Sistema penale, ideologia vittimaria e mediazione penale al centro del nuovo diritto di punire

 

di Paolo Persichetti

 

Scrive il professor Franco Cordero nella sua procedura penale (Giuffrè 1991) che l’inquisito (cioè il presunto innocente fintanto che non subentra la condanna definitiva) rappresenta il cuore dell’inchiesta e del giudizio penale. La sua presenza corporea è l’oggetto fisico del processo. Egli è volentieri ritenuto la fonte stessa della prova, l’animale confessante poiché «essendo rare le effusioni spontanee, bisogna stimolarle: gli inquisitori manipolano anime. L’opera richiede un ambiente: luoghi chiusi e tempo ciclico, soggetto a lunghe stasi; presto appare diverso da com’era fuori, irriconoscibile; gli shock da tortura incidono meno del lavoro profondo. Quando sia infrollito al punto giusto, un niente lo smuove». In tal caso il processo nient’altro è che anticipazione della colpevolezza, anteprima della sanzione realizzata attraverso la custodia cautelare e le molteplici forme d’invasività della sfera personale, come le intercettazioni, i sequestri, le pressioni e le intimidazioni.

La nuova prospettiva vittimocentrica
Questa visione, incarnata dal tradizionale diritto di punire, per la quale il reo è una proprietà esclusiva dello Stato, strappato alla vendetta privata per essere sottoposto alla «sofferenza legale», è messa oggi apertamente in discussione da una nuova prospettiva che sposta l’interesse dal reo alla vittima.
In un volume apparso alcuni anni fa, Marco Bouchard e Giovanni Mierolo, Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione (Bruno Mondadori, 2005), descrivevano l’apparizione di questo nuovo protagonismo vittimario come la rivendicazione di un’autenticità che l’espropriazione originaria della forza privata degli individui avrebbe sottratto al processo penale per conferirla a una burocrazia di ceti tecnici ed esperti statali, secondo quel processo di razionalizzazione burocratica della modernità già delineato da Max Weber, da cui è scaturito il divieto assoluto di farsi giustizia da soli.
Secondo questa interpretazione, l’entrata nell’astrazione della modernità giuridica avrebbe allontanato la procedura penale dall’esperienza della sofferenza, delle emozioni, dei sentimenti, delle affettività, fino a sancire un percorso di neutralizzazione e spersonalizzazione della vittima a vantaggio di un intangibile risarcimento dell’equilibrio sociale infranto dal delitto. L’emergere di questa nuova visione ha rinvigorito le teorie afflittive della pena da scontare nella sofferenza e nel rimorso, legittimando l’antico desiderio di vendetta insoddisfatto dall’intreccio retributivo-premialistico (più che riabilitativo) che caratterizza l’odierno sistema penale, oscurando la posizione di soggetto debole del reo nel sistema penal-penitenziario.
Un tentativo di risposta a questa tendenza è venuto dalle filosofie che ricercando la conciliazione e la riparazione hanno ispirato le diverse e confuse ricette promosse dal nuovo istituto sperimentale della mediazione penale. Una commissione ad hoc, che ha anche diffuso delle linee di indirizzo generali, è stata messa in piedi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Al centro di questa nuova filosofia penale vi è l’idea che occorre reintrodurre un rapporto diretto tra vittima e aggressore, aprendo la strada a nuove forme di riparazione dell’offesa che legano indissolubilmente l’aggressore al risarcimento non solo simbolico della vittima.

Un vittimismo del potere camuffato sotto spoglie private
Tuttavia questa innovazione non riscontra la piena unanimità: c’è chi osserva (Vincenzo Ruggiero, Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista, edizioni GruppoAbele 2011) come il riorientamento della criminologia verso la vittima offre «a una disciplina esausta, la possibilità di rivitalizzarsi e di conseguire legittimità politica». In fondo – osserva sempre Ruggiero – «Le vittime possono anche essere vittimizzate dalla vittimologia ufficiale. In altre parole, possono diventare vittime degli stereotipi che vengono loro imposti. Tra questi la loro presunta incapacità a difendersi, ma anche l’incapacità di definirsi “vittime”, in quanto è comunemente dall’esterno che viene conferito il relativo status». Riserve sono state avanzate anche dalla commissione ministeriale, lì dove si è osservato che l’atto di riparazione richiesto al reo, «imporrebbe alla vittima di essere “oggetto”» di gesti non richiesti o non graditi, per altro al solo vantaggio del reo, a causa degli attuali criteri utilizzati dalle magistrature di sorveglianza che premiano simili condotte, imponendo ai detenuti ipocriti gesti di contrizione esteriore privi di autenticità. «Configurando per la vittima – prosegue la nota della commissione – una ulteriore violenza subita (Giuffrida)», per altro a molti decenni di distanza dai fatti. (Circolare del 14 giugno 2005 – Prot. n. 3601/6051).

L’ideologia vittimaria al centro del nuovo diritto di punire
In questo modo, più che attore del nuovo dispositivo la vittima designata come tale – non tanto la vittima in sé quanto la vittima ritenuta “meritevole” – si ritrova ad essere un oggetto passivo, con un ruolo pienamente strumentalizzato dalla nuova strategia mimetica dello Stato, che facendosi schermo della sua icona martirizzata può dispiegare un nuovo paradossale diritto di punire che nulla c’entra con la giustizia ricostruttiva, evocata troppo spesso a sproposito per giustificare il nuovo istituto della mediazione penale.
Quest’ultima, infatti, dove è stata messa in atto seriamente, ha posto sullo steso piano vittima e aggressore ricercando soluzioni diverse dalla sanzione penale (un esempio viene dalla commissione verità e riconciliazione in Sud Africa) (1). La singolarità italiana sta invece nel voler ibridare giustizia retributiva e riparativa, quest’ultima solo accessoria e non sostitutiva della prima, anzi promulgata in modo da prolungarne gli effetti.
Agendo spesso come una condanna supplementare, priva della legittimità di una sentenza processuale, la giustizia riparativa erogata nel corso dell’esecuzione pena opera come un quarto grado di giudizio, sorta di processo permanente che accompagna l’intera detenzione. Non potendo più intervenire sul reato essa sposta la sua attenzione sulla personalità del reo moltiplicando all’infinito le misure d’interdizione e ostracismo che si abbattono come una rappresaglia sul suo corpo.

Riconciliazione, legalitarismo e giustizialismo
Le ambiguità di queste nuove filosofie riconciliative non finiscono qui: la pretesa di voler fare da battistrada ad un’idea di giustizia come processo relazionale offre un’idea d’emancipazione interamente soggiogata da culture che hanno introiettato il teatro giudiziario-penale come scena privilegiata della regolazione sociale, dimenticando ogni critica verso quelle logiche dell’inimicizia speculare, inevitabilmente contenute in tutte le derive vittimarie, che in passato altri autori hanno denunciato come una pericolosa «esaltazione narcisistica della sofferenza» e che avevano fatto scrivere alla Arendt: «le vittime mietono soltanto altre vittime», introducendo una competizione della sofferenza che mina ogni possibile soluzione o pausa nei conflitti.

note
1.
Il vescovo Desmond Tutu, per spiegare il funzionamento della “commissione verità e riconciliazione” da lui presieduta, ha evocato una nozione della cultura africana, l’ubuntu, ispirato ad una filosofia della giustizia di tipo ricostruttivo e non retributivo. Per fare spazio alla riconciliazione, la verità sulla violenza politica del passato è stata depenalizzata. Le corti penali di giustizia sono state esautorate a vantaggio di una commissione nazionale priva di poteri inquisitori, chiamata ad intervenire solo dopo la richiesta del candidato alla misura dell’oblio giudiziario. Ricostruita la dinamica dei fatti, accertata la responsabilità individuale, veniva concesso l’oblio mentre le vittime ottenevano un risarcimento materiale dallo Stato. Una regola valida per tutte le parti implicate nel conflitto, dai membri del regime segregazionista ai suoi oppositori armati. Chi rinunciava alla commissione, se ritenuto autore di fatti illegali, era passibile di un processo di fronte alla giustizia penale ordinaria senza possibilità d’ottenere in caso di condanna nessuna clemenza.

 


Link utili

Paradigma vittimario
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
De Luna: Andare oltre il paradigma vittimario
Paradigma vittimario e giustizia internazionale
Quando ai familiari delle vittime si chiede di divenire gli esecutori delle pene. Postille a un articolo di Claudio Magris
Logica premiale e logica vittimaria ispirano la nuova filosofia penale
La liberazione condizionale e la lettera scarlatta
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show

Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili
Il nuovo pantheon del martirologio tricolore

La domandina

Anche il carcere ha la sua interfaccia. A pensarci bene è davvero sorprendente che un’istituzione che ha meccanismi tanto farraginosi e vetusti poi funzioni come una cibermacchina. Stiamo parlando del “modulo 393” dell’amministrazione penitenziaria, senza il quale il carcere si bloccherebbe. Modulo 393? In realtà il suo vero nome è domandina.
Parliamo di uno stampato che viene consegnato ai detenuti per comunicare con l’amministrazione. Per intenderci, chi vuole chiedere o rappresentare qualcosa al direttore, al magistrato, oppure al dottore, o magari all’educatrice, all’assistente sociale, all’ispettore di reparto, o ancora vuole acquistare prodotti nella lista del sopravitto, o vuole telefonare, rivolgersi alla matricola, vedere un volontario, parlare con il prete, recuperare un oggetto al casellario, o ancora chiedere i moduli dei telegrammi per poi spedirli, fare la telefonata alla famiglia, non basta che scriva una lettera o compili i moduli appositi: spesa, telefonate, eccetera, eccetera (ne esiste un’infinta panoplia). Deve accompagnare tali richieste o comunicazioni con la domandina, il modulo chiave, il passe-partout con il quale, in sostanza, si chiede di poter chiedere.
La burocrazia si esprime con un linguaggio simbolico che dice cose molto chiare. In carcere poter chiedere non è un diritto ma una concessione, un premio, come la carota da rosicchiare. Fino al 2000 al posto dell’attuale “Il sottoscritto ……. richiede” si poteva leggere “Il sottoscritto ……. prega”, formula a cui la quasi totalità dei detenuti aggiungeva “la signoria vostra”. Solo i prigionieri politici e pochi altri si rifiutavano barrando quell’umiliante pretesa. Questa è la costituzione materiale della prigione, il suo codice genetico, poi, solo poi e molto dopo, viene la costituzione, l’ordinamento e il regolamento penitenziario stampati in bella copia. Basta che manchino le domandine e non si può chiedere più nulla. Capita l’antifona! E’ molto facile staccare la spina.
E sia chiaro, non basta chiedere una volta. L’atto deve essere ripetuto continuamente. Quale è il fine di tutto ciò?
Intanto suscitare una situazione d’indeterminatezza continua. Nulla è mai veramente acquisito, tutto resta sempre incerto. Ogni risposta dipende dal responsabile di turno, dal suo umore, dalle sue inclinazioni, dalla sua economia libidinale, dal livello di sadismo che lo soddisfa.
Il detenuto è così privato d’ogni autonomia e capacità di autodeterminazione. Scrive in proposito Salvatore Verde (Massima sicurezza, Odradek 2002): il processo di sorveglianza che la domandina innesca trasforma l’originario desiderio in una istanza ridotta alla dicotomia sì/no, cioè al linguaggio binario che infantilisce la comunicazione piegandola all’esercizio del principio di autorità. E’ da ciò che deriva il diminutivo DOMANDINA, così simile a frittatina, passeggiatina, gelatino, parole che suscitano in tanti di noi ancora un fremito bambinesco. «In fondo, io sono come una madre per voi», mi disse una volta una direttrice.
Senza offesa dottoressa, ma in tal caso preferisco restare orfano!

