Brasile, rinviata la decisione sull’estradizione di Battisti

Il relatore del Tribunale supremo del Brasile si pronuncia per l’annulamento dell’asilo politico concesso a Battisti e ne chiede l’estradizione a patto che l’Italia commuti l’ergastolo ad una pena non superiore a 30 anni. Il Brasile infatti non riconosce la pena dell’ergastolo abolita dal proprio codice penale dopo l’uscita dalla dittatura fascista

Una richiesta che mette in seria difficoltà l’Italia. Il ministro degli esteri Frattini e quello della Difesa La Russa, che vantavano i meriti del nostro sistema giudiziario immacolato (salvo quando si occupa di Berlusconi), sono in difficoltà. L’Italia infatti non è disposta ad accogliere una richiesta del genere che inevitabilmente, in ragione del principio di eguaglianza del trattamento, aprirebbe un contenzioso sull’abolizione di questa pena, per altro già prevista nel dettato costituzionale

Insomma l’Italia è sempre più in un vicolo cieco

Paolo Persichetti
Liberazione 11 settembre 2009

Nonostante l’euforia con la quale molti quotidiani italiani, Repubblica in testa, hanno dato per certa l’imminente estradizione di Cesare Battisti, dopo l’udienza tenutasi mercoledì scorso davanti al tribunale supremo brasiliano (l’equivalente della nostra corte costituzionale), la complessa partita politico-giudiziaria che si sta giocando attorno alla vicenda è ancora tutta aperta. ALeqM5igDSk4Oj0Y4UD4b8FwQtlVQjYD1A
Dopo 11 ore di discussione la corte si è aggiornata rinviando ogni decisione a data da destinarsi. Il presidente Gilmar Mendes ha accolto la richiesta di sospensione avanzata del giudice Marco Aurélio Mello. Oltre al merito, infatti, sono state affrontate numerose opzioni procedurali. Nel corso del primo giro di votazioni la corte si è spaccata: il relatore Cezar Peluso e altri tre giudici hanno votato per l’annullamento dell’asilo politico riconosciuto dal ministro della giustizia Tarso Gendro. A loro avviso la scelta di concederlo sarebbe stata infondata perché i reati ascritti a Battisti (condannato a due ergastoli per la sua militanza nella lotta armata nei lontani anni 70) non sarebbero politici ma di «dritto comune». Tuttavia, poiché il Brasile dopo la dittatura militar-fascista ha abolito l’ergastolo dal suo codice penale, il relatore ha legato l’eventuale via libera per l’estradizione all’accoglimento da parte italiana di una clausola che prevede la commutazione dell’ergastolo ad una pena non superiore ai 30 anni.
Joaquim Barbosa e altri due giudici hanno invece difeso la concessione dello status di rifugiato, replicando che sarebbe stato assurdo smentire la politicità dei reati attribuiti a Battisti perché riconosciuta dalla stessa giustizia italiana attraverso l’applicazione di specifiche aggravanti di pena. Ai tre, che hanno anche censurato l’arroganza del governo italiano e le dichiarazioni razziste di alcuni ministri nei confronti del Brasile, trattato alla stregua di una repubblica delle banane, si è aggiunta la posizione più sfumata di Mello.
Quattro contro quattro insomma. Mancavano due membri del collegio, il giudice Menezes Direito deceduto da pochi giorni, ferocemente convinto dell’estradizione di Battisti. In attesa che riacquistasse le forze il presidente del tribunale aveva appositamente rinviato per mesi la discussione del caso, con la segreta speranza di potersi avvalere del suo voto. L’altro magistrato, Celso de Melo, si è pilatescamente tirato fuori dalla contesa. Ago della bilancia potrebbe essere il Presidente Mendes che mercoledì ha preferito non votare, sempre che non si decida di escludere dal voto il relatore, come proposto da alcuni. Mendes, uomo della destra e gran rivale di Lula, è uno dei capofila del partito dell’estradizione, molto sensibile alle pressioni del governo italiano. Terminata la pausa di riflessione, se non ci saranno nel frattempo cambiamenti, l’aritmetica farà il suo corso sfavorevole a Battisti. Se permanesse invece una situazione di parità, dovrebbe prevalere il principio del favor rei.
499e6d2fc191c_zoomQuello che stampa, mondo politico ed esponenti della vittimocrazia italiana omettono di raccontare, è che l’eventuale annullamento dell’asilo politico avrà come unico effetto immediato la riapertura della procedura d’estradizione, sospesa proprio in virtù della copertura fornita dallo status di rifugiato. Insomma non vedremo affatto Battisti manette ai polsi arrivare in Italia, per la delusione del ministro Frattini e del suo collega La Russa, che un po’ di diritto penale comparato e qualche convenzione internazionale potrebbero pure studiarli. In ogni caso la decisione finale – sempre che la magistratura non dichiari irricevibile la richiesta d’estradizione (va ricordato che il mancato riconoscimento dell’asilo politico non inficia minimamente la possibilità di rifiutare una domanda d’estradizione) – spetta in ultima istanza a Lula.
Non è chiaro cosa farà il presidente brasiliano, negli ultimi tempi sembra che per ragioni di politica interna e d’opportunità internazionale abbia ammorbidito la sua posizione e si sia fatto più ricettivo rispetto alle posizioni italiane, nonostante la loro fastidiosa invasività. La stessa scrittrice Fred Vargas, nume tutelare di Battisti, si è fatta portavoce nelle ultime ore di questi timori legati al mutare degli equilibri interni al governo brasiliano, alla necessità per Lula di avvalersi del sostegno elettorale di un ministro rivale di Gendro. Certo la scrittrice poteva pensarci prima. È lei una delle responsabili della disastrosa linea difensiva sempre portata avanti. Per l’Italia, comunque vada, la vicenda Battisti sarà una grosso problema. Con la sua ostinata insistenza si è cacciata in un vicolo cieco. Figuraccia internazionale se il Brasile dovesse alla fine negare l’estradizione, confermando il giudizio pessimo che già in sede internazionale viene espresso nei confronti del suo sistema penale e penitenziario. Sono ben sette i paesi al mondo che nel corso degli ultimi decenni hanno rifiutato l’estradizione di militanti politici degli anni 70. Tra questi, oltre alla Francia della dottrina Mitterrand, c’è stata anche la Gran Bretagna. In caso contrario, l’Italia dovrebbe mettere mano alla pena dell’ergastolo per Battisti adeguandosi a quei parametri internazionali di civiltà giuridica che da noi fanno difetto. A quel punto si porrebbe il problema degli oltre 1400 ergastolani d’Italia, e degli altri detenuti politici in carcere da oltre 30 anni. La disponibilità espressa a suo tempo dal ministro Mastella venne travolta dalla reazione della lobby vittimocratica. A differenza del Brasile, il nostro sistema politico non ha avuto la nitidezza di liberarsi delle eredità della dittatura fascista, di cui conserviamo ancora un codice penale addirittura irrigidito dalle leggi dell’emergenza.

