Tangentopoli, «la finta rivoluzione compie vent’anni»

L’intervista – Sono passati vent’anni dall’arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, che diede il via a Mani Pulite. Tangentopoli «fu una falsa rivoluzione. Quella vera la può fare solo la politica, i processi penali non trasformano la società. E ad alimentare questo falso mito contribuì la stampa», secondo il cronista giudiziario Frank Cimini, uno dei giornalisti che più da vicino ha vissuto gli anni di Mani Pulite

Manuela D’Alessandro
17 febbraio 2012
Fonte: http://www.linkiesta.it/mani-pulite-tangentopoli

 

Non lo dice adesso che sono passati vent’anni e una revisione critica di quei fatti appare fisiologica, prima che doverosa. Lo scriveva, unico, già allora, quando i giornalisti erano i “cantori” del pool di toghe milanesi guidato da Antonio Di Pietro. «Tangentopoli è una falsa rivoluzione e i magistrati finti eroi che volevano accrescere il potere della loro casta». Sotto la barba ispida e nera e lo sguardo acuto di Frank Cimini sono passati trent’anni di cronaca giudiziaria milanese. Tra i capitoli più turbolenti, “Mani Pulite”.
Cimini fu il primo a prendersi una querela dai magistrati che indagavano sulla corruzione. «Il pool mi chiese 400 milioni per un articolo pubblicato nel 1993 sul Il Mattino intitolato “Latitante, ripassi domani” in cui spiegavo che i pubblici ministeri non volevano interrogare un manager della Fiat perché temevano raccontasse le tangenti all’ombra dell’azienda torinese, verso la quale la Procura mantenne sempre un trattamento di favore. Persi in primo grado, ma vinsi in appello». Per Cimini ci sarebbe un “epitaffio” efficace in grado di commemorare Tangentopoli. «L’unico modo serio e paradossale di celebrare quest’anniversario sarebbe apporre una targa con incise le parole intercettate dal Gico della Guardia di Finanza al banchiere Francesco Pacini Battaglia: “A me Di Pietro e Lucibello mi hanno sbancato, si pagò per uscire da Mani Pulite”».

Perché proprio quelle parole per ricordare un fenomeno complesso come Tangentopoli?
Mani Pulite è caratterizzata da una serie di imputati, tra i quali lo stesso Pacini Battaglia, Prada, Redaelli, che erano difesi dall’avvocato Giuseppe Lucibello, intimo amico di Di Pietro. Nell’ intercettazione si faceva riferimento all’unica disastrosa operazione finanziaria compiuta da Pacini Battaglia a vantaggio del costruttore Antonio D’Adamo, che a Di Pietro aveva regalato un cellulare e una macchina.

Di Pietro venne però assolto per quella vicenda dopo essere stato indagato dalla Procura di Brescia per concussione.
Fu prosciolto perché l’Anm, per la prima e unica volta nella sua storia, si schierò con un indagato, ed era Di Pietro, che non si poteva toccare. Al di là dell’esito giudiziario, ci sono dei fatti storici che lo stesso pubblico ministero non ha mai smentito: il prestito di 100 milioni di lire ricevuto da Giancarlo Gorrini e poi restituito dal magistrato in una scatola delle scarpe, il figlio del magistrato che lavorava per lo stesso Gorrini, i vestiti che Di Pietro comprava in una boutique di Porta Venezia e il costruttore D’Adamo pagava. Questo era l’uomo simbolo di Mani Pulite.

Da dove arriva quella che lei inquadra come l’onnipotenza di Di Pietro e dei magistrati che lo affiancavano? Come nasce Mani Pulite?

Mani Pulite è potuta scoppiare per un’anomalia tutta italiana. I partiti si erano molto indeboliti perché avevano delegato completamente alla magistratura la soluzione della vera emergenza di quegli anni, il terrorismo. La magistratura acquistò un enorme credito verso i politici che, in quegli anni, si erano dimostrati incapaci di dare una risposta agli “anni di piombo” ed erano impegnati a ingrassare alle spalle degli imprenditori.

Ma prima del 1992 la politica non era corrotta? E perché la magistratura non perseguiva i politici corrotti?
Prima del 1992 le notizie di reato c’erano, eccome, ma si faceva finta di niente per due ragioni. La prima era di politica internazionale. Fino al 1989, anno della caduta del muro di Berlino, le forze politiche italiane costituivano un blocco molto unito, impossibile da scalfire. La seconda era quella a cui accennavo prima: la politica era un potere forte che s’indebolì in seguito all’incapacità di trovare una soluzione politica per la madre di tutte le emergenze, il terrorismo. Certamente è innegabile che la politica “facilitò” il lavoro della magistratura perché era largamente corrotta.

Nella sua azione contro la corruzione, la magistratura usò metodi oggi riconosciuti da molti come non rispettosi della Costituzione. È d’accordo?

È vero. Il pool fece violenza sulla Costituzione. Mi ricordo quei magistrati andare in televisione e parlare senza contraddittorio, da eroi intoccabili. Si verificò, inoltre, un uso spropositato della custodia cautelare, e si registrarono tanti episodi di arroganza e mancanza di umanità. Uno su tutti: quando Borrelli negò all’indagato Pillitteri di andare ai funerali del cognato Bettino Craxi nel 2000.

Il comportamento dei magistrati è colpevole anche nella rilettura di alcuni suicidi di detenuti eccellenti?
Raul Gardini, che si tolse la vita, fu trattato come un delinquente. Chiese di poter essere interrogato, ma non gli venne concesso. A differenza di quanto accadde per Romiti e De Benedetti che ebbero questa opportunità. Cusani, che non aveva incarichi in Montedison, fu condannato al doppio della pena rispetto a Carlo Sama, dotato di poteri a lui ben superiori, perché non collaborò. Nacque in quegli anni l’idea di premiare chi collaborava coi magistrati. Alcuni indagati che non collaborarono arrivarono a togliersi la vita.

Perché la magistratura esercitò quelli che definisce abusi di potere?

Perché, a parte Di Pietro, che agiva per sua vanità e tornaconto personale, gli altri volevano accrescere il potere della casta, arrivare a governare il paese. Tanto che Borrelli, a un certo punto, disse: “Se il Presidente della Repubblica ci chiama per governare, noi dobbiamo andare”. Nella sua opera fu aiutata anche dagli avvocati che, pur di ottenere le parcelle milionarie, si vendevano alla Procura i loro assistiti. Tanti di questi legali poi sono diventati garantisti, ma allora funzionava così, quello era il clima.

