Quando ai familiari delle vittime si chiede di divenire gli esecutori delle pene. Postille ad un articolo di Claudio Magris

«Basta con la parodia del perdono», è il titolo di un intervento di Claudio Magris apparso sul Corriere della sera del 9 settembre 2011. «Si tratta di una scelta della coscienza – spiega l’illustre germanista – che per definizione non può essere pubblica, messa in mostra davanti alle televisioni come accade sempre più di questi tempi».
L’altro importante assunto contenuto nell’articolo afferma che il funzionamento della macchina giudiziaria non può ruotare attorno alla presenza del perdono, esercitando clemenza se questo viene concesso oppure severità se viene a mancare. «E’ inutile coinvolgere i familiari delle vittime – conclude Magris – non spetta a loro fare giustizia».

Non possiamo che salutare positivamente questa presa di posizione da parte di una delle firme più prestigiose del maggiore quotidiano italiano. Tuttavia c’è qualcosa nell’argomentare del professore dell’università di Trieste che lascia trapelare una sottile perfidia.

L’intero ragionamento di Magris è sbilanciato sulla questione del perdono, lasciando in ombra il problema della vendetta. D’altronde il tema del perdonismo sembra essere una delle sue ossessioni: nell’arco degli ultimi 9 anni Magris ha scritto ben tre articoli sul Corriere della sera praticamente identici: il primo del 31 luglio 2002, «Il perdono così facile e vuoto», in risposta ad un intervento di Marrina Corradi sull’Avvenire; il secondo dal titolo «L’arte difficile di chiedere scusa», del 16 dicembre 2007, dove si fustigavano lo «spirito del tempo, il tic mediatico: tutti i risvolti di un atteggiamento mentale sempre più diffuso», legati appunto alla moda della perdonanza che va di pari passo con la repentence esibita in forma quasi narcisistica.
Questa asimmetria tra perdono e vendetta sembra voler suggerire che ci sia in giro una dilagare della clemenza, un eccesso di perdonanza che sta soffocando la giustizia. Ora il paradosso sta proprio nell’esatto contrario.
E’ vero che si parla fin troppo di perdono ovunque, come giustamente documenta Magris, ma lo si fa solo per negarlo. Il vero tema di oggi è infatti il vendettismo.

Quando si chiama in causa con tanta fretta, sciatteria e superficialità un sentimento religioso tanto delicato, profondo e complesso, qual’è il perdono, con tutte le implicazioni che esso racchiude anche nella sua economia narcisistica («Chi perdona si pone al di sopra del perdonato. Assurge ad una posizione etica che lo sormonta facendo mostra di una superiore gerarchia morale. L’odio e la vendetta al contrario pongono allo stesso livello del colpevole», ricorda lo stesso Magris in uno dei suoi articoli linkati), lo si fa per istigare sentimenti esattamente opposti.

L’analisi di Magris perde la sua consuetà sottigliezza e non s’accorge che la tematica del perdono è emersa pubblicamente come risvolto del pentimento, termine improprio, imbastardito, perché utilizzato per definire la condotta dei «collaboratori di giustizia».
Un cinico scambio realizzato in nome della ragion di Stato sul mercato della giustizia penale tra chi vende chiamate di correo, accuse contro terzi, de relato ed altre dichiarazioni utili a costruire ipotesi d’accusa e teoremi di colpevolezza e chi, in cambio, offre indulgenza penale e carceraria. Un comportamento che sul terreno strettamente morale in altre epoche veniva qualificato come delatorio ed ora è diventato invece prova di ravvedimento.

Le procedure istituzionali introdotte dalla legislazione premiale dell’emergenza che hanno codificato, in varie forme e gradi, la collaborazione e il ravvedimento (per intenderci l’ampio ventaglio che va dalla collaborazione piena e totale alla dissociazione), prevedevano per l’appunto “atti pubblici di repentance”: dai documenti alle interviste nelle quali si dovevano declamare il riconoscimento dei propri errori, la natura paradigmatica del male compiuto, agli incontri sollecitati e organizzati dentro le carceri, e via via in modo sempre più pubblico all’esterno, con quei familiari di persone colpite che si rendevano disponibili (perché mossi e in qualche modo strumentalizzati) dalla loro matrice cristiana.

Perdonismo e pentimento figli della ragion di Stato
Il nodo dunque non sta, come suggerisce semplicisticamente Magris, in una sorta di diabolica furberia degli individui sottoposti a condanna ma nel sistema penale speciale instaurato a partire dalla fine degli anni 70 e nella cultura giudiziaria che da allora ha formato migliaia di magistrati.

Il processo di privatizzazione della giustizia, la critica al sistema eccessivamente «reocentrico» del processo penale e dell’escuzione penale, sono i fenomeni che hanno rimesso al centro la vittima, o i suoi familiari, facendone i nuovi arbitri del sistema penale.
In realtà il processo a cui abbiamo assitito a partire dagli anni 90 del secolo scorso è ancora più perfido: il sistema giudiziario usa il paradigma vittimario per legittimarsi. Sulle spalle delle vittime, o dei loro familiari (e qui le parole di Magris, lì dove spiega che un familiare colpito non può essere considerato una proprietà come una macchina, sono esemplari) grava la ragione morale che giustifica l’inasprimento delle pene, la vessazione sui corpi dei rei.
Una delega dietro la quale si cela una comoda deresponsabilizzazione della magistratura. La controprova viene quando i familiari hanno chiesto di sottrarsi a questa trappola, (vedi l’atteggiamento di Sabina Rossa) chiedendo ai magistrati, alle leggi e alla Stato di fare integralmente la propria parte.
E’ lì che un sistema perfettamente congeniato salta.

Quando i familiari si sottraggono, non al perdonismo ma al vendettismo, d’improvviso perdono centralità. La magistratura non li ascolta più. Il re è nudo.

Recentemente una detenuta politica condannata all’ergastolo, e che nel frattempo aveva scontato tre decenni di carcere, ha ottenuto la liberazione condizionale dopo reiterati rifiuti da parte della magistratura di sorveglianza. La condizione posta perché l’accesso a questa misura fosse possibile non era una valutazione del percorso trentennale della detenuta, l’assenza di pericolosità sociale, le mutate condizioni storico-politiche, ma l’incontro con una vittima, una persona ferita nel corso di una delle azioni realizzate dall’organizzazione in cui aveva militato tra gli anni 70-80.
L’episodio è avvenuto in presenza di una “commissione conciliatrice” composta da funzionari ed esperti del ministero della Giustizia che operano nel campo della cosiddetta mediazione penale.
La scena descritta nella stessa ordinanza redatta dai giudici ha assunto toni da melodramma: i due che si parlano e si abbracciano davanti al giury che osserva soddisfatto. Ci mancava l’applauso e il brindisi riconciliatorio.
La teatralizzazione del perdono e delle scuse (o delle spiegazioni), la messa in scena di un qualcosa che, semmai ha un senso, non può che averlo in una sfera non pubblica, meno che mai sotto lo sguardo censorio dei professionisti della correzione.
Insomma una pantomima che si prende gioco dei sentimenti delle persone colpite e dei prigionieri sottoposti ad umilianti cerimonie di degradazione simbolica.

Questa, caro Magris, è la parodia del perdono ed è tutta opera dello Stato.

Basta con la parodia del perdono
Claudio Magris
Corriere della sera 9 settembre 2011