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Il coraggio dell’amnistia

Un’amnistia per la lotta armata

Piero Sansonetti
L’Altro 16 maggio 2009

Giampiero Mughini ha raccontato ieri al Corriere della Sera (articolo di Aldo Cazzullo) i suoi ricordi e le sue riflessioni sull’uccisione del commissario Luigi Calabresi (anno 1972), Mughini all’epoca era vicino al gruppo dirigente di Lotta Continua, e quindi basa la sua ricostruzione (ipotetica) dei fatti su ele-menti di conoscenza personale (di abitudini, idee, Callerapporti, modi di comportarsi di quel periodo). Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).
Sono assolutamente convinto del principio secondo il quale in mancanza di prove non si può condannare. E credo che un certo numero dei processi che si sono svolti negli anni ’80 (e in parte ’90) contro gli imputati di lotta armata o di reati politici, siano stati processi “zoppi”, poco convincenti, senza garanzie.
Influenzati dal clima politico dell’epoca e condizionati da una legislazione speciale, basata sull’esaltazione del pentitismo, che non dava garanzie né di verità né di equanimità. Che le cose stiano così è abbastanza evidente. E ce ne accorgiamo ogni volta che le nostre autorità chiedono l’estradizione di qualcuno che fu condannato in quegli anni, con quei processi, e non la ottengono (recentissimo caso Battisti). Come mai non l’ottengono? Perché la Francia, il Brasile, il Canada, la Gran Bretagna, la Svezia, la Spagna eccetera, eccetera sono paesi filo terroristi? Non mi pare una spiegazione ragionevole. Non la ottengono perché i processi sono considerati non affidabili. Tutto qui. Vedete bene che il problema esiste, e va affrontato seriamente. In che modo? Riprendendo la riflessione su quegli anni di fuoco, nei quali la lotta politica, in Italia, convisse con la lotta armata; e trovando il modo dì uscire definitivamente da quel clima e da quella storia. C’è un solo modo di uscire da quel clima e da quella storia. Chiudendone tutti gli strascichi giudiziari e penali. Cioè con l’amnistia. Solo l’amnistia può relegare finalmente nel passato gli anni di piombo e di conseguenza permettere l’apertura di una discussione e di una riflessione seria. Quali sono gli argomenti contro l’amnistia? In genere se ne sentono tre. Il primo è il cosiddetto “diritto dei parenti delle vittime”. Il secondo è la certezza della pena e il rischio che gente che ha seminato il male non paghi per il male, la faccia franca. Il terzo è la paura che l’amnistia ci impedisca di scoprire cosa davvero è successo in quegli anni, cosa c’era dietro i delitti.
Il primo argomento mi sembra che non riguardi il diritto. Riguarda semmai la politica. I parenti delle vittime non hanno il diritto dì influire sulle pene dei colpevoli (o, talvolta, dei sospetti). Hanno il diritto ad essere risarciti, aiutati, assistiti. E spesso questo diritto non viene loro riconosciuto dallo Stato, ma l’amnistia non c’entra niente.
Il secondo argomento è sbagliato. Per un motivo molto semplice: la lotta armata degli anni settanta è l’unico capitolo della storia del delitto italiano che ha prodotto un numero altissimo di condanne e di pene. I ragazzi che furono coinvolti nella lotta armata, nella loro quasi totalità hanno pagato con anni e anni di galera. Non esistono altri “rami” del delitto dei quali si possa dire altrettanto. Qualcuno ha pagato per le stragi di Stato? Qualcuno per la corruzione politica? Qualcuno per le responsabilità dell’ecatombe sul lavoro? Ho fatto solo tre esempi, ì più clamorosi, ma potrei continuare. E allora è curioso che si chieda la certezza della pena per gli unici che la pena l’hanno scontata. Giusto? Il terzo argomento è il più controverso. E’ la famosa questione del complotto. Qual’è il problema? Una parte dell’opinione pubblica italiana (specialmente di sinistra) si era convinta, negli anni scorsi, che il fenomeno della lotta armata fosse troppo grande e vasto e potente per potere essere il semplice prodotto dell’impegno diretto e un po’ delirante di alcune migliaia di giovani. E che allora dovesse essere il risultato di un complotto nazionale o internazionale. Devo dire che per molti anni anche io mi ero convinto di qualcosa del genere. Avevo sospettato che il rapimento e l’uccisione di Moro fosse una losca congiura del potere. Però poi, di fronte alla realtà, bisogna arrendersi. I colpevoli sono stati tutti arrestati, sono state raccolte tonnellate di testimonianze, prove, documenti. Sono passati 30 anni. È chiaro che non ci fu complotto. Semplicemente avevamo sottovalutato la forza della rivolta armata. E allora perché negare l’amnistia con la scusa della ricerca della verità? È chiaro che le cose stanno in modo molto diverso. La verità che ancora non conosciamo, che vorremmo conoscere, è quella sulle stragi di Stato (da piazza Fontana 1969, fino alla Stazione di Bologna 1980). Cioè su quella parte di lotta armata (di controguerriglia) che fu organizzata direttamente dalle istituzioni e dal potere e che, tra l’altro, ebbe un peso forte nella nascita – per reazione – delle brigate rosse e delle altre formazioni eversive di sinistra. Nessuno è in prigione per quelle stragi (tranne alcuni estremisti di destra per la strage di Bologna, ma moltissimi esperti ritengono che essi siano innocenti). Con questi misteri l’amnistia non c’entra niente. E probabilmente se ci si decidesse a vararla potrebbe essere un aiuto per riaprire la discussione e la ricerca su quel buco nero della storia italiana.

