Storia della dottrina Mitterrand

Storia della dottrina Mitterrand

Paolo Persichetti
Liberazione 19 giugno 2008

Nessuna estradizione, l’occasione di uscire dalla clandestinità, libertà di parola. La dottrina Mitterrand, che negli anni Ottanta sistematizza la vecchia tradizione francese di offrire rifugio a chi è costretto a espatriare per motivi politici, raccontata dal suo “architetto”, Louis Joinet. Una scelta strategica, capace di “liberare” generazioni di militanti (italiani, ma anche irlandesi e baschi) rifugiatisi Oltralpe sulle orme degli esuli del Risorgimento e dell’antifascismo

La firma apposta nei giorni scorsi sul decreto d’estradizione dell’ex militante delle Brigate rosse Marina Petrella conferma l’abbandono della dottrina Mitterrand da parte delle autorità francesi. Il riparo offerto agli attivisti della sinistra rivoluzionaria italiana fuggiti alle retate giudiziarie e alla legislazione penale d’emergenza varata alla fine degli anni 70 riprendeva una lunga tradizione d’asilo avviata dalla rivoluzione francese. La dottrina Mitterrand aveva illustri precedenti come la protezione concessa agli esuli risorgimentali e agli antifascisti. Considerata dall’Italia una grave violazione della legalità, un vulnus al diritto interno, la sua storia è poco nota, occultata dalla demonizzazione che ha colpito il decennio repubblicano dove più avanzato è stato il livello delle lotte sociali e politiche.
Oltre a essere corta, la nostra memoria è soprattutto selettiva. Durante la guerra d’indipendenza algerina anche l’Italia aveva dato rifugio ai membri dell’Oas e rifiutato l’estradizione dei militanti del Fln algerino. Jean-Jacques Susini, fondatore insieme a Pierre Lagaillarde (gennaio 1961), del gruppo d’estrema destra che tentò di uccidere nel 1962 il presidente della repubblica francese Charles De Gaulle, rimase per molti anni sotto la protezione della nostra polizia. Non per questo il nostro paese venne tacciato d’essere la retrovia del terrorismo antifrancese contrariamente a quanto si è detto della dottrina Mitterrand, accusata d’aver creato un «santuario europeo della lotta armata».
Nel 1981, appena eletto alla presidenza della repubblica, François Mitterrand, politico tra i più implicati nell’avventura coloniale francese, mantenne fede agli impegni presi durante la campagna elettorale, in particolare quelli che aveva definito «riforme che non costano», come l’abolizione della pena di morte e l’amnistia politica generale. Avviò così una strategia d’asilo, con alterni risultati, rivolta ai diversi conflitti di carattere rivoluzionario e irredentista che traversavano l’Europa (italiani ma anche irlandesi e baschi). «Al di là della risposta giudiziaria, si trattava di facilitare il cammino di chi tentava di uscire dalla lotta armata per andare verso una soluzione politica. Era importante non marginalizzare quelli che avevano una riflessione politica», ha spiegato una volta Louis Joinet, il vero architetto giuridico di questa politica d’asilo, in un’intervista apparsa sulle pagine di Libération del 23 settembre 2002. Fondatore del Syndicat de la magistrature (componente di sinistra della magistratura francese), negli anni 80 consigliere giuridico del primo governo socialista diretto da Pierre Mauroy e successivamente dello stesso presidente della Repubblica Mitterrand, Joinet ebbe l’incarico di seguire i dossier sulle estradizioni politiche. Per questo finì nel mirino del giudice istruttore romano Ferdinando Imposimato.
In quella intervista, rimasta inedita in Italia, Joinet ricostruiva i diversi passaggi della dottrina Mitterrand. «Le prime liste da noi ricevute contenevano 142 nomi di rifugiati ricercati a vario titolo ma appaiono subito delle reticenze da parte della giustizia italiana». Insomma, si scontrano due culture giuridiche ispirate da filosofie politiche opposte. Le autorità francesi dispiegano una tecnica di governo che aveva come presupposto una lettura politica e non criminale di quel che accadeva in Italia. Per questo esplorano vie politiche alla soluzione dei conflitti armati. Colgono nelle vicende italiane quel che nella penisola non si vuole vedere: un lacerante conflitto sociale, una latente condizione di guerra civile. Inoltre cercano soluzioni a un problema d’ordine pubblico che sta emergendo sul loro territorio: far affiorare e “normalizzare” un’area sociale clandestina e potenzialmente sovversiva composta dalle migliaia di militanti che avevano trovato rifugio nei solidali interstizi della loro società. La Francia restava attenta alle forme giuridiche mentre in Italia l’emergenza antisovversione si dispiegava nella forma di una guerra giudiziaria che negava la politica.