Sullo stesso tema
Cronache carcerarie

«No, Nils Christie non ha rinnegato l’abolizionismo». Si apre la discussione dopo le critiche mosse da Vincenzo Guagliardo al libro, appena tradotto in Italia, del criminologo norvegese

Discussioni – Dopo la recensione critica di Vincenzo Guagliardo al libro di Nils Christie (da poco tradotto dalle edizioni Colibrì), apparsa su questo blog col titolo evocativo, «La rivoluzione abolizionista e il rinnegato Christie», si è aperta una interessante discussione. Tommaso Spazzali risponde agli attacchhi difendendo le ragioni del libro. Il dibattito è aperto.

di Tommaso Spazzali
luglio 2012

Leggo sul blog Insorgenze la recensione di Vincenzo Guagliardo a, Una modica quantità di crimine, di Nils Christie, ed. Colibrì – 2012, e provo, per come ne sono capace, a proporre qualche riflessione.
A differenza di alcuni suoi lavori precedenti, si pensi ad Abolire le pene?: il paradosso del sistema penale, ed. Gruppo Abele, 1985, o a il Il business penitenziario. La via occidentale al gulag, Eleuthera, 1996, questo testo di Nils Christie prova ad allargare il campo d’osservazione dedicando la sua attenzione al sistema di relazioni che sottende la cultura della pena. Se altrove l’oggetto era costituito dai dispositivi di repressione e controllo e alla loro funzione in relazione alla sfera politica o economica, qui si allarga il campo e lo sguardo si posa su coloro i quali permettono, perché tollerano, quando non giustificano o addirittura invocano, l’uso del diritto penale come strumento per la risoluzione dei conflitti. Il ragionamento parte dalla rappresentazione spettacolare e, direbbero i classici, sovrastrutturale, del lato visibile della pena. Si parte quindi dal concetto di crimine che altro non è che il moderno sermone nella teologia del controllo sociale. Il crimine, che supporta e giustifica l’esistenza della pena (la pena del Diritto, quella inflitta a freddo, con astratto, superiore, scientifico distacco) appoggiandosi su un’innata tendenza per l’espiazione (altrui) dei peccati (propri) e, dico io, basandosi sull’altrettanto umana necessità di rispondere alla domanda “con chi sto?” segnando un confine rispetto a cui posizionare sé e gli altri attorno a sé.
Il libro di cui si parla, cioè, non tratta, se non di riflesso, di espiazione o di vittime ma affronta il sistema di (dis)valori che contribuiscono all’adesione volontaria alla servitù del sistema penale da parte di chi – solo – potrebbe opporvisi con successo. Il punto di vista non è di quello che descrive e analizza il fenomeno inserito in un contesto ma che guarda prima di tutto proprio il contesto, cercando di capire in che momento la coscienza si acceca e accetta di delegare all’anonima (ma quantomai concreta) mano della punizione la risoluzione dei propri conflitti. La riflessione è tesa a cercare delle soluzioni, o quantomeno delle direzioni, non si tratta di cambiare la nostra coscienza ma di considerare gli elementi di una rappresentazione diversa della realtà da cui ricavare una forma superiore di conoscenza, con cui, se sarà dato il caso, anche la ritualità dell’espiazione potrà forse essere superata.

Il ragionamento parte da un apparente lontano: la conoscenza

Dare denaro a dei ragazzi potrebbe presto portare alla cessazione della loro attività di costruttori. Inoltre io conosco solo un metodo altrettanto efficace per far cessare, persino per prevenire, questa loro attività. Quella di insegnar loro come farla…[pag. 53]

lo sviluppo nel mercato della società contemporanea

I Paesi del Terzo Mondo, con tutto il loro sottosviluppo, si organizzano spesso lasciando un posto per ogni persona, qualcosa di utile da fare per tutti. Ora, mentre queste società divengono nazioni di produttori e consumatori, un gran numero dei loro abitanti si trova nella condizione di perdere la piena partecipazione a quelle attività che sono considerate le uniche importanti: le attività di produzione e consumo [pag. 45]

il lavoro

In inglese, a differenza del norvegese, si ha la possibilità di distinguere tra labour e work. Labour indica un pesante fardello; la parola è storicamente connessa con la tortura. Work ha il senso di un’opera, è strettamente connesso con la creazione, col creare un’opera d’arte. Per questo atto di creazione, il denaro è una minaccia. L’opera – work – non diventa cioè una ricompensa in sé. Diventa uno strumento per qualcos’altro, e quindi si converte in labour [pag. 48]

la costruzione del nemico interno

Le immagini del nemico sono elementi importanti nella preparazione della guerra. Concetti con un elevato valore d’uso nel rapporto che istituiamo sono quelli di Mafia e di Crimine organizzato. La loro straordinaria mancanza di precisione ne fa degli slogan applicabili a forze negative d’ogni genere. Si tratta di parole utili in una guerra combattuta da uno Stato opportunamente indebolito. [pag. 75]

il denaro

Gli studenti ascoltano increduli se io parlo del conto comune, di tutto il denaro messo in un’unica cassa, e di come, attingendovi, tutti possono spendere secondo necessità. Non è possibile. Ciò può portare soltanto ad abusi o a discussioni interne senza fine su come usare il denaro. La mia risposta è: provate a discutere questo argomento con dei lavoratori molto anziani. Così anziani da non parlare di sicurezza sociale, bensì di sykekasse, termine che indica letteralmente la piccola cassa in cui regolarmente mettevano una piccola parte del loro salario nelle settimane in cui avevano avuto la buona fortuna di riceverne uno. Era da questa cassa che prendevano del denaro, se il loro fisico non poteva più sopportare la fatica.[pag. 47]

e così via…

Si parla cioè della potenziale zona grigia, considerando che quanto le relazioni tra le persone si fanno rare e distanti tanto più diminuisce la nostra conoscenza delle cose e aumenta la richiesta di regole che mai potranno corrispondere alla realtà.
Si parla dell’esercizio del giudizio, utile a definire dei noi artificiosi e basato su conoscenze astratte dal loro contesto concreto. È facile posizionarsi sulla base di ciò che è lecito o non è lecito fare, definendo la propria collocazione sociale sulla base della propria avversione o continuità con l’atto illegittimo. Tanto facile quanto inutile, naturalmente, ma è cosa che se mai la si scopre è sempre troppo tardi.

Le donne alla fontana e le tavole della legge sono l’esempio. [pag. 119]

La tesi, che rimanda sia a Zygmunt Bauman che a Ivan Illich, è che tanto più è ricco un substrato di relazioni tanto più è improbabile l’insorgere di entità astratte come quelle de ‘il criminale’. «Nella mia vita non ho mai incontrato un mostro», dice Christie, e l’accento va posto sulla parola incontrato, perché i mostri ci sono, e sono tali, solo fino a che non li incontri, sono come i Troll:

I Troll norvegesi hanno un punto peculiare di vulnerabilità. La loro vita è messa a repentaglio dal sole. Quando il primo barlume della luce del sole li trova, si spezzano o si trasformano in pietra.
Questa è la spiegazione delle tante, strane formazioni pietrose che potete trovare camminando sulle montagne norvegesi.
Le immagini di mostri sono difficili da mantenere, se arrivate a conoscerli. E per arrivarci va bene sia una conoscenza scientifica sia una ordinaria. Quando capiamo qualcosa di più del comportamento delle persone, in particolare, quando (ammesso che ne siamo capaci) vediamo noi stessi nel comportamento degli altri, allora i mostri si dissolvono.
[pag. 88]

Non è che ciò che Christie chiama ‘il fatto non desiderato’ debba essere dato in pasto a ‘esperti’ sociologi o medici, che operano per il ‘reinserimento’ e che così fungono da catena di congiunzione tra la ‘devianza’ e la ‘società’ dei ‘normali’ ma, piuttosto, questo deve essere restituito alle relazioni dirette, prive di tecnicismi, per esserne interessato e tornare a risultare interessante. Ciò che nascondiamo sotto il termine crimine è disequilibrio e potenziale conflitto, e negare il conflitto significa privarsi di una formidabile fonte di conoscenza sulle persone e sulle cose. Liberare il conflitto significa conoscere e agire, al contrario etichettarlo e volerlo dominare implica l’accettazione di un sistema di potere, statico ed autoritario.

Questo fino a quanto è possibile…

e qui arriviamo al passaggio più delicato e difficile, destinato a suscitare malumori – ma si spera anche utili discussioni e confronti -, l’abbandono dell’opzione abolizionista. A mio parere in questo caso la tesi che l’ipotesi di abolizione totale del sistema penale non sia praticabile è una conseguenza dell’aver voluto considerare prima i soggetti ‘agenti’ che l’essenza del sistema penale e la funzione dello stesso. Questi soggetti sono gli stessi che dovrebbero assumere in prima persona il compito di liberarsi della pena, in un sistema orizzontale di relazioni e non per imposizione dall’alto, perché solo il sistema orizzontale della comunicazione fa sparire il Troll, libera il conflitto e apre le porte alla conoscenza e al cambiamento. Mi limito, in questo caso, a citare la prima ragione adotta dall’autore:

Il più radicale tra loro [gli abolizionisti] vorrebbe eliminare completamente il diritto penale e la punizione formale. Ma esistono diversi problemi di fondo rispetto a questa posizione, nel caso in cui venga seguita sino all’estremo.
Il primo riguarda la preoccupazione per coloro che non desiderano partecipare a un processo di riconciliazione o volto a raggiungere un possibile accordo…
[pag. 125]

Quindi, dice Christie, innanzitutto non ne siamo capaci, non abbiamo gli strumenti, e, aggiungo io, non è detto che li avremo mai come, al contrario, potremmo scoprire averli domani. È un principio a tendere il cui limite oggi non è zero ma che, privato della smania della vendetta, inserito in un quadro di relazioni orizzontali e multi-istituzionali, potrebbe risultare una scelta (infelice) necessaria, almeno temporaneamente. Non si tratta di trovare il capro più cattivo da rinchiudere per buttare poi la chiave ma di scegliere di volta in volta la soluzione più indicata in un quadro di relazioni diverso da quanto imposto dal sistema di valori come quello in cui ci troviamo ora dove sembra che tutto si possa (e si debba) solo comprare o vendere e dove piuttosto che capire si preferisce giudicare. In fondo la “commissione per la Verità e la Riconciliazione” istituita in Sud Africa alla caduta del regime di apartheid ha funzionato più o meno in questo modo: accettare un percorso di mediazione ed evitare l’iter del processo penale era una libera scelta aperta a chiunque, che dava vita ad un confronto al termine del quale la commissione stessa stabiliva se la funzione mediatoria era andata a buon fine o meno. La commissione, nei casi in cui riconosceva concluso positivamente per tutte le parti il percorso di riconciliazione, aveva facoltà di archiviare il caso e concedere una amnistia. Non è una rivoluzione ma rispetto ai processi di Norimberga e alle Corti Internazionali di Giustizia il salto è enorme.