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Anni 70, una storia senza preconcetti e manicheismi

Recensione – Il nemico inconfessabile. Sovversione sociale, lotta armata e stato di emergenza in Italia dagli anni Settanta ad oggi, Odradek 1999

Giuliano Boraso

Solo a leggere i nomi dei due autori di questi piccolo libro, saranno in molti a storcere il naso: da una parte Oreste Scalzone, testa calda e pensante del ’68, cofondatore di Potere operaio, poi dirigente dei Co.Co.Ri., arrestato in seguito alla celebre retata del 7 aprile ’79 e successivamente espatriato in Francia in qualità di esule politico, tra i principali sostenitori di una proposta di amnistia che chiuda i conti con il passato. Dall’altra Paolo Persichetti, ex membro delle Br-Udcc, arrestato nel ’97 e condannato a 22 anni e mezzo di carcere per l’omicidio Giorgieri, anch’egli riparato in Francia ed estradato in Italia il 25 agosto 2002 nell’ambito delle indagini sui delitti D’Antona e Biagi (a cui risulterà essere del tutto estraneo). Insomma, non proprio due personaggi accomodanti, niente a che vedere con quei opinion leader di casa nostra capaci di rassicurare il lettore con interpretazioni politically correct dei molteplici aspetti e delle molteplici facce del terrorismo nostrano.
Al contrario, questo piccolo libro è molto utile proprio perché offre delle letture totalmente differenti, diremo quasi agli antipodi con il pensiero unico purtroppo così in voga nella nostra contemporaneità; poco più di duecento pagine (con tanto di bibliografia sragionata) per  comprendere alcuni aspetti chiave della stagione di piombo visti dall’ottica privilegiata del protagonista che non si limita a ricordare, né ad ammettere eventuali colpe e responsabilità, ma che in un certo senso rilancia sul piatto delle puntate, sollevando nuova polvere e aprendo armadi che in molti vorrebbero tenere ben sigillati.
Pagine scritte da due uomini contro, incapaci – fortunatamente – di chinare il capo come vorrebbe una cultura, la nostra, retta dalla logica che sia solo il vincitore a scrivere la storia, lasciando al vinto il ruolo del semplice sparing partner; e a chi, pur vinto, rifiuta questo ruolo non resta che rilanciare, proponendo dei percorsi alternativi, capaci ad esempio di sollevare interrogativi sul paradigma dell’emergenza che ha governato la produzione legislativa degli anni Settanta e Ottanta, producendo guasti irreparabili nel vivere civile; oppure interrogando, e interrogandosi, sui grandi temi del pentitismo, dell’amnistia, delle responsabilità di tutti, personali e collettive, soggettive e oggettive, per quanto accadde in quegli anni furibondi, senza nessun manicheismo, senza preconcetti di sorta, opportunamente lasciati a chi è convinto di possedere verità assolute da propagandare.
Consigliamo questo libro a chi ha ancora voglia di capire e tempo per farlo, a chi non è ancora totalmente lobotomizzato dal pensiero unico, a colui al quale piace essere stuzzicato nella sua intelligenza, a volte anche provocato, ma mai allineato, né tantomeno rassicurato. Questo lettore ideale troverà in queste pagine tanti spunti di riflessione e materiale a sufficienza per riempirsi la testa di domande, con in più altri utilissimi consigli di lettura e approfondimento.
Saranno pure dei cattivi maestri, come si diceva un tempo, e pure un po’ antipatici; però, forse ancora più oggi che ieri, continuiamo a preferirli a quelli buoni ma addomesticati.