Come uscire dalla violenza politica?
«L’esperienza – racconta sempre l’ex consigliere dell’Eliseo – mi aveva insegnato che la clandestinità è la peggiore delle situazioni poiché produce gerarchie ma non dibattiti. La vera questione che pone la violenza politica, ripeteva Mitterrand, è certo quella di sapere come vi si entra, ma soprattutto come trovare il modo di uscirne. È sulla base di questo ragionamento che con l’accordo di Gaston Defferre, allora ministro dell’Interno, decidemmo di discutere con gli avvocati dei fuoriusciti». In questo modo si arrivò a delineare una soluzione: «Bisognava realizzare delle liste, fornire nomi, date e luoghi di nascita». Un gruppo di lavoro venne costituito presso il ministero dell’Interno, supervisionato dal prefetto Maurice Grimaud, con la partecipazione di diversi consiglieri governativi e alti funzionari di polizia, come il commissario Genthial, all’epoca vice direttore dei Reinseignements généraux. A queste riunioni parteciparono anche gli avvocati dei rifugiati, come Henri Leclerc e Pierre Mignard (Serge Quadruppani, L’Antiterrorisme en France ou la Terreur integrée, 1981-1989, La Découverte 1989). «Alcuni di questi poliziotti osservavano incuriositi la procedura. Per loro era senza precedenti che persone del genere uscissero quasi collettivamente dalla clandestinità». Delle inchieste furono ordinate, i rifugiati vennero sorvegliati ma i rapporti di polizia «mostravano che nessuno di loro violava la legge». Tuttavia la reazione italiana non si fece attendere e molti pentiti, per ottenere agevolazioni e riduzioni di pena, cominciarono a sovraccaricare d’accuse gli esiliati, «circostanza che non solo riaccese una violenta campagna contro la Francia, ma soprattutto provocò una immediata inflazione di domande d’estradizione e al contempo un ulteriore aggravamento dell’incertezza giuridica che le contraddistingueva». L’ex capo del SISMI, ammiraglio Fulvio Martini rivela in un suo libro di memorie (Nome in codice Ulisse) che in quel periodo un piano dei sevizi era pronto per rapire diversi rifugiati residenti a Parigi.

«Per tutti e per ciascuno»
Una circolare del ministero della Giustizia fissò i primi criteri di regolarizzazione. Inizialmente erano inclusi soltanto gli imputati o condannati per “reati associativi” e “insurrezione contro i poteri dello Stato”, ma dei dissensi interni all’esecutivo bloccarono questa prima soluzione. Anche tra i rifugiati si aprì un confronto. Da una parte chi era disposto ad accettare un’interpretazione ristrettiva della politica d’asilo. Una posizione che trovava sponde nei militanti che avevano aderito al movimento della dissociazione. Dall’altra Oreste Scalzone, che divenne la figura di riferimento dei favorevoli al riconoscimento pieno, senza limiti e distinzioni, dell’asilo per tutti e per ciascuno.
Nel 1984 i fuoriusciti e i loro avvocati tennero una conferenza stampa. In cambio dell’asilo indifferenziato offrirono i loro nomi e l’impegno di rispondere ad ogni convocazione per il mezzo dei loro legali. Rivendicarono invece la loro piena libertà di parola e decisero, come racconta sempre Joinet «d’avviare il dibattito sulle ragioni del fallimento della lotta armata. Per gli avvocati si trattava di un importante impegno e certamente questo ha pesato molto sulla decisione dell’avvocato Mitterrand. Noi pensavamo soprattutto che grande sarebbe stato il pericolo di vedere questi italiani ritornare nella clandestinità, col rischio d’alimentare a breve una deriva terrorista anche sul suolo francese».