Si racconta che, durante una guerra civile in Messico, alcuni rivoltosi volessero fucilare un sacerdote, pretendendo però che questi, prima dell’esecuzione, li assolvesse dal peccato che stavano per commettere. Vero o falso, l’aneddoto indica quanto siano radicati nell’animo umano sia la, violenza sia il bisogno di sentirsi perdonati, innocenti, lavati dalla colpa – magari per accingersi poco dopo, col cuore tranquillo, a un’altra azione malvagia.
Anche le cose e i valori più sacri, come il perdono, possono diventare un’empia parodia, quando vengono ostentati con superficiale e oltraggiosa vacuità. Già anni fa alcuni giornalisti avevano sferzato una mania che dilagava negli organi di informazione: appena un tabaccaio, un benzinaio, un gioielliere o chi altro ancora veniva assassinato da un rapinatore, ci si precipitava a chiedere ai genitori o ai figli della vittima se perdonavano l’uccisore del loro caro, magari non ancora catturato o identificato.
La forza di perdonare, di non lasciarsi imprigionare e oscurare dall’odio e dalla vendetta, è un valore altissimo, rivela ima libertà pure dalle più sacrosante pulsioni emotive, che dà senso e dignità alla persona. Tuttavia il perdono è un fatto esistenziale e morale che riguarda soltanto la coscienza di un individuo e il rapporto fra una vittima e il suo persecutore. Non interessa l’opinione pubblica, non è e non dovrebbe essere una notizia e soprattutto non riguarda la legge né i rapporti fra il colpevole e la società.
Dinanzi a un omicidio, la legge non ha né da perdonare né da far vendette; il suo compito consiste nel ricostruire il fatto, qualificarlo giuridicamente, valutarne le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e comminare la pena. La giustizia non ha certo da considerare un assassino con maggior benevolenza perché è stato perdonato dai congiunti della sua vittima né con maggior severità perché questi ultimi chiedono vendetta. Far assistere ad esempio i parenti di un assassinato all’esecuzione dell’assassinò, come accade in alcuni degli Stati Uniti, declassa la giustizia a vendetta.
Ma c’è un’altra ragione che rende ambigua e regressiva questa smania – che ora sembra riprendere vigore, specie alla televisione – di chiedere alla gente, se perdona l’uccisore di un figlio, di un genitore, di un fratello. Si può perdonare solo in nome proprio, per torti fatti a noi, non ad altri, neppure se ci sono cari come la vita. Non siamo i proprietari dei nostri cari, non possiamo decidere per loro. Siamo padroni della nostra automobile: se qualcuno ce la sfascia possiamo – se lo crediamo – perdonarlo e rinunciare a chiedergli un risarcimento. Ma un figlio, una madre, una sorella, un amico non ci appartengono come una macchina; se qualcuno arreca loro violenza, li fa soffrire, li tortura o li uccide, possiamo – e dobbiamo – rinunciare a vendicarci direttamente e personalmente, ma non possiamo certo «perdonare» (che in qualche modo vuol dire assolvere) chi ha ucciso non noi, ma lui o lei.
Soltanto la vittima ha il diritto di perdonare, anche se talora non può più farlo perché la sua vita è stata spenta.
Il perdono di un omicidio che ha colpito la propria famiglia caratterizza le arcaiche società tribali e sopravvive nella società mafiosa, perché in quelle culture è la «famiglia» – in senso stretto o traslato – che conta, non il singolo individuo, il quale le appartiene ed è appunto considerato una sua proprietà. L’omicidio diviene allora un danno, ancorché ingente, subito dalla «famiglia» e, come tale, può essere perdonato mercé un adeguato risarcimento.
La civiltà – almeno la nostra – si fonda invece sul valore insopprimibile, irripetibile e insostituibile del singolo individuo, di ogni individuo; sul suo inalienabile diritto alla dignità e alla vita, la cui infrazione non può essere «perdonata» da nessun altro.
Chiedere, pubblicamente, a chi soffre la morte di una persona amata se perdona o no chi l’ha uccisa è una pacchiana sfacciataggine, che viola il senso della legge e offende l’autentica, non sbandierabile pietà del perdonare.

Link sul paradigma vittimario
De Luna: Andare oltre il paradigma vittimario

Paradigma vittimario e giustizia internazionale
Quando la memoria uccide la ricerca storica
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
Una storia politica dell’amnistia
Storia e giornate della memoria
Il nuovo pantheon del martirologio tricolore

Uso penale del paradigma vittimario
La liberazione condizionale e la lettera scarlatta
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show

Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

L’insostenibilità economica del sistema penitenziario

Caro-carceri, riduciamo i detenuti e dimezziamo strutture inutili

Paolo Persichetti

Liberazione 18 agosto 2011

La domanda giusta non è quanto costa un detenuto ma quanto costano le carceri. In questi tempi di urgenza economica di fronte alle manovre speculative dei mercati finanziari sul debito pubblico, mentre il governo ha annunciato una nuova manovra economica correttiva per il rientro del deficit che prevede ulteriori tagli e imposte che vengono ad aggiungersi ai pesanti interventi già introdotti nella prima stesura della legge di bilancio, in presenza di una situazione di sovraffollamento carcerario senza precedenti (67 mila detenuti), dovrebbe imporsi nel dibattito che si aperto sui rimedi da intraprendere (patrimoniale, tassa sulle speculazioni finanziarie, abolizione della cosiddetta “finanza tossica”, fondi sovrani, eurobond, smantellamento delle spese militari ecc.) anche una riflessione sull’antieconomia dell’istituzione carcere.
Secondo i dati elaborati da Ristretti orizzonti, negli ultimi 10 anni il sistema penitenziario è costato alle casse dello Stato circa 29 miliardi di euro. Dal 2000 ad oggi almeno 2 miliardi e mezzo all’anno. Vista l’ingente somma impiegata è più che lecito porre domande sull’utilità pubblica e la performatività sociale di questo tipo di spesa.

La prima risposta, sicuramente la più scontata, ritiene che il sistema penitenziario sia necessario a garantire la sicurezza. Ad essa si aggiunge una variante che fa leva sulle proiezioni simboliche: la presenza del carcere si giustificherebbe con l’esigenza di trasmettere sicurezza. Entriamo qui nel campo della retribuzione simbolica: ad ogni crimine deve corrispondere una sanzione inflitta a colui che il sistema giudiziario ha individuato come colpevole. Questa retribuzione afflittiva è ritenuta decisiva poiché in grado di produrre un valore risarcitorio e rassicurante per la società.
A dire il vero anche questo effetto retributivo si è affievolito negli ultimi tempi, e non perché sia venuta meno la natura afflittiva delle pene che – stando ai dati ufficiali – si sono notevolmente allungate e inasprite come dimostra il numero degli ergastolani, oltre 1500, a cui vanno aggiunti l’alto numero di persone condannate ad una pena superiore ai 20 anni di reclusione, ma anche per la presenza dei ripetuti e numerosi vincoli ostativi introdotti nel corso degli ultimi decenni che impediscono l’accesso ai benefici penitenziari, oltre alla presenza del 41bis (regime di isolamento massimale). Nonostante ciò è convinzione diffusa che il sistema penale non punisca a sufficienza. Ad alimentare questo pregiudizio è la deriva vittimaria che ha permeato la società. Un’ideologia dall’istinto cannibalesco che ha bisogno di capri espiatori per riprodursi. Come sanno tutti gli esperti ed operatori che lavorano nel settore, la sicurezza è diventata una nozione eterea, sempre più distante dalla realtà dei fatti sociali e sempre più abitata da percezioni, fantasmi e paure. Qualcosa che investe l’inconscio sociale più che le reali condizioni della convivenza civile. Se il carcere serve a garantire la sicurezza è singolare che l’impennata d’incarcerazioni corrisponda con il decennale decremento degli omicidi, delle rapine e delle violenze. Ma allora se ci sono meno assassini e rapinatori, nonostante 9 italiani su 10 siano persuasi che la criminalità è in aumento, chi sono questi “delinquenti” che riempiono le carceri fino a scoppiare?
La risposta si trova in alcune leggi e in diversi inasprimenti del codice penale e della legge Gozzini: La Bossi-Fini che criminalizza l’irregolarità amministrativa degli immigrati; la Fini-Giovanardi che considera altamente criminale l’uso di droghe leggere e la Cirielli che infierisce sulla recidiva, vero è proprio manganello classista che colpisce i comportamenti devianti delle fasce sociali più deboli. L’innalzamento della soglia di legalità introdotto da queste normative ha trasformato in reati penali comportamenti, o devianze, precedentemente non penalizzati o affrontati con soluzioni mediche o amministrative. Siano dunque di fronte ad una questione tutta politica, ad un’idea di società, una concezione del mondo riassunta nell’orgasmo triste della vendetta incarognita, nella libidine impotente della cattiveria antropologica, divenuti il viatico di una competizione vittimaria che si avvita su se stessa alla ricerca di un appagamento senza fine. Più le carceri saranno piene maggiori saranno le richieste d’incarcerazione e le proteste per la troppa indulgenza. Un fallimento per un sistema penale che punta a garantire se non la sicurezza almeno la sua percezione.

