L’intervista: parla Alessandro Margara
Paolo Persichetti, Liberazione 4 gennaio 2009

Tratto da Scarceranda 2009
Ricorre in questi giorni il decennale della morte di Mario Gozzini (2 gennaio 1999). Esponente del cattolicesimo di sinistra, cresciuto accanto a Giorgio La Pira ed Ernesto Balducci, fu senatore della Sinistra indipendente durante la stagione del catto-comunismo e primo firmatario della legge 663, del 1986, che ripristinò, ampliandola, la riforma penitenziaria varata nel 1975 (legge 334), ma la cui applicazione era stata sospesa negli anni dell’emergenza antiterrorismo e che – impropriamente – porta da allora il suo nome.
In realtà alla stesura del testo avevano contribuito in molti: il giurista socialista Giuliano Vassalli, allora presidente della commissione Giustizia (il cui vice era proprio Mario Gozzini), Raimondo Ricci, giurista e avvocato comunista, e Domenico Gallo, professore di diritto penale di area cattolica. Quella “riforma della riforma” varata e poi bloccata 11 anni prima, sotto la spinta e al prezzo di una durissima stagione di lotte carcerarie, non raccoglieva soltanto l’assenso dell’intero «arco costituzionale» (tutte le forze politiche presenti in parlamento, fatta eccezione per i fascisti del Msi), l’impulso dei ministri della Giustizia che si susseguirono durante l’iter parlamentare (i democristiani Martinazzoli e Rognoni) ma anche il contributo di figure riformatrici della magistratura di sorveglianza, come Mario Canepa e Giancarlo Zappa, degli allora dirigenti del dipartimento

La misura alternativa più antica del mondo…
dell’amministrazione penitenziaria, Nicolò Amato e Luigi Daga, nonché – come ricordò spesso lo stesso Gozzini – dell’area della detenzione politica legata alla dissociazione dalla lotta armata. Approvata nell’ottobre del 1986, e nata inizialmente per abolire le limitazioni imposte dalla legislazione d’emergenza, la nuova legge si trasformò in una vera e propria rivisitazione dell’ordinamento penitenziario introdotto nel 1975, superandone in alcune parti prudenze e timidezze. Restò tuttavia marcata dall’impostazione premialistica, con un forte approccio moralistico a sfondo cattolico che pochi mesi dopo si tradusse nella terza legge sulla «dissociazione dalla lotta armata» del febbraio 1987.
22 anni dopo la sua entrata in vigore, proviamo a tracciare un bilancio sulle luci e le ombre di un dispositivo che ha indubbiamente modificato il carcere, mutato il rapporto con la pena attenuandone (di quanto?) l’impostazione afflittiva, recependo (fino a che punto?) il dettato dell’articolo 27 della costituzione, cambiando la relazione tra la società esterna e il mondo della reclusione. Ne parliamo con Alessandro Margara che è stato magistrato di sorveglianza a Firenze, capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (messo prematuramente alla porta dal controriformatore Oliviero Diliberto, il ministro della Giustizia che reintrodusse i Gom accogliendo le pressioni provenienti dai sindacati della polizia penitenziaria), ed oggi è presidente della fondazione Michelucci di Fiesole.
La legge Gozzini è sotto attacco. In parlamento sono stati calendarizzati diversi disegni di legge (ddl Berselli e altri) che ne prevedono l’abolizione. La destra ne ha fatto un suo cavallo di battaglia mentre la sinistra, travolta dal giustizialismo, non sembra molto interessata a fare resistenza.
Rispetto al testo iniziale, questa legge ha già subito ripetute modifiche. Nel clima d’emergenza antimafia del 90-92 subentrarono delle restrizioni (limiti all’accesso e carcere duro) contro i reati legati alla criminalità organizzata. Nel 1998 ci fu invece una estensione in favore dei reati minori, con pene non superiori ai 3-4 anni (legge Simeone).
E’ vero che i benefici penitenziari contribuiscono ad accrescere il numero dei reati, come sostengono i fautori della certezza della pena?
Questa tesi è smentita da dati ufficiali del Dap. La ricerca più esauriente è del 2006 e dice che nell’arco dei 7 anni precedenti, nel periodo che va dalla fine del 1999 al 2005, la recidiva di chi ha usufruito delle misure alternative o dei benefici penitenziari ha avuto un tracollo, appena lo 0,30%. Nei 5 anni successivi alla fine della pena scende invece al 19% per chi ha ottenuto i benefici, mentre sale al 68,5%, cioè più di tre volte tanto, per chi ne è stato escluso. Ciò dimostra che la pena inflessibile è il vero incentivo a delinquere.