Nell’ottavo capitolo Christie sembra parlare ai suoi ‘colleghi’, lo stile è diverso, forse il brano viene da altrove. A loro dice ‘la nostra politica del crimine deve essere quella di chiudere le prigioni non di aprirne di nuove come usa fare adesso’.
Speriamo che qualcuno lo segua.

Link
(Vincenzo Guagliardo) – La rivoluzione abolizionista e il rinnegato Christie
Guagliardo, “Punizioni e premi, la funzione ambigua della rieducazione”
Guagliardo, “Logica premiale e logica vittimaria ispirano la nuova filosofia penale”
A dieci anni di distanza torna nelle librerie “Di sconfitta in sconfitta” di Vincenzo Guagliardo

(Vincenzo Guagliardo) – Christian G. De Vito, Camosci e girachiavi
(Vincenzo Guagliardo) – Angela Davis, Aboliamo le prigioni
Vincenzo Ruggiero, L’abolizionismo penale è possibile ora e qui

Sprigionare la società

Desincarcerer la société
Neoliberismo e populismo penale

Dopo le pesanti condanne per devastazione e saccheggio confermate dalla Cassazione torniamo a parlare di amnistia

Le lotte sociali hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. Per questa ragione le organizzazioni del movimento operaio, i movimenti sociali e i gruppi rivoluzionari hanno storicamente fatto ricorso alla rivendicazione di amnistie per tutelare le proprie battaglie, salvaguardare i propri militanti, le proprie componenti sociali. Garantire una lotta vuole dire serbare intatta la forza e la capacità di riprodurla in futuro.
Le amnistie politiche sono sempre state degli strumenti di governo del conflitto, un mezzo per sanare gli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Le amnistie sanano la discordanza di tempi tra conservazione e cambiamento. Esse rappresentano dei passaggi decisivi nel processo d’aggiornamento della giuridicità


Un Libro per riflettere – Amedeo Santosuosso e Floriana Colao, Politici e Amnistia, Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità ad oggi, Bertani editore, Verona 1986

di Paolo Persichetti

 

Negli ultimi anni ripetuti cicli di lotte hanno ridato smalto all’azione collettiva. Questo nuovo clima d’effervescenza sociale non ha coinvolto soltanto tradizionali settori dell’attivismo politico più radicale, ma parti intere di popolo, pezzi di società. Le vaste dimensioni della rappresaglia giudiziaria stanno lì a dimostrarlo. Si è parlato di circa novemila persone sottoposte a procedimenti penali.
Scomponendo il dato ci accorgiamo che le figure sociali coinvolte riguardano lavoratori e sindacalisti degli stabilimenti Fiat di Melfi, Termini Imerese, Cassino, personale degli aeroporti, dipendenti del trasporto urbano, precari. Ci sono militanti antiguerra coinvolti nei blocchi ferroviari, le popolazioni meridionali di Scanzano e Acerra. I senzatetto, gli attivisti antiCpt e dei Centri sociali che hanno partecipato ad azioni contro l’esclusione, il carovita, il lavoro interinale, per il diritto alla casa. Militanti noglobal che hanno preso parte alle mobilitazioni di Napoli e Genova, gli attivisti No Tav, i manifestanti denuciati e condannati per le manifestazioni del 14 dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011 a Roma.
Le lotte sociali hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. Per questa ragione le organizzazioni del movimento operaio hanno storicamente fatto ricorso alle amnistie per tutelare le proprie battaglie, salvaguardare i propri militanti, le proprie componenti sociali. Garantire una lotta vuole dire serbare intatta la forza e la capacità di riprodurla in futuro.
Le amnistie politiche sono sempre state degli strumenti di governo del conflitto, un mezzo per sanare gli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Le amnistie sanano la discordanza di tempi tra conservazione e cambiamento. Esse rappresentano dei passaggi decisivi nel processo d’aggiornamento della giuridicità.
È stato così per oltre un secolo, ma in Italia non accade da più d’un trentennio. Le ultime amnistie politiche risalgono al 1968 e al 1970, dopo più nulla perché alla fine degli anni 70 hanno prevalso scelte favorevoli all’autonomia del politico contro le insorgenze sociali, col risultato di dare vita ad un divorzio drammatico tra sinistra storica e movimenti, per questo sarebbe ora di chiudere quella disastrosa parentesi. Si tratta di salvaguardare il dissenso di massa che si è espresso in questi ultimi tempi e chiudere gli strascichi penali di stagioni ormai concluse che con il loro protrarsi ipotecano pesantemente il futuro.

L’amnistia del 1968 e del 1970
Le amnistie del 1968 e del 1970, spiegano Amedeo Santosuosso e Floriana Colao in un volume apparso a metà degli anni Ottanta, sanciscono la fine del dopoguerra. Per la prima volta, infatti, scompare ogni riferimento agli strascichi della guerra civile per far fronte unicamente ai problemi posti dal conflitto moderno. Politici e amnistia era il titolo del libro, dove per «politici» non s’intendono certo i condòmini del Palazzo, come la vulgata populista affermatasi più tardi potrebbe indurre a credere, ma quei «militanti di strada», protagonisti delle battaglie sociali più aspre che hanno fatto avanzare il Paese.
Il progressivo mutamento di senso che ha investito questo termine dimostra quanto forte sia stata la volontà di spoliticizzare il sociale. Senza dubbio una delle ragioni che hanno ostacolato la promulgazione di nuove misure amnistiali per fatti politici.
La definizione più ampia di amnistia si trova nel provvedimento del 1970, rivolto a quei delitti «commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale». Le tipologie di reato investite vanno dallo sciopero del pubblico servizio, alla resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di servizio pubblico, istigazione a commettere reati e disobbedire alle leggi, boicottaggio, occupazione d’azienda, sabotaggio, violenza privata e danneggiamento.
Nell’amnistia del 1968 sono inclusi anche il blocco stradale e ferroviario, la devastazione, l’incendio, la detenzione d’armi da guerra. Illuminanti appaiono gli argomenti avanzati per giustificarne la necessità. Nel giugno 1968, il relatore, senatore Codignola, richiamava «il divario crescente fra alcune norme penali e di sicurezza tuttora in vigore, e la diversa coscienza che si è venuta maturando fra i giovani. I procedimenti giudiziari che ne sono seguiti ne costituiscono la logica conseguenza, ma riconfermano la necessità e l’urgenza di una radicale revisione del Codice penale, della legge di Pubblica sicurezza e di altre leggi, la cui ispirazione autoritaria risale al fascismo o comunque ad una concezione repressiva dello Stato».
Da rilevare come quella normativa, allora tanto biasimata, non solo è ancora in vigore, ma è stata ulteriormente irrigidita. Alla Camera, Giuliano Vassalli difendeva l’amnistia del 1970 sostenendo che tali dispositivi «sono adottati quando si tratti di por fine a procedimenti penali propri e caratteristici d’una determinata situazione storicamente superata e della quale non è pensabile una riproduzione a breve scadenza o a procedimenti penali instaurati per reati che sono il frutto particolare di eccezionali rivolgimenti politici, economici e sociali arrivati a positiva conclusione, della quale taluni eccessi sono il prezzo fatale, ed un prezzo del quale pertanto non appare giusto esigere il pagamento fino alle estreme conseguenze del processo e della condanna».

Perché l’amnistia oggi
Nel 2001 con l’introduzione del Mae (il mandato di arresto europeo che ha reso quasi automatiche le estradizioni all’interno dello spazio Shengen, abolendo l’immunità e le garanzie che un tempo tutelavano le infrazioni di natura poltica) e le direttive europee che hanno invitato i paesi membri ad estendere la nozione di terrorismo a condotte politiche e sociali ritenute un tempo normale espressione della conflittualità sociale e sindacale, oltre a designare come un possibile movente «terrorista» il dissenso politico contro i governi, si è sempre più affievolita la distinzione tra reati e atti illeciti tipici delle lotte sociali e dei movimenti di contestazione interni al sistema e reati di natura apertamente sovversiva e insurrezionale. I margini di tolleranza dei governi e gli spazi di agibilità democratica si sono drasticamente ridotti con effetti paradossali, dovuti alla disproporzione tra la forza immensa dei mezzi repressivi impiegati e le forme d’illegalità politica a bassa intensità tipiche del dissenso sociale diffuso, quasi a voler imporre una sorta di domesticazione cimiteriale d’ogni possibilità di critica che ha trovato sostegno in quella cultura della legalità che La Boètie non avrebbe esitato a designare come una una tragica prova di servitù volontaria.
In Italia il codice Rocco, arricchito della legislazione speciale antisovversione varata sul finire degli anni 70, si è rivelato un’eredità molto proficua con la sua dottrina del nemico interno. La presenza di questo potente arsenale giuridico repressivo ha permesso alla magistratura di avvalersi d’un ventaglio d’ipotesi d’accusa estremamente ampio e insidioso, come la molteplice presenza di reati di natura associativa:

– dall’originario 270 cp previsto dal guardasigilli del regime fascista Alfredo Rocco, al successivo 270 bis introdotto con la legislazione d’eccezione antissoversione, ai successivi 270 ter, quater, quinques e sexties, situati nel famigerato capitolo secondo dei delitti contro la personalità interna dello Stato;

– all’impiego del 419 cp (devastazione e saccheggio, con pene che variano da un minimo di 8 ad un massimo di 15 anni, che si è tornati ad impiegare dopo i fatti del G8 genovese per sanzionare tradizionali scontri di piazza, conflitti di strada che rientrano nell’ambito della gestione dell’ordine pubblico e non certo all’interno di condotte con finalità insurrezionali). Un reato recepito dalle corti di giustizia in 51 anni di storia repubblicano-costituzionale (dal 1948 al 1999) solo 10 volte. E ben 13 dal 2000 ad oggi, cioè più di un processo all’anno nonostante sia del tutto evidente che il decennio 2000 non può essere paragonato per intesità di violenza politica e presenza di culture politiche rivoluzionarie al trentennio precedente, o anche solo agli anni 70. A dimostrazione che il rinnovato ricorso a questo tipo di imputazione è frutto di una torzione autoritaria della cultura giuridica della magistratura e più in generale del sistema politico italiano;

– o ancora la riesumazione in alcune inchieste recenti del 304 cp, “Cospirazione politica mediante accordo”, norma travasata dal codice Zanardelli all’interno del codice Rocco, impiegata in origine per colpire il diritto di sciopero, tant’è che la corte costituzionale è dovuta intervenire con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 dichiarando che «compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate artt. 330, 304, 305 cod. pen. in tutti quei casi rispetto ai quali l’accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall’Articolo 40 Cost.».