Prima ha detto che alcuni imprenditori furono salvati. Chi erano e perché gli si risparmiò l’umiliazione del carcere?
Cominciamo dalla Fiat, che era intoccabile. Andò così. Agnelli, che allora non aveva poteri formali all’interno dell’azienda, disse: “Dobbiamo uscirne”. Allora Romiti si presentò a Di Pietro e, in un memoriale, elencò le tangenti che la Fiat aveva pagato, ma, come poi emergerà da altre indagini, quello rappresentò l’inquinamento probatorio più clamoroso di Mani Pulite perché erano più le tangenti nascoste da Romiti che quelle rivelate. Nei giorni seguenti, si svolse una riunione negli uffici di Borrelli, a cui partecipò anche l’avvocato Giandomenico Pisapia, il papà di Giuliano, legale dell’azienda, e dal quel momento le indagini si fermarono. La stessa cosa accadde per De Benedetti, che presentò un memoriale in cui ometteva molte cose, ma si salvò.

Parte della vulgata su Tangentopoli, alimentata anche da una lettura degli eventi di Berlusconi, racconta che le “toghe rosse” risparmiarono il Pci-Pds. Come andò?
Questa delle “toghe rosse” è una becera leggenda berlusconiana. La verità è che i magistrati e in particolare Borrelli, uomo molto intelligente, sapeva che se si fosse indagato su tutte le forze politiche il Parlamento si sarebbe compattato contro la magistratura, avrebbe votato l’amnistia e i pm sarebbero andati a casa. L’unica che provò a indagare fu Tiziana Parenti ma tutto il pool la bloccò e chiese al gip l’archiviazione per Marcello Stefanini, il tesoriere diessino. Il gip si oppose all’archiviazione e invitò i pm a indagare sui rapporti tra Greganti e i vertici del partito, ma loro non fecero nulla.

Siamo a un bilancio. Quali sono stati gli esiti di Tangentopoli?
Fu una falsa rivoluzione. Quella vera la può fare solo la politica, i processi penali non trasformano la società. Ad alimentare questo falso mito contribuì la stampa perché gli editori erano sotto schiaffo del pool. In Italia nessuno ha dei bilanci puliti e venne sancito un patto tra editori e magistrati. Noi vi sosteniamo mediaticamente, voi ci salvate. Fino all’avviso di garanzia a Berlusconi, che cambiò le cose perché i suoi giornali si rivoltarono contro il pool, ero la sola voce critica in Procura. Litigavo spesso con D’Ambrosio, che pure stimavo.

Oggi Gherardo Colombo va nelle scuole e predica che va cambiata la società civile attraverso un’assimilazione delle regole. Ma anche allora la società civile sembrava pervasa da un moralismo anti – corruzione. 

La società civile non esiste ora e non esisteva allora. Il popolo si entusiasmò per il regicidio , ma poi ogni italiano, quando può, se ne frega e non paga le tasse. In Italia non c’è cultura delle regole. A Colombo, che ha scritto un libro intitolato “Farla Franca: la legge è uguale per tutti?”, io dico: l’hanno fatta franca gli imprenditori perché la magistratura li ha salvati; l’ha fatta franca Di Pietro perché per molto meno altri sono andati in galera. I magistrati facciano i magistrati, non hanno credibilità per dare lezioni di morale a nessuno.

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Quando ai familiari delle vittime si chiede di divenire gli esecutori delle pene. Postille ad un articolo di Claudio Magris

«Basta con la parodia del perdono», è il titolo di un intervento di Claudio Magris apparso sul Corriere della sera del 9 settembre 2011. «Si tratta di una scelta della coscienza – spiega l’illustre germanista – che per definizione non può essere pubblica, messa in mostra davanti alle televisioni come accade sempre più di questi tempi».
L’altro importante assunto contenuto nell’articolo afferma che il funzionamento della macchina giudiziaria non può ruotare attorno alla presenza del perdono, esercitando clemenza se questo viene concesso oppure severità se viene a mancare. «E’ inutile coinvolgere i familiari delle vittime – conclude Magris – non spetta a loro fare giustizia».

Non possiamo che salutare positivamente questa presa di posizione da parte di una delle firme più prestigiose del maggiore quotidiano italiano. Tuttavia c’è qualcosa nell’argomentare del professore dell’università di Trieste che lascia trapelare una sottile perfidia.

L’intero ragionamento di Magris è sbilanciato sulla questione del perdono, lasciando in ombra il problema della vendetta. D’altronde il tema del perdonismo sembra essere una delle sue ossessioni: nell’arco degli ultimi 9 anni Magris ha scritto ben tre articoli sul Corriere della sera praticamente identici: il primo del 31 luglio 2002, «Il perdono così facile e vuoto», in risposta ad un intervento di Marrina Corradi sull’Avvenire; il secondo dal titolo «L’arte difficile di chiedere scusa», del 16 dicembre 2007, dove si fustigavano lo «spirito del tempo, il tic mediatico: tutti i risvolti di un atteggiamento mentale sempre più diffuso», legati appunto alla moda della perdonanza che va di pari passo con la repentence esibita in forma quasi narcisistica.
Questa asimmetria tra perdono e vendetta sembra voler suggerire che ci sia in giro una dilagare della clemenza, un eccesso di perdonanza che sta soffocando la giustizia. Ora il paradosso sta proprio nell’esatto contrario.
E’ vero che si parla fin troppo di perdono ovunque, come giustamente documenta Magris, ma lo si fa solo per negarlo. Il vero tema di oggi è infatti il vendettismo.

Quando si chiama in causa con tanta fretta, sciatteria e superficialità un sentimento religioso tanto delicato, profondo e complesso, qual’è il perdono, con tutte le implicazioni che esso racchiude anche nella sua economia narcisistica («Chi perdona si pone al di sopra del perdonato. Assurge ad una posizione etica che lo sormonta facendo mostra di una superiore gerarchia morale. L’odio e la vendetta al contrario pongono allo stesso livello del colpevole», ricorda lo stesso Magris in uno dei suoi articoli linkati), lo si fa per istigare sentimenti esattamente opposti.