La seconda risposta evoca per il carcere la funzione rieducativa. Una contraddizione in termini per non dire una bestemmia. Questo mito morale e utilitaristico, iscritto persino nella costituzione, è tuttavia smentito proprio dai conti. L’80% del bilancio penitenziario è assorbito dal personale (48 mila dipendenti tra custodia, amministrativi, direttori, educatori). Solo il 13% va al mantenimento dei detenuti (corredo, vitto, cure sanitarie, istruzione, assistenza sociale), il 4,4% serve alla manutenzione, il 3,4% al funzionamento (energia elettrica, acqua). In tempi di iperliberismo l’unica dose di keynesimo legittimo sembra essere solo quello della sofferenza.
I tagli imposti nelle ultime finanziarie hanno provocato una riduzione diseguale delle risorse: 5% sul personale; 31% per tutto il resto. Considerando che in 30 mesi i detenuti sono aumentati di quasi 30mila unità, le risorse procapite per detenuto sono precipitate dai 200 euro al giorno del 2007 ai 113 del 2010. Appena 3,95 euro giornalieri per i pasti e 11 centesimi per le attività scolastiche, culturali e sportive.

Se l’esperienza carceraria è dunque così fallimentare perché non gettare la scure dei tagli proprio a partire dal numero dei detenuti e delle carceri?

Link
Niente amnistia perché ci vogliono i 2/3 del parlamento? Allora abolite le ostative del 4bis e allungate la liberazione anticipata. Basta la maggioranza semplice
Cronache carcerarie

La liberazione condizionale e la “lettera scarlatta”

Fonte: davidesteccanella.postilla.it
12 luglio 2011

Qualche volta capita che sia il legislatore a scrivere male la legge ma qualche altra volta capita invece che sia il suo interprete designato a male applicare una legge scritta bene, è il caso, lo diciamo subito, della più recente tendenza giurisprudenziale in materia di liberazione condizionale, ovvero di quella speciale causa di estinzione della pena prevista all’art. 176 del capo II del titolo VI del Codice Penale.
La indicazione della “collocazione” sistematica di tale norma è fondamentale per comprendere preliminarmente che se è vero che la competenza a decidere in subiecta materia spetta, ai sensi dell’art. 682 Cpp, al Tribunale di Sorveglianza, ciò non significa affatto che la liberazione condizionale (introdotta, seppure in seguito modificata, ancora nel 1930) possa in alcun modo essere inquadrata tra tutte quelle norme extra codice (vd. legge Gozzini) di più recente introduzione che prevedono il ricorso a forme alternative alla detenzione per la esecuzione della pena inflitta, e che, come noto, costituiscono l’abituale alveo decisionale del Tribunale citato.

In altri termini e per meglio chiarire quello di cui si sta parlando, non si tratta di un “beneficio” o di una diversa modalità carceraria, bensì di un vero e proprio diritto stabilito dal Codice Penale. Il che comporta la necessità di affrontare l’art. 176 Cp seguendo due fondamentali e peculiari principi di base che regolano l’intero sistema generale del nostro Ordinamento penale. Il primo è che trattandosi di causa di estinzione di pena, e come tale collocata insieme alle altre cause estintive di reato o di pena nel citato titolo VI (sospensione condizionale, prescrizione, indulto, grazia, morte del reo, remissione querela, riabilitazione etc.) e non già di sua modalità esecutiva alternativa, la funzione del Giudice che la deve applicare si presenta più di natura accertativo-dichiarativa che valutativa o premiale.

Il secondo è che trattandosi di norma penale sostanziale occorre necessariamente rifarsi ai noti principi di certezza e tassatività (con conseguente divieto di analogia) nonché di irretroattività eccezion fatta per l’applicazione del principio del favor rei, il che sostanzialmente significa il dovere da parte del Giudice di applicare nulla di più e nulla di meno di quanto era scritto al momento in cui ha avuto inizio la commissione del reato.
A seguito dell’ultima modifica del 1986, l’attuale art. 176 Cp stabilisce che “il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli qualora il rimanente pena non superi i 5 anni” e con specifico riferimento ai condannati all’ergastolo al terzo comma che “il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena”.

La norma pertanto, anche per il condannato all’ergastolo, è molto chiara, per accedere alla causa estintiva di cui all’art. 176 Cp occorre che si siano verificate due precise e tassative condizioni di cui una sola delle due risulta affidata alla valutazione del Giudice, essendo l’altra meramente temporale, e pertanto del tutto oggettiva (almeno 26 anni di pena scontata).
Quindi una volta ritenuta, a seguito di rapido conteggio matematico della pena già eseguita, per così dire “ammissibile” la richiesta in oggetto, il Tribunale adito dovrà solo valutare la sussistenza o meno dell’ulteriore requisito, ovvero che il comportamento del condannato durante la esecuzione possa fare ritenere sicuro il suo “ravvedimento”.

Fermo restando che il concetto di “ravvedimento” non può certo richiamare concetti meta-giuridici è necessario capire, attraverso una lettura sistematica del Codice Penale, cosa il legislatore del 1930 avesse inteso allorché ebbe ad inserire, quale condizione necessaria a questa ipotesi di estinzione di pena, l’accertamento del sicuro ravvedimento del condannato.
Posto che da nessuna altra parte del codice è dato di ravvisare siffatto termine, cominciamo da un semplice ragionamento ad excludendum per ricavare che non ci si può richiamare nè a quella previsione di “recesso attivo” di cui all’ultimo comma dell’art. 56 Cp o di cui all’art. 605 Cp et similia, né al diverso concetto di “risarcimento” della vittima di cui alla speciale attenuante ex art. 62 n. 6 Cp che oltretutto richiede, come peraltro nel caso di recesso, che la condizione si verifichi prima del Giudizio di cognizione.

Tornando quindi alla norma in oggetto risulta di immediata evidenza l’inserimento di un duplice e fondamentale richiamo di natura temporale sia con riferimento al momento in cui il comportamento previsto viene richiesto, sia con riferimento al momento in cui detto comportamento deve essere valutato quale ravvedimento ai fini imposti dall’art. 176 Cp, momenti che, come è evidente, non coincidono affatto. Il comportamento del detenuto infatti viene valutato in un momento di molto successivo al suo effettivo verificarsi, giacchè, nel caso dell’ergastolano, il Giudice è chiamato a valutare come prova di odierno “ravvedimento” un comportamento progressivo ed assai lungo tenuto dal condannato nel corso dei suoi precedenti 26 anni di detenzione.
Potremmo dire che si tratti di una sorta di “coda” e di molto successiva a quella precedente valutazione fatta dal Giudice di cognizione al momento di quantificare la giusta pena secondo il disposto di cui all’art. 133 Cp che richiede, come noto, alla lett c) di valutare anche la condotta susseguente al reato, giacchè al Giudice della esecuzione viene in questo caso richiesto di valutare molti anni dopo la condotta susseguente all’inizio della detenzione.
In pratica il Tribunale di sorveglianza deve ricostruire il solo precorso carcerario del condannato e solo sulla base di quello decidere poi se ricorra o meno il requisito dell’intervenuto ravvedimento, nulla di più e nulla di meno.

Ecco quindi che al solo e limitato detto fine possono ben soccorrere, e non già quale similare alveo applicativo bensì quale utile strumento di valutazione, tutte quelle precedentemente citate norme che facoltizzano misure alternative alla detenzione, giacchè, tanto per dire, se il condannato all’ergastolo beneficia proficuamente da anni del regime della semilibertà (ovvero si reca al lavoro durante il giorno e fa ritorno in cella per la notte), la certezza dell’intervenuto ravvedimento è già belle che… raggiunta e comprovata in modo concreto, mentre più approfondita dovrà invece essere la indagine del Tribunale di sorveglianza in caso di reclusione mai interrotta, ma anche a tale fine si ritiene che gli incidentali provvedimenti in materia di liberazione anticipata (beneficio che abbuona ogni 6 mesi 15 giorni di condanna in caso di corretto comportamento carcerario) potrebbero fornire utili elementi di valutazione in tal senso.

Tutto questo appare a chi scrive di preclara chiarezza al punto da non richiedere la stesura della presente nota se non fosse che è risultato che ad alcuni condannati all’ergastolo per i cd. delitti politici degli anni settanta venga da qualche tempo richiesta dai vari Tribunali di sorveglianza italiani una condizione in più per accedere dopo 26 anni di carcere alla prevista estinzione, ossia la prova dell’avvenuto invio da parte del condannato di una lettera di contatto o di scuse alle vittime del delitto per il quale oltre 30 anni fa era intervenuta condanna (???).

