Dal ’45 a oggi 4 milioni e mezzo di errori giudiziari. Meno della metà dei detenuti è in carcere per una condanna definitiva. Un terzo è in attesa del processo di primo grado
Paolo Persichetti
Liberazione 14 agosto 2009

Dal dopoguerra ad oggi sono circa quattro milioni e mezzo le persone vittime di “errori di giustizia”. All’interno di questa categoria piuttosto ampia rientrano gli errori giudiziari classici, quelli cioè che dopo una procedura di revisione del processo danno luogo al riconoscimento dell’errore e dell’ingiusta condanna. Questo caso di figura rappresenta però la parcentuale più bassa; i casi di ingiusta detenzione cautelare; vengono poi le prescrizioni ma soprattutto i proscioglimenti.
Il numero delle persone coinvolte in queste defaillances della giustizia è pari alla popolazione di un’intera regione. Solo dal 1980 al 1994 quasi un imputato su due è stato prosciolto, oltre un milione e mezzo di cittadini sui tre e mezzo passati davanti ad un giudice. E tra questi ben 313 mila sono finiti prosciolti con formula piena.
Si tratta di una cifra immensa che mostra quale sia nella realtà il vero “allarme sicurezza”: il cattivo funzionamento della Giustizia, dell’inchiesta e del processo penale.
Questi dati dimostrano come una delle maggiori fonti di rischio per la libertà viene proprio da quella magistratura che secondo la Costituzione dovrebbe invece tutelare e garantire la persona.
La casistica degli errori è immmensa: include casi di omonimia, distrazioni, perizie errate, errori di calcolo. Ma sarebbe fuorviante restare a quelli che appaiono solo motivi di superficie. Le cause hanno ragioni sistemiche ben più profonde, legate alla funzione svolta dal corpo giudiziario in Italia, al peso delle ripetute emergenze, alla supplenza sistematica assunta dal corpo giudiziario. Modificazioni di natura politica e sistemica a cui si aggiungono anche le tradizionali discriminazioni di natura classista.
In una intervista rilasciata alcuni anni fa, l’allora magistrato istruttore Ferdinando Imposimato puntava l’indice contro il carattere pressoché indiziario che caratterizza gran parte dei procedimenti penali. Avendo lui stesso praticato per decenni questo metodo d’indagine, l’ex giudice riusciva a descriverne molto bene la logica perversa: «troppo spesso – spiegava – le inchieste sono basate su fatti desunti dall’esistenza di altri fatti. In pratica il risultato di una deduzione logica. Terreno ideale per l’errore. Troppo spesso – aggiungeva – l’indizio altro non è che un sospetto tramutatosi troppo velocemente, e che a sua volta finisce ancora più rapidamente per trasformarsi in prova».
Eppure il senso comune, quello che i media raccontano orientando l’opinione pubblica, dicono l’esatto contrario. L’insicurezza, intesa come mera percezione, sensazione sociale, stato d’animo, è in costante aumento; come la convinzione, rilanciata dalla cronaca, che vi sia in giro troppo lassismo della legge, un dilagare d’impunità garantita e scarcerazioni facili.
Una dettagliata indagine dell’Eurispes, resa nota all’inizio dell’anno, racconta tuttavia una realtà ben diversa: al 30 giugno 2008, dei 55.057 mila detenuti presenti nelle carceri italiane soltanto 23.243 stavano scontando una sentenza definitiva. Poco più di un terzo. Tutti gli altri, ovvero la maggioranza, erano in attesa di giudizio. Tra questi la quota più alta riguarda chi è ancora in attesa del processo di primo grado, ben 15.961. Il numero di quelli che hanno interposto appello sono, invece, 9.115. I ricorrenti in cassazione 3.451.
Da allora la situazione non è mutata. Secondo gli ultimi rilievi del ministero della Giustizia, ad un anno di distanza, con una popolazione reclusa che è salita a 63.460 (20 mila olre la soglia di capienza), i candannati in via definitiva sono 30.186, meno della metà. A questo dato va aggiunto un elemento ulteriore che mette in rilievo la condizione di discriminazione sociale vissuta dai detenuti stranieri, ormai 23.530.
Il 58,75% di questi è in custodia cautelare, mentre gli italiani in carcerazione preventiva sono il 43,77% del totale dei connazionali detenuti, ossia circa il 15% in meno degli stranieri.
Un altro aspetto da sottolineare è che statisticamente quasi la metà dei detenuti in attesa di primo grado finiranno prosciolti o in prescrizione. Ciò vuol dire che per un’altissima porzione di popolazione penitenziaria la custodia cautelare è un passaggio inutile, oltre che dannoso.