L’analisi di Magris perde la sua consuetà sottigliezza e non s’accorge che la tematica del perdono è emersa pubblicamente come risvolto del pentimento, termine improprio, imbastardito, perché utilizzato per definire la condotta dei «collaboratori di giustizia».
Un cinico scambio realizzato in nome della ragion di Stato sul mercato della giustizia penale tra chi vende chiamate di correo, accuse contro terzi, de relato ed altre dichiarazioni utili a costruire ipotesi d’accusa e teoremi di colpevolezza e chi, in cambio, offre indulgenza penale e carceraria. Un comportamento che sul terreno strettamente morale in altre epoche veniva qualificato come delatorio ed ora è diventato invece prova di ravvedimento.

Le procedure istituzionali introdotte dalla legislazione premiale dell’emergenza che hanno codificato, in varie forme e gradi, la collaborazione e il ravvedimento (per intenderci l’ampio ventaglio che va dalla collaborazione piena e totale alla dissociazione), prevedevano per l’appunto “atti pubblici di repentance”: dai documenti alle interviste nelle quali si dovevano declamare il riconoscimento dei propri errori, la natura paradigmatica del male compiuto, agli incontri sollecitati e organizzati dentro le carceri, e via via in modo sempre più pubblico all’esterno, con quei familiari di persone colpite che si rendevano disponibili (perché mossi e in qualche modo strumentalizzati) dalla loro matrice cristiana.

Perdonismo e pentimento figli della ragion di Stato
Il nodo dunque non sta, come suggerisce semplicisticamente Magris, in una sorta di diabolica furberia degli individui sottoposti a condanna ma nel sistema penale speciale instaurato a partire dalla fine degli anni 70 e nella cultura giudiziaria che da allora ha formato migliaia di magistrati.

Il processo di privatizzazione della giustizia, la critica al sistema eccessivamente «reocentrico» del processo penale e dell’escuzione penale, sono i fenomeni che hanno rimesso al centro la vittima, o i suoi familiari, facendone i nuovi arbitri del sistema penale.
In realtà il processo a cui abbiamo assitito a partire dagli anni 90 del secolo scorso è ancora più perfido: il sistema giudiziario usa il paradigma vittimario per legittimarsi. Sulle spalle delle vittime, o dei loro familiari (e qui le parole di Magris, lì dove spiega che un familiare colpito non può essere considerato una proprietà come una macchina, sono esemplari) grava la ragione morale che giustifica l’inasprimento delle pene, la vessazione sui corpi dei rei.
Una delega dietro la quale si cela una comoda deresponsabilizzazione della magistratura. La controprova viene quando i familiari hanno chiesto di sottrarsi a questa trappola, (vedi l’atteggiamento di Sabina Rossa) chiedendo ai magistrati, alle leggi e alla Stato di fare integralmente la propria parte.
E’ lì che un sistema perfettamente congeniato salta.

Quando i familiari si sottraggono, non al perdonismo ma al vendettismo, d’improvviso perdono centralità. La magistratura non li ascolta più. Il re è nudo.

Recentemente una detenuta politica condannata all’ergastolo, e che nel frattempo aveva scontato tre decenni di carcere, ha ottenuto la liberazione condizionale dopo reiterati rifiuti da parte della magistratura di sorveglianza. La condizione posta perché l’accesso a questa misura fosse possibile non era una valutazione del percorso trentennale della detenuta, l’assenza di pericolosità sociale, le mutate condizioni storico-politiche, ma l’incontro con una vittima, una persona ferita nel corso di una delle azioni realizzate dall’organizzazione in cui aveva militato tra gli anni 70-80.
L’episodio è avvenuto in presenza di una “commissione conciliatrice” composta da funzionari ed esperti del ministero della Giustizia che operano nel campo della cosiddetta mediazione penale.
La scena descritta nella stessa ordinanza redatta dai giudici ha assunto toni da melodramma: i due che si parlano e si abbracciano davanti al giury che osserva soddisfatto. Ci mancava l’applauso e il brindisi riconciliatorio.
La teatralizzazione del perdono e delle scuse (o delle spiegazioni), la messa in scena di un qualcosa che, semmai ha un senso, non può che averlo in una sfera non pubblica, meno che mai sotto lo sguardo censorio dei professionisti della correzione.
Insomma una pantomima che si prende gioco dei sentimenti delle persone colpite e dei prigionieri sottoposti ad umilianti cerimonie di degradazione simbolica.

Questa, caro Magris, è la parodia del perdono ed è tutta opera dello Stato.

Basta con la parodia del perdono
Claudio Magris
Corriere della sera 9 settembre 2011