Evocare il rapporto di forza sfavorevole per liquidare il problema rappresentato dall’amnistia, serve a poco, anzi in genere è la prova della codardia e dell’immensa dose di opportunismo che cova in chi ne fa ricorso. 
«
Spesso – scriveva Seneca a Lucilio – non è perché le cose sono difficili che non si osa, ma è perché non si osa che diventano difficili»
.
Il rapporto di forza sfavorevole è il presupposto di ogni ragionamento sull’amnistia, altrimenti le soluzioni chiamerebbero in causa la scienza ingegneristica delle demolizioni. La vera novità negativa è che se anche oggi ci fosse un rapporto di forza favorevole, l’amnistia non sarebbe percepita come un’ipotesi legittima. Dunque il problema sta nella testa, perché se da un lato il giustizialismo è dilagato dall’altro l’unica alternativa sembra il vittimismo martiriologico.

Ogni movimento futuro avrà davanti questo problema: riassorbire la legislazione d’emergenza nella quale si annidano le tipologie di reato più insidiose, abolire il codice Rocco, la pena dell’ergastolo, la legislazione premiale in ogni suo aspetto, decarcerizzare, sprigionare, aprire una vertenza per l’indulto e l’amnistia in favore dei reati politici, sociali e per sfollare le carceri.

Per approfondire
L’inchiesta di Cosenza contro Sud Ribelle
Tolleranza zero, il nuovo spazio giudiziario europeo
L’amnistia Togliatti
Una storia politica dell’amnistia

La fine dell’asilo politico
Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario
Giorgio Agamben, Europe des libertes ou Europe des polices?

La rivoluzione abolizionista e il rinnegato Christie

Libri – Una recensione al libro di Nils Christie, Una modica quantità di crimine, Edizioni Colibrì, Milano 2012 (Ed. or.: A Suitable Amount of Crime, Routledge, London 2004)

di Vinceno Guagliardo

Uno dei padri fondatori delle teorie per l’abolizione del sistema penale, il norvegese Nils Christie, si è recentemente ricreduto e sostiene ora un diritto penale minimalista: «una modica quantità di crimine» si intitola il suo libro in italiano (ma la traduzione più letterale per suitable non sarebbe “modica”, bensì “sostenibile”).
Definisce il minimalismo «una posizione vicina a quella abolizionista, ma che accetta in certi casi l’inevitabilità della punizione». A suo parere: «Tanto gli abolizionisti quanto i minimalisti assumono gli atti indesiderati come punto di partenza, non come crimini, e si chiedono come questi atti debbano essere trattati». A questo punto egli può perciò vedere il minimalismo non più solo come la corrente moderata del pensiero penalista contro l’eccesso di diritto penale, ma anche come la versione moderata… dell’abolizionismo. E anzi, la pena, se minima, e con relativo contorno di discussioni non solo aridamente “tecniche” (cioè giuridiche e quindi riduttive), ma affiancata dai contributi di altri professionisti (quali sociologi, psicologi, criminologi, mediatori eccetera) che trasformano il caso in ricca “narrazione”, la pena – dicevo – diventa cosa completamente diversa: «Assumendo come punto di partenza l’intera sequenza di eventi che conducono all’atto indesiderato, la punizione diventa una, ma solo una, tra diverse opzioni. Permettere che l’analisi discenda dai con­flitti, piuttosto che dal crimine, apre a una prospettiva liberatoria. Significa che noi non siamo rinchiusi in una ‘necessità penale’, ma siamo liberi di scegliere».
Personalmente, diversamente da Christie, non ho mai avuto troppi problemi ad accettare per certi fattacci l’uso della parola “crimini”. Si può sempre discutere del particolare conflitto chiamato “crimine” secondo le proprie visioni, l’epoca, il paese ecc. Ma devo aggiungere che non ho mai assunto il crimine come punto di partenza del ragionamento, bensì proprio l’idea di pena, massima o minima, considerandola il primo problema e non l’ultima soluzione. La pena non è mai la riposta adeguata al crimine per la sua soluzione; si limita a fabbricarlo, e aiuta a insorgere il fattaccio. Bisogna trovare la lunga via per un’altra filosofia della sanzione rispetto a questa che, ipocritamente, barbaramente e miracolisticamente, infliggendo sofferenza legale, pretende di spiritualizzare chi soffre e renderlo santo. E’ proprio la pena, in quanto tale, a negare il conflitto in sé, non la mancanza di professionisti delle scienze umane da porre in tribunale accanto ai giudici, agli accusatori, agli avvocati, alla polizia, ai carcerieri, ai giuristi, ai legislatori, alle università… I giudici non sono ciechi, hanno un compito vincolante: quello di erogare sofferenza legale.
Partendo dal crimine invece che dalla pena, Christie ragiona da criminologo invece di ridiscutere criticamente il “punto di partenza” della sua professione. Il ruolo dei criminologi (e dunque di se stesso) è così definito da Christie: «professionisti nel campo della devianza e del controllo». Giusto. Il loro compito è, giustamente: «… vergogna e reinserimento. Sono due concetti centrali nell’attività di controllo della devianza: le tue azioni erano deplorevoli, cattive, sbagliate. Dobbiamo dirtelo: vergognati! Ma per il resto tu sei OK. Smettila di agire in modo sba­gliato, torna a casa e noi uccideremo l’agnello, faremo un grande pranzo per festeggiare il tuo ritorno».
E se non si trattasse solo di tornare a casa – come premio – pentendosi?
Ma date queste premesse, ecco che di fronte a quei casi (minimi!) in cui la punizione sarebbe inevitabile e non già un’illusione che nulla risolve e dai tragici effetti, diventa inevitabile anche pensare addirittura che: «Per queste situazioni e per queste persone abbiamo le istituzioni penali come un tesoro nella società». Non solo “nella” società, ma anche “per”: «Finché coloro che sono considerati come devianti estremi o come fondamentalmente criminali a causa del loro comportamento sono pochi, il processo e la punizione possono aumentare la coesione della società nel suo complesso. Con una piccola popolazione carce­raria è possibile pensare alla devianza come a una eccezione».
Insomma, se non ci sono, bisognerebbe inventarseli, questi quattro gatti, in nome della coesione sociale. Ed è in questo contesto esaltante che: «Come ha di recente affermato Patricia Rawlinson, i criminologi devono diventare la Greenpeace dei sistemi sociali!» In un mondo ormai ideale perché «La punizione dovrebbe quindi essere l’ultima opzione, non la prima».
E va bene, il reo, vergognandosi, deve “soggettivizzare la pena”, come dice il linguaggio giuridico d’oggi, e così saremmo a posto. Ma chi può decidere la quantità minima di delitto sostenibile che (a parte l’inevitabile sofferenza dei quattro gatti all’interno del “tesoro”) rafforzerebbe la “coesione sociale”? Chi ha questo potere? E può mai esistere?

Il sistema penale (dalla criminologia alla reclusione) da sempre funziona come una cellula malata che si moltiplica automaticamente e fuori da ogni controllo. E’ l’esperimento in vitro che a seconda delle circostanze storiche esterne ad esso – nelle società – si trova sempre pronto all’uso, si dilata, o restringe, invade nuovi campi, può diventare lager o imprimere la sua logica punitiva anche fuori dalla reclusione. Uno strumento prezioso per dirottare l’attenzione da altri sguardi possibili della realtà, pur di mantenere quella coesione sociale che non metta in discussione l’esistente. Una morale. Ma anche un inganno, un’illusione, e oggi un pericolo per tutti e non soltanto per i soliti noti. Peccato che la scoperta di Christie tale non sia: il sistema penale nasce come centro morale della pretesa coesione sociale, e peccato che i quattro gatti non bastino mai. E’ per questo che l’abolizionismo non è, come crede ora il convertito Christie (finalmente uscito da tante ambiguità e carenze che lo contraddistinguevano anche in passato), una speranza irrealistica, un’utopia alla quale affiancare il suo presunto realismo per andare avanti, ma una politica concreta e immediata della disillusione che si rivolge anzitutto alle vittime. In modo semplice e magistrale il defunto Louk Hulsman non diceva al reo “vergognati e ti reinseriamo”, ma si rivolgeva alla vittima, dicendole: Che tu voglia vendetta va bene, ma guarda che di fatto il diritto penale ti darà solo illusioni, mentre in un diritto civile avresti molto da guadagnare, persino sul piano della vendetta, anche se magari non tanto quanto desideri.
In parole povere, l’abolizionismo non è una nuova criminologia ma una politica attiva nel presente che ci liberi gradualmente e, in prospettiva, secondo i tempi indefinibili di una nuova coscienza collettiva, dalla cultura della colpa, con precisi criteri orientativi. E’ cioè evidente che già nell’immediato presente le sue proposte o le sue lotte si differenziano dal nuovo Christie. Qualche esempio. Secondo Christie:
«Almeno in Russia pare evidente, fatta eccezione per i più anziani dissidenti politici, lo sviluppo di un sistema estremamente stratificato che immobilizza i perdenti al punto più basso. A causa delle migliori condizioni materiali, delle maggiori possibilità di individualizzazione del trattamento e del più elevato numero di guardie per ogni carcerato, forse va diversamente nella maggior parte delle prigioni statunitensi, anche se numerosi rapporti sulle guerre tra gang rivelano che le autorità penitenziarie sono ben lungi dall’avere un completo controllo».
«…basandomi sulle osservazioni fatte in Paesi che somigliano a Cuba, potrei almeno sugge­rire quali sono le linee di sviluppo consuete dei grandi sistemi penitenziari: con un tale numero di prigionieri e con un sistema che cresce rapidamente, le prigioni saranno ovviamente grandi e sovraffollate. Avranno relativamente poche guardie carcerarie. Questo significa che saranno gli stessi prigionieri a gestire la vita interna delle prigioni. Ciò condurrà allo sviluppo di un sistema gerarchico tra i reclusi. In cima avremo un re, circondato dalla sua corte. Un gruppo di criminali al suo servizio controllerà i prigionieri di rango più basso. Quindi ci sarà un gran numero di prigionieri di livello ancora inferiore. E al fondo troveremo gli intoccabili, quelli relegati ai compiti servili, che fanno alla fine da prostitute per quanti detengono la posizione migliore fra i prigionieri. Viene creato un sistema di casta all’interno delle carceri, un sistema che è in netto contrasto con quanto Cuba si sforza di creare per la società nel suo insieme».