Ma ci sarà pure qualche ombra?
Certo, c’è sempre una parte di rischio dovuta ad errori di valutazione. Ma anche qui i dati ci dicono che le revoche delle misure alternative arrivano appena al 4%. Attenzione, le revoche sono originate da problemi di condotta indisciplinata, di mancato rispetto delle prescrizioni (per esempio ritardi, allontanamenti non autorizzati ecc.). Molti di questi sono tossicodipendenti che trasgrediscono il programma terapeutico stabilito. In realtà soltanto nello 0,14% dei casi, l’1 per mille, sono stati accertati nuovi reati.
Molti studi di settore dimostrano che i tribunali di sorveglianza ricorrono ad una interpretazione impropria della recidiva per i tossicodipendenti. Dove per recidiva non si intende più la realizzazione di un nuovo reato ma la semplice ricaduta nel consumo di droghe.
Per definizione clinica quello della tossicodipendenza è un percorso di recupero segnato da ricadute, tant’è che per il testo della legge la semplice assunzione di stupefacenti non è di per sé una ragione di revoca. L’insuccesso momentaneo del programma non dovrebbe quindi provocare revoche automatiche. Purtroppo qui è intervenuto l’irrigidimento della Fini-Giovanardi.
Nella realtà quotidiana degli uffici di sorveglianza le revoche sono pressoché automatiche, mentre l’ammissione alle misure alternative, anche in presenza dei requisiti previsti e del parere favorevole degli operatori e dei direttori del carcere, resta sottomessa alla valutazione personale del magistrato. L’assenza di automatismi non è forse uno dei limiti strutturali della legge?
Bisogna distinguere tra testo della legge e indirizzo delle magistrature di sorveglianza. Nella “faticosa valutazione” del giudice c’è ovviamente una certa discrezionalità, ma non deve essere una discrezionalità vuota. Permessi, semilibertà, misure alternative sono strumenti di esecuzione ordinaria della pena. È testuale che non si tratta di “benefici” e che esiste dunque un diritto alla concessione. Nella sentenza numero 282, del 1989, la corte costituzionale afferma che le misure alternative non sono una concessione “graziosa” ma un diritto da applicare quando ne ricorrano le condizioni.
Si può dire che da alcuni anni si è affermato nei tribunali di sorveglianza un atteggiamento culturale che tende a sabotare la Gozzini utilizzando le contraddizioni presenti nella legge?
Quando un giudice comincia ad obiettare troppo fuoriesce dalla sua funzione. In questo caso siamo di fronte all’assunzione di un ruolo, quello di difensore della pena, che il magistrato di sorveglianza non ha. La legge gli assegna un altro ruolo, quello di gestore della pena.
Eppure una nuova leva di giudici sembra agire quasi come un quarto grado di giudizio.
Quando accade è un comportamento extra legem. Non compete loro una valutazione del fatto processuale già giudicato dai giudici della sentenza. La pena è già il riassunto di quello che la condanna ha detto.
Il fatto che molti magistrati di sorveglianza vengano dalla procure antimafia è una cosa casuale o dettata da una strategia ben precisa finalizzata a costruire collaboratori di giustizia (pentiti) in ambito carcerario?
Mi sembra un giudizio temerario. Credo che ciò si spieghi soprattutto con l’incombere in un certo periodo della legge Castelli sulle carriere dei magistrati.
L’applicazione flessibile della pena, che ispira la filosofia della Gozzini, ha tra i suoi risvolti anche il fatto che la pena sia divenuta una sorta processo permanente.
Questo è un tema cruciale nelle filosofie del sistema penale. Nel quadro del nostro ordinamento, dove permangono pene lunghe come l’ergastolo, la corte costituzionale ha stabilito, nel 1974, che l’esecuzione deve essere flessibile. C’è un diritto soggettivo della persona detenuta che dopo un certo tempo ha diritto alla verifica del proprio percorso. Ovviamente la flessibilità espone al rischio di arbitrarietà. Ma senza la flessibilità non vi sarebbe sistema e la ricchezza delle valutazioni nel tempo diventa liberatrice. Se il sistema funziona.