Si racconta che, durante una guerra civile in Messico, alcuni rivoltosi volessero fucilare un sacerdote, pretendendo però che questi, prima dell’esecuzione, li assolvesse dal peccato che stavano per commettere. Vero o falso, l’aneddoto indica quanto siano radicati nell’animo umano sia la, violenza sia il bisogno di sentirsi perdonati, innocenti, lavati dalla colpa – magari per accingersi poco dopo, col cuore tranquillo, a un’altra azione malvagia.
Anche le cose e i valori più sacri, come il perdono, possono diventare un’empia parodia, quando vengono ostentati con superficiale e oltraggiosa vacuità. Già anni fa alcuni giornalisti avevano sferzato una mania che dilagava negli organi di informazione: appena un tabaccaio, un benzinaio, un gioielliere o chi altro ancora veniva assassinato da un rapinatore, ci si precipitava a chiedere ai genitori o ai figli della vittima se perdonavano l’uccisore del loro caro, magari non ancora catturato o identificato.
La forza di perdonare, di non lasciarsi imprigionare e oscurare dall’odio e dalla vendetta, è un valore altissimo, rivela ima libertà pure dalle più sacrosante pulsioni emotive, che dà senso e dignità alla persona. Tuttavia il perdono è un fatto esistenziale e morale che riguarda soltanto la coscienza di un individuo e il rapporto fra una vittima e il suo persecutore. Non interessa l’opinione pubblica, non è e non dovrebbe essere una notizia e soprattutto non riguarda la legge né i rapporti fra il colpevole e la società.
Dinanzi a un omicidio, la legge non ha né da perdonare né da far vendette; il suo compito consiste nel ricostruire il fatto, qualificarlo giuridicamente, valutarne le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e comminare la pena. La giustizia non ha certo da considerare un assassino con maggior benevolenza perché è stato perdonato dai congiunti della sua vittima né con maggior severità perché questi ultimi chiedono vendetta. Far assistere ad esempio i parenti di un assassinato all’esecuzione dell’assassinò, come accade in alcuni degli Stati Uniti, declassa la giustizia a vendetta.
Ma c’è un’altra ragione che rende ambigua e regressiva questa smania – che ora sembra riprendere vigore, specie alla televisione – di chiedere alla gente, se perdona l’uccisore di un figlio, di un genitore, di un fratello. Si può perdonare solo in nome proprio, per torti fatti a noi, non ad altri, neppure se ci sono cari come la vita. Non siamo i proprietari dei nostri cari, non possiamo decidere per loro. Siamo padroni della nostra automobile: se qualcuno ce la sfascia possiamo – se lo crediamo – perdonarlo e rinunciare a chiedergli un risarcimento. Ma un figlio, una madre, una sorella, un amico non ci appartengono come una macchina; se qualcuno arreca loro violenza, li fa soffrire, li tortura o li uccide, possiamo – e dobbiamo – rinunciare a vendicarci direttamente e personalmente, ma non possiamo certo «perdonare» (che in qualche modo vuol dire assolvere) chi ha ucciso non noi, ma lui o lei.
Soltanto la vittima ha il diritto di perdonare, anche se talora non può più farlo perché la sua vita è stata spenta.
Il perdono di un omicidio che ha colpito la propria famiglia caratterizza le arcaiche società tribali e sopravvive nella società mafiosa, perché in quelle culture è la «famiglia» – in senso stretto o traslato – che conta, non il singolo individuo, il quale le appartiene ed è appunto considerato una sua proprietà. L’omicidio diviene allora un danno, ancorché ingente, subito dalla «famiglia» e, come tale, può essere perdonato mercé un adeguato risarcimento.
La civiltà – almeno la nostra – si fonda invece sul valore insopprimibile, irripetibile e insostituibile del singolo individuo, di ogni individuo; sul suo inalienabile diritto alla dignità e alla vita, la cui infrazione non può essere «perdonata» da nessun altro.
Chiedere, pubblicamente, a chi soffre la morte di una persona amata se perdona o no chi l’ha uccisa è una pacchiana sfacciataggine, che viola il senso della legge e offende l’autentica, non sbandierabile pietà del perdonare.

Link sul paradigma vittimario
De Luna: Andare oltre il paradigma vittimario

Paradigma vittimario e giustizia internazionale
Quando la memoria uccide la ricerca storica
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
Una storia politica dell’amnistia
Storia e giornate della memoria
Il nuovo pantheon del martirologio tricolore

Uso penale del paradigma vittimario
La liberazione condizionale e la lettera scarlatta
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show

Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

La liberazione condizionale e la “lettera scarlatta”

Fonte: davidesteccanella.postilla.it
12 luglio 2011

Qualche volta capita che sia il legislatore a scrivere male la legge ma qualche altra volta capita invece che sia il suo interprete designato a male applicare una legge scritta bene, è il caso, lo diciamo subito, della più recente tendenza giurisprudenziale in materia di liberazione condizionale, ovvero di quella speciale causa di estinzione della pena prevista all’art. 176 del capo II del titolo VI del Codice Penale.
La indicazione della “collocazione” sistematica di tale norma è fondamentale per comprendere preliminarmente che se è vero che la competenza a decidere in subiecta materia spetta, ai sensi dell’art. 682 Cpp, al Tribunale di Sorveglianza, ciò non significa affatto che la liberazione condizionale (introdotta, seppure in seguito modificata, ancora nel 1930) possa in alcun modo essere inquadrata tra tutte quelle norme extra codice (vd. legge Gozzini) di più recente introduzione che prevedono il ricorso a forme alternative alla detenzione per la esecuzione della pena inflitta, e che, come noto, costituiscono l’abituale alveo decisionale del Tribunale citato.

In altri termini e per meglio chiarire quello di cui si sta parlando, non si tratta di un “beneficio” o di una diversa modalità carceraria, bensì di un vero e proprio diritto stabilito dal Codice Penale. Il che comporta la necessità di affrontare l’art. 176 Cp seguendo due fondamentali e peculiari principi di base che regolano l’intero sistema generale del nostro Ordinamento penale. Il primo è che trattandosi di causa di estinzione di pena, e come tale collocata insieme alle altre cause estintive di reato o di pena nel citato titolo VI (sospensione condizionale, prescrizione, indulto, grazia, morte del reo, remissione querela, riabilitazione etc.) e non già di sua modalità esecutiva alternativa, la funzione del Giudice che la deve applicare si presenta più di natura accertativo-dichiarativa che valutativa o premiale.

Il secondo è che trattandosi di norma penale sostanziale occorre necessariamente rifarsi ai noti principi di certezza e tassatività (con conseguente divieto di analogia) nonché di irretroattività eccezion fatta per l’applicazione del principio del favor rei, il che sostanzialmente significa il dovere da parte del Giudice di applicare nulla di più e nulla di meno di quanto era scritto al momento in cui ha avuto inizio la commissione del reato.
A seguito dell’ultima modifica del 1986, l’attuale art. 176 Cp stabilisce che “il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli qualora il rimanente pena non superi i 5 anni” e con specifico riferimento ai condannati all’ergastolo al terzo comma che “il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena”.

La norma pertanto, anche per il condannato all’ergastolo, è molto chiara, per accedere alla causa estintiva di cui all’art. 176 Cp occorre che si siano verificate due precise e tassative condizioni di cui una sola delle due risulta affidata alla valutazione del Giudice, essendo l’altra meramente temporale, e pertanto del tutto oggettiva (almeno 26 anni di pena scontata).
Quindi una volta ritenuta, a seguito di rapido conteggio matematico della pena già eseguita, per così dire “ammissibile” la richiesta in oggetto, il Tribunale adito dovrà solo valutare la sussistenza o meno dell’ulteriore requisito, ovvero che il comportamento del condannato durante la esecuzione possa fare ritenere sicuro il suo “ravvedimento”.