In pratica, solo la allegazione di un tale invio, ed a prescindere ovviamente dal suo successivo esito (non trattandosi di domanda di grazia), consentirebbe, secondo le più recenti pronunce, di ritenere sicuro quel ravvedimento richiesto all’art. 176 Cp. Questa è la altrimenti incomprensibile ragione per cui oggi, pur in presenza di identici destini giudiziari, alcuni condannati all’ergastolo hanno ottenuto la liberazione condizionale ed altri no, né risulta, mi si dice, pendente una loro istanza in tal senso.
Ora, fermo restando che anche dal punto di vista “etico” (che peraltro qui di certo non rileva) imporre ad una vittima a distanza di anni la odiosa invasività anche solo della ricezione di uno scritto proveniente da chi anni addietro ha sconvolto la sua esistenza e per di più al dichiarato fine di consentire a quest’ultimo di ottenere la libertà dallo Stato, è fatto invero increscioso e di raro cinismo (e non a caso contro tale assurda giurisprudenza si è mossa da tempo, e con commendevole impegno, la parlamentare Sabina Rossa, figlia di quel Guido Rossa a suo tempo assassinato da un nucleo armato delle BR), occorre osservare che dal punto di vista giuridico tale “prassi” appare del tutto in contrasto sia con lo spirito che con il dettato della norma de quo.
La liberazione condizionale infatti non è un “premio” che lo Stato concede a chi ha chiesto 30 anni dopo scusa alla parte civile o si è dissociato, bensì una precisa e codificata causa di estinzione di una pena che, dopo un determinato (e ragionato e calibrato) lasso di tempo ha, secondo lo Stato (e non altri…) cessato di dispiegare i propri effetti afflittivi e sanzionatori per il reo.

Residuando quindi da valutarsi il secondo aspetto per cui lo Stato ha previsto (e comminato) una pena, ovverosia quello “recuperatorio” al tessuto sociale della collettività, a questo e solo a questo e non ad altro, occorre fare riferimento per l’accertamento della citata estinzione.
Chiedere inopinatamente alle vittime di “togliergli le castagne dal fuoco” appare, da parte dello Stato, non solo fortemente ipocrita e dimostrativo di una inaccettabile perdita di autorità, ma anche e più semplicemente, a mio modesto avviso, palesemente disapplicativo di una precisa disposizione di legge del Codice Penale che peraltro, al momento del fatto per cui è intervenuta condanna, nessuno poteva prevedere avrebbe successivamente sofferto di siffatta inopinata “aggiunta” giurisprudenziale che fino a qualche anno fa non aveva mai fatto la sua comparsa nei tanti provvedimenti in tal senso.

Mi domando sinceramente come sia possibile che sul punto non intervenga una buona volta la Suprema Corte di Cassazione.

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Quando ai familiari delle vittime si chiede di divenire gli esecutori delle pene. Postille ad un articolo di Claudio Magris
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show

Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili
Emergenza giudiziaria e logica premiale
Il paradigma vittimario

Giovanni De Luna, «Serve un nuovo patto memoriale che vado oltre il punto di vista vittimario»

L’intervista – Giovanni De Luna, Storico, autore di La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Feltrinelli

«Lo spazio pubblico – spiega Giovanni De Luna – è colonizzato dal lutto e dal dolore. La centralità delle vittime alimenta una fortissima carica rivendicativa, un’inesausta richiesta di risarcimento e di riparazione. E poi ancora la soffocante presenza delle emozioni: odio, vendetta, perdono, pietà, compassione». Dopo l’analisi proposta alcuni anni fa da Enzo Traverso in Passato, modi d’impiego, sul peso che la nuova centralità vittimaria ha assunto nel discorso storiografico, Giovanni De Luna approfondisce lo sguardo critico sul fenomeno adeguandolo al contesto italiano.

Per una genealogia italiana del paradigma vittimario

Il paradigma vittimario tracima ampiamente la questione storiografica, la sua diromppenza ha stravolto l’intero modo di funzionamento dell’impianto giudiziario ed è divenuta centrale anche nei nuovi modelli di affermazione politica come il populismo penale. Per restare, però, ad una genealogia italiana della “centralità delle vittime” nel discorso pubblico, a nostro avviso occorre fare un passo indietro. Prima che si affermasse oltre Oceano come aspetto decisivo del populismo penale, e che arrivasse in Europa sull’onda del neoliberismo, della destrutturazione dello Stato Keynesiano, della privatizzazione sempre più estesa dello spazio sociale, in Italia era stato il partito comunista a salire sul cavallo di battaglia del vittimismo in funzione “antiterrorista”. Il patrocinio legale offerto dai legali ufficiali del pci alle parti civili nei maxi-processi contro la lotta armata, la retorica costruita sulla stampa e gli organi di comunicazione influenzati dal partito di Berlinguer, hanno gettato le prime basi ideologiche del discorso vittimario.

Il secondo passaggio, tra la fine degli anni 80 e buona parte dei 90, fu gestito invece dal partito editorial-finanziario di Repubblica. Fu Eugenio Scalfari a promuovere le “vittime del terrorismo” a nuovi arbitri della politica in funzione antiamnistia. Vennero gettate allora le basi del successivo processo di “privatizzazione della giustizia”, negli ultimi tempi rifiutato nettamente da una minoranza di familiari delle vittime (vedi la battaglia condotta da Sabina Rossa). Un processo che condusse la magistratura, dopo la funzione di supplenza antiterrorista svolta per conto del sistema politico, ad adossare ai familiari l’ultima supplenza, questa svolta in materia di conclusione dell’esecuzione penale con l’introduzione del rito della richiesta di perdono come requisito necessario alla concessione delle liberazioni condizionali per i prigionieri politici.

Paolo Persichetti
Liberazione 8 maggio 2011


Un profluvio di leggi memoriali ha accompagnato l’avvio del nuovo secolo. Ne parliamo con Giovanni De Luna, autore di un volume fresco di stampa, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Feltrinelli. Dal luglio 2000 al novembre 2009 il parlamento italiano ha istituito tra i nuovi riti pubblici della nazione un gran numero di “giornate della memoria”. Si è partiti nel 2000 con la giornata dedicata al ricordo dei deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti. La data prescelta è caduta sul 27 gennaio, giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz da parte dell’armata rossa, anziché sul 16 ottobre, quando i nazisti rastrellarono il ghetto di Roma. Ricordare è selezionare, spiegano gli storici che hanno lavorato sulle memorie pubbliche. Non a caso Marc Bloch invitava a diffidare del presente quando si proietta sul passato. Declinare la data del 16 ottobre, sottolinea Giovanni De Luna, «voleva dire assumersi la responsabilità italiana della Shoa, perché senza la repubblica di Salò, la complicità delle Ferrovie italiane, dell’infrastruttura italiana, quei mille ebrei romani non sarebbero finiti ad Auschwitz». E così ogni 27 gennaio va in scena il rito dell’autoassoluzione, la stigmatizzazione di un male tanto assoluto quanto poco circostanziato, per nulla storicizzato. Le scolaresche d’Italia ricordano per meglio dimenticare. «La Francia dopo un acceso dibattito, ha scelto il luglio del 1944, quando vi fu la deportazione del “Vel d’hiv”, proprio perché con quella data intendeva assumere la sua parte di responsabilità nella Shoa». Un ragionamento analogo potrebbe essere svolto per ogni altra giornata prescelta, come quella del 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe, o del 9 novembre che ricorda la caduta del muro di Berlino, fino alla scelta del 9 maggio, giorno in cui venne ucciso Aldo Moro, come giornata dedicata al ricordo delle vittime del terrorismo, al posto del 12 dicembre, data della prima grande strage di Stato avvenuta 9 anni prima. In questo caso ricordare diventa rovesciare. La memoria vittimaria si è dunque imposta come il paradigma centrale delle narrazioni pubbliche e dei riti ufficiali.

Professore, quali sono state le tappe di questa trasformazione?
«Quando 20 anni fa è crollata la prima Repubblica i partiti che hanno ereditato il potere politico sono stati chiamati a rifondare non solo il sistema politico ma anche quella che possiamo definire la “religione civile”. Questo tentativo è fallito. All’inizio si provò ad affiancare la memoria di Salò alla memoria della Resistenza con il famoso discorso d’insediamento alla presidenza della Camera pronunciato da Luciano Violante nel 1996. Si cercò di allargare lo spazio pubblico in cui chiamare i cittadini a riconoscersi all’interno di una cittadinanza condivisa attraverso l’inclusione della memoria di Salò.

Perché questo progetto fallisce?
Perché si rivela sterile, impossibile da portare avanti. A quel punto lì si sceglie di riorganizzare le fila di un discorso sulla religione civile a partire dalla memoria delle vittime. Questa dimensione diventa straripante: c’è la Shoa, le vittime delle foibe, le vittime del terrorismo, le vittime della mafia… Ma anche questa soluzione si rivela molto fragile perché la memoria delle vittime è una memoria carica di sentimenti, è una memoria risarcitoria, rivendicativa, una memoria non pacificata soprattutto in un Paese come il nostro in cui molte delle vittime aspettano ancora giustizia e verità per l’assenza di istituzioni virtuose in grado di rasserenare e raccogliere questa memoria. L’idea di aver puntato prima sulla memoria condivisa e poi sulla memoria vittimaria, è una idea che si è rivelata fragile. La memoria vittimaria è una memoria insufficiente, non può servire a recintare uno spazio pubblico.