L’armamentario proposto è il solito che ha portato all’attuale espansione totalitaria del sistema penale: più trattamento individualizzato (per la soggettivizazione della pena), più guardie per ogni carcerato, più controllo contro le forme di auto-organizzazione dei detenuti… Ad ogni “più” di Christie, si tratta semplicemente di contrapporre un “meno”. Egli ignora che le vecchie gerarchie interne ai carcerati erano funzionali all’interno del vecchio sistema penale e non ai reclusi, e che proprio con le misure che egli propone, esse vengono ormai sostituite dov’è possibile dalle stratificazioni trattamentali create dalle nuove équipe previste dal diritto premiale in un modo ritenuto meno rozzo e più efficace. Quello che è sempre mancato a Christie è ogni attenzione ai modi in cui la pena si raffina insidiosamente per meglio estendersi fino al ritorno dei tribunali della coscienza dei tempi dell’Inquisizione, nel quadro di una “società terapeutica” dove la dignità umana scompare e gli individui dovrebbero ridursi a pazienti da curare, dove l’unica pratica che prevale è lo scatenamento del principio vittimario. Il premio non diminuisce il diritto penale, ma lo potenzia contro ogni diritto tout court. Nel mondo italiano e anglosassone questo processo ha fatto passi giganteschi.
Uscito dall’ambiguità Christie lancia un appello perché trovi un nuovo ruolo il criminologo che non ha mai smesso di essere: «Uscite dalla torre d’avorio, dicono tanti. Ma noi ne siamo già fuori. Lasciateci rientrare, potrebbe essere la mia risposta. Come minimo, lasciateci anche avere la torre d’avorio. Non possiamo limitarci ad abitarla, ma la distanza è necessaria per cogliere la prospettiva nella sua interezza».
Più potere: la Greenpeace criminologica è in realtà un panzer. In difesa delle torri d’avorio.

Link
“No, Nils Christie non ha rinnegato l’abolizionismo”. Si apre la discussione dopo le critiche di Vincenzo Guagliardo al libro del criminologo norvegese
Guagliardo, “Punizioni e premi, la funzione ambigua della rieducazione”
Guagliardo, “Logica premiale e logica vittimaria ispirano la nuova filosofia penale”
A dieci anni di distanza torna nelle librerie “Di sconfitta in sconfitta” di Vincenzo Guagliardo

(Vincenzo Guagliardo) – Christian G. De Vito, Camosci e girachiavi
(Vincenzo Guagliardo) – Angela Davis, Aboliamo le prigioni
Vincenzo Ruggiero, L’abolizionismo penale è possibile ora e qui

Sprigionare la società

Desincarcerer la société
Neoliberismo e populismo penale

L’ergastolo di Santo Stefano (Ventotene): segregazione e morte di Gaetano Bresci

PORTA UN FIORE per l’abolizione dell’ergastolo 

23 giugno 2012

Viaggio al cimitero degli ergastolani nell’isola di S. Stefano (Ventotene)

Le celle dell’ergastolo di Santo Stefano Foto di Valentina Perniciaro

Dopo il processo e la condanna all’ergastolo  per l’uccisione a colpi di pistola del re Umberto I, la sera del 30 luglio 1900 condanna, l’anarchico Gaetano Bresci giunge nel reclusorio di Santo Stefano il 23 gennaio del 1901. Qui lo attende una casacca con il numero 511, che d’ora in poi secondo il regolamento sarà il suo unico appellativo. Lo aspetta anche una cella particolare fatta costruire appositamente in previsione del suo arrivo, in un’ala completamente isolata del carcere. E’ una cella del tutto nuova, un po’ più confortevole di quella dove era stato recluso a Portolongone. L’ergastolano sarà sempre sorvegliato a vista dai carcerieri in due stanze poste ai lati della camera principale. Bresci si adatta, chiede di poter leggere e poiché la biblioteca del carcere dispone soltanto di tre libri: Le Vite dei Santi, la Bibbia e un dizionario di Francese, sceglie quest’ultimo. Cerca anche di fare ginnastica giocando a palla nella cella, nonostante i ferri, con una palla improvvisata ricavata con un tovagliolo arrotolato.
Bresci non mostra minimamente segni di sconforto, non ha atteggiamenti che lascino pensare alla possibilità di un suicidio. Il suo avvocato Francesco Saverio Merlino sta lavorando per apprestare una richiesta di revisione del processo, nel movimento anarchico c’è la speranza di riuscire ad organizzare una sua clamorosa evasione. Timore che esacerbava le paure del governo. Sul tavolo del governo giungevano quotidiane segnalazioni di possibili cospirazioni anarchiche. Il 18 maggio 1901 una lettera di Malatesta intercettata e sulla scrivania di Giolitti.
Nel pomeriggio del 22 maggio il corpo esamine di Gaetano Bresci penzola dall’unica sbarra ella finestra della cella. Strumento dell’impiccagione un asciugamano, il cui possesso però – si seppe dopo – era vietato.

Secondo la testimonianza riportata dal carceriere, Bresci fino alle 14,50 aveva studiato il dizionario di francese. A quell’ora il carceriere si allontana per tre soli minuti a causa di un bisogno corporale, e quando rientra scopre il cadavere.
A mettere in dubbio la dinamica dei fatti saranno i medici incaricati di eseguire l’autopsia, il giorno 26, i quali notano lo stato di un cadavere in avanzato stato di putrefazione assolutamente incompatibile con una morte avvenuta solo 48 ore prima.
Giuseppe Mariani, l’anarchico attentatore del cinema Diana a Milano nel 1921 nelle sue memorie, Nel mondo degli ergastoli, scrisse:

Fu detto che si è impiccato; ma come avesse potuto impiccarsi con le catene ai piedi e una sorveglianza continua, e senza far rumore (quando bastava un piccolo movimento perché le catene emettessero il loro suono caratteristico) è quello che nessuno di noi ha mai capito. Per legge le catene erano state abolite, ma a noi qui le lasciarono fino al 1907. Naturalmente condannati che si toglievano la vita ce n’erano anche allora, ma non s’impiccavano. Si strozzavano stringendosi il fazzoletto attorno al collo con tutta la forza fino a rimanere soffocati. Noi lo avremmo considerato un privilegio potersi impiccare come si può fare adesso. E in quanti ci saremmo impiccati!

Da segnalare, infine, la presenza nel reclusorio di Santo Stefano, almeno già dal 18 maggio, di un funzionario centrale inviato dal Ministero, tale Alessandro Doria, conosciuto per la sua esperienza nell’organizzare macchinazioni. Arrigo Petacco, nel suo libro L’anarchico venuto dall’america, ha scoperto la scomparsa della documentazione riguardante Gaetano Bresci sia negli archivi del penitenziario di Santo Stefano, che nell’Archivio Generale dello Stato, dove è conservata la pratica sul regicidio. Non v’è traccia nemmeno nelle carte segrete del fondo Giolitti, dove compare la cartellina vuota, intitolata Notificazioni del suicidio di Bresci compilata dal Doria. Un segreto di Stato conservato alla perfezione.

Testo estratto dal libro di Massimo Ortalli, Gaetano Bresci, tessitore anarchico e uccisore di re, Nova Delphi 2011, pp. 87-95

La segregazione

La punizione che aspetta il regicida è tale da sorpassare, per sofferenze, la pena capitale e Bresci avrà più di una volta da augurarsi di essere mandato all’altro mondo. Chi scrive può accertare che la vita trascorsa degli ergastolani è tale da far preferire mille volte la pena di morte.

La segregazione è pena accessoria ad è computata un sesto della pena. Il minimo della segregazione per chi è condannato all’ergastolo è cinque anni.

Il condannato all’ergastolo con dieci anni di segregazione, prima di entrare nella cella viene rinchiuso in una segreta a mezza luce, larga appena un metro e lunga due. A pochi centimetri da terra vi è una tavola leggermente inclinata larga circa 50 centimetri che serve da giaciglio. Per la nutrizione riceve solo pane e acqua. La porta della segreta durante questo periodo di rigore è sempre tenuta chiusa. Gli ergastolani più temuti sono quelli di Santo Stefano, di Nisida, di Civitavecchia e di Portolongone.

Quando l’ergastolano ha compiuto la pena segreta, se ha tenuto buona condotta passa alla cella ove dovrà espieare gli anni di segregazione. In generale le celle sono poco illuminate, prendono luce da un corridoio. Sono poco più di due metri quadrati. Il giaciglio è il solito tavolo, e il cibo, pane e acqua.

I segregati non possono leggere, né fumare, né scrivere, né lavorare. E’ l’ozio, il più assoluto condito di un assoluto silenzio. E’ raro che il condannato alla pena massima dellìergastolo con dieci anni di segregazione, compia questi dieci anni. O impazzisce o muore, e se si ribella l’attende la camicia di forza, i ferri ed il letto di forza.

Il ministro dell’Interno può con speciali disposizioni inasprire le pene speciali di rigore. Infatti quando Passannante venne condannato a morte e che per somma clemenza del nostro buon Re Umberto, che noi tutti piangiamo, gli venne commutata la pena di morte nella galera a vita, il Ministero ordinò una speciale segregazione scontata nella torre del bagno di Portoferraio, e propriamente nel carcere oscuro che è a due metri sotto il livello del mare.

Passannante vi entrò nel 1881 e me uscì nel 1889 quando per consiglio dei medici venne ricoverato nel manicomio criminale di Montelupo, ove si trova tuttora, affetto da spinite e da pazzia.

Estratto da Massimo Ortalli, Gaetano Bresci, tessitore anarchico e uccisore di re, Nova Delphi 2011, pp.85-86

Ps: Una traccia della pena accessoria della segregazione la ritroviamo ancora oggi negli artt.72 e 184 c.p. che prevedono l’isolamento diurno del condannato all’ergastolo quale sanzione accessoria e aggravante della pena dell’ergastolo. Il regime di segregazione trova un suo corrispettivo nel regime detentivo previsto all’art. 41 bis op (carcere duro).

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23 giugno 2012

Viaggio al cimitero degli ergastolani nell’isola di S. Stefano (Ventotene)

Il cimitero degli ergastolani di S. Stefano, attiguo al vecchio carcere (1795- 1965), costituisce un luogo simbolico da vedere e far vedere  perché racconta in modo emblematico, con le sue 47 tombe senza nome, non solo la spietatezza dell’esclusione degli ergastolani dal consorzio umano anche post-mortem, ma soprattutto ciò che oggi è l’ergastolo. In particolare la tortura dell’ergastolo senza speranza, quello cosiddetto ostativo, in base al quale due terzi delle persone attualmente condannate alla pena eterna, sono sostanzialmente escluse da quei benefici che permetterebbero la concessione, almeno teorica, dell’uscita dal carcere dopo 26 anni di pena scontata. Per questi reclusi l’ergastolo costituisce un  “fine pena mai” effettivo, che prevede oltre alla morte sociale e civile, la loro effettiva morte in carcere.

Link
Liberiamoci dal carcere, ancora sul viaggio a santo Stefano
Cimitero di santo Stefano, anche gli ergastolani ora hanno un nome
Resoconto del viaggio al cimitero degli ergastolani
Ergastolo di santo Stefano, un fiore ai 47 corpi senza nome

Fine pena mai, l’ergastolo al quotidiano
Sprigionare la società
Desincarcerer la société
Pianosa, l’isola carcere dei pestaggi: luogo di sadismo contro i detenuti
Aguzzini: Lumia, “Riaprire super carcere di Pianosa e applicare severamente il 41 bis”
Basta ergastolo: parte lo sciopero della fame
Boia che non mollano: Cina e Stati uniti in testa alle classiche della pena di morte
Perpetuité

Paolo Granzotto e il funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia

Uno dei passaggi della relazione di sintesi postata nei giorni scorsi (Vedi qui), nella quale il Gruppo d’osservazione e trattamento della Casa di reclusione di Rebibbia ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Roma di non concedermi l’affidamento in prova al servizio sociale (articolo 47 dell’ordinamento penitenziario), obiezione accolta dal collegio giudicante che nella camera di consiglio del 3 maggio scorso ha ritenuto: «la misura dell’affidamento non idonea allo stato della rieducazione del condannato e ad assicurare esigenze di prevenzione, apparendo necessaria un consolidamento del processo avviato ed una verifica dello stesso», merita un’attenzione tutta particolare.

