Oreste Scalzone: «Caro Segio, non c’ è nulla da cui mi devo dissociare»

Oreste Scalzone: «Caro Segio, non c’è nulla da cui mi devo dissociare»

X4H01ppTyaM3F8krVvjrngwQ4E2YVNW5n4uTUTfV2dsTT34o1jU5T9FWl7kpt7F9BQlg4Zaxb_P7FFWO9clbFgZMzZDD0L-LrhUDcBKz7JZbRdn6NgXNiNxar0u3hmPj605KzOZn3EMkij-7Yus5YyhCHjDAE4bk-VdFjNDlbIPkjZlaF2NG1x0

Fabrizio Ravelli
Repubblica, 28 agosto 2002

PARIGI – «Nessuno, né un pentito né un magistrato, mi ha mai accusato di essere coinvolto in omicidi politici. Di averli eseguiti o di esserne stato il mandante, o di aver fatto parte di organizzazioni clandestine. Io sono sempre stato contrario all’omicidio politico, e Sergio Segio lo sa bene. E allora perché e di che cosa avrei il dovere etico di fare autocritica?».
Seduto al tavolino di uno scalcinato caffè berbero vicino al Beaubourg, Oreste Scalzone risponde alla sfida lanciata dall’ ex-terrorista dissociato. Magrissimo, male in arnese, torrentizio e acuto: Scalzone dopo 21 anni di esilio in Francia («Quasi ottomila pomeriggi, un pozzo senza fondo») respinge al mittente le richieste di dissociazione.
Dopo l’ estradizione di Persichetti forse la comunità dei rifugiati italiani a Parigi corre qualche rischio. Segio vi chiede una posizione chiara sulla violenza politica. Visto che non l’avete mai fatto. «Guardi, a me gli amici mi hanno sempre rimproverato di essere troppo buono e un po’ fregnone. Adesso mi arrendo, provo a dare una risposta cattiva. Sfido Segio a dire quali sono state le mie posizioni in materia di omicidio politico, di clandestinità, di forma guerrigliera. Lo autorizzo a dire qualsiasi cosa, anche di rilevanza penale. Se poi vuole può anche dire se è vero o no che ero percepito come uno che nella sfera militare era troppo liberale, non settario, uno che non sapeva picchiare il can che affoga. Un vecchio gauchista, che finiva per fare il pompiere. Per noi di Potere operaio, l’omicidio politico era arcaico: una forma di tirannicidio che non può essere un dovere etico, quando un tiranno personale non c’ è più. E io che sia legittimo giustiziare per punire, lo dica un lottarmatista o un dipietrista, non l’ho mai creduto».
Parliamo della comunità parigina, di cui lei è il «sindacalista». «I parigini non mi hanno mai dato una delega a rappresentarli. Sono un insieme variegato e atipico di persone, e pochissimi sono d’ accordo con me. Non sono miei proseliti. Non siamo un gruppo. Siamo uniti non da un’affinità elettiva, ma da una condizione materiale. Quel che rivendico, è la mia voce. Su 84 arresti, con pochi compagni a me affini, abbiamo fatto 84 campagne: Scalzone c’è, perché è l’ espressione di quei pochi che hanno difeso tutti».
Resta il fatto che da questa comunità, dice Segio, una ripulsa chiara della lotta armata non è venuta. «Davvero non so di che cosa parli. La maggior parte dei parigini ha firmato come lui e con lui lettere di dissociazione, fin dal 1987. La violenza l’hanno condannata come lui. Quelli dell’Autonomia hanno scelto una dissociazione dichiarandosi innocenti, e non confessando come Segio. Ma sono faccende fra loro». E gli ex-brigatisti? «Se ce ne sono di clandestini, a Parigi, io non lo so. Quelli che conosco, e che magari hanno degli ergastoli, sono più moderati di me. Non è gente che parli di politica tacendo sulla violenza. No, vogliono starsene zitti e basta. Cosa si dovrebbe fare, secondo Segio, stanarli o contestare il loro silenzio? Ma forse ce l’ ha proprio con me e Persichetti». Vi accusa di aver prodotto soprattutto giudizi ingenerosi e calunniosi su quel che accadeva in Italia: da Genova ai girotondi. «Abbiamo scritto due lettere aperte alle tute bianche e ai cosiddetti black bloc, prima di Genova. Ai casseurs, che non sentiamo il problema etico di condannare, dicevamo: non andate a Genova a fare le comparse, i cascatori della recita. Alle tute bianche di Casarini, invece: non buttate olio sul fuoco, gettate le armi di cartapesta o finirà in una frittata di fragole e sangue. Forse portiamo scalogna. Ma che c’entra con la questione dell’omicidio politico?». C’entra con la violenza. Cosa ne pensa? «Io non ho il dono della nonviolenza, ma riconosco la superiorità etica della nonviolenza assoluta rispetto alla guerriglia speculare al potere. Però cerco di essere coerente. Trovo che le bombe di Hamas non siano migliori di quelle di piazza Fontana. Per me è stragismo anche mandare un ragazzo kamikaze ad ammazzare coetanei. Non so come la pensino Agnoletto o Casarini. So che molti dicono che in quel caso la colpa è del colonialista. Io credo che ci siano mezzi che nessun fine giustifica. Peraltro non siamo d’accordo neanche sui fini. Loro sono giacobini, io comunista libertario». Le daranno del filoisraeliano. «Me ne hanno date di tutte, nessun problema. Io sarò anche uno stracciaculo, ma nessuno mi farà sentire in colpa per esser nato a Terni invece che a Gaza. Mi difendo i brigatisti miei e i miei casseurs, e non credo al valore della punizione. E mi fanno schifo quelli che brinderebbero sapendo che Berlusconi ha un cancro. Gli stessi che vorrebbero dettarmi la mia autocritica. Anzi, che vorrebbero la scrivessi da solo, come dev’ essere secondo loro».

Per approfondire
Miccia corta e cervello pure

Segio: “La mia rivoluzione era un pranzo di gala”
La Prima linea, il film che vorrebbe seppellire gli anni 70 sotto il peso del senso di colpa
L’esportazione della colpa
Sergio Segio: “Scalzone e i parigini condannino la lotta armata”
Segio ha dimostrato solo di avere ancora molte cambiali da pagare per la sua libertà”

“Monsieur de la calomnie”
Scalzone: “Caro Segio, non c’ è nulla da cui mi devo dissociare”
Sergio Segio, il narcisismo del senso di colpa
Segio e l’ideologia del ravvedimento
I ravveduti
Il Merlo, il dissociato e il fuoriuscito

 

 

Sergio Segio, ovvero il narcisismo del senso di colpa

Il continuo protagonismo di Sergio Segio, l’occupazione sistematica della scena, esprimono nella sua personalità infetta il bisogno di colmare, attraverso la testimonianza di una esemplarità rinfacciata agli altri, la purulenta piaga narcisistica della propria dissociazione

Il suo discorso sugli anni 70 contiene un vizio teologico che ha integrato il senso di colpa come motore della storia, proponendo una visione confessionale ed espiativa della politica, condita di scomuniche, inquisizioni e autodafé.
Il continuo protagonismo di Segio, l’occupazione sistematica della scena, l’interpretazione perenne di un ruolo compunto e contrito, la recita continua del Pater libera nos a malo, oltre ad essere istigato e gradito da alcuni particolari centri editorial-emergenziali, come Repubblica, da correnti di pensiero eredi di un azionismo che ha sempre creduto di poter esercitare un magistero etico, una superiorità morale nonostante i mille voltafaccia esistenziali, dall’orbace all’aggiotaggio passando per via Veneto, probabilmente risponde al bisogno di colmare attraverso la testimonianza di una esemplarità rinfacciata agli altri, la purulenta piaga narcisistica della propria dissociazione.

Link

La Prima linea, il film che vorrebbe seppellire gli anni 70 sotto il peso del senso di colpa
L’esportazione della colpa (1)
Sergio Segio: “Scalzone e i parigini condannino la lotta armata” (2)
Segio ha dimostrato solo di avere ancora molte cambiali da pagare per la sua libertà” (3)
“Monsieur de la calomnie” (4)
Scalzone: “Caro Segio, non c’ è nulla da cui mi devo dissociare” (5)
Sergio Segio, il narcisismo del senso di colpa (6)
Segio e l’ideologia del ravvedimento (7)
I ravveduti
Il Merlo, il dissociato e il fuoriuscito



Sergio Segio, ovvero l’ideologia del ravvedimento

Libri – stralci da Esilio e Castigo di Paolo Persichetti, La città del sole edizioni 2005, capitolo XII

L’ideologia del ravvedimento

Qualche tempo dopo l’uccisione di Massimo D’Antona da parte delle Ncc che a partire da quell’episodio recuperarono la sigla – da tempo consegnata alla storia – delle Br pccc, la redazione del Manifesto promosse una tavola rotonda alla quale vennero invitati, per fornire una risposta pubblica agli autori dell’attentato, Mario Moretti insieme a Prospero Gallinari e Piero Bertolazzi, membri del nucleo storico delle Brigate rosse. In quella circostanza i tre, oltre a ricordare il mutato contesto sociale e la decisiva discontinuità con l’epoca precedente, spiegarono come la lotta armata fosse già largamente in crisi nei primi anni 80, ma che «fu la dissociazione che impedì all’epoca una riflessione seria». Benché inizialmente contrastata dagli ambienti più ottusi dell’emergenza, che concepivano l’antiterrorismo unicamente come confronto militare, l’operazione dissociazione fu presto recepita e appoggiata da quei settori più avvertiti dello Stato, proprio per sferzare un decisivo colpo politico contro i movimenti sovversivi. Il suo effetto su un’area politica in piena crisi si rivelò devastante, poiché sanzionava qualunque approccio critico al bilancio della lotta armata che mantenesse fermi e chiari dei requisiti d’autonomia e indipendenza e che, in ultima istanza, non risultasse recuperabile dall’antiterrorismo. Tolse così ai prigionieri rinchiusi nelle carceri speciali ogni residuo spazio di riflessione poiché immediatamente percepito come una forma di cedimento.
Quell’incontro non piacque affatto a Sergio Segio, anzi deve essergli andato decisamente di traverso, se è vero che ne parla ancora nel suo libro, Miccia corta. Una storia di Prima linea, DeriveApprodi, 2005. Alla fine del testo, vengono infatti riprodotti diversi materiali d’epoca, tra cui un articolo apparso sulla Repubblica del 1 luglio 1999. Insieme a Susanna Ronconi e Cecco Bellosi, Segio vi critica la mancata «assunzione dell’errore politico e di un’etica della responsabilità» da parte dei tre brigatisti che avevano preso parte al dibattito. Gli argomenti che lì vengono esposti ruotano però attorno ad una insanabile aporia, ovvero un ragionamento ad imbuto secondo il quale non può aversi analisi critica e autocritica degli anni 70 senza approdare alla dissociazione, cioè iscrivendo la propria riflessione all’interno di un dispositivo statuale che ne legittimi la valenza etica e politica, ricevendo in cambio cospicui sconti di pena e vantaggi penitenziari di natura premiale e differenziale. Tant’è che Segio e colleghi, poche righe dopo, definiscono la dissociazione: «l’unico percorso collettivo dei detenuti per gli anni settanta».

Ma che cosa è stata la dissociazione?
Piuttosto che un’etica della responsabilità – come suggerisce Segio – qualcuno, in realtà, potrebbe intravedervi l’assenza assoluta d’etica e morale, ovvero un atteggiamento di mero opportunismo, un comportamento tipicamente anetico. Il problema però non è quello del processo alle intenzioni, quanto l’assunto concettuale. La dissociazione non è stata un gesto equanime dello Stato nei confronti dei suoi nemici sconfitti, ma un proseguimento dello scontro. Un diritto di guerra, una clemenza concessa al nemico in cambio della sua sottomissione, un passaggio alla guerra civile fredda per completare quella calda. La dissociazione è stata la forma moderna del “processo connivenza”, grazie al quale l’impiego della convenzione giuridica si è trasformata da strumento di difesa a mezzo per la contrattazione e lo scambio politico. Una scelta priva di libero arbitrio poiché direttamente legata alla necessità di un riconoscimento da parte dell’autorità giudiziaria e penitenziaria. Non solo, ma come in ogni forma di rendita parassitaria, essa ha tratto e trae senso e forza contrattuale solo dal protrarsi (reale o fittizio) del fenomeno da cui ha preso cinicamente le distanze: “la lotta armata per il comunismo”. Per questo è un qualcosa d’assolutamente opposto al divenire politico del fenomeno stesso, al suo approdare altrove, al suo oltrepassarsi attraverso un tragitto sottratto a qualsiasi forma di connivenza, intelligenza o compiacenza col potere. L’effetto finale che un tale dispositivo ha introdotto è stato quello di trasformare l’intero arco della punizione in un processo permanente, rivolto a dei parametri soggettivi che si insinuano nella coscienza del singolo prigioniero o militante, soppesandone le idee, la visione del mondo, le intenzioni (spesso supposte o attribuite). In effetti, la dissociazione ha contribuito a riportare in auge quella vecchia tipologia d’autore che, soffermandosi sull’identità del soggetto, trasforma quest’aspetto nel vero oggetto della sanzione finale. Non si resta più imprigionati per delle responsabilità che molti anni prima una corte di giustizia ha ritenuto di poter individuare, ma per quello che si è o si è diventati e che non piace al singolo arbitrario giudizio di un giudice, o di un collegio di magistrati, divenuti i sovrani assoluti di ciò che è legittimo e corretto pensare.
Negli anni passati non si è mai voluto seriamente riflettere sui danni giuridici e sullo sfarinamento della cultura critica che l’assunzione del modello dissociativo ha contribuito a diffondere, facendo della repentance un paradigma sempre più alla moda, insieme alla delegittimazione della radicalità, alla mistificazione della storia. Dispositivo infido, poiché non opera minimamente il superamento filosofico del problema, ma unicamente un’esportazione della responsabilità altrove.

La dissociazione dalla lotta armata
Nella dissociazione ostentata da Segio s’intravede la rivendicazione di una sorta di primato: l’aver in precedenza commesso l’errore giusto, distinto dall’errore ingiusto che egli ritualmente annovera tra i brigatisti, ed in seguito l’aver ripudiato nel modo più giusto, la giustezza dell’errore passato. Ne emerge un desiderio di primazìa etica, una sorta d’eccellenza assoluta che, al di là delle stagioni della vita, resta sempre la stessa, immutata. Per il personaggio l’importante è mantenere, quali che siano state le posture, le pieghe, gli inchini, i valzer, i veri e propri strisciamenti assunti nel tempo, l’ambìto status di persona non comune che un tempo si diceva persino comunista. In fondo, chi sfoggia biasimo per se stesso, più che umiltà esprime una giubilazione del negativo. Come spiegava Nietzsche, chi disprezza se stesso continua pur sempre ad apprezzarsi come disprezzatore. Vittima dunque o piuttosto infermo dell’ipertrofia di un super-io, il cui crollo ha provocato la messa in scena del lamento, della derelizione e del risentimento.
[…]
Infine, da non dimenticare, la pittoresca posizione della caleidoscopica area piellina e dintorni: i poeti armati, l’esercito scapigliato, la tribù del “mucchio selvaggio”, gli sturm und drang del settantasette nostrano, come essi stessi amano tanto dipingersi. Bohémiens e cultori del calibro ben oliato, militaristi ma anche sognatori impazienti, adepti del carpe diem, «i nostri attimi sono eterni e ci ripagano di tutto». Quelli del nonostante tutto, fiori appassiti più che fiori del male, maledetti mancati ma redenti riusciti. Quelli che narrano di se l’appartenenza «al novero dei destinati alla sconfitta, che non scelgono l’esilio ma di andare sino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato». Esteti del combattimento, ma anche «anime capaci di tenerezza» che sceglievano «di morire non nella lenta emorragia della vita ma di fretta, senza risparmio, come candele accese dai due lati[…] non per malattia del corpo ma per quella della coerenza, per un’inguaribile infezione dell’anima». Anche se poi a morire non toccava sempre a loro, ma che importa, quel che conta era il rimirar la poesia del gesto, la metrica dell’intenzione, lasciandosi trasportare, inebriati da bottiglie di Veuve Cliquot e Brut valdo, da quell’eroico «andar incontro alla bella morte» di saloina memoria, cercando di recitare un ingiallito copione dannunziano ma con l’inevitabile lieto fine holliwoodiano, che li ha visti inesorabilmente condannati a vivere ravveduti e contenti.
[…]
Anche per Prima linea, o quanto meno secondo l’opinione di quello che fu un loro capo, si ripropone più che mai lo schema binario. Come degli Enrico Toti di massa lanciati all’assalto dalle affollate trincee del movimento, condivise con creativi, libertari, anarchici, femministe e quant’altro, essi si auto-rappresentavano come «la linea di combattimento più avanzata» di quel vasto schieramento. Fuori restavano soltanto le tanto odiate, quanto imitate, Brigate rosse. Ma la memoria e la storia successiva non ne hanno tenuto conto, oscurando l’impresa dell’armata brancaleone, almeno così lamenta Segio con grande disappunto (una volta tanto gli si può dar ragione. In termini relativi, ovvero proporzionali alla durata del gruppo, 1976-1981, pari a meno di un terzo della vita della famiglia brigatista, Prima linea ha avuto un numero superiore di militanti inquisiti), spiegando ciò come l’ennesimo malefico frutto del brigatismo, troppo speculare ai suoi avversari nel modo di pensare e concepire il potere e quindi da questi meglio riconoscibile. Magari, però, ad averli messi in ombra non è stata solo la vicenda Moro e l‘effetto dirompente che essa ha avuto nell’immaginario nazionale, ma anche la storia della dissociazione, nata come un’operazione di smarcamento proprio dalle Brigate rosse, designate così – non solo dall’avversario – come interpreti assolute e nefaste della lotta armata. Ma «l’eresia comporta il non avere patria e chiese» , chiosa in fine Segio in Miccia corta, col tono un po’ depresso di chi è consapevole della propria sfiga. Ma che eretico è chi si concede all’abbraccio dell’inquisitore, fino ad indossare l’abito domenicano del sacro censore? Apostata ma convertito, apatride ma nazionalizzato, eretico ma ravveduto, egli appare sempre in bilico, consumato dall’eterno dilemma del “vorrei ma non posso”.

Link
Segio: “La mia rivoluzione era un pranzo di gala”
Miccia corta e cervello pure
La Prima linea, il film che vorrebbe seppellire gli anni 70 sotto il peso del senso di colpa
L’esportazione della colpa
Sergio Segio: “Scalzone e i parigini condannino la lotta armata”
Segio ha dimostrato solo di avere ancora molte cambiali da pagare per la sua libertà”
“Monsieur de la calomnie”
Scalzone: “Caro Segio, non c’ è nulla da cui mi devo dissociare”
Sergio Segio, il narcisismo del senso di colpa
Segio e l’ideologia del ravvedimento
I ravveduti
Il Merlo, il dissociato e il fuoriuscito


Dove vuole arrivare la coppia Battisti-Vargas?

A proposito delle ultime dichiarazioni di Cesare Battisti e Fred Vargas

dal BlackBlog di Oreste Scalzone
febbraio 2009

Fred Vargas è piombata come un elefante in una cristalleria quando in una intervista ha contraddetto quella che chiama «una cara amica», la signora Bruni-Sarkozy, smentendo la sua smentita su una intercessione che quest’ultima, insieme a suo marito, il presidente francese Sarkozy, avrebbero fatto in favore di Battisti. Smentita fatta alla Tv italiana, sulla terza rete davanti a Fabio Fazio, nel pieno di una campagna di vero e proprio linciaggio, che non si è fatta scrupolo di attaccarla come donna (nello stupefacente silenzio dell’intellighentzsjia del femminismo di sinistra che tanto aveva predicato e stigmatizzato in proposito).

Romanzo, risentimento o realtà?
A ruota, Battisti, in un’intervista al giornale Isto è, ha fatto delle “rivelazioni” che ci hanno lasciato allibiti, seminando costernazione, doloroso stupore, amaro in bocca tra chi ha condiviso con lui la condizione fuggiasca, l’asilo precario e l’ipoteca sul futuro, la spada di Damocle dell’estradizione, e tra quanti lo hanno difeso e si sono battuti per lui. Abbiamo letto con turbamento che sostiene di essere stato fatto scappare dalla Francia dai servizî segreti. Le nostre reazioni oscillano tra incredulità (ma in questo caso, sgomenta e fa scandalo una simile disinformazione, di cui sfugge la ratio), e la domanda: «Perché mai lo avrebbero esfiltrato?» e «In cambio di che?». E perché mai – vero o fiction che sia – viene a dirlo come se fosse la cosa più normale del mondo, offrendo sponda e argomento alle calunnie “pistaiole”, in particolare stalino/fasciste, che da sempre ci propinano in materia?
Lei, la signora Vargas, interviene di nuovo per precisare, in una dichiarazione all’Ansa, che Battisti conosce il nome della persona “servizievole” che gli avrebbe fornito il passaporto falso, che non sarebbe riconducibile alle sfere d’influenza di Sarkozy o Chirac, ma ai superstiti del potere mitterrandiano. Poi riviene alla carica, rettificando ancora: non si tratterebbe esattamente di un agente dei servizî, ma di una personalità vicina ai governi della presidenza-Mitterrand.

 

Fred Vargas

Fred Vargas

 

A chi mirano?
Manca solo che lancino un altro strale avvelenato contro qualche figura che si sia particolarmente impegnata verso la France, terre d’asile, e nella cosiddetta dottrina-Mitterrand, che magari ne sia stato l’artigiano e lo strenuo difensore… una di quelle figure, guarda coso, più detestate dalla magistratura italiana. Quale ratio c’è in tutto ciò? Perché tanto astio con quelli che ora Battisti definisce «i miei ex-compagni rifugiati»? O con gli avvocati suoi e di tutti noi, Jean-Jacques De Felice e Irène Terrel, a suo tempo ricusati?
Una sorta di cupio dissolvi, una profezia volente autorealizzarsi, per farlo essere realmente il “maudit”, il solo-contro-tutti, il malamato concentricamente

O per me o per nessuno?
Battisti in Brasile ha già in passato “rovesciato la tavola”, mandato a baracca la scacchiera, rifiutando e sabotando le possibilità di scampo che gli erano state offerte, delle soluzioni brasiliane che gli avrebbero permesso di ricostruirsi lì una condizione del tipo di quella “francese”. Pulsione suicidaria, come quella di comportarsi in modo assurdo per una persona a rischio mortale qual’era?
In ogni caso – fosse pure mera razionalizzazione in senso clinico – si diceva convinto di una sua quantomeno virtuale naturalizzazione in Francia, e metteva la barra dei suoi obiettivi all’altezza di un suo rientro, appunto, in Francia: dove aveva amici, colleghi scrittori, pubblico, famiglia…
Adesso sembra quasi recidivare mettendo a rischio quello che ha ottenuto, e che nessun altro o altra delle centinaia e centinaia di fuggiaschi degli “anni di piombo” e del loro strascico penale aveva ottenuto, e neanche chiesto: uno statuto di «rifugiato politico».
Sembra temere un assestamento che richiuderebbe la vicenda su un qualcosa che non gli basta. Sembra tirare ancora una volta la corda, far saltare quello che c’è e rilanciare sull’unica posta che gli interessa: tornare in Francia.
I mezzi, la ratio delle sue “mosse”, risultano incomprensibili a noi “semplici”. Ci sfugge in quel che fa e dice, in questo stillicidio di rivelazioni centellinate e in crescendo che sembrano uscite dalla mentalità contorta di chi, a furia d’inventare intrecci polizieschi, finisce per vedere la vita come un vortice di complotti, le genti come fotocopie di marionette, la realtà decretata da “pupari”, e alla fine da un qualche “ragno” come il Bafometto al centro di un universo di tenebra, un qualsivoglia senso strategico o tattico, anche nel più puro pragmatismo utilitarista, opportunista e anetico… Battisti sembra vivere nella trama dei suoi romanzetti.

C’è un altro aspetto
Battisti a partire da un certo momento si è convinto, o lasciato convincere, che la logica della rivendicazione e della difesa “con le unghie e coi denti” di un asilo indiscriminato, per tutti e ciascuno lo avesse danneggiato. 497ed96b7c266_zoom
Dimenticando che senza quella morale provvisoria (nel senso della frase di Deleuze: «Cercare di essere all’altezza di ciò che ci capita»), senza quella “divisa” e le linee, le deontologìe, le condotte pratiche che ne discendevano, un esemplare tipologico quale quello definito dal suo profilo giudiziario e penale, non avrebbe mai potuto rientrare in Francia dalla lunga fuga, in Messico, affrontare una procedura d’estradizione e vincerla, com’era accaduto nel 1991. E poi come fruitore, come tutti noi, di un asilo di fatto, restare in Francia, divenirvi scrittore e di successo…

I girotondini di Francia
Frastornato dalle vociferazioni di una campagna promossa da scrittori,e giallisti, in cui una lettura dei fatti storico-sociali nella chiave del giallo poliziesco, inevitabilmente “dietrologica”, veniva – senz’altro con la buona intenzione di salvare un collega e amico – trasformata in fragile, inesatto, grottesco argomentario di campagna.
La Vulgata “girotondista” del delirio della restaurazione della Legalità (considerata il potere dei senza-potere) come orizzonte del desiderio; la scenarizzazione dell’Italia come «Paese mai uscito dal fascismo», come anomalia e merdaio del mondo, come “caso” di una società la cui dominante, la sua natura, sarebbe data da trame, complotti, “strategie della tensione” in perenne divenire, mene di servizî segreti deviati, fascisti, grigî, bianchi, amerikani.
Questa subcultura da disinformacjia kgbista, da nuovalingua nel senso orwelliano, speculare a quelle del “Mondo Libero”, ma con in peggio – dal nostro punto di vista – di attaccare come una peste i cervelli e i cuori nostri, di devastare ogni ragione critico-sovversiva, non una razionalità, che so, liberale…), era stata esportata a piene mani in Francia da un’intellighentzsjia di sinistra dello Stato, che poi è stata la prima, quando l’ha vista usata per difendere un fuggiasco dalla caccia all’uomo, a sparare addosso a chi a questo fine la usava, e a chi ne era il beneficiario: ridicolizzando gli uni, mostrificando l’altro.
Per orgoglio diabolico, degno di miglior causa, i romanzieri francesi, di fronte a questo voltafaccia, non sono stati sfiorati dal dubbio sulla qualità del loro argomentario, nel merito, e sul rischio che questa propaganda travestita da pensiero finisse per esser controproducente come un “fuoco amico”. Macché! Semplicemente, hanno pensato che i Maîtres à penser, gli Opinion-makers italiani fossero dei voltagabbana “vendutisi a… Berlusconi”.
Mescolando a questa delegittimazione caricaturale di un’intera storia (dove ovviamente non poteva più trovare posto il Maggio strisciante, l’Italia anello forte delle lotte operaie autonome, laboratorio sociale di una nuova autonomia sovversiva nella metropoli capitalistica, se l’Italia era quella dei “girotondisti”? Non a caso ogni gesto di rivolta, dalla sassata alla molotov in sù, diventava impensabile se non come provocazione! Il legalitarismo diventava integristico, totale, cosmico…), l’errore di pensare di poter centrare la difesa su una rivendicazione d’innocenza non solo in punto di fatto, ma anche di tipologia, di proprio modo d’essere.

Nessuno ha fatto contestazioni “moralistiche” a questa svolta sostanzialista: semmai, si è ricordato che, in materia d’estradizione, non appena si accenna a questo terreno, i magistrati della Chambre ricordano di non essere «un grado ulteriore di giudizio» («Qui non siamo in sede di revisione di un processo, qui giudichiamo dell’estradabilità in punto di diritto. L’innocenza, l’imputato la farà, per l’appunto, valere in Italia, che è luogo e sede propria…»).
Ma Battisti si dev’esser convinto – o comunque ne ha fatto mostra – che il suo grido d’innocenza gli era stato impedito da una sorta di lobby che (per moralismo ideologizzato e per imporre una sorta di egualitarismo al ribasso, a favore di quanti non erano entrati nella dialettica dell’innocenza e della colpa e avevano rivendicato, come i “brigatisti”, una corresponsabilità etica “in solido” con tutte le scelte e gli atti dell’organizzazione a cui liberamente, e non “coscritti”, avevano aderito) lo avrebbe tenuto in una sorta di soggezione da ricatto morale.
Così ha dipinto, in Ma cavale (La mia fuga), l’ultimo suo libro uscito in Francia quelli che definisce gli «ex compagni». Ecco, 6_dossiers_lecture_battisti1pensiamo che questa delirante logica del «tutto o niente», che si è posta come obiettivo il riconoscimento di un’innocenza non solo in punto di verità storica, ma anche e soprattutto di identità – innocenza come non-colpevolezza anche in senso agostiniano, innocenza quella vera, quella dell’anima –, lo ha perduto come ha perduto già altri. In buona logica, la presunzione d’innocenza e l’onere della prova all’accusa, è motivato dal fatto che l’innocenza, come la non-esistenza di un fatto o una cosa, non è quasi mai dimostrabile. Di fronte a questi nodi, Battisti dev’essere affondato nelle sabbie mobili di un misto di “legittimismo”, di vittimismo, che si gonfia di risentimento mortale. Solo così si spiega l’odio riversato in certe interviste, prima contro “i brigatisti”, poi “gli ex-compagni”; e da ultimo – nell’intervista a Isto è – dove si taglia col coltello una sorta di sordo rancore contro Marina Petrella, come di gelosìa perché la battaglia su di lei ha avuto successo… Non voglio parlare di invidia, o cosciente malanimo. Parlo della sensazione di esser stato proditoriamente usurpato di un qualcosa che gli era dovuto: questo è rivelato da formule del tipo «io l’unico ancora perseguito…». Naturalmente, in una sindrome di questo tipo, non si guarda a chi sta peggio – basti evocare la vicenda di Paolo Persichetti o Rita Algranati, che, loro sì, potrebbero ritenersi gli unici capri espiatori. Battisti – credo che la cosa più terribile sia che se ne sia autoconvinto – si considera, nel picco, nella fase “ipomaniaca”, megalomane di una sua sorta di bipolarità: essere il “Nemico pubblico numero uno” insieme al suo irovescio “down”, depressivo, cioè considerarsi Il perseguitato numero uno, L’innocente assoluto: l’unico, e per questo il più conculcato.
Atteggiamento psicologico pericolosissimo, distruttivo per lui e per gli altri, perché ne nasce una sindrome del “C’è tutto per tutti, e niente per me”. Che può passare, prima al “Tutto anche per me, o niente per nessuno”, e poi nel “Adesso, tutto per me e niente per tutti gli altri!”.

Tutto questo è terribile, ma può dare una spiegazione. Tutto questo è talmente terribile, da evocare, più che lo scandalo e il disprezzo, un turbamento profondo e tanta pena per il suo carattere malato e il suo esito, in ultima analisi e prima di tutto, autodistruttivo, a cominciare dal suicidio morale che ha intrapreso.
Se la coppia Battisti-Vargas dovesse andare avanti in quella che sembra una pulsione distruttiva, dovremmo pensare che questo far terra bruciata di quel che resta del mitterrandiano “asilo di fatto” potrebbe esser la contropartita richiesta, inseguendo la balena bianca di un riaccoglimento nelle braccia della Marianna di oggi!
Comunque: resta da aggiungere (e ci ritorneremo altrove) che tutto questo rende più, non meno, delirante la caccia all’uomo, l’immagine che si vuol dare della rivolta di un intero Paese, di una società, un “Popolo” intero contro uno (e di che spessore…).

Battisti non vale un low cost
Di che pasta queste urla patriottarde e forcajole, i loro argomenti che si drappeggiano nel dolore dei familiari delle vittime, sia fatta, lo mostra l’evento grottesco della votazione di una mozione di sostegno all’Italia versus la decisione brasiliana di non estradare Battisti: dell’ottantina di parlamentari italiani al Parlamento europeo, solo sette hanno ritenuto che la Causa valesse il costo di un biglietto d’aereo low cost… Il loro “Onore” vale meno di un sovrapprezzo – ed è detto tutto.

Tarso Genro: «L’Italia è chiusa ancora negli anni di piombo

Quella verità indicibile

«L’Italia è chiusa ancora negli anni di piombo, la differenza è che in Brasile siamo più avanzati su questo argomento, tanto che stiamo discutendo sulla nostra legge di amnistia».

Tarso Genro, il ministro della Giustizia brasiliano che ha concesso l’asilo politico a Cesare Battisti, ha messo il dito nella piaga pronunciando l’indicibile nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano O Globo. Invece di citare Bobbio (i poteri invisibili che evocano l’immagine sul doppio Stato) e la letteratura girotondina, Genro avrebbe fatto meglio a citare Giorgio Agamben o Antoine Garapon che parlano di democrazia dell’emergenza, che descrivono lo stato di eccezione giudiziario, il male che rode le democrazie moderne. Non serve evocare dittature mai esistite. Il problema sta tutto nel modello di democrazia che ha preso piede alla fine degli anni 70. L’America di Bush non era certo una dittatura eppure ha fatto Guantanamo e Abu Grahib. La Francia della guerra d’Algeria non era una dittatura, aveva persino i socialisti al governo, eppure si è macchiata di crimini nefandi, con quasi un milione di morti, dove ha sperimentato le tecniche della tortura moderna poi esportate nelle scuole del Sud e Nord America.

Il ministro Traso Genro in un momento di relax

Il ministro Traso Genro in un momento di relax


A proposito della richiesta di proclamare lo stato di eccezione
avanzata dal professor Angelo Panebianco sul
Corriere delle Sera

Le democrazie si sono sempre macchiate dei peggiori crimini, e allora cosa pretendono le Destre e i girotondini italiani che hanno reagito con veemenza a queste parole perché pensano che solo le dittature creano gli stati d’eccezione e pensano di non poter essere giudicati da nessun paese e dalla storia?
È strano, ma quando si parla di democrazie liberali si omette sempre di ricordare che questi sistemi prevedono, in caso di grave minaccia, specifiche clausole di autosospensione del proprio ordinamento costituzionale.
Per funzionare il sistema giuridico ha bisogno di normalità, perché ciò avvenga esso si avvale di momenti di interruzione che vengono chiamati «stato di eccezione». È questo un punto cruciale, poiché chi introduce una tale misura è in buona sostanza l’ultimo a decidere, non a caso chi ha questo potere è stato indicato come il sovrano reale. Non lo stato di diritto, dunque, ma chi può decidere sulla sua sospensione rappresenterebbe il vero arcana imperii della sovranità.
A ricordarcelo è stato il professor Panebianco che sul Corriere della Sera per ben tre volte (il 13 e 15 agosto e poi il 3 settembre 2006) si è soffermato sull’argomento invocando l’introduzione dello stato di eccezione. Ma c’è un problema: se, a quanto pare, le democrazie non possono sfuggire a quel destino crudele che ne prevede l’autosospensione, non c’è invece unanimità sui modi in cui questa interruzione debba avvenire. Infatti, esistono almeno tre modelli contrapposti:

1. Quello tradizionale di ispirazione giacobina, codificato nelle costituzioni liberali dell’800 e del 900, che attribuisce pieni poteri all’esecutivo e sospende le garanzie giuridiche per un periodo limitato nel tempo e nello spazio. Un modello che sarebbe ormai divenuto superfluo di fronte alla natura asimmetrica dei nuovi conflitti.

2. Per questo l’amministrazione Bush ha varato un nuovo modello di applicazione della eccezione caratterizzato da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante. In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Uno stato di eccezione postfordista insomma: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti, organizzando una sorta di stato di eccezione extraterritoriale che conserva per i poteri statali e nella madrepatria unicamente la direzione strategica delle operazioni. images-3

3. Esiste, infine, un terzo modello, lo stato di eccezione giudiziario inventato in Italia alla fine degli anni 70. Quest’ultimo, però, non piace affatto a Panebianco perché «l’eccezione può essere riconosciuta solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura. Il che riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica». Tuttavia ciò non ha impedito, ricorda sempre l’editorialista del Corriere, che «una qualche forma di stato di eccezione sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc)». images-1

Chissà cosa avranno pensato, leggendo queste parole, Bruti Liberati e l’associazione nazionale magistrati che durante la vicenda Battisti si prodigarono per raccontare ai francesi la favola di una Italia giardino incantato dello stato di diritto? Singolare vicenda quella italiana: i costituenti, infatti, per marcare una netta differenza con i tribunali speciali del fascismo, esclusero dalla Costituzione qualsiasi richiamo alla stato di eccezione. Successivamente, però, questo ostacolo venne aggirato riservando alla magistratura, piuttosto che all’esecutivo, il ruolo di dominus dello stato di eccezione.
Ciò, oltre a costituire una novità assoluta, non ha fornito alcuna particolare garanzia in più, ma ha solamente rafforzato una sfera giudiziaria depositaria di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. In questo modo la pratica della eccezione ha assunto una forma ancora più subdola e insidiosa poiché ha potuto legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali. Al punto che non è più possibile pensare di poter ripristinare la normalità giuridica poiché non vi è mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino ad determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita. Allora un simulacro di Stato di diritto ha preso forma a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza.
Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le obiezioni legate alla natura extragiuridica della eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello Stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che ha fatto del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina della emergenza. L’introduzione di misure straordinarie e speciali, la cui giustificazione legale impone una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla.
È dunque giusto parlare di stato di eccezione giudiziario, non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide. Scriveva in proposito Montesquieu: «Non può esserci libertà, se la potenza di giudicare non resta separata dalla potenza legislativa e da quella esecutiva. Se questa si salda alla potenza legislativa, il potere esercitato sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario poiché il magistrato diverrebbe legislatore. Se venisse unita alla potenza esecutiva, il magistrato potrebbe avere la forza di un oppressore».

Corriere della sera: La coppia Battisti-Vargas e la guerra di pollaio

Corriere della sera dell’8 febbraio 2009

di Giovanni Bianconi

“Dove vuole arrivare la coppia Battisti-Vargas?”. La domanda viaggia su Internet, nel Blackblog di Oreste Scalzone e nel sito Insorgenze di Paolo Persichetti. Icona storica dei ‘rifugiati’ italiani in Francia il primo, unico estradato da Parigi il secondo, tuttora detenuto in semilibertà.
Sotto quel titolo, un lungo elenco di dubbi, interrogativi inquieti e critiche sull’ergastolano dei “Proletari Armati per il Comunismo” al quale il Brasile ha concesso asilo politico (ma si trova ancora in prigione); le sue ultime mosse non sono piaciute affatto alla ‘comunità’ degli ex militanti della lotta armata che hanno trovato ospitalità oltralpe, com’è stato per Battisti fino al 2004. Cinque anni fa, quando il governo di Parigi stava per rispedirlo nelle patrie galere, scappò in Sud America, e ora rivela che ad aiutarlo furono i servizi segreti francesi. “L’abbiamo letto con turbamento”, commenta Scalzone che nel 204 brindò alla sua fuga. Oggi non rinnega ma scrive: ” Le nostre reazioni oscillano tra incredulità e qualche domanda: perchè mai lo avrebbero ‘esfiltrato’? In cambio di che? E perchè mai, vero o fiction che sia, viene a dirlo come se fosse la cosa più normale del mondo, offrendo sponda alle calunnie “pistaiole”, in particolare stalino-fasciste, che da sempre ci propinano in materia?”

Subito dopo ce n’è per la scrittrice Fred Vargas, collega ‘giallista’ e amica di Battisti. Che ha confermato l’aiuto di Carla Bruni in Brasile, nonostante la pubblica smentita della signora Sarkozy, e fornito particolari sulla ‘persona servizievole’ che avrebbe fornito il passaporto falso al fuggiasco: “non esattamente un agente dei servizi ma una personalità molto vicina ai governi della presidenza Mitterand”, riassume Scalzone.
Tra gli ‘esiliati’ italiani Cesare Battisti, divenuto scrittore di successo in Francia, non ha mai goduto grandi simpatie. Anche perchè lui per primo assunse atteggiamenti distaccati dal resto della ‘compagneria’. Ma la battaglia per la sua libertà aveva rinsaldato la solidarietà. Scalzone intonava in piazza canti rivoluzionari accompagnati dalla fisarmonica, ma oggi accusa: “Manca solo che Battisti e Vargas lancino un altro strale contro qualche figura che si sia particolarmente impegnata verso la France terre d’asile e nella cosiddetta dottrina Mitterand”.
Poco meno che un traditore, insomma.
Paolo Persichetti, che nel 2002 fu riportato in Italia nel giro di una notte, unico risultato dei “patti” tra i governi di destra di Roma e Parigi, non crede al ruolo dei servizi segreti in favore di Battisti e dice: “Niente torna in questa storia. Il rancore dei suoi ex coimputati che lo stigmatizzano solo perchè a loro non è riuscito di fuggire; il fatto che per discolparsi Battisti stesso faccia il loro nome facendo passare per pentiti dei semplici ‘ammittenti’ che non avevano fatto dichiarazioni su terzi; una guerra di pollaio che vede i politici fare le dichiarazioni più astruse e insensate”.
Che ora l’ergastolano dei Pac abbia diritto di tornare libero in Brasile, per Scalzone, Persichetti e gli altri ‘rifugiati’ è un dato scontato. Ma “lo stillicidio di rivelazioni centellinnate e in crescendo sembrano uscite dalla mentalità contorta di chi, a furia d’inventare intrecci polizieschi, finisce per vedere la vita come un vortice di complotti. Battisti sembra vivere nella trama dei suoi romanzetti.”
E se gli amici dello scrittore, dalla Vargas e Bernard-Henry Levy, vengono bollati come “girotondini di Francia, con la loro vulgata sull’Italia ‘mai uscita dal fascismo’ “, l’ex militante dei Pac, “dev’essere affondato in un misto di ‘legittimismo’ e vittimismo: solo così si spiega l’odio riversato prima contro i ‘brigatisti’, poi ‘gli ex compagni’ fino a una sorta di sordo rancore contro Marina Petrella, come di gelosia perchè la battaglia du si lei ha avuto successo…”
Il finale è riservato al ‘terribile sospetto’ che la coppia Battisti-Vargas arrivi a fare “terra bruciata di quel che resta del mitterrandiano ‘asilo di fatto’ “, come fosse “la contropartita richiesta.”
In ogni caso, “tutto quel che rende ancor più delirante, non meno, la caccia all’uomo e l’immagine che si vuol dare della rivolta con un intero Paese (l’Italia) contro uno (e di che spessore…)”

La giudiziarizzazione della eccezione

La giudiziarizzazione della eccezione (1)

Paolo Persichetti
da Carmilla on line
Pubblicato Dicembre 21, 2006 06:15 PM

Un dilemma ossessiona il pensiero giuridico ogni qualvolta il potere costituente assume la forma di un potere costituito: quale posto attribuire allo stato di eccezione? Iscriverlo all’interno di uno statuto giuridico, anche se singolare, come ha proposto Carl Schmitt? Oppure rifiutarne ogni collocazione, come suggerisce la tradizione del formalismo kelseniano, relegandolo ad daumier32una manifestazione pregiuridica propria dello stato di natura, ad una regressione antigiuridica che riafferma, sotto le spoglie di un decisionismo politico rivestito di diritto, il potere nella sua forma più brutale e pura? All’incertezza giuridica si aggiunge anche la confusione terminologica: mentre la dottrina tedesca non esita a impiegare espressioni quali «stato di eccezione» e «stato di necessità», l’italiana e la francese preferiscono ricorrere a «decreti d’urgenza» e «stato di assedio» (politico o fittizio), allorché nella tradizione anglosassone prevalgono termini come «legge marziale» o «poteri d’emergenza». Lo stesso diritto canonico fornisce la formula «pieni poteri».[1]

Un fatto è certo: la presenza della eccezione è una condizione che investe la vita degli ordinamenti statuali fin dalle loro origini. Ma come si concilia e si manifesta questo singolare paradosso, questa forma di autonegazione che vede emergere situazioni di rottura e sospensione della norma dall’interno dell’ordinamento stesso? Nell’accezione classica lo stato di eccezione designa «l’insieme dei mezzi previsti per fare fronte ad una situazione d’estremo pericolo. Questi mezzi tesi a favorire il rafforzamento del potere e la concentrazione del suo esercizio sono di due tipi: restrizione o sospensione delle libertà pubbliche e di alcune garanzie costituzionali; oppure violazione più o meno estesa del principio di separazione dei poteri a vantaggio dell’esecutivo, fino alla possibilità di trasferire i poteri ordinari di polizia e alcune competenze giurisdizionali all’autorità militare».[2]

Per pericolo estremo in generale viene intesa una situazione in cui lo Stato subisce gravi disordini o minacce tali che l’ordine interno è messo gravemente a rischio da uno o più fattori la cui eliminazione richiede il ricorso a mezzi straordinari o d’emergenza: invasione del territorio nazionale da parte di Paesi terzi, moti sovversivi o insurrezioni, oppure calamità naturali. In queste situazioni, dove vi è in genere esautorazione o ridimensionamento del potere legislativo – osserva Giorgio Agamben, riprendendo una tesi di Derrida[3] vengono ad assumere valenza specifica una serie di atti e decisioni emanati da chi gestisce l’esecutivo.

Provvedimenti che pur non avendo efficacia di legge, ne conservano la stessa forza applicativa. L’apertura di questo spazio, la divaricazione sempre più estesa che viene a crearsi tra la norma che vige, ma non si applica, non avendo più «forza», e gli atti che non hanno valore di legge ma ne acquistano la «forza», è la caratteristica tipica di quel vuoto giuridico pieno di forza in cui agisce lo stato di eccezione classico. Come comprendere un tale elemento mistico – si domanda sempre Agamben – che consente alla legge di sopravvivere alla sua cancellazione agendo come forza pura nello stato di eccezione?

L’eccezione: una forma della sovranità costituente?
Per Emmanuel-Joseph Sieyès, teorico della sovranità costituente nella sua forma insorgente, è chiaro che la Nazione, fonte della sovranità, e per questo detentrice del potere costituente, «rimane sempre allo stato di natura» e non può essere imbrigliata poiché la sovranità non può avere un quadro fisso e soprattutto risiede all’esterno del sistema. Antesignano della rivoluzione permanente, egli ritiene che la sovranità quando si esprime vada oltre ogni barriera e assetto legale costituito poiché detiene la legittimità originaria e assoluta da cui trae fondamento successivo la legalità. In questo senso la rottura della tradizione, cioè della norma precedente, assume la veste di una situazione eccezionale che si propone come momento costituente di un nuovo ordine. Successivamente però s’impone la necessità di legalizzare l’eccezione, ristabilendo il quadro di una ritrovata, se pur diversa, normalità. Non a caso la definizione giuridica della eccezione moderna è stata elaborata dalla tradizione giacobino -democratica e messa in forma contemporaneamente alla costruzione dello Stato costituzionale liberale, nel corso degli eventi rivoluzionari del 1848. Abbozzata nella Costituzione dell’anno ottavo (art. 92: «La legge può sospendere l’autorità della Costituzione nel luogo e nel tempo che essa decide di determinare»); presente in un decreto di Napoleone del 24 dicembre 1811, nel quale si introduce lo stato di assedio «fittizio o politico» opposto al tradizionale stato di assedio militare, «essa trova la sua formulazione classica nelle leggi sullo stato d’assedio promulgate in Francia (nel 1849) e in Prussia (nel 1851)».[4]

Una volta applicata alle situazioni di disordine interno, l’eccezione viene finalmente recuperata e monopolizzata dall’ordine politico costituito e diventa un passaggio cruciale, un punto limite e un momento rivelatore. Dichiarata per affrontare situazioni estreme, essa rivela il suo significato ontologico, portando alla luce il luogo «dove si situa il centro dello Stato», obbligando a definire e nominare il soggetto della sovranità. Anche la dittatura del proletariato ha rappresentato una figura dello stato di eccezione costituente, che dalla originaria matrice giacobino-liberale è transitata nella tradizione socialista.

Elaborata in origine come una fase provvisoria, necessaria alla conquista ed al controllo totale della macchina statale, momento ritenuto determinante per il successo e la difesa della rivoluzione proletaria, essa sarebbe stata successivamente sostituita dalla formazione del nuovo Stato socialista, in vista di quel superamento (estinzione) dell’orizzonte statuale rappresentato dalla società comunista. Ma alla prova dell’esperienza storica, la trappola dell’eccezione si è dimostrata ancora più insidiosa dei limiti politici imputati alla sua assenza durante la Comune di Parigi, condizionando il progetto comunista ad una tecnica di presa del potere. Questo processo ha condotto il movimento operaio all’abbraccio dello Stato e all’ingessamento organizzativo nella forma del partito weberiano, partito dei professionisti della politica, o, nel caso della variante antigradualista dei bolscevichi, dei professionisti della rivoluzione. All’autoemancipazione, all’autorganizzazione, fondata su una visione sociocentrica dello sviluppo storico e del superamento del capitalismo, è subentrato il modello statocentrico e la funzione guida di un apparato unico, nel quale non era tanto il partito a farsi Stato, ma lo Stato che si faceva partito. L’annoso contrasto creatosi tra riforme e rivoluzione verteva sui tempi e i modi del mutamento: per un verso l’accumulo di forza, la progressione lenta e graduale, l’anticipazione di elementi della società futura, la conquista dall’interno della fortezza nemica; per l’altro la necessità di una prodigiosa accelerazione, il bisogno ineluttabile di una fase d’eccezione indispensabile per sbaragliare la resistenza dell’avversario.

Da una parte, l’illusione di utilizzare la macchina statale per cambiare le cose, correggere le storture e gli eccessi del capitalismo, senza pensare di finire a propria volta cambiati e metabolizzati; dall’altra, la costruzione speculare di un apparato che agisce come uno Stato in potenza, uno Stato clonato che si sostituisce all’altro dopo la presa del potere. Il dilemma – ricorda Agamben – era stato affrontato anche da Walter Benjamin, il quale si era interrogato sulla maniera di spezzare la dialettica tra violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva (ma il termine Gewalt, impiegato dal filosofo tedesco, precisa sempre Agamben, può indicare sia la violenza sia un potere assolutamente al di fuori e al di là del diritto), per arrivare ad una terza ipotesi che lo depone.

L’eccezione: un potere della sovranità costituita?
È questo il parere di Carl Schmitt, che vede nella eccezione il fulcro di una sorta di teoria della sovranità. Per il giurista del Terzo Reich, lo stato di eccezione non è assimilabile allo stato di natura hobbesiano. Esso non esprime quella situazione di caos che precede la costituzione dell’ordine giuridico, tantomeno raffigura condizioni che oltrepassano semplicemente lo stato di normalità. Ciò spiega anche perché altre situazioni che eccedono la norma, come le guerre civili, le insurrezioni, il diritto di resistenza, non possono essere accomunate allo stato di eccezione. La similitudine è solo apparente – spiega Agamben – poiché storicamente l’eccezione appare come una risposta del potere statuale ai conflitti interni più estremi. L’eccezione schmittiana è per cosi dire la normalità costituita che si difende, distinguendosi profondamente dalla teoria del potere costituente proposta da Sieyès, che invece mira a sovvertire il vecchio ordinamento non più legittimo ed istituirne uno nuovo.

Ma che le cose siano ancora più complicate lo dimostra la paradossale situazione intercorsa nel XX secolo, quando fu lo stesso Stato nazista a dichiarare una guerra civile condotta dall’alto verso il basso, situazione riassunta da René Schnur nella formula «guerra civile legale». Anche il tentativo di spiegare l’eccezione attraverso l’attribuzione di una capacità creatrice allo stato di necessità, come ha sostenuto il giurista Santi Romano di fronte al terremoto di Messina del 1908 («la necessità crea la legittimità»), non risolve il dilemma. Se la necessità è fonte del diritto, sia nella versione del diritto di resistenza, del diritto naturale favorevole all’individuo, oppure soggettivo dello Stato, cioè unicamente rivolto alla propria autoconservazione, perché quella che di per sé dovrebbe essere già una norma giuridica, e non un semplice fatto, ha comunque bisogno di una ratifica della legge positiva? L’eccezione è dunque altra cosa da una semplice spugna che consente all’ordinamento di assorbire eventi nuovi, situazioni impreviste, oppure colmare lacune.

Secondo Schmitt, essa vive in stretta e paradossale relazione con la ricerca di un ordine, anche se non si tratta di un ordine giuridico, che al contrario ha l’ambizione di sospendere. Non è quindi il precipizio verso l’anarchia pregiuridica, ma ciò che si erge a fondamento dell’ordine giuridico stesso e lo preserva. Per funzionare, l’architettura giuridica ha bisogno di una situazione di normalità che soltanto l’intervento della eccezione può creare, mettendo fine al caos. Per questo l’ordine giuridico può sussistere solo in quanto mantiene una relazione costante con l’eccezione. Senza di essa, la norma non avrebbe potuto e nemmeno continuato ad esistere. La sua essenza si raccoglie, dunque, nella capacità di autosospensione e di ripristino dell’ordinamento vigente. L’esserne fuori e tuttavia appartenervi, che consente alla norma di «essere sospesa, senza cessare con ciò di rimanere in vigore». Non lo Stato di diritto, ma la decisione sulla sua sospensione, cioè sulla proclamazione dello stato di eccezione, rivela – secondo Schmitt – il vero arcano della sovranità. Tesi assolutamente non gradita ai teorici dello Stato di diritto, i quali al contrario vedono nell’affermazione di un regime fondato sul rule of law l’emancipazione dallo stato di eccezione, la sua esatta negazione. Obiezione che però non smentisce la presenza della figura giuridica dello stato di eccezione in numerosi ordinamenti costituzionali liberali: la Costituzione americana, infatti, conferisce al presidente un ampio potere nella proclamazione e nell’esercizio dello stato di eccezione (il patriot act ne è solo l’esempio più recente). D’altronde nel 1948 uno studioso statunitense, Clinton Lawrence Rossiter, aveva individuato l’esistenza di una «dittatura costituzionale» attivabile in condizioni di emergenza.[5]

Anche la Costituzione francese della Quinta Repubblica, all’articolo 16 prevede l’attribuzione di poteri speciali al capo dello Stato in caso di circostanze eccezionali. Nel corso della rivolta delle banlieues del novembre 2005, il governo di Parigi ha potuto avvalersi anche di una vecchia legge del 1955, varata ai tempi della guerra d’Algeria, per proclamare uno stato di eccezione attenuato nelle periferie urbane.[6]

Le consuetudini giuridiche in vigore nella Gran Bretagna consentono all’esecutivo di esercitare poteri d’emergenza: opportunità ampiamente sfruttata nel corso della guerra nell’Irlanda del Nord. Proclamato nel corso dei due conflitti mondiali da tutti i paesi belligeranti, e non solo, dal secondo dopoguerra in poi il ricorso allo stato di emergenza si è esteso sempre più, fino a divenire un paradigma di governo degli attuali regimi democratico-costituzionali. Non è quindi affatto dimostrata l’incompatibilità teorica e normativa tra Stato di diritto e stato di eccezione, anzi molti sostenitori attuali dei regimi democratico-liberali appoggiano con sempre maggiore vigore la necessità di un impiego su larga scala dello stato di eccezione per fare fronte alla nuova forma di guerra asimmetrica, inaugurata dagli attentati dell’11 settembre 2001.[7]

Dittatura e stato di eccezione

Agamben conduce un’incursione nel diritto romano che consente di comprendere la vera essenza concettuale dello stato di eccezione. Nella Costituzione romana erano presenti due istituti giuridici speciali: la dittatura e lo iustitium. La prima era una magistratura specifica che assumeva i pieni poteri per un tempo determinato non superiore a sei mesi, grazie ad una legge votata dal popolo. Lo iustitium, al contrario, al pari della eccezione moderna, non implicava l’elezione o l’introduzione di una nuova magistratura dai poteri speciali, ma una sorta di deposizione dell’intero ordinamento giuridico, una disattivazione di tutte le istanze normative, una sospensione dell’ordine giuridico in quanto tale. Il senato romano, prendendo atto della presenza di un tumultus, poteva proclamarlo, chiedendo ai consoli di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello Stato: «Il magistrato che agisce durante lo iustitium, al pari dell’ufficiale nello stato di eccezione, non applica la legge, non la trasgredisce e tantomeno ne crea una nuova. Si potrebbe dire, ricorrendo ad una espressione paradossale, ch’egli non la esegue».[8]

Sono raffigurate qui le due concezioni, contradditorie tra loro, con le quali si è tentato di rappresentare nel pensiero giuridico lo stato di eccezione: per un verso, la pienezza stessa del diritto che viene a coincidere con la totalità del reale, sorta di summum jus che – come già recitava l’antica massima latina – viene a corrispondere alla summa injuria; nell’altro, la vacanza giuridica, la situazione di completa anomia nella quale ogni potere e struttura giuridica vengono aboliti. Una singolare dualità che porta Agamben a criticare l’errore di chiamare dittature, anziché stato di eccezione, alcuni regimi totalitari. La distinzione appare impercettibile eppure il ricorso all’eccezione non è il ripristino di un potere assoluto che stravolge la dottrina della separazione dei poteri.

Fascismo e nazismo vi giunsero legalmente senza ricorrere a rotture costituzionali, esercitando invece quel potere di sospensione, proprio dell’eccezione, che consentì loro di mantenere formalmente in vigore i precedenti ordinamenti. Né lo Statuto albertino, né la Costituzione di Weimar vennero mai aboliti, furono affiancati invece da una seconda struttura che nel caso dell’esperienza nazista lo storico Ernst Fraenkel definì, in un suo libro del 1942, «Stato duale».[9] Formula che ha conosciuto in Italia, nel corso degli anni Ottanta, un successo molto particolare, dovuto al suo impiego del tutto improprio da parte dello storico Franco De Felice. Stravolgendone il significato originario, in un saggio intitolato Doppia lealtà e doppio Stato,[10] questi ne aveva fatto un confuso quanto fragile paradigma a sostegno delle teorie del complotto, impiegate all’epoca per spiegare l’azione armata dei gruppi della sinistra rivoluzionaria degli anni Settanta.

La confusione di prospettiva tra dittatura e stato di eccezione è la ragione che più d’ogni altra ha impedito di interrogarsi sul fatto che l’eccezione non è solo prerogativa degli Stati totalitari, ma è una figura propria della tradizione democratica moderna. Benjamin e lo stato di eccezione permanente Nella teoria di Schmitt, lo stato di eccezione ha per funzione di sospendere temporaneamente l’esercizio della norma al fine di proteggerne l’esistenza e consentirne il successivo ripristino. Questo dispositivo, però, viene meno nel momento in cui l’eccezione divenendo permanente si trasforma essa stessa in regola. Si tratta della constatazione contenuta nella ottava tesi sul concetto di storia redatta da Walter Benjamin. Il filosofo tedesco assisteva alla drammatica realtà che stava travolgendo la repubblica di Weimar: il regime nazista, applicando l’art. 48 della Costituzione che ne prevedeva l’autosospensione, aveva potuto dispiegarsi legalmente sotto forma di uno stato di eccezione permanente.

Benjamin osservava l’avvenuto passaggio dallo stato di eccezione fittizio (che Schmitt identificava nell’esempio fornito dalla dottrina giuridica francese dello stato di assedio regolato per legge, proprio della tradizione liberale dello Stato di diritto) allo stato di eccezione effettivo. Una distinzione raramente percepita ma essenziale, sottolinea Agamben, poiché permette di cogliere il momento in cui l’eccezione non si distingue più dalla regola, al punto che «ogni finzione sul legame tra violenza e diritto scompare e resta soltanto una zona d’anomia nella quale prevale la violenza pura priva di qualsiasi copertura giuridica».[11]

Il carattere permanente sarebbe dunque la peculiarità dello stato di eccezione contemporaneo, sia perché ad esso sembrano rifarsi sempre più alcune modalità di governo, sia per la novità introdotta dalla globalizzazione, ovvero quella tendenza che vede dispiegarsi uno stato di eccezione non più localizzato e stabile nei confini prefissati di un territorio nazionale, ma ormai esteso e mobile in vaste aree del pianeta secondo le necessità della congiuntura. Non a caso, conclude Agamben, dopo la seconda guerra mondiale nessun nuovo conflitto armato viene più dichiarato, non c’è più uno stato di guerra proclamato secondo i canoni del diritto internazionale, che consente di stabilire il momento in cui una guerra comincia e finisce. Ormai è sempre meno possibile distinguere militari e civili. Siamo in una guerra civile globale non solo perché delle entità non statali attaccano degli Stati, ma anche perché tra Stati e Stati e popolazioni belligeranti si agisce in questo modo:[12] «Il fatto più enigmatico è che il terrore possa coniugarsi con la forma vuota della regola, che nel nome della sicurezza si possa ricostituire l´insicurezza e nel nome della regola l’arbitrario. Questa forma vuota della regola, che copre di nuovo il dispotismo, è quella stessa che si ripete instancabilmente nel vuoto tautologico di slogan e parole d’ordine del tipo: bisogna mantenere l’ordine, difendere la civiltà, preservare i valori; perché l’ordine è l’ordine, la civiltà è la civiltà, i valori sono i valori».[13]

[continua]

[1] Cfr. Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003. Ma anche Id., L’état d’exception, in Le Monde, 12 dicembre 2002.

[2] Jean-François Kervégan, «État d’exception», in Dictionnaire de philosophie politique, a cura di Philippe Reyanoud e Stéphan Rials, PUF, Paris 1996, pp. 231-234.

[3] Cfr. Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris 1994 (tr. it. Forza di legge, Bollati Boringhieri, Torino 2003).

[4] Kervégan, op. cit., p. 231.

[5] Clinton Lawrence Rossiter, Constitutional Dictatorship. Crisis Governement in the Modern Democracies, Harcourt Brace, New York 1948.

[6] «La loi permet “d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté”», in Le Monde.fr, 8 novembre 2005.

[7] Si veda in proposito l’articolo di Angelo Panebianco, La nuova guerra (negata), in Corriere della Sera, 3 settembre 2006.

[8] Agamben, L’état d’exception, cit.

[9] Ernst Fraenkel, Il doppio Stato. Contributi alla teoria della dittatura, Einaudi, Torino 1983.

[10] Franco De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato, in Studi storici, 3, 1989, pp. 493-563.

[11] Agamben, L’état d’exception, cit.

[12] Id., in Conversazione con Giorgio Agamben, in Alias, supplemento a il manifesto, 35, 9 settembre 2006. In effetti viene qui ricalcata l’analisi che Carl Schmitt aveva già proposto in Teoria del partigiano (Berlino 1963 1975), il Saggiatore, Milano 1981.

[13] Yves Michaud, Violence et politique, Gallimard, Paris 1978, p. 172.

Link
L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione 2
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

1982: Torture contro i militanti della lotta armata arrestati

Il 1982 è uno degli anni dove la pratica della tortura diventa sistematica. Organizzata centralmente viene realizzata attraverso l’azione di alcune squadre della polizia di Stato specificamente addestrate. La decisione era stata presa in una riunione del comitato interministeriale per la sicurezza, sotto l’impulso diretto del presidente del consiglio Giovanni Spadolini mini_torture_affiorate1

12 Gennaio 1982: Gli avvocati Edoardo di Giovanni e Giovanna Lombardi, nel corso di una conferenza stampa, denunciano le torture cui sono stati sottoposti due loro assistiti: Stefano Petrella e Ennio Di Rocco.

22 Gennaio 1982: Durante una caccia all’uomo nella zona di Tuscania, viene catturato Gianfranco Fornoni. La sua denuncua sulle torture subite troverà spazio solo su Lotta Continua e Il Manifesto. Intanto proseguono gli arresti di massa; nel mese di marzo il sottosegretario agli Interni Francesco Spinelli dichiarerà che in circa 2 mesi sono state arrestate 385 persone, con l’accusa di banda armata. Lo stesso Spinelli, riferendosi alle denuncie di tortura, con cinica arroganza afferma: “Non mi risulta che sia mai morto nessuno. Diciamo che nei confronti degli arrestati ci sono stati trattamenti piuttosto duri, ma sono cose che capitano in tutte le polizie del mondo.

Marzo 1982: Amnesty International dichiara di aver raccolto in 3 mesi una “mole impressionante” di denunce di torture in Italia. “…Tra le nostre fonti non ci sono solo le dichiarazioni delle vittime. Esistono anche lettere di agenti di polizia che lamentano la frequenza con cui la tortura verrebbe applicata a persone arrestate per terrorismo (Espresso 21-3-82)

29 Marzo 1982: Luca Villoresi, giornalista di Repubblica viene arrestato per reticenza. Aveva pubblicato un articolo, il 18 marzo, in cui venivano riportate le testimonianze anonime di due agenti che avevano visto torturare una ragazza. Questo racconto coincideva con quello di Alberta Biliato, che ha denunciato di essere stata torturata nella sede del III distretto di polizia di Mestre.

Dalla perizia del medico legale Mario Marigo, 3 febbraio 1982 Padova. Tracce di tortura compiuta con elettrodi sui genitali di Cesare Di Lenardo, militante dell Brigate rosse in carcere da 29 anni. “Qualcuno prese in mano il mio pene dalla parte anteriore e vi avvicinò qualcosa, forse un filo, attraverso il quale ricevetti una scarica elettrica. La stessa cosa fu ripetuta ai testicoli e all'inguine”.

Torture praticate agli imputati del sequestro Dozier

Sentenza di rinvio a giudizio per 7 agenti del 17 marzo 1983:

1) Genova Salvatore
2) Amore Danilo
3) Di Janni Carmelo
4) Laurenzi Fabio
5) Aralla Giancarlo
6) D’Onofrio Nicandro
7) Carabalona Massimo
8 ) Ignoti

IMPUTATI:

A) del reato di cui agli art. 110, 112 nn.1 e 2, 605/1° e 2° C.P. e 61 n. C.P. per aver illecitamente privato Di Lenardo Cesare della libertà personale, perchè in concorso fra loro prelevavano il Di Lenardo dai locali dell’ispettorato di zona del 2° Reparto Celere, dove era legittimamente detenuto in seguito all’arresto avvenuto il 28/02/82, sottraendolo a coloro che erano investiti della custodia, lo caricavano con mani e piedi legati e con gli occhi bendati nel bagagliaio di un’autovettura e lo trasportavano in una località sconosciuta, dove il Di Lenardo veniva fatto scendere e sottoposto alle percosse e minacce descritte nel capo seguente; indi lo trasportavano nuovamente (sempre nel bagagliaio) nell’area 2° del Reparto Celere e lo conducevano in un sotterraneo, nel quale il Di Lenardo era sottoposto alle percosse e alla violenza descritte nel capo seguente, al termine delle quali veniva riportato nei locali di legittima detenzione; con le aggravanti di aver commesso il fatto abusando dei poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale proprie di ciascuno, in numero non inferiore a 5 persone ed al fine di commettere il reato di cui al capo seguente; per Genova inoltre di aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato, nonchè di aver diretto l’attività delle persone che vi sono concorse; in Padova tra le 21 e le 24 del 31.03.1982;

B) del reato di cui agli art. 56, 81 cpv., 110, 112 nn.1 e 2, 605/1° e 2° C.P in relazione all’art. 339 C.P., per aver in concorso tra loro e con altri con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso mediante violenza, consistita in percosse in diverse parti del corpo, e minaccia, consistita nell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco e successivamente mediante violenza, consistita nel legarlo su di un tavolo, sul quale era stato steso, facendo inghiottire del sale grosso, di cui gli era stata riempita la bocca,e , permanendo lo stato di costrizione sul tavolo, venendogli inoltre impedito di respirare con il naso, facendogli ingoiare una grande quantità d’acqua che veniva continuamente versata nella sua bocca, compiuti atti idonei in modo univoco a costringere Di Lenardo Cesare a rendere dichiarazioni sui reati da lui commessi, senza però che tale evento si verificasse; con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione da ciascuno svolta; per Genova, inoltre, di aver promosso e organizzato la cooperazione di più persone nel reato;

C) del reato di cui agli art. 110, 61 n.9, 112 nn. 1 e 2, 582 C.P per aver in concorso tra loro e con altri, volontariamente cagionato a Di Lenardo Cesare, mediante le percosse e la violenza descritte al capo B, lesioni personali in diverse parti del corpo e in particolare all’orecchio sinistro; con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione da ciascuno svolta, in numero non inferiore a 5 persone; per Genova, inoltre, di aver promosso e organizzato la cooperazione di più persone nel reato;

Segni delle violenze subite dopo l'arresto nella caserma del II° reparto celere di Padova, 28 febbraio 1982

Amore, Di Janni e Laurenzi del capo
D) del reato di cui agli art. 110, 81 cpv, 61 n.9, 56 e 610 1°e 2° con. C.P. in relazione all’art. 339, per aver in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza consistita in percosse, nonchè nella provocazione di ustioni alle mani e in altre parti del corpo, nonché una serie di ferite provocate al polpaccio della gamba sinistra con strumenti taglienti od acuminati e nella somministrazione di scariche elettriche, mediante applicazione di strumenti idonei agli organi genitali e nella zona addominale, posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Di Lenardo Cesare a rendere dichiarazioni sui reati da lui commessi nonchè sulla struttura ed organizzazione della banda armata di cui faceva parte; con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alle qualità di pubblico ufficiale;

E) del reato di cui agli art. 110, 81 cpv., 61 n.9, 582 e 585 C.P. per avere con le modalità indicate nel capo precedente cagionato a Di Lenardo Cesare lesioni personali guarite in 20 giorni: con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale;

Amore inoltre del capo

F) del reato di cui agli art. 110, 610/1° e 2° co. in relazione all’art. 339, 61 n.9 C.P., perchè in concorso con altre persone non identificate, mediante violenza, consistita in percosse in diverse parti del corpo e minaccia, consistita nel preannunciarle ulteriori e più gravi atti di violenza, costretto Libera Emilia a rendere dichiarazioni sui reati da lei commessi; con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale

Ignoti del capo
G) del reato di cui agli art. 81 cpv., 61 n.9 e 610/1° e 2° co. C.P. in relazione all’art. 339, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza consistita in percosse in diverse parti del corpo, e mediante minaccia consistita nel preannunciare nuovi e più gravi atti di violenza, costretto Savasta Antonio, Libera Emilia, Frascella Emanuela, Ciucci Giovanni a rendere dichiarazioni sui reati da loro commessi; con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di pubblico ufficiale:

Segni di elettrodi sul petto di Cesare di Lenardo riscontrati dalla perizia medico-legale

ENNIO DI ROCCO, PROCESSO VERBALE, ROMA 11 GENNAIO 1982
[Interrogatorio avanti al P.M. Domeni Sica]
“La sera del mio arresto venni condotto prima al 1° Distretto di polizia ove ricevetti, nella cella, calci e schiaffi. Poi sono stato spostato alla caserma di Castro Pretorio. Dopo circa un’ora sono arrivati tre incappucciati che hanno incappucciato anche me, mi hanno caricato su un furgone e mi hanno condotto in un luogo che non so riconoscere perchè incappucciato, ma che ritengo essere una casa. In questo luogo per la notte e il giorno successivo (per quel che ho potuto capire) sono stato – a rotazione di squadrette di 3 o 4 persone- picchiato con calci, pugni e bastonate ed in pratica in ogni modo, con le manette strette ai polsi di dietro che venivano torte. Mi è stata poi praticata una puntura al braccio destro. Poi sono stato fatto sdraiare su di un letto e coperto con due coperte, chiaramente al fine di farmi sudare. Per un periodo di tempo che non so dire, dopo che avevo subito la puntura, si sono alternate domande suadenti e botte. Non credo di avere detto nulla sotto questo trattamento.
Il giorno dopo c’è stata una nuova rotazione di percosse, sino a che non è arrivata una squadretta che ha continuato a battermi con i bastoni sulla pianta e sul dorso dei piedi e sulle caviglie; preciso che in tutto questo tempo ero legato con mani e piedi ad un letto. Sono stato picchiato anche sulle ginocchia, sul petto ed in testa. In tutto questo periodo sentivo le urla dell’altro compagno, che ritengo fosse Stefano Petrella, che però ovviamente non vedevo.
Può darsi che io dimentichi qualche altro particolare di questi tre giorni. Incappucciato e dentro a un furgone sono stato spostato in un altro edificio; dopo un viaggio di 45 minuti. Nel nuovo luogo di detenzione sono stato costretto a bere tre bottiglie di Caffè Borghetti, così mi dicevano. Mi sono addormentato e nel sonno mi facevano delle domande in relazione a cose che volevano sapere e alle quali ritengo, bene o male, di essere riuscito a non rispondere.
Può darsi che poi io abbia avuto delle allucinazioni, perchè sognavo di gridare e poi mi sono svegliato dopo essermi orinato addosso. Allora qualcuno si è avvicinato. Dopo un intervallo abbastanza lungo, durante il quale non mi è stato fatto niente, mi hanno fatto mangiare.
Subito dopo sono stato prelevato dal letto e portato in una cucina (che ho potuto intravedere attraverso le bende agli occhi). Sono stato disteso lungo su un tavolo, mi è stato tolto il maglione e la camicia e messo con mezzo busto fuori dal tavolo. Ero a pancia all’aria e avevo le mani e i piedi legati alle gambe del tavolo. Una persona mi torceva gli alluci; altri due mi tenevano gambe e braccia; un altro mi teneva il naso chiuso e mi reggeva la testa. Qualcun altro mi mandava acqua e sale nella bocca, non facendomi respirare e tentando di soffocarmi. Non so quanto tempo ciò sia durato; ad un certo momento finì l’acqua salata e cominciò quella semplice. Ho tentato di uccidermi trattenendo il respiro ma non ci sono riuscito”.

Link
Il giornalista Buffa arrestato per aver raccontato le torture affiorate
Proletari armati per il comunismo, una inchiesta a suon di torture

La giudiziarizzazione della eccezione (2)

La giudiziarizzazione della eccezione (2)

Paolo Persichetti
da Carmilla on line
Pubblicato Dicembre 22, 2006 07:47 PM

Lo stato di eccezione postfordista
La «guerra asimmetrica», nuova categoria utilizzata in campo geopolitico per interpretare i conflitti dopo gli attentati del 11 settembre 2001, ha spinto l’amministrazione Bush a varare nuove modalità di applicazione dello stato di eccezione caratterizzate da misure stabili e permanenti, che pur salvaguardando regole e procedure prevedono la presenza di buchi neri, «zone grigie» in cui il confine tra legalità e illegalità resta incerto, «ambiti riservati davanti ai quali lo Stato di diritto arretra». Una sorta di doppio binario: legalità e diritti riconosciuti solo per una parte della popolazione e trattamenti differenziati per la restante.[14]

In egual modo, alcune tipologie di reato sfuggono al regime normale della legge. Un artificio che ha consentito di esportare lo stato di eccezione al di fuori dei sistemi politici territoriali e conservare all´interno delle frontiere nazionali soltanto la direzione strategica delle operazioni, disponendo una sorta di stato di eccezione extraterritoriale (in modo da poter sfuggire ai limiti eventualmente posti dalla sovranità della legge nazionale), secondo forme tipicamente postfordiste di organizzazione e divisione del lavoro repressivo: flessibile, modulabile, a macchia di leopardo, capace persino di delocalizzare ed esternalizzare le incombenze più triviali e compromettenti. Grandi agenzie private di sicurezza hanno ricevuto in appalto per i loro contractors la gestione o lo svolgimento di compiti che un tempo appartenevano alle tradizionali prerogative regie dello Stato, come la gestione di carceri, campi di prigionia, o le attività “non ortodosse” di raccolta delle informazioni.

È questo il caso dei campi di concentramento di Guantanamo e Diego-Garcia, della prigione irakena di Abu Ghraib o del «sistema di detenzione globale», la rete di prigioni segrete della Cia, sparse in Paesi compiacenti legati da accordi segreti con gli Usa,[15] nei quali risulta più agevole praticare torture e forme di imprigionamento e violazione dei diritti e delle garanzie della persona, dando vita in questo modo ad un vero e proprio mercato globale della sicurezza e ad una privatizzazione selvaggia dell’uso legittimo della forza e della guerra.[16]

Non sono mancate le operazioni speciali sotto copertura, tra queste i rapimenti (extraordinary rendition) in paesi terzi di persone considerate sospette (come nel caso dell´imam della moschea di via Quaranta a Milano, Abu Omar, sequestrato il 7 febbraio 2003 con la collaborazione di agenti del Sismi).[17] Lo stato di eccezione di diritto: un’aporia Alcune tradizioni ispirate ai principi del costituzionalismo democratico hanno provato a venir fuori da questo paradigma, tentando di dimostrare che non vi è affatto un legame di necessità tra la norma e la possibilità di una sua sospensione, riaffermando al contrario il principio della indivisibilità dello Stato di diritto. Questa filosofia alternativa allo stato di eccezione si ritrova – spiega Antoine Garapon – nelle opinioni dissidenti dei giudici inglesi, americani o israeliani che hanno contestato la massima ciceroniana Inter arma silent leges («quando le armi parlano la legge tace»).[18]

Anche questi oppositori al regime di eccezione ritengono i momenti di crisi un rivelatore, la circostanza in cui si manifesta il sovrano reale. Ma in netto contrasto con la tesi di Schmitt, reputano fondamentale respingere ogni rottura dell’ordinamento giuridico, e questo perché la prova della validità delle democrazie e della loro sovranità risiederebbe proprio nel mantenimento della loro continuità giuridica. In verità, queste concezioni non escludono affatto – comunque non hanno la forza per farlo – il ricorso all’eccezione, ma ripropongono soltanto forme (attenuate) di stato di eccezione fittizio, cioè legalmente controllato e limitato nello spazio e nel tempo, come è il caso del presidente della Corte suprema dello Stato di Israele, Aharon Barak, che introduce una differenza tra «democrazia difensiva» e «democrazia incontrollata». Secondo questa concezione, ad assicurare che la separazione tra pace e guerra non diventi talmente radicale da consentire ad esercito e servizi segreti d’agire senza limiti dovrebbe essere la magistratura: «non per sostituirsi alle decisioni strategiche, ma per fornire loro la cauzione del diritto e garantire a tutti il rispetto dei diritti fondamentali».[19]

Il giudice Sandra Day O’Connor, estensore della sentenza pronunciata dalla Corte suprema degli Stati Uniti il 28 giugno 2004 in merito ad un ricorso avanzato da un cittadino statunitense catturato in Afghanistan (Yasser Hamdi), ha scritto che «lo stato di guerra non è un assegno in bianco per il presidente quando si tratta dei diritti dei cittadini americani». Riconoscendo che la «legge patriottica» varata dal Congresso il 25 ottobre 2001 concede al presidente poteri supplementari per perseguire e arrestare i terroristi, ma non quello di detenere indefinitamente e senza giudizio un cittadino americano, si dice certa che «non vi sia alcuna ragione per dubitare che i tribunali, di fronte a soggetti sensibili, accordino la necessaria attenzione alle questioni della sicurezza nazionale che possono esistere in alcuni casi individuali proteggendo le libertà essenziali che restano in vigore anche nei periodi di pericolo».

Al riguardo Garapon ricorda un passaggio tuttora ritenuto un riferimento giurisprudenziale costante presso giurisdizioni di diverse parti del mondo, nel quale Lord Atkins affermava (1941): «nel bel mezzo del rumore delle armi, le leggi non restano silenziose. Esse possono cambiare ma continuano a parlare la stessa lingua in tempo di guerra come in tempo di pace. Che i giudici […] s’interpongano tra il soggetto e ogni tentativo di calpestare le sue libertà da parte del potere esecutivo, sempre pronto a ritenere che qualsiasi azione coercitiva è giustificata dal diritto, è stato sempre uno dei pilastri della libertà, uno dei principi della libertà».[20]

Garapon propone ancora altri esempi, ma la sostanza non cambia. Il concetto espresso è sufficientemente chiaro: lo stato di eccezione offre soltanto una garanzia illusoria. Se fornisce l’impressione di combattere più efficacemente il «flagello terrorista», esso in realtà discredita lo Stato di diritto: «questo svuotamento del diritto è una minaccia per la democrazia, che in questo modo viene eviscerata fino a trasformare quel ruolo di protezione contro la violenza indiscriminata, che ha giustificato in origine la presenza dello Stato, nel più grande pericolo per la sicurezza personale».[21]

Ma i meriti morali di questa cultura giuridica non solo si sono sempre scontrati con l’incapacità di sormontare le dinamiche storiche reali che hanno investito le democrazie costituzionali, le quali hanno ripetutamente dato spazio a momenti di eccezione, ma hanno introdotto, con la loro pretesa di ritenere la magistratura l’unico organo garante titolato alla verifica della necessità e dell’esercizio della emergenza, una variante concettuale dello stato di eccezione e una sua deriva concreta ancora più insidiose. Partendo da posizioni di contestazione della eccezione, queste concezioni formaliste non hanno svolto una vera azione di contrasto, ma sono diventate finalmente un altro luogo dove si è riversata quella eccezione che pretendevano respingere.

L’emergenza italiana: uno stato di eccezione giudiziario
«Per tradizione costituzionale – afferma Angelo Panebianco – non siamo in grado di fare i conti con uno “stato di guerra” che non abbia i caratteri della guerra convenzionale classica. Non abbiamo gli strumenti per far convivere, come questa guerra sui generis richiederebbe, lo Stato di diritto e il riconoscimento dello “stato di eccezione” connesso alla gravità della minaccia. A differenza di altre democrazie, abbiamo conservato, a favore dell’esecutivo, ben poco dell’antica “prerogativa regia” (i mezzi mediante i quali, anche in democrazia, si governa lo stato di eccezione)». A dire il vero, aggiunge il professore ed editorialista del Corriere della Sera, «non sono mancate nella storia repubblicana situazioni in cui una qualche forma di “stato di eccezione” sia stata dichiarata. Brigate rosse, mafia: fenomeni affrontati con leggi speciali (la legislazione antiterrorismo, il 41 bis, ecc).

Ma il punto è che in Italia l’assenza di una prerogativa regia, dei poteri d’emergenza dell’esecutivo, fa sì che lo stato di eccezione possa essere riconosciuto solo se è la magistratura (non il governo e i suoi apparati) a gestirne forme e modalità. Ciò riflette lo stato dei rapporti di forza fra magistratura e classe politica».[22] Lamentando il fatto che in Italia lo stato di eccezione può essere riconosciuto solo se il suo controllo rimane nelle mani della magistratura, Panebianco tuttavia descrive l’aspetto specifico che esso ha assunto in questo paese a partire dalla fine degli anni Settanta. La sua particolarità risiede, infatti, nell’evoluzione della categoria della eccezione classica, che non si presenta più come una interruzione o una sospensione, totale o parziale, nel tempo e nello spazio, della legalità ordinaria a vantaggio di una legalità straordinaria, o con la creazione di spazi vuoti di diritto, come i campi d’internamento.

All’epoca, l’impossibilità di governare normalmente spinse il ceto politico-istituzionale a delegare alcuni suoi poteri alla magistratura. Profittando dell’assenza di uno stato di eccezione apertamente dichiarato e formalizzato, questa funzione supplettiva assunse progressivamente una dimensione ipertrofica. In questo modo l’eccezione italiana si è rivelata un fenomeno ancora più subdolo e insidioso poiché in grado di legittimarsi con maggiore efficacia attraverso la sua innovativa capacità d’integrare, e non più sospendere, il sistema giuridico-costituzionale, trasformandosi a tutti gli effetti in regola stabile e permanente attraverso il ricorso ad un vasto arsenale di leggi speciali e trattamenti differenziali. L’eccezione non si è posta più fuori dall’ordinamento, ma si è situata nell’ordinamento stesso, al punto che non è più possibile pensare di poter ripristinare la normalità giuridica poiché non vi è mai stata sospensione, ma unicamente ibridazione di più registri giuridici e penali, legislativi e procedurali, fino a determinare un groviglio inestricabile che non consente più alcun riassorbimento o fuoriuscita.

Un simulacro dello Stato di diritto ha preso forma a partire dalla sedimentazione successiva e stratificazione ripetuta di fasi replicate di emergenza. Verso la metà degli anni Ottanta, un dibattito dai contenuti ambigui si è aperto sui modi per «uscire dall’emergenza». In realtà, questa breve fase di post-emergenza ha coinciso con la stabilizzazione delle politiche della eccezione: «una operazione attraverso la quale il diritto speciale politico, epurato dei suoi aspetti più contingenti, è stato inserito nel corpo delle leggi cosiddette ordinarie, ricevendo al tempo stesso una nuova legittimazione».[23]

Questo ritorno ad una pretesa normalità ha permesso, in realtà, di preparare il terreno ad nuova moltiplicazione delle emergenze: antimafia, anticorruzione, antimmigrazione clandestina, L’azione politica si è tramutata in una rincorsa alla proliferazione delle emergenze che ha aperto la strada ad una nuova demagogia: il giustizialismo populista. Questo nuovo modello ha reso obsolete tutte le precedenti obiezioni legate alla natura extragiuridica dell’eccezione, poiché essa appartiene oramai interamente alle istituzioni giuridiche dello Stato costituzionale, grazie ad un singolare paradosso che fa del formalismo giuridico non più l’antagonista ma il ricettacolo della dottrina dell’emergenza.

L’introduzione di misure straordinarie e speciali a carattere permanente e atemporale, la cui giustificazione legale impone una messa in forma giuridica sempre più complessa, ha mascherato la rottura della norma: non potendo più far scomparire l’eccezione, la dottrina si è protesa sempre più ad assimilarla e costituzionalizzarla. Se nella eccezione classica si assisteva ad una rottura dell’equilibrio tradizionale della separazione dei poteri, col conseguente rafforzamento dell’esecutivo a discapito del legislativo e del giudiziario, l’eccezione avviata nell’Italia degli anni Settanta ha modificato questa morfologia tradizionale.

La novità assoluta è venuta dal rafforzamento del giudiziario, depositario di un potere di delega che nel tempo si è trasformato in una supplenza politica completa. AI punto che sarebbe più giusto parlare di stato di eccezione giudiziario, non solo perché si è creato un sistema penale ibrido, dove norma regolare e regola speciale convivono, si integrano e si sostengono reciprocamente, ma perché il giudiziario è diventato il centro del sistema, il nuovo sovrano che decide.[24]

Scriveva in proposito Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu: «Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore».[25]

L’eccezione inconfessabile La netta differenza che i costituenti vollero marcare con l’esperienza dei tribunali speciali del fascismo li portò ad escludere dalla carta costituzionale qualsiasi richiamo allo stato di eccezione. Il lodevole intento contenuto nella lettera della Costituzione era però minato alla radice dalla presenza di un codice penale mai riformato, nel quale sopravviveva un amplissimo arsenale penale speciale concepito per essere applicato proprio dalle giurisdizioni di eccezione del regime fascista. Insomma un dispositivo schizofrenico, una doppiezza costitutiva mai risolta, fu all’origine dello Stato repubblicano.

Ciò ha favorito il proliferare nel tempo, soprattutto quando le circostanze storiche hanno posto la repubblica nata dalla Resistenza di fronte a fenomeni d’insorgenza politica e sociale di carattere rivoluzionario, il diffondersi di una ipocrisia emergenziale che, negando sul piano formale la possibilità che si potesse ricorrere a misure di stato di eccezione, di fatto sul piano sostanziale non solo faceva largo uso della legislazione speciale impiegata a suo tempo contro gli antifascisti, ma addirittura ne amplificava e inaspriva esponenzialmente la portata repressiva. La cultura del «compromesso storico» e il clima di «unità nazionale», diffuso nella seconda metà degli anni Settanta, e il ruolo di supplenza affidato alla magistratura, hanno quindi impedito di riconoscere la presenza di un clima di guerra civile, e la politicità dei gruppi rivoluzionari che avevano agito sul terreno della violenza e delle armi.

Al contrario, si è fatto in modo che la questione restasse confinata nell’ambito di una tipologia di diritto penale comune. Ma questo atteggiamento è stato poi ampiamente contraddetto sul piano pratico, Infatti, se si fosse trattato di semplice criminalità, infatti, lo Stato non avrebbe avuto bisogno di dispiegare una moltitudine di leggi speciali (traccia formale dell’instaurazione di pratiche d’eccezione), di ricorrere a dispositivi e trattamenti differenziali e premiali fuori norma, d’interpretare leggi ordinarie secondo un contesto speciale, tanto meno di applicare circostanze aggravanti o modifiche alla procedura, al codice penale e all’ordinamento penitenziario, integrando nuovi delitti o doppiando e triplicando la loro qualificazione oltre quelli già esistenti.

L’applicazione della legge penale ordinaria sarebbe stata più che sufficiente, a maggior ragione poiché lo Stato aveva in mano uno strumento, quale era il capitolo sui delitti contro la personalità interna dello Stato, che il giurista del regime fascista Alfredo Rocco aveva lasciato in eredità alla Repubblica. Un arsenale giuridico che i ministri dell’Interno delle altre democrazie formali invidiavano all’Italia per le innumerevoli possibilità che esso offriva all’esercizio del potere repressivo. Per questo motivo si può ben dire che la madre di tutte le emergenze è nata sotto i tratti di un’eccezione mascherata. Non c’è mai stata rottura formale, ma un travestimento legale che ha permesso lo sviluppo senza precedenti di una guerra celata sotto le apparenze di una giustizia ordinaria. Così la politica penale e giudiziaria dell’emergenza si è costituita per estensioni successive, sovrapposizioni, slittamenti, aggiramenti, torsioni e violazioni della legge ordinaria. Il risultato è stato un modello d’ibridazione, di vasi comunicanti e d’osmosi, particolarmente devastante.

Quando nel 1991, cessato l’allarme sociale antisovversione, l’allora presidente della repubblica Francesco Cossiga, denunciando i danni che la generalizzazione delle pratiche di eccezione avevano prodotto sull’insieme del ordinamento giudiziario, propose una amnistia per ristabilire condizioni di normalità giuridica, nessuno più l’ascoltò. L’emergenza come forma di governo era diventata simile a quei parassiti che dopo essersi incistati nell’organismo ne prendono lentamente ed inesorabilmente possesso. La storia italiana ha assunto allora le sembianze di quel palazzo del re scosso dalla ribellione degli schiavi rinchiusi nelle segrete. Per soffocare la rivolta, i suoi consiglieri ebbero la brillante idea di avvelenare le condotte che distribuivano l’acqua nei sotterranei. Domata la ribellione e terminata l’euforia, si accorsero con orrore che l’acqua contaminata stava risalendo le altre canalizzazioni del palazzo. Arrivata alle cucine, poi nei locali dei domestici e della guardia, ormai aveva raggiunto i quartieri alti dei cortigiani e dei funzionari, e già scorreva dai rubinetti della stanza del sovrano, che assaporava in questo modo una illusoria vittoria dal gusto amaro.

Il decennio Novanta ha avuto un sapore d’arsenico per le élites politiche ed economiche italiane. Questa giustizia speciale dissimulata in giustizia penale ordinaria che ha il suo dominus in una teoria della magistratura percepita come antidoto contro i pericoli che insidiano la democrazia, questa natura di eccezione inconfessabile, costituisce ancora oggi la specificità dagli effetti molteplici e durevoli dell’emergenza italiana.

[Fine]

Note

[14] La Corte suprema degli Stati Uniti ha sancito con due sentenze del 2004 e del 2006 sia che lo statuto di «combattenti nemici» e di «combattenti irregolari» non può essere sinonimo di non-diritto – stabilendo così l’illegittimità della detenzione infinita impiegata per realizzare interrogatori –, sia il diritto ad essere informati delle accuse, oltre alla possibilità per i detenuti statunitensi o stranieri rinchiusi a Guantanamo di potersi avvalere dei mezzi di ricorso previsti dalla giustizia civile americana. L’amministrazione Bush ha risposto con una legge che prevede l’instaurazione di corti militari speciali per condurre processi nei quali vengono mantenute nascoste le accuse a carico degli imputati, considerando legali anche quelle raccolte con «procedure alternative» (tortura).

[15] Circa ottocento voli sospetti di Hercules utilizzati dalla Cia hanno sorvolato i cieli d’Europa, atterrando in basi americane situate in Inghilterra, Italia (Aviano), Germania, Polonia, Romania, Kosovo. Una piattaforma situata a Parigi per il coordinamento tra servizi americani e francesi, finalizzata alla realizzazione di queste azioni illegali, è trapelata sui media dalle autorità francesi.

[16] Compagnie di global security come Halliburton, Blackwatter, Caci e Titan hanno beneficiato di importanti commesse del Pentagono per le loro attività in Afghanistan e in Irak. Nella prigione di Abu Ghraib gli interrogatori ‘non ortodossi’, che poi sono stati all’origine dello scandalo sulle sevizie e i maltrattamenti, venivano condotti da personale della Caci. Il ruolo della Titan e della Caci nelle attività di tortura è stato descritto in un rapporto redatto dal generale dell’esercito americano Antonio Taguba. Si veda a tale proposito l’inchiesta-documentario di Robert Greenwald, Iraq for sale, citato in Miriam Toma, «Iraq for sale», i profitti di una guerra privatizzata, in Liberazione, 15 settembre 2006.

[17] Se i campi d’internamento extraterritoriali rappresentano la forma estrema tra le misure di eccezione introdotte, esse non mancano di estendersi anche ad una vasta panoplia di provvedimenti interni, come la riduzione delle garanzie giuridiche per i cittadini americani inquisiti e arrestati sul suolo statunitense, i poteri di indagine e di discrezionalità accresciuti a dismisura in favore dell’Fbi e dei servizi di intelligence, la proliferazione di questi ultimi, insieme ad un vasto programma di intercettazioni telefoniche clandestine affidato alla Nsa.

[18] Antoine Garapon, Comment lutter démocratiquement contre le terrorisme?, in Paul Ricœur, Cahiers de l’Herne (sous la direction de Myriam Revault d’Allonnes et François Azouvi), L’Herne, Paris 2004, pp. 308-350.

[19] Ivi, p. 343.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Panebianco, op. cit.

[23] Amedeo Santosuosso – Floriana Colao, Politici e amnistia, Verona 1986, p. 197.

[24] «Ci scandalizza la posizione di chi sostiene che, siccome siamo in stato di guerra, per questioni di sicurezza si può spostare il confine dello Stato di diritto», ha affermato il pubblico ministero Armando Spataro, esponente di rilievo della magistratura emergenzialista, nel corso della requisitoria contro un gruppo di militanti jihadisti sottoposti a processo di fronte ad una corte di assise milanese nel settembre 2006. «Quando, il 17 febbraio 2003, venne rapito Abu Omar – ha proseguito il pubblico ministero – fu un atto ignobile. Senza quel sequestro, Abu Omar sarebbe in quest’aula e sarebbe giudicato con le leggi italiane». Come è noto, l’imam della moschea di via Quaranta venne letteralmente soffiato dalla Cia, con la complicità di funzionari del Sismi, alle indagini condotte dalla Digos per conto dello stesso Spataro. Questa circostanza getta una luce assai diversa sulle parole del capo del dipartimento antiterrorismo della procura di Milano, ben noto per gli usi e gli abusi dell’emergenza che fece sul finire degli anni Settanta e lungo gli anni Ottanta. Esse non sembrano affatto un segno di risipiscenza verso le pratiche di eccezione, ma solo una disputa di potere che ha come posta in gioco la sovranità sui modi e le forme della eccezione, che la magistratura emergenzialista non vuole assolutamente cedere agli apparati tradizionali che fanno capo all’esecutivo. Esemplare, in proposito, la dimostrazione di forza della procura milanese, che è riuscita a condurre intercettazioni ambientali e telefoniche nei confronti dei vertici del Sismi, violandone con facilità sorprendente la loro ragion d’essere, ovvero la riservatezza. Un’attività del tutto legale, poiché l’azione dell’intelligence non può certo considerarsi al di sopra della legge, ma che rivela la natura dei rapporti di forza tra le due istituzioni e ridicolizza un apparato di sicurezza che oramai più dei servizi segreti ricorda i servizi pubblici, come ha chiosato, facendo ricorso al suo proverbiale sarcasmo, l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga (cfr. Liberazione, 13 settembre 2006 e Corriere della Sera, 22 settembre 2006).

[25] Montesquieu, Lo spirito delle leggi, Libro XI, cap. sesto, Bur, Milano 2004, p. 310.

Link
L’exception permanente
Agamben, Lo Stato d’eccezione
Tolleranza zero: estensione dell’infrazione di terrorismo e nuovo spazio giudiziario europeo
La giudiziarizzazione dell’eccezione (1)
Il caso italiano, lo Stato di eccezione giudiziario
Agamben, Europe des libertes ou europe des polices?

Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu

La fine dell’asilo politico
Garapon, L’utopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Carcere, gli spettri del 41-bis
Dopo la legge Gozzini tocca al 41-bis, giro di vite sui detenuti
Tarso Gendro, “l’Italia è ancora chiusa negli anni di piombo”
Brasile, stralci della decisione del ministro della giustizia Tarso Gendro

Le torture contro i Proletari armati per il comunismo

Storia – Le torture contro i Pac
Italia, febbraio 1979

Le torture affiorate, Sensibili alle foglie, 4 volume Progetto memoria 1998

Fonte: baruda.net/della-tortura/

Stralci sulle torture subite in Italia dai militanti dei gruppi armati durante gli anni ‘70 e i primi anni ’80.
Questa pagina si concentra soprattutto, vista l’attualità, sulle dichiarazioni di chi era stato accusato di aver preso parte all’omicidio dell’orefice Torregiani, avvenuto a Milano il 15 febbraio del 1979 . 460_0___30_0_0_0_0_0_avaem_071
Queste parole chiarificano platealmente come si svolgevano arresti, interrogatori, inchieste e processi durante quegli anni; chiarificano i metodi usati dagli apparati di Stato per far rilasciare dichiarazioni d’accusa e autoaccusa dai prigionieri

LE TORTURE SUBITE DAI MILITANTI DEI PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO

MILANO 17-18 febbraio 1979

SISINNIO BITTI:
“Era la notte del 16 febbraio 1979, rientrai a casa con Marco verso le due di notte. Appena entrati ci trovammo davanti una squadra di poliziotti in borghese che ci ammanettarono subito. Essendo entrambi attivi nel collettivo autonomo Barona del quartiere, immaginavamo di essere controllati. Il giorno prima nel pomeriggio in Milano venne ucciso l’orefice Torregiani.
Appena arrivati in questura mi portarono su e giù per le scale, dopodiché venni introdotto in un salone ai piani più alti. Lì venni assalito a calci e pugni alla schiena e dietro il collo, venni buttato a terra e picchiato; chiedevo il perché di tutto ciò e loro mi dicevano “lo sai benissimo perché. Ti conviene parlare altrimenti stanotte per te è finita; ti buttiamo giù dalla finestra.”
Venni sollevato da terra e disteso su un tavolaccio, addosso avevo almeno 6 poliziotti in borghese che mi tenevano ben fermo per le mani e i piedi: i calci li alternavano al ventre e al basso ventre. Ricordo vicino al tavolo due lavandini, in uno dei due vi era inserita una canna di plastica; questa canna mi veniva infilata in bocca e veniva aperto il rubinetto con il massimo della pressione costringendomi ad ingoiare acqua fino a riempirmi lo stomaco come un pallone; un poliziotto mi saliva sulla pancia per farmi vomitare l’acqua.
Mi fecero scendere dal tavolo e mi sedettero su una sedia, venni ammanettato e un poliziotto mi schiacciò i piedi per farmi stare fermo. Da notare che allora pesavo 52 Kg per un’altezza di 1.62, mentre i poliziotti erano quasi tutti il doppio di me. Continuarono le torture; volevano sapere dove avevamo lasciato le armi che, secondo loro, avevamo usato per uccidere Torregiani. Ad un certo punto fui costretto a inventare una scusa per sottrarmi alla violenza fisica, così dissi loro che li avrei portati nel luogo dove avrebbero trovato le armi. Li portai così in uno scantinato dove si riunivano i collettivi della zona. Io non avevo minima idea in quel momento dove si trovassero delle armi, tanto meno quelle usate per l’omicidio Torregiani; appena arrivati, in pochi minuti rivoltarono tutto, ma di armi non c’era traccia. A quel punto ebbi veramente paura, infatti due di loro tirarono fuori le pistole minacciando di uccidermi, ma altri due erano contrari al punto che litigarono tra loro, tanto da non poter capire se stessero facendo sul serio o se fosse una farsa. Ormai albeggiava, tornammo in questura e fui sbattuto in una cella senza niente, bagnato e gonfio. Mi accasciai dietro la porta; un poliziotto mi controllava continuamente. Venni prelevato dalla cella credo nel pomeriggio, mi trascinarono per un po’ su e giù per le scale, e dopo un po’ venni portato dentro una camera. Di quella esperienza ricordo solo un tavolo e tante coperte ammucchiate. Mi fecero spogliare completamente e mi sdraiarono supino sul tavolo; mi misero le manette alle caviglie e alle mani.
Incominciò a picchiarmi il poliziotto Rea Eleuterio, mi avvolse la coperta sul torace e con un bastone mi percosse sul torace. Non so quanto stetti in quella stanza. Mi colpirono sulle tempie già gonfie, le fiammelle degli accendini sotto le piante dei piedi e sotto i testicoli, e il tentativo di introduzione del bastone nell’ano. Mi avevano convinto che dovevo andare dal Magistrato e fare i nomi delle persone che avevano ucciso Torregiani.
Mi portarono davanti a due persone in una stanza semi buia, solo in seguito seppi che quei due erano i giudici Deliguori e Spataro. Da dietro i poliziotti continuavano a suggerirmi di dire quello che avevo affermato davanti a loro, che era in parte ciò che loro mi dicevano che avrei dovuto dire ai giudici.
Il pomeriggio che fu ucciso Torregiani mi trovavo in ospedale a lavorare in presenza di medici e infermieri che in seguito testimoniarono a mio favore. I poliziotti in parte avevano creduto e cercarono di convincermi ad accusare Sebastiano, Pietro Mutti e Franco Angelo, persone che loro conoscevano già.
Dopo questo drammatico interrogatorio davanti ai giudici mi venne finalmente offerto un panino dopo ore e ore di digiuno senza mangiare né bere; in seguito venni trasferito al carcere di San Vittore. Accortisi che stavo molto male venni immediatamente sottoposto a visita medica.
Mi riscontrarono varie lesioni, tra cui: otite traumatica, tachicardia, pressione arteriosa alta, tumefazione alle tempie, alle caviglie, tumefazione e lesione allo scroto, e in seguito venni ricoverato al centro clinico.
Dopo qualche giorno mi venne data la possibilità di poter parlare con i giudici Spataro e Deliguori, i quali li vidi dopo qualche giorno, ed in seguito partirono le denunce per i poliziotti.
Venni scarcerato per mancanza di indizi.

Link
1982, dopo l’arresto i militanti della lotta armata vengono torturati

Il giornalista Buffa arrestato per aver raccontato le torture affiorate