Questa tendenza spesso viene descritta come un processo generale.
Certo, si tratta di una tempesta memoriale che l’Italia condivide con l’Europa occidentale, con gli Stati uniti. Siamo di fronte ad uno scenario complessivo che rinvia al modo con cui lo Stato nazione è stato svuotato dall’alto dai flussi della globalizzazione e dal basso dai particolarismi, dai localismi che si sono affermati. In Italia questa crisi dello Stato potente ha coinciso anche con la crisi del sistema politico, in più la nostra religione civile è stata sempre molto fragile, priva di tradizione accettata e conclamata. Nella religione civile dello Stato liberale non si riconoscevano i socialisti, i comunisti ma neanche i cattolici. Tuttavia la classe dirigente liberale si era assunta la responsabilità di indicare nel culto della dinastia dei Savoia, nei padri della patria del Risorgimento, dei paletti che potessero delimitare spazio pubblico. Il fascismo, a sua volta, si è assunto fin troppo la funzione di indicare una religione civile legata al culto del Duce, alla militarizzazione del Paese, certo escludendo gli antifascisti, escludendo gli ebrei. La stessa Italia della prima Repubblica, almeno a partire dagli anni 70 in poi, intorno all’antifascismo, al patto costituzionale, indicava dei nuovi paletti che delimitavano lo spazio pubblico della condivisione, seppure contestati dall’estrema sinistra e dai fascisti di Salò. La  classe politica della seconda Repubblica questa responsabilità non se l’è assunta perché non ha nessun rapporto con il passato, con la memoria. La Lega ha inventato un passato fantasmatico di ritualità celtico-pagana che non ha nessuna radice reale. Forza italia e Pdl non hanno un passato, sono culture usa e getta senza storia. Gli ex del Pci o del Msi hanno un passato ingombrante che preferiscono dimenticare. Nel sistema politico attuale l’interesse verso il passato, verso la memoria, verso una ritualità celebrativa si è totalmente disciplinata a vantaggio del mercato. L’unico agente che oggi perimetra appartenenze e ritualità. Esemplare è stata la discussione sulla data del 17 marzo o sul primo maggio. L’unica cosa che interessava era sapere se i negozi dovessero restare aperti o chiusi, quanta percentuale di pil si rischiava di perdere introducendo un nuovo festivo. insomma una dimensione puramente mercantile che poi è la religione civile oggi egemone.

Professore però qui sembra di finire come nella canzone “Contessa”. Ma il nostro compito non era stato sempre quello di decostruire qualsiasi religione, comprese quelle civili? In fondo altro non è che un uso pubblico della storia?
C’è un dibattito fortissimo attorno a questo termine, me ne rendo conto. Quando uso questo concetto mi riferisco ad una cosa storicamente definita: ovvero tutto quello che riguarda ritualità, simboli, cerimonie che in qualche modo rendono uno Stato nazionale non soltanto un apparato burocratico-amministrativo ma qualcosa che abbia anche dei valori da trasmettere. Uno Stato capace di perimetrale i luoghi della memoria e in qualche modo di legittimare i programmi scolastici, di legittimare i musei, di legittimare tutta la dimensione della ritualità pubblica in cui la politica moderna si è riconosciuta quando ha dovuto prendere le distanze dall’ancien régime, da una visione confessionale della religione civile. Questo spazio è tutto quello che disintegra i vecchi caratteri del “tengo famiglia, mi faccio i fatti miei”, un qualcosa che sia spirito civico, spirito comunitario, spirito di appartenenza.

Nel suo libro valorizza molto il ruolo di supplenza della presidenza della Repubblica. Non le sembra però che questa autorità, ed in particolare l’interpretazione che ne da Napolitano, sia totalmente interna al paradigma vittimario come dimostra il particolare impegno profuso nella giornata del 9 maggio?
Il paradigma vittimario è egemone in tutto il mondo, difficile che possa sottrarsene il Quirinale. Anche gli ambienti più sensibili ai temi della lotta sociale ormai sono totalmente assorbiti da questo paradigma. Si pensi alla battaglia che fanno i ragazzi di “Libera”, l’associazione di don Ciotti. La giornata del 21 marzo, quella che loro propongono per le vittime della mafia, perché non è semplicemente la giornata della lotta contro la mafia? Non serve la testimonianza delle vittime per rendere credibile la lotta alla mafia. Eppure è così. Questo fatto mostra una subalternità culturale alla centralità delle vittime. Nel caso della presidenza della repubblica mi sembra che questa subalternità sia temperata. Si tratta dell’unica istituzione che pur restando all’interno di questa deriva culturale si preoccupa di recintare un territorio di valori, sferzando la classe politica a creare un nuovo pantheon in cui riconoscersi senza appiattirsi sulla dimensione vittimaria. Merito sia di  Ciampi che di Napolitano.

Non le sembra che la centralità del discorso vittimario sia in Italia anche una conseguenza del ruolo preponderante assunto dalla magistratura nella scena politica e sociale? Una conseguenza di quella che gli specialisti hanno definito “giudiziarizzazione”?
Per me è l’era del testimone quella all’interno del quale il paradigma vittimario diventa l’approdo. Certo il testimone comincia in un’aula giudiziaria, quella del processo ad Adolf Eichmann all’inizio degli anni 60, però coinvolge tutti. Anche noi storici, non soli i giudici, siamo dentro questa sorta di grande giudiziarizzazione della storia. Si tratta di una temperie culturale dell’Occidente. Tra l’altro anche questa dimensione va storicizzata: agli inizi l’era del testimone è dinamica, irrompe nella storia e ne rivivifica anche i metodi, i percorsi di ricerca, perché ridà voce ai protagonisti, agli emarginati. La storia orale nasce lì. E’ una storia che non guarda più al potere ma alle classi subalterne. La stessa memoria familiare delle vittime negli anni 80, almeno in Italia era totalmente declinata verso l’interesse pubblico. La verità e la giustizia, per cui lottavano negli anni 80 i familiari delle vittime di Ustica, non sono dei patrimoni privati ma delle virtù pubbliche propedeutiche alla democrazia. Il paradigma vittimario va storicizzato individuandone le varie fasi. Oggi è certamente egemone un altro aspetto meno legato alle virtù pubbliche e che ha assunto delle caratteristiche puramente recriminatorie, ma nella sua evoluzione non è sempre stato così.

Link sul paradigma vittimario
Paradigma vittimario e giustizia internazionale
Quando la memoria uccide la ricerca storica
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
Una storia politica dell’amnistia
Storia e giornate della memoria
Per amore della storia lasciate parlare gli ex brigatisti
Il nuovo pantheon del martirologio tricolore

Uso penale del paradigma vittimario
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show

Tranquilli Vincenzo Guagliardo dopo 33 anni resta in carcere
Ancora ergastolo per Vincenzo Guagliardo
Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Sabina Rossa,“Scarcerate l’uomo che ha sparato a mio padre”
La battaglia di Sabina Rossa per l’uomo che sparò al padre
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

Interviste a Giovanni De Luna
Giovanni de Luna, “Golpismo e stragismo non sono proponibili come un paradigma esaustivo della storia degli anni 70”
Strage di Brescia: “Senza verità giudiziaria il passato non passa”

Ho paura, dunque esisto

La paura è diventata un grande fantasma collettivo, un elemento immaginifico, una sindrome del mentale, una psicopatologia sociale

Paolo Persichetti
Liberazione 10 giugno 2008

paura fantasmiDal vecchio penso dunque sono cartesiano siamo passati al più prosaico ho paura dunque esisto. Sembra quasi d’essere tornati ad uno dei precetti dell’empirismo che riduceva l’essere alla sua capacità di percepire, esse est percipi. Secondo questa scuola filosofica la realtà non ha vita in sé, non prescinde dalla nostra capacità percettiva ma esiste soltanto per il mezzo della nostra conoscenza. La percezione non è dunque lo strumento che ci consente di entrare in relazione con la realtà circostante ma ciò che l’inventa, la costruisce, la crea. Da qui il passo molto breve verso una concezione meramente soggetivistica del mondo.
È un po’ quel che accade oggi con questa storia dell’insicurezza percepita. La realtà, nel nostro caso il fatto sociale, non esiste, o meglio esiste soltanto in quanto vi è la capacità di percepirlo, di rercepirlo molto male sarebbe il caso di aggiungere come dimostra l’ennesimo sondaggio sulla “paura percepita” dagli italiani, pubblicato da Repubblica (9 giugno 2010) con il commento di Ilvo Diamanti.
Nulla di nuovo: nonostante il decremento degli omicidi, delle rapine e delle violenze registrato nell’ultimo decennio nel nostro Paese, 9 italiani su 10 sono persuasi che la criminalità sia in aumento. Approfondendo meglio l’analisi ci si accorge che lì dove sono maggiori gli indici di sicurezza, cioè minore il numero di reati consumati e più alto il livello di sicurezza sociale (tutele, previdenza, welfare, buona amministrazione), corrisponde paradossalmente un’amplificazione dell’allarme sociale. La paura è dunque un grande fantasma collettivo, un elemento immaginifico, una sindrome del mentale, una psicopatologia sociale.
Questo panico innesca a sua volta una spirale perversa fatta d’effetti d’annuncio repressivi da parte delle autorità di governo locale e centrale, miranti a rassicurare l’opinione pubblica, col risultato di suscitare un effetto d’accredito della paura e del suo fondamento reale.
Le politiche penali rispondono spesso ad imput di natura politico-ideologica che risentono del contesto storico, di quella che è la soglia di legalità tollerata dalla società in un momento dato, seguendo una direzione opposta all’andamento dei reati denunciati. Per ragioni diverse l’attenzione degli organi repressivi dello Stato può attenuarsi oppure rivolgersi verso altri fenomeni. Come spiega Salvatore Verde nel suo, Massima sicurezza. Dal carcere speciale allo stato penale (Odradek), nel 1990 il numero degli omicidi, dei sequestri e dei furti subisce un notevole incremento rispetto al quinquennio precedente ma in compenso le persone denunciate all’autorità giudiziaria si dimezza passando da quasi 700 mila a 350 mila.
Ciò che abbiamo di fronte è una profonda mutazione antropologica. I miti contrattualistici del passato ci hanno tramandato una concezione della paura che cercava risposte politiche attraverso la creazione di patti fondativi. La liberazione della paura stava alla base del contratto che sorreggeva l’adesione alla comunità. Ciò non eliminava le asperità, al contrario la società era animata da uno spietato ma ancora creativo conflitto tra capitale e lavoro.
Nella paura di oggi, invece, c’è un risentimento torvo che ha bisogno di designare un nemico, un colpevole tra noi. È una passione triste. Si è persa la voglia di progettare, di costruire percorsi, di perlustrare il nuovo. La ricerca di capri espiatori è tornata la soluzione più semplice. L’orgasmo triste della vendetta incarognita, la libidine impotente della cattiveria antropologica sono diventati il viatico di una competizione vittimaria che si avvita su se stessa alla ricerca di un appagamento che non verrà mai.

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Franz Kafka e i professionisti della correzione

Michael Löwy, Franz Kafka. Rêveurs insoumis, Paris 2004

Riflessioni quanto mai attuali sull’uso della pena. Un’anticipazione dei moderni strumenti d’interiorizzazione della colpa introdotti nell’ordinamento penitenziario con i dispositivi premiali previsti dalla legislazione in favore dei dissociati e successivamente dalla Gozzini. Oggi ulteriormente sviluppati dopo che la figura della vittima è divenuta il perno del sistema penale. Il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il proprio ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo resta l’unica soluzione accettabile, perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbero la guarigione mentale della vittima.
L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che ha premiato pentiti e dissociati


In un brano, conosciuto sotto il nome di frammento del sostituto, e ritrovato nei suoi quaderni postumi, Franz Kafka si diverte a mettere in scena il ragionamento servile e ottuso di un sostituto procuratore incaricato di sostenere l’accusa nei confronti di un uomo incolpato di lesa maestà.
Secondo il magistrato le cose del mondo dovevano attenersi ad una curiosa geometria dell’autorità che vede la vita assumere sempre una linea ricurva, nella quale la postura dell’essere ha senso unicamente se rivolta in posizione arcuata, prona, reclina, flessa, prostrata, accucciata, soprattutto mai dritta: «Egli credeva che se tutti avessero collaborato con il Re e il Governo nella calma e nella fiducia, si potevano superare tutte le difficoltà[…] più grande era la fiducia, e ancora di più si doveva curvare la schiena, ma in virtù di principi naturali, senza bassezza. Ciò che impediva uno stato di cose così auspicabile, erano personaggi della risma dell’accusato che, usciti da non si sa quali bassi fondi, venivano a disperdere con le loro grida la massa compatta delle brave genti». L’obiettivo della macchina giudiziaria non era più quello d’applicare un semplice castigo ma di spingere a collaborare attivamente alla propria punizione affinché la condanna assumesse il senso di una vera correzione, o piuttosto l’ossimoro della correzione, cioè il raddrizzamento, la messa in riga attraverso la curvatura dell’individuo. L’essenziale della pena diventa il processo d’interiorizzazione del sentimento di colpa. Senza una vera adesione alla propria penitenza, non c’era alcuna salvezza possibile. L’infrazione penale prendeva allora le sembianze di una colpa teologica, nella quale crimine e peccato appaiono indissolubilmente intrecciati.

L’attentato a Belpietro era un falso. Indiscrezioni annunciano la prossima chiusura dell’inchiesta e l’incriminazione del caposcorta per procurato allarme e simulazione di reato

Presentarsi nei panni della vittima è il nuovo stile del potere

il Giornale di oggi, 28 dicembre 2010, con un informatissimo articolo di Luca Fazzo tenta di salvare dal ridicolo il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, offrendogli una via di uscita sulla vicenda del presunto attentato ai suoi danni denunciato dal suo caposcorta lo scorso 3 ottobre. Il poliziotto, già coinvolto in un precedente del genere, mai confermato dalle indagini successive, quando si occupava della tutela del giudice D’Ambrosio e per questo motivo allontanato dai servizi di scorta per un certo periodo, aveva esploso numerosi colpi di pistola sulle scale dell’abitazione di Belpietro, affermando di aver sventato in questo modo un attentato da parte di un individuo armato che gli avrebbe puntato contro una pistola poi fortunatamente inceppatasi. L’episodio aveva suscitato notevole allarme e riacceso le solite sirene dell’antiterrorismo.
Dopo tre mesi di indagini senza esito la procura di Milano starebbe valutando la possibilità di incriminare il caposcorta per procurato allarme, spari in luogo pubblico e simulazione di reato. Tutte le verifiche condotte sulle immagini video-registrate dalle telecamere della zona, le testimonianze raccolte, i rilievi tecnico-scentifici e le simulazioni dell’episodio realizzate, avrebbero escluso ogni fondamento all’accaduto. L’aggressione sarebbe stata inventata di sana pianta dal poliziotto per ragioni legate al suo stato mentale, suggerisce l’articolista del quotidiano di casa Berlusconi che in questo modo cerca di salvaguardare la buona fede di Belpietro dipinto come vittima della mitomania della sua guardia del corpo.
L’inchiesta, sempre secondo le indiscrezioni riportate anche da alcune agenzie, verrà chiusa nelle prossime settimane ma prima gli inquirenti vogliono sentire un’ultima volta il caposcorta e l’autista che si trovava nell’auto all’ingresso del palazzo. Intanto Il legale del poliziotto che aveva esploso i colpi di pistola ha smentito che il suo assistito sia mai stato allontanato dalla sezione scorte a causa delle sue precarie condizioni psicologiche minate da uno “stato di forte stress”. Alessandro M. sarebbe tuttora nella squadra che tutela il direttore di Libero. Circostanza confermata anche dallo stesso Maurizio Belpietro che in una dichiarazione molto seccata ha mostrato di non aver affatto apprezzato l’offerta d’aiuto venuta dal suo ex quotidiano.

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Il populismo penale accomuna destra e sinistra: è la forma della politica attuale

Risentimento e vittimismo al posto della giustizia sociale: il “populismo penale” si nutre di paura, insicurezza e dell’utopia reazionaria della “tolleranza zero”

Paolo Persichetti
Liberazione 21 novembre 2010


A metà strada tra il descrittivo e il normativo, il populismo – sostengono molti autori – è una categoria politica di difficile definizione che non designa un fenomeno circoscrivibile ma soltanto una logica sociale i cui effetti producono esperienze politiche molto diverse. In realtà più una sindrome sociale che una dottrina politica, afferma Peter Wiles. Non a caso il populismo viene evocato per dare nome a situazioni che si manifestano in periodi di crisi. Nel contesto europeo la fine del fordismo, la rottura del rapporto identitario legato all’appartenenza sociale, in Italia il crollo del sistema dei partiti, più in generale l’emergere di sistemi politici neo-oligarchici. Il populismo altro non è che «un modo di costruzione del politico», sostiene Ernesto Laclau, La ragione populista (Laterza, 2008) che mette al centro della legittimità politica, manipolandola e passivizzandola, una vaga astrazione denominata “popolo”. Fenomeno che nello specifico laboratorio politico italiano si è diversificato sommando ai tradizionali temi patriottici e nazional-popolari, interpretati in questo caso dai postfascisti, nuove rivendicazioni pseudoetniche o regionalistiche intrecciate a sentimenti di rivolta fiscale contro lo Stato nazione ed a pulsioni xenofobe e razziste incarnate dalla Lega Nord. Forme di ripiego identitario capaci al tempo stesso di coabitare con un “cesarismo mediatico”, espresso dal modello berlusconiano, poco interessato ai localismi valligiani e totalmente proiettato verso una dimensione hertziana e ipnotica della comunicazione politica, fautore di una società lasciata in balia degli appetiti più sfrenati e prédatori del mercato, a tutto vantaggio di un nuovo ordine censitario e di un aggressivo orgoglio proprietario che darwinianamente ha rilegittimato il diritto di sopraffazione sui meno abbienti, sdoganando «la ricchezza come misura del proprio valore e il trionfo degli istinti animali del capitalismo come pubbliche virtù».

Queste nuova dimensione antropologica ha favorito la penetrazione trasversale di altre forme di populismo tra le cui pieghe si è sedimentata un’ossessiva rappresentazione fobica e igienista della società. Un’isteria sociale che ha nutrito la crescita dirompente del fenomeno giustizialista, il cui successo si è riversato sul funzionamento del sistema giudiziario trasformato in una nuova arena da combattimento tra attori e gruppi sociali dominanti. Il ricorso a nuovi repertori moralistici, improntati sul tema della virtù, è così servito a giustificare l’uso strategico dello strumento giudiziario, impiegato in un primo momento, gli anni 90, dalle singole fazioni dominanti nella rincorsa ad etichettarsi reciprocamente come criminali. Paura e insicurezza sono diventate le parole chiave di questo dispositivo che infrange le tradizionali barriere tra destra e sinistra e al cui interno coesistono grammatiche politiche eterogenee: una nevrotica e l’altra psicotica. Questa trasversalità della paura è frutto dell’attuale società dell’incertenza, un derivato di rapporti sociali e di lavoro improntati sulla flessibilità e il precariato. La modificazione del paradigma produttivo, il declino di modelli politici edificati sulla base del compromesso rappresentato dello Stato sociale, il trionfo dei modelli neoliberali, hanno mutato ciò che un tempo si intendeva per sicurezza, ovvero una idea progettuale di esistenza fondata su diritti sociali e politici garantiti: dal lavoro, al reddito, alla scuola, all’assistenza sanitaria, alla pensione, all’azione sindacale. Diritti che a loro volta dispiegavano nuove richieste e bisogni inclusivi. Tutto ciò si è rovesciato trasformandosi in una visione arroccata dell’esistenza, costruita attorno all’utopia reazionaria della “tolleranza zero”. Alla sicurezza si chiede la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, reali o immaginari, che sia il capitale o una casa popolare non fa differenza, anziché la difesa da un’economia che li minaccia.

Il populismo ha assunto dunque una connotazione «penale» declinata come risposta alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo va riferito quindi al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Un risentimento che si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono avvertita. Ecco che a differenza dei populismi passati, il populismo penale attenua la tradizionale carica antielitaria per rivolgere la propria stigmatizzazione verso capri espiatori individuati nelle posizioni più basse della scala sociale: dagli immigrati, ai nomadi, ai giovani delle periferie, agli emarginati, più in generale a quelle figure che riempiono le fila dell’esercito salariale di riserva. La sua caratteristica è quelle di muovere una guerra sociale verso il basso. Guerre dei possidenti contro i nulla tenenti e guerra tra poveri. Secondo il sociologo Vincenzo Ruggiero, una spiegazione provvisoria potrebbe essere la seguente: nelle società neoliberiste il successo individuale viene premiato tanto quanto l’insuccesso viene punito. «Chi nel mercato mostra segni di fallimento va espulso, castigato; si rischia altrimenti di lanciare un messaggio insidioso, vale a dire che la responsabilità per il fallimento non è da attribuire all’individuo, ma al mercato medesimo». Si afferma così – ha denunciato il giurista Luigi Ferrajoli – una «duplicazione del diritto penale» che designa il passaggio dalla fase giustizialista al populismo penale vero e proprio. Un diritto mite per i ricchi e i potenti e un diritto massimo per i poveri e gli emarginati. «E’ la prova che oggi la giustizia – sostiene sempre Ferrajoli – è sostanzialmente impotente nei confronti della delinquenza dei colletti bianchi, mentre è severissima nei confronti della delinquenza di strada. Si pensi agli aumenti massicci di pena per i recidivi previsti dalla legge Cirielli, sull’esempio degli Stati Uniti, simultaneamente alla riduzione dei termini di prescrizione per i delitti societari. E si pensi, invece, alle pene durissime introdotte dal decreto sulla sicurezza: espulsione dello straniero condannato a più di due anni, reclusione da 1 a 5 anni per avere dichiarato false generalità, aumento della pena fino a un terzo nel caso in cui lo straniero sia clandestino».

Emerso negli Stati Uniti durante gli anni 80 come discorso politico, proprio della destra neoconservatrice, specializzato nelle promesse punitive capaci di sedurre l’elettorato, il populismo penale ha rotto gli argini nei decenni successivi per divenire l’oggetto irrinunciabile della contesa tra i partiti politici di ogni schieramento. Il populismo penale non è più di destra o di sinistra: è la forma della politica attuale interpretata con minori o maggiori sfumature. Quest’ideologia presenta tuttavia sfaccettaure diverse tra la realtà nordamericana e quella europea. Differenze legate alla presenza di modelli sociali, istituzionali e giudiziari dissimili.
Il tema della complicità dello Stato con il crimine, tacciato per questo d’elitismo e corruzione, appartiene al repertorio classico della critica neoconservatice e dei libertarians americani (i fautori dello Stato minimo) nei confronti di quello che viene ritenuto un eccessivo presenzialismo statale. Al contrario, da noi, i “professionisti dell’antimafia” denunciano il lassismo del governo nella lotta alla criminalità auspicando un sempre maggiore coinvolgimento dello Stato. Il sistema giudiziario di tipo accusatorio fa si che nel modello nordamericano si configura una contrapposizione politico-ideologica tra gli incarichi elettivi e quelli indipendenti che reggono il sistema della giustizia penale. Lo sceriffo della contea insieme a l’attorney (il procuratore) sono ritenuti gli eroi della guerra senza quartiere al crimine. Mentre il giudice terzo, in quanto garante delle forme della legge, è percepito come un ostacolo se non addirittura una figura connivente con la delinquenza. La tradizione inquisitoria che pervade ancora il sistema giudiziario italiano, via di mezzo tra rito istruttorio e “semiaccusatorio”, consente invece alla nostra magistratura di essere individuata come il perno centrale della lotta non solo alla criminalità ma più in generale all’ingiustizia. Gli strumenti giudiziari d’eccezione e la cultura inquirente congeniata per contrastare la sovversione sociale degli anni 70, la lunga stagione delle leggi penali speciali e dei maxiprocessi che hanno traversato il decennio 80, e lo tsunami giudiziario che ha preso il nome di “Tangentopoli” nella prima metà degli anni 90, hanno conferito alla nostra magistratura il ruolo di vero e proprio soggetto politico portatore di un disegno generale della società.

Il modello del capro espiatorio ha svolto un ruolo centrale nella vicenda passata alle cronache come la rivoluzione di “Mani pulite”. Le conseguenze, per nulla percepite dagli attori dell’epoca, che spesso pensavano di interpretare una stagione di rinnovamento del Paese, sono state enormi. E’ da lì che hanno preso forma e si sono strutturate le ideologie del rancore e del vittimismo che fomentano trasversalmente le attuali correnti populiste, stravolgendo quell’idea di giustizia che per lungo tempo era stata sospinta da ragioni che disprezzavano gli strumenti della penalità e del carcere in favore della ricerca del bene comune. Se prima si trattava di raggiungere obiettivi universali in grado di ripercuotersi in un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno, ora il traguardo più ambito è l’aula processuale, conquistare un posto in prima fila nei tribunali, sedere sui banchi della pubblica accusa o delle parti civili. Si pensa e si parla solo attraverso le lenti dell’ideologia penale. Una sovrabbondanza che alla fine, è superfluo ricordarlo, non ha creato più giustizia. Come dicevano già i romani: summum ius, summa iniuria. Il mito della giustizia penale ha alla fine trasformato la politica nel cimitero della giustizia sociale. L’esaltazione delle qualità salvifiche del potere giudiziario ha fatto tabula rasa di ogni critica dei poteri.

Strage di Brescia, De Luna: «Senza verità giudiziaria il passato non passa»

Dopo l’assoluzione degli imputati per la strage di Brescia del 1974 parla Giovanni De Luna: «Senza verità giudiziaria il passato non passa»

La tesi sostenuta dal professor De luna in questa intervista è oggi molto diffusa. Essa ritiene infatti che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica, favorendo la riparazione psicologica della vittima. A nostro avviso si tratta di una deriva sbagliata, anzi devastante poiché:

a) innesca una privatizzazione del diritto di punire;
b) la giustizia processuale perde in questo modo il suo ruolo peculiare di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di ricostruzione clinica della persona offesa;
c) conseguenza che apre la portà al rischio di verità giudiziarie di comodo, verità politiche – altrimenti dette “ragion di Stato” – necessarie a placare domande che vengono dall’opinione pubblica o servono a lenire semplicemente la sofferenza dei familiari, ad appagarne il risentimento;
d) devasta la dimensione psicologica delle vittime stesse, messe di fronte all’assurdo paradosso di dover pretendere verità da quello stesso Stato coinvolto nei fatti incriminati;
e) verità che evidentemente non potrà mai venire senza che sia investita la dimensione del cambiamento politico delle istituzioni coinvolte;
f) ne può uscire soltanto un atteggiamento vittimistico e querulante che di fronte al frustrante fallimento degli esiti processuali, o peggio al mancato appagamento che la scena giudiziaria offre (“la verità giudiziaria non dice tutto”, “i colpevoli nascondono altre verità”, ”la pena deve essere infinità anche una volta sconata per intero”), trascina la figura della vittima in una spirale di risentimento senza fine, di avvitamento rancoroso;

E’ sulla verità storica che occore dunque lavorare. Ciò dipende da quelle categorie, gli imprenditori della memoria, che lavorano con la materia storica ma dipende anche e soprattutto dall’autorganizzazione sociale, dalla capacità di creare le condizioni politiche perché questa verità esca fuori.

Paolo Persichetti
Liberazione
18 novembre 2010


Nonostante le cinque fasi istruttorie e gli otto gradi di giudizio l’ennesimo processo per la strage di piazza della Loggia a Brescia si è concluso senza essere riuscito ad accertare, «oltre ogni ragionevole dubbio», l’identità degli autori e dei mandanti dell’attentato che il 28 maggio 1974 provocò 8 morti e 102 feriti durante una manifestazione antifascista. Come è accaduto anche per gli undici gradi di giudizio sulla strage di piazza Fontana la macchina della giustizia sembra girare a vuoto quando si tratta di identificare autori e mandanti della violenza stragista che ha insanguinato la prima parte degli anni 70.
Sia chiaro, i processi non servono soltanto a condannare le persone chiamate in giudizio ma a stabilire una «verità giudiziaria» (che non per forza è la copia carbone della verità storica), la quale prevede anche la possibilità di giungere a delle assoluzioni (circostanza che si ha tendenza a dimenticare troppo facilmente). Credere che un processo non sia servito a nulla quando non porta a delle condanne è dunque un errore di prospettiva che contiene un’idea deformata di giustizia. Tuttavia il dispositivo di assoluzione emesso martedì dalla corte d’assise di Brescia suscita molta frustrazione poiché non afferma la piena estraneità delle persone assolte, ma ricorre all’ambigua formula della «prova mancante e contraddittoria».
In sostanza la sentenza (capiremo meglio una volta rese pubbliche le motivazioni scritte), sembra riconoscere un fondamento alla ricostruzione del contesto all’interno del quale è maturata la strage. L’ambiente neofascista veneto, le cellule ordinoviste, la presenza d’infiltrati e doppiogiochisti del servizio segreto militare italiano e della Cia. Nonostante ciò il processo – riconosce sul manifesto lo storico Mimmo Franzinelli – era appesantito da una ricostruzione dei fatti «sovrabbondante, talvolta dietrologica», sorretta da «un castello accusatorio poi crollato con la ritrattazione di Maurizio Tramonte» (la fonte Sismi denominata Tritone), «personaggio infido, collaboratore di giustizia premiato con larghe prebende», e la presenza di altri testi che hanno ritrattato in aula le precedenti ammissioni, come Martino Siciliano e Carlo Digilio, ordinovista in contatto con la Cia, mentre l’autore materiale sarebbe stato un altro ordinovista morto per overdose nel 1991.
Dopo questa ennesima sconfitta comincia a farsi strada l’idea che ad oltre 30 anni dai fatti il mezzo processuale abbia esaurito ogni capacità conoscitiva sulle vicende più oscure e drammatiche degli anni 70.

Professor De Luna, il giudice Salvini dice che ora gli storici devono sostituirsi ai giudici. Se la verità giudiziaria non è accessibile – ha spiegato – l’unica via è una commissione di esperti indipendenti per la memoria del Paese.
Mi sembra una idea strampalata. Ognuno deve fare il suo mestiere. I giudici fanno i giudici e gli storici gli storici. Non confondiamo le due cose. La storia non è un tribunale.

L’idea che la verità sia accessibile unicamente per via giudiziaria, questo voler delegare continuamente alla magistratura la funzione di scrivere la storia degli anni 70 non è un errore, oltre che la prova di una mancanza di coraggio della società civile e di timidezza da parte degli storici?
L’assenza di verità giudiziaria impedisce l’elaborazione del lutto, non rimargina le ferite perché vengono meno i presupposti di verità e giustizia che delle istituzioni virtuose dovrebbero fornire. Questo vuoto rende impossibile la convivenza civile, tiene aperta una memoria conflittuale, un passato che non passa che nutre rancori, desideri di vendetta, richieste di risarcimenti, bisogno di legittimazione. Un groviglio identitario di passioni, una dimensione emotiva e sentimentale della memoria che resta campo di battaglia permanente tra opposti atteggiamenti vittimari.

Eppure di fronte a verità giudiziarie pienamente accertate, pesanti condanne emesse e scontate, come è avvenuto per la lotta armata di sinistra, questa vertigine vittimaria non è affatto cessata. Al contrario, alimentata dalle più fantasiose dietrologie, si è spesso mostrata ancora più aggressiva.
E’ vero, però c’è una differenza di fondo tra chi chiede verità e giustizia, quando questa manca, e chi mantiene un atteggiamento vittimario quando siamo di fronte a sentenze che hanno certificato le responsabilità individuali. In questo caso l’atteggiamento vittimario cambia di segno e perde il suo interesse pubblico e il suo valore civile per trasformarsi in una memoria che può essere carica di rancore o restare confinata in una dimensione individuale.

Lei distingue un vittimismo virtuoso da uno ripiegato su se stesso.
Non tutte le memorie vittimarie sono uguali. Il familismo civico è stato possibile grazie alla presenza di una verità giudiziaria. E’ in questo modo che molti familiari hanno potuto elaborare il lutto ed in alcuni casi avvicinarsi addirittura alla ragioni degli assassini. Quella legata alla mancanza della verità giudiziaria è oggettivamente una memoria pubblica che dovrebbe ispirare i valori della cittadinanza.

Ma se la verità giudiziaria, quando c’è, non è appagante, cosa deve fare un Paese perché il passato passi?
Avere delle istituzioni virtuose in grado di recintare uno spazio pubblico fatto di verità, di giustizia, di valori riconoscibili dove non c’è più una democrazia legata al mondo dell’indicibile e del nascosto ma del visibile e della trasparenza.

E se queste istituzioni non sono virtuose o addirittura appaiono colluse con la stagione delle stragi?
Poco prima che cadesse il governo Prodi era stata approvata la legge per togliere il segreto di Stato. Un segnale di trasparenza. Poi i regolamenti attuativi non sono mai stati realizzati. Finché le istituzioni si comporteranno così quel ruolo virtuoso non sarà mai ricoperto.

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