Il funzionario giuridico-pedagogico (comunemente definito “educatore”), estensore del testo, scrive a proposito del mio lavoro di giornalista presso la redazione del quotidiano Liberazione che «Tale condizione gli ha consentito e gli consentirà di effettuare legittimamente esternazioni che a taluno (vedasi su internet) sono parse, come detto, ideologiche ed immorali: ci si riferisce, nello specifico, alla difesa del Persichetti della decisione presa alcuni mesi fa dall’allora Presidente del Brasile, Ignazio “Lula” Da Silva, di non estradare in Italia il terrorista Cesare Battisti».

1) Notate il singolare impiego del termine “esternazione”, entrato nel linguaggio comune nei primissimi anni 90 a seguito dei numerosi, e all’epoca inusuali, interventi pubblici in sede non istituzionale del presidente della Repubblica Francesco Cossiga (in realtà aveva cominciato Sandro Pertini nel settennato precedente). Da allora il “Potere di esternare” è diventato uno degli attributi politici più importanti del capo dello Stato, come oggi sottolineano molti costituzionalisti che attribuiscono un significato positivo a questa consuetudine, ritenuta uno strumento di «garanzia ed equilibro» delle istituzioni. Giudizio esattamente opposto a quello espresso ai tempi di Cossiga, quando invece le esternazioni venivano stigmatizzate come un’azione destabilizzatrice. Per questa abitudine l’allora capo dello Stato venne definito «picconatore», al punto che Eugenio Scalfari al comando del partito di Repubblica promosse, seguito a ruota dal Pci-Pds, un tentativo di impeachment contro il Quirinale sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 90 della costituzione.
Il potere di esternazione è dunque una innovazione “presidenzialista” della funzione di capo dello Stato che nella originaria interpretazione a centralità parlamentare della carta costituzionale era invece legata ad un maggiore dovere di riserbo: il presidente della Repubblica parlava solo in circostanze solenni o inviando lettere alla camere. Il ricordo di duci, monarchi e imperatori aveva spinto i costituenti ad attribuire alla figura del presidente della Repubblica un ruolo di mera rappresentanza simbolica, diffidando della eccessiva personalizzazione e della concentrazione dei poteri nelle mani di un singolo.
Definire esternazioni gli articoli o le interviste di un detenuto che fa il  giornalista, insinua dunque l’idea di una appropriazione eccezionale e privilegiata della possibilità di parola che altrimenti – si lascia intendere – dovrebbe essere relegata al più stretto riserbo. Come a voler dire che i detenuti non sono cittadini come gli altri, non hanno diritto di libera espressione.

2) Nello stesso passaggio, le cosiddette “esternazioni” vengono sottoposte all’insigne parere di un certo professor «Taluno», che il funzionario giuridico-pedagogico scrive di aver pescato in internet. A detta di questa autorevole fonte i miei articoli e le mie interviste avrebbero caratteristiche «ideologiche ed immorali». Poco prima, il funzionario aveva citato un’altra eminente opinione: quella del signor «Qualcuno», per il quale le mie posizioni non «riflettono un’idea» ma «piuttosto un’ideologia» (segnalata in corsivo nel testo).
Quali fossero le ragioni di questa dotta distinzione (platonico-marxista) tra il mondo sano delle idee e la gramigna dell’ideologia, sia il signor «qualcuno» che il funzionario giuridico-pedagogico non lo dicono.

Andiamo oltre. Incuriosito da tali eminenti pareri dopo aver letto la relazione del Got ho chiesto al funzionario giuridico-pedacogico dove avesse rintracciato i giudizi del signor «Qualcuno» e del professor «Taluno», perché su internet avevo trovato solo l’opinione di un certo «Talaltro», che stranamente prendeva le mie parti. Nel corso della lunga chiacchierata telefonica che fece seguito alla mia chiamata, il funzionario mi ha confessato che il professor «Taluno» altri non era che Paolo Granzotto del Giornale.

L’educatore sosteneva di essersi ispirato per quel giudizio ad un articolo di Granzotto, un giornalista le cui posizioni – come è noto – non riflettono un’ideologia ma un’idea, che poi questa sia di estrema destra, o peggio razzista, non importa.

Ma chi è Paolo Granzotto (leggete qui)? Biografo di Indro Montanelli, con il quale ha lavorato al Giornale dove è rimasto dopo l’arrivo di Berlusconi, Granzotto è stato sanzionato dall’Ordine dei giornalisti per aver scritto in un articolo del 2009, pubblicato su Il Giornale, che bisognava rispedire al mittente «la feccia rumena» (vedi qui). Per queste espressioni xenofobe ha ricevuto la sanzione della censura che viene inflitta nei casi di «abusi o mancanze di grave entità» e «consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata». La fonte battesimale ideale per esprimere giudizi di moralità e liceità sul pensiero altrui. Davvero un’ottima scelta quella del funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia penale.

Ma non è ancora finita. Ho cercato l’articolo di Granzotto (che potete leggere qui), e cosa ho scoperto?
Granzotto non scrive mai la parola immorale. Non pronuncia mai quella frase. Quanto sostiene il funzionario giuridico-pedagogico non c’è. Nel pezzo del 3 gennaio 2011 Granzotto, come suo solito, scrive un sacco di fesserie. In poche righe riesce a piazzare due grossolane falsità: pur di spingere sul tasto dell’impunità dimezza gli anni di carcere da me scontati all’epoca, 6 anziché 12, e mi attribuisce una frase mai detta in una intervista che avevo rilasciato il 2 gennaio 2011 a Repubblica. Nell’articolo non c’è altro.

L’educatore di Rebibbia mente quando dice di aver trovato su internet giudizi che stigmatizzavano i miei articoli. Privo del coraggio delle proprie opinioni, ha cercato malamente di attribuirle ad altri tentando goffamente di fornire loro un manto d’autorità. E quale autorità: il signor «Taluno», alias Paolo Granzotto… che poi non è.

Nell’Ordinamento penitenziario questo lavoro viene pomposamente definito: «osservazione scientifica della personalità».

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Cattivi maestri e bravi bidelli: le carte truccate di Paolo Granzotto
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Paolo Granzotto sanzionato per razzismo. Aveva scritto: “Rispedire al mittente la feccia rumena”
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Kafka e il magistrato di sorveglianza di Viterbo
Negato un permesso all’ex-br Paolo Persichetti per il libro che ha scritto
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DIREZIONE “CASA DI RECLUSIONE REBIBBIA – ROMA”

Vis Bartolo Longo, 72 – 00156 Roma. Tel. 06415201, fax 064103680

RELAZIONE DI SINTESI

In data odierna si è riunito il Gruppo di Osservazione e Trattamento, nella seguente composizione:

Direttore di Reparto Dott.ssa A. T.                                                                       Presidente
Funzionario giuridico-pedagogico A3F1, F. P.                                                   Segretario tecnico
Vice Responsabile di P.P. di Reparto, Isp. G. B.                                                Componente
Asistente sociale L. R.                                                                                              Componente

(si allega copia di relazione del 09.02.2012 dell’UEPE di Roma, uale parte integrante della presente)

La riunione si è tenuta al fine di redigere relazione di sintesi sul detenuto semilibero PERSICHETTI Paolo, nato il 06 Maggio 1962 a Roma, per l’Udienza di discussione dell’Affidamento in prova ai Servizi Sociali, prevista per il 05.05.2012 dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma

Il Persichetti, ammesso a fruire della Semilibertà il 23.05.2008 dal Tribunale dì Sorveglianza di Roma, è giunto in questa sede il 24.05.2008.

II 26.05.2008 è stato redatto il primo Programma di Trattamento, ed 31.05.2008 il detenuto ha iniziato a lavorare come giornalista presso la redazione del quotidiano politico “Liberazione“, sita in Roma – zona Castro Pretorio: occupazione tuttora svolta.

Va subito detto, circa il lavoro e le sue logiche implicazioni, che ovviamente il soggetto gode di una legittima possibilità di esternare e dibattere, la quale gli consente di prendere e manifestare posizioni che riflettono un’idea (qualcuno ha detto, piuttosto, un’ideologia).

Tale condizione gli ha consentito e gli consentirà di effettuare legittimamente esternazioni che a taluno (vedasi su internet) sono parse, come detto, ideologiche ed immorali: ci si riferisce, nello specifico, alla difesa del Persichetti della decisione presa alcuni mesi fa dall’allora Presidente del Brasile, Ignazio “Lula” Da Silva, di non estradare in Italia il terrorista Cesare Battisti.
Prendendo lo spunto dalla vicenda in questione, sui media nacque un dibattito sugli “anni di piombo” sulla posizione assunta allora ed ora dalle Istituzioni e sulle vicende personali di alcuni terroristi.
Nell’ambito di tale dibattito, tra l’altro, dal soggetto furono poste su internet – e sono tuttora acquisibili – riflessioni condotte dal Persichetti anche in ordine alla propria vicenda, per certi aspetti simile a quella di Battisti, fuggito anch’egli in Francia. Si tratta di alcuni articoli e di almeno un’intervista radiofonica.

Si premette ciò in quanto i contenuti e le valutazioni di cui si è detto, le quali ovviamente riflettono un’idea e quindi anche una certa “difesa” del passato, da parte del soggetto, da un lato possono indicare in lui la presenza o meno di una revisione critica ma, dall’altro, rappresentano la concreta attuazione del Programma di Trattamento, caratterizzato proprio dalla previsione poter svolgere da parte del soggetto l’attività giornalistica, caratterizzata proprio dal diritto di espressione e limitata unicamente dalla commissione di illeciti civili e/o penali (si dirà più avanti della querelle tra il Persichetti e lo scrittore Roberto Saviano).

[…]

Il 18.07.2009 il detenuto, al mattino, è uscito in ritardo dall’Istituto; L’A.D., udite le giustificazioni addotte, ha ritenuto di non dover procedere disciplinarmente.

[…]

Si è accennato alla diatriba con lo scrittore Roberto Saviano.

All’inizio del 2011, come riportato sulla stampa e in internet (che ospita vari articoli al riguardo), si è verificata una schermaglia tra il Persichetti ed il suo editore da una parte, ed il Saviano dall’altra: schermaglia originata da affermazioni di quest’ultimo sul caso dell’omicidio di Giuseppe Impastato, affermazioni ritenute dalla controparte false o, quanto meno, superficiali.