Fermo restando che il concetto di “ravvedimento” non può certo richiamare concetti meta-giuridici è necessario capire, attraverso una lettura sistematica del Codice Penale, cosa il legislatore del 1930 avesse inteso allorché ebbe ad inserire, quale condizione necessaria a questa ipotesi di estinzione di pena, l’accertamento del sicuro ravvedimento del condannato.
Posto che da nessuna altra parte del codice è dato di ravvisare siffatto termine, cominciamo da un semplice ragionamento ad excludendum per ricavare che non ci si può richiamare nè a quella previsione di “recesso attivo” di cui all’ultimo comma dell’art. 56 Cp o di cui all’art. 605 Cp et similia, né al diverso concetto di “risarcimento” della vittima di cui alla speciale attenuante ex art. 62 n. 6 Cp che oltretutto richiede, come peraltro nel caso di recesso, che la condizione si verifichi prima del Giudizio di cognizione.

Tornando quindi alla norma in oggetto risulta di immediata evidenza l’inserimento di un duplice e fondamentale richiamo di natura temporale sia con riferimento al momento in cui il comportamento previsto viene richiesto, sia con riferimento al momento in cui detto comportamento deve essere valutato quale ravvedimento ai fini imposti dall’art. 176 Cp, momenti che, come è evidente, non coincidono affatto. Il comportamento del detenuto infatti viene valutato in un momento di molto successivo al suo effettivo verificarsi, giacchè, nel caso dell’ergastolano, il Giudice è chiamato a valutare come prova di odierno “ravvedimento” un comportamento progressivo ed assai lungo tenuto dal condannato nel corso dei suoi precedenti 26 anni di detenzione.
Potremmo dire che si tratti di una sorta di “coda” e di molto successiva a quella precedente valutazione fatta dal Giudice di cognizione al momento di quantificare la giusta pena secondo il disposto di cui all’art. 133 Cp che richiede, come noto, alla lett c) di valutare anche la condotta susseguente al reato, giacchè al Giudice della esecuzione viene in questo caso richiesto di valutare molti anni dopo la condotta susseguente all’inizio della detenzione.
In pratica il Tribunale di sorveglianza deve ricostruire il solo precorso carcerario del condannato e solo sulla base di quello decidere poi se ricorra o meno il requisito dell’intervenuto ravvedimento, nulla di più e nulla di meno.

Ecco quindi che al solo e limitato detto fine possono ben soccorrere, e non già quale similare alveo applicativo bensì quale utile strumento di valutazione, tutte quelle precedentemente citate norme che facoltizzano misure alternative alla detenzione, giacchè, tanto per dire, se il condannato all’ergastolo beneficia proficuamente da anni del regime della semilibertà (ovvero si reca al lavoro durante il giorno e fa ritorno in cella per la notte), la certezza dell’intervenuto ravvedimento è già belle che… raggiunta e comprovata in modo concreto, mentre più approfondita dovrà invece essere la indagine del Tribunale di sorveglianza in caso di reclusione mai interrotta, ma anche a tale fine si ritiene che gli incidentali provvedimenti in materia di liberazione anticipata (beneficio che abbuona ogni 6 mesi 15 giorni di condanna in caso di corretto comportamento carcerario) potrebbero fornire utili elementi di valutazione in tal senso.

Tutto questo appare a chi scrive di preclara chiarezza al punto da non richiedere la stesura della presente nota se non fosse che è risultato che ad alcuni condannati all’ergastolo per i cd. delitti politici degli anni settanta venga da qualche tempo richiesta dai vari Tribunali di sorveglianza italiani una condizione in più per accedere dopo 26 anni di carcere alla prevista estinzione, ossia la prova dell’avvenuto invio da parte del condannato di una lettera di contatto o di scuse alle vittime del delitto per il quale oltre 30 anni fa era intervenuta condanna (???).

In pratica, solo la allegazione di un tale invio, ed a prescindere ovviamente dal suo successivo esito (non trattandosi di domanda di grazia), consentirebbe, secondo le più recenti pronunce, di ritenere sicuro quel ravvedimento richiesto all’art. 176 Cp. Questa è la altrimenti incomprensibile ragione per cui oggi, pur in presenza di identici destini giudiziari, alcuni condannati all’ergastolo hanno ottenuto la liberazione condizionale ed altri no, né risulta, mi si dice, pendente una loro istanza in tal senso.
Ora, fermo restando che anche dal punto di vista “etico” (che peraltro qui di certo non rileva) imporre ad una vittima a distanza di anni la odiosa invasività anche solo della ricezione di uno scritto proveniente da chi anni addietro ha sconvolto la sua esistenza e per di più al dichiarato fine di consentire a quest’ultimo di ottenere la libertà dallo Stato, è fatto invero increscioso e di raro cinismo (e non a caso contro tale assurda giurisprudenza si è mossa da tempo, e con commendevole impegno, la parlamentare Sabina Rossa, figlia di quel Guido Rossa a suo tempo assassinato da un nucleo armato delle BR), occorre osservare che dal punto di vista giuridico tale “prassi” appare del tutto in contrasto sia con lo spirito che con il dettato della norma de quo.
La liberazione condizionale infatti non è un “premio” che lo Stato concede a chi ha chiesto 30 anni dopo scusa alla parte civile o si è dissociato, bensì una precisa e codificata causa di estinzione di una pena che, dopo un determinato (e ragionato e calibrato) lasso di tempo ha, secondo lo Stato (e non altri…) cessato di dispiegare i propri effetti afflittivi e sanzionatori per il reo.

Residuando quindi da valutarsi il secondo aspetto per cui lo Stato ha previsto (e comminato) una pena, ovverosia quello “recuperatorio” al tessuto sociale della collettività, a questo e solo a questo e non ad altro, occorre fare riferimento per l’accertamento della citata estinzione.
Chiedere inopinatamente alle vittime di “togliergli le castagne dal fuoco” appare, da parte dello Stato, non solo fortemente ipocrita e dimostrativo di una inaccettabile perdita di autorità, ma anche e più semplicemente, a mio modesto avviso, palesemente disapplicativo di una precisa disposizione di legge del Codice Penale che peraltro, al momento del fatto per cui è intervenuta condanna, nessuno poteva prevedere avrebbe successivamente sofferto di siffatta inopinata “aggiunta” giurisprudenziale che fino a qualche anno fa non aveva mai fatto la sua comparsa nei tanti provvedimenti in tal senso.