costituiscono ancora il nerbo partante della sua forza, della sua visibilità e ragion d’essere.


riuscita nelle politiche dell’aprile scorso, quando l’Idv ha raggiunto il 4,4% su scala nazionale, con punte molto significative nel feudo storico dell’ex pm, il Molise, dove il logo di famiglia ha conquistato il 27%. Un risultato di gran lunga superiore a quello del Pd, fermo al 17%. In Abruzzo è arrivato al 7,1% nelle liste del senato mentre gli ultimi sondaggi delineano addirittura la possibilità di un raddoppio del bottino elettorale. Su scala nazionale tutti gli indicatori attuali segnalano una ulteriore progressione, che alcuni quantificano intorno a una forbice che oscilla tra il 6 e l’8%. La scomparsa della sinistra radicale, marxista e antagonista dalla rappresentanza parlamentare ha ulteriormente amplificato la portata politica di questo successo, garantendo a Di Pietro l’apertura imprevista di uno spazio politico enorme. La politica ha orrore del vuoto e così Di Pietro è subito corso a riempirlo. Mera logica del mercato politico, tanto più quando l’avventura dipietrista è ispirata da ragioni d’imprenditoria politica ovvero di chi costruisce la propria offerta sulla base della domanda che gli si pone davanti, dove idealità, valori, cultura, concezione del mondo, progetti globali di società non esistono o hanno un profilo molto basso e strumentale. E bene Di Pietro non si è lasciato sfuggire questa opportunità e così l’incubo del populismo giustizialista s’addensa sui territori un tempo occupati dai partiti del movimento operaio.

amministrativi tesi a criminalizzare la cosiddetta “marginalità sociale” a colpi di decreti e ordinanze amministrative (contro accattoni, lavavetri, prostitute, trans etc.); dall’altra un processo di trasformazione delle cosiddette teorie della giustizia in giustizialismo. Ovverosia in quell’ideologia politica post-garantista che tende a vedere nel legalismo e nel contenimento del rafforzamento del potere esecutivo l’unica forma di politica possibile. Ci riferiamo, evidentemente, al successo del dipietrismo-travaglismo e al buon esito di consenso mediatico e non che essi riescono ad avere. L’ossessione giustizialista, però, spesso declinata come anti-berlusconismo, non sempre, per non dire mai, riesce ad attraversare anche gli ambiti del garantismo “per tutti” e quindi si traduce in un potere che non distingue i soggetti coinvolti nella dinamica. Non distingue cioè l’ingiustizia sociale, trasformatasi ormai in politica penale contro gli ultimi, dallo scontro ormai titanico tra potere esecutivo e potere giudiziario. Di conseguenza passano quasi inosservati i “pentitismi” sull’indulto, i no secchi all’amnistia, il totale silenzio sulla persecuzione nei confronti di migranti, prostitute e quant’altro, l’avallo incondizionato dato nei confronti di qualsiasi processo di criminalizzazione preventiva. In poche parole è ovvio e ragionevole che qualsiasi tentativo di rafforzamento, di potenziamento dell’esecutivo debba preoccupare tutti, ma non è altrettanto ovvio che ciò avvenga attraverso l’innalzamento virile del vessillo giustizialista. La cosiddetta teoria del bilanciamento dei poteri, sancita anche dalla costituzione, che a giusto titolo prevede oltre alla funzione legislativa ed esecutiva anche quella giudiziaria, appare in realtà sempre più sbilanciata verso un giustizialismo sommario, sino ad essere divenuta il “grande tema” della politica contemporanea di cui discutere nei vari salotti televisivi, a dispetto di chi ne paga le conseguenze reali sulla propria pelle (precari senza possibilità di accedere ad uno straccio di diritto, tossicodipendenti a cui vengono negate le misure alternative, trans rinchiusi nei cpt etc.). Prima della nascita dello stato moderno non si ha memoria di sistemi politici che differenziavano i poteri per poter giustiziare gli stessi diritti e lo stesso potere esecutivo, qualora fossero colti in flagranza di abuso, dal momento che la pubblica messa a gogna del capro espiatorio di turno riusciva a soddisfare il sadico piacere della vendetta di massa. I molti si sfogavano sull’uno ma non sul sistema accentratore e assolutistico che produceva il capro espiatorio. Poi ci sono state le