La vicenda è sfociata nella presentazione di una querela per diffamazione da parte del Saviano nei confronti del Persichetti e del suo editore. La Direzione dell’Istituto ne è stata informata formalmente dalla Polizia di Stato con nota del 17.02.2011.

Il 02.03.2011 il Persichetti, durante un colloquio col Direttore di Reparto sulla vicenda, è stato da questi invitato a produrre gli articoli relativi alla querelle, al fine di fornirgli un quadro della situazione.

La richiesta è stata percepita come atteggiamento “censorio” che per tutta risposta ha detto chiaramente che gli scritti sono liberamente accessibili su internet e che non vedeva la necessità di doverli produrre lui.

Si è pertanto ritenuto di dover informare dell’accaduto e dell’atteggiamento tenuto dal semilibero il Sig. Magistrato di Sorveglianza.

La sera dello stesso giorno il semilibero è rientrato con dieci minuti di ritardo, alle ore 22,40; avendo preavvisato telefonicamente questa Direzione del ritardo e delle circostanze, non si è proceduto disciplinarmente ma, comunque, l’interessato è stato invitato a porre maggior attenzione sulle gestione dei tempi.

Identico ritardo è stato portato in occasione del rientro serale del 18.5.2011 (due mesi e mezzo dopo) ed identico è stato l’atteggiamento assunto dall’A.D. ma, come risulta agli atti, in tale frangente si è comunque invitato, quasi spronato, il soggetto a riporre maggiore fiducia nelle Istituzioni e – concretamente – nei suoi operatori.

[…]

A questo punto è doveroso rappresentare quanto segue.

La forma mentis del Persichetti lo conduce ad avere talora, un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di un’Amministrazione verso la quale, comunque, egli deve rispondere del proprio comportamento e non trattare da pari: il tutto, ovviamente, nel rispetto del diritti della persona.

Talora però nel soggetto pare vi sia una difficoltà a rendersi conto che, a differenza di quanto accade in un rapporto tra persone fisiche, rapportarsi con l’Amministrazione richiede una diversa “dialettica”, fatta – anche obtorto collo – di una puntuale esecuzione delle direttive o anche, delle sole indicazioni fornite dalla stessa e dai suoi operatori.

[…]

Il GOT pur prendendo atto senz’altro atto di una buona evoluzione dell’andamento della misura, ritiene proficua l’effettuazione di un ulteriore periodo –anche breve – di osservazione, al fine di consentire al soggetto di consolidare un percosro le cui premesse sembrano positivamente avviate.

Roma,  lì 16 aprile 2012

L’estensore

Funzionario giuridico-pedagogico A3 F1
F. P.

Per il Gruppo di Osservazione e Trattamento
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott.ssa A. T.

Link
Paolo Granzotto e il funzionario giuridico-pedagogico di Rebibbia
Roberto Saviano
Kafka e il magistrato di sorveglianza di Viterbo
Negato un permesso all’ex-br Paolo Persichetti per il libro che ha scritto
Permessi all’ex br: No se non abiura

Per alleggerire le carceri si riempiono i commissariati, la grande idea della guardasigilli (anzi guardia-sigilli) Severino

Basta cambiare una parola: dalle celle alle “sale di custodia”. Il nuovo guardasigilli, che da ora in poi chiameremo guardia-sigilli (ci sia consentito anche a noi di giocare con le parole), pensa di risolvere l’affollamento nelle carceri con gli eufemismi. A dire il vero, a norma di ordinamento penitenziario già ora le celle non si chiamano affatto “celle” ma “camere di pernottamento”, anche se nella realtà dentro quelle stanze sbarrate si resta chiusi in media dalle 20 alle 22 ore al giorno. Ora il nuovo ministro della Giustizia Severino ha pensato che per alleggerire le carceri si dovrà ricorrere alle camere di sicurezza dei commissariati di polizia, delle caserme e stazioni dei carabinieri

Sediou Gadiaga, 37enne senegalese, deceduto il 12 dicembre 2010 nelle camere di sicuerzza della caserma Masotti dei carabinieri di Brescia

Estesa la norma sui domiciliari fino agli ultimi a 18 mesi. Fuori dalle celle forse… in 3 mila, ma solo nel corso dei prossimi 12 mesi (è solo una ottimista stima per eccesso) ma intanto il fermo di polizia viene riportato a 48 ore nei casi in cui non vi è ancora stata la convalida dell’arresto

Paolo Persichetti

Ci volevano loro, i tecnici, gli ottimati, i «dotti medici e sapienti», come recita la canzone di Edoardo Bennato, per fare una pensata del genere. Il meglio del meglio delle università padronali (Bocconi e Luiis) e confessionali (Cattolica), gli iniziati dei circoli finanziari e di potere più influenti del pianeta (Trilateral, Bilderberg) e delle agenzie di rating più tiranniche e truffaldine (Goldman Sachs) hanno ritenuto che se nelle carceri ci sono solo posti in piedi allora la soluzione la si può trovare nelle «camere di sicurezza» dei commissariati, che però essendo circondati da lugubre fama (come ancestrali luoghi di pestaggi, sevizie, maltrattamenti, dove il fermato è in balia di qualsiasi sventura e privo del men che minimo diritto che, al contrario, in carcere almeno sulla carta può avere) andavano rinominati. Dopo averci pensato un po’ l’avvocato Severino ha scovato la nuova definizione: sale di custodia. Un tocco di cosmesi carceraria, una imbellettata di fondo tinta spesso e le rughe callose di quelle fogne, dove negli ultimi tempi si sono verificate più di una tragedia, da Stefano Cucchi, Giuseppe Uva o Sediou Gadiaga, per citarne alcuni, potevano scomparire.

La scelta scellerata del governo nasce da una constatazione: nell’ultimo anno (cifre ufficiali fornite dal Dap) sono entrati nelle carceri 68.411 persone. Nello stesso periodo ne sono uscite 45mila. Ma quel che più colpisce è che la metà è uscita entro 3 giorni dall’arresto e 10 mila dopo un mese. Il carcere funziona come una sorta di porta girevole della società. Un terzo di questi è finito dentro per stupefacenti, solo 1.655 per omicidio, ben 3.463 per resistenza a pubblico ufficiale. Un dato, quest’ultimo, abnorme e allarmante poiché mette in mostra come l’autorità di polizia stessa susciti con il suo intervento il reato. Qualcosa evidentemente non funziona. Per fare fronte a questo turnover impazzito, il governo ha pensato ad un disegno di legge che trasformi la detenzione domiciliare in pena principale per i reati fino a 4 anni.
Nel frattempo si è deciso l’obbligo per le forze di polizia di trattenere gli arrestati nelle camere di sicurezza, «dove per giunta non previsto alcun sindacato ispettivo», sottolinea una contrarissima Rita Bernardini, deputata radicale e membro della commissione giustizia. Ed in effetti l’elevato numero di condanne per resistenza a pubblico ufficiale, oltre ai numerosi casi di violenze all’interno di stazioni e caserme, dovrebbero consigliare maggiore cautela. La permanenza oltremisura in mano alle forze dell’ordine oltre ad accrescere i rischi di violenze, incide negativamente sulla formulazione delle prove. Non fa bene alle indagini e al processo. Oltre all’affollamento ed alle morti, le carceri recentemente assistono ad una preoccupante recrudescenza delle “squadrette punitive”, come i casi di Regina coeli e il processo che si è aperto contro i pestaggi a Sollicciano dimostrano.

Invece di affronatare con una sacrosanta amnistia-indulto i nodi strutturali dell’affollamento carcerario smantellando le leggi liberticide che producono il sovraffollamento (tra queste la Cirielli, la Fini-Giovanardi sulle droghe e le norme che criminalizzano l’immigrazione) il governo, nel corso del consiglio dei ministri che si è tenuto venerdì scorso, ha varato una norma che amplia di 6 mesi la precedente legge Alfano sulla detenzione domiciliare, che ora passa da 12 a 18 mesi. La misura sarà adottata con un decreto, quindi avrà effetto immediato, e riguarderà una fascia molto ristretta di detenuti. Secondo le stime del ministero dovrebbero avvantaggiarsene appena 3300 sui 68 mila reclusi. Il precedente decreto aveva consentito l’uscita di 4000 persone soltanto (delle 11 mila stimate e 6-7 mila preventivate), più o meno «come svuotare con un cucchiaio il mare dell’illegalità presente nelle carceri italiane», ha commentato Rita Bernardini che ha anche annunciato la presentazione di un ordine del giorno nel quale si chiede l’impegno del governo a «prevedere scadenze certe entro le quali dimezzare i procedimenti penali esistenti» e «varare un ampio provvedimento di amnistia e indulto».
Questo allargamento di pochi mesi della detenzione domiciliare dovrebbe permettere un risparmio giornaliero stimato attorno ai 380 mila euro. Si tratta di una norma “a termine” giustificata dalle condizioni eccezionali, che però alcuni vorrebbero far entrare a regime. In effetti l’unico elemento positivo contenuto in questo provvedimento è l’applicazione estesa anche ai recidivi, nonostante abbia perso l’automatismo previsto in prima stesura che lo ha ricondotto nell’alveo delle competenze della magistratura di sorveglianza, perdendo così d’efficacia e intasando gli uffici.
Questo governo, come il precedente, si è reso conto che la legge Cirielli è diventata un tappo che, oltre ad aver aumentato in maniera geometrica le pene, esclude o ritarda l’applicazione della Gozzini ad una moltitudine di detenuti. L’assurdità è che si debba ricorrere ad una norma del genere quando senza la Cirielli l’applicazione piena delle misure alternative avrebbe consentito l’uscita dal carcere di un numero molto più alto di detenuti.

Link
Cronache carcerarie
Sovraffolamento e degrado: unica soluzione l’amnistia
L’insostenibilità economica del sistema penitenziario: ridurre carceri e detenuti
Niente amnistia perché ci vogliono i 2/3 del parlamento? Allora abolite le ostative del 4bis e allungate la liberazione anticipata. Basta la maggioranza semplice
Nuovo censimento del Dap sulle carceri: meno misure alternative e più affollamento

Le torture della Repubblica /2: Gennaio 1982 il metodo “De Tormentis” atto secondo

Il 3 gennaio 1982 vengono arrestati a Roma, in via della Vite, Ennio Di Rocco, 22 anni, e Stefano Petrella 26, entrambi militanti del Partito guerriglia, denominazione assunta dal Fronte carceri e dalla Colonna napoletana delle Brigate rosse dopo la scissione che aveva portato l’organizzazione a suddividersi in tre gruppi.

