugno 2005 – Prot. n. 3601/6051).

L’ideologia vittimaria al centro del nuovo diritto di punire
In questo modo, più che attore del nuovo dispositivo la vittima designata come tale – non tanto la vittima in sé quanto la vittima ritenuta “meritevole” – si ritrova ad essere un oggetto passivo, con un ruolo pienamente strumentalizzato dalla nuova strategia mimetica dello Stato, che facendosi schermo della sua icona martirizzata può dispiegare un nuovo paradossale diritto di punire che nulla c’entra con la giustizia ricostruttiva, evocata troppo spesso a sproposito per giustificare il nuovo istituto della mediazione penale.
Quest’ultima, infatti, dove è stata messa in atto seriamente, ha posto sullo steso piano vittima e aggressore ricercando soluzioni diverse dalla sanzione penale (un esempio viene dalla commissione verità e riconciliazione in Sud Africa) (1). La singolarità italiana sta invece nel voler ibridare giustizia retributiva e riparativa, quest’ultima solo accessoria e non sostitutiva della prima, anzi promulgata in modo da prolungarne gli effetti.
Agendo spesso come una condanna supplementare, priva della legittimità di una sentenza processuale, la giustizia riparativa erogata nel corso dell’esecuzione pena opera come un quarto grado di giudizio, sorta di processo permanente che accompagna l’intera detenzione. Non potendo più intervenire sul reato essa sposta la sua attenzione sulla personalità del reo moltiplicando all’infinito le misure d’interdizione e ostracismo che si abbattono come una rappresaglia sul suo corpo.

Riconciliazione, legalitarismo e giustizialismo
Le ambiguità di queste nuove filosofie riconciliative non finiscono qui: la pretesa di voler fare da battistrada ad un’idea di giustizia come processo relazionale offre un’idea d’emancipazione interamente soggiogata da culture che hanno introiettato il teatro giudiziario-penale come scena privilegiata della regolazione sociale, dimenticando ogni critica verso quelle logiche dell’inimicizia speculare, inevitabilmente contenute in tutte le derive vittimarie, che in passato altri autori hanno denunciato come una pericolosa «esaltazione narcisistica della sofferenza» e che avevano fatto scrivere alla Arendt: «le vittime mietono soltanto altre vittime», introducendo una competizione della sofferenza che mina ogni possibile soluzione o pausa nei conflitti.

note
1.
Il vescovo Desmond Tutu, per spiegare il funzionamento della “commissione verità e riconciliazione” da lui presieduta, ha evocato una nozione della cultura africana, l’ubuntu, ispirato ad una filosofia della giustizia di tipo ricostruttivo e non retributivo. Per fare spazio alla riconciliazione, la verità sulla violenza politica del passato è stata depenalizzata. Le corti penali di giustizia sono state esautorate a vantaggio di una commissione nazionale priva di poteri inquisitori, chiamata ad intervenire solo dopo la richiesta del candidato alla misura dell’oblio giudiziario. Ricostruita la dinamica dei fatti, accertata la responsabilità individuale, veniva concesso l’oblio mentre le vittime ottenevano un risarcimento materiale dallo Stato. Una regola valida per tutte le parti implicate nel conflitto, dai membri del regime segregazionista ai suoi oppositori armati. Chi rinunciava alla commissione, se ritenuto autore di fatti illegali, era passibile di un processo di fronte alla giustizia penale ordinaria senza possibilità d’ottenere in caso di condanna nessuna clemenza.

 


Link utili

Paradigma vittimario
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De Luna: Andare oltre il paradigma vittimario
Paradigma vittimario e giustizia internazionale
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La liberazione condizionale e la lettera scarlatta
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