Si arriva in questo modo al 20 aprile 1985, al congresso della Lega dei Diritti dell’Uomo, nel quale il presidente francese annuncia l’adozione di una politica d’asilo senza discriminazioni: «ho detto al governo italiano e ripetuto recentemente al capo del governo Craxi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in occasione della sua visita, che il centinaio d’Italiani che hanno partecipato ad azioni terroristiche, approdati successivamente in Francia dopo aver rotto con la macchina infernale e avviato una seconda fase della loro vita, inserendosi nella società francese, trovandovi lavoro e fondando una famiglia, che questi italiani sono al riparo da ogni sanzione per via d’estradizione».

L’asilo informale
Prevalse la garanzia di uno spazio di libertà informale, senza criteri discriminatori. Una situazione che fu così riassunta da Robert Pandraud, futuro sottosegretario alla sicurezza del governo Chirac, in un dibattito tenutosi all’Assemblea nazionale: «Dal 1981, tra i 150 e i 200 brigatisti italiani sono rifugiati a Parigi. Una quarantina di loro beneficiano di un permesso di soggiorno, gli altri vivono in uno stato di non-diritto, tollerati ma non riconosciuti. Occorre precisare che il governo ha sempre rifiutato di dare seguito alle richieste d’estradizione avanzate nei loro confronti dall’Italia, nonostante una quindicina di queste richieste avessero ottenuto l’avviso favorevole della giustizia».
Negli anni 80, gran parte dei processi dell’emergenza erano in fase d’istruzione, oppure ancora in corso. L‘introduzione di criteri selettivi avrebbe creato delle situazioni di manifesta antigiuridicità. Persone nel frattempo condannate solo per reati di tipo associativo sarebbero state tutelate a discapito di chi, ancora in attesa di giudizio e dunque sotto il beneficio della presunzione d’innocenza, sarebbe rimasto escluso. Per evitare questo ginepraio insolubile venne salvaguardato il principio astratto e generale dell’asilo, a prescindere dalla regolarizzazione amministrativa, demandata ai criteri d’applicazione delle singole prefetture.
Nonostante le alternanze politiche che seguirono, la situazione restò sostanzialmente immutata per circa un decennio, fino all’indomani dell’entrata dell’Italia nel dispositivo Shengen. Gli automatismi previsti nel sistema della banca dati integrata provocarono diversi arresti. Per porvi rimedio il 4 marzo 1998 il primo ministro, Lionel Jospin, ribadì ufficialmente che il suo governo non aveva l’intenzione di modificare l’atteggiamento tenuto dalla Francia fino ad allora: «Per questo non ha dato e non darà seguito ad alcuna domanda d’estradizione dei fuoriusciti italiani che sono venuti nel nostro paese[…] a seguito di atti di natura violenta d’ispirazione politica repressi nel loro paese». Superata la crisi precise disposizioni furono impartite per disattivare tutte le segnalazioni d’arresto. La successiva introduzione del reciproco riconoscimento delle decisioni di giustizia penale tra gli stati membri dell’Unione inaugura lo spazio giudiziario europeo sotto i cattivi auspici di un disequilibrio tra le accresciute potenzialità repressive delle autorità statali e le ridotte garanzie di tutela dei singoli cittadini. I vari protocolli stabiliti con il sistema informatico Schengen, il mandato d’arresto europeo, Europol ed Eurojust stanno alle vecchie sovranità politiche come la Banca centrale europea sta alla vecchie politiche economiche nazionali di scuola keynesiana.

Il ridimensionamento del lodo Mitterrand
Nell’estate del 2002, l’esclusione dal secondo turno delle presidenziali del candidato socialista mise fine alla coabitazione. La destra francese riconquistò dopo 21 anni tutte le leve del potere. In Italia l’attentato al collaboratore del governo Marco Biagi fornì al governo il pretesto tanto atteso per ripartire all’assalto della dottrina Mitterrand. Anzi, i fuoriusciti conservati nel serbatoio dell’esilio apparirono subito una preziosissima risorsa sulla quale far ricadere la responsabilità dei nuovi attentati e distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dallo scandalo suscitato dalla mancata protezione del professore e dalla frase offensiva rivoltagli dal ministro degli Interni Scajola obbligato alle dimissioni.
