Mentre in Italia proseguono le proteste ufficiali, dopo le lettere del presidente della repubblica Napolitano e del presidente della Camera Fini al presidente brasiliano Lula, ecco alcuni stralci salienti del testo con il quale il ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro ha concesso l’asilo politico a Cesare Battisti, ripresi dal blog

Tarso Genro
La decisione del Ministro di giustizia brasiliano è stata ricoperta da insulti da mezza Italia. Quasi nessuno l’ha letta, i giornali ne hanno riportato più nulla che poco. Vale forse la pena di segnalare il documento originale (destaque do Diario Oficial ripreso dal sito del governo brasiliano) che molto probabilmente è opera di pugno dello stesso ministro Tarso Genro.
Preliminarmente, va ricordata la differenza tra concessione di asilo (diplomatico) e di rifugio (territoriale – i dettagli sul sito del ministero di giustizia), e che la decisione del Ministro è il risultato del ricorso contro la decisione precedente del Conare (Comitê Nacional para os Refugiados, organo tecnico del ministero che aveva rifiutato lo statuto di rifugiato).
La decisione in dettaglio

Il presidente brasiliano Lula
Qui in breve gli argomenti chiari e ben argomentati sollevati nei diversi punti della decisione, che:
– ricorda che l’Italia non si è opposta alla connotazione politica dei reati contestati a Battisti, che al contrario risulta esplicita nelle sentenze di condanna, che parlano di «finalità di sovversione» (punto 8 e 26) ;
– si pone la questione se Battisti abbia un «fondato timore di essere perseguito per motivi politici» (questa è la formula della legge per lo statuto di rifugiato, punto 7) e per rispondere ricorre all’analisi usuale degli aspetti soggettivi ed oggettivi (9-11);
– descrive la «legittima repressione, da parte dello Stato italiano, della militanza di sinistra che voleva abbattere il regime con le armi durante gli anni di piombo». «Durante quel periodo, la società italiana e lo stato di diritto in Italia furono assediati da un insieme di movimenti politici, azioni armate e mobilitazioni sociali alcuni dei quali pretendevano l’affermarsi di un nuovo regime politico-sociale». Le organizzazioni rivoluzionarie che si formarono agivano «in zone “grigie”, nella stretta fascia tra l’azione politica insurrezionale di carttere armato e l’azione marginale del “banditismo sociale”» (12-13);
– ricorda la reazione dello stato italiano come legittima per uno stato democratico di diritto, e che questa si fece «non soltanto applicando norme giuridiche in vigore all’epoca, ma anche creando “eccezioni”, attraverso leggi di difesa dello Stato, che ridussero le prerogative di difesa degli accusati di sovversione e/o azioni violente, compresa l’istituzione della delazione premiata» (14);
– considera che «nei momenti di estrema tensione sociale e politica è comune e prevedibile che si attivino, anche nello stato di diritto, apparati illegali o paralleli allo stato» il che a volte «configuara una forte crisi di legalità: “la legge perde il primato politico nel sistema”. In tali casi paradossalmenete la giudiziarizzazione della politica intacca le garanzie democratiche senza che il regime democratico sia posto in dubbio», e riporta, dopo un riferimento ad Habermas, una citazione dal Futuro della democrazia di Norberto Bobbio (15); e che
– anche in «situazioni d’emergenza come quella italiana» è fondamentale «che non si accetti mai deroga dai principi giuridici che sostengono i diritti dell’uomo», e «nel caso italiano le possibilità di abusi erano date dallo stesso ordinamento giuridico forgiato negli “anni di piombo”» ovvero nell’arsenale di poteri di polizia e di leggi d’eccezione, descritti ricorrendo ad un approfondimento di Jacques Mucchielli (pubblicato in un lavoro sul ricorso al carcere nelle crisi politiche) (16);
– aggiunge che «è pubblico e non controverso il fatto che i meccanismi di funzionamento dell’eccezione operarono, in Italia, anche fuori delle regole della propria eccezionalità prevista dalla legge». È così che si formarono quelle forme di «potere occulto», «tanto più potente quanto meno si lascia vedere». E ciò «è professato in nome della preservazione dello Stato contro gli insorti, che non è meno illeggittima delle azioni sanguinarie degli insorti contro l’ordine». (17, 18);
– come argomento a contrario, richiama Carl Schmitt tra i teorici del diritto che non credono nella democrazia liberale, per dire con Bobbio che «quanto più eccezioni, tanto meno democrazia e diritto» (19);
– rileva che alcune misure d’eccezione adottate in Italia negli “anni di piombo” figurano ancora nei rapporti di Amnesty International e del Cpt (Comitato europeo di prevenzione della tortura, con esplicito riferimento a questo rapporto 2007) (20); e che
– altre persone fuggite dall’Italia per «motivi politici legati alla situazione del paese nella decade del 1970 ed inizi anni 80», come Battisti, non sono stati estradati dal Supremo Tribunale Federale poiché le condanne italiane attribuivano loro l’intenzione di sovvertire violentemente l’ordine socio-economico italino, con esplicito riferimento al diniego di estradizione nel caso di Luciano Pessina (21);
– nota che il ricorrente (Battisti) ha subito direttamente gli effetti della legislazione d’eccezione italiana, e che le accuse contro di lui non si fondavano su prove periziali ma sulla testimonianza del «delatore premiato Pietro Mutti» (23, 24);
– contesta l’argomentazione che si tratti di delitti penali comuni, poiché la violazione della legge penale «costituisce, in alcuni casi, la “giustificazione” giuridica dello Stato richiedente, senza la quale le possibilità di consegna del cittadino richiesto sarebbero senz’altro pregiudicate» (25);
– richiama la lettera di Cossiga, che attesta che i «sovversivi di sinistra vennero trattati, nell’Italia degli anni di piombo, come semplici terroristi e talvolta assolutamente come delinquenti comuni. La lettera conferma la qualità impropria di questa classificazione imposta» a Battisti (28);
– appoggiandosi sulla dottrina (F. Rezek, Direito internacional publico), conclude che «Non resta il minimo dubbio che, indipendentemente dalla valutazione del carattere politico o meno dei crimini imputati – comunque inaccettabili in ogni ipotesi, dal punto di vista dell’umanesimo democratico – costituisce fatto irrefutabile la partecipazione politica del ricorrente, il suo coinvolgimento politico insurrezionale et la pretesa, sua e del suo gruppo, di istituire un potere sovrano “fuori dall’ordinamento”» (29, 30);
– afferma che è un «aspetto molto importante per l’esame della pertinenza della concessione di rifugio, il fatto che il ricorrente riparò sul suolo francese per ragioni politiche assunte per decisione sovrana del capo di Stato di quel paese», ricordando che «Mitterrand accolse i ‘sovversivi’ alla categorica condizione che facessero una rinuncia formale alla lotta armata» e che Battisti, «dopo la rinuncia alla lotta armata resto in Francia per una decade. Fondò una famiglia, sposandosi e facendo due figlie, e visse pacificamante lavorando come portiere e scrittore». La situazione cambiò durante il governo Chirac, che annullò l’ospitalità “per ragioni eminentemente politiche. Il cambiamento di posizione dello stato francese, che gli aveva conferito rifugio come militante politico dell’estrema sinistra, fu il solo motore della sua venuta in Brasile». Sicché il Brasile «è divenuto il “depositario” di un cittadino, di fatto espulso da un territorio per decisione politica che si contrappone ad una decisione precedente che l’aveva riconosciuto come perseguitato politico (31-35);
– riassumendo che Battisti «per motivi politici si coinvolse in organizzazioni illegali perseguite penalmente nello Stato richiedente. Per ragioni politiche fu rifugiato in Francia ed anche per motivi politici, da cui scaturì la decisione politica dello Stato francese, decise, più tardi, di fuggire ancora», conclude che «L’elemento soggettivo del “fondato timore di persecuzione” necessario per il riconoscimento della condizione di rifugiato è pertanto chiaramente configurato» poiché l’elemento soggettivo è basato su fatti oggettivi (36, 37).
– riafferma, con la dottrna, che la qualificazione di individui come rifugiati, ovvero come “persone che non sono delinquenti comuni”, è un atto sovrano dello Stato, e che anche nel contesto della protezione umanitaria vale il principio in dubio pro reo : «nel dubbio, la decisione di riconoscimento dovrà inclinarsi a favore di chi sollecita il rifugio» (38, 39);
– richiama infine la normativa Costituzionale e dei Diritti dell’uomo, segnalando che «non sussitono impedimenti giuridici per riconoscere il carattere di rifugiato del ricorrente. Benché si richiami a diversi illeciti che sarebbero stati commessi dal ricorrente, in nessun momento lo Stato richiedente (l’Italia) ha notificato uno dei crimini che impedirebbero il riconoscimento della condizione di rifugiato» (40-42);
– aggiunge in conclusione che «il contesto in cui ebbero luogo i delitti di omicidio imputati al ricorrente, le condizioni in cui si tennero i suoi processi, la sua potenziale impossibilità di un’ampia difesa a fronte della radicalizzazione politica in Italia, provocano come minimo un profondo dubbio sul fatto che il ricorrente ebbe diritto al dovuto processo legale» (43).
Qualche nota
Come chiunque può vedere, non v’è nella decisione del ministro alcun riferimento a rischi per la vita di Cesare Battisti, ed ancor meno a mafia o Cia.
La decisione di accoglierlo come rifugiato si fonda solo sull’esistenza di un «ragionevole dubbio sui fatti che, secondo il Battisti, sono alla base del suo timore di persecuzione», né più né meno. Anche le reazioni di Cossiga non possono essere seriamente riferite alla decisione, che, al pari degli altri politici, non ha letto.
Le reazioni, politiche e generali, meritano un’attenzione separata. Vale qui notare che il vero centro dello scontro è la memoria degli “anni di piombo”, ovvero la sua configurazione come storia politica.
Attraverso il caso Battisti il tentativo di criminalizzazione assoluta della violenza politica degli anni 70 ha raggiunto un apice senza precedenti; l’insistenza nel volerlo configurare come un “criminale comune”, vuoi per la sua biografia o per le azioni dei Proletari armati per il comunismo (Pac), forte della riuscita campagna di mostrificazione (vedi il dossier su Carmilla) ma non confermata dagli atti, mirava e mira ad affermare una memoria storica calcata su quella soggettiva dei magistrati anti-terrorismo (che ovviamente hanno condotto dei processi legalmente perfetti e non hanno mai fatto politica).
La decisione del ministro brasiliano, mostra, forse per la prima volta esplicitamente in un atto ufficiale, che la lettura di quell’epoca non può prescindere dalla constatazione dell’esistenza di un violento conflitto nel paese. Si noti che tutti i riferimenti al “rischio di persecuzione” che tanto fanno inalberare i benpensanti, sono relativi all’epoca dei fatti e dei processi (fine anni 70 ed inizio 80!) e non all’attualità.

inequivocabilmente intitolato, Stronzate. Vacue scemenze infestano i dibattiti televisivi, le pagine dei giornali, soprattutto la politica, per dimostrarlo Frankfurt ricorre a dotte riflessioni su Wittgenstein, Pound, Agostino. Molto più modestamente (siamo in Italia e di più non è possibile ricavare), a noi tocca fare i conti con Borghezio (il ciccione nazista che gli immigrati di Colonia hanno rispedito a casa a calci nel sedere), Gasparri (quello col pensiero flatulescente), Carlucci (quella del Festivalbar), Bertolini (chi è?).
quelli che lavorano, non è certo una gentile concessione dello Stato, un regalo o un premio del Padrone, ma il dovuto che il lavoratore vede ritirare ogni mese dal proprio stipendio, debitamente rivalutato secondo indici stabiliti per legge. Si chiama sistema per “ripartizione”. È roba sua insomma, prestata alle casse previdenziali che in questo modo sostengono quel po’ di welfare ancora in piedi. Tuttavia anche le polemiche più inutili e strumentali possono servire. Questa vicenda apre uno scorcio sul mondo opaco delle carceri, sulla fragilità dei diritti dei detenuti che lavorano. La disavventura accaduta a Curcio non è un fatto isolato. Il carcere ha bisogno dei suoi detenuti perché sia autosufficiente e si riproduca ogni giorno, affinché le aree comuni della prigione, corridoi, uffici, passeggi, laboratori, matricola, infermeria, caserma, siano sempre pulite e le cucine sfornino una colazione e due pasti al dì e i guasti elettrici, idraulici vengano subito riparati. Negli istituti di pena ci sono anche officine, tipografie, falegnamerie, rilegatorie, che servono a fabbricare suppellettili per altre carceri, blindati, cancelli, mobilio per i tribunali e i ministeri, registri, formulari per gli uffici. Le prigioni non potrebbero funzionare senza i carcerati. Pochi lo sanno, i più non arrivano nemmeno ad immaginarlo, ma il carcere vive del lavoro dei suoi ospiti rinchiusi. Non potrebbe farne a meno. Diventerebbe ancora più antieconomico se dovessero essere assunti degli esterni, senza contare i problemi per la sicurezza. Il miglior modo per metter a terra un carcere, infatti, è lo sciopero dei «lavoranti». Impresa ardua, riuscita solo in pochi casi. Ma quando i lavoranti si fermano, la direzione negozia subito. Proprio per questo il lavoro è una risorsa strategica del governo carcerario, gestito con oculato clientelismo e paternalismo. Non solo il lavoro dei detenuti è sotto 
Brasile dopo l’estradizione concessa dalla Francia, non verrà estradato. Il ministro della Giustizia Tarso Genro, anch’egli con un passato di esiliato politico durante gli anni della dittatura e per questo rifugiatosi in Uruguay, gli ha concesso l’asilo politico (sarà libero entro 4 giorni). Decisione che ha capovolto il parere fornito a stretta maggioranza (tre contro due) dal Conare (l’organismo abilitato a fornire un avviso tecnico) il 28 novembre scorso. Arrestato a Copacabana il 18 marzo 2007, Battisti non era riuscito inizialmente a far valere le sue ragioni. Le prime tappe della procedura aveva preso una brutta piega. Insomma l’esito positivo della vicenda non sembrava affatto scontato. Il 2 aprile 2008, il procuratore generale, raccogliendo le pressioni diplomatiche e soprattutto degli ambienti giudiziari italiani, aveva espresso parere favorevole all’estradizione. Per questo la difesa aveva rinunciato a proseguire la sua battaglia sulla via strettamente giudiziaria, che prevedeva il ricorso al tribunale supremo federale (l’equivalente della nostra corte costituzionale), per interpellare direttamente il potere politico. Così in ragione dello “statuto dei rifugiati del 1951” e di una legge del 1997, il ministro della Giustizia ha ritenuto che esistessero tutti i requisiti richiesti per la concessione dell’asilo politico. Tra questi il fatto che gli episodi contestati a Battisti poggiassero tutti sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Pietro Mutti, lautamente remunerato con l’impunità, senza altri fondati elementi di prova; la presenza di una legislazione penale speciale, cioè di una giustizia d’eccezione che sovrasanziona i delitti politici e riduce le garanzie processuali e la sussistenza di un contesto storico caratterizzato da un conflitto sociale acceso. Il mantenimento, a distanza di tanti decenni, di un intento ultrapersecutorio che ha reso tabù qualsiasi chiusura politica delle eredità penali degli anni 70, avrebbe così suscitato quel rischio di «persecuzione politica», evocato per giustificare l’asilo, che tanto scandalo ha suscitato nel ceto politico-giudiziario italiano. A confortare la decisione è intervenuto anche il parere di Francesco Cossiga, già ministro degli Interni e presidente del consiglio negli anni più duri dello scontro tra istituzioni e sovversione di sinistra (nonché promulgatore della legislazione speciale). Alcuni decisivi passaggi della lettera dell’ex presidente della Repubblica sono stati ripresi nello stesso provvedimento emesso dal ministro Genro. Vi si può leggere infatti che «i sovversivi di sinistra venivano considerati nell’Italia degli “anni di piombo”, come semplici terroristi e talvolta criminali comuni. L’autore della lettera – conclude il provvedimento – sostiene, tuttavia, l’impropietà di questa classificazione attribuita al ricorrente». La decisione del Brasile, che si aggiunge a quella della Francia sul caso Petrella, rappresenta un smentita cocente delle arroganti pretese della magistratura e del ceto politico italiano. La dottrina Mitterrand ha trovato in questo modo una rinnovata legittimazione internazionale. L’italia con la sua eccezione giudiziaria resta sempre più sola.


sociale che aveva giustificato l’esorbitanza del ruolo da loro assunto, il forte potere di supplenza acquisito. Orfani della lotta armata, nostalgici di quel conflitto, come i giapponesi sperduti nelle isole del Pacifico, esercitarono il massimo potere d’interdizione e di minaccia che era loro possibile. Ne sanno qualcosa quei militanti usciti temporaneamente dal carcere sul finire degli anni 80, dopo lunghe detenzioni preventive, e che tentarono di mettere in pratica la discontinuità politica annunciata. A metà del gennaio 1990 erano state avviate numerose occupazioni universitarie, fenomeno che si estese progressivamente a tutto il paese per circa tre mesi, dando vita al primo movimento del genere dopo la fine degli anni 70. Una coincidenza che colpì l’immaginario di molti commentatori e attori istituzionali, i quali vi avevano intravisto il rischio di una riedizione dei fatti del 1977. Una previsione più che azzardata, senza dubbio, ma estremamente rivelatrice dei timori di chi guardava a quegli avvenimenti. D’altronde la simbolicità dei luoghi e di alcuni riti sembrava rievocare la gioventù di molti giornalisti che scrivevano su quegli eventi. Contenuti e modalità erano, in realtà, profondamente differenti, ma l’evocazione del passato tornava a ogni passo realizzato da quell’acerbo movimento, molto poco ideologizzato, con riferimenti culturali confusi e che stentava ad elaborare richieste precise.
centomila studenti scesi in strada. Le analisi del sangue non finivano mai, e forse proprio per questo venne dal suo interno la curiosità di conoscere e capire gli anni 70, quel passato prossimo così stregato e maledetto. Dietro quella domanda non c’era tanto la volontà di apprendere la grammatica di altre rivolte, quanto il desiderio di misurare distanze e differenze, potersi sentire finalmente diversi e assolti. Così a metà febbraio venne organizzato un ciclo di seminari itineranti all’interno dell’Università romana della Sapienza, uno dei centri più attivi delle occupazioni. Erano stati invitati a parteciparvi protagonisti, con o senza pendenze giudiziarie, semplici partecipanti degli anni 70, insieme a docenti, avvocati, giornalisti.


consiglio, quello di “tenere il seminario nello stesso luogo e alla stessa ora in cui il gruppo di fuoco delle Br ha massacrato gli innocenti che facevano da scorta ad Aldo Moro”. Valerio Morucci, ex Potere operaio, ha fatto effettivamente parte del commando Br di via Fani ed è stato poi, con l’allora compagna Adriana Faranda, il “postino delle Br”, incaricato di consegnare tutti i messaggi
brigatisti, nei 55 giorni del sequestro. Sua, tra l’altro, l’ultima telefonata, quella a professor Franco Tritto, in cui le Br annunciavano l’uccisione di Moro e indicavano il luogo dove ritrovare la salma. Uscito dalle Br anche in seguito al dissenso sull’esito di quella tragica vicenda (Morucci era contrario all’uccisione di Moro) è stato tra i primi terroristi a dissociarsi dalla lotta armata. Uscito di prigione, ha scritto numerosi libri sia di narrativa che di analisi storico politica sulle vicende che lo hanno visto protagonista, ed è probabile che anche in questa veste fosse stato invitato a tenere il seminario incriminato da un professore di letteratura angloamericana. Nel seminario, Morucci avrebbe parlato del suo percorso politico e individuale, dal ’68 alla militanza in Potere operaio allo stretto rapporto con Giangiacomo Feltrinelli, l’editore guerrigliero capo dei Gap. Non avrebbe giustificato nulla ma spiegato molto, come ha già fatto nei suoi molti e apprezzati libri. Avrebbe aiutato a capire, senza indulgenze e senza sciocchi anatemi, come e perché in Italia, non molti anni fa sia nato e cresicuto un fenomeno armato senza pari in occidente. Quello che dovrebbe fare un paese deciso a capire e non a demonizzare. Quello che dovrebbero fare università e rettori degni del nome.
condizionale e altri benefici, oltre che un regime penitenziario privilegiato: il collaboratore di giustizia, comunemente definito “pentito”, e il dissociato.