libri@brigaterosse.org

Caso Battisti: il testo integrale della risposta di Lula a Napolitano

Il presidente brasiliano Luiz Inacio da Silva risponde al presidente della repubblica Giorgio Napolitano


«Rispettiamo l’ordinamento italiano ma l’asilo politico riconosciuto a Battisti è un nostro atto sovrano fondato su basi giuridiche interne e internazionali»

di LUIZ INACIO LULA DA SILVA

Signor Presidente, Giorgio Napolitano,

Ho l’onore di rispondere alla lettera di Vostra Eccellenza, del 16 gennaio, riferita alla decisione dello Stato brasiliano di concedere lo status di rifugiato politico al cittadino italiano Cesare Battisti.

“Vorrei, in questa occasione, esprimere a Sua Eccellenza la piena considerazione del potere giudiziario italiano e dello Stato democratico di diritto vigente in questo paese, ed affermare la mia fiducia nel carattere democratico, umanista e legittimo dell’ordinamento giuridico italiano.

“Chiarisco a Sua Eccellenza che la concessione della condizione di rifugiato al signor Battisti è un atto di sovranità dello Stato brasiliano. La decisione è basata nella Costituzione brasiliana (articolo 4°, X) nella Convenzione del 1951 delle Nazioni Unite relativa allo Statuto dei Rifugiati e nella legislazione brasiliana (Legge 9.474/97). La concessione dell’asilo e le considerazioni che la accompagnano sono ristrette ad un processo concreto, essendo state emesse con fondamento in elementi e documenti di un procedimento specifico.

“Voglio, in questa occasione, manifestare a Sua Eccellenza la mia fiducia che i legami storici e culturali che uniscono il Brasile e l’Italia continueranno ad ispirare i nostri sforzi tesi ad approfondire le nostre solide relazioni bilaterali nei più diversi settori.

* * * *


Senhor presidente, Giorgio Napolitano,

Tenho a honra de acusar o recebimento da carta de Vossa Excelência, de 16 de janeiro do corrente, referente a’ decisão do Estado brasileiro de conceder o estatuto de refugiado ao cidadão italiano Cesare Battisti.

Desejaria, nesta ocasião, expressar a Vossa Excelência a plena consideração do Poder Judiciário italiano e ao Estado Democrático de Direito vigente nesse país, bem como afirmar minha confiança no caráter democrático, humanista e legítimo do ordenamento jurídico italiano.

Esclareço a Vossa Excelência que a concessão da condição de refugiado ao senhor Battisti representa um ato de soberania do Estado brasileiro. A decisão está amparada na Constituição brasileira (artigo 4º, X) na Convenção de 1951 das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados e na legislação infraconstitucional (Lei 9.474/97). A concessão do refúgio e as considerações que a acompanharam restringiram-se a um processo concreto, tendo sido proferida com fundamento nos elementos e documentos constantes num procedimento específico.

Quero, nesta oportunidade, manifestar a Vossa Excelência minha confiança de que os laços históricos e culturais que unem o Brasil e a Itália continuarão a inspirar nossos esforços com vistas a aprofundar ainda mais nossas densas e sólidas relações bilaterais nos mais diversos setores.

Cordiais saudações

Brasile: stralci della decisione del ministro della Giustizia Tarso Genro

Mentre in Italia proseguono le proteste ufficiali, dopo le lettere del presidente della repubblica Napolitano e del presidente della Camera Fini al presidente brasiliano Lula, ecco alcuni stralci salienti del testo con il quale il ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro ha concesso l’asilo politico a Cesare Battisti, ripresi dal blog


http://lapattumieradellastoria.blogspot.com/

Tarso Genro

Tarso Genro

La decisione del Ministro di giustizia brasiliano è stata ricoperta da insulti da mezza Italia. Quasi nessuno l’ha letta, i giornali ne hanno riportato più nulla che poco. Vale forse la pena di segnalare il documento originale (destaque do Diario Oficial ripreso dal sito del governo brasiliano) che molto probabilmente è opera di pugno dello stesso ministro Tarso Genro.
Preliminarmente, va ricordata la differenza tra concessione di asilo (diplomatico) e di rifugio (territoriale – i dettagli sul sito del ministero di giustizia), e che la decisione del Ministro è il risultato del ricorso contro la decisione precedente del Conare (Comitê Nacional para os Refugiados, organo tecnico del ministero che aveva rifiutato lo statuto di rifugiato).


La decisione in dettaglio

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Il presidente brasiliano Lula