Quest’ultimo dato ribalta completamente l’opinione diffusa di una giustizia dalle “scarcerazioni facili”. Siamo, in realtà, un paese dove si incarcera troppo e senza grossi problemi a causa di un sistema penale che nonostante la riforma del codice di procedura del 1989 vede tuttora presente un forte squilibrio in favore della pubblica accusa. Non è un caso se le regioni dove più alta è la percentuale di errore, e maggiore è l’impiego della custodia cautelare, siano quelle meridionali. La legislazione penale speciale facendo leva sul reato associativo applicato contro le forme di criminalità organizzata amplifica il carattere pregiudiziale delle inchieste. Ne consegue che la definizione della responsabilità personale diventa più incerta, mentre il livello di tutela delle garanzie giuridiche si abbassa paurosamente.
Una legge del 1988, contrastata duramente dalla magistratura, ha disciplinato la responsabilità civile dei giudici. Da allora è possibile avviare delle procedure di risarcimento per «ingiusta detenzione». Il legislatore ha affrontato, in modo tuttavia ancora molto insoddisfacente (il testo al momento esclude i ricorsi retroattivi), solo un aspetto del problema. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste una norma che indennizza “l’ingiusta imputazione”. Incorerre in un procedimento penale, anche quando non si somma all’ingiusta detenzione, risulta in ogni caso estremamente pregiudizievole e oneroso per la persona messa sotto accusa. Oltre al costo umano (morale, esistenziale e economico), gli errori giudiziari hanno un prezzo sociale e erariale importante per la stessa conunità.
Nel corso degli ultimi 5 anni lo Stato ha pagato circa 213 milioni di euro di risarcimento, la quasi totalità per ingiusta detenzione cautelare, molto meno per gli errori giudiziari. I giudici no, non pagano mai. Nel proteggere la loro autonomia, l’ordinamento arriva a tutelare anche le responsabilità più gravi, fino a farne la categoria più impunità in assoluto. Quella che si erge a giudizio degli altri, forte del fatto che non sarà mai giudicata. La commissione disciplinare del Csm è composta solo da magistrati. Prevale uno spirito corporativo e di autotutela. La madre di tutte le caste protegge bene se stessa. A fronte di un numero travolgente di errori, custodie cautelari ingiuste e immotivate, procedimenti penali finiti nel ridicolo di proscioglimenti pieni, sono rarissimi i casi di azioni disciplinari terminate con sanzioni punitive.
In genere la sanzione avviene attraverso una promozione di carriera con uno spostamento in altra sede. Le sanzioni sugli stipendi o i blocchi di carriera sono pressoché inesistenti.
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tempio di marmo. Grandi moltitudini passavano davanti a lei, sollevando la faccia per implorarla. Nella mano sinistra teneva una spada. Brandiva quella spada colpendo a volte un bimbo, a volte un operaio, ora una donna che tentava di sottrarsi, ora un folle. Nella destra teneva una bilancia; nella bilancia venivano gettati pezzi d’oro da quelli che schivavano i colpi della spada. Un uomo con la toga nera lesse da un manoscritto: “Ella non rispetta gli uomini”. Poi un giovanotto col berretto rosso balzò al suo fianco e le strappò la benda. Ed ecco, le ciglia erano corrose dalle palpebre imputridite; le pupille bruciate da un muco latteo; la follia di un’anima morente le era scritta sul volto – ma la moltitudine vide perché portava la benda.