Per uscire dall’angolo fu escogitato un vero e proprio depistaggio. Grazie ad un’ipotesi investigativa messa in piedi dal sostituto procuratore bolognese Paolo Giovagnoli che indagava sull’episodio, venne confezionata la cosiddetta “pista francese”. «Come noto – sostenevano gli inquirenti – nell’ambito dell’attività investigativa relativa all’omicidio del Prof. M. Biagi, particolare attenzione è stata rivolta ai latitanti per reati di terrorismo rifugiati in Francia. Tale strategia investigativa si basa sull’ipotesi che tra i c.d. esuli “francesi” ed i latitanti o i “clandestini”, appartenenti al sodalizio criminoso resosi responsabile del delitto in argomento, esista un forte collegamento, quanto meno di carattere ideologico».
L’esportazione delle indagini Oltralpe consentì per la prima volta nell’agosto 2002 di forzare la dottrina Mitterrand, in barba agli stessi trattati europei. Così trasformato in una foglia di fico, il diritto non riesce più neanche a salvaguardare la propria logica formale interna, assumendo sempre più le goffe sembianze di un travestimento kelseniano dell’essenza decisionista sostenuta da Schmitt.
Una lista ulteriore di 14 estradandi era pronta. I guardasigilli Castelli e Perben scelsero l’anniversario dell’11 settembre per incontrarsi e ridimensionare il lodo Mitterrand. Ma intanto la pista francese non offriva i frutti sperati. Un nuovo colpo di mano viene allora concertato per forzare nuovamente la situazione. Come racconta Guillaume Perrault, giornalista del Figaro (Génération Battisti, Plon 2005), una retata sarebbe dovuta scattare nel giugno del 2003. Operazione concordata con i vertici del Viminale e la collaborazione della procura di Bologna, ma fatta saltare dall’intervento del presidente della repubblica Jacques Chirac che, per evitare altri blitz estivi da parte del suo rivale e ministro degli Interni Sarkozy, aveva accentrato i fascicoli dei rifugiati italiani sotto il controllo dei suoi uffici. Il presidente francese temeva che la retata fosse un regalo a Berlusconi per la presidenza Ue che avrebbe assunto il primo luglio successivo tra i clamori mediatici della grande operazione antiterrorismo.
Fallita quell’operazione, nel febbraio successivo con un nuovo stratagemma venne riarrestato Cesare Battisti, nonostante nel 1990 la magistratura parigina avesse dato il proprio avviso sfavorevole alla estradizione. L’episodio ebbe un enorme clamore mediatico. Rimesso in libertà, l’estradizione fu accolta ma Battisti fuggì per essere ripreso in Brasile nel 2006, dove è tuttora detenuto in attesa che le autorità si pronuncino sulla estradizione. È di questi giorni la notizia del nuovo ricovero di Marina Petrella nell’ospedale psichiatrico di Villejuif.
Il diritto estradizionale ha rappresentato per oltre un secolo il meglio della cultura giuridica di scuola liberale. Maturato nella temperie delle lotte nazionali, democratiche e repubblicane del XIX° secolo, esso viene definitivamente sotterrato nell’epoca che vanta il dominio assoluto del modello neoliberale sul pianeta. Circostanza che suggerisce più di una riflessione sulla natura liberticida e dispotica del neoliberismo contemporaneo, marcato dall’eccezione permanente inaugurata subito dopo l’11 settembre 2001.

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Paolo Persichetti
Hortus musicus n. 20 anno V – ottobre-dicembre 2004

http://www.hortusmusicus.com

I passati rivoluzionari faticano a diventare storia.
Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente
vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita,
trascina esistenze sospese.

Lasciti, residui d’epoche finite che rimangono ostaggio dell’uso politico della memoria.