Qui in breve gli argomenti chiari e ben argomentati sollevati nei diversi punti della decisione, che:
– ricorda che l’Italia non si è opposta alla connotazione politica dei reati contestati a Battisti, che al contrario risulta esplicita nelle sentenze di condanna, che parlano di «finalità di sovversione» (punto 8 e 26) ;
– si pone la questione se Battisti abbia un «fondato timore di essere perseguito per motivi politici» (questa è la formula della legge per lo statuto di rifugiato, punto 7) e per rispondere ricorre all’analisi usuale degli aspetti soggettivi ed oggettivi (9-11);
– descrive la «legittima repressione, da parte dello Stato italiano, della militanza di sinistra che voleva abbattere il regime con le armi durante gli anni di piombo». «Durante quel periodo, la società italiana e lo stato di diritto in Italia furono assediati da un insieme di movimenti politici, azioni armate e mobilitazioni sociali alcuni dei quali pretendevano l’affermarsi di un nuovo regime politico-sociale». Le organizzazioni rivoluzionarie che si formarono agivano «in zone “grigie”, nella stretta fascia tra l’azione politica insurrezionale di carttere armato e l’azione marginale del “banditismo sociale”» (12-13);
– ricorda la reazione dello stato italiano come legittima per uno stato democratico di diritto, e che questa si fece «non soltanto applicando norme giuridiche in vigore all’epoca, ma anche creando “eccezioni”, attraverso leggi di difesa dello Stato, che ridussero le prerogative di difesa degli accusati di sovversione e/o azioni violente, compresa l’istituzione della delazione premiata» (14);
– considera che «nei momenti di estrema tensione sociale e politica è comune e prevedibile che si attivino, anche nello stato di diritto, apparati illegali o paralleli allo stato» il che a volte «configuara una forte crisi di legalità: “la legge perde il primato politico nel sistema”. In tali casi paradossalmenete la giudiziarizzazione della politica intacca le garanzie democratiche senza che il regime democratico sia posto in dubbio», e riporta, dopo un riferimento ad Habermas, una citazione dal Futuro della democrazia di Norberto Bobbio (15); e che
– anche in «situazioni d’emergenza come quella italiana» è fondamentale «che non si accetti mai deroga dai principi giuridici che sostengono i diritti dell’uomo», e «nel caso italiano le possibilità di abusi erano date dallo stesso ordinamento giuridico forgiato negli “anni di piombo”» ovvero nell’arsenale di poteri di polizia e di leggi d’eccezione, descritti ricorrendo ad un approfondimento di Jacques Mucchielli (pubblicato in un lavoro sul ricorso al carcere nelle crisi politiche) (16);
– aggiunge che «è pubblico e non controverso il fatto che i meccanismi di funzionamento dell’eccezione operarono, in Italia, anche fuori delle regole della propria eccezionalità prevista dalla legge». È così che si formarono quelle forme di «potere occulto», «tanto più potente quanto meno si lascia vedere». E ciò «è professato in nome della preservazione dello Stato contro gli insorti, che non è meno illeggittima delle azioni sanguinarie degli insorti contro l’ordine». (17, 18);
– come argomento a contrario, richiama Carl Schmitt tra i teorici del diritto che non credono nella democrazia liberale, per dire con Bobbio che «quanto più eccezioni, tanto meno democrazia e diritto» (19);
– rileva che alcune misure d’eccezione adottate in Italia negli “anni di piombo” figurano ancora nei rapporti di Amnesty International e del Cpt (Comitato europeo di prevenzione della tortura, con esplicito riferimento a questo rapporto 2007) (20); e che
– altre persone fuggite dall’Italia per «motivi politici legati alla situazione del paese nella decade del 1970 ed inizi anni 80», come Battisti, non sono stati estradati dal Supremo Tribunale Federale poiché le condanne italiane attribuivano loro l’intenzione di sovvertire violentemente l’ordine socio-economico italino, con esplicito riferimento al diniego di estradizione nel caso di Luciano Pessina (21);
– nota che il ricorrente (Battisti) ha subito direttamente gli effetti della legislazione d’eccezione italiana, e che le accuse contro di lui non si fondavano su prove periziali ma sulla testimonianza del «delatore premiato Pietro Mutti» (23, 24);
– contesta l’argomentazione che si tratti di delitti penali comuni, poiché la violazione della legge penale «costituisce, in alcuni casi, la “giustificazione” giuridica dello Stato richiedente, senza la quale le possibilità di consegna del cittadino richiesto sarebbero senz’altro pregiudicate» (25);
– richiama la lettera di Cossiga, che attesta che i «sovversivi di sinistra vennero trattati, nell’Italia degli anni di piombo, come semplici terroristi e talvolta assolutamente come delinquenti comuni. La lettera conferma la qualità impropria di questa classificazione imposta» a Battisti (28);
– appoggiandosi sulla dottrina (F. Rezek, Direito internacional publico), conclude che «Non resta il minimo dubbio che, indipendentemente dalla valutazione del carattere politico o meno dei crimini imputati – comunque inaccettabili in ogni ipotesi, dal punto di vista dell’umanesimo democratico – costituisce fatto irrefutabile la partecipazione politica del ricorrente, il suo coinvolgimento politico insurrezionale et la pretesa, sua e del suo gruppo, di istituire un potere sovrano “fuori dall’ordinamento”» (29, 30);
– afferma che è un «aspetto molto importante per l’esame della pertinenza della concessione di rifugio, il fatto che il ricorrente riparò sul suolo francese per ragioni politiche assunte per decisione sovrana del capo di Stato di quel paese», ricordando che «Mitterrand accolse i ‘sovversivi’ alla categorica condizione che facessero una rinuncia formale alla lotta armata» e che Battisti, «dopo la rinuncia alla lotta armata resto in Francia per una decade. Fondò una famiglia, sposandosi e facendo due figlie, e visse pacificamante lavorando come portiere e scrittore». La situazione cambiò durante il governo Chirac, che annullò l’ospitalità “per ragioni eminentemente politiche. Il cambiamento di posizione dello stato francese, che gli aveva conferito rifugio come militante politico dell’estrema sinistra, fu il solo motore della sua venuta in Brasile». Sicché il Brasile «è divenuto il “depositario” di un cittadino, di fatto espulso da un territorio per decisione politica che si contrappone ad una decisione precedente che l’aveva riconosciuto come perseguitato politico (31-35);
– riassumendo che Battisti «per motivi politici si coinvolse in organizzazioni illegali perseguite penalmente nello Stato richiedente. Per ragioni politiche fu rifugiato in Francia ed anche per motivi politici, da cui scaturì la decisione politica dello Stato francese, decise, più tardi, di fuggire ancora», conclude che «L’elemento soggettivo del “fondato timore di persecuzione” necessario per il riconoscimento della condizione di rifugiato è pertanto chiaramente configurato» poiché l’elemento soggettivo è basato su fatti oggettivi (36, 37).
– riafferma, con la dottrna, che la qualificazione di individui come rifugiati, ovvero come “persone che non sono delinquenti comuni”, è un atto sovrano dello Stato, e che anche nel contesto della protezione umanitaria vale il principio in dubio pro reo : «nel dubbio, la decisione di riconoscimento dovrà inclinarsi a favore di chi sollecita il rifugio» (38, 39);
– richiama infine la normativa Costituzionale e dei Diritti dell’uomo, segnalando che «non sussitono impedimenti giuridici per riconoscere il carattere di rifugiato del ricorrente. Benché si richiami a diversi illeciti che sarebbero stati commessi dal ricorrente, in nessun momento lo Stato richiedente (l’Italia) ha notificato uno dei crimini che impedirebbero il riconoscimento della condizione di rifugiato» (40-42);
– aggiunge in conclusione che «il contesto in cui ebbero luogo i delitti di omicidio imputati al ricorrente, le condizioni in cui si tennero i suoi processi, la sua potenziale impossibilità di un’ampia difesa a fronte della radicalizzazione politica in Italia, provocano come minimo un profondo dubbio sul fatto che il ricorrente ebbe diritto al dovuto processo legale» (43).