rivoluzioni, a seguire è nata la democrazia nonché il potere giudiziario il quale fu posto, seppure tra mille contraddizioni e conflitti, a svolgere il ruolo terzo di controllo sul potere esecutivo e legislativo in modo tale da poter garantire una forma di giustizia attraverso l’assoggettamento alla legge financo dell’autorità politica di turno. Nacque, cioè, lo stato di diritto. Ma se da una parte la giustiziabilità del potere esecutivo avrebbe dovuto garantire il famoso principio della “legge uguale per tutti”, dall’altra i sistemi di welfare avrebbero dovuto consentire lo sviluppo di una giustizia parallela, quella sociale. Oggi, venuta a mancare quest’ultima, ci ritroviamo dinanzi ad un potere giudiziario tradotto troppo spesso in giustizialismo e in un reale abuso del potere esecutivo, ma entrambi i poteri distorti si muovono sullo stesso crinale pur essendo contrapposti: la legge non è uguale per tutti sia per gli uni che per gli altri. Perché Di Pietro è ossessionato dal lodo Alfano ma non spende parola alcuna sulle migliaia di migranti che popolano i centri di detenzione costruiti ad hoc per contenere la miseria e la disperazione del mondo? Perché i cosiddetti giustizialisti, tra cui senz’altro mettiamo anche Travaglio non aprono bocca dinanzi al decreto sulla sicurezza voluto da Maroni e poi convertito in legge che consente la carcerizzazione di massa e l’espulsione facile di migliaia di persone? Perché nessuno apre bocca sull’ipocrisia perbenista e falsamente morale del ddl Carfagna sulla prostituzione? Perché tutti oggi negano l’efficacia dell’indulto sui maggiori quotidiani italiani nonostante vi siano saggi scientifici che dimostrano il contrario (si veda a tal proposito il lavoro fatto da Antigone)? Eppure questi ultimi fenomeni ci pongono dinanzi alla crisi dello stato di diritto nel medesimo modo del lodo Alfano. Qualsiasi persona ragionevole, infatti, vedrebbe il fenomeno nel suo duplice volto se avesse un minimo di coscienza di quanto possa essere fuorviante trasformare la dea della giustizia, la bellissima Minerva, in un giustiziere monomaniaco che trasforma l’idea democratica del bilanciamento dei pubblici poteri in un meccanismo che fa di due pesi, due misure. Il giustizialismo, infatti, e non la giustizia è ormai diventato un potere come gli altri, con un suo preciso ordine del discorso teso ad aizzare le masse contro un sovrano per creare consenso verso un altro sovrano, per costruire nuove ed inedite forme di populismo difficilmente collocabili sia a destra che a sinistra. D’altronde non è un’operazione politica così difficile dati i tempi che corrono, ma non è neppure un’operazione sana perché in fin dei conti spara nel mucchio, nella mucillaggine in cui tutti siamo immersi, senza distinguere più tra i sommersi e i salvati. Nel famoso film di Nanni Moretti, Il Caimano, il sipario si chiudeva con l’immagine di un Tribunale che avrebbe salvato l’Italia. Il dipietrismo, con il supporto della lingua biforcuta e scaltra di Travaglio, cerca di trasformare questa immagine in una forma della politica contemporanea, ma sia anche chiaro a tutti che il rovescio di questo fenomeno non risiede nel ripristino di un diritto per tutti. Tutt’altro. Risiede nella tendenza contemporanea dei poteri di trasformare tutto ciò che toccano in politica penale, come se tutti ormai stessimo in una nuova e gigantesca gogna mediatica. Sarà per questo che Di Pietro “tira”, come si dice in gergo?





Gli spettri del 41 bis
L’unico svago concesso viene dall’agognato carrello dell’infermeria che scandisce la giornata distribuendo tre volte al giorno stupefacenti ricreazioni chimiche a base di benzodiazepine. Gli «invisibili», come fantasmi, ogni tanto battono un colpo, anzi dei colpi sui cancelli blindati. Quelle periodiche battiture ci ricordano che il loro è un mondo di vivi che non rinuncia a resistere.
dispositivi giudiziari e penitenziari della emergenza, sempre più limitanti e costrittivi delle libertà individuali e collettive, restino radicati nel tempo, mentre le tipologie di applicazione hanno vocazione a variare. Ieri è toccato ai «terroristi», oggi ai mafiosi, persino ceto politico e imprenditori ne hanno saggiato gli effetti. E domani?