Non un passato che torna ma un futuro che manca

Il 30 giugno 2004, la chambre d’accusation de la cour d’appel di Parigi ha concesso “avviso favorevole” alla domanda d’estradizione rivolta dall’Italia nei confronti di Cesare Battisti. Non è la prima volta che un parere del genere viene espresso; è accaduto in più occasioni anche negli anni della dottrina Mitterrand. Questo “avviso” rappresenta, infatti, un semplice parere sulla ricevibilità tecnico-giuridica della richiesta. Almeno tale era l’interpretazione incontestata che coverhm20mediaveniva fornita negli anni in cui il diritto estradizionale non era stato ancora abrogato dall’entrata in vigore del mandato d’arresto europeo. Le nuove procedure, infatti, hanno introdotto il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di giustizia penale, tra gli stati membri dell’Unione. Una prassi che inaugura lo spazio giudiziario europeo sotto i cattivi auspici di un evidente disequilibrio tra le accresciute potenzialità repressive delle autorità statali e le ridotte garanzie di tutela dei singoli cittadini dell’Unione. L’obiettivo primario delle nuove norme entrate in vigore nel 2004 è quello di togliere al potere politico la possibilità di decidere, in ultima istanza, sulla estradizione. Infatti, nella vecchia tradizione sancita dai numerosi trattati bilaterali sorti nell’epoca dello jus publicum europeum, e poi recepita nelle diverse convenzioni europee pattuite nel corso del Novecento, la decisione (ben diversa dalla emissione di un semplice avviso tecnico) restava una prerogativa sovrana del potere politico. Più che di un processo di desovranizzazione siamo di fronte ad una nuova forma di sovranità, non più stabilita su scala nazionale e sulla base di una legittimità politica derivante dal suffragio, ma proiettata in uno spazio sovranazionale sorretto da una legittimità che non trae fondamento dal suffragio, ma dal processo d’integrazione e d’autonomizzazione di alcune tecnostrutture statali. I vari protocolli stabiliti con il sistema informatico Schengen, il mandato d’arresto europeo, Europol ed Eurojust stanno alle vecchie sovranità politiche come la Banca centrale europea sta alla vecchie politiche economiche nazionali di scuola keynesiana. Il diritto estradizionale ha rappresentato per oltre un secolo il meglio della cultura giuridica di scuola liberale. Maturato nella temperie delle lotte nazionali, democratiche e repubblicane del XIX° secolo, esso viene definitivamente sotterrato nell’epoca che vanta il dominio assoluto del modello neoliberale sul pianeta. Circostanza che suggerisce più di una riflessione sulla natura liberticida e dispotica del neoliberismo contemporaneo, marcato dall’eccezione permanente inaugurata subito dopo l’11 settembre 2001.
Trasformato in una foglia di fico, il diritto non riesce più neanche a salvaguardare la propria logica formale interna, assumendo sempre più le goffe sembianze di un travestimento kelseniano dell’essenza decisionista sostenuta da Schmitt. Il nuovo mandato europeo viola persino la regola della non retroattività. Entrato in vigore nel 2004, ai singoli Paesi è stata lasciata la possibilità di retrodatare la soglia temporale a partire dalla quale le nuove norme hanno valore. In Francia questo limite è stato esteso fino al 1993. La procedura applicata nei confronti di Cesare Battisti si è dunque prevalsa, almeno formalmente, delle disposizioni previste dalla convenzione europea del 1957. Ma a nessuno sfugge come il merito della decisione finale sia stato ispirato dalla nuova cultura giudiziaria liquidatoria delle vecchie garanzie previste dalla passata dottrina. Lo spirito del mandato d’arresto europeo è prevalso sulla lettera della vecchia convenzione, l’anticipazione virtuale sulla norma reale. Una circostanza non nuova. Gran parte degli avvisi favorevoli emessi dalle Chambres a partire dalla metà degli anni Novanta nei confronti dei fuoriusciti italiani, si è ispirata a questa anticipazione zelante di norme non ancora in vigore, dando vita ad una vera e propria giurisprudenza virtuale .
Quel che più colpisce nell’ultima decisione presa dai magistrati francesi, senza voler entrare troppo nei dettagli giuridici, è la palese violazione del ne bis in idem, la fondamentale regola che ogni matricola di giurisprudenza apprende sui banchi dell’università fin dalle prime lezioni di diritto. Non si può essere giudicati due volte per gli stessi fatti. Importa poco che nel 1991 la procedura riguardasse solo degli ordini di cattura e non dei mandati d’esecuzione pena. Gli episodi contestati restano gli stessi senza che sia nemmeno mutata nel frattempo la loro qualificazione. Un tempo, recitava una dottrina oramai desueta, di fronte ad una condanna definitiva l’obbligo di tutela e l’esercizio del principio di precauzione dovevano essere esercitati con un’attenzione ancora maggiore, non essendo più consentita alcuna possibilità di correggere il giudizio finale. Le autorità politiche francesi, attraverso alcune dichiarazioni del guardasigilli Dominique Perben e del presidente della Repubblica Jacques Chirac, hanno lasciato trapelare l’intenzione di voler firmare il decreto d’estradizione, una volta che il fascicolo sarà giunto sul tavolo del governo, aprendo così la strada, salvo fatti nuovi, ad una lunga sequela d’altri casi. Un capovolgimento di fronte che appare ancora più netto della decisione assunta nell’agosto 2002 nei confronti del sottoscritto. rossoLa nuova procedura d’estradizione avviata contro Cesare Battisti ha
scioccato la sinistra francese, scatenando accese reazioni e dibattiti. Fatto senza precedenti, molti leaders della sinistra, dai Verdi, alla Lcr, al Pcf fino allo stesso segretario del partito socialista, Fraçois Hollande, hanno reso visita al rifugiato italiano rinchiuso nella prigione parigina della Santé, mentre il sindaco di Parigi, Jean Delanoe, insieme alla giunta di rosso-verde lo ha dichiarato sotto la protezione del Comune. L’ampio sostegno e la forte simpatia iniziale sono stati successivamente compromessi dalle ripercussioni di una disastrosa campagna stampa infarcita d’errori, rappresentazioni grottesche, discorsi improvvisati, pressapochismi storico-politici sugli anni Settanta e sull’Italia recente, a cui hanno preso parte alcuni scrittori di gialli e fantascienza. Molti dei loro interventi hanno offerto pretesti insperati ai sostenitori delle ragioni dello Stato e della magistratura italiana che, per la prima volta da venti anni a questa parte, sono riusciti guadagnare terreno e simpatie, peraltro rispondendo agli argomenti dilettanteschi sollevati in favore del fuoriuscito italiano con discorsi non meno faziosi e ipocriti. Un contesto sfuggito di mano alla tradizionale linea politica tenuta dai fuoriusciti e improntata ad una rigorosa critica della giustizia d’emergenza. Oggetto della disputa era la veridicità del ricorso alla giustizia d’eccezione per reprimere l’offensiva rivoluzionaria degli anni Settanta e più in generale il giudizio sulla natura democratica o dittatoriale dell’Italia. Alcuni interventi apparsi sui quotidiani francesi (le Monde, Libération, L’Humanité) hanno evocato l’immagine maldestra dei «tribunali militari», triste ricordo della repressione della Comune di Parigi e più in generale il ricorso ad uno stato d’eccezione classico, con la sospensione delle giurisdizioni ordinarie e la creazione di tribunali speciali (sul modello del Tribunale speciale fascista o della Cour de sûreté de l’État), senza risparmiare approssimativi ritratti su un’Italia in stivali e camicia nera. Argomenti di chiara marca girotondina che ricalcavano quanto figure come Dario Fo (le Monde dell’11 gennaio 2002, «Le nouveau fascisme est arrivé») e Antonio Tabucchi (le Monde del 6 febbraio 2002, «L’abîme du totalitarisme»), avevano denunciato all’opinione pubblica francese pochi mesi dopo la bruciante, anche se largamente prevista, sconfitta dell’Ulivo nel maggio 2001. pg_008
Su le Monde del 27 marzo 2004, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Edmomdo Bruti Liberati, ha avuto facile gioco nel replicare che tutto ciò non era mai avvenuto. Confortato da questa ovvietà, si è poi lanciato in una vile menzogna, asserendo che la giustizia italiana aveva giudicato quella lunga stagione d’insorgenza politica in modo assolutamente sereno ed equilibrato, senza l’ausilio di misure eccezionali e mantenendo intatte tutte le garanzie costituzionali, nonostante il contenuto d’alcune sentenze dell’Alta corte, emanate nei primi anni Ottanta, lo smentissero apertamente. All’epoca, la Consulta aveva riconosciuto il ricorso all’eccezione, giustificando il diritto di governo e parlamento ad adottare un’apposita legislazione svincolata dalle garanzie costituzionali. In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione, Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario, non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali. Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente: attraverso deroghe, nuovi reati, aggravanti speciali, appesantimenti delle pene, riformulazione dei criteri di formazione della prova (la parola dei pentiti), allungamento smisurato della detenzione preventiva, procedure eccezionali e pratiche informali . La norma corrente si è così dissolta in un vasto insieme d’eccezioni, creando una situazione d’ibrido giuridico. L’Italia ha fatto a meno dei giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, assumendo una postura politica e sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, corredato di un potentissimo arsenale penale speciale. Una formula innovativa della “eccezione giudiziaria” rimasta inconfessata e inconfessabile, come hanno dimostrato le parole di Bruti Liberati e d’altri insieme a lui. Quanto alla suscettibilità di cui hanno fatto mostra le autorità italiane insieme alla stampa di destra come di sinistra, è bene rammentare che nei decenni passati, nonostante la Francia abbia ripetutamente fatto ricorso alla giustizia d’eccezione e addirittura mantenuto nel suo ordinamento la pena di morte, abolita solo nel 1981, a tal punto che gli altri paesi europei non accedevano alle sue domande d’estradizione, ciò non ha compromesso il giudizio delle altre nazioni nei suoi confronti, e questo perché sempre più la forma dell’eccezione moderna investe le democrazie. Lo scandalo sollevato nei confronti delle accuse mosse alla giustizia italiana da una parte della società francese ha fatto emergere anche la sfacciata doppiezza che su fronti avversi oppone il discorso dell’associazione nazionale magistrati e dei suoi supporters giustizialisti della sinistra a quello della destra berlusconiana o leghista. Mentre i primi non esitano a denunciare all’interno del territorio nazionale i «progetti di fascistizzazione dell’ordinamento giudiziario», come affermato dal segretario generale dell’Anm, Carlo Fucci, per poi all’estero attaccare quelli che, avendo letto quanto da loro stessi detto, ripetono ingenuamente le medesime critiche; i secondi, in patria, accusano la magistratura di totalitarismo ma fuori pretendono che le sue sentenze vengano rispettate e venerate, purché non riguardino gli affari personali del loro premier, Silvio Berlusconi.
Se l’estradizione di Battisti verrà portata a termine, sempre che le differenti istanze di ricorso ancora disponibili non la annullino, lo Stato italiano vedrà coronare lo sforzo avviato negli ultimi tempi, con l’ausilio dei mezzi più disparati, per ricondurre nelle carceri vecchi militanti condannati per lontani fatti di lotta armata, che da uno o più decenni erano riparati all’estero . Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; la maggior parte dei restanti almeno da 16. Tutto ciò però non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le ultime indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni.  Sulle ragioni di questo surreale ritorno delle armi vi sarebbe molto da dire, compresa la sfrenata voglia di rimozione degli anni Settanta, il rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando d’impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e i rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per gli uni è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali, per gli altri è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa di quel passato una trincea su cui attestarsi. 131677
I vinti, se non altro per quella saggezza che fuoriesce dal disagio di chi deve confrontarsi con circostanze sfavorevoli, hanno dovuto misurarsi con la sconfitta esplorandone gli aspetti più reconditi, vivendola sui propri tragitti esistenziali, tra esili senza asilo e castighi. All’anatema hanno opposto la riflessione. Avrebbero potuto barricarsi nelle torri in cemento blindato delle carceri, trovare conforto nell’isolamento penitenziario che gli era destinato, come è accaduto ad alcuni, oppure arroccarsi nel dolore per le vittime della propria parte, sentirsi l’emblema sacrificale di un martirio metastorico, vivere di una mortifera nostalgia che come scrive Milan Kundera, «non intensifica l’attività della memoria, non risveglia ricordi, basta a se stessa, alla propria emozione, assorbita com’è dalla sofferenza». Invece hanno rifiutato tutto questo. Non si sono sottratti alla realtà mutata. Hanno cercato, nonostante i muri e le sbarre, di andare oltre. Sono evasi dalla loro pena, sono fuggiti ai carcerieri rimasti a sorvegliare solo i fantasmi di una società attardata, ancora madida di rancore contro le immagini vuote di icone da odiare. Non sorprende dunque, se tuttora resta incompresa, o suscita addirittura scandalo, la scelta di François Mitterand d’offrire uno spazio d’asilo informale ai fuoriusciti italiani. Un atteggiamento che non cercava risposte a come si fosse scatenata la violenza politica, ma a come se ne potesse uscire. Per una sorta di contrappasso della storia, la Francia degli anni Ottanta restituiva l’aiuto ricevuto negli anni della guerra d’Algeria, quando l’Italia rifiutava sistematicamente l’estradizione dei militanti del Fln o dell’Oas, tra i quali anche uno degli autori dell’attentato del Petit-Clamart contro De Gaulle. Ma a differenza di allora, il declino di quelle culture politiche che sapendo pensare il conflitto erano anche in grado di riassorbire la violenza, quando questa straripava nei momenti più aspri dello scontro, ha ceduto il posto a visioni etiche e concezioni penali che mettono al centro della loro azione temi morali come il problema della colpa.
L’ombra lunga di Auschwitz ha portato con sé l’era dell’imperdonabile, dell’imprescrittibile, dell’indicibile e dell’inescusabile. Male, colpa, vittima, sono figure che assurgono a nuove categorie di una visione morale della storia che relega la politica in luoghi reconditi e infimi e annulla ogni differenza di luogo, di spazio e di tempo. Destoricizzati e desocializzati, gli eventi si colorano di un’aura sacrale. Muta la stessa percezione che i soggetti hanno di se e della loro collocazione all’interno dei fatti. L’esaltazione narcisistica del dolore introduce una nuova dimensione simbolica degli avvenimenti. La reciprocità agonistica è sostituita dall’inconciliabilità vittimistica. Una competizione della sofferenza, tra vittima dominante e vittima soccombente, che mina ogni possibile terreno di riconciliazione civile. Per questo l’amnistia è divenuta una proposta indecente, qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto un tabù per le democrazie moderne. Forse una spiegazione si trova in quella finzione che presuppone il gioco democratico. L’amnistia si concepisce unicamente se si considera il corpo politico come diviso o potenzialmente divisibile. Invece oggi i sistemi politici democratici hanno sempre più vocazione ad autorappresentarsi come modelli compiuti, assolutamente insuperabili se non attraverso processi regressivi, percorsi a ritroso che ristabiliscano forme autoritarie o oligarchiche. Il concetto è chiaro: al di fuori del sistema non può esserci un’altra sfera politica poiché l’ordinamento democratico è il compimento stesso della politica, il grado più elevato della sua capacità inclusiva. L’artificiale rifiuto di concepire possibili divisioni della comunità, genera un dispositivo perverso, totalmente autovincolante, da impedire al sistema di autocorregersi. Le democrazie attuali sembrano, infatti, unicamente preoccupate di preservare un’immagine consensuale, dove l’esistenza sociale si dipana in una realtà che deve apparire senza rilievi. Evocare l’amnistia sarebbe come ammettere l’esistenza di conflitti di fondo, di fratture che implicherebbero il riconoscimento di repressioni avvenute, della presenza di una palese disarmonia politica. Abbandonare questa ipocrisia, può forse aiutare la ricerca di soluzioni realistiche che calino di nuovo l’idea di democrazia all’interno della storia, riconducendola a quel gesto inaugurale del politico che è il “riconoscimento del conflitto dentro la società”. Ciò consentirebbe di recuperare quegli strumenti di ripoliticizzazione delle controversie, capaci di permettere al sistema d’autocorregersi dopo aver affrontato traumatiche fasi di divisione e scontro. Sarebbe paradossale, infatti, voler ribadire la figura del nemico irriconciliabile nel momento in cui le democrazie intendono affermarsi come un modello di superamento dell’inimicizia politica.