 

 

 


Qualche nota

Come chiunque può vedere, non v’è nella decisione del ministro alcun riferimento a rischi per la vita di Cesare Battisti, ed ancor meno a mafia o Cia.
La decisione di accoglierlo come rifugiato si fonda solo sull’esistenza di un «ragionevole dubbio sui fatti che, secondo il Battisti, sono alla base del suo timore di persecuzione», né più né meno. Anche le reazioni di Cossiga non possono essere seriamente riferite alla decisione, che, al pari degli altri politici, non ha letto.
Le reazioni, politiche e generali, meritano un’attenzione separata. Vale qui notare che il vero centro dello scontro è la memoria degli “anni di piombo”, ovvero la sua configurazione come storia politica.
Attraverso il caso Battisti il tentativo di criminalizzazione assoluta della violenza politica degli anni 70 ha raggiunto un apice senza precedenti; l’insistenza nel volerlo configurare come un “criminale comune”, vuoi per la sua biografia o per le azioni dei Proletari armati per il comunismo (Pac), forte della riuscita campagna di mostrificazione (vedi il dossier su Carmilla) ma non confermata dagli atti, mirava e mira ad affermare una memoria storica calcata su quella soggettiva dei magistrati anti-terrorismo (che ovviamente hanno condotto dei processi legalmente perfetti e non hanno mai fatto politica).
La decisione del ministro brasiliano, mostra, forse per la prima volta esplicitamente in un atto ufficiale, che la lettura di quell’epoca non può prescindere dalla constatazione dell’esistenza di un violento conflitto nel paese. Si noti che tutti i riferimenti al “rischio di persecuzione” che tanto fanno inalberare i benpensanti, sono relativi all’epoca dei fatti e dei processi (fine anni 70 ed inizio 80!) e non all’attualità.

Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

n. 20 anno V – ottobre-dicembre 2004

Paolo Persichetti
http://www.hortusmusicus.com/schede/scheda.php?numero_hm=20&art=601