Mi domando sinceramente come sia possibile che sul punto non intervenga una buona volta la Suprema Corte di Cassazione.

www.avvocatosteccanella.it

Link
Quando ai familiari delle vittime si chiede di divenire gli esecutori delle pene. Postille ad un articolo di Claudio Magris
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Il paradigma vittimario

Caso Papini, una vicenda esemplare di giustizia dell’emergenza

Conferenza stampa a Montecitorio. I legali denunciano: «Quello di Papini è stato un processo ai sentimenti. Quando venne arrestato, la digos di Bologna sapeva già da un anno, grazie alle intercettazioni telefoniche, che andava in carcere a trovare la Blefari con l’accordo della direzione dell’istituto di pena per tentare di impedire i suoi propositi suicidari dichiarati in una lettera. L’inchiesta è stata una montatura». Dopo l’assoluzione crolla il teorema accusatorio messo in piedi dai pm bolognesi che hanno pilotato da lontano anche l’inchiesta romana e il processo. I magistrati dovrebbero archiviare la sua posizione nell’inchiesta sull’attentato a Marco Biagi, ma sotto le due torri esiste una delle peggiori procure d’Italia

Paolo Persichetti
Liberazione 6 aprile 2011

Chissà cosa avrebbe pensato il marziano di Flaiano se fosse atterrato ieri mattina davanti a Montecitorio? Mentre i post-girotondini del popolo viola presidiavano la piazza per protestare contro il modo in cui il governo e la sua maggioranza parlamentare affrontano i temi della giustizia, srotolando un tricolore lungo circa 60 metri per dare inizio alla giornata della democrazia accanto a molte bandiere dell’Italia dei valori, FdS e Sel, dentro la Camera si teneva una conferenza stampa quasi deserta sul caso di Massimo Papini: uno degli esempi drammaticamente più concreti di come si esercita la giustizia in Italia. 17 mesi e 23 giorni di carcere duro in custodia preventiva, quando andava bene in regime di alta sicurezza nel braccio speciale di Siano, in Calabria, dove sono rinchiusi una parte dei detenuti politici di sinistra; altrimenti in regime di totale isolamento, peggio del 41 bis, quando durante i lunghi mesi del processo era appoggiato al piano terra del reparto G12 di Rebibbia. Sempre solo in un cubicolo, senza diritto alla socialità con altri detenuti, e con le ore d’aria (per così dire) da passare in un rettangolo di cemento di pochi metri quadrati circondato da alte mura e con il cielo coperto da una grossa griglia metallica. Tutto questo per un’accusa senza fondamento: aver fatto parte delle cosiddette “nuove brigate rosse”, solo perché non aveva rinunciato ad assistere la sua ex fidanzata, Diana Blefari Melazzi, precipitata dopo l’arresto nel labirinto della sofferenza psichiatrica. Strada senza ritorno sfociata nel suicidio, poche settimane dopo l’arresto di Massimo, il 31 ottobre 2009. Una morte quasi indotta da una persecutoria volontà di sfruttare la sua malattia come una opportunità per le indagini. «Assolto per non aver commesso il fatto» hanno stabilito lo scorso 23 marzo i giudici della prima corte d’assise di Roma, ribadendo che la solidarietà, anche per chi è stato dichiarato colpevole, non è reato. Un caso «paradigmatico» hanno spiegato i suo legali, Caterina Calia e Francesco Romeo presenti alla conferenza stampa insieme a Gianluca Peciola, consigliere provinciale Sel e alla deputata radicale (lista Pd) Rita Bernardini, che ha seguito il caso, incontrato più volte Papini in carcere e portato radio radicale a registrare le udienze del processo. Attenzione mediatica che ha infastidito molto la pubblica accusa. Tra i banchi solo qualche sparuto giornalista e gli amici di Massimo, animatori del comitato che l’ha sostenuto nei suoi 17 mesi di detenzione.
La piazza era piena ma la sala era vuota. Eppure si parla tanto di giustizia al punto che – direbbero i sociologi – questo tema è divenuto il maggiore repertorio di mobilitazione dell’azione politica. Fa scorrere fiumi d’inchiostro, riempie tg e salotti televisivi, ma quando ci si trova di fronte a casi concreti l’interesse svanisce. Davvero una strana idea di giustizia: la destra che grida alle toghe rosse e vede complotti delle procure ovunque si allinea subito dietro l’azione repressiva della magistratura, quando questa si riversa contro soggetti estranei al mondo imprenditoriale, alle classi possidenti; la sinistra, che inneggia alla costituzione e si erge a paladina delle legalità, perde vista, udito e parola di fronte agli abusi, per non parlare del carattere sistemico delle pratiche inquisitorie condotte dalla magistratura inquirente, grazie anche ad una legislazione speciale che gli offre mano libera. Insomma ci si agita molto per non fare nulla. L’arena giudiziaria appare solo il luogo dove si è trasferito lo scontro politico. Alla fine, della giustizia, della giustizia giusta, delle garanzie, non interessa a nessuno. Vince solo la demagogia penale: in galera tutti meno quelli che ci mandano gli altri. E così vicende come quelle di Papini restano sullo sfondo, ignorate. Nessuno chiederà conto alla procura di Bologna che – è già accaduto in altri casi – ha pilotato da lontano l’arresto di Papini e il processo, occultando prove a discarico dell’imputato, come ha denunciato l’avvocato Romeo. Nessuno vorrà sapere perché i testi citati dalla difesa sono stati inchiestati durante il processo, al punto da dover temere che l’azione difensiva fosse diventata un delitto. Il marziano di Flaiano non ha esitato, ha ripreso il volo disgustato.