inevitabilmente, abbassa la soglia della paura nel momento in cui sottopone i cittadini americani a una pressione sempre più forte. Le conseguenze dell’ascesa della questione criminale a uno status del genere sono state enormi: che si individui il valore della democrazia americana nelle sue caratteristiche di libertà o di uguaglianza, il governo attraverso la criminalità ha prodotto effetti negativi. In primo luogo, il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale – a livello statale e federale – ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo “stato sociale” allo “stato penale”. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stesso stato sociale. Inoltre, la parte di popolazione sotto custodia penale per aver commesso reati è cresciuta al di là di ogni legge storica. Alla fine del XX secolo, un numero senza precedenti di americani era confinato in prigioni statali o di contea, in centri di detenzione e luoghi di custodia all’interno delle scuole. La declinazione razziale di questa incarcerazione ha visibilmente invertito aspetti chiave della rivoluzione dei diritti civili. Per la prima volta dall’abolizione della schiavitù, un gruppo definito di americani vive, su basi più o meno permanenti, in una condizione giuridica di non-libertà – in virtù di una singola condanna all’ergastolo, di ripetute incarcerazioni, oppure delle conseguenze di lungo termine di una condanna penale; non solo, ma tra questi una sconcertante percentuale discende dagli schiavi liberati. Governare questa porzione di popolazione attraverso il sistema penale non ha garantito quelle condizioni di sicurezza che
potrebbero ispirare un maggiore investimento delle inner cities (cinture urbane, Ndr), ma, al contrario, ha ulteriormente stigmatizzato comunità già assediate dalla concentrazione della povertà. Come è prevedibile, sono i poveri, sovrarappresentati in entrambi i gruppi, a condividere questo destino; ma anche la vita quotidiana delle famiglie middle class è stata trasformata, non tanto dalla criminalità in sé, quanto dalla “paura della criminalità”. Nelle famiglie appartenenti alla middle class, decisioni quali dove vivere, dove lavorare e dove mandare a scuola i figli sono prese sempre più spesso in base al rischio percepito di criminalità. Nella misura in cui le istituzioni che sono al servizio della middle class si concentrano sulla gestione della paura della criminalità, la nostra nei confronti degli altri e quella degli altri nei nostri confronti, gli effetti si moltiplicano. Il punto non è che la middle class sia più colpita dal governo attraverso la criminalità di quanto lo siano i poveri; piuttosto, è considerare tanto il sistema di giustizia penale incentrato sulla comunità povere quanto il settore privato degli ambienti securizzati middle class alla stregua di specifiche modalità di classe, tra loro interagenti, del governo attraverso la criminalità. Tanto l’emergere delle gated communities (complessi residenziali chiusi all’accesso dei non residenti, Ndr) quanto il moltiplicarsi di smisurati Suv (sport utility vehicles) riflettono la priorità accordata dalle famiglie middle class alla sicurezza e al mantenimento della distanza, contro un rischio di criminalità associato ai poveri urbani. Ma come i critici dello sprawl (progressiva estensione delle città oltre il perimetro urbano, Ndr) hanno iniziato a documentare, un’insistenza così pesante sulla fortificazione rende queste comunità ancora più dipendenti da una polizia aggressiva e dallo stato penale per la tutela delle norme di civiltà. Infatti, il nuovo ambiente securizzato tende ad alimentare alcune routine circoscritte, ma quando si presentano situazioni inedite, esso tende a creare ciò che gli economisti chiamano (in modo appropriato, nel nostro caso) “dilemma del prigioniero”: vale a dire un gioco in cui i giocatori non possono collaborare, e possono avere la meglio solo se si fanno predatori per primi. L’ultimo che resta fuori perde (anche se sta tornando al suo Suv o nella sua gated community). In un ambiente di questo tipo, è lecito aspettarsi che querele e procedimenti penali intervengano sempre più a ristabilire il controllo sociale in assenza di fiducia.
migranti e richiedenti asilo. D’altro canto, con la crescente interdipendenza tra paesi e popoli, e con la coabitazione ‘coatta’ tra questi ultimi, la presenza dell’altro si rende visibile e finisce per creare insicurezza. Ecco un paradosso. L’insicurezza creata dai mercati riguarda tutti, o per lo meno le maggioranze, in termini di paura rispetto al futuro, vulnerabilità nei confronti del datore di lavoro, impotenza verso i processi decisionali. Ma una simile paura, che Bakhtin definirebbe ‘cosmica’, rivolta com’è a un potere inafferrabile e debordante, viene tradotta in sgomento indirizzato a minoranze visibili. Se lo Stato non può più difenderci dall’economnia, se non è più in grado di guidarla ma solo di obberdirle, allora dovrà difenderci da altre fonti di insicurezza. A uno Stato snello, che rinuncia alle tradizionali funzioni protettive, si chiede allora l’essenziale: la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, anziché la difesa da un’economia che li minaccia. Il populismo penale è legato allo snellimento dello Stato e alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo, d’altro canto, va riferito al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Questo risentimento, però, si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono avvertita. Il populismo non aspira al sostegno dell’opinione pubblica in generale, ma solo di quel settore della società che si crede sfavorito e danneggiato dalla presenza e dalle attività di altri gruppi. Questi ultimi, ritenuti immeritevoli di quanto posseggono, vengono indicati come responsabli dell’emarginazione di chi non vuole far altro che condurre un’esistenza ordinaria e silenziosa. Michael Howard, ministro britannico conservatore, in una dichiarazione rilasciata nel 1993, espresse con chiarezza questo pensiero: la maggioranza silenziosa è diventata rumorosa, perché il sistema della giustizia criminale fa ormai troppo per i criminali e troppo poco per la protezione del pubblico. Secondo una definizione comune, sono populisti i politici che concepiscono politiche penali punitive le quali sembrano rispecchiare gli umori popolari. Il populismo penale che si diffonde oggi, in realtà, nasconde altro. Assistiamo allo spettacolo dell’affluenza privata e dello squallore pubblico. Avvertiamo che i legami sociali si indeboliscono e sappiamo che solo questi legami possono contribuire, almeno parzialmente, a ostacolare gli appetiti individuali
eccessivi. La paura dell’altro, in questo contesto, è paura del tipo di sistema che abbiamo creato, è consapevolezza che sappiamo rispondere al crimine, ma non siamo in grado di rispondere alle sue cause. In una situazione di ineguaglianza crescente, con una polarizzazione della ricchezza che torna a livelli ottocenteschi, si teme che il crimine sia destinato a diffondersi e ad assumere i connotati della disperazione. Si teme l’ineguaglianza, non il crimine. Il populismo penale, infine, può avere una propria funzione latente. Se la severità penale, nei primi decenni della rivoluzione industriale, intendeva disciplinare le orde di spossessati al lavoro di fabbrica, nell’epoca corrente una simile severità può educare chi conduce vita precaria ad accettare la propria insicurezza e interiorizzare il proprio scarso valore sociale e umano. La pena, allora, contribuirà alla riduzione delle aspettative, convincendo chi ne è colpito della propria inutilità. Il populismo penale, in breve, è il compagno ideale della crescita economica, basata spesso sulla produzione dell’inutile che rende alcuni gruppi di esseri umani inutili. Ho detto in apertura che, nell’esaminare i paesi individualmente, si notano differenze non secondarie. Guardando all’Italia, ad esempio, credo che il populismo penale si avvalga di uno sfondo culturale e politico davvero singolare. Con una vita pubblica ormai priva di qualsiasi missione etica, e un’élite che moltiplica le manifestazioni della propria illegalità, il populismo non è il trasferimento in politica del risentimento popolare o delle intuizioni che vengono dalla strada, ma è l’insulto, l’aggressione, la depredazione che alcuni temono di poter subire per strada.
Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.
l’elaborazione di dottrine giuridiche che rivendicano competenze universali. Episodi come l’arresto a Londra, nel marzo 1999, del famigerato generale Augusto Pinochet, su richiesta del giudice madrileno Baltasar Garzon nonostante la presenza dell’immunità diplomatica; la cattura di un capo di Stato in esercizio, come Slobodan Milosevic, e la sua consegna al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia; la nascita della Corte penale internazionale, hanno fornito la facile illusione che una nuova era dei diritti umani e della giustizia fosse alle porte. Ma questo nuovo modello di giustizia penale planetaria, che ridefinisce pesantemente la stessa nozione di sovranità, non si riduce forse ad una nuova utopia moralizzatrice dietro la quale si cela unicamente la volontà dei vincitori? Le sentenze della magistratura contribuiscono alla ricostruzione della pace ed alla corretta scrittura della storia? Cosa ha trasformato la domanda di giustizia in una triste voglia di tribunali? Antoine Garapon, magistrato che dirige a Parigi l’Istituto di alti studi sulla Giustizia, membro della rivista Esprit, ed esponente di quell’area riformista conosciuta sulle rive della Senna sotto il nome di deuxième gauche, si mostra piuttosto perplesso nei confronti del processo di giudiziarizzazione che ha investito le relazioni internazionali. In passato, egli è più volte intervenuto con accenti critici nei confronti del militantismo giudiziario. In questo ultimo libro, Crimini che non si possono né punire né perdonare (Il Mulino, pp. 296), però la sua riflessione è forse ancora più interessante, poiché nasce dal bilancio critico di uno dei fondatori di quel Comité Kosovo, che fu tra i più accesi sostenitori dell’interventismo penale internazionale. Filosofi, sociologi, storici, riconoscono oramai come siano drasticamente mutati i repertori della legittimità che giustificano l’azione collettiva. L’idea di giustizia per lungo tempo è stata sospinta da ragioni che disprezzavano gli strumenti della penalità e del carcere, mentre facevano riferimento alla ricerca del bene comune. Si trattava di raggiungere obiettivi universali in grado di ripercuotersi in un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno. Oggi, invece, il motore dell’indignazione e della mobilitazione viene troppo spesso incarnato dalle immagini prosaiche della sofferenza e del dolore. Questo nuovo senso comune è imbevuto di una rozza rappresentazione manichea, dove o si è interamente vittime o totalmente colpevoli. Tutto ciò è forse una diretta conseguenza della crisi di quelle grandi narrazioni della storia che descrivevano cammini di liberazione. Il sogno del miglioramento delle sorti collettive è ormai sopravanzato dall’incubo della punizione. Una tale visione penitenziale del mondo – si chiede Garapon – non nasconde forse una grande ricerca d’innocenza? L’azione penale, concepita come un paradiso incontaminato, viene contrapposta alla realtà impura dell’attività politica. Prende forma una nuova versione della filosofia della fine della storia, dove il compimento non è solo temporale ma anche spaziale. Extraterritorialità e imprescrittibilità cancellano le frontiere e menomano le vecchie sovranità, introducendo quel che Deridda chiamava «l’ordine trascendentale dell’incondizionale […], una sorta di anistoricità, di eternità e giudizio finale che oltrepassa la storia e il tempo finito del diritto […], senza più cancellare l’archivio giudiziario». Nasce così una umanità senza tempo e senza altrove. Ingerenza umanitaria, competenza universale e guerra preventiva, incrinano i modelli sovrani e nazionali con i quali un tempo si gestivano alcune incriminazioni. Le guerre civili perdono la possibilità di trovare una soluzione al conflitto. Peggio, guerriglieri che combattono nel loro paese truppe d’occupazione vengono estradati e processati dai tribunali nazionali dei paesi occupanti, quando non finiscono nei buchi neri dell’eccezione come Guantanamo. Cosa avremmo pensato vedendo dei nostri Resistenti processati davanti ad una corte di Berlino? Una nuova utopia democratica ha trasformato il tribunale della storia nella storia di un tribunale. Ma da dove nasce tutto ciò? Ecco scorgere, allora, l’ombra lunga d’Auschwitz che si erge ad attanagliare la coscienza del secolo. Dietro la sua terribile eredità è l’intera concezione della società che si degrada. Male, colpa, vittima, assurgono a nuove categorie assolute che relegano la politica in luoghi reconditi. Una nuova consapevolezza porta a definire per la prima volta la nozione di crimine contro l’umanità. Un evento che è figlio della guerra, ma che paradossalmente è l’esatto opposto del combattimento. Questo, infatti, presuppone due parti legate tra loro da una relazione combattente. Il crimine contro l’umanità è invece l’esatto contrario. L’aggressione totale contro la passività assoluta. Ma al tempo stesso il genocidio, la pulizia etnica, hanno elevato la figura della vittima, trasformandola in una icona ambita poiché fonte immediata di legittimazione politica. L’esaltazione narcisistica della sofferenza, di cui parla Zigmunt Bauman in Modernità e olocausto, diventa una risorsa che le parti in lotta introducono nella dimensione simbolica del conflitto, percependosi ciascuna non più come avversaria e combattente, ma l’una vittima dell’altra. La reciprocità agonistica è sostituita dall’inconciliabilità vittimistica. Una competizione della sofferenza che mina ogni possibile terreno di soluzione e ogni riconciliazione civile. La condizione della vittima investe nei casi estremi una identità negata che chiede di essere ricostruita, un pregiudizio che domanda di essere riconosciuto attraverso – questa è la grande novità – un atto giudiziario che stravolge la natura stessa del processo penale. Quest’ultimo, da luogo di ricerca di prove che definiscano il grado della responsabilità soggettiva o l’eventuale innocenza, si trasforma in una cerimonia catartica, dove l’esito è segnato in anticipo poiché non vi può essere sacrificio riparatore senza capro espiatorio. Ma il processo diventa anche la sede di un’ingiunzione paradossale: offrire riparazione per un crimine rappresentato come irreparabile. Allora la pedagogia dell’appagamento giudiziario della sofferenza mette in luce tutta la sua vacuità. Educata alla religione dell’unicità dell’evento che ha provocato la sua sofferenza, la vittima non può più trovare consolazione nel processo. Allora di fronte alla delusione e al disincanto l’avvitamento vittimistico diventa iperbolico. Come se ne esce? Il processo penale più che offrire una risposta rappresenta il problema. L’universale cui si richiama la giustizia è generale solo nello spazio ma particolare nella sua applicazione, poiché dipende dallo Stato sergente che gli presta la forza. Così «ci si erge a tribunale senza cessare di esser nemici». Ispirandosi al principio della bilancia senza spada, Garapon propone una pista: lavorare per una giustizia ricostruttiva, far recedere la penalità a vantaggio della politica, rinazionalizzare i contenziosi, tornare alle amnistie, preferire la verità alla pena.