Di fronte alla notizia della fuga di Cesare Battisti, il ministro degli Interni Beppe Pisanu si è augurato che questi «sia arrestato e consegnato alla giustizia il prima possibile, perché chiunque oggi in Italia avesse l’idea d’imboccare la via scellerata del terrorismo deve sapere che, prima o poi, sarà raggiunto dalla forza paziente dello Stato» . Un concetto coverhm20media-1ribadito più volte in occasione di alcune recenti estradizioni e da cui trasuda una singolare idea delle istituzioni. Non sorprende tanto l’ipocrita insistenza, pronunciata con studiata pacatezza, sulla supposta forza paziente ma inesorabile dello Stato. Qui Pisanu ha voluto distinguersi dal suo collega di governo, il guardasigilli Roberto Castelli, che ha affermato lo stesso pensiero digrignando rabbiosamente i denti: «pensavate d’averla fatta franca andando all’estero a godervi la vita… Noi vi cercheremo comunque, dovunque e per sempre». Differenze di stile non di sostanza. Paziente o meno, la forza dello Stato resta per essenza strabica ed eccelle nell’esercizio selettivo della memoria. Colpisce semmai la risonanza biblica presente nelle parole del ministro: quella confusione tra i requisiti formali di uno Stato laico e di diritto col Dio terribile della punizione, l’arbitro ultimo e inesorabile del giudizio universale, molto diverso per altro dal Dio misericordioso dei vangeli. Ma la dottrina giuridica positiva ritiene che la sanzione sia altra cosa dal giudizio divino. Essa ha senso solo all’interno di una temporalità storica ben definita, oltre la quale perderebbe significato fino a capovolgersi. Non più giustizia ma vendetta, abuso, persecuzione. Per questo il codice penale prevede la nozione di prescrizione non solo del reato ma anche della pena. L’idea d’imprescrittibilità che recentemente, sotto la spinta dell’euforia penale, nuovo oppio dei popoli, ha guadagnato terreno, è rimasta comunque confinata a crimini eccezionali come quelli contro l’umanità. Certo per le pene più lunghe la prescrizione interviene solo dopo trent’anni, una distanza immensa. Eppure buona parte dei fuoriusciti oramai hanno superato la soglia dei vent’anni dalla condanna, cioè sono più vicini alla tempo della prescrizione che a quello della sanzione. Chi aspira a riportarli nelle carceri vorrebbe invece fermare il tempo e ricondurre indietro le lancette della storia come quei giapponesi persi nelle isole del pacifico.
Le parole di Pisanu e Castelli, uomini della destra politica, vengono a compimento di un processo, paradossalmente governato dalla sinistra, che ha visto mutare profondamente la cultura giudiziaria. La giustizia si è in qualche modo privatizzata. Il processo penale, ispirato in passato alla difesa dell’interesse generale, oggi viene presentato come una escrescenza tribale, una fatwa talebana legittimata dalla retribuzione simbolica della figura della vittima. Fatti sociali ritmati da una periodicità storica che consentiva la possibilità di un loro riassorbimento, vengono ora inclusi in una metafisica nozione del Male che è al tempo stesso unico e perenne, e perciò irrecuperabile. Male, colpa, vittima divengono nuove categorie supreme che annullano ogni differenza di luogo, di spazio e di tempo. Destoricizzano e desocializzano gli eventi, sacralizzandoli. L’esaltazione narcisistica del dolore muta la stesa percezione dei fatti sociali, in questo modo la reciprocità agonistica è sostituita dall’inconciliabilità vittimistica, dando vita ad una competizione della sofferenza che mina ogni possibile terreno di riconciliazione civile e supplisce la fuga dalle responsabilità della politica.
Le dichiarazioni del ministro degli Interni sono apparse come un monito, un anatema, una sorta di teorema performativo a fini preventivi: arrestare i latitanti della lotta armata di trent’anni addietro, e tra questi in particolare i fuoriusciti riparati in Francia, per usare il loro tardivo castigo come un deterrente contro chi volesse di nuovo imbracciare le armi nel futuro. Un modo di regolare non tanto i conti di ieri quanto piuttosto quelli di domani e ciò attraverso l’uso dei corpi dei fuoriusciti, in questo modo spersonalizzati, disumanizzati, scarnificati e trasformati in figure cristiche. Crocifisse sulla scorta di un iperbolico principio transitivo che li ridurrebbe ad oggetto della “colpa” altrui, sacrificati a mo’ d’esempio. La colpa, o meglio, la responsabilità che il diritto penale concepisce solo come personale, soggettiva, intenzionale e cosciente, diverrebbe così un’essenza astratta trasposta nel tempo e nella storia. E pour cause direbbero i francesi che c’entrano molto in questo caso. Oggetto della controversia è, infatti, la riscoperta del peccato originale, che fuoriesce da una visione teologica della storia. pg_008Questa anacronistica disputa sul senso di colpa non
è altro che il tentativo d’esportare altrove le cause e le eventuali responsabilità che stanno dietro il ritorno un po’ farsesco della lotta armata alcuni decenni dopo la guerra civile degli anni 70. Creare un nesso morale tra la sovversione di quegli anni e gli spari di oggi, costruire una responsabilità monocasuale, retrocederla nel tempo, è l’ennesima prova di una cultura della rimozione eletta a norma di vita. Dietro c’è il terrore di dover riconoscere che quei nuovi colpi d’arma da fuoco tornati a risuonare siano anche responsabilità di chi ha cullato il paese nella rimozione, di chi ha teorizzato e incensato l’oblio del decennio insorgente, di chi in questo modo ha evitato imbarazzanti domande. Le parole di Pisanu nascondono un inaccettabile tentativo di spiegare gli attentati del 1999 e del 2002 come l’affiorare in superficie di una deriva carsica che rimonterebbe alla fine degli anni 80. Secondo il responsabile del Viminale non sarebbe mai intervenuta alcuna soluzione di continuità. Gli attentati D’Antona e Biagi esprimerebbero oltre a una lineare continuità politico-ideologica, anche un evidente nesso organizzativo diretto e soggettivo con i militanti degli anni 70-80. Si afferma: «sono la stessa cosa. Residui di un fenomeno mai veramente sopito, che ha covato sotto la cenere lungo tutti gli anni 90, complici un eccesso di clemenza e la sottovalutazione degli organi di polizia e di governo distolti da altre emergenze». L’eccesso di clemenza sarebbe dunque la causa di tutto. Di quale clemenza poi si stia parlando, non è dato sapere, i prigionieri stanno tutti scontando le loro condanne fino all’ultimo secondo stabilito. L’unica amnistia prevista è quella del tempo.