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Ignorata la disponibilita offerta da un gruppo di detenute che si offrì di assistere la Blefari. I magistrati puntavano al pentimento
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Cassazione: “Non è reato essere amici di inquisiti per banda armata”

Ho paura, dunque esisto

La paura è diventata un grande fantasma collettivo, un elemento immaginifico, una sindrome del mentale, una psicopatologia sociale

Paolo Persichetti
Liberazione 10 giugno 2008

paura fantasmiDal vecchio penso dunque sono cartesiano siamo passati al più prosaico ho paura dunque esisto. Sembra quasi d’essere tornati ad uno dei precetti dell’empirismo che riduceva l’essere alla sua capacità di percepire, esse est percipi. Secondo questa scuola filosofica la realtà non ha vita in sé, non prescinde dalla nostra capacità percettiva ma esiste soltanto per il mezzo della nostra conoscenza. La percezione non è dunque lo strumento che ci consente di entrare in relazione con la realtà circostante ma ciò che l’inventa, la costruisce, la crea. Da qui il passo molto breve verso una concezione meramente soggetivistica del mondo.
È un po’ quel che accade oggi con questa storia dell’insicurezza percepita. La realtà, nel nostro caso il fatto sociale, non esiste, o meglio esiste soltanto in quanto vi è la capacità di percepirlo, di rercepirlo molto male sarebbe il caso di aggiungere come dimostra l’ennesimo sondaggio sulla “paura percepita” dagli italiani, pubblicato da Repubblica (9 giugno 2010) con il commento di Ilvo Diamanti.
Nulla di nuovo: nonostante il decremento degli omicidi, delle rapine e delle violenze registrato nell’ultimo decennio nel nostro Paese, 9 italiani su 10 sono persuasi che la criminalità sia in aumento. Approfondendo meglio l’analisi ci si accorge che lì dove sono maggiori gli indici di sicurezza, cioè minore il numero di reati consumati e più alto il livello di sicurezza sociale (tutele, previdenza, welfare, buona amministrazione), corrisponde paradossalmente un’amplificazione dell’allarme sociale. La paura è dunque un grande fantasma collettivo, un elemento immaginifico, una sindrome del mentale, una psicopatologia sociale.
Questo panico innesca a sua volta una spirale perversa fatta d’effetti d’annuncio repressivi da parte delle autorità di governo locale e centrale, miranti a rassicurare l’opinione pubblica, col risultato di suscitare un effetto d’accredito della paura e del suo fondamento reale.
Le politiche penali rispondono spesso ad imput di natura politico-ideologica che risentono del contesto storico, di quella che è la soglia di legalità tollerata dalla società in un momento dato, seguendo una direzione opposta all’andamento dei reati denunciati. Per ragioni diverse l’attenzione degli organi repressivi dello Stato può attenuarsi oppure rivolgersi verso altri fenomeni. Come spiega Salvatore Verde nel suo, Massima sicurezza. Dal carcere speciale allo stato penale (Odradek), nel 1990 il numero degli omicidi, dei sequestri e dei furti subisce un notevole incremento rispetto al quinquennio precedente ma in compenso le persone denunciate all’autorità giudiziaria si dimezza passando da quasi 700 mila a 350 mila.
Ciò che abbiamo di fronte è una profonda mutazione antropologica. I miti contrattualistici del passato ci hanno tramandato una concezione della paura che cercava risposte politiche attraverso la creazione di patti fondativi. La liberazione della paura stava alla base del contratto che sorreggeva l’adesione alla comunità. Ciò non eliminava le asperità, al contrario la società era animata da uno spietato ma ancora creativo conflitto tra capitale e lavoro.
Nella paura di oggi, invece, c’è un risentimento torvo che ha bisogno di designare un nemico, un colpevole tra noi. È una passione triste. Si è persa la voglia di progettare, di costruire percorsi, di perlustrare il nuovo. La ricerca di capri espiatori è tornata la soluzione più semplice. L’orgasmo triste della vendetta incarognita, la libidine impotente della cattiveria antropologica sono diventati il viatico di una competizione vittimaria che si avvita su se stessa alla ricerca di un appagamento che non verrà mai.

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Avviso per il “Popolo viola”: cambiate giornale. Il Secolo d’Italia fa gli auguri al Fatto quotidiano. Tra fascisti ci si intende

Letture consigliate – Le molte affinità elettive che legano la destra postfascista ai giustizialisti del Fatto quotidiano

«Il Secolo d’Italia fa gli auguri al Fatto quotidiano»

di Luciano Lanna
Il Secolo d’Italia 23 mrzo 2011

Tanti auguri al Fatto Quotidiano che oggi inaugura ufficialmente la nuova sede di via Valadier a Roma, dove la redazione si è trasferita dal primo febbraio, e festeggia i 18 mesi di vita e di successo. Lo facciamo anche perché lo si avverte davvero come un giornale con il quale condividiamo molte cose. Dalla presenza sulle sue colonne della firma del nostro amico Massimo Fini al fatto che molto ci accomuna al direttore e al vicedirettore, Antonio Padellaro e Marco Travaglio. «Mio padre è stato fascista convinto. Zio Nazareno, uno dei discepoli di Bottai», ha confessato tempo fa l’ex direttore dell’Unità Padellaro a Claudio Sabelli Fioretti. Aggiungendo: «I miei miti erano i grandi scrittori americani. Ma la bella stagione è durata poco. Sono stato immesso subito in questo meccanismo mostruoso che è il giornalismo». E ancora: «Non ho mai votato Pci in vita mia. Anzi votai Craxi quando diventò segretario. Ma venivo visto come uno strano giornalista non rassicurante in un posto importante…». Marco Travaglio, poi, montanelliano e di destra, ha ribadito le sue idee anche ieri sera in tv a Niente di personale di Antonello Piroso. E anche lui si era confessato con Sabelli Fioretti: «Non sono stato in Lotta Continua, né in Potere Operaio, né in Cl. Non sono mai stato iscritto a niente. Io sono anticomunista oggi come lo ero allora». Anzi, Travaglio ci tiene a ribadire di non avere niente a che vedere con qualsiasi sinistra: «Se non fosse Berlusconi il capo della destra, io starei lì!». E anche tutto questo, come il dato che Massimo Fini con i suoi libri – da La ragione aveva torto a Il ribelle – sia uno degli autori più letti a destra, è solo la conferma dell’anomalia italiana, quel mondo alla rovescia determinato dal primato dell’antipolitica che da una ventina d’anni allontana l’Italia dagli altri paesi europei. Poi non è di sinistra, ma è da sempre un liberale doc, il responsabile dell’inserto settimanale del Fatto dedicato alla cultura, Riccardo Chiaberge: «Da quando è uscito – dice Padellaro – abbiamo 4mila lettori in più».

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Massimo Papini assolto, «Non faceva parte delle nuove Br»

Crolla il teorema accusatorio costruito contro Massimo Papini. Per i giudici non apperteneva alle nuove Br, aveva solo tentato di assistere la sua amica, Diana Blefari Melazzi, durante la malattia in carcere

Liberazione 24 marzo 2001

I pm Erminio Amelio e Luca Tescaroli avevano chiesto una condanna a sei anni di reclusione al termine di una requisitoria durata circa 14 ore. Per l’accusa era un appartenente alle cosiddette “nuove Brigate rosse”, referente di Diana Blefari Melazzi condannata all’ergastolo per l’attentato Biagi e suicidatasi nel carcere di Rebibbia il 31 ottobre del 2009. Massimo Papini aveva avuto in passato una relazione sentimentale con la donna. Poi le era rimasto vicino tentando in tutti i modi di aiutarla quando in carcere la Blefari cadde in preda a gravi crisi psichiatriche. Ieri pomeriggio la prima corte d’assise lo ha assolto, per non aver commesso il fatto. Una decisione molto netta che sbriciola il teorema dell’accusa. «Con l’assoluzione – hanno affermato gli avvocati difensori Francesco Romeo e Caterina Calia – termina l’atroce supplizio di Massimo Papini che ha subito 18 mesi di detenzione, gran parte della quale in regime di isolamento». Per i legali «Papini è stato sottoposto ad un processo solo per l’accanimento ingiustificato di investigatori ed inquirenti di diversi uffici giudiziari». La sua colpa? «essere rimasto accanto a Diana Blefari Melazzi, cui voleva bene e che ha cercato di far curare viste le terribili condizioni psichiche in cui versava».

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Processo breve per soli ricchi

Passa in commissione Giustizia della Camera l’emendamento che riduce soltanto per gli incensurati i termini di prescrizione della durata dei processi

Paolo Persichetti
Liberazione 23 marzo 2011

Siamo alle solite. La destra berlusconiana ripropone l’ennesima versione privata e classista del garantismo. La commissione Giustizia della Camera ha approvato ieri pomeriggio l’emendamento che riduce i termini per la prescrizione nel cosiddetto “processo breve”. Le riduzioni però avranno valore soltanto per gli imputati incensurati. Per i recidivi i termini saranno più lunghi. La norma non si applica ai procedimenti nei quali al momento della entrata in vigore della legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado. «Ho voluto semplicemente introdurre – ha spiegato Maurizio Paniz relatore Pdl del disegno di legge ed autore dell’emendamento – una sacrosanta distinzione di trattamento fra chi è recidivo e chi no, toccando il termine di aumento della prescrizione in caso di sua interruzione (sarà di un sesto per gli incensurati, di un quarto per i recidivi)». Secondo le opposizioni si tratterebbe dell’ennesimo sotterfugio ad personam, architettato per consentire a Silvio Berlusconi di sottrarsi al giudizio finale in alcuni dei processi in corso che lo vedono imputato. In particolare il processo Mills. In realtà la filosofia della norma ha un carattere molto più ampio, apertamente censitario. Introduce cioè un principio di garanzia più che legittimo, impedire in caso di interruzione che il processo si protragga all’infinito, confinandolo però ad un’applicazione che avvantaggerà solo i ceti possidenti, escludendo quei cittadini che per condizioni sociali sfavorevoli si trovano spesso davanti ad un tribunale. Ennesimo scudo di classe insomma. E che si tratti di un garantismo peloso e strumentale lo dimostra il fatto che la riduzione dei termini di prescrizione della durata del processo non è seguita anche da una riduzione dei termini massimi della custodia cautelare. Chi in carcere non entra mai, continuerà a restare fuori. Chi invece ci entra sempre, cioè i poveracci, non ne trarrà alcun vantaggio. Così i giustizialisti di ogni risma avranno raggiunto il loro scopo.




Franz Kafka e i professionisti della correzione

Michael Löwy, Franz Kafka. Rêveurs insoumis, Paris 2004

Riflessioni quanto mai attuali sull’uso della pena. Un’anticipazione dei moderni strumenti d’interiorizzazione della colpa introdotti nell’ordinamento penitenziario con i dispositivi premiali previsti dalla legislazione in favore dei dissociati e successivamente dalla Gozzini. Oggi ulteriormente sviluppati dopo che la figura della vittima è divenuta il perno del sistema penale. Il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il proprio ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo resta l’unica soluzione accettabile, perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbero la guarigione mentale della vittima.
L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che ha premiato pentiti e dissociati


In un brano, conosciuto sotto il nome di frammento del sostituto, e ritrovato nei suoi quaderni postumi, Franz Kafka si diverte a mettere in scena il ragionamento servile e ottuso di un sostituto procuratore incaricato di sostenere l’accusa nei confronti di un uomo incolpato di lesa maestà.
Secondo il magistrato le cose del mondo dovevano attenersi ad una curiosa geometria dell’autorità che vede la vita assumere sempre una linea ricurva, nella quale la postura dell’essere ha senso unicamente se rivolta in posizione arcuata, prona, reclina, flessa, prostrata, accucciata, soprattutto mai dritta: «Egli credeva che se tutti avessero collaborato con il Re e il Governo nella calma e nella fiducia, si potevano superare tutte le difficoltà[…] più grande era la fiducia, e ancora di più si doveva curvare la schiena, ma in virtù di principi naturali, senza bassezza. Ciò che impediva uno stato di cose così auspicabile, erano personaggi della risma dell’accusato che, usciti da non si sa quali bassi fondi, venivano a disperdere con le loro grida la massa compatta delle brave genti». L’obiettivo della macchina giudiziaria non era più quello d’applicare un semplice castigo ma di spingere a collaborare attivamente alla propria punizione affinché la condanna assumesse il senso di una vera correzione, o piuttosto l’ossimoro della correzione, cioè il raddrizzamento, la messa in riga attraverso la curvatura dell’individuo. L’essenziale della pena diventa il processo d’interiorizzazione del sentimento di colpa. Senza una vera adesione alla propria penitenza, non c’era alcuna salvezza possibile. L’infrazione penale prendeva allora le sembianze di una colpa teologica, nella quale crimine e peccato appaiono indissolubilmente intrecciati.