La Stampa del 13 gennaio 1982 con un articolo in prima pagina riporta le dichiarazioni rilasciate dal legale dei due militanti:
«Ieri mattina l’avvocato Eduardo di Giovanni, difensore dei due br dalla cui cattura l’operazione ha avuto inizio, ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo di Giustizia. Stefano Petrella ed Ennio Di Rocco, i due terroristi arrestati l’altro lunedi in via della Vite — ha detto il legale — non si sono “pentiti”. Condotti davanti al magistrato, i due si sono dichiarati “prigionieri politici”, ed hanno rifiutato qualsiasi altra dichiarazione. Ma nell’ufficio del giudice, ha proseguito Di Giovanni, Petrella e Di Rocco sono arrivati solo cinque giorni dopo il loro arresto: nel frattempo, condotti non si sa bene dove, sono stati sottoposti a un trattamento “di tipo argentino”. Il legale ha parlato di “torture”. Arrestati la sera del quattro gennaio [in realtà i due sono stati catturati la mattina del 3. L’incertezza sulla data la dice lunga sulla trasparenza dei metodi impiegati dalla polizia all’epoca. Per 6 giorni i due milinati sono dei desaparecidos, degli scomparsi nelle mani di una squadretta speciale del ministero degli Interni guidata dal professor De Tormentis. Ndr], Petrella e Di Rocco avrebbero visto per la prima volta il giudice la mattina del nove. Nel frattempo i due avrebbero subito una lunghissima serie di vessazioni. Di Giovanni sostiene di aver notato sui corpi dei due ecchimosi, segni di punture, e di essersi sentito raccontare che la “persuasione” era stata condotta da persone incappucciate. “Questo episodio — sostiene Di Giovanni — può segnare un passagio decisivo: dai metodi della polizia di un Paese democratico, a quelli da nazione sudamericana”. In questura, ieri sera, alle domande dei cronisti su questo punto (Di Giovanni ha ottenuto che le condizioni dei due arrestati venissero registrate a verbale) un portavoce ha ribattuto con un secco “no comment”. Una sola aggiunta: la Digos conferma che i due hanno dimostrato, fin dall’inizio, ‘piena collaborazione’…».
Cosa si nascondeva dietro quel sibillino «no comment» della questura seguito da un’autocompiaciuta sottolineatura della Digos che ironizzava sulla «piena collaborazione» dimostrata dai due militanti?

Il racconto di quanto accaduto lo troviamo nel libro di Nicola Rao, Colpo al cuore. Dai pentiti ai “metodi speciali”: come lo Stato uccise le Br. La storia mai raccontata, Sperling & Kupfer 2011, che ricostruisce i fatti dopo aver incontrato alcuni dei protagonisti di quei fatti.

Breve riepilogo del primo atto: dopo il “trattamento”, altrimenti detto le torture praticate ad Enrico Triaca, il tipografo delle Brigate rosse, il “professor De tormentis” per parecchio tempo non fu più chiamato. Inizialmente gli spiegarono che non si potevano ripetere, a breve distanza, trattamenti su diverse persone perché «se c’è solo uno ad accusarci, lascia il tempo che trova, ma se sono diversi, è più complicato negare e difenderci». Quattro anni dopo il clima era cambiato. Al governo c’era dal giugno 1981 Giovanni Spadolini, laico, repubblicano, massone, storico illustre, atlantista sfrenato, uomo del grande capitale, un passato giovanile di fascista radicale che lo aveva portato a scrivere su una delle riviste più estremiste del regime (La Difesa della razza di Telesio Interlandi e Italia e civiltà)*, sospette persino a Mussolini per l’eccessivo filonazzismo. Il 2 gennaio 1982, subito dopo la cattura di Di Rocco e Petrella….

* «Tra Fascismo e antifascismo, sempre il Fascismo, tra il nemico e l’alleato tedesco, sempre l’alleato tedesco» (La Stampa 23/4/94)….. Giovanni Spadolini su Italia e Civiltà del 15 febbraio 1944 (cioè sei anni dopo le leggi razziali), si lamentava che il fascismo avesse perso «a poco a poco la sua agilità e il suo dinamismo rivoluzionario, proprio mentre riaffioravano i rimasugli della massoneria, i rottami del liberalismo, i detriti del giudaismo».

«Prima di partecipare alle indagini per la liberazione del generale Dozier, io e i miei uomini interrogammo a Roma il brigatista Ennio Di Rocco (bloccato il 3 gennaio 1982), militante delle Brigate Rosse-Partito guerriglia. Grazie alle sue dichiarazioni individuammo, sei giorni dopo, il leader di quell’organizzazione, Giovanni Senzani, nella base romana di via Pesci».
De Tormentis a Matteo Indice, Il secolo XIX, 24 giugno 2007


[…]

Qualcun altro telefonò al «professor de tormentis», come lo chiamavano colleghi e amici. Un passato prossimo da capo della Mobile a Napoli, uno remoto da funzionario antimafia e un presente da funzionario dell’antiterrorismo, in forza all’Ucigos.
In piena notte i due brigatisti furono trasferiti dal Primo distretto alla caserma di Castro Pretorio, sede della Celere e dei reparti speciali della polizia. Poco dopo, le celle di sicurezza venivano spalancate da gente incappucciata. I brigatisti, bendati, furono portati fuori dalla caserma e caricati su due furgoni che si diressero verso una destinazione sconosciuta.
Dopo mezz’ora il viaggio era finito. Di Rocco e Petrella furono fatti scendere, sempre bendati e ammanettati, e condotti all’interno di una casa. Dove tutto cominciò e dove li aspettava il professore.
Nel racconto dei due brigatisti, prima furono calci, pugni e bastonate. Poi urla e minacce. Le voci che i due sentivano erano molte, come se gruppetti di tre o quattro persone si alternassero di tanto in tanto. Alcuni avevano un forte accento del Sud. «Ci devi dire dove cazzo stanno i compagni tuoi.» «Dicci dove si nasconde quella merda di Senzani o sei morto.» «Stanotte è arrivata la tua ora.» Ma i due non parlavano.
Allora si passò alla fase successiva. Uno alla volta, furono portati in un altro locale. Spogliati, distesi e legati mani e piedi ai quattro lati di un tavolo. Con la parte superiore del corpo che sporgeva dal tavolo. Poi cominciò il vero e proprio trattamento. Litri e litri di acqua e sale fatti bere a intermittenza attraverso canne e imbuti, mentre qualcuno tappava loro il naso. Il tempo di far prendere fiato alla vittima e poi si ricominciava. La sensazione di soffocamento e annegamento era reale e terribile. E la pancia si gonfiava a dismisura. Il sale, poi, causava una sete incontrollabile. Dopo un’ora di questo trattamento, la vittima cominciava a vomitare e pisciarsi addosso. La morte le sembrava una liberazione. Per chiunque sarebbe stato difficile resistere. E poi, cosa importante, il trattamento non lasciava segni. Complicato da dimostrare, insomma.
Quella dell’acqua e sale era una tecnica consolidata da molti anni. L’avevano usata qualche volta i carabinieri e la polizia ai primi del secolo per debellare il banditismo sardo e la mafia siciliana. E in tempi più recenti alcune squadre mobili di zone particolarmente calde, come Napoli o la Sicilia.
Ma a utilizzarla in maniera sistematica erano stati i parà francesi, per debellare la rivolta in Algeria alla fine degli anni Cinquanta. Tanto che nell’ambiente era una pratica comunemente conosciuta come «l’algerina».
Alla fine, Ennio Di Rocco disse basta. E cominciò a parlare. Raccontando di tutto e di più.

[…]

Quando l’11 gennaio furono interrogati dal magistrato, Domenico Sica, sia lui sia Petrella denunciarono le torture subite.
«Il giorno dopo», disse Di Rocco a Sica secondo il verbale, «c’è stata una nuova rotazione di percosse, fino a che non è arrivata una squadretta che ha continuato a battermi con i bastoni sulla pianta e sul dorso dei piedi e sulle caviglie. Preciso che in tutto questo tempo ero legato con mani e piedi a un letto. Sono stato picchiato anche sulle ginocchia, sul petto e in testa, alla fine di questo trattamento ho detto che stavamo in via di Propaganda per aspettare Romiti. In tutto questo periodo sentivo le urla dell’altro compagno che ritengo fosse Petrella, che però ovviamente non vedevo.»
E ancora: «Incappucciato dentro un furgone sono stato spostato in un altro edificio: dopo un viaggio di circa quarantacinque minuti […] nel nuovo luogo di detenzione sono stato costretto a bere tre bottiglie di caffé Borghetti, così mi dicevano. Mi sono addormentato […]. Può darsi che abbia avuto delle allucinazioni perché sognavo di gridare e poi mi sono svegliato dopo essermi orinato addosso […]. Dopo un intervallo abbastanza lungo […] mi hanno fatto mangiare. Subito dopo sono stato prelevato dal letto e portato in una cucina (che ho potuto intravedere attraverso le bende sugli occhi). Sono stato disteso lungo su un tavolo, mi è stato tolto il maglione e la camicia e messo con mezzo busto fuori dal tavolo. Ero a pancia all’aria e avevo le mani e i piedi legati alle gambe del tavolo. Una persona mi torceva gli alluci, mentre due mi tenevano gambe e braccia, un altro mi teneva il naso chiuso e mi reggeva la testa. Qualcun altro mi mandava acqua e sale in bocca, non facendomi respirare e tentando di soffocarmi […]. Ho tentato di uccidermi trattenendo il respiro ma non ci sono riuscito. Lo scopo ultimo di questo trattamento era quello di ottenere la mia collaborazione.
Ho trascorso un altro giorno in quel luogo e poi sono stato trasferito in questura. Ho visto un verbale, che non ho firmato, datato 8 gennaio 1982».
Insomma, Di Rocco denunciò le torture e il trattamento, ammettendo di aver «soltanto» detto che stava per rapire Romiti. Omettendo, invece, tutto il resto. Provando, insomma, a salvare il salvabile.

Anche Petrella lo stesso giorno denunciò a Sica cose simili: «[…] sono stato percosso sulle gambe, immagino con dei bastoni, in particolare sulle ginocchia, sulle tibie, sotto le piante dei piedi, e ciò sempre mentre ero legato e incappucciato e bendato […] sono stato legato, per le braccia e per le gambe, sempre incappucciato, ritengo su una superficie rigida, con la testa penzoloni all’indietro, mi è stato otturato il naso e c’è stato un tentativo di asfissia mentre mi è stata versata in continuazione acqua salata in bocca, quando tentavo di riprendere fiato mi veniva messo in bocca del sale […] la sera del 7 (suppongo), dopo il trattamento con l’acqua salata mi è stato detto di confermare alcuni elementi che mi venivano sottoposti e poi mi è stato detto di firmare i fogli che li contenevano. Se non avessi firmato confermando i fogli, sarebbe con­tinuata quella tortura e altre ancora peggiori: al fine di evitare di essere sottoposto a quanto mi veniva minacciato, ho confermato quanto mi veniva detto [probabilmente la confessione di Di Rocco, N.d.A.] e ho – mio malgrado – firmato quei fogli».

Le indagini della magistratura su questo trattamento denunciato dai due brigatisti non portarono a nulla. Dirigenti e gli agenti interrogati respinsero con forza le accuse. Il trattamento del «professor de tormentis» era stato efficace.

Link
Torture: Ennio Di Rocco, processo verbale 11 gennaio 1982. Interrogatorio davanti al pm Domenico Sica
Le torture della Repubblica 1/, maggio 1978: il metodo de tormentis atto primo
Torture contro le Brigate rosse: il metodo “de tormentis”
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