Probabilmente per clemenza s’intende allora quel centinaio circa di fuoriusciti residenti in Francia e quel pugno di fuggitivi sparsi in altri paesi del mondo. Latitanti, per forza di cose recidivi si è provato a dire all’inizio per poi doversi arrendere di fronte all’evidenza. Allora si è costruito un nuovo teorema e così la colpa originaria ha sostituito quello della centrale francese, legittimando una postura ultrarepressiva che schiaccia sotto il rullo compressore dell’intolleranza totale ogni differenza e diversità. È un approccio che potrebbe definirsi “quantitativo” e non “qualitativo”, animato da analisi rozze, ottuse e oscurantiste, una visione strumentale e superficiale, surrogata da un credo assoluto nella forza.
Questo tipo d’interpretazione, per nulla innocente, suggerisce l’idea che i fenomeni sovversivi non abbiano più un carattere storicamente ciclico ma siano divenuti endemici. Secondo questa tesi dovremmo abituarci a convivere con le ombre e i fantasmi di una concezione clandestina della politica, una minaccia che, a seguito del declino delle grandi spinte ideologiche e al riemergere delle narrazioni religiose, assumerebbe i connotati di un patchwork, un confuso assemblaggio antioccidentale nel quale confluirebbe di tutto. Tipica silhouette del male, che tanto piace alla vulgata neoconservatrice nordamericana, intrisa di un manicheismo biblico perfettamente simmetrico al peggior integralismo islamico. Uno spauracchio opportunamente agitato per giustificare quella “guerra civile dall’alto”, scaturita dal nuovo assetto geopolitico unipolare. img_270867_lrg «Chiediamo all’Unione europea l’inclusione delle Brigate rosse nella lista delle organizzazioni terroristiche», ha affermato il ministro degli Esteri, Franco Frattini, durante il vertice della Nato svoltosi a Bruxelles a inizio aprile 2004. Una richiesta paradossale, poiché rivolta nei confronti di un’organizzazione che non esiste più da ben oltre un decennio e che difficilmente può essere giustificata dall’apparizione di uno scarno numero di imitatori sgominati in breve tempo. Dietro questa richiesta del governo italiano, oltre all’intenzione di mettere in difficoltà la Francia per la venticinquennale ospitalità concessa ai fuoriusciti, vi è la piena adesione all’idea che chiunque abbia, in un modo o nell’altro, preso parte a vicende politiche rivoluzionarie rappresenti una minaccia permanente. Si tratta della palese ammissione che ad essere perseguita non è più l’infrazione eventuale ma l’identità, addirittura remota, delle persone oggetto di queste misure restrittive. Costoro verrebbero considerate, contro ogni buon senso, in possesso di un savoir faire rimasto intatto e aggiornato tecnicamente nei decenni. È questo il nuovo sigillo che le democrazie attuali pongono sulla figura del nemico politico interno, eletto a pericolo permanente e immutabile. Assistiamo in questo modo ad una sorprendente osmosi culturale, ad una micidiale simmetria d’atteggiamento tra le parole di Pisanu e quelle degli autori degli attentati D’Antona e Biagi. Entrambi fanno tabula rasa del decennio 90. Entrambi legittimano le proprie posizioni realizzando una curiosa rimozione storica che cancella l’oltrepassamento realizzato dalla quasi totalità dei prigionieri e dai fuoriusciti della lotta armata, riguardo a una vicenda storica considerata conclusa da oltre un quindicennio.
È quanto mai strumentale la posizione di chi cerca nelle figure di ieri dei responsabili per l’oggi, attribuendo al passato quella che è stata una surreale imitazione figlia del presente. Un paese distratto e annoiato, persino futile, oramai conquistato dall’avidità dell’oblio, impaurito dalla possibilità di sapere, è rimasto scosso dal frastuono di quegli spari improvvisi. Per questo, irritato dal brusco risveglio, ha rovistato furiosamente in un passato sconosciuto, preferendo cercare in spazi e tempi lontani i responsabili di quei colpi senza radici, piuttosto che cercarsi attorno e guardarsi allo specchio. L’Italia è sempre più un paese che non vuole conoscersi e cerca momentaneo sollievo dietro dei capri espiatori, dei simbolici responsabili di sostituzione. cortei_liberta1
Il diniego ostinato, oggi potremmo dire premeditato, dell’amnistia, mantenendo gli insorti simbolicamente emarginati nei recinti carcerari o nei limbi disciplinari di esistenze semipenitenziarie, ha congelato il tempo, cristallizzato le epoche, e impedito a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di affermare le ragioni della irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi. Non anatemi morali o squallide dissociazioni, ma autonome valutazioni politiche udibili dalle componenti sociali antisistema. Tutto questo è mancato. L’Italia è rimasta fedelmente ancorata alle politiche dell’urgenza, allo stato d’eccezione, ai modelli dell’abiura che hanno facilitato il reistallarsi della coazione a ripetere. L’esilio e il carcere hanno alterato la coscienza del tempo, rafforzando nella società la tentazione di considerare immutabile il rimosso. Se la Francia di Mitterand si era posta il problema di trovare una soluzione alla violenza fuoriuscita dal conflitto politico degli anni 70, l’Italia di Pisanu (e di Violante) continua solo a mostrarsi capace di mettere in scena la dansa degli apprendisti stregoni.

Link
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 1
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro