Terremoto di L’Aquila, l’ambiguo rapporto tra scienza e politica. Il caso della condanna dei membri della commissione grandi rischi

L’intervista – Sentenza di L’Aquila contro i membri della Commissione grandi rischi. Parla Valerio Lucarini fisico, docente di meteorologia teorica presso l’università di Amburgo, esperto di prevenzione dei rischi geoambinetali

Paolo Persichetti
Gli Altri 2 novembre 2012

L’Aquila che resiste

Ha creato molto scalpore la sentenza del giudice monocratico del tribunale di L’Aquila, Marco Brilli, che lo scorso 22 ottobre ha condannato a 6 anni di carcere (due di più di quelli richiesti dalla pubblica accusa) e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, il vice direttore della Protezione civile Bernardo De Bernardinis e i sei membri della Commissione grandi rischi, tra cui figurano nomi come Franco Barberi ed Enzo Boschi, massimi esperti mondiali nel campo della sismologia.
Molto dure le reazioni del mondo scientifico che hanno visto nella sentenza un ritorno dei processi alle streghe mentre il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, auspicando un ribaltamento del verdetto in appello ha chiamato in causa il precedente della condanna di Galileo.
In attesa delle motivazioni della sentenza, ad esser note per il momento sono solo le giustificazioni utilizzate dall’accusa per chiedere le condanne. Argomenti, a dire il vero, molto diversi dalle interpretazioni della sentenza apparse sui media. I pm Fabio Picuti e Roberta D’Avolio, dopo aver ricordato che la scienza attuale non dispone di conoscenze e strumenti per la previsione deterministica dei terremoti, hanno sostenuto che agli imputati non poteva essere addebitata «la mancata previsone della scossa distruttiva del 6 aprile 2009» o il fatto di «non aver lanciato allarmi di forti scosse imminenti», cosa che in realtà gli esperti avevano fatto, o «non aver ordinato l’evacuazione della città», ma per essersi prestati ad una operazione politica voluta dal capo della protezione civile. Bertolaso aveva chiesto di rassicurare la popolazione aquilana allarmata dal lungo sciame sismico e dalle denuncie di Giampaolo Giuliani, fondate sulla misurazione delle emissioni di gas radom dal terreno. Un metodo contestato dalla comunità scientifica.
Ha senso dunque parlare di una condanna contro la scienza? In realtà la sentenza sembra sollecitare un altro tipo di dibattito più complesso e meno manicheo, come il rapporto tra scienza e politica o ancora sul grado di indipendenza e autorevolezza dei pareri tecnici rispetto alle amministrazioni e più in generale alla società. Ne parliamo con Valerio Lucarini, fisico, docente di meteorologia teorica presso l’università di Amburgo, esperto di prevenzione dei rischi geoambinetali, uno dei nostri migliori cervelli “in fuga” dall’Italia.

Professore, suppongo che questa sentenza non susciti in lei nessuna nostalgia per l’Italia?
Decisamente no, per una lunga serie di ragioni. Certamente questa sentenza e tutta questa vicenda mettono in luce il difficilissimo rapporto che esiste in Italia fra scienza, politica, opinione pubblica, e rendono chiaro quanto sia difficile per un esperto operare con serenità ed esercitare la proprie competenze in situazioni in cui l’incertezza è intrinsecamente grande e seri sono i rischi per persone, beni pubblici e privati. Naturalmente non dobbiamo pensare solo al rischio sismico, ma, ad esempio, anche al rischio idro-meteo-climatico – il mio ambito di competenze – cui l’Italia è fortissimamente esposta.

L’inchiesta ha accertato che gli scienziati all’inizio hanno fatto correttamente il loro lavoro, avvertendo della possibilità di altre scosse, anche forti. Poi c’è stata quella conferenza stampa, «l’evento mediatico» di cui parla Bertolaso nella intercettazione. Come si spiega un fatto del genere? Gli esperti si sono lasciati strumentalizzare dalla politica?
Io direi che è emersa una situazione di fondamentale debolezza per la Commissione grandi rischi. Da un lato si sono trovati schiacciati dalle pressioni di Bertolaso, e dal suo peculiare modo d’interpretare il ruolo della Protezione civile come mano operativa della Presidenza del consiglio dei ministri, con tutte le implicazioni politiche e mediatiche del caso. Dall’altro, si sono trovati schiacciati da un’opinione pubblica presa dal panico prodotto dallo sciame sismico prolungato ma anche dall’allarme diffuso da personaggi privi di qualsiasi credibilità scientifica. Giuliani, che è un tecnico senza laurea dei laboratori del Gran Sasso, aveva preannunciato un terremoto anche a Sulmona che poi non c’è stato. Incredibilmente, la denuncia per procurato allarme che Bertolaso ha – giustamente – effettuato contro Giuliani è stata respinta dal giudice dopo il terremoto di L’Aquila. Perché il fatto non sussiste. Come se l’allarme di Giuliani fosse stato giustificato! Purtroppo la tendenza ad affidarsi a teorie del complotto, per cui la scienza ufficiale nasconde la “vera verità” per fini secondi o terzi è molto radicata. Quindi la Commissione era in realtà assai debole in termini di comunicazione.

Dunque non un errore di previsione ma di comunicazione provocato dal tentativo di diffondere un messaggio antipanico?
Italia c’è da sempre una cattiva comunicazione e un bassissimo livello di ricezione scientifica. Cosa che non avviene altrove. Negli Usa è diffusa in tutti gli strati sociali un’alta capacità di ricezione dell’informazione scientifica, per esempio in materia di rischio idrometeorologico. Tutti sono in grado di decodificare informazioni come “esiste l’X% di probabilita’ che in questa regione Y si possano avere delle precipitazioni piu’ intense di Z”. E nessuno si stupisce o si scandalizza se le precipitazioni in Y sono meno intense di Z o se alla fine in una regione K vicino a Y si osservano precipitazioni molto intense. Al contrario in Italia è successo in passato che i bagnini della Romagna e della Versilia abbiano chiesto di non pubblicare le previsioni del tempo nelle località balneari per non scoraggiare i turisti. Dimenticandosi di quelli che venendo al mare “sperando” nel bel tempo e trovandosi in mezzo a condizioni avverse, perderebbero soldi, tempo, o anche la vita.
Tuttavia la risposta nel caso di L’Aquila non è così facile: cosa vuol dire, infatti, “rassicurare”, soprattutto in quel contesto traversato da voci allarmistiche e su una materia come quella sismica? Bisognava dare un messaggio immediato e forte di fronte a situazioni di vero e proprio procurato allarme. Il panico non aiuta a diffondere informazioni importanti in situazione di grande incertezza. Esiste nell’opinione pubblica e nei media italiani la capacità di dare e recepire un’informazione del tipo: questo sciame sismico implica/non implica un aumento della possibilità di una scossa più forte entro questo segmento spaziale e temporale, con questa incertezza?

A quanto pare no, ma ciò giustifica la “narcotizzazione del rischio”?
Il rischio sismico è dato dalla combinazione tra quanto si scuote la terra e la capacità di resistenza di ciò che esiste sopra il suolo. Non basta che la terra tremi (pericolosità sismica), occorre conoscere la situazione socio-urbana dei territori. Faccio un esempio: il centro di Tokio è ad altissima pericolosità sismica ma a rischio assai basso grazie alle infrastrutture antisismiche, al livello di organizzazione sociale e alla preparazione dei singoli cittadini. Ma non limitiamoci al Giappone, come caso limite. Certi standard sono ormai comuni in moltissimi paesi, inclusi quelli molto più poveri dell’Italia. A Messina o in altre parti d’Italia, in presenza di una pericolosità sismica forte, il rischio è altissimo a causa del basso livello di prevenzione socio-urbana. La mappatura della pericolosità sismica italiana è stata accuratamente svolta anni fa dall’Ingv, ente allora guidato proprio da Boschi.

Professore, sta dicendo che la narcotizzazione del rischio è avvenuta molto prima?
Certo. Quanto è comodo prendersela con dei meravigliosi capri espiatori, come gli esperti, perché non hanno saputo impedire il terremoto, come se lo scienziato fosse uno stregone. E’ paradossale ma si guarda alla scienza in modo ancora superstizioso, come se possedesse proprietà divine. Così dal cono di luce della tragedia viene tolto chi ha costruito male, chi non ha controllato, tutti gli interessi locali e nazionali, gli imprenditori, gli amministratori e anche la società che si è adagiata su tutto questo. Una somma di responsabilità diluite nel tempo che hanno impedito la riduzione del rischio. Per le comunità locali chiudersi a riccio ed esportare verso l’esterno ogni colpa è la soluzione più comoda. In questo senso, il modo in cui i media esteri hanno riportato la sentenza, “L’Italia condanna sette esperti per non essere stati capaci di prevedere il terremoto”, è piu’ corretta di quanto le carte letteralmente dicano.

Le sue sono parole forti.
Non c’è altra soluzione. Mappare sempre più accuratamente la pericolosità sismica, minimizzare il rischio ottimizzando la gestione del territorio con rigorose misure antisismiche, preparando socialmente e culturalmente gli abitanti ad affrontare razionalmente il rischio facendo convivere sapere scientifico e vita quotidiana. Non esistono miracoli. Lo stesso discorso vale per il rischio idro-meteo-climatico, vogliamo ricordare Sarno e Messina?

Quindi lei assolve i tecnici?
Ma io non faccio il giudice. Dico che il rapporto tra esperti, politica e amministrazione dovrebbe essere diverso. Problemi molto seri non sono presenti solo in Italia. Penso a quanto è accaduto nel 2006 nel Regno Unito: una commissione di medici di altissimo livello propose una revisione della calssificazione delle droghe, normalmente suddivisa in tre categorie per ordine di pericolosità. Provocatoriamente, ma seguendo alla lettera i fatti medici, questa commissione mise nella prima fascia l’alcool, il tabacco, e l’eroina. Le droghe chimiche (oltre che ovviamente la cannabis), contro le quali si rivolge attualmente la repressione poliziesca e su cui si concentrano i media, finirono in ultima fascia. Questo perché, se non ricordo male, ogni anno ci sono molte decine di migliaia di morti per alcool, alcune decine di migliaia per tabacco, alcune migliaia per eroina, poche decine per il resto.

Come andò a finire?
Ovviamente il governo ignorò fragorosamente gli esperti asserendo che politica aveva la supramazia assoluta su tali questioni. Si veda http://www.official-documents.gov.uk/document/cm69/6941/6941.pdf

Sentenza Grandi Rischi: un’interpretazione dolosamente distorta

Il commento del sito www.3e32.com

24 ottobre  2012

In questi giorni i media nazionali stanno mettendo in atto una vergognosa operazione mediatica, diffondendo una interpretazione completamente distorta della sentenza e del processo stesso alla Commissione Grandi Rischi.
Secondo gran parte dei mezzi di informazione – che seguono pedissequamente la tesi espressa anche dai vertici della Protezione Civile – gli imputati sarebbero stati condannati per non aver previsto il terremoto. Si tenta così di ribaltare il senso stesso del processo che non tratta affatto della capacità di previsione della scienza, ma che, lo ricordiamo per chi parla senza sapere, è basato sul fatto che i membri della Commissione hanno rassicurato la popolazione.
E’ vergognoso constatare come attraverso questa operazione mediatica si stia tentando di raccontare l’ennesima bugia, in Italia e all’estero (dopo, per esempio, la favola del “miracolo aquilano”), arrivando alla follia di sostenere che adesso la Protezione Civile non potrà più lavorare liberamente, come afferma senza pudore in comunicato del Dipartimento stesso.
Al presidente dimissionario della grandi rischi Maiani che ha affermato che “non c’è nessuna indagine su chi ha costruito in maniera non adeguata”, vorremmo ricordare che pochi giorni prima della sentenza di lunedì era arrivata la condanna per l’Ing. De Angelis, giudicato responsabile per il crollo della palazzina in via generale Rossi, dove lui viveva, e dove ha perso la vita anche sua figlia.
E’ triste inoltre che anche la politica debba esprimere giudizi di merito anche su questo, smascherando ancora una volta come dietro a degli incarichi tecnici, si cerchi di utilizzare arbitrariamente un potere tutto politico, come ha fatto e continua a fare il Capo della Protezione Civile (ed ex prefetto de L’Aquila) Gabrielli.
I membri della Commissione Grandi Rischi avrebbero dovuto dimettersi il 31 marzo 2009, quando piegarono il proprio operato ed il proprio giudizio scientifico al potere del Governo e del Capo della Protezione Civile Bertolaso, prestandosi all’intercettata “operazione mediatica” tesa a tranquillizzare i cittadini del cratere.
Abbiamo vissuto sulla nostra pelle quale sia l’enorme potere che passa trasversalmente attraverso il Dipartimento della Protezione Civile.
Un potere capace anche di modificare a proprio interesse l’oggettività dei fatti attraverso i media. Ma questa volta si è davvero passato il segno. La coraggiosa sentenza del giudice stabilisce evidentemente una verità non in sintonia con questo potere a cui da subito come 3e32 ci siamo opposti nel quotidiano del nostro territorio.
La sentenza apre finalmente una breccia di civiltà e riscatto nella cappa di ingiustizie e disagio in cui questa città sembra rimanere ancora come paralizzata.
Una breccia importante da cui può finalmente iniziare quel difficile processo di elaborazione collettiva di quanto realmente accaduto a partire dal terremoto. Un’elaborazione scomoda, finora impedita a tutti i costi e che però è l’unica cosa che può salvarci dal baratro.
La strada da percorrere ce la stanno mostrando prima di tutto la dignità vera, il coraggio e la tenacia dimostrate dai parenti delle vittime che in questi anni hanno continuato a battersi nel silenzio di gran parte della città e contro ogni manipolazione.

Il dogma dell’infallibilità della magistratura: solo un terzo dei risarcimenti per ingiusta detenzione viene accolto

Dalla filosofia del diritto alla teologia giudiziaria. L’istituto del risarcimento per ingiusta detenzione è disatteso nella gran parte dei casi da una magistratura aggrappata al dogma della propria infallibilità

di Paolo Persichetti

giuliopetrilliprimopiano

La vicenda raccontata nel testo è quella Giulio Petrilli

Soltanto un terzo delle richieste di risarcimento per ingiusta detenzione trovano soddisfazione. E’ quanto emerge dagli ultimi dati forniti dall’Eurispes e dall’Unione delle camere penali italiane. Su una media di 2500 domande annuali (nel 2011 ne sono state presentate 2369) appena 800 vengono accolte. Il motivo è semplice e al tempo stesso sconcertante: l’Italia è l’unico paese in Europa dove l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è regolato da una clausola, inserita nel comma 1 dell’articolo 314 cpp, che esclude il risarcimento nei casi in cui il ricorrente «abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
Secondo la norma per avere diritto al risarcimento non è sufficiente avere dalla propria parte una sentenza d’assoluzione irrevocabile, secondo una delle formule previste dal codice: il fatto non sussiste, oppure non è stato commesso o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come tale. Non basta nemmeno che la giustizia abbia riconosciuto l’illegittimità della misura cautelare.
Chi ha ingiustamente subito il carcere deve dimostrare di non aver tenuto un comportamento tale da aver tratto in inganno i magistrati con atteggiamenti omissivi o perché non si è avvalso delle funzioni difensive, che pure restano un diritto fondamentale della persona sottoposta a indagini o imputata, ma anche sotto il profilo delle proprie frequentazioni.
Ciò vuol dire che le sentenze assolutorie non sono valutate come tali ma sottoposte ad un nuovo processo che conduce ad esaminare e giudicare sotto il profilo morale la personalità di chi è stato assolto, introducendo un criterio discriminatorio che inanella una serie impressionante di violazioni: dal ne bis in idem, all’invenzione di una sorta di quarto grado di giudizio capace di resuscitare la colpa al di là di ogni assoluzione fino all’inversione dell’onere della prova.
Nel giugno scorso, la quinta sezione penale della corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di risarcimento per ingiusta detenzione di una persona assolta in via definitiva dopo aver trascorso 6 anni nelle carceri speciali, sostenendo che «nessun diritto alla riparazione spetta a chi, frequentando terroristi, o comunque soggetti appartenenti all’antagonismo politico illegale, abbia colposamente creato l’apparenza di una situazione che non poteva procurare l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Poco importa, ai fini che qui interessano, l’esito del giudizio penale. Occorre distinguere – prosegue il collegio – l’operazione logica compiuta dal giudice del processo penale da quella, diversa, del giudice della riparazione. La reciproca autonomia dei due giudizi comporta che una medesima condotta possa essere considerata, dal giudice della riparazione come contributo idoneo ad integrare la causa ostativa del riconoscimento del diritto alla riparazione e, dal giudice del processo penale, elemento non sufficiente ad affermare la responsabilità penale».
I magistrati hanno teorizzato un doppio criterio di giudizio: il primo sottoposto alle vigenti leggi processuali; il secondo che riabilita la colpa tipologica è non si cura degli effetti legali dell’assoluzione, che seppure elimina la colpa mantiene il sospetto e soprattutto conserva la responsabilità. Siamo di fronte ad un perenne “diritto del nemico” che trasforma in un accessorio a geometria variabile la presunzione d’innocenza recepita dall’art. 27 della costituzione.
Chi viene assolto per reati avvenuti in luoghi dove è presente la criminalità organizzata, diventa responsabile del fatto di aver frequentato contesti che brulicano di pregiudicati; chi è assolto da reati di eversione, se ha frequentato luoghi di conflitto, recepito culture antagoniste, anticonformiste e irregolari secondo la norma politico-morale dominante, è ritenuto responsabile di una corrività ambientale che ha indotto la coscienza del giudice a sbagliare. E’ una colpa di natura etico-morale quella che qui viene scovata e sanzionata con il mancato risarcimento.
Non sfugge che attraverso questo dogma dell’infallibilità assoluta del giudice, come fu per il concilio Vaticano I° che nel 1870 introdusse l’infallibilità ex cathedra del pontefice, si opera il passaggio dalla filosofia del diritto alla teologia giudiziaria. Un’arrogante pretesa che spiega l’errore ricorrendo all’alibi della “colpa apparente”, giustificata non da una cattiva valutazione degli elementi probabotori a carico o discarico ma dalla doppiezza e dall’ambiguità della persona sottoposta a indagine o giudizio, alla stregua del maligno che con le sue arti malefiche confonde e trae il mondo in inganno.
Sarebbe tempo di riportare la giustizia dalle sfere della santità celeste ad una più terrestre dimensione profana.

I parenti delle vittime convocati via posta per perdonare Gallinari

I magistrati devono decidere la libertà condizionale dell’ ex brigatista
I parenti delle vittime convocati via posta per perdonare Gallinari
Sabina Rossa: metodo sbagliato La figlia del sindacalista ucciso: «Insopportabile e ingiusto chiedere il nostro consenso»

Giovanni Bianconi
Corriere della sera 14 ottobre 2010

ROMA – La convocazione è stata recapitata agli interessati a mezzo posta, come fosse l’ invito a ritirare una multa o qualche altro atto giudiziario. Ma non c’ erano infrazioni da contestare, né i destinatari avevano cause pendenti. Solo il destino di aver avuto un parente ammazzato, trent’ anni fa o giù di lì. E adesso lo Stato bussa a casa loro per chiedere se hanno intenzione di perdonare uno degli assassini del proprio congiunto. Come fosse una banale adempienza burocratica, mogli, figli e figlie di vittime delle Brigate rosse vengono chiamati in comissariato per rispondere a un quesito talmente intimo e complesso da suonare stonato. Tanto più se a porlo è un imbarazzato ispettore di polizia, su ordine di un magistrato. Il quale a sua volta dovrà decidere – anche in base alle risposte, evidentemente – se liberare o meno l’ assassino. È successo nei giorni scorsi, in diverse città d’ Italia visto che le Br uccidevano un po’ ovunque. Il motivo è la richiesta di liberazione condizionale da parte di un ex dirigente di quella banda armata, Prospero Gallinari, uno dei carcerieri di Aldo Moro. Arrestato nel 1979, è stato condannato a diversi ergastoli, da alcuni anni è in detenzione domiciliare nella sua casa di Reggio Emilia, poiché il suo stato di salute è incompatibile con il carcere. Ha il permesso di andare a lavorare per qualche ora al giorno. Ora ha maturato i termini per chiedere la liberazione condizionale, prevista anche per i condannati a vita dopo 26 anni di reclusione. Gallinari ne ha scontati più di trenta e ha presentato al tribunale di sorveglianza di Bologna la domanda di tornare libero, come hanno già chiesto e ottenuto molti suoi compagni d’ armi degli anni Settanta. Prima di decidere il magistrato ha voluto interpellare i familiari delle vittime, per sapere se vogliono perdonare l’ ex terrorista. Si tratta di decine di persone, giacché il carceriere di Moro è stato condannato non solo per gli omicidi materialmente commessi, ma anche per tutti quelli firmati dalle Br mentre lui faceva parte del comitato esecutivo o di altri organismi decisionali del gruppo, fra il 1977 e il 1979. A Genova, ad esempio, l’ hanno giudicato colpevole delle uccisioni e dei ferimenti avvenuti in quel periodo. Compresa la morte dell’ operaio e sindacalista comunista Guido Rossa, assassinato il 24 gennaio 1979 dopo aver denunciato un impiegato dell’ Italsider sospettato di aver diffuso volantini brigatisti. Per questo alla vedova ultraottantenne di Rossa, la signora Maria Silvia, è arrivata la convocazione in questura, per essere ascoltata in qualità di «parte lesa». Al suo posto è andata sua figlia Sabina, da due legislature parlamentare del Partito democratico. E ha riempito il «verbale di sommarie informazioni in relazione alla circostanza se intenda concedere il perdono a Gallinari Prospero». Un atto di poche righe, nel quale Sabina Rossa ha dettato: «Non intendo fornire dichiarazioni in merito, in quanto la richiesta in oggetto non è riferibile ad un preciso articolo del codice di procedura penale. Inoltre contesto nel metodo e nel merito la richiesta contenuta negli atti». È un modo per respingere una procedura che al tribunale di Bologna definiscono «prassi» pur in assenza di specifici appigli nel codice. Dove, all’ articolo 176, è prescritto solo che «il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento». A parte il coinvolgimento dei parenti delle vittime in una decisione che spetta al giudice, caricando su di loro l’ onere di determinare il destino di chi trent’ anni prima ha sparato a un familiare o ha contribuito a deciderne la morte, resta da capire che cosa farà il magistrato delle risposte. Sceglierà a seconda della prevalenza dei «sì» o dei più probabili «no»? «Il perdono della persona offesa non è richiesto dalla legge – dice Sabina Rossa -. Credo che i magistrati debbano assumersi le loro responsabilità fino in fondo, senza tenere conto di elementi non previsti dal codice, come l’ eventuale sfavorevole impressione dei loro provvedimenti sull’ opinione pubblica. Trovo insopportabile e profondamente ingiusto essere convocati a mezzo di avviso postale per essere sottoposti, senza alcuna informazione, a una generica e distratta domanda se si intenda perdonare questo o quel condannato». La figlia dell’ operaio assassinato dalle Br difende la liberazione condizionale per gli ergastolani, perché «ha reso meno crudele l’ esecuzione di una pena perpetua, e soprattutto non in contrasto con il principio rieducativo contenuto nella Costituzione», ma considera una distorsione ancorarla al giudizio dei parenti delle vittime. Due anni fa ha presentato un disegno di legge per vincolarla non più al difficilmente valutabile «ravvedimento» (per questo ci si rivolge ai familiari delle persone colpite, o si richiede ai condannati di stabilire un contatto con loro, anche solo epistolare) bensì a «un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all’ articolo 27 comma della Costituzione».